22
R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Il presente Fascicolo, contenente: • Nota Informativa, comprensiva del glossario; • Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

  • Upload
    doliem

  • View
    323

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

R.C. IMPRESE EDILIFascicolo InformativoContratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Il presente Fascicolo, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni di assicurazione;deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Page 2: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello RCG55081 - Ed. 03/2014

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fasci-colo Informativo modello RCG55081/FI, contenente leCondizioni Contrattuali e la nota informativa compren-siva del glossario e della scheda di polizza modelloRCG55080 riportante le somme assicurate. Con la firma della scheda di polizza modello RCG55080 ilContraente approva le Condizioni Contrattuali previstenel fascicolo Informativo modello RCG55081/FI.

R.C. Imprese Edili

1 di 17

Page 3: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione
Page 4: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

ATTIVITÀ ESERCITATE Pag. 4

CODICE ATTIVITÀ » 4

DEFINIZIONI » 5

NORME CHE REGOLANOL’ASSICURAZIONE IN GENERALE » 7

NORME CHE REGOLANOL'ASSICURAZIONE R.C. IMPRESE EDILI » 8

NORME SPECIALI » 13

NORME AGGIUNTIVE » 14

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITIDI RISARCIMENTO » 17

Condizioni Contrattuali 3 di 17 Indice

Page 5: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

Manutenzione e riparazione di edifici anche occupati con operazionidi intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, pavimentazione, impermeabiliz-zazione e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni esenza demolizioni di strutture portanti.

Costruzione di edifici con operazioni di scavo, comprese fondazioni anchecon operazioni di palificazione, fornitura di servizi di rete, sopraelevazioni edemolizioni di fabbricati anche occupati, ristrutturazione ed ogni altra ope-razione prevista al punto 1.__________________________________________________________________

Lavori di bonifica, sistemazione idraulica di corsi d'acqua, canali e simi-li (esclusa la costruzione di grandi bacini idrici, dighe e condotte forzate) edogni altra operazione prevista al punto 1.

Operazioni di scavi per fondazioni, lavori di scavi generali, riadattamento deiterreni, preparazione aree e terrapieni ed ogni altra attività di cui ai punti 1 - 2.__________________________________________________________________

Costruzioni e manutenzione di centrali e linee telefoniche, elet-triche, di telecomunicazione, elettrodotti, comprese le opere diimpiantistica e gli scavi ed ogni altra operazione prevista al punto 1 - 2.

Costruzione e manutenzione di strade, ferrovie, tramvie, funico-lari, seggiovie, acquedotti, fognature, oleodotti, gasdotti, pozziartesiani, reti per la distribuzione di pubblici servizi (senza l'esecuzione digallerie, ponti, viadotti) con operazioni finalizzate all'esecuzione di tali lavoried ogni altra attività di cui ai punti 1-2-3.

Costruzione e manutenzione di gallerie, ponti, viadotti, dighe, baciniidrici, condotte forzate, opere marittime, lagunari, lacuali, fluviali ed ognialtra attività di cui ai punti precedenti.

ATTIVITÀ ESERCITATE

Codiceattività ATTIVITÀ

1

2

3

4

5

CODICE ATTIVITÀIl Contraente/Assicurato ai fini dell'operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata dal-l'impresa corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco "Attività" - Mod. RCG55081 -ed indicato nella Scheda di polizza Mod. RCG55080.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 4 di 17 Attività esercitate

Page 6: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ADDETTITutte le persone che partecipano all'attività for-mante oggetto dell'assicurazione, compreso l'Assi-curato stesso e i suoi familiari, esclusi subappal-tatori e loro dipendenti.

AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI– Il cantiere.– L'area circoscritta da apposita recinzione o inter-

detta al libero ingresso.– I locali nei quali si eseguono i lavori al momento

del sinistro.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura-zione.

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

ATTREZZATURE DI CANTIEREMacchinari, baraccamenti ed attrezzature di can-tiere utilizzate per l'esecuzione dei lavori, esclusi iveicoli.

CONTRAENTELa persona fisica o giuridica che stipula il contrattodi assicurazione.

COSESia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNOIl danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenzadi morte o lesioni personali e/o distruzione o dete-rioramento di cose.

DANNO PATRIMONIALEL'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a ter-mini di legge che non sia conseguenza di morte olesioni a persone o di distruzione o deterioramentodi cose.

FATTURATOIl volume degli affari relativo all'attività oggettodell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al nettodell'I.V.A e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FRANCHIGIAParte del danno risarcibile espressa in cifra fissa cherimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della quale laSocietà presta la garanzia.

MASSIMO RISARCIMENTOLa somma massima risarcibile espressa in cifra fissao in percentuale che la Società si impegna a corri-spondere in relazione a specifiche garanzie; essonon va comunque ad incrementare il massimale.

MERCEDIQuanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordodelle ritenute - comprese le indennità fisse, i premie le gratifiche, nonchè i compensi speciali di qual-siasi natura - ad operai, inclusi gli apprendisti.Quanto dovuto per prestazioni di personale tempo-raneo regolarmente assunto; le retribuzioni conven-zionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

PARTIIl Contraente e la Società.

POLIZZAI documenti che provano l’assicurazione.

PREMIOLa somma dovuta alla Società.

RETRIBUZIONIQuanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordodelle ritenute - comprese le indennità fisse, i premie le gratifiche, nonchè i compensi speciali di qual-siasi natura - ad impiegati, quadri e dirigenti.Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori para-subordinati e di personale impiegatizio tempora-neo regolarmente assunto.

RISARCIMENTOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTOParte del danno risarcibile espressa in percentualeche rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-ta l’Assicurazione.

SOCIETÀITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SUBAPPALTATORELa persona o l’impresa a cui l’Assicurato cede diret-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 5 di 17 Definizioni

Page 7: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 6 di 17 Definizioni

tamente l’esecuzione di lavori e/o attività previstidalla presente polizza o ne autorizza l’esecuzione.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI Per ultimazione dei lavori si intende la data in cui si èverificata anche una sola delle seguenti circostanze: – sottoscrizione del verbale di ultimazione dei

lavori o rilascio del certificato provvisorio di col-laudo;

– consegna, anche provvisoria, delle opere alcommittente;

– uso delle opere secondo destinazione.

VALORE DELL'OPERA/FATTURATOL'importo della singola opera da realizzarsi /Il volu-me d'affari (esclusa I.V.A.) risultate dai registri tenu-ti obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A..

VEICOLIAutovettura, motoveicoli, ciclomotori, auto-carri e altri veicoli a motore immatricolati alP.R.A.

Page 8: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 7 di 17 Norme Generali

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR-COSTANZE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente e dell’Assicurato relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione delrischio possono comportare la perdita to ta leo parziale del diritto all’indennizzo, nonchéla stessa ces sa zione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONIIl Contraente o l’Assicurato devono comuni-care per iscritto alla Società l’esistenza e lasuccessiva stipulazione di altre assicurazioniper lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Con-traente o l’Assicurato devono darne avviso atutti gli assicuratori, indicando a ciascuno ilnome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIOL’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati; altrimenti ha effettodalle ore 24 del giorno del pagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate dipremio successivi, l’assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopoquello della scadenza e riprende vigore dalleore 24 del giorno del pagamento, ferme lesuccessive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale èassegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modificazioni dell’assicurazionedevono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente o l’Assicurato devono darecomunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio.Gli aggravamenti del rischio non noti o nonaccettati dalla Società possono comportarela perdita totale o parziale del diritto all’in-

dennizzo nonché la stessa cessazione dell’as-sicurazione (art. 1898 C.C.).La Società ha peraltro il diritto di percepirela differenza di premio corrispondente almaggior rischio a decorrere dal momento incui la circostanza si è verificata.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio la Società è tenu-ta a ridurre il premio o le rate di premio successivealla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato(art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di reces-so.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DEL-L'ASSICURATO IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro, il Contraente o l'As -sicurato devono darne avviso scritto all'A-genzia alla quale è assegnata la polizza oppu-re alla Società entro tre giorni da quando nehanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).L'inadempimento di tale obbligo può com-portare la perdita totale o paziale del dirit-to all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRODopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalpagamento o rifiuto dell’indennizzo, laSocietà può recedere dall’assicurazione conpreavviso di 30 giorni.In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di effica-cia del recesso, rimborsa la parte di premio, al nettodell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONEIn mancanza di disdetta, mediante letteraraccomandata spedita almeno 30 giorniprima della scadenza dell’assicurazione, que-st’ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 - ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a caricodel Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamente regolato,valgono le norme di legge.

Page 9: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 8 di 17 Sezione R.C. Imprese Edili

NORME CHE REGOLANO L’ASSICU-RAZIONE R.C. IMPRESE EDILI

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONEa) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmenteresponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen-to (capitale, interessi e spese) per danni involonta-riamente cagionati a terzi per:- morte e lesioni personali;- distruzione o deterioramento di cose,in conseguenza di un fatto accidentale verificatosiin relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicura-zione.L’assicurazione vale anche per la responsabilità civi-le che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dipersone delle quali debba rispondere.b) Responsabilità civile verso prestatori dilavoro (R.C.O.)La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interes-si e spese) quale civilmente responsabile:1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoroda lui dipendenti o da lavoratori parasubordinatiassicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs.,addetti alle attività per le quali è prestata l’assicu-razione;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimentodi danni non rientranti nella disciplina dei citatiD.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati aprestatori di lavoro di cui al precedente punto 1)per morte e per lesioni personali. In caso di sinistro verrà applicata una fran-chigia fissa ed assoluta di € 5.000.

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equipara-ti ai dipendenti limitatamente alla rivalsaINAIL.L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che,al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regolacon gli obblighi dell’assicurazione di legge.L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validitàanche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighidi legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesat-ta interpretazione delle norme di legge vigenti inmateria.Da tale assicurazione sono comunque esclusele malattie professionali.Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazioneR.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperi-te dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giu-gno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanziaR.C.T., i lavoratori parasubordinati sono conside-rati terzi per i soli danni a cose, sempre che nonsubiscano il danno in conseguenza di loro parteci-pazione manuale all'attività assicurata.c) Personale temporaneoNel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personaletemporaneo regolarmente acquisito in base allenorme di legge, la garanzia opera anche per laresponsabilità civile derivante all'Assicurato per fattodi detto personale temporaneo, nonchè per laresponsabilità civile di quest'ultimo mentre svolgeattività per conto dell'Assicurato.Qualora la garanzia R.C.O., di cui alla lett. b) del pre-sente articolo, non valga nei confronti di detto per-sonale, lo stesso è considerato terzo per morte olesioni personali.

ART. 13 - RISCHI COMPRESIa) L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti

dall’esercizio dell’attività principale dichiaratanella scheda di polizza, si intende operanteanche per la responsabilità civile derivante all’As-sicurato ed ai suoi dipendenti o subappaltatori,in relazione ai seguenti rischi complementari:- impianto e disarmo di cantieri e di opere prov-

visorie in genere;- cabine e linee elettriche situate anche fuori dai

cantieri;- servizi sanitari aziendali e posti di pronto soccor-

so all’interno dei cantieri, compresa la sommini-strazione di prodotti farmaceutici;

- servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli ostriscioni;

- servizio aziendale di ristoro e spaccio compresala somministrazione di cibi e bevande;

- attività di vigilanza effettuata anche con guar-die armate e con cani, anche al di fuori deirecinti del cantiere;

- operazioni di rifornimento e di consegna, com-prese quelle di carico e scarico, delle cosenecessarie allo svolgimento dell’attività descrit-ta in polizza;

- officine meccaniche per operazioni di manu-tenzione e riparazione degli impianti ed attrez-zature di cantiere e depositi di carburante;

- conduzione, manutenzione o riparazione e,quando ne sia proprietario l’Assicurato, dellaproprietà dei fabbricati, dell'area e delle relativepertinenze, destinati esclusivamente all’attivitàdescritta in polizza; agli effetti di questa garanziai dipendenti e i lavoratori parasubordinati sog-getti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. sonoconsiderati terzi semprechè il sinistro non rientrifra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.;

- effettuazione di sopralluoghi tecnici per la ste-sura di preventivi, visite tecniche in genere;

Page 10: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 9 di 17 Sezione R.C. Imprese Edili

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre,mercati, congressi e convegni, compreso ilrischio derivante dall'allestimento, dalla pro-prietà e dal montaggio e smontaggio deglistands;

- organizzazione presso le sedi dell'Assicurato divisite guidate, corsi di formazione ed aggiorna-mento, convegni, seminari e attività similari;

- gestione ed organizzazione di attività dopola-voristiche sportive, ricreative, sociali, culturali egite aziendali;

- esistenza del servizio antincendio aziendale,anche in occasione di eventuale intervento aldi fuori dell'area dell'azienda.

b) L’assicurazione si estende alla responsabilitàcivile dell’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C.per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti inrelazione alla guida di autovetture, ciclomotori,motocicli, purché i medesimi non siano diproprietà dell’Assicurato od allo stessointestati al P.R.A., ovvero a lui locati in lea-sing finanziario o dati in usufrutto; è fattosalvo in ogni caso il diritto di surrogazione dellaSocietà nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che almomento del sinistro il veicolo sia guida-to da dipendente dell’Assicu rato iscrittonei libri paga tenuti a norma di legge.

c) L’assicurazione comprende, nei limiti e moda-lità indicate in polizza, i danni:1) a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato

o da lui detenute, ferme le esclusioni di cuiall'art. 16, lett. c) e d);

2) a veicoli in sosta nell’ambito del cantiereanche se di proprietà dei dipendenti o in con-segna o custodia all’Assicurato;

3) a veicoli sotto carico e scarico anche se di pro-prietà dei titolari o dipendenti delle dittecoappaltatrici o subappaltatrici, ferma l’e-sclusione di cui all’art. 16, lett. c);

4) a cose trovantesi nell'ambito di esecuzionedei lavori, ferme le esclusioni di cuiall'art. 16, lett. c) e d).

d) L'assicurazione comprende inoltre, nei limiti dipolizza, la responsabilità civile del Contraente edegli Assicurati ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 Apri-le 2008 e D. Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009 "Perla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro e nei cantieri temporanei" e successivemodificazioni e/o integrazioni.

e) L'assicurazione vale anche per la responsabilitàcivile personale dei dipendenti (compresi dirigen-ti e quadri) dell'Assicurato, per danni involonta-riamente cagionati a terzi, escluso l'Assicuratostesso, nello svolgimento delle loro mansioni.Agli effetti della garanzia sono considerati terzianche i dipendenti dell'Assicurato, semprechè

dall'evento derivino la morte ovvero lesioni per-sonali.

f) L'assicurazione comprende i danni conseguentiad errori nelle attività di progettazione, direzionelavori e/o cantiere, svolte da dipendenti del Con-traente verificatisi durante l'esecuzione dei lavoridescritti in polizza eseguiti dall'Assicurato, esclu-so il danno all'opera. Qualora tali lavori sianoaffidati a liberi professionisti, la garanzia è ope-rante a favore del Contraente quale committen-te. La garanzia è valida a condizione che lepersone che svolgono le suddette attivitàsiano in possesso dei requisiti richiestidalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

g) La garanzia è estesa, nei limiti di polizza, allaresponsabilità civile derivante da aggressioni,furti, rapine, atti violenti e vandalici in genere,anche se legati a manifestazioni sindacali, sociali,studentesche e/o politiche, nei luoghi in cui sisvolge l'attività dell'assicurato e semprechè nesia accertata una sua responsabilità, perdanni provocati a terzi per:- morte e lesioni personali;- distruzione o deterioramento di cose.Ai fini della presente garanzia, saranno conside-rati terzi anche i dipendenti qualora non abbia-no partecipato attivamente.

h) L'assicurazione vale anche per i danni cagionatida mancato e/o insufficiente servizio di vigilanzao di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sullerecinzioni poste a protezione dell'incolumità diterzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico,di opere di lavori, di macchine, impianti e/oattrezzi e depositi di materiali.

i) L'assicurazione comprende, nei limiti di poliz-za, i "danni patrimoniali" derivanti dalla violazio-ne delle norme sulla tutela delle persone e di altrisoggetti rispetto al trattamento di dati personali,semprechè l'Assicurato abbia adempiutoagli obblighi e alle prescrizioni minime disicurezza disposte dalla legislazione stessa.

j) L'assicurazione comprende, nei limiti in poliz-za, i danni da vibrazioni causate da demolizione,crollo totale o parziale di fabbricati o manufatti ingenere.

k) L'assicurazione comprende il rimborso dellespese sostenute per immediato ed urgente inter-vento (con esclusione dei costi di ripristinoe/o di riscostruzione) non inconsideratamen-te effettuato dall'Assicurato allo scopo di limitarele conseguenze dannose di un fatto accidentaledi cui egli sia responsabile e purchè coperto dallegaranzie prestate dal presente contratto.

ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione vale per i sinistri che si verifi-chino nel territorio degli Stati europei e degli

Page 11: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 10 di 17 Sezione R.C. Imprese Edili

Stati che si affacciano sul bacino del Medi-terraneo.La garanzia R.C.T. si intende prestata conuna franchigia assoluta di € 2.500 per i sini-stri verificatisi nei paesi extraeuropei; talefranchigia non sarà applicata nel caso in cui l'azionecivile del danneggiato sia promossa davanti l'Auto-rità Giudiziaria Italiana. La garanzia R.C.O. siintende operante a condizione che analogaestensione sia stata concessa dall'INAIL.

ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI1) Non sono considerati terzi nei confronti

dell’Assicurato:a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicu-

rato, nonché ogni altro parente od affi-ne con lui convivente;

b) quando l’Assicurato non sia una personafisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l’amministra-tore e le persone che si trovino con loronei rapporti di cui alla lettera a); sonotuttavia compresi i danni per morte e per lesio-ni personali subite da Soci a responsabilità illi-mitata o da Amministratori, che non sianolegali rappresentanti dell'impresa o dailoro familiari, a condizione che non par-tecipino manualmente all’attivitàdescritta in polizza;

c) i dipendenti dell'Assicurato soggettiall'obbligo di iscrizione al l'I.N.A.I.L. chesubiscano il danno in occasione di lavo-ro o di servizio ed ogni altra personasubordinata all'Assicurato che subiscail danno in conseguenza della parteci-pazione manuale alle attività cui si rife-risce l'assicurazione.

Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesionipersonali i clienti e/o fornitori che in via occasio-nale partecipino ad operazioni di carico e scarico.

2) Non sono considerati terzi nei confrontidei dipendenti dell’Assicurato:a) l’Assicurato;b) i rispettivi coniugi, genitori e figli, non-

ché qualsiasi altro parente od affinecon lui convivente;

c) i dipendenti tra di loro, salvo che per idanni da essi subiti per morte o lesioni perso-nali, entro i limiti dei massimali R.C.O. esempreché quest’ultima garanzia siaprevista nel contratto;

d) ogni altra persona subordinata all'Assi-curato che subisca il danno in occasio-ne della partecipazione manuale all'at-tività descritta in polizza.

Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesionipersonali i clienti e/o fornitori che in via occasio-

nale partecipino ad operazioni di carico e scarico.

ART. 16 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURA-ZIONELa garanzia di R.C.T. non comprende, in ognicaso, i danni:a) conseguenti a: interruzioni, deviazioni,

impoverimento ed alterazioni di sorgenti,di corsi d’acqua sotterranei, di faldeacquifere e di quanto trovasi nel sottosuo-lo suscettibile di sfruttamento;

b) derivanti: dalla circolazione, su strade diuso pubblico o su aree a queste equipara-te, di veicoli a motore; dalla navigazionedi natanti a motore ed all’impiego di aero-mobili e, in ogni caso, da impiego di vei-coli a motore, macchinari od impianti chesiano condotti od azionati da persona chenon abbia compiuto il 16° anno di età;

c) provocati: a cose che l’Assicurato abbia inconsegna o in custodia o detenga a qual-siasi titolo; a cose che vengano trasportate,rimorchiate, trainate, sollevate, caricate oscaricate; a natanti ed aeromobili sottocarico o scarico;

d) ad opere e/o cose costruite, poste inopera, rimosse, manutenute, riparate dal-l’Assicurato; ad opere e/o cose sulle qualisi eseguono i lavori;

e) cagionati da opere ed installazioni,costruite, riparate o manutenute, dopol’ultimazione dei lavori;

f) da responsabilità volontariamente assuntee non derivanti direttamente dalla legge.

L’assicurazione di R.C.T. e R.C.O. non com-prende i danni derivanti:g) da trasformazioni o assestamenti energe-

tici dell’atomo, naturali o provocati, e daaccelerazioni di particelle atomiche (fis-sione e fusione nucleare, isotopi radioatti-vi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

h) dalla presenza, uso, contaminazione,estrazione, manipolazione, lavorazione,vendita, distribuzione e/o stoccaggio diamianto e/o prodotti contenenti amianto;

i) da emissione di onde e campi elettroma-gnetici (EMF);

j) da prodotti geneticamente modificati;k) da ordigni bellici.

ART. 17 - RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPE-CIALEL’assicurazione R.C.T. non comprende, ovenon siano state esplicitamente richiamate inpolizza le corrispondenti Norme Aggiuntive,i danni:a) da furto;

Page 12: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 11 di 17 Sezione R.C. Imprese Edili

b) da bagnamento, cagionato da acqua pio-vana o da agenti atmosferici in genere;

c) da lavori che implichino sottomurature;d) da interruzioni o sospensioni totali o par-

ziali di attività industriali, commerciali,artigiane, agricole o di servizi;

e) a condutture ed impianti sotterranei ingenere;

f) a fabbricati ed a cose in genere dovuti adassestamento, cedimento, franamento,scuotimento o vibrazioni del terreno, daqualsiasi causa determinati, salvo quantoprevisto all’Art. 13, lett. j;

g) a fabbricati, costruzioni, manufatti e rela-tivi contenuti provocati da demolizioni difabbricati, costruzioni e manufatti ad essicontigui; a fabbricati parzialmente occu-pati causati da demolizioni di struttureportanti;

h) conseguenti ad inquinamento in genere,comunque cagionato;

i) cagionati da subappaltatori, o da personenon in rapporto con l’Assicurato e dellacui opera questi si avvalga nell’eserciziodella propria attività. La presente esclusionenon vale per i subappaltatori delle attività previ-ste all’art.13, lett. a).

L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende idanni:l) da detenzione o impiego di esplosivi.

ART. 18 - REGOLAZIONE PREMIOa) Qualora il premio sia convenuto in tutto o in

parte in base ad elementi variabili (mercedi,retribuzioni, fatturato, valore dell’opera, ecc.), essoviene anticipato in via provvisoria, comerisulta nel conteggio contenuto in polizza eviene regolato alla fine di ciascun periodoassicurativo annuo, o della minor durata del con-tratto, a secondo delle variazioni intervenute in talielementi durante lo stesso periodo, fermo il premiominimo stabilito in polizza.

b) Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodoannuo di assicurazione o della minore duratadel contratto, il Contraente deve fornire periscritto alla Società i dati necessari e, cioè, aseconda dei casi, l’indicazione:- delle mercedi;- dei compensi corrisposti ai lavoratori parasu-

bordinati e del costo sostenuto per prestazionidi personale temporaneo regolarmente acqui-sito in base a norme di legge;

- del fatturato (esclusa l’I.V.A.);- del costo effettivo a fine lavori dell’intera

opera;- degli altri elementi variabili previsti in polizza.Le differenze, attive e passive, risultanti dallaregolazione devono essere pagate entro 15

giorni dalla relativa comunicazione dellaSocietà sull’ammontare dell’eventuale congua-glio, che si presume comunque effettuataentro 15 giorni dalla ricezione dei daticonsuntivi dichiarati dal Contraente.La mancata comunicazione dei dati occor-renti per la regolazione costituisce pre-sunzione di una differenza attiva a favoredella Società.

c) Nel caso in cui il Contraente, nei termini pre-visti, non abbia effettuato la comunicazio-ne dei dati ovvero il pagamento della dif-ferenza attiva dovuta, il premio, anticipato invia provvisoria per le rate successive, viene con-siderato in conto od a garanzia di quellorelativo al periodo assicurativo per ilquale non ha avuto luogo la regolazione oil pagamento della differenza attiva e la garan-zia resta sospesa a partire dal 15° giornosuccessivo a quello indicato per la scaden-za di ogni periodo annuo di assicurazionefino alle ore 24 del giorno in cui il Contraenteabbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il dirit-to per la Società di agire giudizialmente edi dichiarare, con lettera raccomandata,la risoluzione del contratto.Per i contratti cessati per qualsiasi moti-vo, nel caso in cui il Contraente non adem-pie agli obblighi relativi alla regolazione delpremio, la Società, fermo il suo diritto di agiregiudizialmente, non è obbligata per i sinistriaccaduti nel periodo al quale si riferisce lamancata regolazione.Qualora per inesatte o incomplete dichiarazionidel Contraente la regolazione del premio risul-tasse calcolata su basi minori di quelle effettive, isinistri che si siano verificati nel periodo cui si rife-risce la dichiarazione inesatta verranno liquidatiin proporzione al rapporto esistente tra il premiopagato e quello effettivamente dovuto per ildetto periodo nei limiti dei massimali ridotti diugual misura.

d) Se all’atto della regolazione annuale il consunti-vo degli elementi variabili di rischio superi ildoppio di quanto preso come base per la deter-minazione del premio dovuto in via anticipata,quest’ultimo viene rettificato, a partire dallaprima scadenza annua successiva alla comuni-cazione, sulla base di una rivalutazione del pre-ventivo degli elementi variabili, comunque noninferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.Qualora il premio sia convenuto, anche inparte, in base alle mercedi corrisposte al perso-nale compreso nell’assicurazione obbligatoria pergli infortuni sul lavoro, il Contraente, per l’a-dempimento degli obblighi di cui al presente arti-colo, deve fornire alla Società fotocopia del-l'apposito modulo - spedito dal l’I.N.A.I.L. al -

Page 13: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 12 di 17 Sezione R.C. Imprese Edili

l'Assicurato con raccomandata - con il qualel’Istituto comunica il conteggio del premio definiti-vo e richiede al Contraente stesso versamento del-l'importo dovuto in sede di "regolazione premi". Qualora il premio sia convenuto, anche inparte, in base al fatturato (esclusa I.V.A.), ilContraente, per l'adempimento degli obblighidi cui al presente articolo, deve fornire allaSocietà fotocopia del registro delle fattu-re emesse o dei corrispettivi, previsti dallalegge I.V.A.

e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasimomento, verifiche e/o controlli sulle documen-tazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolodel premio, ispezioni per i quali l’Assicurato ètenuto a fornire le documentazioni e i chia-rimenti necessari.

ART. 19 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEIMASSIMALI E DEL PREMIO (INDICIZZAZIONE)Al fine di mantenere aggiornato il valore inizialedelle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertan-to si adegua secondo le variazioni mensili dell’indicenazionale dei prezzi al consumo per le famiglie diimpiegati ed operai pubblicato dall’I.S.T.A.T.Nell’attribuire i seguenti significati convenzionali:1) al termine “INDICE”: indice mensile nazionale

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiega-ti ed operai pubblicato dal l’I.S.T.A.T.;

2) al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo alterzo mese che precede la data di decorrenzadella polizza o dell’ultima modifica contrattuale;

3) al termine “NUOVO INDICE”: l’indice relativo alterzo mese che precede la data di scadenza diogni annualità di premio;

4) al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”: l’indicerelativo al terzo mese che precede la data in cuis’è verificato il sinistro,

si conviene che:a) i valori ed i limiti delle prestazioni espresse in euro,

escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese;pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valu-tazione del danno con riferimento a tali parametririvalutati in relazione al rapporto tra “INDICE DIACCADIMENTO” e “INDICE BASE”;

b) il premio di polizza è invece aumentato solamen-te ad ogni scadenza annuale in relazione al rap-porto tra “NUOVO INDICE” e “INDICE BASE”,identificato sulla quietanza anniversaria di paga-mento del premio con il termine “Coefficiente diadeguamento”.

Le Parti potranno rinunciare all’applicazionedella presente clausola mediante lettera rac-comandata da inviarsi almeno 60 giorni primadella scadenza annuale del premio, sempre-ché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all’indicizzazione la polizza conti-nua ad essere in vigore con il premio, i valori, i limi-

ti delle prestazioni raggiunte alla scadenza dell’an-nualità in corso.Nonostante quanto premesso in nessun caso laSocietà potrà essere chiamata a pagare perogni sinistro un importo superiore a €

3.500.000 e ciò anche nel caso in cui il sinistrostesso interessi contemporaneamente lagaranzia R.C.T. e quella R.C.O.

ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DIDANNO – SPESE LEGALILa Società assume, fino a quando ne hainteresse, la gestione delle vertenze tantoin sede stragiudiziale che giudiziale, siacivile che penale, a nome dell’Assicurato,designando, ove occorra, legali o tecnici edavvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet-tanti all’Assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenuteper resistere all’azione promossa contro l’As-sicurato entro il limite di un importo pari alquarto del massimale stabilito in polizza peril danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiatosuperi detto massimale, le spese verrannoripartite tra Società e Assicurato, in propor-zione del rispettivo interesse.La Società non riconosce le spese incontratedall’Assicurato per legali o tecnici che nonsiano da essa designati e non risponde dimulte o ammende né delle spese di giustiziapenale.

ART. 21 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INCASO DI SINISTROL'assicurato è responsabile verso la Società diogni pregiudizio derivante dall'inosservanzadei termini e degli altri obblighi di cui all’art.7. Ove poi risulti che egli abbia agito in con-nivenza con i danneggiati o ne abbia favori-to le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 22 - PLURALITA' DI ASSICURATIQualora la garanzia venga prestata da unapluralità di assicurati, il massimale stabilitoin polizza per il danno cui si riferisce ladomanda di risarcimento resta, per ognieffetto, unico, anche nel caso di corresponsa-bilità di più assicurati tra di loro.

ART. 23 - SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DIRISARCIMENTO Limitatamente ai danni a cose, in caso disinistro verranno applicati gli scoperti, lefranchigie ed i limiti di risarcimento ripor-tati nella tabella “SCOPERTI - FRANCHIGIE -LIMITI DI RISARCIMENTO”.

Page 14: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 13 di 17 Norme Speciali

ART. 24 - INIZIO E TERMINE DELL’ASSICURA-ZIONEL’assicurazione vale per i sinistri verificatisidurante il periodo di efficacia del contrat-to.

NORME SPECIALI(operanti quando ricorrano le circostanze inesse previste)

1 - COESISTENZA DI ALTRA ASSICURAZIONEPER I SUBAPPALTATORIQuando per i rischi previsti nel presente contratto esi-sta una contemporanea e valida assicurazione a favo-re dei subappaltatori, la garanzia di cui alla presentepolizza viene prestata, fermi i massimali nella stessaindicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza)rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

2 - RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVA-TEQuando per i rischi di circolazione di veicoli a moto-re su strade o aree private, entrambe non equipara-te a quelle di uso pubblico, esiste una contempora-nea e valida assicurazione di R.C.A. (ResponsabilitàCivile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presentepolizza viene prestata, fermi i massimali nella stessaindicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza)rispetto a tale copertura R.C.A.

3 - DICHIARAZIONE DELLA POSIZIONE INAILQualora il premio sia stato determinato con riferi-mento alle mercedi e alle retribuzioni, l’assicura-zione non comprende i danni verificatisi inoccasione di lavori, le cui posizioni INAIL nonsiano state dichiarate all’atto della stipula-zione del contratto, oppure, in caso di aper-tura successiva, all’atto della prima regola-zione premio.

4 - LAVORI STRADALILimitatamente all’attività di costruzione e manu -tenzione di strade, ferrovie, strade ferrate in genere,scavi, sterri e reinterri, viadotti, fognature, acque-dotti e reti per la distribuzione di pubblici servizi cherichieda spostamenti successivi dei lavori, e comun-que un’ese cuzione frazionata con consegne parzialidistintamente individuabili, la garanzia, a parzialederoga dell’art. 16, lett. e) delle Norme, è operan-te per i danni avvenuti entro 30 giorni dalladata di ultimazione dei lavori.

5 - SOCIETA' COOPERATIVEQualora l'Assicurato sia una società costituita informa di cooperativa si conviene che relativamentealle garanzie R.C.T. ed R.C.O., i soci lavoratori dicooperativa sono equiparati ai prestatori di lavorodipendenti.

6 - SCAMBIO DI MANODOPERAPremesso che i prestatori di lavoro dell'Assicuratopossono essere distaccati presso altre aziende, cosìcome l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavo-ro di altre aziende, il tutto nel rispetto dellenorme di legge in materia di occupazione emercato del lavoro e semprechè si tratti diaziende svolgenti analoghe attività, resta con-venuto quanto segue:1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in

cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato sianotemporaneamente distaccati presso altre azien-de, anche terze;

2) i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l'As-sicurato si avvalga si considerano terzi anche sesvolgenti attività manuali, limitatamente alcaso di morte o di lesioni personali gravi ogravissime.

Resta inteso che gli elementi variabili presicome base per il calcolo del premio include-ranno anche la componente relativa ai com-pensi erogati ai lavoratori di altre aziendeutilizzati dall'Assicurato.

Page 15: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 14 di 17 Norme Aggiuntive

NORME AGGIUNTIVE(operanti alle condizioni e nei limiti indicatiall’art. 23 “Scoperti - Franchigie - Limiti dirisarcimento” se risultano richiamate espre s -samente)

A - TERZILa Società – a parziale deroga dell’art. 15 punti 1)e 2) delle Norme – riconosce la qualifica di terzi,nei confronti dell’Assicurato e dei suoi dipenden-ti, ai titolari e ai dipendenti delle ditte coappalta-trici, subappaltatrici, nonché alle persone cheprestino la loro opera manuale non subordinataper conto dell’Assicurato per morte o lesionipersonali.

B - RESPONSABILITA DERIVANTE ALL’AS -SICURATO PER FATTO DEI SUBAPPALTATORIPremesso che l’Assicurato dichiara di cedere in subap-palto lavori in misura non superiore alla percentualeindicata in polizza, l’assicurazione è valida a parzialederoga dell’art. 17, lett. i) delle Norme, anche per laresponsabilità civile derivante all’Assicurato per fattodei subappaltatori.

C - RESPONSABILITA PERSONALE DEI SUBAP-PALTATORIPremesso che l’Assicurato dichiara di cedere insubappalto lavori in misura non superiore alla per-centuale indicata in polizza, l’assicurazione valeanche a parziale deroga dell’art. 17, lett. i) delleNorme, per la responsabilità personale dei subap-paltatori, i quali quindi agli effetti della sola respon-sabilità civile verso terzi sono da considerare assicu-rati.

D - R.C. PER I FURTI COMMESSI TRAMITEIMPALCATUREA parziale deroga dell’art. 17, lett. a) delle Norme, lagaranzia viene estesa ai danni da furto imputabili aresponsabilità dell’Assicurato o dei subappaltatoriove siano assicurati, nella loro qualità di proprietario custodi dei ponteggi ed impalcature fisse adottatinei cantieri per lo svolgimento delle attività indicatein polizza. Si intende come unico sinistro la pluralità di eventiche dovessero verificarsi nelle medesime circostanzedi tempo presso lo stesso cantiere. Si intendono esclusi dalla presente garanzia ifurti compiuti da persone alle dipendenzedell’Assicurato o dei subappaltatori ovesiano assicurati, delle quali debbano rispon-dere a norma dell’art. 2049 del C.C.

E - DANNI DA BAGNAMENTOA parziale deroga dell’art. 17, lett. b) delle Norme,relativamente a lavori di manutenzione e costruzio-

ne di edifici, la garanzia comprende la responsabilitàcivile dell’Assicurato per danni cagionati da bagna-mento di acqua piovana o di agenti atmosferici ingenere.

F - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOT-TERRANEIA parziale deroga dell’art. 17, lett. e) delle Norme, lagaranzia si estende alla responsabilità civile dell’Assi-curato o subappaltatori assicurati per danni a con-dutture ed impianti sotterranei.

G - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTODEL TERRENOA parziale deroga dell’art. 17, lett. f) delle Norme,la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedi-mento o franamento del terreno, alla condizioneche tali danni non derivino da lavori cheimplichino l’uso di battipali, sottomuratu-re, diaframmi o altre tecniche di consolida-mento.

H - DANNI DA DEMOLIZIONE DI FABBRICATICONTIGUI AD ALTRI FABBRICATI; DANNI DADEMOLIZIONE DI STRUTTURE PORTANTI DIFABBRICATI PARZIALMENTE OCCUPATIA parziale deroga dell’art. 17, lett. g) delle Norme,la garanzia comprende i danni a fabbricati, costru-zioni, manufatti e relativi contenuti derivanti dademolizioni di fabbricati, costruzioni e manufattiad essi contigui; a fabbricati e costruzioni dademolizione di strutture portanti di fabbricati par-zialmente occupati.

I - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONIDI ATTIVITAA parziale deroga dell’art. 17, lett. d) delle Norme, lagaranzia comprende i danni derivanti da interruzio-ni o sospensioni totali o parziali, di attività industria-li, commerciali, agricole o di servizi, purché conse-guenti a sinistro indennizzabile ai termini dipolizza.

L - DETENZIONE ED USO DI ESPLOSIVIA deroga dell’art. 17, lett. l) delle Norme, lagaranzia comprende i danni derivanti dalladetenzione ed impiego di esplosivi; l’assicura-zione non si estende tuttavia ai danni acose trovantesi nel raggio di 100 mt. dalfornello di brillamento delle mine o dellecariche esplosive.

N - DANNO BIOLOGICO FRANCHIGIA€ 2.500La garanzia di cui all'art. 12), lett. b, punto2), è prestata con l'applicazione di una fran-chigia fissa ed assoluta di € 2.500.

Page 16: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

O - DANNO BIOLOGICO SENZA FRANCHIGIALa garanzia di cui all'art. 12), lett. b), punto2), è prestata senza l'applicazione di nessunafranchigia.

P - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTA-LEA parziale deroga dell’art. 17, lett. h) delle Norme, lagaranzia si estende ai danni conseguenti a contami-nazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiunta-mente o disgiuntamente, provocati da sostanze diqualunque natura emesse o comunque fuoriuscite aseguito di rottura accidentale di impianti e condut-ture.

Q - MALATTIE PROFESSIONALIA parziale deroga dell'art. 12, lett. b) delle Norme,l'assicurazione della responsabilità civile verso i pre-statori di lavoro è estesa al rischio delle malattie pro-fessionali, oltre a quelle tassativamente indicate nel-l'elencazione delle tabelle, in vigore al momentodella stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professio-nali in quanto tali, purchè venga riconosciuta lacausa di lavoro.L'estensione spiega i suoi effetti a condizioneche le malattie si manifestino in data poste-riore a quella della stipulazione della polizzae siano conseguenza di fatti colposi commes-si e verificatisi per la prima volta durante ilperiodo dell'assicurazione.La garanzia non vale:1) per quei prestatori di lavoro dipendenti

per i quali si sia manifestata ricaduta dimalattia professionale precedentementeindennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:a) alla intenzionale mancata osservanza

delle disposizioni di legge, da parte deirappresentanti legali dell'impresa e/oda parte del soggetto qualificabilecome "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazionie/o integrazioni;

b) alla intenzionale mancata prevenzionedel danno, per omesse riparazioni oadattamenti dei mezzi predisposti perprevenire o contenere fattori patogenida parte dei rappresentanti legali del-l'impresa e/o da parte del soggettoqualificabile come "datore di lavoro" aisensi del D. Lgs. 81/2008 e successivemodificazioni e/o integrazioni. La presente esclusione cessa di avere effettoper i danni verificatisi successivamente almomento in cui, per porre rimedio alla situa-zione, vengano intrapresi accorgimenti che

possano essere ragionevolmente ritenuti ido-nei in rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manife-stino dopo diciotto mesi dalla data di ces-sazione della garanzia o dalla data di ces-sazione del rapporto di lavoro.Il massimale R.C.O. indicato in polizza persinistro rappresenta comunque la massi-ma esposizione della Società:a) per più danni, anche se manifestatisi in

tempi diversi durante il periodo di vali-dità della garanzia, originatisi dalmedesimo tipo di malattia professiona-le manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stessoperiodo di assicurazione.La Società ha il diritto di effettuare inqualsiasi momento ispezioni per lequali l'Assicurato stesso è tenuto a con-sentire il libero accesso ed a fornire lenotizie e la documentazione necessa-ria.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, daquando ne è venuto a conoscenza, allaSocietà l'insorgenza di una malattia profes-sionale rientrante nella garanzia e di segui-to, con la massima tempestività, farne lenotizie, i documenti e gli atti relativi al casodenunciato.

R - POSTUMA DELL'ISTALLATORE ("D.M.37/2008") A parziale deroga dell'art. 16, lett. e) delle Norme,la garanzia è estesa alla responsabilità civile deri-vante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qua-lità di installatore, manutentore o riparatore diimpianti o apparecchiature per danni cagionati aterzi (compresi i committenti) dagli impianti stessidopo l'ultimazione dei lavori.L'assicurazione è prestata per l'attività di cuiall'art.1 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e suc-cessive modificazioni e/o integrazioni e purchèl'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione previstadall'art. 2 della legge stessa.L'assicurazione non comprende i danni:a) agli impianti, attrezzature o cose instal-

lati, riparati o manutenuti e qualsiasispesa inerente alla sostituzione o ripara-zione degli stessi;

b)da vizio o difetto originario dei prodottida chiunque fabbricati;

c) da inidoneità o mancata rispondenzaall'uso per i quali gli impianti o le attrez-zature sono destinati;

d)da mancato od intempestivo interventomanutentivo.

L'Assicurazione è prestata per i danni verifi-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 15 di 17 Norme Aggiuntive

Page 17: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

Condizioni Contrattuali 16 di 17 Norme Aggiuntive

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

catisi e denunciati durante il periodo di vali-dità dell'assicurazione, fermi i termini diprescrizione previsti dalla legge.

S - POSTUMA EDILE A parziale deroga dell'art. 16, lett. e) delle Norme,la garanzia comprende la responsabilità civile deri-vante all'Assicurato dall'attività di:– Attività 1 - installatore, riparatore o manuten-

tore di impianti o apparecchiature ("D.M.37/2008");

– Attività 2 - esecutore di manufatti edili, esclusii lavori di cui alla Norma Speciale 4 "Lavoristradali"; per danni cagionati a terzi (compresi icommittenti) dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:a) alle opere o impianti eseguiti dall'Assicu-

rato nonchè le loro spese di riparazione,sostituzione, e/o rifacimento;

b) da vizio o difetto originario di prodottida chiunque fabbricati;

c) da inidoneità o mancata rispondenzaall'uso per i quali gli impianti o le attrez-zature sono destinati;

d) da mancato od intempestivo interventomanutentivo;

e) da impermeabilizzazione;f) da normale assestamento.L'assicurazione è prestata per i lavori iniziatiin data successiva all'effetto della presenteNorma Aggiuntiva e per i sinistri verificatisi:– durante il periodo di validità dell'assicu-

razione per l'Attività 1;– entro 12 mesi dalla data di ultimazione

dei lavori per l'Attività 2;

purchè denunciati durante il periodo di vali-dità dell'assicurazione.

T - DANNI A COSE IN CONSEGNA, E CUSTODIAE MOVIMENTATEA parziale deroga dell'art. 16, lett. c) delle Norme,la garanzia si intende estesa ai danni arrecati a:a) cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o

custodia;b) cose di terzi movimentate, trasportate, rimor-

chiate, trainate, sollevate, caricate e scaricate(esclusa la responsabilità del vettore exart. 1693 C.C.).

Rimangono comunque esclusi i danni:1) agli immobili ed alle cose utilizzate e/o

detenute dall'Assicurato a titolo di loca-zione finanziaria;

2) da furto e da mancato uso o disponibi-lità.

U - RADDOPPIO DEI LIMITI DI INDENNIZZOI limiti di indennizzo previsti all'Art. 23 "Scoper-ti - Franchigie - Limiti di indennizzo" per le sottoelencate garanzie si intendono raddoppiati:– Furti commessi tramite impalcature - Norma

Aggiuntiva D;– Bagnamento - Norma Aggiuntiva E;– Cedimento o franamento del terreno - Norma

Aggiuntiva G;– Condutture ed impianti sotterranei - Norma

Aggiuntiva F;– Interruzione o sospensione di attività - Norma

Aggiuntiva I.

Page 18: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Condizioni Contrattuali 17 di 17 Scoperti - Franchigie - Limiti risarcimento

GARANZIA DI POLIZZA RIFERIMENTO SCOPERTO FRANCHIGIA LIMITE DIper ogni sinistro RISARCIMENTO

Danni a cose occasionati da lavori su o lungo strade Attività 3 - 4 - 5 10% minimo € 250 – –

Furti commessi tramiteimpalcature Norma Aggiuntiva D 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 100.000

Bagnamento Norma Aggiuntiva E 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 100.000

A cose, nell’ambito diesecuzione dei lavori [art. 13 c), punto 4)] 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 100.000

Condutture ed impianti sotteranei Norma Aggiuntiva F 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 50.000

Cedimento o franamentodel terreno Norma Aggiuntiva G 10% minimo € 1.500 – per ogni sinistro € 100.000

Demolizione di fabbricaticontigui o parzialmente Norma Aggiuntiva H 10% minimo € 1.500 – per ogni sinistro € 100.000occupati

Interruzione o sospensionedi attività Norma Aggiuntiva I 10% minimo € 1.500 – per ogni sinistro € 50.000

Danni a cose altrui daincendio di cose [art. 13 c), punto 1)] 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 250.000dell’assicurato

€ 250 per ogniDanni ai veicoli [art. 13 c), punti 2) e 3)] – mezzo –

danneggiato

Inquinamento accidentale Norma Aggiuntiva P 10% minimo € 2.500 – per ogni sinistro e peranno assicurativo € 150.000

Danni da aggressioni, furti, –€ 2.500 per per singolo danneggiato,

rapine, atti violenti [art. 13 g)] danni a cose per ogni sinistro e peranno assicurativo € 15.000

Danni patrimoniali per per ogni sinistro perviolazione della "privacy" [art. 13 i)] 10% minimo € 500 – anno assicurativo € 50.000

Danni da vibrazioni [art. 13 j)] 10% minimo € 1.500 – per ogni sinistro € 50.000

Postuma dell'istallatore Norma Aggiuntiva R 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 100.000( "D.M.37/2009")

Postuma edile - Attività 1 - Norma Aggiuntiva S 10% minimo € 250 – per ogni sinistro € 100.000

Postuma edile - Attività 2 - Norma Aggiuntiva S 10% minimo € 500 – per ogni sinistro e peranno assicurativo € 50.000

Danni a cose in consegna per ogni sinistro e pere custodia e movimentate Norma Aggiuntiva T 10% minimo € 250 – anno assicurativo € 50.000

Spese di salvataggio [art. 13 k)] – € 250 per ogni sinistro e peranno assicurativo € 10.000

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

Page 19: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione
Page 20: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione
Page 21: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione
Page 22: R.C. IMPRESE EDILI - carismassicurazioni.it · R.C. IMPRESE EDILI Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile delle Imprese Edili Prima della sottoscrizione

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.itCapitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

Per la tutela dell’attività lavorativa

Mod. RCG55081/FI