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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA REGISTRAZIONE DEI DATI L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Thomas Kraicsovits Commissione Antiriciclaggio 1 Commissione Antiriciclaggio 29 novembre 2016

L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA REGISTRAZIONE … · 2016-12-02 · Commissione Antiriciclaggio 29 novembre 2016 Termine per la registrazione sul registro antiriciclaggio

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L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA

REGISTRAZIONE DEI DATI

L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA

REGISTRAZIONE DEI DATI

Thomas Kraicsovits Commissione Antiriciclaggio

1

Commissione Antiriciclaggio

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Art. 18

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da unafonte affidabile e indipendente;

b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazioneprofessionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure per l’adeguata verifica della clientela

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

29 novembre 2016

PROPOSTA/CONFERIMENTO DEL MANDATO

(lettera di incarico in forma scritta

VALUTAZIONE OBBLIGO DI ASTENSIONE

FINE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

VALUTAZIONE POSSIBILE SOS

DEFINIZIONE DEL TIPO DI ADEGUATA VERIFICA(ordinaria, semplificata,

rafforzata)

ISTITUZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

ATTIVITA’DI

CONTROLLO

SI NO

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La registrazione e conservazione dei documenti

4

Commissione Antiriciclaggio

OBBLIGO DICONSERVARE

COPIA O RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER

L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I DOCUMENTI ORIGINALI O LE COPIE

DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

PER UN PERIODO DI 10 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

29novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

5

Commissione Antiriciclaggio

Contenuto dell’obbligo (art. 36)

I professionisti hanno l’obbligo di conservare i documenti e di registrare le informazioni che hanno acquisito nell’assolvimento della procedura di adeguata

verifica della clientela, al fine di consentirne l’utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe

analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente

A differenza del passato, il legislatore disciplina separatamente:

obblighi di conservazione

obblighi di registrazione (non previsti dalla direttiva!)

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

REGISTRANO (E CONSERVANO PER UN PERIODO DI 10 ANNI)

CON RIFERIMENTOALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DIIMPORTO

PARI O > A15.000,00 EURO

TEMPESTIVAMENTE

E COMUNQUE ENTRO 30 GGDALLA FINE

DELLA PRESTAZIONE

E COMUNQUE ENTRO 30 GGDAL COMPIMENTODELL’OPERAZIONE

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Art. 36Obblighi di registrazione

Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 (indipendentemente dalfatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate perrealizzare un'operazione frazionata), i professionisti devono registrare:

la data di instaurazione del rapporto la causale l’ importo dell’operazione la tipologia della prestazione i mezzi di pagamento utilizzati i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione (cliente) i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera (titolare effettivo)

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

8

Commissione Antiriciclaggio

Tempistica (art. 36)

Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre iltrentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione ealla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale,all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazioneprofessionale.

Secondo il CNDCEC il termine di 30 gg decorre:I. dall’accettazione dell’incarico professionaleII. dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (per le variazioni)III. dal termine della prestazione professionale (per la fine o la cessazione della prestazione

professionale)

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Modalità (art. 38)In alternativa all’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informativi (archivio unicoinformatico), i professionisti potranno istituire il registro cartaceo della clientela a fini antiriciclaggionel quale conservare i dati identificativi del cliente.Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggettoobbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo fogliodel numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddettepersone.Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

formato e gestito per assicurare:

1. chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni2. conservazione secondo criteri uniformi3. mantenimento della storicità delle informazioni4. possibilità di desumere evidenze integrate5. facilità di consultazione

29 novembre 2016

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Decorrenza dell’obbligo del registro antiriciclaggioAvvocati e Commercialisti sono obbligati alla tenuta dell’archivio antiriciclaggio fin dal 22 aprile

2006, a seguito dell’emanazione del Dm 141/2006, che ha dato attuazione al D.Lgs. 56/2004, pertanto dalla data del 22/04/2006 in presenza dei relativi obblighi di registrazione i professionisti

sono tenuti a dotarsi del registro antiriciclaggio secondo le diverse modalità.

10

Commissione Antiriciclaggio

La registrazione e conservazione dei documenti

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Per gli incarichi conferiti dal cliente prima del 22/04/2006, l’obbligo di registrazione

doveva essere assolto entro i 12 mesi successivi, e quindi entro il 22/04/2007,

ma soltanto se a quella data l’incarico era ancora in essere.

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

29 novembre 2016

Termine per la registrazione sul registro antiriciclaggio

Il termine per la registrazione sul registro antiriciclaggio, ha subito nel tempo unamodifica importante e quindi è necessario delineare gli obblighi nel corso del tempo:– Dal 22/04/2006 al 3/11/2009I professionisti dovevano procedere alla registrazione tempestivamente e comunquenon oltre il trentesimo giorno dal compimento dell’identificazione o, se diverso,dell’operazione.Nel caso in cui l’Avvocato o il Commercialista avesse eseguito una prestazioneprofessionale o una operazione per un cliente che aveva già identificato, erasufficiente registrare nell’archivio solo le informazioni relative al nuovo incarico o allanuova operazione, entro il trentesimo giorno dal conferimento dell’incarico o, sediverso, dal compimento dell’operazione.

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

29 novembre 2016

Termine per la registrazione sul registro antiriciclaggio

Il termine per la registrazione sul registro antiriciclaggio, ha subito nel tempo unamodifica importante e quindi è necessario delineare gli obblighi nel corso del tempo:– Dal 4/11/2009Il termine per provvedere alla registrazione dal 4/11/2009, è di 30 giornidall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva diulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.Non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell’Economia edelle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionistautilizzi il criterio dell’accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte leinformazioni, mentre sposterà in avanti l’adempimento della registrazione qualorapreveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo.

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

29 novembre 2016

Dal 22/04/2006 i professionisti sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quindi i nuovi clientida questa data in avanti devono essere registrati

Per i clienti già esistenti al 22/04/2006, ho tempo fino alla data del 22/04/2007 per registrarli

Dal 29/12/2007 la normativa cambia e viene introdotto tra l’altro, l’obbligo dell’adeguata verificadel cliente

Per i clienti già esistenti al 29/12/2007, la norma dice che l’adeguata verifica deve essereeffettuata al primo contatto utile con il cliente

Fino al 3/11/2009 il termine di registrazione è entro 30 giorni dalla data dell’incarico del cliente

Dal 4/11/2009 il termine di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’incarico del cliente ovverodalla data di ultimazione della prestazione ovvero dalla conoscenza di ulteriori informazioni

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Cliente Operazione

Codice progressivoidentificativ

o

Dataincarico

Cliente Titolare Effettivo

Tipologia/Causale

Data/Valore

Mezzi di pagamento

Professionista di

riferimento

Annotazioni

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Esibizione documentale: In caso di adeguata verifica semplificata documentazione comprovante l’esistenza dei

presupposti soggettivi (iscrizioni, visure, etc.) In caso di adeguata verifica rafforzata gli ulteriori adempimenti posti in essere

dall’intermediario In caso di adeguata verifica ordinaria

La scheda di profilatura del rischio cliente (approccio basato sul rischio) La documentazione relativa all’identificazione del cliente e del titolare effettivo

(eventuale attestazione ex. art. 21 DL 231/2007, documento identità, visura CCIAA,codice fiscale, atto notarile, etc.)

Effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza (patti parasociali, visure, etc.) Documenti necessari a fornire informazioni sullo scopo se sulla natura dell’operazione o

del rapporto continuativo Web check e documentazione PEP

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni

Per le persone fisiche i dati da acquisire sono:

nome e cognome

luogo e data di nascita

indirizzo della residenza o del domicilio

codice fiscale

estremi del documento di identificazione: tipo di documento,numero, autorità emittente (es.: Comune di Roma). In caso d’usodel registro informatico: data di emissione

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni

Per società o enti i dati da acquisire sono:

denominazione della società o ente

sede legale

codice fiscale o partita iva

attività lavorativa svolta

esistenza del potere di rappresentanza in base a documentazione prodotta dalcliente:

certificato o visura camerale, delibera consiliare o assembleare, conferimento poteri di rappresentanza (procura) certificato rilasciato da ente competente

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Nella registrazione della prestazione in archivio è prevista l’indicazione di una “prestazione multipla” quando diversi professionisti, di uno studio associato o società tra professionisti,

concorrono alla prestazione

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Tipologia di prestazione professionale

Individuate ricorrendo a indicazioni previste dal DM 141/2006 e dal Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, allegato A)

L’UIC ha anche precisato che l’allegato A) ha valore esemplificativo ed il professionista può usare “le voci che ritiene più calzanti con l’operazione assoggettata agli obblighi di registrazione”

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioniDocumenti validi per l’identificazione

(art. 3, Allegato Tecnico)

Sono documenti validi per l’identificazione: la carta di identità il passaporto, la patente diguida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzionedi impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia edi timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art.li1 e 35, Dpr. 28/12/200, n. 445)

Il cittadino straniero, se non ha i documenti sopra indicati, deveesibire il passaporto o il permesso di soggiorno

Non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive dell’atto dinotorietà o sostitutive di certificazione previste dagli artt. 46 e 47Dpr. n. 445/2000

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Codice Fiscale

Secondo l’art. 18, comma 1, lettera a) della L 231/2007 il soggetto destinatario della disciplina èobbligato ad identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioniottenuti da una fonte affidabile e indipendente

Secondo l’art. 19, comma 1, lettera a) della L 231/2007 la verifica deve essere condotta attraverso ilriscontro di un documento di identità valido, che rientri nella lista di cui all’Allegato tecnico

L’art. 3 dell’Allegato tecnico all’art. 19 prevede che “sono considerati validi per l’identificazione idocumenti di identità e di riconoscimenti di cui agli articoli 1 e 35 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445”.Detti articoli fissano gli elementi caratterizzanti i documenti idonei ad assolvere agli obblighi diidentificazione, ovvero: presenza della foto, timbro o altra segnatura equivalente, rilascio da parte diun’amministrazione dello Stato

Il tesserino di assegnazione di codice fiscale non rientra nei documenti che risultano idonei ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica

della clientela. Tuttavia l’amministrazione disconosce validità a qualsiasi modalità di calcolo dello stesso attraverso programmi o siti

QUINDI

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni

29 novembre 2016

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23

Commissione Antiriciclaggio

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni

Come si identifica e verifica il titolare effettivo(art. 19, comma 1, lett. b)

Contestualmente all’identificazione del cliente

Obblighi del cliente: è il cliente che deve fornire per iscritto al professionista, sotto lapropria responsabilità, le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia aconoscenza per l’identificazione del titolare effettivo (es. nome e cognome, luogo e datadi nascita, ruolo di partecipazione al capitale sociale) (art. 21); Dichiarazione scritta delcliente: a tal fine, è opportuno che il professionista si precostituisca prova scritta, facendofirmare al cliente una dichiarazione scritta contenente le citate informazioni, da inserirenel Fascicolo cliente; è opportuno, anche se non obbligatorio, acquisire dal cliente anchela copia del documento di identità del/dei titolare/i effettivo/i

Obblighi del professionista: indipendentemente dalle dichiarazioni del cliente, è compitodel professionista valutare se ritenere sufficienti o meno le informazioni ed eventualmentei documenti prodotti dal cliente (approccio basato sul rischio)

29 novembre 2016

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L’individuazione del titolare effettivo

24

Commissione Antiriciclaggio

LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Art. 1, co. 2, lett. u)

«la persona fisica per conto della quale é realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato

tecnico»

Allegato tecnico

• la/le persone fisiche che possiedono o controllano(direttamente o indirettamente) un’entità giuridica(partecipazione pari al 25% +1 del capitale sociale)

• la/le persone fisiche che esercitano in altro modo ilcontrollo sulla direzione di un’entità giuridica

29 novembre 2016

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25

Commissione Antiriciclaggio

Il Provvedimento di Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7,

comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, N. 231 – fissa due ben determinate tipologie di

titolare effettivo:

La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizzaun’operazione titolare effettivo sub 1)

Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizzaun’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le personefisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità ovvero ne risultanobeneficiari titolare effettivo sub 2)

L’individuazione del titolare effettivo

29 novembre 2016

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26

Commissione Antiriciclaggio

COME

• E’ SVOLTA IN PRESENZA DEL CLIENTE

DA CHI

• PROFESSIONISTA

O ANCHEATTRAVERSO

PROPRI

• DIPENDENTI O COLLABORATORI

MEDIANTE QUANDO

• CONTESTUALMENTE ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

• L’ADOZIONE DI MISURE ADEGUATE E COMMISURATE ALLA SITUAZIONE DI RISCHIO PER COMPRENDERE LA STRUTTURA DI PROPRIETA’ E DI CONTROLLO DEL CLIENTE

• LA RICHIESTA DI DATI PERTINENTI AL CLIENTE (dichiarazione scritta)

• INFORMAZIONI ACQUISITE IN ALTRO MODO

25 maggio 2015

L’individuazione del titolare effettivo

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27

Commissione Antiriciclaggio

Individuazione del titolare effettivo sub 2)

Nel caso in cui il cliente sia una società il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,

possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto del cliente

Nozione di controllo ex art 2359 codice civile:

Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% delcapitale o dei diritti di voto

Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da persona giuridica, il titolareeffettivo deve essere individuato nella persona fisica che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Talecriterio deve essere applicato per ogni persona giuridica che possiede o controlla più del 25%

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società. Tale circostanza èfondamentale quando non ricorrano nessuna delle precedenti condizioni

L’individuazione del titolare effettivo

29 novembre 2016

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28

Commissione Antiriciclaggio

Tranne particolari e ben determinati casi – ad esempio società quotate in borsa – il titolare effettivo esiste sempre.

Non si rende necessaria l’individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata

I destinatari degli obblighi di adeguata verifica possonoastenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivoquando, risalendo la catena di controllo, individuino comecontrollante un soggetto diverso da persona fisica che, sefosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguataverifica semplificata

L’individuazione del titolare effettivo

29 novembre 2016

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29

Commissione Antiriciclaggio

SOCI di II°LIVELLO

SOCI di I°LIVELLOCLIENTE

SOCIETA’

PF 5%

PG 25%PF 50%

PF 50%

PG 70%

PF 70%

PF 20%

PG 10%

TITOLAREEFFETTIVO

L’individuazione del titolare effettivo

29 novembre 2016

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SOCI di II°LIVELLO

SOCI di I°LIVELLOCLIENTE

SOCIETA’

PF 5%

PG 25%PF 50%

PF 50%

PG 70%

PF 30%

PF 40%

PF 30%

30

Commissione Antiriciclaggio

TITOLARIEFFETTIVI

L’individuazione del titolare effettivo

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

SOCI di II°LIVELLO

SOCI di I°LIVELLOCLIENTE

SOCIETA’

PF 5%

PG 25%

PF 50%

PF 50%

PG 70%

PF 20%

PF 20%

PF 20%

PF 20%

PF 20%

In questo caso si dovràconsiderare anche l’esistenza dialtri rapporti in base ai quali lepersone fisiche esercitano ilcontrollo sulla direzione delcliente quali ad esempio:

patti parasociali; socio di riferimento in virtù dirapporti familiari tra ipartecipanti al capitale sociale; persona fisica che controlla lasocietà che esercita attività didirezione e coordinamento sulcliente);ecc.

L’individuazione del titolare effettivo

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Gli obblighi semplificati di adeguata verificaCasistica prevista dal D.Lgs 231/2007

Soggetti di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 Uffici pubblica amministrazione, istituzioni ed organismi che svolgono

funzioni pubbliche Soggetti autorizzati con decreto del MEF

Esibizione documentale: Riscontro documentale derivante da consultazione albi, interrogazione registri, etc. Informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un

mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID Copia del decreto di autorizzazione del MEF Etc.

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio si astengono dall’applicazione delle misure semplificate se riscontrano dubbi sulla idoneità o veridicità delle informazioni, se non

vi siano più le condizioni per configurare un basso rischio di riciclaggio o, comunque, in ogni caso vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

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29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

Gli obblighi rafforzati di adeguata verificaCasistica prevista dal D.Lgs 231/2007

Cliente non fisicamente presente al momento dell’identificazione Persone politicamente esposte Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari Altre specifiche casistiche (versamento contanti o valori provenienti da

altri Stati, invio UIF segnalazione, etc.)Esibizione documentale: Riscontro documentale derivante da atti notarili, interrogazione registri, etc. Ulteriore documentazione attestante verifica dei dati attraverso strumenti quali contatto telefonico su

utenza fissa, invio di comunicazioni al domicilio, verifica su residenza, incontri in loco, etc. Web check e documentazione PEP Riscontro documentale circa le cariche pubbliche eventualmente ricoperte dal cliente e/o titolare

effettivo Analisi origine dei fondi anche mediante attestazione del cliente Copia della dichiarazione di trasferimento di contante (art. 3 D.Lgs. 195/2008) Attestazione approfondimenti effettuati in caso di utilizzo di banconote di grosso taglio

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29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

16 novembre 2016

Controllo costante

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Esibizione documentale: Manuale, indicazione e procedure circa le modalità e la

calendarizzazione delle verifiche connesse con il controllo costante Documenti attestanti il monitoraggio periodico eseguito Eventuale comunicazione alla clientela

Esibizione documentale: Idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall’art. 30 del

DL 231/2007 che abbia le caratteristiche previste e, in particolare, siaidonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificatoe il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l’intermediario oprofessionista attestante

Nel caso di rapporti continuativi, procedure di controllo costante

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Commissione Antiriciclaggio

Controllo costante

Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni

Richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati

Richieste periodiche di aggiornamento dati

Automatismi per aggiornamento dati: scadenze documenti identificazione, termine rinnovo cariche sociali, etc

Incontri periodici con il cliente soprattutto quando si presentano situazioni di criticità

Istruire personale di studio

Annotare le informazioni acquisite negli incontri con il cliente

Eventuale designazione responsabile monitoraggio

Attività di monitoraggio in relazione al grado

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Il professionista di riferimento del cliente è responsabile:

Dell’accettazione dell’incarico e della cessazione della prestazione professionale Della raccolta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per

l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo Della formazione e dell’aggiornamento del fascicolo della clientela Della tempestiva registrazione dei dati nell’AUI o nel registro cartaceo Dell’individuazione e rispetto degli obblighi semplificati e rafforzati Della gestione del rapporto con il cliente con l’obbligo di segnalare eventuali

operazioni sospette Dell’adozione di eventuali idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e

delle risorse economiche del cliente

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

L’addetto del back office o collaboratore è responsabile:

Raccolta dei documenti predisposti dal professionista e dal cliente ai fini dell’adeguata verifica e ordinata archiviazione

Dell’istituzione e aggiornamento del fascicolo cliente con quanto ricevuto dal professionista

Della registrazione dei dati in AUI/registro cartaceo

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascuncliente (art. 38, co. 2)

È quindi possibile inserire in archivio anche dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebberoessere utilizzati, ad esempio, per giustificare le ragioni per cui non si è proceduto a segnalareun’operazione sospetta

In ogni caso si ritiene che nel fascicolo debbano essere conservati tutti i dati richiesti ai fini di unaadeguata verifica della clientela.

ATTENZIONE:Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere alle richieste diacquisizioni informative e documentali entro il termine di 3 giorni dalla richiesta. Talepossibilità non è contemplata per chi gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

FASCICOLO CLIENTE

1. fotocopia documento di riconoscimento (o riferimenti) valido alla data dell’identificazione 2. fotocopia codice fiscale;3. fotocopia partita iva;4. visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica

per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);5. verbale CDA di nomina;6. documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di

adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;7. eventuale attestazione ex art. 30 (adeguata verifica svolta da terzi);8. copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile

l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);9. dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione, sullo scopo e sulla natura

dell’attività e sui mezzi economici utilizzati;

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

FASCICOLO CLIENTE

10. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;11. scheda di valutazione del rischio;12. scheda per l’adeguata verifica della clientela contente i dati identificativi e le dichiarazioni del cliente;13. valutazione del rischio;14. scheda per il controllo periodico;15. documenti relativi alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione;16. ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della

normativa antiriciclaggio.

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

Utilizzo dei dati a fini fiscali (art. 36, comma 6)

I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI

(Si pensi all’avvio di un accertamento sulla base dei dati registrati inarchivio o di una segnalazione di operazione sospetta. In caso di sospettaevasione l’amministrazione finanziaria può emettere un verbale diaccertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della leggen.241/90 avrà diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale(le registrazioni del professionista!)

29 novembre 2016

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La registrazione e conservazione dei documenti

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Commissione Antiriciclaggio

La disciplina attuativa si coniugherà con le regole di tutela della privacy nel trattamento dei dati

Costituiscono “trattamento dei dati personali” ai sensi

dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03

Possono essere effettuate solo dagli “incaricati” nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell’art. 30 della

normativa sulla privacy,che operano sotto la diretta autorità del “titolare”

o del “responsabile” del trattamento

Operazioni di identificazione, conservazione

dei dati in archivioe segnalazione

Soggetti responsabili dell’adempimento

29 novembre 2016

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Commissione Antiriciclaggio

ININ

Grazie per l’attenzione

Thomas Kraicsovits Commissione Antiriciclaggio

29 novembre 2016