SEMINARIO per gli Istruttori Federali della Federazione Italiana Gioco Bridge Centro Sportivo Giulio...
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SEMINARIO per gli Istruttori Federali della Federazione Italiana Gioco Bridge Centro Sportivo Giulio Onesti Centro Sportivo Giulio Onesti R O M A 27 luglio
SEMINARIO per gli Istruttori Federali della Federazione
Italiana Gioco Bridge Centro Sportivo Giulio Onesti Centro Sportivo
Giulio Onesti R O M A 27 luglio 2007 R O M A 27 luglio 2007
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ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO Michele Barbone Componente Giunta
Nazionale CONI
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LA PRATICA SPORTIVA SITUAZIONE ATTUALE -- 2005 dati CONI -
ISTAT 56 milioni e 450.000 abitanti con + di 3 anni 12 milioni
Attivit sportiva continuativa 20,9% 22 milioni Attivit sportiva
saltuaria 38,5% 22 milioni e 450 mila Nessuna attivit sportiva
40,6%
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Le attivit fisico-sportive in Italia (Dati dellindagine
multiscopo Istat 2005 e dati Coni) 40,6 % 38,5 % 7,2 %13,7 %
attivit sportive saltuarie/occasionali o qualche attivit fisica:
circa 22 milioni (38,5 %) nessuna attivit fisica nel tempo libero,
sedentariet: circa 23 milioni (40,6 %) pratica sportiva con
continuit: circa 12 milioni (20,9 %) Attivit che fa capo a
Federazioni Sportive e Discipline Associate
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LA PRATICA SPORTIVA in ITALIA Andamento 1999 2003 2005
Cittadini attivi sportivamente 1999 36 milioni 2003 32,5 milioni
2005 34 milioni
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I MOTIVI DELLA NON PRATICA SPORTIVA Soggettivi, quali
disponibilit economica e di tempo libero da dedicare allo
sport;Soggettivi, quali disponibilit economica e di tempo libero da
dedicare allo sport; Oggettivi relativi allofferta dei servizi
sportivi nellarea, quali mancanza dimpianti, elevato costo
discrizioneOggettivi relativi allofferta dei servizi sportivi
nellarea, quali mancanza dimpianti, elevato costo discrizione
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GLI IMPIANTI SPORTIVI IN ITALIA impianti72.000 spazi attivit
134.000 complessi sportivi 60.000 70.000 impianti83.000 spazi
attivit 146.000 + 17% + 15% + 9% Rilevamento 89 Rilevamento 96
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IMPIANTISTICA SPORTIVA Dati CNEL 2003 Impianti sportivi
elementari 148.800 Spazi di attivit sportiva 38.200 non
convenzionale
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IMPIANTI SPORTIVI ELEMENTARI nelle 4 zone dItalia e per 100.000
abitanti Impianti Sportivi elementari % per 100.000 abitanti
ITALIA148.800264 NORD-OVEST52.330354 NORD-EST37.200352
CENTRO29.080271 SUD E ISOLE30.280150
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D.P.R. 24 7 1977, N. 616 (Delega di funzioni amministrative)
(decentramento regionale) Articolo 56 Le funzioni amministrative
relative alla materia turismo ed industria alberghiera Omissis b)la
promozione di attivit sportive e ricreative e la realizzazione dei
relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attivit e gli
impianti di interesse dei giovani in et scolare, con gli organi
scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per
lorganizzazione delle attivit agonistiche ad ogni livello e le
relative attivit promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da essa promossi, la regione si avvale della consulenza ecnica del
CONI; Omissis Articolo 60 ( Attribuzioni ai Comuni ) Sono
attirbuite ai comuni, ai sensi dellart. 118, primo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:
a)promozione di attivit ricreative e sportive; Omissis..
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Per quanto riguarda gli operatori volontari: esiste un esercito
di 1.000.000 di operatori sportivi che dedicano in un anno 150
milioni di ore di lavoro al volontariato e che intendono lo sport
come uno tra i pi importanti fenomeni della vita sociale dei nostri
tempi; Per quanto riguarda lassociazionismo sportivo: Esistono
circa 100.000 Associazioni e Societ Sportive. Lo Sport in
ITALIA
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SPORT come: regola di vita; reale momento di aggregazione
sociale; strumento per una migliore qualit della vita; crescita,
emancipazione ed attivit sociale; diritto civile per tutti i
cittadini; dovere per le istituzioni
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Da Volontario a Manager Il vecchio modello di gestione della
societ sportiva, legato al puro volontariato ( che rimane una delle
due colonne portanti dello sport italiano ), oggi si rivela non pi
adeguato alle mutate esigenze dello sport, troppo spesso retto da
dirigenti in balia di se stessi che rischiano in proprio ed in
solido. La formazione, laggiornamento, una pi ampia professionalit,
costituiscono la base indispensabile per la gestione di un
sodalizio sportivo, per la gestione di un impianto sportivo, per il
successo di un evento sportivo.
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Il Dirigente Sportivo Il dirigente sportivo ha un ruolo chiave:
Deve essere un leader, deve cio saper raggiungere i risultati
attraverso gli altri; il protagonista delle scelte organizzative e
tecniche; Deve saper gestire il bilancio; Deve applicare le
normative fiscali; Deve creare un piano di marketing; Deve fare
pianificazione e sviluppo; Deve reclutare e motivare i
collaboratori; Deve usare le tecniche della comunicazione nei
confronti dei media e degli sponsor; Deve conoscere le leggi e i
regolamenti; Deve promuovere lattivit; Deve organizzare
manifestazioni; Deve curare i servizi; Deve stabilire e mantenere
relazioni con lesterno ed in particolare con le istituzioni.
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Lo Sport un diritto Europeo Lo sport ha sempre avuto riflessi
decisivi sullintera comunit e quindi a maggior ragione si inserisce
nei problemi della giovent, oggi in particolare evidenza nella vita
dei Paesi. La pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali,
educativi, formativi, un diritto di tutti i cittadini e un
interesse della collettivit a cui lo Stato deve rispondere con
competenza e puntualit. Per questo la Carta Europea dello Sport per
Tutti adottata dal Consiglio dEuropa nel lontano 1975, afferma
(articolo 1 ) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport, (
articolo 2 ) che lo sport, in quanto fattore importante dello
sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera
appropriata con finanziamenti pubblici.
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CARTA EUROPEA DELLO SPORT - 1992 Definizione di sport :
qualsiasi forma di attivit fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo
lespressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica,
lo sviluppo delle relazioni sociali o lottenimento di risultati in
competizioni di tutti i livelli.
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ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO
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C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) Ha sede a LOSANNA;
Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese Pierre de
Coubertin, con lintento di rinnovare nellera moderna le
celebrazioni olimpiche; E un organismo permanente; Si formato e si
rinnova attraverso lelezione di personalit qualificate, residenti
in Paesi dotati di un Comitato Olimpico Nazionale
riconosciuto.
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C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) 19071907 fu
fondato in Italia un Comitato per le Olimpiadi con lintento di
preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908; 19141914
lOn.Carlo MONTI riun nel suo ufficio alla Camera dei deputati, i
rappresentanti delle diverse discipline sportive e cos fu
costituito il CONI; 19271927 il regime fascista decise
laccentramento nel CONI di tutte le Federazioni Sportive; 19291929
il segretario del partito fascista, di diritto segretario generale
del CONI trasfer la sede del CONI a Roma.
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Il CONI assumeva cos, oltre ai compiti della preparazione
olimpica, anche le funzioni di Federazione delle Federazioni
Sportive. 19421942 Viene varata la legge n.426 istituiva del CONI,
che viene definita la Costituzione dello Sport; 19431943 con il
regio decreto legge n.704 vengono apportate le prime modifiche alla
426/42; 19441944 Giulio ONESTI viene nominato Commissario del CONI
con il compito di scioglierlo; 19471947 Costituzione di un solo
Organo direttivo con sede in Roma e Onesti ne diventa il
Presidente; 19991999 Viene riordinato il CONI con il Decreto
Legislativo 23 luglio 1999, n.242 detto decreto Meandri. 20042004
Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio 2004,
n.15 di modifica del d.lgs.242/99.
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COSTITUZIONE ITALIANA (27 dicembre 1947) Articolo 17 I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senzarmi.omissis Articolo 18 I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dellindividuo e interesse della collettivit, e garantisce
cure gratuite agli indigenti..Omissis Articolo 117 La potest
legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione nonch dei vincoli derivanti dallordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: Omissis. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a : tutela
della salute, alimentazione, ordinamento sportivo..
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Legge 16.2.1942, n. 426 (Legge istitutiva del CONI) Articolo 2
Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono
lorganizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e
lindirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con
particolare riguardo al miglioramento fisico e morale. Articolo 3
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nellespletamento dei
compiti di cui allarticolo precedente: 1.provvede alla
conservazione, al controllo ed allincremento del patrimonio
sportivo nazionale; 2.coordina e disciplina lattivit sportiva
comunque e da chiunque esercitata; 3.ha il potere di sorveglianza e
di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e
ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive
Nazionali, gli statuti e i regolamenti; 4.appronta gli atleti ed i
mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni
sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione
olimpica o per il raggiungimento di altre finalit
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D.Lgs. 23 7 1999, n. 242 (Riordino del CONI a norma dellart. 11
della legge 15 marzo 199, n. 59) Articoli 1-2 ( Natura giuridica e
compiti del CONI ) E confermata la natura pubblica del CONI, sotto
la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali.
Vengono ribaditi i compiti del CONI: organizzazione e potenziamento
dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento
dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre
manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione
della masima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di
quanto stabilito dal DPR 616/77. ( Restano quindi le competenze
delle regioni e dei Comuni ). E previsto, inoltre, che il CONI
curi, nellambito dellordinamento sportivo, ladozione di misure di
prevenzione e repressione delluso di sostanze che alterano le
naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivit
sportive.
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D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (di modifica con integrazioni al
d.lgs 242/99) Contiene disposizioni di particolare rilevanza
concernenti non solo lOrdinamento del CONI, ma anche delle FSN,
delle DSA e degli EPS. Centralit del CONI: viene sottolineato il
ruolo centrale del CONI nellambito dellorganizzazione sportiva
nazionale in quanto Confederazione delle FSN e delle DSA; Oltre ai
riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e
promuove le opportune iniziative contro ogni forma di
discriminazione e di violenza nello sport; Valorizzazione del
Consiglio Nazionale: il CN torna ad essere lorgano politicamente pi
rilevante e rappresentativo dellorganizzazione sportiva; torna ad
approvare il bilancio preventivo; ha il potere di commissariare le
FSN e le DSA; ha il compito di eleggere il Presidente e la Giunta
Nazionale. La rappresentativit del CN viene inoltre accentuata
dallinserimento tra i componenti di sei membri delle strutture
territoriali del CONI (invece di due), cinque membri in
rappresentanza degli EPS, tre membri in rappresentanza delle DSA e
un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite
riconosciute dal CONI.
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STATUTO DEL CONI (Approvato dal C.N. del 23 marzo 2004) Il CONI
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - la Confederazione delle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive
Associate (DSA)..
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Federazioni Sportive Nazionali Le Federazioni Sportive
Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalit
giuridica di diritto privato. Le Federazioni sportive nazionali
sono costituite dalle societ, dalle associazioni sportive e, nei
soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare
attivit, anche da singoli tesserati. Le Federazioni sportive
nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia
con lordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono
ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione
allattivit sportiva da parte di chiunque in condizioni di
uguaglianza e di pari opportunit Le Federazioni Sportive Nazionali
svolgono lattivit sportiva e le relative attivit di promozione, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI,
anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici
aspetti di tale attivit. Nellambito dellordinamento sportivo, alle
Federazioni Sportive Nazionali riconosciuta lautonomia tecnica,
organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. Le
Federazioni Sportive Nazionali svolgono lattivit sportiva in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva
federazione internazionale, purch non siano in contrasto con le
deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
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Discipline Sportive Associate Il Consiglio Nazionale del CONI
in conformit allapposito Regolamento riconosce le Discipline
Sportive Associate che rispondano ai requisiti di: a) a)
svolgimento sul territorio nazionale di attivit sportiva, anche di
rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a
competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti
e dei tecnici; b) b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa
del movimento sportivo e della struttura organizzativa; c) c)
ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di
democrazia interna e di partecipazione all'attivit sportiva da
parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari
opportunit nonch conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del
CONI; d) d) assenza di fini di lucro. Il Consiglio Nazionale
riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport
che non sia gi oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale. Nel
caso di concorso tra domande provenienti da pi soggetti, il
Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a
costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga
allintesa il Consiglio Nazionale del CONI pu riconoscere la
Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi
hanno aderito. Il riconoscimento della personalit giuridica di
diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate concesso a
norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento,
ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
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Enti di Promozione Sportiva Sono Enti di promozione sportiva le
associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o
regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la
organizzazione di attivit fisico-sportive con finalit ricreative e
formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei
principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle
Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive
Associate. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini
sportivi, da societ e associazioni sportive e, ove previsto dai
rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.
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Associazioni Benemerite Le associazioni nazionali che svolgono
attivit a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere
riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta
Nazionale come Associazioni Benemerite. Societ ed Associazioni
Sportive Le societ e le associazioni sportive riconosciute ai sensi
dellart. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i
casi previsti dallordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal
Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da
statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e
di pari opportunit, anche in conformit ai principi fondamentali
emanati dal Consiglio Nazionale. Le societ e le associazioni
sportive dilettantistiche, sono riconosciute ai fini sportivi dal
CONI ai sensi del comma 2, e si iscrivono nel Registro delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche deliberato dal C.N. CONI con
provv.1288 dell11.11.2004. Le societ sportive professionistiche, di
cui allarticolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di
garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono
sottoposte al controllo da parte delle Federazioni e al controllo
sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei
controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.
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STATUTO DEL CONI (Approvato dal C.N. del 23 marzo 2004) Il CONI
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - la Confederazione delle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive
Associate (DSA). La Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI
ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che
contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti
affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati
previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque
si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nellambito della
giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura
tecnico-disciplinare che hanno comportato lirrogazione di sanzioni
inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di
doping Giudice di ultima istanza in materia di doping Con
provvedimento del Consiglio Nazionale istituito e regolamentato il
giudice di ultima istanza con funzioni concernenti il doping,
deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli
organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle
Discipline sportive associate. Gli Statuti delle Federazioni
Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate prevedono
il deferimento al giudice di cui al comma precedente, riducendo i
termini per lo svolgimento del giudizio, in conformit ai principi
fondamentali emanati dal CONI e alle norme dello Statuto.
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LEGGE 8.8.2002, N. 178 (di conversione del D.L. 8.7.2002, n.
138) Articolo 4 (Unificazione delle competenze in materia di
Giochi) ( In data 6.11.202 stato sottoscritto ) Un disciplinare di
Concessione per la gestione dei Giochi, scommesse e concorsi
pronostici connessi con manifestazioni sportive tra CONI e Agenzia
Autonoma dei Monopoli di Stato prevede il versamento di una somma
fissa annuale da destinare alle attivit istituzionali dl CONI (
FSN, DSA, EPS e Territorio ). E stato previsto, inoltre il
versamento di somme aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente le
necessit finanziarie del CONI. Articolo 8 (Riassetto del CONI)
LEnte pubblico CONI si articola negli Organi, anche periferici,
previsti dal D.Lgs. 242/1999. Per lespletamento dei compiti si
avvale della societ per azioni denominata CONI Servizi S.p.a. che
quindi effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al
perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. I rapporti, anche
finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi Spa sono disciplinati da
un contratto di servizio annuale. La CONI Servizi Spa pu stipulare
convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti
locali.
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Decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito, con
modificazione, nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280 recante
Disposizioni urgenti in materia di Giustizia Sportiva Decreto -
legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito, con modificazione, nella
Legge 17 ottobre 2003, n. 280 recante Disposizioni urgenti in
materia di Giustizia Sportiva Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n.243 Del 18 ottobre 2004
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Si compone di 3 articoli e riveste particolare rilevanza in
quanto contiene affermazioni di principio che riconoscono e
garantiscono lautonomia dellordinamento sportivo definendo i
rapporti tra lordinamento sportivo e lordinamento della
Repubblica
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Articolo 1, comma 1, legge 280/2003 La Repubblica riconosce e
favorisce l autonomia dell ordinamento sportivo nazionale, quale
articolazione dell ordinamento sportivo internazionale facente capo
al Comitato Olimpico Internazionale.
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Articolo 1, comma 2, legge 280/2003 I rapporti tra lordinamento
sportivo e lordinamento della Repubblica sono regolati in base al
principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per lordinamento
giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive
connesse con lordinamento sportivo.
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Per la prima volta viene pertanto sancito da parte del
legislatore statale un principio finora affermato soltanto dalla
dottrina e, in alcune occasioni, dalla giurisprudenza e che
soltanto indirettamente o implicitamente era desumibile dai
contesti normativi vigenti.
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Con larticolo 2 viene creata una riserva di giurisdizione
sportiva, con lindividuazione delle specifiche competenze
dellordinamento sportivo nelle discipline aventi ad oggetto:
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Articolo 2, comma 1 lettera a), legge 280/2003 losservanza e
lapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie
dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al
fine di garantire il corretto svolgimento delle attivit
sportive;
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Articolo 2, comma 1, lettera b), legge 280/2003 I comportamenti
rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazione
delle relative sanzioni disciplinari sportive;
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Articolo 2, comma 2, legge 280/2003 In tali materie le societ
sportive, le associazioni sportive, gli affiliati e i tesserati
hanno lonere di adire gli organi di giustizia sportiva, sulla base
delle norme statutarie e regolamentari del CONI e delle Federazioni
Sportive Nazionali.
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Articolo 3, comma 1, legge 280/2003 Viene stabilito che,
esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra
societ, associazioni e atleti, ogni altra controversia che abbia ad
oggetto atti del CONI o delle Federazioni Sportive non riservata
agli organi di giustizia dellordinamento sportivo, devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
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Articolo 3, comma 2, legge 280/2003 La competenza di primo
grado spetta in via esclusiva, anche per lemanazione di misure
cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede
in Roma.
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Dilettantismo e Professionismo Sportivo
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Decreto Legislativo 23.7.1999, n. 242 art. 5 Compiti del
Consiglio Nazionale, Omissis. d) stabilisce, in armonia con
lordinamento sportivo internazionale e nellambito di ciascuna
federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione
dellattivit sportiva dilettantistica da quella professionistica;
Omissis
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Statuto del CONI Art. 6 Consiglio Nazionale Statuto del CONI
Art. 6 Consiglio Nazionale Omissis d)stabilisce, in armonia con i
principi dellordinamento sportivo internazionale e nellambito di
ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e delle Discipline Sportive
Associate, i criteri per la distinzione dellattivit sportiva
dilettantistica o comunque non professionistica da quella
professionistica; Omissis
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Legge 23.3.1981, n. 91 Gazzetta Ufficiale 27.3.1981, n. 86
Norme in materia di rapporti tra societ e sportivi professionisti.
Composto da 19 articoli che vano dall articolo 1 allarticolo 18
bis
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Articolo 1 Attivit sportiva Articolo 1 Attivit sportiva
Lesercizio dellattivit sportiva, sia essa svolta in forma
individuale o collettiva, sia in forma professionistica o
dilettantistica, libero.
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Articolo 2 Professionismo sportivo Ai fini dellapplicazione
della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli
allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici,
che esercitano lattivit sportiva a titolo oneroso con carattere di
continuit nellambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle FSN, secondo le norme emanate
dalle federazioni stesse, con losservanza delle direttive stabilite
dal CONI per la distinzione dellattivit dilettantistica da quella
professionistica.
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Articolo 3 Prestazione sportiva dellatleta La prestazione a
titolo oneroso dellatleta costituisce oggetto di contratto di
lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente
legge. Omissis..
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Articolo 4 Disciplina del lavoro subordinato sportivo Il
rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto in
forma scritta, a pena di nullit, tra lo sportivo e la societ
destinataria delle prestazioni sportive.......
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Articolo 4 Disciplina del lavoro subordinato sportivo La societ
ha lobbligo di depositare il contratto presso la federazione
sportiva nazionale per lapprovazione.
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Art. 7 Tutela Sanitaria. Art. 8 Assicurazione contro i rischi.
Art. 9 Trattamento pensionistico.
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Articolo 10 Costituzione e affiliazione Possono stipulare
contratti con atleti professionisti solo societ sportive costituite
nella forma di societ per azioni o di societ a responsabilit
limitata.
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Articolo 15 Trattamento tributario Ai redditi derivanti dalle
prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si
applicano le disposizioni dellart. 49, terzo comma, lettera a), del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
e successive modificazioni e integrazioni.
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LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)
modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella
legge 21 maggio 2004, n.128 Articolo 90 (Disposizioni per lattivit
sportiva dilettantistica) 1.Le disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle societ sportive dilettantistiche costituite in
societ di capitali senza fine di lucro. 2. agevolazioni fiscali 3.
agevolazioni fiscali 4.Il CONI, le FSN e gli EPS riconosciuti dal
CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto sui contributi erogati alle societ e associazioni
sportive dilettantistiche, stabilita dallart.28, secondo comma, del
DPR 29.9.1973, n. 600. 5. agevolazioni fiscali 6. agevolazioni
fiscali
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7.Allart. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le
parole organizzazioni non lucrative di attivit sociale ( ONLUS )
sono inserite le seguenti e le societ e associazioni sportive
dilettantistiche. 8.Il corrispettivo in denaro o in natura in
favore di societ, associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonch di
associazioni sportive scolastiche che svolgono attivit nei settori
giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il
soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non
superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicit, volta alla
promozione dellimmagine o dei prodotti del soggetto erogante
mediante una specifica attivit del beneficiario, ai sensi dellart.
74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
DPR 22.12.1986, n.917. 9. agevolazioni fiscali . 10. agevolazioni
fiscali . 11. agevolazioni fiscali . 11. bis (inserito dal comma
470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 legge finanziaria 2005)
Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicit, in qualunque modo
realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, da
ritenersi, ai fini dellapplicazione delle disposizioni del DPR 26
ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalit rispetto
allevento sportivo direttamente organizzato.
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12. Presso lIstituto per il Credito Sportivo istituito il Fondo
di Garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, allampliamento,
allattrezzatura, al miglioramento o allacquisto di impianti
sportivi, ivi compresa lacquisizione delle relative aree da parte
di societ o associazioni sportive dilettantistiche con personalit
giuridica. 13. Il Fondo disciplinato con apposito regolamento
adottato dal Ministero dei Beni e Attivit Culturali previa
deliberazione del CN del CONI. 14. Il Fondo gestito e amministrato
a titolo gratuito dallIstituto per il Credito Sportivo. 15. La
garanzia presentata dal Fondo di natura sussidiaria 16. La
dotazione finanziaria del Fondo costituita dal .. 17. Le societ e
associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalit sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme: - associazione sportiva priva di personalit
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.; -
associazione sportiva con personalit giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361; -
societ sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalit di lucro;
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18. Le societ e associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra laltro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti: a) a) la denominazione b) b) loggetto sociale con
riferimento allorganizzazione di attivit sportive dilettantistiche,
compresa lattivit didattica; c) c) lattribuzione della
rappresentanza legale dellassociazione d) d) lassenza di fini di
lucro e la previsione che i proventi delle attivit non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette; e) e) le norme sullordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dellelettivit delle cariche sociali,
fatte salve le societ sportive dilettantistiche che assumono la
forma di societ di capitali o cooperative per le quali si applicano
le disposizioni del codice civile; f) f) lobbligo di redazioni di
rendiconti economico-finanziari, nonch le modalit di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari; g) g) le modalit di
scioglimento dellassociazione: h) h) lobbligo di devoluzione ai
fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
dellassociazione.
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18 bis. E fatto divieto agli amministratori delle societ e
delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la
medesima carica in altre societ o associazioni sportive
dilettantistiche nellambito della medesima federazione sportiva o
disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nellambito
della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva; 18 ter. Le societ e associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono
provvedere allintegrazione della denominazione sociale di cui al
comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal
senso dallassemblea dei soci. 19. Sono fatte salve le disposizioni
relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Sono stati
abrogati i commi 20, 21 e 22 ) 23. I dipendenti pubblici possono
prestare la propria attivit, nellambito delle societ e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dallorario di lavoro, purch a
titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione allamministrazione di appartenenza. Ai medesimi
soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennit e i
rimborsi di cui allart. 81, comma 1, lettera m) del DPR
917/1986.
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24. Luso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli
enti locali territoriali aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societ e
associazioni sportive. 25. Nei casi in cui lente pubblico
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi, la gestione affidata in via preferenziale a societ e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri
duso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
lindividuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano,
con propria legge, le modalit di affidamento. 26. Le palestre, le
aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dellattivit didattica e delle attivit sportive
della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al DPR 10.10.1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societ e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede listituto scolastico
o in comuni confinanti.
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Conversione In Legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la
funzionalit di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse. Art. 7 (Disposizioni in materia di attivit
sportiva dilettantistica) 1. In relazione alla necessit di
confermare che il CONI lunico organismo certificatore della
effettiva attivit sportiva svolta dalle societ e associazioni
dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 dellart. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, si applicano alle societ e associazioni
sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento
dei fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dellunicit
dellordinamento sportivo nazionale ai sensi dellart. 5, comma 1,
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive
modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dellEconomia e delle Finanze Agenzia delle Entrate, lelenco delle
societ e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai
fini sportivi.