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COMUNE DI CERRETO GUIDI PROVINCIA DI FIRENZE REGOLAMENTO URBANISTICO B. Norme generali ottobre 2011

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COMUNE DI CERRETO GUIDI PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO URBANISTICO

B. Norme generali

ottobre 2011

INDICE

Titolo I. Disposizioni generali .................................................... 7

Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione ................................................ 7 Articolo 2. Elaborati costitutivi.......................................................................................... 8 Articolo 3. Efficacie ........................................................................................................... 10

Titolo II. Territorio rurale e aperto ........................................... 12

Capo I. Le articolazioni del territorio rurale e aperto ............................................................... 12 Articolo 4. Sistemi e subsistemi del territorio rurale e aperto ..................................... 12 Articolo 5. Subsistema di pianura a indirizzo agricolo e naturalistico complesso

(Ea1) .............................................................................................................. 12 Articolo 6. Subsistema di pianura a struttura agricola e naturalistica complessa

(Ea2) .............................................................................................................. 13 Articolo 7. Subsistema di pianura a struttura agricola dominante (Ea3) ................... 14 Articolo 8. Subsistema di collina a indirizzo agricolo e forestale complesso (Eb1) 15 Articolo 9. Subsistema di collina a struttura agricola dominante (Eb2) .................... 15 Articolo 10. Funzione agricola esclusiva e prevalente .................................................. 16 Capo II. Disciplina delle attività e delle trasformazioni diffuse ................................................. 17 Articolo 11. Difesa del suolo e simili .............................................................................. 17 Articolo 12. Impianti a rete e puntuali ............................................................................ 17 Articolo 13. Asporto di materiali e simili ....................................................................... 20 Articolo 14. Attività di pascolo ........................................................................................ 20 Articolo 15. Ordinaria coltivazione del suolo ................................................................ 20 Articolo 16. Interventi di sistemazione ambientale ...................................................... 21 Articolo 17. Recinzioni ...................................................................................................... 21 Capo III. Trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi esistenti ................... 22 Articolo 18. Trasformazioni fisiche ................................................................................ 22 Articolo 19. Trasformazioni funzionali .......................................................................... 25 Articolo 20. Utilizzazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti ........... 27 Articolo 21. Criteri per la localizzazione e la realizzazione di edifici e manufatti .... 28 Capo IV. Ulteriori trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali e connessi all’esercizio dell’attività agricola .................................................................................. 31 Articolo 22. Condizioni delle trasformazioni ................................................................ 31 Articolo 23. Edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura33

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Articolo 24. Annessi agricoli ............................................................................................ 34 Articolo 25. Serre ............................................................................................................... 36 Articolo 26. Specifiche utilizzazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi

funzionali e connessi all’esercizio dell’attività agricola .......................... 38 Capo V. Disposizioni rispetto ad altre unità di spazio non utilizzate a fini agricoli ................ 38 Articolo 27. Impianti scoperti per la pratica sportiva ................................................... 38 Articolo 28. Parcheggi ....................................................................................................... 39 Articolo 29. Percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non

motorizzati .................................................................................................... 40

Titolo III. Territorio urbano ..................................................... 40

Capo I. Tessuto urbano storico ................................................................................................ 40 Articolo 30. Tessuto urbano storico (A) ........................................................................ 40 Capo II. Tessuto urbano prevalentemente residenziale .............................................................. 41 Articolo 31. Tessuto urbano prevalentemente residenziale consolidato (B1) .......... 41 Articolo 32. Tessuto urbano prevalentemente residenziale ad assetto indefinito

(B2)................................................................................................................. 45 Articolo 33. Tessuto urbano prevalentemente residenziale di recente realizzazione

(B3)................................................................................................................. 47 Capo III. Tessuto urbano prevalentemente produttivo .............................................................. 47 Articolo 34. Tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto singolare (D1)47 Articolo 35. Tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare

pianificato (D2) ............................................................................................ 49 Capo IV. Aree di completamento urbano................................................................................ 51 Articolo 36. Aree di completamento urbano (C) .......................................................... 51 Capo V. Aree urbane di connessione ...................................................................................... 52 Articolo 37. Zona viaria e verde stradale........................................................................ 52 Articolo 38. Area naturale dei corsi d’acqua .................................................................. 53

Titolo IV. Elementi territoriali di interesse culturale ................... 53

Articolo 39. Unità edilizie di interesse storico ............................................................... 53 Articolo 40. I complessi cimiteriali .................................................................................. 54 Articolo 41. Altri elementi e manufatti di interesse storico ......................................... 55 Articolo 42. Filari alberati ................................................................................................. 55 Articolo 43. Boschi e attività selvicolturali ..................................................................... 56 Articolo 44. Crinali di rilevanza paesaggistica ............................................................... 57 Articolo 45. Geotopi ......................................................................................................... 57 Articolo 46. Aree aperte a vegetazione palustre ............................................................ 57 Articolo 47. Corsi d’acqua e alvei fluviali ....................................................................... 58 Articolo 48. Gli specchi d’acqua e i laghetti a uso irriguo ........................................... 60 Articolo 49. Area soggetta a tutela paesaggistica degli insediamenti .......................... 60 Articolo 50. I siti di interesse regionale .......................................................................... 61 Articolo 51. Gli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale ....................... 62

Regolamento urbanistico Norme generali

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Titolo V. Infrastrutture per la mobilità ...................................... 64

Articolo 52. Rete viaria esistente ..................................................................................... 64 Articolo 53. Rete viaria della collina ................................................................................ 65 Articolo 54. Rete di percorsi storico-ambientali e mobilità alternativa ..................... 65

Titolo VI. Destinazioni d’uso vincolanti e fasce di rispetto e tutela67

Articolo 55. Parco fluviale ................................................................................................ 67 Articolo 56. Aree da destinare alla protezione civile .................................................... 67 Articolo 57. Distributori di carburante ........................................................................... 67 Articolo 58. Standard urbanistico .................................................................................... 68 Articolo 59. Fasce di rispetto e di tutela ......................................................................... 70

Titolo VII. Attuazione ............................................................. 72

Capo VI. Gli ambiti a progettazione unitaria ........................................................................ 72 Articolo 60. La disciplina degli ambiti a progettazione unitaria ................................. 72 Articolo 61. Le schede progetto contenute nell’Appendice B4 .................................. 73 Articolo 62. Disposizioni transitorie ............................................................................... 73 Articolo 63. Lotti di completamento .............................................................................. 74 Capo VII. Gli strumenti di attuazione ................................................................................... 74 Articolo 64. Efficacie e provvedimenti dei piani attuativi ........................................... 74 Articolo 65. Elaborati costitutivi dei piani attuativi ...................................................... 75 Articolo 66. Contenuti ed elaborati costitutivi del programma aziendale pluriennale

di miglioramento agricolo ambientale ...................................................... 78 Articolo 67. Procedimenti formativi del programma aziendale pluriennale di

miglioramento agricolo ambientale ........................................................... 82 Articolo 68. I progetti unitari ........................................................................................... 83 Articolo 69. Le opere pubbliche ...................................................................................... 83 Articolo 70. Residenza sociale e a canone controllato ................................................. 84

Titolo VIII. Disposizioni finali ................................................... 84

Articolo 71. Dimensionamento del regolamento urbanistico e superficie degli alloggi ............................................................................................................. 84

Articolo 72. Atti di assenso .............................................................................................. 86 Articolo 73. Salvaguardie .................................................................................................. 86 Articolo 74. Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni .............................................. 87

Regolamento urbanistico Norme generali

Comune di Cerreto Guidi (FI) 7

Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Finalità, contenuti e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento urbanistico, formato, in conformità alle vigenti disposi-

zioni statali e regionali, e nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovraordinati, con particolare riferimento al piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi, persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, attraverso: a) le tutele dell’integrità fisica e dell’identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio; b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architetto-niche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale; c) la configurazione di un assetto del territorio interessato coerente con le pre-dette finalità, mediante la definizione: − delle trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte, nonché delle utilizza-

zioni compatibili, degli immobili che compongono il suddetto territorio; − delle destinazioni d’uso vincolanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento urbanistico: − definisce le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili, sia nel

territorio rurale e aperto che nel sistema insediativo, attivabili in diretta ap-plicazione delle relative disposizioni;

− definisce la rete delle infrastrutture per la mobilità e la relativa disciplina; − individua gli ambiti nei quali la disciplina dettata dal medesimo presente re-

golamento urbanistico si attua pienamente soltanto sulla base di piani attua-tivi, o di progetti unitari, o di progetti di opere pubbliche, e stabilisce le di-rettive, anche di carattere quantitativo, da osservare da tali strumenti;

− imprime a determinati immobili, o complessi di immobili, specifiche e vin-colanti destinazioni d’uso, particolarmente per servizi pubblici o a uso collet-tivo;

− garantisce le richieste dotazioni di spazi per servizi pubblici o a uso colletti-vo, sia imprimendo direttamente a determinati immobili, o complessi di immobili, le relative destinazioni d’uso vincolanti, sia dettando le relative di-rettive, anche di carattere quantitativo, ai previsti piani attuativi, o progetti unitari, o progetti di opere pubbliche;

− precisa le fattibilità delle trasformazioni ammissibili e delle utilizzazioni compatibili derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica e idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche;

− precisa i requisiti richiesti in ragione di condizioni di fragilità ambientale.

Norme generali Regolamento urbanistico

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3. La disciplina dettata dal presente regolamento urbanistico trova applicazione nel territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa del Comune di Cerreto Guidi.

Articolo 2. Elaborati costitutivi 1. Il presente regolamento urbanistico è costituito da:

a) la relazione, contenente l’illustrazione del rapporto con il piano strutturale, nonché la descrizione del medesimo presente regolamento, dei metodi adottati, degli esiti delle analisi condotte, delle scelte operate e delle relative motivazioni: − A. Relazione − Appendice A1. Il sistema delle qualità. Il progetto dello spazio pubblico b) le presenti norme, delle quali formano parte integrante 6 appendici: − B. Norme generali − Appendice B1. Definizioni − Appendice B2. Disciplina delle unità edilizie di interesse storico − Appendice B3. Schedatura delle unità edilizie di interesse storico nel territorio aperto − Appendice B4. Ambiti assoggettati a progettazione unitaria. Schede progetto − Appendice B5. Prescrizioni e vincoli ambientali alle trasformazioni − Appendice B6. Elenco delle essenze vegetazionali tipiche c) i seguenti elaborati grafici: − C1. Assetto del territorio rurale e aperto; n. 8 tavole in scala 1:5.000 con riferi-

mento alla totalità del territorio compreso entro la circoscrizione ammini-strativa del Comune di Cerreto Guidi, contrassegnate dalle sigle da C1.01 a C1.08;

− C2. Assetto del territorio urbano; n. 14 tavole in scala 1:2.000 con riferimento ai centri e nuclei del sistema insediativo, e precisamente le seguenti: C2.01 Assetto del territorio urbano. Cerreto capoluogo C2.02 Assetto del territorio urbano. Cerreto capoluogo Sud C2.03 Assetto del territorio urbano. Cerreto capoluogo Nord C2.04 Assetto del territorio urbano. Lazzeretto C2.05 Assetto del territorio urbano. Poggioni C2.06 Assetto del territorio urbano. Stabbia – Ponte di Masino C2.07 Assetto del territorio urbano. Stabbia – Fornace C2.08 Assetto del territorio urbano. Morelli C2.09 Assetto del territorio urbano. Biondi – Maccanti – Palagina C2.10 Assetto del territorio urbano. Poggio Tempesti C2.11 Assetto del territorio urbano. Ripoli C2.12 Assetto del territorio urbano. Gavena C2.13 Assetto del territorio urbano. Bassa C2.14 Assetto del territorio urbano. Streda

− C3. Classificazione edilizia e progetto dello spazio pubblico; n. 4 tavole in scala 1:1.000 con l’indicazione delle categorie tipologico-normative d’appartenenza delle unità edilizie e degli interventi sullo spazio pubblico, e precisamente le seguenti:

Regolamento urbanistico Norme generali

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C3.01 L’impianto urbano di Cerreto Guidi C3.02 Il centro di Lazzeretto C3.03 I nuclei storici di Stabbia C3.04 L’insediamento di Poggio Tempesti

d) le disposizioni relative alla fattibilità geologica e alle attribuzioni alle classi di fattibilità geologica; e) la valutazione degli effetti ambientali (valutazione integrata, valutazione am-bientale strategica e valutazione di incidenza): − E. Rapporto ambientale e relazione di sintesi (art. 13, D.lgs 152/2006 e art. 10,

Dpgr 4/R/2007) − E1. Carta di sensibilità; n. 2 tavole in scala 1:10000 che riportano una griglia di

valutazione del territorio comunale per quanto riguarda la difesa del suolo e la biodiversità, e precisamente: E1.01 La vulnerabilità del territorio (scala 1:10000) E1.02 La naturalità dello spazio aperto (scala 1:10000)

− Appendice E2. Mappe geografiche di sensibilità e schede di valutazione − Sintesi non tecnica E3. (art. 13, c. 5, D.lgs 152/2006)

2. Il quadro conoscitivo sul quale è fondato il regolamento urbanistico è costituito dal quadro conoscitivo del piano strutturale, aggiornato e integrato attraverso i seguenti elaborati: − carta dal titolo “Sistema insediativo. Articolazione per subsistemi”: n. 14 ta-

vole in scala 1:2.000 contrassegnate dalle sigle da S1.01 a S1.14; − carta dal titolo “Sistema insediativo. Distribuzione delle funzioni”: n. 14 ta-

vole in scala 1:2.000 contrassegnate dalle sigle da S2.01 a S2.14; − carta dal titolo “Sistema insediativo. Densità urbana e consistenza edilizia”:

n. 14 tavole in scala 1:2.000 contrassegnate dalle sigle da S3.01 a S3.14;

3. Costituiscono inoltre elaborati grafici di riferimento del regolamento urbanisti-co le seguenti carte estese a tutto il territorio amministrativo del Comune di Cerreto Guidi: − carta dal titolo “Carta dei vincoli” relativa ai vincoli in attuazione del codice

dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.) e di altri provvedimenti legislativi e amministrativi: n. 8 tavole in scala 1:5.000, con-trassegnate dalle sigle da V1.01 a V1.08;

− carta dal titolo “Fasce di rispetto e di tutela” contenente la classificazione della rete stradale, l’individuazione del perimetro dei centri abitati e la grafi-cizzazione dei vincoli funzionali relativi a determinate infrastrutture: n. 8 ta-vole in scala 1:5.000, contrassegnate dalle sigle da V2.01 a V2.08;

− carta dal titolo “Unità territoriali organiche elementari”, contenente l’individuazione delle Utoe definite dal piano strutturale e i sistemi territoriali del regolamento urbanistico; tavola in scala 1:10.000.

Norme generali Regolamento urbanistico

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Articolo 3. Efficacie 1. Le disposizioni del presente regolamento urbanistico sostituiscono integralmen-

te quelle del precedente regolamento urbanistico del Comune di Cerreto Guidi, approvato con delibera del consiglio comunale 30 aprile 1999, n. 26, e di ogni sua successiva variante, fermo restando quanto stabilito all’Articolo 73.

2. Le disposizioni del presente regolamento urbanistico, con le eccezioni specifi-camente disposte ai commi 6, 7 e 8, hanno validità a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni del presente regolamento urbanistico, e in particolare delle pre-senti norme, relative alle utilizzazioni compatibili e alle destinazioni d’uso vin-colanti, hanno le valenze e l’efficacia della disciplina della distribuzione e loca-lizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. Tale efficacia perdura sino all’approvazione di uno specifico piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ovvero di una variante al pre-sente atto di pianificazione urbanistica.

4. Le utilizzazioni stabilite compatibili, nonché quelle prescritte, in quanto desti-nazioni d’uso vincolanti, sono attivabili solamente ove le trasformazioni fisiche della specifica unità di spazio, eventualmente necessarie per consentire l’efficiente esplicazione della particolare utilizzazione proposta, siano ammissi-bili nell’integrale rispetto delle relative disposizioni.

5. Nelle unità di spazio aventi un’utilizzazione in atto non rientrante fra le utilizza-zioni stabilite compatibili, ovvero difforme dalle utilizzazioni prescritte, sono ammissibili esclusivamente le trasformazioni fisiche rientranti nella definizione di manutenzione straordinaria che non rendano l’unità di spazio interessata ina-datta, o maggiormente inadatta, alle utilizzazioni specifiche rientranti fra quelle compatibili, o prescritte. Tali trasformazioni, inoltre, qualora l’utilizzazione pre-scritta comporti l’acquisizione dell’unità di spazio interessata da parte dei sog-getti pubblici competenti alla loro utilizzazione, non devono in alcun caso comportare migliorie o addizioni.

6. Le disposizioni del presente regolamento urbanistico recanti la diretta attribu-zione a unità di spazio determinate di utilizzazioni prescritte, cioè di destinazio-ni d’uso vincolanti, che comportino l’acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro trasformabilità ed utilizzabilità sola-mente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al quinquennio, a decorrere dall’entrata in vigore del presente re-golamento urbanistico, ove il soggetto pubblico competente non abbia proce-duto all’acquisizione, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi relati-vi alle trasformazioni necessarie ad attivare le utilizzazioni prescritte, e salvo che il medesimo soggetto pubblico competente non abbia convenuto con i proprie-tari degli immobili interessati il mantenimento dell’utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo.

Regolamento urbanistico Norme generali

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7. Le disposizioni dei piani attuativi del presente strumento di pianificazione ur-banistica recanti la diretta attribuzione a unità di spazio determinate di utilizza-zioni prescritte, cioè di destinazioni d’uso vincolanti, che comportino l’acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro trasformabilità e utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, han-no vigenza per un periodo di tempo non superiore al decennio, a decorrere dall’entrata in vigore dei medesimi piani attuativi, sempre ove il soggetto pub-blico competente non abbia proceduto all’acquisizione, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi relativi alle trasformazioni necessarie ad attivare le utilizzazioni prescritte, e salvo che il medesimo soggetto pubblico competente non abbia convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimen-to dell’utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo.

8. Le disposizioni di cui alle schede che compongono l’Appendice B4 delle pre-senti norme, costituenti direttive per la definizione dei piani attuativi, o dei pro-getti unitari, o dei progetti di opere pubbliche, da formare, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al quinquennio, a decorrere dall’entrata in vigore del presente strumento di pianificazione urbanistica, ove non sia inter-corsa l’approvazione dei predetti strumenti esecutivi da formare, e, nel caso essi siano di iniziativa privata non sia stata stipulata la relativa eventualmente richie-sta convenzione, o non sia stato sottoscritto il relativo eventualmente richiesto atto unilaterale d’obbligo.

9. Decorsi inutilmente i periodi di tempo di cui ai commi 6, 7 e 8, negli immobili interessati sono ammissibili esclusivamente, purché nel rispetto di ogni perti-nente disposizione di legge e di ogni altra pertinente disposizione dettata dalla pianificazione sovraordinata e dal presente regolamento urbanistico: a) qualora ricadano all’esterno del perimetro dei centri abitati definito dal pre-sente regolamento urbanistico, le trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissi-bili nel subsistema del territorio rurale e aperto di pertinenza; b) qualora ricadano all’interno del perimetro dei centri abitati definito dal pre-sente regolamento urbanistico, le trasformazioni fisiche rientranti nelle defini-zioni di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ri-strutturazione edilizia di tipo A e B, degli edifici, e degli altri manufatti edilizi, esistenti, senza mutamento degli usi in atto.

Norme generali Regolamento urbanistico

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Titolo II. Territorio rurale e aperto

Capo I. Le articolazioni del territorio rurale e aperto

Articolo 4. Sistemi e subsistemi del territorio rurale e aperto 1. In conformità al piano strutturale, sono individuate e perimetrate, nelle tavole

contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto del presente regolamen-to urbanistico, i seguenti sistemi e subsistemi del territorio rurale e aperto: − A) sistema della pianura: − Ea1) subsistema della pianura a indirizzo agricolo e naturalistico complesso; − Ea2) subsistema della pianura a struttura agricola dominante; − Ea3) subsistema della pianura a struttura agricola e naturalistica complessa; − B) sistema della collina: − Eb1) subsistema della collina a indirizzo agricolo e forestale complesso; − Eb2) subsistema della collina a struttura agricola dominante.

2. In coerenza con le caratteristiche dei subsistemi del territorio rurale e aperto de-finiti dal piano strutturale, e ai fini della conservazione delle relative invarianti strutturali, individuate dal medesimo piano strutturale, sono differenziate, ove necessario od opportuno, le disposizioni relative a: − i criteri di valutazione dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento

agricolo ambientale, dei piani attuativi, e di ogni altro strumento di progetta-zione unitaria delle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammissibili nel terri-torio rurale e aperto a norma del presente regolamento urbanistico, dettati dai seguenti articoli del presente Capo;

− le attività e le trasformazioni diffuse, oppure riguardanti specifici elementi territoriali, presenti anche in più zone, individuati o meno dagli elaborati grafici del presente regolamento urbanistico, di cui al Capo II del presente Titolo;

− le trasformazioni attinenti gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti, di cui al Capo III e al Articolo 20 del presente Titolo.

Articolo 5. Subsistema di pianura a indirizzo agricolo e naturalistico complesso (Ea1) 1. Nel presente subsistema, gli interventi di trasformazione fisica e funzionale so-

no indirizzati prioritariamente: − al recupero fisico e funzionale dei manufatti legittimamente esistenti; − alla salvaguardia della funzionalità idraulica dell’Arno; − alla mitigazione del rischio idraulico effettuata con le tecnologie a minor im-

patto ambientale e paesaggistico disponibili;

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− alla riqualificazione e al riordino degli ecosistemi fluviali e della loro conti-nuità;

− al contenimento delle nuove espansioni urbane e alla tutela degli spazi inedi-ficati.

2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema della pianura a indirizzo agri-colo e naturalistico complesso: − le condizioni di seminaturalità e il potenziale di rigenerazione ecosistemica e

morfologica; − i caratteri residui di naturalità nel paesaggio agrario; − il rapporto relazionale e di intervisibilità con il fiume Arno; − l’integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane per il rapporto

morfologico fra città e territorio rurale; − gli elementi di caratterizzazione vegetazionale dell’arteria stradale; − il rapporto visivo tra la strada e il territorio rurale circostante.

3. Sono invariante strutturale del subsistema di pianura a indirizzo agricolo e natu-ralistico complesso: − il succedersi delle aree a vegetazione naturale e delle aree agricole; − il reticolo idraulico e gli invasi sia naturali, sia di origine artefatta; − la conformazione complessiva dell’alveo fluviale, così come determinato

dall’azione di modellamento naturale; − la consistenza delle formazioni vegetali ripariali spontanee.

Articolo 6. Subsistema di pianura a struttura agricola e naturalistica complessa (Ea3) 1. Nel presente subsistema, gli interventi di trasformazione fisica e funzionale so-

no indirizzati prioritariamente: − alla conservazione delle caratteristiche naturali e degli habitat del Padule di

Fucecchio e della sua area contigua; − alla ricostruzione di una rete per la continuità ecologica e paesaggistica tra la

collina e il Padule, atta a superare la barriera ecologica della Via Francesca; − alla riqualificazione e riordino della vegetazione di corredo al reticolo idro-

grafico minore e alla maglia agricola; − il ripristino e la tutela dei percorsi storici e le loro visuali.

2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema della pianura a indirizzo agri-colo e naturalistico complesso: − l’area del padule di Fucecchio, riconosciuta come “Sito di importanza regio-

nale” di cui alla deliberazione di G.R. n. 644/2004; − la trama agricola come testimonianza storico-culturale; − il reticolo dei canali di bonifica e gli schemi irrigui; − le relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale tra l’ambito ru-

rale e la trama degli edifici storici.

Norme generali Regolamento urbanistico

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3. Sono invariante strutturale del subsistema di pianura a indirizzo agricolo e natu-ralistico complesso: − l’unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti e il loro porsi come ma-

trice connettiva del paesaggio; − l’intero reticolo idrografico esistente, la maglia agricola, le aree umide, la ve-

getazione igrofila; − gli spazi aperti, coltivati o meno, frapposti al tessuto insediativo discontinuo

presente ai margini della infrastruttura viaria.

Articolo 7. Subsistema di pianura a struttura agricola dominante (Ea2) 1. Nel presente subsistema, gli interventi di trasformazione fisica e funzionale so-

no indirizzati prioritariamente: − al recupero delle aree di riordino o riqualificazione ambientale; − al recupero delle componenti naturali carenti o degradate per lo scarso svi-

luppo della vegetazione ripariale; − all’ottimizzazione dell’inserimento ambientale degli insediamenti e degli e-

lementi infrastrutturali esistenti e previsti; − al contenimento delle nuove espansioni urbane e alla tutela degli spazi inedi-

ficati; − alla tutela delle testimonianze storiche e legarli alla riqualificazione della rete

dei percorsi storici.

2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema della pianura a indirizzo agri-colo e naturalistico complesso: − il paesaggio dominato dal vigneto; − il paesaggio agrario caratterizzato da un certo grado di diversità morfologica

ed ecologica; − il sistema degli edifici storici e il rapporto morfologico tra città e territorio

rurale.

3. Sono invariante strutturale del subsistema di pianura a indirizzo agricolo e natu-ralistico complesso: − l’unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la

matrice connettiva del paesaggio; − la presenza di suoli idromorfi, nel loro rapporto con i suoli asciutti; − il reticolo idraulico esistente; − le residue relazioni, fisiche e funzionali, con i viciniori tratti fluviali; − la consistenza e la distribuzione degli spazi verdi residui, nonché le loro

connessioni fisiche e funzionali.

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Articolo 8. Subsistema di collina a indirizzo agricolo e forestale complesso (Eb1) 1. Nel presente subsistema, gli interventi di trasformazione fisica e funzionale so-

no indirizzati prioritariamente: − alla tutelare gli elementi strutturanti il paesaggio rurale quali strade poderali,

filari, terrazzamenti, ciglionamenti, eccetera; − al contrasto alla semplificazione colturale e paesaggistica derivante da un

aumento delle colture intensive o dall’espandersi delle superfici edificate; − al contrasto all’eccessiva frammentazione dei sistemi forestali residui; − all’adeguata gestione forestale e alla valorizzazione delle emergenze naturali-

stiche presenti nel Bosco di Poggioni; − alla conservazione dell’assetto della rete ecologica, delle aree boscate e della

rete dei coltivi; − alla valorizzazione del sistema storico dei crinali, soprattutto recuperando la

rete delle percorrenze storiche.

2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema della pianura a indirizzo agri-colo e naturalistico complesso: − la testimonianza storico-culturale del Bosco di Poggioni; − il rapporto eco sistemico con l’ambito naturalistico del Padule di Fucecchio; − il complesso degli edifici storici e la trama di insediamento sui crinali; − le relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale tra l’ambito ru-

rale e il sistema insediativo; − gli elementi di seminaturalità e il potenziale di rigenerazione ecosistemica e

morfologica;

3. Sono invariante strutturale del subsistema di pianura a indirizzo agricolo e natu-ralistico complesso: − il mosaico di aree boscate e coltivi di elevato valore paesaggistico con fun-

zione di connessione ecologica; − le colture connotanti il paesaggio, quali i vigneti con schemi di impianto tra-

dizionali; − le sistemazioni agrarie tradizionali, quali terrazzamenti e ciglionamenti; − le caratteristiche dell’assetto morfologico, con versanti brevi e regolari di

ampia percettibilità visiva, impluvi boscati e crinali segnati dai percorsi; − gli elementi di vegetazione lineare e gli esemplari arborei isolati presenti

all’interno della matrice agricola;

Articolo 9. Subsistema di collina a struttura agricola dominante (Eb2) 1. Nel presente subsistema, gli interventi di trasformazione fisica e funzionale so-

no indirizzati prioritariamente: − al mantenimento dei caratteri costitutivi la matrice antropica di natura agri-

cola;

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− alla ricostituzione di una rete ecologica basata su fasce bordiere di vegeta-zione naturale;

− al contrasto alla tendenza alla proliferazione e saldatura di nuclei insediativi sui crinali;

− alla tutelare gli elementi strutturanti il paesaggio rurale quali strade poderali, filari, terrazzamenti, ciglionamenti, eccetera;

− alla valorizzazione del sistema storico dei crinali, soprattutto recuperando la rete delle percorrenze storiche.

2. Costituiscono valore paesaggistico del subsistema della pianura a indirizzo agri-colo e naturalistico complesso: − i caratteri residui di naturalità nel paesaggio agrario; − il paesaggio dominato dal vigneto; − il sistema delle infrastrutture e degli insediamenti sui crinali; − il rapporto visivo tra le strade e il territorio rurale circostante.

3. Sono invariante strutturale del subsistema di pianura a indirizzo agricolo e natu-ralistico complesso: − le colture connotanti il paesaggio, quali i vigneti con schemi di impianto tra-

dizionali; − le sistemazioni agrarie tradizionali, quali terrazzamenti e ciglionamenti; − la consistenza e la distribuzione degli spazi aperti che formano la matrice di

un paesaggio spiccatamente antropizzato.

Articolo 10. Funzione agricola esclusiva e prevalente 1. In coerenza con il piano strutturale, il regolamento urbanistico qualifica quali

zone con esclusiva funzione agricola il subsistema di pianura a struttura agricola do-minante e il subsistema collinare a struttura agricola dominante, mentre gli altri subsistemi di cui al comma 1 dell’Articolo 4 sono qualificati quali zone con preva-lente funzione agricola.

2. Nelle zone a esclusiva funzione agricola: − il riuso con mutamento di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente ru-

rale per nuova residenza è limitato agli imprenditori agricoli professionali, salvo per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli alla data del 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale;

− la nuova edificazione è limitata alle attività strettamente legate alla conserva-zione e lo sviluppo dell’agricoltura, oltre a quelle di rilevanza culturale; quest’ultima è ammessa nei limiti di ampliamento massimo del 100% dell’esistente attraverso la formazione di un piano di recupero e previa ap-provazione da parte del consiglio comunale del progetto culturale;

− è consentito l’ampliamento degli edifici rurali a fini residenziali nei limiti e secondo i criteri di cui ai successivi articoli;

Regolamento urbanistico Norme generali

Comune di Cerreto Guidi (FI) 17

− è inibita la nuova edificazione di strutture pertinenziali per le pratiche spor-tive (piscine, campi da tennis, eccetera) ad eccezione di quelle connesse allo svolgimento dell’attività di agriturismo.

3. Nelle zone a prevalente funzione agricola: − sono consentiti interventi di nuova edificazione per le attività integrative a

quelle agricole fatti salvi i limiti e i divieti contenuti nelle presenti norme; − è consentita la nuova edificazione di strutture pertinenziali per le pratiche

sportive (piscine, campi da tennis, eccetera) e comunque nei limiti e secondo i criteri di cui ai successivi articoli;

− è consentita, anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professiona-li, la nuova residenza nel riuso del patrimonio edilizio esistente che compor-ta il cambio di destinazione d’uso e il mutamento della utilizzazione e co-munque nei limite e secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Capo II. Disciplina delle attività e delle trasformazioni diffuse

Articolo 11. Difesa del suolo e simili 1. In tutto il territorio rurale e aperto sono ammissibili la manutenzione,

l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di prote-zione dei terreni, di opere di difesa idraulica e di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazioni, e simili, nell’osservanza di ogni relativa specifica vigente disposi-zione, e facendo ricorso, per le opere di protezione dei terreni, quali terrazza-menti, ciglionamenti, marginamenti, ai materiali tradizionali, sistemati nelle forme tipiche, nell’osservanza del comma 3 Articolo 15, nonché, per le altre opere di difesa del suolo e di difesa idraulica, di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione, e simili, almeno tendenzialmente, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica e alla rinaturalizzazione del reticolo idrografico.

Articolo 12. Impianti a rete e puntuali 1. Ferme restando le limitazioni e le specificazioni di cui ai successivi commi, nel

territorio rurale e aperto sono ammissibili, nell’osservanza di ogni relativa speci-fica vigente disposizione, la manutenzione, l’adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico, per l’irrigazione – anche attraverso la raccolta delle acque piovane – per lo smalti-mento dei reflui, per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, per il trasporto dell’energia, delle materie prime e dei semilavorati.

2. Non sono ammissibili l’adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione degli impianti puntuali, di cui al comma 1, per lo smaltimento dei reflui, per la tra-smissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni,

Norme generali Regolamento urbanistico

Comune di Cerreto Guidi (FI) 18

per il trasporto dell’energia, delle materie prime e dei semilavorati, negli alvei fluviali e all’interno degli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale come individuati nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto. Nei casi di nuova realizzazione può prevedersi esclusivamente l’attraversamento trasversale, mentre nei casi di ristrutturazione, ove il loro trac-ciato non sia di mero attraversamento, non se ne deve comunque prevedere l’avanzamento verso gli alvei fluviali.

3. Gli impianti a rete di cui al comma 1, nei casi di ristrutturazione e di nuova rea-lizzazione, devono essere, in tutto il territorio rurale e aperto, completamente interrati.

4. Degli impianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di colle-gamento per le telecomunicazioni deve essere mitigato l’impatto visivo con la messa in opera, sino ai limiti massimi di compatibilità con l’efficienza degli im-pianti medesimi, di mascherature vegetali di essenze tipiche, autoctone o natu-ralizzate, appartenenti all’elenco di cui all’Appendice B6. In ogni modo, sulle sommità collinari dei due subsistemi della collina è inibita l’installazione di im-pianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni.

5. In tutto il territorio rurale e aperto, eccettuato gli alvei fluviali e gli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale, ed eccettuati, in genere, i boschi, so-no inoltre ammissibili la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili. Le cabine elettriche devono essere del tipo a basso fusto e semin-terrate. In ogni altro caso i piccoli impianti tecnici predetti devono essere prefe-ribilmente seminterrati, e comunque, salve insopprimibili esigenze di carattere tecnologico, avere superficie coperta non superiore a 4 metri quadrati, e altezza non superiore a 2,20 metri. Qualora i suddetti impianti debbano o possano es-sere tinteggiati, lo devono essere con colori chiari e tipici del territorio interessa-to, quali il giallo, l’ocra, altre tonalità comunque tendenti alle terre di Siena. Essi devono in ogni caso essere opportunamente mascherati con essenze tipiche, au-toctone o naturalizzate, appartenenti all’elenco di cui all’Appendice B6.

6. Fatti salvi i divieti e le limitazioni contenuti nelle presenti norme, sugli edifici localizzati nel territorio rurale o nel loro resede è ammessa l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di acqua calda e di energia elet-trica fino a una potenza massima installata di 5 KW. I pannelli di cui al presente comma sono strettamente dimensionati e commisurati alle esigenze di approv-vigionamento energetico esclusivamente pertinenti l’edificio sul quale sono in-stallati. Per gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39 e per tutti quel-li localizzati in una delle aree di cui al Titolo IV, il progetto relativo alla realizza-zione degli impianti deve essere sottoposto alla commissione comunale per il paesaggio. Per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.Lgs 42/2004 dovranno essere comunque acquisiti i nulla osta specifici. Inoltre, per gli immobili di cui all’Articolo 39, i pannelli non possono essere po-

Regolamento urbanistico Norme generali

Comune di Cerreto Guidi (FI) 19

sizionati sulle facciate e non possono superare 1/10 della copertura degli edifici stessi.

7. Fatti salvi i divieti e le limitazioni contenuti nelle presenti norme, nel resede de-gli edifici localizzati nel territorio rurale è ammessa altresì l’installazione di una pala eolica per la produzione di energia elettrica. La pala di cui al presente comma è strettamente dimensionata e commisurata alle esigenze di approvvi-gionamento energetico esclusivamente pertinente l’edificio e il suo palo non può superare l’altezza di 10 m dal suolo. Per gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39 e per tutti quelli localizzati in una delle aree di cui al Titolo IV, il progetto relativo alla realizzazione degli impianti deve essere sottoposto alla commissione comunale per il paesaggio. Per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.Lgs 42/2004 dovranno essere comun-que acquisiti i nulla osta specifici.

8. All’interno del territorio rurale e aperto, l’installazione di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia è ammessa nei limiti imposti dalla normativa statale e regionale di riferimento. Oltre alle autori-tà previste per legge, il progetto deve essere sottoposto alla commissione co-munale per il paesaggio. In nessun caso è ammessa la realizzazione di impianti autonomi per la produzione di energia elettrica per mezzo di pale eoliche. Fino alla perimetrazione da parte della Provincia di cui all’art. 7 della legge regionale 11/2011, la localizzazione di eventuali impianti fotovoltaici segue i criteri di cui alla tabella posta in calce al presente comma, elaborata in attuazione dell’allegato A della legge regionale 11/2011.

Potenza installata

Aree sottoposte a vincolo ex

artt. 10 e 11 D.Lgs

42/2004

vincolo ex art. 136 D.Lgs

42/2004

coni visivi, zone gricole

di pregio

Emergenze culturali e

zone conti-gue a parchi

Sic, Zps Aree umide DOP

vincolo ex art. 142 D.Lgs

42/2004

Norme RU - - artt. 10 c.2, 44, 49 art. 39, 51 art. 50 art. 46 - artt. 43, 45,

47

da 5 a 20 KW non idonee

* idonee

* idonee non idonee idonee idonee ** **

***

da 20 a 200 KW non idonee

* * * * non idonee

* * ** ** ** ** ** ** *** *** *** *** ***

oltre 200 KW non idonee non idonee non idonee

* * non idonee

non idonee** ** **

*** ***

* aree già urbanizzate (Allegato A, punto 2, Lr 11/2011)

** aree degradate (Allegato A, punto 2, Lr 11/2011)

*** attività connesse all’agricoltura (Allegato A, punto 2, Lr 11/2011)

9. La realizzazione degli impianti di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, che contiene gli impegni:

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Comune di Cerreto Guidi (FI) 20

a) alla rimozione degli impianti e al ripristino dello stato dei luoghi nella loro configurazione morfologica e ambientale precedente all’intervento, una volta ul-timata la produzione di energia; b) ad assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso d’inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al doppio del costo della rimozione di cui al precedente punto.

Articolo 13. Asporto di materiali e simili 1. In tutte le superfici boscate e, in genere, nei subsistemi collinari non possono in

alcun caso essere ammessi: a) l’asporto di materiali, gli sbancamenti, i riporti di terra e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio, ovvero a opere i-drogeologiche finalizzate a sistemazioni agrarie; b) il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante.

Articolo 14. Attività di pascolo 1. Nel territorio rurale e aperto, tranne che negli alvei fluviali e negli ambiti di par-

ticolare valore paesaggistico e naturale, è ammissibile l’esercizio delle attività di pascolo, nei limiti dei carichi di pascolamento da definirsi con specifici atti rego-lamentari.

Articolo 15. Ordinaria coltivazione del suolo 1. Nel territorio rurale e aperto, tranne negli alvei fluviali, è ammissibile l’ordinaria

coltivazione del suolo.

2. In funzione dell’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo, ed esclusivamen-te al servizio dei coltivi, sono ammissibili la manutenzione, l’adeguamento, la ri-strutturazione, la realizzazione, di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, le quali non devono essere pavimentate con materiali impermeabilizzanti.

3. La manutenzione, la ristrutturazione, il ripristino, la realizzazione di terrazza-menti, di ciglionamenti, di muri di contenimento delle terre, devono essere ese-guiti con le tipologie, le tecniche costruttive e i rapporti dimensionali tipici della tradizione rurale.

4. È vietata ogni alterazione sostanziale delle colture arboree connotanti il paesag-gio, quali gli oliveti e i vigneti con schemi di impianto tradizionali.

5. Sono vietati l’abbattimento e l’espianto degli alberi d’alto fusto isolati, dei picco-li nuclei boschivi aziendali, degli esemplari e dei filari di cipresso, dei frammenti di bosco planiziale, dei boschi ripariali, dei complessi di vegetazione igrofila, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, e, nel caso dei fi-

Regolamento urbanistico Norme generali

Comune di Cerreto Guidi (FI) 21

lari, secondo gli stessi intervalli tra individui, nonché con esemplari delle mede-sime specie, fatta salva, per i piccoli nuclei boschivi aziendali e per i frammenti di bosco planiziale, l’utilizzazione di essenze vegetali maggiormente tipiche.

Articolo 16. Interventi di sistemazione ambientale 1. Gli interventi di sistemazione ambientale contenuti nel programma aziendale

pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, ovvero quelli previsti negli in-terventi di cambio di destinazione d’uso degli edifici agricoli, la cui pertinenza è superiore a 1 ha, riguardano esclusivamente: − il superamento o la mitigazione della fragilità geomorfologica, idraulica, i-

drogeologica; − la conservazione, il mantenimento, il consolidamento, la realizzazione dei si-

stemi vegetazionali quali le formazioni lineari di specie vegetali autoctone, alberi monumentali, così come definiti dalla normativa vigente o riconosciuti tali dalla disciplina del comune di Cerreto Guidi;

− la conservazione o il ripristino delle sistemazioni agrarie e idrauliche tradi-zionali;

− il restauro dei muri in pietra di recinzioni o lungo le strade campestri esisten-ti;

− il miglioramento delle condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione a interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia.

2. Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale gli inter-venti obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini di prevenzione dagli in-cendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

3. Gli oneri e gli impegni da assumere contestualmente agli interventi di trasfor-mazione degli immobili nel territorio rurale e aperto sono disciplinati al succes-sivo Articolo 18. Gli spazi scoperti delle unità edilizie di interesse storico, indi-viduate nella tavola C1. Assetto del territorio rurale e aperto sono, inoltre, disciplinati dal Titolo III dell’Appendice B3 delle presenti norme.

Articolo 17. Recinzioni 1. Nel territorio rurale e aperto sono ammissibili la manutenzione, il ripristino, la

realizzazione di recinzioni di altezza massima pari a 1,80 m, esclusivamente nei modi e nei casi seguenti: a) con reticolati radi di pali di legno, a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti o edificabili, o di coltivi di pregio; b) con piantagioni lineari di essenze arbustive scelte dall’elenco di cui all’appendice B6 delle presenti norme, costituenti siepi a potatura non obbliga-ta, e comunque di forme non geometriche, eventualmente anche mascheranti, su entrambi i lati, reti metalliche, a perimetrazione delle aree di pertinenza di e-

Norme generali Regolamento urbanistico

Comune di Cerreto Guidi (FI) 22

difici esistenti o edificabili, o di coltivi di pregio; le aperture possono essere munite di portoni in legno, oppure da cancelli a sbarre in ferro verniciate con coloriture idonee e congruenti con l’ambiente, supportati e sostenuti da pilastri di pietre non squadrate; c) con sistemi di fili metallici elettrificati sorretti da pali di legno, solamente a protezione delle aree adibibili a pascolo o di coltivi di pregio; d) con muri di pietre non squadrate, realizzati a secco o con leganti non visibili dall’esterno, limitatamente alla parte di accesso carrabile o pedonale e funzionali all'inserimento di portoni in legno, oppure di cancelli a sbarre in ferro verniciate con coloriture idonee e congruenti con l’ambiente.

Capo III. Trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edi-lizi esistenti

Articolo 18. Trasformazioni fisiche 1. Di tutti gli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale e aper-

to, ove non siano individuati tra gli elementi territoriali di interesse storico (uni-tà edilizie di interesse storico, altri elementi o manufatti di interesse storico), fat-te salve le limitazioni contenute all’Articolo 10 e con gli eventuali limiti dettati dagli elementi territoriali di cui al Titolo IV, sono consentiti gli interventi di: − manutenzione ordinaria e straordinaria; − restauro e risanamento conservativo; − ristrutturazione edilizia di tipo A e B; − sostituzione edilizia; − ristrutturazione urbanistica a parità di superficie lorda di pavimento esisten-

te, fatti salvi i criteri di cui all’Articolo 21 e ad esclusione delle aree relative agli elementi territoriali di interesse culturale;

− demolizione.

2. Gli edifici non appartenenti alle unità edilizie di interesse storico, localizzati a una distanza inferiore di 10 metri da una strada comunale o provinciale, posso-no essere demoliti e ricostruiti con un incremento del 10% della volumetria esi-stente nello stesso lotto a 10 metri dalla viabilità, mantenendo un’altezza mas-sima pari a due piani fuoriterra.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia che prevedono trasferimenti di volumetria superiore a 600 metri cubi di volume ricostruito, ov-vero interventi di ristrutturazione urbanistica, sono consentiti previa predispo-sizione di un piano di recupero con le modalità e i contenuti previsti all’Articolo 64 e Articolo 65 delle presenti norme.

4. Per le unità edilizie di interesse storico valgono le specifiche discipline dettate dalla Appendice B2 delle presenti norme per le diverse categorie nelle quali tali immobili sono raggruppati. Degli altri elementi puntuali di interesse storico,

Regolamento urbanistico Norme generali

Comune di Cerreto Guidi (FI) 23

quali tabernacoli, pozzi, lapidi, sculture, edicole, e simili, esistenti nel territorio e individuati da programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo am-bientale, o da piani attuativi, o da ogni altro strumento di progettazione unitaria, valgono invece le prescrizioni di cui all’Articolo 41.

5. Esclusivamente degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, sempre ove non siano individuati tra gli ele-menti territoriali di interesse storico, sono inoltre ammissibili gli interventi di: a) demolizione e ricostruzione, anche connesse a quelle di ampliamento; b) ampliamento, avendo come riferimento la configurazione e le dimensioni degli edifici alla data di adozione del presente piano, − degli edifici a uso abitativo fino a un massimo di 100 metri cubi, − degli annessi agricoli, in misura non superiore al 10 per cento del volume e-

sistente e comunque a 300 metri cubi; c) trasferimento di volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume degli edi-fici aziendali e fino a un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito.

6. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 non devono comportare aumen-to delle unità immobiliari a uso abitativo.

7. Gli interventi di ampliamento devono, in ogni caso, configurarsi come un ac-crescimento organico dell’edificio, con riferimento al suo impianto originario e alle sue essenziali caratteristiche strutturali e compositive.

8. Gli interventi di cui ai commi 1 e 5 devono: a) assicurare il mantenimento dei caratteri essenziali degli assetti esterni degli edifici e degli altri manufatti edilizi interessati, laddove rispondano alla configu-razione tradizionale degli edifici e degli altri manufatti edilizi nel territorio rurale e aperto del Comune di Cerreto Guidi; b) garantire comunque la conservazione di elementi architettonici tipici quali scale esterne, portici, logge, archi, torri colombaie, forni esterni, e simili; c) essere realizzate con materiali tradizionali, quali laterizio, legno, e con colori-ture coerenti con il paesaggio, ricorrendo a idonee protezioni o mimetizzazioni nei casi di necessità tecnica di ricorso a materiali innovativi, quali cemento ar-mato, vetrocemento, elementi metallici o plastici.

9. Gli interventi di cui ai commi 1 e 5 devono in ogni caso rispettare i seguenti pa-rametri: a) altezza dell’edificio: non superiore a 2 piani fuoriterra, ovvero, ove sia mag-giore, all’altezza dell’edificio preesistente; b) distanza dai confini: non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi in base a progetti unitari riferiti a edifici insistenti in lotti contigui; c) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le relative vigenti disposi-zioni aventi valore di legge, non inferiore a 10 metri.

10. L’effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ri-strutturazione edilizia, ove riguardi edifici aventi legittimamente in atto, al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale, un uso diverso da

Norme generali Regolamento urbanistico

Comune di Cerreto Guidi (FI) 24

quelli funzionali all’esercizio dell’attività agricola, nonché da quello agrituristico, è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione, o di un atto d’obbligo uni-laterale, da registrare e trascrivere a cura e a spese del richiedente, e all’individuazione, ove già non siano individuate, delle aree di pertinenza degli edifici.

11. La delimitazione delle aree di pertinenza deve perseguire, nella definizione dei perimetri, l’identificazione di linee naturali riconoscibili nel territorio, e quindi escludere rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso; le eventuali recinzioni devono comunque perseguire obiettivi di uniformità, e in ogni caso non devono interrompere la continuità morfologica e visiva del contesto.

12. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori a 1 ettaro, non si dà luogo alla sottoscrizione della convenzione, o dell’atto d’obbligo unilaterale, e sono previamente corrisposti specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglio-ramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

13. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori a 1 ettaro la convenzione o l’atto d’obbligo impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi di si-stemazione ambientale, per l’effettuazione dei quali devono essere fornite ido-nee garanzie. Se le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio da parte del richiedente, contabilizzate a prezzi correnti al momento della richiesta del provvedimento abilitativo a effettuare i previsti interventi, mediante una stima che deve corredare gli elaborati richiesti per l’ottenimento di tale provvedimento abilitativo, risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi dei comma 12, è dovuta al Comune la relativa differenza. Gli interventi di sistemazione ambientale possono essere scomputati dagli oneri dovuti soltan-to se mirati alla conservazione del paesaggio rurale e al mantenimento in coltura di almeno l’80% della superficie del fondo.

14. Ove non sia intercorsa la presentazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, gli elaborati richiesti per l’ottenimento dei provvedimenti abilitativi a effettuare i previsti interventi devono essere cor-redati altresì dalla documentazione relativa alle risorse ambientali presenti sulle superfici interessate dai predetti interventi, con particolare riferimento alle for-mazioni lineari arboree e arbustive non colturali, alle alberature segnaletiche di confine o di arredo, agli individui arborei a carattere monumentale, alle forma-zioni arboree d’argine di ripa o di golena, ai corsi d’acqua naturali o artificiali, al-la rete scolante artificiale principale, alle particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti, ai manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale, alla viabilità rurale esistente. Tali risorse ambientali sono descritte soltanto qualora la situazione in essere presenti delle variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di maggior dettaglio già di-sponibile presso la Regione, o la Provincia o il Comune. In tali casi viene indi-

Regolamento urbanistico Norme generali

Comune di Cerreto Guidi (FI) 25

cata la documentazione di riferimento e allegata idonea rappresentazione grafi-ca, alla stessa scala, solamente per rappresentare le variazioni riscontrate.

15. Gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 13 sono definiti, con riferimento alle aree di pertinenza o alle restanti aree dell’azienda agricola dalla quale tali pertinenze siano state o vengano scorporate, ponendosi come obietti-vi, in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento urbanistico, il superamento o la mitigazione della fragilità geomorfologica, idraulica, idrogeo-logica; la conservazione, il mantenimento, il consolidamento, la trasformazione dei sistemi vegetazionali; la tutela attiva dei manufatti edilizi esistenti di interes-se storico; la conservazione o il ripristino delle sistemazioni agrarie e idrauliche tradizionali; il mantenimento o il recupero degli assetti viari poderali e interpo-derali. Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti, a fini di prevenzione da-gli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

16. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 12 e 13 sostituiscono gli oneri di ur-banizzazione.

Articolo 19. Trasformazioni funzionali 1. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio rurale e aperto,

aventi legittimamente in atto, al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale, un uso diverso da quelli funzionali all’esercizio dell’attività a-gricola, nonché da quello agrituristico, è ammissibile, anche in connessione con le trasformazioni fisiche di cui al comma 1 dell’Articolo 18, il mutamento dell’uso tra quello in atto e un altro uso rientrante tra quelli definiti compatibili.

2. È ammissibile il mutamento dell’uso degli edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, ovvero a uso agrituristico, a un’altra utilizza-zione, anche in connessione con gli interventi di cui al comma 1 dell’Articolo 18, ad esclusione degli ampliamenti, sempreché non ostino impegni contrari as-sunti con il Comune di Cerreto Guidi mediante atti convenzionali o unilaterali d’obbligo, solamente ove ne sia dimostrata, mediante programma aziendale plu-riennale di miglioramento agricolo ambientale, la non necessità alle esigenze a-bitative di addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, con rife-rimento ai rapporti tra unità immobiliari a uso abitativo e relative superfici fon-diarie minime, di cui alla lettera b) del comma 2 e al comma 3 dell’Articolo 22, nonché al comma 1 dell’Articolo 23. Ove tale mutamento dell’uso comporti l’attivazione di utilizzazioni per annessi agricoli, devono altresì essere rispettate le disposizioni di cui all’Articolo 24.

3. È ammissibile il mutamento dell’uso degli edifici adibiti ad annessi agricoli a un’altra utilizzazione, anche in connessione con gli interventi di cui al comma 1 dell’Articolo 18, ad esclusione degli ampliamenti, sempreché non ostino impe-gni contrari assunti con il Comune di Cerreto Guidi mediante atti convenzionali o unilaterali d’obbligo, solamente ove ne sia dimostrata, mediante programma

Norme generali Regolamento urbanistico

Comune di Cerreto Guidi (FI) 26

aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, la non necessità alla conduzione del fondo. Tale mutamento dell’uso non è riferibile a manufatti che si configurino come tettoie, baracche e simili, la cui presenza nell’azienda agri-cola interessata deve essere indicata nel programma aziendale pluriennale di mi-glioramento agricolo ambientale, e la cui demolizione senza ricostruzione deve essere prevista nel medesimo programma aziendale pluriennale di miglioramen-to agricolo ambientale. Ove il predetto mutamento dell’uso comporti l’attivazione di utilizzazioni abitative funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura, devono altresì essere rispettati i rapporti tra unità immobiliari a uso abitativo e relative superfici fondiarie minime, di cui alla lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22 nonché al comma 1 dell’Articolo 23.

4. Gli edifici adibiti ad annessi agricoli realizzati dopo l’entrata in vigore del piano strutturale vigente non possono essere oggetto di mutamenti dell’uso, se non, eventualmente, a scopo di attivazione di utilizzazioni abitative funzionali alle e-sigenze di addetti all’agricoltura, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3. I predetti edifici sono vincolati al loro uso agricolo per un periodo non inferiore a 20 anni. Ai fini di assicurare l’effettiva realizzazione delle prescrizioni del pre-sente comma, vale quanto disposto alla lettera g) del comma 8 dell’Articolo 66.

5. Ove sia previsto un mutamento dall’uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura o da quello come annesso agricolo a un uso diverso, è ri-chiesto, oltre a quanto disposto dai commi 2 e 3, che l’azienda agricola interes-sata mantenga in produzione superfici fondiarie superiori a quelle minime di cui alla lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22. Tale mutamento dell’uso è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, o di un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a cura e a spese del richiedente, e all’individuazione, ove già non siano individuate, delle aree di pertinenza degli edifici, trovando applicazione i commi 9 e seguenti dell’Articolo 18. In ogni ca-so, i mutamenti d’uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

6. I mutamenti dell’uso di cui al comma 5, connessi o non connessi con gli inter-venti di cui al comma 1 dell’Articolo 18, non possono comunque dare luogo a unità immobiliari a uso abitativo, non funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura, di superficie utile inferiore a 100 metri quadrati.

7. I mutamenti d’uso per il recupero a fini residenziali per i non addetti all’agricoltura, eventualmente ammessi dai casi di cui ai commi precedenti, sono comunque ammissibili esclusivamente per la casa colonica. Gli annessi agricoli devono mantenere una funzione subordinata al manufatto principale e non possono essere utilizzati come spazio residenziale. I soli annessi agricoli isolati, né storicamente, né attualmente legati a una casa colonica, qualora di superficie lorda di pavimento superiore a 70 mq e qualora rientranti in uno dei casi di cui ai commi precedenti, possono essere trasformati in spazio residenziale.

8. I mutamenti d’uso di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, qualora dovesse-ro riguardare immobili costruiti attraverso un programma aziendale pluriennale

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di miglioramento agricolo ambientale, sono ammissibili soltanto alle seguenti ulteriori condizioni: − che sia scaduta la convenzione del programma aziendale pluriennale di mi-

glioramento agricolo ambientale; − che, in alternativa alla formazione di un nuovo programma aziendale pluri-

ennale di miglioramento agricolo ambientale, sia dimostrata la mancanza della minima unità colturale per la quale l’azienda non può beneficiare delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli professionali.

Articolo 20. Utilizzazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi esi-stenti 1. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti oggetto delle trasformazioni,

anche meramente funzionali, di cui al Capo III del Titolo II, nei limiti e alle condizioni ivi stabilite, sono compatibili le seguenti utilizzazioni: − zootecnia, limitata a: zootecnia di carattere familiare; zootecnia di carattere

aziendale o interaziendale; − attività connesse con l’agricoltura, limitate a: attività connesse con

l’agricoltura aziendali o interaziendali; − abitazioni ordinarie con superficie lorda di pavimento media non inferiore a

100 mq, riferita a ogni singolo edificio, e comunque mai inferiore a 60 mq; − abitazioni rurali; − abitazioni specialistiche; − abitazioni collettive, limitate a: conventi e simili; collegi; convitti; studentati;

ospizi; ricoveri; − manifatture con servizio di superficie lorda di pavimento non superiore a

200 mq, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianato;

− commercio al dettaglio con servizio di superficie lorda di pavimento non superiore a 200 mq, limitato a: esercizi di vicinato; pubblici esercizi;

− attività ricettive, limitate a residenze turistico–alberghiere; case per ferie; o-stelli per la gioventù; rifugi escursionistici; agriturismo, affittacamere;

− erogazioni dirette di servizi, limitate a studi professionali; − strutture per l’istruzione, limitate ad asili nido e scuole materne; − strutture culturali; − strutture associative; − strutture ricreative, limitate a impianti scoperti per la pratica sportiva; ma-

neggi; − strutture religiose; − strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: residenze sanitarie assistite; am-

bulatori e centri di primo soccorso; cliniche e laboratori veterinari; ricoveri per animali;

− attrezzature tecnologiche.

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Comune di Cerreto Guidi (FI) 28

Articolo 21. Criteri per la localizzazione e la realizzazione di edifici e manufatti 1. Nel territorio rurale e aperto, fatto salvo quanto specificato per gli immobili di

interesse storico di cui all’Articolo 39, i criteri per la realizzazione degli inter-venti di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, mediante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, di preesistenti edifici, e di ampliamento, anche connesso a ri-strutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, sono i seguenti: − l’ubicazione degli interventi deve rispettare la maglia territoriale e poderale

esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate in ciascun subsistema del territorio rurale e aperto;

− gli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia e di ristruttura-zione urbanistica, mediante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, di preesistenti edifici devono essere posizionati in maniera da non interessare i crinali, né superare con il colmo di alcuna parte le linee dei crinali;

− nelle aree che presentano condizioni di pericolosità elevata e molto elevata, la realizzazione delle nuove volumetrie è subordinata all’avvenuta realizza-zione delle opere ovvero alla messa in atto delle azioni volte a eliminare le suddette condizioni di pericolosità;

− la localizzazione e la configurazione dei nuovi manufatti deve essere attuata in modo da conseguire aggregazioni significativi con i fabbricati esistenti salvo diverse disposizioni in materia igienico-sanitaria e altre normative di natura ambientale;

− deve essere favorita la corrispondenza della situazione insediativa e il dise-gno della rete scolante al sistema delle acque superficiali e sotterranee e per prestazioni ottimali in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.

2. Fatto salvo quanto specificato per gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39, in ordine alle caratteristiche tipologiche e formali, gli interventi di cui al comma 1 relativi ad immobili ad uso abitativo devono essere realizzati secondo i seguenti criteri e parametri: − le caratteristiche tipologiche e formali sono quelle tipiche della tradizione

costruttiva locale e del più ampio contesto ambientale, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture;

− non sono consentite tipologie a pilotis; − la copertura deve essere di tipo a capanna o a padiglione con pendenza delle

falde non superiori al 30 per cento; di norma non sono consentite coperture piane. Non è consentita la realizzazione di portici con coperture piane. È consentita la realizzazione di terrazze quali copertura di volumi posti a piano terreno, sempre che la superficie delle stesse non superi il 40 per cento della superficie coperta dell’immobile. In quest’ultimo caso l’intervento deve esse-re sottoposto all’insindacabile parere del responsabile del settore competen-te;

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− il manto di copertura deve essere realizzato con laterizio del tipo coppo-coppo o coppo tegola;

− le gronde devono essere inclinate, non sono ammesse soluzioni in cemento armato a faccia vista, ma devono essere preferite quelle che prevedono l’uso del legno e del laterizio;

− i canali di gronda e i discendenti devono essere in rame; − gli infissi esterni devono essere in legno, con l’utilizzo di persiane

“all’italiana” o del tipo “sportellone”; sono escluse “tapparelle” di qualsiasi tipo;

− i fabbricati devono essere intonacati con il sistema tradizionale del tipo grez-zo o semiliscio;

− le tinteggiature esterne devono essere realizzate esclusivamente con coloritu-re tenui terrose;

− i comignoli devono essere rivestiti preferibilmente secondo la tecnica usata per le murature esterne o, in alternativa, possono essere rivestite con matto-ni a faccia vista;

− non sono consentite terrazze a tasca nella copertura degli edifici, né sono consentiti balconi a sbalzo;

− le scale esterne non possono essere realizzate in aggetto ma solo con la sot-tostante muratura;

− i portici e i loggiati possono avere superficie massima pari al 15 per cento della superficie coperta dell’edificio ad essi afferente;

− la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;

− di norma la distanza minima tra fabbricati, anche con pareti non finestrate, non può essere inferiore a 10,00 metri, fatto salvo quanto previsto per le pertinenze morfologiche afferenti gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39 delle presenti norme; al fine di conseguire aggregazioni signi-ficanti con i fabbricati esistenti, salvo diverse disposizioni in materia igieni-co-sanitaria e altre normative di natura ambientale e quanto previsto per le pertinenze morfologiche afferenti gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39 delle presenti norme, la distanza minima può essere inferiore a 10,00 metri;

− distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal “Codice della strada”.

3. Fatto salvo quanto specificato per gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39, in ordine alle caratteristiche tipologiche e formali gli interventi di cui al comma 1 relativi agli annessi agricoli devono essere realizzati secondo i seguenti criteri e parametri: − le caratteristiche tipologiche e formali sono quelle tipiche della tradizione

costruttiva locale, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture; − i fabbricati devono essere intonacati con il sistema tradizionale del tipo grez-

zo o semiliscio; gli stessi edifici possono essere realizzati in muratura di mat-toni a faccia vista;

− il manto di copertura deve essere realizzato con laterizio;

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− gli infissi esterni devono essere in legno, metallo o Pvc, sempre del colore del legno; non sarà possibile realizzare vedute, ma soltanto luci con il davan-zale posto a un’altezza minima di 1,5 metri lineari dal piano di calpestio in-terno. Per le porte esterne è vietato l’utilizzo di elementi vetrati se non nella percentuale massima del 10 per cento.;

− la quota del piano di calpestio interno degli annessi non può essere superiore a 10 centimetri rispetto al piano di campagna. I pavimenti degli annessi agri-coli non possono essere realizzati con materiali di pregio quali: marmo, ce-ramica, parquet, eccetera;

− le tinteggiature esterne devono essere realizzate esclusivamente con coloritu-re tenui terrose;

− le cantine vitivinicole, di nuova edificazione, possono avere una volumetria fuori terra massima di 1.500 metri cubi. La parte eccedente tale volumetria deve essere realizzata completamente interrata;

− non è possibile tramezzare internamente gli annessi al fine di creare vani con superficie utile inferiore a 30 metri quadrati, fatta eccezione per i locali de-stinati al deposito dei fitofarmaci, non più di uno per ogni azienda, che de-vono avere accesso esclusivamente dall’esterno, e per il bagno, che può esse-re dotato di un piccolo antibagno, la superficie utile del bagno, compreso l’antibagno non può superare i 4 metri quadrati. È ammesso derogare dai limiti di cui al paragrafo precedente per gli impianti con caratteristiche spe-ciali, come cantine specializzate e altri impianti agricoli assimilabili, la neces-sità di tale deroga deve essere esplicitata in sede di piano di miglioramento agricolo ambientale;

− non è possibile istallare all’interno degli annessi impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, fatta eccezione per il bagno di cui al punto prece-dente. È ammessa l’istallazione di camini o stufe;

− non è possibile realizzare doppi volumi e/o soppalchi a meno che la necessi-tà degli stessi non sia dimostrata nel programma di miglioramento agricolo ambientale.

− non è ammessa la realizzazione di portici quali pertinenze degli annessi agri-coli;

− l’altezza dell’edificio non può superare un piano fuoriterra, e comunque non deve essere superiore a 7,50 metri; è ammesso derogare dai limiti di altezza e dal numero dei piani per gli impianti con caratteristiche speciali, come le cantine specializzate, silos e altri impianti agricolo-industriali assimilabili, o quando la morfologia del terreno lo imponga;

− la distanza minima dei fabbricati dai confini non può essere inferiore a 5,00 metri;

− di norma la distanza minima tra fabbricati, anche con pareti non finestrate, non può essere inferiore a 10,00 metri, fatto salvo quanto previsto per le pertinenze morfologiche afferenti gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39 delle presenti norme; al fine di conseguire aggregazioni signi-ficanti con i fabbricati esistenti, salvo diverse disposizioni in materia igieni-

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co-sanitaria e altre normative di natura ambientale e quanto previsto per le pertinenze morfologiche afferenti gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39 delle presenti norme, gli immobili possono essere realizzati anche a distanza inferiore a 10,00 metri;

− distanza minima dalla viabilità esistente è regolata dal “Codice della strada”.

4. Fatto salvo quanto specificato per gli immobili di interesse storico di cui all’Articolo 39, gli interventi, di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, possono prevedere anche l’introduzione di ele-menti innovativi, purché finalizzati allo sviluppo della bioedilizia e per il perse-guimento del contenimento energetico.

Capo IV. Ulteriori trasformazioni relative agli edifici e agli altri manu-fatti edilizi funzionali e connessi all’esercizio dell’attività agricola

Articolo 22. Condizioni delle trasformazioni 1. Gli interventi di nuova edificazione, nonché di ristrutturazione urbanistica, me-

diante demolizione e ricostruzione, totale o parziale, di preesistenti edifici, e di ampliamento, anche connesso a trasformazioni di ristrutturazione edilizia di ti-po A o di ristrutturazione urbanistica eccedenti i limiti di cui al comma 5 dell’Articolo 18, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti funzionali all’esercizio dell’attività agricola, sono ammissibili esclusivamente nel sistema della collina e nel subsistema della pianura a struttura agricola dominante. Sono esclusi gli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili solamente alle seguenti con-dizioni: a) che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di un’azienda agri-cola, la quale soltanto può essere titolare dei provvedimenti abilitativi all’effettuazione delle trasformazioni, salve le eccezioni espressamente disposte da successivi articoli del presente Capo; b) che l’azienda agricola interessata mantenga in produzione superfici fondiarie non inferiori a: − 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari

ove almeno il 50 per cento delle colture sia protetto in serra; − 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata; − 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo; − 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo; − 30 ettari per colture a bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo ar-

borato e castagneto da frutto; − 50 ettari per colture a bosco ceduo e pascolo cespugliato. c) che le esigenze di conduzione dell’azienda agricola siano dimostrate, con ri-ferimento all’esistente o prevista capacità produttiva dei fondi dell’azienda me-

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desima, da un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo am-bientale. d) Che vengano rispettati i criteri per la localizzazione e la realizzazione di cui all’Articolo 21.

3. Per le aziende agricole con terreni di diversa qualità colturale la superficie fon-diaria minima si intende raggiunta ove risulti maggiore o eguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità coltu-rale per le superfici fondiarie minime previste per le rispettive colture dalla lette-ra b) del comma 2.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere consi-derati anche terreni non contigui, ma ricadenti nelle componenti del territorio rurale e aperto nelle quali sia espressamente ammissibile l’effettuazione dell’ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive primarie qua-li le attività selvicolturali e l’attività di pascolo, incluse nelle circoscrizioni am-ministrative del Comune di Cerreto Guidi e dei comuni con esso confinanti.

5. Non possono essere considerati i terreni che siano stati asserviti all’edificazione a norma di strumenti di pianificazione previgenti, anche se tali terreni siano di-venuti appartenenti all’azienda agricola interessata a seguito di trasferimenti, to-tali o parziali, di fondi rustici.

6. I terreni con qualità di coltura non contemplata alla lettera b) del comma 2 non concorrono al raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma possono essere interessati dagli interventi di cui al comma 1 ove i medesimi siano ammissibili ai sensi di ogni altra disposizione delle presen-ti norme. I terreni a bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, e in genere i terreni in cui sia preclusa l’effettuazione degli interventi di cui al comma 1 da qualsivoglia disposizione delle presenti norme, invece, concorrono al raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma non possono co-munque essere direttamente interessati dai predetti interventi di cui al comma 1.

7. La classifica delle qualità di coltura, ai fini di cui alla lettera b) del comma 2, è quella risultante al catasto al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente pia-no strutturale, ed è comprovata da certificato catastale, o da dichiarazione sosti-tutiva di certificazione, da presentare all’atto della richiesta dei provvedimenti abilitativi a operare trasformazioni edilizie.

8. È data facoltà agli interessati, qualora lo stato delle colture al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale, fosse legittimamente difforme da quella risultante al catasto, di produrre idonea certificazione, o dichiarazione so-stitutiva di certificazione, indicante i tipi di coltura realmente praticati alla data predetta.

9. Le modifiche alle qualità di coltura introdotte successivamente al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale, hanno rilevanza ai fini e per

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gli effetti di cui alla lettera b) del comma 2 solamente ove previste da program-mi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

10. Nelle fattispecie di cui ai commi 8 e 9, gli interessati sono tenuti a richiedere la conseguente rettifica catastale e a produrre copia di tale richiesta unitamente a quella dei provvedimenti abilitativi a operare trasformazioni edilizie.

11. In fondi rustici che, successivamente al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale, siano stati interessati da trasferimenti parziali di pro-prietà, non sono ammissibili gli interventi indicati al comma 1 nei dieci anni successivi a tali trasferimenti, a meno che gli stessi non fossero espressamente previsti da un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo am-bientale. Il predetto divieto non trova applicazione nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola non sia-no stati superati su alcuna delle porzioni risultanti; tale circostanza deve risultare nell’atto di trasferimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fattispecie in cui, ai sensi della normativa vigente, diano titolo al conseguimento di provvedimenti abilitativi. Sono co-munque fatti salvi i trasferimenti in sede di aggiustamenti di confine, per essi in-tendendosi gli aumenti o le diminuzioni delle superfici aziendali su cui non insi-stano edifici, le quali siano inferiori al 5 per cento delle superfici complessive a-ziendali e comunque non eccedenti 2 ettari di superficie agricola utilizzata. Sono altresì fatti salvi i trasferimenti in sede di permute di immobili agricoli, quelli de-rivanti obbligatoriamente dall’applicazione di normative comunitarie o naziona-li, oppure che abbiano origine da: a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari; b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali; c) procedure espropriative; d) successioni ereditarie; e) divisioni patrimoniali quando la comproprietà del bene si sia formata ante-cedentemente al 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano struttura-le; f) cessazione dell’attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli g) donazioni a discendenti o collaterali.

Articolo 23. Edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all’agricoltura 1. La disponibilità della superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di

cui alla lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22, comporta la rea-lizzabilità, mediante gli interventi indicati dal comma 1 dell’Articolo 22, di un’unità immobiliare a uso abitativo con superficie lorda di pavimento non su-periore a 200 metri quadrati nel caso di nuova edificazione. Tale unità immobi-liare deve essere riferita alle esigenze abitative: − di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti leg-

gi, nonché dei loro nuclei familiari;

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− di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, nonché dei loro nuclei familiari.

2. Le esigenze abitative di cui al comma 1 devono essere dimostrate dal program-ma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative an-nue per ogni unità immobiliare a uso abitativo. I nuclei familiari dei soggetti a-venti i requisiti di imprenditori agricoli nonché di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, ai sensi delle vigenti leggi, si intendono com-prendere tutti i conviventi entro il terzo grado di parentela o affinità, ancorché impegnati in attività lavorative extragricole, purché non siano proprietari di un’unità immobiliare a uso abitativo nell’ambito del Comune di Cerreto Guidi.

3. Ai fini del rispetto dei rapporti tra unità immobiliari a uso abitativo e relative superfici fondiarie minime sono computate le superfici nette di pavimento delle unità immobiliari a uso abitativo già esistenti nei fondi rustici dell’azienda agri-cola interessata, escluse quelle aventi legittimamente, alla data di adozione del presente regolamento urbanistico, un uso in atto diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, e ferme restando le possibilità di trasformazione degli edifici esistenti di cui al comma 1 dell’Articolo 18.

4. Gli interventi di cui al comma 1 dell’Articolo 22, ove riferite a edifici a uso abi-tativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, devono in ogni caso ri-spettare i seguenti parametri: a) altezza dell’edificio: non superiore a 2 piani fuoriterra, ovvero, ove sia mag-giore, pari all’altezza del manufatto edilizio preesistente; b) distanza dai confini: non inferiore a 5 metri, salvo che sia stata convenuta l’edificazione in aderenza a fabbricati appartenenti a una diversa proprietà; c) distanza dagli altri fabbricati: 5 metri, ovvero 10 metri se una o entrambe le pareti prospicienti sono finestrate, oppure in aderenza; d) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le relative vigenti disposi-zioni aventi forza di legge, non inferiore a 10 metri, oppure in allineamento con i fabbricati esistenti se questi sono a distanza superiore.

Articolo 24. Annessi agricoli 1. La disponibilità della superficie fondiaria minima mantenuta in produzione di

cui alla lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22, comporta la rea-lizzabilità, mediante gli interventi indicati dal comma 1 dello stesso Articolo 22, di annessi agricoli, nelle quantità commisurate alla capacità produttiva di un’azienda agricola, o di più aziende agricole associate, e alle esigenze di effet-tuazione delle attività connesse, dimostrate dal programma aziendale plurienna-le di miglioramento agricolo ambientale.

2. La realizzabilità, mediante gli interventi indicati dal comma 1 dell’Articolo 22, di annessi agricoli, non è sottoposta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22, per le aziende

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che esercitano in via prevalente l’attività di coltivazione in serra fissa, di agricol-tura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovica-prini o di api, chiocciole e lombrichi, di cinotecnica. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali. La prevalenza delle at-tività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano al-meno l’80 per cento del prodotto lordo vendibile.

3. Non è parimenti sottoposta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui al-la lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22, la realizzabilità, me-diante gli interventi indicati dal comma 1 dell’Articolo 22, di annessi agricoli, destinati esclusivamente a depositi di attrezzi, materiali, sementi, fertilizzanti, antiparassitari e simili, a ricovero di macchine agricole, a magazzini per lo stoc-caggio di prodotti agricoli; nei fondi rustici compresi nella circoscrizione ammi-nistrativa del Comune di Cerreto Guidi, di proprietà di un unico soggetto alla data del 18 febbraio 2008, data di adozione del vigente piano strutturale, in cui si dimostrino essere state in produzione alla suddetta data, e siano altresì man-tenute in produzione alla data della richiesta dei provvedimenti abilitativi all’effettuazione degli interventi, superfici fondiarie non inferiori a 8.000 mq.

4. Nei casi di cui al comma 3 possono essere titolari dei provvedimenti abilitativi all’effettuazione delle trasformazioni anche soggetti diversi dalle aziende agrico-le. Alla richiesta di tali provvedimenti abilitativi devono essere comunque alle-gati gli elaborati che è previsto costituiscano il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, nella misura in cui siano pertinenti e ne-cessari a motivare la necessità delle previste nuove costruzioni. Gli annessi agri-coli sono realizzabili in ragione di non più di uno per ogni fondo rustico, o as-sieme di fondi rustici, di proprietà del medesimo soggetto, con una superficie coperta non superiore a 15 metri quadrati e un’altezza non superiore a 2,2 me-tri.

5. Salvo che nei casi di cui al comma 3, gli interventi di cui al comma 1 dell’Articolo 22, ove riferiti ad annessi agricoli, devono in ogni caso rispettare i seguenti parametri: a) altezza massima: 7 metri, ovvero, ove sia maggiore, pari all’altezza del manu-fatto edilizio preesistente; per le attrezzature quali silos, serbatoi e simili l’altezza è quella derivante dalle esigenze specifiche; b) distanza dai confini di proprietà: 5 metri, salvo che sia stata convenuta l’edificazione in aderenza a fabbricati appartenenti a una diversa proprietà, compatibilmente con le disposizioni di cui alla lettera c); tale distanza è di 20 metri per i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e per le vasche per la produzione di concime; c) distanza dagli altri fabbricati: 5 metri, ovvero 10 metri se una o entrambe le pareti prospicienti sono finestrate, oppure in aderenza; i ricoveri per animali di allevamento devono distare almeno 10 metri dagli edifici a uso abitativo; tale di-stanza è di 50 metri per gli allevamenti suinicoli e di 100 metri per gli alleva-

Norme generali Regolamento urbanistico

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menti avicunicoli; i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le vasche per la produzione di concime devono distare non meno di 100 metri dagli edifici adibiti a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, non me-no di 200 metri dagli edifici eventualmente esistenti che abbiano legittimo uso abitativo diverso da quello funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura, non meno di 500 metri dagli insediamenti con destinazione extragricola esistenti o previsti dal presente regolamento urbanistico, e infine non meno di 150 metri da qualsiasi corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo, fontana; d) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le relative disposizioni a-venti forza di legge, non inferiore a 10 metri, oppure in allineamento con i fab-bricati esistenti se questi sono a distanza superiore.

Articolo 25. Serre 1. L’installazione di serre con copertura stagionale, ovvero destinate a essere man-

tenute per un periodo predeterminato, pari al ciclo produttivo, ancorché supe-riore a un anno, può essere realizzata sia da aziende agricole che dai proprietari dei terreni interessati, quand’anche non dispongano delle superfici fondiarie minime mantenute in produzione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’Articolo 22, previa semplice comunicazione al Comune effettuata dal titolare dell’azienda agricola o dal proprietario del fondo interessato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: a) l’esposizione delle motivate esigenze produttive alle quali è funzionale la rea-lizzazione delle serre; b) l’indicazione delle particelle catastali nelle quali è prevista la collocazione dei manufatti; c) l’indicazione delle dimensioni dei manufatti; d) l’indicazione dei materiali di cui è prevista l’utilizzazione; e) la precisazione delle date entro le quali i manufatti devono essere rimossi e l’impegno a provvedere alle rimozioni, che può essere riferito alle sole copertu-re; f) la dichiarazione che l’installazione dei manufatti è conforme a ogni vigente disposizione, di legge, regolamentare, e degli strumenti di pianificazione.

3. Le serre di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti disposizioni: a) l’indice di copertura non deve superare il sessanta per cento della superficie agricola totale, comprensiva di tare improduttive, quali strade, piazzali e simili, del fondo interessato; b) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce; c) l’altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda e i 7 metri al colmo, fermo restando che per le serre a tunnel viene considerata soltanto l’altezza al colmo; d) le distanze non devono essere inferiori a: − metri 3 dal confine di proprietà se l’altezza al colmo è superiore a metri 5, e

metri 1,5 se l’altezza al colmo è pari o inferiore a metri 5;

Regolamento urbanistico Norme generali

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− metri 5 dagli altri fabbricati; − metri 5 dagli edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti

all’agricoltura; − metri 10 da eventualmente esistenti altri edifici adibiti a uso abitativo, ridu-

cibili a metri 5 ove le serre non abbiano alcuna apertura sul lato prospiciente tali edifici;

− quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche.

4. Per la copertura delle serre con copertura stagionale, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, possono essere utilizzate anche le reti ombreggianti. Ove per la copertura siano impiegati teli in polietilene o altri consimili materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco in qualsiasi forma.

5. Per la nuova edificazione e la riedificazione di serre con caratteristiche diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano le disposizioni per gli annessi agricoli di cui all’Articolo 24. Tali serre, aventi le caratteristiche di serre fisse, cioè a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza solu-zione di continuità, devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri: a) indice di copertura: non superiore al sessanta per cento della superficie agri-cola totale, comprensiva di tare improduttive, quali strade, piazzali e simili, del fondo interessato; b) altezza massima: 5,5 metri al colmo; c) distanze non inferiori a: − metri 3 dal confine di proprietà; − metri 5 dagli altri fabbricati; − metri 5 dagli edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti

all’agricoltura; − metri 10 da eventualmente esistenti altri edifici adibiti a uso abitativo, ridu-

cibili a metri 5 dove le serre non abbiano alcuna apertura sul lato prospicien-te tali edifici;

− metri 10 dalle strade, ferme e prevalenti restando le relative disposizioni a-venti forza di legge.

6. Nella nuova edificazione e nella riedificazione di serre fisse è vietato il ricorso a opere murarie eccedenti il piano di campagna o l’utilizzazione di pannelli pre-fabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l’esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l’immediato e semplice smontaggio. Sono consentite soltanto opere murarie, non continue, entroterra, strettamente necessarie all’ancoraggio delle serre.

7. Le chiusure laterali delle serre fisse, così come la copertura, devono essere rea-lizzate con materiali che consentano, dall’esterno, la visione e il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento dell’uso da serra ad altro, ovvero solu-

Norme generali Regolamento urbanistico

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zioni che richiedono, all’atto della dismissione dell’impianto, attività di demoli-zione e non di semplice smontaggio.

8. E’ fatto obbligo di recintare le serre fisse, e i complessi serricoli, almeno verso gli elementi di viabilità, mediante siepi di essenze arbustive di specie coerenti, a potatura non obbligata, e comunque di forme non geometriche, di altezza non inferiore a metri 1,50, ovvero mediante reti metalliche, di altezza non inferiore a metri 1,50, mascherate sui due lati con siepi aventi le predette caratteristiche.

9. Le serre fisse devono essere provviste delle opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall’esercizio degli impianti.

Articolo 26. Specifiche utilizzazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi funzionali e connessi all’esercizio dell’attività agri-cola 1. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi oggetto delle trasformazioni discipli-

nate dall’Articolo 22 del Titolo II, e comunque soggette a tale disciplina, sono compatibili esclusivamente le seguenti utilizzazioni: − zootecnia, limitata a: zootecnia di carattere familiare; zootecnia di carattere

aziendale o interaziendale; − attività connesse con l’agricoltura, limitate a: attività connesse con

l’agricoltura aziendali o interaziendali; − abitazioni rurali; − attività ricettive, limitate a: agriturismo.

Capo V. Disposizioni rispetto ad altre unità di spazio non utilizzate a fini agricoli

Articolo 27. Impianti scoperti per la pratica sportiva 1. Nel territorio rurale e aperto, salvo che negli alvei fluviali e all’interno degli am-

biti di particolare valore paesaggistico e naturale, sono ammissibili la manuten-zione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti scoperti per la pratica sportiva, esclusivamente al di fuori delle superfici boscate, al servizio dei resi-denti e degli utenti di edifici esistenti, e pertanto con essi agevolmente connessi tramite brevi percorsi pedonali in ogni caso non superiori a 50 metri, e comun-que nelle immediate adiacenze dei medesimi edifici. La resede complessiva degli impianti sportivi non deve in nessun caso superare un’area di 5.000 mq. Inoltre, l’intervento di trasformazione non deve dare luogo a modifiche dell’assetto al-timetrico e morfologico naturale dei terreni, l’impermeabilizzazione deve essere contenuta entro i limiti dello stretto indispensabile e devono essere adottate i-donee misure di mitigazione degli impatti visivi, con la messa in opera di ma-

Regolamento urbanistico Norme generali

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scherature vegetali di essenze tipiche, autoctone o naturalizzate, appartenenti all’elenco di cui all’Appendice B6. Tutte le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili, devono essere realizzate all’interno degli edifici esistenti e gli impianti di illuminazione eventualmente necessari devono essere realizzati con punti luce incassati nelle pavimentazioni, o comunque nel suolo, oppure montati sulle pareti dei viciniori edifici esistenti.

Articolo 28. Parcheggi 1. Nel territorio rurale e aperto, salvo che negli alvei fluviali e all’interno degli am-

biti di particolare valore paesaggistico e naturale, sono ammissibili la manuten-zione, la ristrutturazione e la realizzazione di parcheggi, esclusivamente al di fuori delle superfici boscate, al servizio dei residenti e degli utenti di edifici esi-stenti, e pertanto con essi agevolmente connessi tramite brevi percorsi pedonali, in ogni caso non superiori a 50 metri, e comunque nelle immediate adiacenze dei medesimi edifici, e alle ulteriori condizioni che non si dia luogo a sbanca-menti, né a impermeabilizzazione di terreni, e che siano adottate idonee misure di mitigazione degli impatti visivi, con la messa in opera di mascherature vegeta-li di essenze tipiche, autoctone o naturalizzate, appartenenti all’elenco di cui all’Appendice B6. È ammessa la realizzazione di pergole in legno, opportuna-mente schermate con apparati vegetali. I parcheggi devono essere alberati con specie caducifoglie di alto fusto con almeno una pianta ogni due posti macchi-na. Gli impianti di illuminazione eventualmente necessari devono essere realiz-zati con punti luce incassati nel suolo, oppure montati sulle pareti degli edifici viciniori.

2. È ammesso, previa presentazione di progetto unitario, realizzare delle aree non impermeabilizzate per la sosta temporanea, esclusivamente in adiacenza al si-stema insediativo esistente, di superficie non superiore a 1.000 mq. Tali tra-sformazioni non sono ammesse negli alvei fluviali, all’interno degli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale, nelle aree soggette a tutela paesaggi-stica degli insediamenti, nelle superfici boscate. Sono aree al servizio delle fun-zioni limitrofe esistenti, e pertanto sono con essi agevolmente connessi. Le ulte-riori condizioni sono che non si dia luogo a sbancamenti, né a impermeabilizza-zione di terreni, e che siano adottate idonee misure di mitigazione degli impatti visivi, con la messa in opera di mascherature vegetali di essenze tipiche, autoc-tone o naturalizzate, appartenenti all’elenco di cui all’Appendice B6, su almeno il 20% della superficie individuata. Gli impianti di illuminazione eventualmente necessari devono essere realizzati con punti luce incassati nel suolo, oppure montati sulle pareti degli edifici viciniori.

3. È altresì ammesso, previa presentazione di progetto unitario, realizzare delle a-ree non impermeabilizzate per il deposito di materiali a cielo aperto, esclusiva-mente in adiacenza ai tessuti urbani produttivi D2 di San Zio e Stabbia, di su-perficie non superiore a 2.000 mq. Tali trasformazioni non sono ammesse negli alvei fluviali, all’interno degli ambiti di particolare valore paesaggistico e natura-

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le, nelle aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti, nelle superfici boscate. Sono aree in continuità con le attività produttive esistenti sulle quali non possono essere realizzati volumi edilizi. Le ulteriori condizioni sono che non si dia luogo a sbancamenti, né a impermeabilizzazione di terreni, e che sia-no adottate idonee misure di mitigazione degli impatti visivi, con la messa in opera di mascherature vegetali di essenze tipiche, autoctone o naturalizzate, ap-partenenti all’elenco di cui all’Appendice B6, su almeno il 20% della superficie individuata.

Articolo 29. Percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati 1. In tutto il territorio rurale e aperto sono ammissibili la manutenzione,

l’adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di percorsi e di spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati. Essi non devono essere pa-vimentati con materiali impermeabilizzanti. Laddove interessino gli alvei fluviali non devono costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese.

Titolo III. Territorio urbano

Capo I. Tessuto urbano storico

Articolo 30. Tessuto urbano storico (A) 1. Dei tessuti storici, così come rappresentati nelle tavole C3. Classificazione edilizia e

progetto dello spazio pubblico è prescritta la conservazione delle caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, nonché delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti che mantengono i segni delle regole che hanno presieduto alla loro conformazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, tutte le unità edilizie presenti nei tessuti storici appar-tengono a una delle categorie per le quali sono dettate le specifiche discipline dall’Appendice B2 delle presenti norme. Tali categorie si basano sulle caratteri-stiche strutturali, tipologiche e formali, e al grado di significatività e di perma-nenza delle stesse.

3. Di ognuna delle unità edilizie di cui al comma 2 sono ammissibili solamente le trasformazioni fisiche, e sono compatibili solamente le utilizzazioni prescritte dall’Appendice B2 delle presenti norme, corrispondente alla categoria alla quale l’unità edilizia è assegnata.

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4. Di ognuno degli spazi scoperti conclusi (parchi e giardini; chiostri, cortili e corti con impianto progettato pertinenti a unità edilizie; corti, cortili e altri spazi non caratterizzati pertinenti a unità edilizie) sono ammissibili solamente le trasfor-mazioni fisiche disciplinate dalle disposizioni della predetta Appendice B2 delle presenti norme.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell’Appendice B2 delle norme del regolamento urbanistico prevalgono, ove si possano intendere in contrasto, con le direttive contenute nell’Appendice B2 e relative agli ambiti a progetta-zione unitaria e agli ambiti di riqualificazione insediativa.

Capo II. Tessuto urbano prevalentemente residenziale

Articolo 31. Tessuto urbano prevalentemente residenziale consolida-to (B1) 1. Sugli edifici compresi nel tessuto urbano prevalentemente residenziale consoli-

dato (B1), ove non siano individuati come singoli immobili di interesse storico, sono ammissibili gli interventi di: − manutenzione ordinaria, − manutenzione straordinaria, − restauro e risanamento conservativo, − ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C, D, − demolizione e ricostruzione, − ampliamento una tantum per edificio, nei limiti del 15 per cento della volu-

metria preesistente.

2. Gli interventi suscettibili di incidere sull’esteriore aspetto degli edifici devono essere previsti e inquadrati in un progetto unitario riferito all’intero edificio in-teressato, ovvero, nel caso di elementi a schiera, all’intero insieme di elementi aggregati. Attraverso gli elaborati progettuali unitari deve essere verificata e ga-rantita la conservazione della coerenza compositiva e formale complessiva dei fronti, della logica distributiva delle aperture, delle coperture, degli elementi ar-chitettonici, dei materiali. Accertata e, per quanto necessario, prescritta, tale conservazione, possono essere abilitati con specifici provvedimenti anche sin-goli interventi riguardanti parti morfologicamente o proprietariamente distinte dell’organismo edilizio, restando inteso e stabilito che eventuali successivi sin-goli interventi riguardanti altre parti del medesimo organismo edilizio devono essere conformi all’accettato progetto unitario, oppure inquadrarsi in un nuovo progetto unitario che assicuri le stesse predette finalità.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo C, D e di sostituzione edilizia devono rispettare le seguenti disposizioni: − la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non

deve essere inferiore al 35 per cento;

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− negli interventi di sostituzione edilizia, l’altezza dell’edificio non deve essere superiore alla media degli edifici presenti nei lotti confinanti;

− la distanza dai confini non deve essere inferiore a 5 metri salvo che sia rea-lizzata l’edificazione in aderenza; nei soli casi di ristrutturazione edilizia di ti-po B la distanza minima dai confini può essere quella preesistente ove sia minore;

− la distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a 10 metri, salvo che sia realizzata l’edificazione in aderenza. Nei soli casi di ristrutturazione edilizia di tipo B la distanza minima tra gli edifici può essere quella preesistente ove sia minore;

− la distanza minima dalle strade, fatte salve le vigenti disposizioni aventi forza di legge, non deve essere inferiore a 5 metri, oppure l’edificazione deve av-venire in allineamento con i fabbricati contigui, ove tale allineamento sia ri-conoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada.

4. Negli spazi scoperti pertinenziali e autonomi, compresi nel tessuto urbano pre-valentemente residenziale consolidato (B1), sono ammissibili le trasformazioni fisiche di realizzazione: − di impianti scoperti per la pratica sportiva e dei relativi manufatti accessori

per una superficie lorda di pavimento non superiore a 20 metri quadrati; − di sistemazioni a verde attrezzato; − di elementi viari e di spazi pubblici pedonali; − di superfici a parcheggio scoperte; − di nuova edificazione, ove gli spazi scoperti autonomi si configurino quali

lotti edificabili a norma del comma 6.

5. Relativamente agli spazi scoperti pertinenziali e autonomi, compresi nel tessuto urbano prevalentemente residenziale consolidato (B1), che siano a diretto con-tatto con il territorio rurale e aperto, valgono le seguenti ulteriori disposizioni: − gli spazi scoperti pertinenziali degli edifici devono avere un equipaggiamento

vegetale con densità non inferiore a un albero di alto fusto e a tre arbusti ogni 100 metri quadrati, fatte salve le disposizioni aventi forza di legge sulle distanze degli elementi vegetazionali dai confini;

− gli spazi scoperti autonomi, ove non si configurino quali lotti edificabili a norma del comma 6, devono essere sistemati con una copertura vegetale ar-borea per una quota non inferiore al 20 per cento della loro superficie com-plessiva, ricorrendo alla conservazione e alla piantagione sia di alberi di alto fusto che di alberi da frutto;

− le recinzioni lungo i lati coincidenti con il territorio rurale e aperto devono essere costituite esclusivamente da piantagioni lineari di specie arboree o ar-bustive, con densità non inferiore a tre piante ogni metro lineare, costituenti siepi a potatura non obbligata, e comunque di forme non geometriche, e-ventualmente anche mascheranti, su entrambi i lati, reti metalliche, di altezza non superiore a metri 2;

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− per tutte le sistemazioni vegetazionali di cui ai precedenti punti si deve fare ricorso a esemplari di specie tipiche, autoctone.

6. Per lotti edificabili, ricadenti nel tessuto urbano prevalentemente residenziale consolidato (B1), si intendono gli spazi scoperti autonomi inedificati e i lotti i-nedificati che possono essere ricavati mediante frazionamento di lotti parzial-mente edificati, per i quali non siano prescritte utilizzazioni che escludano l’edificazione, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) i lotti inedificati autonomi e i lotti parzialmente edificati ricadano interamen-te all’interno del tessuto urbano prevalentemente residenziale consolidato (B1); b) i lotti inedificati, sia autonomi che ricavabili mediante frazionamento di lotti parzialmente edificati, abbiano superficie fondiaria non inferiore a 400 mq; c) i lotti edificati che residuino in conseguenza dei frazionamenti mantengano una distanza fra gli edifici esistenti e i confini del lotto pari ad almeno 5 metri; d) i lotti, sia autonomi che ricavabili mediante frazionamento di lotti parzial-mente edificati, siano in aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare: − l’accesso carrabile interno al lotto deve essere collegabile con una strada esi-

stente, appartenente alla rete viaria cittadina, ovvero alla rete viaria propria del complesso insediativo purché questa sia già collegata con quella cittadi-na;

− gli impianti e le reti tecnologiche al servizio del lotto devono essere collega-bili, al confine del lotto medesimo, con le reti tecnologiche cittadine (idrica, fognaria, elettrica, di adduzione del gas, ove quest’ultima esistente), ovvero con quelle proprie del complesso insediativo purché queste siano già colle-gate con quelle cittadine.

7. Nei lotti edificabili ricadenti nel tessuto urbano prevalentemente residenziale consolidato (B1), così come definiti al comma 6, è ammissibile la nuova edifica-zione, anche di più edifici, nel rispetto dei seguenti parametri e condizioni: − il volume massimo realizzabile è pari a 600 mc; − il rapporto fondiario di copertura non deve essere superiore al 35 per cento; − la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non

deve essere inferiore al 35 per cento; − l’altezza dell’edificio non deve essere superiore alla media degli edifici pre-

senti nei lotti confinanti; − la distanza dai confini non deve essere inferiore a 5 metri salvo che sia rea-

lizzata l’edificazione in aderenza; − la distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a 10 metri salvo che sia re-

alizzata l’edificazione in aderenza; − la distanza minima dalle strade, fatte salve le vigenti disposizioni aventi forza

di legge, non deve essere inferiore a 5 metri, oppure l’edificazione deve av-venire in allineamento con i fabbricati contigui, ove tale allineamento sia ri-conoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada;

Norme generali Regolamento urbanistico

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− la nuova edificazione è condizionata al rispetto delle superfici minime previ-ste dalle norme nazionali e regionali in materia di dotazione minima di spazi di sosta, nonché alla realizzazione di almeno due posti auto per ogni allog-gio;

− la nuova edificazione non deve formare schiere rispetto alle strade di acces-so e le nuove volumetrie devono seguire di norma gli allineamenti dei volu-mi esistenti lungo la stessa viabilità.

8. Nel tessuto urbano prevalentemente residenziale consolidato (B1), sono com-patibili le seguenti utilizzazioni: − abitazioni ordinarie; − abitazioni specialistiche; − abitazioni collettive; − manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni

relative all’emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni con una superficie pavimentata non superiore a 400 metri quadrati; artigianato di servizio con una superficie pavimentata non superiore a 400 metri quadrati;

− commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato; pubblici esercizi; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche;

− attività ricettive, limitate a: alberghi e motel; residenze turistico-alberghiere; case per ferie; affittacamere, residence; ostelli per la gioventù;

− attività direzionali; − erogazioni dirette di servizi; − strutture per l’istruzione; − strutture culturali; − strutture associative; − strutture ricreative, limitate a: teatri, cinematografi; locali di spettacolo; sale

di ritrovo e da gioco; locali da ballo; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; impianti per attività ricreative e espo-sitive temporanee;

− strutture religiose; − strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori; ambulatori e cen-

tri di primo soccorso, residenze sanitarie assistite; istituti di analisi sanitaria; cliniche e ambulatori veterinari;

− realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali; − mobilità meccanizzata; − attrezzature tecnologiche − attrezzature per la rivendita di giornali e riviste con strutture non permanen-

temente ancorate al suolo.

Regolamento urbanistico Norme generali

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Articolo 32. Tessuto urbano prevalentemente residenziale ad assetto indefinito (B2) 1. Degli edifici compresi nel tessuto urbano prevalentemente residenziale ad asset-

to indefinito (B2), ove non siano individuati come singoli immobili di interesse storico, sono ammissibili gli interventi di: − manutenzione ordinaria, − manutenzione straordinaria, − restauro e risanamento conservativo, − ristrutturazione edilizia di tipo A, B, C, − demolizione e ricostruzione, − ampliamento una tantum, nei limiti del 15 per cento della volumetria preesi-

stente.

2. Gli interventi suscettibili di incidere sull’esteriore aspetto degli edifici devono essere previsti e inquadrati in un progetto unitario riferito all’intero edificio in-teressato, ovvero, nel caso di elementi a schiera, all’intero insieme di elementi aggregati. Attraverso gli elaborati progettuali unitari deve essere verificata e ga-rantita la conservazione della coerenza compositiva e formale complessiva dei fronti, della logica distributiva delle aperture, delle coperture, degli elementi ar-chitettonici, dei materiali. Accertata e, per quanto necessario, prescritta, tale conservazione, possono essere abilitati con specifici provvedimenti anche sin-goli interventi riguardanti parti morfologicamente o proprietariamente distinte dell’organismo edilizio, restando inteso e stabilito che eventuali successivi sin-goli interventi riguardanti altre parti del medesimo organismo edilizio devono essere conformi all’accettato progetto unitario, oppure inquadrarsi in un nuovo progetto unitario che assicuri le stesse predette finalità.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo C e di sostituzione edilizia de-vono rispettare le seguenti disposizioni: − la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non

deve essere inferiore al 35 per cento; − negli interventi di sostituzione edilizia, l’altezza dell’edificio non deve essere

superiore alla media degli edifici presenti nei lotti confinanti; − la distanza dai confini non deve essere inferiore a 5 metri salvo che sia rea-

lizzata l’edificazione in aderenza; − la distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a 10 metri, salvo che sia

realizzata l’edificazione in aderenza; − la distanza minima dalle strade, fatte salve le vigenti disposizioni aventi forza

di legge, non deve essere inferiore a 10 metri lungo le strade con sezione in-feriore o pari a 6 metri e non deve essere inferiore a 5 metri in tutti gli altri casi.

4. Negli spazi scoperti pertinenziali e autonomi, compresi tessuto urbano preva-lentemente residenziale ad assetto indefinito (B2), sono ammissibili le trasfor-mazioni fisiche di realizzazione:

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− di sistemazioni a verde attrezzato; − di elementi viari e di spazi pubblici pedonali; − di superfici a parcheggio scoperte.

5. Relativamente agli spazi scoperti pertinenziali e autonomi, compresi nel tessuto urbano prevalentemente residenziale ad assetto indefinito (B2), che siano a di-retto contatto con il territorio rurale e aperto, valgono le seguenti ulteriori di-sposizioni: − gli spazi scoperti pertinenziali degli edifici devono avere un equipaggiamento

vegetale con densità non inferiore a un albero di alto fusto e a tre arbusti ogni 100 metri quadrati, fatte salve le disposizioni aventi forza di legge sulle distanze degli elementi vegetazionali dai confini;

− gli spazi scoperti autonomi devono essere sistemati con una copertura vege-tale arborea per una quota non inferiore al 20 per cento della loro superficie complessiva, ricorrendo alla conservazione e alla piantagione sia di alberi di alto fusto che di alberi da frutto;

− le recinzioni lungo i lati coincidenti con il territorio rurale e aperto devono essere costituite esclusivamente da piantagioni lineari di specie arboree o ar-bustive, con densità non inferiore a tre piante ogni metro lineare, costituenti siepi a potatura non obbligata, e comunque di forme non geometriche, e-ventualmente anche mascheranti, su entrambi i lati, reti metalliche, di altezza non superiore a metri 2;

− per tutte le sistemazioni vegetazionali di cui ai precedenti punti si deve fare ricorso a esemplari di specie tipiche, autoctone.

6. Nel tessuto urbano prevalentemente residenziale ad assetto indefinito (B2), so-no compatibili le seguenti utilizzazioni: − abitazioni ordinarie; − abitazioni specialistiche; − abitazioni collettive; − manifatture, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi

con le persone e le abitazioni; artigianato di servizio; ricovero, manutenzio-ne, riparazione e noleggio di autoveicoli;

− commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato; pubblici esercizi; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche;

− attività direzionali; − erogazioni dirette di servizi; − strutture culturali; − strutture associative; − strutture religiose; − strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori; ambulatori e cen-

tri di primo soccorso, residenze sanitarie assistite; istituti di analisi sanitaria; cliniche e ambulatori veterinari;

− realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali; − mobilità meccanizzata;

Regolamento urbanistico Norme generali

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− attrezzature tecnologiche − attrezzature per la rivendita di giornali e riviste con strutture non permanen-

temente ancorate al suolo.

Articolo 33. Tessuto urbano prevalentemente residenziale di recente realizzazione (B3) 1. Sugli immobili compresi nel tessuto urbano prevalentemente residenziale di re-

cente realizzazione (B3), ricadenti all’interno di aree sottoposte a piani attuativi vigenti o a opere pubbliche approvate o a progetti approvati, così come rappre-sentato nelle tavole C2. Assetto del territorio urbano, sono ammissibili esclusiva-mente gli interventi previsti dai piani e dai progetti di cui sopra, ove non siano individuati come immobili di interesse storico.

2. La rappresentazione grafica degli edifici e delle aree di cui alla tavola C2. Assetto del territorio urbano è puramente indicativa, prevale su di essa quanto indicato ne-gli elaborati grafici allegati ai piani attuativi o ai progetti approvati.

3. Sono ammesse varianti ai piani e ai progetti di cui al comma 1 purché: − non sia diminuita la dotazione complessiva degli spazi pubblici; − non sia incrementato il numero delle unità immobiliari; − non incidano sui parametri e sugli indici edilizi e urbanistici; − non comportino la modifica della scadenza della validità della convenzione

eventualmente in atto.

4. Sugli immobili di cui al comma 1, successivamente alla scadenza dei piani attua-tivi o all’ultimazione delle opere pubbliche o dei progetti, sono ammissibili e-sclusivamente i seguenti interventi: − manutenzione ordinaria; − manutenzione straordinaria; − restauro e risanamento conservativo; − ristrutturazione edilizia di tipo A e B, senza che questo comporti mutamento

delle destinazioni d’uso in atto.

Capo III. Tessuto urbano prevalentemente produttivo

Articolo 34. Tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto singolare (D1) 1. Degli edifici compresi nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad asset-

to singolare (D1), ove non siano individuati come singoli immobili di interesse storico, sono ammissibili gli interventi di: − manutenzione ordinaria, − manutenzione straordinaria, − restauro e risanamento conservativo,

Norme generali Regolamento urbanistico

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− ristrutturazione edilizia di tipo A e B, − demolizione e ricostruzione.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione devo-no rispettare le seguenti disposizioni: a) il rapporto fondiario di copertura deve essere al massimo pari a quello corri-spondente all’edificato preesistente; b) nei casi di demolizione e ricostruzione, la quota dello spazio scoperto di per-tinenza da mantenere permeabile non deve essere inferiore al 25%; c) l’altezza dell’edificio non deve essere superiore a 10 metri, ovvero, ove sia maggiore, a quella dell’edificio preesistente, in ogni caso salve peculiari esigenze proprie di manufatti edilizi funzionali a usi speciali; d) la distanza dai confini non deve essere inferiore a 5 metri salvo la distanza preesistente e salvo che sia realizzata l’edificazione in aderenza; e) la distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a 10 metri, salvo che sia realizzata l’edificazione in aderenza; f) la distanza minima dalle strade, fatte salve le vigenti disposizioni aventi forza di legge, non deve essere inferiore a 5 metri, oppure l’edificazione deve avvenire in allineamento con i fabbricati contigui, ove tale allineamento sia riconoscibile e caratterizzi un tratto unitariamente identificabile di strada.

3. Relativamente agli spazi scoperti compresi nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto singolare (D1) che siano a confine e a diretto contatto con il territorio rurale e aperto valgono le seguenti ulteriori disposizioni: − le recinzioni, sia degli spazi scoperti pertinenziali degli edifici che degli spazi

scoperti autonomi, almeno per i lati coincidenti con il territorio rurale e a-perto, devono essere schermate da piantagioni lineari di specie arboree;

− per le sistemazioni vegetazionali si deve fare ricorso a esemplari di specie ti-piche, autoctone.

4. Nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto singolare (D1) sono compatibili le seguenti utilizzazioni: − attività connesse con l’agricoltura, limitate a attività produttive agro-

industriali; − abitazioni ordinarie, nei limiti delle superfici di pavimento perciò impegnate

alla data di adozione del presente regolamento urbanistico; − manifatture, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi

con le persone e le abitazioni; cantieristica minore; artigianato e industria di produzione di beni vari; artigianato di servizio; ricovero, manutenzione, ri-parazione e noleggio di autoveicoli;

− commercio all’ingrosso, limitato a: esercizi commerciali all’ingrosso; centri commerciali all’ingrosso;

− commercio al dettaglio; − attività di supporto al commercio al dettaglio, limitate a: magazzini; depositi

a cielo aperto; esposizioni merceologiche;

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− erogazioni dirette di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico; uffici privati; centri di calcolo;

− strutture culturali, limitate a: centri di ricerca; − strutture associative; − strutture ricreative, limitate a: sale di ritrovo e da gioco; impianti scoperti per

la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; − strutture sanitarie, limitate a: ambulatori e centri di primo soccorso; − attrezzature tecnologiche.

5. Nel tessuto consolidato prevalentemente produttivo saturo (D1) non sono ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l’attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante oppure l’attivazione di industrie insalu-bri di classe I.

Articolo 35. Tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2) 1. Sugli edifici compresi nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto

modulare pianificato (D2), così come rappresentato nelle tavole C2. Assetto del territorio urbano, ove non siano individuati come singoli immobili di interesse sto-rico, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dai piani attuativi che hanno presieduto alla loro formazione. Sono inoltre ammissibili interventi di: − manutenzione ordinaria, − manutenzione straordinaria, − restauro e risanamento conservativo, − ristrutturazione edilizia di tipo A, B e C − demolizione e ricostruzione.

2. La rappresentazione grafica degli edifici e delle aree di cui alla tavola C2 - Asset-to del territorio urbano è puramente indicativa, prevale su di essa quanto indicato negli elaborati grafici allegati ai piani attuativi o ai progetti approvati.

3. Degli spazi scoperti autonomi compresi nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2) sono ammissibili le trasforma-zioni fisiche di realizzazione: − di aree di stoccaggio e deposito materiali, − di superfici a parcheggio scoperte, − di elementi viari e di spazi pubblici pedonali, − di sistemazioni a verde attrezzato, − di nuove edificazioni, ove gli spazi scoperti autonomi si configurino quali

lotti edificabili a norma del successivo comma.

4. Per lotti edificabili ricadenti nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2) si intendono gli spazi scoperti autonomi ine-dificati e i lotti inedificati che possono essere ricavati mediante frazionamento di lotti parzialmente edificati, per i quali non siano prescritte utilizzazioni che escludano l’edificazione, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

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a) i lotti inedificati autonomi e i lotti parzialmente edificati siano interamente compresi all’interno del tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2); b) i lotti inedificati, sia autonomi che ricavabili mediante frazionamento di lotti parzialmente edificati, abbiano superficie fondiaria non inferiore a 1.000 e non superiore a 5.000 metri quadrati; c) i lotti edificati che residuino in conseguenza dei frazionamenti mantengano superfici fondiarie almeno pari a quelle che sarebbero richieste per l’edificazione degli esistenti edifici in applicazione di un rapporto fondiario di copertura non superiore al 60 per cento; d) i lotti, sia autonomi che ricavabili mediante frazionamento di lotti parzial-mente edificati, ineriscano aree già dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovendo in particolare: − l’accesso carrabile interno al lotto essere collegabile con una strada esistente,

appartenente alla rete viaria cittadina, ovvero alla rete viaria propria del complesso insediativo purché questa sia già collegata con quella cittadina;

− gli impianti e le reti tecnologiche al servizio del lotto essere collegabili, al confine del lotto medesimo, con le reti tecnologiche (idrica, fognaria, elettri-ca, di adduzione del gas) cittadine, ovvero con quelle proprie del complesso insediativo purché queste siano già collegate con quelle cittadine.

5. Nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2) è ammissibile la ristrutturazione edilizia e la nuova edificazione, anche di più edifici, nel rispetto dei seguenti parametri: a) indice fondiario di copertura: non superiore al 60 per cento; b) tasso di impermeabilizzazione: non superiore al 75 per cento; c) altezza massima: non superiore a 10 metri, salve peculiari esigenze proprie di manufatti edilizi funzionali a usi speciali; d) distanza dai confini: non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza; e) distanza tra gli edifici: non inferiore a 10 metri, ovvero, ove comporti una distanza superiore, ai due terzi dell’altezza dell’edificio più alto, salvo che sia re-alizzata l’edificazione in aderenza; f) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le disposizioni di cui alle vigenti disposizioni aventi forza di legge, non inferiore a 5 metri.

6. Nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2) sono compatibili le seguenti utilizzazioni: − attività connesse con l’agricoltura, limitate a attività produttive agro-

industriali; − abitazioni ordinarie, nei limiti delle superfici di pavimento perciò impegnate

alla data di adozione del presente regolamento urbanistico; − manifatture, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi

con le persone e le abitazioni; cantieristica minore; artigianato e industria di produzione di beni vari; artigianato di servizio; ricovero, manutenzione, ri-parazione e noleggio di autoveicoli;

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− commercio all’ingrosso, limitato a: esercizi commerciali all’ingrosso; centri commerciali all’ingrosso;

− commercio al dettaglio; − attività di supporto al commercio al dettaglio, limitate a: magazzini; depositi

a cielo aperto; esposizioni merceologiche; − erogazioni dirette di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico; uffici privati;

centri di calcolo; − strutture culturali, limitate a: centri di ricerca; − strutture associative; − strutture ricreative, limitate a: sale di ritrovo e da gioco; impianti scoperti per

la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; − strutture sanitarie, limitate a: ambulatori e centri di primo soccorso; − attrezzature tecnologiche.

7. Le aree a verde pubblico incluse nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2), quando non strettamente funzionali come arredo stradale, possono essere utilizzate temporaneamente dal proprietario o utilizzatore del lotto produttivo confinante come spazio a parcheggio e deposi-to a cielo aperto, fino a diversa disposizione da parte del Comune. Tale uso temporaneo non costituisce titolo per entrare in possesso delle aree stesse ed è vincolato alla sistemazione e al mantenimento della metà dell’area prospiciente la viabilità pubblica o il territorio rurale e aperto con una copertura vegetale ar-borea.

8. Nel tessuto urbano prevalentemente produttivo ad assetto modulare pianificato (D2) non sono ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l’attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante oppure l’attivazione di industrie insalubri di classe I.

Capo IV. Aree di completamento urbano

Articolo 36. Aree di completamento urbano (C) 1. Gli immobili ricadenti nelle aree di completamento urbano (C), così come rap-

presentate nelle tavole C2. Assetto del territorio urbano, sono sottoposte alla disci-plina degli ambiti a progettazione unitaria di cui all’Articolo 60. Le trasforma-zioni e le funzioni ammissibili su detti immobili sono pertanto disciplinate da piani attuativi, o da progetti unitari, o da progetti di opere pubbliche, secondo le determinazioni delle schede che compongono l’Appendice B4 delle presenti norme.

2. Al fine di contribuire a risolvere le criticità evidenziate dal piano strutturale, le schede che compongono l’Appendice B4 prevedono criteri differenziati in rela-zione:

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− alla partecipazione alla realizzazione di opere pubbliche legate direttamente o indirettamente all’intervento proposto;

− alla densità edilizia anche ai fini della riduzione del consumo di suolo.

3. In relazione alle caratteristiche storiche, morfologiche e architettoniche dei con-testo insediativi, le schede che compongono l’Appendice B4 prevedono criteri differenziati per: − l’inserimento paesaggistico del progetto; − il numero massimo dei piani.

4. Oltre ai parametri edilizi e urbanistici contenuti nelle schede che compongono l’Appendice B4 delle presenti norme, negli ambiti a progettazione unitaria de-vono essere rispettate le seguenti disposizioni: a) ambiti a progettazione unitaria prevalentemente residenziale (R): − il rapporto di copertura non deve essere superiore al 50%; − la quota dello spazio scoperto di pertinenza da mantenere permeabile non

deve essere inferiore al 35%; − la distanza degli edifici dai confini non deve essere inferiore a 5 metri, salvo

che sia realizzata l’edificazione in aderenza. b) ambiti a progettazione unitaria prevalentemente produttivi (P): − la distanza degli edifici dai confini non deve essere inferiore a 5 metri; − la distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a 10 metri, salvo che sia

realizzata l’edificazione in aderenza; − la distanza minima degli edifici dalle strade non deve essere inferiore a 5 me-

tri.

Capo V. Aree urbane di connessione

Articolo 37. Zona viaria e verde stradale 1. La zona viaria e di verde stradale, individuata nelle tavole C2. Assetto del territorio

urbano, comprende le aree del sistema insediativo dedicate alla mobilità su infra-strutture pubbliche o di uso pubblico. Gli elementi che la compongono devono essere mantenuti delle caratteristiche funzionali, e conseguentemente fisiche, ti-piche del livello o della categoria di appartenenza.

2. Gli elementi di viabilità di cui al comma 1 possono essere soggetti, oltre che a interventi manutentivi, a opere di adeguamento e di ristrutturazione, soprattutto nell’ottica della calmierizzazione del traffico e della messa in sicurezza dei pe-doni.

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Articolo 38. Area naturale dei corsi d’acqua 1. Lateralmente ai corsi d’acqua in ambiente urbano sono stabilite fasce di rispetto

pari a 10 metri dai cigli dei medesimi corsi d’acqua. In queste fasce di rispetto sono vietati: a) la nuova costruzione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente alla gestione delle dinamiche idrauliche, essendo disposto che gli ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti eventualmente ammissibili ai sensi delle presenti norme non devono comportare avanzamento dei fronti verso i corsi d’acqua; b) il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale; c) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da le-gno.

2. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è favorita la rinaturalizzazione median-te il ricorso alla vegetazione ripariale erbacea e arbustiva, senza però compro-mettere la gestione idraulica dei corsi d’acqua.

3. È in ogni caso vietata qualsiasi attività: − che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, la conve-

nienza all’uso, degli argini dei corsi d’acqua minori e dei loro accessori; − che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d’acqua, od ostaco-

lare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque.

4. È in particolare vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto dei corsi d’acqua. Per i tratti tombati è sempre ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto.

Titolo IV. Elementi territoriali di interesse cultu-rale

Articolo 39. Unità edilizie di interesse storico 1. Per unità edilizie di interesse storico si intendono gli edifici storici realizzati en-

tro la prima metà del Novecento e la relativa area di pertinenza.

2. Le unità edilizie di interesse storico ricadenti all’interno dei tessuti urbani storici sono individuate e classificate in base alle loro rilevate caratteristiche strutturali, tipologiche e formali nelle tavole C3. Classificazione edilizia e progetto dello spazio pubblico. Le trasformazioni fisiche e funzionali ammesse sono definite per classe tipologica e sono disciplinate dal Titolo I e dal Titolo II dell’Appendice B3 delle presenti norme.

3. Le unità edilizie di interesse storico comprese in tessuti urbani diversi da quelli storici oppure localizzate nel territorio rurale e aperto sono puntualmente indi-viduate nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto e

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con C2. Assetto del territorio urbano. Sono state rilevate attraverso un’apposita schedatura, la quale, oltre a una dettagliata descrizione dell’unità edilizia, ne de-finisce anche l’appartenenza alla classe tipologica in base alle loro rilevate carat-teristiche strutturali, tipologiche e formali. Le trasformazioni fisiche e funzionali ammesse sono definite per classe tipologica e sono disciplinate dal Titolo I, dal Titolo II e dal Titolo III dell’Appendice B3 delle presenti norme.

4. Le unità edilizie di interesse storico nel territorio aperto non ancora classificate devono essere ricondotte per analogia metodologica a una delle classi tipologi-che di cui all’Appendice B3. Preliminarmente alla determinazione delle trasfor-mazioni fisiche e funzionali ammissibili deve essere redatta o integrata la relati-va scheda.

5. Tutte le unità edilizie di cui al comma 1 sono sottoposte alla disciplina di cui all’Appendice B2 delle presenti norme. Le trasformazioni fisiche e funzionali delle unità edilizie di interesse storico sono subordinate all’atto di assenso di cui all’Articolo 72. Le trasformazioni fisiche e funzionali delle unità edilizie localiz-zate nel territorio rurale e aperto sono, inoltre, definite da un programma azien-dale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, qualora appartenenti a un’azienda agricola di cui all’Articolo 66, oppure da un progetto unitario di cui all’Articolo 68.

6. I progetti di trasformazione, sulla base di elementi conoscitivi e analitici richiesti dai competenti uffici del Comune di Cerreto Guidi, possono assegnare le relati-ve unità edilizie di interesse storico a una categoria diversa da quella individuata sugli elaborati del regolamento urbanistico, individuando quella corrispondente fra le categorie definite nell’Appendice B2. Le modifiche delle indicazioni di appartenenza delle unità di spazio alle categorie sono approvate dal Consiglio comunale e non configurano variante alle disposizioni del presente regolamento urbanistico.

Articolo 40. I complessi cimiteriali 1. Nei complessi cimiteriali, indicati nelle tavole contrassegnate con C2. Assetto del

territorio urbano, sono ammessi gli interventi manutenzione, ristrutturazione e di ampliamento relativi all’edilizia funeraria secondo quanto previsto dall’articolo 338 del “Testo unico delle leggi sanitarie” approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come modificato dalla legge 17 ottobre 1957, n. 983, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

2. I progetti di iniziativa pubblica e privata relativi agli interventi di cui al comma 1 devono tutelare gli elementi di interesse storico dell’edilizia funeraria, attraverso la conservazione: − del sistema degli spazi scoperti, nonché dei rapporti tra spazi scoperti, spazi

coperti e volumi edificati; − delle essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manufatti edilizi.

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3. Gli eventuali interventi di ampliamento devono tendere all’omogeneizzazione tipologica e formale dei manufatti edilizi. L’ampliamento può prevedere la nuo-va costruzione di manufatti edilizi strettamente funzionali all’utilizzazione dei cimiteri, quali sepolcri, cappelle funerarie, complessi di loculi, e simili, nonché di manufatti d’arredo e di servizio.

4. Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento dei complessi cimiteriali de-vono prevedere soluzioni tali da garantire il rispetto di tutte le tradizioni religio-se e civili.

Articolo 41. Altri elementi e manufatti di interesse storico 1. È prescritta la conservazione integrale, e il restauro scientifico dei manufatti e

dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, forni, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, eventual-mente esistenti nel territorio comunale.

2. Dei manufatti e dei reperti di cui al comma 1 sono ammissibili, e possono esse-re prescritti: a) la manutenzione; b) il ripristino con le tecniche del restauro; c) la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; d) la sostituzione di parti eventualmente realizzate con materiali soggetti a più o meno rapidi processi di deterioramento, che siano fatiscenti, in ogni caso con i medesimi materiali, lavorati secondo le tecniche tradizionali.

Articolo 42. Filari alberati 1. Dei filari, individuati nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rura-

le e aperto quali elementi vegetali di pregio, sono tutelati la giacitura, la confor-mazione nonché gli esemplari arborei che li compongono. Ne è vietato l’abbattimento, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, o di tutela della pubblica incolumità. Gli esemplari arborei abbattuti devono essere ripristinati con esemplari della stessa specie, ricostituendo i filari originari.

2. Lateralmente ai filari, al fine della loro piena percezione, conservazione, recupe-ro e riqualificazione, sono stabilite fasce di rispetto pari 50 metri dal loro asse. Nelle fasce di rispetto sono vietati: − la nuova costruzione fuori terra di qualsiasi manufatto edilizio puntuale o a

rete; − il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale; − i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da le-

gno.

3. I filari localizzati o previsti all’interno del sistema insediativo, individuati nelle tavole contrassegnate con C2. Assetto del territorio urbano, sono tutelati nella loro giacitura e conformazione. Gli esemplari arborei possono essere sostituiti anche

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con esemplari di altre specie, sempre però coerenti con le potenzialità ecologi-che dei siti e comunque appartenenti all’elenco delle essenze tipiche, autoctone o naturalizzate, di cui all’Appendice B6.

Articolo 43. Boschi e attività selvicolturali 1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente ar-

ticolo e delle limitazioni d’uso derivanti dai vincoli paesaggistici, si intendono per boschi quelli individuati come tali dalle tavole contrassegnate con C1. Asset-to del territorio rurale e aperto del presente regolamento urbanistico, ovvero quelli rispondenti alla relativa definizione, dettata, in conformità alla legislazione re-gionale, nell’Appendice B1. Definizioni che fa parte integrante delle presenti nor-me.

2. Relativamente ai boschi presenti, o prodotti da interventi di riforestazione, nel territorio rurale e aperto, è ammissibile l’esercizio delle attività selvicolturali, che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, non-ché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco.

3. Sono consentiti interventi di miglioramento a scopo produttivo, intervenendo nelle forme di governo, a favore delle fustaie e dei cedui composti, laddove le condizioni di stabilità dei versanti lo consentano, e nella composizione floristica con graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone. Sono altresì consentiti, e promossi, interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni a favore delle associazioni ve-getali che nel processo di evoluzione possano raggiungere il climax tipico della fascia altitudinale dove viene realizzato l’intervento nel rispetto degli equilibri biologici floro-faunistici già presenti nell’ecosistema.

4. In tutto il territorio rurale e aperto è vietata qualsiasi riduzione dell’estensione delle superfici boscate.

5. Gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione sono rivolti alla ricostru-zione di una rete di continuità ecologica e paesaggistica e sono finalizzati a mi-gliorare l’impatto paesaggistico e ambientale di opere infrastrutturali o di altri interventi extragricoli. In ogni modo sono da progettare nei termini più coerenti con gli obiettivi perseguiti, previa valutazione attitudinale dei siti, e comunque con il ricorso a essenze tipiche, autoctone o naturalizzate, appartenenti all’elenco di cui all’Appendice B6.

6. È promosso in tutto il territorio aperto il riformarsi della vegetazione spontane-a, segnatamente di quella ripariale sulle sponde degli alvei fluviali, e dell’avviamento all’alto fusto dei boschi cedui e dei boschi misti, previa cessa-zione definitiva dell’eventuale coltivazione dei terreni; nelle predette zone sono comunque vietati i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno.

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7. Sono in particolare vietati l’abbattimento e l’espianto dei boschi ripariali, e in genere della vegetazione igrofila, ovunque sia presente nel territorio rurale e a-perto, e in particolare negli alvei fluviali, salvo che per comprovate ragioni fito-sanitarie, nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie.

Articolo 44. Crinali di rilevanza paesaggistica 1. Le tavole contrassegnate da C1. Assetto del territorio rurale e aperto del presente re-

golamento urbanistico individuano i tratti delle linee di crinale di particolare ri-levanza paesaggistica non interessati da boschi, o da componenti del sistema in-sediativo, o da nuclei o complessi edilizi consolidati, e indicano i contesti di presumibile applicazione dei disposti del comma 2, volti alla tutela dei suddetti crinali.

2. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i piani attuativi, e ogni altro progetto delle trasformazioni, fisiche e funzionali, ammis-sibili nel territorio rurale e aperto a norma del presente regolamento urbanisti-co, sono tenuti a dimostrare, mediante gli elaborati di cui è prescritto si com-pongano, che i manufatti edilizi di cui si prevede la nuova costruzione, o la de-molizione e ricostruzione, o l’ampliamento con sopraelevazione, in adiacenza ai crinali di cui al comma 1, si configurano in termini tali per cui le loro linee di colmo non superino il livello dei crinali stessi.

Articolo 45. Geotopi 1. Relativamente ai geotopi individuati nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto

del territorio rurale e aperto è perseguita la conservazione integrale del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e il mantenimento o la ricosti-tuzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di esse.

2. Nei geotopi sono in ogni caso vietati: e) l’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo e del pascolo, nonché delle attività silvicolturali, eccezione fatta per gli interventi di riconversione volti a conseguire livelli di più elevata naturalità, e situazioni di equilibrio tendenzial-mente capaci di autoperpetuarsi secondo dinamiche spontanee; f) l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mine-ralogici, nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati, per motivi di ri-cerca e di studio, da soggetti pubblici istituzionalmente competenti; g) l’asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente fina-lizzati a interventi di ripristino ambientale.

Articolo 46. Aree aperte a vegetazione palustre 1. Nelle aree aperte a vegetazione palustre individuate nelle tavole contrassegnate

con C1. Assetto del territorio rurale e aperto è perseguita la conservazione del suolo,

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del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e il mantenimento o la rico-stituzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di esse.

2. Nelle aree aperte a vegetazione palustre sono in ogni caso vietati: a) la realizzazione di qualsivoglia manufatto ad eccezione di quelli necessari alla fruizione delle aree stesse; b) l’esercizio di attività suscettibili di compromettere l’ecosistema esistente, sal-vo l’attività venatoria e di pesca nei limiti e con le modalità di cui al regolamen-to per la caccia e la pesca nell’area contigua alla riserva naturale provinciale del padule di Fucecchio (DCP 119/2007), e l’attività di ricerca e di studio effettuata da soggetti pubblici istituzionalmente competenti; c) i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a interventi di ri-pristino ambientale; d) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari autoctoni flori-stici e faunistici rari e tutelati; e) l’introduzione, in qualsiasi forma, di esemplari di specie vegetali e animali non autoctone.

3. È ammessa la realizzazione di percorsi e spazi di sosta per la fruizione collettiva delle aree aperte a vegetazione palustre nonché per l’attività venatoria, realizzati con materiali naturali quali pietra e legno. Sono inoltre ammesse nuove infra-strutture esclusivamente se strettamente necessarie all’esercizio dell’attività agri-cola, di vigilanza e per la sicurezza contro gli incendi.

4. La realizzazione di strutture temporanee per la fruizione delle aree deve seguire i seguenti criteri: − devono essere appoggiate al suolo e a esso ancorate con opere che non

comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi; − devono essere realizzate completamente in legno; − almeno le componenti lignee visibili dall’esterno devono essere trattate con

coloriture scure e congruenti con l’ambiente; − la superficie massima lorda consentita è di 15 metri quadrati; − l’altezza massima non può superare metri 2,50 in gronda e metri 3,00 al

colmo; − sono vietate pavimentazioni esterne di tipo impermeabile o con elementi

standardizzati in calcestruzzo o simili; − sono vietati interventi di infrastrutturazione quali strade e impianti tecnolo-

gici a rete e puntuali.

Articolo 47. Corsi d’acqua e alvei fluviali 1. Lateralmente ai corsi d’acqua sono stabilite fasce di rispetto indicate come “al-

veo fluviale” sulla carta C1. Assetto del territorio rurale e aperto. Dove non individu-ato cartograficamente, l’alveo è così determinato:

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− per i corsi d’acqua principali pari alla larghezza dei medesimi corsi d’acqua misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, in mancanza di questi ultimi, fra i cigli di sponda;

− per i corsi d’acqua minori pari a 10 metri misurati dai piedi esterni degli ar-gini oppure, in mancanza di questi ultimi, dai cigli di sponda.

2. Nell’alveo fluviale di cui al comma 1 sono vietati: a) la nuova costruzione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente alla gestione delle dinamiche idrauliche, essendo disposto che gli ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti eventualmente ammissibili ai sensi delle presenti norme non devono comportare avanzamento dei fronti verso i corsi d’acqua; b) il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, salvo quanto specificamente disposto al comma 5; c) l’utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno.

3. È favorita la massima rinaturalizzazione delle fasce di rispetto di cui al comma 1 compatibile con le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, soprattutto mediante la conservazione e la promozione del formarsi della vegetazione ripariale erbacea e arbustiva.

4. Al fine di garantire l’officiosità dei corsi d’acqua, sono stabilite fasce di prote-zione che si estendono: a) per i corsi d’acqua incassati, dal ciglio degli stessi, per tre metri ove l’ampiezza del fondo dei corsi d’acqua sia pari o inferiore a metri 0,50, e per quattro metri ove l’ampiezza del fondo dei corsi d’acqua sia superiore a metri 0,50; b) per i corsi d’acqua arginati, dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovve-ro dal ciglio del controfosso, per quattro metri.

5. Le fasce di protezione di cui al comma 4 sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito del materiale di spurgo e al transito dei mezzi meccanici impiegati nell’attività di regolazione del regime idraulico e del personale a essa addetto.

6. È in ogni caso vietata qualsiasi attività: − che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, la conve-

nienza all’uso, degli argini dei corsi d’acqua e dei loro accessori; − che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d’acqua, od ostaco-

lare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque.

7. È in particolare vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto dei corsi d’acqua. Per i tratti tombati è sempre ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto.

Norme generali Regolamento urbanistico

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Articolo 48. Gli specchi d’acqua e i laghetti a uso irriguo 1. Negli specchi d’acqua esistenti sono ammissibili la manutenzione e la sistema-

zione a scopi irrigui e per la pesca sportiva, esclusivamente in forme non geo-metriche e con materiali naturali sia sul fondo che ai lati e nei marginamenti.

2. Ai fini dell’utilizzo per attività di pesca sportiva possono essere installati, in numero di uno per ogni laghetto, e nelle sue adiacenze, manufatti precari desti-nabili esclusivamente al ricovero di attrezzi per la pesca, ovvero al deposito, an-che a fini di vendita e somministrazione, di cibi e bevande, e simili. Essi devono essere semplicemente appoggiati al suolo, e a esso ancorati con opere che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi, avere altezza non supe-riore a metri 2,40 e superficie coperta non superiore a 15 metri quadrati. Posso-no essere realizzati esclusivamente in legno, eventualmente protetto interna-mente con materiali impermeabilizzanti; è tassativamente vietata l’utilizzazione di materiali impropri o di risulta. Almeno le componenti lignee visibili dall’esterno devono essere trattate con coloriture scure e congruenti con l’ambiente.

3. L’installazione dei manufatti precari di cui al comma 2 può essere realizzata sia da aziende agricole che dai soggetti, diversi dalle aziende agricole, proprietari dei terreni interessati, o da altri aventi titolo in base alle leggi, alla realizzazione di manufatti sui medesimi terreni, ivi compresi i soggetti gestori dell’attività di pesca sportiva, quand’anche non dispongano delle superfici fondiarie minime mantenute in produzione di cui alla lettera b) del comma 2, e al comma 3, dell’Articolo 22. L’ottenimento del titolo abilitativo alla predetta installazione dei manufatti precari è subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente il medesimo titolo, nonché del soggetto proprietario dei terreni interessati ove sia diverso dal primo, di una convenzione, o di un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a cura e spese degli altri soggetti suindicati, con il quale questi ultimi si obbligano, in caso di cessazione dell’attività di pesca sportiva, a rimuovere i manufatti installati e a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente al-la loro installazione.

4. Soltanto se finalizzati a usi irrigui possono essere realizzati nuovi laghetti, intesi come piccoli invasi, esclusivamente di forme non geometriche, e con materiali naturali o teli impermeabilizzanti sia sul fondo che ai lati e nei marginamenti. È escluso l’impiego di materiali come il calcestruzzo, la vetroresina, le ceramiche, il cotto e simili, sia per formare l’invaso, sia per le aree circostanti. Ogni realiz-zazione è subordinata alla dimostrazione, nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, del dimensionamento dell’invaso in corretta proporzione con i fabbisogni irrigui dei fondi dell’azienda agricola.

Articolo 49. Area soggetta a tutela paesaggistica degli insediamenti 1. Le aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti sono individuate nelle

tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto e con C2. Assetto

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del territorio urbano. In queste aree, ancorché concorrenti al raggiungimento delle superfici fondiarie mantenute in produzione di cui all’Articolo 22, è vietata la nuova edificazione. La nuova edificazione è ammessa unicamente per la realiz-zazione di annessi agricoli di cui sia dimostrata la necessità nei programmi a-ziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e di cui non sia possi-bile la localizzazione esterna all’area stessa.

2. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica degli insediamenti di cui al presente ar-ticolo, fatte salve le altre disposizioni specifiche delle presenti norme, sono con-sentiti: − le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; − le opere di restauro e risanamento conservativo; − le opere di ristrutturazione edilizia di tipo A e B; − le opere di sostituzione edilizia; − gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e

all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili; − la demolizione.

3. Nelle fasce di rispetto degli insediamenti è inoltre consentita la ristrutturazione urbanistica purché preveda il trasferimento della volumetria al di fuori delle aree di cui al presente articolo, e sempre nel rispetto delle altre specifiche prescrizio-ni e divieti contenuti nelle presenti norme.

Articolo 50. I siti di interesse regionale 1. Il regolamento urbanistico riconosce e tutela la biodiversità, la conservazione

degli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna, contenuti nei se-guenti siti di interesse regionale, individuati nelle tavole C1. Assetto del territorio rurale e aperto e V1. Carta dei vincoli: − Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (codice Natura 2000 IT5140010) − Padule di Fucecchio (codice Natura 2000 IT5130007).

2. All’interno dei siti di interesse regionale, al fine di salvaguardare le caratteristi-che di naturalità e biodiversità della flora e della fauna e la diffusione di specie animali e vegetali: − sono vietate opere e infrastrutture che aumentino la frammentazione degli

habitat; − sono ammesse nuove infrastrutture esclusivamente se strettamente necessa-

rie all’esercizio dell’attività agricola, di vigilanza e per la sicurezza contro gli incendi;

− non è ammesso il taglio del bosco e del sottobosco e non sono ammessi im-pianti per l’arboricoltura da legno;

− le recinzioni devono essere sollevate da terra al fine di permettere il passag-gio degli animali selvatici;

− è ammessa l’ordinaria coltivazione agricola del suolo con le limitazioni even-tualmente dettate dai regolamenti di gestione dei siti di interesse regionale.

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3. Le progettazioni per la realizzazione delle infrastrutture, o per l’ammodernamento di quelle esistenti, devono garantire soluzioni atte a salva-guardare le caratteristiche di biodiversità e naturalità della flora e della fauna. In particolare le opere di manutenzione e adeguamento della Francesca devono prevedere accorgimenti tali da garantire l’attraversamento aereo o sotterraneo del corpo stradale da parte degli animali.

4. All’interno del sito denominato Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone sono tu-telati e salvaguardati da trasformazioni e modificazioni che ne alterino l’equilibrio: a) il mosaico di aree agricole e pascoli; b) i boschi di leccio con zone degradate a macchia; c) le formazioni di canneti; d) le specie vegetali igrofile; e) la flora e la fauna in genere, anche quella non stanziale.

5. Inoltre, al fine di migliorare la gestione del sito dal punto di vista della tutela dell’ecosistema, deve essere salvaguardato l’ecosistema esistente che assicura una connessione naturalistica per le specie animali (uccelli, rettili e anfibi) che lo abitano.

6. All’interno del sito denominato Padule di Fucecchio sono tutelati e salvaguarda-ti da trasformazioni e modificazioni che ne alterino l’equilibrio: a) le formazioni di praterie e garighe con tipica vegetazione graminacea, b) l’area umida residuale di grande interesse per la presenza di specie rare di flora e fauna.

7. Inoltre, al fine di migliorare la gestione dell’area dal punto di vista della tutela dell’ecosistema, possono essere attuati gli istituti faunistici o faunistico-venatori, da realizzare ai sensi della legge regionale n.3/94. Nella stessa area devono esse-re rispettate e adottate le misure di conservazione delle comunità vegetali e a-nimali esistenti, soprattutto acquatici, che possono essere danneggiate dal carico antropico collegato sia al turismo, all’attività venatoria circostante e alla pesca.

8. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, ricadenti e aventi effetti su siti di importanza regionale, sono sotto-posti alla procedura di VIA.

Articolo 51. Gli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale 1. Negli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale, individuate nella ta-

vola C1. Assetto del territorio rurale e aperto, sono consentiti gli interventi di cui al Titolo II delle presenti norme, ad esclusione delle seguenti opere: − la realizzazione di nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario o

principale; − la realizzazione di nuove strutture ricettive se non strettamente legate alla

fruizione delle risorse naturalistiche, di impianti sportivi e di serre fisse così come definiti nelle presenti norme;

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− la realizzazione di nuova viabilità, di sistemazioni esterne di tipo impermea-bile, di palificate, di antenne per ripetitori, di piloni o altri manufatti che alte-rino la morfologia dei luoghi;

− l’introduzione di nuove sistemazioni esterne in aree prive di fabbricati; − l’introduzione di nuovi arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale

specifico; − l’alterazione dei crinali, degli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della

struttura fondiaria, nonché delle emergenze geomorfologiche; − l’eliminazione delle formazioni arboree di argine, di ripa o di golena; − l’eliminazione delle alberature segnaletiche, di confine, di arredo e stradali; − le attività e gli interventi di scarico di materiali di riporto e di risulta di scavi;

le attività di raccolta in superficie di ghiaia, di sabbie e di sassi; − l’eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, sia isolati o a gruppi; − l’imboschimento con specie non autoctone; − gli sbarramenti in alveo; − la nuova costruzione di residenze rurali.

2. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 1 del presente articolo, negli ambiti di particolare valore paesaggistico e naturale sono invece ammessi i se-guenti interventi: − quelli previsti dal Titolo IV, Capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n.

1 e sue successive modificazioni con i limiti e i divieti previsti dal presente regolamento urbanistico;

− le attività di agriturismo ad eccezione degli agricampeggi; − l’installazione di segnaletica per la valorizzazione delle risorse naturalistiche,

anche a servizio delle strutture agrituristiche; − il potenziamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione della viabilità co-

munale, provinciale e statale esistente compresi gli interventi di messa in si-curezza per la viabilità vicinale;

− l’adeguamento della segnaletica stradale e di informazione turistica lungo tutte le strade di cui alla precedente alinea;

− il riuso del patrimonio edilizio esistente con cambio di destinazione d’uso agricola per attività di tipo residenziale, turistica, museale, scientifica e cultu-rale, comunque secondi i limiti e i divieti previsti dal presente regolamento urbanistico;

− la realizzazione di sistemazioni esterne e di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, all’interno delle aree di pertinenza, fatto salvo quanto previsto per gli immobili di interesse storico, da prevedersi nel massimo rispetto degli a-spetti paesaggistico ambientali tipici;

− la realizzazione di infrastrutture per la protezione civile e per la difesa idro-geologica, idraulica e del suolo; la realizzazione di piste per la prevenzione e per lo spegnimento degli incendi; la realizzazione di opere di servizio alle at-tività naturalistiche; la realizzazione di strutture precarie di servizio, igienico-sanitarie, per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche.

− gli interventi necessari per le attività di ricerca e studio.

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3. Per quanto riguarda l’ambito di particolare valore paesaggistico e naturale del Padule di Fucecchio il quale comprende l’area contigua della riserva provinciale del Padule di Fucecchio, l’attività venatoria all’interno di essa è disciplinata dall’apposito regolamento di cui alla delibera di Consiglio provinciale 119/2007.

Titolo V. Infrastrutture per la mobilità

Articolo 52. Rete viaria esistente 1. Nella tavola C1. Assetto del territorio rurale e aperto è indicata la rete viaria esistente.

È classificata secondo la gerarchia funzionale, assumendo come riferimento la classificazione contenuta nel piano strutturale e coerente con il Nuovo codice della strada. Tale gerarchia può essere variata attraverso un Piano generale del traffico urbano, senza che ciò costituisca variante al regolamento urbanistico.

2. Degli elementi di viabilità esistente, identificati come tali nelle tavole contrasse-gnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto, devono essere mantenuti il trac-ciato nonché le caratteristiche funzionali, e conseguentemente fisiche, tipiche dalla categoria alla quale essi sono stati indicati appartenere dalla tavola.

3. Gli eventuali interventi di adeguamento e di ristrutturazione devono essere coe-renti rispetto alle indicazioni delle tavole C1. Assetto del territorio rurale e aperto e C2. Assetto del territorio urbano e dell’Allegato A1 alla relazione del regolamento urbanistico. Sugli elementi della rete viaria aventi rilevanza sovracomunale sono ammessi esclusivamente gli interventi definiti d’intesa con Regione Toscana e Provincia di Firenze.

4. Lungo la rete viaria, compatibilmente con la gerarchia funzionale assegnata, è ammessa la realizzazione di piazze, parcheggi, zone a verde di arredo stradale, piste ciclabili e percorsi pedonali, canalizzazioni e impianti relativi alle infra-strutture tecnologiche quali fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, reti di cablaggio, isole ecologiche. Possono essere realizzati parcheggi pubblici in fregio alle strade esistenti, entro le relative fasce di rispetto. Nei belvederi è possibile collocare chioschi e attrezzature per la sosta pedonale

5. I tratti della rete viaria indicati nella tavola C2. Assetto del territorio urbano come percorsi protetti in ambito urbano, lungo i quali devono essere riservati spazi per il transito pedonale e ciclabile, seguono le indicazioni dell’Allegato A1 alla relazione del regolamento urbanistico, stabilite in funzione della realizzazione del sistema delle qualità. Essi sono posti in continuità con la rete dei percorsi storico-ambientali di cui all’Articolo 54. Sono ammesse soluzioni differenti, senza che ciò costituisca variante al regolamento urbanistico, qualora sia dimo-strato: − che la soluzione proposta sia preferibile sotto il profilo tecnico-economico e

ambientale;

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− ovvero, che siano emersi problemi tali da impedire o rendere eccessivamen-te onerosa la realizzazione delle soluzioni prospettate.

6. Degli elementi di viabilità da realizzare, identificati come tali nelle tavole con-trassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e aperto, devono essere realizzati se-condo il tracciato nonché le caratteristiche funzionali, e conseguentemente fisi-che, tipiche dalla categoria alla quale essi appartengono.

Articolo 53. Rete viaria della collina 1. I tratti della rete viaria non classificati secondo il Codice della strada compon-

gono la rete viaria della collina. Nella generalità del casi, questi tratti apparten-gono alla viabilità vicinale. Gli interventi ammessi, che possono anche riguarda-re anche tratti viari non indicati sulla tavola, possono essere realizzati dai privati, mediante convenzioni.

2. Sono ammessi l’adeguamento e la realizzazione di piazzole di scambio, esclusi-vamente ove strettamente necessarie per esigenze di miglioramento della sicu-rezza, fermo restando l’obbligo di garantire il minimo impatto sugli elementi di interesse storico e naturale di cui al Titolo IV del Titolo II.

3. È ammessa la deviazione di brevi tratti di viabilità vicinale per aggirare gli edifici esistenti, compatibilmente con le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale; in ogni caso, deve essere mantenuto il tratto preesistente di viabilità per il suo valore di elemento costitutivo del paesaggio e di testimonianza, con la relativa pavimentazione se di pregio, essendone ammessa la chiusura solo in forma leg-gera. Le deviazioni sono preferibilmente realizzate senza pavimentazione bitu-minosa.

4. È ammesso il ripristino di tratti della viabilità vicinale, qualora sia dimostrata la loro preesistenza sulla base di un’adeguata documentazione storica. Sono am-messi esclusivamente interventi di ripristino della percorribilità pedonale o car-rabile di uso pubblico, da effettuarsi da parte del consorzio dei frontisti.

Articolo 54. Rete di percorsi storico-ambientali e mobilità alternativa 1. La rete dei percorsi storico-ambientali è individuata nelle tavole contrassegnate

con C1. Assetto del territorio rurale e aperto. Sono ammesse soluzioni differenti, senza che ciò costituisca variante al regolamento urbanistico, qualora sia dimo-strato: − che la soluzione proposta sia preferibile sotto il profilo tecnico-economico e

ambientale; − ovvero, che siano emersi problemi tali da impedire o rendere eccessivamen-

te onerosa la realizzazione delle soluzioni prospettate.

2. I progetti per la realizzazione, il recupero e la riqualificazione dei percorsi de-vono: − valorizzare il significato di carattere sovracomunale della rete;

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− garantire l’accessibilità a tutte le risorse ambientali, culturali, turistiche, utiliz-zando modalità alternative all’autovettura privata;

− assicurare la massima sicurezza e integrazione con la rete stradale carrabile, curando in particolare i punti di attraversamento e di sovrapposizione con quest’ultima;

− favorire l’intermodalità e l’interscambio tra mezzi diversi sia nei punti di contatto e di attraversamento della rete stradale carrabile sia nelle aree di so-sta e di parcheggio adiacenti ai nodi e alle intersezioni nell’ambito del siste-ma insediativo;

− realizzare un opportuno sistema di comunicazione e di segnalamento dell’esistenza della rete dei percorsi storico-ambientali e della sua percorribi-lità da parte dei diversi tipi di utenza;

− garantire, per ogni intervento sugli elementi della rete dei percorsi storico-ambientali, l’utilizzo di materiale naturale e non contraddittorio con il conte-sto, nonché il rispetto e il miglioramento dell’inserimento paesaggistico.

3. Al fine di garantire quanto elencato al comma precedente, i progetti per la rea-lizzazione, il recupero e la riqualificazione della rete dei percorsi devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: − la larghezza delle sezioni stradali deve essere mantenuta nella sua configura-

zione originaria, salvo comprovate ragioni di sicurezza stradale o legate all’attività di antincendio boschivo;

− la pavimentazione stradale non deve essere impermeabile alle acque, non deve essere asfaltata e devono essere adeguatamente recuperate quelle pavi-mentazioni storiche originarie quali selciati e simili;

− devono essere mantenuti gli aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si siano conservati, o siano recu-perabili, negli aspetti costruttivi e formali sia delle strade che dei relativi ele-menti di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili;

− per eventuali necessarie opere di sostegno delle terre si deve fare ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

− devono essere uniformate, anche di concerto con l’Amministrazione pro-vinciale e con gli altri Enti eventualmente coinvolti, le caratteristiche formali e dimensionali della segnaletica e delle eventuali attrezzature per la sosta;

− devono essere progettate idonee opere di dissuasione per utilizzi impropri dei mezzi motorizzati, salvo la stretta necessità di accesso alle attività e agli edifici insediati lungo il percorso.

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Titolo VI. Destinazioni d’uso vincolanti e fasce di rispetto e tutela

Articolo 55. Parco fluviale 1. Per parco fluviale, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con C1.

Assetto del territorio rurale e aperto, si intende un’attrezzatura per la fruizione collet-tiva, di rilevanza sovracomunale, connessa in continuità fisico-funzionale con omologhe attrezzature site nei comuni confinanti con il Comune di Cerreto Guidi, nelle fasce laterali del Fiume Arno.

2. L’assetto del parco fluviale è definito da uno strumento di progettazione unita-ria, afferente l’intero suo ambito rientrante nella circoscrizione amministrativa del Comune di Cerreto Guidi, nel rispetto di ogni disposizione delle presenti norme afferente ai subsistemi territoriali e agli elementi territoriali di interesse culturale.

3. La sistemazione del parco fluviale può essere eseguita anche per fasi, ovvero per stralci funzionali, ciascuno dei quali può essere abilitato da uno specifico provvedimento, facente riferimento allo strumento di progettazione unitaria di cui al comma 2.

Articolo 56. Aree da destinare alla protezione civile 1. Le aree da destinare alla protezione civile, individuate nelle tavole contrassegna-

te con C2. Assetto del territorio urbano, devono essere mantenute disponibili e de-vono essere sistemate preventivamente in conformità alle relative disposizioni aventi forza di legge, o comunque valenza sovraccomunale, allo scopo di potere fornire rifugio, e temporaneo alloggiamento, a quote di popolazione costrette ad abbandonare le proprie abitazioni da eventi calamitosi di origine sismica, ge-ologica, idraulica, meteorologica.

Articolo 57. Distributori di carburante 1. Le aree definite, nelle tavole contrassegnate con C1. Assetto del territorio rurale e

aperto e con C2. Assetto del territorio urbano, quali distributori di carburante esisten-ti confermati, sono destinate al mantenimento e all’adeguamento delle strutture destinate alla distribuzione di carburanti e lubrificanti agli automezzi, nonché, eventualmente, delle attrezzature di assistenza e di lavaggio dei veicoli, e di ven-dita al dettaglio di articoli connessi alla mobilità su gomma. In tali aree sono ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, delle strutture e attrezzature suindicate, nel rispetto dei seguenti parametri: − l’indice di fabbricabilità territoriale, deve essere pari o inferiore 0,10 mc/mq;

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− il rapporto fondiario di copertura deve essere pari o inferiore a 0,10 mq/mq; − l’altezza massima della pensilina non deve essere superiore a 5,50 metri; − l’altezza massima degli altri manufatti non deve essere superiore a 4 metri.

2. La realizzazione di nuovi distributori di carburante, anche a seguito di rilocaliz-zazione di quelli esistenti e non confermati, comprensivi di tutte le strutture e le attrezzature di cui al comma 1, è ammissibile in aree non inferiori a 500 metri quadrati e non superiori a 4.500 metri quadrati, nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente, interessando le strade, le pertinenze di servizio delle stra-de e le fasce di rispetto delle strade, con riferimento esclusivo ai seguenti due elementi di viabilità: − strada provinciale n.11 Pisana; − nei tratti pianeggianti della strada provinciale n. 31 traversa di Cerreto Guidi,

nel tratto fra Streda e il capoluogo.

3. In tutti i casi, le recinzioni degli impianti verso il territorio rurale e aperto, e fat-te salve le disposizioni di legge in materia di sicurezza stradale, devono essere costituite esclusivamente da piantagioni lineari di essenze arboree e arbustive con esemplari di specie tipiche, autoctone, in modo da costituire una scherma-tura vegetale dei manufatti e degli impianti.

Articolo 58. Standard urbanistico 1. La destinazione vincolante a standard, attribuita dal presente regolamento ur-

banistico a immobili determinati, è riferita ai seguenti raggruppamenti di utiliz-zazioni: a) Attrezzature di interesse comune: − strutture religiose; − strutture culturali, relative a: centri di ricerca; musei; sedi espositive; bibliote-

che; archivi; − strutture associative; − strutture ricreative, relative a: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale

di ritrovo e da gioco; impianti per attività espositive e ricreative temporanee; − strutture sanitarie e assistenziali, relative a: poliambulatori; ambulatori e cen-

tri di primo soccorso; residenze sanitarie assistite, cliniche e ambulatori vete-rinari; ricoveri per animali;

− abitazioni specialistiche, rivolte a soggetti bisognosi di assistenza; − abitazioni collettive, relative a: collegi; convitti; studentati; ospizi; ricoveri;

caserme (carabinieri; polizia; vigili del fuoco; guardie di finanza); − attività direzionali pubbliche; − erogazioni dirette di servizi pubblici, relative a: uffici aperti al pubblico; − attrezzature cimiteriali; − attrezzature tecnologiche (captazione, adduzione e distribuzione d’acqua;

depurazione e smaltimento dei reflui; stoccaggio e trattamento dei rifiuti so-lidi; impianti per la distribuzione dell’energia; attrezzature per la protezione civile, e simili);

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b) Istruzione: − asili nido, scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie inferiori; − scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di perfezionamento pro-

fessionale; c) Verde pubblico; d) Verde sportivo: − impianti scoperti per la pratica sportiva; − impianti coperti per la pratica sportiva; e) Parcheggi.

2. Le destinazioni vincolanti a standard di cui al comma precedente sono attribuite agli immobili interessati dalle tavole contrassegnate con C2. Assetto del territorio urbano e distinte tra standard realizzati e previsti. La specifica destinazione d’uso degli immobili ai quali è attribuita una destinazione vincolante a standard è indi-cata sulle tavole ma può essere modificata con deliberazione del Consiglio co-munale, assicurando un sostanziale rispetto delle quantità di dotazioni stabilite dalle vigenti disposizioni per i diversi raggruppamenti di utilizzazioni.

3. Degli immobili a cui sono attribuite destinazioni vincolanti a standard sono ammissibili tutte le trasformazioni disciplinate dal presente regolamento urbani-stico relativamente al subsistema, e alla zona, o all’elemento territoriale, entro i quali sono ricompresi gli immobili interessati. Ai fini di adeguamento alle esi-genze pubbliche, sugli immobili di cui al precedente comma 1, lettera a) e b) sono in ogni caso ammessi oltre alla manutenzione, interventi di ristrutturazio-ne edilizia, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Sono altresì am-messi interventi di ampliamento sugli edifici esistenti e nuova edificazione con altezze massime e limiti di densità edilizia coerenti e commisurate a quelli del contesto circostante.

4. Nelle aree destinate a verde pubblico sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento e alla sistemazione della dotazione arboree e arbustive esistenti. Nelle aree a verde attrezzato per le attività sportive sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature esistenti, so-no altresì consentiti anche interventi di ampliamento e nuova edificazione per la realizzazione di servizi igienici, spogliatoi, locali tecnici e attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive.

5. Nelle aree destinate a verde attrezzato per i parchi e per il gioco, sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento alla sistemazione della dotazione arboree e arbustive esistenti. Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione e ri-strutturazione degli impianti e delle attrezzature esistenti, sono altresì consentiti anche interventi di ampliamento e nuova edificazione per la realizzazione di servizi igienici, locali tecnici e piccole attrezzature per il ristoro.

6. Per i parcheggi, il Comune può decidere che una quota delle superfici a essi de-stinati sia adibita a parcheggi di pertinenza, cioè a uso riservato degli abitanti e degli utenti degli edifici o delle unità immobiliari delle aree urbane contigue,

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purché venga garantita la dotazione per parcheggi pubblici e d’uso pubblico stabilita dalle vigenti disposizioni.

7. Gli immobili ai quali è attribuita una destinazione vincolante a standard, ove non siano già appartenenti al demanio o al patrimonio dei soggetti pubblici isti-tuzionalmente competenti alla loro utilizzazione, sono da questi acquisiti in proprietà, e in ogni caso dai medesimi utilizzati e gestiti direttamente, previa e-ventuale effettuazione, a loro esclusiva cura, delle opportune trasformazioni fi-siche ammissibili, salve le eccezioni di cui ai successivi commi del presente arti-colo.

8. Gli immobili ai quali è attribuita una destinazione vincolante a standard posso-no essere, dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla loro utilizza-zione, a seguito di loro assunta determinazione, temporaneamente acquisite, an-ziché in proprietà, in locazione, o altrimenti in uso.

9. I soggetti pubblici istituzionalmente competenti alle utilizzazioni degli immobili ai quali è attribuita una destinazione vincolante a standard di cui al comma, dei quali sia stata determinata una specifica destinazione a standard, dopo averle acquisite in proprietà o, comunque, in uso, possono affidarne l’utilizzazione e la gestione, nonché l’eventuale effettuazione delle opportune trasformazioni fisi-che ammissibili, ad altri soggetti, pubblici o privati, previa stipula di idonee convenzioni, nelle quali siano definite: a) la durata della concessione di utilizzazione e gestione; b) l’eventuale corrispettivo della concessione; c) i modi, le forme e i limiti dell’utilizzazione e delle attività di gestione; d) i modi e i limiti della fruizione da parte dei terzi dell’unità di spazio conces-sa, secondo le finalità d’ordine collettivo connaturate alla specifica destinazione d’uso; e) i criteri per la determinazione di eventuali canoni, tariffe e simili, da riscuo-tersi dal concessionario, per la fruizione da parte di terzi, riferiti ai costi docu-mentati di utilizzazione e gestione, e a ogni altro onere posto a carico del con-cessionario medesimo; f) gli obblighi reciproci del concedente e del concessionario, e gli oneri assunti dall’uno e dall’altro; g) le garanzie, da prestarsi, degli adempimenti, nonché le sanzioni degli ina-dempimenti.

Articolo 59. Fasce di rispetto e di tutela 1. Le fasce di rispetto e tutela sono quelle rappresentate nelle apposite carte con-

trassegnate con V2. In particolare sono: − le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano,

disciplinate, oltreché dall’Appendice B5 delle presenti norme, dall’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come sostituito per effetto dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

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− le aree di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui, disciplinate dal punto 1.2 dell’allegato 3 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento recante “Criteri, me-todologie e norme tecniche generali di cui all’articolo 2, lettere b., d. ed e. della legge 10 maggio 1976, n.319”, le cui disposizioni, per espressa statui-zione del comma 7 dell’articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso decreto legislativo;

− gli ambiti di rispetto dei cimiteri, disciplinati dall’articolo 338 del “Testo uni-co delle leggi sanitarie” approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, così come modificato dalla legge 17 ottobre 1957, n.983, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e di ogni altra disposizione vigente in materia;

− le fasce di rispetto stradale, disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dal decreto del Presidente delle Repubblica 16 di-cembre 1992, n°495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni;

− le fasce di rispetto delle linee e degli impianti ferroviari, disciplinate dal Tito-lo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;

− le fasce di rispetto degli elettrodotti disciplinate dalla legge 22 febbraio 2001, n.36; dal D.P.C.M. 23 aprile 1992; dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Per le fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti e dei relativi depositi, non rappresentate nella cartografia, valgono comunque le disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno 24 novembre 1984 (supplemento ordinario alla gazzet-ta ufficiale del 15 gennaio 1985, n°12).

3. Per le fasce di rispetto delle strade vicinali, non rappresentate nella cartografia, valgono comunque le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazio-ni, nonché del decreto del Presidente delle Repubblica 16 dicembre 1992, n°495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, e successive integrazioni e modificazioni.

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Titolo VII. Attuazione

Capo VI. Gli ambiti a progettazione unitaria

Articolo 60. La disciplina degli ambiti a progettazione unitaria 1. Le trasformazioni ammissibili negli ambiti a progettazione unitaria sono disci-

plinate da piani attuativi o da progetti unitari o da progetti di opere pubbliche, secondo le determinazioni delle schede che compongono l’Appendice B4 delle presenti norme, ognuna delle quali corrisponde a uno dei predetti ambiti a pro-gettazione unitaria. Gli ambiti a progettazione unitaria possono riguardare in-terventi di trasformazione urbanistica e/o di riqualificazione ambientale. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le determinazione delle schede che compongono l’Appendice B4 prevalgono sulle disposizioni relative alle zone, ai sistemi e ai subsistemi in cui ricadono gli stessi ambiti.

2. Le disposizioni contenute nell’Appendice B2 delle presenti norme relative agli immobili di interesse storico, ove si possano intendere in contrasto con le diret-tive contenute nell’Appendice B4, prevalgono su queste ultime.

3. In sede di definizione degli strumenti di progettazione unitaria, qualora il segno grafico che, nelle tavole contrassegnate con C2. Assetto del territorio urbano del presente regolamento urbanistico perimetra gli ambiti a progettazione unitaria, cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale ri-levabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, il segno predetto può essere portato a coincidere con tali elementi di suddivisione.

4. Gli strumenti di progettazione unitaria possono definire, tra l’altro, i tempi e le fasi delle trasformazioni da essi stessi previste e disciplinate, ed eventualmente l’articolazione dell’ambito interessato in comparti, o unità minime di intervento, dettando per queste ultime ogni necessaria od opportuna disposizione.

5. Gli strumenti di progettazione unitaria garantiscono la massima perequazione tra gli eventuali diversi proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono. La partecipazione ai benefici e ai gravami conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di attuazione è definita in misura proporzionale alle superfici appartenenti ai diversi proprietari.

6. Il Comune di Cerreto Guidi può, con motivata deliberazione consiliare, decide-re la formazione di un unico strumento di progettazione unitaria relativo a due o più ambiti.

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Articolo 61. Le schede progetto contenute nell’Appendice B4 1. I contenuti della parte 1 e 2 delle schede hanno valore prettamente descrittivo.

Lo schema delle trasformazioni traduce in un’organizzazione territoriale le pre-scrizioni e gli obiettivi espressi nella terza parte. Motivatamente, il progetto può modificare l’assetto proposto, rimanendo però invariate, oltre alle quantità, le relazioni viarie e funzionali tra l’ambito e il suo contesto.

2. Nella parte 3 delle schede hanno valore prescrittivo le indicazioni relative a: − suddivisione in sub-ambiti e relativi strumenti di attuazione; − trasformazioni fisiche; − utilizzazioni; − elementi quantitativi relativi agli spazi edificati e agli spazi aperti, segnata-

mente per quanto riguarda le superfici da cedere all’amministrazione comu-nale.

3. Le superfici lorde di pavimento indicate negli elementi quantitativi costituisco-no le dimensioni massime consentite per ciascun raggruppamento di utilizza-zioni. I piani attuativi e i progetti unitari degli ambiti possono prevedere di non realizzare interamente le quantità previste, fermi restando gli obblighi relativi a-gli spazi pubblici e l’integrale realizzazione delle superfici destinate a residenza sociale.

4. Ove previsto nelle schede, una quota delle superfici lorde di pavimento residen-ziali deve essere riservata per residenza sociale di cui all’Articolo 70.

5. È ammessa una diversa ripartizione delle superfici lorde di pavimento indicate all’interno delle disposizioni relative alle utilizzazioni ammesse, entro un limite del 50%, fermi restando il totale.

6. Nella parte 4 delle schede sono riportate le condizioni di fattibilità urbanistica e paesistica, ambientale e idrogeologica. Le relative indicazioni sono vincolanti.

7. Le disposizioni delle schede e la disciplina urbanistica di cui all’Articolo 36 con-servano validità anche successivamente all’attuazione degli interventi previsti dai piani e dai progetti e costituiscono il riferimento per il rilascio di ogni suc-cessivo provvedimento abilitativo, anche tacito.

Articolo 62. Disposizioni transitorie 1. Antecedentemente all’entrata in vigore degli strumenti di attuazione, negli ambi-

ti a progettazione unitaria sono ammissibili: − le trasformazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e

degli altri manufatti edilizi esistenti; − le trasformazioni volte a realizzare, o a modificare, infrastrutture tecnologi-

che a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta enti-tà, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili.

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Articolo 63. Lotti di completamento 1. Sono lotti di completamento le porzioni di tessuto urbano puntualmente indi-

viduate sulle tavole C2. Assetto del territorio urbano. A integrazione di quanto spe-cificato nelle disposizioni della relativa zona di appartenenza, i lotti di comple-tamento hanno il seguente dimensionamento: a) Lotto n. 01 (Cerreto Guidi): 2 alloggi; b) Lotto n. 02 (Cerreto Guidi): 2 alloggi; c) Lotto n. 03 (Cerreto Guidi): 3 alloggi; d) Lotto n. 04 (Cerreto Guidi): 2 alloggi; e) Lotto n. 05 (Lazzeretto): 2 alloggi; f) Lotto n. 06 (Lazzeretto): 4 alloggi; g) Lotto n. 07 (Cerreto Guidi): 1 alloggio.

Capo VII. Gli strumenti di attuazione

Articolo 64. Efficacie e provvedimenti dei piani attuativi 1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regola-

mento urbanistico o dei piani complessi d’intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.

2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i conte-nuti e l’efficacia di uno o più dei piani o programmi seguenti, così come definiti al titolo V, capo IV, sezione II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1: a) piani di lottizzazione; b) piani per l’edilizia economica e popolare,; c) piani per gli insediamenti produttivi; d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente; e) programmi complessi di riqualificazione insediativa che ricomprendono a loro volta: − i programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 feb-

braio 1992, n. 179; − i programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ot-

tobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; − ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato,

individuato ai sensi delle leggi statali.

3. L’atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti a espropriazione ai sensi delle leggi vigenti.

4. Nei casi in cui contrastino con gli strumenti comunali a essi sovraordinati, i pia-ni attuativi sono adottati e approvati contestualmente alle varianti a tali stru-menti.

Regolamento urbanistico Norme generali

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5. I piani attuativi di iniziativa privata possono essere proposti alla Giunta comu-nale, essendo stati redatti, a loro cura e a loro spese, dai proprietari rappresen-tanti la maggioranza assoluta dei beni calcolata in base all’imponibile catastale, ricompresi nei perimetri degli ambiti disciplinati dai medesimi piani attuativi, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune delle pro-poste di realizzazione dell’intervento e del conseguente schema di convenzione.

6. Il Comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 5 ad attuare le indicazioni del piano mediante l’adesione alla convenzione, assegnan-do un termine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Tutta la procedura di cui al presente comma deve esse-re completata entro il termine di centottanta giorni. Decorso senza esito il ter-mine di cui sopra, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio rientra-no tra i beni soggetti a espropriazione di cui al comma 3 del presente articolo.

7. La Giunta comunale introduce nei progetti dei piani attuativi proposti a norma del comma 5 ogni modificazione ritenuta necessaria od opportuna, in particola-re ai fini di una piena rispondenza alle disposizioni del regolamento urbanistico o dei piani complessi d’intervento, e li sottopone all’esame del Consiglio comu-nale.

8. L’approvazione del piano attuativo costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere o impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate. Conte-stualmente all’atto di approvazione il Comune fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo è realizzato e i termini entro i quali sono operate le eventuali espropriazioni di cui al comma 6. Decorsi tali termini, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia trovato attuazione, in questo caso permane l’obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona, stabilite dal piano stesso, nella costruzione di nuovi edifici e nella modifi-cazione di quelli esistenti.

9. I piani attuativi, previsti dal piano complesso di intervento, di cui all’articolo 56 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, e approvati durante il loro periodo di validità, non perdono efficacia oltre il periodo di validità del piano complesso.

Articolo 65. Elaborati costitutivi dei piani attuativi 1. I piani attuativi, di iniziativa sia pubblica che privata, sono costituiti almeno da:

A. una relazione sul quadro conoscitivo di riferimento contenente: a) la descrizione delle sue più rilevanti caratteristiche fisiche dell’ambito consi-derato e, ove siano presenti degli insediamenti, l’analisi storica, morfologica e tipologica degli stessi, nel loro insieme e nei loro singoli elementi; b) la descrizione analitica del sistema del verde; c) la valutazione quantitativa e qualitativa dell’offerta di spazi, inedificati ed edi-ficati, esistenti; d) l’individuazione degli usi in atto di tali spazi;

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B. la relazione di cui al punto A. è inoltre corredata da: a) una tavola, su base catastale, recante l’indicazione dei limiti delle proprietà e delle relative superfici; b) l’elenco catastale delle proprietà; c) tavole in scala 1:200, recanti la descrizione dello stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona interessata, con l’individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello, e con l’indicazione: − delle sistemazioni a verde, con la specificazione delle essenze vegetali; − delle eventuali pavimentazioni di spazi scoperti; − della rete viaria e delle relative definizioni toponomastiche; − degli esistenti manufatti edilizi di qualsiasi genere; − degli elettrodotti, dei metanodotti, degli acquedotti, delle fognature e degli

impianti di depurazione e di generazione dell’energia, e di ogni eventuale al-tro impianto tecnologico, puntuale e a rete, pubblico e d’uso comune, non-ché delle relative servitù;

− degli altri eventuali vincoli, e degli immobili eventualmente sottoposti a spe-ciali prescrizioni in base a vigenti leggi nazionali o regionali;

d) i profili altimetrici dei fronti dei manufatti edilizi esistenti, in scala non infe-riore a 1:200; e) planimetrie, in scala 1:200, relative ai diversi piani per i manufatti edilizi di più piani, con l’indicazione di tutte le utilizzazioni in atto; f) la documentazione storica, cartografica e iconografica, delle dinamiche di formazione e trasformazione, urbana ed edilizia, dell’ambito considerato; g) la documentazione fotografica dell’ambito considerato, con l’indicazione dei diversi coni visuali; h) la relazione geologica e l’analisi geotecnica del terreno; i) da una relazione di fattibilità;

C. una relazione di fattibilità, illustrativa del progetto, la quale dia conto degli orientamenti e degli obiettivi assunti nella formulazione della disciplina concer-nente l’ambito considerato, espliciti le scelte effettuate, delinei i tempi previsti per la loro attuazione, indicando le relative priorità, e sia corredata da: a) nei casi di piani di iniziativa pubblica, l’indicazione delle proprietà soggette ad acquisizione pubblica o a vincoli per funzioni pubbliche o d’interesse collet-tivo, nonché la previsione di massima della spesa occorrente per la predetta ac-quisizione pubblica; b) in tutti i casi, la relazione sulla previsione della spesa occorrente per le siste-mazioni generali necessarie per l’attuazione del piano; la relazione sulla previ-sione delle spese relative alla realizzazione degli impianti tecnici indicati nelle tavole di cui alla lettera a. del punto D.; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica parimenti indi-cato nelle tavole di cui alla lettera a. del punto D;

D. gli elaborati grafici di progetto, consistenti in: a) planimetrie in scala 1:200, recanti l’indicazione:

Regolamento urbanistico Norme generali

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− delle sistemazioni a verde (pubblico, condominiale, pertinenziale) di proget-to, con l’indicazione delle essenze consentite o prescritte;

− della rete viaria e delle eventuali piazze di progetto, con la specificazione dei principali dati altimetrici, nonché delle eventuali servitù di passaggio;

− delle sistemazioni a parcheggio pubblico; − degli eventuali spazi per altri servizi pubblici e a uso collettivo; − delle pavimentazioni di progetto degli spazi scoperti; − del progetto di massima dell’impianto di illuminazione pubblica, con

l’ubicazione delle necessarie cabine; − degli impianti tecnici, quali la rete di adduzione dell’acqua, le rete di distribu-

zione del gas, dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni, la rete fognante e gli impianti di depurazione e di generazione dell’energia, pubblici e d’uso comune, e d’ogni altra necessaria infrastruttura, nonché delle relative servitù;

− degli eventuali servizi centralizzati e delle eventuali realizzazioni entroterra; − dei perimetri degli eventuali comparti, o unità minime d’intervento, debita-

mente numerate; − degli interventi prescritti o consentiti sui manufatti edilizi da conservare, o

sulle loro parti; − dei manufatti edilizi da demolire senza ricostruzione, nonché delle sistema-

zioni degli spazi scoperti risultanti dalle demolizioni; − del sedime, ovvero del perimetro della massima superficie coperta, dei ma-

nufatti edilizi di cui è prescritta o consentita la demolizione e ricostruzione, ovvero la nuova edificazione, nonché di ogni necessario relativo indice ur-banistico ed edilizio;

− delle destinazioni d’uso, ovvero delle utilizzazioni consentite, degli immobili, specificate per ciascun piano nei manufatti edilizi di più piani, con particola-re riferimento alle destinazioni d’uso per attività pubbliche e collettive;

b) profili altimetrici dei fronti dei manufatti edilizi da conservare, in scala non inferiore a 1:200, con l’indicazione degli interventi prescritti o consentiti su di essi, o sulle loro parti; c) sezioni e profili in scala 1:200 dei manufatti edilizi di cui è prescritta o con-sentita la demolizione e ricostruzione, ovvero la nuova edificazione, recanti l’indicazione dei tipi edilizi;

E. le norme tecniche di attuazione;

F. lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli immobili interessati dalla disciplina dettata dal piano, o gli altri aventi titolo su di essi, ai fini della realizzazione delle trasformazioni previste dal medesimo pi-ano e della regolamentazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti interessati all’attuazione del piano, ovvero tra tali ultimi soggetti, e degli obblighi posti a carico del primo e dei secondi, a norma delle vigenti leggi.

G. la valutazione integrata secondo le disposizioni della legge regionale 3 genna-io 2005, n. 1 e del regolamento regionale n. 4R del 9 febbraio 2007;

Norme generali Regolamento urbanistico

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2. Lo schema della convenzione, di cui alla lettera F del comma 1, provvede, in particolare, a porre a carico dell’insieme dei soggetti interessati all’attuazione del piano, ovvero soltanto dei soggetti interessati all’attuazione delle trasformazioni di demolizione, con o senza ricostruzione, o di nuova edificazione, previste dal piano medesimo, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la cessione gratuita al Comune degli immobili destinati a opere di urbanizzazio-ne secondaria, e in genere ad attrezzature pubbliche e d’uso pubblico, nonché alla realizzazione di edilizia economica e popolare, oppure di quota parte di tali immobili. Quando non diversamente concordato la convenzione stabilisce l’obbligo, da parte dei soggetti interessati all’attuazione del piano, della manu-tenzione nel tempo delle aree a verde cedute al Comune.

Articolo 66. Contenuti ed elaborati costitutivi del programma azien-dale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con-

tiene almeno: a) una descrizione della situazione presente dell’azienda agricola; b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tu-tela e la valorizzazione ambientale; c) una descrizione dettagliata delle trasformazioni edilizie necessarie a migliora-re le condizioni di vita e di lavoro degli addetti alle attività agricole nonché al potenziamento delle strutture produttive, con l’individuazione delle trasforma-zioni da effettuare nei fabbricati esistenti e di quelle di nuova edificazione, non-ché dei fondi collegati ai diversi edifici; d) la definizione delle fasi e dei tempi di realizzazione del programma; e) lo schema della convenzione, o dell’atto d’obbligo unilaterale, di cui al comma 8.

2. Qualora si preveda la realizzazione di impianti per acquacoltura aziendale o in-teraziendale, il piano è altresì integrato da una relazione che descriva in modo sintetico gli effetti previsti: − sui corpi idrici e sulle falde; − sul suolo; − sulla morfologia del territorio; − sulla vegetazione.

3. La descrizione della situazione presente dell’azienda agricola, di cui alla lettera a) del comma 1, deve rappresentare, mediante relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata, lo stato di fatto complessivo dell’azienda medesima, rilevato alla data di presentazione del programma, con riferimento a: a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamen-te riportata su di un estratto della carta tecnica regionale in scala 1:10.000; b) la superficie agraria utilizzata, con specificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie conseguite;

Regolamento urbanistico Norme generali

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c) il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l’impiego de-gli stessi in termini di ore/lavoro; d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali; e) gli edifici esistenti, con la specificazione delle ubicazioni, dei volumi com-plessivi e delle superfici utili, delle tipologie e delle caratteristiche costruttive, dello stato di conservazione e delle effettive utilizzazioni in atto; f) le risorse ambientali presenti, con particolare attenzione per: − le formazioni lineari arboree e arbustive non colturali; − le alberature segnaletiche di confine e di arredo; − gli individui arborei a carattere monumentale di cui all’articolo 8 della legge

regionale 8 novembre 1982, n.82; − i corsi d’acqua naturali e artificiali; − la rete scolante artificiale principale; − le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti; − i manufatti aventi interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-

testimoniale o paesaggistico; − la viabilità rurale esistente.

4. La descrizione delle risorse ambientali, di cui alla lettera f) del comma 3, può es-sere omessa ove e nella misura in cui essa sia presente, in termini di pari o mag-giore dettaglio, nella documentazione in possesso del Comune, o della Circon-dario, o della Provincia. In tali casi devono essere precisamente indicati i docu-menti cui si fa riferimento, e le risorse ambientali presenti devono essere ripor-tate su elaborati cartografici in scala adeguata, specificando le eventuali varia-zioni intervenute rispetto alla situazione documentata presso i predetti enti ter-ritoriali, le quali ultime devono essere idoneamente descritte.

5. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agri-cola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale, di cui alla lettera b) del comma 1, deve precisare, mediante relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata: a) la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura, con la specificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si in-tendono conseguire, evidenziando le eventuali modificazioni rispetto alla situa-zione in atto e le correlate pratiche di difesa del suolo; b) le eventualmente previste attività connesse a quelle colturali e il loro rappor-to con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali; c) gli eventualmente previsti interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli effetti indotti sull’ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo e di salvaguardia delle risorse ambientali di cui alla lettera f) del comma 3; d) gli eventualmente previsti interventi di valorizzazione atti a favorire la diver-sità e complessità ambientale, attraverso l’incremento delle risorse ambientali e-sistenti, anche a fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica;

Norme generali Regolamento urbanistico

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e) il fabbisogno di manodopera, espressa in ore/lavoro, nonché il fabbisogno di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

6. La descrizione dettagliata delle trasformazioni edilizie necessarie a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli addetti alle attività agricole nonché al poten-ziamento delle strutture produttive, con l’individuazione delle trasformazioni da effettuare nei fabbricati esistenti e di quelle di nuova edificazione, nonché dei fondi collegati ai diversi edifici, di cui alla lettera c) del comma 1, deve precisare, mediante relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata: a) le trasformazioni previste degli edifici esistenti, nel rispetto delle relative di-sposizioni, evidenziando le superfici dell’azienda cui ciascun edificio sia funzio-nale; b) le eventuali trasformazioni di nuova edificazione di edifici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni, con la specificazione delle ubicazioni, dei volumi com-plessivi e delle superfici utili, delle tipologie e delle caratteristiche costruttive, nonché delle superfici dell’azienda cui ciascun edificio sia funzionale; c) gli eventuali edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le fina-lità strutturali ed economiche assunte, e non più collegati o collegabili, anche a seguito di trasformazioni fisiche, con l’attività programmata, per i quali si pro-pongono le trasformazioni funzionali ammissibili, specificando le relative aree di pertinenza, nonché le previste trasformazioni fisiche, nel rispetto delle perti-nenti disposizioni.

7. Le fasi e i tempi di realizzazione del programma, di cui alla lettera d) del comma 1, devono correlare la realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi di tutela ambientale e di valorizzazione con l’attuazione delle trasfor-mazioni, fisiche e funzionali, riguardanti i manufatti edilizi. La realizzazione de-gli interventi e delle trasformazioni previste dal programma può essere differita, senza necessità di procedere a modificazioni del medesimo programma, e della convenzione, o dell’atto d’obbligo unilaterale, di cui al comma 8, previa comu-nicazione scritta al Comune, ferma restando la predetta correlazione degli inter-venti e delle trasformazioni. La successione temporale degli interventi e delle trasformazioni stabilita dal programma non può in alcun caso essere modificata.

8. La realizzazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è garantita da una apposita convenzione, o da un atto d’obbligo uni-laterale, che qualora preveda trasformazioni concernenti strutture di interesse di più aziende agricole impegna contestualmente tutte le aziende interessate, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabili-sca in particolare gli obblighi, per il richiedente e per i suoi aventi causa: a) di effettuare ogni intervento relativo alla conduzione del fondo volto a ren-derne effettiva la prevista capacità produttiva, secondo le indicazioni del pro-gramma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale; b) di effettuare ogni intervento volto:

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− al mantenimento o al ripristino del sistema di smaltimento delle acque pio-vane;

− al mantenimento o al ripristino della rete di bonifica; − a gestire gli elementi eventualmente presenti del sistema vegetazionale natu-

rale in conformità alle disposizioni del presente strumento di pianificazione urbanistica;

− alla conservazione degli eventualmente presenti elementi di interesse storico, anche soltanto testimoniale;

− alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione di particolari sistema-zioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti, e simili;

− alla sistemazione delle aree esterne in termini di percorsi, e di nuove pian-tumazioni e sistemazione a verde, compatibili con i caratteri dell’ecosistema;

c) di non operare mutamenti dell’uso agricolo degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento delle attività agricole e a esse connesse, per il periodo di validità del programma; d) di non operare, per almeno 20 anni dall’ultimazione dell’edificazione, muta-menti dell’uso degli edifici di nuova edificazione; e) di non consentire l’utilizzazione di interi edifici, o di intere unità immobiliari, a uso abitativo, a soggetti non aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’Articolo 23; f) di non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capa-cità produttiva gli stessi sono riferiti ai sensi della lettera B) del comma 2 dell’Articolo 19; g) di impegnarsi al mantenimento almeno ventennale dell’uso dei fabbricati di nuova costruzione; h) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, a norma delle pertinenti disposizioni; i) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle let-tere b), g) h), mediante fidejussioni bancarie o assicurative, di valore pari a quel-lo necessario ad assicurare l’esecuzione, anche in caso di intervento sostitutivo del Comune, degli interventi predetti, e aventi, limitatamente a quelli di cui alle lettere b) e h), una durata minima di cinque anni, entro i quali gli interventi de-vono essere realizzati, salvo proroga concedibile dal Comune in presenza di specifica e pertinente motivazione; j) di assoggettarsi alle sanzioni stabilite per i casi di inadempimento, le quali non devono essere inferiori al maggiore valore determinato dall’inadempimento medesimo; k) nei casi di previste nuove edificazioni a uso abitativo, alla costituzione di un vincolo, da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del Comu-ne e a spese del richiedente, di inedificabilità a scopo abitativo fino a concorren-za della superficie fondiaria minima di pertinenza di cui alla lettera b) del com-ma 2 dell’Articolo 22.

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9. Il vincolo di cui alla lettera l) del comma 8 è ridotto o eliminato solamente a se-guito di eventuale demolizione degli edifici, o delle loro parti, a uso abitativo, ovvero a seguito di eventuale mutamento dell’uso degli edifici, o delle loro parti, a uso abitativo, in altro uso ammissibile, alle condizioni per ciò stabilite e in ba-se, in entrambi i casi, a nuovo relativo provvedimento abilitativo.

Articolo 67. Procedimenti formativi del programma aziendale plurien-nale di miglioramento agricolo ambientale 1. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è

proposto, mediante presentazione al Comune di cinque copie degli elaborati ri-chiesti, dall’azienda agricola interessata, ovvero, qualora preveda trasformazioni concernenti strutture di interesse di più aziende, congiuntamente da tutte le a-ziende interessate o dal loro legale rappresentante, ed è approvato dal medesi-mo Comune ai sensi del comma 2, previo parere dell’ente delegato in materia di agricoltura e foreste, al quale il responsabile del procedimento presso il Comune invia tre copie degli elaborati presentati. Ove l’ente delegato sia la Comunità montana, il responsabile del procedimento presso il Comune invia una copia degli elaborati presentati alla medesima e due copie alla Provincia. Il predetto parere dell’ente delegato in materia di agricoltura e foreste consiste: a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali; b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali e idrogeologici; c) nella verifica di conformità al piano territoriale di coordinamento provincia-le, vigente o adottato.

2. La verifica di cui alla lettera b) del comma 1 non costituisce autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e fornisce elementi di valutazione ai fini del ri-spetto delle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, alla legge 8 agosto 1985, n.431, e al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.3267.

3. Il responsabile del procedimento verifica la domanda di approvazione del pro-gramma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale e provvede, ove occorra, a richiedere all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazio-ne, le necessarie integrazioni documentali, da produrre non oltre una congrua scadenza da lui stesso indicata. La richiesta di documentazione integrativa non può essere reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento richiede il parere alla Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura e foreste, la quale si esprime entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere. Il parere può essere acquisito, entro lo stesso termine, in apposita conferenza di servizi, se l’ente delegato è la Comunità montana, in modo da conseguire contestualmente il parere di competenza della Provincia con riferimento alle lettere b) e c) del comma 1. Entro 60 giorni dalla presenta-zione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento trasmette gli atti all’organo comunale competente, il quale si pro-nuncia entro i successivi quindici giorni. Se l’interessato presenta contestual-

Regolamento urbanistico Norme generali

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mente al programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambienta-le le domande di provvedimento abilitativo a effettuare le trasformazioni previ-ste, il comune provvede al rilascio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o dell’atto d’obbligo di cui al comma 7 dell’articolo 63.

4. Nella valutazione dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale devono essere osservati i parametri e le limitazioni definiti dagli strumenti di pianificazione in relazione alle diverse componenti territoriali nei quali l’azienda agricola è ricadente. Devono altresì essere valutate le risorse es-senziali presenti e lo stato e consistenza delle stesse.

5. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ha ef-ficacia per almeno un decennio dalla data della sua approvazione. A seguito del-la scadenza del primo triennio da tale data può essere variato, su richiesta dell’azienda agricola interessata, ogni anno. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale può essere modificato, anche prima di tali scadenze, solamente in applicazione di programmi comunitari, statali e regiona-li. Alle modifiche del programma aziendale pluriennale di miglioramento agrico-lo ambientale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d’obbligo unilaterali.

6. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende i cui fondi ricadano in più di un comune deve essere presentato, nell’identico testo, in ciascuno dei comuni ove si intendano realizzare trasfor-mazioni edilizie. Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie, anche in sede di conferenza di servizi convocata d’intesa fra i comuni medesimi o a iniziativa di uno di essi, fermo il rispetto dei tempi previsti dal comma 3.

Articolo 68. I progetti unitari 1. I progetti unitari sono strumenti di dettaglio di attuazione del regolamento ur-

banistico. L’approvazione del progetto unitario da parte della Giunta municipa-le, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale è condizione prelimi-nare al rilascio del permesso a costruire o per la presentazione della denuncia di inizio attività.

2. I progetti unitari, di iniziativa sia pubblica che privata, sono costituiti dagli ela-borati previsti al precedente Articolo 65. In relazione all’entità delle trasforma-zioni in progetto, l’Amministrazione comunale può richiedere un insieme di e-laborati diverso da quello di cui al suddetto Articolo 65, ritenuto comunque e-saustivo ai fini della descrizione degli interventi previsti.

Articolo 69. Le opere pubbliche 1. Le opere pubbliche sono strumenti di dettaglio di attuazione del regolamento

urbanistico. L’approvazione delle varie fasi progettuali e la completezza degli e-

Norme generali Regolamento urbanistico

Comune di Cerreto Guidi (FI) 84

laborati di progetto derivano dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vi-genti in materia.

Articolo 70. Residenza sociale e a canone controllato 1. Per residenza sociale si intende la quota di alloggi volta a soddisfare il fabbiso-

gno di edilizia residenziale pubblica mediante interventi di edilizia sovvenziona-ta e convenzionata.

2. I soggetti privati, attuatori delle trasformazioni, possono realizzare le quote di edilizia sovvenzionata, da cedere al Comune di Cerreto Guidi a un prezzo mas-simo computato facendo riferimento alle pertinenti deliberazioni regionali.

3. Con riferimento agli interventi di edilizia convenzionata, nelle convenzioni ur-banistiche dei piani attuativi devono essere stabiliti: − i requisiti soggettivi degli acquirenti; − il prezzo massimo di cessione; − le modalità di locazione degli alloggi e la relativa determinazione del canone; − le caratteristiche costruttive e i limiti dimensionali degli alloggi.

4. Il comune può riservare ulteriori abitazioni all’affitto a canone controllato a fa-vore di particolari categorie di beneficiari, stabilite mediante procedure di evi-denza pubblica.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Articolo 71. Dimensionamento del regolamento urbanistico e superfi-cie degli alloggi 1. Le disposizioni quantitative indicate e prescritte all’Appendice B4, contenente le

schede norma relative agli ambiti assoggettati a progettazione unitaria, e co-munque tutte le trasformazioni ammesse dal presente regolamento urbanistico nelle altre parti del territorio comunale non possono superare le disposizioni quantitative massime indicate all’articolo 84 del piano strutturale vigente.

2. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostitu-zione edilizia, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di re-stauro e risanamento conservativo, qualora prevedano la realizzazione di nuove unità abitative aggiuntive a quelle legittimamente esistenti devono prevedere un numero massimo di alloggi derivante dal rapporto tra la volumetria massima e-dificabile o recuperabile e una dimensione media di unità immobiliare pari a 300 metri cubi, arrotondato all’unità. La dimensione minima degli alloggi, comun-que, non può essere inferiore a 60 metri quadrati di superficie lorda di pavimen-to. Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle unità abitative degli addetti all’agricoltura di cui all’Articolo 23;

Regolamento urbanistico Norme generali

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b) alle schede norma degli ambiti assoggettati a progettazione unitaria contenu-te nell’Appendice B4 del presente regolamento urbanistico.

3. Il dimensionamento residenziale del regolamento urbanistico, distinto per Utoe e per modalità di intervento, è riportato nelle seguenti tabelle.

Previsioni di nuovi alloggi

interventi di recupero

interventi di nuova edifica-

zione TOTALE

Colline di Cerreto Guidi 100 90 190 Colline di Lazzeretto 41 51 92 Fondovalle del Padule 128 29 157 Valle dell’Arno 71 44 115 totale 340 214 554

Possibilità di trasforma-zione di edifici rurali e-

sistenti (*)

Previsioni residue del piano strutturale

Colline di Cerreto Guidi 20 150 Colline di Lazzeretto 15 50 Fondovalle del Padule 30 68 Valle dell’Arno 20 32 totale 85 300

Note: (*) Valori stimati sulla base degli edifici esistenti in zona a prevalente fun-zione agricola.

4. Il dimensionamento delle attività industriali e artigianali del regolamento urba-nistico, distinto per Utoe e per modalità di intervento, è riportato nelle seguenti tabelle.

Previsione in superficie lorda di pavimento [mq]

interventi di recupero

interventi di nuova edifica-

zione TOTALE

Colline di Cerreto Guidi - - - Colline di Lazzeretto - - - Fondovalle del Padule - 12.000 12.000 Valle dell’Arno - 14.000 14.000 totale - 26.000 26.000

Possibilità di intervento

nelle zone D2 (*) Previsioni residue del

piano strutturale Colline di Cerreto Guidi - 2.500 Colline di Lazzeretto - - Fondovalle del Padule 8.000 8.000 Valle dell’Arno 1.950 - totale 9.950 9.050

Note: (*) Valori stimati di ampliamento delle attività produttive esistenti nelle zone D2.

5. Il dimensionamento delle attività commerciali e direzionali del regolamento ur-banistico, distinto per Utoe e per modalità di intervento, è riportato nelle se-guenti tabelle.

Previsione in superficie lorda di pavimento [mq]

Norme generali Regolamento urbanistico

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interventi di recupero

interventi di nuova

edificazione TOTALE

comm. direz. comm. direz. Colline di Cerreto Guidi 1.300 (*) 875 (*) 2.175 Colline di Lazzeretto - 1.450 (*) 1.450 Fondovalle del Padule 800 (*) - 3.000 3.800 Valle dell’Arno - - 4.000 4.000 totale 2.100 9.325 11.425

Previsioni residue del piano strutturale

Colline di Cerreto Guidi 3.625 Colline di Lazzeretto 1.250 Fondovalle del Padule 6.800 Valle dell’Arno 4.500 totale 16.175

Note: (*) nei centri urbani, le previsioni riguardano indistintamente servizi di vi-cinato o attività direzionali/professionali.

Articolo 72. Atti di assenso 1. Ogni trasformazione, fisica o funzionale, riguardante edifici o altri manufatti e-

dilizi identificati e disciplinati come di interesse storico dal presente regolamen-to urbanistico e classificati come unità edilizia speciale G1 o G2, oppure riguar-dante immobili sottoposti a specifica tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è subordinata alla preventiva acquisizione dell’atto di assenso denominato autorizzazione, ai sensi della lettera d) del comma 4 dell’articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1.

Articolo 73. Salvaguardie 1. Il regolamento urbanistico entra in vigore al momento dell’esecutività dell’atto

amministrativo che lo approva in via definitiva. Costituiscono prescrizioni im-mediatamente operanti e costituiscono salvaguardia del regolamento urbanistico fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli altri elaborati che lo costituiscono.

2. Fino all’entrata in vigore definitiva del regolamento urbanistico, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento urbanistico vigente pur-ché non in contrasto con le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli al-tri elaborati che lo costituiscono.

3. Sugli immobili esistenti, aventi una funzione o una destinazione diversa da quel-la prescritta dal regolamento urbanistico, sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. I piani attuativi approvati o convenzionati alla data di adozione del presente re-golamento urbanistico continuano a trovare applicazione, limitatamente al pro-prio ambito, fino alla data di scadenza, quale definita dalle leggi ovvero dalle re-lative convenzioni con il Comune di Cerreto Guidi, essendo le loro disposizioni

Regolamento urbanistico Norme generali

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prevalenti su quelle attinenti le articolazioni del territorio interessate, dettate dal predetto presente regolamento urbanistico. Sono ammesse esclusivamente va-rianti che: − non diminuiscano la dotazione complessiva degli spazi pubblici; − non incrementino il numero delle unità immobiliari; − non incidano sui parametri e sugli indici edilizi e urbanistici; − non comportino la modifica della scadenza della validità della convenzione.

Articolo 74. Rinvio e adeguamenti ad altre disposizioni 1. Per tutto quanto attiene l’osservanza e l’attuazione del presente regolamento

urbanistico che non si trovi stabilito o specificato nelle presenti norme, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi forma di legge e degli atti amministrativi della Regione Toscana, nonché dello Stato ove queste ultime di-sposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applica-zione.

2. Le variazioni tecniche degli elaborati del presente regolamento urbanistico ne-cessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e diret-tamente operative dettate da leggi o da atti amministrativi della Provincia di Fi-renze, della Regione Toscana e dello Stato, ovvero da altri soggetti pubblici so-vraccomunali, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente regolamento urba-nistico caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante delibe-razioni del Consiglio comunale di Cerreto Guidi, non configurando varianti al medesimo presente regolamento urbanistico.

3. I piani attuativi e i progetti unitari possono dimostrare, mediante gli elementi conoscitivi e analitici richiesti dai competenti uffici del Comune di Cerreto Guidi, che le unità edilizie disciplinate dall’Appendice B3 appartengono a una categorie diversa da quella alla quale sono state assegnate dalle tavole contrasse-gnate con C3. Classificazione edilizia e progetto dello spazio pubblico. Tale modifica è approvata dal Consiglio comunale e non configura variante alle disposizioni del presente regolamento urbanistico.

4. Sugli immobili oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della legge n.269/2003 e del-la legge regionale n.53/2004, sono ammessi esclusivamente opere di manuten-zione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, senza mu-tamento delle destinazioni legittimamente sanate e senza aumento delle unità immobiliari.