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29/04/2013 1 Il Coordinamento in fase di esecuzione Cosa pu e cosa deve fare il Coordinatore in cantiere Dispensa a cura del relatore PAOLO MORESSONI Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza Perugia, 4 Maggio 2013 Sala Formazione FUA – Piazza Danti, 28 Perugia (PG) Safety & Management S.r.l. S&M SocietÄ Uninominale Agenzia formativa accreditata Regione Umbria – Det. Dir. 1548/2011 www.safetygruop.com Paolo Moressoni Chi ? Dall’articolo 89 – Definizioni f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non pu essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilit di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; www.safetygruop.com Paolo Moressoni

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Il Coordinamento in fase di esecuzioneCosa pu� e cosa deve fare il Coordinatore in cantiere

Dispensa a cura del relatorePAOLO MORESSONI

Corso di Aggiornamento per Coordinatori della SicurezzaPerugia, 4 Maggio 2013

Sala Formazione FUA – Piazza Danti, 28 Perugia (PG)

SSaaffeettyy && MMaannaaggeemmeenntt SS..rr..ll..S&MSocietÄ Uninominale

Agenzia formativa accreditata Regione Umbria – Det. Dir. 1548/2011

www.safetygruop.comPaolo Moressoni

Chi �?

Dall’articolo 89 – Definizioni

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pu� essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilit� di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

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1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneit� del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit� nonch� la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

Continua…

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

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e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97 comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione d� comunicazione dell'inadempienza alla azienda unit� sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) fermo quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

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Articolo 93 - Responsabilit� dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente � esonerato dalle responsabilit� connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilit� connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivit� nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

LA DIRETTIVA CANTIERI – Titolo IV del D.L.vo 81/2008.

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Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit�;b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali

posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli

apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;h) le interazioni con le attivit� che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimit� del

cantiere.

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Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalit� chiaramente

visibili e individuabili;c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da

evitarne il crollo o il ribaltamento;d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono

compromettere la loro sicurezza e la loro salute;e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano

correttamente;g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

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Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti …segue…

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonch� la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.

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Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneit� tecnico professionale si fa riferimento alle modalit� di cui all’ ALLEGATO XVII.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese

esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

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Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria …segue…

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivit� di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivit� di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

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Alcuni modelli

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Lettera di nomina del CSE Verifica del POS Verbale di sopralluogo

Che cosa cambia nella gestione del cantiere con “l’impresa affidataria”

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Rapporti Impresa Affidataria – Impresa Esecutrice

L’art. 97 � una novit� introdotta dall’unico testo, e tra l’altro dispone al comma 2 che gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneit� tecnico professionale si fa riferimento alle modalit� di cui all’ ALLEGATO XVII

Infatti esaminando l’allegato si ribadisce al comma 3 la disposizione che, “in caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneit� tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al punto 1”.

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Rapporti Impresa Affidataria – Impresa Esecutrice

Innanzitutto (ai sensi dell’art. 101 – Obblighi di trasmissione) prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Inoltre l’art. 97 dispone inoltre:Al comma 1. che Il datore di lavoro dell’impresa

affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

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Rapporti Impresa Affidataria – Impresa Esecutrice

Al comma 3. si dispone che Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza

(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Infatti l’art. 101 comma 3…Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice

trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

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Rapporti Impresa Affidataria – Impresa Esecutrice

L’impresa Affidataria invia il PSC alle imprese esecutrici (e anche il POS)

L’impresa Esecutrice redige il proprio POS (in conformit� al PSC e al POS dell’Affidataria) e lo trasmette all’Affidataria

L’impresa Affidataria verifica la congruenza e l’idoneit� del POS dell’Esecutrice e lo trasmette al Coordinatore in fase di Esecuzione

Il Coordinatore effettua le verifiche sul POS tempestivamente e comunque entro 15 giorni

Se il POS � idoneo hanno inizio i lavori ALTRIMENTI

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Rapporti Impresa Affidataria – Impresa Esecutrice

In conclusione la vera novit� � che l’impresa Affidataria ha cos� un ruolo ancora pi� attivo nella gestione della sicurezza in cantiere non solo per i propri dipendenti ma anche per quelli delle imprese alle quali affida la realizzazione di parte delle opere.

Inoltre affianca il CSE nel coordinare gli interventi in cantiere per quanto riguarda in particolare le imprese esecutrici sub-affidatarie della stessa.

Insomma ne verifica l’idoneit�, verifica la corretta pianificazione (POS) e si occupa del coordinamento e verifica l’applicazione ed il rispetto dei PIANI.

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Rapporti Impresa Affidataria – Impresa Esecutrice

Impresa Affidatari

a

Verifica l’idoneit� tecnica dei suoi sub-appaltatori

Gli trasmette il PSC e il

proprio POS

Verifica l’idoneit� e la congruit� dei

loro POS

Coordina gli interventi delle imprese sub-affidatarie, cura

l’applicazione dei Piani e promuove l’applicazione delle

misure generali di tutela

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Le responsabilit� in materia di sicurezza del Direttore di Cantiere

Vediamo cosa dicono le altre norme……ex art. 31 della Legge 109/94 confluite nell’art 131 del Decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 in materia di Piani di Sicurezza al comma 2, ultimo periodo si legge:

“Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.”

…l’art. 118 comma 7 (ultimo periodo) del D.L.vo 163/2006, aggiunge:

“Il direttore tecnico di cantiere � responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.”

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…l’art. 6 del Decreto 145/2000, sancisce che:

l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere

…nelle quali attivit� rientra a pieno titolo la vigilanza sull’applicazione dei Piani di Sicurezza ed il coordinamento dei soggetti coinvolti in cantiere ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 626/94.(attualmente art. 26 del D.L.vo 81/2008)

Le responsabilit� in materia di sicurezza del Direttore di Cantiere

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Nello stesso spirito sono volte le previsioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici[1], il quale all’art. 4 comma 1 recita:

“L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneit� tecnici e morali, per l'esercizio delle attivit� necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto”.

L’intento � chiarissimo: se l’appaltatore (Datore di Lavoro) non conduce personalmente l’appalto da lui assunto, deve nominare un suo rappresentante (Direttore di cantiere) per l’esercizio delle attivit� di conduzione dei lavori.

[1] Decreto 19 Aprile 2000 n. 145 – Ministero dei Lavori Pubblici

Le responsabilit� in materia di sicurezza del Direttore di Cantiere

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� quindi evidente, visto che l’appaltatore non pu� condurre (per propri motivi) i lavori assunti in appalto, deve garantire, attraverso un suo preposto, la presenza “costante” (per non dire continuativa…) al fine di eseguire l’oggetto del contratto.

Alla stessa maniera, visto che il Datore di Lavoro, non pu� garantire direttamente l’osservanza dei piani di sicurezza, deve farlo attraverso il suo preposto Direttore di Cantiere, che inoltre � responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori[1].

[1] Art. 118 comma 7 ultimo periodo del D.L.vo 163/2006

Le responsabilit� in materia di sicurezza del Direttore di Cantiere

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

Ma chi � il PREPOSTO?Art. 2 comma 1 lettera e) del D.L.vo 81/2008"preposto": persona che, in ragione delle competenze

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit� lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

Che cosa fa il PREPOSTO?Art. 19 del D.L.vo 81/2008a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

nonch� delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinch� soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch� i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il pi� presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit� in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

Che cosa fa il PREPOSTO?Quindi:Deve sovraintendere: impartire cio� ordini e istruzioni per

regolare il lavoro altrui Deve svolgere attivit� di controllo di tale lavoro: ne

consegue quindi un potere organizzativo e disciplinare� responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza

decise dal datore di lavoro e organizzate dai dirigentiInforma i lavoratori sui rischia cui sono espostiVigila sull’uso dei DPI

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

Che cosa fa il PREPOSTO?Grava sul preposto, privo del potere o dovere di

predisporre mezzi e strutture, l’obbligo di svolgere compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari (Sezione III Penale –27/01/1999, Sentenza n. 1142)

Se non svolge tali compiti di controllo e sorveglianza, tiene un comportamento colposo

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

Ma chi pu� essere il PREPOSTO?Chiunque, indipendentemente dalla qualifica o

inquadramento, svolga un lavoro avente contenuti di coordinamento e di direzione di altri lavoratori, pu� essere riconosciuto l’esercizio di fatto di un ruolo da PREPOSTO (art. 299 – D.L.vo 81/08)

Quindi in cantiere � di diritto preposto il Direttore di Cantiere, certamente anche il suo assistente e per l’esercizio di fatto anche il Capo Cantiere o il Capo Operaio.

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

Ai compiti generali si aggiungono i compiti specifici del Titolo IV sui cantieri, e sebbene il preposto � citato solo nel titolo dell’art. 96 si possono assegnare con assoluta certezza i seguenti compiti:

adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII - che contiene prescrizioni sulla logistica, norme igieniche e prescrizioni per i posti di lavoro in cantiere - (art. 96 comma 1 lettera a)

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza (art. 100 comma 3) che tradotto per i preposti significa che assicurano l’applicazione dei piani!!!!

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

In verit� sanzioni al preposto nei cantieri non sono una novit�, infatti l’art. 22 comma 4 del D.L.vo 494/96 e ss.mm.prevedeva gi� le seguenti sanzioni:

I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a) (non ha attuato misure conformi all’allegato IV); 12, comma 3 (non rispetto del PSC).

Solo che la mancanza di una definizione esatta della figura del preposto ha reso nella pratica inapplicata tale disposizione….

Oggi per� � TUTTO risolto, di conseguenza il nuovo ruolo dell’impresa si traduce in pratica attraverso questa figura anche “DI FATTO”.

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Il Direttore di Cantiere o del PREPOSTO

sovrintende alla attivit� lavorativa e garantisce

l'attuazione delle

direttive ricevute

controlla la corretta

esecuzione da parte dei lavoratori

informa i lavoratori sui rischia cui sono esposti

� responsabil

e dell’attuazio

ne delle misure di sicurezza

vigila sull’uso dei DPI

adotta le misure

conformi alle

prescrizioni di cui

all'allegato XIII

attua quanto

previsto nei piani (PSC e

POS)

fa rispettare i piani anche

dalla imprese

“sub-affidatarie”

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A L L A L U C E D E L L A L E G G E R E G I O N E U M B R I A N . 3 / 2 0 1 0 E D E L L A D G R 5 6 9 D E L 7 G I U G N O 2 0 1 1

L I N E E G U I D A P E R I L C A L C O L O D E I C O S T I E D E G L I O N E R I D E L L A S I C U R E Z Z A

E P E R L A D E T E R M I N A Z I O N E D E L C O S T O P R E S U N T O D E L L A M A N O D O P E R A N E G L I A P P A L T I

D I L A V O R I

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IL PREPOSTO

Il Preposto

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Con le innovazioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i., le imprese Affidatarie devono indicare al Committente dell’opera il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa (con le specifiche mansioni) incaricati dell’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del decreto stesso.

Tale obbligo � sancito, tra l’altro, anche dal punto 01 dell’Allegato XVII – Idoneit� Tecnico-Professionale

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Il Preposto

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Tale soggetto pu� essere il Datore di Lavoro stesso dell’impresa affidataria, un suo Dirigente o un Preposto.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, devono altres� assicurare che il soggetto, o i soggettiindicati dall’impresa Affidataria, siano in possesso di adeguata formazione, i contenuti minimi della suddetta formazione sono contenuti all’interno dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008.

Obbligo sancito a carico dei committenti ai sensi dell’articolo 100 comma 6-bis del D.Lgs. n.81/2008

Chi � il Preposto

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Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la definizione di preposto secondo il Testo Unico in materia di sicurezza:

"preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivit� lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Che fa il Preposto

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Si riporta inoltre l’articolo 19 del D.Lgs. n.81/2008, che contiene i compiti “generali” previsti in carico a tale soggetto:

In riferimento alle attivit� indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di

legge, nonch� delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b. verificare affinch� soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch� i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d. informare il pi� presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit� in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Che fa il Preposto e quando deve essere presente

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� di tutta evidenza che ai compiti sopra riportati si aggiungono quelli specifici per i cantieri ed elencati agli articoli 95, 96 e 97 del D.Lgs. n.81/2008.

Visto quanto sopra riportato ed analizzata la vigente normativa in materia � evidente che se il preposto ha quale principale compito quello di SOVRINTENDE e VIGILARE; � altrettanto chiaro che la sua presenza � costante e continuativa sul luogo di lavoro.

Il Preposto (o il Datore di Lavoro in prima persona o uno dei suoi Dirigenti), inoltre, � una figura dell’IMPRESA AFFIDATARIA che deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati a terzi (alle imprese esecutrici o a lavoratori autonomi) e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (obbligo disposto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008)

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Quando deve essere presente il Preposto

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Pertanto l’impresa Affidataria deve assicurare la presenza del Preposto anche laddove non

siano presenti lavoratori del proprio organico aziendale (esempio laddove operino esclusivamente lavoratori di altre imprese o

lavoratori autonomi, alle quali sono stati sub-affidati parte dei lavori).

Quando deve essere presente il Preposto

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� con tale visione che le presenti linee guida nelle modalit� di rendicontazione degli Oneri della Sicurezza, al capitolo relativo alla Gestione ed Organizzazione del Cantiere assegnano adeguato impegno economico alle suddette attivit�.

In particolare agli articoli OC.02.04 e OC.02.05 viene compensato, con quota mensile, l’impegno del preposto in relazione al cantiere specifico, considerando appunto la sua presenza continuativa. La differenza tra i due articoli citati sta nel livello di rischio del cantiere come resa palese dal Progettista o dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nella determinazione degli oneri in fase di progettazione; a tale scopo, quando il fattore applicato, in relazione alla tabella, sia stato quello relativo a rischio Basso o Medio, si applica l’articolo OC.02.04, mentre laddove in livello di rischio sia stato valutato alto si applica l’articolo OC.02.05.

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Quando deve essere presente il Preposto

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� doveroso precisare che mentre la normativa specifica richiede la presenza di un preposto addetto ad una specifica attivit� (esempio montaggio ponteggi, esecuzione lavori in quota, ecc.), l’impegno di quest’ultimo viene rendicontato attraverso l’articolo OC.02.06.

La presenza del preposto in cantiere � verificata dal Committente, dal Responsabile dei Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dal Direttore dei Lavori durante le loro visite.

Sanzioni per assenza del Preposto

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Dal combinato disposto dell’articolato del titolo IV del D.Lgs. n.81/2008, dell’art. 118 e 131 del Codice degli Appalti, qualora se ne rilevi l’assenza il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (anche su segnalazione di altri soggetti), previa costituzione in mora dell’impresa Affidataria, ne segnala l’assenza al Committente e pu� richiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO.

Il preposto (o i preposti) individuato sottoscrive il Piano Operativo di Sicurezza e il PSC in segno di conoscenza dell’elaborato e in segno di impegno ad attuare quanto in essi prescritto in relazione ai propri compiti di vigilanza e controllo.

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A L L A L U C E D E L L A L E G G E R E G I O N E U M B R I A N . 3 / 2 0 1 0 E D E L L A D G R 5 6 9 D E L 7 G I U G N O 2 0 1 1

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Il CSE ed i Costi ed Oneri della sicurezza

Contabilit� degli Oneri della Sicurezza

Durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori (conformemente a quanto previsto dal punto 4.1.6 dell’allegato XV al D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) liquida l'importo relativo ai costi e agli oneri della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando necessario.

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Gestione dei costi della sicurezza nei subappalti

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In applicazione del combinato disposto dell’art. 118 del Codice degli Appalti e dell’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008, l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

In particolare ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivit� previste nella stima dei costi della sicurezza, di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, siano state effettuate a cura delle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse, senza ribasso, i relativi oneri.

COSTI della sicurezza nei subappalti

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Per rendere operativa tale disposizione di legge, si dovr� procedere per quanto riguarda i Costi della Sicurezza trasferendo le somme come risultanti dalla contabilit� dei lavorieventualmente adeguate in relazione a porzioni di lavorazione eseguite dall’impresa affidataria.

Di tali accordi se ne deve trovare menzione e giustificazione, a seconda dei casi, nel contratto d’appalto, di subappalto, d’opera o di fornitura in opera.

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ONERI della sicurezza nei subappalti

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Per quanto riguarda, invece, gli oneri della sicurezza, nel contratto tra impresa affidataria ed impresa esecutrice, viene indicato l’importo presunto spettante a quest’ultima, applicando l’elenco prezzi, allegato alle presenti linee guida, in relazione all’effettivo impegno richiesto al subappaltatore e reso palese nel rispettivo POS.

In mancanza di tale esplicita indicazione il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione non ritiene il POS idoneo.

A consuntivo gli oneri della sicurezza saranno determinati in base alla contabilit� effettiva.

Non spettano in nessun caso all’impresa esecutrice le somme per oneri della sicurezza che la norma dispone esplicitamente a carico dell’impresa Affidataria (come ad esempio il preposto, la verifica dei POS, ecc.).

ONERI della sicurezza nei subappalti

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Nel caso in cui l’impresa affidataria, per sua maggiore tutela, richiede anche a cura dell’impresa esecutrice la presenza continuativa di un ulteriore preposto, inserir� nel contratto prima, e nella contabilit� poi, anche le somme per il relativo impegno, in questo caso la stazione appaltante non avr� nulla da eccepire, ma tali somme restano escluse per il raggiungimento dell’importo minimo da rendicontare da parte dell’impresa affidataria.

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ONERI della sicurezza nei subappalti

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La Stazione Appaltante, accertato preventivamente che il C.S.E. abbia ritenuto i P.O.S. idonei, previa autorizzazione alla esecuzione di parte delle opere a cura di imprese terze rispetto all’affidataria, verifica che di tali accordi ve ne sia esplicita trattazione nel contratto; in caso contrario non fornir� le necessarie autorizzazioni all’esecuzione.

La procedura sopra descritta si applica anche nel caso in cui il soggetto esecutore sia un Lavoratore autonomo, con l’esclusione dell’esame del POS da parte del CSE, in quanto non applicabile in tale fattispecie.

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Il CSE e la manodopera

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DURC e Congruit� della Manodopera

Ciascun Ente componente lo Sportello Unico Previdenziale potr� richiedere

copia del giornale dei lavori e dei verbali di visita del Coordinatore

della Sicurezza in fase di esecuzione, se individuato, per effettuare le

proprie verifiche laddove lo ritenga opportuno.

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La L.R. 1/2004

Il Direttore dei Lavori provvede a:[Omissis]c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla

presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attivit� di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificit� di ogni singolo cantiere; consistono, altres�, nella comunicazione di eventuali irregolarit� al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonch� al coordinatore per la sicurezza;

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Quadro sinottico delle attivit� di coordinatore

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Conferimento dell'incarico.

L’incarico di coordinatore � affidato prima dell'affidamento dei lavori alle imprese.

� auspicabile che l’incarico venga affidato in forma scritta. Nei casi previsti “il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l’esecuzione”.

Art. 90 comma 3 del T.U. .Per pianificare le condizioni di sicurezza

Redazione di PSC e predisposizione del fascicolo

Nei casi in cui, dopo l’affidamento dell’incarico ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o pi� imprese oppure nei casi in cui non sia stato nominato il CSP perch� non previsto

Documento da redigere secondo il punto 2 e successivi dell’allegato XV del T.U.(vedi attivit� CSP)

Art 92 comma 2 del T.U.

Assistenza/informazione sui contenuti della legge al committente.

Al momento dell’incarico Informando in virt� di un dovere deontologico il committente dei suoi obblighi in relazione al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Perch� ci sia chiarezza fin dal primo momento sui compiti di ciascuna figura di sistema.

Analisi del PSC e dei documenti progettuali.

Prima di iniziare le attivit�. Analisi di tutti documenti con particolare attenzione al progetto, al PSC, alle tavole relative all’organizzazione del cantiere e al cronoprogramma (prestando attenzione alla gestione degli aspetti interferenziali e ambientali).

Analisi/visita del sito. Prima di iniziare le attivit�. Confrontando il PSC consegnatogli dal Committente, con particolare attenzione alle caratteristiche dell’area e all’accessibilit�.

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Eventuale integrazione del PSC. in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche significative dell’intervento e alle eventuali proposte delle imprese esecutrici

IL CSE integra e/o adegua il PSC in relazione all’analisi effettuata art. 92 comma 1 lettera b) del T.U.Analisi effettuata sia in sito che rispetto ai documenti.

Procedura di gestione del coordinamento con definizione della relativa modulistica.

Prima dell’inizio dei lavori. Il CSE definisce le procedure finalizzate al coordinamento e ai controlli. Il CSE definisce la modulistica necessaria alla gestione del coordinamento: es. - modulo di rapporto di sopralluogo; - verbale di riunione e coordinamento; - verbale di comunicazione alle imprese; - verbale di sospensione attivit� per pericolo grave e imminente; - richiesta di sospensione dei pagamenti degli oneri della sicurezza per inadempimento al PSC;- altro.

art. 92 comma 1 lettera a) e b) del T.U.

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Coerenza e conformit� dei POS Prima dell’ingresso delle imprese in cantiere. Il CSE controlla l’idoneit� dei POS verificandone la congruenza con il PSC. Operazione eseguita tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla trasmissione.

art. 92 comma 1 lettera b) del T.U.

Verifica, relativamente agli Oneri della sicurezza indicati nel contratto di subappalto, in relazione all’effettivo impegno richiesto al subappaltatore che ci� sia reso palese nel rispettivo POS.

Legge Regione Umbria n.3/2010 e della DGR569 del 7 giugno 2011

Il preposto (o i preposti) individuato sottoscrive il Piano Operativo di Sicurezza e il PSC in segno di conoscenza dell’elaborato e in segno di impegno ad attuare quanto in essi prescritto in relazione ai propri compiti di vigilanza e controllo

Legge Regione Umbria n.3/2010 e della DGR569 del 7 giugno 2011

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Organizzare l’informazione. - quando necessario; - durante le riunioni di coordinamento.

Il CSE verifica verbalmente e/o in forma scritta il passaggio di informazioni presso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi presenti in cantiere.

Art. 92 comma 1 lettera c) del T.U. Per essere sicuri che le informazioni arrivino a destinazione.

Organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attivit�: riunioni.

Quando necessario in relazione all’andamento dei lavori Le riunioni di coordinamento con tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere indette dal CSE, che le convocher� a sua discrezione.Il verbale della riunione con le relative decisioni sar� sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi interessati (a cura dell’impresa affidataria per i propri subappaltatori )

- per confrontarsi e prendere decisioni in merito all’evoluzione dei lavori;- per risolvere problemi intervenuti durante le lavorazioni.

Coordinamento con Direttore Lavori.

Con continuit� per tutta la durata dei lavori. Il CSE valuta con la direzione lavori in riunioni periodiche, le criticit� delle fasi lavorative, in particolare devono essere oggetto di esame:- il programma dei lavori,- l’interferenza delle lavorazioni tra imprese;- la scelta dei materiali e prodotti chimici;- i sistemi di sicurezza da porre in esercizio per la successiva manutenzione dell’opera.

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Verifica la presenza del Preposto o dei Preposti

Con continuit� per tutta la durata dei lavori. Qualora se ne rilevi l’assenza il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (anche su segnalazione di altri soggetti), previa costituzione in mora dell’impresa Affidataria, ne segnala l’assenza al Committente e pu� richiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO

Legge Regione Umbria n.3/2010 e della DGR569 del 7 giugno 2011

Aggiornamento del PSC e del fascicolo.

Tutte le volte che risulta necessario. In caso di varianti in corso d’opera, modifiche alla costruzione, ecc., il CSE deve provvedere qualora fosse necessario, all’aggiornamento delle tavole esplicative allegate al PSC, del programma lavori e del fascicolo.

Art.92 com. 1 lettera b ) del T.U.

Verifica eaggiornamento del cronoprogramma.

Quando necessario Sulla scorta delle previsioni fornite dal committente ai sensi dell’art. 90 comma 1 del T.U. ed ai sensi del punto 2.3.3 dell’allegato XV.

Punto 2.3.3. allegato XV del T.U.

Verificadell’applicazione delle disposizioni contenutenel PSC.

Durante tutto il periodo di realizzazione dell’opera. Mediante specifici sopralluoghi in cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori e dei rischi presenti possibilmente con stesura di apposito verbale.

Art. 92 del T.U.

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Parere per ilpagamento dei costi e degli oneri della sicurezza.

All’atto di ogni SAL. A fronte di richiesta espressa del Direttore dei Lavori, il CSE esprime parere di merito. Le linee guida regionali in materia, a tale proposito, indicano esplicitamante "previa approvazione del coordinatore".

A fronte dell’attuazione delle azioni per la sicurezza previste nel PSC.Punto 4.1.6 allegato XV del T.U.Legge Regione Umbria n.3/2010 e della DGR569 del 7 giugno 2011

Previa approvazione dell'Ultimo SAL e del Finale Il coordinatore, in ausilio del Direttore dei Lavori, verifica la rendicontazione degli oneri predisposta dall’impresa esecutrice applicando l’elenco prezzi allegato alle linee guida

Legge Regione Umbria n.3/2010 e della DGR569 del 7 giugno 2011

Raccoglie le evidenzedocumentali relativeall’attivit� di formazionefatta ai lavoratoripresenti in cantiere.

Le visite in cantiere sono a discrezione del CSE, in relazione alle fasi ed alla loro criticit�

Il CSE deve avere una presenza all’interno delcantiere tale da poter garantire l’attivit� di coordinamento per cui ha ricevuto l’incarico dal committente e per poter eseguire quanto previstodall’art. 92 del T.U.- all’inizio delle attivit� (inizio dei lavori) possibilmente in accordo con la DL, deve effettuare un’analisiapprofondita del cronoprogramma, individuando tutte le attivit� critiche che dovranno vedere in cantiere lasua presenza, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze;- deve osservare lo stato delle attivit� in relazione ai contenuti del PSC.

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Coordinatore in fase di EsecuzioneChe cosa fare Quando Specifiche tecniche - Dettagli Obiettivi - Motivazioni

Raccolta della documentazione tecnica inerente il fascicolo

Durante le lavorazioni Il CSE deve aggiornare il fascicolo, corredandolo di documentazione tecnica.

Per poter consentire i necessari livelli di sicurezza nelle successive fasi di lavoro e/o manutenzione sull’opera.

Fine dei lavori Il CSE, in ausilio al Direttore dei Lavori, integra l'elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate con la documentazione presente alla fine dei lavori.

Per consentire al committente di gestire le future manutenzioni in sicurezza.Per consentire al Direttore dei Lavori di trasmettere l'elaborato tecnico unitamente alla comunicazione di fine lavori (DGR Regione Umbria n. 1284/2011 art. 4)

Informazioni alcommittente.

Periodicamente secondo accordi Il CSE comunica periodicamente al committente sull’andamento delle attivit� e gli aspetti specifici (es: lavorazioni a rischio, interferenze, ecc.)

Al fine di rendere partecipe ilcommittente degli obblighi a luideputati art. 90 comma 1 e comma 9 del T.U. nonch� art. 92commm1 lett. e)

Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti i necessari provvedimenti

Comunicazione scritta. Si raccomanda il preventivo coinvolgimento degli organismi paritetici di settore.

Art 92 lettera e) del T.U.

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Il Coordinatore in fase di Esecuzione

Dispensa a cura del relatore

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