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INFORMATIVA N. 048 10 FEBBRAIO 2017 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] ADEMPIMENTI LE NOVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2017 Istruzioni Certificazione Unica 2017 La Certificazione Unica, con la quale i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali / previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2016, è stata “implementata” con ulteriori dati e l’invio della stessa è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. Quest’ultimo va comunque presentato entro il 31.7 relativamente alla comunicazione delle ritenute operate / versate e delle compensazioni effettuate. Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017” il modello della Certificazione Unica 2017: “Ordinario” va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017; “Sintetico” va consegnato ai percipienti entro il 31.3.2017. Le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili tramite il mod. 730 possono essere presentate: successivamente al 7.3 senza applicazione di sanzioni; entro il 31.7.2017, termine di presentazione del mod. 770/2017. Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277

LE NOVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 entro il 31.7.2017, termine di ... entro il 31.3.2017; entro 12 giorni dalla richiesta ... con il quadro CT il sostituto d’imposta indica

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INFORMATIVA N. 048 – 10 FEBBRAIO 2017

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]

ADEMPIMENTI

LE NOVITÀ DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017

• Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2017 • Istruzioni Certificazione Unica 2017

La Certificazione Unica, con la quale i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali / previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2016, è stata “implementata” con ulteriori dati e l’invio della stessa è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770.

Quest’ultimo va comunque presentato entro il 31.7 relativamente alla comunicazione delle ritenute operate / versate e delle compensazioni effettuate.

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto “Collegato alla Finanziaria 2017” il modello della Certificazione Unica 2017:

− “Ordinario” va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017;

− “Sintetico” va consegnato ai percipienti entro il 31.3.2017.

Le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili tramite il mod. 730 possono essere presentate:

− successivamente al 7.3 senza applicazione di sanzioni;

− entro il 31.7.2017, termine di presentazione del mod. 770/2017.

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277

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SeacIF 10.02.2017 n. 048 - pagina 2 di 16

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Come noto, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica, i dati reddituali / previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La stessa:

• dal 2016 è stata suddivisa in CU Sintetica e CU Ordinaria, implementata con i dati fiscali / contributivi ed ha assunto valore dichiarativo, tantoché con l’invio all’Agenzia delle Entrate della CU Ordinaria il sostituto assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di “riproporli” nel mod. 770, il cui l’obbligo di presentazione permane per i dati non inclusi nella CU, tra i quali, nella generalità dei casi, quelli relativi alle ritenute operate / versate, ai crediti vantati ed al relativo utilizzo;

• con l’art. 7-quater, commi 14 e 15, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, è stato modificato l’art. 4, comma 6-quater, DPR n. 322/98, fissando a regime al 31.3 il termine di consegna della CU ai soggetti percipienti. Il nuovo termine opera “a decorrere dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016”.

Da quanto sopra deriva quindi che:

• la Certificazione Unica Ordinaria 2017 relativa al 2016 va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017;

• la Certificazione Unica Sintetica 2017 relativa al 2016 va consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi:

− entro il 31.3.2017;

− entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

(*) La CU assume valenza dichiarativa. Entro il 31.3 il sostituto deve consegnare la CU Sintetica ai percipienti.

Analogamente a quanto previsto lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro di inizio anno, ha riconosciuto la possibilità di trasmettere le Certificazioni Uniche 2017 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili tramite il mod. 730:

− successivamente al 7.3, senza applicazione di sanzioni;

− entro il 31.7, termine di presentazione del mod. 770/2017.

Con il Provvedimento 16.1.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la Certificazione Unica 2017.

Si evidenzia che tutti i campi della CU Sintetica sono presenti nella CU Ordinaria nella quale sono richieste ulteriori informazioni. A livello grafico, nella CU Ordinaria i campi presenti in entrambi i modelli sono tratteggiati.

Di seguito si esaminano le principali novità della Certificazione Unica 2017.

FRONTESPIZIO E QUADRO CT

Nel Frontespizio, ferme restando la struttura e le modalità di compilazione dello scorso anno, si segnala l’inserimento del nuovo campo “Eventi eccezionali” che va compilato se il sostituto d’imposta si avvale della sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione a seguito del verificarsi di un evento eccezionale, da indicare con uno dei seguenti codici:

DICHIARAZIONE

SOSTITUTO

D’IMPOSTA

Certificazione Unica Ordinaria (*) da inviare all’Agenzia dell’Entrate

entro il 7.3

Mod. 770da inviare all’Agenzia dell’Entrate

entro il 31.7

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SeacIF 10.02.2017 n. 048 - pagina 3 di 16

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1Contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo

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Soggetti con domicilio fiscale / sede operativa al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l’OPCM 16.6.2011, n. 3947 ha previsto la sospensione dal 16.6.2011 al 30.6.2012 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari scadenti in tale periodo. La sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15.12.2016 dall’art. 1, comma 599, Legge n. 208/2015.

6 Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

Come lo scorso anno, con il quadro CT il sostituto d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4 dall’Agenzia delle Entrate.

È confermato che tale quadro va presentato dai sostituti d’imposta che:

• non hanno presentato, dal 2011, il mod. CSO (“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”) ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica degli anni scorsi (2015 / 2016);

• trasmettono almeno una Certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Tale quadro non deve essere compilato:

• dai sostituti che intendono variare i dati comunicati in precedenza. Le variazioni (ad esempio, sede Entratel / indicazione dell’intermediario) devono infatti essere comunicate obbligatoriamente con il predetto mod. CSO;

• se la Certificazione Unica è trasmessa per annullare / sostituire una precedente;

• se la Certificazione Unica contiene esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo.

DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO E DEL PERCETTORE

Nelle informazioni relative al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente, rispetto allo scorso anno, si evidenziano l’inserimento del “Fusione comuni” e alcune modifiche / implementazioni alle modalità di compilazione, come di seguito riportato.

Dati del sostituto d’imposta

Confermando quanto previsto lo scorso anno, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Con riferimento ai campi “Codice attività” e “Codice sede” si rammenta che va indicato:

• il codice attività prevalente, con riguardo al volume d’affari, al momento del rilascio della CU;

• il codice sede, qualora il sostituto d’imposta abbia optato per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio, lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.

Dati del soggetto percettore delle somme certificate

Come in passato, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini della determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.

Il domicilio fiscale all’1.1.2017 va indicato solo se diverso dal domicilio fiscale all’1.1.2016.

Per i lavoratori autonomi, il “Domicilio fiscale” va compilato soltanto se nel campo “Causale” della Certificazione è indicato il codice “N” corrispondente all’indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi per attività sportiva dilettantistica, o in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

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Si segnalano le seguenti novità: • a campo 8 “Categorie particolari”, riservato all’indicazione dell’appartenenza del percettore a

particolari categorie (ad esempio, dipendente all’estero, percettore di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, erede, ex coniuge, ecc.), tramite lo specifico codice desumibile dalla Tabella D, è stato introdotto il nuovo codice “Z3” da utilizzare per soci di cooperative artigiane, i cui compensi sono stati ricondotti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, TUIR, per i quali il trattamento previdenziale (Gestione INPS artigiani) è stato comunque mantenuto invariato;

• a campo 9 “Eventi eccezionali” sono stati istituiti i nuovi codici “2” e “4” riservati ai soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Conseguentemente, i possibili codiciprevisti per gli eventi a seguito dei quali è stata disposta la proroga / sospensione degli adempimenti / versamenti risultano essere i seguenti:

1 Contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per i quali l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell’evento lesivo

2

Contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016 verificatisi in Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, che a detta data avevano la residenza / sede operativa nei citati territori, per i quali l’art. 1, DM 1.9.2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti tra il 24.8.2016 ed il 16.12.2016. I Comuni interessati sono riportati nell’Allegato 1 del citato Decreto. Detta sospensione è stata successivamente prorogata al 30.9.2017 dall’art. 48, comma 10, DL n.189/2016 e si applica anche ai soggetti residenti / aventi la sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’Allegato 1 dello stesso DL n. 189/2016 (Informativa SEAC 27.1.2017, n. 32)

3

Contribuenti residenti al 12.2.2011 nel Comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali è stata prevista la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dal 16.6.2011 al 30.6.2012, prorogata fino al 15.12.2016 dall’art. 1, comma 599, Finanziaria 2016

4

Contribuenti colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 verificatisi in Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria, residenti o aventi la sede legale / operativa nei Comuni elencati nell’Allegato 2 del DL n. 189/2016, ai quali si applica la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prevista dal DM 1.9.2016 prorogata dall’art. 48, comma 10, DL n. 189/2016 a decorrere dal 26.10.2016. Per tali soggetti sono pertanto sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari tra il 26.10.2016 e il 30.9.2017 (Informativa SEAC 27.1.2017, n. 32

6 Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali

• nel caso in cui la CU sia riferita ad una fattispecie non interessata dal mod. 730 precompilato, a campo 10 “Casi di esclusione dalla precompilata” va indicato uno dei seguenti codici:

1 Certificazione riferita esclusivamente a redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), e), f), g) relativamente alle indennità dei membri del Parlamento europeo, h) e h-bis)

2

Certificazione riferita esclusivamente a dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata e/o il quadro relativo alle Annotazioni. Diversamente da quanto previsto lo scorso anno, tale codice non va utilizzato nell’ambito di operazioni straordinarie che non prevedono l’estinzione del sostituto cedente

• nella Sottosezione “Domicilio fiscale all’1/1/2017” è inserito il nuovo campo 26 “Fusione Comuni”la cui compilazione è richiesta qualora il Comune di residenza sia stato istituito per fusione intervenuta nel 2016 e lo stesso abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale IRPEF differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti. In particolare va riportato il “Codice identificativo” desumibile dalla specifica Tabella presente in Appendice al mod. 730/2017, corrispondente al codice del preesistente Comune soppresso;

• a campo 30 va indicato il codice del rappresentante in caso di contribuenti incapaci (minore compreso);

• i campi da 40 a 44 vanno compilati se il percipiente è un soggetto non residente, riportando:

− il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità dello Stato di residenza (campo 40);

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− la località estera di residenza e relativo indirizzo (campi 41 e 42);

− la presenza di soggetti “non residenti Schumacker” (campo 43). In particolare, la barratura della casella è richiesta per un soggetto non residente in Italia, che ha ivi prodotto un reddito pari almeno al 75% del reddito complessivo e che non fruisce di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;

− il codice dello Stato estero di residenza (campo 44).

Nell’ipotesi di percipiente estero, sia di redditi di lavoro autonomo, sia di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, va compilata l’intera sezione “Riservato ai percipienti esteri” costituita dai campi da 40 a 44 (lo scorso anno la compilazione era richiesta soltanto per i percipienti di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; i soli campi 43 e 44 dovevano essere compilati anche per i soggetti non residenti “Schumacher”).

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Relativamente a tale Sezione le novità introdotte riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali ed assistenziali”.

Si evidenzia che quest’anno le istruzioni riportano i codici tributo utilizzati nel mod. F24 per il versamento delle somme (ritenute, addizionali, ecc.) da esporre in ciascun punto.

Dati fiscali

Redditi

Come in passato, vanno riportate, in dettaglio, le informazioni che consentono di ricostruire il reddito lordo prodotto dal percipiente nonché le informazioni relative al rapporto di lavoro. In particolare si segnalano le seguenti novità:

• nei campi 1 e 2, destinati all’indicazione rispettivamente dei redditi da lavoro dipendente e assimilato derivanti da contratti a tempo indeterminato e determinato è ora prevista l’indicazione:

− dei compensi corrisposti a soci di cooperative artigiane che con le stesse hanno un rapporto di lavoro autonomo. Detti compensi, infatti, per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria 2016, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Come sopra evidenziato, per detti compensi, nel campo “8” della Sezione “Dati anagrafici relativi al dipendente” va riportato il codice “Z3”;

− dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai c.d. “lavoratori impatriati”, ossia che trasferiscono la residenza in Italia, che, come stabilito dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del relativo ammontare.

Qualora il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 30%, nelle Annotazioni (nuovo codice “BD”) va riportato l’ammontare di tali somme al fine di consentire al percipiente di usufruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi.

• a campo 11 “Periodi particolari” sono stati istituiti i nuovi codici “3” e “4”. In particolare risultano ora utilizzabili i seguenti codici:

1 Se il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d’imposta, venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno

2 Se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni (ad esempio, periodo di aspettativa non retribuita)

3 Se la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste detrazioni (ad esempio, redditi corrisposti a sostegno del reddito)

4 Nelle altre ipotesi di non coincidenza tra il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro

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Assistenza

fiscale

730/2016

Sono stati inseriti: • il nuovo campo 53 “Vedere istruzioni”, riservato all’INPS, e riguardante i soggetti

ai quali l’Agenzia delle Entrate eroga direttamente il rimborso del credito risultante dal mod. 730/2016;

• la nuova casella di campo 54 “Presenza 730/4 integrativo”, da barrare qualora il sostituto abbia tenuto conto di un mod. 730-4 integrativo nelle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale.

Inoltre, nella CU Ordinaria è stata eliminata la Sottosezione “Imposta sostitutiva premi di produttività” a seguito della mancata riproposizione della detassazione dei premi.

Oneri detraibili

Tale Sezione è destinata all’indicazione degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19% - 26%. Al fine di tenere conto della novità introdotta dall’art. 5, Legge n. 112/2016, che integrando l’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, ha previsto l’innalzamento da € 530 a € 750 del limite per i premi di assicurazione rischio morte riferiti a contratti stipulati per tutelare persone con disabilità grave, è stato istituito il nuovo codice “38”.

Inoltre, relativamente ai premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, lo scorso anno identificati dal codice “37” ora soppresso, va utilizzato il nuovo codice “39”.

Oneri deducibili

Ai fini della compilazione di tale Sezione, destinata all’indicazione degli oneri dedotti dal sostituto d’imposta, vanno considerate le seguenti novità:

• il “vecchio” codice “11” è stato sostituito dal nuovo codice “21”, che pertanto va utilizzato relativamente a: − assegni periodici corrisposti in forza di testamento / donazione modale, nonché

assegni alimentari corrisposti ai familiari ex art. 433, C.c. risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

− canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti su redditi degli immobili che concorrono alla formazione del reddito complessivo, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della P.A.;

− indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quelli di abitazione;

− erogazioni liberali per oneri difensivi di soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;

− somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;

− 50% delle spese sostenute da genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri;

• qualora il percipiente abbia scelto di convertire parzialmente / integralmente il premio di rendimento potenzialmente detassabile con contributi da versare alla Cassa di assistenza sanitaria, il sostituto d’imposta deve evidenziare nelle Annotazioni, con il nuovo codice “CH”, la parte di contributi non dedotti (compresi a campo 442) usufruiti in sostituzione di premi / utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all’importo agevolabile.

Altri dati

Nella Sezione in esame:

• ai fini della compilazione del campo 468 della Sottosezione “Redditi esenti”, è stato introdotto il nuovo codice “5”. Di conseguenza sono utilizzabili i seguenti codici:

3 Redditi esenti in tutto o in parte in Italia in quanto il percipiente è residente in uno Stato estero con cui vige una Convenzione contro le doppie imposizioni

4 Retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti in Italia da Enti / Organismi internazionali / rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni

5 Somme corrisposte a lavoratori “impatriati” che non hanno concorso a formare il reddito complessivo nella misura del 30%;

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6 Somme corrisposte per borse / assegni di studio / attività di ricerca esenti

7 Somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INAIL

8 Somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell’INPS

• nella CU Ordinaria è stato inserito, nella Sottosezione “Bonus e stock option”, il nuovo campo 472 “ritenute” nel quale riportare le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in presenza di remunerazioni del settore finanziario erogate sotto forma di bonus / stock option che eccedono la parte fissa della retribuzione.

Compensi relativi agli

anni precedenti

Ai fini della compilazione della Sezione in esame, le istruzioni prevedono quest’anno che, in presenza di emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti, totalmente o parzialmente esenti, neicampi 511 “Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni” e 512 “Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni” va riportato esclusivamente l’ammontare assoggettato a tassazione. Nelle Annotazioni va evidenziato con il nuovo codice “CM” l’importo del reddito non assoggettato a tassazione.

Dati relativi ai conguagli

Le istruzioni quest’anno specificano che la Sezione va compilata anche dai sostituti d’imposta che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo qualora conguaglino somme precedentemente comunicate da altri sostituti ai sensi dell’art. 29, comma 2, DPR n. 600/73 (compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). A tal fine è stato introdotto il nuovo codice “8”, da riportare a campo “Causa”, presente solo nella CU Ordinaria, al fine di individuare il conguaglio effettuato ai sensi del citato comma 2.

Somme erogate per

premi di risultato

La nuova Sezione in esame va compilata riportando i dati relativi ai premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva (10% nel limite di € 2.000 annui lordi / 2.500 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori) ovvero ad imposta ordinaria, nonché i dati relativi ad eventuali benefit fruiti dai lavoratori in sostituzione di tali premi (583 e 584 nella CU Sintetica).

Nei campi da 583 a 591 vanno riportati i dati dei premi di risultato erogati da altri soggetti, per i quali si intende modificare la tassazione operata.

Dati relativi al coniuge e

familiari a carico

Nella Sezione in esame, utilizzabile per l’indicazione dei dati dei familiari che nel 2016 sono stati fiscalmente a carico del sostituito, l’indicazione del coniuge non fiscalmente a carico è divenuta facoltativa. In particolare è precisato che “per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale … del coniuge anche se non fiscalmente a carico”.

Rimborsi di beni e

servizi non soggetti a tassazione art. 51 TUIR

La nuova Sezione è destinata all’indicazione dei rimborsi al lavoratore, da parte del datore di lavoro, di determinati oneri, ai sensi della lett. f-bis) del comma 1 dell’art. 51, TUIR introdotta dalla Finanziaria 2016. In particolare nel campo 702 “Codice onere detraibile” va riportato il codice:

12 Spese di istruzione diverse da quella universitaria

13 Spese di istruzione universitaria

15 Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

30 Spese sostenute per i servizi di interpretariato da soggetti ritenuti sordi

33 Spese per asili nido

Nel campo 703 “Codice onere deducibile” va riportato il codice “3” se trattasi di rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

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Trattamento di fine

rapporto

È stato introdotto il nuovo campo 920 “Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR” nel quale va riportata l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno versata in acconto entro il 16.12 e a saldo entro il 16.2 dell’anno successivo.

Il campo in esame va compilato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dall’erogazione di somme da indicare a campo 801 “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno”.

In caso di erogazione di indennità ex art. 2122, C.c. o di leggi speciali, di eredità nonché di erogazione di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis, Legge n. 898/70, il campo va compilato relativamente alla certificazione intestata a ciascun avente diritto / erede.

Dati previdenziali e assistenziali

La Sezione è stata modificata e prevede ora le seguenti Sottosezioni:

• Sezione 1 – “INPS lavoratori subordinati”, sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno;

• Sezione 2 – “INPS lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici”, implementata con nuovi campi che consentono, ad esempio, l’indicazione separata della quota di contributi a carico del lavoratore nonché dei dati previdenziali riferibili all’ENPDEP e all’ENAM;

• Sezione 3 – “INPS Gestione separata parasubordinati”, che sostituisce la “vecchia” Sezione riguardante le co.co.co.. La stessa prevede ora i seguenti 2 nuovi campi:

− campo 47, “Tipo rapporto”, nel quale va riportato lo specifico codice:

1A Amministratore non legale rappresentante di società /ente / associazione

1E Amministratore legale rappresentante

1B Sindaco di società / ente / associazione

1C Revisore di società / ente / associazione

1D Liquidatore di società

02 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (obbligati alla Gestione separata)

03 Partecipante a collegi / commissioni

04 Amministratore di Enti locali

05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata dal MIUR

06 Co.co.co. con contratto a progetto (sostituita dal codice 18)

07 Venditore porta a porta

09 Rapporti di lavoro autonomo occasionale

11 Co.co.co. presso la P.A.

14 Medici in formazione specialistica

17 Consulente parlamentare

18 Co.co.co. (Job Act)

− campo 48, “Codice fiscale PPAA / Azienda”, nel quale va riportato il codice fiscale dell’Amministrazione / azienda indicata nel mod. UNI-EMENS diversa dal sostituto che presenta la certificazione;

• Sezione 4 – “Altri enti”;

• “Dati assicurativi INAIL”.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Analogamente alla Certificazione Unica 2016, il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 2016 ha erogato compensi riferiti a:

• redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73.

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Nella CU vanno indicati anche i compensi erogati nel 2016 a contribuenti forfetari / minimi, ancorché gli stessi non siano assoggettati a ritenuta;

• redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.).

Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta,rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

• provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73. Si ritiene che la CU debba essere compilata anche per le predette somme erogate a contribuenti minimi / forfetari, nei confronti dei quali non è stata operata la prescritta ritenuta di cui al citato art. 25-bis;

• indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportivaquando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;

• corrispettivi erogati dai condomini, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Quest’anno le istruzioni precisano che qualora il sostituto abbia erogato redditi di lavoroautonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale, gli stessi devono essere riportati esclusivamente nel quadro SY del mod. 770/2017.

Si evidenzia che relativamente alle somme (ritenute, addizionali) da esporre in ciascun punto le istruzioni riportano il codice tributo utilizzato nel mod. F24.

TIPOLOGIA REDDITUALE

A campo 1 “Causale” va riportato il codice che identifica la tipologia di reddito corrisposto.

Da quest’anno le tipologie reddituali sono state suddivise in 2 elenchi, al fine di distinguere quelle che possono essere indicate nel mod. 730 da quelle per le quali vautilizzato esclusivamente il mod. REDDITI 2017 PF.

Codice Tipologie reddituali da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2017 PF

B Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.

C Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

D Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali.

E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali.

L Utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico percepiti dagli aventi causa gratuitamente (ad esempio, eredi e legatari dell’autore / inventore).

L1 Utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione.

M Prestazioni di lavoro autonomo non abituale.

M1 Obblighi di fare, non fare o permettere.

M2 Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.

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N

Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

O

Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001).

Riguarda coloro che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.

O1 Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS.

V1 Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari).

CodiceTipologie reddituali da indicare esclusivamente nel mod. REDDITI 2017 PF ovvero

da non indicare in quanto già tassate definitivamente

A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.

G (*) Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale.

H (*)Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa.

I (*) Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.

P

Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche nel territorio dello Stato ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all’art. 15, comma 2, Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera del 26.10.2004.

Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario.

R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario.

S Provvigioni corrisposte a commissionario.

T Provvigioni corrisposte a mediatore.

U Provvigioni corrisposte a procacciatore d’affari.

V Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.

V2 Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

W Corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto per i quali è operata la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73.

X

Canoni corrisposti nel 2004 da società / enti residenti o da stabili organizzazioni di società estere ex art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro Stato UE in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.

Y Canoni corrisposti dall'1.1 al 26.7.2005 dalle società di cui al suddetto codice “X” per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005.

ZO Titolo diverso dai precedenti.

L’anno scorso tale tipologia residuale era identificata dal codice “Z”.

(*) Per tali codici va riportato, a campo 2, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

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Pluralità di compensi erogati al medesimo percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:

• sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale;

• compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

In caso di operazioni straordinarie che hanno comportato l’estinzione di soggetti preesistenti con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:

• la situazione riferibile “direttamente” al sostituto d’imposta;

• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.

DATI FISCALI

La Sezione presenta la medesima struttura dello scorso anno.

Si evidenzia che, in presenza di importi da riportare a campo 5 “Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale”, per la compilazione del campo 6 “Codice”:

• è stato introdotto il nuovo codice “5”, riferito alle somme corrisposte ai lavoratori “impatriati”;

• il “vecchio” codice “3”, destinato all’indicazione degli altri redditi non soggetti a ritenuta o esenti, è stato sostituito dal codice “6”.

Di conseguenza nel campo “6” in esame vanno ora riportati i seguenti codici.

1 Somme che non hanno concorso (90% dell’imponibile) a formare il reddito di lavoro autonomo di docenti / ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, ex DL n. 185/2008

2 Somme che non hanno concorso (80% per le lavoratrici e 70% per i lavoratori) a formare il reddito imponibile ex art. 3, Legge n. 238/2010

5 Somme corrisposte a lavoratori “impatriati” che non hanno concorso a formare il reddito complessivo nella misura del 30% ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015

6 Altri redditi non soggetti a ritenuta / esenti

DATI PREVIDENZIALI

È stato eliminato il campo 31 “Ente previdenziale” nel quale doveva essere riportato il codice dell’Ente destinatario del relativo contributo. Si ritiene che la Sezione in esame sia riservata soltanto all’indicazione dei dati previdenziali degli Enti e degli iscritti espressamente previsti(ENPAM per medici di assistenza primaria / pediatri di libera scelta / medici specialisti esterni individuati, rispettivamente, dai codici “O” / “P” / “Q”; ENPAPI per gli infermieri d’opera occasionali individuati con il codice “U”). Pertanto la stessa non va utilizzata per comunicare, ad esempio, i dati previdenziali ENASARCO.

SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Sezione in esame, nella quale il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97, è stata modificata: • sopprimendo il campo “Ritenute non operate”, la cui barratura era richiesta nel caso in cui la

ritenuta non fosse stata operata in quanto il credito vantato dal percipiente era riferibile a somme / valori non assoggettabili a ritenuta alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, DPR n. 600/73, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e nell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88;

• sostituendo il predetto campo con il nuovo campo “Somme erogate non tassate” nel quale va riportato l’ammontare delle somme per le quali non è stata operata la predetta ritenuta.

Di fatto, in luogo dell’informazione in merito alla presenza di ritenute non operate, è ora richiesta l’indicazione delle somme per le quali dette ritenute non sono state operate.

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REGIME SANZIONATORIO

Come noto, il D.Lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il sistema sanzionatorio, così come previsto dalla Riforma fiscale tributaria. In particolare, l’art. 21 ha modificato le sanzioni relative alla Certificazione Unica.

MODELLO DI CU SINTETICA

Omessa / tardiva / errata presentazione Certificazione Unica

€ 100 per ogni CU,

con un massimo di € 50.000.

In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è

effettuata entro 5 giorni dal termine

€ 33,33 per ogni CU,con un massimo di € 20.000

se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione

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