SEMINARIO per gli Istruttori Federali della Federazione Italiana Gioco Bridge Centro Sportivo Giulio Onesti Centro Sportivo Giulio Onesti R O M A 27 luglio

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  • SEMINARIO per gli Istruttori Federali della Federazione Italiana Gioco Bridge Centro Sportivo Giulio Onesti Centro Sportivo Giulio Onesti R O M A 27 luglio 2007 R O M A 27 luglio 2007
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  • ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO Michele Barbone Componente Giunta Nazionale CONI
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  • LA PRATICA SPORTIVA SITUAZIONE ATTUALE -- 2005 dati CONI - ISTAT 56 milioni e 450.000 abitanti con + di 3 anni 12 milioni Attivit sportiva continuativa 20,9% 22 milioni Attivit sportiva saltuaria 38,5% 22 milioni e 450 mila Nessuna attivit sportiva 40,6%
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  • Le attivit fisico-sportive in Italia (Dati dellindagine multiscopo Istat 2005 e dati Coni) 40,6 % 38,5 % 7,2 %13,7 % attivit sportive saltuarie/occasionali o qualche attivit fisica: circa 22 milioni (38,5 %) nessuna attivit fisica nel tempo libero, sedentariet: circa 23 milioni (40,6 %) pratica sportiva con continuit: circa 12 milioni (20,9 %) Attivit che fa capo a Federazioni Sportive e Discipline Associate
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  • LA PRATICA SPORTIVA in ITALIA Andamento 1999 2003 2005 Cittadini attivi sportivamente 1999 36 milioni 2003 32,5 milioni 2005 34 milioni
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  • I MOTIVI DELLA NON PRATICA SPORTIVA Soggettivi, quali disponibilit economica e di tempo libero da dedicare allo sport;Soggettivi, quali disponibilit economica e di tempo libero da dedicare allo sport; Oggettivi relativi allofferta dei servizi sportivi nellarea, quali mancanza dimpianti, elevato costo discrizioneOggettivi relativi allofferta dei servizi sportivi nellarea, quali mancanza dimpianti, elevato costo discrizione
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  • GLI IMPIANTI SPORTIVI IN ITALIA impianti72.000 spazi attivit 134.000 complessi sportivi 60.000 70.000 impianti83.000 spazi attivit 146.000 + 17% + 15% + 9% Rilevamento 89 Rilevamento 96
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  • IMPIANTISTICA SPORTIVA Dati CNEL 2003 Impianti sportivi elementari 148.800 Spazi di attivit sportiva 38.200 non convenzionale
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  • IMPIANTI SPORTIVI ELEMENTARI nelle 4 zone dItalia e per 100.000 abitanti Impianti Sportivi elementari % per 100.000 abitanti ITALIA148.800264 NORD-OVEST52.330354 NORD-EST37.200352 CENTRO29.080271 SUD E ISOLE30.280150
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  • D.P.R. 24 7 1977, N. 616 (Delega di funzioni amministrative) (decentramento regionale) Articolo 56 Le funzioni amministrative relative alla materia turismo ed industria alberghiera Omissis b)la promozione di attivit sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attivit e gli impianti di interesse dei giovani in et scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per lorganizzazione delle attivit agonistiche ad ogni livello e le relative attivit promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza ecnica del CONI; Omissis Articolo 60 ( Attribuzioni ai Comuni ) Sono attirbuite ai comuni, ai sensi dellart. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a)promozione di attivit ricreative e sportive; Omissis..
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  • Per quanto riguarda gli operatori volontari: esiste un esercito di 1.000.000 di operatori sportivi che dedicano in un anno 150 milioni di ore di lavoro al volontariato e che intendono lo sport come uno tra i pi importanti fenomeni della vita sociale dei nostri tempi; Per quanto riguarda lassociazionismo sportivo: Esistono circa 100.000 Associazioni e Societ Sportive. Lo Sport in ITALIA
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  • SPORT come: regola di vita; reale momento di aggregazione sociale; strumento per una migliore qualit della vita; crescita, emancipazione ed attivit sociale; diritto civile per tutti i cittadini; dovere per le istituzioni
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  • Da Volontario a Manager Il vecchio modello di gestione della societ sportiva, legato al puro volontariato ( che rimane una delle due colonne portanti dello sport italiano ), oggi si rivela non pi adeguato alle mutate esigenze dello sport, troppo spesso retto da dirigenti in balia di se stessi che rischiano in proprio ed in solido. La formazione, laggiornamento, una pi ampia professionalit, costituiscono la base indispensabile per la gestione di un sodalizio sportivo, per la gestione di un impianto sportivo, per il successo di un evento sportivo.
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  • Il Dirigente Sportivo Il dirigente sportivo ha un ruolo chiave: Deve essere un leader, deve cio saper raggiungere i risultati attraverso gli altri; il protagonista delle scelte organizzative e tecniche; Deve saper gestire il bilancio; Deve applicare le normative fiscali; Deve creare un piano di marketing; Deve fare pianificazione e sviluppo; Deve reclutare e motivare i collaboratori; Deve usare le tecniche della comunicazione nei confronti dei media e degli sponsor; Deve conoscere le leggi e i regolamenti; Deve promuovere lattivit; Deve organizzare manifestazioni; Deve curare i servizi; Deve stabilire e mantenere relazioni con lesterno ed in particolare con le istituzioni.
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  • Lo Sport un diritto Europeo Lo sport ha sempre avuto riflessi decisivi sullintera comunit e quindi a maggior ragione si inserisce nei problemi della giovent, oggi in particolare evidenza nella vita dei Paesi. La pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettivit a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualit. Per questo la Carta Europea dello Sport per Tutti adottata dal Consiglio dEuropa nel lontano 1975, afferma (articolo 1 ) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport, ( articolo 2 ) che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.
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  • CARTA EUROPEA DELLO SPORT - 1992 Definizione di sport : qualsiasi forma di attivit fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo lespressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o lottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
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  • ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO
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  • C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) Ha sede a LOSANNA; Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese Pierre de Coubertin, con lintento di rinnovare nellera moderna le celebrazioni olimpiche; E un organismo permanente; Si formato e si rinnova attraverso lelezione di personalit qualificate, residenti in Paesi dotati di un Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto.
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  • C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) 19071907 fu fondato in Italia un Comitato per le Olimpiadi con lintento di preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908; 19141914 lOn.Carlo MONTI riun nel suo ufficio alla Camera dei deputati, i rappresentanti delle diverse discipline sportive e cos fu costituito il CONI; 19271927 il regime fascista decise laccentramento nel CONI di tutte le Federazioni Sportive; 19291929 il segretario del partito fascista, di diritto segretario generale del CONI trasfer la sede del CONI a Roma.
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  • Il CONI assumeva cos, oltre ai compiti della preparazione olimpica, anche le funzioni di Federazione delle Federazioni Sportive. 19421942 Viene varata la legge n.426 istituiva del CONI, che viene definita la Costituzione dello Sport; 19431943 con il regio decreto legge n.704 vengono apportate le prime modifiche alla 426/42; 19441944 Giulio ONESTI viene nominato Commissario del CONI con il compito di scioglierlo; 19471947 Costituzione di un solo Organo direttivo con sede in Roma e Onesti ne diventa il Presidente; 19991999 Viene riordinato il CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 detto decreto Meandri. 20042004 Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio 2004, n.15 di modifica del d.lgs.242/99.
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  • COSTITUZIONE ITALIANA (27 dicembre 1947) Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senzarmi.omissis Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit, e garantisce cure gratuite agli indigenti..Omissis Articolo 117 La potest legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonch dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: Omissis. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a : tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo..
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  • Legge 16.2.1942, n. 426 (Legge istitutiva del CONI) Articolo 2 Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono lorganizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e lindirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale. Articolo 3 Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nellespletamento dei compiti di cui allarticolo precedente: 1.provvede alla conservazione, al controllo ed allincremento del patrimonio sportivo nazionale; 2.coordina e disciplina lattivit sportiva comunque e da chiunque esercitata; 3.ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti; 4.appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalit
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  • D.Lgs. 23 7 1999, n. 242 (Riordino del CONI a norma dellart. 11 della legge 15 marzo 199, n. 59) Articoli 1-2 ( Natura giuridica e compiti del CONI ) E confermata la natura pubblica del CONI, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali. Vengono ribaditi i compiti del CONI: organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione della masima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal DPR 616/77. ( Restano quindi le competenze delle regioni e dei Comuni ). E previsto, inoltre, che il CONI curi, nellambito dellordinamento sportivo, ladozione di misure di prevenzione e repressione delluso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivit sportive.
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  • D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99) Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo lOrdinamento del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS. Centralit del CONI: viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nellambito dellorganizzazione sportiva nazionale in quanto Confederazione delle FSN e delle DSA; Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport; Valorizzazione del Consiglio Nazionale: il CN torna ad essere lorgano politicamente pi rilevante e rappresentativo dellorganizzazione sportiva; torna ad approvare il bilancio preventivo; ha il potere di commissariare le FSN e le DSA; ha il compito di eleggere il Presidente e la Giunta Nazionale. La rappresentativit del CN viene inoltre accentuata dallinserimento tra i componenti di sei membri delle strutture territoriali del CONI (invece di due), cinque membri in rappresentanza degli EPS, tre membri in rappresentanza delle DSA e un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI.
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  • STATUTO DEL CONI (Approvato dal C.N. del 23 marzo 2004) Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA)..
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  • Federazioni Sportive Nazionali Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalit giuridica di diritto privato. Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle societ, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attivit, anche da singoli tesserati. Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con lordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione allattivit sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunit Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono lattivit sportiva e le relative attivit di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attivit. Nellambito dellordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciuta lautonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono lattivit sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purch non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
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  • Discipline Sportive Associate Il Consiglio Nazionale del CONI in conformit allapposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di: a) a) svolgimento sul territorio nazionale di attivit sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; c) c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attivit sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunit nonch conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; d) d) assenza di fini di lucro. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia gi oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da pi soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga allintesa il Consiglio Nazionale del CONI pu riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito. Il riconoscimento della personalit giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
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  • Enti di Promozione Sportiva Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attivit fisico-sportive con finalit ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da societ e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.
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  • Associazioni Benemerite Le associazioni nazionali che svolgono attivit a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite. Societ ed Associazioni Sportive Le societ e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dellart. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dallordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunit, anche in conformit ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. Le societ e le associazioni sportive dilettantistiche, sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi del comma 2, e si iscrivono nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell11.11.2004. Le societ sportive professionistiche, di cui allarticolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.
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  • STATUTO DEL CONI (Approvato dal C.N. del 23 marzo 2004) Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA). La Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nellambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato lirrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping Giudice di ultima istanza in materia di doping Con provvedimento del Consiglio Nazionale istituito e regolamentato il giudice di ultima istanza con funzioni concernenti il doping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate prevedono il deferimento al giudice di cui al comma precedente, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformit ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme dello Statuto.
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  • LEGGE 8.8.2002, N. 178 (di conversione del D.L. 8.7.2002, n. 138) Articolo 4 (Unificazione delle competenze in materia di Giochi) ( In data 6.11.202 stato sottoscritto ) Un disciplinare di Concessione per la gestione dei Giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive tra CONI e Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato prevede il versamento di una somma fissa annuale da destinare alle attivit istituzionali dl CONI ( FSN, DSA, EPS e Territorio ). E stato previsto, inoltre il versamento di somme aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente le necessit finanziarie del CONI. Articolo 8 (Riassetto del CONI) LEnte pubblico CONI si articola negli Organi, anche periferici, previsti dal D.Lgs. 242/1999. Per lespletamento dei compiti si avvale della societ per azioni denominata CONI Servizi S.p.a. che quindi effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. La CONI Servizi Spa pu stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
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  • Decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito, con modificazione, nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280 recante Disposizioni urgenti in materia di Giustizia Sportiva Decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito, con modificazione, nella Legge 17 ottobre 2003, n. 280 recante Disposizioni urgenti in materia di Giustizia Sportiva Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.243 Del 18 ottobre 2004
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  • Si compone di 3 articoli e riveste particolare rilevanza in quanto contiene affermazioni di principio che riconoscono e garantiscono lautonomia dellordinamento sportivo definendo i rapporti tra lordinamento sportivo e lordinamento della Repubblica
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  • Articolo 1, comma 1, legge 280/2003 La Repubblica riconosce e favorisce l autonomia dell ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
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  • Articolo 1, comma 2, legge 280/2003 I rapporti tra lordinamento sportivo e lordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con lordinamento sportivo.
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  • Per la prima volta viene pertanto sancito da parte del legislatore statale un principio finora affermato soltanto dalla dottrina e, in alcune occasioni, dalla giurisprudenza e che soltanto indirettamente o implicitamente era desumibile dai contesti normativi vigenti.
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  • Con larticolo 2 viene creata una riserva di giurisdizione sportiva, con lindividuazione delle specifiche competenze dellordinamento sportivo nelle discipline aventi ad oggetto:
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  • Articolo 2, comma 1 lettera a), legge 280/2003 losservanza e lapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivit sportive;
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  • Articolo 2, comma 1, lettera b), legge 280/2003 I comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
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  • Articolo 2, comma 2, legge 280/2003 In tali materie le societ sportive, le associazioni sportive, gli affiliati e i tesserati hanno lonere di adire gli organi di giustizia sportiva, sulla base delle norme statutarie e regolamentari del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali.
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  • Articolo 3, comma 1, legge 280/2003 Viene stabilito che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societ, associazioni e atleti, ogni altra controversia che abbia ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni Sportive non riservata agli organi di giustizia dellordinamento sportivo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
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  • Articolo 3, comma 2, legge 280/2003 La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per lemanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.
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  • Dilettantismo e Professionismo Sportivo
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  • Decreto Legislativo 23.7.1999, n. 242 art. 5 Compiti del Consiglio Nazionale, Omissis. d) stabilisce, in armonia con lordinamento sportivo internazionale e nellambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dellattivit sportiva dilettantistica da quella professionistica; Omissis
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  • Statuto del CONI Art. 6 Consiglio Nazionale Statuto del CONI Art. 6 Consiglio Nazionale Omissis d)stabilisce, in armonia con i principi dellordinamento sportivo internazionale e nellambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e delle Discipline Sportive Associate, i criteri per la distinzione dellattivit sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica; Omissis
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  • Legge 23.3.1981, n. 91 Gazzetta Ufficiale 27.3.1981, n. 86 Norme in materia di rapporti tra societ e sportivi professionisti. Composto da 19 articoli che vano dall articolo 1 allarticolo 18 bis
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  • Articolo 1 Attivit sportiva Articolo 1 Attivit sportiva Lesercizio dellattivit sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, libero.
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  • Articolo 2 Professionismo sportivo Ai fini dellapplicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano lattivit sportiva a titolo oneroso con carattere di continuit nellambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle FSN, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con losservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dellattivit dilettantistica da quella professionistica.
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  • Articolo 3 Prestazione sportiva dellatleta La prestazione a titolo oneroso dellatleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Omissis..
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  • Articolo 4 Disciplina del lavoro subordinato sportivo Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula di un contratto in forma scritta, a pena di nullit, tra lo sportivo e la societ destinataria delle prestazioni sportive.......
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  • Articolo 4 Disciplina del lavoro subordinato sportivo La societ ha lobbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per lapprovazione.
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  • Art. 7 Tutela Sanitaria. Art. 8 Assicurazione contro i rischi. Art. 9 Trattamento pensionistico.
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  • Articolo 10 Costituzione e affiliazione Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societ sportive costituite nella forma di societ per azioni o di societ a responsabilit limitata.
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  • Articolo 15 Trattamento tributario Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dellart. 49, terzo comma, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.
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  • LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128 Articolo 90 (Disposizioni per lattivit sportiva dilettantistica) 1.Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societ sportive dilettantistiche costituite in societ di capitali senza fine di lucro. 2. agevolazioni fiscali 3. agevolazioni fiscali 4.Il CONI, le FSN e gli EPS riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societ e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dallart.28, secondo comma, del DPR 29.9.1973, n. 600. 5. agevolazioni fiscali 6. agevolazioni fiscali
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  • 7.Allart. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le parole organizzazioni non lucrative di attivit sociale ( ONLUS ) sono inserite le seguenti e le societ e associazioni sportive dilettantistiche. 8.Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societ, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonch di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivit nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicit, volta alla promozione dellimmagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivit del beneficiario, ai sensi dellart. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n.917. 9. agevolazioni fiscali . 10. agevolazioni fiscali . 11. agevolazioni fiscali . 11. bis (inserito dal comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 legge finanziaria 2005) Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicit, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, da ritenersi, ai fini dellapplicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalit rispetto allevento sportivo direttamente organizzato.
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  • 12. Presso lIstituto per il Credito Sportivo istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, allampliamento, allattrezzatura, al miglioramento o allacquisto di impianti sportivi, ivi compresa lacquisizione delle relative aree da parte di societ o associazioni sportive dilettantistiche con personalit giuridica. 13. Il Fondo disciplinato con apposito regolamento adottato dal Ministero dei Beni e Attivit Culturali previa deliberazione del CN del CONI. 14. Il Fondo gestito e amministrato a titolo gratuito dallIstituto per il Credito Sportivo. 15. La garanzia presentata dal Fondo di natura sussidiaria 16. La dotazione finanziaria del Fondo costituita dal .. 17. Le societ e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalit sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: - associazione sportiva priva di personalit giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.; - associazione sportiva con personalit giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361; - societ sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalit di lucro;
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  • 18. Le societ e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra laltro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) a) la denominazione b) b) loggetto sociale con riferimento allorganizzazione di attivit sportive dilettantistiche, compresa lattivit didattica; c) c) lattribuzione della rappresentanza legale dellassociazione d) d) lassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivit non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) e) le norme sullordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dellelettivit delle cariche sociali, fatte salve le societ sportive dilettantistiche che assumono la forma di societ di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) f) lobbligo di redazioni di rendiconti economico-finanziari, nonch le modalit di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) g) le modalit di scioglimento dellassociazione: h) h) lobbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dellassociazione.
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  • 18 bis. E fatto divieto agli amministratori delle societ e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societ o associazioni sportive dilettantistiche nellambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nellambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; 18 ter. Le societ e associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere allintegrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dallassemblea dei soci. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22 ) 23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivit, nellambito delle societ e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dallorario di lavoro, purch a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione allamministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennit e i rimborsi di cui allart. 81, comma 1, lettera m) del DPR 917/1986.
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  • 24. Luso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societ e associazioni sportive. 25. Nei casi in cui lente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione affidata in via preferenziale a societ e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri duso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per lindividuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalit di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dellattivit didattica e delle attivit sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.10.1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societ e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede listituto scolastico o in comuni confinanti.
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  • Conversione In Legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalit di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse. Art. 7 (Disposizioni in materia di attivit sportiva dilettantistica) 1. In relazione alla necessit di confermare che il CONI lunico organismo certificatore della effettiva attivit sportiva svolta dalle societ e associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dellart. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societ e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento dei fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dellunicit dellordinamento sportivo nazionale ai sensi dellart. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dellEconomia e delle Finanze Agenzia delle Entrate, lelenco delle societ e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.