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DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO PROCEDURE DI MOBILITA' MANUALE OPERATIVO Documento validato dalla Commissione Regionale per l’Impiego nella seduta del 22/12/2011 (Versione aggiornata il 12/12/2012) DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

Manuale Operativo Mobilità_Ver3

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DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE

PROFESSIONALE E LAVORO

PROCEDURE DI MOBILITA'

MANUALE OPERATIVO

Documento validato dalla Commissione Regionale

per l’Impiego nella seduta del 22/12/2011

(Versione aggiornata il 12/12/2012)

DIREZIONE REGIONALE

PIEMONTE

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INDICE

LISTA DI MOBILITA’

Soggetti interessati pag. 2 Esclusioni pag. 4 Attivazione della procedura di mobilità pag. 4 Iscrizione nella lista di mobilità pag. 6 Permanenza in lista pag. 8 Sospensione dell’iscrizione pag. 9 Decadenza dalla lista pag, 10 Reiscrizione in lista pag. 12

INDENNITA’ DI MOBILITA’

Iscrizione nella lista di mobilità pag. 13 Requisiti pag. 13 D.I.D. – Dichiarazione di immediata disponibilità pag. 16 Presentazione della domanda pag. 16 Decorrenza pag. 17 Durata della mobilità ordinaria pag. 17 Misura e importo pag. 18

Indennità di mobilità e lavoro autonomo o subordinato: Lavoro subordinato pag. 19 Contratto di somministrazione pag. 20 Distacco pag, 21 Contratto di lavoro intermittente pag. 21 Cantieri di lavoro pag. 21 Assegno integrativo pag. 22 Lavoro autonomo pag. 22 Lavoro a progetto e co.co,co. pag. 23 Prestazioni occasionali pag. 24 Lavoro autonomo occasionale pag. 24 Prestazioni di lavoro accessorio pag. 25 Socio lavoratore di cooperativa pag. 25

Periodi di maternità durante la percezione dell’indennità pag. 26 Cessazione dell’indennità pag. 26 Anticipazione dell’indennità di mobilità pag. 27 Indennità di mobilità e pensione pag. 29 Opzione per l’indennità di mobilità pag. 30

Prestazioni accessorie: Assegno al nucleo familiare pag. 30 Contribuzione figurativa pag. 31

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PRIMA PARTE

LISTA DI MOBILITA’

La lista di mobilità di cui all’art. 6 della Legge 223/91 è una lista speciale nella quale vengono inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro e/o per riduzione di personale, oppure licenziate individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

SOGGETTI INTERESSATI Le tipologie di lavoratori che possono avere accesso alla lista di mobilità sono le seguenti:

a) Dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative. Per tali lavoratori le imprese sopra citate hanno la facoltà di avviare le procedure di mobilità (art. 4, comma 1, Legge n. 223/91).

b) Dipendenti da imprese, soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3,comma 3, Legge n. 223/91).

c) Dipendenti da imprese che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, commi 1 e 2, Legge n. 223/91).

d) Dipendenti da imprese, che occupano anche meno di 15 dipendenti, che vengano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, ovvero per riduzione di personale (Legge 236/93 art.4).

e) Frontalieri Italiani che hanno perso il posto di lavoro in Svizzera a seguito di cessazione non a loro imputabile e ai quali è stato riconosciuto il diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dalla L. 147/1997, ad eccezione dei lavoratori stagionali (L. 147/1997, art.4 - Circolare INPS n. 65/1998).

f) Dipendenti da datori di lavoro “non imprenditori” (es.: studi professionali, associazioni, fondazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali) con più di 15 dipendenti, e che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (Decreto Legislativo 110/2004 e art. 24, commi 1 e 2, Legge n. 223/91). Il DLgs 110/2004 , che ha modificato l’art. 24 della L.223/91, ha disposto che la procedura dei licenziamenti collettivi si applichi indistintamente a tutti i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti (compresi sindacati, fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti). L’estensione riguarda unicamente le norme relative alla procedura in sede sindacale e amministrativa, alla scelta dei lavoratori da licen ziare ed alle conseguenze sull’invalidità o inefficacia del recesso. L’inserimento nella lista delle lavoratrici e dei lavoratori provenienti da datori di lavoro “non imprenditori” non dà diritto né alla corresponsione dell’indennità di mobilità , né ai benefici contributivi a favore delle aziende che procedono alla loro assunzione.

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g) Dipendenti da datori di lavoro “non imprenditori” (es.: studi professionali, associazioni, fondazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali) che occupano anche meno di 15 dipendenti, che vengano licenziati individualmente per riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, ovvero per riduzione di personale. L’inserimento in lista non dà diritto a questi lavoratori ai benefici contributivi a favore delle aziende che procedano alla loro assunzione, come previsto dal DLgs 110/2004 (v. sopra).

L’inclusione dei dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, originariamente esclusi dall’iscrizione, è conseguente alla risposta del Ministero del Lavoro dell’8 marzo 2011 all’Interpello n. 10/2011 presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di iscrivere nella lista di mobilità lavoratori licenziati da studi professionali individuali, che riconosce a questi dipendenti il diritto dell’iscrizione in lista, richiamandosi alla nozione “allargata” di impresa adottata dall’Unione Europea. Poiché la CRI aveva deciso in un primo momento di non aderire a tale indicazione, in mancanza di un chiarimento sulla concessione degli sgravi contributivi in caso di assunzione, il Ministero del Lavoro, con successivo messaggio di posta elettronica inviato direttamente alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in data 20.9.2011, in seguito ad una segnalazione di una lavoratrice licenziata da uno studio professionale che lamentava la mancata iscrizione nelle liste, invitava la Regione Piemonte ad adeguarsi alle indicazioni fornite nella risposta all’interpello citata, “a prescindere dalle prassi … adottate dalle varie sedi territoriali INPS circa le agevolazioni contributive … ”.

h) Dipendenti da imprese che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa nel caso di mancato pagamento della retribuzione per almeno due mensilità (Delibera della Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte [CRI] del 15.10.2009). In questi casi la domanda di inserimento in lista va corredata da idonea documentazione, da cui risulti la volontà del lavoratore di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento omissivo del datore di lavoro, ovvero da una lettera di diffida al pagamento delle mensilità arretrate non corrisposte redatta da uno Studio legale o da una Organizzazione Sindacale, e da una dichiarazione dell’Azienda compilata su apposita modulistica regionale da cui si evinca che il mancato pagamento delle retribuzioni è riconducibile ad una situazione di crisi aziendale; Saranno respinte le istanze che prevedono mancate retribuzioni per frazioni di mese. Non sono da considerare retribuzioni mensili la 13° e la 14° me nsilità, mentre si ritengono assimilabili alla retribuzione le indennità di maternità o di malattia. Non sono riconosciute le dimissioni per giusta causa rassegnate quando l’impresa ha dichiarato fallimento o si trova in liquidazione coatta amministrativa (art.2119 C.C.).

i) Apprendisti licenziati da imprese, o non confermati alla scadenza del periodo di formazione se la mancata trasformazione del contratto è riconducibile ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Delibera CRI dell’1.7.2010). Nel caso di apprendisti con contratto di lavoro non confermato al termine del periodo di formazione, l’impresa di provenienza deve dichiarare che la mancata conferma è dovuta a una situazione di crisi utilizzando l’apposita modulistica regionale. Nel caso l’impresa non sia più attiva o non dia risposta, tale condizione può essere rilevata da altre informazioni probanti (es. cessazione dell’attività, attivazione di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o accesso agli ammortizzatori sociali nel periodo considerato) desumibili dagli archivi amministrativi.

Lavoratori stranieri - Possibilità di iscrizione in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno In risposta ad un’istanza di interpello in merito alla possibilità di iscrizione dei lavoratori stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l’impiego il Ministero del Lavoro, con interpello n. 19/2007, si è espresso nei termini seguenti:

” … i cittadini stranieri in attesa della conclusione delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno possono contare “sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi” a condizione che la domanda di rinnovo venga presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni e che sia stata verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata dall’ufficio la relativa ricevuta.

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Pertanto, in presenza di queste condizioni, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo potrà continuare a godere dei diritti ad esso connessi tra cui quello di ottenere l’iscrizione all’elenco anagrafico o nelle liste di mobilità…..”. ESCLUSIONI Non possono essere iscritti in lista di mobilità le seguenti tipologie di dipendenti:

• dirigenti;

• lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;

• lavoratori assunti da datori di lavoro domestico;

• lavoratori con contratti di tipo parasubordinato;

• lavoratori assunti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro si è chiuso per motivazioni diverse dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, compresi la risoluzione consensuale e il superamento del periodo di comporto ed escluse le dimissioni per giusta causa di cui al precedente punto g);

• soggetti licenziati a seguito di sopraggiunta inidoneità fisica;

• soggetti licenziati a seguito di perdita e cambio appalto nel settore pulizie, qualora abbiano rifiutato di passare alle dipendenze dell’azienda subentrante.

Sono parimenti esclusi dalle procedure di mobilità i dipendenti licenziati in seguito a:

• attività stagionali o saltuarie;

• fine lavoro nelle imprese edili quando l’assunzione sia finalizzata ad un solo cant iere. (Inapplicabilità delle norme in materia di riduzione del personale ai licenziamenti per fine lavoro nell’edilizia - L’attività edile, a differenza della altre attività manifatturiere che hanno una consistenza numericamente stabile di dipendenti, è caratterizzata dal succedersi di lavori, che richiedono lavoratori di diversa specializzazione, all'esaurimento di ciascuno dei quali viene meno la necessità del loro apporto. L'impresa edile quindi, accanto ad un nucleo stabile di dipendenti, assume i lavoratori necessari per l’espletamento di singole fasi dei lavori, al termine dei quali li licenzia. Il licenziamento di una pluralità di lavoratori nell'impresa edile, a differenza delle altre, non denota una crisi della stessa ma rientra nella normalità del suo esercizio.. Per queste peculiari ragioni la Legge n. 223 del 1991, come già l'accordo interconfederale del 5.5.1965 sui licenziamenti collettivi, esclude all'art.24 il licenziamento per fine lavoro dalla disciplina dei licenziamenti collettivi) (Cassazione Sezione Lavoro n. 9657 del 26 settembre 1998, Pres. Sommella, Rel. Lupi).

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ Legge 223/91, artt. 4 e 24 - Procedure di mobilità L’azienda che occupi più di 15 dipendenti (compresi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro) e intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia (*) deve darne notizia attraverso una comunicazione formale alle rappresentanze sindacali aziendali, alle rispettive associazioni di categoria e alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione-Professionale e Lavoro - Settore Lavoro - Via Magenta 12, 10128 Torino. Qualora la riduzione di personale riguardi unità produttive di più regioni, la comunicazione va inoltrata al Ministero del Lavoro per competenza, alla Regione Piemonte per conoscenza, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria. _____________________________________________

(*) ”… devono ricondursi alla procedura di mobilità tutti i licenziamenti, anche se relativi ad unità produttive ubicate fuori della provincia, sempreché almeno in una provincia sussistano i requisiti idonei ad integrare la fattispecie legale, e risulti provata la connessione causale dell'unitarietà del processo riorganizzativo“ (Manuale "L'Istituto della mobilità'", divulgato con Circolare Ministeriale n. 62/1996)

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L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure ai sensi dell’art. 4 legge 223/91, anche per un numero di lavoratori inferiore a 5. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle Associazioni di categoria aderenti alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione deve indicare: - i motivi che determinano la situazione di eccedenza; - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure

idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;

- il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, nonché di quello abitualmente impiegato;

- i tempi di attuazione del programma di mobilità; - le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della

attuazione del programma medesimo - il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla

legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Le imprese rientranti nei settori economico–produttivi per i quali è prevista la corresponsione dell’indennità di mobilità ai lavoratori devono allegare alle comunicazioni copia della ricevuta del versamento all'INPS, inerente l’anticipazione sul contributo di ingresso alla mobilità, pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che intende licenziare. Il versamento costituisce un’anticipazione di quanto complessivamente dovuto all’INPS dal datore di lavoro ed è parametrato sull’indennità di mobilità teoricamente spettante ai lavoratori, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per il diritto alla prestazione. Al termine delle procedure il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 della L. 223/91, è tenuto a versare per ciascun lavoratore effettivamente licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, una somma, pari a:

- 6 volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo un periodo di fruizione della CIGS;

- 9 volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, in 30 rate mensili, nel caso di riduzione del personale senza avere prima utilizzato la CIGS.

In entrambi i casi la somma da pagare è ridotta a 3 mensilità se la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale. Il mancato pagamento da parte dell’impresa non determina la sospensione della procedura né, per i lavoratori interessati, la perdita del diritto a percepire l’indennità di mobilità. In presenza di determinate condizioni, l’azienda è esonerata dal pagamento del contributo d’ingresso. In particolare, l’esenzione è:

- totale, per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l’eccedenza di personale; - parziale, per l’azienda che procuri ai lavoratori che essa stessa abbia collocato in mobilità

offerte di lavoro a tempo indeterminato (art. 5. comma 5 L. 223/91). L’azienda è esonerata dal versamento delle residue rate della contribuzione di ingresso dovuta.

La CRI del Piemonte, con Delibera del 7 maggio 1993, ha definito che tale agevolazione si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato, e che decorre dalla data di assunzione o trasformazione; le aziende interessate, a tal fine, devono inviare alla Regione Piemonte, all’indirizzo prima citato, la richiesta di esonero con l’elenco dei nominativi interessati e una dichiarazione dell’azienda che assume da cui emerga che l’assunzione è stata procurata dall’impresa titolare della procedura di mobilità.

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L’impresa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza sul numero dei lavoratori dichiarati in esubero in sede di attivazione, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, nel caso in cui il numero di lavoratori effettivamente collocati in mobilità sia inferiore. Il comportamento omissivo del datore di lavoro, concretizzatosi nella mancata attivazione della procedura, non pregiudica di per sé le tutele ed i diritti dei lavoratori, inclusa l'indennità di mobilità ove spettante (v. pag.13, Cap. “Assenza di attivazione della procedura di mobilità da parte dell’azienda”).

FASE SINDACALE DELLA PROCEDURA Le organizzazioni sindacali entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione possono richiedere all’azienda un incontro per un esame congiunto tra le parti volto ad analizzare le cause che hanno indotto l’azienda a determinare l’eccedenza di personale e la possibilità di ricorso a misure alternative alla messa in mobilità, quali: - utilizzazione diversa del personale o di parte di esso nell’ambito della stessa impresa anche

attraverso l’utilizzo di forme flessibili di lavoro (es.: trasformazione di contratti da full-time a part-time);

- utilizzo del Contratto di Solidarietà; - riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti attraverso l’assegnazione di

mansioni diverse da quelle svolte, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2103 C.C. La procedura deve essere esaurita entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa, che trasmette alla Regione Piemonte una comunicazione contenente copia dell’ac-cordo sottoscritto, ovvero la specificazione dei motivi dell’eventuale esito negativo della procedura.

FASE AMMINISTRATIVA DELLA PROCEDURA Nel caso in cui l’accordo non sia stato raggiunto, la Regione Piemonte provvede a convocare le parti al fine di un ulteriore esame della situazione che si è venuta a determinare, con lo scopo di formulare proposte alternative ai licenziamenti che permettano la realizzazione di un accordo. Oltre a quelle riportate nel punto precedente, l’Ufficio può suggerire soluzioni diverse, quali: - il ricorso ad incentivazioni; - il ricorso ad altri ammortizzatori sociali (es. Cassa integrazione Guadagni ove ne sia possibile

l’utilizzo). Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio della comunicazione dell'impresa. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a 10, i termini previsti per la fase sindacale e per la fase amministrativa della procedura sono ridotti alla metà. Nel caso di procedure concorsuali il termine massimo è stabilito in 30 giorni (art.3, comma 3 L. 223/91).

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI MOBILITA’ a) Legge 223/91, artt. 4 e 24 - Licenziamenti colle ttivi L’azienda, raggiunto l’accordo, ovvero esperita la procedura di mobilità, può procedere al licenziamento dei lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. La procedura di mobilità prevede che i licenziamenti siano effettuati entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale (art. 8, comma 4 della Legge 236/1993). L’eventuale deroga al termine dei 120 giorni deve essere indicata nell’accordo e chiaramente individuabile. La scadenza indicata nell’accordo non può essere in alcun modo prorogata da una successiva intesa fra l e parti, perché la procedura va chiusa entro i termini originariamente stabiliti. Se sorge la necessità di proseguire oltre la scadenza prevista, è necessario attivare una nuova procedura con le modalità prima indicate. (v. il Manuale

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"L'Istituto della mobilità'", già citato, e la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.2.2010, riconfermata con Nota del 4.5.2010, a specifico quesito della Regione Lombardia). I nominativi dei lavoratori licenziati nell’arco temporale stabilito dall’accordo con i dati anagrafici e professionali richiesti e la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, vanno trasmessi contestualmente alla comunicazione di recesso alla Regione Piemonte, al fine del loro inserimento in lista, e alle organizzazioni sindacali di categoria. b) Legge 236/93, art.4 - Licenziamenti individuali

La possibilità di chiedere l’inserimento nella lista di mobilità, originariamente prevista dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 236/93 fino al termine di scadenza del 31/12/1993, è stata prorogata, di anno in anno, in genere attraverso una specifica clausola contenuta nella Legge Finanziaria o di Stabilità. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare l’istanza d’inserimento nella lista di mobilità al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi di licenziamento, ove non contestuale. I lavoratori che presentino istanza di inserimento in lista decorsi tali termini possono essere iscritti nella stessa qualora abbiano dichiarato al Centro per l’Impiego il proprio stato di disoccupazione o abbiano presentato domanda di disoccupazione ordinaria entro i termini anzidetti. A seguito delle Delibere CRI 7/5/1993 e 27/5/1993, il termine dei 60 giorni può decorrere eccezionalmente dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui il preavviso abbia durata pari o superiore a 60 giorni. Le proposte di iscrizione presentate ai sensi della L. 236/93 pervengono di norma alla Regione attraverso l’interscambio on-line tra gli applicativi gestionali SILP e MO.RE. La CRI del Piemonte con delibera del 21.10.1998 ha stabilito che le istanze di inserimento riferite alla mobilità giuridica presentate da soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dalla durata effettiva inferiore a due mesi presso l’azienda dalla quale sono stati licenziati, saranno oggetto di valutazione da parte della CRI che per ogni caso esprimerà un parere in merito. Se si tratta di un contratto di lavoro intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, l’anzianità aziendale si calcola con riferimento alle giornate di lavoro effettivamente prestate, secondo le specifiche contrattuali previste. I Centri per l’Impiego competenti per territorio dovranno trasmettere le domande in questione, corredate di ogni utile informazione che avranno acquisito e debitamente istruite, alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Ufficio Mobilità, anche via fax (011-432.42.29). c) Lavoratori italiani frontalieri (L. 147/1997)

I frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro (v. pag.2, punto e) devono presentarsi entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’attività lavorativa al CPI territorialmente competente ai fini del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, ed inoltrare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di detta dichiarazione, domanda di trattamento speciale di disoccupazione alla competente Agenzia INPS ai sensi della L. 147/1997. Nel caso di riconoscimento del diritto alla speciale prestazione di disoccupazione il lavoratore può, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art.4 della legge 147/1997, richiedere al CpI l’iscrizione nella lista di mobilità, con la conseguenza che il datore di lavoro che lo assume può usufruire dei benefici previsti dalla legge 223/1991 (Circolare INPS n. 65 del 23/3/1998).

Se i lavoratori collocati in mobilità ai sensi della L. 223/91 hanno in corso all’atto del licenziamento un rapporto di lavoro a tempo determinato, o un contratto a tempo indeterminato part-time, ovvero un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non preveda la corresponsione dell’indennità di disponibilità, iniziato nel periodo di integrazione salariale precedente al licenziamento o compresente all’occupazione prima posseduta, possono proseguire tale attività, compatibile con l’iscrizione in lista; in questi casi l’iscrizione viene sospesa a partire dalla data di inserimento in lista, secondo le modalità più avanti indicate. Parimenti, può essere accolta la domanda di iscrizione alla lista di mobilità ai sensi della L.236/93 o della L.147/97 presentata da un soggetto che entro i termini previsti dalla normativa si rivolga al

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Centro per l’Impiego avendo in corso un rapporto di lavoro iniziato dopo il licenziamento che dà titolo all’iscrizione, o compresente all’occupazione prima posseduta, purché compatibile con l’iscrizione in lista. In questo caso, se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, o un contratto a tempo indeterminato part-time, ovvero un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non preveda la corresponsione dell’indennità di disponibilità, l’iscrizione viene sospesa, secondo le modalità più avanti riportate, a partire dalla data di inizio dell’occupazione in corso, se successiva alla data di licenziamento, o a partire dalla data di iscrizione in lista, se l’occupazione era preesistente; se invece si tratta di un’occupazione a tempo pieno e indeterminato iniziata dopo la data di licenziamento, si procede alla cancellazione per avviamento a tempo indeterminato secondo le modalità ordinarie. Se il soggetto risultasse avere in corso alla data di licenziamento un altro rapporto a tempo pieno e indeterminato non è possibile procedere all’iscrizione. L’avviamento al lavoro operato prima della data di iscrizione in mobilità, in costanza di CIG o compresente all’attività conclusa, non dà in alcun caso titolo alla fruizione degli sgravi contributivi per l’azienda che ha proceduto all’assunzione. La Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte approva nelle sedute programmate di norma a cadenza mensile gli inserimenti in lista e le eventuali variazioni apportate ai movimenti precedentemente approvati, e prende atto delle cancellazioni dalla lista comunicate dai Centri per l’Impiego: i dati relativi a tali procedure sono comunicati mediante l’interscambio informatico MO.RE.-SILP ai competenti Centri per l’Impiego, e per via telematica, secondo le modalità previste dal Protocollo d’Intesa Regione-INPS del 12.6.2006, alla Direzione Regionale Inps, che provvede ad inoltrarli alle sedi INPS territorialmente competenti. A soli fini di controllo, la Regione trasmette ai Centri per l’Impiego via mail un file Excel con la lista di tutti gli aggiornamenti alla lista di mobilità sottoposti alla CRI. Gli elenchi riportano tutte le informazioni che consentono una sollecita definizione dei procedimenti conseguenti all’aggiornamento periodico della lista di mobilità. Qualora il lavoratore licenziato ai sensi della L.223/91 dovesse trovare un impiego prima dell’approvazione formale della sua iscrizione in lista, può richiedere all’Ufficio mobilità della Regione Piemonte, anche via fax (011-432.42.29), allegando copia di un suo documento di identità, un’attestazione sostitutiva di mobilità che certifichi il possesso dei requisiti richiesti, purché l’azienda di provenienza abbia già comunicato il suo nominativo alla Regione ai fini dell’inserimento nella lista di mobilità. Nel caso di mobilità non indennizzata L.236/93, la dichiarazione sostitutiva viene rilasciata dal Centro per l’Impiego territorialmente competente. Se la ricollocazione ha luogo dopo l’approvazione da parte della CRI dell’iscrizione in lista, la dichiarazione di mobilità va richiesta al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

PERMANENZA IN LISTA La durata della permanenza nella lista di mobilità varia in funzione dell’età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione del luogo dove l’impresa organizza stabilmente l’attività del lavoratore interessato (Circolare INPS n. 95/2008).

Età del lavoratore Azienda del Centro-Nord

Azienda del Mezzogiorno

fino a 40 anni non compiuti 12 mesi 24 mesi

da 40 a 50 anni non compiuti 24 mesi 36 mesi

50 anni e oltre 36 mesi 48 mesi

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L’indicazione puntuale delle aree territoriali interessate dalla maggiorazione della durata dell’iscrizione è contenuta nel Dpr 218/1978. L’iscrizione nella lista decorre dal giorno successivo a quello di licenziamento. In caso di trasferimento dell’iscrizione tra aree territoriali con trattamenti di mobilità differenti, il lavoratore mantiene la durata di permanenza in lista acquisita in sede di prima iscrizione alla mobilità.

SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE L’iscrizione nella lista di mobilità viene sospesa nei seguenti casi con le modalità qui di seguito indicate. Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, entro 5 giorni, l’instaurazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla sospensione, pena la cancellazione dalla lista di mobilità. (v. Capitolo “Decadenza dalla lista”, ultimo punto).

• Se vi è ripresa lavorativa con l’instaurazione di u n rapporto di lavoro a TEMPO DETERMINATO:

1) La permanenza in lista viene sospesa e la data di fine mobilità prorogata per un numero di giorni pari alla durata del periodo lavorato. Il periodo neutro non può superare le mensilità di iscrizione concesse in relazione all’età. Per un lavoratore o una lavoratrice con meno di 40 anni assunto con contratto a termine, ad esempio, la permanenza in lista slitta in avanti per un massimo di 12 mesi, anche se la durata del contratto a tempo determinato è superiore.

2) Il lavoratore o la lavoratrice può dare le dimissioni senza perdere il diritto alla permanenza in lista.

• Se vi è ripresa lavorativa con l’instaurazione di u n rapporto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO PART-TIME: 1) La permanenza in lista viene sospesa e il lavoratore/trice sarà cancellato/a dalle liste

alla scadenza del periodo di massimo differimento.

2) In caso di licenziamento o dimissioni il lavoratore o la lavoratrice part-time, può essere reinserito/a in lista a condizione che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro il periodo di massimo differimento.

Si segnala la Nota con cui il Ministero del Lavoro in data 24/06/1997 aveva fornito chiarimenti in ordine all’inserimento in lista di mobilità dei lavoratori avviati a tempo indeterminato part-time e successivamente licenziati di nuovo per riduzione di personale, qualora non risulti ancora esaurito il periodo di iscrizione in lista ai sensi dell’art. 8 comma 7 Legge 223/91. “ Al riguardo si esprime l’avviso che, nei casi in questione debba essere riconosciuta ai lavoratori, in relazione al periodo di iscrizione e al diritto all’indennità, la nuova posizione o quella precedente, considerata nella sua residua fruibilità, se maggiormente favorevole al lavoratore (non si può quindi restare iscritti sulla base della seconda iscrizione, continuando a percepire l’indennità legata alla prima iscrizione).”

• Se vi è ripresa lavorativa con l’instaurazione di u n rapporto di lavoro “a chiamata” (LAVORO INTERMITTENTE):

Il lavoro intermittente, per il suo carattere discontinuo che per definizione non rientra nella logica del lavoro a tempo pieno, è assimilabile ad un contratto di part-time verticale. Nel caso di lavoro intermittente a tempo determinato, la sospensione (e il relativo slittamento della scadenza di fine mobilità) si applica limitatamente alle giornate in cui viene effettivamente espletata l’attività “a chiamata”, salvo che non sia prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, che determina la continuità teorica della prestazione lavorativa e quindi genera un periodo neutro coincidente con l’intera durata del contratto. Nel caso di lavoro intermittente a tempo indeterminato, si adottano i criteri gestionali prima riportati a proposito del lavoro a tempo indeterminato part-time, indipendentemente dalla presenza o meno di un’indennità di disponibilità.

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• Se vi è ripresa lavorativa con l’instaurazione di u n rapporto di LAVORO RIPARTITO (job sharing ):

Ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che svolgono prestazioni di lavoro subordinato di tipo job sharing (lavoro ripartito) vengono applicate le disposizioni previste per i lavoratori part-time di cui sopra se l’assunzione è a tempo indeterminato, o quelle generali previste per il lavoro a tempo determinato se si tratta di un contratto a termine.

• Nei casi di REISCRIZIONE per mancato superamento de l periodo di prova:

Per le persone che vengono cancellate per assunzione a tempo pieno e indeterminato e successivamente reiscritte per mancato superamento del periodo di prova, o per dimissioni nel periodo di prova assimilabili al licenziamento (v. il Capitolo “Reiscrizione in lista”) l’attività lavorativa svolta viene riconosciuta come periodo neutro e dà titolo allo slittamento in avanti dei termini di scadenza dell’iscrizione (L. 223/91, art. 8, comma 7).

• In caso di MATERNITA’.

Per le lavoratrici che ne facciano richiesta, la data di scadenza in lista viene spostata in avanti di 5 mesi (maternità obbligatoria) , più l’eventuale periodo (massimo 6 mesi) di maternità facoltativa (L.236/93, art.6 comma 4). Lo slittamento, che non incide sulla data di massimo differimento, si può applicare anche in caso di divieto al lavoro anticipato per motivi di salute (cd. maternità a rischio) convalidato dall’organo competente, come previsto dal DLgs 151 del 26 marzo 2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” – art.16 e art.22, comma 4).

INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE

• L’esercizio di un’attività autonoma , se il reddito lordo che ne deriva non eccede la soglia prevista per il mantenimento dello stato di disoccupazione, non determina la sospensione dell’iscrizione e lo slittamento in avanti della data di fine mobilità, come nel caso del lavoro subordinato a tempo determinato.

• L’attività parasubordinata svolta con contratto a progetto o con collaborazione coordinata e continuativa, se il reddito lordo che ne deriva non eccede la soglia prevista per il mantenimento dello stato di disoccupazione, non determina la sospensione dell’iscrizione e lo slittamento in avanti della data di fine mobilità, come nel caso del lavoro subordinato a tempo determinato.

DECADENZA DALLA LISTA

Si ha la decadenza dalla lista nei seguenti casi:

• alla scadenza del periodo massimo di godimento dell’indennità (L.223/91, art 6, punto c), ovvero del periodo massimo per la permanenza in lista per i soggetti non indennizzati.

• In caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a tempo indeterminato part-time in un contratto full-time, Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai lavoratori soci di cooperativa nel caso in cui venga instaurato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 142/2001, oltre al rapporto di tipo associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata a tempo indeterminato.

• Nel caso che lo stesso lavoratore abbia in corso due o più assunzioni con contratto part-time a tempo indeterminato, se la somma delle ore di lavoro svolte settimanalmente risulta pari o superiore all’orario normale di lavoro, stabilito attualmente in 40 ore settimanali (art.3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003).

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• In caso di assunzione con contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa se il reddito lordo annuo derivante da tali rapporti di lavoro supera la soglia prevista per il mantenimento dello stato di disoccupazione, ovvero il minimo personale escluso da imposizione, fissato attualmente in 8.000 € (DGR n.43-6255 del 25 giugno 2007). Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai lavoratori soci di cooperativa nel caso in cui instaurino con la Cooperativa un rapporto di lavoro con contratto a progetto.

• In caso di lavoro autonomo, chi avvia un’attività senza usufruire dell’anticipazione dell’indennità decade dalla lista se il reddito lordo annuo derivante da impresa o dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori cosiddetti “occasionali”) supera la soglia prevista per la conservazione dello stato di disoccupazione, ovvero il minimo personale escluso da imposizione fiscale fissato at tualmente per i lavoratori autonomi in € 4.800 (DGR n.43-6255 del 25 giugno 2007). Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai lavoratori soci di cooperativa nel caso in cui instaurino con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma autonoma o in forma di collaborazione coordinata non occasionale. Nel caso in cui il lavoratore in mobilità svolga contemporaneamente attività di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa o di contratto a progetto decade dalla lista se il cumulo dei redditi che ne derivano supera l’importo del massimale più elevato, pari a 8.000 € (DGR n. 43-6255 del 25 giugno 2007).

• Quando l’interessato diventa percettore di pensione diretta (*).

• Quando il lavoratore chiede l’erogazione anticipata dell’indennità di mobilità in un'unica soluzione (Circolari Inps n. 124/1993 e n. 174/2002).

• In caso di rifiuto di un’offerta di lavoro che preveda un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello percepito dal lavoratore nell’azienda di provenienza, e che rispetti il principio della “congruità”, ovvero che sia coerente con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore (Circolare Inps n. 39/2007 e n. 133/2010). Si considera non rispettato l’obbligo di accettazione dell’offerta anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo accettato inizialmente la proposta di lavoro, si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni dovute a giusta causa. Le disposizioni di cui sopra si applicano qualora l’offerta formativa o di lavoro si svolga in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici di trasporto e/o distante non più di 50 km dalla residenza del lavoratore. Tali disposizioni inoltre non trovano applicazione nei casi di impossibilità derivante da causa di forza maggiore debitamente documentata, astensione obbligatoria o facoltativa per maternità.

• In caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), o di presentarsi al Centro per l’Impiego se convocato a tal fine (comma 10 dell’art.19 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. 2/2009 - Decreto Ministeriale attuativo n. 46441 del 19/5/2009 – Circolare INPS n. 133/2010).

• In caso di rifiuto da parte del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione professionale, oppure qualora non lo frequenti regolarmente (Circolare Inps n. 39/2007 e n. 133/2010).

• Qualora il lavoratore si trasferisca, anche provvisoriamente, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che ciò non avvenga per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. In caso di espatrio in paesi comunitari o convenzionati, il diritto a percepire l’indennità permane per un massimo di 3 mesi (Circolare Inps n. 3 del 2/1/1992, lettera C punto 2).

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(*) Rientrano nella definizione di pensione diretta le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, o la pensione o l’assegno di invalidità, qualora la persona iscritta in lista non decida di optare per l’indennità di mobilità (v. precisazioni nei Capitoli della Seconda Parte “Indennità di mobilità e pensione” e “Opzione per l’indennità di mobilità”).

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• Se l’interessato non ha comunicato entro 5 giorni alla competente sede INPS l’inizio di un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato o di un lavoro autonomo.

Nota : un eventuale rifiuto a partecipare ad opere o servizi di pubblica utilità va segnalato alla Commissione Regionale per l’Impiego perché valuti, caso per caso, se assumere un provvedimento di cancellazione. REISCRIZIONE IN LISTA Il lavoratore cancellato per i casi di cui sopra, può avere diritto alla reiscrizione, a condizione che presenti richiesta in merito al competente CpI , se ricade in una delle seguenti fattispecie:

• Mancato superamento del periodo di prova

Il lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. L’eventuale successiva cessazione durante il periodo di prova di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato determina la cancellazione dalle liste, salvo parere contrario della Commissione Regionale per l’Impiego, espresso con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

• Dimissioni durante il periodo di prova

Qualora l’iniziativa del recesso venga assunta dal lavoratore, ci si trova di fronte ad una ipotesi assimilabile a quella di rifiuto di un’occupazione prevista dall’art. 9 co. 1 lett. b) L. 223/91. La facoltà di reiscrizione, quindi, è limitata ai casi di mancato superamento per decisione del datore di lavoro. Tuttavia, alcuni casi, da considerare eccezionali, in cui le dimissioni del lavoratore conseguono a gravi inadempimenti del datore di lavoro (es. mancato pagamento della retribuzione) ovvero ad assoluta non corrispondenza tra le condizioni contrattuali della proposta e quelle effettivamente praticate, assumono, anche per ragioni equitative, rilevanza tale da giustificare una eventuale decisione di reiscrizione. (Nota del Ministero del Lavoro, D.G. dell’Impiego n. 39107mc/236-6 del 6/12/1995).

• Inidoneità fisica

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nelle liste di mobilità.

• Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore posto in mobilità e successivamente decaduto dal diritto a percepire la relativa indennità a seguito dell’assunzione presso un’impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale recede per giusta causa senza aver maturato i requisiti previsti dall’art. 16, comma 1 della Legge 223/91, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione dell’indennità di mobilità, potrà richiedere il reinserimento in lista di mobilità beneficiando di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge n. 451 del 19 luglio 2004 (fruizione della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata dal periodo di attività prestata).

• Nuovo licenziamento

Il lavoratore in mobilità assunto da un’impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall’art. 16 co. 1 della Legge 223/1991 (12 mesi di anzianità aziendale), è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata dal periodo di attività prestata (Circolare INPS n. 178 del 9 giugno 1994 - Articolo 2, comma 6 della Legge n. 451/1994).

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SECONDA PARTE

INDENNITA’ DI MOBILITA’

L’indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta soltanto ai lavoratori licenziati da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a particolari settori dell’attività produttiva. Per accedere a tale prestazione la Legge 223 del 23/7/1991 ha stabilito dei requisiti oggettivi (riguardanti l’azienda) e soggettivi (riguardanti il lavoratore) e una procedura particolare che l’azienda deve eseguire prima di procedere ai licenziamenti di tutti o parte dei propri dipendenti (procedura di mobilità - art.4 della Legge 223/1991), a seguito della quale i lavoratori licenziati verranno iscritti nella lista regionale di mobilità. ISCRIZIONE NELLA LISTA DI MOBILITA’

La lista di mobilità contenente i nominativi dei lavoratori licenziati iscritti ai sensi della Legge 223/1991, a seguito di approvazione della Commissione Regionale per l’Impiego del Piemonte nelle sedute programmate di norma con cadenza mensile, viene trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Protocollo d’Intesa Regione Piemonte/INPS Piemonte del 12/6/2006, alla Direzione Regionale INPS, che provvede all’immediato inoltro alle Agenzie INPS territorialmente competenti. Con le stesse modalità e cadenze vengono comunicate le eventuali variazioni e cancellazioni. Assenza di attivazione della procedura di mobilità da parte dell’azienda I lavoratori licenziati a seguito della totale cessazione dell’attività lavorativa aziendale, non iscritti nelle liste di mobilità a causa della mancata attivazione della procedura di mobilità da parte di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di cassa integrazione, possono essere iscritti nelle relative liste, a seguito di espressa richiesta, quando sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti . In tali casi l’INPS potrà riconoscere il diritto all’indennità di mobilità qualora ricorrano tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla Legge 223/1991 (Circolare INPS n. 186 del 10/11/2000). REQUISITI Per poter avere diritto all’indennità di mobilità è necessaria, oltre all’iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi della Legge 223/1991, la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Requisiti oggettivi Possono beneficiare dell’indennità di mobilità i lavoratori licenziati da impresa ammessa al trattamento di CIGS che durante l’attuazione del programma preveda di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi (art. 4, comma 1 Legge 223/1991), da impresa che, a causa di trasformazione, riduzione o cessazione dell’attività aziendale (art. 24 della Legge 223/1991), o a seguito di procedura concorsuale (art.3, comma 3 della Legge 223/1991) proceda a licenziamenti collettivi. Le imprese, diverse da quelle edili, devono versare il contributo aggiuntivo per la mobilità e devono essere inquadrate in determinati settori produttivi.

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Si indicano di seguito alcuni dei settori più ricorrenti:

• INDUSTRIA, esclusa edilizia, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità;

• COOPERATIVE AGRICOLE che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità (Legge n.240 del 15/6/1984- circolare INPS n.236 del 30/7/1994);

• COOPERATIVE DI LAVORO che, per la natura dell’attività svolta e per la consistenza della forza occupazionale, rientrano nel campo di applicazione della disciplina della mobilità e sono soggette agli obblighi della relativa contribuzione, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità (Circolare INPS n. 175 del 31/7/1997);

• IMPRESE ARTIGIANE NON EDILI, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità, con influsso gestionale prevalente* nei confronti di un’impresa a sua volta tenuta alla disciplina delle integrazioni salariali straordinarie e della mobilità, nel caso in cui anche l’azienda “committente” sia stata costretta a fare ricorso alla mobilità (art.12, commi 1 e 2 della Legge 223/1991) ;

• IMPRESE APPALTATRICI di servizi di MENSA o RISTORAZIONE presso imprese industriali soggette alla CIGS, con più di 15 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità (Circolare INPS n.88 del 19/3/1992 ;

• COMMERCIO con più di 200 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità (art.12, comma 3 legge n. 223/1991) ;

• Aziende costituite per l’espletamento di ATTIVITA’ di LOGISTICA che occupano più di 200 dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità (circolare INPS n. 71 del 28/3/2000 punto B).

Aziende in regime transitorio

L’art.7, comma 7 della legge n. 236/1993 e successive norme hanno esteso l’indennità di mobilità anche alle aziende dei sotto indicati settori. La disciplina, tuttavia, non è estesa a tempo indeterminato, ma fino alle scadenze previste dai provvedimenti di legge che in successione ne prorogano la durata.

• COMMERCIO con più di 50 dipendenti e fino a 200 nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità, l’indennità attualmente è riconosciuta solo fino al 31/12/2011 (art.1, comma 32 Legge n. 220/2010 e D.M. 57955 del 14/3/2011);

• AGENZIE di VIAGGIO e TURISMO, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e IMPRESE di VIGILANZA con più di 15 dipendenti, nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità, l’indennità attualmente è riconosciuta solo fino al 31/12/2011 (art.1, comma 32, Legge n. 220/2010 e D.M. 57955 del 14/3/2011);

• Aziende costituite per l’espletamento di ATTIVITA’ di LOGISTICA con più di 50 dipendenti e fino a 200 nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità (circolare INPS n.71 del 28/3/2000 punto B)

_______________________

(*) “Si ha influsso gestionale prevalente ….quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente la somma dei corrispettivi derivanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato nel biennio precedente, … il 50% del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse” (art.12, comma 2 L. 223/91)

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Requisiti soggettivi

Hanno diritto all’indennità i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che possono far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi , di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comun que non a termine (Circolare INPS n. 3 del 2 gennaio 1992) Sono pertanto esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o stagionale. Inoltre sono esclusi i licenziati con qualifica di apprendista o di dirigente. In caso di trasferimento di azienda il requisito dell’anzianità aziendale e di effettivo lavoro deve essere cercato nell’intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende (Circolare INPS n. 142 del 16/7/2001), in quanto l’art. 2112 del codice civile prevede che “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. L’art.2112 del c.c. precisa che “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda”. L’art.2112 c.c. si applica altresì “al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia stata svolta presso aziende iscritte in settori produttivi diversi, al fine di stabilire se i lavoratori possano aver titolo all’indennità di mobilità, occorre far riferimento al momento in cui inizia la procedura di mobilità. Ciò in quanto il settore di appartenenza dell’azienda è richiesto non già come elemento della prestazione lavorativa, nel senso che la stessa debba essere necessariamente resa in quel determinato settore per tutto il periodo, ma come situazione giuridica del datore di lavoro al fine di determinare la normativa applicabile in caso di licenziamento. Pertanto, per la ricerca dei requisiti richiesti dall’art.16, comma 1 della Legge 223/1991, è sufficiente che i lavoratori siano collocati in mobilità da parte di un’azienda, rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, iscritta in uno dei settori destinatari della mobilità.

In caso di passaggio diretto , invece, l’anzianità aziendale si determina esclusivamente con riferimento all’azienda che attiva la procedura di mobilità, in quanto manca la continuità di rapporto e l’unicità del datore di lavoro.

In caso di fusione di due o più società l’anzianità aziendale dovrà essere cercata sommando i rapporti di lavoro intercorsi con le varie società, in quanto l’articolo 2501 del codice civile stabilisce che “la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre” e l’ultimo comma del successivo art. 2504 aggiunge che “la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte”.

In caso di successione di appalti , qualora i lavoratori continuino a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante e transitino da un impresa all’altra senza soluzione di continuità nei cambi di gestione per successione di appalti, l’anzianità aziendale può essere ricercata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, in quanto il riferimento per l’anzianità è l’Ente appaltante (Circolare INPS n. 148 del 7/7/1998). (*)

Il distacco sindacale ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300 del 20/5/1970 durante il rapporto di lavoro o fino alla data di licenziamento, deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito dell’anzianità aziendale e periodo neutro per la ricerca del requisito dei sei mesi di lavoro effettivamente prestato.

Lavoro effettivamente prestato Rientrano nel calcolo del requisito in parola i periodi di lavoro effettivamente prestati, nonché i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie , festività, infortunio e astensione

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obbligatoria per gravidanza e puerperio (Art.16, comma 1 della Legge n. 223 del 23/7/1991- Circolare INPS n. 255 del 14/12/1996).

D.I.D. - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’

Condizione necessaria per l’acquisizione dello stato di disoccupazione da parte di coloro che sono privi di lavoro è il rilascio ai servizi competenti della D.I.D. ai sensi dell’art.2 del Decreto Legislativo n. 181/2000. Se il disoccupato ha i requisiti per l’ottenimento di una qualsiasi prestazione a sostegno del reddito, potrà averne diritto soltanto sottoscrivendo anche la D.I.D. prevista dal D.L. n. 185/2008 (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Circolare n. 39 del 19/11/2010). Ai sensi del comma 10 dell’art.19 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 e del Decreto attuativo n. 46441 del 19/5/2009, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, compresa l’indennità di mobili tà, è subordinato alla preventiva dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad un percorso di riqualificazione professionale. La norma prescrive, inoltre, che, qualora il lavoratore rifiuti di sottoscrivere la D.I.D. ovvero, una volta sottoscritta, rifiuti un lavoro congruo o la partecipazione ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, il lavoratore destinatario dei trattamenti a sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati. Nella domanda di indennità di mobilità all’INPS il richiedente deve dichiarare la propria disponibilità sia ad una proposta di lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale (Circolare INPS n. 133 del 22/10/2010). Ai sensi dell’art.11 del D.M. n. 46441/2009, i Centri per l’impiego competenti dovranno comunicare all’INPS, con modalità telematica – utilizzando l’applicazione Banca Dati percettori – i nominativi dei lavoratori percettori dell’indennità di mobilità per i quali dovrà essere dichiarata la decadenza dalla prestazione economica. In fase di avvio della modalità telematica tramite Banca Dati percettori i Centri per l’impiego dovranno comunicare i predetti nominativi all’INPS utilizzando anche i consueti canali. L’Iter previsto, le modalità operative e i soggetti obbligati a comunicare all’INPS il verificarsi delle circostanze che determinano la decadenza dal diritto all’indennità di mobilità sono precisate nella circolare n. 39/2010 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito della comunicazione dei nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti e delle relative motivazioni, l’INPS dichiara la decadenza, dandone comunicazione all’interessato (Circolare INPS n. 39 del 15/2/2007). PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata all’INPS di residenza/domicilio abituale del lavoratore entro e non oltre 68 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del periodo di indennità sostitutiva del preavviso, pena la decadenza . La presentazione della domanda dovrà avvenire utilizzando uno dei seguenti canali (Circolare INPS n. 171 del 31/12/2010):

• WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino in possesso di PIN dispositivo, attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it – Servizi online – Al servizio del cittadino).;

• Patronati convenzionati attraverso il servizio telematico previsto per gli stessi; • Contact Center Integrato – telefonando al numero verde 803164

Per la presentazione della domanda online da parte del cittadino, lo stesso dovrà munirsi di apposito codice di identificazione personale (PIN dispositivo). Per PIN dispositivo si intende quello rilasciato a seguito di presa visione di un valido documento di identità dell’interessato da parte di un funzionario INPS o a seguito di richiesta di “PIN dispositivo” o “Converti PIN” disponibile on line sul sito istituzionale dell’INPS.

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Ai cittadini che invieranno telematicamente la domanda con PIN non dispositivo, la procedura segnalerà la necessità, in fase di conferma dell’acquisizione, di richiedere l’attivazione di un PIN “dispositivo” affinchè la richiesta possa essere completata (Circolare INPS n. 50 del 15/3/2011). La presentazione della domanda tramite Contact Center integrato è disponibile solo per gli utenti dotati di un PIN dispositivo. Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo, verranno acquisiti dal Contact Center i dati essenziali della domanda. Successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, verrà inviata a stretto giro di posta all’utente, che provvederà a firmarla, eventualmente integrarla, e a farla pervenire, corredata di copia del documento di identità, a mezzo fax al n. 800.803.164 o per posta alla struttura INPS competente. Il termine perentorio di 68 giorni per presentare la domanda può subire slittamenti solo nelle seguenti ipotesi: A - lavoratori che hanno intentato vertenze sindacali o giudiziarie, riguardanti il

licenziamento , e che hanno presentato la domanda di indennità di mobilità durante il periodo della vertenza ovvero entro 60 giorni dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria. Se il disoccupato presenta la domanda nel corso della vertenza si deve procedere, in presenza dei requisiti di legge, alla liquidazione dell’indennità di mobilità, adottando tutte le iniziative necessarie per il recupero della stessa, qualora diventi indebita a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro ;

B - lavoratori licenziati durante un periodo di malattia o lavoratori che si ammalano entro otto giorni dalla data del licenziamento, con perdita della capacità lavorativa, e hanno presentato la domanda entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacità lavorativa (la malattia e il riacquisto della capacità lavorativa devono essere comprovati da idonea documentazione medica);

C - lavoratori indennizzati per infortunio dall’INAIL, collocati in mobilità durante tale periodo, che presentano domanda di indennità di mobilità entro 60 giorni dalla data di riacquisto della capacità lavorativa.

Se l’ultimo giorno utile per presentare la domanda è festivo , il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile. DECORRENZA L’indennità di mobilità è corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento nel caso di domanda presentata entro sette giorni dall’inizio della disoccupazione; nel caso di domanda presentata oltre i sette giorni, l’indennità è corrisposta a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della presentazione stessa. Nel caso di lavoratore al quale sia stata pagata l’indennità per mancato preavviso , l’indennità di mobilità è concessa dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso, ragguagliato a giornate. Ma nel caso di domanda presentata oltre i sette giorni successivi alla scadenza dell’indennità di mancato preavviso, l’indennità di mobilità decorre dal quinto giorno che segue quello di presentazione. DURATA DELLA MOBILITA’ ORDINARIA La durata dell’indennità di mobilità è determinata in base all’età dei lavoratori alla data del licenziamento e all’ubicazione geografica dell’unità produttiva di appartenenza, e spetta per un periodo massimo di 12 mesi , elevato a 24 mesi per coloro che hanno compiuto i 40 anni, e a 36 mesi per coloro che hanno compiuto i 50 anni. L’indennità spetta per un periodo maggiorato di 12 mesi (24 mesi, 36 mesi, 48 mesi) in relazione all’età dei lavoratori che siano licenziati da aziende ubicate nelle aree del Mezzogiorno, di cui al DPR n. 218/1978.

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Per il riconoscimento della maggiorazione di 12 mesi del periodo di erogazione dell’indennità di mobilità, ai fini dell’individuazione del requisito territoriale, si deve far riferimento esclusivamente al luogo dove l’impresa aveva deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato, anche in mancanza di un’unità operativa stabilmente organizzata (Sentenza Cass. S.U. 30 maggio 2005 n. 11326 – Circolare INPS n. 95 del 6/11/2008) N.B. L’indennità di mobilità non può però essere corrisposta per un periodo supe riore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che ha attivato la procedura di mobilità e il successivo licenziamento. MISURA E IMPORTO L’indennità di mobilità viene calcolata, ai sensi dell’art.7, comma 2, della Legge n. 223/1991, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito, ovvero che sarebbe spettato nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, nella seguente misura percentuale: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo mese in poi: ottanta per cento. Per la determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono da prendere in considerazione tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro, con esclusione quindi delle somme pagate a titolo di straordinario, di indennità di turno, ecc…

Alla retribuzione così determinata si aggiungono i ratei di tredicesima, quattordicesima e altre mensilità aggiuntive spettanti.

L’importo mensile lordo dell’indennità economica di mobilità non può , tuttavia, superare determinati limiti chiamati correntemente “massimali”, differenziati a seconda della retribuzione lorda mensile percepita prima del licenziamento. Tali “massimali” mensili e la retribuzione di riferimento variano con effetto dal 1° gennaio di ciascu n anno e sono determinati in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (art.1, comma 27 della Legge n. 247 del 24/12/2007).

Inoltre l’importo spettante per i primi 12 mesi è assoggettato alla trattenuta introdotta dall’art.26 della Legge n. 41/1986, che per l’anno 2012 è pari al 5,84%.

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale della mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31/12/2011 , nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto sono indicati nella Circolare INPS n. 20 dell’8/2/2012. Nella tabella seguente sono indicati gli importi al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art.26 della Legge n. 41/1986:

Indennità di mobilità licenziati nell’anno 2012

Retribuzione lorda mensile Tetto Importo lordo

massimale

Importo netto

con riduzione

Inferiore o uguale a 2.014,77 Basso 931,28 876,89

Superiore a 2.014,77 Alto 1.119,32 1.053,95

L’indennità economica di mobilità è assimilata al reddito da lavoro dipendente, e l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà la tassazione prevista per legge sulle somme da erogare e rilascerà la dichiarazione fiscale.

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Nella domanda di indennità di mobilità l’interessato dovrà indicare se chiede o meno l’applicazione delle detrazioni d’imposta previste dall’art.13 del TUIR del DPR n. 917/1986. In caso chieda la detrazione per carichi familiari dovrà obbligatoriamente presentare all’INPS il mod.MV10 debitamente compilato, reperibile sul sito www.inps.it. La richiesta di detrazioni d’imposta per carichi familiari dovrà essere rinnovata annualmente, entro il 30/6 di ogni anno, pena il recupero delle detrazioni. Per i periodi di percezione dell’indennità di mobilità si può aver diritto, se in possesso dei requisiti, dell’assegno al nucleo familiare (v. paragrafo “Assegno al nucleo familiare”) INDENNITA’ DI MOBILITA’ E LAVORO AUTONOMO O SUBORDI NATO

LAVORO SUBORDINATO Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in corso durante il periodo di cassa integrazione guadagni precedente il licenziamento I lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni che, al momento della data di licenziamento, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, con un’azienda diversa da quella di appartenenza, devono presentare, entro i termini previsti dalla legge, domanda di indennità di mobilità, dichiarando nella stessa (nel campo note) tale circostanza. L’Agenzia INPS competente, accertata la situazione dichiarata attraverso la consultazione degli archivi a propria disposizione, provvederà ad accogliere la domanda, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, non essendo dovuto il trattamento economico durante tutto il periodo del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, l’indennità dovrà essere sospesa, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art.8 della legge 223/1991, dalla data di decorrenza teorica dell’indennità di mobilità fino al termine del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Rioccupazione a tempo determinato o a tempo parzial e (determinato o indeterminato)

Qualora il lavoratore, durante la percezione dell’indennità di mobilità, accetti l’offerta di un lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all’INPS, l’’indennità di mobilità verrà sospesa , ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge n. 223/1991, per tutta la durata del rapporto di lavoro, mantenendo l’iscrizione nella lista. In tal caso le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento, cioè sono considerate parentesi neutra , ma solo nei limiti della durata della prestazione inizialmente prevista (art.8, comma 7 della Legge n. 223/1991). Pertanto, i lavoratori che abbiano diritto a 12, 24, 36 o 48 mesi di indennità di mobilità, e che svolgano attività a tempo determinato o parziale non superiore a 12, 24, 36 o 48 mesi, hanno diritto a percepire l’indennità per l’intera durata, attuando lo slittamento della data di fine prestazione. Per i periodi di lavoro eccedenti i predetti limiti non si produce alcuno slittamento della data finale della prestazione. N.B. L’inizio dell’attività di lavoro dipendente a tempo parziale o determinato, anche se della durata di un solo giorno, deve essere comunicata dal lavoratore all’Agenzia INPS competente entro 5 giorni e/o dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente nei termini previsti per l’invio telematico della comunicazione di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione oltre i termini stabiliti dalla legge, il lavoratore sarà cancellato dalla lista di mobilità e perderà il diritto alla residua indennità. (Art.4, comma 38 Legge n. 608/1996 - Circolare INPS n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4)

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Dimissioni durante rioccupazione a tempo determinat o o a tempo parziale (determinato o indeterminato) Se, durante un periodo di rioccupazione a tempo determinato o a tempo parziale, il lavoratore si dimette , l’ Agenzia INPS competente potrà riammettere il lavoratore, accertata la reiscrizione dello stesso nella lista di mobilità, al beneficio della relativa indennità per la eventuale parte residua (Circolare INPS n. 255 del 16/12/1996) (*).

Rioccupazione a tempo pieno e indeterminato

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno e indeterminato determina la cancellazione dalla lista di mobilità e la decadenza del trattamento economico di mobilità dalla data di assunzione (art.9, comma 6 lettera a della Legge n. 223/1991). Tuttavia , qualora il lavoratore non superi il periodo di prova previsto dal contratto, potrà essere reiscritto nella lista di mobilità, per un massimo di due volte, mantenendo il diritto alla parte residua di indennità. Potrà essere reiscritto nella lista di mobilità, mantenendo il diritto alla parte residua di indennità anche quando non sia stato giudicato “idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce”, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, se risulterà in possesso di una residua capacità lavorativa seppur generica (art.9, commi 7 e 8 Legge n. 223/1991 - Circolare INPS n. 3 del 2/1/1992). Una ulteriore possibilità di reiscrizione è prevista per il lavoratore in mobilità assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato senza aver maturato i dodici mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei di lavoro effettivamente prestato. In tale ipotesi il lavoratore verrà reiscritto nella lista di mobilità ed avrà diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata (art.2, comma 6, del D.L. n. 299/1994 convertito in Legge n. 451/1994 - Circolare INPS n. 178 del 9 giugno 1994). Tale disposizione è applicabile in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia conseguente ad un licenziamento, ivi compreso, quindi, quello disposto per “giusta causa” (Circolare INPS n. 255 del 16/12/1996) o nel caso di dimissioni per giusta causa- Parziale cumulabilità dell’indennità di mobilità co n la retribuzione da lavoro subordinato La corresponsione dell’indennità di mobilità è incompatibile con la percezione della retribuzione da lavoro subordinato (sia esso a tempo determinato che indeterminato), pertanto si verifica una piena incumulabilità dell’una con l’altra con conseguente sospensione o decadenza dell’indennità secondo la tipologia contrattuale. Eccezione a tale criterio era stata prevista in favore dei lavoratori collocati nella cosiddetta “mobilità lunga” finalizzata al pensionamento di vecchiaia perché in possesso dei requisiti espressamente indicati dall’art.7, comma 6 della Legge n. 223/1991 (art.9, comma 9 della Legge 223/1991). CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Il contratto di somministrazione è il contratto tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di lavoro dall’impresa di somministrazione all’impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di quest’ultima come individuate dai commi 3 e 4 dell’art. 20, del Decreto Legislativo n. 276/2003, rispettivamente per la somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della Legge 9/3/1989, n. 88, poiché il somministratore è inquadrato nel settore terziario , ne consegue che il lavoratore somministrato licenziato non avrà diritto all’indennità di mobilità ordinaria (salvo eventuale diritto all’indennità di mobilità in deroga se

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in possesso dei requisiti previsti), anche qualora il somministrato abbia prestato l’attività lavorativa presso un’impresa utilizzatrice inquadrata nell’industria o in altri settori che versano il contributo per la mobilità (Circolare INPS n. 41 del 13/3/2006). Nel caso, invece, in cui il disoccupato venga assunto con contratto di somministrazione, durante la percezione dell’indennità di mobilità, si applicheranno le norme sulla decadenza/sospensione ed incumulabilità previste per il lavoro subordinato, con la conseguenza che il pagamento dell’indennità di mobilità verrà sospeso per tutta la durata del contratto a tempo determinato e verrà fatto decadere dalla data di inizio del contratto a tempo indeterminato. Il disoccupato dovrà comunicare tempestivamente all’Agenzia INPS competente l’inizio dell’attività lavorativa, allegando alla comunicazione copia del contratto ai fini della corretta individuazione della tipologia contrattuale.

DISTACCO Nel caso in cui il datore di lavoro distaccante ricorra ad una procedura di mobilità, e inserisca tra i destinatari della procedura anche il nominativo del lavoratore distaccato, questi, in presenza degli specifici requisiti di legge, ha diritto all’indennità di mobilità, a condizione della revoca del distacco da parte del datore di lavoro distaccante e del rientro del lavoratore nella organizzazione di quest’ultimo. Il periodo di distacco deve essere considerato per la ricerca dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge n. 223/1991 - anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato (Circolare INPS n. 41 del 13/3/2006). CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il lavoro intermittente (cosiddetto lavoro a chiamata) è un contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, disciplinato dagli articoli da 33 a 40 del DLgs n. 276/2003 e successive modificazioni. Il lavoro intermittente può assumere una delle seguenti tipologie: a) con obbligo di risposta alla chiamata, espressamente previsto nel contratto individuale, con diritto alla corresponsione dell’indennità di disponibilità per i periodi non lavorati; b) senza obbligo di risposta alla chiamata né conseguente corresponsione dell’indennità di disponibilità. Il lavoro intermittente può essere assimilato al lavoro part-time verticale . Pertanto, in caso di assunzione, durante la percezione dell’indennità di mobilità, con contratto di lavoro intermittente di cui alla lettera a ), sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l’indennità di mobilità verrà sospesa ai sensi dell’art.8, commi 6 e 7 della Legge n. 223/1991 per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro. Nel caso di assunzione per contratto di lavoro intermittente di cui alla lettera b ), sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, l’indennità di mobilità verrà sospesa per le sole giornate di risposta alla chiamata. CANTIERI DI LAVORO, RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONE M ONTANA La partecipazione ai cantieri di lavoro, previsti dalla Legge n. 264 del 29/4/1949, come modificata dalla Legge n. 418 del 6/8/1975, da parte di lavoratore disoccupato determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro speciale1, in quanto il lavoratore mantiene la figura di disoccupato e conserva l’anzianità di disoccupazione maturata.

1 Tale rapporto, pur essendo caratterizzato da subordinazione organizzativa e gerarchica alla struttura occupante, non determina l’assunzione in organico del lavoratore, mantenendogli lo status di disoccupato e sottraendolo a obblighi tipici del rapporto di lavoro dipendente (obbligo di preavviso per la cessazione, ad esempio).

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Il lavoratore, inoltre, viene remunerato con un’indennità giornaliera prestabilita per l’attività svolta nel cantiere. La Legge n. 418/1975 prevede l’obbligo delle assicurazioni previdenziali per IVS, TBC, CUAF, MAT, INAIL, calcolate sulla base dell’assegno giornaliero corrisposto, con esclusione del contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Qualora il lavoratore, durante la percezione dell’indennità di mobilità, venga avviato ad un cantiere, dandone comunicazione entro i termini di legge, l’’indennità di mobilità verrà sospesa per tutta la durata dell’attività nel cantiere, mantenendo l’iscrizione nella lista. Infatti si applicherà, per analogia, la sospensione prevista dall’articolo 8, commi 6 e 7 della Legge n.223/1991, in quanto la durata dell’attività nel cantiere è a tempo determinato e vengono versati i contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti. ASSEGNO INTEGRATIVO: Accettazione di un lavoro a tempo pieno e indeterminato con livello retributivo inferiore a quello delle mansioni di provenienza

L’articolo 9, comma 5, della Legge n. 223/1991 ha stabilito che in caso di accettazione, nel corso della percezione dell’indennità di mobilità, di un offerta di lavoro dipendente comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore avrà diritto, per un periodo massimo di dodici mesi , alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Condizioni essenziali per la corresponsione dell’assegno integrativo in parola sono l’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in quanto la norma si riferisce al lavoro offerto ai sensi dell’art.9 comma 1 lettera b) della Legge 223/1991, e l’esistenza del diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità. L'assegno integrativo non potrà, invece, essere concesso in caso di accettazione di un lavoro part-time o a tempo determinato, in quanto l’accettazione di un offerta di lavoro part-time (determinato o indeterminato) o a tempo determinato non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità, ma la sola sospensione dell'indennità di mobilità per tutta la durata dell’attività lavorativa.

Poiché dall’inizio dell’attività di lavoro a tempo pieno e indeterminato cessa l’iscrizione dalla lista di mobilità e il diritto all’indennità economica, come previsto dalla legge, il lavoratore ha la facoltà di presentare domanda di assegno integrativo mensile .

La presentazione della domanda di assegno integrati vo dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali (Circolare INPS n. 95 del 15/7/2011):

• WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it – Servizi online – Al servizio del cittadino);

• Patronati convenzionati attraverso il servizio telematico previsto per gli stessi; • Contact Center Integrato – telefonando al numero verde 803164

. N.B. L’importo dell’assegno da erogare mensilmente non potrà essere superiore all'importo dell'indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato e potrà essere erogato soltanto per i periodi di spettanza della retribuzione e quindi, sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenza dal lavoro che non dia diritto alla retribuzione (Circolari INPS n. 105 del 5/5/1997 e n. 141 del 24/6/1997). Inoltre, poiché la concessione dell'assegno integrativo è subordinata all'esistenza del diritto alla fruizione dell'indennità di mobilità al momento dell'assunzione a tempo pieno e indeterminato, la durata dell'assegno non potrà superare la data di scadenza “teorica” del trattamento di mobilità prevista qualora l'interessato non si fosse rioccupato.

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LAVORO AUTONOMO Premesso che l’inizio di qualsiasi tipologia di attività lavorativa autonoma deve essere comunicato dal percettore dell’indennità di mobilità all’INPS entro 5 giorni , in analogia con quanto previsto dall’art.9, comma 1 lettera d) della legge 223/1991, pena la decadenza dall’iscrizione nella lista di mobilità e dal diritto all’indennità di mobilità dall’inizio dell’attività stessa (Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011) , la Legge 223/1991 prevede che il percettore dell’indennità di mobilità che intraprenda un’attività autonoma o si associ in cooperativa ha la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità, con esclusione delle mensilità eventualmente già godute (art.7. comma 5 - vedi paragrafo “Anticipazione dell’indennità di mobilità”). Qualora il lavoratore si avvalga di tale facoltà cesserà l’erogazione mensile dell’indennità di mobilità (decadenza) e verrà cancellato dalla lista regionale di mobilità (art.9, comma 6 lettera b). N.B. Il reimpiego in qualità di lavoratore subordinato entro 24 mesi dalla corresponsione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità comporta la restituzione dell’intera somma anticipata. Il lavoratore non è tuttavia obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui non si avvalga di tale facoltà dovrà essere verificato che lo svolgimento dell’attività autonoma non abbia fatto venir meno lo stato di disoccupazione. Il mantenimento dello stato di disoccupazione è disciplinato dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 297/2002. Tale articolo prevede la conservazione dello stato di disoccupazione qualora il reddito annuale prodotto per lo svolgimento di attività lavorativa sia tale da non comportare il superamento del reddito minimo personale escluso da imposizione . Attualmente il limite di reddito annuale per svolgimento di attività da lavoro autonomo è pari ad euro 4.800 (art.13, comma 5 D.P.R. n. 917/1986), mentre per attività di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i contratti a progetto) è pari ad euro 8.000 (art.13, comma1 del medesimo DPR). Qualora si alternino o si sovrappongano nell’anno solare entrambi i tipi di attività, si applicherà il limite superiore. Si precisa che i limiti suddetti sono da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e al lordo di quelle fiscali. Il superamento del limite annuale produrrà la cancellazione dalla lista di mobilità e la decadenza dell’indennità per la perdita dello stato di disoccupazione, dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa . Il mancato superamento del limite annuale comporterà invece il mantenimento dell’iscrizione nella lista di mobilità e la compatibilità dell’indennità secondo le regole di seguito indicate (Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011). Compatibilità tra indennità di mobilità e reddito d a lavoro autonomo o compenso da collaborazione coordinata e continuativa per non su peramento del limite annuale In caso di conservazione dello stato di disoccupazi one per non superamento del limite di reddito annuale previsto, la remunerazione potrà cumularsi con l’indennità nei limiti previsti dall’art.9, comma 9 della Legge 223/1991 e cioè “nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria” (Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011). Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’INPS, entro il termine di cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma, il reddito che prevede di ottenere nel corso dell’anno solare dall’attività lavorativa autonoma. Al termine dell’anno solare , e comunque non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il lavoratore dovrà comprovare – mediante consegna di una copia della dichiarazione medesima o di altro documento equipollente – il reddito effettivamente conseguito derivante dallo svolgimento del lavoro autonomo. L’Agenzia INPS competente, controllata la veridicità dei dati riportati nella documentazione presentata, procederà all’eventuale conguaglio delle somme spettanti nei limiti di cui sopra o al recupero delle somme pagate in eccedenza qualora venga superata la retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011).

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LAVORO A PROGETTO E COLLABORAZIONE COORDINATA CONTI NUATIVA Il lavoratore che inizi, durante la percezione dell’indennità di mobilità, un’attività di collaborazione coordinata continuativa o un lavoro a progetto (attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi - art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995) deve darne comunicazione all’INPS entro il termine di 5 giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal diritto all’indennità. Il lavoratore può avvalersi della facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art.7, comma 5, della Legge n. 223/1991. Nel caso se ne avvalga verrà cancellato dalla lista regionale di mobilità e cesserà dal diritto all’indennità economica (art.9, comma 6 lettera b della Legge n. 223/1991). Il lavoratore non è tuttavia obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui non si avvalga di tale facoltà, dovrà essere accertato il reddito annuale prodotto dallo svolgimento dell’attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ai fini dell’applicazione degli istituti della cumulabilità o decadenza dell’indennità di mobilità per conservazione o meno dello stato di disoccupazione (limite annuale euro 8.000) . Il lavoratore è tenuto, quindi, a dichiarare all’INPS il reddito che prevede di ottenere nel corso dell’anno solare, entro il termine di cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, in analogia con quanto previsto dall’art.9, comma 1 lettera d) della Legge n. 223/1991. Al termine dell’anno solare , e comunque non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il lavoratore dovrà comprovare – mediante consegna di una copia della dichiarazione medesima o di altro documento equipollente – il reddito effettivamente conseguito dall’attività di collaborazione o dall’attività a progetto. L’Agenzia INPS competente, controllata la veridicità dei dati riportati nella documentazione presentata e il non superamento del limite annuale di euro 8.000, procederà all’eventuale conguaglio delle somme spettanti nei limiti di cui sopra o al recupero delle somme pagate in eccedenza qualora venga superata la retribuzione spettante al momento della messa in mobilità. PRESTAZIONI OCCASIONALI CONFIGURANTI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE (Art. 50, comma 1, lettera c/bis del Testo Unico delle Imposte dirette).

L'art. 61, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003, definisce quali collaborazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a euro 5.000. In sostanza, si può definire come attività nella quale il lavoratore è assoggettato ad una qualche forma di organizzazione e coordinamento del committente (cosiddetti mini-cococo ). Tale attività comporta l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Anche a tale fattispecie si applica il limite annuale di reddito (euro 8.000) previsto per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa per la verifica sulla conservazione o meno dello stato di disoccupazione ai fini dell’applicazione degli istituti della cumulabilità o decadenza dell’indennità di mobilità, Il lavoratore è, quindi, tenuto a dichiarare all’Agenzia INPS competente entro il termine di cinque giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, pena la decadenza del diritto all’indennità economica, il reddito che prevede di ottenere nel corso dell’anno solare dalla prestazione lavorativa occasionale e, al termine dell’anno solare, comprovare il reddito effettivamente percepito per l’attività in questione.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (ai sensi dell'art. 2222 c.c.)

Il lavoro autonomo occasionale svolto ai sensi dell’art. 2222 c.c. comporta l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della Legge n. 335/1995 solo se esso produce un reddito annuale superiore a euro 5.000. Al di sotto di tale limite non è prevista l'iscrizione alla gestione separata e neppure alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi.

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Tuttavia, indipendentemente dall’iscrizione o meno alla Gestione separata, il percettore dell’indennità di mobilità è tenuto a dichiarare all’Agenzia INPS competente entro il termine di cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa , pena la decadenza dal diritto all’indennità economica, il reddito che prevede di ottenere nel corso dell’anno solare dall’attività autonoma occasionale (anche se inferiore a euro 5.000), e, al termine dell’anno solare, la documentazione comprovante il reddito annuale effettivamente conseguito, ai fini dell’applicazione degli istituti della cumulabilità o decadenza dell’indennità di mobilità per la verifica sulla conservazione o meno dello stato di disoccupazione. Per questa fattispecie il limite annuale per il mantenimento dello stato di disoccupazione è pari a euro 4.800.

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO (pagamento con voucher)

Rientrano in tale tipologia le attività lavorative di natura meramente occasionale che vengono remunerate con i cosiddetti “voucher” (ai sensi dell'art. 70, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 276/2003). La Legge n. 33 del 9/4/2009 aveva previsto, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, la continuazione della percezione di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito anche in presenza di attività di lavoro accessorio remunerato con voucher fino ad un importo massimo di euro 3.000 nell’anno solare. Tale norma è stata prorogata anche per l’anno 2011 (D.P.C.M. del 25/3/2011 pubblicato su G.U. del 31/3/2011).

Di conseguenza, entro tale importo, l’indennità di mobilità non subirà variazioni (non dovrà essere ridotta o sospesa) e il lavoratore non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’INPS. Nel caso in cui la remunerazione da lavoro accessorio superi l’importo di euro 3.000 nell’anno solare, si applicherà la disciplina ordinaria prevista sulla compatibilità/sospensione o decadenza prevista dalla Legge n. 223/1991 per le sole somme eccedenti il limite di euro 3.000 nell’anno solare e il lavoratore dovrà segnalare tale circostanza all’INPS entro 5 giorni dal superamento, pena la cancellazione dalla lista di mobilità e la decadenza dall’indennità di mobilità (art.4, comma 38 della Legge n. 608/1996).

Nel caso di più contratti di lavoro accessorio retribuiti singolarmente nel limite di 3.000 euro, ma che sommati ad altri redditi da lavoro accessorio determinano il superamento del predetto limite di 3.000 euro, la comunicazione all’INPS andrà effettuata prima del superamento del limite medesimo.

N.B. Il limite di 3.000 euro nell’anno solare è da intendersi al netto delle ritenute previdenziali ed è riferito a tutte le remunerazioni da lavoro accessorio percepite nell’anno solare, anche se da diversi datori di lavoro (Circolari INPS n. 75/2009, 88/2009, 17/2010, 130/2010 e 67/2011).

SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA L’art.1, comma 3, della Legge n. 142 del 3/4/2001, modificato dall’art. 9 della Legge n. 30/2003, dispone che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.” Inoltre, l’articolo 7, comma 5, della Legge n. 223/1991 , prevede che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nella misura stabilita dai commi 1 e 2, con la detrazione del numero delle mensilità già godute (Circolare INPS n. 124 del 31/5/1993). Il lavoratore che richiede l’anticipazione dell’indennità di mobilità residua per associarsi in cooperativa viene cancellato dalla lista di mobilità e perde il diritto all’indennità di mobilità. Il lavoratore non è tuttavia, obbligato a chiedere l’anticipazione per associarsi in cooperativa; occorre pertanto distinguere le due fattispecie dell’associazione in cooperativa senza richiesta di anticipazione e dell’associazione in cooperativa con richiesta di anticipazione.

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Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla cooperativa senza chiedere l’anticipazione , ai fini della compatibilità e della cumulabilità dello stato di socio lavoratore con la percezione dell’indennità di mobilità si dovrà tener conto di quanto già indicato nei paragrafi precedenti, a seconda del tipo di contratto di lavoro (subordinato o autonomo o di collaborazione) stipulato con la cooperativa. Conseguentemente, nel caso venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato si applicano le stesse norme, precedentemente illustrate, che valgono per il rapporto di lavoro subordinato di colui il quale non aderisce ad una cooperativa, mentre nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa valgono le stesse disposizioni previste per tali attività. Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla cooperativa con richiesta di anticipazione valgono le disposizioni indicate nello specifico successivo paragrafo riguardante l’anticipazione (Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011). Si precisa che la cooperativa non potrà collocare in mobilità i predetti soci lavoratori nei 24 mesi successivi alla corresponsione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità e che i soci lavoratori non potranno intrattenere, per lo stesso periodo, rapporti di lavoro subordinato con altri datori di lavoro diversi dalla cooperativa, pena la restituzione dell’anticipazione. PERIODI DI MATERNITA’ DURANTE LA PERCEZIONE DELL’IN DENNITA’ Durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dalla legge non potrà essere pagata l’indennità di mobilità in quanto l’indennità per congedo di maternità sostituisce l’indennità di mobilità . Conseguentemente l’indennità di mobilità dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine dell’astensione obbligatoria per la parte residua , senza slittamento del termine finale della prestazione di mobilità originariamente definito. Infatti i periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata dell’indennità di mobilità, ma solo quelli di iscrizione nella relativa lista (Legge n. 236/1993 art.6 – Circolare INPS n. 150 del 6/7/1993)

CESSAZIONE DELL’INDENNITA’

Premesso che il lavoratore che rifiuta di sottoscrivere, presso il Centro per l’impiego competente, la Dichiarazione di immediata disponibilità ad una proposta di lavoro congruo e alla partecipazione ad un corso/percorso di riqualificazione professionale (D.I.D.) non ha diritto all’indennità di mobilità (Art.19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 – Decreto Ministeriale attuativo n. 46441 del 19/5/2009 artt. 11 e 12 – INPS circolare n. 133 del 22/10/2010), il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e perde il dirit to alla relativa indennità quando:

• abbia beneficiato della prestazione per la durata massima, stabilita ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 223/1991 (art.9, comma 6, lettera c, della Legge n. 223/1991);

• sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato (art. 9, comma 6, lettera a, Legge n. 223/1991);

• si sia avvalso della facoltà di percepire in unica soluzione l’indennità di mobilità, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge n. 223/1991, per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa (art. 9, comma 6, lettera b, della Legge n. 223/1991);

• non abbia comunicato, o abbia comunicato oltre i termini di legge, l’inizio di un’attività di lavoro subordinato (a tempo determinato o a tempo parziale) o autonomo. La comunicazione è valida se effettuata all’INPS dal lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa e/o, nel caso di lavoratore subordinato, nei termini previsti per l’invio telematico da parte dei datori di lavoro della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente (Art. 7, comma 38, della Legge n. 608/1996 – Circolare INPS n. 16 del 23/1/1997, punto 4; Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011);

• sia o sia diventato titolare di pensione diretta (vedi precisazioni nel paragrafo “Mobilità e pensione”);

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• non accetti, dopo aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza (Art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004, convertito nella Legge n. 291/2004 – Decreto Interministeriale n. 46441/2009 - Circolare INPS n. 133 del 22/10/2010);

• rifiuti, dopo aver sottoscritto la Dichiarazione di immediata disponibilità, di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza per l’applicazione delle norme sull’astensione obbligatoria per maternità (Art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004, convertito nella Legge n. 291/2004 – Decreto Interministeriale n. 46441/2009 – Circolare INPS n. 133 del 22/10/2010);

• rifiuti di essere avviato ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004, convertito nella Legge n. 291/2004 – Circolare INPS n. 39 del 15/2/2007);

N.B. La norma che prevede la decadenza dal diritto all’indennità di mobilità in caso di rifiuto di un offerta lavorativa o formativa o di riqualificazione si applica quando le predette attività si svolgano in un luogo che non dista più di 50 Km. dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (Art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004, convertito nella Legge n. 291/2004 – Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 22/2/2006).

Nota : la cancellazione della lista stabilita dalla CRI per la non accettazione di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità comporta il venir meno del diritto all'indennità di mobilità.

Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e perde il diritto alla relativa indennità anche in caso di espatrio, qualora l’espatrio abbia le “ caratteristiche intrinseche (es. espatrio definitivo per rientro nel paese di origine, accettazione di un lavoro all'estero) o che per obiettive circostanze di tempo e di luogo, consenta ragionevolmente di escludere una pronta disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalla lista di mobilità”. Nel caso in cui il lavoratore sia espatriato per cercare lavoro in uno Stato in cui sia previsto il mantenimento del diritto all’indennità per un certo periodo di tempo dopo l’espatrio, si potrà proseguire il pagamento dell’indennità di mobilità per il periodo massimo stabilito dai Regolamenti CE o dalle Convenzioni Bilaterali. Al riguardo, si evidenzia quanto previsto dall’art. 64 del Regolamento CE n. 883/2004 e dall’art.55 del Regolamento n. 987/2009. Il cittadino di uno Stato dell’Unione Europea rimasto disoccupato in uno Stato membro, che abbia maturato il diritto all’indennità di mobilità secondo la legislazione di tale Stato, può continuare a beneficiare della prestazione stessa, per un massimo di 3 mesi , qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di occupazione (mantenimento del diritto) Per aver diritto al mantenimento della prestazione la persona disoccupata, prima della partenza , deve essere iscritta come persona in cerca di lavoro e essere rimasta a disposizione del Centro per l’impiego competente, di norma, per almeno 4 settimane (vedi periodo eccezionalmente previsto per l’Italia). Inoltre il percettore dell’indennità di mobilità, prima della partenza , deve informare il Centro per l’impiego e l’Agenzia INPS competente, alla quale richiederà il documento portatile U2. Dovrà iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale stato il documento portatile U2 (Circolari INPS n. 85 del 1/7/2010 e n. 132 del 20/10/2010). Le disposizioni dei Regolamenti CE sopracitati si applicano oltre che ai cittadini comunitari anche agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. A partire dall’1/1/2011 l’art. 64 del Regolamento CE n. 883/2004 si applica anche ai cittadini di Paesi terzi ai quali i Regolamenti non siano applicabili a causa della loro nazionalità, purché siano residenti nel territorio di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e siano stati assoggettati alle legislazioni di almeno due Stati membri – vedi eccezioni Danimarca e Regno unito (Circolare INPS n. 51 del 15/3/2011).

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ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ L’articolo 7, comma 5, della Legge n. 223/1991 , ha disposto che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità nella misura stabilita dai commi 1 e 2, con detrazione del numero di mensilità già godute (Circolare INPS n. 124 del 31/5/1993). Il lavoratore non è tuttavia, obbligato a chiedere l’anticipazione dell’indennità di mobilità. Nel caso di mancata richiesta si applicheranno le norme riguardanti la compatibilità e la cumulabilità con la percezione dell’indennità di mobilità già precedentemente illustrate. Nel caso, invece, di richiesta di anticipazione dell’indennità di mobilità per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa il lavoratore viene cancellato dalle lista di mobilità e decade dal diritto all’indennità economica. Per ottenere l’indennità di mobilità in forma anticipata il lavoratore deve presentare apposita domanda all’Agenzia INPS competente, tramite il Centro per l’impiego N.B. A breve anche la domanda di anticipazione dovrà essere presentata utilizzando gli stessi canali previsti per la presentazione della domanda di indennità di mobilità (vedi Paragrafo “Presentazione domanda”).

Poiché il Decreto Interministeriale n. 142/1993 non ha previsto alcun termine per la presentazione delle domande di anticipazione, il Comitato Amministratore della Gestione degli Interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali ha deciso che devono essere considerate validamente presentate le domande pervenute entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa (Circolare INPS n. 174/2002). La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo ovvero alla costituzione di una cooperativa o all’associazione ad una cooperativa già costituita. Nel caso in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione o iscrizione in albi professionali o di categoria, l’istanza per la corresponsione dell’anticipazione dovrà essere corredata da documentazione idonea ad attestare il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi stessi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nel registro prefettizio. Nel caso di eventuali documenti mancanti all’atto di presentazione della domanda, gli interessati dovranno presentare documentazione attestante che i documenti mancanti sono già stati richiesti (Circolare INPS n. 70 del 30/3/1996). I Centri per l’Impiego dovranno accertare e attestare l’avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilità e l’idoneità della documentazione prodotta, esprimendo specifico parere sulla regolarità della documentazione (Decreto Interministeriale n. 142 del 17/2/1993).

• L’anticipazione spetta sia ai lavoratori che intraprendono un’attività autonoma per la quale è richiesta l’iscrizione alla Camera di commercio o agli elenchi dei Coltivatori diretti, e ai loro coadiuvanti, sia a coloro che sono iscritti in appositi Albi professionali .

• L’anticipazione spetta anche ai soci accomandatari in quanto l’articolo 3213 del codice civile dispone che “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali . . .” e il successivo articolo 2318 aggiunge “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”.

• L’anticipazione può essere riconosciuta inoltre anche agli amministratori di società di cui gli stessi sono soci di capitale.

• Qualora per l’attività autonoma intrapresa non sia prevista l’iscrizione in appositi Albi professionali e/o elenchi di categoria, possono ottenere l’anticipazione anche i lavoratori che documentino di aver assunto le iniziative necessarie per l’avvio di un’attività con caratteristiche di continuità (apertura partita IVA, acquisizione locali, utenze elettriche e

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telefoniche, fatture di acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività stessa, ecc.) (Circolare INPS n. 70 del 30 marzo 1996).

• Il diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità deve essere riconosciuta anche in favore degli imprenditori , ciò in quanto la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 9007, pubblicata il 20 giugno 2002, ha fornito un’interpretazione della nozione di “attività autonoma” - nozione contenuta nell’articolo 7, comma 5, della Legge n. 223/1991 - più ampia di quella che qualifica il “lavoro autonomo”, comprendendovi anche le ipotesi in cui il lavoratore collocato in mobilità dia inizio ad un’attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio (Circolare INPS n. 174 del 28/11/2002).

L’anticipazione dell’indennità deve essere riconosciuta sia in favore dei lavoratori che, successivamente al collocamento in mobilità, vogliono iniziare per la prima volta un’attività di lavoro autonomo sia in favore di coloro che intendono sviluppare a tempo pieno l’attività autonoma iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 174 del 28/11/2002). N.B. I lavoratori che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di erogazione dell’anticipazione, si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita a tale titolo (art. 7, comma 5, ultimo capoverso, della Legge n. 223/1991). I suddetti lavoratori devono dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione all’Agenzia INPS che ha liquidato l’anticipazione entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.. La somma da recuperare deve essere restituita in unica soluzione ovvero, a domanda, in non più di 12 rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione di intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali a partire dal giorno della rioccupazione (Circolare INPS n. 124 del 31/5/1993) Si precisa che non è dovuta la restituzione dell’anticipazione (richiesta per associarsi in cooperativa) nel caso venga instaurato con la cooperativa stessa anche un rapporto di lavoro subordinato, in quanto tale instaurazione costituisce semplice attuazione degli impegni assunti con la cooperativa stessa. (INPS – Delibere del Comitato GIAS nn. 48,49, 50 del 27/7/2010). Associazione in cooperativa e richiesta di anticipazione L’art.1, comma 3, della Legge n. 142 del 3/4/2001, modificato dall’art.9 della Legge n. 30/2003, stabilisce che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.” L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa – costituendo semplice attuazione degli impegni assunti con la cooperativa stessa – non comporta la restituzione dell’anticipazione, prevista dall’art. 7, comma 5, ultimo capoverso della Legge n. 223/1991. Tale norma troverà applicazione con riferimento ai soli rapporti di lavoro diversi da quello instaurato con la cooperativa stessa (Circolare INPS n. 67 del 14/4/2011). L’esercizio della facoltà di richiedere l’anticipazione da parte del lavoratore esclude il diritto per la cooperativa di beneficiare degli incentivi connessi all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sia del contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 223/1991, sia degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della stessa legge (Circolare INPS n. 67/2011). N.B. Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè l’assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.

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INDENNITA’ DI MOBILITA’ E PENSIONE La Legge n. 236 del 19/7/1993 – art. 6, commi 7 e 8 – ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con la titolarità dei trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato. Si precisa che a partire dall’1/1/2008 la Legge n. 247 del 24/12/2007 ha introdotto le cosiddette “finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia. A seguito di parere richiesto al Ministero del Lavoro sull’applicabilità o meno del regime di incompatibilità dell’indennità di mobilità con la pensione di vecchiaia previsto dall’art.7, comma 3 della Legge n. 223 del 23/7/1991, lo stesso si è espresso come sotto indicato. A partire dal 1/1/2008 l’indennità di mobilità ordinaria può essere corrisposta solo fino alla data di apertura della prima finestra utile (decorrenza economica) di accesso alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria spettante. I titolari di pensione di invalidità o assegno ordinario di inval idità hanno la facoltà di optare per l’indennità di mobilità (Legge n. 451 del 19/7/1994 art.2, comma 5, e art.12, comma 2 – Circolare INPS n. 178 del 9/6/1994 – vedi Paragrafo successivo). L’indennità di mobilità continuerà, invece, ad essere corrisposta in quanto compatibile nei casi di titolarità di pensioni indirette, pensioni di guerra e facoltative, rendite vitalizie da infortunio, pensioni e assegni di invalidità civile, pensioni a carico di Stati esteri non in regime di Convenzione internazionale, pensioni integrative Enasarco. OPZIONE PER L’INDENNITA’ DI MOBILITA’ Il comma 5 dell’art.2 della Legge n. 451/1994 ha modificato il criterio dell’incompatibilità con tutti i trattamenti pensionistici diretti, introducendo la facoltà per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità di optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. All’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. Nel caso di opzione a favore dell’indennità di mobilità l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resta sospeso/a per tutto il periodo in cui gli interessati beneficiano dell’indennità di mobilità ovvero, in caso di corresponsione anticipata dell’indennità stessa ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della Legge n. 223/1991, per il periodo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione corrisposta agli interessati. Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno di invalidità successivamente alla data di iscrizione nelle liste di mobilità, gli stessi possono esercitare la facoltà di opzione a favore dell’indennità entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di mobilità, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia , che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è definitiva e il lavoratore non può più essere ammesso a percepire la parte residua di mobilità.

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PRESTAZIONI ACCESSORIE

1) ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L’articolo 7, comma 10, della Legge n. 223/1991, stabilisce che per i periodi di percezione dell’indennità di mobilità spetta l’assegno per il nucleo familiare previsto dalla Legge n. 153 del 13/5/1988. I lavoratori che hanno i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, possono presentare specifica domanda all’Agenzia INPS competente a definire la domanda di mobilità; tale domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di indennità di mobilità o anche successivamente, purché la domanda di assegno al nucleo familiare sia presentata entro il termine prescrizionale previsto. Dal mese di aprile 2011 la procedura telematica di presentazione della domanda di indennità di mobilità da parte del cittadino consente la contestuale richiesta dell’assegno al nucleo familiare (Circolare INPS n. 66 del 12/4/2011). 2) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per tutti i periodi di godimento effettivo dell'indennità di mobilità sono accreditati d’ufficio contributi figurativi utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni, compresa quella di anzianità (art.7, comma 9, della Legge n. 223/1991) Ai fini dell’accredito figurativo per il diritto alla pensione di anzianità, tuttavia, il Decreto Legislativo 503/1992 ha stabilito un limite massimo per coloro che hanno iniziato a versare contribuzione nel periodo compreso dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, e precisamente che “i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni” (art. 15 del Decreto Legislativo n. 503 del 30/12/1992). Qualora, a seguito di svolgimento di un’attività autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata accertata la compatibilità dell’attività svolta con la percezione dell’indennità di mobilità, con conseguente verifica sulla cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa (circolare INPS n.67 del 14/4/2011 punti 3 e 4), l’accredito dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria relativa all’attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di appartenenza e darà luogo, dove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall’ordinamento delle medesime gestioni. In caso di corresponsione anticipata in unica soluzione dell’indennità di mobilità l’accredito figurativo non sarà dovuto.