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I controlli doganali in materia di contraffazione
Dott. Leonardo StillavatoCapo Area Verifiche, Controlli e Attività Antifrode
Ufficio delle Dogane di TorinoTelefono 0113484620
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO
La contraffazione, nella sua accezione più ampia, si riferisce a fenomeni essenzialmente riconducibili alla:
produzione e commercializzazione di merci che recano ‐ illecitamente ‐ un marchio identico ad un marchio registrato o che non possa essere distinto da tale marchio; produzione di beni che costituiscono o contengono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright ‐fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” ‐ modelli o disegni
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE
IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO
La contraffazione è un illecito doganale extratributario
previsto dal Reg. (CE) n. 1383/2003previsto dal Codice penale vigenteriguarda la violazione di un diritto di proprietàintellettuale
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO Le norme comunitarie
Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003 individua e definisce i concetti di “merci contraffatte” e di “merci usurpative”fissa i poteri che le Amministrazioni doganali possono esercitare nelle loro attività di controllo, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietàintellettuale, ex officio o sulla base di una domanda di intervento, e le relative tempistiche.
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO Le norme comunitarie
Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003
I diritti di proprietà intellettuale tutelati comprendono:i marchii brevettii disegni e modelli ornamentalii certificati protettivi complementarile privative nazionali per ritrovati vegetalile denominazioni di originele indicazioni geografiche protettele denominazioni geografiche.
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO Le norme comunitarie
Regolamento della Commissione (CE) n. 1891/2004
Le norme di dettaglio che completano, dal punto di vista procedurale, le norme del citato
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003 (Regolamento di base)
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO
Le norme nazionali
Articolo 474 codice penale
costituisce la base giuridica delle attività di contrasto alla contraffazioneprevede due distinte ipotesi criminose relativamente ai prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO
Le norme nazionali
Legge 24 dicembre 2003, n. 350,art.4 comma 54
introduce alcune norme che rafforzano l’intervento doganale di contrasto al fenomeno della contraffazione
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO
Le norme nazionali
Legge n. 99 del 23 luglio 2009art.15 e art.17 comma 1
Rafforza i poteri di contrasto alla contraffazioneinasprisce il trattamento sanzionatoriointerviene anche sul piano processuale, dotando le Forze dell’ordine e l’Agenzia delle dogane di strumenti investigativi migliori
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEIL QUADRO NORMATIVO
Le norme dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Circolare n° 32/D del 23 giugno 2004istruzioni intervento Autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà
intellettuale
Determinazione n° 282/UD del 28 febbraio 2004attivazione di una banca dati multimediale (F.A.L.S.T.A.F.F.)
Circolare n° 74/D del 3 dicembre 2004Istruzioni integrative alla circolare 32/D del 23/6/2004
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEF.A.L.S.T.A.F.F.
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEFALSTAFF
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEF.A.L.S.T.A.F.F.
In questi ultimi anni
il fenomeno della contraffazioneha assunto un carattere estremamente rilevante:
una seria minacciaper la sicurezza internazionaleper la salute dei consumatoriper lo sviluppo economico
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IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEF.A.L.S.T.A.F.F.
Autorità doganale
Due esigenze
chiamata a contrastare ogni devianza o abuso alle corrette regole del libero scambio
ma allo stesso tempo
I controlli doganali non devono rallentare la fluiditàdel libero commercio
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEF.A.L.S.T.A.F.F.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
progetto di lotta alla contraffazione
costituzione di una banca dati multimediale dei prodotti autentici (F.A.L.S.T.A.F.F.)
inserita nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise)
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La banca dati F.A.L.S.T.A.F.F.
Consente di confrontare(ma non solo)
le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazioneCon
le caratteristiche dei prodotti originali
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ogni azienda che richieda un intervento di tuteladell’Autorità doganale per un proprio prodotto
generanella banca dati
una schedaove sono registrate tutte le informazioni di carattere tecnico che contraddistinguono il prodotto stesso
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Chi può richiedere l’intervento di tutela da parte dell’autorità doganale?
il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri
dell’Unione Europea
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Alla domanda di intervento vanno allegate tutte le informazioni necessarie per distinguere le merci contraffatte
dagli originali, quali:una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci originali (ad esempio fotografie e descrizione del prodotto e dell’imballaggio)il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato daltitolare del diritto un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati il paese o l’area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione i probabili destinatari delle merci in violazione informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciute
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Presentazione della richiesta di tutela doganale
presso l’autorità doganale di ogni Stato nel quale viene richiesto l’intervento
oppurepresso l’autorità di uno Stato, ma con efficacia anche per gli altri Stati della Comunità indicati nella richiesta, quando il titolare abbia acquisito un titolo comunitario (es. marchio comunitario o design comunitario).
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La richiesta di intervento da parte dell’autoritàdoganale ha la durata di un anno, e può essere
oggetto di rinnovo
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I funzionari doganali
possono interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale
possono avvalersi dei tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualitàdei prodotti posti sotto tutela.
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La banca dati F.A.L.S.T.A.F.F.
si integra
con il Circuito Doganale di Controllo (permette di definire ulteriori profili di rischio a cui sono collegate specifiche azioni per la tutela dei
prodotti protetti da marchio)
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Il Circuito Doganale di Controllo
analizza in tempo reale tutte le dichiarazioni doganali presentante in dogana (importazione/esportazione)
indirizza automaticamente ogni dichiarazione doganale ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati anche in base ai parametri derivanti dalle schede presenti nella banca dati F.A.L.S.T.A.F.F.
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IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
Nell’ambito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
il settore della lotta alle frodi
è gestito dall’ Ufficio Centrale Antifrode
in cui è incardinato l’Ufficio Investigazioni, direttamente responsabile della contraffazione
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
L’Ufficio Investigazioni (Ufficio Centrale Antifrode)
è responsabile per le attività legate alla Lotta alla contraffazione
gestisce l’acquisizione, l’esame e la validazione delle istanze di tutela presentate dai Titolari dei diritti di proprietàintellettuale ai sensi dei Regolamenti UE 1383/2003 e 1891/2004adotta il provvedimento di tutela entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
L’ Autorità doganale
potere di intervento
secondo le modalità precisate agli artt. 4 e 9 del Regolamento CE n. 1383/2003
sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merce sospettate
informando
l’Ufficio Antifrode Centrale
e il titolare del diritto
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
Quando un ufficio doganale
sospetta che merci all’importazione possano violare un diritto di proprietà
intellettuale(per il quale il titolare ha presentato una domanda di intervento di tutela)
procedealla sospensione dello svincolo e al blocco delle merci
Il titolare del diritto viene informato e invitato a ispezionare le merci sospette
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
termine della sospensione10 giorni lavorativi
(può essere esteso al massimo di 10 giorni lavorativi ulteriori, se necessario)soli 3 giorni lavorativi(nel caso di merci deperibili)
Entro tali termini il titolare del diritto accerta, e comunica per iscritto alle autorità doganali, che le merci oggetto della
procedura violano il diritto in questione
In mancanza di tale comunicazione scritta, l’ufficio doganale può procedere allo svincolo delle merci sospette
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
Entro 10 giorni lavorativi dall’inizio della sospensione(3 giorni lavorativi nel caso di merci deperibili)
il titolare del diritto
deve avviare un procedimento giudiziariodiretto ad ottenere la conferma da parte di un tribunale del
sequestro delle merci contraffatte
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
Per la legge italiana, la violazione di diritti di proprietà intellettuale costituisce un reato
Di conseguenza l’ufficio doganale italiano, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del
diritto conferma l’esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un
procedimento penale
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEINTERVENTO AUTORITA’ DOGANALE
Intervento in assenza di una richiesta di tutela
se l’autorità doganale ha motivi sufficienti per sospettare che delle merci violino un diritto di proprietà intellettuale
può effettuare un intervento in assenza di una richiesta, invitando il titolare del diritto a fornire le informazioni necessarie per
confermare il sospetto
ed eventualmente può disporre la sospensione del rilascio o il blocco delle merci per 3 giorni lavorativi
al fine di consentire al titolare del diritto di presentare una richiesta di intervento
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEACQUISTO PRODOTTI CONTRAFFATTI
L'acquisto di cose stimabili in violazione di norme in materia di origine dei prodotti o di proprietà industriale da parte del
consumatore finale è punito con:• sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 7000 euro,
pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) 200 euro• sequestro amministrativo della merce ai sensi artt. 13‐20
L.689/81 ai fini della confisca amministrativa
Articolo 1 comma 7 del decreto legge 35/2005
IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEACQUISTO PRODOTTI CONTRAFFATTI
• A tutela del consumatore, il D.Lgs.06/09/2005 n.206 (Codice del consumo) prevede che tutta la merce posta in vendita debba avere un etichetta in lingua italiana.
• Inoltre, per evitare che venga commercializzata merce pericolosa, leggi specifiche del settore prevedono che molti prodotti, fra i quali giocattoli, materiale elettrico e occhialida sole, debbano avere la marcatura CE che indica la conformità del prodotto alla normativa europea.
www.agenziadogane.gov.it www.agenziadogane.gov.it
[email protected]@agenziadogane.it
Grazie dell’attenzione