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R E P U B B L I C A I T A L I A N A 98/2015
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
Mario CONDEMI, Presidente
Anna BOMBINO, Consigliere
Quirino LORELLI, Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A n. 98/2015
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.20124 del regi-
stro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di
1) TROTTA Giancarlo, nato a Cosenza, il 18/1/1974, n.q. di legale
rappresentante della ditta “Calzaturificio DAERS di Trotta Giancarlo”
2) ARTUSI Domenico, nato a Cosenza, il 10/2/1965;
3) SARRO Roberto, nato a Cosenza il 18/2/1964
tutti rappresentati e difesi dall’avv. Attilio De Pasquale, giusta procura al-
le liti a margine della comparsa di costituzione depositata il 22/4/2015
Visti gli atti di causa;
Uditi all’udienza pubblica del 13 maggio 2015 il consigliere relatore, il
Procuratore Regionale Scerbo e l’avv. Attilio De Pasquale
Ritenuto in
F A T T O E D I R I T T O
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Con atto di citazione depositato il 23/10/2013, la Procura regionale ha ri-
chiesto la condanna dei convenuti sopra epigrafati a risarcire al M.I.S.E.
un danno erariale pari a complessivi € 812.546,20, oltre accessori e spese.
Precisa l’organo requirente che la vertenza trae origine da una comunica-
zione risalente al 25/2/2011 della Procura della Repubblica di Cosenza,
con la quale veniva trasmessa copia della sentenza n.174/2011, resa dal
Tribunale Penale di Cosenza, di condanna per truffa aggravata di diversi
soggetti, tra cui i convenuti.
Precisa l’attore che i convenuti, sulla base di una domanda di agevolazio-
ni presentata al M.I.S.E. il 30/6/2001, avevano ottenuto un contributo
pubblico, a valere sulla Legge n.488/1992, erogato in due tranches di €
402.072,00 ed € 321.657,60; che il Trotta aveva anche presentato ed otte-
nuto un ulteriore contributo pubblico a valere sul PON “Sviluppo impren-
ditoria locale”, misura 2.1.b, “PIA Formazione”, per ulteriori €
111.024,00; che le somme, erogate per l’acquisto di attrezzatura nuova,
erano state irregolarmente utilizzate per l’acquisto di attrezzatura rivelata-
si usata, in violazione dell’espresso divieto previsto; che erano state uti-
lizzate fatture false a comprova di acquisti di beni e servizi; che il valore
dell’immobile costruito era inferiore a quello fatturato; che non vi erano
stati reali apporti di capitale proprio all’impresa da parte
dell’imprenditore, il quale li aveva solo simulati; che vi erano state irre-
golari movimentazioni del conto corrente dell’impresa con prelievi di
contanti, il tutto in violazione dei vincoli prescritti dalla legge, dai rego-
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lamenti amministrativi e dalle circolari e dai bandi e linee guida ministe-
riali e regionali, con conseguente determinarsi di un danno erariale di-
scendente dalla inosservanza di doveri di diligenza professionale derivan-
te da dolo.
Puntualizzava l’attore come il Tribunale penale di Cosenza nella sentenza
n.174/2011 avesse riconosciuto la responsabilità penale del Trotta, del
Sarro e dell’Artusi e come la Corte d’Appello avesse confermato tali sta-
tuizioni, con alcune specifiche relative a prescrizioni intercorse che, co-
munque, non mutavano il quadro di responsabilità. Precisa ancora che la
Corte di cassazione aveva infine rigettato il ricorso dei convenuti e che,
per l’effetto, le statuizioni di condanna erano divenute irrevocabili.
Concludeva quindi l’attore richiedendo la integrale restituzione dei con-
tributi erogati, maggiorati di interessi e spese.
Con comparsa depositata il 22/4/2015 si sono costituiti tutti i convenuti,
eccependo preliminarmente la prescrizione, essendo decorso oltre un
quinquennio tra la data della richiesta di rinvio a giudizio e quella di noti-
ficazione del primo atto interruttivo, rappresentato dall’invito a dedurre;
nel merito deducono l’inesistenza di una previsione per la quale i beni ac-
quistati non potevano essere usati; la pertinenza e congruità degli acquisti
di beni e servizi rispetto all’iniziativa imprenditoriale per la quale richie-
sero i finanziamenti; la errata interpretazione da parte dell’attore
dell’obbligo di apporto di capitali propri nell’investimento e chiedono
quindi di essere mandati assolti.
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All’udienza di discussione del 13/5/2015 le parti si sono riportate alle ri-
spettive richieste.
La domanda non può essere accolta stante la fondatezza dell’eccezione
prescrizionale sollevata puntualmente e ritualmente dai convenuti nella
comparsa di costituzione.
Secondo il disposto di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio
1994 n. 20 (come modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639), il di-
ritto al risarcimento del danno si prescrive “in ogni caso” in cinque anni,
decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso
di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
Per uniforme orientamento giurisprudenziale (da ultimo Corte dei conti,
Sez. III, 20 aprile 2015, n.242), l'exordium praescriptionis va fissato al
momento in cui l'Amministrazione danneggiata, ai sensi dell'art. 2935
c.c., avrebbe potuto, in concreto, far valere il proprio diritto di credito e
cioè al momento in cui la stessa, avendo acquisito l’effettiva conoscenza
dei fatti commessi in danno al proprio patrimonio (Sezioni riunite, n.
63/96/A del 3 luglio 1996), avrebbe potuto porre in essere ogni conse-
guenziale iniziativa per la tutela dei propri interessi.
Da tempo è stato affermato che, qualora la percezione del danno non sia
manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabili-
tà contrattuale, sorge, non tanto dal momento in cui il fatto del terzo de-
termina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in
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cui la produzione del pregiudizio si manifesta all’esterno, divenendo og-
gettivamente percettibile e riconoscibile (Cassazione 29 agosto 2003 n.
1266).
In altri termini (Corte dei conti, Sez. III, 8 aprile 2015, n.203) la prescri-
zione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal momento
in cui l’Amministrazione (l’Amministrazione e non il Procuratore conta-
bile), con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto (e dovuto) accorgersi del
danno erariale (e comunicarlo al Procuratore contabile). Quando un fatto
di danno discende da fatti penalmente rilevanti normalmente ci sarà, da
parte dell’autore o degli autori, attività di nascondimento, di occultamento
del danno erariale. Talvolta l’occultamento è facilitato dall’inerzia
dell’Amministrazione nell’esercizio di poteri ispettivi, di controllo inter-
no, di verifica della correttezza degli atti, insomma di tutto lo strumenta-
rio di cui un’amministrazione ben condotta, può avvalersi perché la sua
gestione sia corretta; talaltra la realizzazione del fatto dannoso e il suo oc-
cultamento è facilitato da connivenze, anche involontarie, per negligenza
di chi dovrebbe verificare, vegliare.
Ma, quando inizia un’indagine penale, l’Amministrazione è a conoscenza
che c’è la possibilità che si sia verificata un’anomalia nella sua gestione e
dovrebbe attivare i propri strumenti di conoscenza e tutela. La giurispru-
denza della Corte ha stabilito che la prescrizione incomincia a decorrere
almeno da quando il P.M. esercita l’azione penale e cioè con la richiesta
di rinvio a giudizio (a parte che anche una richiesta di archiviazione po-
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trebbe essere comunque notizia di danno, ancorché non si ritenga che i
fatti integrino una fattispecie di reato). Non a caso, il legislatore ha statui-
to che il Pubblico ministero in sede penale, quando esercita l’azione pena-
le, ne dà comunicazione al PM contabile (art. 129 disp. att.c.p.p.).
Nel caso di specie la data del rinvio a giudizio degli odierni convenuti ri-
sale al 7/3/2008, data del deposito della richiesta di rinvio a giudizio da
parte del P.M. presso il Tribunale di Cosenza, sicché a nulla può rilevare
la data di trasmissione della sentenza di condanna alla Procura regionale
della Corte dei conti, giacché – si ripete – è dalla data del rinvio a giudizio
che l’Amministrazione è a conoscenza che c’è la possibilità che si sia ve-
rificata un’anomalia nella sua gestione e dovrebbe attivare i propri stru-
menti di conoscenza e tutela.
Peraltro non risulta che l’amministrazione si sia costituita parte civile nel
corso del giudizio penale, né l’attore dà prova dell’esistenza di atti inter-
ruttivi della prescrizione che avrebbero potuto provenire anche dalla stes-
sa amministrazione danneggiata; anzi lo stesso attore, nonostante
l’eccezione prescrizionale risultasse già prospettata nelle deduzioni scritte
all’invito a dedurre, non si è preoccupato, in sede di citazione, di confuta-
re l’eccezione attraverso la dimostrazione di eventuali atti interruttivi pro-
venienti dall’amministrazione danneggiata i quali, ammesso che vi siano,
non possono essere ricercati sua sponte dal Collegio, rimanendo onere
dell’attore dar prova della fondatezza della domanda e difendersi rispetto
ad eccezioni impeditive dell’azione erariale, come quella prescrizionale.
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Non è luogo a delibare sulle spese – peraltro non richieste dai convenuti -
non essendo stato esaminato il merito della questione.
P. Q. M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,
definitivamente pronunciando, dichiara l’intervenuta prescrizione. Nulla
per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2015.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTEf.toQuirino Lorelli f.to Mario Condemi
Depositata in segreteria 20/05/2015
Il Funzionariof.to Dott.ssa Stefania Vasapollo