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N. 02074/2013 REG.PROV.COLL. N. 01123/2011 REG.RIC. N. 01288/2011 REG.RIC. N. 00069/2012 REG.RIC. N. 03095/2012 REG.RIC. N. 03096/2012 REG.RIC. N. 00404/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2011, proposto da: Comune di Cantello e Comune di Varese, entrambi in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. Anna Arduino in Milano, Viale Sabotino, 2; contro Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Fidani, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

Sentenza ricorsi al TAR cantello Tre Scali

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Sentenza del TAR della Lombardia sui ricorsi presentati circa la riapertura della ex cava Coppa, oggi Italinerti, chiusa a suo tempo perché abusiva

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N. 02074/2013 REG.PROV.COLL.N. 01123/2011 REG.RIC.N. 01288/2011 REG.RIC.N. 00069/2012 REG.RIC.N. 03095/2012 REG.RIC.N. 03096/2012 REG.RIC.N. 00404/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2011,

proposto da:

Comune di Cantello e Comune di Varese, entrambi in

persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e

difesi dall'avv. Emanuele Boscolo, con domicilio eletto

presso lo Studio dell’Avv. Anna Arduino in Milano, Viale

Sabotino, 2;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Fidani,

domiciliata presso la sede dell’Avvocatura Regionale in

Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;

nei confronti di

Italinerti S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Travi,

con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del

Tribunale;

sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2011,

proposto da:

Provincia di Varese, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difeso dagli avv.ti Paolo

Ambrosoli e Daniele Albertini, con domicilio eletto in

Milano, presso la Segreteria del Tribunale;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa come sopra;

Comune di Varese e Comune di Cantello, entrambi in

persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti

in giudizio.

nei confronti di

Italinerti S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2012,

proposto da:

Italinerti S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;

contro

Provincia di Varese, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa come sopra;

nei confronti di

Comune di Cantello, in persona del Sindaco pro tempore,

non costituito in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 3095 del 2012,

proposto da:

Italinerti S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;

contro

Provincia di Varese, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa come sopra;

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa come sopra.

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comune di Cantello, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso come sopra;

Italia Nostra Onlus - Varese, rappresentata e difesa

dall'avv. Gianluigi Rota, con domicilio eletto presso il suo

studio in Milano, Via Conservatorio n. 22;

Amici Della Terra Onlus - Varese, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Alessandro M. Basso e Alessandra Brignoli, con

domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano,

Piazza L.V. Bertarelli, 1;

Associazione Acquaria, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Alessandro M. Basso e Alessandra Brignoli, con domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Milano, Piazza L.V.

Bertarelli, 1;

Legambiente Onlus, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Umberto Fantigrossi, e Melania Di Vara, con domicilio

eletto presso lo studio del primo in Milano, Corso Italia, 7;

sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2012,

proposto da:

Italinerti S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;

contro

Provincia di Varese, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa come sopra;

nei confronti di

Regione Lombardia; in persona del Presidente pro

tempore, non costituita in giudizio

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comune di Cantello, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso come sopra;

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2013,

proposto da:

Italinerti S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;

contro

Comune di Cantello, rappresentato e difeso come sopra;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1123 del 2011:

del decreto del Dirigente della Direzione Generale

Ambiente, Energia e Reti, n. 597 del 26.1.2011, recante

verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.

regionale, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006, del

progetto di recupero ambientale dell’ambito denominato

R8, sito in località “Valle Bavera”, in Comune di Cantello,

nonché di ogni ulteriore atto prodromico, collegato e

conseguente, ivi compreso il Piano Cave della Provincia di

Varese (D.C.R. 30.9.2008 n. 698), la D.G.R. n. 8 del

28.11.2006, la D.G.R. n. 8210 del 13.10.2008, il D.Dir.

Gen. Tut. Amb. n. 2624 del 5.5.1999, la D.G.R. n. 10964

del 30.12.2009, nonché per l’accertamento

dell’assoggettabilità a V.I.A. regionale del progetto di

recupero ambientale dell’ambito denominato RG8, sito in

località “Valle Bavera”, in Comune di Cantello.

quanto al ricorso n. 1288 del 2011:

del decreto del Dirigente della Direzione Generale

Ambiente, Energia e Reti, n. 597 del 26.1.2011, recante

verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.

regionale, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 152/2006, del

progetto di recupero ambientale dell’ambito denominato

R8, sito in località “Valle Bavera”, in Comune di Cantello,

nonché di ogni ulteriore atto prodromico, collegato e

conseguente

quanto al ricorso n. 69 del 2012:

del provvedimento n. 99774 del 14.12.2011, del Dirigente

del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese,

con il quale è stata comunicata alla ricorrente

l’impossibilità di rilasciare il provvedimento di

autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di cui

all’art. 15, c. 4 della L.R. n. 14/1998.

quanto al ricorso n. 3095 del 2012:

della delibera n. 20 del 29.3.2011 del Consiglio

Provinciale della Provincia di Varese, di adozione

preliminare della proposta di modifica del piano cave

provinciale di Varese, nonché dei relativi atti preliminari e

preparatori, ivi compresa, in particolare, la proposta

formulata dalla Giunta provinciale di Varese con delibera

n. 95 del 15.3.2011,

della delibera n. 40 del 19.7.2011 del Consiglio

Provinciale della Provincia di Varese, di adozione

definitiva della suddetta proposta alla Regione Lombardia

di modifica del piano cave provinciale di Varese, con

stralcio della cava di recupero Rg 8 "ex Coppa" sita in

Cantello, loc. Valle Bevera;

della delibera n. 554 del 25.9.2012 del Consiglio

Regionale della Regione Lombardia, con la quale è stata

approvata modifica del piano cave provinciale di Varese,

con stralcio della cava di recupero Rg 8 "ex Coppa" sita in

Cantello, Loc. Valle Bevera;

del provvedimento prot. 86215 del 8.10.2012, del

Dirigente Responsabile della Provincia di Varese, con il

quale, in conseguenza della modifica del piano cave

provinciale di Varese, è stata disposta la sospensione del

procedimento relativo all'istanza di autorizzazione per

attività di cava presentata da Italinerti in data

28.12.2009.

quanto al ricorso n. 3096 del 2012:

del provvedimento n. 4546 del 5.12.2012, del dirigente

responsabile del Settore Ecologia ed Energia della

Provincia di Varese, di rigetto dell'istanza presentata dalla

ricorrente in data 28.12.2009, ai sensi dell'art. 12 e 13

della L.R. 8.8.1998 n.14, per l'autorizzazione all'esercizio

dell'attività estrattiva presso la cava di recupero

denominata “ex Coppa”, sita nel Comune di Cantello, Loc.

Bevera, nonché dei relativi atti preparatori e conseguenti,

ivi compreso, in particolare, il preavviso di rigetto prot. n.

96585 del 12.11.2012, del Servizio ecologia della

Provincia di Varese.

quanto al ricorso n. 404 del 2013:

della delibera del Consiglio Comunale di Cantello n. 41 del

18.12.2012, di adozione del Piano di Governo del

Territorio, relativamente alle previsioni concernenti l’area

della c.d. “cava ex Coppa”.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione

Lombardia, di Italinerti S.r.l., della Provincia di Varese e

del Comune di Cantello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il

dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le vicende per cui è causa riguardano un’area di proprietà

della società Italinerti S.r.l., sita in località “Valle Bavera”,

in Comune di Cantello, in passato adibita ad escavazione,

denominata “cava Coppa”.

Dopo un lungo periodo di inutilizzo, nel 2008, il Piano

cave della Provincia di Varese, ha invece destinato tale

area ad “ambito di recupero”, ciò che ha indotto la

predetta Italinerti S.p.a. ad avviare una serie di

procedimenti per poter concretamente attuare tali

previsioni. Tuttavia, a partire dall’anno 2011, la Provincia

di Varese e la Regione Lombardia, hanno nuovamente

modificato il regime della predetta area, stralciandola dal

piano cave, ciò che non ha consentito la realizzazione del

predetto recupero.

Il Comune di Cantello, il Comune di Varese, e la Provincia

di Varese, hanno contestato il provvedimento con cui la

Regione ha escluso il progetto di recupero ambientale

delle predette aree dalla procedura di impatto ambientale

(ricorsi R.G. nn. 1123/11 e 1288/11). Italinerti ha invece

contestato il successivo diniego opposto dalla Provincia di

Varese all’autorizzazione alla stipula di una convenzione

con il Comune di Cantello, onde poter avviare le attività di

recupero della cava di che trattasi (ricorso R.G. n. 69/12).

La predetta società ha inoltre impugnato lo stralcio di tale

cava dal precedente piano provinciale (ricorso R.G. nn.

3095/12), e la conseguente determinazione provinciale di

rigetto dell’istanza di autorizzazione alla coltivazione

(ricorso R.G. n. 3096/12), oltreché le previsioni del piano

di governo del territorio del Comune di Cantello, che

prendevano atto, sul piano urbanistico, delle predette

modifiche (ricorso R.G. n. 404/13).

All’udienza pubblica del 4.7.2013 le cause sono state

trattenute in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, come da richiesta delle parti, occorre

disporre la riunione dei ricorsi R.G. nn. 404/13, 3096/12,

3095/12, 69/12, 1288/11, al ricorso n. 1123/11, per

evidenti ragioni di connessione, oggettiva e soggettiva.

I) Con il decreto regionale n. 597/2011, impugnato con i

ricorsi R.G. nn. 1123/11 (Comune di Cantello e Comune di

Varese) e 1288/11 (Provincia di Varese), Regione

Lombardia ha escluso il progetto di recupero ambientale

riferito alle predette aree della società Italinerti S.r.l., dalla

procedura regionale di valutazione di impatto ambientale.

Tale provvedimento è stato emanato in applicazione

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo che, sulla

base degli elementi indicati nel medesimo, e tenuto conto

delle osservazioni pervenute, il progetto per cui è causa

non avesse possibili effetti negativi e significativi

sull'ambiente.

I.1) Preliminarmente allo scrutinio dei singoli motivi di

ricorso, osserva il Collegio che il visto potere di esclusione

di un progetto dalla procedura di verifica dell’impatto

ambientale, è connotato da un'amplissima discrezionalità,

censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o

di travisamento dei presupposti (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I,

3.8.2011 n. 1205), tuttavia non ravvisabili nel caso di

specie, dovendosi pertanto respingere i predetti ricorsi

R.G. nn. 1123/11 e1288/11.

Il detto decreto risulta infatti dettagliatamente motivato, e

adeguatamente supportato da un’istruttoria tecnica,

sufficientemente articolata e coerente.

In primo luogo, con riferimento ai modesti impatti del

progetto di che trattasi sulle componenti ambientali

coinvolte, tale provvedimento dà infatti puntualmente

atto di talune modifiche apportate alla versione

originariamente presentata, a seguito dell’esame delle

osservazioni pervenute in sede partecipativa, che hanno

fortemente mitigato l’impatto ambientale del piano. In

particolare, a seguito del predetto iter, la Ditta ha

rinunciato all’installazione nell’area cava di un impianto di

lavorazione, alla perforazione di un pozzo, al rialzo della

quota di cava da 306 m a 320 m, ed ha ridotto l’ampiezza

del fronte di scavo, al fine di preservare un bosco

preesistente, ed i volumi da estrarre, da 1.500.000 mc a

1.317.800 mc.

Secondariamente, il provvedimento impugnato ha altresì

esaminato i possibili impatti ambientali derivanti dallo

svolgimento dell’attività estrattiva, dando atto del rispetto

delle soglie dimensionali fissate nella D.G.R. n.

3667/2006, ai fini della non necessarietà assoggettabilità

del progetto alla procedura di V.I.A., come desumibile dal

prospetto delle sei “fasi di scavo”, con l’indicazione dei

relativi volumi.

I.2) Venendo al dettaglio delle singole censure, con il

secondo motivo del ricorso R.G. n. 1123/2011, e con il

secondo motivo del ricorso R.G. n. 1288/11, si lamenta

una carenza di istruttoria, con particolare riferimento alle

problematiche relative al sistema idrico, alla tutela del

paesaggio, e dell’ambiente, profili che non sarebbero stati

adeguatamente esaminati.

I motivi sono infondati, avendo il provvedimento

impugnato adeguatamente valutato i predetti pregiudizi.

In particolare, si è infatti dettato un articolato un sistema

di prescrizioni a tutela delle acque superficiali (v. punto

2.1) e di quelle sotterranee (v. punto 2.2), prevedendosi

l’installazione di un piezometro, al fine di attuare il

monitoraggio delle acque di falda, tramite la redazione di

uno specifico piano concordato con la Provincia, e con

l’intervento dell’A.r.p.a. Alla luce delle predette cautele,

non risultano pertanto sufficientemente supportate le

affermazioni dei Comuni ricorrenti, volte ad evidenziare la

sussistenza di un indimostrato pericolo per

l’approvvigionamento idrico.

Parimenti, ulteriori prescrizioni specifiche sono state

previste a tutela dell’ambiente (v. punto 8), della flora e

della fauna (v. punto 6), con la finalità di assicurare la

continuità ecologica e degli elementi naturalistici,

attraverso idonei interventi di rinaturalizzazione, ed onde

ricostruire assetti eco sistemici funzionali al

mantenimento della biodiversità.

I.3) Con il primo motivo del ricorso R.G. n. 1288/11, si

lamenta il difetto di motivazione, con riferimento a quanto

previsto nella D.G.R. n. 10964 del 30.12.2009, la quale, a

fronte della presentazione del progetto, avrebbe imposto

di esaminare il medesimo, ai fini della sua verifica di

impatto ambientale, utilizzando determinati parametri,

denominati “descrittori”, che non sarebbero invece stati

considerati nel caso di specie.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente, il Collegio prende atto che la ricorrente

non contesta l’erronea concreta applicazione dei detti

parametri, limitandosi invece a dedurre il loro mancato

utilizzo da parte dell’Amministrazione.

La lettura del provvedimento impugnato smentisce

tuttavia in fatto la censura, affermandosi in esso

espressamente di aver valutato l’assoggettabilità del

progetto alla procedura di valutazione di impatto

ambientale, facendo riferimento ai metodi previsti nella

citata D.G.R. n. 10964 del 30.12.2009, oltreché sulla base

di quelli in uso in precedenza, e che, “in nessun caso”, i

valori ottenuti sono risultati rilevanti ai fini

dell’esperibilità della detta verifica.

I.4) Con il primo motivo del ricorso R.G. n. 1123/11 si

afferma che, in conseguenza del mancato esperimento

della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in

occasione dell’approvazione del Piano Cave della

Provincia di Varese, anche il citato decreto regionale n.

597/2011 sarebbe illegittimo, “in via derivata”.

Preliminarmente, il Collegio dà atto della tardiva

impugnazione del predetto Piano Cave, essendo il

medesimo stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 48 del

29.11.2008, laddove il presente ricorso è stato notificato

ben oltre il termine decadenziale, e che in ogni caso la

Regione ha comunque avviato la predetta procedura di

V.A.S., ciò che renderebbe comunque improcedibile per

sopravvenuta carenza di interesse ogni censura rivolta

direttamente nei confronti del predetto piano cave.

Il motivo è comunque infondato nel merito, dato che la

V.A.S. costituisce per sua stessa natura e finalità uno

strumento diverso rispetto alla V.I.A., essendo la prima

rivolta ad assicurare l'accertamento della compatibilità

ambientale dei piani e dei programmi, mentre la seconda

è propria delle valutazioni inerenti i singoli progetti (T.A.R.

Veneto, Venezia, Sez. I, 7.10.2011 n. 1503).

Pertanto, anche ammettendo che il piano cave provinciale

fosse, ab origine, illegittimo, per non essere stato

preceduto dalla VAS, ciò non comporterebbe infatti, come

invece pretenderebbero i ricorrenti, l’obbligo automatico

di sottoporre a V.I.A. il progetto di recupero della cava per

cui è causa.

II) Con il ricorso n. 69 del 2012, proposto dalla società

Italinerti S.r.l. si impugna il provvedimento n. 99774 del

14.12.2011, del Dirigente del Settore Ecologia ed Energia

della Provincia di Varese, con cui si è negata

l’autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione

con il Comune di Cantello, necessaria per concretamente

avviare l’attività di recupero della cava di che trattasi, ex

art. 15 L.R. n. 14/1998.

In base a tale norma, il richiedente un’autorizzazione alla

coltivazione di cava, ed il Comune interessato, devono

preliminarmente stipulare tra loro una convenzione, con i

contenuti ivi indicati. Qualora, come avvenuto nella

fattispecie, non si raggiunga l’accordo delle parti,

trascorso il termine di sessanta giorni, il soggetto che

domanda l'autorizzazione può chiedere che la Provincia

determini, entro 30 giorni dalla richiesta, gli obblighi cui è

condizionato il rilascio dell'autorizzazione (c. 4 art. 15

cit.).

Nel caso di specie, la società Italinerti S.r.l., con istanza

del 5.9.2011, ha inoltrato alla Provincia la detta richiesta.

Con il provvedimento impugnato, la Provincia di Varese ha

invece negato la possibilità di procedere in tal senso, alla

luce della nota del Comune di Cantello del 26.10.2011,

nella quale, a sua volta, si comunicava che tale Ente stava

ancora fattivamente verificando le condizioni, i

presupposti ed i contenuti di un eventuale convenzione

con la società. Inoltre, la Provincia dichiarava di essere

ancora in attesa del provvedimento di approvazione da

parte di Regione Lombardia della proposta di modifica del

Piano Cave della Provincia di Varese.

II.1) Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, come desumibile dalla lettura

della norma precitata, la stessa conferisce alla Provincia

un potere di natura sostitutiva rispetto alle competenze

comunali, essendo pertanto illegittima la motivazione del

provvedimento impugnato, laddove la stessa si fonda sul

dissenso del Comune stesso, ciò che è invece il

presupposto per l’esercizio del potere di che trattasi, e

non evidentemente una giustificazione per la sua

omissione.

La predetta norma non prevede peraltro alcuna ipotesi

che possa giustificare l’inerzia della Provincia, non

essendo quindi rilevante neppure l’ulteriore circostanza

richiamata nel provvedimento impugnato, attinente

l’eventuale futura modifica del piano cave, né la necessità

di contemperare gli interessi privatistici con quelli

pubblicistici, invocata dalla difesa provinciale.

L’inequivoco tenore letterale dell’art. 15 L.R. n. 14/1998

non consente dunque di interpretare il medesimo, atteso

che, qualora le disposizioni provvedimentali presentino un

contenuto univoco, il giudice è vincolato dal principio in

claris non fit interpretatio, onde le disposizioni stesse non

sono suscettibili di operazioni ermeneutiche manipolative

(C.S., Sez. VI, 1.10.2008 n. 4749).

Né, infine, può assumere alcun rilievo il richiamo alla non

perentorietà dei termini di che trattasi, poiché, come

sopra evidenziato, l’illegittimità del provvedimento

impugnato non deriva dalla violazione di termini, quanto

invece dal difetto di motivazione, e dalla mancanza di

presupposti.

III) Con il ricorso R.G. n. 3095/12 la società Italinerti S.r.l.

ha impugnato gli atti, provinciali e regionali, con i quali si

è stralciato dal piano cave quella di sua proprietà, sita in

località “Valle Bavera”, Comune di Cantello, e si è

conseguentemente sospeso il relativo procedimento di

autorizzazione all’attività estrattiva.

Con il ricorso R.G. n. 3096/12 la predetta società ha

impugnato il provvedimento prot. n. 4546 del 5.12.2012,

con il quale la Provincia ha conseguentemente rigettato

l’istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava, in

considerazione della vista modifica apportate al piano

cave.

Infine, con il ricorso R.G. n. 404/13, è impugnato il piano

di governo del territorio del Comune di Cantello, nella

parte in cui ha recepito le modifiche apportate al piano

cave provinciale, classificando l’area della ricorrente come

“ambito boscato”, senza più contemplare lo svolgimento

di attività di cava, invece prevista dal precedente piano

regolatore.

III.1) I passaggi salienti dei provvedimenti impugnati nei

predetti ricorsi sono riassumibili come segue.

In primo luogo, con delibera n. 40 del 19.7.2011, il

Consiglio Provinciale di Varese ha approvato una proposta

di modifica del previgente piano cave provinciale,

stralciando dal medesimo la cava per cui è causa, in

considerazione delle richieste formulate dal Comune di

Cantello, motivate facendo riferimento al possibile

verificarsi di danni irreparabili, causati dal recupero della

stessa cava, collocata in una zona di grande pregio

naturalistico-ambientale.

Con delibera n. 554 del 25.9.2012, il Consiglio Regionale

ha approvato la predetta proposta di modifica al piano

cave.

Tale provvedimento dà atto del parere contrario espresso

dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività

estrattive, in data 10.11.2011, a cui tuttavia la Regione

non ha ritenuto di aderire “in considerazione delle

osservazioni tecniche di Aspem S.p.a., in merito ai

potenziali impatti dell’intervento di recupero sul campo

pozzi della Bevera, posto a circa 1 km a nord della cava

Italinerti, e sul campo pozzi della Val Sorda, posto circa a

400 m a est della cava, utilizzati per

l’approvvigionamento idrico della città di Varese”. La

citata relazione di Aspem S.p.a., società che gestisce il

servizio idrico intergrato nell’ambito territoriale di

interesse, attesta a sua volta che l’intervento di

escavazione relativo alla cava di recupero Rg8, ex “cava

Coppa”, sito in Comune di Cantello, comporta un

complessivo aumento locale della vulnerabilità

dell’acquifero, in particolare durante le fasi di cantiere,

per la presenza di centri di pericolo, e che l’incremento di

vulnerabilità, combinato con la possibilità di incidenti,

comporta una situazione di aumento di possibilità di

contaminazione della falda.

A fronte di un ulteriore parere contrario espresso da

A.r.p.a. in data 8.11.2011, nel quale si sosteneva la

compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico

dell’area, e con la salvaguardia, in particolare, dei prelievi

potabili, il provvedimento impugnato dà altresì atto di

aver rivolto un invito al Presidente della Giunta, al fine di

attivare un approfondimento istruttorio mediante verifica

tecnica da parte della stessa A.r.p.a. delle criticità

formulate da Aspem S.p.a., tenuto conto che in tale parere

si certifica altresì “che i dati attualmente a disposizione

sono insufficienti al fine di una corretta ed esaustiva

valutazione delle criticità emerse, e si sottolinea la

necessità di un’ulteriore fase di studio della durata di

dodici mesi”.

Il provvedimento regionale impugnato motiva inoltre la

modifica apportata al precedente piano cave, anche con

riferimento alla presenza di arsenico naturale, in

concentrazioni rilevanti, che sarebbe stata riscontrata in

aree limitrofe, con possibili rischi in caso di

movimentazione degli scarti di lavorazione derivanti da

attività di estrazione, se contaminati.

Infine, si dà atto del fatto che “durante il lungo periodo di

sospensione delle attività di escavazione, gli eventi

naturali hanno già garantito un sostanziale recupero dal

punto di vista naturalistico dell’area”.

III.2) Ritiene il Collegio che i ricorsi R.G. nn. 3096/12 e

404/13 vadano trattati congiuntamente al ricorso R.G. n.

3095/12, poiché i relativi atti sono impugnati in quanto

affetti da invalidità derivata, dovendosi pertanto

scrutinare le medesime questioni.

In rito, quanto al ricorso R.G. n. 404/13, va respinta

l’eccezione di inammissibilità del medesimo sollevata

dalla difesa comunale, per essere lo stesso indirizzato

avverso un piano solo adottato ma non ancora approvato,

trattandosi invece di atto immediatamente lesivo e

direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione

costituisca una facoltà e non un onere, allo stesso modo e

alle stesse condizioni in cui ciò avverrebbe in caso di

piano regolatore approvato (C.S., Sez. IV, 11.9.2012 n.

4828).

Nel merito, il ricorso R.G. n. 3095/12, e conseguentemente

anche i ricorsi R.G. nn. 3096/12 e 404/13, sono fondati.

IV.1) Con il primo ed il terzo motivo di ricorso si censura il

difetto di istruttoria e lo sviamento di potere della citata

delibera provinciale n. 40/2011.

Ritiene il Collegio che tale provvedimento sia affetto da

tali vizi, laddove giustifica lo stralcio della cava in

questione dal Piano Cave, facendo riferimento al già

avvenuto “sostanziale recupero dell’area da un punto di

vista naturalistico”, in considerazione del “lungo periodo

di sospensione delle attività di escavazione”.

Sul punto, occorre infatti ricordare che il Piano Cave

oggetto della modifica impugnata, è stato approvato solo

pochi anni prima, presupponendo espressamente la

necessità di recuperare l’area di che trattasi, a fronte

dell’interruzione dell’attività estrattiva, risalente invece

agli anni ottanta.

Il provvedimento in questa sede impugnato ha invece

apoditticamente affermato l’avvenuto recupero

“spontaneo” di tale area, ad opera della natura

circostante.

Trattandosi di una valutazione radicalmente contrapposta

a quella espressa solo pochi anni prima, ed in assenza di

elementi sopravvenuti all’approvazione del piano, che non

sono stati in alcun modo evidenziati, l’Amministrazione

avrebbe invece dovuto, quanto meno, illustrare le ragioni

che l’hanno indotta a modificare la propria valutazione

sullo stato dei luoghi, il cui difetto dà luogo all’illegittimità

del provvedimento impugnato.

IV.2) Con un secondo ordine di censure si contesta la

contraddittorietà intrinseca della delibera regionale n.

554/2012, che avrebbe disatteso ben due pareri contrari

alla modifica, espressi dal Comitato Tecnico consultivo

regionale e dell’A.r.p.a., ritenendo invece la sussistenza di

una situazione di pericolo, causata della coltivazione della

cava di che trattasi.

La relazione del Comitato Tecnico (n. 10 del 10.11.2011),

afferma in particolare che “la Provincia si è limitata ad

aderire alle richieste contrarie avanzate dal Comune di

Cantello e delle associazioni ambientaliste, senza

produrre una documentazione tecnica di supporto. Le

motivazioni di salvaguardia ambientale, addotte dalla

Provincia a supporto della richiesta di stralcio, risultano

già esaminate, sia in sede regionale che provinciale, in

fase istruttoria del progetto di gestione della cava”; che

“non sono state evidenziate dalla Provincia motivazioni

tecniche aggiuntive che giustifichino uno stralcio di un

sito, che in fase di adozione e di istruttoria del piano

vigente, presentava tutti i presupposti tecnici e

ambientali che ne hanno attestato la fondatezza

nell’inserimento del piano”, ritenendo pertanto di non

ravvisare elementi tecnici a favore della richiesta di

stralcio avanzata dalla Provincia di Varese.

Per quanto concerne l’A.r.p.a, le conclusioni degli

“approfondimenti tecnici relativi all’area intorno alla cava

ex Coppa”, affermano che l’intervento di recupero

morfologico si situa a valle rispetto al campo pozzi Aspem

Valsorda, e si colloca nella zona del non saturo anche per

il piazzale di cava ubicato nella parte più bassa

dell’intervento, dove mantiene un franco di oltre 10 m

dalla falda. Per quanto riguarda l’arsenico, tale relazione

ha affermato che “le concentrazioni attualmente

determinate risultano inferiori rispetto ai valori ottenuti

nel corso delle recenti indagini di caratterizzazione”

riferite a zone limitrofe, e che in ogni caso si è appurata la

presenza di un fondo naturale “al di sotto dei limiti

normativi”.

IV.2.1) Ritiene il Collegio che dalla lettura dei predetti

pareri non possa che desumersi l’illegittimità del

provvedimento impugnato, il quale, a prescindere dal

contenuto delle osservazioni tecniche prodotte da Aspem

S.p.a., che sarà esaminato nell’ambito del successivo

punto IV.2.3, ha in ogni caso immotivatamente ritenuto di

appiattirsi sulle stesse, senza illustrare le ragioni che

hanno indotto a privilegiare tale approccio, in danno di

quello emergente dagli ulteriori atti istruttori.

Entrambi i predetti pareri, del Comitato Tecnico e di

A.r.p.a., sono articolati su precisi dati tecnici, come sopra

evidenziati, e provengono da strutture della stessa

Regione, intervenute nel procedimento di che trattasi in

forza di specifiche disposizioni normative, che ne

richiedono il coinvolgimento, in virtù delle elevate

competenza tecniche di cui sono portatrici.

Conseguentemente, le valutazioni effettuate dal Comitato

Tecnico e dell’A.r.p.a., entrambe contrarie alla modifica

del Piano Cave, avrebbero potuto essere superate solo a

fronte di argomenti tecnici ben più solidi di quelli

genericamente rappresentati nel provvedimento

impugnato, che si è invece limitato, apoditticamente, a

privilegiare le opposte considerazioni formulate da Aspem

S.p.a., senza motivare, come invece avrebbe dovuto, in

ordine alle ragioni che hanno indotto a preferire tale

approccio.

IV.2.2) Le considerazioni che precedono non sono peraltro

minimamente inficiate dal fatto che l’A.r.p.a., pur

escludendo, alla luce delle verifiche effettuate, qualunque

pericolo derivante dalla cava di che trattasi, avesse

rappresentato l’opportunità di effettuare un’istruttoria

ancora più approfondita.

La predetta relazione dell’A.r.p.a., in considerazione delle

possibili variazioni della superficie della falda, legate ai

cicli stagionali, allo scopo di procedere con un incremento

delle conoscenze, per valutare eventuali variazioni della

direzione di flusso idrico sotterraneo, ha infatti affermato

che sarebbe stata necessaria un’ulteriore fase di studio

della durata di 12 mesi. Quanto all’arsenico, si è ritenuto

che “i dati attualmente disponibili non sono tuttavia

sufficienti a rappresentare da un punto di vista statistico il

giacimento da coltivare”, poiché “l’estrema complessità di

accesso al sito non ha consentito al momento di effettuare

ulteriori campionamenti”, concludendo che “tale aspetto

potrebbe essere oggetto di approfondimento in una fase

successiva, valutando la possibilità di operare con mezzi

diversi e più complessi”.

Tali considerazioni dell’A.r.p.a., se da un lato consentono

lo svolgimento di ulteriori indagini, all’esito delle quali

l’Amministrazione potrà assumere le valutazioni

conseguenti, non possono in alcun modo giustificare il

provvedimento impugnato, erroneamente fondato

sull’esistenza, attuale, di una situazione di pericolo, che

non trova invece alcun riscontro tecnico nell’istruttoria

esperita, in cui, al contrario, si è espressamente escluso

che la cava di che trattasi sia fonte di pregiudizi.

Va infine osservato che la richiesta di svolgimento di

ulteriori indagini, lungi dall’essere giustificata da

un'esigenza di cautela, è stata invece unicamente

ricollegata all’esiguità dei termini assegnati all’A.r.p.a., da

parte dallo stesso Consiglio Regionale.

IV.2.3) Come già evidenziato, il provvedimento impugnato

ha fatto proprie le valutazioni espresse da Aspem S.p.a.,

malgrado le stesse fossero di segno opposto a quelle

formulate dal Comitato e da A.r.p.a.

Sul punto, ritiene il Collegio che lo spessore tecnico ed il

livello di dettaglio delle considerazioni formulate da

Aspem S.p.a., non sia tale da poter fondare il visto

giudizio di prevalenza, su quelle espresse dalle viste

strutture regionali.

Aspem S.p.a. si è infatti limitata ad esprimere

sostanzialmente preoccupazioni in ordine a possibili

pregiudizi derivanti dalla cava di che trattasi, senza che

tuttavia le stesse siano supportate da rigorose risultanze

tecniche, che sarebbero invece state indispensabili, onde

poter superare i contrastanti pareri del Comitato Tecnico e

di Arpa.

In particolare, Aspem S.p.a. evidenzia che l’asportazione

degli orizzonti di copertura a bassa permeabilità che

garantiscono la protezione dell’acquifero, diminuirà lo

spessore del terreno non saturo, cioè di uno degli elementi

che contribuiscono maggiormente alla protezione della

falda, da cui deriverebbe un aumento della sua

vulnerabilità. Tale parere si limita in sostanza ad

affermare, in linea generale, che da un’escavazione possa

derivare in astratto un pregiudizio alla falda sottostante,

senza tuttavia spingersi a descrivere il pericolo

concretamente esistente nella fattispecie concreta, ad

esempio indicando lo spessore minimo di protezione

ritenuto indispensabile a garantire la sicurezza della falda,

od i diversi gradi di pericolo eventualmente ricollegabili

alla sua riduzione.

IV.2.4) Alla luce di tutto quanto precede, non colgono

pertanto nel segno le difese articolate dal Comune di

Cantello, nella parte in cui invocano il c.d. “principio di

precauzione”, a supporto del provvedimento impugnato.

Come infatti correttamente evidenziato dalla difesa della

ricorrente, tale principio non può infatti essere invocato

per fini meramente protezionistici, implicando la necessità

di un’accurata e calcolata gestione del rischio, la cui

sussistenza non è invece stata accertata nell’ambito

dell’istruttoria (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I,

15.12.2011 n. 560).

Detto principio non può essere pertanto validamente

attuato mediante l’adozione di una misura preventiva,

motivata sulla base di un approccio puramente ipotetico

del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora

accertate (sentenza Tribunale U.E. 9.9.2011 nella causa T-

257/07), come appunto avvenuto nel caso di specie.

IV.3) Con un ulteriore ordine di censure si deduce la

violazione dell’art. 9 c. 1 L.R. n. 14/98, mancando i

presupposti previsti da tale norma onde poter modificare

il Piano Cave, nonché dei principi dettati in materia di

affidamento a tutela degli operatori economici del settore,

che confidavano invece nella stabilità di tali atti.

Ritiene il Collegio che tali doglianze siano fondate,

mancando nei provvedimenti impugnati qualsivoglia

riferimento all’affidamento ingenerato nell’attuale

ricorrente, in ordine alla stabilità del Piano Cave oggetto

delle modifiche contestate.

Il citato parere del Comitato Tecnico, aveva infatti

espressamente evidenziato che “l’approvazione del piano

cave ha determinato, in capo al soggetto interessato,

legittime aspettative di cui occorre tener conto nel

proseguire l’iter istruttorio”, che invece sono state

totalmente pretermesse.

In conseguenza della fondatezza dei profili già

evidenziati, vanno assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

In conclusione, i ricorsi R.G. nn. 1123/11 e 1288/11 vanno

respinti, i ricorsi nn. 69/12, 3095/12, 3096/12 e 404/13,

vanno accolti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta), previa riunione dei ricorsi R.G. nn.

404/13, 3096/12, 3095/12, 69/12, 1288/11 al ricorso n.

1123/11, definitivamente pronunciando sugli stessi, come

in epigrafe proposti, respinge i ricorsi R.G. nn. 1123/11 e

1288/11, ed accoglie i ricorsi nn. 69/12, 3095/12, 3096/12

e 404/13, con conseguente annullamento degli atti con gli

stessi impugnati.

Condanna il Comune di Cantello, il Comune di Varese, la

Provincia di Varese, e la Regione Lombardia, al

pagamento delle spese processuali in favore della

Italinerti S.r.l., equitativamente liquidate in Euro

10.000,00, di cui Euro 1.000,00 a carico del solo Comune

di Varese, e per il resto in solido tra le parti rimanenti,

oltre ad I.V.A., C.P.A., ed al rimborso del contributo

unificato a favore della predetta Italinerti S.r.l.

Le spese sopportate dalle parti intervenute rimangono a

loro carico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno

4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)