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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO Dott. GIACOMO MARIA STALLA Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere - PU Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4061-2011 proposto da: CATTANI GIOVANNI, NARDUCCI STEFANO, LUISO FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI IACOMINI, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrenti - contro LARI SANDRA, LARI ANNA MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FAMAGOSTA 2, presso lo studio Obbligazioni solidali art. 1301 - 1311 cc R.G.N. 4061/2011 Cron. /1(153 - Presidente - Rep. - Consigliere - Ud. 06/11/2014 1 CORSO FGLAW MAGISTRATURA-AVVOCATURA RASSENA DI DIRITTO ITALIANO CORSO FGLAW MAGISTRATURA-AVVOCATURA RASSENA DI DIRITTO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO

Dott. GIACOMO MARIA STALLA

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4061-2011 proposto da:

CATTANI GIOVANNI, NARDUCCI STEFANO, LUISO FRANCESCO

PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato GIOVANNI IACOMINI, giusta

delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

LARI SANDRA, LARI ANNA MARIA, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FAMAGOSTA 2, presso lo studio

Obbligazioni

solidali

art. 1301 -

1311 cc

R.G.N. 4061/2011

Cron. /1(153 - Presidente -

Rep. - Consigliere -

Ud. 06/11/2014

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dell'avvocato EUGENIO METE, rappresentate e difese

dall'avvocato SANDRA SAPONARO, giusta mandato in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 1428/2010 della CORTE D'APPELLO

di FIRENZE, depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA

CARLUCCIO;

udito l'Avvocato SANDRA SAPONARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso

per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto

del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Francesco Paolo Luiso, Giovanni Cattani e Stefano Narducci convennero

in giudizio Sandra e Anna Maria Lari e chiesero il pagamento, in solido,

del compenso residuo (pari a euro 38.734,27), essendo le convenute

obbligate quali debitrici solidali. Esposero: - di essere stati componenti

del collegio arbitrale in un procedimento (irrituale) relativo a una

controversia tra le convenute e la sorella Eliana, nella quale la stessa era

restata soccombente; - che il collegio arbitrale aveva liquidato in loro

favore il doppio della somma, comprensiva del compenso per il

segretario, e che la soccombente Eliana aveva corrisposto la metà

dell'importo totale.

Ai fini che ancora rilevano, le convenute Lari sostennero che, avendo

l'attore liberato Eliana da qualsiasi ulteriore onere dopo il pagamento

della metà, non avendola citata in giudizio, doveva ravvisarsi una

remissione di debito ex art. 1301 cod. civ. nei confronti della stessa,

estesa alle obbligate solidali per mancanza di riserva nei loro confronti.

Gli attori, unitamente alla memoria ex art. 183 cod. civ., depositarono un

documento a propria firma nel quale dichiaravano di aver ricevuto la

metà della somma da Eliana e di liberare la stessa da qualsiasi onere e si

riservavano il recupero del residuo nei confronti delle coobbligate in

solido. Le convenute contestarono la data del documento.

Il Tribunale di Lucca accolse la domanda.

La Corte di appello di Firenze, in totale riforma, rigettò la domanda.

Ritenne l'obbligazione estinta ex art. 1301, per intervenuta remissione

del residuo debito nei confronti di un condebitore solidale, liberatoria

anche nei confronti degli altri in mancanza di riserva del diritto nei loro

confronti; compensò interamente tra le parti le spese dei due gradi di

giudizio (sentenza del 13 ottobre 2010).

2. Avverso suddetta sentenza, gli arbitri propongono ricorso affidato a

quattro motivi, esplicati da memoria.

Resistono con unico controricorso Sandra e Anna Maria Lari, che

propongono ricorso incidentale in riferimento alla compensazione delle

spese processuali operata dalla sentenza impugnata.

La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa

sentenza.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di merito ha rigettato la domanda seguendo, per vero in modo

tortuoso, il percorso logico che può essere così sintetizzato.

Gli arbitri hanno rimesso il debito residuo ad uno dei condebitori solidali

(Eliana) ai sensi dell'art. 1301 cod. civ.; tanto emerge da un atto

processuale, la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., e dal documento

prodotto con la stessa, costituente prova contra se nei confronti di coloro

che lo hanno prodotto.

Per stabilire le conseguenze verso gli altri coobbligati dell'avvenuta

remissione del debito nei confronti di un condebitore solidale, rileva il

documento prodotto, atteso che in esso è contenuta la riserva nei

confronti dei coobbligati, che è la condizione posta dall'art. 1301 cit.

affinché la remissione del debito effettuata nei confronti di un coobbligato

non si estenda nei confronti degli altri.

Non avendo il documento data certa, stante la mancanza di tutte le

condizioni previste dall'art. 2704 cod. civ. affinché sia opponibile ai terzi

(i coobbligati), non può ritenersi esistente la riserva nei confronti dei

coobbligati che, pertanto, sono liberati dall'obbligazione per effetto della

remissione. Infatti, per poter operare verso i coobbligati, la riserva deve

essere espressa, contestuale alla remissione del debito e deve essere

comunicata ai coobbligati, anche per il principio di correttezza dei rapporti

tra creditore e debitore. In mancanza della data certa del documento che

la contiene vengono a mancare tutte le condizioni che la riserva deve

avere per poter operare e la remissione nei confronti di un coobbligato

libera gli altri.

2. I quattro motivi del ricorso principale sono strettamente connessi.

Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2730, 2735 e 2734

cod. civ., unitamente a vizi motivazionali per avere la Corte di appello

ritenuto che il documento ha valore di prova legale quanto alla

remissione ed è invece non opponibile ai coobbligati quanto alla riserva.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1301 e 2697 cod.

civ. oltre a insufficienza di motivazione.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2704, 1301 e 1236

cod. civ., unitamente a vizi motivazionali, sostenendo la non applicabilità

dell'art. 2704 cod. civ.

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Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 1301, dell'art. 1175,

oltre a vizi motivazionali.

2.1. In estrema sintesi, i ricorrenti censurano la sentenza per aver, fermo

restando il pagamento parziale di un condebitore e la relativa quietanza

rilasciata dai creditori, ritenuto esistente la remissione del debito verso

un coobbligato e non esistente la riserva verso gli altri coobbligati, sulla

base dello stesso documento, considerando applicabile allo stesso l'art.

2704 cod. civ., e considerando necessari i requisiti della riserva verso i

coobbligati solidali, quali il carattere espresso, e non i comportamenti

univoci e concludenti, la comunicazione ai coobbligati, oltre che la

contestualità alla avvenuta remissione; caratteristiche tutte che non

sarebbero ricavabili dal documento prodotto perché non opponibile ai

coobbligati. Aggiungono che sarebbe stato onere probatorio dei

coobbligati, che fanno valere un fatto estintivo, provare la remissione del

debito e la riserva.

2.2. I motivi vanno accolti per quanto di ragione. Con il ricorso, fermo il

pagamento parziale di un condebitore e la relativa quietanza rilasciata dai

creditori, si mette in discussione l'esistenza stessa della remissione del

debito a favore di uno dei coobbligati, che è il presupposto essenziale per

l'applicabilità dell'art. 1301 cod. civ. e della riserva ivi prevista, idonea ad

impedire l'estensione della remissione del debito agli altri coobbligati.

Tanto consente alla Corte di procedere ad una diversa qualificazione in

diritto dei fatti, come accertati nel merito ed emersi nel ricorso per

cassazione.

3. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità - in

riferimento ai poteri della Cassazione, individuati in ragione della funzione

del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme

interpretazione della legge - quello secondo cui <<Nell'esercizio del

potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione può dare

al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal

giudice di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire

sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel

ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che

sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando,

peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere

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con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e

delle eccezioni in senso stretto. (Cass. n. 9143 del 2007; n. 6935 del

2007).

Nella specie, i fatti, quali accertati nel merito e esposti nel ricorso sono

questi: Eliana Lari era soccombente sulla base del lodo arbitrale; il

collegio arbitrale aveva determinato il compenso degli arbitri; Eliana

aveva versato agli arbitri la metà delle somme determinate dalla

ordinanza arbitrale; questi avevano rilasciato quietanza e avevano

dichiarato di liberarla da qualunque ulteriore onere relativo alle spese

arbitrali; nello stesso documento gli arbitri si erano riservati di agire per il

residuo loro dovuto nei confronti degli altri obbligati in solido; nello stesso

documento erano fatti salvi i diritti di questi altri obbligati verso Eliana;

gli arbitri hanno agito verso i coobbligati in solido per la parte residua del

loro credito.

Ritiene il Collegio che, sulla base dei fatti accertati e della domanda

proposta, la fattispecie trovi regolazione nella previsione legislativa

dell'art. 1311, n. 1, cod. civ., trattandosi di una ipotesi tipica di rinunzia

alla solidarietà e non di remissione del debito verso uno dei coobbligati.

3.1. Non è in discussione il carattere solidale dell'obbligo dei contendenti

del procedimento arbitrale nei confronti degli arbitri, relativamente al

compenso dovuto per la prestazione d'opera intellettuale; né, nella

specie, è rilevante come l'obbligazione in solido si divide nei rapporti

interni tra i diversi debitori (l'essere Eliana l'unica obbligata nei rapporti

interni sulla base della soccombenza dichiarata dal lodo), avendo i

creditori agito in solido per il recupero del residuo credito.

Si discute, invece, sul se l'adempimento parziale della prestazione

oggetto dell'obbligazione da parte di uno dei coobbligati mediante

il pagamento della metà del compenso dovuto, con relativa

quietanza rilasciata dai creditori, abbia comportato la remissione

del debito residuo da parte degli arbitri verso lo stesso obbligato

parzialmente adempiente, e la conseguente estensione, o meno,

della remissione del residuo debito agli altri, a seconda che si

valuti come non esistente o esistente la riserva verso i

coobbligati, contenuta nella stessa quietanza.

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3.2. La particolarità della specie è data dalla circostanza che i convenuti

abbiano prospettato, e il giudice, sulla base della loro prospettazione,

abbia ritenuto che oggetto della remissione sia stato il debito residuato

dopo l'adempimento parziale e a favore dello stesso soggetto che aveva

effettuato un adempimento parziale dell'obbligazione, essendo stato

questi liberato da ogni ulteriore onere rispetto alle spese, inquadrando la

fattispecie nella previsione codicistica dell'art. 1301 cit.

Ma, nella remissione di obbligazioni solidali regolata dall'art. 1301 il

debitore a favore del quale essa opera è liberato verso il creditore

remittente per la propria quota - che gli è stata rimessa e si estingue per

ragioni diverse dall'adempimento - e non di quanto residua rispetto

all'obbligazione solidale cui era tenuto per l'intero sulla base del vincolo di

solidarietà. E, nel caso di riserva verso gli altri coobbligati, questi saranno

tenuti non per l'intera prestazione, ma solo per il residuo una volta

detratta la parte del debitore a favore del quale è avvenuta la remissione

per ragioni diverse dall'adempimento. Tanto, in virtù di una regola di

fondo della solidarietà per la quale il condebitore non è tenuto per le parti

di debito inesistenti o estinte. Mentre, se la riserva non è stata formulata,

il legislatore presume, secondo il principio della estensione ai condebitori

solidali degli effetti vantaggiosi proprio delle obbligazioni solidali, che la

remissione, per ragioni diverse dall'adempimento, compiuta a favore di

un debitore in solido si estenda all'intero debito e quindi, alle quote degli

altri coobbligati. In definitiva, presupposto per l'applicabilità dell'art. 1301

cod. civ. è la liberazione dalla prestazione della propria quota e

l'estinzione di tale obbligazione per ragioni diverse dall'adempimento

della stessa, quale modo non satisfattivo di estinzione dell'obbligazione, a

favore del beneficiario della remissione. Non è la liberazione di colui che

ha adempiuto una parte dell'obbligazione solidale dalla esigibilità del

residuo, che è, invece, il presupposto di fatto della specie all'attenzione

della Corte.

3.3. Questa diversa ipotesi è quella regolata dall'art. 1311, n. 1 cod. civ.,

quale rinuncia alla solidarietà.

In generale, il creditore - salvo che la solidarietà non sia prevista dalla

legge per motivi di ordine pubblico - può rinunciare all'effetto principale

della solidarietà, cioè alla possibilità di agire per l'intero verso ogni

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debitore, essendo la solidarietà passiva prevista nell'esclusivo suo

vantaggio con la funzione di rafforzare il credito; mentre, per il debitore

potrà derivare solo un vantaggio dall'essere tenuto verso il creditore

esclusivamente per la propria quota, con conseguente sufficienza della

sola volontà del creditore, anche in atto unilaterale. E, la rinuncia alla

solidarietà può essere limitata solo ad alcuno dei condebitori, con la

conseguenza che il creditore conserva l'azione solidale verso gli atri per

l'intero credito, sostanziandosi la rinuncia alla solidarietà quale

beneficium divisionis comportante solo la rinuncia all'effetto principale

della solidarietà di poter agire per intero verso ciascun condebitore e

restando ferme le regole della solidarietà per altri effetti, come nel caso,

previsto dall'art. 1313 cod. civ., dell'insolvenza di un condebitore (Cass.

n. 16125 del 2006).

Ai nostri fini, rispetto alle differenze tra l'art. 1311 e l'art. 1301, basta

rilevare che, nel primo caso gli altri debitori continueranno a rispondere

per l'intero nei rapporti esterni con il creditore, mentre, nel secondo, la

previsione legislativa è che - sempre che vi sia stata riserva nei loro

confronti - non dovranno adempiere la quota del debitore liberato,

proprio perché nel primo caso si tratta della rinuncia ad un effetto della

solidarietà, cioè della rinuncia a pretendere l'intero dal coobbligato, e nel

secondo si tratta della rinuncia alla prestazione.

3.3.1. In alcuni casi la legge presume che vi sia stata rinuncia alla

solidarietà. Ed esiste tale presunzione a norma di legge quando il

creditore rilascia ad uno dei condebitori quietanza <<per la parte di

lui>> ricevuta senza alcuna riserva (art. 1311, n. 1); cioè rilascia

quietanza a chi adempie parzialmente la prestazione dovuta, senza

riservarsi di agire nei suoi confronti per il residuo. A rilevare ai fini della

operatività della presunzione, non è la corrispondenza della quota

ricevuta con la quota interna gravante sull'adempiente, ma il rilascio della

quietanza senza alcuna riserva di agire nei confronti della stessa parte;

attuandosi in tal modo la rinuncia a far valere la solidarietà nei confronti

di una parte.

Questa è, appunto, l'ipotesi entro cui si inquadra la specie all'attenzione

della Corte, atteso che i creditori avevano rilasciato quietanza per

l'importo ricevuto da uno dei coobbligati e avevano dichiarato di liberarlo,

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quanto al vincolo della solidarietà rilevante nei rapporti esterni, da

qualunque ulteriore onere relativo alle spese arbitrali.

Ed allora, la fattispecie all'esame rientra pienamente nella previsione

legislativa di cui all'art. 1311, n. 1, cod. civ. di presunzione di rinuncia

alla solidarietà verso uno dei condebitori. Dalla rinuncia alla solidarietà

nei confronti di un coobbligato derivante dalla quietanza rilasciata nel

ricevere l'adempimento parziale del proprio credito, con l'esclusione della

riserva di agire verso lo stesso per il residuo, consegue la conservazione

per legge dell'azione solidale verso gli altri obbligati. Pertanto, non si

pone proprio il problema della estensione nei loro confronti della

rimessione del debito e della eventuale esistenza della riserva per

impedire l'estensione della remissione. Di conseguenza, non si pongono

le questione esaminate dal giudice quanto alle caratteristiche della riserva

e alla opponibilità del documento che la contiene, poiché la conservazione

dell'azione solidale verso gli altri condebitori deriva direttamente dalla

legge e non dalla riserva nei confronti degli stessi nel documento di

quietanza e di liberazione del debitore parzialmente adempiente da ogni

onere relativo alle spese, quale rinuncia alla solidarietà.

3.4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata

sulla base del seguente principio di diritto: <<Nell'ipotesi di

adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno dei

coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori

senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per

il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla

solidarietà disciplinata dall'art. 1311, n.1 cod. civ., e conseguente

conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali

ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo

rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art.

1301 cod. civ., che regola la diversa fattispecie di remissione del

debito a favore di uno dei debitori solidali.>>.

3.4.1. Risultando la quietanza rilasciata dai creditori ad uno dei

condebitori per l'adempimento parziale dell'obbligazione, senza alcuna

riserva nei suoi confronti, ed avendo agito i creditori nei confronti degli

altri obbligati per ottenere la condanna in solido degli stessi al residuo del

credito - tanto anche nel rispetto della regola della solidarietà che il

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condebitore non è tenuto per le parti del debito estinte, in questo caso

mediante adempimento - non sono necessari ulteriori accertamenti di

fatto e la causa può essere decisa nel merito mediante il rigetto

dell'appello.

4. Dall'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza

impugnata, deriva l'assorbimento del ricorso incidentale, volto ad

ottenere la revisione della pronuncia di appello sulle spese processuali

che erano state compensate.

5. Quanto alle spese processuali del giudizio di merito, le stesse seguono

la soccombenza; trattandosi di un'attività difensiva ormai esaurita, si

deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è

stata compiuta, e, quindi, le tariffe previste dal d.m. n. 127 del 2004 e

non i parametri sopravvenuti (Cass. 18 dicembre 2012, n. 23318).

Le spese del processo di cassazione, che pure seguono la soccombenza,

sono liquidate sulla base dei parametri vigenti (Sez. Un. 12 ottobre 2012,

n. 17406).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale e dichiara

assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo

nel merito, rigetta l'appello;

condanna Sandra Lari e Anna Maria Lari, in solido, al pagamento, in

favore Francesco Paolo Luiso, Giovanni Cattani e Stefano Narducci: delle

spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in Euro 400,00

per esborsi, Euro 800,00 per diritti e Euro 2.300,00 per onorari;oltre

spese generali ed accessori come per legge dovuti; delle spese

processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui

Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di

legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014

Il consigliere estensore •

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