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REGISTRO DELLE IMPRESE - Camera di Commercio di Ancona · DEL SOCIO NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI 1/2006 aprile 2006 ... di terzi o al limite della società non verrà comunicato in

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RREEGGIISSTTRROO DDEELLLLEE IIMMPPRREESSEE

IL RECESSO E L’ESCLUSIONE DEL SOCIO

NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

1/2006 aprile 2006

www.an.camcom.it

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Indice

PREMESSA.................................................................................................................................3

1. DEFINIZIONE E NORMATIVA...............................................................................3 1.1 S.P.A ..........................................................................................................................................3 1.2 S.R.L. .........................................................................................................................................3

1.2.1 Adempimenti successivi .....................................................................................................5

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PREMESSA “Per diritti e bolli vedi la sezione DIRITTI – BOLLI – COSTI” “ Per le modalità di predisposizione, firma, spedizione della pratica telematica e degli allegati vedi la sezione GUIDA E SOFTWARE DELLA PRATICA TELEMATICA “.

1. DEFINIZIONE E NORMATIVA1 1.1 S.P.A Artt. 2437 e seg. c.c. Le azioni circolano senza obbligo di pubblicità quindi, anche nel caso del recesso, l’informazione non può essere richiesta. L’ufficio ne avrà informazione differita al momento della pubblicazione dell’avviso di offerta di azioni in opzione. L’acquisto delle azioni da parte degli altri soci, di terzi o al limite della società non verrà comunicato in modo diretto. La compagine sociale verrà aggiornata contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio. Sarà soggetto invece ad apposita pubblicità l’eventuale atto modificativo rogato dal notaio per la riduzione del capitale sociale. 1.2 S.R.L. Artt. 2473 e 2473 bis c.c. Per le società a responsabilità limitata il codice disciplina in modo pressoché identico sia il recesso che l’esclusione, senza dettarne obblighi pubblicitari. In effetti l’informazione può comunque pervenire “differita” all’ufficio al momento del rimborso della partecipazione che, ai sensi dell’art. 2473 comma quarto c.c., deve essere eseguita entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso/esclusione attraverso modalità (acquisto da parte degli altri soci, acquisto da parte di terzi, riduzione del capitale sociale2) soggette ad obblighi pubblicitari. Si ritiene però l’informazione meritevole di menzione pubblicitaria immediata che potrà essere effettuata con la presentazione del modello S2 codice atto A99 e 508, data atto = data di effetto del recesso o dell’esclusione. Soggetto legittimato: amministratore Termine: nessuno

1 art. 2437 e ss. c.c. 2 non consentita in caso di esclusione

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al modello S2 va allegato un Int. S recante l’intera compagine sociale, compreso il socio uscito.

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L’informazione del recesso o esclusione del socio va indicata nel quadro note contrassegnato dalla macchina da scrivere, in fondo alla relativa occorrenza dell’Int. S. L’ufficio provvederà ad annotare il fatto rendendolo visibile nella visura degli assetti proprietari.

1.2.1 Adempimenti successivi Successivamente la società dovrà decidere cosa fare della quota del socio receduto o escluso. Nel caso di acquisto da parte dei soci o di terzi, il notaio che predispone l’atto di cessione di quote provvederà alla relativa pubblicità. Anche nel caso di riduzione del capitale sociale, il notaio rogante provvederà a presentare la modifica al registro delle imprese. Si applica in questo caso la regola dell’esecuzione differita della decisione di riduzione, con la possibilità di opposizione da parte dei creditori. In ogni caso, in concomitanza alla presentazione del primo bilancio d’esercizio successivo, bisognerà presentare il nuovo elenco soci con la descrizione dei trasferimenti o delle modifiche operate.