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1 MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DEL COMUNE DI RAVENNA CONFORME AL DPCM 31 OTTOBRE 2000

manuale gestione documenti - comune.ra.it · informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni le operazioni di: 1. registrazione 2. segnatura 3. classificazione

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MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

DEL COMUNE DI RAVENNA

CONFORME AL DPCM 31 OTTOBRE 2000

INDICE

PRESENTAZIONE .......................................................................................................................................................... 7

NOZIONI PRELIMINARI ............................................................................................................................................. 8

SEZIONE I - DEFINIZIONI ED AMBITO D’APPLICAZIONE ............................................................................. 14

ARTICOLO 1 - AMBITO D’APPLICAZIONE.......................................................................................................... 14

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI..................................................................................................................................... 14

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................................................................. 21

ARTICOLO 3 - AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE ....................................................................................... 21

ARTICOLO 4 - SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, LA GESTIONE DEI

FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI (SERVIZIO ARCHIVISTICO COMUNALE).......................... 21

ARTICOLO 5 - UNICITÀ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO........................................................................ 22

ARTICOLO 6 - ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI INTERNI.......................................................................... 22

ARTICOLO 7 - MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA

GESTIONE DEI DOCUMENTI ................................................................................................................................... 22

SEZIONE III - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI..................................................................................................... 23

ARTICOLO 8 - REGOLE GENERALI E CONTENUTI MINIMI .......................................................................... 23

ARTICOLO 9 - FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ................................................................... 24

SEZIONE IV - RICEZIONE DEI DOCUMENTI ......................................................................................................... 25

ARTICOLO 10 - RICEZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO............................................... 25

ARTICOLO 11 - RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ...................................................................... 26

ARTICOLO 12 - RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI SU

SUPPORTO CARTACEO............................................................................................................................................. 26

ARTICOLO 13 - RILASCIO DI RICEVUTE ATTESTANTI LA RICEZIONE DI DOCUMENTI

INFORMATICI .............................................................................................................................................................. 26

SEZIONE V - REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI................................................................................................. 27

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ARTICOLO 14 - DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO................................... 27

ARTICOLO 15 - DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DI

PROTOCOLLO.............................................................................................................................................................. 27

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO . 29

ARTICOLO 17 - REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI INFORMATICI......................... 30

ARTICOLO 18 - SEGNATURA DI PROTOCOLLO ................................................................................................ 31

ARTICOLO 19 - SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO.......... 31

ARTICOLO 20 - SEGNATURA DI PROTOCOLLO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ................................. 31

ARTICOLO 21 - ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO....................................... 32

ARTICOLO 22 - REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO ...................................................................... 32

ARTICOLO 23 - REGISTRO GIORNALIERO INFORMATICO DI PROTOCOLLO........................................ 33

ARTICOLO 24 - REGISTRO DI EMERGENZA....................................................................................................... 33

ARTICOLO 25 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI REGISTRAZIONE.......................................................... 34

ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI .... 34

SEZIONE VI - CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI............................................................................................ 34

ARTICOLO 27 - PIANO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO .................................................................... 34

ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DEI

DOCUMENTI................................................................................................................................................................. 35

SEZIONE VII - SMISTAMENTO, RECAPITO, PRESA IN CARICO E ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI.... 35

ARTICOLO 29 - IL PROCESSO DI SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI IN ENTRATA................................. 35

ARTICOLO 30 - RECAPITO, PRESA IN CARICO E ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI IN ENTRATA SU

SUPPORTO CARTACEO............................................................................................................................................. 35

ARTICOLO 31 - RECAPITO, PRESA IN CARICO E ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI IN ENTRATA SU

SUPPORTO INFORMATICO...................................................................................................................................... 36

ARTICOLO 32 - MODIFICA DEI DATI RELATIVI ALLO SMISTAMENTO E ASSEGNAZIONE DEI

DOCUMENTI IN ENTRATA ....................................................................................................................................... 36

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SEZIONE VIII - SCANSIONE DEI DOCUMENTI ..................................................................................................... 37

ARTICOLO 33 - DOCUMENTI SOGGETTI A SCANSIONE ED UFFICI ABILITATI...................................... 37

ARTICOLO 34 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SCANSIONE.................................... 37

SEZIONE IX - FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI ............................................................................................ 37

ARTICOLO 35 - FORMAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI ..................................................... 37

SEZIONE X - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI......................................................................................................... 38

ARTICOLO 36 - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO ............................................. 38

ARTICOLO 37 - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI..................................................................... 38

SEZIONE XI - FASI DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI, SPEDITI ED INTERNI...................... 39

ARTICOLO 38 - FASI DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI (IN ENTRATA) ........................... 39

ARTICOLO 39 - FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI SPEDITI (IN USCITA) ............................. 39

ARTICOLO 40 - FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI INTERNI DI PREMINENTE

CARATTERE GIURIDICO-PROBATORIO ............................................................................................................. 40

SEZIONE XII - GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI ..................................................................................... 40

ARTICOLO 41 - COMUNICAZIONI UFFICIALI TRA UFFICI UTENTE........................................................... 40

SEZIONE XIII - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI............................................................... 40

ARTICOLO 42 - AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E REGISTRAZIONE DEI LORO

STATI DI AVANZAMENTO........................................................................................................................................ 40

SEZIONE XIV - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI........................................................................ 41

ARTICOLO 43 - TENUTA E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI DELL’ARCHIVIO CORRENTE............ 41

ARTICOLO 44 - VERSAMENTO DEI FASCICOLI NELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO.................................... 41

ARTICOLO 45 - GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO, SELEZIONE PERIODICA DEI

DOCUMENTI E FORMAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO DELL’AMMINISTRAZIONE....................... 42

SEZIONE XV - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI .................................................................. 42

ARTICOLO 46 - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DELLE RAPPRESENTAZIONI

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DIGITALI DEI DOCUMENTI CARTACEI............................................................................................................... 42

ARTICOLO 47 - CONSERVAZIONE DIGITALE .................................................................................................... 42

SEZIONE XVI - ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI ............... 42

ARTICOLO 48 - ACCESSIBILITÀ DA PARTE DEGLI UFFICI UTENTE .......................................................... 42

ARTICOLO 49 - ACCESSO DA PARTE DI UTENTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE .......................... 43

ARTICOLO 50 - ACCESSO DA PARTE DI ALTRE AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE, O ALTRE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ........................................................................................................................... 43

SEZIONE XVII - PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA RELATIVO ALLA FORMAZIONE, GESTIONE,

TRASMISSIONE, INTERSCAMBIO, ACCESSO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ..... 43

SEZIONE XVIII - FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI ......... 51

IRIDE............................................................................................................................................................................... 51

IRIDE............................................................................................................................................................................... 52

IRIDE............................................................................................................................................................................... 53

SEZIONE XIX - NORME TRANSITORIE.................................................................................................................... 57

ALLEGATO N° 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLE AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE...................... 57

ALLEGATO N° 2 - ABILITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI..................................................................................................... 57

ALLEGATO N° 3 - DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

DELL’AMMINISTRAZIONE ...................................................................................................................................... 58

ALLEGATO N° 4 - PIANO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO................................................................ 58

ALLEGATO N° 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI............................................................... 58

ALLEGATO N° 6 - LIVELLI DI RISERVATEZZA E LOGICHE DI PROTEZIONE DEI DATI E DEI

DOCUMENTI................................................................................................................................................................. 58

ALLEGATO N° 7 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI 59

ALLEGATO N° 8 - TIPOLOGIE DI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE CON L’AUSILIO DI SCANNER 59

ALLEGATO N° 9 - COMUNICAZIONI UFFICIALI TRA UFFICI UTENTE (DOCUMENTI INTERNI DI

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PREMINENTE CARATTERE GIURIDICO-PROBATORIO) ................................................................................ 59

PRESENTAZIONE

Il DPR 28/12/2000 n° 445, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, impone alle pubbliche amministrazioni di attivare entro il 1° gennaio 2004

sistemi informativi automatizzati, finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti

amministrativi.

Il DPCM 31/10/2000, contenente le regole tecniche sul protocollo informatico, prevede, altresì, che

le pubbliche amministrazioni redigano un “manuale” per la gestione del protocollo, dei flussi documentali e

degli archivi.

Si tratta di uno strumento operativo indispensabile per eseguire correttamente le procedure.

E’ rivolto ai dirigenti, ai quadri e agli operatori di protocollo per la gestione dei documenti, degli

affari e dei procedimenti amministrativi che sono chiamati a trattare e dei quali sono individuati come

responsabili.

Il manuale, infatti, descrive le varie fasi operative del sistema per la gestione del protocollo

informatico, dei flussi documentali e degli archivi individuando per ogni azione o processo i rispettivi livelli

di esecuzione, responsabilità e controllo in una visione d’insieme che va dal protocollo, all’archivio storico.

Il manuale è stato redatto a cura del responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo, Dott.ssa Chiara

Melandri e del Dirigente della U.O. Affari Generali ed Istituzionali, Dott. Rosano Saponelli, sulla base di

uno schema predisposto dal consulente della Amministrazione, Prof. Ing. Stefano Pigliapoco, docente di

archivistica informatica presso l’Università degli Studi di Macerata.

Il testo definitivo che qui si presenta è il prodotto finale di un lavoro di revisione, approfondimenti e

riordino condotto da un gruppo di lavoro appositamente nominato dal Direttore Generale e composto oltre

che dai predetti funzionari da Bellavista Morena, Frisoni Manuela, Ortolani Graziella, Puritani Anna,

Ravaioli Giorgio, Rossi Laura, Savioli Annalisa e Strocchi Serena a cui va il più sentito ringraziamento per

l’importante e qualificato contributo che hanno saputo dare per la stesura finale di un regolamento

assolutamente fondamentale per l’avvio del sistema di gestione elettronica dei documenti.

Il Vice Segretario

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NOZIONI PRELIMINARI 1 L’archivio nell’organizzazione del Comune

Chi lavora nella pubblica amministrazione sa benissimo che cos’è un documento e a che cosa serve nel

contesto giuridico in cui si trova ad operare quotidianamente.

È però utile precisare che l’archivio non è una semplice somma di documenti, ma è piuttosto un complesso di

documenti tra loro interrelati. L’archivio si configura come strumento e residuo dell’attività istituzionale di

un soggetto giuridico; è il risultato di un sedimentarsi progressivo di documenti connessi tra loro e con il

soggetto produttore. Perciò il sistema documentario comprende, oltre ai documenti, anche l’insieme delle

relazioni, che sono stabili e non arbitrarie, in quanto stabilite dal soggetto produttore per ragioni

organizzative e funzionali nel momento in cui i documenti sono prodotti.

La gestione archivistica deve organizzare le aggregazioni dei documenti in modo rispondente alle esigenze

del produttore di strutturare la propria memoria in modo efficiente ed efficace, in grado cioè di conservare

nel tempo il valore probatorio e conoscitivo del complesso documentale.

Secondo la tradizione teorica e normativa italiana, l’archivio è tale dal momento in cui viene formato il

singolo documento e costituisce quindi un insieme unitario, anche se si distinguono tre fasi organizzative:

l’archivio corrente (in formazione) che comprende i documenti necessari allo svolgimento delle attività

correnti, l’archivio di deposito che comprende documenti relativi ad affari conclusi ma ancora recenti,

l’archivio storico (sezione separata) comprendente documenti selezionati per la conservazione permanente.

Anche la normativa recente (DPR 445/2000) riconferma le tradizionali posizioni italiane in tema di archivi e

detta regole per la gestione di ciascuna delle tre fasi di vita dei complessi documentali.

La prima fase gestisce la formazione dei documenti, operazione che le nuove tecnologie hanno rivoluzionato

più di altre, rendendo necessario un massiccio intervento normativo circa il riconoscimento della validità

giuridica dei nuovi supporti, i sistemi di attestazione della provenienza e della inalterabilità del documento,

la conservazione delle interrelazioni reciproche tra documenti e la semplificazione delle forme di

documentazione di fatti e situazioni giuridiche. La materia trova ampia trattazione nel testo unico sulla

documentazione amministrativa (il già citato DPR 445/2000). Anche il testo unico per i beni culturali

impone agli enti pubblici l’ordinamento dei loro archivi. Restano fermi per la gestione dell’archivio in

formazione alcuni capisaldi metodologici, recepiti anche dalla normativa, dei quali si parlerà più avanti.

La seconda fase gestisce i processi di selezione dei documenti, operazione valutativa che può condurre a due

esiti tra di loro contrastanti: la conservazione permanente dei documenti che rivestono rilevante valore di

1 Vedi relazione prodotta dal gruppo di lavoro costituito il 18 luglio 2002 con decreto del Direttore generale per gli

archivi e incaricato di formulare «proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni, in attuazione

delle disposizioni normative in materia e per l’elaborazione dei temi legati alla formazione del titolario, del massimario

di scarto e del manuale di gestione».

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testimonianza storica, oltre che rilevanza giuridico probatoria, oppure lo scarto, cioè l’eliminazione fisica

irreversibile dei documenti ritenuti di valore transitorio e strumentale. Il testo unico sulla documentazione

amministrativa (DPR 445/2000, art. 68, comma 1) prevede infatti che il responsabile del servizio per la

gestione dei flussi documentali e degli archivi elabori ed aggiorni il piano di conservazione degli archivi per

la selezione periodica e la conservazione permanente dei documenti, da effettuare con l’autorizzazione del

soprintendente archivistico competente per territorio (D. lgs. 42/2004, art. 21, comma 1).

La terza fase gestisce la conservazione permanente dei documenti selezionati, mantenendo e rendendo

comprensibili i legami originari tra i documenti, approntando gli opportuni strumenti che consentano la

ricerca di uno specifico documento.

L’importante è ribadire, una volta di più, che l’archivio non è un magazzino, ma è un servizio e come tale va

organizzato e gestito fin dal suo nascere.

L’art. 61 del DPR 445/2000 difatti impone a ciascuna amministrazione pubblica di istituire «un servizio per

la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi». Al servizio deve

essere preposto «un dirigente ovvero funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di

professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione».

Gli strumenti per gestire l’archivio in formazione

Anche la normativa recente prevede che l’introduzione di sistemi di gestione informatica degli archivi

consenta di effettuare alcune operazioni e di utilizzare determinati strumenti volti a fornire elementi di

garanzia e a consentire una gestione archivistica efficiente.

Accenniamo a queste operazioni, citando i relativi strumenti, per inquadrare in modo corretto l’uso del

titolario o piano di classificazione nel contesto più generale della gestione dell’archivio in formazione.

L’art. 56 del DPR 445/2000 impone come necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione

informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni le operazioni di:

1. registrazione

2. segnatura

3. classificazione

La registrazione a protocollo dei documenti consente di individuare in modo univoco il singolo documento

all’interno dell’archivio e a certificare in modo inoppugnabile la data nella quale esso è entrato a far parte

dell’archivio del soggetto produttore, funzione quest’ultima indispensabile alla luce delle disposizioni

legislative sulla durata dei procedimenti amministrativi. Lo strumento, che in Italia si usa da circa due secoli

per realizzare l’operazione della registrazione, è il registro di protocollo, che si configura come atto pubblico

di fede privilegiata e va di conseguenza compilato con le avvertenze e le procedure prescritte dalla legge. La

registrazione a protocollo, se eseguita secondo i dettami dell’art. 53 del DPR 445/2000, soddisfa le esigenze

di attestazione giuridico-probatoria. Con l’aggiunta di altre informazioni (quali, ad esempio, lo smistamento

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all’Unità Organizzativa Responsabile e l’assegnazione al Responsabile del Procedimento Amministrativo, la

classificazione e l’indicazione del fascicolo di appartenenza) la registrazione a protocollo può esplicare una

potente funzione gestionale tesa a organizzare la corretta stratificazione dei documenti e a controllare i flussi

documentali.

La segnatura è – come recita l’art. 55 del DPR 445/2000 – l’apposizione o associazione all’originale del

documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso,

cioè di quelle che vengono registrate a protocollo.

La classificazione è operazione logica in base alla quale ciascun documento, che riguarda una singola e

specifica questione concreta, viene ricondotto, in base alla materia che tratta, a grandi raggruppamenti di

ordine generale e di carattere astratto, indicati nel titolario o piano di classificazione.

Il titolario o piano di classificazione è il sistema precostituito di partizioni astratte, gerarchicamente ordinate

(dal generale al particolare), fissate sulla base dell’analisi delle funzioni dell’ente, al quale deve ricondursi la

molteplicità dei documenti prodotti, per organizzarne la sedimentazione ordinata.

Il titolario si sviluppa su più livelli, denominati dalla dottrina: titolo, classe, sottoclasse, categoria,

sottocategoria.

Va preliminarmente richiamata la distinzione tra funzione e competenza: la funzione è il compito

istituzionale che la legge attribuisce a un determinato ente (nel nostro caso, ai Comuni); la competenza è

l’attribuzione di una funzione a un determinato ufficio del medesimo ente. Quindi le funzioni attribuite ai

Comuni sono uguali per tutti i Comuni, grandi o piccoli che essi siano (nel senso che tutti i Comuni sono

chiamati ad esercitare le medesime funzioni); mentre all’interno di due diversi Comuni la medesima

funzione può essere attribuita a uffici diversi e perfino all’interno dello stesso Comune la distribuzione delle

funzioni agli uffici può cambiare radicalmente da un anno all’altro. Il titolario di classificazione, che serve

per suddividere i documenti in base alla materia di cui trattano, deve essere determinato nella sua

articolazione tramite l’analisi delle funzioni. In tal caso è possibile stabilire un sistema di classificazione dei

documenti omogeneo per tutti i Comuni, il che consente la comunicazione e, in ambiente digitale,

l’interoperabilità dei sistemi, richiesta dalla legge.

Il titolario serve a organizzare i documenti prodotti da una certa data in poi; non può in nessun caso essere

utilizzato come strumento di riordino dell’archivio già prodotto, che deve essere conservato nella sua

struttura e organizzazione originaria.

Il titolario ha carattere generale (ma non generico): il che significa che nel decidere la dicitura dei gradi

divisionali si è scelto un lessico preciso, di derivazione normativa, in grado di descrivere puntualmente la

funzione, senza però cadere in determinazioni analitiche; i termini indicano funzioni di carattere generale e

omnicomprensivo delle possibili casistiche prevedibili allo stato attuale dell’ordinamento dei Comuni.

Ha carattere astratto, nel senso che prevede il “può esserci”, non quello che effettivamente “c’è stato”: ad

esempio, nella classe “opere pubbliche” (lessico che rinvia a una ben precisa tipologia di attività esercitate

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dai Comuni, soggetta, tra l’altro, a normative specifiche) può trovare collocazione qualsiasi manufatto per

quanto impensabile e stravagante.

Poiché l’operazione della classificazione è in sostanza un processo di riconduzione ad unità logiche di una

molteplicità di casistiche, ne consegue che il titolario deve essere omnicomprensivo in modo da prevedere

quanto il singolo Comune potrà mettere in atto nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Un’ultima precisazione: il titolario deve essere stabile, nel senso che, una volta adottato con provvedimento

formale esso deve essere sempre utilizzato nella forma in cui è stato adottato; nel contempo deve essere

anche dinamico, nel senso che – essendo stato determinato con riferimento alle funzioni esercitate dal

Comune – va aggiornato ogni volta che esse cambiano, con le modalità cui si è già accennato.

È frequente la domanda circa l’obbligatorietà dell’uso del titolario. La normativa, in particolare l’art. 50 del

DPR 445/2000, stabilisce che «Ciascuna amministrazione deve stabilire un piano di classificazione»:

pertanto l’uso del titolario è obbligatorio, soprattutto in ambiente informatico, dove le necessità di

organizzazione sono maggiori e più stringenti rispetto al tradizionale sistema cartaceo.

L’art. 67 del DPR 445/2000 cita esplicitamente i fascicoli e le serie, raccomandando di mantenerne

l’ordinamento originario nel trasferimento dall’archivio corrente a quello di deposito; non accenna però né

alla realizzazione di repertori, in particolare quello dei fascicoli né ai criteri di costituzione e organizzazione

delle serie, forse proprio perché si tratta di questioni legate alla natura di ciascun ente produttore, alle sue

funzioni e, quindi, al piano di classificazione di cui si dota e perché si tratta di concetti che dovrebbe essere

consolidati nella professionalità degli archivisti. In proposito va ricordato che il fascicolo è l’aggregazione

organizzata di documenti, recanti tutti la medesima classifica, prodotti da un ufficio per la trattazione di un

affare: ogni fascicolo si riferisce ad un affare specifico e concreto. In effetti mentre il titolario di

classificazione prevede quello che può esserci, il fascicolo contiene i documenti relativi ad un preciso e

concreto fatto, quello che si è svolto. Esistono, oltre ai fascicoli per affare appena descritti, i fascicoli per

persona (fisica o giuridica), ognuno dei quali comprende ed è costituito dai documenti relativi alla medesima

persona fisica (ad esempio, i fascicoli dei dipendenti oppure quelli delle persone assistite dai servizi sociali,

etc.) oppure giuridica (ad esempio, i fascicoli delle associazioni di volontariato oppure quelli intestati agli

esercenti delle attività economiche). Spesso i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni e

hanno come elemento classificatorio unificante il numero attribuito alla persona all’interno

dell’organizzazione (ad esempio, numero di matricola, etc.) oppure il nome dell’intestatario.

Il fascicolo per affare si individua con:

- anno di apertura

- numero del fascicolo che è sequenziale all’interno del grado divisionale più basso del titolario di

classificazione

- oggetto, che è un testo che descrive l’affare cui si riferisce

Il repertorio dei fascicoli è lo strumento sul quale vengono annotati con un numero progressivo i fascicoli

secondo l’ordine cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario.

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Non sempre i documenti vengono aggregati in base alla materia e quindi utilizzando il titolario di

classificazione; talvolta essi vengono riuniti in base all’identità di forma o di provenienza, nel senso che sono

prodotti dal medesimo ufficio od organo (ad esempio, le deliberazioni del Consiglio). Si costituiscono così i

repertori, cioè quei registri su cui si trascrivono e nei quali si inseriscono in sequenza determinata (in genere

cronologica) documenti ai quali si attribuisce un numero identificativo progressivo con valenza probatoria. Il

repertorio è una forma di aggregazione dei documenti citata dal DPR 445/2000 solo in modo indiretto ed

implicito (art. 53, comma 5), quando elenca i documenti soggetti a registrazione obbligatoria e tra quelli

esclusi annovera «tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dall’amministrazione». Quando

alcuni fascicoli si riferiscono a oggetti omogenei (ad esempio, i fascicoli personali dei dipendenti), essi

costituiscono una serie. Si definisce serie ogni raggruppamento, costituito dal produttore, di documenti con

caratteristiche omogenee in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla

materia o in relazione alle funzioni del produttore. La serie può essere costituita a livello di titolo, oppure a

livello di classe.

Si precisa che nel momento del versamento periodico dei documenti dall’archivio corrente all’archivio di

deposito deve essere conservato – come precisa anche la normativa (art. 67 del DPR 445/2000) – l’ordine

con il quale i documenti sono stati organizzati. Tradizionalmente la prassi archivistica, in presenza di archivi

cartacei, ha seguito alcune procedure per collocare il materiale nell’archivio di deposito, che si configura

come archivio di prima concentrazione dei documenti. Il carteggio (cioè i documenti classificati con

l’indicazione di titolo e classe) viene conservato unitariamente (titolo I, titolo II, etc.), mentre i repertori e le

serie, anche se concettualmente ricondotti nella fase corrente a differenti titoli e classi, vengono fisicamente

collocati in testa o in coda al carteggio, soprattutto perché molte serie (ad esempio, quella dei fascicoli del

personale dipendente) comprendono fascicoli che restano correnti per molti anni e non vanno versati

annualmente all’archivio di deposito. Le unità archivistiche (fascicoli, registri, volumi) che costituiscono le

serie e i repertori devono essere collocati in sequenza cronologica.

Il manuale di gestione dei documenti

Lo sviluppo delle reti e dei sistemi informativi, unito all’esigenza di dare attuazione alle leggi sulla

trasparenza e sulla semplificazione amministrativa, ha influenzato positivamente le modalità di esecuzione

delle attività di gestione dei documenti. Da un modello organizzativo di tipo centralizzato si è passati,

gradualmente, ad uno di tipo distribuito, dove tutte le unità organizzative dell’ente partecipano attivamente

alla formazione dell’archivio, registrando su un’unica base documentale i dati di loro competenza. I vantaggi

di questo modello rispetto a quello centralizzato sono evidenti. In primo luogo, vi è una forte riduzione dei

flussi interni perché i documenti possono essere trattati laddove sono ricevuti o prodotti. In secondo luogo, la

formazione dei fascicoli avviene in modo più accurato perché è eseguita dalle strutture che sviluppano le

relative pratiche. In ultimo, i Responsabili dei Procedimenti Amministrativi possono svolgere le loro attività

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in modo autonomo rispetto all’ufficio di protocollo centrale, contribuendo a formare una base informativa

unitaria, utilizzabile anche per il controllo dello stato di avanzamento dell’azione amministrativa.

Il coinvolgimento di tutte le unità organizzative dell’ente nella gestione dei documenti richiede una

preliminare e dettagliata regolamentazione delle attività; ogni operatore deve avere le istruzioni necessarie

per svolgere correttamente, per qualsiasi tipo di documento, le operazioni di registrazione, fascicolazione e

archiviazione. Solo così la formazione dell’archivio potrà avvenire in modo uniforme. Il legislatore,

consapevole di questa necessità, con il DPCM 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo

informatico, ha attribuito al responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico il compito di

predisporre un manuale di gestione dei documenti. Si tratta di un documento piuttosto complesso che

descrive il modello organizzativo scelto dall’Ente e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del

servizio archivistico. In sintesi, il manuale di gestione è l’insieme delle regole e delle procedure da seguire

per la formazione, gestione, conservazione e consultabilità dei documenti; esso permette non solo di

garantire la memoria documentaria, ma anche di promuovere il miglioramento dell’azione amministrativa e

garantire l’accesso alla documentazione.

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SEZIONE I - DEFINIZIONI ED AMBITO D’APPLICAZIONE

Articolo 1 - Ambito d’applicazione

1. Il presente manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 31 ottobre

2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico.

2. Esso disciplina le attività di formazione, ricezione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed

archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi

del Comune di Ravenna

3. La definizione del manuale di gestione dei documenti, i suoi contenuti e gli obiettivi che con esso si

vogliono raggiungere sono riportate nel paragrafo iniziale relativo alle “nozioni preliminari”.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente manuale:

con il temine: s’intende:

Affare l’insieme della attività svolte dall’Amministrazione per raggiungere un

obiettivo concreto e circoscritto: può o non può coincidere con il procedimento

amministrativo

Allegato il documento unito ad altro documento per prova, per chiarimento o per

memoria: l’allegato deve rimanere sempre unito al documento cui si riferisce e

riportare la stessa segnatura di protocollo

Amministrazione il Comune di Ravenna

Archiviazione digitale il processo di memorizzazione, su qualsiasi idoneo supporto, di documenti

digitali, anche informatici, univocamente identificati mediante un codice di

riferimento, antecedente all’eventuale processo di conservazione

Archivio il complesso di documenti prodotti dall’Amministrazione nel corso della sua

attività istituzionale. L’archivio si configura quindi come strumento e residuo

autentico dell’attività istituzionale di un soggetto giuridico

Archivio corrente la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso

istruttoria e di trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse

corrente [S. Guiati, La gestione di un archivio di deposito di ente locale, San

Miniato (Pisa), Archilab 2000]

Archivio di deposito la parte di documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrenti quindi

alla trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinata istituzionalmente

15

alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico [P.

Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, NIS,

1996]

Archivio storico il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previe

operazioni di scarto, alla conservazione permanente per garantirne in forma

adeguata la consultazione al pubblico [P. Carucci, Le fonti archivistiche:

ordinamento e conservazione, Roma, NIS, 1996]

Area Organizzativa

Omogenea (AOO)

un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall’Amministrazione che

opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della

documentazione in modo unitario e coordinato [cfr. art. 2, comma 1, lettera n),

del DPCM 31 ottobre 2000]

Assegnazione l’operazione volta alla individuazione, da parte del dirigente dell’unità

organizzativa di competenza, della persona fisica responsabile della trattazione

dell’affare o procedimento amministrativo e della gestione dei documenti nella

fase corrente

Casella istituzionale di

posta elettronica

la casella di posta elettronica certificata, istituita da una AOO, per la ricezione

dall’esterno e la spedizione all’esterno dei messaggi da registrare a protocollo

Certificato elettronico l’attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme

elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi

Certificato elettronico

qualificato

il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva

europea n. 1999/93/CE, recante un quadro comunitario delle firme elettroniche,

rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della

medesima direttiva

Certificatore il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che

fornisce altri servizi connessi con queste ultime

Certificatore accreditato il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione

europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva europea n.

1999/93/CE, nonché ai sensi del testo unico

Certificatore qualificato il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti

indicati nel testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, del

DPR 445/2000

Conservazione digitale il processo effettuato con le modalità degli articoli 3 e 4 della Deliberazione

AIPA 13 dicembre 2001, n° 42

Copia la riproduzione con sistemi manuali o fotografici o elettronici di un documento

Copia conforme la copia dichiarata conforme all’originale da autorità abilitata, dotata quindi di

uno specifico valore probatorio

16

Copia semplice la copia che riproduce un documento senza la pretesa di sostituirsi ad esso con

analogo valore probatorio

Dispositivo per la

creazione della firma

il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato

strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica

Dispositivo sicuro per la

creazione della firma

l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente

ai requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 10/2002, nonché del

testo unico

Documento amministrativo

ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,

delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività

amministrativa [cfr. art. 1, comma 1, lettera a), del testo unico]

Documento archivistico ogni documento che fa parte dell’archivio

Documento digitale testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una

grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di

elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l’origine.[cfr.art.1, comma 1,

lettera d]

Documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti [cfr.

art. 1, comma 1, lettera b), del testo unico]. Il documento informatico,

sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta.

Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto

delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Il documento

informatico, quando è sottoscritto con una firma digitale o con altro tipo di

firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed

è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa

inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni

da chi l’ha sottoscritto [cfr. art. 10 del testo unico]

Fascicolo l’unità di base indivisibile di un archivio che raccoglie i documenti relativi ad

un procedimento amministrativo o ad un affare; insieme organico di documenti

relativi alla medesima persona fisica o giuridica; aggregazione organizzata di

documenti prodotti o ricevuti dalle unità organizzative dell’Amministrazione

Firma un elemento fondamentale del documento che prova, fino a querela di falso, la

provenienza certa dei contenuti da chi l’ha apposta (art. 2702 CC - efficacia

della scrittura privata - «la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di

falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui

contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se

questa è legalmente considerata come riconosciuta)

Firma autografa la firma apposta a mano sul documento redatto su supporto cartaceo

17

Firma digitale un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi

asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità

di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici [cfr. art.

1, comma 1, lettera n), del testo unico]

Firma elettronica l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite

associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di

autenticazione informatica [cfr. art. 2, comma 1, lettera e), d. lgs. 23 gennaio

2002, n. 10]

Firma elettronica avanzata la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce

la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con

mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai

dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano

stati successivamente modificati [cfr. art, 2, comma 1, lettera g) d. lgs. 10/2002]

Firma elettronica

qualificata

la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata

mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Flusso documentale il movimento dei documenti sia all’interno dell’archivio (dalla fase formativa

dell’archivio corrente a quella conservativa dell’archivio di deposito e

dell’archivio storico), sia all’interno dell’AOO da un’unità organizzativa ad

un’altra

Gestione dei documenti l’insieme delle attività finalizzate alla formazione, ricezione, registrazione di

protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento

dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall’Amministrazione,

nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato; essa è effettuata

mediante sistemi informativi automatizzati [cfr. art. 1, comma 1, lettera q), del

testo unico]

Impronta del documento

informatico

una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita, generata mediante

l’applicazione al documento di una funzione matematica di HASH che assicura

l’univocità del risultato [cfr. art. 1, comma 1, lettere b) e c), del DPCM 8

febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la

conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche

temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art.3, comma 1, del DPR

513/97]

Indice alfabetico di

classificazione

lo strumento, associato necessariamente al titolario di classificazione, che

indica in ordine alfabetico le voci dalle quali si rinvia alle ripartizioni del

18

titolario (ad esempio: la voce “asilo nido” rinvia al titolo VIII, classe 2)

Indice alfabetico di

selezione

lo strumento, componente del piano di conservazione, che elenca per le

differenti tipologie documentarie, riportate in ordine alfabetico, i tempi di

conservazione (illimitata o limitata a un certo periodo)

Inserto la partizione, comprendente uno o più documenti, di un sottofascicolo a sua

volta appartenente a un fascicolo

Interoperabilità la possibilità di trattamento automatico, da parte del sistema di protocollo

ricevente, delle informazioni trasmesse dal sistema di protocollo mittente, allo

scopo di automatizzare le attività ed i procedimenti amministrativi conseguenti

[art. 55, c. 4, testo unico e art. 15, DPCM 31 ottobre 2000]. Il DPCM 31 ottobre

2000 ha stabilito che, perché questo possa accadere, è necessario che:

- esista una comune modalità di comunicazione per mezzo della posta

elettronica, con l’impiego del protocollo SMTP e del formato MIME

per la codifica dei messaggi

- ogni messaggio di posta elettronica contenga alcune informazioni

archivistiche fondamentali, incluse nella segnatura elettronica di

ciascun messaggio protocollato e codificate in formato XML

Massimario di selezione il componente del piano di conservazione che definisce le disposizioni e i criteri

di massima per attuare la selezione ed elenca le serie e i documenti la cui

conservazione deve essere illimitata

Minuta l’esemplare del documento che viene trattenuto nell’archivio del soggetto

giuridico autore del documento

Originale Il documento nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi

sostanziali e formali (carta intestata, firma ecc.) comprendente tutti gli elementi

di garanzia e di informazione

Piano di classificazione vedi titolario di classificazione

Piano di conservazione di

un archivio

il piano, integrato con il titolario di classificazione, contenente i criteri di

organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e conservazione

permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

tutela dei beni culturali [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico]. Il piano di

conservazione è composto dal massimario di selezione, dal prontuario di

selezione e dall’indice alfabetico di selezione

Procedimento

amministrativo

il complesso di atti e operazioni susseguenti, eterogenei ed autonomi, necessari

per produrre un atto amministrativo perfetto ed efficace

Prontuario di selezione lo strumento, componente del piano di conservazione, che elenca in modo

sistematico, sulla scorta del sistema di classificazione adottato, per le differenti

19

tipologie documentarie, suddivise per titolo, classe e sottoclasse, i tempi di

conservazione (illimitata o limitata a un certo periodo)

Registrazione di protocollo l’operazione di registrazione quotidiana dei documenti ricevuti e spediti

dall’amministrazione, assegnando contestualmente a ciascuno di essi un

numero progressivo, che comincia da 1 all’inizio di ogni anno solare. La

registrazione a protocollo attesta in modo inoppugnabile l’esistenza all’interno

dell’archivio e la data archivistica del singolo documento, che viene identificato

in modo univoco dal numero progressivo assegnatogli

Registro il supporto prestrutturato e munito di particolari garanzie di inalterabilità e

conservazione, sul quale vengono trascritti e memorizzati per esteso o per sunto

documenti o dati che da tale memorizzazione acquistano valenza probatoria

Registro di protocollo il registro su cui si annotano quotidianamente i documenti ricevuti o spediti

dall’Amministrazione; è un atto pubblico di fede privilegiata

Repertorio il registro su cui si trascrivono e nel quale si inseriscono in sequenza

determinata (in genere cronologica) documenti ai quali si attribuisce un numero

identificativo progressivo con valenza probatoria

Repertorio dei fascicoli il registro sul quale si annotano con un numero identificativo progressivo i

fascicoli secondo l’ordine cronologico con cui si costituiscono all’interno delle

suddivisioni del titolario

Responsabile del

procedimento

amministrativo

la persona fisica dell’AOO incaricata della trattazione di un affare o di un

procedimento amministrativo

Scarto la eliminazione fisica e irreversibile di documenti

Segnatura di protocollo l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma

permanente e non modificabile, delle informazioni che consentono di

identificare/individuare in modo inequivocabile il documento stesso [cfr. art. 1,

comma 1, lettera s), del testo unico]

Selezione l’operazione intellettuale di vaglio dei documenti tendente a individuare quelli

da destinare alla conservazione permanente e quelli di destinare allo scarto

Serie ciascun raggruppamento, operato dall’Amministrazione stessa, di documenti o

fascicoli con caratteristiche omogenee in relativa alla natura e alla forma dei

documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni

dell’Amministrazione

Servizio archivistico

comunale

l’ambito organizzativo preposto alla tenuta del protocollo informatico, della

gestione dei flussi documentali e degli archivi [cfr. art. 61, comma 1, del testo

unico]

20

Sistema di gestione

informatica dei documenti

l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e

delle procedure informatiche utilizzati dall’Amministrazione per la gestione dei

documenti [cfr. art. 1, comma 1, lettera r), del testo unico]

Smistamento l’operazione volta alla individuazione dell’unità organizzativa di competenza

cui trasmettere il documento per la trattazione dell’affare o procedimento

amministrativo cui si riferisce

Sottofascicolo una partizione del fascicolo, al quale deve comunque rimanere unito: può a sua

volta contenere inserti

Supporto ottico di

memorizzazione

il mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti digitali mediante

l’impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici,

DVD)

Testo unico

il DPR 28 dicembre 2000, n° 445, recante il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Titolario di classificazione un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate,

individuato sulla base dell’analisi delle funzioni dell’Amministrazione, al quale

deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per consentirne la

sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo

sviluppo dell’attività svolta [P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e

conservazione, Roma, NIS, 1996]

Ufficio utente

un ufficio dell’area organizzativa omogenea che utilizza i servizi messi a

disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti [cfr. art. 2,

lettera o), del DPCM 31 ottobre 2000]

Unità archivistica un documento o un insieme di documenti, rilegati o aggregati secondo un nesso

logico di collegamento organico, che li individua come unità indivisibile:

fascicolo, registro, repertorio

Unità di condizionamento un’aggregazione di unità archivistiche determinata da esigenze di

conservazione fisica: busta con più fascicoli, scatola, pacco, scatolone

Versamento l’operazione con cui ciascuna unità organizzativa responsabile trasferisce

periodicamente alla struttura deputata alla conservazione permanente la parte di

archivio non più occorrente alla trattazione degli affari

Vincolo archivistico il nesso che collega in maniera logica e necessaria la documentazione che

compone l’archivio prodotto da un ente, nella fattispecie l’amministrazione

21

SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Aree Organizzative Omogenee

1. Ai fini della gestione dei documenti l’Amministrazione individua una sola area organizzativa omogenea

(AOO) denominata AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RAVENNA, che viene istituita con l’adozione

del presente manuale, composta dall’insieme di tutte le sue strutture comprese le Istituzioni e le

Circoscrizioni. A tale AOO viene assegnato il codice identificativo AMC.RA.A01 [cfr. artt. 3 e 12, DPCM

31 ottobre 2000].

(2. Nell’allegato n° 1 sono riportati l’insieme degli uffici utente che la compongono con la loro articolazione

gerarchica [cfr. art. 3, comma 1, lettera a), del DPCM 31 ottobre 2000].)

Articolo 4 - Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (Servizio archivistico comunale)

1. L’Amministrazione Comunale di Ravenna, istituisce nell’ambito della U.O. Affari Generali ed

Istituzionali, un Ufficio denominato ”Servizio Archivistico Comunale” – (S.A.C.), a cui fanno capo le

funzioni di cui all’art. 61 commi 1 e 2 del testo unico, che sono riassunte nei seguenti punti:

a) predispone il manuale di gestione dei documenti e ne cura il costante aggiornamento

b) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni del sistema di protocollo

informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla

modifica delle informazioni;

c) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto

della normativa vigente;

d) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo;

e) conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in

luoghi sicuri e differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di

registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le

funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico e le attività di gestione

dell’archivio di cui agli articoli 67, 68 e 69 dello stesso testo unico;

g) autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente manuale da parte del personale autorizzato e

degli incaricati.

2. Nell'allegato n° 1 sono individuati il Responsabile dell’ufficio di cui al comma 1, il Vicario nei casi di

22

vacanza, assenza o impedimento di questi nonché gli uffici utenti. [ cfr art. 3 comma 1 lettera b ), DPCM 31

ottobre 2000].

3. Le attività di cui comma 1 sono svolte di concerto e in collaborazione con le strutture interne

dell’Amministrazione competenti in materia di organizzazione del lavoro, definizione e gestione dei

procedimenti amministrativi e in materia di informatica.

Articolo 5 - Unicità del protocollo informatico

1. Nell’ambito dell’area organizzativa omogenea AMC.RA la numerazione delle registrazioni di protocollo è

unica e rigidamente progressiva. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia da 1 all’inizio

dell’anno successivo.

2. Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, ai sensi dell’articolo 57 del testo

unico.

Articolo 6 - Eliminazione dei protocolli interni

1. Con l’entrata in funzione del sistema di gestione informatica dei documenti sono eliminati tutti i sistemi di

registrazione dei documenti alternativi al protocollo informatico.[cfr. art. 3, comma 1, lettera d), DPCM 31

ottobre 2000]

Articolo 7 - Modello organizzativo adottato dall’Amministrazione per la gestione dei documenti

1. Per la gestione dei documenti è adottato un modello organizzativo che prevede la partecipazione attiva di

più soggetti ed uffici utente, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria

competenza2.

2. Le abilitazioni all'utilizzo delle funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti, ovvero

l’identificazione degli uffici utente e del personale abilitati allo svolgimento delle operazioni di registrazione

di protocollo, classificazione, smistamento, assegnazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti

dell’area organizzativa omogenea, sono indicati nell'allegato 2.[cfr. art. 5, comma 2, lettera f), del DPCM 31

ottobre 2000]

2 Ulteriori indicazioni di dettaglio sono riportate nelle successive sezioni del manuale

23

SEZIONE III - PRODUZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 8 - Regole generali e contenuti minimi

1. I documenti dell’Amministrazione sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3

del D. L.vo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dalla dirigenza,

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D. L.gs 165/01.[cfr. art. 3, comma 4, della Deliberazione AIPA

51/2000, recante le regole tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici delle

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 18, comma 3, del DPR 513/97]

3. I documenti si distinguono in:

a) documenti in arrivo (= entrata): documenti prodotti da altri soggetti e acquisiti dall’Amministrazione

nell’esercizio delle sue funzioni

b) documenti in partenza (= in uscita): documenti prodotti dagli uffici utente nell’esercizio delle loro

funzioni e spediti a soggetti esterni all’Amministrazione

c) documenti interni: documenti scambiati tra i diversi uffici utente. Questi si distinguono in:

- documenti di preminente carattere informativo (memorie informali, appunti, brevi comunicazioni

di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici)

- documenti di preminente carattere giuridico-probatorio (quelli redatti dal personale

dell’Amministrazione al fine di documentare fatti inerenti l’attività svolta e alla regolarità dell’azione

amministrativa, oppure quelli dai quali possono nascere diritti, doveri o legittime aspettative da parte

di terzi)

4. I documenti in entrata, in uscita e quelli interni possono essere redatti su supporto cartaceo oppure

informatico. I fax sono considerati a tutti gli effetti dei documenti cartacei; per legge soddisfano il requisito

della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

5. I documenti prodotti dall’Amministrazione, in uscita ed interni tranne quelli per cui è previsto uno schema

predefinito, esempio: Determine, Delibere, Provvedimenti Dirigenziali, ecc. devono riportare le seguenti

informazioni:

a) individuazione dell’autore del documento

- sigillo ufficiale del Comune (stemma) e dicitura “Comune di Ravenna”

- ufficio utente produttore

- indirizzo completo: via/piazza, numero civico, cap, città

- Codice fiscale e partita IVA

- Numero di telefono e fax

- Indirizzo istituzionale di posta elettronica

b) individuazione e descrizione del documento

24

- data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso

- numero di protocollo

- eventuale numero di repertorio

- eventuale indice di classificazione: titolo/classe, numero di fascicolo

- numero ed eventuale descrizione degli allegati

- numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente

- numero e data del documento a cui si risponde

- oggetto del documento

c) individuazione del destinatario del documento

- nome e cognome (per le persone)/ ragione sociale o denominazione (per gli enti e le imprese)

- indirizzo completo: via/piazza, numero civico, cap, città

d) individuazione del responsabile del procedimento

- sigla del responsabile del procedimento con la relativa firma autografa o elettronica

- sigla del responsabile della composizione del testo (o immissione dati)

6. Ogni documento in uscita deve essere redatto in due esemplari: l’originale e la minuta (nel significato

indicato nelle definizioni). L’originale va spedito al destinatario, la minuta va trattenuta “agli atti”, cioè nel

fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo trattato. Sia l’originale che la minuta vanno

corredati di firma. Sulla minuta dei documenti cartacei va apposta la dicitura “minuta”. Nell’esemplare

conservato agli atti (minuta) va stampato il numero di P.G., mentre in quello spedito il numero di P.G. va

riportato a penna.

7. Gli elementi e le modalità di redazione e gestione dei documenti interni di preminente carattere giuridico-

probatorio sono gli stessi dei documenti in uscita

Articolo 9 - Formazione dei documenti informatici

1. I documenti informatici prodotti dall’Amministrazione soddisfano, oltre alle condizioni di cui al

precedente articolo, i seguenti requisiti fondamentali:

- identificabilità del soggetto che forma il documento; - sottoscrizione, quando prescritta, tramite firma elettronica; - accessibilità tramite sistemi informativi automatizzati; - leggibilità; - interscambiabilità.

2. La sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, è ottenuta con un processo di firma

elettronica qualificata, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato, generata mediante un

dispositivo per la creazione di una firma sicura, conforme alle disposizioni contenute nel testo unico e alle

regole tecniche emanate dagli organi competenti.

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3. Per la formazione dei documenti informatici per i quali non è prescritta la sottoscrizione, si utilizzano i

servizi di identificazione ed autenticazione disponibili sulla rete dell’Amministrazione.

4. Il formato dei documenti informatici prodotti dall’Amministrazione è tale da garantire:

- l’archiviazione, la leggibilità, l’interoperabilità e l’interscambio del documento; - la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione; - la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione,

nonché sui contenuti del documento; - l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. A tale fine i documenti informatici non

devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto;

- la possibilità di integrare il documento informatico con immagini, suoni e video, purché incorporati in modo irreversibile e nel rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti.

SEZIONE IV - RICEZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 10 - Ricezione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti su supporto cartaceo possono pervenire all’Amministrazione attraverso:

il servizio postale;

la consegna diretta agli uffici utente;

gli apparecchi telefax.

2. I documenti che transitano attraverso il servizio postale sono recapitati o ritirati, ogni giorno dagli

incaricati del Servizio Postale stesso o dagli incaricati dell’Amministrazione i quali li consegnano all’ufficio

di protocollo generale.Qui tali documenti sono trattenuti per la registrazione e classificazione, se non

appartengono ad una tipologia di documenti la cui protocollazione compete agli uffici di protocollo

generale decentrato a ciò abilitati.

Nell’allegato n° 5 sono allegati i criteri di assegnazione dei documenti in arrivo.

3. I documenti consegnati direttamente agli uffici utente, se sono soggetti a registrazione di protocollo, sono

fatti pervenire, a cura del personale che li riceve e nell’arco della stessa giornata, ai più vicini uffici abilitati

alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo.

4. I documenti ricevuti con apparecchi telefax sono trattati come documenti cartacei; qualora ne venga

accertata la fonte di provenienza, soddisfano il requisito legale della forma scritta e la loro trasmissione non

deve essere seguita dall’originale.

5. La corrispondenza viene regolarmente aperta dagli uffici abilitati alla registrazione di protocollo dei

documenti in entrata. I casi particolari, come la posta riservata, i documenti inerenti a gare d’appalto,

concorsi, etc., sono descritti nell’allegato n° 7.

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Articolo 11 - Ricezione dei documenti informatici

1. La ricezione dei documenti informatici è assicurata tramite una casella istituzionale di posta elettronica

riservata a questa funzione. [cfr. art. 15, comma 3, DPCM 31 ottobre 2000]

2. L’indirizzo della casella istituzionale di posta elettronica istituzionale dell’Amministrazione è riportato

nell’allegato n. 1.

3. Il Responsabile del servizio archivistico comunale provvede a renderlo pubblico utilizzando ogni possibile

mezzo di comunicazione e a trasmetterlo agli organi competenti ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera c),

del DPCM 31 ottobre 2000, per l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

4. I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi valutati, ai sensi

dell’articolo 15, comma 7, del DPCM 31 ottobre 2000 e, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra

forma di registrazione, immediatamente inoltrati all’indirizzo elettronico istituzionale dell’AOO.

5. L’operazione di ricezione dei documenti informatici avviene con modalità conformi alle disposizioni

contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28, recante standard, modalità di trasmissione, formato e

definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche

amministrazioni e associate ai documenti protocollati. Essa comprende anche i processi di verifica

dell’autenticità, della provenienza e dell’integrità dei documenti informatici ricevuti.

Articolo 12 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti su supporto cartaceo

1. Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e

venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, l’ufficio che lo riceve è autorizzato

a fotocopiare il documento e ad apporre sulla copia il timbro dell’Amministrazione con la data e l’ora

d’arrivo e la sigla dell’operatore.

2. In alternativa, l'ufficio che riceve il documento se abilitato, esegue la registrazione di protocollo in arrivo e

rilascia la ricevuta prodotta dal sistema informatico. Se richiesta, rilascia anche la fotocopia del primo foglio

del documento con gli estremi della segnatura.

Articolo 13 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente dell’avvenuto

recapito è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dall’Amministrazione.

2. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare

AIPA 7 maggio 2001, n° 28, provvede alla formazione e all’invio ai mittenti dei seguenti messaggi:

messaggio di aggiornamento di conferma: un messaggio che contiene una comunicazione di

27

aggiornamento, riguardante un documento protocollato ricevuto in precedenza;

messaggio di annullamento di protocollazione: un messaggio che contiene una comunicazione di

annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza;

messaggio di conferma di ricezione: un messaggio che contiene la conferma dell’avvenuta protocollazione

in ingresso di un documento ricevuto. Si differenzia da altre forme di ricevute di recapito generate dal

servizio di posta elettronica dell’Amministrazione in quanto segnala l’avvenuta protocollazione del

documento, e quindi l’effettiva presa in carico;

messaggio di notifica di eccezione: un messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un

messaggio ricevuto.

SEZIONE V - REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 14 - Documenti soggetti a registrazione di protocollo

1. I documenti ricevuti (in entrata), quelli spediti (in uscita) e quelli prodotti dagli uffici utente (interni a

carattere preminentemente giuridico-probatorio), ad eccezione di quelli indicati al successivo articolo,

indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di

protocollo. Tale operazione è eseguita dagli uffici utente abilitati elencati nell’allegato n° 2.

2. La registrazione a protocollo attesta in modo inoppugnabile l’esistenza all’interno dell’archivio e la data

archivistica del singolo documento, che viene identificato in modo univoco dal numero progressivo

assegnatogli.

3. Il registro di protocollo è un supporto munito di particolari garanzie di inalterabilità e conservazione, sul

quale vengono annotati quotidianamente i documenti di cui al comma 1. Esso è un atto pubblico di fede

privilegiata.

Articolo 15 - Documenti non soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo

1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo:

- atti interni che non costituiscono fasi obbligatorie e imprescindibili di procedimenti

amministrativi.

- gli atti preparatori interni che assumono rilevanza procedurale; essi debbono essere registrati nel

sistema di gestione dei documenti, classificati ed associati ad un fascicolo.

- bollettini ufficiali

- documenti di interesse effimero (partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti, auguri, richieste di

28

appuntamento)

- documenti interni di preminente carattere informativo

- gazzette ufficiali

- inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi

- materiali pubblicitari

- materiali statistici

- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni

- notiziari della pubblica amministrazione

- riviste

- giornali e periodici

- libri

- certificazioni anagrafiche e di stato civile

- certificazioni varie

- estratti conto bancari e postali

2. Possono essere altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione

particolare dall’Amministrazione3 indicati nell’allegato n° 3 [cfr. art. 53, comma 5, del testo unico]. Al

riguardo si sottolinea che l’attivazione di un sistema di gestione informatica dei documenti non è finalizzata

solamente alla registrazione, con valenza giuridica, dei documenti dell’Amministrazione, ma anche alla

predisposizione di uno strumento tecnologicamente avanzato per ricercare e riprodurre documenti e fascicoli

senza prendere in mano i carteggi. Per raggiungere questo risultato però è necessario formare su computer

fascicoli completi, ovvero contenenti tutti i documenti relativi all’affare o procedimento amministrativo cui

si riferiscono. Nel caso di utilizzo di sistemi diversi per la gestione dei documenti soggetti a registrazione

particolare dell’Amministrazione, questi dovranno gradualmente e progressivamente essere in grado di

interoperare tra di loro, possibilmente mediante i meccanismi standard di interoperabilità e cooperazione

applicativa proposti nel piano nazionale di e-government, con il sistema di gestione informatica dei

documenti al fine di costituire un archivio informatico unico.

Il sistema di gestione informatica dei documenti prevede la produzione automatica dei repertori riportando le

seguenti informazioni:

- dati identificativi di ciascun atto;

- dati di classificazione e fascicolazione;

- numero di repertorio progressivo annuale.

3 Per registrazione particolare dell’Amministrazione s’intende la costituzione, obbligatoria per espressa disposizione di legge, di registri/repertori (vedi art. 2 – definizioni).

29

Articolo 16 - Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1. L’operazione di registrazione di protocollo è eseguita in un’unica operazione, senza possibilità per

l’operatore di inserire le informazioni in più fasi successive, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del testo

unico.

2. Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati accessori. I dati obbligatori sono [cfr.

articolo 53, comma 1, del testo unico]:

a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non

modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti spediti,

registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili.

Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico,

gestionale ed archivistico. Essi sono:

f) data di arrivo;

g) luogo di provenienza, o di destinazione, del documento;

h) numero degli allegati;

i) descrizione sintetica degli allegati;

j) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione;

k) mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione;

l) ufficio utente di competenza;

m) copie per conoscenza;

n) tipo di documento.

3. Non è consentita l’identificazione dei documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di protocollo

che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente

correlati tra loro. La registrazione a protocollo riguarda il singolo documento; non può riguardare per alcun

motivo il fascicolo, in quanto è vietata la cosiddetta registrazione “sintetica”. Quindi il numero di protocollo

individua un singolo documento.

4. I documenti ricevuti con apparecchi telefax sono trattati come documenti cartacei; qualora ne venga

accertata la fonte di provenienza, soddisfano il requisito legale della forma scritta e la loro trasmissione non

deve essere seguita dall’originale. Qualora pervengano, successivamente per posta, gli originali, ad essi

devono essere attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax. L’addetto alla

registrazione di protocollo è tenuto a verificare che l’originale e il fax coincidono; se ci sono differenze,

30

l’originale deve essere trattato come un nuovo documento in entrata.

5. Ogni documento, anche se in più esemplari, deve essere individuato da un solo ed unico numero di

protocollo, indipendentemente dal fatto che sia indirizzato, per competenza o per conoscenza, a una o più

strutture amministrative e/o organi politici all’interno dell’amministrazione. Di conseguenza, qualora

pervenga un documento dal quale risultano evidenti più destinatari, l’addetto alla registrazione deve

verificare attraverso il sistema di protocollo informatico che esso non sia già stato registrato da altri uffici

dell’Amministrazione. Qualora ciò sia avvenuto si deve riportare sul documento la stessa segnatura.

6. Qualora un documento in entrata tratti più oggetti/argomenti afferenti a procedimenti diversi e –

conseguentemente – a fascicoli diversi, l’addetto alla registrazione deve creare copie per gli altri destinatari

ai quali smistare il documento per competenza o per conoscenza. L’originale sarà smistato al responsabile

dell’oggetto principale e le copie agli altri responsabili che nel caso di ricevimento per competenza,

dovranno inserirli in fascicoli relativi.

7. L’operatore che effettua la registrazione e lo smistamento dell’originale e delle copie, riporta nel registro

di protocollo a chi sono andate le copie specificando quelle trasmesse per competenza o per conoscenza.

8. Qualora un documento sia spedito a più di tre destinatari è autorizzata la spedizione di copie dell’originale.

Nella registrazione di protocollo va riportato il nominativo del primo destinatario con la seguente indicazione

“ed altri - vedi elenco allegato alla minuta”. In questo caso alla registrazione di protocollo può essere

associata una lista, in formato elettronico (file) contenente l’elenco dei destinatari. Tale elenco in formato

cartaceo va allegato alla minuta.

Articolo 17 - Registrazione di protocollo dei documenti informatici

1. La registrazione di protocollo di un documento informatico è eseguita dopo che l’operatore addetto ne ha

verificato l’autenticità, la provenienza e l’integrità. Nel caso di documenti informatici in partenza, questa

verifica è estesa alla validità amministrativa della firma [cfr. Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28].

2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per quelli su

supporto cartaceo con l’aggiunta, tra i dati obbligatori, dell’impronta del documento informatico, generata

impiegando la funzione di hash SHA-1 e registrata in forma non modificabile [cfr. articolo 53, comma 1,

lettera f), del testo unico].

3. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo

da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e

sia ad uno o più file ad esso allegati [cfr. articolo 15, commi 1 e 2, DPCM 31 ottobre 2000].

4. Il calcolo dell’impronta previsto nell’operazione di registrazione di protocollo è effettuato per tutti i file

allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto [cfr. art. 17, comma 1, DPCM 31 ottobre 2000].

5. La registrazione di protocollo dei documenti informatici, provenienti da altre pubbliche amministrazioni e

pervenuti alla casella istituzionale di posta elettronica in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare

31

AIPA 7 maggio 2001, n° 28, è generata dal sistema in modo automatico utilizzando i dati contenuti nella

segnatura XML ad essi associata.

Articolo 18 - Segnatura di protocollo

1.L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di

protocollo [cfr. art. 55, comma 2, del testo unico].

Articolo 19 - Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo

1. La segnatura di protocollo di un documento su supporto cartaceo è realizzata attraverso l’apposizione su di

esso di un timbro di protocollo sul quale sono riportate le seguenti informazioni [cfr. art. 55, comma 1, del

testo unico e art. 9 del DPCM 31 ottobre 2000]:

a) denominazione dell’Amministrazione – COMUNE DI RAVENNA;

b) codice identificativo dell’Amministrazione – AMC.RA[cfr. art. 13 del DPCM 31 ottobre 2000];

c) codice identificativo dell’AOO – AMC.RA.A01[cfr. art. 12 del DPCM 31 ottobre 2000];

d) data e numero di protocollo del documento;

e) indice di classificazione;

f) ufficio utente di competenza;

g) copie per conoscenza.

Articolo 20 - Segnatura di protocollo dei documenti informatici

1. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti, un’unica volta

nell’ambito dello stesso messaggio, in un file conforme alle specifiche dell’Extensible Markup Language

(XML) e compatibile con il Document Type Definition (DTD) reso disponibile a livello nazionale dagli

organi competenti [cfr. art. 18, del DPCM 31 ottobre 2000 e Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28].

2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli articoli 9 e 19 del DPCM 31

ottobre 2000, e precisamente:

a)codice identificativo e denominazione dell’Amministrazione – AMC.RA – COMUNE DI RAVENNA

b)codice identificativo dell’AOO – AMC.RA.A01

c) data di protocollo

d) numero di protocollo

e) indice di classificazione

32

f) oggetto del documento

g) mittente

h) destinatario o destinatari

3. Nel caso di documenti informatici in partenza, si possono specificare opzionalmente anche le seguenti

informazioni [cfr. art. 19, DPCM 31 ottobre 2000]:

i) persona o ufficio destinatario

j) identificazione degli allegati

k) informazioni sul procedimento e sul trattamento.

4. La struttura ed i contenuti del file contenente la segnatura di protocollo di un documento informatico sono

conformi alle disposizioni tecniche di cui alla Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28.

Articolo 21 - Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate, dagli uffici utente abilitati di cui all’allegato n° 2,

con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti, previa autorizzazione scritta

del Responsabile del servizio archivistico comunale.

2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con un

simbolo o una dicitura [cfr. art. 54, del testo unico].

3. L’operazione di modifica o di annullamento di una registrazione di protocollo è eseguita con le modalità di

cui all’articolo 8 del DPCM 31 ottobre 2000, e precisamente:

a) fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non

modificabile, l’annullamento anche di una sola di esse determina l’automatico e contestuale

annullamento dell’intera registrazione di protocollo;

b) delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l’annullamento anche di un solo campo,

che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve

comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in

modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l’ora e all’autore della

modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi risultare errato.

c) le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le modalità

specificate nell’art. 54, del testo unico.

Articolo 22 - Registro giornaliero di protocollo

1. Il Responsabile del servizio archivistico comunale provvede alla produzione del registro giornaliero di

protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo

33

nell’arco di uno stesso giorno [cfr. art. 53, comma 2, del testo unico].

2. Entro il mese di marzo il Responsabile del servizio archivistico comunale provvede alla stampa del

registro di protocollo dell’anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, allo scarto dei registri

giornalieri di protocollo dell’anno precedente.

Articolo 23 - Registro giornaliero informatico di protocollo

1. Il registro giornaliero di protocollo è prodotto su supporto informatico. Al fine di garantire la non

modificabilità delle operazioni di registrazione, il suo contenuto è riversato, al termine della giornata

lavorativa, su supporti di memorizzazione non riscrivibili i quali sono conservati a cura del soggetto

individuato dall’Amministrazione (allegato n. 2) [cfr. art. 7, comma 5, DPCM 31 ottobre 2000].

Articolo 24 - Registro di emergenza

1. Il Responsabile del servizio archivistico comunale autorizza lo svolgimento delle operazioni di

registrazione di protocollo su registro di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile

utilizzare il sistema.

2. L’elenco delle unità di personale abilitate alla registrazione dei documenti su registri di emergenza è

riportato nell'allegato n° 2.

3. In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati descritte

nell’articolo 63 del testo unico, e precisamente:

Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e

l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.

Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause

di eccezionale gravità, il Responsabile del servizio archivistico comunale può autorizzare l’uso del

registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno

riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di

operazioni registrate.

La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni,

deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema

documentario dell’area organizzativa omogenea.

Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico,

utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del

34

sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un

numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la

correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

Articolo 25 - Differimento dei termini di registrazione

1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata e comunque non oltre le

quarantotto ore dal ricevimento degli atti.

2. Eccezionalmente, il Responsabile del servizio archivistico comunale può differire con apposito

provvedimento la registrazione di protocollo dei documenti ricevuti, fissando comunque un limite di tempo e

conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d’arrivo abbinato alla firma del

Responsabile.

Articolo 26 - Modalità di trattamento di determinate tipologie di documenti

1. Le scelte del Responsabile del servizio archivistico comunale in merito alla registrazione di protocollo dei

documenti anonimi, documenti non firmati, fatture, documenti di competenza di altre Amministrazioni, altri

documenti per i quali si ritiene opportuno fissare esplicitamente le modalità di trattamento, sono elencate

nell'allegato n. 7.

SEZIONE VI - CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 27 - Piano di conservazione dell’archivio

1. Il piano di conservazione dell’archivio, comprendente il titolario di classificazione, corredato da un indice

alfabetico e da un Indice sistematico di classificazione, ed il massimario di selezione, è riportato nell’allegato

n° 4 [cfr. art. 68, comma 1, del testo unico].

2. L’aggiornamento del piano di classificazione compete esclusivamente al Responsabile del servizio

archivistico comunale ed è assicurato quando se ne presenta la necessità, osservando quanto disposto dalla

normativa vigente in materia di formazione e conservazione degli archivi degli enti pubblici [cfr. art. 40,

comma 1, del D. Lgs. 42/2004].

3. Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del servizio archivistico comunale

provvede ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le

istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. Le eventuali modifiche ed integrazioni entrano in

35

vigore il 1 gennaio dell’anno seguente alla loro approvazione.

Articolo 28 - Modalità di esecuzione dell’operazione di classificazione dei documenti

1. La classificazione è un’operazione logica in base alla quale ciascun documento, che riguarda una singola e

specifica questione concreta, viene ricondotto, in base alla materia che tratta, a grandi raggruppamenti di

ordine generale e di carattere astratto, indicati nel titolario o piano di classificazione.

2. Tutti i documenti che entrano a far parte del sistema documentario del Comune, sono soggetti a

classificazione, a prescindere dal supporto utilizzato (cartaceo o informatico) e dallo stato di trasmissione

(documenti ricevuti, spediti, interni).

3. La classificazione dei documenti è eseguita all’atto della loro registrazione ad opera degli uffici utenti

abilitati i quali sono specificati nell’allegato n° 2.

SEZIONE VII - SMISTAMENTO, RECAPITO, PRESA IN CARICO E ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 29 - Il processo di smistamento dei documenti in entrata

1. Per smistamento di un documento si intende, come già indicato nelle definizioni, l’operazione volta alla

individuazione dell’unità organizzativa di competenza cui trasmettere il documento per la trattazione

dell’affare o procedimento amministrativo cui si riferisce. Tale unità organizzativa nel seguito sarà

denominata “ufficio utente di competenza”.

2. Il processo di smistamento dei documenti può coinvolgere più unità, una di seguito all’altra, a partire da

quella che effettua la registrazione del documento, fino ad arrivare all’ufficio utente di competenza.

3. Nell'allegato n. 2 sono indicati gli uffici utente le unità di personale abilitate allo smistamento dei

documenti, mentre nell’allegato n° 5, sono specificati i criteri di assegnazione dei documenti trattati.[cfr. art.

5, comma 2, lettera e), DPCM 31 ottobre 2000].

Articolo 30 - Recapito, presa in carico e assegnazione dei documenti in entrata su supporto cartaceo

1. I documenti ricevuti dall’Amministrazione su supporto cartaceo, anche se acquisiti in formato immagine

con l’ausilio di scanner, al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, classificazione e

smistamento, sono fatti pervenire in originale agli uffici utente di competenza.

2. Nell’ambito degli uffici utente di competenza il personale abilitato alla ricezione dei documenti in arrivo,

36

al momento della loro effettiva acquisizione, con una funzione del sistema informatico, esegue l’operazione

di “presa in carico” che determina la data d’ingresso dei documenti nelle strutture preposte alla loro

trattazione.

3. Dopo la presa in carico, nell’ambito dell’ufficio utente di competenza, si deve effettuare l’operazione di

assegnazione dei documenti che è volta alla individuazione, con l’ausilio del dirigente e/o del responsabile

della posizione organizzativa di competenza, del titolare del procedimento amministrativo o della trattazione

dei relativi affari e della fascicolazione dei documenti connessi.

4. Nell'allegato n. 2 sono elencati gli uffici ed il personale abilitati alle operazioni di presa in carico ed

assegnazione dei documenti in arrivo.

Articolo 31 - Recapito, presa in carico e assegnazione dei documenti in entrata su supporto informatico

1. I documenti ricevuti dall’area organizzativa omogenea per via telematica, o comunque su supporto

informatico, sono trasmessi agli uffici utente di competenza attraverso la rete interna dell’Amministrazione,

al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo, memorizzazione su supporti informatici

in modo non modificabile, classificazione e smistamento.

2. La “presa in carico” dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e la data di

ingresso dei documenti negli uffici utente di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi.

3. L’operazione di assegnazione avviene con le stesse modalità indicate per i documenti su supporto

cartaceo.

Articolo 32 - Modifica dei dati relativi allo smistamento e assegnazione dei documenti in entrata

1. Nel caso di uno smistamento errato, l’ufficio utente che riceve il documento, se è abilitato all’operazione

di smistamento, provvede a modificare i dati sul sistema informatico e a trasmettere l’atto all’ufficio di

competenza, altrimenti lo rinvia all’ufficio che lo ha erroneamente assegnato, il quale apporterà le modifiche

necessarie e poi lo invierà all’unità di competenza, entro le 48 ore lavorative successive.

2. La modifica dei dati relativi all’assegnazione di un documento avviene nell’ambito dell’ufficio utente di

competenza, a cura delle unità abilitate all’operazione di assegnazione.

3. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi, memorizzando, per

ciascuno di essi, il codice identificativo dell’utente che effettua l’operazione, la data e l’ora di esecuzione.

37

SEZIONE VIII - SCANSIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 33 - Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati

1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, dopo le operazioni di registrazione e segnatura protocollo,

possono essere acquisiti in formato immagine mediante il processo di scansione.

2. L’operazione di scansione non è obbligatoria e non deve essere eseguita per tutti i documenti su supporto

cartaceo registrati nel sistema.

3. Le tipologie dei documenti da digitalizzare con lo scanner, le modalità ed i tempi di esecuzione del

processo di scansione, gli uffici utente abilitati a questa operazione, sono riportati nell'allegato n. 8.

Articolo 34 - Modalità di svolgimento del processo di scansione

1. Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine,

corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;

verifica della leggibilità, accessibilità e qualità delle immagini acquisite;

collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile;

memorizzazione delle immagini su supporti informatici, in modo non modificabile.

SEZIONE IX - FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 35 - Formazione ed identificazione dei fascicoli

1. Tutti i documenti registrati nel sistema informatico, dopo essere stati classificati, indipendentemente dal

supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli con l’operazione di “fascicolazione”.

2. Il fascicolo è l’unità archivistica di base indivisibile di un archivio. Si distinguono due tipologie di

fascicolo: i fascicoli relativi ad affari o procedimenti amministrativi e i fascicoli relativi a persone fisiche o

giuridiche. I primi raccolgono i documenti relativi ad un procedimento amministrativo o ad un affare; i

secondi i documenti relativi alla medesima persona fisica o giuridica

3. La formazione di un nuovo fascicolo avviene con l’operazione di “apertura” che comporta, al minimo, la

registrazione sulla copertina delle seguenti informazioni:

anno di istruzione (data di apertura)

titolo e classe di appartenenza ricavati dal titolario di classificazione

38

numero del fascicolo (numero di repertorio) che è un numero sequenziale progressivo all’interno del titolo

e classe di appartenenza;

oggetto del fascicolo, cioè un stringa descrittiva del suo contenuto

area organizzativa omogenea ed ufficio utente produttore.

4. Per esigenze pratiche, un fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono esser

distinti in inserti. I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo, sottofascicolo o inserto,

secondo l’ordine cronologico di registrazione, in base cioè al numero di protocollo ad essi attribuito.

5. La formazione dei fascicoli avviene nell’ambito degli uffici utente di competenza, a cura dei responsabili

dei procedimenti amministrativi, o loro delegati. Essi sono anche responsabili della corretta tenuta dei

carteggi dell’archivio corrente.

6. Gli uffici utente e le unità di personale abilitate all’operazione di fascicolazione dei documenti sono

elencati nell'allegato n. 2.

SEZIONE X - SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 36 - Spedizione dei documenti su supporto cartaceo

1. I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi all’Ufficio Archivio/Protocollo abilitato alla

operazione di spedizione, dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura

di protocollo, classificazione e fascicolazione.

2. Nel caso di spedizioni per raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere, o altro mezzo che

richieda una qualche documentazione da allegare alla busta, questa modulistica viene compilata a cura degli

uffici utente.

Articolo 37 - Spedizione dei documenti informatici

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi

conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche

pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni ed integrazioni [cfr. art. 15, comma 1,

del DPCM 31 ottobre 2000]

2. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza,

sono conformi alle disposizioni contenute nella Circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28.

3. I documenti informatici sono trasmessi all’indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica [cfr. art. 14, del testo unico].

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4. Per la spedizione dei documenti informatici, l’Amministrazione si avvale di un servizio di “posta elettronica certificata” conforme alle specifiche tecniche fissate dal Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 5. L’operazione di spedizione di un documento informatico è eseguita dopo che sono state completate le

operazioni di verifica della validità amministrativa della firma, registrazione di protocollo, segnatura di

protocollo, classificazione e fascicolazione.

6. Gli uffici che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche l’archiviazione delle

ricevute e dei messaggi elettronici di ritorno.

SEZIONE XI - FASI DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI RICEVUTI, SPEDITI ED INTERNI

Articolo 38 - Fasi di lavorazione dei documenti ricevuti (in entrata)

Le fasi della gestione dei documenti ricevuti da un’area organizzativa omogenea, esattamente nell’ordine in

cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:

a) ricezione (cfr. sezione IV)

b) registrazione e segnatura di protocollo (cfr. sezione V)

c) classificazione (cfr. sezione VI)

d) smistamento (cfr. sezione VII)

e) scansione – opzionale (cfr. sezione VIII)

f) recapito, presa in carico e assegnazione (cfr. sezione VII)

g) fascicolazione (cfr. sezione IX)

Articolo 39 - Flusso di lavorazione dei documenti spediti (in uscita)

Le fasi della gestione dei documenti spediti dall'area organizzativa omogenea, esattamente nell’ordine in cui

devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti:

a) produzione (cfr. sezione III)

b) registrazione e segnatura di protocollo (cfr. sezione V)

c) classificazione (cfr. sezione VI)

d) fascicolazione (cfr. sezione IX)

e) spedizione (cfr. sezione X)

40

Articolo 40 - Flusso di lavorazione dei documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio

Le fasi della gestione dei documenti prodotti dagli uffici utente di un’area organizzativa omogenea e

ammessi alla registrazione di protocollo, esattamente nell’ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate

nei seguenti punti:

a) produzione (cfr. sezione III)

b) registrazione e segnatura di protocollo (cfr. sezione V)

c) classificazione (cfr. sezione VI)

d) fascicolazione (cfr. sezione IX)

SEZIONE XII - GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Articolo 41 - Comunicazioni ufficiali tra uffici utente

1. Per comunicazione ufficiale tra uffici utente si intende una comunicazione, con o senza documenti allegati,

di natura giuridica probatoria, o comunque di rilevanza ai fini dell’azione amministrativa.

2. Questo genere di comunicazioni sono gestite con un’apposita funzione del sistema di protocollo

informatico, applicando la logica procedurale descritta nell'allegato n. 9.

SEZIONE XIII - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 42 - Avvio dei procedimenti amministrativi e registrazione dei loro stati di avanzamento

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, al minimo, consente di registrare per ogni procedimento

amministrativo avviato, i seguenti dati:

il Responsabile del procedimento;

il termine di scadenza;

l’Istruttore incaricato.

2. L’aggiornamento dello stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi avviene a cura degli

Istruttori incaricati del loro svolgimento.

41

SEZIONE XIV - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI

Articolo 43 - Tenuta e conservazione dei fascicoli dell’archivio corrente

1. I fascicoli cartacei dell’archivio corrente sono conservati negli uffici utente di competenza a cura dei

Responsabili dei procedimenti amministrativi.

Articolo 44 - Versamento dei fascicoli nell’archivio di deposito

1. All’inizio di ogni anno, gli uffici utente individuano i fascicoli relativi ad affari o procedimenti conclusi, o

comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti [cfr. art. 67, comma 1, del testo unico].

2. I fascicoli così individuati devono essere preventivamente sfoltiti e successivamente trasmessi all’archivio

di deposito con un’apposita funzione del sistema di protocollo informatico (versamento).

3. L’operazione di sfoltimento consiste nell’eliminazione (estrazione e invio al macero) del materiale non

archivistico (documentazione non classificabile come documentazione amministrativa e che non è più utile

per lo svolgimento dell’attività amministrativa come ad esempio: vecchi moduli e stampati; bozze, copie di

lavoro già collazionate; fotocopie; pubblicazioni e riviste di scarso interesse scientifico e amministrativo;

pubblicità, depliants, inviti, manifesti e materiali simili)

4. Il trasferimento dei fascicoli chiusi nell’archivio di deposito deve essere effettuato rispettando

l’organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell’archivio corrente [cfr. art. 67, comma 2, del testo unico]

e producendo un apposito elenco di versamento.

5. Lo strumento di gestione e reperimento dei fascicoli è il Repertorio dei fascicoli. La sua struttura

rispecchia quella del titolario di classificazione e quindi varierà in concomitanza con l’aggiornamento di

quest’ultimo. Gli elementi costitutivi del repertorio sono:

- anno di istruzione del fascicolo (con specificazione anche della data)

- classificazione completa (titolo, classe)

- numero di fascicolo (es: altre eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti)

- anno di chiusura (con specificazione anche della data)

- oggetto del fascicolo (ed eventualmente l’oggetto dei sottofascicoli e degli inserti)

- annotazioni dello status relativo all’età: corrente, deposito, storico

- annotazioni del versamento all’archivio di deposito

- annotazioni del versamento all’archivio storico o, in alternativa, dello scarto

6. Il Responsabile del servizio archivistico comunale cura la formazione e la conservazione del Repertorio

dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito [cfr. art. 67, comma 3, del testo unico].

42

Articolo 45 - Gestione dell’archivio di deposito, selezione periodica dei documenti e formazione

dell’archivio storico dell’Amministrazione

1. La gestione dell’archivio di deposito, la selezione periodica dei documenti (scarto archivistico), la

formazione e gestione dell’archivio storico dell’Amministrazione avviene con le modalità descritte nel piano

di conservazione dell’archivio riportato nell'allegato n° 4.

SEZIONE XV - ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Articolo 46 - Archiviazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti

cartacei

1. I documenti informatici sono archiviati su supporti ottici di memorizzazione, in modo non modificabile,

contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

2. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l’ausilio di scanner, sono memorizzate

nel sistema, in modo non modificabile, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo e al

termine del processo di scansione.

Articolo 47 - Conservazione digitale

1. La conservazione dei documenti archiviati in formato digitale avviene con le tecnologie e le procedure di

cui alla Deliberazione AIPA 13 dicembre 2001, n. 42.

2. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema

di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione

sostitutiva [cfr. art. 62, comma 4, del testo unico].

SEZIONE XVI - ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Articolo 48 - Accessibilità da parte degli uffici utente

1. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema

attraverso l’uso di profili utente e password.

43

2. L’operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il livello

di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema.

3. In modo analogo, l’ufficio che effettua l’operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il

livello di riservatezza.

4. Al minimo, sono da considerarsi riservati i documenti contenenti dati personali sensibili, come definiti

dalla legge 675/96 e s.m.i. (privacy).

5. I livelli di riservatezza gestiti dal sistema, il livello standard applicato automaticamente e le relative

abilitazioni all’accesso alle informazioni documentali da parte degli uffici utente sono riportati nell'allegato

n° 6.

Articolo 49 - Accesso da parte di utenti esterni all’Amministrazione

1. L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni all'Amministrazione è

realizzato mediante l’impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione stabiliti dall'Amministrazione

con apposito regolamento.

2. Agli utenti riconosciuti ed abilitati per via telematica sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie

e sufficienti all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.[cfr. art. 59, del testo unico]

Articolo 50 - Accesso da parte di altre aree organizzative omogenee, o altre pubbliche amministrazioni

1. L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre aree organizzative omogenee,

od altre pubbliche amministrazioni, è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la

realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni [cfr. art. 60 del testo unico].

2. In questi casi, sono rese disponibili le seguenti informazioni [cfr. art. 60, comma 2, del testo unico]:

- il numero e la data di protocollo, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto,

della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

- il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data di

protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento spedito.

SEZIONE XVII - PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA RELATIVO ALLA FORMAZIONE,

GESTIONE, TRASMISSIONE, INTERSCAMBIO, ACCESSO E CONSERVAZIONE DEI

DOCUMENTI INFORMATICI

1. PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

44

Il piano della sicurezza garantisce che le informazioni siano disponibili, integre, riservate e che per i

documenti informatici sia assicurata l’autenticità, la non ripudiabilità, la validità temporale, l’estensione della

validità temporale. I dati, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura

e alle specifiche caratteristiche del trattamento, vengono custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante

l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Questo capitolo riporta le misure tecniche ed organizzative adottate dall'Amministrazione del Comune di

Ravenna per rendere sicuro il sistema informatico comunale con particolare riferimento al protocollo

informatico.

Esse sono raggruppate all'interno di tre aree principali:

1. Sicurezza Fisica

2. Sicurezza Logica

3. Sicurezza Organizzativa

1.1. Sicurezza Fisica

Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere le persone che operano sui sistemi, le aree e le

componenti del sistema informativo; essa è stata suddivisa in due parti:

1.1.1. Sicurezza di area

Il sistema informatico del Comune di Ravenna è distribuito in più siti, a cui fanno capo le reti di

telecomunicazioni privata e pubblica. Tredici sedi sono collegate tra loro a 100 Mb tramite una rete in fibra

ottica di proprietà comunale. Questo consente di migliorare le prestazioni e la sicurezza dei collegamenti.

La rete geografica del Comune che garantisce l’iterconnessione di circa 40 sedi e 1700 nodi UTP è protetta

da intrusioni provenienti dall’esterno tramite un firewall CISCO – PIX.

Il server contenente i dati e i programmi riferiti al sistema informativo per la gestione del protocollo,

determine e delibere (denominato IRIDE), è posto presso il CED della Residenza municipale che possiede un

unico accesso, controllato dal personale adibito alla sorveglianza, da porte di sicurezza, da un sistema di

video sorveglianza e allarme collegato con il Comando della Polizia Municipale.

45

Le chiavi di accesso ai locali sono distribuite ai soli dipendenti ed al personale esterno che assicura la

manutenzione del centralino comunale.

I principali servizi di sicurezza fisica in esercizio sono i seguenti:

• vigilanza delle sedi che contengono CED;

• telecamera e segnalazione della temperatura via Intranet e invio SMS ai GSM dei tecnici comunali;

• invio SMS in caso di caduta di tensione dei server principali;

• invio SMS in caso di errore ad interrogazione ad applicazioni rivolte al Web;

• controllo della temperatura dei CED della Residenza e Anagrafe e Invio SMS in caso di temperatura

maggiore a + 30° e/o malfunzionamento del sistema di rinfrescamento;

• ingresso controllato nei locali CED;

• sistemi di allarme e/o antintrusione delle sedi;

• custodia in armadi, classificatori non accessibili;

• casseforti ignifughe;

• continuità dell’alimentazione elettrica;

• controllo operato dagli addetti alla manutenzione;

• verifica di leggibilità dei supporti;

1.1.2. Sicurezza delle apparecchiature hardware,

L'isolamento della sala CED della Residenza municipale garantisce la protezione delle apparecchiature da

danneggiamenti accidentali o intenzionali.

L’impianto di alimentazione del Server IRIDE, è protetto da un gruppo di continuità con dispositivo di

allarme in grado di comunicare il proprio stato ai sistemi collegati sulla rete telematica.

Tutti i dispositivi classificati "di sistema" sono coperti da un servizio di manutenzione triennale che

garantisce tempi di intervento per diagnostica inferiori alle otto ore lavorative.

Sono ancora da realizzare

1) un gruppo di continuità centralizzato per il CED della Residenza comunale in grado di dare continuità

elettrica a tutti i sistemi presenti in detti locali, per il tempo necessario alla chiusura degli archvi.

2) sistema antincendio per i 3 CED principali del Comune: Residenza municipale, CED Anagrafe di via R.

46

Gessi 11 e CED di piazzale Farini 21;

3) installazione di portoncino rinforzato di accesso al locale che contiene lo switch core della rete geografica.

1.2. Sicurezza Logica

Per sistema di sicurezza Logica si intende il sottosistema finalizzato alla implementazione dei requisiti di

sicurezza nelle architetture informatiche, dotato quindi di meccanismi opportuni e di specifiche funzioni di

gestione e controllo.

L'architettura si basa sulla realizzazione di servizi di sicurezza, ovvero su funzioni garantite dal sistema

utilizzato su tutte le piattaforme del sistema informatico comunale.

I servizi attivi sono i seguenti:

• Controllo Accessi

• Autenticazione

• Confidenzialità

• Integrità

I Meccanismi di Sicurezza utilizzati, ovvero le modalità tecniche attraverso le quali è possibile realizzare i

servizi di sicurezza sono i seguenti:

• Meccanismi per il controllo degli accessi

• Meccanismi per l' autenticazione

• Controllo Instradamento

• Codici identificativi

• Meccanismi di salvataggio dati

• Antivirus

• Firewall CISCO – PIX

Nel seguito vengono descritti i principali servizi e strumenti utilizzati.

1.2.1. Controllo degli accessi

Il controllo degli accessi consiste nel garantire che tutti gli accessi agli oggetti del sistema informatico

avvengano esclusivamente secondo modalità prestabilite.

47

Il controllo accessi viene visto come un sistema caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che accedono a

oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni (lettura, aggiornamento, esecuzione).

Funzionalmente è costituito da:

• un insieme di politiche e di regole di accesso che stabiliscono le modalità (lettura, modifica,

cancellazione, esecuzione) secondo le quali i vari soggetti possono accedere agli oggetti;

• un insieme di procedure di controllo (meccanismi di sicurezza) che controllano se la richiesta di accesso

è consentita o negata, in base alle suddette regole (validazione della richiesta)

1.2.2. Autenticazione

Per garantire quanto sopra esposto, il sistema informatico comunale è basato su un meccanismo che

costringe ogni utente ad autenticarsi (cioè dimostrare la propria identità) prima di poter accedere alla rete.

Ogni nome utente è associato ad una ed una sola password, disabilitata dagli amministratori di sistema

qualora non sia più autorizzata.

Il sistema utilizzato prevede il cambio periodico della password, impedendo il riuso di password utilizzate in

precedenza.

Al fine di proteggere il sistema da accessi illegali esso è in grado di registrare i tentativi di accesso falliti.

Alcuni nomi utente sono autorizzati ad utilizzare solo alcune stazioni di lavoro.

L'autenticazione viene ripetuta durante l'accesso al sistema informativo del protocollo.

1.2.3. Confidenzialità

Ogni utente autorizzato può accedere ad un'area di lavoro contenente dati riservati a cui hanno diritto di

accesso il personale appositamente autorizzato.

1.2.4. Integrità fisica

L'integrità fisica dei dati viene garantita con un duplice meccanismo.

48

Tutti i dati dei sistemi informativi ed i file utente presenti sui server centralizzati sono residenti su

architetture di dischi mantenute in configurazione RAID 5.

La garanzia viene estesa da una politica di backup periodico su base giornaliera con controllo dell'avvenuto

salvataggio. Il controllo viene effettuato da personale preposto allo scopo.

E’ stato approntato e messo in funzione una stampa, su una seconda stampante posta presso il CED della

Residenza, dei protocolli assegnati giornalmente dalle diverse postazioni abilitate. Questo garantisce che

anche a fronte di una caduta perdurante del sistema, tale da richiedere l’attivazione del registro provvisorio,

sia immediatamente recuperabile l’ultimo numero assegnato.

Analogamente è stato attivato una procedura su IRIDE che provvede al salvataggio giornaliero, su supporto

non riscrivibile, del registro di protocollo.

Le letture dei supporti di backup avvengono in occasione delle richieste di ripristino di dati.

I nastri vengono conservati in un armadio ignifugo ed una parte viene mantenuta in un locale separato.

1.2.5. Integrità logica

L'integrità logica si ottiene con il meccanismo di verifica dei privilegi di accesso ai file, garantito dal sistema

operativo e con il sistema antivirus.

Ogni utente, superata la fase di autenticazione, a seconda del proprio profilo ha accesso ai dati con

limitazioni e non può accedere ad applicativi per i quali non è stato abilitato.

Il sistema antivirus risiede sia sui server principali, in ambiente windows, sia sulle stazioni di lavoro utente.

Esso controlla tutti i file in entrata ed in uscita da ciascuna macchina.

Un abbonamento fornisce il diritto di scaricare, via internet, gli aggiornamenti del sistema antivirus. Essi

vengono distribuiti sulla rete ad ogni stazione di lavoro in modo trasparente all'utente.

1.3. Sicurezza Organizzativa

Gli aspetti organizzativi riguardano principalmente la definizione di ruoli, compiti e responsabilità per la

gestione di tutte le fasi del processo Sicurezza e l'adozione di specifiche procedure che vadano a completare

e rafforzare le contromisure tecnologiche adottate.

49

All'interno dell’U.O. Sistema Informativo e Automazione, sono stati definiti gli uffici preposti alla gestione

della rete, della sicurezza e delle banche dati.

Il Comune di Ravenna ha inoltre provveduto ad appaltare servizi informatici di gestione e manutenzione

delle sei principali procedure che prevede tra l’altro servizi di assistenza sistemistica, applicativa e di

manutenzione evolutiva implementativa del software applicativo nonché tempi prestabiliti d’intervento in

caso di guasto dei sistemi. Il contratto ha durata quadriennale e scade nel 2006. Anche IRIDE software per la

gestione del protocollo informatico è coperto da contratto di manutenzione adattativa correttiva ed

implementativa evolutiva col produttore dell’applicativo che assicura anche interventi sistemistici non

risolvibili internamente.

Un ulteriore aspetto inerente la Sicurezza Organizzativa è quello concernente i controlli sulla consistenza e

sulla affidabilità degli apparati.

E' stata creata una banca dati, interrogabile via Intranet, di tutte le dotazioni HW, SW e di

trasmissione dati.

Questo archivio viene tenuto aggiornato con le sostituzioni, riparazioni e con i consumi delle

apparecchiature.

Questa banca dati fornisce una visione precisa del patrimonio arricchita di informazioni sul grado di

affidabilità e uso dei sistemi; è di aiuto nei processi di acquisto ed in quelli di pianificazione degli

investimenti e delle scorte e materiali di consumo.

In sintesi le misure organizzative sono le seguenti:

• analisi dei rischi;

• assegnazione degli incarichi di sorveglianza di verifica e sostituzione nastri affidati a più

servizi;

• linee guida per la sicurezza;

• altre istruzioni interne;

• formazione

• verifica periodica dei dati;

• distribuzione controllata dei supporti;

2. MODALITÀ PER LO SCAMBIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI

50

Nella fase attuale, lo scambio di documenti informatici può avvenire in quattro diverse modalità:

1. Attraverso la posta elettronica, come più specificamente descritto nei capitoli e paragrafi precedenti;

2. Attraverso supporti informatici non riscrivibili: in questo caso, il documento informatico è un

allegato di un documento analogico regolarmente protocollato;

3. Attraverso sistemi dedicati alla consultazione o allo scambio dei dati: SAIA (Sistema automatizzato

per l'interscambio anagrafico), ACI-PRA (Automobile Club Italiano - Pubblico registro

automobilistico), MCTC (motorizzazione civile). In questo caso, i documenti scambiati sono

soggetti a forme particolari di registrazione e di norma non vengono protocollati.

4. attraverso l’accesso in sola visualizzazione da parte di utenti Internet appositamente abilitati a copie

di dati riferiti all’anagrafe della popolazione, alle pratiche edilizie e ai mandati di pagamento e a

informazioni territoriali.

3. CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE ABILITAZIONI PER L'ACCESSO

AI DOCUMENTI

3.1. Accesso al protocollo informatico

Sono previsti tre tipi di utenti, differenziati a seconda del ruolo ricoperto internamente all’Amministrazione:

Funzione Utente tipo 1 Utente tipo 2 Utente tipo 3

Assegnazione PG Tutti i documenti Nessuno Nessuno

Visibilità Tutti i documenti esclusi i

riservati ad altri utenti

Tutti i documenti esclusi i

riservati ad altri utenti

Tutti i documenti esclusi i

riservati

Inserimento Tutti i documenti di settore

esclusi riservati ad altri utenti

Tutti i documenti di settore

esclusi riservati ad altri utenti

Nessuno

Modifica Tutti i documenti di settore

esclusi i riservati ad altri utenti

Tutti i documenti di settore

esclusi riservati ad altri utenti

Nessuno

Annullamento Tutti i documenti di settore

esclusi i riservati ad altri utenti

Nessuno Nessuno

51

L’utente n.1 opera presso la sede dell’Archivio generale e le Aree organizzative che assegnano il protocollo

generale decentrato. L’utente tipo 2 è ascrivibile alle attuali scrivanie di Iride operanti nei servizi e U.O. con

soli poteri di movimentazione dei documenti di pertinenza dell’ufficio. L’utente tipo 3 ha infine solo poteri

di visualizzazione delle pratiche.

L'accesso al Protocollo Informatico è autorizzato dal responsabile del servizio Archivio, su richiesta dei

singoli Dirigenti.

In casi particolari e documentati il responsabile del servizio Archivio può estendere il numero di

abilitazioni alle funzioni del protocollo informatico.

SEZIONE XVIII - FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI

DOCUMENTI

Questa sezione del manuale riporta la descrizione funzionale e tecnica del sistema di gestione informatica dei

documenti, IRIDE, utilizzato dall’Amministrazione.

1. La generalità delle funzioni del sistema Iride

Sono le funzioni riportate nel manuale utente del prodotto allegato al manuale di gestione informatica dei

documenti. Sono quelle riconducibili ai vari moduli di IRIDE:

1. gestione protocollo informatico;

2. iter pratiche e procedimenti amministrativi;

3. gestione segreteria

2. Sistema operativo utilizzato per la gestione informatica dei documenti di cui all’articolo 7,

commi 1 e 6 del DPCM 31 Ottobre 2003

Requisiti minimi di sicurezza del sistema operativo dell’elaboratore [DPCM311000/7/1]

Iride

a. La gestione degli accessi avviene tramite la dichiarazione di “Utenti/Ruoli” dotati di password cui fa

riscontro una univoca identificazione ed autenticazione da parte del sistema.

b. La protezione delle informazioni relative a ciascun utente/ruolo nei confronti degli altri avviene

tramite la dichiarazione di specifiche “Regole” abilitabili per ciascun ruolo.

52

c. La garanzia di accesso alle risorse esclusivamente per gli utenti/ruoli abilitati si ottiene combinando

opportune “Regole” per i ruoli ed attivando per gli stessi ruoli la visibilità di appositi “Livelli di

sicurezza” registrati sui documenti sui quali si vogliono apporre particolari criteri di sicurezza o

riservatezza.

d. La registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo da

garantirne la identificazione viene assicurata in quanto l’applicativo garantisce la registrazione

cronologica degli eventi e ne segnala l’autore in fase di registrazione del documento di protocollo.

e. La garanzia delle conformità alle specifiche indicate nella circolare Aipa n.31 del 21 giugno 2001

sono affidate al sistema operativo (AIX 4.3) e del Database relazionale (Oracle vers. 7.3) che

completano il sistema di gestione del protocollo dell’Ente.

3. le misure di sicurezza di cui all’articolo 7, commi 2,3, 4 del DPCM 31 Ottobre 2000

a. Sono garantite dalla disponibilità dei meccanismi che consentano il controllo differenziato dell’accesso

alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti in condizioni di sicurezza nel rispetto delle

disposizioni in materia di tutela delle persone e degli atri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

[DPCM311000/7/2]

Iride

Il sistema consente la definizione e la attribuzione di differenti diritti di accesso ai singoli utenti/ruoli

abilitati al sistema e permette il controllo selettivo sull’accesso alle risorse oltre ad inibire o meno l’accesso

ad alcune funzionalità, anche mediante la creazione di profili di utente. A questo scopo:

1. si attivano per il singolo ruolo opportune “regole”;

2. si dà visibilità dei documenti abilitando il ruolo ad opportuni “livelli di sicurezza”;

3. si inibiscono al ruolo le “abilitazioni” all’uso di alcune funzionalità e/o strumenti.

b. tracciamento da parte del sistema di protocollo informatico di qualsiasi evento di modifica delle

informazioni trattate e individuazione del suo autore. [DPCM311000/7/3]

Iride

Il sistema Iride effettua la registrazione cronologica degli eventi (ne segnala l’autore, la data e l’ora sia in

fase di registrazione del documento di protocollo, che in fase di modifica dandone visibilità) . In questo

ultimo caso (modifica) è in grado di produrre anche un Registro (report) delle modifiche dei documenti di

protocollo. Nota: gli eventi di modifica sono “catturati” da appositi triggers installati nel DB.

53

c. Protezione delle registrazioni di tracciamento da modifiche non autorizzate. [DPCM311000/7/4]

Iride

Le registrazioni inerenti agli eventi di modifica delle informazioni e relativi autori sono memorizzate in un

archivio cronologico (log) che viene reso immodificabile da parte di utenti non autorizzati tramite la corretta

gestione di permissioni/accessi sulla Tabella LOG_IRIDE del DB relazionale Oracle dell’applicativo.

4. Le misure tecniche atte a garantire la non modificabilità delle registrazioni di protocollo e

del registro giornaliero di protocollo

Iride

- La non modificabilità viene garantita:

a. dalla definizione di specifiche “regole” per gli utenti/ruoli;

b. dalla attivazione di specifici “trigger” atti a registrare ovvero tenere traccia dei possibili eventi di

modifica effettuati sui documenti di protocollo.

- La tenuta della copia giornaliera del registro di protocollo prevede:

a. La produzione della stampa giornaliera del registro (report di Access);

b. L’esportazione e conversione della stessa stampa in un file in formato PDF;

c. L’archiviazione della stampa giornaliera su supporto magnetico non riscrivibile (CD).

5. Le misure tecniche atte ad assicurare la contemporaneità delle operazioni di registrazione e

segnatura di protocollo

Iride

- Al momento della conferma della registrazione del protocollo corrente, viene reso disponibile

l’utilizzo di un tasto funzionale “Timbro” che consente la produzione/apposizione della segnatura sul

documento cartaceo. L’apposizione avviene a cura dell’operatore.

6. Le modalità di trattamento delle informazioni annullate o modificate

a. Esistenza di una funzione di annullamento delle informazioni non modificabili delle registrazioni e/o

dell’intera registrazione [TU4452000/54/1] e [DPCM311000/8]

54

b. Memorizzazione delle informazioni annullate nella base di dati [TU4452000/54/1] e

[DPCM311000/8]

Iride

4. E’ sufficiente dichiarare gli utenti/ruoli per i quali abilitare la “regola” che consente agli stessi di

annullare una registrazione di protocollo.

5. L’annullo si ottiene richiedendo la cancellazione dalla form del protocollo. Occorre

obbligatoriamente indicare il motivo dell’annullamento (estremi del provvedimento di

autorizzazione). Dopo la conferma non è più possibile modificare tale protocollo che risulterà

comunque visibile con l'indicazione di protocollo annullato.

6. Nel Report REGISTRO di PROTOCOLLO viene aggiunta l’evidenza dei protocolli annullati.

7. Le funzioni per la gestione del registro di emergenza ed il conseguente recupero

automatico dei dati

Iride

E’ stata implementata la nuova gestione del registro di emergenza di protocollo. Nel caso uno o più uffici

di protocollo siano impossibilitati a protocollare a causa di un guasto tecnico possono continuare il loro

lavoro utilizzando la seguente procedura:

a. L'ufficio apre un registro cartaceo in cui annota gli estremi di protocollo assegnando nel contempo

un numero progressivo a partire da 1 e la data.

b. L'ufficio annota sul documento cartaceo il numero e la data specificando chiaramente la dicitura

"REGISTRO DI EMERGENZA"

c. Quando il guasto viene riparato l'utente inserisce tutti i protocolli presenti nel registro cartaceo

seguendo la normale procedura di protocollazione.

d. Attraverso il bottone "R.Emer." imputa i dati UFFICIO,NUMERO e DATA corrispondenti al

registro di emergenza.

e. Un protocollo di emergenza assume quindi 2 numeri: uno fittizio che segue la normale numerazione

di protocollo e uno invece con validità giuridica assegnato manualmente in emergenza.

f. La procedura IRIDE indica chiaramente quando un protocollo è di emergenza attraverso opportune

scritte di colore rosso.

g. La procedura inoltre permette la ricerca dei protocolli di emergenza (sia dalla pagina di ricerca che

da quella di protocollo) e la stampa di un particolare registro

h. All'atto dell'inserimento di un protocollo di emergenza la procedura controlla unicamente che non

esistano altri protocolli di emergenza con stesso Ufficio, Numero, Data.

55

8. le modalità di trasmissione, ricezione, verifica, registrazione ed archiviazione dei

documenti informatici

Iride

- Riguarda principalmente aspetti della “Interoperabilità”.

9. il calcolo della impronta dei documenti informatici

Rif. normativa [DPCM311000/17/2] - Registrazione in forma non modificabile dell’impronta.. e

[TU4452000/53/1/f] – L’impronta è generata utilizzando al funzione di hash….

Iride

E’ stato inserito il calcolo dell’impronta di un documento in pagina Testi/Note P090. L'impronta di un

documento è una stringa a lunghezza fissa (memorizzata nel campo DOC_TESTI.DAT_IMPRONTA)

ottenuta attraverso l'applicazione di un algoritmo detto di "hash" ad una sequenza di byte. Lo scopo è

quello di assicurare una corrispondenza certa tra la sequenza di byte e la stringa ottenuta. In IRIDE viene

applicata ai campi BLOB allo scopo di certificare la non modificabilità dell'oggetto contenuto nel blob.

Per ulteriore sicurezza quando la firma è stata apposta il documento non risulta modificabile. Due bottoni

"Impronta" e "Verifica" permettono la gestione di questa nuova funzionalità. Attualmente non è prevista

la cancellazione di una impronta.

10. la segnatura di protocollo dei documenti di cui agli articoli 9, 18 e 19 del DPCM 31

ottobre 2000

Iride

a. Presenza nella segnatura di protocollo delle informazioni minime per l’identificazione univoca di

ciascun documento: codice identificativo dell’Amministrazione, codice identificativo della AOO,

progressivo di protocollo, data di protocollo. [DPCM311000/9/1]

La segnatura/timbratura riproduce i dati essenziali del protocollo corrente :

- Denominazione dell’Ente

- Numero progressivo unico per l’Ente;

- Data: giorno mese anno;

56

- Classifica

b. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una AOO sono contenuti,

un’unica volta nell’ambito dello stesso messaggio, in un file, conforme alle specifiche XML 1.0

(raccomandazione W3C 10 febbraio 1998), conforme con un file DTD (Documento Type

Definition) di cui alla circolare Aipa n. 28 del 7/5/2001, ovvero alla sua versione più recente.

[DPCM311000/18/1]

- La segnatura XML viene generata dalle funzionalità di trasmissione dei documenti fra AOO che

riguardano gli aspetti della “Interoperabilità”.

c. Il sistema deve supportare e/o integrare strumenti di firma elettronica ai fini della sottoscrizione

dei documenti informatici e alla loro gestione (visualizzazione, verifica della firma).

[DPCM311000/18/3]

- Iride integra strumenti di firma elettronica e ne consente la gestione sia in termini di apposizione della

firma, sia di verifica che di visualizzazione.

d. Requisito di completezza della segnatura informatica [DPCM311000/19/1] - [DPCM311000/19/2]

- La segnatura XML risponde ai requisiti di completezza; riguarda aspetti della “Interoperabilità”.

11. le funzionalità per lo scambio di documenti informatici tra uffici utente e tra aree

organizzative omogenee

Iride

- Lo scambio dei documenti informatici tra uffici viene effettuato tramite l’utilizzo dello strumento

scrivania (virtuale) associata ad uno o più utenti/ruoli. La movimentazione e la visibilità dei documenti

scambiati fra scrivanie viene assicurata dalla associazione delle varie tipologie di documenti ad un “Iter”.

I movimenti vengono espletati dal motore esecutore dei passi operativi di ciascun specifico iter.

Il manuale utente contenente la descrizione particolareggiata di tutte le funzioni di Iride è descritto in un

apposito documento.

57

SEZIONE XIX - NORME TRANSITORIE

1. Le operazioni di formazione, ricezione, trasmissione, gestione ed archiviazione dei documenti informatici

presuppongono la disponibilità di una piattaforma tecnologica di firma digitale a norma di legge, di un

servizio di posta elettronica certificata e, in generale, di un impianto informatico che al momento della

stesura del manuale di gestione non è completato. Pertanto, le disposizioni contenute negli articoli 9, 11, 13,

17, 20, 31, 33, 34, 37, 42, 46 e 47 del presente manuale entreranno in vigore con appositi provvedimenti

adottati congiuntamente dal Responsabile del servizio archivistico comunale e dal Responsabile del servizio

Informatica dell’Amministrazione.

In tale provvedimento, ove sarà riportata la descrizione funzionale e tecnica del sistema di gestione

informatica dei documenti utilizzata dall’Amministrazione, saranno altresì specificati i tempi e le modalità

tecniche ed operative di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli citati.

ALLEGATO N° 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLE AREE ORGANIZZATIVE OMOGENEE

In questo allegato si devono elencare le aree organizzative omogenee istituite dall’Amministrazione per la

gestione dei documenti. Per ognuna di esse si devono specificare le seguenti informazioni:

la denominazione dell’area;

il codice identificativo dell’area [cfr. art. 12, comma 2, lettera b), del DPCM 31 ottobre 2000];

la data di istituzione;

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’area [cfr. art. 15, comma 3, del DPCM 31 ottobre 2000];

l’insieme degli uffici utente che la compongono con la loro articolazione gerarchica [cfr. art. 3, comma 1,

lettera a), del DPCM 31 ottobre 2000];

la denominazione del servizio istituito nell’ambito dell’area;

il nominativo del Responsabile del servizio archivistico comunale [cfr. art. 61, comma 2, del testo unico];

il nominativo del vicario del Responsabile del servizio archivistico comunale nei casi di vacanza, assenza

o impedimento di questi [cfr. art. 3, comma 1, lettera b), DPCM 31ottobre 2000].

ALLEGATO N° 2 - ABILITAZIONI ALL’UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

In questo allegato, per ciascuna unità di personale assegnata ad un ufficio utente dell’area organizzativa

omogenea AMC.RA, si devono riportare le abilitazioni allo svolgimento delle operazioni di gestione dei

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documenti. Al minimo, per ciascun utente del sistema informatico occorre specificare le abilitazioni alla:

♦ registrazione di protocollo dei documenti in arrivo;

♦ registrazione di protocollo dei documenti in partenza;

♦ classificazione dei documenti;

♦ assegnazione e presa in carico dei documenti;

♦ fascicolazione dei documenti;

♦ protocollazione dei documenti nel registro di emergenza;

♦ consultazione della banca dati documentale.

ALLEGATO N° 3 - DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

DELL’AMMINISTRAZIONE

In questo allegato sono elencati i documenti soggetti a registrazione particolare dell’Amministrazione [cfr.

art. 53, comma 5, del testo unico], ad esempio:

Deliberazione di Giunta e di Consiglio, Determinazioni Dirigenziali, Provvedimenti Dirigenziali, Ordinanze,

Contratti.

ALLEGATO N° 4 - PIANO DI CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO

In questo allegato si deve riportare il piano di conservazione dell’archivio [cfr. art. 68, comma 1, del testo

unico], che comprende:

Titolario di classificazione

Massimario di selezione

Modulistica per il prelievo delle pratiche giacenti in archivio (Parte A, B, C)

ALLEGATO N° 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI

In questo allegato, per ogni unità di personale abilitata all’operazione di assegnazione dei documenti, si

devono specificare le principali tipologie di documenti trattati ed i relativi criteri di assegnazione [cfr. art. 5,

comma 2, lettera e), DPCM 31 ottobre 2000].

Inoltre, per ogni ufficio utente abilitato alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, si devono

specificare le tipologie di atti ricevuti che dovrà trattare.

ALLEGATO N° 6 - LIVELLI DI RISERVATEZZA E LOGICHE DI PROTEZIONE DEI DATI E

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DEI DOCUMENTI

In questo allegato si devono descrivere i livelli di riservatezza applicabili con il sistema di protocollo

informatico ai documenti e ai fascicoli, con le relative logiche di abilitazione all’accesso. Inoltre, si deve

evidenziare il livello di riservatezza standard automaticamente dal sistema informatico all’atto della

registrazione di protocollo, o dell’apertura di un fascicolo.

ALLEGATO N° 7 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI

DOCUMENTI

In questo allegato sono riportate le scelte del responsabile del servizio in merito alla registrazione di

protocollo dei documenti anonimi, documenti non firmati, fatture senza lettere di trasmissione, documenti di

competenza di altre amministrazioni, altri documenti per i quali si ritiene opportuno fissare in modo esplicito

le modalità di trattamento.

ALLEGATO N° 8 - TIPOLOGIE DI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE CON L’AUSILIO DI

SCANNER

In questo allegato si devono elencare le tipologie di documenti da digitalizzare con lo scanner; le modalità ed

i tempi di esecuzione del processo di scansione; gli uffici utente abilitati a questa operazione.

ALLEGATO N° 9 - COMUNICAZIONI UFFICIALI TRA UFFICI UTENTE (DOCUMENTI

INTERNI DI PREMINENTE CARATTERE GIURIDICO-PROBATORIO)

In questo allegato si devono descrivere le modalità con cui gli uffici utente comunicano ufficialmente tra

loro. Tale descrizione deve riguardare sia le comunicazioni basate su documenti cartacei e sia le

comunicazioni basate su documenti informatici. Per ogni tipo di comunicazione, si devono riportare l’esatta

sequenza delle operazioni che l’ufficio utente mittente e l’ufficio utente destinatario debbono eseguire.