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1 TECNICHE DI REDAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI: IMPOSTAZIONE E REDAZIONE DELL’ATTO-GLI ATTI INTRODUTTIVI NEL RITO CIVILE ORDINARIO-LA COMPARSA CONCLUSIONALE I PARTE Breve dispensa a supporto delle lezioni a cura dell’Avv. Rossella Del Sarto

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    TECNICHE DI REDAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI: IMPOSTAZIONE E

    REDAZIONE DELLATTO-GLI ATTI INTRODUTTIVI NEL RITO CIVILE

    ORDINARIO-LA COMPARSA CONCLUSIONALE

    I PARTE

    Breve dispensa a supporto delle lezioni a cura dellAvv. Rossella Del Sarto

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    PREMESSA:IMPOSTAZIONE E REDAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO.

    Nell'impostare l'atto giudiziario il difensore deve tenere conto di una molteplicit di

    elementi di fatto e di diritto.

    L'atto giudiziario teleologicamente finalizzato al raggiungimento di un risultato volto

    soddisfare il diritto che si aziona e che stato leso (per lattore ) oppure a paralizzare ,far

    respingere o a modificare (in melius tenendo conto dellinteresse della parte) il petitum

    avversario (per il convenuto).

    Per impostare correttamente un atto giudiziario necessario quindi,nel caso

    dellattore,individuare correttamente il diritto che stato leso, il bene della vita che si

    intende soddisfare con l'azione, la soluzione giuridicamente applicabile alla situazione

    controversa, ed il mezzo (il procedimento) con il quale ottenere il soddisfacimento del

    diritto.

    Nel caso del convenuto invece necessario una volta individuata correttamene la pretesa

    avversaria - apprestare difese in fatto o in diritto oppure individuare i fatti modificativi

    impeditivi o estintivi della domanda avversaria (tali fatti possono essere introdotti nel

    giudizio o mezzo domande ,quando essi costituiscano autonome situazioni sostanziali, o a

    mezzo eccezioni).

    Sia lattore sia il convenuto dovranno, inoltre, tenere conto delle preclusioni e delle

    decadenze proprie del rito ( ad es.nel caso delle eccezioni in senso stretto il convenuto non

    potr introdurle se si costituisce tardivamente ovvero oltre il termine di 10 gg. prima

    delludienza di discussione nel rito del lavoro oppure oltre i 20 gg. prima delludienza

    ex.art.183 c.p.c. nel rito ordinario).

    Un atto giudiziario dovr pertanto contenere la chiara indicazione del petitum mediato (la

    fattispecie costitutiva del diritto azionato) ed immediato ( il tipo di provvedimento che si

    chiede al giudice a propria tutela).

    Latto giudiziario del convenuto dovr, invece, essere chiaro sotto il profilo

    dellindicazione della fattispecie estintiva ,modificativa o impeditiva del diritto azionato

    oppure nellargomentazione della difesa.

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    Un atto giudiziario dovr inoltre essere completo ed esaustivo sotto questi profili:

    1)-la chiara prospettazione del petitum immediato ,del petitum mediato ( entrambi

    devono essere prospettati a pena di nullit) e della causa petendi . Nel caso di diritti

    eteroindividuati la mancata prospettazione della causa petendi addirittura causa di nullit

    dellatto (art.164,414 c.p.c.);in ogni caso per redigere un buon atto anche per i diritti

    autoindividuati necessario individuare immediatamente la causa petendi.

    2)l'allegazione dei fatti storici che costituiscono gli elementi costitutivi, modificativi o

    impeditivi del diritto azionato.

    3)-la prova dei fatti storici stessi che deve essere fornita secondo le previsioni e le

    decadenze previste per il rito applicabile.

    4)-La prospettazione delle questioni di diritto sottese alla fattispecie od alle fattispecie

    richiamate e l'applicazione delle norme invocate. Nel caso in cui la questione sia

    controversa dovr essere argomentata la soluzione adottata alla luce dell'interpretazione

    della norma, della logica e degli orientamenti giurisprudenziali .

    Si ricorda che il giudice non vincolato alla prospettazione giuridica data dalla parte ma

    semplicemente vincolato al rispetto della fattispecie concreta come delineata dalle parti

    (iuxta alligata ac probata partium ) in base al principio di iura novit curia.

    E per vero che solo la corretta interpretazione ad applicazione della norma consente di

    allegare i fatti storici rilevanti. Ad es. il danno biologico tanatologico: la giurisprudenza

    chiarisce che per poterlo configurare necessario che tra la lesione e la morte sia intercorso

    un congruo lasso di tempo e non pu essere ,pertanto,riconosciuto il danno biologico nel

    caso di morte immediata: il difensore che ignora tale orientamento potrebbe omettere nel

    rappresentare i fatti al giudice di allegare la circostanza della durata della malattia

    antecedente alla morte.

    5-La corretta applicazione della formula dell'atto : in talune ipotesi previste dalla legge

    la non corretta applicazione della formula comporta la decadenza (ad esempio nell'ipotesi

    di cui all'art.418 c.p.c.la mancata istanza al giudice di modificare il decreto di fissazione di

    udienza comporta la decadenza dalla domanda riconvenzionale) .

    6-La corretta ed opportuna scelta del procedimento tenendo conto dell' interesse della

    parte e della natura del diritto azionato. Ad esempio nel caso in cui la parte voglia agire per

    il recupero di una somma di denaro spettante a seguito del mancato pagamento di fatture di

    una somministrazione, il procedimento applicabile (per ragioni di opportunit e di celerit )

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    quello del decreto ingiuntivo (art.633 c.p.c.) e non dell'atto di citazione ordinaria, anche

    se niente vieta l'adozione di tale ultimo procedimento.

    7.Nel caso specifico di comparsa di costituzione risposta (art.167 c.p.c) e di memoria

    difensiva (art.416 c.p.c.) o ancora della memoria ai sensi del primo termine di cui

    allart.183 sexties vi inoltre l'obbligo di contestazione specifica dei fatti allegati

    dall'attore nell'atto di citazione o nel ricorso introduttivo. opinione consolidata in

    giurisprudenza che tale obbligo di contestazione riguardi solo i fatti primari e non i fatti

    secondari.

    8)Il difensore deve inoltre aver chiare le preclusioni e le decadenze proprie del rito e gli

    orientamenti giurisprudenziali in materia di procedura ( ad esempio sullonere di

    contestazione, sulla nullit dellatto,sullonere della prova ecc.ecc. )

    L'atto difensivo potr contenere pertanto: domande , domande riconvenzionali, eccezioni

    (nel rito e nel merito,in senso stretto e d in senso lato) e mere difese.

    ******

    I.RITO CIVILE ORDINARIO

    I-ATTO DI CITAZIONE (ARTT.163-164).

    Per redigerlo correttamente necessario aver chiare le norme di cui agli artt.163 ( sugli

    elementi essenziali dellatto)e 164c.p.c.( sulla nullit).

    Si richiama inoltre il seguente precedente giurisprudenziale: ART.164 C.P.C.--NULLITA DELLATTO DI CITAZIONE-VIZI RELATIVI ALLEDICTIO ACTIONIS:

    La declaratoria di nullit della citazione - nullit che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - posta una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullit, l'oggetto della sua domanda, ragion che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potr prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cio, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di

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    maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa).Cass. civ., Sez. I, 12/11/2003, n.17023

    SCHEMA ex art.163 c.p.c.

    Latto di citazione deve essere redatto seguendo questo schema ed ordine:

    I-individuazione del tribunale competente: ad .es Tribunale di Napoli(art.163

    n1.,6)

    II-indicazione dellattore e del suo difensore ed elezione di domicilio(art.163 n.2)

    III-una premessa in fatto nella quale viene individuata la cosa oggetto della

    domanda ed allegati i fatti che costituiscono la fattispecie costitutiva del diritto

    azionato(art.163n.3 e4 )

    IV-le considerazioni in diritto :i fatti allegati vengono sussunti alla fattispecie

    normativa e viene fatto riferimento anche ad orientamenti giurisprudenziali .

    V-la citazione della controparte correttamente individuata ad unudienza fissa

    osservando i termini a comparire(art.163n.7;art.163 bis)

    VI-le conclusioni ovvero il petitum immediato (art.163 n.4);

    VII-i mezzi di prova precostituiti (documenti) e costituendi art.163n.5 (non si

    matura tuttavia una decadenza(art.183 c.p.c.).

    SCHEMA DI ATTO DI CITAZIONE:

    TRIBUNALE DI .....

    ATTO DI CITAZIONE

    Il Sig. ....., nato a.., il, C.F. .., residente a ....., via ....., n. ....., elettivamente domiciliato a ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... che lo rappresenta e difende in virt di procura alle liti conferita in calce al presente atto

    PREMESSO CHE

    1) ..

    2) .

    3) .

    4) .. (ENUNCIAZIONE DEL FATTO)

    CONSIDERATO CHE

    - ..

    - ..

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    - ..

    - .. (ENUNCIAZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO)

    Tutto ci premesso e considerato, il sig., come in epigrafe rappresentato e difeso,

    CITA

    il Sig. .... (o i Sig.ri o la societ)....., residente in (con sede a) ..., via ....., n......, a comparire innanzi al Tribunale di ...., sito in , via .., per l'udienza del ..., ora di rito, dinanzi al Giudice che sar designato, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si proceder in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti

    CONCLUSIONI

    Voglia lIll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,

    In via principale:

    ..

    In via subordinata

    In entrambe le ipotesi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CNAP come per legge.

    * ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla determinazione ed il versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento pari a Euro..(oppure indeterminato o indeterminabile).*

    In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale (e interrogatorio formale) sui seguenti capitoli (oppure sulle circostanze di cui ai punti da 1) a X) della narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, preceduti dalla locuzione vero che):

    a).....

    b)..

    c)..

    Indica a testi i Sig.ri ....., residenti a

    Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti;

    1)

    2)

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    3)

    * Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 170, comma 4, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero di telefax: . (oppure: al seguente indirizzo e-mail: .)*

    ....., l ..... Avv. .....

    PROCURA ALLE LITI

    Conferisco mandato allAvv.., affinch mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, attribuendogli a tal fine ogni pi ampia facolt di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi. Eleggo domicilio presso il suo studio, in , via . Presto consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dellespletamento del presente mandato.

    (firma del cliente)

    per autentica

    (firma dellAvv. .)

    Eevidente che le parti piu problematiche di un atto di citazione sono le seguenti:la

    risoluzione di questioni preliminari di rito ( individuazione del giudice competente

    ,leventuale questione di giurisdizione, le problematiche relative alla legittimazione attiva e

    passiva); la premessa in fatto, le considerazioni in diritto, le conclusioni e lindicazione dei

    mezzi di prova.

    Le altre parti dell atto possono infatti essere facilmente apprese perch si

    applicano le formuledi rito.

    Consigli per la redazione dellatto :

    I.La premessa in fatto:

    Occorre partire dalla fattispecie costitutiva del diritto azionato ed allegare sinteticamente

    tutti i fatti storici che permettono di risalire ad essa .

    I fatti devono essere esposti in modo chiaro e cronologico.

    Se lazione contrattuale e il diritto sorge da un contratto bene citare per prima cosa il

    contratto .Se lazione ex art.2043 c.c. bene parlare immediatamente del fatto illecito

    ovvero il sinistro stradale, lomicidio, la diffamazione e poi descrivere la dinamica del fatto

    ed altri aspetti rilevanti sotto il profilo giuridico.

    Il rapporto tra la fattispecie astratta e quella concreta biunivoco.

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    Occorre partire dalla fattispecie concreta e verificare le azioni possibili e le fattispecie

    astratte invocabili. Ad es.Tizio sale su un autobus ed, a seguito di una frenata improvvisa

    ,dovuta ad un attraversamento di un pedone, cade fratturandosi il braccio.Sono possibili due

    azioni quella contrattuale e quella extracontrattuale, ovviamente le conseguenze tra

    lapplicazione delluna o dellaltra fattispecie sono diverse e significative!

    Una volta individuata la fattispecie astratta occorre evidenziare gli elementi costitutivi della

    fattispecie stessa.

    Ad esempio:fatto illecito da sinistro stradale:

    fatti costitutivi: A)il comportamento non iure:Tizio ad un incrocio non da la precedenza

    a Caio;B)il comportamento contra ius :Caio va ad impattare con lauto di Tizio

    procurandosi lesioni vertebrali e trauma cranico;C) il dolo o la colpa:Tizio non ha rispettato

    la precedenza all incrocio D)il nesso etiologico :al centro dellincrocio vi limpatto tra le

    due auto.

    Se la questione problematica oppure la giurisprudenza richiede un quid pluris per poter

    applicare una norma anzich unaltra occorre mettere in evidenza quegli aspetti della

    fattispecie che permettono di applicare quella determinata norma anzich unaltra .

    Ad es.oggetto della domanda il danno biologico iure hereditatis: occorre mettere in

    evidenza che dopo lincidente stradale mortale il soggetto leso sopravvissuto ad esempio

    6 mesi.

    Oppure si intende chiedere la risoluzione per vendita dellaliud pro alio anzich l azione di

    garanzia per vizi: occorre evidenziare ,per esempio, che la cosa non poteva assolvere alla

    funzione economica e sociale per la quale era stato stipulato il contratto.

    II.Le considerazioni in diritto.

    In questa parte lattore individua lazione o le azioni che intende promuovere

    .Vengono altres individuate le norme applicabili e citati gli orientamenti

    giurisprudenziali pi rilevanti. Lenunciazione deve essere sintetica atteso che la sedes

    naturale di una disamina in diritto la comparsa conclusionale (il consiglio vale nel

    caso di difesa innanzi ad un giudice e non nel caso di prova di esame di avvocato).

    III.Le conclusioni:

    Viene enunciato il petitum.Le domande possono essere cumulative ,alternative o poste in

    via subordinata.

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    Fondamentale lindicazione del tipo di provvedimento che si intende ottenere (ad esempio,

    accertamento e/o condanna).A volte possibile formulare pi richieste, congiunte o alternative.

    In questultimo caso occorrer graduare le domande, ponendo come principale quella pi ampia e

    pi vantaggiosa per lattore e come subordinate le eventuali altre.

    Se lattore intende ottenere la risoluzione di un contratto, la restituzione del bene consegnato in

    adempimento di quel negozio ed il risarcimento del danno subito, potr domandarle tutte in via

    principale (cio dir: In via principale, Voglia il Giudice adito, dichiarata la risoluzione del

    contratto per colpa del convenuto, condannare lo stesso alla restituzione del bene X, nonch al

    risarcimento in favore dellattore della somma di Euro 50.000). Ove si renda conto, per di non

    poter provare interamente lentit del danno, potr formulare unipotesi subordinata riducendo la

    pretesa o rimettendola alla determinazione del giudice (ad esempio: In via subordinata, dichiarata

    la risoluzione del contratto per colpa del convenuto, condannare lo stesso alla restituzione del

    bene X, nonch al risarcimento del danno nella misura che sar ritenuta di giustizia allesito del

    processo).

    Nella formulazione delle conclusioni va inserita, altres, la richiesta di rifusione delle spese

    processuali.

    Ad esempio:

    domande cumulative :

    Piaccia allecc.mo Tribunale adito cos giudicare:

    Dichiarare risolto il contratto di fornitura per materiale sanitario tra Asl n1 di Napoli e

    Societ B per inadempimento grave della societ B;

    Per leffetto condannare la societ B al risarcimento dei danni patiti a seguito

    dellinadempimento che si quantificano in xxx o quella somma maggiore o minore che

    risulter di giustizia.

    Domande in via subordinata:

    Piaccia allecc.mo Tribunale adito cos giudicare

    In tesi :

    Dichiarare risolto il contratto di fornitura per materiale sanitario tra Asl n1 di Napoli e

    Societ B per inadempimento grave della societ B;

    In ipotesi :

    Previo accertamento del difetto di qualit del materiale sanitari fornito dalla Societ B

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    allAsl condannarla al risarcimento del danno.

    Esempio di atto in materia di vizi di immobile e domanda quanti minoris:

    TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CIVILE Atto di citazione

    Lente pubblico A in persona del Direttore Regionale pro tempore della Sede INAIL di Napoli, Dott. e difeso, giusta procura generale alle liti autenticata il 3.2.2005 Rep. Racc. dal notaio del distretto notarile di Napoli (atto prodotto in copia semplice), dallAvv.xxxx elett.te domiciliato in xxxxxxxxxx

    PREMESSO CHE: A) con atto di compravendita rogato a Roma in data xxxx rep. Xxx dal Notaio xxxxxx appartenente al Distretto Notarile di Roma, lente A acquistava dalla Societ B corrente in Napoli, limmobile sito in xxxxxxxxxi ; - la vendita prevedeva lobbligo per la parte venditrice di eseguire lavori sullimmobile, secondo un progetto approvato dalle parti, al fine di permettere la destinazione dellimmobile stesso (allora costituito da un unico corpo di fabbrica composto da un livello entro terra e cinque piani in elevazione) a sede amministrativa dellEnte; - il prezzo di vendita fu stabilito in Lit. xxxxxxxxxx, somma questa comprensiva anche del corrispettivo di tutte le prestazioni cui la venditrice si obbligata ex contractu, prestazioni meglio descritte alla clausola di cui allart. 4 del contratto (doc.1); Il pagamento del prezzo fu ripartito in rate come si evince dal contratto di compravendita prodotto (doc. n 1). B) con atto del 12004 autenticato dal Notaio xxxxx di xxxx la societ B venditrice cedeva il credito derivante dal sopraindicato contratto di compravendita alla societ C con sede in xxxxxxx e notificava la cessione allEnte (debitore ceduto) in data xxxxxxx(doc. 3); C) limmobile veniva consegnato allENTE A in data XXXXX, data in cui lENTE A accettava la consegna, pur contestualmente denunciando alla venditrice alcuni vizi dellimmobile, vizi che questultima riconosceva come effettivamente esistenti tant che (riconoscendoli) si impegnava ad eliminarli in breve tempo (doc.2); - lENTE A in data XXXXX trasferiva i propri uffici nelledificio acquistato; D) limmobile nel corso degli anni 2004 e 2005 ha iniziato a presentare una serie di vizi che lEnte ha prontamente denunciato alla venditrice ed in particolare; 1) il mancato funzionamento dellimpianto elimina code (vizio che A ha denunciato in data 4) (doc. 4). 2) leccessiva rumorosit dellimpianto di condizionamento (vizio che A ha denunciato su segnalazione dei dipendenti e del vicinato come da raccomandata A.R. XXXX) (v. doc. 5); 3) un insopportabile cattivo odore negli uffici del 2 e 3 piano, cattivo odore dovuto al difettoso funzionamento dellimpianto di condizionamento o ad un inadeguato funzionamento dellimpianto fognario (il tutto denunciato in data XXXX) (fax del XXXX); 4) linadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione e la presenza di una falda acquifera superficiale hanno causato infiltrazioni di acqua che hanno interessato il locale autorimessa, il quadro elettrico di un ascensore ed hanno allagato il vano fine corsa dellascensore stesso. Tale preoccupante fenomeno, prontamente denunciato con telegramma del XXXXX inviato alla venditrice ed alla cessionaria del credito, ha comportato linutilizzabilit dellascensore stesso, inutilizzabilit che tuttora permane (doc. 8). Secondo la consulenza tecnica DELLENTE tale

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    infiltrazione come detto imputabile sia alla presenza di una falda acquifera emergente sia alla inadeguata impermeabilizzazione (doc. 12 pagina 3); 4-1 Sempre a causa dellinadeguata impermeabilizzazione in data XXXXX nei garage e negli archivi delledificio si sono verificate copiose perdite di acqua, che a loro volta hanno provocato lesioni in varie parti del soffitto. Il Dirigente delLENTE, allarmato dal preoccupante ed inspiegabile fenomeno, ha chiesto lintervento urgente dei consulenti tecnici regionali (fax n.X -doc .10). Questultimi effettuati i controlli del caso hanno imputato tali infiltrazioni ad un difetto di opera ascrivibile alla mancanza di uno specifico elemento edilizio di giunzione a tenuta di acqua tra le strutture dei due corpi di fabbrica aderenti (vedi perizia tecnica asseverata pagina 2, doc. 12); 4.2. Altre infiltrazioni sono da imputare ad un inadeguato sistema di raccolta di acque piovane e ad una carente tenuta dellimpianto di smaltimento delle acque stesse (vedi perizia pag.3). Tali gravi vizi sono stati poi denunciati con telegramma del XXXXX alLa societ A ed alla societ B cessionaria del credito ( doc.11); 5) un errore nel montaggio dei sistemi guida di appoggio ha cagionato il crollo di pannelli delle controsoffittature (vizio denunciato in data xxxxx). In questo caso la societ convenuta intervenuta in parte e ,almeno per il secondo e terzo piano,sembra abbia eliminato il vizio, anche se tale intervento non stato ancora collaudato; 6) i tramezzi del quinto piano presentano lesioni orizzontali al di sopra di tutte le porte di accesso agli uffici, lesioni che sembra debbano ascriversi allerrata posa in opera del controtelaio in legno (telegramma xxxxx doc.11); 7) le piastrelle in gres risultano macchiate in corrispondenza dellaccesso dai vani scala.

    D I R I T T O I vizi riscontrati nellimmobile costituiscono gravi vizi redibitori, pertanto, lENTE non avendo interesse ad una risoluzione del contratto, chiede che gli venga riconosciuto il diritto ad una riduzione del prezzo ai sensi dellart. 1492 c.c. essendo ovvio che il prezzo originariamente pattuito teneva conto del valore di mercato di un immobile perfetto in ogni sua parte. Lentit della riduzione del prezzo viene allo stato quantificata in almeno Euro CENTOMILA cos come meglio specificato nella relazione tecnica, che si produce (doc. n 13.). Oltre alla riduzione del prezzo, come sopra determinata, dovr essere riconosciuto il diritto al risarcimento di tutti i danni, che verranno provati in causa. Tali somme saranno determinate pi compiutamente nel prosieguo del giudizio anche con lapporto del consulente tecnico, che lIll.mo Sig. Giudice vorr nominare. E, inoltre, interesse dellEnte rimuovere al pi presto i vizi riscontrati atteso che gli stessi paralizzano e compromettono lattivit amministrativa dellEnte con danno per lutenza (basti pensare al fatto che lascensore per portatori di handicap da tempo inutilizzabile), Tutto ci premesso, lInail ut supra rappresentato e difeso

    CITA La Societ A in persona del LEGALE R.NTE. PRO TEMPORE con sede in xxxxxxe la Societ B in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in xxxxx a comparire innanzi al Tribunale civile di Napoli - G.I. designando - alludienza del xxxxxxxxxxx ore di rito con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima delludienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dallart. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che, in difetto, si proceder in loro contumacia e che la costituzione oltre i suddetti termini implicher le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione respinta, con sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva, accogliere le seguenti

    CONCLUSIONI

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    Piaccia allEcc.mo Giudice Unico presso il Tribunale di Napoli ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,: a) quantificare nella misura di Euro centomila, od in quella maggiore o minore somma che risulter

    di giustizia, lincidenza dei vizi che verranno riscontrati e, conseguentemente, ridurre di pari importo il prezzo di vendita dellimmobile;

    b) determinare i danni tutti sofferti dallEnte attore ; c) autorizzare lENTE a trattenere tutti gli importi che verranno liquidati per i titoli sub a) e sub b)

    sulle somme ancora da corrispondere a titolo di saldo del prezzo di vendita alla cessionaria del credito;

    d) autorizzare lEnte A ad eseguire in proprio con urgenza i lavori che saranno ritenuti utili o necessari per leliminazione dei vizi.

    Con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede che sia disposta una consulenza tecnica di ufficio che determini: 1)- la sussistenza dei vizi riscontrati e denunciati; 2) la riduzione del prezzo di vendita dipendente dai vizi riscontrati; 3) gli interventi necessari od opportuni alla rimozione dei vizi stessi. 4) la determinazione dei danni di qualsiasi natura subiti dallIstituto attore in conseguenza dei fatti per cui causa. Si nominano, sin da ora, come consulenti tecnici di parte gli Arch. xxxxxx domiciliati presso la Direzione regionale dellEnte posta in xxxxxx. Con espressa riserva di una migliore determinazione del valore dei vizi riscontrati e dei danni conseguentemente sofferti dallEnte. Si produce fascicolo di parte contenente la seguente documentazione: 1 - Contratto di compravendita Notaioxxxxxxxxxxxx; 2 Verbale di consegna in copia semplice; 3 Atto di cessione del credito soc.B soc.C del xxxxx notificato allEnte; 4 fax Ente del xxxxinviato alla xxxxx; 5 racc.ta a.r.Ente dellxxxxx inviato alla xxxxx; 6 fax Ente del xxxxx inviato alla xxxxx; 7 racc.ta a.r. del xxxx; 8 telegramma Ente del xxxx inviato alla xxxx ed alla xxxx; 9 racc.ta a.r.Ente del xxxxx inviato alla xxxxx ed alla xxxxx; 10 fax delxxxx inviato alla Consulenza tenica Ente a; 11 telegramma Ente del xxxx inviato alla societ A e B; 12 perizia asseverata a firma Arch. xxxx; 13-relazione tecnica del xxxx a firma Arch.xxxxx; 13 procura generale ad lites. Data Avv. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.p.r. n. 115/02 che il valore della causa tra gli Euro 52.000,01 ed i 260.000,00 per cui detto contributo di Euro 500,00. Avv. RELATA DI NOTIFICA: a istanza dellente ,rappresentato e difeso come in atti ,io Assistente Giudiziario UNAEP di Napoli ho notificato il su esteso atto a: Societ B S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in xxxxxx

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    Societ C S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in xxxxxx

    II.LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA(ART.167 C.P.C.).

    Lart. 167 c.p.c. come novellato dalla legge 80/05 prevede precise preclusioni

    e decadenze per il convenuto che non si costituisca nel termine di 20 prima

    delludienza ex art.183 .Il convenuto infatti che si sia costituito tardivamente non

    pu proporre:

    1) domande riconvenzionali; 2) eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio ; 3) dichiarare di chiamare un terzo in causa.

    La normativa previgente prevedeva che invece il convenuto potesse sollevare

    eccezioni processuali e di merito non rilevabili di uffcio nelle memorie ai sensi

    dellart.180 c.p.c..

    La novella del 4 luglio 2009 ha poi previsto significative modifiche in tema di

    eccezione di incompetenza (art.38c.p.c.):tutte le eccezioni di incompetenza devono

    essere sollevate entro 20 gg.prima delludienza ex.art183 c.p.c..

    Giurisprudenza precedente alla novella della legge 80/05:

    Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., cos come modificato dall'art. 3 D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facolt di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni; tuttavia, quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180 c.p.c., secondo comma, del pari introdotto dal D.L. n. 238 del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al pi tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione, deve fissare d'ufficio l'udienza di trattazione ed assegnare al convenuto, senza necessit di una sua istanza, il termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di quest'ultima udienza per proporre le eccezioni in questione, salvo contrario accordo delle parti o espressa rinuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto, laddove, nel caso in cui quest'ultimo sia contumace, la cadenza delle udienze, con fissazione del termine, indefettibile, potendo tuttavia la nullit connessa alla mancanza di tale fissazione venire sanata in ragione del fatto che tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge), cos da restare escluso che le suindicate

  • 14

    eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva.Cass. civ., Sez. I, 06/07/2004, n.12314 La diversit tra l'udienza di prima comparizione e la prima udienza di trattazione posta a tutela del diritto di difesa, onde essa va indefettibilmente rispettata. Consegue che il giudice dell'udienza di prima comparizione deve d'ufficio fissare a data successiva l'udienza di trattazione e assegnare al convenuto contumace "un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio". La conseguenza della mancata dissociazione dell'udienza di prima comparizione dalla prima udienza di trattazione, con il conseguente venir meno del termine previsto dall'art. 180 del c.p.c. a favore del convenuto e delle parti in generale, determina il vizio consistente nell'omessa attivazione del contraddittorio, ferma restando, tuttavia, la possibilit per le parti di rinunciare ad avvalersi della possibilit del rinvio dell'udienza di prima comparizione a quella di trattazione al fine di accelerare l'iter processuale. Cass. civ., Sez. III, 22/10/2004, n.20592

    LONERE DI CONTESTAZIONE GRAVANTE SUL CONVENUTO.

    La novella del 4 luglio 2009 ha poi imposto lonere di contestazione specifica gravante sul

    convenuto.In realt il legislatore del 2009 ha fatto propri gli insegnamenti giurisprudenziali gi

    dominanti da tempo dei quali forniamo alcuni estremi.

    La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, pu esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non pu derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (Nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della Pubblica Amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima P.A., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito). Cass. civ., Sez. Unite, 03/04/2003, n.5167 Affinch un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico s da essere posto a base della decisione ancorch non provato, non sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata da controparte. Occorre, invece, che lo steso sia esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. Cass. civ., Sez. III, 28/10/2004, n.20916 I fatti allegati possono essere considerati pacifici, s da esonerare la parte che a essi abbia fatto riferimento a sostegno della pretesa dedotta in giudizio, soltanto quando l'altra parte li abbia esplicitamente ammessi, o abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei medesimi fatti, ovvero quando si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando in tal modo la mancanza di interesse a un

  • 15

    accertamento degli altri. La non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovr astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovr ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua degli obblighi di cui agli articoli 167 e 416 del c.p.c., espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2003, n.17276

    Lonere di contestazione specifica non elimina il potere dovere del giudice di dare una corretta

    qualificazione giuridica ed applicare correttamente le norme.

    Il giudice ha il dovere di controllare la rilevanza giuridica dei fatti indicati dal ricorrente, relativi all'esistenza del diritto vantato, ancorch il convenuto non li abbia contestati, giacch la non contestazione dei "fatti" allegati da controparte ne rende superflua la prova, ma quanto agli aspetti in diritto della pretesa non esime il giudice dal dovere di corretta interpretazione ed applicazione della norma invocata. (Nella specie, relativa ad indennit di maternit, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato eccezione in senso proprio il rilievo svolto in sede d'appello dall'ente previdenziale circa la mancanza del requisito contributivo della sussistenza di un rapporto di lavoro in atto alla data di inizio dell'astensione obbligatoria e aveva ritenuto l'ente decaduto dalla facolt di sollevare detta eccezione; affermando il principio di cui alla massima la S.C ha rilevato che le deduzioni della stessa parte istante in ordine alle date di risoluzione del rapporto e di inizio del periodo di astensione obbligatoria evidenziavano che quest'ultimo era iniziato dopo il decorso dei sessanta giorni dalla cessazione del lavoro e quindi oltre il termine a partire dal quale il diritto era precluso, in mancanza di ulteriori circostanze legittimanti).Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2003, n.16765 E opinione diffusa in dottrina ed in giurisprudenza che lonere di contestazione riguardi solo i

    fatti primari (fatti costitutivi) e non i fatti cd. secondari ovvero i fatti che consentono di risalire

    mediante presunzioni hominis o mediante mezzi istruttori a fatti costitutivi della fattispecie

    azionata.

    E inoltre rilevante la distinzione tra fatto proprio o comunque fatto che rientra nella

    disponibilit o sfera di conoscenza del convenuto e fatto altrui ; per questultimo non vi un

    onere di contestazione specifica ( vedi Cass. S.U. 03/04/2003, n.5167)

    CONSIGLI IN ORDINE ALLA REDAZIONE DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E

    RISPOSTA ED ALLOBBLIGO DI CONTESTAZIONE SPECIFICA.

    Il convenuto che rediga la comparsa di costituzione e risposta deve pertanto:

    I. valutare se sussistono eccezioni preliminari di rito alle quali appellarsi;

    II.valutare se sia possibile eccepire decadenze o prescrizioni del diritto ( la prescrizione deve

    essere sollevata in modo specifico e chiaro, non generico);

    III.elencare tutti i fatti addotti dallattore che possono essere sussunti alla fattispecie astratta e

    contestarli ,se possibile, tutti;

  • 16

    IV se i fatti esposti dallattore sono veri ed esposti correttamente le strade percorribili sono tre :

    1)o spiegare domanda riconvenzionale;

    2)o sollevare eccezioni in senso stretto o in senso lato(fatti modificativi ,impeditivi o estintivi (

    pagamento ,compensazione,eccezione di inadempimento ,vizi della cosa ecc.ecc.) ;

    3) oppure approntare mere difese in diritto ,ad esempio sostenere che quei fatti non possono

    essere sussunti alla normativa invocata ( ad es.nel caso di normativa complessa oppure di

    successione di norme nel tempo per quali complessa lindividuazione della normativa vigente al

    momento del fatto)

    Per quanto concerne lobbligo di contestazione specifica:

    Ricordo che per la giurisprudenza vi un onere di contestazione specifica di fatti primari e non

    secondari .

    Altra distinzione tra fatti propri o anche fatti che si ha lobbligo di conoscere usando

    lordinaria diligenza e fatti altrui che fuoriescono dalla propria sfera di controllo (ad esempi fatti

    di un terzo, fatti ignoti) o fatti la cui conoscenza postula una cognizione tecnica elevata.

    Alla base -nel valutare che cosa si ha obbligo di contestare specificatamente- occorre far appello al

    canone della ragionevolezza occorre contestare ci che si sa o si ha il dovere di sapere e tutti quei fatti

    che costituiscono le strutture portanti della domanda non quei fatti accessori addotti per sostenere

    la domanda e darle coloritura.

    SCHEMA DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA:

    TRIBUNALE DI .....

    COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

    Nella causa .contro rgn.3333

    Il Sig. Caio., nato a.., il, C.F. .., residente a ....., via ....., n. ....., elettivamente domiciliato a ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... che lo rappresenta e difende in virt di procura alle liti conferita in calce al presente atto

    CONTRO

    Tizio rapp.to e difeso dallavv

    PREMESSO CHE

    1) Con atto di citazione notificato in data Tizio conveniva Caio innanzi a Codesto Tribunale per ( riportare le conclusioni dellatto di citazione)..

  • 17

    2) a sostegno della propria domanda Tizio adduceva la.. ENUNCIARE BREVEMENTE I FATTI E LE RAGIONI DI DIRITTO ADDOTTI NELLATTO DI CITAZIONE.

    Si costituisce in giudizio Caio il quale contesta la domanda avversaria perch inammissibile ed infondata e ne chiede il rigetto per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:

    1).

    2).

    3)... (ENUNCIAZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO)

    N.B.SE VENGONO SPIEGATE ECCEZIONI PRELIMINARI DI RITO QUALI LA CARENZA DI GIURISDIZIONE ; la LEGITTIMAZIONE DI AGIRE OPPURE ECCEZIONI DI MERITO PRECLUSIVE DELLACCERTAMENTO NEL MERITO (PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ) CONSIGLIO DI DISPORLE IN ORDINE SECONDO LORDINE DI ESAME DEL GIUDICE:

    AD ESEMPIO:

    I.ECCEZIONE PRELIMINARE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE

    II.ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

    NEL MERITO:La domanda infondata ecc.ecc.

    Tutto ci premesso e considerato, il sig., come in epigrafe rappresentato e difeso,

    cos CONCLUDE:

    Voglia lIll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,

    In via principale:

    ..

    In via subordinata

    In via ulteriormente subordinata

    In entrambe le ipotesi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge.

    In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale (e interrogatorio formale) sui seguenti capitoli (oppure sulle circostanze di cui ai punti da 1) a X) della narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, preceduti dalla locuzione vero che):

    a).....

  • 18

    b)..

    c)..

    Indica a testi i Sig.ri ....., residenti a

    Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti;

    1)

    2)

    3)

    ....., l ..... Avv. .....

    PROCURA ALLE LITI

    Conferisco mandato allAvv.., affinch mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, attribuendogli a tal fine ogni pi ampia facolt di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi. Eleggo domicilio presso il suo studio, in , via . Presto consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dellespletamento del presente mandato.

    (firma del cliente)

    per autentica

    (firma dellAvv. .)

    SCHEMA DI COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA DI TERZO IN CAUSA,

    TRIBUNALE DI .....

    COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

    Nella causa .contro rgn.3333

    Il Sig. Caio., nato a.., il, C.F. .., residente a ....., via ....., n. ....., elettivamente domiciliato a ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... che lo rappresenta e difende in virt di procura alle liti conferita in calce al presente atto

    CONTRO

    Tizio rapp.to e difeso dallavv

    PREMESSO CHE

    1) Con atto di citazione notificato in data Tizio conveniva Caio innanzi a Codesto Tribunale per ( riportare le conclusioni dellatto di citazione)..

  • 19

    2) a sostegno della propria domanda Tizio adduceva la.. ENUNCIARE BREVEMENTE I FATTI E LE RAGIONI DI DIRITTO ADDOTTI NELLATTO DI CITAZIONE.

    Si costituisce in giudizio Caio il quale contesta la domanda avversaria perch inammissibile ed infondata e ne chiede il rigetto per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:

    1).

    2).

    3)... (ENUNCIAZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO)

    4) Tuttavia nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria venisse ritenuta infondata si precisa che Tizio assicurato con la societ xxxx Ass.ni s.p.a. in forza di contratto di assicurazione del xxxx polizza num xxxx ( doc.5)

    Tutto ci premesso e considerato, il sig., come in epigrafe rappresentato e difeso,

    cos CONCLUDE:

    Voglia lIll.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,

    In via preliminare autorizzare Tizio alla chiamata in causa ex art.106 della societ xxxx Assicurazioni s.p.a. per essere manlevato e garantito.

    In via principale: respingere la domanda avversaria..

    In via subordinata

    In via ulteriormente subordinata

    In entrambe le ipotesi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CNAP come per legge.

    Tizio pertanto

    CHIEDE

    che lill.mo dott.voglia rinviare la prima udienza di trattazione fissata per il giorno.. provvedendo con decreto a fissare la data della nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dellart.163 bis.c.p.c.

    In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale (e interrogatorio formale) sui seguenti capitoli (oppure sulle circostanze di cui ai punti da 1) a X) della narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, preceduti dalla locuzione vero che):

    a).....

    b)..

  • 20

    c)..

    Indica a testi i Sig.ri ....., residenti a

    Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti;

    1)

    2)

    3)

    ....., l ..... Avv. .....

    PROCURA ALLE LITI

    Conferisco mandato allAvv.., affinch mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, attribuendogli a tal fine ogni pi ampia facolt di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi. Eleggo domicilio presso il suo studio, in , via . Presto consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dellespletamento del presente mandato.

    (firma del cliente)

    per autentica

    (firma dellAvv. .)

    ESEMPI DI COMPARSA:

    Atto giudiziario di diritto civile 2005

    La societ Alfa s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la societ Gamma s.p.a., per sentire dichiarare risolto, per l'inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2/3/2000 e per ottenere il risarcimento dei danni. Assumeva che nell'anno 2000, appunto, contestualmente all'acquisto da parte sua di uno stabilimento della societ Gamma, quest'ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di "ferritina", principio attivo impiegato nella produzione di specialit medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa societ istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto. Lamentava che nel dicembre del 2001, la societ Gamma s.p.a. aveva comunicato l'intenzione di rinunciare, entro l'anno successivo, all'utilizzazione della "ferritina" di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica. L'Amministratore delegato della Gamma s.p.a. si reca da un legale al quale - ad integrazione di quanto esposto nella citazione - rappresenta le ulteriori seguenti circostanze. Il venir meno di fabbisogno di "ferritina" era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanit che aveva stabilito di revocare l'autorizzazione al commercio della specialit medicinale, se, per la sua produzione, l'impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ci a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto pi idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

  • 21

    TRIBUNALE DI ROMA ....SEZ. CIVILE Giudice dott. . (Giud. R.G. n../. Ud. ../../..)

    COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER: la Societ Gamma S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in .., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dallAvv.., presso il cui studio in Roma alla Via elettivamente domicilia

    = convenuta= CONTRO: la Societ Alfa S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dallAvv.....

    = attrice = FATTO -Con atto di citazione notificato in data., la Societ Alfa S.p.a. , in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dellAvv., conveniva in giudizio, innanzi a Codesto Ecc.mo Giudicante, la Societ Gamma S.p.a. , in persona del rappresentante legale pro tempore , al fine di sentir dichiarare risolto il contratto stipulato in data 2.03.2000 (Doc. n.3) per inadempimento della convenuta e sentirla al contempo condannare al risarcimento del danno. -A fondamento della propria domanda parte attrice deduceva che : -in data 2.03.2000 aveva stipulato un contratto in forza del quale, contestualmente allacquisto a suo favore di uno stabilimento industriale della Societ Gamma S.p.a, questultima si era impegnata a rifornirsi, nei limiti del 50 % del proprio fabbisogno, del principio attivo noto come Ferritina dalla Societa Alfa S.p.a .; -con comunicazione inviata a mezzo . nel mese di Dicembre 2001 la Societ convenuta aveva manifestato alla Societa attrice lintenzione di rinunciare , a partire dallinizio dellanno 2002, alla fornitura di Ferritina di origine animale, avendo previsto la sua sostituzione con altro principio attivo di origine sintetica; - dal mese di Gennaio 2002 la Societ Gamma S.p.a non aveva pi richiesto forniture di Ferritina di origine animale allattuale Societa comparente; - pertanto, suddetto comportamento inadempiente rendeva responsabile la Societa Gamma S.p.a rispetto agli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 3.02.2000 con conseguente diritto della Societa Alfa S.p.a alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e contestuale condanna al risarcimento del danno. Con il presente atto si costituisce in giudizio la Societa Gamma S.p.a, come innanzi rapp.ta, difesa e dom.ta, la quale impugna, contesta e disconosce, estensivamente, tutto quanto ex adverso dedotto, siccome del tutto inammissibile, improcedibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, alla stregua delle seguenti considerazioni in

    DIRITTO 1. ESATTA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA. Preliminarmente, appare opportuno procedere alla ricostruzione dei fatti di causa nella loro reale e veritiera dinamica e ci al fine di sgombrare il campo da ogni elemento di confusione che, ad arte, controparte tenta di introdurre nella vicenda in esame. 1.1. La Societ Gamma S.p.a. stipulava, in data 2.03.2000, un contratto di fornitura con la Societa Alfa S.p.a per opera del quale, lattuale comparente si impegnava a rifornirsi presso di essa, nei limiti del 50 % del proprio fabbisogno , del componente della Ferritina -; 1.2. con Provvedimento del . N. . il Ministero della Salute (Doc. n. 2) bandiva luso del principio attivo della suddetta sostanza di origine animale per la produzione della specialit medicinale., nel quale il costituente predetto era impiegato dalla Societa Gamma S.p.a..

  • 22

    Per mero scopo difensivo, va precisato che, tale provvedimento dellautorita ministeriale, il cui riferimento veniva omesso dalla Societa attrice, veniva adottato al fine di contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed veniva posto a tutela della salute pubblica. Alluopo, il Ministero della Salute, stabiliva la revoca dellautorizzazione alla commercializzazione della specialit medicinale. per lipotesi di violazione del prescritto divieto. 1.3. in data ../12/2001 la Societa Gamma S.p.a con missiva inviata a mezzo . alla Societa Alfa S.p.a comunicava il suo intento di rinunciare, a partire dallinizio dellanno 2002, alla fornitura di Ferritina di origine animale, avendo previsto la sua sostituzione con altro principio attivo di origine sintetica; 1.4. la Societ Gamma S.p.a, dal mese di Gennaio 2002, non richiedeva forniture di Ferritina di origine animale alla Societa Alfa S.p.a . 2.INFONDATEZZA DI OGNI DOMANDA: IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE La perimetrazione dei fatti di causa innanzi operata evidenzia, senza dubbio alcuno, come la domanda attorea sia del tutto infondata. 2.1. Difetta del tutto, nel caso de quo, la fattispecie dellinadempimento della Societ Gamma S.p.a., presupposto fattuale e giuridico su cui lattrice fonda la sua domanda di adempimento contrattuale. In realt, come si innanzi sottolineato in punto di fatto, nessun inadempimento e imputabile allattuale comparente, atteso che linosservanza degli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 2.3.2000 non e dipeso da fatto imputabile al debitore bens da assoluta e oggettiva impossibilit della prestazione derivante dal suddetto factum principis. Costituisce, invero, elemento di sapiente e granitica affermazione giurisprudenziale che, per il combinato disposto degli artt.1218 e 1256 c.c. , il debitore che non adempie esattamente lobbligazione e tenuto al risarcimento del danno procurato al credito se non prova che linadempimento e dipeso dallimpossibilita della prestazione derivante dalla causa a lui non imputabile . La prestazione sopravvenuta e definitiva della prestazione e causa di estinzione dellobbligazione. Orbene, con riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive, lart 1463 c.c., applicando i suddetti principi, stabilisce che limpossibilita sopravvenuta della prestazione libera la parte nei cui confronti si e prodotta sancendo al contempo che la stessa non puo richiedere la controprestazione e ,qualora labbia ricevuta, ha lobbligo di restituirla. Ritiene pacificamente la giurisprudenza, infatti, che mentre limpossibilit giuridica dellutilizzazione del bene per luso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalita , quando derivi da disposizioni inderogabili gia vigenti alla data della conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per impossibilita delloggetto , a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c. ,nella diversa situazione in cui una prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. , lobbligazione si estingue con la conseguenza che colui che non puo piu rendere la prestazione dovuta ,intanto, definitivamente impossibile, non puo chiedere la relativa controprestazione ,ne puo agire con lazione di risoluzione allegando linadempimento della controparte(Cass.Civ. 23618/04, 11121/02). E di piena e palmare evidenza, linfondatezza della domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno avanzata dalla controparte. Tutto cio considerato in fatto e in diritto , la Societa Gamma S.p.a. , in persona del rappresetante legale pro tempore ,come sopra rappresentata e difesa,

    CONCLUDE Perche lOn. Tribunale adito, Voglia:

  • 23

    -accertare e dichiarare limpossibilita sopravvenuta e definitiva della prestazione per causa non imputabile al debitore con riferimento allobbligo della Societa Gamma S.p.a. assunto con il contratto stipulato in data 2.03.2000 -per leffetto, rigettare la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento e di risarcimento del danno avanzata dalla controparte con atto introduttivo del presente giudizio, -condannare la Societ Alfa S.p.a. al pagamento in favore dellla societ Gamma S.p.a. delle spese,diritti e onorari del presente giudizio

    IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano i seguenti atti e documenti: -copia notificata dellatto di citazione del ../../.. -copia del provvedimento n. del Ministro della Salute emesso in data ../../.. - contratto stipulato in data 2.03.2000

    ****** Si chiede, poi senza con ci invertire lonere della prova di essere ammesso a provare per testi le circostanze di fatto di cui ai punti da 1.1) a 1.4) della narrativa del seguente atto, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla locuzione vero che: a) Vero che, la Societ Gamma S.p.a. stipulava, in data 2.03.2000, un contratto di fornitura con la Societa Alfa S.p.a per opera del quale, lattuale comparente si impegnava a rifornirsi presso di essa, nei limiti del 50 % del proprio fabbisogno , del componente della Ferritina ; B) Vero che, con Provvedimento del . N. . il Ministero della Salute bandiva luso del principio attivo della suddetta sostanza di origine animale per la produzione della specialit medicinale., nel quale il costituente predetto era impiegato dalla Societa Gamma S.p.a.; c) Vero che, in data ../12/2001 la Societa Gamma S.p.a con missiva inviata a mezzo . alla Societa Alfa S.p.a comunicava il suo intento di rinunciare, a partire dallinizio dellanno 2002, alla fornitura di Ferritina di origine animale, avendo previsto la sua sostituzione con altro principio attivo di origine sintetica; d)Vero che, dal mese di Gennaio 2002 la Societ Gamma S.p.a non richiedeva forniture di Ferritina di origine animale alla Societa Alfa S.p.a . Con riserva di indicare i nominativi dei testi nei modi e nei termini consentiti dal codice di rito. Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori nel corso del giudizio e nel rispetto dei termini di legge, anche allesito del comportamento processuale di controparte. Roma, ../../.. (Avv..)

    PROCURA ALLE LITI Il sottoscritto., nato a , il ,nella mia qualita di legale rappresentate pro tempore della Societa Gamma S.p.a. , con sede in .., alla via., (partita Iva) , nomino,e costituisco mio procuratore e difensore lAvv.. affinch mi rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente giudizio ,conferendovi alluopo ogni facolt di legge,compresa quella di chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali,transigere e rinunciare gli atti, farsi rappresentare, incassare somme e promuovere procedure esecutive. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma alla Via..

  • 24

    TRIBUNALE DI ROMA

    SEZIONE CIVILE UDIENZA .

    Nella causa .rg. per l'ENTE A Direzione Regionale Campania - i in persona del Direttore Regionale

    p.t. che agisce in virt dei poteri spettantigli ex art. 16 e 17 DL 29/93 e successive modifiche e integrazioni e della delibera del C. di A. dell' ENTE pp.to e difeso giusta procura generale alle liti per Notaio i ai rogiti del Distretto di Napoli rep.n. dall'Avv. . e dallAvv..

    elett.te domiciliato presso questultimo in Roma via Nomentana 74 presso lAvvocatura Distrettuale .-Lazio

    contro: societ rappr.ta dallAvv..

    FATTO E DIRITTO -Con atto di citazione notificato allENTE in data 2 luglio 2009 la societ attrice

    citava lENTE innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a seguito dellillegittima esclusione da due gare di appalto per consulenza specialistica professionale presso i Comuni di XXXXX.

    -Assumeva la societ attrice che tale esclusione dipendeva dallillegittimo rifiuto opposto dallIstituto al rilascio del certificato di regolarit contributiva (DURC).

    -Assumeva altres che a seguito di tale esclusione la societ aveva riportato un danno ingiusto di XXXXXX(pari allimporto dei lavori da appaltare), danno del quale chiedeva il risarcimento.

    -Secondo lattrice il rifiuto al rilascio del DURC da parte dellIstituto illegittimo in quanto la societ aveva onorato i propri debiti pregressi e doveva pertanto a tale data considerarsi regolare sotto il profilo contributivo.

    Si costituisce lEnte che impugna la domanda avversaria ed i fatti storici ex adverso dedotti.

    La domanda proposta da controparte infondata per i seguenti motivi: I)-NEL RITO: I- ECCEZIONE DI CARENZA DI GIURISDIZIONE GIURISDIZIONE DEL

    G.A.-giuridizione esclusiva : La norma applicabile alla fattispecie IL SECONDO COMMA DELLART.7

    L.205/05 che ha modificato lart 7 L..TAR(L.1034/71). Ai sensi della norma predetta il Tribunale amministrativo regionale , nellambito

    della sua giurisdizione,conosce anche di tutte le questioni relative alleventuale risarcimento del danno ed agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

    Nel caso di specie la giurisdizione compete al G.A: in quanto ai sensi dellart.23 bis lett.a) L.T.A.R. appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie concernenti i provvedimenti relativi alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attivit tecnico-amministrative ad esse connesse .

  • 25

    In generale ai sensi dellart.23 bis L.TAR rientrano nella giurisdizione del G.A. tutte le procedure di evidenza pubblica.

    Nel caso di specie le stazioni appaltanti sono Enti Pubblici (comune ) e lappalto in questione un appalto di servizi ( consulenza professionale ingegneristica da parte di societ di ingegneria).

    Trova pertanto applicazione la norma invocata ,ovvero lart.23 bis L.TAR,entrata in vigore con il D.lgs.163/06.

    Nel caso di specie il provvedimento di regolarit contributiva dellInail a tutti gli effetti un provvedimento endo-procedimentale allinterno del procedimento amministrativo di evidenza pubblica.

    Infatti la stazione appaltante richiede al partecipante alla gara pubblica lattestazione di regolarit contributiva che non pu essere chiesta autonomamente e sine titulo dallimpresa.

    Ne consegue che poich ai sensi del predetto art. 23 bis lex cit. la giurisdizione appartiene al G.A. anche il risarcimento del danno consequenziale compete al G.A. ai sensi dellart. 7 lex cit. .Sul punto richiamiamo dil decisum delle S.U. Cass.29 .11.2007n.24668 che conferma pienamente lassunto di cui sopra.

    II IN IPOTESI GIURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITA DEL G.A.. LEnte rilascia il DURC nellesercizio di un potere pubblico e le situazione connesse

    e dipendenti dal rilascio stesso sono situazioni che vedono la contrapposizione tra potere e interesse legittimi:ne consegue che anche a non voler riconoscere valenza endo procedimentale del provvedimento di rilascio del Durc nellambito del procedimento di evidenza pubblica,comunque sarebbe configurabile una giurisdizione di legittimit del GA trattandosi comunque di diritti di ris. del danno consequenziale allinteresse legittimo .

    -II NEL MERITO: 1.CORRETTEZZA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA SVOLTA

    DALLENTE- CORRETTEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI RILASCIO DELLA CORRENTEZZA CONTRIBUTIVA.

    La data di riferimento per verificare se la societ era regolare o meno era XXXX .A quella data il pagamento effettuato in data XXX al concessionario non era stato riversato nelle ENTE.

    Il pagamento (tardivo da parte dellattrice) risulta attribuito nelle scritture contabili dellEnte solo in data XXXX come risulta dalla relazione amministrativa a firma del Direttore della Sede DELLE ENTE che richiamiamo in questa sede.

    Pertanto lENTE stato coerente nel sostenere in un primo momento che la societ attrice era irregolare ed in un secondo momento che era regolare.

    Si precisa che se lENTE avesse erroneamente attestato la regolarit contributiva della Societ attrice avrebbe danneggiato altri partecipanti alla gara che potevano ambire allaggiudicazione.

    2.MANCANZA DEL NESSO DI CAUSALIT TRA FATTO E DANNO. Controparte invoca la norma di cui allart.2043 c.c. ma non allega, non prova e

    non chiede di provare un elemento fondamentale della fattispecie di cui allart.2043 c.c. ovvero il collegamento causale tra il danno ingiusto ed il fatto non iure .

    Non provato che il mancato rilascio del documento di regolarit contributiva sia stato determinante la perdita dellappalto.

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    3SUL QUANTUM DEL DANNO SUBITO: Ove il Giudicante dovesse disattendere la posizione dellInail e ritenere fondata la

    pretesa di controparte sul quantum della pretesa si osserva che onere di controparte provare lentit del danno subito atteso che questo uno degli elementi costitutivi del suo diritto.

    l danno da mancata aggiudicazione non pari al valore del lavoro bens pari allutile di impresa che deriva dallaggiudicazione (solitamente il 10%).

    LENTE si limita a contestare che vi sia una corrispondenza biunivoca tra il danno subito ed il valore economico della aggiudicazione.

    LENTE - nellevidenziare che il danno dovrebbe essere computato al massimo per la quota del 10% dellimporto dei lavori pari allentit dellutile dellimprenditore conseguente allaggiudicazione - ha citato lorientamento dominante della giurisprudenza amministrativa nelle ipotesi in cui la stazione appaltante non abbia erroneamente aggiudicato un appalto ad un partecipante alla gara pubblica ; tale orientamento pu essere riscontrato solo nella giurisprudenza amministrativa perch ormai sin dallentrata in vigore della legge Merloni (L.109/94) la Giurisdizione compete al G.A...

    In particolare la Giurisprudenza applica alla fattispecie de qua lart.345 L.20 marzo 1865n.2248 All.F( cfr. sul punto la massima del C.d.S.n.6302 /04 che si produce).

    Tutto ci premesso ,lENTE ut supra rappresentato e difeso COS CONCLUDE: In tesi nel rito: -Accogliere leccezione di carenza di giurisdizione in favore della Giurisdizione del

    G.A.; -In ipotesi nel merito: Respingere la domanda avversaria perch infondata. In ipotesi gradata e salvo gravame: In caso di accoglimento dellan della pretesa respingere la quantificazione del danno

    pari ad perch eccessivo. Si producono:1) ATTO DI CITAZIONE 2)RELAZIONE AMMINISTRATIVA CON

    ALLEGATI; 3)massima CASS. S.U.24668/04;4)PROCURA GENERALE ALLE LITI. Con ossequi Napoli -Roma

    Avv Avv..

  • 27

    III.LA COMPARSA CONCLUSIONALE

    La comparsa conclusionale e l'atto con il quale il difensore riassume ,ordina ,svolge tutte le difese

    della parte assistita. Tutte le domande le eccezioni le difese sono state determinate in sede di

    precisazione delle conclusioni. La comparsa conclusionale non pu introdurre domande nuove,

    modificare domande gi avanzate, introdurre eccezioni in senso stretto (art.183c.p.c.). La comparsa

    conclusionale pu per sollevare eccezioni in senso lato purch le suddette eccezioni si fondino su

    prove gi acquisite durante la fase istruttoria.

    Nella comparsa conclusionale quindi opportuno riassumere ci che accaduto nel corso del processo

    e quindi evidenziare le domande e le eccezioni sollevate e i risultati delle prove acquisite. Nella parte in

    diritto invece necessario riassumere tutta la linea di difesa. opportuno dividere la parte del diritto in

    capitoli che corrispondano alle eccezioni ed alle difese sollevate. E'opportuno seguire lo stesso ordine

    che deve seguire il giudice allorch esamini le questioni secondo questo schema.

    SCHEMA DI COMPARSA CONCLUSIONALE

    TRIBUNALE DI NAPOLI

    COMPARSA CONCLUSIONALE PER

    Tizio rappresentato e difeso dall'avv.... convenuto

    contro

    Caio rappresentato e difeso dall'avv. Attore

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con atto di citazione notificato in data Caio convenire in giudizio tizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:.....RIPORTARE LE CONCLUSIONI AVVERSARIE -costituitosi in data... Tizio insisteva per il rigetto della domanda avversaria per le seguenti ragioni: EVIDENZIARE IN FORMA SINTETICA TUTTE LE ECCEZIONI E DIFESE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE. -All'udienza della venivano sentiti testimoni i quali... RIPORTARE SINTETICAMENTE LE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE -all'udienza della veniva affidato l'incarico al c.t.u. Dott..... per accertare l'entit delle lesioni..RIPORTARE IL QUESITO AL CTU.

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    -La c.t.u. veniva depositata in data... e cos concludeva RIPORTARE LE CONCLUSIONI DELLA CTU -all'udienza del.. venivano precisate le conclusioni.

    FATTO E DIRITTO La domanda proposta da Caio infondata per i seguenti motivi 1.ECCEZIONE PREGIUDIZIALE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE /GIURISDIZIONE/ COMPETENZA 2.ECCEZIONE PRELIMINARE DI PRESCRIZIONE 3.ECCEZIONE PRELIMINARE DI DECADENZA.. 4.NEL MERITO: SVOLGERE TUTTE LE DIFESE NEL MERITO RIASSUMENDO LE RISULTANZE ISTRUTTORIE. OGNI VOLTA CHE VIENE RICHIAMATA LA RISULTANZA DI UN DOCUMENTO NECESSARIO RICHIAMARE IL DOCUMENTO E TALVOLTA (PER DOCUMENTI LUNGHI ) RICHIAMARE LA PAGINA ED IL RIGO CITATI. NEL CASO IN CUI SI RICHIAMINO LE RISULTANZE DI TESTIMONIANZE OPPORTUNO RICHIAMARE IN CORSIVO LA FRASE UTILIZZATA DAL TESTIMONE. NEL CASO IN CUI ALCUNE CIRCOSTANZE DI FATTO SIANO DATE PER PACIFICHE OPPORTUNO RICHIAMARE IL PUNTO DELLA DIFESA AVVERSARIA CHE D PER PACIFICA LA CIRCOSTANZA. Tutto ci premesso Tizio insiste per l'accoglimento delle gi precisate conclusioni. Oppure :Tutto ci premesso Tizio cos conclude: RIPORTARE PER INTERO LE CONCLUSIONI GI SPIEGATE.

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    ESERCITAZIONI PRIMA LEZIONE:

    ATTI GIUDIZIARI ESAME AVVOCATO ANNO 2007

    Atto giudiziario di diritto civile 2007

    In data 15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x, particella Y. Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra allassociazione culturale Beta della quale membro membro da svariati anni. Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza principale. In data 15.11.2007, lassociazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso: - di essere proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986, reso da notaio Z. - che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai scaduto. - che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di propriet dellassociazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso; chiedeva lestromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonch al risarcimento del danno per mancato godimento del bene. Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga latto giudiziario pi opportuno.

    ATTO GIUDIZIARIO ANNO 2009

    Tizio e Caia stipulano un contratto di soggiorno per 2 persone presso l'Hotel Delle Rose in localit Bellavista dal 20 settembre al 29 settembre 2009, con immediato versamento dell'intero importo pattuito. Il giorno precedente l'inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decede improvvisamente. Caia, allora, si rivolge ad un legale volendo ottenere la restituzione dell'importo interamente corrisposto a titolo di pagamento. A seguito di richiesta fatta dal legale di Caia, di restituzione della somma di cui sopra, il legale rappresentante dell'Hotel Delle Rose, pur rammaricandosi dell'evento infausto, dichiara la non disponibilit alla restituzione della somma richiesta, atteso che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile. Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, rediga atto giudiziario pi opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.