22
Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5. "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)". Il Presidente della Giunta regionale Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; Visti l'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 1° agosto 2011; emana il seguente regolamento: Art. 1 (Oggetto) 1. Ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al Titolo III della medesima legge regionale inerenti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Art. 2 (Tipologia dell'attività e definizioni) 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della l.r. 27/2009, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario. 2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia di sanità. 3. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune riportano obbligatoriamente la dicitura: somministrazione di alimenti e bevande. 4. Per superficie di somministrazione s'intende l'area cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili. 5. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per strutture temporanee s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno in cui non vengono utilizzate. 6. Per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5. Disciplina ...halleyweb.com/c043024/zf/files/normativa/Marche Regolamento... · contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio

Embed Size (px)

Citation preview

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5. "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione

del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia

di commercio)".

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;

Visti l'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 1° agosto 2011;

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio), il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al Titolo III della

medesima legge regionale inerenti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande.

Art. 2

(Tipologia dell'attività e definizioni)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della l.r. 27/2009, gli esercizi di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, la quale

comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti

previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del

regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in

materia di sanità.

3. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune riportano obbligatoriamente la dicitura:

somministrazione di alimenti e bevande.

4. Per superficie di somministrazione s'intende l'area cui accede il pubblico attrezzata per il

consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature

allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a

cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

5. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si

intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per

strutture temporanee s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi

dell'anno in cui non vengono utilizzate.

6. Per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di

pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di

alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e nei provvedimenti dell'Azienda sanitaria unica

regionale (ASUR).

7. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le attività di somministrazione di alimenti e bevande

possono assumere le seguenti denominazioni, fatte salve eventuali disposizioni comunali specifiche:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di

pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti, dotati di

servizio al tavolo;

b) esercizio con cucina tipica: esercizi di cui alla lettera a) in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e

bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavola calda, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di

pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzeria e simili: esercizi della ristorazione con servizio al tavolo, in cui è prevalente la

preparazione e la somministrazione del prodotto pizza;

e) bar gastronomico e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i

prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo, in cui la manipolazione

dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte le operazioni che non

equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle

alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi di cui alla lettera f) caratterizzati

dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the e simili: esercizi prevalentemente

specializzati nella somministrazione di tipi specifici di bevande, eventualmente accompagnate da

somministrazione di spuntini, pasti o piccoli servizi di cucina;

i) disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili: esercizi in cui la somministrazione di

alimenti e bevande è associata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare e impianti sportivi: esercizi nei

quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente a

un'attività di trattenimento e svago prevalente rispetto alla prima;

m) mensa aziendale: struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta

solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro, anche

convenzionata con altre imprese;

n) mensa interaziendale: struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata

esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che

si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di

cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come non aperta al pubblico. Deve inoltre essere priva

di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto

a un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande

soltanto a utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese

convenzionate;

o) bar aziendale o bar interno: struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la

somministrazione di alimenti e bevande è effettuata in favore dei soli dipendenti e di coloro che si

trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso

aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di

somministrazione esercitata all'interno.

8. La Giunta regionale è autorizzata a modificare o integrare le definizioni di cui al comma 7.

9. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di comunicare al Comune competente l'attività o le attività

individuate che intende esercitare.

10. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi e in

genere i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell'attività, nonché le produzioni

enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti

previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Art. 3

(Criteri comunali)

1. Lo sviluppo della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e il rilascio

delle nuove autorizzazioni si espletano sulla base dei criteri di cui all'articolo 62 della l.r. 27/2009,

che ogni Comune definisce nel rispetto della normativa comunitaria, della l.r. 27/2009 e del

presente regolamento.

2. Al fine della elaborazione dei criteri di cui al comma 1, i Comuni, nei relativi strumenti

urbanistici, considerano in particolare i seguenti elementi:

a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;

b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale;

c) necessità di tutelare i locali storici;

d) tutela dell'ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza stradale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i Comuni fissano

i criteri con l'obiettivo dell'innovazione e qualificazione del settore, tenendo conto dell'esigenza di

contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e

dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed

esigenze.

4. I criteri comunali perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi, da modulare in relazione alle

specifiche esigenze:

a) evoluzione e innovazione della rete e in particolare promozione:

1) della qualità del lavoro;

2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

3) della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e della libertà d'impresa, al

fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della

rete distributiva;

b) tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione

dei prezzi e dei prodotti;

c) valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività e di

promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni

tipiche locali;

d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire

l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;

e) favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo

all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale e

ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e

ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;

g) salvaguardare e riqualificare la rete nelle zone meno densamente popolate che a volte

manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri

minori.

5. I Comuni possono fissare anche criteri differenziati nell'ambito del proprio territorio, nei casi in

cui coesistano realtà diverse.

6. Nella determinazione dei criteri comunali sono da escludere l'utilizzo di contingenti numerici o di

superficie e l'individuazione di distanze minime tra gli esercizi.

7. Nel definire i propri criteri i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati previsti

dall'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre

2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 4

(Vocazione urbanistica delle aree)

1. L'individuazione della vocazione urbanistica delle diverse parti del territorio comunale

costituisce adempimento preliminare, al fine di effettuare scelte strategiche collegate alla qualità

della vita e della gestione del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il criterio urbanistico può essere utilizzato per suddividere il territorio

comunale in zone omogenee tra loro e per assoggettare l'apertura di esercizi al possesso di

determinate caratteristiche coerenti con quelle dell'area in cui vanno a collocarsi.

3. I Comuni possono stabilire in particolare:

a) le caratteristiche dell'esercizio dell'attività di somministrazione;

b) orari differenziati di apertura e di chiusura dell'attività;

c) la destinazione d'uso degli immobili;

d) le dotazioni di parcheggi;

e) specifiche disposizioni volte alla salvaguardia dei locali e degli immobili di pregio.

4. I criteri per l'esercizio dell'attività di somministrazione nelle aree di interesse storico-

archeologico e di particolare pregio, espressamente individuate dai Comuni, possono riguardare:

a) il dimensionamento dell'esercizio;

b) la tipologia architettonica;

c) le modalità di erogazione del servizio.

5. Al fine di sostenere e incentivare l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e

bevande in aree del proprio territorio prive o carenti di esercizi di somministrazione e in aree

montane, i Comuni possono autorizzare forme di aggregazioni commerciali polifunzionali che

offrano vari servizi di interesse per la collettività, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni

con i Comuni confinanti.

Art. 5

(Localizzazione delle attività

di somministrazione di alimenti e bevande)

1. I criteri comunali per la localizzazione delle attività sono definiti in modo da prevenire

addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica e simili, evitando comunque

di creare limitazioni alla libera concorrenza tra imprenditori.

2. A fini del rilascio delle autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande ad

apertura prevalentemente serale o notturna, abbinate ad attività di intrattenimento e svago o dotate

di spazi di somministrazione all'aperto, i Comuni valutano l'idoneità dell'ubicazione con particolare

riguardo all'esigenza di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nonché di rispettare le norme in

materia di inquinamento acustico e possono prevedere zone di rispetto fra gli stessi esercizi e i

luoghi di cura e riposo o destinati al culto ovvero richiedere le necessarie misure di mitigazione.

Art. 6

(Superficie delle attività

di somministrazione di alimenti e bevande)

1. I criteri comunali non possono stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per

esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 4, lettera f), e 5, e dall'articolo 4, comma 4,

lettera a).

2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della

normativa edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, debbono comunque avere una superficie

adeguata per assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al

consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in

relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

3. Con la predisposizione dei criteri e nel rispetto della normativa vigente i Comuni disciplinano

l'attività svolta dagli esercizi di somministrazione su aree pubbliche o private, in forma temporanea

o permanente. L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato in ogni caso al possesso dei

requisiti igienico-sanitari e alla verifica in ordine alla viabilità.

Art. 7

(Caratteristiche dei locali)

1. Al fine di assicurare un migliore servizio al consumatore, i Comuni possono prevedere i seguenti

criteri per i locali di somministrazione:

a) la dotazione minima di parcheggi: gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire le

condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l'attuazione,

la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande e una loro corretta integrazione urbana;

b) la previsione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, di una specifica destinazione d'uso per la

somministrazione di alimenti e bevande, disponendo l'eventuale divieto di cambio di destinazione

per attività storiche o di tradizione;

c) l'individuazione, nell'ambito della tipologia unica, di specifiche attività la cui presenza o tipo di

allestimento sia in contrasto con i centri storici o con particolari aree di pregio tali da essere escluse

per motivi di interesse generale;

d) la presenza di idonei accessi privi di barriere architettoniche, anche attraverso soluzioni mobili o

temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata al pubblico verso l'esterno;

e) la presenza di servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili, realizzati, ove

necessario, anche in spazi o locali esterni o in forma consorziata o convenzionata con altri pubblici

esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze;

f) il divieto, nei centri storici e in altre zone del territorio soggette a tutela in quanto ritenute di

pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, di uso di determinati materiali o di tipologie di

allestimento di spazi esterni ai locali che possono nuocere all'immagine dell'area interessata.

2. L'esercizio dell'attività è subordinata alla conformità dei locali, anche in caso di ampliamento

della superficie, ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti dalla normativa statale vigente.

Art. 8

(Autorizzazione)

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionale,

è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della l.r. 27/2009, è altresì soggetto ad

autorizzazione il trasferimento, anche stagionale, degli esercizi da una sede collocata in zona non

sottoposta a programmazione secondo i criteri individuati dai Comuni ai sensi del presente

regolamento a una sede collocata in zona tutelata nell'ambito di tale programmazione.

3. L'autorizzazione tiene luogo anche di licenza ai fini dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come disposto

dall'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per

l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 9

(Autorizzazioni stagionali)

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali

periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori

a un mese né superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare.

2. I Comuni determinano le condizioni per l'autorizzazione all'attività di somministrazione in forma

stagionale. Tali condizioni possono riguardare in particolare l'assetto urbanistico del territorio,

nonché l'apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare.

Art. 10

(Attività di somministrazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo

svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa autorizzazione. L'attività di

somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette

manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 27/2009, la domanda deve indicare:

a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;

c) il possesso dei requisiti morali e professionali;

d) la disponibilità e conformità del locale o dell' area ove è esercitata la somministrazione alle

norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

e) la dichiarazione di aver presentato la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA);

f) il rispetto del criterio di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale o sportive l'articolo 65,

comma 3, della l.r. 27/2009 richiede il possesso dei soli requisiti morali. Il Comune verifica la

sussistenza di tale carattere mediante la presentazione di opportuna certificazione.

4. I Comuni possono determinare un lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra più attività

analoghe svolte dal medesimo organizzatore, nelle stesso luogo o con l'utilizzo delle medesime

strutture.

Art. 11

(Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)

1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 è presentata anche a

mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa), a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la

modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti.

2. La domanda contiene:

a) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali;

b) la dichiarazione di aver acquisito o l'impegno ad acquisire la disponibilità dei locali;

c) l'indicazione dell'eventuale preposto;

d) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA prima dell'avvio

dell'attività;

e) la dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto

del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di

sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);

f) la dichiarazione di aver acquisito o di impegnarsi ad acquisire il certificato di prevenzione

incendi, ove previsto, prima dell'avvio dell'attività

g) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la documentazione relativa

all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività.

3. Salvo quanto stabilito dai commi successivi, il termine di conclusione del procedimento è di

trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi inutilmente i quali la stessa si intende

accolta.

4. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di

presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene

inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall'attribuzione del numero e della

data di protocollazione.

5. Se la domanda non è regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di

dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la

regolarizzazione della domanda stessa entro un termine comunque non superiore a trenta giorni, con

sospensione dei termini del procedimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la

domanda sarà archiviata.

6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella

disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile

del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione dei termini del

procedimento. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della

documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di

elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine

fissato, comunque non superiore a trenta giorni, la domanda è archiviata e dell'avvenuta

archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

7. Il responsabile del procedimento, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai

sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), verifica la sussistenza dei

requisiti morali e professionali del richiedente e il rispetto delle norme di programmazione.

8. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della l. 241/1990 il responsabile del procedimento,

prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che

ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,

eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Il relativo provvedimento è

adottato nei successivi dieci giorni.

9. L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica e a tempo indeterminato nei limiti della NIA ed è

valida solo per i locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio il Comune invia, anche in via

telematica, gli estremi dell'autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente in

materia, al Prefetto, al Questore, all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Art. 12

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) le attività di somministrazione

di alimenti e bevande di cui all'articolo 64 della l.r. 27/2009. È altresì soggetto a SCIA il

trasferimento di sede diverso da quello di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento,

nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti

e bevande.

2. Per somministrazione nel domicilio del consumatore o catering di cui all'articolo 64, comma 1,

lettera a), della l.r. 27/2009, si intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di

somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e

alle persone da lui invitate. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della l.r. 27/2009, per

domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il

consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni,

congressi e simili. I locali ove si effettua tale tipo di somministrazione non sono soggetti alla

destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. È comunque vietata l'attività di

cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi istallate, fatta

eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente

autorizzate. I Comuni possono stabilire ulteriori disposizioni per disciplinare l'attività all'interno del

loro territorio, nel rispetto della l.r. 27/2009 e del presente regolamento.

3. Nei casi di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 27/2009, l'attività di

somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un

ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.

4. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, svolta congiuntamente a

una delle attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 64, comma 1, lettera g), della l.r.

27/2009, non deve superare il 25 per cento dell'intera superficie del locale o delle aree all'aperto

destinate all'attività di intrattenimento e svago, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, ovvero il

25 per cento dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare, nel rispetto della

normativa di settore.

5. Per gli esercizi di cui all'articolo 64, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009, l'attività di

somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di

distribuzione dei carburanti e deve pertanto essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di

distribuzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel

regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per

autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico

in materia di commercio").

6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui di cui all'articolo 64, comma 1, lettere

b), c), d), e), f), g) e i), della l.r. 27/2009 rispetta i tempi di apertura e chiusura degli esercizi ed è

effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi. L'attività di

somministrazione non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

Art. 13

(Procedimento per la segnalazione

certificata di inizio attività)

1. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al

Comune.

2. La SCIA deve indicare quanto previsto all'articolo 64, comma 4, della l.r. 27/2009, nonché la

dichiarazione di aver presentato la NIA. La SCIA è valevole a tempo indeterminato esclusivamente

per i locali e le aree in essa indicati.

3. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al relativo procedimento, disciplinato

dall'articolo 19 della l. 241/1990 e dalla vigente normativa regionale di settore.

4. Il Comune, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento

dell'attività accertata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un

provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi

eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività

medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non

inferiore a trenta giorni.

Art. 14

(Attività accessorie)

1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente, nel rispetto

delle normative di settore vigenti:

a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di

immagini, a condizione che:

1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o

intrattenimento;

2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;

b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di

sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:

1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;

2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di

pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del

pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;

3) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;

4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente

applicato.

2. Per quanto riguarda le attrezzature di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la presenza

e l'uso di un normale apparecchio televisivo o l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti

decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.

3. E' inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui al comma 1, lettera

b), l'effettuazione di:

a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente

passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di

libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;

b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi

i trattenimenti danzanti.

4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti

di cui al comma 1, lettera b), con riguardo tra l'altro:

a) agli orari di effettuazione;

b) alle modalità di pubblicizzazione;

c) al tipo e alla natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.

5. In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme

relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all'inquinamento

acustico richiamate all'articolo 22.

6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o

pedane per artisti di altezza non superiore a 80 centimetri, muniti di certificato di idoneità statica e

certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato. E'

consentita inoltre l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora

comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma

di un tecnico abilitato.

7. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi

antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15

(Orari)

1. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei

consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina il limite giornaliero

minimo e massimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori, delle

caratteristiche del territorio, della stagionalità e dell'attività esercitata.

3. L'esercente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, che può essere differenziato

per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti ai

sensi del comma 1. L'orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura

intermedia.

4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi

cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

5. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere

indicate in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.

6. La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme e nei tempi previsti dallo stessa

amministrazione. È obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.

7. Al fine di tutelare il consumatore il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo

e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può

predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande ai sensi dell'articolo 68, comma 6, della l.r. 27/2009. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza

della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

8. AI fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli

esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro la data da questo stabilita, il periodo di

chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio o agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune,

qualora ritenga che possa verificarsi una carenza nel servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 16

(Pubblicità dei prezzi)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 7, della l.r. 27/2009, deve essere data pubblicità

ai prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione con le seguenti modalità:

a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella ben visibile

all'interno dell'esercizio;

b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della

tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio ovvero all'interno in luogo comunque

leggibile dall'esterno.

2. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 1, escluse le bevande con formula a prezzo fisso, è

vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente indicato il

costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

3. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei

clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere

chiaramente indicata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per

asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei

bar interni, alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore e similari.

Art. 17

(Ampliamento dell'esercizio)

1. L'ampliamento della superficie di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta

a semplice comunicazione, da inviare al Comune sede dell'esercizio. La superficie oggetto di

ampliamento deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività.

2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della

comunicazione di cui al comma 1.

3. Il Comune, entro i successivi sessanta giorni, accerta la conformità alla normativa in materia

igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di

sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento. In caso di

mancato rispetto delle norme, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nella parte

ampliata.

Art. 18

(Gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti

in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio

impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei

requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione al Comune.

2. Alla comunicazione sono allegati:

a) il contratto di gestione;

b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.

3. L'autorizzazione o la SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di

esercitare l'attività dalla data di presentazione.

4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo, le sanzioni di cui all'articolo 69 della l.r.

27/2009 si applicano al gestore di reparto.

5. In mancanza della comunicazione di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività

esercitata dal gestore.

Art. 19

(Subingresso)

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto

tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA, da presentare al

Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto o dall'apertura della successione. Il subentrante può

iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA il subentrante deve indicare:

a) gli estremi dell'autorizzazione;

b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;

c) il possesso del titolo autorizzativo a fini sanitari;

d) il possesso dei requisiti igienico-sanitari;

e) il possesso dei requisiti soggettivi.

3. In caso di subingresso per causa di morte gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali

di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009, possono continuare l'attività a titolo provvisorio per un anno

dall'apertura della successione, previa presentazione al Comune della SCIA di cui al comma 1 del

presente articolo. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi

decadono dal diritto di esercitare l'attività. Gli eredi che non intendono proseguire l'attività devono

comunicare al Comune la sua sospensione. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo

proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Il termine per riprendere

l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto dell'eredità, da intendersi quale data di apertura

della successione.

4. Il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività se l'interessato risulta privo dei requisiti

morali di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009.

5. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti si applicano le

disposizioni di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili.

6. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il

trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio,

nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a semplice

comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche

societarie intervenute ovvero copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

7. Nel caso in cui una società subisca modifiche nella compagine sociale che comportino mutamenti

nella legale rappresentanza deve darne comunicazione al Comune, producendo una dichiarazione

sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante

legale. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve

indicare il preposto all'attività.

Art. 20

(Decadenza, sospensione e revoca

del titolo abilitativo. Inibizione dell'attività)

1. L'autorizzazione o il titolo abilitativo decade:

a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;

b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio

dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di

ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;

c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa

per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.

2. L'autorizzazione o l'attività soggetta a SCIA è sospesa:

a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle

disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di

inquinamento acustico e sorvegliabilità;

b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza

dell'orario prescelto.

3. L'autorizzazione è revocata o l'attività soggetta a SCIA è inibita quando:

a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di

sospensione di cui al comma 2, lettera a), salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre

mesi su istanza motivata da comprovata necessità;

b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il

trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di

ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;

c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno

solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b).

Art. 21

(Cessazione dell'attività)

1. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve

trasmettere entro trenta giorni al Comune in cui ha sede l'esercizio apposita comunicazione,

riconsegnando l'eventuale autorizzazione.

Art. 22

(Disposizioni finali)

1. Le domande, segnalazioni e comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere

accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non

presentano personalmente la pratica. I cittadini extracomunitari devono esibire l'originale della carta

o del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per motivi di

famiglia.

2. È obbligatorio l'utilizzo della modulistica adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r.

27/2009, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ovvero di altra modulistica

avente medesimi contenuti.

3. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con quanto previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità

di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e dal

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. Le attività di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della normativa statale e

regionale sull'inquinamento acustico, in attuazione in particolare della legge 26 ottobre 1995, n. 447

(Legge quadro sull'inquinamento acustico).

5. Sono fatte integralmente salve le disposizioni del r.d. 773/1931 applicabili alle attività di cui al

presente regolamento, nonché le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a

pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra disposizione statale in

materia di ordine pubblico e sicurezza.

6. Sono fatte salve altresì le autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività (DIA) di cui alla legge

25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici

esercizi), e alla legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

7. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 67 della l.r. 27/2009, la Regione, in collaborazione con i

Comuni, provvede in particolare a monitorare la situazione reale dei preposti nel territorio

regionale.

8. Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate da circoli privati si

applica la disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235

(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di

alimenti e bevande da parte di circoli privati), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4,

del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, lì 4 Agosto 2011

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL

TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA

DELLE NOTE .

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO

PUBBLICATI:

a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;

b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 1, comma 1 Il testo dell'articolo 70 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art. 70 - (Disposizioni transitorie) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, riguardante

gli indirizzi e i criteri dell'articolo 62. Entro i centottanta giorni successivi, i Comuni stabiliscono i

criteri di cui all'articolo 62, comma 2.

2. Fino all'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui all'articolo 62, comma 1, rimangono in

vigore i criteri ed i parametri approvati dai singoli Comuni in base alla l.r. 9 dicembre 2005, n. 30

(Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), abrogata dalla

presente legge.

3. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune

disciplina gli orari di cui all'articolo 68."

Nota all'art. 2, comma 1 Il testo del comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio), è il seguente:

"Art. 60 - (Definizioni e ambito di applicazione) - Omissis -

2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica

tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla

relativa autorizzazione sanitaria.

Omissis "

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo dell'articolo 62 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art. 62 - (Indirizzi e criteri) - 1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio,

turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello

regionale, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce gli indirizzi ai Comuni per il

rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 63, tenendo conto, in particolare:

a) (lettera abrogata dall'art. 24, comma 27, lettera d), l.r. 15 novembre 2010, n. 16)

b) delle caratteristiche e dello sviluppo urbanistico del territorio;

c) del traffico, della mobilità, dell'inquinamento acustico e ambientale;

d) della necessità di tutelare i locali storici.

2. I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei

consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al

comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio

delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.

3. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano

carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento

di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e

rurali.

4. I Comuni determinano altresì le condizioni per l'esercizio delle attività in forma stagionale, da

svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi.

5. I Comuni individuano altresì i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di catering."

Nota all'art. 3, comma 3

Il testo del comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è il seguente:

"Art. 64 - (Somministrazione di alimenti e bevande) - Omissis -

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del

territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando

l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato

sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere,

sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di

nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità

ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella

zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il

consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale

mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,

storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o

fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di

mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di

somministrazione.

Omissis"

Nota all'art. 3, comma 7 Il testo dell'articolo 14 della direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), è il seguente:

"Art. 14 - (Requisiti vietati) - Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o

il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto

riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i

membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di

capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di

organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o

secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro

territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza,

succursale o filiale;

4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento,

salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio

dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato,

o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione

dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti

dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non

perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi,

ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità

competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre

organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la

consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle

singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere

un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati

membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione

o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo

collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni

professionali;

8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in

questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo."

Nota all'art. 8, comma 2 Il testo del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio), è il seguente:

"Art. 63 - (Autorizzazione) - 1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è

soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il

trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui

riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'articolo 62 a una

zona interessata dalla medesima programmazione.

Omissis"

Note all'art. 8, comma 3 - Il testo dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:

"Art. 86 (art. 84 T.U. 1926) - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi,

compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al

minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche

per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi

bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il

consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui

all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre

licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre

aree aperte al pubblico od in circoli privati."

- Il testo dell'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento

per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), è il

seguente:

"Art. 152 - Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza

di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura

e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del

presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni

altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge

anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di

autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III

e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del

presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la

materia."

Nota all'art. 10, commi 2 e 3 Il testo dell'articolo 65 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art. 65 - (Autorizzazione temporanea) - 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni

straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione

di alim enti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e

per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo

61, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di

manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo, organizzate da soggetti

pubblici o privati, non sono richiesti i requisiti professionali di cui all'articolo 61.

4. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa

vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici."

Nota all'art. 11, comma 1 Il testo del comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa `Testo A'), è il seguente:

"Art. 38 (L) - (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni

da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono

essere inviate anche per fax e via telematica.

Omissis"

Nota all'art. 11, comma 7 Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

"Art. 14 - (Conferenza di servizi) - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari

interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può

indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire

intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non

li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della

relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto

il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito

all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle

amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti

in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la

conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni

che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da

qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di

competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su

richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal

concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto

salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il

diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta

avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle

medesime amministrazioni."

Nota all'art. 11, comma 8 Il testo dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

"Art. 10 bis - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) - 1. Nei

procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima

della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i

motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento

della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,

eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i

termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di

presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo

periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione

del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure

concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di

parte e gestiti dagli enti previdenziali."

Nota all'art. 12 Il testo dell'articolo 64 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art. 64 - (Segnalazione certificata di inizio attività) - 1. Sono soggette a SCIA, da presentare al

Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande esercitate:

a) nel domicilio del consumatore;

b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico,

delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;

d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di

riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o

rifugiati ed altre strutture simili;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 19;

f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati

all'ingrosso;

g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta

congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da

ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;

h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui al titolo

IV;

i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusione di

quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività

degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di

somministrazione prevista alla lettera g) del comma 1 non deve superare il 25 per cento dell'intera

superficie del locale.

3. È soggetta, altresì, a SCIA la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori

automatici effettuata in modo non esclusivo.

4. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 3 deve indicare:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 61;

b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di

cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e

prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di

inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte

autorizzazioni in materia;

e) il possesso dei requisiti dell'eventuale preposto all'esercizio."

Nota all'art. 12, comma 2 Il testo della lett. d) del comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in

materia di commercio), è il seguente:

"Art. 60 - (Definizioni e ambito di applicazione) - Omissis -

d) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l'organizzazione di

somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso

il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi

quali cerimonie o convegni;

Omissis"

Nota all'art. 13, comma 2 Per il testo del comma 4 dell'articolo 64 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia

di commercio), vedi nella nota all'art. 12.

Nota all'art. 13, comma 3 Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

"Art. 19 - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande

per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o

artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o

contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti

stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui

sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni

preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,

all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti

concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti

dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà

per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle

attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte

dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei

requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate

dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei

casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di

verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e

asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e

delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e

asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta

raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo

esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento

della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della

segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui

al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo

comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli

eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a

conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato

dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere

dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli

articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di

notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di

cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di

cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,

all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il

patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa

nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi

mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario,

ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione

finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n.

104)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o

asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente

l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre

anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del

comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6,

restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle

responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, e dalle leggi regionali."

Nota all'art. 15, comma 7 Il testo del comma 6 dell'articolo 68 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio), è il seguente:

"Art. 68 - (Orari e pubblicità dei prezzi) - Omissis -

6. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei

consumatori, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al

pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno.

Omissis".

Nota all'art. 16, comma 1 Il testo del comma 7 dell'articolo 68 della l.r. . 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio), è il seguente:

"Art. 68 - (Orari e pubblicità dei prezzi) - Omissis -

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita

tabella ben visibile;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per

le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o

comunque leggibile dall'esterno.

Omissis"

Nota all'art. 18, comma 4 Il testo dell'articolo 69 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art 69 - (Sanzioni) - 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in

mancanza dei requisiti di cui all'articolo 61, si applica la sanzione amministrativa prevista

dall'articolo 17-bis, comma 1, del r.d. 773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge e a quelle adottate dai Comuni si

applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-

quater del r.d. 773/1931."

Nota all'art. 19, commi 3 e 4 Il testo dell'articolo 61 della l.r. 27 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art. 61 - (Requisiti morali e professionali) - 1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di

somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui

all'articolo 8.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno

riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il

buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da

stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o

psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a

decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il

termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo

riabilitazione.

4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di

esercizio dell'attività.

5. Per l'esercizio dell'attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle

Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio

precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita,

all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di

coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore,

comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra

scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie

attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6. (Comma abrogato dall'art. 24, comma 27, lettera c), l.r. 15 novembre 2010, n. 16)

7. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e

bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed

aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata, le materie del corso di

formazione professionale di cui al comma 5, lettera a), dei relativi esami finali, nonché dei corsi di

aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l'attività.

9. La Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 5, lettera a), con soggetti

accreditati per la formazione continua. A tal fine sono considerati in via prioritaria le organizzazioni

del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, i centri di assistenza

tecnica di cui all'articolo 6 e le CCIAA.

10. In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 5 devono essere

posseduti dal legale rappresentante o da un preposto all'esercizio. Lo stesso soggetto non può

contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni,

organismi collettivi.

11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell'Unione europea sono riconosciuti i

requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalle rispettive normative.

12. Ai cittadini e alle società di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le norme

statali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

13. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell'entrata in vigore della presente

legge."

Nota all'art. 22, comma 2 Il testo del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di

commercio), è il seguente:

"Art. 2 - (Funzioni della Regione) - Omissis -

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio predispone modelli

uniformi per le dichiarazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla

presente legge.

Omissis."

Nota all'art. 22, comma 7 Il testo dell'articolo 67 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è

il seguente:

"Art. 67 - (Monitoraggio) - 1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la

Giunta regionale organizza, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale, la raccolta e la

diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione, anche in via telematica, gli

elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle

dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Parere della III Commissione assembleare permanente n. 30/2010 del 26 gennaio 2011;

* Parere del Consiglio delle autonomie locali n. 5/2011 del 25 febbraio 2011.

* Deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 1° agosto 2011.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E

ATTIVITÀ PROMOZIONALI.