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147 Pace diritti umani n. 2 / maggio-agosto 2009 La sentenza della Corte europea dei diritti umani per l’omicidio Giuliani: prima condanna per violazione del diritto alla vita pronunciata contro l’Italia Paolo De Stefani* 1. Introduzione La IV sezione della Corte europea dei diritti umani ha emesso, il 25 agosto 2009, una sentenza di condanna dell’Italia per violazione dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani, la norma che tutela il diritto alla vita 1 . La sentenza riguarda fatti che hanno condotto, il 20 luglio 2001, all’ucci- sione di Carlo Giuliani, nel corso dei disordini che hanno caratterizzato il summit del G8 di Genova. Il ricorso che l’ha originata era stato presentato il 18 giugno 2002 dai genitori e dalla sorella di Carlo Giuliani. In modo del tutto stupefacente, la stampa nazionale e i tele- giornali hanno salutato la prima sentenza di condanna pro- nunciata dalla Corte di Strasburgo nei confronti del nostro Paese per violazione del diritto alla vita come una vittoria del- lo Stato e la conferma della bontà dell’operato delle nostre istituzioni. Scorrendo rapidamente i giornali del 26 agosto 2009, in effetti, l’argomento che spicca nei titoli è la definitiva conferma, proveniente dai giudici di Strasburgo, che il giova- ne carabiniere che sparò e uccise Carlo Giuliani in Piazza Ali- monda agì per legittima difesa, esattamente come aveva rite- nuto il giudice delle indagini preliminari di Genova (concorde il Procuratore della Repubblica) nel 2002, quando fu disposto il non luogo a procedere nei confronti del milite 2 . Ed è parti- colarmente curioso che a rimarcare pubblicamente, a Genova, il «felice» esito della controversia (con compiacimento bipar- tisan dell’uditorio, formato da militanti del maggiore partito d’opposizione...) sia stato lo stesso uomo politico che nel 2001 rivestiva il ruolo di Ministro dell’Interno e che oggi pre- siede la Camera dei Deputati 3 . * Ricercatore di Diritto internazio- nale, Docente di Diritto internazio- nale penale nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova. 1 Giuliani e Gaggio c. Italia, ricorso n. 23458/02, 25 agosto 2009. Il caso è stato discusso in un’udienza pub- blica il 5 dicembre 2006; la stessa sezione aveva dichiarato ricevibile il ricorso con decisione del 6 febbraio 2007. Estratti della sentenza di meri- to del 2009 sono pubblicati in que- sto numero della rivista in calce al presente articolo. 2 Una rapida scorsa dei giornali del 26 agosto 2009 evidenzia titoli pra- ticamente a senso unico: Per la Cor- te europea Carlo Giuliani fu ucciso per “legittima difesa” («Corriere del- la Sera»); G8, Strasburgo assolve Placanica: “Giuliani ucciso per legit- tima difesa” («La Repubblica»); Giu- liani, la Corte europea: ucciso per legittima difesa («Il Giornale»); Stra- sburgo: “Giuliani ucciso per legitti- ma difesa” («Il Secolo XIX»); Stra- sburgo assolve Placanica («Il Mani- festo»); “Placanica ha sparato per legittima difesa”. Il caso Carlo Giu- liani chiuso a Strasburgo («L’Uni- tà»). Nel corpo degli articoli è dato atto della circostanza che la senten- za invero contiene una condanna dello Stato italiano per non aver adempiuto agli obblighi procedurali derivanti dall’art. 2, ma indubbia- mente il messaggio che traspare dai titoli accredita l’idea di una sostan- ziale «assoluzione». Piuttosto scon- certante oltretutto il fatto che tale interpretazione assolutoria compaia anche nei giornali che sostengono la tesi delle responsabilità dello Stato per la morte di Giuliani. Una lettura diversa compare su «Il Manifesto» soltanto in un Commento (p. 10) di E. Menzione (Le nuove prospettive del caso Giuliani). 3 La cronista de «La Repubblica», il 27 agosto, così riportava l’interven- to di Gianfranco Fini alla festa del Partito Democratico di Genova: «”A proposito di G8 di Genova, voglio togliermi un sassolino dalla scarpa”. E spiega: “Sono soddisfatto e, come italiano, sono felice che la Corte Europea per i Diritti dell’uomo abbia [sic] detto in modo inequivocabile che quel carabiniere ha agito per PDU_2-09.qxp:PDU 02/2009 23-10-2009 11:21 Pagina 147

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147 Pace diritti umani n. 2 / maggio-agosto 2009

La sentenza della Corte europea dei diritti umani per l’omicidio Giuliani: prima condanna per violazionedel diritto alla vita pronunciata contro l’Italia

Paolo De Stefani*

1. Introduzione

La IV sezione della Corte europea dei diritti umani ha emesso,il 25 agosto 2009, una sentenza di condanna dell’Italia perviolazione dell’art. 2 della Convenzione europea dei dirittiumani, la norma che tutela il diritto alla vita1. La sentenzariguarda fatti che hanno condotto, il 20 luglio 2001, all’ucci-sione di Carlo Giuliani, nel corso dei disordini che hannocaratterizzato il summit del G8 di Genova. Il ricorso che l’haoriginata era stato presentato il 18 giugno 2002 dai genitori edalla sorella di Carlo Giuliani. In modo del tutto stupefacente, la stampa nazionale e i tele-giornali hanno salutato la prima sentenza di condanna pro-nunciata dalla Corte di Strasburgo nei confronti del nostroPaese per violazione del diritto alla vita come una vittoria del-lo Stato e la conferma della bontà dell’operato delle nostreistituzioni. Scorrendo rapidamente i giornali del 26 agosto2009, in effetti, l’argomento che spicca nei titoli è la definitivaconferma, proveniente dai giudici di Strasburgo, che il giova-ne carabiniere che sparò e uccise Carlo Giuliani in Piazza Ali-monda agì per legittima difesa, esattamente come aveva rite-nuto il giudice delle indagini preliminari di Genova (concordeil Procuratore della Repubblica) nel 2002, quando fu dispostoil non luogo a procedere nei confronti del milite2. Ed è parti-colarmente curioso che a rimarcare pubblicamente, a Genova,il «felice» esito della controversia (con compiacimento bipar-tisan dell’uditorio, formato da militanti del maggiore partitod’opposizione...) sia stato lo stesso uomo politico che nel2001 rivestiva il ruolo di Ministro dell’Interno e che oggi pre-siede la Camera dei Deputati3.

* Ricercatore di Diritto internazio-nale, Docente di Diritto internazio-nale penale nella Facoltà di Scienzepolitiche dell’Università di Padova.

1 Giuliani e Gaggio c. Italia, ricorson. 23458/02, 25 agosto 2009. Il casoè stato discusso in un’udienza pub-blica il 5 dicembre 2006; la stessasezione aveva dichiarato ricevibile ilricorso con decisione del 6 febbraio2007. Estratti della sentenza di meri-to del 2009 sono pubblicati in que-sto numero della rivista in calce alpresente articolo.2 Una rapida scorsa dei giornali del26 agosto 2009 evidenzia titoli pra-ticamente a senso unico: Per la Cor-te europea Carlo Giuliani fu uccisoper “legittima difesa” («Corriere del-la Sera»); G8, Strasburgo assolvePlacanica: “Giuliani ucciso per legit-tima difesa” («La Repubblica»); Giu-liani, la Corte europea: ucciso perlegittima difesa («Il Giornale»); Stra-sburgo: “Giuliani ucciso per legitti-ma difesa” («Il Secolo XIX»); Stra-sburgo assolve Placanica («Il Mani-festo»); “Placanica ha sparato perlegittima difesa”. Il caso Carlo Giu-liani chiuso a Strasburgo («L’Uni-tà»). Nel corpo degli articoli è datoatto della circostanza che la senten-za invero contiene una condannadello Stato italiano per non averadempiuto agli obblighi proceduraliderivanti dall’art. 2, ma indubbia-mente il messaggio che traspare daititoli accredita l’idea di una sostan-ziale «assoluzione». Piuttosto scon-certante oltretutto il fatto che taleinterpretazione assolutoria compaiaanche nei giornali che sostengono latesi delle responsabilità dello Statoper la morte di Giuliani. Una letturadiversa compare su «Il Manifesto»soltanto in un Commento (p. 10) diE. Menzione (Le nuove prospettivedel caso Giuliani).3 La cronista de «La Repubblica», il27 agosto, così riportava l’interven-to di Gianfranco Fini alla festa delPartito Democratico di Genova: «”Aproposito di G8 di Genova, vogliotogliermi un sassolino dalla scarpa”.E spiega: “Sono soddisfatto e, comeitaliano, sono felice che la CorteEuropea per i Diritti dell’uomo abbia[sic] detto in modo inequivocabileche quel carabiniere ha agito per

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2. I processi per i fatti di Genova 2001

In effetti, la decisione della Corte europea dei diritti umani nonappare affatto «assolutoria» nei confronti dell’Italia e una letturaun po’ meno superficiale della vicenda consiglierebbe alle auto-rità del nostro Paese reazioni tutt’altro che compiaciute.Il caso è talmente noto alle cronache del nostro Paese che nonappare necessario richiamarne nel dettaglio le circostanze. Adistanza di oltre otto anni, tuttavia, restano divisioni apparente-mente insanabili nell’opinione pubblica circa singoli significati-vi dettagli della vicenda specifica della morte del giovane mani-festante e, più in generale, circa l’esistenza di responsabilitàpenali, civili o almeno politiche per la pianificazione, organizza-zione, attuazione del dispositivo di ordine pubblico messo incampo a Genova in occasione del vertice G8: un dispositivoche, almeno visto con il senno di poi, appare fallimentare sottodiversi aspetti. Sul piano giudiziario, i fatti di Genova – al di làdella vicenda strettamente riferita alla morte di Carlo Giuliani,su cui, come detto, l’autorità giudiziaria ha deciso per l’archivia-zione4 – sono a tutt’oggi lo scenario di vari processi5. In primoluogo, quello ai 25 manifestanti accusati di vari reati, tra cuidevastazione e saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale, con-clusosi in primo grado con numerose e pesanti condanne (finoa undici anni di reclusione): la sentenza di primo grado di que-sto processo è ampiamente utilizzata anche dalla Corte europeadei diritti umani a sostegno delle proprie argomentazioni. Lasentenza d’appello, pronunciata il 9 ottobre 2009, ha ridotto adieci le condanne, ma ha aumentato l’entità delle pene inflitte(fino a 15 anni di reclusione)6. Due altri processi vedono invececome imputati operatori e funzionari, anche di alto profilo, del-le forze dell’ordine: quello per l’irruzione, la notte tra il 21 e il22 luglio 2001, nel complesso scolastico «A. Diaz», utilizzatocome dormitorio e centro stampa e media da organizzazioni chepartecipavano alle manifestazioni del «G8 alternativo»; e quelloper le presunte violenze compiute nei confronti di numerosimanifestanti trattenuti in stato di fermo nella caserma di Bolza-neto – trasformata per l’occasione in centro di detenzione prov-visoria – nelle giornate dal 20 al 22 luglio. Il processo per l’assalto al complesso scolastico «Diaz» è perve-nuto alla sentenza di primo grado il 13 novembre 2008. Conessa i giudici di Genova hanno inflitto tredici condanne di

legittima difesa”. Si aspettava ilsilenzio, forse qualche fischio, inve-ce arriva un applauso consistente eFini lo sottolinea: “Mi fa piacere cheapplaudiate, dopo tante polemi-che”» (W. Valli, Fini sul G8: “Giustala sentenza europea”, in «LaRepubblica», Cronaca di Genova, 27agosto 2009.4 L’archiviazione è stata richiestadallo stesso procuratore di Genovacon atto depositato il 2 dicembre2002 e disposta dalla giudice delleindagini preliminari della stessa cittàcon ordinanza del 3 maggio 2003.Entrambi gli atti sono reperibiliall’indirizzo: http://www.piazzacarlogiuliani.org/carlo/iter/in_prel.php (sito del Comitato Piaz-za Carlo Giuliani onlus, organismoche promuove l’informazione suifatti del G8 2001 – ultima visita:ottobre 2009).5 Per accedere agli atti di tali proce-dimenti, oltre al sito citato nellanota precedente, si può utilmenteconsultare il sito http://www. pro-cessig8.org (ultima visita: ottobre2009), promosso dai legali aderential Genoa Legal Forum.6 V.M. Calandri, G8, un secolo dicarcere ai Black Bloc. “Illegittima lacarica di via Tolemaide”, in «LaRepubblica», 9 ottobre 2009.

Paolo De Stefani

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durata compresa tra un mese e quattro anni di reclusione perreati che, oltre alle lesioni, comprendono la falsità ideologica ela calunnia (è stato provato che alcuni degli agenti imputati ave-vano cercato di costruire falsi elementi di prova a carico dellevittime) nonché, in un caso, l’abuso d’ufficio. Il processo per ifatti di Bolzaneto ha invece avuto una prima sentenza il 14luglio 2008, con la quale sono state disposte quindici condannea pene che vanno dai 9 mesi ai 5 anni di reclusione (gli imputa-ti erano 45): un esito salutato da molti osservatori come insod-disfacente e raggiunto al termine di un dibattimento difficile7;solo in un caso è stato riscontrato il delitto di abuso d’ufficio(art. 323 cod. pen.)8; i reati riconosciuti a carico degli imputatisono stati quello di abuso di autorità contro arrestati o detenutidi cui all’art. 608 cod. pen.9 e quello di lesioni personali (art.582 cod. pen.). Non è stato riconosciuto invece il reato di falsoideologico in riferimento alle modalità «sommarie» di registra-zione delle persone trattenute nel centro di prima detenzione. In tutti i casi le decisioni di primo grado sono state impugnate.I processi quindi non sono conclusi ed è anzi concreta la possi-bilità che tutti i reati, in particolare quelli riconosciuti in capoad agenti delle forze dell’ordine, possano estinguersi per prescri-zione, vista la relativa mitezza delle pene previste. Per le centi-naia di persone offese dai reati ascritti alle forze dell’ordine,molte delle quali di cittadinanza straniera, le sentenze penalihanno fissato delle provvisionali di moderata entità e solo perun limitato numero di casi (relativamente al «processo Bolzane-to», deciso in primo grado nel luglio 2008, le somme non sonotuttavia state corrisposte alle parti civili, poiché tutti gli imputa-ti e le amministrazioni statali tenute al risarcimento hanno pre-sentato opposizione10; per le vittime delle violenze alla scuola«Diaz», invece, la liquidazione delle provvisionali è iniziata nelcorso del 2009). Fatta salva la provvisionale, per la liquidazionedei risarcimenti sarà necessario avviare ulteriori azioni giudizia-rie in sede civile.I fatti del G8 – e principalmente l’omicidio di Giuliani – sonostati ricostruiti anche in sede politico-parlamentare. Un comita-to paritetico formato dalle Commissioni affari costituzionali delSenato e della Camera dei Deputati ha svolto un’indagine cono-scitiva nell’estate del 2001, svolgendo una serie di audizioni traagosto e settembre dello stesso anno11. Il Comitato non è tutta-via riuscito ad adottare un documento finale condiviso da mag-

7 Una certa frustrazione dei giudicirispetto all’andamento del processoè rispecchiata in questo significativopassaggio della sentenza (spessocitato del resto anche dalla stampa):«In realtà, purtroppo, il limite delpresente processo è rappresentatodal fatto che, quantunque ciò siaavvenuto non per incompletezzanell’indagine, che è stata, invece,lunga, laboriosa e attenta da partedell’ufficio del P.M., ma per difficol-tà oggettive (non ultima delle quali,come ha evidenziato la PubblicaAccusa, la scarsa collaborazione del-le Forze di Polizia, originata, forse,da un malinteso “spirito di corpo”),la maggior parte di coloro che sisono resi direttamente responsabilidelle vessazioni risultate provate indibattimento è rimasta ignota». Aconferma di ciò vale ricordare chel’allora Capo della polizia e altri duedirigenti di polizia sono stati accu-sati di falso per le dichiarazioni reseal processo per la «Diaz». Il proces-so, celebrato con rito abbreviato, siè chiuso in primo grado con l’asso-luzione di De Gennaro e di unodegli altri due imputati (l’altro hachiesto di seguire il rito ordinario)«per non aver commesso il fatto»(cfr. E. Dellacasa, De Gennaro e ilcaso Diaz. Assoluzione piena aGenova, in «Corriere della Sera», 8ottobre 2009).8 Da notare che, come riconoscono igiudici di Genova, «la mancanza, nelnostro sistema penale, di uno speci-fico reato di “tortura” ha costrettol’ufficio del PM a circoscrivere lecondotte inumane e degradanti(che avrebbero potuto senza dubbioricomprendersi nella nozione di“tortura” adottata nelle convenzioniinternazionali) compiute in dannodelle parti offese transitate nellacaserma della P.S. di Genova-Bolza-neto durante i giorni del G8 [...] nel-l’ambito, certamente non del tuttoadeguato, della fattispecie dell’abu-so di ufficio».9 «Il pubblico ufficiale, che sottopo-ne a misure di rigore non consentitedalla legge una persona arrestata odetenuta di cui egli abbia la custo-dia anche temporanea, o che sia alui affidata in esecuzione di unprovvedimento dell’autorità compe-tente, è punito con la reclusionefino a trenta mesi [...]». Di questo e

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gioranza e opposizione. Al documento approvato dalla maggio-ranze se ne sono aggiunti infatti altri due, di minoranza, dalcontenuto notevolmente distinto. L’istituzione di una vera epropria commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti diGenova, avanzata e sostenuta nel corso degli anni da varie forzepolitiche – compresi partiti che tra il 2006 e il 2008 hanno fat-to parte della maggioranza parlamentare – non è mai stata otte-nuta12. Il Parlamento Europeo, da parte sua, e a conferma dellavasta eco che le vicende del G8 genovese hanno suscitato inambito internazionale, ha fermamente stigmatizzato i fatti diGenova nella Risoluzione adottata il 1° gennaio 2003 dedicataalla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione Europeanell’anno 200113. Tra le voci che più hanno contribuito a solle-vare l’attenzione e la mobilitazione dell’opinione pubblicainternazionale sulle violenze che si sono consumate a Genova,spicca quella di Amnesty International, che in svariati rapportie dichiarazioni ha richiesto, in particolare, la costituzione diuna commissione d’inchiesta indipendente, nonché l’adozioneanche nel nostro Paese di una legislazione in materia di torturae trattamenti inumani14.

3. La decisione sulla ricevibilità

Il «caso Giuliani» era stata portato davanti alla Corte con ricor-so n. 23458/02 del 18 giugno 2002, presentato dal padre, dallamadre e dalla sorella di Carlo Giuliani e dichiarato ricevibilecon decisione del 6 febbraio 200715. Nella decisione sull’ammis-sibilità la Corte, in particolare, aveva respinto l’eccezione dimancato esaurimento dei ricorsi interni avanzata dallo Stato ita-liano. Il governo aveva sostenuto che, pur non essendo più di -sponibili davanti alla giustizia italiana altri rimedi di tipo penalea seguito dell’archiviazione del procedimento iniziato contro isospetti autori dell’omicidio di Carlo Giuliani, rimaneva tutta-via aperta per i familiari del giovane ucciso la possibilità di pro-porre una causa in sede civile per il risarcimento dei danni deri-vati dalla morte del loro congiunto – una via, quella della giu-stizia civile, che si presentava oltretutto meno ardua rispetto aquella penale, visto il diverso regime della prova (meno strin-gente), l’inapplicabilità del principio del favor rei e, soprattutto,la possibilità, in tale sede, di investire con l’azione giudiziaria la

di altri reati sono stati riconosciutiagenti e funzionari di polizia, non-ché appartenenti alla polizia peni-tenziaria; sono stati assolti invece idodici imputati appartenenti al cor-po dei Carabinieri. 10 Il governo “dimentica” i 141 diBolzaneto, in «La Repubblica», Cro-naca di Genova, 23 settembre 2009,p. 9.11 I materiali del comitato pariteticosono reperibili on-line ai seguentiindirizzi internet: http://www.senato.it/commissioni/4529/3204/3205/sommarioindagini.htm;http://wai.camera.it/docesta/312/6203/documentotesto.asp?comriun=0&sUrl=01/indag/sui_fatti_di_genova/elenco.htm. Si possono reperirealtresì sul sito già citato http://www.processig8.org (i siti citatisono stati visitati da ultimo nell’ot-tobre 2009).12 L’ultima bocciatura è avvenutadavanti alla Commissione affaricostituzionali della Camera, dovenella votazione avvenuta il 30 otto-bre 2007, i voti di maggioranza eopposizione si sono equivalsi. Deci-siva è risultata la scelta dei parla-mentari dell’Italia dei Valori, compo-nenti della maggioranza parlamen-tare ma contrari all’istituzione dellacommissione d’inchiesta.13 Risoluzione del Parlamento Euro-peo P5_TA(2003/0012). Ai paragrafi44 e 45 si legge che Il ParlamentoEuropeo «deplora le sospensioni deidiritti fondamentali avvenute duran-te le manifestazioni pubbliche, ed inparticolare in occasione della riunio-ne del G8 a Genova, come la libertàdi espressione, la libertà di circola-zione, il diritto alla difesa, il dirittoall’integrità fisica; 45. [...] racco-manda agli Stati membri di evitareun uso sproporzionato della forza edi dare istruzioni alle forze nazionalidi polizia perché controllino la vio-lenza e tutelino i diritti individualianche in occasione di assembra-menti in cui perturbatori violenti siconfondono con cittadini pacifici,rispettosi della legge [...]; rileva inparticolare che, per quanto riguardai disordini di Genova del luglio 2001,il Parlamento continuerà ad accor-dare particolare attenzione al segui-to delle indagini amministrative,giudiziarie e parlamentari avviate in

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responsabilità civile anche di soggetti diversi dalle persone fisi-che, comprese amministrazioni dello Stato16. La Quarta Sezionedella Corte di Strasburgo rigetta tuttavia tale impostazione,dichiarando il ricorso ricevibile sotto tale riguardo, e rinviandoalla decisione nel merito l’esame di altre eccezioni di inammissi-bilità relative all’art. 2 della Convenzione nonché agli altri arti-coli invocati dai familiari di Carlo Giuliani. Citando a sostegnoun’ampia giurisprudenza, la Corte chiarisce infatti che, a diffe-renza delle situazioni in cui la morte di un individuo è legata aerrori medici – o comunque in cui non è in questione l’uso del-le armi o della forza pubblica –, i casi di uccisioni causate dalleforze di polizia attraverso l’uso delle armi devono necessaria-mente essere indagati in sede penale, al fine di accertare nelmodo più completo e approfondito possibile le circostanze dellamorte e giungere all’identificazione e all’eventuale punizionedell’autore del fatto; la mera previsione di un rimedio civile nonsarebbe sufficiente per adempiere all’obbligo di «proteggere ildiritto alla vita» fissato dal primo comma dell’art. 2. Il ricorsoquindi è ammissibile e deve essere trattato nel merito.

4. La violazione dell’art. 2: considerazioni dei ricorrenti

Gli articoli della Convenzione europea di cui i ricorrenti lamen-tano la violazione da parte dello Stato italiano sono, oltre all’art.2 (nei suoi profili sostanziali e procedurali), l’art. 3 (in relazionealle presunte violenze di cui sarebbe stato vittima Carlo Giulia-no nei momenti immediatamente successivi allo sparo che loaveva raggiunto al volto e prima della morte), l’art. 6 in unionecon l’art. 13 (in ragione del presunto carattere incompleto elacunoso delle indagini e delle limitazioni al ruolo delle vittimenella procedura seguita) e l’art. 38 (lo Stato italiano non avreb-be fornito tutte le facilitazioni necessarie ai fini dell’efficaceconduzione dell’inchiesta da parte della Corte di Strasburgo).La sostanza del caso investe in via del tutto prevalente l’art. 2(diritto alla vita). I rilievi che coinvolgono gli artt. 3, 6 e 13,infatti, non sono che corollari alla principale accusa rivolta alloStato italiano: quella di non aver protetto in modo adeguato lavita delle persone coinvolte nei fatti di Piazza Alimonda e di nonaver indagato pienamente sulle circostanze dell’uccisione. È datali indagini, peraltro, che deriva la convinzione che la morte

Italia per accertare se in tale occa-sione si sia ricorsi a trattamenti opunizioni disumane o degradanti(art. 4 della Carta dei diritti fonda-mentali dell’Unione europea)».14 Si veda in particolare il documen-to AI Index: EUR 30/012/2001.15 La decisione sulla ricevibilità èon-line all’indirizzo http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=814301&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 (disponibile solo inlingua francese) (sito visitato daultimo nell’ottobre 2009).16 Il governo convenuto menzionain particolare come precedente lasentenza Calvelli et Ciglio c. Italie[GC], n. 32967/96, CEDH 2002-I. Igiudici avevano ritenuto, in relazio-ne a un caso di malasanità con con-seguente decesso di un neonato,che «if the infringement of the rightto life [...] is not caused intentio-nally, the positive obligation impo-sed by Article 2 to set up an effecti-ve judicial system does not necessa-rily require the provision of a crimi-nal-law remedy in every case. In thespecific sphere of medical negligen-ce the obligation may for instancealso be satisfied if the legal systemaffords victims a remedy in the civilcourts [...], enabling any liability ofthe doctors concerned to be esta-blished and any appropriate civilredress, such as an order for dama-ges and for the publication of thedecision, to be obtained. Discipli-nary measures may also be envisa-ged» (§ 51, corsivo aggiunto).

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sarebbe intervenuta immediatamente a seguito del colpo dipistola sparato dal carabiniere, e che quindi i successivi compor-tamenti di cui è stato vittima (compreso il doppio passaggio del-la jeep sui cui montavano tre carabinieri sopra il corpo esanimedi Carlo Giuliani) non possono costituire trattamento inumano.Le considerazioni dei ricorrenti che ritengono violato l’art. 2possono essere raggruppate intorno alle tre dimensioni fonda-mentali che la norma in questione comprende: la proibizione dicagionare la morte; l’obbligo di tutelare il diritto alla vita conmisure positive che limitino secondo rigorosi criteri di necessitàe proporzionalità dell’uso legittimo della forza letale da partedegli agenti dello Stato; la protezione del diritto alla vitamediante l’adozione di misure positive «procedurali» di accerta-mento, di sanzione e di riparazione. Più in particolare, i ricorrenti pongono, in primo luogo, unaserie di questioni relative alla fondatezza delle conclusioni del-l’inchiesta della Procura genovese sui fatti che hanno portatoalla morte di Giuliani17. Viene contestata, sulla base delle risul-tanze dell’autopsia e di abbondante materiale fotografico evideo, la «teoria del sasso», cioè l’idea, ritenuta dagli investigato-ri sulla scorta di una serie di perizie compiute da diversi pool diesperti, che il proiettile esploso da Placanica sia stato deviato daun sasso (presumibilmente uno di quelli lanciati dalla folla deimanifestanti all’indirizzo del mezzo militare) prima di colpireGiuliani. Da notare che, pur aderendo a tale ricostruzione, ilgiudice italiano non ne ha tratto come conseguenza l’esclusionedel nesso di causalità tra la condotta del carabiniere e la mortedi Giuliani: in altre parole, la morte sarebbe stata causata effetti-vamente dall’azione intenzionale del carabiniere, nonostantel’intervento imprevedibile del sasso che avrebbe deviato il col-po18. Si contesta, inoltre, che ricorressero gli estremi della legit-tima difesa e cioè che il ricorso all’uso dell’arma da fuoco fossenecessario e proporzionale, visto che, secondo certe foto, solouna dozzina di persone erano effettivamente nei pressi della jeepdei carabinieri e che all’interno di quest’ultima pare fosse pre-sente uno scudo che i carabinieri avrebbero potuto usare, sel’intento fosse effettivamente stato quello di proteggersi dallaviolenza dei manifestanti. Quanto agli avvertimenti che avreb-bero preceduto l’esplosione dei colpi che hanno raggiunto Giu-liani, si contesta che siano stati espliciti e chiari.In secondo luogo, il ricorso pone l’accento sulle circostanze

17 Si vedano, nella sentenza, i §§144-147.18 La Procura di Genova osserva,nella richiesta di archiviazione, che«la deviazione del proiettile sul cal-cinaccio non è idonea a interrompe-re il nesso di causalità ai sensi del-l’art. 41 cod. pen. Infatti l’intenzionedi Placanica era comunque quella disparare e l’impatto della pallottolasul calcinaccio (fattore eccezionale eimprevedibile) non ha costituito unacausa sopravvenuta da sola suffi-ciente a determinare l’evento e per-ciò idonea a interrompere il proces-so causale originato dalla condottadell’agente». Tale opinione è confer-mata dal giudice delle indagini preli-minari, sia pure con minore chiarez-za. Il fondamento dell’archiviazionesarà in effetti la scriminante dellalegittima difesa, non l’insussistenzadel fatto.

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generali che hanno fatto da sfondo all’uccisione di Carlo Giu-liani: la denuncia riguarda le modalità con cui è stato gestitol’ordine pubblico a Genova nell’area intorno alla «zona rossa»,preclusa a qualunque infiltrazione di manifestanti, nella giorna-ta del 20 luglio 2001, nel generale contesto normativo e opera-tivo che presiede alla garanzia dell’ordine pubblico in occasionedi eventi complessi come un incontro dei G819. Si inizia rilevan-do l’inadeguatezza della normativa italiana sull’uso delle armida parte delle forze dell’ordine, così come ricavabile dal Codicepenale e dal Testo Unico di pubblica sicurezza, che fisserebbestandard al di sotto di quelli richiesti dalla giurisprudenza dellaCorte europea dei diritti umani, ispirati a principi di assolutanecessità e di stretta proporzionalità. Anche la regolamentazio-ne sull’uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell’ordinesarebbe, in Italia, deficitaria. Venendo ad aspetti più vicini alcaso specifico, i ricorrenti segnalano la circostanza che il perso-nale utilizzato per mantenere l’ordine a Genova durante il G8 e,in particolare, quello impiegato negli scontri di Piazza Alimoniadel 20 luglio, sarebbe stato palesemente inadeguato a tale com-pito. Da un lato, infatti, la compagnia di carabinieri denomina-ta «Echo», di cui faceva parte Placanica, e riunita nel contingen-te IRR - Intervento Rapido Risolutivo, appariva guidata da uffi-ciali qualificati per la loro partecipazione a missioni internazio-nali di polizia militare, con un profilo pertanto ritenuto inadat-to a gestire situazioni complesse e fluide come quelle tipiche dieventi quali un G8 nella fase post-Seattle, dove gruppi ristretti emobili di contestatori violenti si potevano confondere tra deci-ne di migliaia di manifestanti pacifici e nonviolenti. Dall’altrolato, molti militi in servizio a Genova in tali reparti specialirisultavano essere poco più che maggiorenni, privi di esperienzaspecifica e comunque non sufficientemente addestrati ad inter-venire in frangenti del tipo di quelli che si sono presentati aGenova. Anche il loro equipaggiamento sollevava dubbi neiricorrenti, quanto al rispetto degli standard di sicurezza e alcontrollo sull’efficienza20. Il sistema di comunicazione radioutilizzato dagli operatori di pubblica sicurezza sul terreno è giu-dicato dai ricorrenti inadeguato e poco funzionale a favorire l’a-zione coordinata di più forze (polizia, carabinieri, guardia difinanza...) in una situazione ambientale tanto complessa. Diparticolare pertinenza si presentano le contestazioni dei ricor-renti centrate sulle modalità confuse con cui è stato adottato e

19 Si veda la sentenza ai §§ 148-158.20 Oltre a menzionare il fatto che leforze dell’ordine non avevano indotazione armi da fuoco caricatecon proiettili non letali, i ricorrentimenzionavano l’esistenza di unaprassi illecita – non indagata dagliinquirenti – per cui le pallottolevenivano opportunamente «limate»per produrre lesioni più gravi (effet-to «dum dum»). Secondo i ricorren-ti, tali interventi potevano spiegaretaluni fenomeni ricondotti dagliinvestigatori alla «teoria del sasso»,nonché illuminare alcuni aspetti nonchiariti in sede di autopsia.

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comunicato agli agenti sul terreno l’ordine di servizio del 19luglio, il quale per un verso autorizzava i carabinieri ad adottaremisure «dinamiche» di contrasto nei riguardi dei manifestantiviolenti; per l’altro confermava il legittimo svolgimento, nellagiornata del 20, di un corteo al quale avrebbero partecipato le«tute bianche», un gruppo di contestatori che aveva annunciatol’intenzione di «forzare» la «zona rossa» presidiata dalle forzedell’ordine, e sul quale si erano pertanto concentrate le preoccu-pazioni di polizia e carabinieri. La confusione e il mancatocoordinamento operativo sul terreno sarebbero stati all’originedella carica illecitamente portata dalle forze dell’ordine al cor-teo, previsto e «autorizzato», delle «tute bianche» (e di migliaiadi altri manifestanti di varia estrazione e provenienza). Il carat-tere illegittimo e arbitrario dell’azione portata contro i manife-stanti nei momenti che precedono le tre di pomeriggio del 20luglio è stato affermato dalla sentenza (di primo grado) del pro-cesso contro i 25 manifestanti emessa il 14 dicembre 2007, lad-dove si utilizza la scriminante della «provocazione» (di cui aldecreto legislativo luogotenenziale 288/1944, norma abrogatacon la legge 94/2009 e sostituita con quella analoga contenutanell’art. 393 bis cod. pen.) per giustificare talune condotte,astrattamente configurabili come reati di resistenza a pubblicoufficiale, poste in essere dai manifestanti nell’immediatezza del-la reazione alla carica degli agenti21. Gli scontri del primo pome-riggio, nella ricostruzione dei ricorrenti, sono senz’altro connes-si alla tragica vicenda di Piazza Alimonda, in quanto è proprioper riaversi dallo stress e da alcuni disturbi fisici causati dall’averpreso parte a quelle cariche che il carabiniere Placanica e il suocollega (che sarà a sua volta indagato) Filippo Cavataio si eranoritrovati nella jeep assalita dai manifestanti qualche ora più tardie dalla qualche partì il colpo di pistola che, alle 17.27, ucciseCarlo Giuliani. Se le condizioni dei due giovani carabinieri era-no tali da suggerire il loro allontamento dall’attività operativa,come mai vi si ritrovano al centro? E come mai due jeep nonblindate (tra cui quella che trasportava Placanica e Cavataio)venivano impiegate nella sfortunata carica di Piazza Alimonda?Infine, il ricorso segnala una serie di carenze che porterebbero aconcludere per il carattere non effettivo delle indagini compiuteper accertare le circostanze della morte di Carlo Giuliani: l’art.2 non sarebbe stato rispettato nella parte che prevede il doverepositivo, per lo Stato, di svolgere indagini pronte, effettive,

21 I giudici di Genova, sia in primogrado, sia in appello, hanno accer-tato che la carica al corteo è avve-nuta senza che dai manifestantiprovenissero segnali apprezzabili dicomportamenti violenti; essa hapertanto violato il diritto di riunionee manifestazione pacifica, leso omesso a repentaglio l’incolumità dimigliaia di persone e si è svolta conmodalità illegittime (è mancato inalcuni casi un ordine dell’autoritàcompetente, i lacrimogeni sono statisparati ad altezza d’uomo ecc.).

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indipendenti, imparziali, aperte alla partecipazione degli inte-ressati (cfr. §§ 159-169). Prima di tutto, le inchieste condottein Italia sui fatti di Piazza Alimonda non sono andate oltre l’ac-certamento della responsabilità penale personale dei carabinieripresenti nella jeep da cui è partito il colpo mortale: sulla even-tuale responsabilità di organi superiori nel creare le condizioniche hanno portato all’omicidio non ci sono state indagini né insede giudiziaria né in altra sede (da notare che di disfunzioni delsistema di ordine pubblico predisposto per il G8 di Genovaparla anche en passant la richiesta di archiviazione del procura-tore genovese22). Inoltre non si è indagato su certi elementi sot-tolineati dai legali dei familiari della vittima (oltretutto a costo-ro, non essendoci stato il rinvio a giudizio, non poteva esserericonosciuta una posizione processuale assimilabile a quella del-la parte civile), lasciando inesplorate talune ipotesi investigativealternative a quella seguita dalla Procura. Particolare peso vieneattribuito alla mancata partecipazione dei familiari all’autopsia,disposta dal procuratore con poche ore di preavviso; lo stessoprocuratore autorizzava la cremazione del corpo di Carlo Giu-liani tre giorni dopo la morte, rendendo impossibile rimediarealle riconosciute insufficienze della prima autopsia. Vengonopoi indicate svariate carenze e anomalie in cui gli inquirentisarebbero incorsi e che, secondo i ricorrenti, fanno dubitare delcarattere indipendente ed imparziale dell’inchiesta.Da segnalare che nel presentare le ragioni del ricorso, i familiaridi Carlo Giuliani richiedono alla Corte europea di non fermarsialle risultanze delle inchieste penali condotte in Italia, ma diutilizzare il potere di indagine conferitole23 per riformare leconclusioni raggiunte dalla giustizia italiana circa il modo in cuisi sarebbero svolti i fatti24. Un’ulteriore accusa che i ricorrentirivolgono al governo italiano è infatti quella di non aver coope-rato nella misura dovuta con la Corte, non avendo trasmessotalune informazioni relative, in particolare, alla catena dicomando operante a Genova in occasione del G8. Su quest’ulti-mo punto, tuttavia, la Corte, pur osservando che «the informa-tion provided by the Government does not deal exhaustivelywith the points [menzionati dai ricorrenti]», concluderà che«the incomplete nature of the information has not prevented itfrom examining the case» (§ 270).

22 «[N]on può essere sottaciuto ilfatto che l’organizzazione delleoperazioni fu profondamente modi-ficata nella notte tra il 19 e 20 luglioe da ciò derivò parte dei disservizipalesatisi nella giornata del 20»(fonte?).23 Art. 38.1 b) della Convenzioneeuropea sui diritti umani: «Quandodichiara che il ricorso è ricevibile, laCorte a) procede all’esame dellaquestione in contraddittorio con irappresentanti delle Parti e, se delcaso, ad un’inchiesta per la qualetutti gli Stati interessati fornirannotutte le facilitazioni necessarie ai finidella sua efficace conduzione». Nor-me dettagliate su tali indagini sonocontenute nell’Allegato (adottatonel 2003) al Regolamento della Cor-te. La Rule 1A dell’Allegato disponeche «1. The Chamber may, at therequest of a party or of its ownmotion, adopt any investigativemeasure which it considers capableof clarifying the facts of the case.The Chamber may, inter alia, invitethe parties to produce documentaryevidence and decide to hear as awitness or expert or in any othercapacity any person whose evidenceor statements seem likely to assist itin carrying out its tasks. 2. TheChamber may also ask any person orinstitution of its choice to expressan opinion or make a written reporton any matter considered by it to berelevant to the case». Sul caratterecomunque sussidiario della Corteeuropea v. oltre nel testo.24 V. §§ 143 e 159.

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5. La difesa del governo italiano

Proprio dalla completezza ed effettività delle indagini compiutein Italia muovono invece le considerazioni del governo resisten-te25, per sostenere l’assenza di ogni violazione dell’art. 2. In veri-tà, il governo argomenta in modo esteso negando l’esistenza delnesso di causalità tra l’azione del carabiniere all’interno dellajeep e la morte di Carlo Giuliani: la «teoria del sasso» sembre-rebbe escludere l’illiceità della condotta di Placanica. Questa,come abbiamo visto, non è la posizione né del procuratore nédella giudice delle indagini preliminari di Genova, ed è abba-stanza curioso che il governo resistente ne faccia il primo degliargomenti a difesa. In seconda istanza, lo Stato avanza l’ipotesidella legittima difesa, anche se contemporaneamente rileva«l’oggettiva impossibilità ritenuta anche dal procuratore, di sta-bilire qual era lo stato psicologico e le intenzioni precise» dell’a-gente e riconosce che non è possibile sapere se all’interno dellajeep c’era o meno uno scudo a disposizione del carabiniere perdifendersi dalle aggressioni dei manifestanti, e in particolare perdifendesi dallo stesso Giuliani che, come noto, al momento del-lo sparo aveva tra le mani un estintore e si poteva presumere lostesse per scagliare contro il finestrino posteriore sfondato del-l’automezzo.In sostanza, quindi, lo Stato giustifica la scelta dell’archiviazionein ragione del principio del favor rei (dove il reo è evidentemen-te il carabiniere Placanica, nonché i suoi colleghi presenti sulmezzo militare). Da tale conclusione dovrebbe derivare anche lamancanza di gravami a carico dello Stato, dal momento che nes-suno ha ordinato a Placanica di usare l’arma come ha fatto e chenon sono riscontrabili disfunzioni organizzative direttamentecollegabili al comportamento individuale del carabiniere.Tra i punti più efficaci della difesa dello Stato risulta quello incui si sottolinea il carattere «complesso» di un evento come ilG826. A differenza di altre situazioni che la Corte ha conside-rato, in cui uccisioni da parte di membri delle forze di poliziain violazione dell’art. 2 erano state operate nel corso di scontria fuoco o di operazioni con esclusive finalità di repressione, ilsistema di mantenimento dell’ordine pubblico messo in cam-po a Genova aveva una pluralità di obiettivi, non facilmentecomponibili tra di loro: tutelare i Capi di Stato e di governopartecipanti al vertice e le loro delegazioni, proteggere i mani-

25 Il governo italiano, a supportodell’idea che la Corte non dovrebbeandare oltre la ricostruzione dei fattioggetto del procedimento cosìcome stabilita dall’indagine del giu-dice interno, menziona il parere dis-senziente dei giudici Thomassen eZagrebelsky nel caso Ramsahai c.Paesi Bassi (n. 52391/99, 10 novem-bre 2005). In realtà, nel loro parere igiudici citati criticano il fatto che lamaggioranza abbia ritenuto lo Statoresponsabile di una violazione del-l’art. 2 sotto il profilo procedurale(in particolare, in relazione all’indi-pendenza degli inquirenti), dopoavere dichiarato del tutto affidabilela ricostruzione dei fatti compiutadagli agenti investigatori. Nel pro-cedimento che qui si considera,invece, come vedremo, tale ricono-scimento di attendibilità e comple-tezza non è privo di riserve, mentrenon emergono esplicitamente rilievicirca il rispetto dei criteri di indipen-denza e imparzialità dell’organoinquirente; in ogni caso, sembra chela posizione dei due giudici nelparere citato non abbia nulla a chefare con la pretesa di negare al giu-dice europeo il potere di sottoporrea revisione l’analisi dei fatti compiu-ta dal giudice nazionale.26 Il dato della «complessità» è for-temente sottolineato dall’alloraCapo Direttore Generale del Diparti-mento della Pubblica Sicurezza,Giovanni De Gennaro in occasionedell’audizione al Comitato parla-mentare (seduta dell’8 agosto 2001).

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festanti pacifici dalle possibili violenze di gruppi facinorosi,garantire la tranquillità e i beni degli abitanti della città e,naturalmente, reprimere le azioni criminose e prevenire i reati.In tali condizioni, e tenendo conto del numero esorbitante dimanifestanti di ogni provenienza presenti a Genova in queigiorni, prevedere esattamente quando e dove la violenza sisarebbe scatenata avrebbe richiesto, da parte delle autorità dipolizia, «l’aiuto di un indovino»27. In ogni caso, lo Statorespinge le accuse di inadeguatezza dell’apparato normativonazionale, nonché quelle relative all’insufficiente formazioneofferta al personale delle forze dell’ordine o concernenti ladotazione di armi.Circa il versante procedurale dell’art. 2, oltre a ribadire l’accu-ratezza delle indagini svolte, caratterizzate da un ricorso astrumenti e metodi di indagine particolarmente avanzati sulpiano tecnologico (in particolare per quanto riguarda le inda-gini sui materiali audiovisivi e le perizie balistiche), il governogiustifica il fatto che gli inquirenti non siano andati oltre uncerto limite nell’indagare l’esistenza di eventuali disfunzioninell’apparato di sicurezza, con la ragione che loro compito eraaccertare la responsabilità penale personale di chi era diretta-mente implicato nella morte di Giuliani, non di «trovare atutti i costi un capro espiatorio»28. I rilievi specifici avanzatidai ricorrenti e relativi a singoli passaggi delle indagini cheevidenzierebbero una carenza di indipendenza e imparzialità,sono respinti uno a uno ed è in particolare respinta l’accusache la procedura seguita abbia comportato mancanza di tra-sparenza e limitato oltre misura la partecipazione al procedi-mento dei familiari della vittima. Per quanto riguarda l’acces-so al corpo, le tre ore circa intercorse tra la comunicazionedell’ora d’inizio dell’autopsia sarebbero state sufficienti allafamiglia per nominare un medico di loro fiducia che assistesseall’operazione; nei due giorni trascorsi prima della cremazionesi sarebbe inoltre potuto procedere a ulteriori esami, se se nefosse avvertita la necessità; e comunque la Procura difficil-mente avrebbe potuto negare l’autorizzazione alla cremazione,visto che l’autopsia era stata condotta e che nulla poteva farpensare che i suoi risultati (consegnati due mesi dopo) sareb-bero stati considerati «superficiali».

27 § 186.28 § 198.

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6. La valutazione della Corte. Questioni generali

La decisione della IV Sezione della Corte europea dei dirittiumani segue a sua volta la scansione degli argomenti presentatidalle parti. Dopo aver richiamato i principi che, dalla giurispru-denza McCann29 in poi presiedono alla trattazione dei casi dipresunta violazione dell’art. 2 (§§ 204-213), le successive consi-derazioni riguardano la questione dell’uso eccessivo della forza(§§ 214-227); la presunta violazione dell’obbligo di proteggerela vita di Giuliani (§§ 228-244); la pretesa violazione sul ver-sante procedurale dell’art. 2 (§§ 245-255).Nell’entrare nel merito di questioni che sono già state oggettodi inchiesta a livello nazionale, la Corte si rifà (pur senza esplici-tamente richiamarla) a una giurisprudenza consolidata30 secon-do la quale nell’esaminare le questioni di fatto legate a una con-troversia, la Corte europea manifesta la propria natura sussidia-ria attenendosi, quando ve ne siano, alle conclusioni raggiuntedall’autorità nazionale, nella misura in cui i fatti risultino pro-vati (con prova diretta o indiretta) «oltre ogni ragionevole dub-bio», ossia quando il procedimento nazionale che li ha accertatiaveva natura penale. Per discostarsi da quanto le autorità nazio-nali hanno appurato, la Corte deve riscontrare delle incon-gruenze palesi. In caso di presunta violazione di articoli di parti-colare impatto, tuttavia, quali l’art. 2 (diritto alla vita) e l’art. 3(divieto di tortura e trattamenti inumani), la Corte è tenuta ausare particolare cautela nell’aderire alle valutazioni di fattocompiute dall’autorità nazionale31. La Corte, in altri termini,pur ribadendo la propria funzione sussidiaria, non esclude dipoter entrare nel merito degli accertamenti compiuti dal giudi-ce italiano e di discostarsi, se del caso, dalle considerazioni delgiudice a quo. In effetti, la sentenza di merito, così come quelladi legittimità del 2007, fa ampiamente uso di argomenti trattisia dal decreto di archiviazione dell’inchiesta Giuliani, sia daaltre sentenze relative al G8 di Genova (in particolare la decisio-ne di primo grado nel processo ai 25), sottoponendo i fattiriportati a una nuova valutazione (e anzi fornendo, a parere dialcuni giudici, una ricostruzione fin troppo dettagliata e ampiadella vicenda32).Rispetto alla prima prospettiva considerata, quella che trattadelle responsabilità personali in capo ai carabinieri della jeep, ein particolare del carabiniere Placanica, la Corte, dopo aver

29 McCann e Altri c. Regno Unito,sentenza 27 settembre 1995, SeriesA n. 324.30 Cfr. per es. Klaas c. Germania,sentenza 22 settembre 1993, § 29,Series A n. 269: «it is not normallywithin the province of the EuropeanCourt to substitute its own asses-sment of the facts for that of thedomestic courts and, as a generalrule, it is for these courts to assessthe evidence before them».31 Cfr., tra gli altri, Simsek e altri c.Turchia, nn. 35072/97 e 37194/97, §102, 26 luglio: «where allegations aremade under Articles 2 and 3 of theConvention, the Court must apply aparticularly thorough scrutiny [...],even if certain domestic procee-dings and investigations havealready taken place». V. anche Tah-sin Acar c. Turchia [GC], n.26307/95, § 210, ECHR 2004-III:«Where allegations are made underArticles 2 and 3 of the Convention,the Court must conduct a particu-larly thorough examination and willdo so on the basis of all materialsubmitted by the parties and, ifnecessary, material obtained of itsown motion». Nello stesso sensoanche Bazorkina v. Russia, n.69481/01, § 107, 27 July 2006.32 Il giudice italiano Zagrebelskylamenta che «the summary of factsenters into details of the back-ground to the cause which, as theCourt itself is aware, serve no pur-pose in terms of the issues to beaddressed [...]. It describes andassesses events which are highlycontroversial at the national leveland on which the domestic courtshave not yet given final judgement.The risk that the Court’s judgementwill be read in a partisan manner inorder to fuel the tensions which stillsurround the events in question inItaly cannot be ruled out, and isindeed heightened by the delayeddelivery of the Court’s ruling (sevenyears after the application was lod-ged)». Fermo restando che il ritardocon cui la sentenza è intervenuta èdeprecabile, è comunque da ricor-dare che esso appare legato anchealla lentezza con cui sono state con-dotte le indagini e i processi in Italia(le cui conclusioni sono base neces-saria per fondare su basi fattuali

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sgombrato il campo dall’ipotesi dell’insussistenza del reatodovuta alla mancanza del nesso di causalità, passa ad esaminarese l’azione del carabiniere che ha sparato a Giuliani possa confi-gurarsi entro i limiti dell’art. 2.2, in particolare se ricorresse omeno l’ipotesi dell’uso «assolutamente necessario» della forzagiustificato da uno degli obiettivi stabiliti dallo stesso art. 2.2:nella fattispecie, «assicurare la difesa [di se stesso e del collegache si trovava nella jeep] dalla violenza illegale» portata controdi loro da un certo numero di manifestanti violenti (tra i quali èda annoverare lo stesso Giuliani). Su questo punto non vengo-no individuate ragioni imprescindibili per allontanarsi dall’in-terpretazione dei fatti data dalla giudice delle indagini prelimi-nari. La situazione in cui il carabiniere si è trovato era tale darendere necessaria e proporzionale, nella valutazione dell’agen-te, la reazione comportante l’uso dell’arma da fuoco contro gliaggressori. È infatti dal punto di vista soggettivo dell’agente chedeve essere considerata l’esistenza in concreto dei requisiti dellalegittima difesa: imporre una valutazione oggettiva si tradurreb-be «an unrealistic burden [...] in the execution of their duty,perhaps to the detriment of their lives and those of others»33. Con questa argomentazione la Corte si sottrae anche alla richie-sta avanzata dai ricorrenti di considerare in termini generali lacompatibilità della normativa italiana in materia di legittimadifesa34 e di uso legittimo delle armi da parte della forza pubbli-ca35 con la Convenzione europea del 1950 e la giurisprudenzadella Corte di Strasburgo. Un simile test, oltre che generalmenteestraneo all’ambito d’intervento della Corte europea (la qualenon investe in astratto questioni di legittimità delle legislazioninazionali, ma specifici casi di applicazione di tali norme36) risul-terebbe inutile, avendo concluso che il risultato dell’applicazionedi tali norme appare rispettoso degli standard della Convenzione.L’applicazione a favore del carabiniere dell’esimente della legit-tima difesa decisa dalla giudice italiana è stata pertanto appro-vata dalla Corte europea all’unanimità. Desta qualche riserva ilfatto che il ricorrere alla legittima difesa sia stato ritenuto tal-mente evidente da giustificare l’immediata archiviazione delcaso, pure in presenza di alcune ricostruzioni alternative checontestano radicalmente la «teoria del sasso», mettono l’accentosulla pretesa disponibilità a bordo della jeep di uno scudo e sug-geriscono addirittura che il colpo mortale potrebbe non esserepartito dalla pistola di Placanica, ma da quella dell’altro carabi-

attendibili una decisione della Corteeuropea), e che è proprio la man-canza di indagini giudiziarie esteseal contesto in cui l’uccisione di Giu-liani si colloca a motivare, nelladecisione sull’ammissibilità come inquella di merito, l’ampio diffondersidella Corte sui fatti.33 McCann e Altri c. Regno Unito,cit., § 200.34 Art. 52 cod. pen.: «non è punibilechi ha commesso il fatto, per esservistato costretto dalla necessità didifendere un diritto proprio od altruicontro il pericolo attuale di unaoffesa ingiusta, sempre che la difesasia proporzionata all’offesa [...]».Secondo i ricorrenti, come sopraaccennato, questa formula fissa unostandard meno rigoroso rispetto aquelli di «assolutamente necessarioper proteggere una vita umana» e di«strettamente proporzionale» cui èpervenuta la giurisprudenza dellaCorte europea.35 Art. 53 cod. pen.: «non è punibileil pubblico ufficiale che, al fine diadempiere un dovere del proprioufficio, fa uso ovvero ordina di faruso delle armi o di un altro mezzo dicoazione fisica, quando vi è costret-to dalla necessità di respingere unaviolenza o di vincere una resistenzaall’autorità e comunque di impedirela consumazione dei delitti di stra-ge, di naufragio, sommersione, di -sastro aviatorio, disastro ferroviario,omicidio volontario, rapina a manoarmata e sequestro di persona».36 «[I]t is not the role of the Con-vention institutions to examine inabstracto the compatibility of natio-nal legislative or constitutional pro-visions with the requirements of theConvention» (Klass e Altri c. Germa-nia, sentenza del 6 settembre 1978,Series A n. 28, § 33). Da notare chela Corte interamericana dei dirittiumani, dal canto suo, pur operandosecondo principi analoghi a quellidella Corte di Strasburgo, ha talvol-ta ritenuto che l’esistenza di unacerta norma nazionale realizza diper sé una violazione della Conven-zione americana dei diritti umani, inquanto impedisce l’effettivo adatta-mento dell’ordinamento interno adeterminate disposizioni della Con-venzione americana dei diritti uma-ni. V. per es. Caso Suárez Rosero Vs.

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niere occupante il mezzo. Il punto relativo all’opportunità diun’indagine più estesa e con una più completa partecipazionedelle parti civili non sembra sia stato rilevato in alcun modo daigiudici della Corte europea. Qualche sorpresa desta inoltre l’impianto argomentativo delloStato convenuto. In effetti, dopo aver affermato l’assoluta cor-rettezza e completezza delle indagini compiute dall’autorità giu-diziaria e l’attendibilità della ricostruzione dei fatti ricavabile datali indagini, la difesa avanza in via prioritaria un argomento –l’assenza del nesso causale tra l’azione del carabiniere e la mortedi Carlo Giuliani, dovuta all’imprevedibile deviazione delproiettile sparato verso l’alto causata dall’impatto con un sasso ocalcinaccio volante – che gli stessi inquirenti avevano scartato.L’argomento della legittima difesa viene presentato a titolo sus-sidiario e «par aquit de conscience»37.

7. Carenze strutturali dell’operazione di ordine pubblicoe art. 2

Il punto forse di maggiore interesse nel caso portato davanti allaCorte europea era rappresentato dalla possibilità di rilevare laresponsabilità dello Stato italiano per carenze «strutturali» even-tualmente emerse nel modo in cui l’insieme delle operazioni dimantenimento dell’ordine erano state pianificate e organizzate.La Corte doveva stabilire se il sistema messo in opera dalle forzedell’ordine a Genova fosse o meno adeguato a proteggere ildiritto alla vita, nel senso di ridurre al minimo le probabilitàche si potessero verificare eventi mortali come quello che, pur-troppo, ha avuto luogo38. Il ragionamento della Corte può essere ricostruito nel seguentemodo. a) In primo luogo si riconosce il carattere «multifunzionale»dell’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Genova neigiorni del G8, l’estrema varietà di situazioni che posizioni emilitari hanno dovuto fronteggiare, dovendo perseguire unapluralità di obiettivi. b) Si evidenziano, inoltre una serie di circostanze critiche, erroridi valutazione, interventi inadeguati, carenze organizzative,riguardanti situazioni più o meno connesse, in termini di vici-nanza cronologica o di continuità dell’azione, con la morte di

Ecuador, sentenza del 12 novembre1997, Serie C n. 35, §§ 97-99. Più direcente, v. Caso Heliodoro PortugalVs. Panamá. Excepciones Prelimina-res, Fondo, Reparaciones y Costas,sentenza del 12 agosto 2008, Serie Cn. 186, § 60). Ciò non esclude che laCorte europea possa rilevare che,nel caso concreto, la carenza nor-mativa o regolamentare sia direttomotivo di violazione della Conven-zione: cfr. per es. Makaratzis c. Gre-cia [GC], n. 50385/99, ECHR 2004-XI.37 § 175 della sentenza in francese.38 La considerazione delle circo-stanze in cui un’uccisione ha luogo,in particolare se questa coinvolge laresponsabilità di agenti dello Stato,è sempre sottolineata dalla Corte, apartire dalla sentenza McCann. V.per es. in Makaratzis c. Grecia, cit.,§ 59: «in keeping with the impor-tance of Article 2 in a democraticsociety, the Court must subject alle-gations of a breach of this provisionto the most careful scrutiny, takinginto consideration not only theactions of the agents of the Statewho actually administered the forcebut also all the surrounding circum-stances, including such matters asthe planning and control of theactions under examination».

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Giuliani. Per esempio, l’attacco portato arbitrariamente, pocoprima delle tre del pomeriggio, contro il corteo delle «tute bian-che», e che ha provocato la reazione violenta dei manifestanti,non è certo in relazione diretta con l’uccisione di Giuliani,avvenuta a circa due ore di distanza. E tuttavia, la Corte sembrasuggerire che qualche collegamento tra il modo in cui la situa-zione è stata gestita dalle forze dell’ordine e l’esito tragico dellamorte del giovane manifestante possa sussistere. Il personale disicurezza, sotto stress a causa del duro confronto che avevadovuto reggere, avrebbe dovuto essere allontanato dai luoghi«caldi»; ulteriori cariche contro frange di manifestanti esasperatisi sarebbero dovute evitare; una maggiore attenzione, in genera-le, avrebbe dovuto essere prestata ad evitare ogni provocazione.La scarsa esperienza specifica di singoli agenti, le carenze dicoordinamento tra le forze presenti sul terreno, avrebbero, aquesto punto, contribuito al precipitare degli eventi.c) Gli argomenti che dovrebbero indurre la Corte a emettere ungiudizio di censura dell’azione delle autorità statuali sonocomunque sostanzialmente equilibrati da quelli che giustifiche-rebbero un giudizio più benevolo sul loro operato. Secondo il giudici Bratza (seguito dal collega Šikuta), l’esito tra-gico della giornata era prevedibile, e il rischio di cagionare lamorte (anche solo accidentale) di qualcuno (agente o manife-stante) è stato colpevolmente sottostimato o ignorato nelmomento in cui i carabinieri, alle 17,20, effettuano l’ennesimacarica della giornata: «while the precise events which ensued inthe Piazza Alimonda may not have been forseen, it was in myview eminently forseeable that, in the highly-charged situationwhich prevailed at that time and place, the life of the occupantsof the jeep or of the protesters was put at risk» (§ 15 dell’opi-nione dissenziente).La maggioranza della Corte (cinque membri contro i due citati)giudica in modo diverso. In mancanza di elementi decisivi asostegno dell’una o dell’altra tesi emerse dall’indagine giudiziariao da altre ricostruzioni dei fatti, essa conclude che «trovandosi agiudicare a distanza dai fatti, ha il dovere di essere prudente e diesimersi dal riesaminare gli eventi con il senno di poi»39.d) Il punto centrale messo in evidenza dalla Corte (e non accol-to dai due giudici dissenzienti) è dunque che manca qualunqueapprezzamento da parte degli inquirenti italiani in merito a unpossibile collegamento tra una difettosa pianificazione del siste-

39 § 237: «in these circumstancesthe Court, detached from theevents in issue, must be cautiousabout revisiting the events with thewisdom of hindsight [“avec le béné-fice du recul”, nella versione france-se]».

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ma di sicurezza e ordine pubblico predisposto per il G8 e lamorte violenta di Carlo Giuliani. E questo, per la ragione che lasola indagine realizzata in Italia intorno alla morte di Giuliani èstata quella, squisitamente penale, volta ad accertare la responsa-bilità individuale di Placanica e dei suoi commilitoni presenti sul-la jeep. La conclusione della Corte europea è che se anche esistes-se un legame diretto tra le carenze di pianificazione, organizzazio-ne e gestione delle azioni di ordine pubblico e la morte di Giulia-ni, questo per la Corte sarebbe impossibile da accertare (§ 239).e) La non-violazione da parte dell’Italia dell’obbligo di proteg-gere la vita umana nelle operazioni che comportano l’impiegodella forza letale, è dunque ritenuta sulla base dell’impossibilitàdi sostenere positivamente il contrario; e tale impossibilitàdipende dalla limitatezza dell’inchiesta condotta dalle autoritàitaliane, che si sono soffermate solo sul problema della respon-bilità penale dell’individuo che aveva sparato a Giuliani, senzacurarsi di approfondire altre responsabilità a livello di comandoe pianificazione.

8. La violazione dell’art. 2 nella sua dimensioneprocedurale

Vista la base argomentativa che ha consentito alla Corte di evi-tare la condanna dell’Italia per violazione sostanziale dell’art. 2,appare praticamente inevitabile la condanna del nostro Paese inrelazione alla dimensione procedurale dello stesso articolo, piùin particolare in relazione al requisito dell’adeguatezza («ade-quacy») che un’indagine effettiva («effective investigation») deveavere. Come la giurisprudenza della Corte ha più volte ribadito,un’indagine effettiva deve presentare requisiti di «qualità» chevanno in due direzioni. In primo luogo, essa deve risultare «ade-guata», cioè idonea a portare all’identificazione e alla sanzionedei responsabili della morte di un individuo; si tratta di unobbligo di mezzi e non di risultato, naturalmente: alle autoritàinvestigatrici si richiede di adottare tutte le misure ragionevoli aloro disposizione per acquisire le prove necessarie all’accerta-mento dei fatti40: raccolta delle dichiarazioni dei testimoni, esa-mi autoptici, perizie balistiche ecc. Le indagini in casi di sospet-to omicidio commesso da agenti dello Stato devono essere non

40 Cfr., per es., Nachova e altri c.Bulgaria, ricorso 43577/98 e43579/98, ECH 2005-VII, sentenzadella Grand Chamber, 6 luglio 2005,§§ 110-113. V. anche Ramsahai e altric. Paesi Bassi, ricorso 52391/99, 15maggio 2007, § 324.

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solo approfondite (e quindi, per esempio, utilizzare le migliorimetodologie e tutte le risorse tecnico-scientifiche concretamen-te disponibili), ma anche avere un’estensione tale da portareall’accertamento di tutte le possibili responsabilità, non soloquelle degli agenti direttamente responsabili dell’evento morta-le, risalendo la catena delle responsabilità.Oltre al profilo dell’adeguatezza delle indagini, il rispetto delversante procedurale dell’art. 2 richiede altre garanzie legate piùspecificamente alle modalità della risposta delle istituzioni, sulpiano investigativo e giudiziario. È richiesto che il personale checonduce i primi rilievi sulla scena dei fatti e raccoglie le primetestimonianze non dipenda gerarchicamente dalla stessa strut-tura a cui appartengono le persone da indagare: le indaginidevono essere affidate senza indugio41 ad autorità di poliziadotate di poteri di supervisione sui colleghi, al di fuori pertantodi ogni rapporto di tipo gerarchico o istituzionale, ovvero altri-menti collegate agli individui coinvolti nei fatti42, e l’autoritàgiudiziaria che guida l’azione investigativa, e che decide inmerito all’eventuale apertura di un’azione penale, deve essere asua volta indipendente dagli organi della polizia e non averelegami specifici con il personale incaricato delle indagini43.Occorre inoltre assicurare la pubblicità del procedimento e inparticolare la possibilità per i familiari della vittima di averviaccesso; indagini e processo penale devono avvenire in tempiragionevoli e il loro avvio deve essere disposto automaticamentedalle autorità dello Stato, e non deve dipendere dall’iniziativadei familiari della vittima.Secondo la Corte, lo Stato ha mancato all’obbligo positivo diapprontare misure adeguate di protezione del diritto alla vitaper il fatto di non aver proveduto a indagare in modo completosulle circostanze della morte di Giuliani, estendendo l’inchiestanon solo alle circostanze e alle persone immediatamente prossi-me all’evento letale, ma anche al contesto generale; in particola-re: chi ha dato l’ordine di coinvolgere la jeep nella carica aimanifestanti? come mai non si è provveduto ad allontanare dalteatro degli scontri dei carabinieri in condizioni psicofisicheprecarie? (§§ 252-254). Se rispetto alla posizione specifica deicarabinieri accusati della morte di Giuliani si può pertanto direche le indagini sono state approfondite, il test dell’adeguatezzanon è stato però superato, a causa della scelta di non far rientra-re nelle indagini per la morte del manifestante altre figure e

41 In Ramsahai (citato alla nota pre-cedente), la Grand Chamber (con-forme la Camera di primo grado) hariconosciuto che un ritardo da partedelle autorità olandesi di oltre 15 orenel far intervenire un funzionariodel dipartimento della polizia di Sta-to sul luogo in cui dei poliziotti ave-vano causato la morte di un indivi-duo, lasciando quindi nel frattempooperare per la raccolta di prove etestimonianze solo la polizia locale acui appartenevano gli agenti coin-volti nel fatto, costituisce motivoper ritenere violato l’art. 2 dellaConvenzione europea, in quantoinficia l’adeguatezza delle indagini.42 Cfr. Ramsahai e altri c. RegnoUnito, cit., § 325.43 Cfr. ancora ibidem, §§ 342-345.

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altre circostanze, ricollegabili all’uccisione in quanto implicatenelle défaillances riscontrate nell’organizzazione del servizio diordine pubblico44.In aggiunta a ciò, i giudici di Strasburgo individuano un’altracarenza dell’azione investigativa, un difetto anch’esso attinenteall’adequacy delle indagini, questa volta sotto il profilo dellaloro accuratezza. L’autorità giudiziaria ha errato nell’annunciareai familiari di Carlo Giuliani l’avvio dell’autopsia sul cadaveredel loro parente con sole tre ore d’anticipo (un lasso di tempoinsufficiente a procurarsi un patologo di fiducia in grado di par-tecipare alla procedura); e ha errato anche nel dare due giornidopo l’autorizzazione alla cremazione del corpo, sottratto inquesto modo ad ogni ulteriore esame. Altri presunti difetti del-l’indagine lamentati dai ricorrenti non sono presi in esame, dalmomento che le carenze riscontrate già sono ritenute sufficientia fondare un giudizio di responsabilità dello Stato convenuto (§255).Alla fine, insomma, si riconosce una violazione dell’art. 2, macon riguardo unicamente al suo versante procedurale. L’illecitointernazionale commesso dal nostro Paese viene in questomodo ricondotto – e la cosa è piuttosto sconcertante – all’ope-rato dell’autorità investigativa e giudiziaria. Dato paradossale, sesi pensa che la Procura di Genova è stata in fondo il solo organoufficiale italiano a occuparsi della vicenda di Piazza Alimondacon serietà e impegno: non altrettanto si può dire abbia fatto ilParlamento o altro tipo di commissioni.La Corte stabilisce che lo Stato italiano deve ai ricorrenti unasomma a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subi-to. I ricorrenti non avanzano alcuna quantificazione, e dichiara-no che la somma andrà a sostenere una fondazione intitolata alloro congiunto. La Corte fissa una cifra di 40.000 euro. I ricor-renti nemmeno quantificano le spese processuali che dovrebbe-ro essere loro rimborsate. In mancanza di elementi giustificativi,la Corte soprassiede alla loro determinazione.

9. Alcune ambiguità della decisione adottata

La sentenza della Corte europea presenta indubbiamente delleambiguità. La più vistosa mi pare essere quella legata alla di -sgiunzione dei giudizi circa l’aspetto sostanziale e l’aspetto pro-

44 Si tratta di un profilo di violazio-ne dell’art. 2 nel suo lato procedura-le non frequentemente sollevatodalla Corte. La Corte ha riscontratoun difetto simile in vari casi riguar-danti l’inchiesta condotta da partedei coroner nell’Irlanda del Nord,chiamati ad accertare la morte diindividui in circostanze violente. LaCorte europea ha criticato il ristrettoambito attribuiti all’azione di fact-finding dei coroner (le cui conclu-sioni peraltro non risultavano vinco-lanti per gli uffici della Procura circal’apertura di un’indagine giudiziarianei confronti del personale di poli-zia), stabilendo che l’art. 2 esige chetali inchieste devono potersi esten-dere, se il caso lo richiede, anche a«broader circumstances», per esem-pio individuare se fossero ipotizza-bili forme di collusione di agentidella polizia con gli autori di unomicidio. V., per es., Shanaghan c.Regno Unito, ricorso 37715/97, 4maggio 2001, §§ 110-111.

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cedurale dell’art. 2. La Corte si rifiuta, come abbiamo visto, dicondannare l’Italia per non aver protetto adeguatamente ildiritto alla vita delle persone coinvolte negli scontri di Genovadel 10 luglio 2001 mettendo in atto procedure e dispositivi attia prevenire l’uso letale della forza da parte del personale di pub-blica sicurezza (obbligo positivo di tutelare il diritto alla vita),perché sostiene di non avere sufficienti evidenze di fatto chepossano dimostrare il collegamento tra disfunzioni organizzati-ve (effettivamente riscontrate da molte analisi) e morte di Giu-liani. Contemporaneamente, però, i giudici condannano l’Italiaper aver mancato di indagare su tale collegamento. Ora, per dire che i fatti non sono stati sufficientemente acclara-ti, occorre avere un’idea degli avvenimenti diversa da quella chei dati derivanti dalle indagini consentono stricto sensu di ricava-re. In altre parole, come può la Corte imputare ai giudici di nonaver accertato il legame tra carenze di pianificazione e gestionedell’operazione complessiva e morte di Giuliani e, allo stessotempo, sostenere che quel legame (il quale fonderebbe la viola-zione dell’art. 2 in senso sostanziale) non sussiste? In questocaso parrebbe logico pensare che le due affermazioni – violazio-ne sostanziale e violazione procedurale dell’art. 2 – simul sta-bunt vel simul cadent. In numerosi casi la Corte europea ha condannato gli Stati parteper aver violato l’art. 2 esclusivamente nel suo versante proce-durale; ma si è trattato di sentenze che mettevano in evidenza lacarenza, presso l’organo inquirente o giudicante, delle caratteri-stiche di indipendenza, imparzialità, efficacia e trasparenza checostituiscono garanzia di un’effettiva tutela del fondamentalediritto alla vita45; oppure che rilevavano indagini inadeguate persuperficialità o carenza di taluni standard richiesti per indaginisu delitti di omicidio. La sentenza Ramsahai (due poliziotti, neltentare di compiere un arresto, sparano e uccidono l’autore delfurto di un ciclomotore che li aveva minacciati con una pistola),per esempio, accerta una violazione dell’art. 2 per il fatto che leautorità investigative olandesi avevano omesso di operare unaricostruzione della scena dell’uccisione e non avevano condottouna perizia sulla pistola che aveva sparato, nonché per averinterrogato i due agenti a tre giorni dai fatti, senza provvedere aimpedire possibili contatti tra di loro.Nel caso Giuliani e Gaggio, invece, ciò che si imputa al giudiceitaliano è di non aver esteso le sue indagini alle altre situazioni

45 V., tra gli altri, Jordan, ricorso24746/94; McKerr, ricorso n.28883/95; Kelly e altri, ricorso n.30054/96; Shanaghan, ricorso n.37715/97, tutti contro il Regno Unitoe tutti decisi il 4 maggio 2001; Finu-cane c. Regno Unito, ricorso n.29178/95, ECHR 2003-VIII.

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che hanno fatto da sfondo all’episodio di Piazza Alimonda. Maquesto rilievo può sostenersi soltanto sulla base di un legittimosospetto che il contesto generale venutosi a manifestare nel cor-so della giornata abbia avuto un peso nel far precipitare glieventi a tutto svantaggio del giovane manifestante.La violazione «procedurale» dell’art. 2, in questo caso, difficil-mente può essere concepita indipendentemente da una viola-zione sostanziale dello stesso articolo. Poiché la Corte ha ritenu-to non violato l’art. 2 nella sua dimensione sostanziale, avrebbedovuto «assolvere» lo Stato italiano anche sul versante procedu-rale, come osservato dal giudice italiano Zagrebelski nella suaopinione dissidente. Viceversa, il fatto che invece la Corte abbiaritenuto la responsabilità dello Stato per aver violato l’art. 2 nelsuo versante procedurale, fa pensare che anche la dimensionesostanziale sia stata lesa, anche se il dispositivo dice il contrario.A ben guardare, in effetti, i giudici stessi dichiarano che «theinvestigation should have examined these aspects at least of theorganisation and management of the public-order operation[ovvero il mancato stop dato al coinvolgimento dei carabinieriPlacanica e Cavataio e l’utilizzo della jeep nella “carica” ai mani-festanti], as it [cioè la Corte stessa] regards the fatal shot as beingclosely linked to the situation in which M[ario] P[lacanica] andF[ilippo]C[avataio] found themselves. In other words, the inve-stigation was not adequate in that it did not seek to determinewho had been responsible for that situation» (§ 253, corsiviaggiunti). La Corte ha operato quindi con estrema prudenza46, evitandodi esprimere valutazioni di merito sul modo in cui la situazioneè stata gestita dalle autorità italiane, ma allo stesso modo criti-cando quelle stesse autorità per non aver condotto indagini ido-nee ad accertare eventuali responsabilità a un livello che nonfosse quello del diretto autore dello sparo. Benché la sentenzaciti soltanto il lavoro investigativo dell’autorità giudiziaria, è daritenere criticabile, dal punto di vista della Corte, anche l’insuf-ficiente approfondimento ufficiale della situazione compiuta insede parlamentare, a cui si accompagna la perdurante difficoltàdi ottenere un quadro chiaro di quali fossero i precisi ruoli eresponsabilità dei vari organismi di polizia, emersa anche inrelazione agli altri processi per i fatti di Genova precedentemen-te ricordati.Ma appare difficilmente sostenibile – se non come manifesta-

46 Come essa stessa ha riconosciu-to: v. § 237.

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zione di equilibrismo dialettico – la mancata condanna dell’Ita-lia anche per quanto riguarda gli aspetti sostanziali dell’art. 2, inparticolare per l’insufficiente pianificazione e la poca chiarezzadegli ordini con i quali si è cercato di gestire una situazione alta-mente complessa. Le manovre messe in atto dalle forze di poli-zia sul terreno del G8 di Genova giustificano in effetti i com-menti preoccupati che la stessa Corte esprime, e ciò anche senzaaderire a ricostruzioni che mettono in dubbio la correttezza e labuona fede complessiva delle nostre forze di pubblica sicurezza.Ci si potrebbe chiedere infatti perché mai, a distanza di oltreotto anni dai fatti e dalla relativa indagine, manchi ancora unaricostruzione completa e onesta di ogni aspetto della vicenda –e gli svariati processi riguardanti i fatti di Genova non sianoancora chiusi. Nemmeno la discussione davanti ai giudici diStrasburgo, a ben vedere, ha contribuito a chiarire tutti i puntioscuri, tanto che lo Stato è stato anche accusato di violazionedell’art. 38, per non aver comunicato alla Corte una serie diinformazioni che i ricorrenti considerano importanti, in parti-colare dettagli relativi alla catena di comando delle struttureoperanti a Genova. La giustificazione data dallo Stato per taleridotta collaborazione evoca il suo «sacrosanto diritto di difen-dersi»47. Si tratta di una risposta che interpreta il dovere dicooperare con la Corte nell’interesse della giustizia e della prote-zione dei diritti umani in modo piuttosto sorprendente.Il riconoscimento da parte della Corte dell’esistenza di profili diviolazione anche sostanziale del diritto alla vita avrebbe forsepermesso ai giudici di esplicitare che lo Stato che organizzaeventi che richiedono vasti schieramenti di polizia per gestiresituazioni in gran parte pacifiche, ma con margini di rischiosignificativi, dovrebbe disporre di un quadro normativo e ope-rativo estremamente accurato ed efficacemente orientato a pro-teggere il diritto alla vita così come sancito dall’art. 2 e specifi-cato dalla giurisprudenza della Corte stessa. La «complessità»delle operazioni di ordine pubblico non dovrebbe valere comeun argomento idoneo a giustificare un rilassamento negli stan-dard operativi preordinati a proteggere il diritto alla vita di tuttii soggetti coinvolti in tali eventi di massa. La compressione o, allimite, la sospensione di determinate garanzie dei diritti umanipossono essere messe in conto, quando si tratta di gestire situa-zioni come un G8 particolarmente contestato; ma il diritto allavita non può evidentemente rientrare tra i diritti comprimibili47 § 268.

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o derogabili (salvo, come noto, in situazioni di conflitto arma-to, ma nulla nelle giornate di Genova può far sospettare che untale scenario fosse lontanamente identificabile). La sentenza, inogni caso, riconosce che l’art. 2 è stato violato dal governo ita-liano, e tale punto dovrebbe rappresentare motivo di profondariflessione per le istituzioni nazionali e l’opinione pubblica,nonché uno sprone a operare per migliorare – sul piano operati-vo-repressivo, ma anche nella sfera politico-culturale e dellacomunicazione – le capacità di gestione delle situazioni di ten-sione, sviluppando forme di dialogo e gestione della conflittua-lità sociale all’altezza di una società democratica e «globalizzata»come la nostra.Su questi e altri punti critici della sentenza del 25 agosto potràintervenire la Grand Chamber, se – come è stato annunciato – iricorrenti presenteranno appello.

In the Case of Giuliani and Gaggio v. Italy,The European Court of Human Rights (Fourth Section),sitting as a Chamber composed of:Nicolas Bratza, President, Josep Casadevall, Lech Garlicki,Giovanni Bonello, Vladimiro Zagrebelsky, Ljiljana Mijovic,Ján Šikuta, judges, and Lawrence Early, Section Registrar,

Having deliberated in private on 26 June 2008 and on 18 June2009,Delivers the following judgment, which was adopted on thelast-mentioned date:

PROCEDURE1. The case originated in an application (no. 23458/02) againstthe Italian Republic lodged with the Court under Article 34 ofthe Convention for the Protection of Human Rights andFundamental Freedoms («the Convention») by three Italiannationals, Mr Giuliano Giuliani, Mrs Adelaide Gaggio(married name Giuliani) and Ms Elena Giuliani («theapplicants»), on 18 June 2002.2. The applicants were represented by Mr N. Paoletti andMr G. Pisapia, lawyers practising in Rome. The applicants arethe father, mother and sister respectively of Carlo Giuliani.

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The Italian Government («the Government») were representedby their Agent, Mrs E. Spatafora, and by their co-Agent, Mr F.Crisafulli.3. The applicants alleged, in particular, that Carlo Giuliani haddied as a result of the excessive use of force by the law-enforcement agencies.4. A hearing on admissibility and the merits (Rule 54 § 3 ofthe Rules of Court) took place in public in the Human RightsBuilding, Strasbourg, on 5 December 2006 (Rule 59 § 3).

There appeared before the Court:(a) for the Government Mr F. Crisafulli, Co-Agent;(b) for the applicants Mr N. Paoletti, of the Rome Bar, MrsA. Mari, of the Rome Bar, Mrs G. Paoletti, of the Rome Bar,Counsel.5. By a decision of 6 February 2007, the Chamber declared theapplication admissible.6. The applicants and the Government each filed furtherwritten observations (Rule 59 § 1). The parties replied inwriting to each other’s observations.[...]

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 2 OF THECONVENTION142. The applicants complained that Carlo Giuliani had beenkilled by the law-enforcement agencies and that the authoritieshad not safeguarded his life or conducted an effectiveinvestigation into his death. They relied on Article 2 of theConvention, which provides:«1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No oneshall be deprived of his life intentionally save in the executionof a sentence of a court following his conviction of a crime forwhich this penalty is provided by law.2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted incontravention of this article when it results from the use offorce which is no more than absolutely necessary:(a) in defence of any person from unlawful violence;(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape ofa person lawfully detained;

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(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot orinsurrection».[...]

B. The Court’s assessment1. General principles204. Article 2, which safeguards the right to life and sets outthe circumstances when deprivation of life may be justified,ranks as one of the most fundamental provisions in theConvention, and one from which no derogation is permitted.Together with Article 3, it enshrines one of the basic values ofthe democratic societies making up the Council of Europe.The circumstances in which deprivation of life may bejustified must therefore be strictly construed. The object andpurpose of the Convention as an instrument for theprotection of individual human beings also requires thatArticle 2 be interpreted and applied so as to make itssafeguards practical and effective (see McCann and Others v.the United Kingdom, 27 September 1995, §§ 146-147, SeriesA no. 324). The text of Article 2, read as a whole,demonstrates that it covers not only intentional killing butalso situations where it is permitted to «use force» which mayresult, as an unintended outcome, in the deprivation of life.The deliberate or intended use of lethal force is only onefactor, however, to be taken into account in assessing itsnecessity. Any use of force must be no more than «absolutelynecessary» for the achievement of one or more of thepurposes set out in sub-paragraphs (a) to (c) of the secondparagraph of Article 2. This term indicates that a stricter andmore compelling test of necessity must be employed thanthat normally applicable when determining whether Stateaction is «necessary in a democratic society» under paragraph2 of Articles 8 to 11 of the Convention. In particular, theforce used must be strictly proportionate to the achievementof the permitted aims (see McCann and Others, cited above,§§ 148-149). In that connection the Court reiterates that theuse of force by agents of the State in pursuit of one of theaims delineated in paragraph 2 of Article 2 of theConvention may be justified under this provision where it isbased on an honest belief which is perceived, for goodreasons, to be valid at the time but which subsequently turns

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out to be mistaken. To hold otherwise would be to impose anunrealistic burden on the State and its law-enforcementpersonnel in the execution of their duty, perhaps to thedetriment of their lives and those of others (ibid., § 200).[...]

2. Application of these principles to the instant case

(a) The allegedly excessive use of force214. The Court must first seek to establish whether there wasexcessive use of force such as to give rise to a violation of thesubstantive aspect of Article 2.215. The investigation conducted at domestic level concludedthat Carlo Giuliani was killed by a bullet fired by M.P.216. Notwithstanding the arguments raised by the Govern -ment, the decision to discontinue the case in respect of M.P.was not based on the absence of a causal link between the fatalshot and the death of Carlo Giuliani; the collision between thestone and the bullet was not capable of severing that link, asstated explicitly by the public prosecutor in his request for theproceedings to be discontinued (see paragraph 83 above).[...]224. In the light of the investigation’s findings and in theabsence of any other element leading it to conclude otherwise,the Court has no reason to doubt that M.P. honestly believedthat his life was in danger, and considers that he used his weaponas a means of defence against the attack targeting the jeep’soccupants, including himself, perceiving a direct threat to hisown person (see McCann and Others, cited above, § 200, andHuohvanainen v. Finland, no. 57389/00, § 96, 13 March 2007).This is one of the circumstances enumerated in the secondparagraph of Article 2 in which the use of lethal force may belegitimate; however, it goes without saying that a balance mustexist between the aim and the means. In that context the Courtmust examine whether the use of lethal force was legitimate. Indoing so it cannot, detached from the events at issue, substituteits own assessment of the situation for that of an officer who wasrequired to react in the heat of the moment to avert an honestlyperceived danger to his life (see Bubbins v. the United Kingdom,no. 50196/99, § 139, ECHR 2005-II (extracts).[...]

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226. The Court has not overlooked the fact that the personwho fired the shot did so on his own initiative, in a state ofpanic. Accordingly, the Court does not deem it necessary toexamine in abstracto the compatibility with Article 2 of theapplicable legislative provisions on the use of weapons by law-enforcement officers during public-order operations (seeMcCann and Others, cited above, § 153), as the situation underconsideration concerns the defence of a member of the armedforces who had been taken off duty and was in an unarmouredvehicle, and falls within the scope of Articles 52 and 53 of theCriminal Code.227. Having regard to the foregoing, the Court considers thatthere was no disproportionate use of force. Accordingly, therehas been no violation of the substantive aspect of Article 2 ofthe Convention in this regard.

(b) Failure to fulfil the obligation to protect the life of CarloGiuliani228. The Court must next consider whether the public-orderoperation was planned, organised and carried out in such away as to minimise, in so far as this was possible, the use oflethal force. Should this not be the case it would have to find abreach of the positive obligations arising out of Article 2 of theConvention in its substantive aspect.229. It notes at the outset that the shortcomings identified bythe applicants (see paragraphs 149-59 above) were not takeninto consideration by the national authorities, as theinvestigation which was carried out focused on the actions ofF.C. and M.P. taken in isolation. The Court will return tothis point in the context of its analysis of the proceduralobligations arising out of Article 2 (see paragraphs 245-55below).230. In carrying out its assessment of the planning and controlphase of the operation from the standpoint of Article 2 of theConvention, the Court must have particular regard to thecontext in which the incident occurred as well as to the way inwhich the situation developed. Its sole concern must be toevaluate whether, in the circumstances, the planning andcontrol of the public-order operation show that the authoritiestook appropriate care to ensure that any risk to the life ofCarlo Giuliani was minimised and that they were not negligent

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in their choice of action (see Andronicou and Constantinou,cited above, §§ 181-82).[...]236. With regard to the events on Piazza Alimonda, theCourt observes that, within the space of a few minutes, thegroup of carabinieri led by police officer Lauro attacked agroup of particularly aggressive demonstrators coming out ofan adjacent street, and that the latter forced the law-enforcement agencies to withdraw rapidly. The vehicle inwhich M.P. was travelling had followed the charge andbecame blocked on Piazza Alimonda during the withdrawalmanoeuvre. Some nearby police officers did not intervene toassist the vehicle’s occupants, and the latter perceivedthemselves to be in grave danger, with the result that M.P.made use of his firearm.A number of questions certainly need to be asked: whetherM.P., who was in a particular state of mind triggered by a highlevel of stress and panic, would have taken such action if hehad had the benefit of appropriate training and experience;whether better coordination between the law-enforcementagencies present at the scene might have enabled the attack onthe jeep to be warded off without claiming any victims; lastly,and above all, whether the tragedy could have been preventedif care had been taken not to leave the jeep, which had noprotective equipment, right in the middle of the clashes,particularly given the fact that there were injured persons onboard who were still carrying weapons.237. The answers to these questions are not provided either bythe investigation conducted at national level or by the otherevidence in the file. In these circumstances the Court, detachedfrom the events in issue, must be cautious about revisiting theevents with the wisdom of hindsight (see Bubbins, cited above,§§ 139 and 141, and Andronicou and Constantinou, citedabove, § 171).[...]239. In view of the foregoing, and given that no domesticinvestigation was conducted in this respect, a fact which itdeplores (see paragraphs 245-55 below), the Court is unable toestablish the existence of a direct and immediate link betweenthe shortcomings that may have affected the preparation andconduct of the public-order operation and the death of Carlo

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[v. Chypre, Judgement 9 October 1997, n. 25052/94, ECHR 1997-VI]
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Giuliani.[...]243. In the light of the foregoing, the Court considers that ithas not been established that the Italian authorities failed intheir duty to protect the life of Carlo Giuliani.244. Accordingly, there has been no violation of thesubstantive aspect of Article 2 of the Convention in thisregard.

(c) Compliance with the procedural obligations arising out ofArticle 2 of the Convention245. The applicants pointed to a number of problems with theinvestigation. The Court does not consider it necessary toexamine all the points raised given that, as it has reiteratedabove, any deficiency in the investigation which undermines itsability to establish the cause of death or the persons responsiblewill risk falling foul of the procedural obligation under Article2 (see Aktas, cited above, § 300).[...]248. The Court therefore shares the doubts voiced by thepublic prosecutor (see paragraph 82 above) regarding thesuperficial nature of the information gathered during thisexamination. It also considers it regrettable that the shortnotice of only three hours given to the applicants ahead of theautopsy examination probably prevented them from sending arepresentative.[...]250. The Court considers it highly regrettable that the publicprosecutor should have authorised the cremation of the bodyon 23 July 2001, well before the results of the autopsyexamination were known, and despite the fact that on theprevious day he had given the experts sixty days in which tosubmit their report. This is particularly so since he himselfdescribed the autopsy report as «superficial». That the failure topreserve the body acted as a major obstacle to the investigationis, moreover, confirmed by the four experts appointed by thepublic prosecutor (see paragraph 71 above), who found that ithampered them in their reconstruction of the events,preventing them from determining the precise trajectory of thefatal shot (see paragraph 99 above).251. Given the shortcomings in the forensic examination and

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[v. Turkey, no. 24351/94,ECHR 2003-V]
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the failure to preserve the body, it is not surprising that thejudicial proceedings culminated in a decision not to prosecute.The Court concludes that the authorities did not conduct anadequate investigation into the circumstances of the death ofCarlo Giuliani.252. Secondly, the Court notes that the domestic investigationwas confined to examining whether F.C. and M.P. should beheld responsible. In the Court’s view, such an approach cannotbe considered to be compatible with the requirements ofArticle 2 since, as it pointed out earlier (see paragraph 206above), the investigation must be, inter alia, thorough,impartial and rigorous and must encompass the circumstancessurrounding the death.At no point was any attempt made to examine the overallcontext and consider whether the authorities had planned andmanaged the public-order operation in such a way as toprevent incidents of the kind that caused the death of CarloGiuliani. In particular, the investigation made no attempt toestablish why M.P. – whom his superior officers hadconsidered unfit to continue on duty owing to his physical andmental state (see paragraphs 47 and 54 above) – had not beentaken straight to hospital, had been left in possession of aloaded pistol and had been placed in a jeep which had noprotection and which was cut off from the contingent it hadbeen following.253. In the Court’s view, the investigation should haveexamined these aspects at least of the organisation andmanagement of the public-order operation, as it regards thefatal shot as being closely linked to the situation in which M.P.and F.C. found themselves. In other words, the investigationwas not adequate in that it did not seek to determine who hadbeen responsible for that situation.254. There has therefore been a violation of Article 2 of theConvention in its procedural aspect.255. Having reached that conclusion, the Court does notdeem it necessary to examine the other shortcomings in theinvestigation alleged by the applicants, in particular the lack ofindependence of the investigators and the experts.[...]

FOR THESE REASONS, THE COURT

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1. Holds unanimously that there has been no violation ofArticle 2 of the Convention in its substantive aspect as regardsthe excessive use of force;

2. Holds by five votes to two that there has been no violation ofArticle 2 of the Convention in its substantive aspect as regardsthe positive obligation to protect life;

3. Holds by four votes to three that there has been a violationof Article 2 of the Convention in its procedural aspect;

4. Holds unanimously that it is not necessary to examine thecase under Article 3 of the Convention;

5. Holds unanimously that it is not necessary to examine thecase under Articles 6 and 13 of the Convention;

6. Holds unanimously that there has been no violation ofArticle 38 of the Convention;

7. Holds unanimously(a) that the respondent State is to pay the applicants, withinthree months from the date on which the judgment becomesfinal in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, thefollowing amounts:(i) to the applicants Giuliano Giuliani and Adelaide Gaggio:- EUR 15,000 (fifteen thousand euros) each, plus any tax thatmay be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;(ii) to the applicant Elena Giuliani:- EUR 10,000 (ten thousand euros), plus any tax that may bechargeable, in respect of non-pecuniary damage;(b) that from the expiry of the above-mentioned three monthsuntil settlement simple interest shall be payable on the aboveamounts at a rate equal to the marginal lending rate of theEuropean Central Bank during the default period plus threepercentage points;

8. Dismisses unanimously the remainder of the applicants’claim for just satisfaction.Done in English and in French, and notified in writing on 25August 2009, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of

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Court.Lawrence Early, Registrar. Nicolas Bratza, President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule74 § 2 of the Rules of Court, the following dissenting opinionsare annexed to this judgment:(a) partly dissenting opinion of Judge Bratza joined by JudgeŠikuta;(b) joint partly dissenting opinion of Judges Casadevall andGarlicki;(c) partly dissenting opinion of Judge Zagrebelsky.

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