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La gestione dei sedimenti dragati

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Oggetto

Applicazione

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Quadro normativo:

• Convenzione di Londra del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie;

• Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento;

• Convenzione OSPAR del 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, che sostituisce la Convenzione di Oslo del 1972 per la prevenzione dell'inquinamento marino da versamento da navi e aeromobili, nonché la Convenzione di Parigi del 1974 per la prevenzione dell'inquinamento marino proveniente dalla terra ferma;

• Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie;

• Direttiva 2008/98/CE che ha espressamente escluso dalla normativa sui rifiuti, qualora sussistano determinate condizioni, i sedimenti dragati.

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Mancanza di una disciplina normativa unitaria

Mancanza di una direttiva comunitaria dedicata

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• d.lg. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento), art. 35, comma 2.

• l. n. 179 del 31 luglio 2002, che all’art. 21 individua nella regione l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (odierno art. 109 del d.lg. n. 152/2006);

• d.lg. n. 152/2006, in particolare art. 109 che disciplina l’immersione in mare di diversi materiali;

• l. n. 296/2006 che ha modificato la legge n. 84/94 dettando una specifica disciplina per le operazioni di dragaggio all’interno dei S.I.N.

• d.m. 7 novembre 2008 che ha dettato i limiti e le condizioni per gli interventi a norma della l. n. 84/94;

• d.lg. n. 205/2010: ha modificato il d.lg. n. 152/2006, recependo la direttiva 2008/98/CE e riproducendo fedelmente, all’art. 185 co. 3, l’esclusione espressa relativa ai sedimenti;

• sempre d.lg. n. 205/2010, comma 13 dell’art. 39;• d.l. n. 1/2012, convertito con l. 27/2012: all’art. 48 ha introdotto una modifica sostanziale

alla normativa di cui alla l. n. 84/1994.

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Mancanza di una disciplina nazionale unitaria ed esaustiva

Frammentazione normativa comporta dubbi interpretativi ed applicativi

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Maggiore criticità:

i sedimenti dragati sono rifiuti ?

Indirizzo comunitario: Direttiva 2008/98/Ce prevede un’esclusione condizionata, poi recepita dal legislatore nazionale

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4 disposizioni normative, attualmente vigenti:

Legge 84/1994Art. 109, d.lg. 152/2006

Art. 185, comma 3, d.lg. 152/2006Art. 39, comma 13, d.lg. 205/2010

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L. n. 84/1994, in tema di “Riordino della legislazione in materia portuale”, come modificata dalla l. n. 296/2006.

È la normativa nazionale più risalente, ma anche quella modificata più recentemente: d.l. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni), convertito con l. n. 27/2012.

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Art. 109, d.lg. 152/2006

Parte III del decreto: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.

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Art. 109, d.lg. 152/2006:Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa

in mare di cavi e condotte:«1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle

convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia

dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività

di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri. […]»

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2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto».

Extrema ratio applicativa

DM non è mai stato emanato.

Quale autorità competente?

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La norma riproduce il precedente art. 35 del d.lg. n. 152/1999; si può quindi richiamare l’art. 21 della legge 31 luglio 2002 n. 179 (“Disposizioni in materia ambientale”):

Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera.1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali

di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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Tale disposizione è stata applicata dalla giurisprudenza amministrativa:

«L'articolo 35 del d.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 ha consentito l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, distinguendo la diversa tipologia di materiale e la natura dell'intervento. Per quel che interessa in questa sede, la norma ha sottoposto ad autorizzazione l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi solo quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo. L'articolo 21 della legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera) ha affidato alle regioni la competenza in tema di rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo". Il successivo d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (cd. Codice dell'Ambiente), in un'ottica di risistemazione della normativa ambientale, ha recepito, con l'articolo 109, integralmente il contenuto normativo introdotto con il citato articolo 35 del d. lgs. 152 del 1999» (T.A.R. Campania - Napoli , sez. I, 19 maggio 2010, n. 7161).

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Art. 185, comma 3, d.lg. 152/2006

Parte IV del decreto, in tema di rifiuti; l’art. 185 disciplina le esclusioni dall’ambito di applicazione

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Art. 185, comma 3, d.lg. 152/2006:

«fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni».

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n. 2 condizioni per aversi l’esclusione (cumulative):

(1)“spostamento” effettuato per determinati fini

(2)non pericolosità

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Diverse interpretazioni del participio passato “spostati”:

• i sedimenti non sono rifiuti se il loro spostamento avviene all’interno di acque superficiali, esclusa pertanto una loro movimentazione via terra;

• i sedimenti non sono rifiuti se il loro spostamento avviene all’interno di acque superficiali, inteso come la ricollocazione dei sedimenti nello stesso corso d’acqua o bacino dal quale erano stati rimossi;

• i sedimenti non sono rifiuti se il loro spostamento avviene all’interno di acque superficiali, laddove spostamento va inteso come rimozione (dragaggio).

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Criteri di interpretazione:L’art. 12 co. 1 delle disposizioni sulla legge in generale è dedicato, appunto,

all’interpretazione della legge e prevede:

«Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Si deve guardare, innanzitutto, al senso delle parole (spostati) e alla loro connessione.

Quanto alla connessione, appare evidente che il participio passato spostati sia connesso con le finalità espressamente indicate dalla norma come condizioni (necessarie ma non sufficienti) affinché i sedimenti siano esclusi dalla disciplina dei rifiuti.

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La prima interpretazione: movimentazione via mare:

La prima interpretazione proposta – quella che ammetterebbe una movimentazione via mare escludendo quella via terra – può dunque risultare illogica, sul piano letterale dato dalla connessione delle parole, in quanto l’obiettivo - ad esempio – di prevenire gli effetti delle inondazioni non si realizza solo spostando via mare (anziché via terra) i sedimenti rimossi.

Esempio: dighe costiere nel Paesi Bassi

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La seconda interpretazione: ricollocazione nello stesso sito:

Per quanto intervento realizzabile (e di fatto realizzato), essa potrebbe risultare manifestamente incompatibile con la finalità di ripristino dei suoli (espressamente indicata dal legislatore), finalità che, per essere concretamente realizzata, impone che i sedimenti siano collocati sulla terra ferma, il che sarebbe in contrasto con una ricollocazione circoscritta in un preciso perimetro di acque superficiali.

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La terza interpretazione, dragati:

Abbiamo visto come un’interpretazione strettamente letterale porta la disposizione ad essere inapplicabile. Serve quindi un ragionamento che vada a ricercare la volontà del legislatore, volontà che potrebbe condurre a ritenere preferibile la terza proposta interpretativa, vale a dire:

non sono rifiuti i sedimenti smossi (rimossi, o tecnicamente, dragati) all’interno di acque superficiali, a patto che non siano pericolosi e che l’esigenza di rimuoverli dal fondo sia dettata per soddisfare le finalità indicate dal legislatore.

Gunter Wolff (membro della Commissione Europea – DG Ambiente): «Sediments relocated inside surface waters shall be excluded from the scope of the WFD under the following conditions: 1. Dredging is done for one of the following purposes: managing waters and waterways or; preventing floods or; mitigating the effects of floods and droughts or; land reclamation.2. It is proved that the sediments are non-hazardous».

Non più riferimento alla movimentazione/destinazione, ma alla modalità di escavo.

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Sedimenti di acque superficiali non sono rifiuti se:

• Dragati per specifiche finalità

• Non pericolosi

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Art. 39, comma 13, d.lg. 205/2010:

Disposizioni transitorie e finali del decreto “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE”.

Articolo oggi non facente parte del d.lg. 152/2006, ma autonomamente efficace.

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Art. 39, comma 13, d.lg. 205/2010:

«Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti».

Determinate finalità

Riferimento a acque superficiali

Cosa differisce dal 185 comma 3?

Necessaria sussistenza delle condizioni del sottoprodotto

Possibile pericolosità del materiale?

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Art. 5-bis l. n. 84/1994, come modificata dal d.l. n. 1/2012 (convertito con l. 27/2012):

Ambito applicativo specifico:

S.I.N. - Porti nazionali

Perché è interessante?

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Comma 1:

«Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.

Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. […]

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Possibile contestualità degli interventi

E se l’area è stata solo caratterizzata?

Importanza delle CVS (messa a dimora sedimenti bonificati)

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Comma 1:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità. […]

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Complementarietà ministeriale

Tempi certi, seppur ordinatori

Assoggettabilità a VIA

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Commi 6 e 7 art. 252 d.lg. 152/2006:

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

c.d. autorizzazione ad ombrello, ma senza Conferenza di Servizi

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Commi 6 e 7 art. 252 d.lg. 152/2006:

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

Assoggettabilità verificata dalla Commissione VIA, ma approvazione della valutazione è Ministeriale.

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Comma 2: possibili destinazioni

«I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici[…]»

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Comma 2, destinazione 1: riutilizzo in situ

«[…] su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata»

Autorizzati dal MATTM

Confermata competenza regionale (poco chiara nell’art. 109)

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Comma 2, destinazione 1: riutilizzo in situ

Condizioni:

«qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici […]»

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Comma 2, destinazione 2: riutilizzo a terra

«[…] possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore […] a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. […]. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali».

Riutilizzo a terra

Deroga solfati e cloruri con parere ARPA

Progetto di dragaggio costituisce anche autorizzazione all’utilizzo dei materiali.

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Comma 2, destinazione 2: riutilizzo a terra

«qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,[…]».

Non contaminati con riferimento al sito di destinazione.

Conformità al test di cessione

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Comma 2: destinazione 3: refluimento in CVS

«[…] possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6».

CVS, debitamente impermeabilizzate

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Comma 2: destinazione 3: refluimento in CVS

«qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione […]».

Non pericolosi all’origine o dopo trattamenti

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Comma 2: destinazione 4: restituzione agli usi legittimi

«qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152».

Valori di intervento non ancora definiti

Restituzione agli usi legittimi

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Comma 4: il trasporto

«I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica […]».

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Comma 4: il trasporto

Destinazione a CVS in altri porti nazionali

Non formulario, ma qualcosa di simile: non sono rifiuti

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Comma 5: deposito temporaneo

«L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. […]. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.[…]».

Depositabili per 30 mesi senza limiti quantitativi, purché non vi sia trasferimento degli inquinanti

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Comma 6: norme tecniche

«Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[…]»

Ministeri definiscono le norme tecniche applicabili (24.03.2012 - 9.05.2012)

Finché non viene emanato il dm: d.m. 7 novembre 2008 che ha dettato i limiti e le condizioni per gli interventi a norma della l. n. 84/94, ma che non disciplina le

specifiche attività

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Comma 10:

«I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale […], possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". […]»

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Comma 10:

Porti non ricompresi nel SIN: medesima situazione di criticità

Immersi in mare ex art. 109 (autorizzazione regionale)

Altre destinazioni (CVS, ripascimento … ) autorizzate dalla Regione

Confermata competenza regionale (sentenza T.A.R. Campania)

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In sintesi:

• Art. 109: extrema ratio per sedimenti marini, autorizzazione regionale e refluimento in mare

• Art. 185, comma 3: regola generale: no rifiuti se rispettate le due condizioni

• Art. 39, comma 13: norma specifica, richiede rispetto delle condizioni per aversi sottoprodotto

• l. n. 84/1994: applicazione limitata a SIN e Porti