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1 REPUBBLICA ITALIANA 98/2015 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti Magistrati: Mario CONDEMI, Presidente Anna BOMBINO, Consigliere Quirino LORELLI, Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 98/2015 nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.20124 del regi- stro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di 1) TROTTA Giancarlo, nato a Cosenza, il 18/1/1974, n.q. di legale rappresentante della ditta “Calzaturificio DAERS di Trotta Giancarlo” 2) ARTUSI Domenico, nato a Cosenza, il 10/2/1965; 3) SARRO Roberto, nato a Cosenza il 18/2/1964 tutti rappresentati e difesi dall’avv. Attilio De Pasquale, giusta procura al- le liti a margine della comparsa di costituzione depositata il 22/4/2015 Visti gli atti di causa; Uditi all’udienza pubblica del 13 maggio 2015 il consigliere relatore, il Procuratore Regionale Scerbo e l’avv. Attilio De Pasquale Ritenuto in FATTO E DIRITTO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 98/2015 LA CORTE DEI ... · 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A 98/2015 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A 98/2015

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Mario CONDEMI, Presidente

Anna BOMBINO, Consigliere

Quirino LORELLI, Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 98/2015

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.20124 del regi-

stro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

1) TROTTA Giancarlo, nato a Cosenza, il 18/1/1974, n.q. di legale

rappresentante della ditta “Calzaturificio DAERS di Trotta Giancarlo”

2) ARTUSI Domenico, nato a Cosenza, il 10/2/1965;

3) SARRO Roberto, nato a Cosenza il 18/2/1964

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Attilio De Pasquale, giusta procura al-

le liti a margine della comparsa di costituzione depositata il 22/4/2015

Visti gli atti di causa;

Uditi all’udienza pubblica del 13 maggio 2015 il consigliere relatore, il

Procuratore Regionale Scerbo e l’avv. Attilio De Pasquale

Ritenuto in

F A T T O E D I R I T T O

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Con atto di citazione depositato il 23/10/2013, la Procura regionale ha ri-

chiesto la condanna dei convenuti sopra epigrafati a risarcire al M.I.S.E.

un danno erariale pari a complessivi € 812.546,20, oltre accessori e spese.

Precisa l’organo requirente che la vertenza trae origine da una comunica-

zione risalente al 25/2/2011 della Procura della Repubblica di Cosenza,

con la quale veniva trasmessa copia della sentenza n.174/2011, resa dal

Tribunale Penale di Cosenza, di condanna per truffa aggravata di diversi

soggetti, tra cui i convenuti.

Precisa l’attore che i convenuti, sulla base di una domanda di agevolazio-

ni presentata al M.I.S.E. il 30/6/2001, avevano ottenuto un contributo

pubblico, a valere sulla Legge n.488/1992, erogato in due tranches di €

402.072,00 ed € 321.657,60; che il Trotta aveva anche presentato ed otte-

nuto un ulteriore contributo pubblico a valere sul PON “Sviluppo impren-

ditoria locale”, misura 2.1.b, “PIA Formazione”, per ulteriori €

111.024,00; che le somme, erogate per l’acquisto di attrezzatura nuova,

erano state irregolarmente utilizzate per l’acquisto di attrezzatura rivelata-

si usata, in violazione dell’espresso divieto previsto; che erano state uti-

lizzate fatture false a comprova di acquisti di beni e servizi; che il valore

dell’immobile costruito era inferiore a quello fatturato; che non vi erano

stati reali apporti di capitale proprio all’impresa da parte

dell’imprenditore, il quale li aveva solo simulati; che vi erano state irre-

golari movimentazioni del conto corrente dell’impresa con prelievi di

contanti, il tutto in violazione dei vincoli prescritti dalla legge, dai rego-

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lamenti amministrativi e dalle circolari e dai bandi e linee guida ministe-

riali e regionali, con conseguente determinarsi di un danno erariale di-

scendente dalla inosservanza di doveri di diligenza professionale derivan-

te da dolo.

Puntualizzava l’attore come il Tribunale penale di Cosenza nella sentenza

n.174/2011 avesse riconosciuto la responsabilità penale del Trotta, del

Sarro e dell’Artusi e come la Corte d’Appello avesse confermato tali sta-

tuizioni, con alcune specifiche relative a prescrizioni intercorse che, co-

munque, non mutavano il quadro di responsabilità. Precisa ancora che la

Corte di cassazione aveva infine rigettato il ricorso dei convenuti e che,

per l’effetto, le statuizioni di condanna erano divenute irrevocabili.

Concludeva quindi l’attore richiedendo la integrale restituzione dei con-

tributi erogati, maggiorati di interessi e spese.

Con comparsa depositata il 22/4/2015 si sono costituiti tutti i convenuti,

eccependo preliminarmente la prescrizione, essendo decorso oltre un

quinquennio tra la data della richiesta di rinvio a giudizio e quella di noti-

ficazione del primo atto interruttivo, rappresentato dall’invito a dedurre;

nel merito deducono l’inesistenza di una previsione per la quale i beni ac-

quistati non potevano essere usati; la pertinenza e congruità degli acquisti

di beni e servizi rispetto all’iniziativa imprenditoriale per la quale richie-

sero i finanziamenti; la errata interpretazione da parte dell’attore

dell’obbligo di apporto di capitali propri nell’investimento e chiedono

quindi di essere mandati assolti.

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All’udienza di discussione del 13/5/2015 le parti si sono riportate alle ri-

spettive richieste.

La domanda non può essere accolta stante la fondatezza dell’eccezione

prescrizionale sollevata puntualmente e ritualmente dai convenuti nella

comparsa di costituzione.

Secondo il disposto di cui all’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio

1994 n. 20 (come modificata dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639), il di-

ritto al risarcimento del danno si prescrive “in ogni caso” in cinque anni,

decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso

di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Per uniforme orientamento giurisprudenziale (da ultimo Corte dei conti,

Sez. III, 20 aprile 2015, n.242), l'exordium praescriptionis va fissato al

momento in cui l'Amministrazione danneggiata, ai sensi dell'art. 2935

c.c., avrebbe potuto, in concreto, far valere il proprio diritto di credito e

cioè al momento in cui la stessa, avendo acquisito l’effettiva conoscenza

dei fatti commessi in danno al proprio patrimonio (Sezioni riunite, n.

63/96/A del 3 luglio 1996), avrebbe potuto porre in essere ogni conse-

guenziale iniziativa per la tutela dei propri interessi.

Da tempo è stato affermato che, qualora la percezione del danno non sia

manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento

del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabili-

tà contrattuale, sorge, non tanto dal momento in cui il fatto del terzo de-

termina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in

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cui la produzione del pregiudizio si manifesta all’esterno, divenendo og-

gettivamente percettibile e riconoscibile (Cassazione 29 agosto 2003 n.

1266).

In altri termini (Corte dei conti, Sez. III, 8 aprile 2015, n.203) la prescri-

zione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal momento

in cui l’Amministrazione (l’Amministrazione e non il Procuratore conta-

bile), con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto (e dovuto) accorgersi del

danno erariale (e comunicarlo al Procuratore contabile). Quando un fatto

di danno discende da fatti penalmente rilevanti normalmente ci sarà, da

parte dell’autore o degli autori, attività di nascondimento, di occultamento

del danno erariale. Talvolta l’occultamento è facilitato dall’inerzia

dell’Amministrazione nell’esercizio di poteri ispettivi, di controllo inter-

no, di verifica della correttezza degli atti, insomma di tutto lo strumenta-

rio di cui un’amministrazione ben condotta, può avvalersi perché la sua

gestione sia corretta; talaltra la realizzazione del fatto dannoso e il suo oc-

cultamento è facilitato da connivenze, anche involontarie, per negligenza

di chi dovrebbe verificare, vegliare.

Ma, quando inizia un’indagine penale, l’Amministrazione è a conoscenza

che c’è la possibilità che si sia verificata un’anomalia nella sua gestione e

dovrebbe attivare i propri strumenti di conoscenza e tutela. La giurispru-

denza della Corte ha stabilito che la prescrizione incomincia a decorrere

almeno da quando il P.M. esercita l’azione penale e cioè con la richiesta

di rinvio a giudizio (a parte che anche una richiesta di archiviazione po-

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trebbe essere comunque notizia di danno, ancorché non si ritenga che i

fatti integrino una fattispecie di reato). Non a caso, il legislatore ha statui-

to che il Pubblico ministero in sede penale, quando esercita l’azione pena-

le, ne dà comunicazione al PM contabile (art. 129 disp. att.c.p.p.).

Nel caso di specie la data del rinvio a giudizio degli odierni convenuti ri-

sale al 7/3/2008, data del deposito della richiesta di rinvio a giudizio da

parte del P.M. presso il Tribunale di Cosenza, sicché a nulla può rilevare

la data di trasmissione della sentenza di condanna alla Procura regionale

della Corte dei conti, giacché – si ripete – è dalla data del rinvio a giudizio

che l’Amministrazione è a conoscenza che c’è la possibilità che si sia ve-

rificata un’anomalia nella sua gestione e dovrebbe attivare i propri stru-

menti di conoscenza e tutela.

Peraltro non risulta che l’amministrazione si sia costituita parte civile nel

corso del giudizio penale, né l’attore dà prova dell’esistenza di atti inter-

ruttivi della prescrizione che avrebbero potuto provenire anche dalla stes-

sa amministrazione danneggiata; anzi lo stesso attore, nonostante

l’eccezione prescrizionale risultasse già prospettata nelle deduzioni scritte

all’invito a dedurre, non si è preoccupato, in sede di citazione, di confuta-

re l’eccezione attraverso la dimostrazione di eventuali atti interruttivi pro-

venienti dall’amministrazione danneggiata i quali, ammesso che vi siano,

non possono essere ricercati sua sponte dal Collegio, rimanendo onere

dell’attore dar prova della fondatezza della domanda e difendersi rispetto

ad eccezioni impeditive dell’azione erariale, come quella prescrizionale.

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Non è luogo a delibare sulle spese – peraltro non richieste dai convenuti -

non essendo stato esaminato il merito della questione.

P. Q. M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,

definitivamente pronunciando, dichiara l’intervenuta prescrizione. Nulla

per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2015.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTEf.toQuirino Lorelli f.to Mario Condemi

Depositata in segreteria 20/05/2015

Il Funzionariof.to Dott.ssa Stefania Vasapollo