Upload
lynhi
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OPERAZIONE DI FUSIONE
Analisi degli aspetti fiscali
(art.123 TUIR)
Edito da Dott. Giuseppe Carchivi
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione Come noto, il disavanzo di fusione, come pure l'avanzo, è una posta di mero
equilibrio contabile intesa a raggiungere il pareggio di bilancio all'atto
dell'unificazione della contabilità delle società partecipanti alla fusione.
Più in particolare, distinguendo tra disavanzo da annullamento (che trae origine
dall'annullamento della partecipazione nella società incorporata) e disavanzo da
concambio (che trae origine dall'aumento di capitale al servizio della fusione), si
avrà che :
il disavanzo da annullamento è determinato come differenza positiva tra il
valore contabile della partecipazione annullata ed il rispettivo patrimonio netto
della società incorporata;
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
(segue)
il disavanzo da concambio è pari alla differenza positiva tra l'aumento di capitale
deliberato dalla società incorporante ed il patrimonio netto della società incorporata
oggetto di concambio.
Ove le differenze di cui sopra non assumano segno positivo, bensì negativo, si dovrà
parlare, invece, rispettivamente di avanzo da annullamento ed avanzo da
concambio.
Sotto l'aspetto economico, il disavanzo da annullamento o da concambio originano da
plusvalori latenti sui beni della società incorporata, dall'esistenza di un avviamento,
ovvero anche dal realizzarsi di una perdita di fusione.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione Normativa di riferimento
Art. 123, comma 2, T.U.I.R. (irrilevanza reddituale dei disavanzi e degli
avanzi);
Art. 27, legge 23 dicembre 1994, n. 724 (irrilevanza del disavanzo ai fini
dell'iscrizione di maggiori valori in esenzione d'imposta);
Art. 6, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (affrancamento del disavanzo da
concambio con pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% ed affrancamento
gratuito del solo disavanzo da annullamento
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione Più in particolare:
1) l'art. 123, comma 2 del T.U.I.R. dispone che, ai fini della determinazione del
reddito della società incorporante, non assume alcun rilievo il disavanzo, come
pure l'avanzo, sia da annullamento sia da concambio (principio di neutralità
fiscale delle operazioni di fusione; irrilevanza autonoma, ai fini fiscali, delle
poste di equilibrio contabile);
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
2) in deroga a quanto previsto dall'alt. 123, comma 2 del T.U.I.R., l’art. 27 della legge n. 724/1997 sancisce il principio di totale irrilevanza fiscale del disavanzo, sia da annullamento, sia da concambio e, a tal fine, dispone che lo stesso non è utilizzabile per l'iscrizione di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operata (regime ordinario).
Ne consegue che, da un lato, si avrà continuità nei valori fiscali dei beni dell'incorporata e, dall'altro, si potrà avere un disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali relativi ai medesimi beni. Per questo motivo, infatti, è posto l'obbligo alla società incorporante di allegare alla propria dichiarazione dei redditi un apposito prospetto di raccordo ove siano indicati, insieme ai dati esposti in bilancio a seguito della fusione, anche i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti (art. 3, comma 105, legge n. 549/1995);
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
3) l'art. 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 358/1997, in deroga al
regime ordinario che prevede la continuità dei valori fiscali dei beni
ricevuti, stabilisce che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
dell'imputazione del disavanzo, sia da annullamento, sia da concambio,
possono assumere rilevanza ai fini fiscali a condizione che siano
assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 19% (regime opzionale la cui
applicazione deve essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi).
Al riguardo, il Ministero del Finanze ha chiarito che il riconoscimento del
disavanzo mediante pagamento dell'imposta sostitutiva può avvenire anche
in relazione ad una sola parte di esso (C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E, e
le istruzioni per la compilazione del Mod. Unico 2002 - Società di capitali).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
Si ritiene, inoltre, che, nell'ipotesi in cui il molo di società incorporante sia
assunto da un soggetto residente in Italia, la disposizione in esame si renda
applicabile anche in relazione alle operazioni internazionali di fusione di
cui al D.Lgs. n. 544/1992.
Si osserva, infine, che la norma in esame (art. 6, D.Lgs. n. 358/1997)
presuppone necessariamente, per la sua applicabilità, l'esistenza di una
differenza di origine contabile (il disavanzo appunto) e non assumono
alcuna rilevanza a tali fini i valori fiscalmente riconosciuti della
partecipazione annullata e dei beni "incorporati" (cfr. per spunti di
riflessione, il parere del Comitato Consultivo 4 ottobre 1999, n. 19).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
L'art. 6, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 358/1997 stabilisce che gli
incrementi di patrimonio riferibili al disavanzo da concambio assumono, ai
fini tributali, la natura di utili di esercizio e non hanno, quindi, natura di
apporto dei soci.
Con tale disposizione si è inteso evitare la duplicazione d'imposta che
altrimenti si verificherebbe "una volta sui beni relativi al patrimonio della
società incorporata e, un'altra, sulla partecipazione ricevuta in cambio
dai soci della predetta società" (C.M. 19 dicembre 1997, n.320/E
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
Infatti, in caso di restituzione ai soci degli incrementi di patrimonio corrispondenti al disavanzo da concambio, dalla disposizione in esame discende che, ai fini fiscali:
il socio non deve portare il relativo importo in diminuzione del costo fiscale della propria partecipazione (al contrario, si ritiene che civilisticamente il detto importo riduca proprio il costo della partecipazione del socio);
il socio deve dichiarare gli utili (tramite una corrispondente variazione in aumento in dichiarazione dei redditi), con il relativo credito d'imposta (nei limiti di capienza dei c.d. "baskets").
Si evidenzia, infine, che detti incrementi di patrimonio assumono la natura di utile non solo nel caso in cui si opti per il predetto regime di affrancamento del disavanzo a pagamento, ma anche nel caso in cui venga scelto l'ordinario regime di neutralità fiscale (cfr. in questo senso, C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E e circolare ABI 30 marzo 1998, n. 7).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
II comma 2 dell'ari. 6 del D.Lgs. n. 358/1997, d'altro canto, ha introdotto
una disciplina di affrancamento gratuito dei maggiori valori iscritti per
effetto dell'imputazione del solo disavanzo di annullamento, a condizione
che sia dimostrato che detti maggiori valori scaturiscono da plusvalori in
precedenza assoggettati a tassazione in relazione ad operazioni
specificamente individuate.
Al riguardo, si osserva che tale disciplina si rende applicabile solo in
relazione al disavanzo da annullamento in quanto, come spiega la relazione
al decreto, si è inteso "salvaguardare il valore della partecipazione
annullata quando altrimenti si verificherebbe una doppia tassazione
economica", ossia "per le partecipazioni che hanno concorso a formare
l'imponibile dell'impresa cedente, o hanno scontato l'imposta sostitutiva in
sede di cessione della medesima”.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
In dettaglio, la disposizione in esame prevede che i maggiori valori iscritti in
bilancio si intendono fiscalmente riconosciuti, senza il pagamento
dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla
somma algebrica dei seguenti elementi:
a) plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, realizzate al di fuori
dell'esercizio di imprese commerciali, che siano state assoggettate ad
imposizione ai sensi: (i) dell'art. 2, D.L. n. 27/1991 (plusvalenze tassate in
"regime analitico"); (ii) dell'art 5, comma 1 del D.Lgs. n. 461/1997
(cessioni di partecipazioni qualificate). Ciò vale anche per le plusvalenze
realizzate nel regime d'impresa ed assoggettate all'imposta sostitutiva di cui
agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 358/1997 (cessioni di partecipazioni di
controllo e di collegamento).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha chiarito che:
in riferimento al regime delle persone fisiche, le dette plusvalenze e minusvalenze
debbono entrambe riferirsi a "precedenti cessioni delle medesime partecipazioni
oggetto di annullamento in sede di fusione" (R.M. 29 novembre 2000, n. 182/E);
l'esistenza di una plusvalenza assoggettata a tassazione in via forfetaria non comporta
l'irrilevanza delle plusvalenze assoggettate a tassazione analitica, manifestatesi prima
o dopo quella tassata in via forfetaria (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E);
le plusvalenze assumono rilevanza ai fini dell'affrancamento gratuito per il solo fatto
che abbiano costituito componente di reddito rilevante ai fmi dell'applicazione delle
menzionate imposte sostitutive, "e ciò vale anche se in sede di liquidazione
dell'imposta non sia emersa alcuna imposta a debito per effètto della compensazione
operata con eccedenze di ulteriori minusvalenze" (R.M. 29 novembre 2000, n.
182/E);
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
(segue)
nell'ipotesi in cui il corrispettivo della cessione della partecipazione sia percepito in modo dilazionato per più anni oltre il periodo d'imposta in cui si è realizzata la plusvalenza, "ai fini del calcolo di detta plusvalenza si dovrà tener conto del costo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta stesso" (risposta ministeriale al Telefìsco 1999, non riprodotta, però, in alcuna presa di posizione ufficiale; cfr., in senso contrario, la Norma di comportamento n. 144 della ADC, ove si afferma che nonostante "la plusvalenza non viene integralmente assoggettata ad imposizione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione, ma nei periodi d'imposta nel corso dei quali viene dilazionato il pagamento del corrispettivo ... ciò non impedisce che la plusvalenza assuma "rilevanza" sin dal momento in cui si è perfezionato il contratto di cessione della partecipazione ").
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
“il preciso riferimento all'art. 2 del D.L. n. 27/1991 esclude le plusvalenze
"non qualificate" ... per le quali sia stata esercitata l'opzione per la
tassazione forfetaria ai sensi dell'ari. 3 del D.L. n. 27/1991, così come le
plusvalenze realizzate prima del 28 gennaio 1991” (R.M. 9 aprile 2001, n.
44/E);
"il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per effetto
dell'annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto che ha
proceduto alla rideterminazione (n.d.r. del loro valore) ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, non può essere riconosciuto ai
fini fiscali" per il fatto che non ha trovato applicazione alcuna delle imposte
richiamate dalla disposizione in esame (C.M. 31 gennaio 2002, n. 12/E).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
b) maggiori e minori valori, rispetto a quelli di acquisizione, derivanti dalla
cessione delle azioni o quote annullate, che hanno concorso a formare il
reddito di un'impresa residente.
Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha avuto modo di chiarire che:
i predetti componenti reddituali assumono rilievo anche nel caso in cui
concorrano a formare il reddito di una stabile organizzazione italiana di
un soggetto non residente, mentre non rilevano, ovviamente, in caso di
realizzazione da parte di un'impresa non residente che non assolve le
imposte in Italia per norma interna o convenzionale (C.M. 19 dicembre
1997, n. 320/E e R.M. 4 giugno 2001,n.80/E);
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
(segue)
l'affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento può essere richiesto
per l'intero importo della plusvalenza realizzata dall'impresa cedente, anche
se: (i) la fusione interviene prima che la plusvalenza abbia concorso a
formare il reddito del soggetto cedente; in quanto (ii) la stessa ha concorso a
formare il reddito in modo rateizzato ai sensi dell'art. 54, comma 4 del
T.U.I.R.. Infatti, "al realizzo della plusvalenza sorge ... una obbligazione
tributaria, unitaria ed autonoma, in capo al contribuente che è tenuto a far
concorrere al reddito d'impresa la plusvalenza stessa. In tale ottica la
rateazione di cui sopra, richiesta nella dichiarazione dei redditi, costituisce
solo una modalità di assolvimento dell'obbligazione prevista dalla legge"
(C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, punto 4.3).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
c) svalutazioni e rivalutazioni delle azioni o quote annullate che hanno
concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per
disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di
successivo realizzo (tipicamente, le rivalutazioni operate in attuazione di
una legge di rivalutazione monetaria).
Al riguardo, si evidenzia che anche con riguardo ai componenti di reddito
di origine valutativa vale quanto chiarito in relazione alla precedente lett.
b), secondo cui gli stessi assumono rilievo anche nel caso in cui abbiano
concorso a determinare il reddito di una stabile organizzazione italiana di
un soggetto non residente.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione Esempio (svalutazioni)
Si abbia che:
• B (società incorporata) è interamente partecipata da A (società incorporante);
• il P.N. contabile di B al momento della fusione è pari a 200;
• il costo della partecipazione nella società B è pari a 300;
• A, prima della fusione, svaluta la partecipazione in B per un importo pari a 20 (interamente deducibile);
• il disavanzo da annullamento (valore di libro - P.N. incorporata) è pari ad 80 (280 - 200);
• nelle precedenti cessioni della partecipazione sono stati tassati maggiori valori per 70;
• se A non avesse operato la svalutazione, il disavanzo sarebbe stato pari a 100 (300 - 100), la quota affrancabile gratuitamente sarebbe stata pari a 70 e quella affrancabile a pagamento pari a 30
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
(segue)
Ove, nel caso in esame, non si tenesse conto della svalutazione, la società
incorporante usufruirebbe due volte del medesimo componente negativo
(pari a 20): la prima volta, sotto forma di svalutazione della partecipazione
e, la seconda, come maggior valore fiscalmente riconosciuto del disavanzo
(la quota del disavanzo affrancabile a pagamento, infatti, ammonterebbe a
10).
Ne consegue che il disavanzo di 80 può essere affrancato senza il
pagamento dell'imposta per 50 (70 - 20) e mediante il pagamento
dell'imposta per un importo sempre pari a 30.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
Si osserva, infine, che i maggiori valori e le rivalutazioni di cui sopra (si
vedano le precedenti lett. b) e c)) assumono rilevanza, ai fini in esame, per
il solo fatto di aver concorso alla formazione del reddito d'impresa,
indipendentemente, quindi, dall'effettivo versamento dell'imposta (C.M. 19
dicembre 1997, n. 320/E ). E' questo il caso, ad esempio, di plusvalenze
realizzate nell'esercizio di un'impresa che concorrono alla formazione del
suo reddito indipendentemente dal fatto che la relativa dichiarazione dei
redditi si sia chiusa senza un'imposta a debito per effetto dell'esistenza, ad
esempio, di componenti negativi di reddito che hanno controbilanciato le
dette plusvalenze, ovvero di perdite fiscali riportate da precedenti esercizi.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
II comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 358/1997 dispone che la società
incorporante, al fine di non assoggettare ad imposta sostitutiva il disavanzo
da annullamento, deve dimostrare, mediante idonea documentazione, i
componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote
annullate, realizzate sia dalla società incorporante, sia dai precedenti
possessori.
Ad avviso del Ministero delle Finanze, quindi, tale disposizione impone alla
società incorporante che intende avvalersi dell'affrancamento gratuito, di
dare dimostrazione di tutte le operazioni eseguite in precedenza, anche da
altri soggetti, fino al momento di emissione della partecipazione (C.M. 19
dicembre 1997,n.320/E).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
Al riguardo, tenuto conto dell'onerosità della prova, il Ministero delle
Finanze ha riconosciuto che detto obbligo di documentazione "può essere
assolto anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"
(C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E).
Peraltro, lo stesso legislatore, con la norma transitoria di cui al successivo
art. 9, comma 4, ha ritenuto opportuno semplificare l'onere di
documentazione con riguardo alle azioni o quote annullate già esistenti alla
data del 30 aprile 1997. Tale norma, infatti, relativamente alle dette azioni o
quote, consente alla società incorporante di documentare i componenti
positivi e negativi di reddito che rilevano a partire dalla cessione effettuata
nei confronti del soggetto che risulta possessore alla suddetta data.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione
La dottrina ha interpretato tale ultima disposizione nel senso che, con
esclusivo riguardo alle azioni o quote di società già emesse alla data del 30
aprile 1997, assumono rilevanza ai fini in esame solo le vicende reddituali
successive a tale data.
Ad avviso del Ministero delle Finanze, però, con essa, il legislatore ha
inteso riconoscere esclusivamente un'attenuazione dell'onere della prova in
termini di documentazione da produrre; infatti, "ancorché ... l'obbligo di
esibire prove documentali è limitato alle operazioni realizzate dopo il 30
aprile 1997, ... per il periodo precedente , l'Ufficio competente potrà
effettuare il controllo di ciascuna operazione di compravendita di azioni o
quote facendo ricorso ai suoi normali poteri istruttori” (R.M. 9 aprile
2001,n.44/E).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Regime dei disavanzi e degli avanzi di fusione Per connessione di materia, si rammenta che l’art. 1, comma 5 del D.L. 24
settembre 2002, n. 209, nella versione emendata ed approvata dalla Camera
dei deputati in sede di conversione, dispone che, "fatti salvi i casi di
specifica contestazione in ordine alla fattispecie di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto
formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario ai sensi
dell'ari. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti e alle condizioni
stabiliti dal predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una somma
pari al sei per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere
dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni
e il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6”.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
II regime tributario applicabile ai fondi ed alle riserve in sospensione d'imposta è delineato dal comma 4 dell'ai!. 123, del T.U.I.R. e si differenzia a seconda che si tratti di riserve tassabili anche in ipotesi diverse dalla distribuzione (c.d. primo gruppo), oppure riserve tassabili solo in caso di distribuzione (c.d. secondo gruppo).
Nel primo gruppo rientrano, a titolo esemplificativo:
• le riserve relative alle sopravvenienze attive di cui all'ari. 55, comma 3, lett. b) del T.U.I.R., ante modifiche apportate dalla legge n. 449/1997;
• le riserve da condono di cui agli artt. 15 del D.L. n. 429/1982 e 33 della legge n. 413/1991;
• il fondo relativo alle agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario, costituito ai sensi dell'ari 1 della legge n. 169/1983;
• la riserva da ammortamenti anticipati di cui al comma 3 dell'art. 67 del T.U.I.R..
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Appartengono al secondo gruppo, invece, ad esempio:
• le riserve da rivalutazione monetaria costituite ai sensi delle seguenti leggi:
art. 24, legge 2 dicembre 1975, n. 576;
art. 8, legge 19 marzo 1983, n. 72;
art. 4, legge 29 dicembre 1990, n. 408;
art. 26, legge 30 dicembre 1991, n. 413;
art. 13, legge 21 novembre 2000, n. 342;
• la speciale riserva costituita con accantonamenti deducibili eseguiti dalle
banche conferitarie nell'ambito di operazioni di concentrazione (cfr. art. 7
della legge n.218/1990).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
II menzionato comma 4 dell'ari. 123, T.U.I.R., al primo periodo, stabilisce che le riserve in sospensione d'imposta appartenenti al primo gruppo, iscritte nel bilancio della società incorporata, devono essere ricostituite nel patrimonio della società incorporante e, in caso contrario, concorrono alla formazione del reddito di quest'ultima.
Per quanto riguarda le modalità di ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, si osserva che questa può attuarsi:
• attingendo all'eventuale avanzo di fusione;
• vincolando una riserva dell'incorporante liberamente disponibile;
• vincolando una parte ideale del capitale sociale dell'incorporante, facendone menzione nella nota integrativa. Questa ipotesi non è valevole nel caso in cui sia previsto che la sospensione d'imposta decada in ipotesi di aumento gratuito del capitale (cfr. in questo senso, la R.M. 18 settembre 2001, n.131/E).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Con riferimento alle riserve ed ai fondi tassabili solo in caso di
distribuzione, il secondo periodo del comma 4 dell'alt. 123 dispone che la
loro tassazione è subordinata al verificarsi di entrambe le seguenti
condizioni:
esistenza di un avanzo di fusione oppure di un aumento del capitale
dell'incorporante per un ammontare superiore al capitale complessivo delle
società che partecipano alla fusione, diminuito delle quote di capitale
rappresentativo delle partecipazioni annullate;
distribuzione dell'avanzo o riduzione del capitale sociale della società
incorporante per esuberanza.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
In altre parole, le riserve del secondo gruppo non sono soggette ad
imposizione se non vengono ricostituite nel patrimonio della società
incorporante, però lo stato di sospensione si trasferisce sull'eventuale
avanzo di fusione e/o sull'eccedenza del predetto aumento di capitale.
A tale riguardo, infatti, si ritiene che l'espressione "aumento di capitale per
ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla
fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute
dalla stessa o da altre" debba essere intesa nel senso che, al fine di
determinare la quota di capitale dell'incorporante su cui si trasferisce il
vincolo di sospensione, occorre mettere a confronto due elementi: (i)
l'aumento del capitale sociale dell'incorporante; e (ii) la sommatoria dei
capitali delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote di
capitale corrispondenti alle partecipazioni annullate (ossia, in altre parole, il
capitale sociale dell'incorporata che viene concambiato).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Esempio 1 (fusione senza concambio)
Si assuma che:
• A (società incorporante) partecipi per intero in B (società incorporata);
• prima della fusione le dette società presentino le seguenti situazioni
contabili:
Società A (incorporante)
Attività 540
Partecipazione B 460
C.S 400
Ris. Rivalutaz. 100
C.S 1000 Attività 500
Società B (incorporata)
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
• a seguito della fusione si avrà la seguente situazione:
Società A (incorporante)
Attività 1.040 C.S 1.000
Avanzo anull. 40
In questo caso il vincolo della sospensione (per 100) viene in parte
trasferito sull'avanzo di fusione (40) e viene meno per la restante parte
che si riferisce alle riserve annullate a titolo definitivo (60), non più
distribuibili.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Esempio 2 (fusione con concambio)
In questo caso, invece, si assuma che:
• A (società incorporante) partecipi per intero in B (società incorporata) per il
50%;
• prima della fusione le dette società presentino le seguenti situazioni contabili:
Società A (incorporante)
Attività 800
Partecipazione B 200
C.S 400
Ris. Rivalutaz. 100
C.S 1.000 Attività 500
Società B (incorporata)
• il valore effettivo di entrambe le società sia pari al rispettivo patrimonio
netto contabile. Ne consegue che, a seguito della fusione, si avrà che:
Società A (incorporante)
Attività 1.300 C.S. 1.250 (aumento capitale 250=50%x500)
Avan. Anull. 50 (250 P.N annullato – 200 costo partecipazione)
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
In questo caso il vincolo di sospensione (per 100) deve intendersi trasferito
in parte sull'avanzo (50) e per la restante parte (50) sul capitale sociale
dell'incorporante.
Infatti:
• l'aumento del capitale sociale dell'incorporante è pari a 250;
• il capitale sociale concambiato è pari a 200;
• la quota del capitale sociale su cui può trasferirsi il vincolo della
sospensione è pari a 50 (250 - 200).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Esempio 3 (fusione con concambio)
Assumendo i medesimi dati di partenza di cui al precedente esempio, si
abbia, invece, che il valore effettivo della società B sia pari a 1.000, mentre
quello della società A sia sempre pari al relativo patrimonio netto contabile.
Pertanto, a seguito della fusione si avrà che:
Società A (incorporante)
Attività 1.300
Disavanzo conc. 250
(500 aumento cap-250
P.N concambiato
C.S 1.500 (aumento capitale 500=50%x 1.000)
Avanzo anull. 40 (250 P.N annullato –200 costo partecipazione)
Anche in questo caso il vincolo di sospensione (per 100) deve intendersi
trasferito in parte sull'avanzo (50) e per la restante parte (50) sul capitale
sociale dell'incorporante.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
Infatti:
• l'aumento del capitale sociale dell'incorporante è pari a 500;
• il capitale sociale concambiato è sempre pari a 200;
• la quota del capitale sociale su cui può trasferirsi il vincolo della
sospensione è pari a 300 (500 - 200).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Esempio 4 (fusione con concambio)
In questo caso, invece, si assuma che:
• A (società incorporante) partecipi per intero in B (società incorporata) per il
50%;
• prima della fusione le dette società presentino le seguenti situazioni contabili:
Società A (incorporante)
Attività 750
Partecipazione B 200
C.S 400
Ris. Rivalutaz. 100
C.S 1.000 Attività 500
Società B (incorporata)
• il valore effettivo della società B sia pari a 1.000, mentre quello della
società A sia pari al relativo patrimonio netto contabile. A seguito della fusione,
si avrà che:
Società A (incorporante)
Attività 1.250
Disavanzo conc. 250
(500 aumento cap.-250 P.N. concambiato
C.S. 1.250 (aumento capitale 500=50%x1.000)
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
In questo caso, in assenza di avanzo, si avrà che il vincolo della sospensione
(per 100) si trasferisce per intero sul capitale sociale della società
incorporante.
Infatti:
• l'aumento del capitale sociale dell'incorporante è pari a 500;
• il capitale sociale concambiato è sempre pari a 200;
• la quota del capitale sociale su cui può trasferirsi il vincolo della sospensione è
pari a 300 (500 - 200).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
In conclusione:
in ipotesi di operazione di fusione senza concambio può verificarsi che le
riserve di cui si discorre risultino definitivamente annullate, in tutto o in
parte, e, quindi, non siano più distribuibili. Ne consegue che, in questo caso,
deve considerarsi estinto, in tutto o in parte, il presupposto di imposizione,
atteso che è venuta meno la finalità propria del regime di sospensione,
diretto ad impedire che vengano trasferite ai soci le agevolazioni
riconosciute alla società (è questo il caso di una fusione senza concambio
da cui origini un disavanzo da annullamento o un avanzo incapiente);
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
In ipotesi di fusione con concambio, invece, il patrimonio delle società
incorporate (comprese le riserve in sospensione) si può "trasferire" nella
società incorporante non solo sotto forma di avanzo, ma anche sotto forma
di aumento di capitale sociale, con la conseguenza che il vincolo della
sospensione si perpetuerà sull'avanzo, sul capitale, o su entrambi.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Per quanto riguarda la previsione di cui all'ultimo periodo della disposizione
in esame, è ivi previsto che le riserve del secondo gruppo che,
anteriormente alla fusione, fossero imputate al capitale delle società
incorporate, si intendono trasferite nel capitale dell'incorporante e che, in
caso di riduzione del capitale per esuberanza, si considerano
immediatamente distribuite, con la conseguenza che devono essere
assoggettate ad imposizione.
Al riguardo, si osserva che, tenuto conto di quanto disposto dall'alt. 44,
comma 2 del T.U.I.R., nonché dalle specifiche norme di rivalutazione, in
ipotesi di compresenza di più tipi di riserve o fondi imputati ad aumento del
capitale (normali
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
riserve di utili e riserve di rivalutazione), la successiva riduzione di questo
dovrebbe comportare il recupero a tassazione, in via prioritaria, del saldo di
rivalutazione, ancorché la sua imputazione a capitale sia più recente rispetto
alle altre.
Si rammenta, peraltro, che il Ministero delle Finanze ha in più occasioni
chiarito che, in presenza di due o più riserve di rivalutazione imputate ad
aumento del capitale, l'anzidetta riduzione va imputata proporzionalmente a
tali riserve (C.M. 10 aprile 1991, n. 9, e C.M. 28 aprile 1992, n. 9).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Nulla è previsto in via specifica dal menzionato art. 123 T.U.I.R. circa le
modalità di "ricostituzione", in capo al soggetto incorporante, delle riserve
di utili delle società incorporate, nonché di quelle di apporto.
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell' art. 123, comma 3 del T.U.I.R., la
società incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società
incorporate. Da ciò, si ritiene si possa trarre che:
in ipotesi di fusione con concambio, ove il patrimonio dell'incorporata si
"trasferisce" nell' incorporante sotto forma di avanzo e/o aumento di
capitale, l'incremento di patrimonio dell'incorporante mantiene la medesima
natura (di utile o di apporto) che aveva presso l'incorporata (cfr., in materia
di scissione, la R.M. 2 ottobre 2002, n. 317/E);
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
in ipotesi, invece di fusione senza concambio, in cui vi sia avanzo da
annullamento che non sia capiente per ricostituire per intero il patrimonio
dell'incorporata, si presentano due possibili soluzioni:
la società ha piena libertà di scelta nel decidere quali debbano essere le
riserve che sono ricostituite nel patrimonio dell'incorporante;
la ricostituzione delle riserve dell'incorporata è eseguita secondo un
principio di proporzionalità; tesi questa che si ritiene preferibile, in
considerazione del fatto che l'avanzo è una voce sintetica che "nasce" a
fronte dell'annullamento dell'intero patrimonio netto del soggetto
incorporato.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
Esempio
Si assuma che:
• A (società incorporante) partecipi per intero in B (società incorporata);
• prima della fusione le dette società presentino le seguenti situazioni contabili:
Società A (incorporante)
Attività 550
Partecipazione B 450
C.S 400
Sovrapprezzo 50
Ris.di utili 150
C.S 1.000 Attività 600
Società B (incorporata)
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Ricostituzione delle riserve e dei fondi della società
incorporata (comma 4)
(segue)
• a seguito della fusione si avrà la seguente situazione:
Società A (incorporante)
Attività 1.150 C.S 1.000
Avanzo annull. 150
Ove si ritenga corretta la prima delle due tesi riportate (piena libertà) si riterrà
anche possibile attribuire all'intero avanzo la natura di riserva di utili (150);
ove, invece, si ritenesse di dover ricostituire in maniera proporzionale le riserve
dell'incorporata nel patrimonio dell'incorporante, si avrà che l'avanzo assumerà
per 112,5 (75% x 150) natura di apporto e per 37,5 (25% x 150) natura di utile.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
II comma 5 dell'ari. 123, al fine di contrastare la realizzazione di fusioni con
società prive di vitalità che, però, portano in dote perdite fiscali (c.d. "bare
fiscali"), introduce particolari limiti al diritto della società incorporante di
dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite conseguite dalla stessa e/o
dalle altre società partecipanti alla fusione.
Prima di entrare nel merito della specifica disposizione contenuta nel
menzionato comma 5, occorre individuare quali siano le perdite fiscali
ancora riportabili (secondo le ordinarie regole dell'art. 102, T.U.I.R.),
tenendo conto anche degli eventuali esercizi frazionari delle società
incorporate, che costituiscono autonomi periodi d'imposta (è il caso delle
fusioni cui non è attribuito effetto retroattivo ai sensi del comma 7, dell'art.
123, T.U.I.R.).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
II detto comma 5, al primo periodo, stabilisce che le perdite fiscali
conseguite dalle società che partecipano alla fusione, compresa
l'incorporante, possono essere utilizzate da quest'ultima solo nei limiti del
rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio (o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-ter del cod. civ.)
e, per evitare facili elusioni della norma, è previsto anche che non si debba
tenere conto dei conferimenti e dei versamenti eseguiti nei due anni
precedenti la data cui si riferisce la detta situazione contabile.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
E’ inoltre previsto che le perdite riportabili così determinate possano essere
utilizzate in compensazione dei redditi dell'incorporante solo a
condizione che sia verificata in capo alla società che ha generato dette
perdite la sussistenza delle cosiddette "condizioni di vitalità".
In particolare, al fine di verificare che la società che ha in carico le perdite
fiscali non si sia "depotenziata" nel periodo precedente la fusione, occorre
verificare se dal conto economico di detta società relativo all'esercizio
antecedente quello in cui è deliberata la fusione risulti un ammontare di
ricavi e di spese per prestazioni di lavoro subordinato (compresi i
relativi contributi) superiore al 40% di quello risultante dalla media dei due
esercizi anteriori.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
Al riguardo, il Ministero delle finanze, con la R.M. 29 ottobre 2002, n.
337/E, ha avuto modo di chiarire che:
"il richiamo ai ricavi di cui all'articolo 2425-bis, prima parte, n. 1 e
all'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato di cui alla
parte seconda, n. 3 di detto articolo, vanno riferiti alle corrispondenti voci
dell'articolo 2425 del codice civile ed in particolare alla lettera A), n. 1)
che si riferisce ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e alla lettera B), n.
9, lett. a) e b) che si riferisce ai costi del personale, solari e stipendi e oneri
sociale;
"la mancanza di periodi da raffrontare con quello immediatamente
precedente l'esercizio di delibera della fusione escluderebbe la possibilità
di indagare sulla vitalità del soggetto";
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
(segue)
"è plausibile che società holding "pure" ... non conseguano ricavi di vendita e di prestazioni. ... Peraltro, il conto economico di tali società ... risulta fortemente influenzato da componenti reddituali di tipo finanziario che, pur non essendo imputati alla voce A) del conto economico, costituiscono, comunque, proventi relativi alla loro attività caratteristica. Pertanto, nei casi di società holding "pure" tale componente finanziaria può essere considerata come un indicatore rilevante ai fini della vitalità aziendale“;
"considerata ...la obiettiva difficoltà di riferire al caso di specie (n.d.r. società holding "pura") i parametri condizionanti il riporto delle perdite di cui al citato art. 123, comma 5, la scrivente è del parere che ... la fattispecie rappresentata ... possa costituire oggetto di apposito esame nell'ambito della diversa procedura contemplata dall'ari. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973”.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
Esempio (indici di vitalità)
Si ipotizzi che:
• B (società incorporata) sia interamente posseduta da A (società incorporante);
• la fusione per incorporazione venga deliberata nell'anno 2002;
• la società B abbia perdite fiscali pregresse per 1.000;
• la situazione della società B sia quella rappresentata nella seguente tabella:
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società
Riporto delle perdite (comma 5) 2001 Media biennio 2000 1999
A) Valore della produzione 1.200 2.500
(1.000=2.500 x
40%)
2.000 3.000
1) Ricavi
B) Costi della produzione
9) Per il personale 200 350
(140= 350x40%)
300 400
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
Poiché l’importo sia dei ricavi, sia delle spese per il personale, relativi all’esercizio
2001, risultano superiori al 40% della media del biennio precedente, la società A potrà
utilizzare le perdite di B, nel rispetto, ovviamente, delle altre disposizioni limitative.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
Con riguardo alle disposizioni fin qui esaminate che limitano il riporto delle
perdite (limite del patrimonio netto ed indici di vitalità), posto che trattasi di
disposizioni aventi, come detto, natura anti-elusiva, sarà possibile chiederne
la disapplicazione ai sensi di quanto previsto dall'ari. 37-bis, comma 8 del
D.P.R. n. 600/1973 (cfr. Note della D.R.E. Emilia Romagna del 2000, Nota
della D.R.E. Lombardia del 9 aprile 2001, Nota della D.R.E. Lazio del 30
luglio 2001, nonché Risoluzione n. 337 del 29 ottobre 2002 dell'Agenzia
delle Entrate).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
II secondo periodo della disposizione in esame prevede delle ulteriori
specifiche limitazioni quantitative al riporto delle perdite, ma solo in caso di
fusioni che hanno comportato l'annullamento della partecipazione detenuta
nell’incorporata e, in particolare, prevede che, "se le azioni o quote della
società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società
incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è
comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla società partecipante o doli 'impresa che le
ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell'atto di fusione”.
Tale disposizione è chiaramente finalizzata ad evitare la doppia deduzione
delle perdite fiscali che abbiano già rilevato presso una delle società
partecipanti alla fusione sotto forma di svalutazione della partecipazione.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame occorre
chiedersi se i due limiti quantitativi ivi previsti (patrimonio netto ed
ammontare delle svalutazioni dedotte) debbano cumularsi tra loro, o meno.
Al riguardo, tenuto conto della differente ratio che è sottesa alle due
disposizioni limitative, si ritiene che per il calcolo delle perdite riportabili si
debba dapprima sottrarre dal totale delle stesse l'ammontare già dedotto per
effetto della svalutazione della relativa partecipazione e, successivamente,
solo se l'importo residuo è superiore al patrimonio netto della società cui le
perdite si riferiscono, occorrerà ridurre ulteriormente l'ammontare delle
perdite riportabili.
.
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
Esempio
Al riguardo, per maggiore chiarezza, si abbia quanto segue:
• perdite pregresse della società partecipata pari a 200;
• patrimonio netto contabile della società partecipata pari a 100;
• svalutazioni dedotte dalla società partecipante pari a 30.
Le due differenti ipotesi di computo delle perdite riportabili si sviluppano come segue:
1) Perdite pregresse 200
Svalutazioni (30)
Differenza (A) 170
Patrimonio netto contabile (B) 100
Perdite riportabili= min (A,B) 100
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Riporto delle perdite (comma 5)
(segue)
1) Perdite pregresse (A) 200
Patrimonio netto contabile (B) 100
min (A,B) 170
Svalutazioni (30)
Perdite riportabili 70
Con riguardo alla disposizione in esame, infine, si ritiene che non sia
possibile chiederne la disapplicazione ai sensi dell'alt. 37-bis, comma 8 del
D.P.R. n. 600/1973, in quanto non si tratta di una norma finalizzata a
contrastare comportamenti elusivi, bensì di una norma volta ad evitare che i
contribuenti possano beneficiare di un doppio beneficio (nello stesso senso,
cfr. D.R.E. Lombardia del 9 aprile 2001, già citata).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Retrodatazione della fusione (comma 7)
II comma 7 dell'art 123 consente la retrodatazione, anche ai fini fiscali, degli
effetti della fusione, purché risultino soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
la condizione formale che la retrodatazione ai fini fiscali sia espressamente
prevista nell'atto di fusione (con la nuova procedura civilistica di fusione
già nel progetto di fusione previsto dall'art. 2501-bis, c.c.);
la condizione sostanziale per la quale gli effetti della fusione non possono
essere fatti decorrere, ai fini fiscali, da una data anteriore a quella più
prossima in cui si è chiuso l'ultimo esercizio delle società partecipanti alla
fusione.
Tale disposizione ha come unica finalità quella di evitare che l'esercizio
frazionario della società incorporata venga a configurarsi come autonomo
periodo d'imposta in relazione al quale sorgerebbe l'obbligo di presentare
un'apposita dichiarazione fiscale (art. 5-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998).
Art. 123, T.U.I.R. - Fusioni di società Retrodatazione della fusione (comma 7)
Si osserva, peraltro, che il vincolo di ordine temporale posto dalla norma ai
fini della decorrenza degli effetti fiscali della fusione trova la sua ragion
d'essere nella volontà del legislatore di evitare la riapertura di periodi
d'imposta già chiusi, ai quali corrisponderebbe un'autonoma obbligazione
tributaria ai sensi dell'ari. 90 del T.U.I.R..
Fermo quanto sopra, lo stesso Ministero delle Finanze ha avuto modo di
chiarire che la disposizione in esame si rende applicabile in relazione ad
operazioni di fusione propria tra società con esercizio coincidente con
l'anno solare che intendono far retroagire gli effetti della fusione al 1°
gennaio dell'anno in cui la stessa ha efficacia giuridica - e quindi ad una
data antecedente la costituzione della società risultante dalla fusione - con la
conseguenza che non sussisterebbe l'obbligo di presentazione della
dichiarazione relativa all'esercizio frazionario delle società fuse (R.M. 30
maggio 1997, n. 134/E).