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La Croce Rossa e il Diritto Internazionale Umanitario...2 INDICE Parte Prima: La croce Rossa 1. HENRY DUNANT E LA CROCE ROSSA 2. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA

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LLa Croce Rossa e il

Diritto Internazionale Umanitario

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INDICE Parte Prima: La croce Rossa 1. HENRY DUNANT E LA CROCE ROSSA

2. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA

1. CONFERENZA INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E DI MEZZALUNA ROSSA2. IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA: C.I.C.R.3. LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ DI CROCE ROSSA E DI MEZZALUNA ROSSA4. LE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE ROSSA E DI MEZZALUNA ROSSA

3. I 7 PRINCIPI FONDAMENTALI

4. CROCE ROSSA ITALIANA

5. LE ATTIVITA'

6. DEFINIZIONI E CONCETTI

Seconda Parte: Il Diritto Internazionale Umanitario 7. GENESI E SVILUPPO

8. I CRIMINI DI GUERRA

9. I MEZZI DI ATTUAZIONE DEL DIU

1. I TRIBUNALI SPECIALI2. LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

10. L’EMBLEMA

11. LA SIMBOLOGIA

12. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE E STORIOGRAFICHE

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Parte Prima: La Croce Rossa

1. HENRY DUNANT E LA CROCE ROSSA

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2. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

1. Conferenza Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa

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2. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa: C.I.C.R.

Assemblea Generale:

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Consiglio Esecutivo:

Direzione:

Compiti in tempo di pace:

Compiti in caso di conflitto:

L’Agenzia Centrale delle Ricerche

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3. La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa

- Assemblea Generale:

- Consiglio Esecutivo:

-Segretariato permanente:

- Organi Consultivi:

Compiti della Federazione:

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4. Le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa

9. essere riconosciuta dal governo del proprio Paese quale società di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario Disporre di un’adeguata organizzazione per far fronte ai compiti previsti in tempo di pace, come in caso di un conflitto armato

Compiti in tempo di pace:

Compiti in tempo di guerra:

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3. I 7 PRINCIPI FONDAMENTALI

dottrina legame

UMANITÀ

IMPARZIALITÀ

NEUTRALITÀ

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INDIPENDENZA

VOLONTARIETÀ

UNITÀ

UNIVERSALITÀ

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4. CROCE ROSSA ITALIANA

Il primo "Comitato Milanese dell'Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra" si costituisce a Milano, ad opera del Comitato Medico Milanese dell'Associazione Medica Italiana il 15 giugno 1864, ben due mesi prima della firma della Convenzione di Ginevra, conseguentemente agli ideali enunciati da Ferdinando Palasciano ed Henry Dunant. Questo inizia subito la sua attività sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni, il quale, due mesi dopo la costituzione del Comitato, viene chiamato a Ginevra, insieme ad altri delegati italiani, per riferire su quanto fatto a Milano e quanto sarà intenzione di fare - in avvenire - in favore dei feriti e dei malati in guerra. Il 22 agosto 1864, a Ginevra, anche l’Italia sottoscrive la “Convenzione di Ginevra”. Il giorno 11 dicembre dello stesso anno si tiene, a Milano, un congresso in cui si approva il regolamento del Comitato di Milano come Comitato Centrale per il coordinamento delle attività dei costituendi nuovi comitati. Il 20 giugno 1866 l'Italia dichiara guerra all'Austria e le prime quattro "squadriglie" di volontari partono alla volta di Custoza. Nel 1872, a seguito dei fatti d’arme che portarono all’unificazione d’Italia, il Comitato Centrale venne trasferito a Roma e nel 1882 l’associazione venne eretta ad “ente morale”. La C.R.I. è oggi un ente privato di interesse pubblico, un’associazione di soccorso volontaria - senza fini di lucro - posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Statuti che hanno di volta in volta regolato l’esistenza e l’attività della Croce Rossa Italiana sono stati emanati nel 1929 (R.D. 21 gennaio 1929 n. 111), 1997 (D.P.C.M. 7 marzo 1997, nr. 110), 2002 (DPCM 5 luglio 2002, nr. 208) e 2005 (D.P.C.M. del 6 maggio 2005, nr. 97); impulso al riordino dell’associazione venne dato con D.P.R. 31 luglio 1980 n. 613. Lo Statuto definisce i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in tempo di pace; per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità alle Convenzioni di Ginevra del ’49 ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, "partecipa allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati". Sono invece compiti in tempo di pace: organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compitidi struttura operativa nazionale di protezione civile; concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati; collaborare con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria; promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce Rossa; diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce Rossa; diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce Rossa Internazionale; collaborare con le Società di Croce Rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa; adempiere a quanto connesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce Rossa alle Società Nazionali; svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali,

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attinenti alla materia della Croce Rossa. All'Associazione, mediante l'art. 3 dello Statuto, viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di essere delegata, mediante convenzione, a gestire con la propria organizzazione il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti e negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; essa può essere delegata, inoltre, mediante concessione dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti. Per quanto la Croce Rossa Italiana si poggi su dei valori fondamentali e su una volontà inesauribile di amicizia, fraternità e di generosità essa, per la sua ampiezza, impone però un regolamento preciso, un senso della gerarchia ed un'organizzazione aperta alla partecipazione dei suoi membri. Il funzionamento democratico della Croce Rossa Italiana si caratterizza tramite un organo di deliberazione e controllo che esercita il suo magistero sugli organi esecutivi: tale funzione viene esercitata dall'Assemblea Generale. Questa è composta dal Presidente Generale, dal Vice Presidente Generale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dai delegati eletti. Ha il compito di elaborare le linee programmatiche generali dell'Associazione, di approvare le modifiche statutarie, elegge il presidente generale, nomina i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale, , delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su tutte le altre questioni che il presidente generale ed il consiglio direttivo nazionale ritengono di sottoporle.

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Soccorso (autostradale/aereoportuale/118) Educazione Sanitaria e Primo Soccorso (scuole / aziende / popolazione) Protezione Civile Divulgazione del D.I.U. (interna/FF.AA./ecc.) Formazione personale (scuole infermieri – A.S.V. – ecc.) Attività socio-assistenziali interne ed internazionali

Soccorso e cura a feriti ed ammalati Assistenza ai Prigionieri di Guerra / Internati Civili Allestimento campi per distribuzione aiuti ai civili Ricerca dei dispersi a mezzo dell’ A.C.R. Attività sanitario/assistenziale connesse alla Difesa Civil

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Parte Seconda: Il Diritto Internazionale Umanitario

6. DEFINIZIONI E CONCETTI Il Diritto Internazionale Umanitario – in seguito DIU - (o diritto umanitario) anche chiamato diritto di guerra o diritto dei conflitti armati – è l’insieme delle regole che in tempo di guerra proteggono le persone che non prendono parte o non prendono più parte alle ostilità. Il DIU afferma come le scelte dei metodi e mezzi di guerra non siano illimitati. Lo scopo principale è quello di limitare e prevenire le sofferenze umane in caso di conflitto.

1. tra necessità militare ed esigenze umanitarie. E’ lecito condurre le ostilità perseguendo il successo delle operazioni militari, ma non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra; esistono invece limiti ove la necessità delle operazioni militari devono fermarsi di fronte alle esigenze umanitarie. Conseguentemente, l’uso di

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determinate armi è totalmente proibito (es. armi chimiche e batteriologiche) o limitato (es. mine, trappole esplosive, armi incendiarie, armi nucleari).

2. tra vantaggi militari e danni indiretti .Poiché la violenza bellica difficilmente ha effetti limitati ai soli obiettivi militari, gli effetti indiretti prodotti dagli attacchi, vale a dire le perdite tra la popolazione civile e le distruzioni di beni di carattere civile, non devono essere sproporzionati ai vantaggi militari con tali attacchi concretamente perseguiti. Non è quindi lecito provocare enormi distruzioni in un centro abitato solo per conseguire risultati di scarsa rilevanza tattico-strategica, bensì occorre che sussista una debita proporzionalità tra le vittime, i danni accidentalmente provocati alla popolazione e l’importanza degli obiettivi militari da raggiungere.

La violenza bellica non può essere esercitata da chiunque e contro chiunque e qualunque cosa; essa può essere esercitata unicamente dai combattenti legittimi delle Parti belligeranti e solo contro i combattenti e gli obiettivi militari nemici, né può mai essere deliberatamente diretta contro la popolazione ed i beni di carattere civile. Da questa fondamentale regola discendono due differenti manifestazioni del principio di distinzione: a) distinzione personale, tra combattenti e popolazione civile; b) distinzione reale, tra obiettivi militari e beni di carattere civile

la popolazione civile (IV CG); i feriti (I, II CG); i naufraghi (II); gli ammalati; i caduti; i prigionieri di guerra (III CG);

ai beni culturali; all'ambiente.

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le violenze contro la vita, la salute, gli atti di tortura, le pene corporali e l'omicidio le pene collettive la cattura di ostaggi gli atti di terrorismo gli oltraggi alla dignità della persona, lo stupro, la prostituzione forzata la schiavitù il saccheggio la minaccia di compiere uno degli atti citati

I diversi tipi di conflitto:

peace keeping - peace enforcing

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I combattenti legittimi e i prigionieri di guerra

Differenza tra il diritto internazionale umanitario e i diritti umani: Il DIU è molto simile alla legislazione dei diritti umani perché sia l’una che l’altra consacrano il diritto di ogni essere umano di essere rispettato nella sua integrità fisica e morale nonchè nella sua dignità. Detto questo è bene ricordare come il diritto umanitario – atto a ridurre la sofferenza degli individui durante un conflitto armato – contenga delle norme molto specifiche rispetto a quanto enunciato nei trattati riguardanti i diritti umani. Più che distinti questi tipi di norme si dicono complementari. Il diritto umanitario si applica in situazioni di conflitto armato mentre i dirtti umani o almeno alcuni di essi, proteggono la persona umana sempre. Esistono delle clausole che autorizzano gli stati, in occasione di grave pericolo a sospendere i diritti dell’uomo, fatta eccezione per alcuni diritti fondamentali che devono essere rispettati in ogni circostanza. Si tratta del diritto alla vita, del divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani, della schiavitù e dell’assoggettamento a servitù. Questi diritti vengono chiamati “nocciolo duro” e devono essere rispettati in qualsiasi caso. Il contenuto dei diritti umani che si devono rispettare in ogni circostanza tende a convergere verso le garanzie previste dal diritto umanitario , come ad esempio il divieto della tortura (Art. 75 I P e art 6 II P).

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7. GENESI e SVILUPPO

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(IV Protocollo [nuovo] alla Convenzione del 1980)

(II Protocollo [emendato] alla Convenzione del 1980)

l’obbligatorietà della leva a 16 anni); 2005 III Protocollo Aggiuntivo per l’adozione del Cristallo Rosso, nuovo emblema di prote- zione del personale sanitario e religioso e distinzione del personale e dei mezzi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa;

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8. I CRIMINI DI GUERRA

9. I MEZZI DI ATTUAZIONE DEL DIU

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1. I Tribunali speciali

2. La Corte Penale Internazionale Per ovviare a questi inconvenienti, su attivazione dell’Italia, il 17 luglio 1998 è stato firmato ed adottato lo Statuto di Roma, atto fondatore della CPI. La CPI è la prima giurisdizione internazionale a valore universale e, per questo, la prima ad essere stata creata con lo scopo di giudicare l'insieme dei crimini internazionali che potrebbero essere commessi in futuro.

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APPROFONDIMENTO: I bambini-soldato

La situazione attuale (fonte: Child soldiers – Global Report 2008) Allo stato attuale oltre tre quarti degli Stati hanno firmato, ratificato o aderito al Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Nel concreto la ratifica della Convenzione da parte degli Stati si riflette nella riduzione del numero di conflitti in cui i bambini sono direttamente coinvolti (da 27 nel 2004 a 17 alla fine del 2007).Il fenomeno coinvolge almeno 86 Paesi e territori in tutto il mondo e comprende più precisamente l’arruolamento illegale da parte di gruppi armati, l’arruolamento forzato, da parte delle forze governative, l’arruolamento o l’utilizzo di bambini nelle milizie o altri gruppi alleati con le forze armate, il loro utilizzo come spie e l’arruolamento nell’esercito regolare in tempo di pace. La necessità di concedere una protezione speciale ai bambini è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo, nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; ma la realtà dei bambini-soldato viene denunciata, per la prima volta in una convenzione internazionale, nel 1989 con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (entrata in vigore nel 1990), ratificata da tutti i Paesi Membri e dai Paesi candidati ad entrare nelle Nazioni Unite. La Convenzione ha il merito di dare una definizione precisa di “fanciullo”: < ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile> e di impegnare gli Stati firmatari a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti appropriati affinché siano effettivamente tutelati contro ogni forma di discriminazione. In particolare gli artt. 32 e 38 riconoscono “il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale” e sanciscono il divieto degli Stati di arruolare nelle loro forze armate persone con età inferiore ai quindici anni. Nel 1998 lo Statuto della Corte Penale Internazionale annovera fra i crimini di guerra il reclutamento o arruolamento di fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali, o la loro partecipazione attiva alle ostilità. (Statuto di Roma art. XXVI). Anche la Millennium Declaration del 2000 si occupa di questo problema, con la dichiarazione esplicita di voler garantire che “ai bambini e a tutte le popolazioni civili che soffrono a causa di disastri naturali, genocidi, conflitti armati e altre emergenze umanitarie, venga fornita tutta

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l’assistenza e la protezione necessaria affinché possano riprendere una vita normale quanto prima possibile”. La Dichiarazione inoltre chiede agli Stati di incoraggiare la ratifica e la piena attuazione della Convenzione sui Diritti del Bambino e dei suoi Protocolli opzionali sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e sul commercio di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile. Diverse Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, dal 2001 in poi, affrontano la questione in toni sempre più forti e vincolanti per gli Stati. I dati: Gruppi armati in almeno 24 Paesi sono conosciuti per aver arruolato bambini al di sotto dei 18 anni. Governi che hanno utilizzato bambini soldato nei conflitti tra l’aprile del 2004 e l’ottobre del 2007: Chad Repubblica Democratica del Congo (RDC) Israele Myanmar Somalia Sudan e Sudan del Sud Uganda Yemen Inoltre, in Iraq la Gran Bretagna ha schierato ed esposto alle ostilità ragazzi al di sotto dei 18 anni. Almeno 63 Paesi hanno permesso il reclutamento volontario di bambini nelle loro forze armate.

Documenti sui bambini-soldato dal 1989 al 2008 1989 - Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (adottata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1990), 1989 - Convenzione 182 dell’International Labour Organisation sul divieto del lavoro infantile (20/11/1989) 1998 - Statuto di Roma della Corte penale Internazionale (17/07/1998) 2000 – Protocollo opzionale approvato dall’Assemblea delle Nazioni Unite e ratificato dall’Italia con Legge 46/2002 2000 – Dichiarazione del Millennio dell’ONU 2007 - Principi di Parigi – Conferenza di Parigi sui bambini soldato

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Documenti -

Le bombe a grappolo (cluster bombs)

sono la distruzione e l’uccisione indiscriminata di obiettivi non previsti. La

Documenti – Cluster Bombs

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10. L’EMBLEMA

1876: I Paesi arabo-musulmani adottano, per motivi pseudo-religiosi, il simbolo della “MEZZA LUNA ROSSA” in campo bianco (non riconosciuto) (*)

1923: La Persia adotta il simbolo del “LEONE E SOLE ROSSI” in campo bianco (non riconosciuto) (**)

gli emblemi previsti dalle convenzioni, venne affrontato il problema con la creazione di un gruppo di studio; negli anni a seguire si arrivò a concepire la creazione di un terzo emblema e nel corso della 28.a Conferenza di fine 2003, dopo svariate proposte, fu scelto il “Cristallo Rosso” in campo bianco (con evidente volontà di richiamare l’analogia tra la purezza del cristallo e gli ideali del Movimento). Tra le particolarità di quest’ultimo simbolo vi è quel la di poter essere “personalizzato” (vedi esempi).

La strada per poter arrivare all’adozione ufficiale del nuovo emblema è dovuta passare per una serie di adempimenti:

I. Stesura del III Protocollo Aggiuntivo, depositato a Ginevra, per la firma e la ratifica, nel dicembre 2005 (il Protocollo è entrato in forza il 14 gennaio 2007);

II. Adeguamento di tutti gli strumenti convenzionali (tra cui gli “statuti del C.I.C.R. e della Federazione).

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USO PROTETTIVO Esso compete in tempo di guerra a tutti gli Stati che hanno ratificato almeno le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed ha lo scopo di assicurare la protezione dei feriti e dei malati e di coloro che li soccorrono. L’emblema protettivo deve essere di grandi dimensioni onde risultare visibile a distanza e si può apporre esclusivamente su ospedali, infermerie, formazioni campali, trasporti e personale sanitario. Ogni abuso dell’emblema protettivo (atto di perfidia) costituisce una violazione grave del DIU e si configura quale crimine di guerra.

USO DISTINTIVO Esso compete, in qualunque tempo, a tutte le Società Nazionali di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa ed ha lo scopo di renderne riconoscibili i beni, i locali, i trasporti ed il personale. L’emblema distintivo deve essere di piccole dimensioni per potersi distinguere dall’ emblema protettivo in tempo di guerra. Ogni altro uso dell’emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, compreso quello commerciale o pubblicitario, è illecito ed i trasgressori sono soggetti, a seconda dei casi e dei diversi ordinamenti giuridici, a sanzioni penali o amministrative.

legge 25 giugno 1999 n. 205 ha depenalizzato la fattispecie che ora si configura come “illecito amministrativo” punibile con una pena pecuniaria.

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11. LA SIMBOLOGIA

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12. Indicazioni Bibliografiche e Sitografiche