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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI POTENZA-MATERA FORMAZIONE DEI LAVORATORI inseriti nel programma Reddito Minimo di Inserimento promosso dalla Regione Basilicata Formazione generale e specifica per rischio medio La sicurezza dei lavoratori in attuazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 (Testo Unico sulla salute e SICurezza sul lavoro) Potenza-Matera, settembre 2017 Cesare Fazio 2005

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI POTENZA-MATERA · 2020-01-12 · ITL Potenza-Matera, Via Isca del Pioppo n°41, 85100 Potenza 3 Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs81/2008 impongono

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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DIPOTENZA-MATERA

FORMAZIONE DEI LAVORATORI inseriti nel programma

Reddito Minimo di Inserimentopromosso dalla Regione Basilicata

Formazione generale e specifica per rischio medio

La sicurezza dei lavoratori in attuazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n°81 (Testo

Unico sulla salute e SICurezza sul lavoro)

Potenza-Matera, settembre 2017

Cesare Fazio 2005

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Potenza – Matera - I^ stampa Settembre 2017

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza - MateraOpera in copertina: Cesare Fazio

Progetto e coordinamento editoriale a cura di: ing. A. Romaniello - ing. E. Straziuso(Staff Settore tecnico: ITL di Potenza - Matera)

Coordinamento scientifico e didattico prof. Stefano Olivieri Pennesi(Capo ITL di Potenza-Matera)

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Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs81/2008 impongono al datore di lavoro siapubblico che privato di assicurare a ciascun lavoratore adeguata informazionee formazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attivitàsvolta oltre che sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lottaantincendio, la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Il presente lavoro trae origine, in primis, dalla necessità di fornire, da partedei docenti qualificati individuati come formatori, una traccia concreta delruolo e mandato didattico ad essi conferito che, pur basato su indispensabiliconoscenze teoriche dei rischi e della sicurezza negli ambienti di lavoro, è statoscelto di declinare in modo pratico, supportato da conoscenze dirette edindirette di eventi infortunistici su cui basare un confronto diretto edesperenziale con le composite aule del lavoratori destinatari del progettoReddito Minimo di Inserimento.

Questa agevole ma, al contempo, esaustiva dispensa è stata ideata erealizzata per fornire a tutti i discenti - lavoratori inseriti nel progetto RedditoMinimo di Inserimento promosso dalla Regione Basilicata ed attuato daiComuni della regione Basilicata, un'informazione pratica, semplice macompleta sui comportamenti da tenere per svolgere i variegati compiti affidatirispettando la propria e l'altrui sicurezza.

Oltre alle nozioni di base sui doveri dei lavoratori e le corrette normecomportamentali, ampio spazio viene dato ad alcune tematiche di particolarerilevanza quali la movimentazione dei carichi, i dispositivi di protezioneindividuale, l'uso corretto dei videoterminali e delle attrezzature di lavoro.

Due sezioni dedicate alla segnaletica di emergenza ed ai comportamenti daadottare in caso di infortunio, completano l'informazione.

Con l’auspicio che l'attività formativa programmata possa consentire aidestinatari di detto progetto, coinvolti nel programma in parola di operare inmodo da garantire adeguati standard in tema di sicurezza, ringrazio ilpersonale tutto dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera che, avario titolo e policromo contributo, con la consueta professionalità, ha concorsoalla buona riuscita dell'attività formativa programmata mettendo a fattorcomune conoscenze personali acquisite in diversi contesti e, soprattutto, nelcorso di lunghi anni di attività svolta diligentemente nella pubblicaamministrazione.

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro diPotenza-Matera

(prof. Stefano OLIVIERI PENNESI)

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PARTE PRIMA

1. Premessa

2. La sicurezza sul lavoro nella legislazione italiana

2.1 Il testo unico della sicurezza sul lavoro (D.Lgs81/2008)

3. La terminologia della sicurezza secondo il Testo Unico

4. I soggetti della sicurezza secondo il Testo Unico

4.1 Le relazioni fra i soggetti della sicurezza secondo il Testo Unico

5. Le misure generali di tutela dei lavoratori e la valutazione dei rischi

5.1 La valutazione del rischio (gli obblighi di legge)

5.2 La valutazione del rischio (le procedure)

6. Classificazione e definizione dei rischi sui luoghi di lavoro

6.1 I rischi per la sicurezza

6.1.1 Rischio da ambienti di lavoro

6.1.2 Rischio elettrico

6.1.3 Il rischio legato all'uso di attrezzature

6.1.4 Il rischio legato all'uso di macchine da ufficio

6.1.5 Il rischio legato all'uso di attrezzature munite di videoterminale

6.1.6 Il rischio da movimentazione manuale dei carichi

6.1.7 Il rischio correlato all'attività di giardinaggio e manutenzione del verde

6.2 I rischi per la salute

6.2.1 Il rischio chimico

6.2.2 Il rischio biologico

6.2.3 Il rischio di esposizione a rumore e vibrazioni

6.3 I rischi per la sicurezza e la salute (rischi trasversali)

6.3.1 Il rischio incendio

6.3.2 Il rischio da stress lavoro-correlato

PARTE SECONDA

7. La sorveglianza sanitaria

8. La formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori

9. I dispositivi di protezione individuale

10. La segnaletica di sicurezza

11. La gestione delle emergenze ed il pronto soccorso

12. La tutela delle lavoratrici madri

13. Gli enti preposti alla vigilanza per la prevenzione degli infortuni

Bibliografia

Allegato 1: Le parole della sicurezza sul lavoro (glossario)

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1. Premessa

C’era un manovale, unfalegname, un muratore, uncontadino, un operaio; c’eraqualcuno che andava a lavorare...

I puntini di sospensione spesso, forse troppo spesso, indicano infortuni sul lavoro

definiti come eventi lesivi dell’integrità fisica dei lavoratori occorsi “per causa violenta in

occasione di lavoro” (cfr art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Nonostante oggi le fabbriche e le lavorazioni siano più sicure, la gente più attenta, la

prevenzione più curata, in Italia i morti sul lavoro sono circa sei volte quelli

dell’Inghilterra: ammazzati dagli incidenti, dalle malattie professionali, dalla sicurezza che

non c’era e, se c’era, non bastava.

In tale scenario l’azione di controllo effettuata dagli organi di vigilanza, il cui fine

ultimo è quello di prevenire gli infortuni sul lavoro, risulterà chiaramente inadeguata fino

a quando i soggetti che intervengono a vario titolo nel “mondo del lavoro” non

svilupperanno una sufficiente sensibilità verso le tematiche attinenti la sicurezza e l’igiene

del lavoro. 1

Obiettivo di questo opuscolo, rivolto ai beneficiari del Programma per un Reddito

Minimo di Inserimento nell'ambito dell'obbligo formativo di cui all'articolo 37 del

D.Lgs81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), è quello di fornire alcune

informazioni di base sulla sicurezza che, oltre a fungere da stimolo per un successivo

approfondimento della materia, possano essere utilizzate per:

· saper riconoscere i pericoli nell’ambiente di lavoro, attraverso la conoscenza dei

rischi per la salute ai quali il lavoratore è esposto;

· essere consapevoli dei propri diritti e doveri relativamente alla sicurezza sul

lavoro;

1 Emanuela Audisio, La Repubblica, 30 gennaio 1996.

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· riconoscere l’importanza di fornire, ottenere e divulgare le informazioni

inerenti la sicurezza sul lavoro così da essere i primi artefici del miglioramento delle

condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;

· conoscere i soggetti della prevenzione e saper interloquire con essi;

· conoscere e comprendere cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può

agire e lavorare in sicurezza;

· conoscere e comprendere le caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di

lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione.

2. La sicurezza sul lavoro nellalegislazione italiana

Il vocabolario on line Treccani definisce sicuro [lat. secūrus «tranquillo, senza

preoccupazioni» (comp. di se-, che indica separazione o

privazione, e cura «preoccupazione»)], con riferimento alla

persona, colui che non corre alcun pericolo o che non è

esposto ad alcun rischio, con riferimento a cose, a modi di

essere, a situazioni, l'assenza di pericoli o rischi.

Le domande ricorrenti quando si affronta il tema della sicurezza sul lavoro sono quindi:

Cos'è la sicurezza sul lavoro?

Da cosa dipende?

Come può essere garantita?

Come si può lavorare in sicurezza?

Per rispondere a queste domande, occorre innanzitutto

individuare un insieme di regole condivise e da rispettare. Ciò significa, quindi, inserire la

tematica della sicurezza in un contesto normativo di riferimento.

"Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno al tuo tetto, per non

attirare una colpa di sangue sulla tua casa, se qualcuno dovesse cadere dal tetto"

(Deuteronomio, versetto 8).

Il libro del Deuteronomio riporta la storia degli Ebrei durante il loro soggiorno nel

deserto del Sinai (circa 1200 a.C.) e contiene varie leggi religiose e sociali ossia regole di

convivenza e rapporto fra le persone a cui non potevano essere estranee le tematiche della

sicurezza sul lavoro.

La legislazione italiana si è occupata di salute e sicurezza sul lavoro fin dal 1886, con

l’emanazione di norme sulla tutela dei fanciulli impiegati in opifici, miniere e cave.

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Nel corso degli anni, in relazione anche ai vari periodi storici, si è assistito, inizialmente,

ad un proliferare della normativa nazionale e, successivamente, con la costituzione

dell’Unione Europea, all’emanazione di una serie di decreti come recepimento delle

normative comunitarie di armonizzazione.

Si riporta di seguito un elenco delle principali norme che, nel corso degli anni, hanno

avuto un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1947)

Diritto alla salute

Art.32 La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse

della collettività

Libertà di impresa

Art.41 L’iniziativa economica privata è libera: tuttavia non può svolgersi in contrasto con

l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità

umana.

CODICE CIVILE (1942)

Art.2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa,

per sua natura e per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento se non

prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art.2087 Tutela delle condizioni di lavoro.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a

tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE (1930)

Art.437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a

prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero il rimuove o li danneggia, è

punito con la reclusione.

Art.451 Omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque per colpa ometta di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili,

apparecchiature o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio e al

salvataggio e al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la

reclusione o con la multa.

Art.589 Omicidio colposo

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Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione.

Se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro, la pena è aumentata.

Art.590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona per colpa lesioni ad una persona è punito con la reclusione.

Se il fatto è commesso con violazione della norma per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni è aumentata.

Legge 300/70 - STATUTO DEI LAVORATORI

Art.9 Tutela della salute e integrità fisica:

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare

l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte

le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Legge 833/78 RIFORMA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art.1 La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e

interesse delle collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale.

Art.2 …il Servizio Sanitario Nazionale..… persegue …..la sicurezza del lavoro, con

la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed

eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e

negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari.

Art.10 Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme

sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità Sanitarie

Locali.

Decreto Presidente Repubblica n. 547 (27 aprile 1955)

“norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Decreto Presidente Repubblica n. 303 (19 marzo 1956)

“norme generali per l’igiene del lavoro”.

Decreto Presidente Repubblica n. 164 (07 gennaio 1956)

“ … norme generali relative ai cantieri …”

Decreto Legislativo n. 277 (15 agosto 1991)

“attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE,

88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione

ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”

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Decreto Legislativo n. 626 (19 settembre 1994)

“attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/ CEE,

90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori sul luogo del lavoro”.

Decreto Presidente Repubblica n. 459 (24 luglio 1996)

“regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/ CEE,

93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativi alle

macchine”.

Decreto Presidente Repubblica n. 494 (14 agosto 1996)

“attuazione della direttiva 92/57/CEE contenente le prescrizioni minime di sicurezza e di

salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”

Decreto Presidente Repubblica n. 493 (14 luglio 1996)

“attuazione della direttiva 92/58 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di

sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro “

Decreto Legislativo n. 25 (02 febbraio 2002)

“attuazione della direttiva 98/24/CEE sulla protezione della salute e della sicurezza dei

lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”.

Decreto Legislativo n. 233 (12 giugno 2003)

"Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il

miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di

atmosfere esplosive"

Decreto Legislativo n. 187 (19 agosto 2005)

"Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute

relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"

Decreto Legislativo n. 195 (10 aprile 2006)

"Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi

derivanti dagli agenti fisici (rumore)"

Decreto Legislativo n. 257 (25 luglio 2006)

"Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi

derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro"

Decreto Legislativo n. 257 (19 novembre 2007)

"Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute

relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi

elettromagnetici)".

Legge 3 agosto 2007 , n. 123

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“ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il

riassetto e la riforma della normativa in materia”

Per dare omogeneità al settore della normativa in tema di salute e sicurezza sul

lavoro nel 2007, con la Legge 123, il Parlamento ha delegato al Governo il

compito di riorganizzare e rendere più efficace la normativa di settore attraverso

l’approvazione di un nuovo decreto legislativo

Decreto Legislativo n. 81 (9 aprile 2008)

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Il 9 aprile 2008 viene approvato dal Governo il Decreto Legislativo 81. Tale

decreto, noto come “ Testo unico in tema di sicurezza sul lavoro”, riordina e

ridefinisce in un unico documento gran parte della normativa vigente in materia

di sicurezza sul lavoro, abrogando, totalmente o parzialmente, alcuni dei

precedenti decreti in materia.

Il D.Lgs81/08 è un impianto normativo, complesso ed articolato, che, in estrema

sintesi, ha le seguenti caratteristiche:

• è un sistema globale organizzato, che inserisce la salute e sicurezza come

elementi fondamentali nei processi organizzativi delle attività aziendali (o

di servizio). In esso sono indicate le modalità di attuazione, valutazione,

controllo ecc. delle varie attività e adempimenti da svolgere per la tutela

della salute e la sicurezza dei lavoratori;

• partecipato, prevede che, per la sua attuazione, vi siano specifici istituti, nei

quali vi sia la partecipazione attiva di tutte le figure coinvolte nel ciclo

produttivo: lavoratori, datore di lavoro, medico competente, ecc.;

• informato, la leva dell’informazione e formazione dei lavoratori è l’aspetto

culturalmente più importante. Ogni scelta organizzativa deve essere messa

a conoscenza dei vari soggetti, che, nelle forme previste, possono

discuterla;

• programmato, le misure d’intervento devono essere svolte secondo precise

scale di priorità e, dunque, le scelte di programmazione devono essere

discusse (e preferibilmente condivise) dai vari soggetti.

Decreto legislativo n. 106 (3 agosto 2009)

"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs81/08 in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro”

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Allo stato attuale, quindi, il contesto normativo di riferimento per la sicurezza sul lavoro

è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 noto anche come Testo Unico della SICurezza

sul lavoro modificato ed integrato oltre che dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n°106, da

diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo.

Le principali novità introdotte dal Testo Unico della Sicurezza riguardano:

ü l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza, esteso a tutti i lavoratori senza alcuna differenziazione di tipo formale,

inclusi i lavoratori autonomi, con un conseguente innalzamento dei livelli di tutela

di tutti i prestatori di lavoro;

ü la rivisitazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza con eliminazione delle

sovrapposizioni ed il miglioramento dell'efficienza degli interventi ispettivi;

ü la creazione di un sistema informativo pubblico, al quale partecipano anche le parti

sociali, per la condivisione dei dati sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in

materia di salute e sicurezza sul lavoro;

ü il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare

riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi

scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

ü la revisione del sistema delle sanzioni, con la previsione della pena dell'arresto da

sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei

rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con

elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il testo prevede, invece,

che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o

della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in

ü l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione

degli adempimenti burocratici, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e

sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'obiettivo centrale del Testo unico è quello di riordinare e coordinare tutte le

disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un provvedimento che

dia uniformità alla tutela del lavoro su tutto il territorio nazionale.

Oltre al testo unico, i principali riferimenti normativi in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro sono:

il D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

il D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso

Aziendale in attuazione dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;

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il D.Lgs. 151/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità.

2.1 Il testo unico della sicurezza sullavoro (D.Lgs81/2008)

La normativa in materia di sicurezza in vigore nel nostro Paese sino a marzo 2008, era il

risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali dì derivazione comunitaria,

emanate nell'arco di quasi sessanta anni.

II Governo Italiano, nella consapevolezza di quanto sopra e della assoluta priorità della

materia della sicurezza, ha perseguito con convinzione l'obiettivo di procedere al riassetto

ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la legge delega

3 agosto 2007, n. 123, infatti, prevedeva non solo la riorganizzazione della normativa sulla

salute e sicurezza neì luoghi di lavoro, ma anche la rivisitazione della medesima materia

attraverso I'armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa e

nel pieno rispetto delle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione.

E' stato così redatto un nuovo dettato normativo, il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile

2008 n°81 (Gazzetta ufficiale n. 101 del 30-04-2008, suppl. ordinario n. 108), entrato in

vigore il 15/05/2008, che dà attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n°123 per

quanto attiene alla materia della tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi

di lavoro.

Il decreto legislativo 81/08 è stato elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie

in materia e del decreto legislativo 19 settembre 1994 n°626, il quale - come noto - trovava

i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la

partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro.

Il Decreto è strutturato in 13 Titoli composti da un totale di 306 articoli. Completano il

dettato normativo 51 allegati volti a fornire, inoltre, prescrizioni minimali, circa le

attrezzature e i dispositivi di protezione individuale, oltre alle specifiche sulle misure di

contenimento relative ai vari rischi trattati.

La suddivisione in titoli del Decreto è la seguente:

• Titolo I - Principi Comuni

• Titolo II - Luoghi di lavoro

• Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali

• Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

• Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

• Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi

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• Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali

• Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni

ottiche artificiali)

• Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto)

• Titolo X - Esposizione ad agenti biologici

• Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive

• Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale

• Titolo XIII - Norme Transitorie e finali

Con l'entrata in vigore del D.Lgs81/08 sono stati abrogati numerosi riferimenti

legislativi precedenti (vedi articolo 304) fra cui:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n°547;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n°164;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n°303, fatta eccezione

per I'articolo 64;

il decreto legislativo 15 agosto 1991 n°277;

il decreto legislativo 19 settembre 1994 n°626;

il decreto legislativo 14 agosto 1996 n°493;

il decreto legislativo 14 agosto 1996 n°494;

il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

I'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal

decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Inoltre fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 del D.Lgs81/08,

laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto

legislativo 19 settembre 1994 n°626 e successive modificazioni, ovvero ad altre

disposizioni abrogate, tali rinvii devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del

decreto legislativo 81/08.

Come il D.Lgs626/94 ormai abrogato, la prima parte del vigente Testo Unico della

Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs81/08) si occupa di aspetti generali riguardanti l'igiene e la

sicurezza dei lavoro, indicando cosa deve fare il datore di lavoro (D.L.) al fine di garantire

un ambiente di lavoro sano e sicuro; stabilendo norme per la prevenzione degli incendi, il

pronto soccorso e qualsiasi emergenza; obbligando il datore di lavoro a creare un servizio

aziendale di prevenzione e di protezione (S.P.P.) e a nominare il medico competente

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(M.C.); rendendo obbligatorie l'informazione, la formazione, la consultazione e la

partecipazione dei lavoratori.

Tra le novità rispetto al D.Lgs626/94, è opportuno rilevare che sono state inserite 2

figure rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro, il "dirigente" e il "preposto" che vanno ad

ampliare gli "attori" della sicurezza aziendale.

Il D.Lgs81/08 nella seconda parte, prescrive le caratteristiche minime che i luoghi di

lavoro devono avere e quali siano le varie valutazioni che devono essere compiute al fine di

adempiere agli obblighi imposti dal decreto stesso al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

Ad esempio contiene norme specifiche su:

· uso delle attrezzature di lavoro;

· uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale);

· movimentazione manuale dei carichi;

· uso di videoterminali;

· protezione da agenti fisici, ecc...

Il decreto legislativo 81, inoltre, inasprisce le sanzioni per chi non ne applica le

prescrizioni e contiene allegati tecnici su aspetti particolari quali, ad esempio, le

prescrizioni minime per postazioni di lavoro munite di videoterminale, l'elenco degli agenti

biologici, l'elenco dei mezzi di protezione individuale, gli aspetti della movimentazione

manuale dei carichi ecc...

Il Testo Unico rappresenta, quindi, un nuovo riferimento legislativo in materia di

sicurezza negli ambienti di lavoro, completo e organico, in grado aiutare le aziende e i

rispettivi Datori di Lavoro nell'arduo compito di migliorare gli standard di sicurezza e

creare quella "cultura della sicurezza” che nel nostro Paese non ha ancora raggiunto un

livello accettabile.

Il Decreto legislativo 81/08 si applica in tutti i settori di attività, privati o pubblici,

indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda nella quale i lavoratori prestano la propria

opera, e a tutte le tipologie di rischio.

Inoltre, a differenza del D.Lgs626/94, si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, non solo

quindi ai subordinati ma anche agli autonomi, ed ai soggetti a essi equiparati.

Sono previste eccezioni nei riguardi delle Forze Armate, della Polizia e dei Servizi di

Protezione Civile, mentre per i lavoratori a domicilio e per i portieri, con rapporto

contrattuale privato, le norme del decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

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3. La terminologia della sicurezzasecondo il Testo Unico

L'articolo 2 del D.Lgs81/2008 e s.m.i. riporta la definizione dei termini che si utilizzano

più di frequente nell'ambito della sicurezza sul lavoro e che, pertanto, saranno spesso

utilizzati nel presente opuscolo.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi

gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio

lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto

delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e

seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche

disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra

studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del

mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro

in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla

strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1°dicembre 1997

n°468 e successive modificazioni.

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo

30 marzo 2001 n.°165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di

gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui

quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato

dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e

dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi

poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non

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conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice

medesimo.

AZIENDA

Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa

e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e

protezione dai rischi.

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32,

facente parte del servizio di cui alla lettera l).

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui

all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il

datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare

la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs81/08.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti

della salute e della sicurezza durante il lavoro.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività

di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

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PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del

lavoro,l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto

della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

SALUTE

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza

di malattia o d’infermità.

SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti

sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni

di salute e sicurezza dei lavoratori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e

sicurezza.

PERICOLO

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare

danni.

RISCHIO

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego

o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

UNITA’ PRODUTTIVA

Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,

dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

NORMA TECNICA

Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non

sia obbligatoria.

BUONE PRASSI

Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme

di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di

lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro

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gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate

dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica

dell’INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

LINEE GUIDA

Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute

e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano.

FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del

sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla

acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda

e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

INFORMAZIONE

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

ADDESTRAMENTO

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le

procedure di lavoro.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E Di GESTIONE

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica

aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590,

terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e

sulla tutela della salute sul lavoro.

ORGANISMI PARITETICI

Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate

per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a

fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro,

l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia di

sicurezza, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi

di riferimento.

RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE

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La responsabilità sociale delle imprese (nella letteratura anglosassone Corporate Social

Responsibility, CSR) è, nel gergo economico e finanziario, l'ambito riguardante le

implicazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa: è una

manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente

le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle aree di attività.

4. I soggetti della sicurezza secondo ilTesto Unico

Per quanto riguarda la parte organizzativa della sicurezza, il Testo Unico individuadiverse figure cui attribuisce compiti specifici indicandone obblighi e responsabilità.

4.1 Il datore di lavoro

Il datore di lavoro è la persona che ha laprincipale responsabilità nella conduzionedell’azienda ed il potere di prendere le piùimportanti decisioni nella gestione dell’azienda equindi è a lui che la legge attribuisce la principaleresponsabilità in tema di salute e sicurezza deilavoratori. Nelle piccole aziende lo si riconoscefacilmente nel titolare mentre nelle aziende dimaggiori dimensioni e complessità il datore dilavoro può essere l’amministratore delegato, ildirettore generale o altro dirigente con effettivipoteri di decisione e di spesa.

Esistono però delle situazioni, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, in cui non èagevole riconoscere chi riveste effettivamente il ruolo di datore di lavoro: in questi casi ènecessario che l’Amministrazione interessata indichi attraverso atti formali (delibere odocumenti equivalenti) a chi viene assegnato il ruolo di datore di lavoro, ricordando che inogni caso:

- è una persona fisica e non può essere un organismo collettivo;- deve avere i poteri di decisione e di spesa necessari per garantire l’applicazione

del D.Lgs81/08.Il Testo Unico, in linea con le norme precedenti, attribuisce al datore di lavoro la

responsabilità di garantire ai propri dipendenti condizioni di lavoro sicure e che nonarrechino danno alla salute.

Ciò non significa che il datore di lavoro deve essere per forza un esperto di igiene esicurezza del lavoro; ciò che gli si chiede è preoccuparsi che nella sua azienda venga fattotutto ciò che la legge considera necessario per tutelare i lavoratori, avvalendosi a questoscopo anche di figure specializzate interne o esterne all’azienda.

In concreto, il datore di lavoro deve:· istituire un Servizio di prevenzione e protezione e nominarne il responsabile (obbligo

non delegabile)· istituire un Servizio per le gestione delle emergenze (antincendio, pronto soccorso, etc.)

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· se necessario, nominare un medico competente· effettuare la valutazione dei rischi da aggiornare periodicamente (obbligo non

delegabile)· individuare, programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e di protezione che,

sulla base della valutazione dei rischi, siano ritenute utili per garantire la sicurezza e lasalute dei lavoratori

· informare e formare tutti i lavoratori sui rischi generali dell’azienda ed in particolare suquelli specifici delle lavorazioni cui sono addetti

· assicurare una particolare formazione agli addetti al Servizio per la gestione delleemergenze ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

· consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (prima dellavalutazione dei rischi, prima di designare gli addetti al servizio di prevenzione eprotezione, etc.)

· convocare la riunione periodica sull’igiene e la sicurezza del lavoro.Come si vede, è il datore di lavoro che deve dare l’impulso iniziale per l’applicazione

del D.Lgs81/08 nella sua azienda e verificare costantemente nel tempo che venganopredisposte ed attuate le misure fondamentali di tutela dei lavoratori.

Innegabilmente si tratta di un compito gravoso ed impegnativo ma, è questa una delleinnovazioni più interessanti del Testo Unico Sicurezza, gli viene riconosciuta un’ampiaautonomia operativa.

A differenza di buona parte della legislazione precedente il Testo Unico, come già ilD.Lgs626/94, fissa gli obiettivi da raggiungere (ad esempio in tema di servizio diprevenzione e protezione, misure da adottare, formazione dei lavoratori) ma lascia al datoredi lavoro una notevole libertà su come raggiungerli.

4.2 Il Servizio di Prevenzione eProtezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione,quale struttura di supporto al datore di lavoroper la gestione del sistema sicurezza, èl'insieme delle persone, sistemi e mezziinterni e esterni all'azienda finalizzatiall'attività di prevenzione e protezione dairischi.

Esso è istituito dal datore di lavoro chenomina il responsabile del servizio che ha il compito di coordinamento, guida, supporto edindirizzo delle attività di prevenzione. Il datore di lavoro nomina anche gli addetti alservizio qualora sia necessario (ad esempio per le dimensioni dell'azienda).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio diprevenzione e protezione se l'azienda (commerciale o di servizi) ha meno di 200 addetti. Ildatore di lavoro può fare anche ricorso a persone e servizi esterni all'azienda previaconsultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I compiti principali del servizio di prevenzione e protezione sono:individuare i fattori di rischio;effettuare la valutazione dei rischi;individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza;

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elaborare le misure di prevenzione e protezione;preparare i programmi di informazione e formazione;fornire ai lavoratori le informazioni sui:o rischi per la sicurezza e per la salute connessi alle attività dell'azienda in

generale;o le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;o i rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto, le normative di sicurezza e le

disposizioni aziendali in materia; i pericoli connessi all'uso delle sostanze edei preparati pericolosi;

o le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazionedei lavoratori.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è,assieme al medico competente, uno dei due principali collaboratoridel datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la tutela della salute edell’incolumità dei lavoratori.

Il D.Lgs81/08 prevede per il RSPP oltre al possesso di “attitudini ecapacità adeguate”, anche alcuni particolari requisiti professionalidettagliatamente indicati nello stesso decreto. Il RSPP vienenominato dal datore di lavoro dopo aver consultato in proposito ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il RSPP coordina il servizio di prevenzione e protezione. Il Testo Unico indica i casi incui tale servizio deve essere interno all’azienda e quando, invece, può essere anche esterno.Lo stesso decreto, inoltre, specifica i casi in cui lo stesso datore di lavoro può svolgeredirettamente le funzioni di RSPP.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al coordinamento delleattività proprie del servizio di prevenzione e protezione prima citate partecipa alla riunioneperiodica di prevenzione e protezione elaborandone il verbale di riunione e visita con ilmedico competente gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno.

Il Datore di Lavoro, sentito il RLS, ove necessario per la struttura dell'azienda, designagli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). I lavoratori designati devonoricevere un’adeguata formazione per svolgere i lorocompiti e non possono rifiutare, se non pergiustificato motivo.

Ogni Addetto SPP collabora strettamente con ilResponsabile del SPP e con il Datore di lavoro,svolgendo un’attività permanente di controllo emonitoraggio finalizzato al mantenimento del livello di sicurezza acquisito, come descrittonel Documento di Sicurezza vigente

In tal senso, gli ASPP:effettuano sopralluoghi nei luoghi di lavoro;verifica sul campo la persistenza e l’efficacia delle misure preventive eprotettive, dei sistemi di controllo relativi, delle procedure di sicurezza;forniscono l’informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate o daadottare;propongono i programmi di informazione e formazione;

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partecipano alle consultazioni in occasione della riunione periodica diprevenzione.

4.3 Il medico competente

Il medico competente è nominato dal datore di lavoroqualora la valutazione dei rischi imponga la sorveglianzasanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici.

Il medico competente, accanto al responsabile delservizio di prevenzione e protezione, è l’altra figuraspecializzata di cui si avvale il datore di lavoro pertutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Oltre adessere laureato in medicina, il D.Lgs81/08 richiede chesia specializzato in medicina del lavoro o in altre materiesimili che vengono elencate nel decreto stesso.

Il medico competente viene scelto dal datore di lavoro; può essere un dipendenteaziendale o un libero professionista o appartenere ad una istituzione pubblica (a condizioneche non faccia parte di un organo di vigilanza per evidenti ragioni di incompatibilità) o adun centro privato con cui l’azienda stipula un contratto.

A differenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che deve operarein ogni azienda che ricade nel campo di applicazione del Testo Unico Sicurezza, il medicocompetente è richiesto obbligatoriamente solo in quelle aziende in cui si svolgono quelleattività a rischio per le quali o il TU stesso o un’altra legge prevedono che i lavoratori sianosottoposti a visite mediche preventive e periodiche (sorveglianza sanitaria).

Prima del D.Lgs626/94 il compito pressoché esclusivo del medico competente era quellodi visitare i lavoratori. Alla sorveglianza sanitaria il D.Lgs626/94 ha affiancato diverse altreattività di notevole rilievo che sono state confermate dl Testo Unico e che vengonoillustrate sinteticamente nel riquadro qui sotto.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTEIl D.Lgs81/08 stabilisce che il medico competente:- partecipa alla valutazione dei rischi (1)- individua e mette in atto, assieme al datore di lavoro

ed al RSPP, le misure che tutelano la salute el’integrità fisica dei lavoratori (1)

- effettua le visite mediche preventive e periodichepreviste dal D.Lgs81/08 o da altre leggi e, aconclusione di ogni visita, esprime il giudizio diidoneità alla mansione specifica (2)

- informa i lavoratori su tutto ciò che riguarda le visitee gli esami cui sono sottoposti (significato, risultati,etc.)

- registra i risultati dell’attività sanitaria e custodisce idocumenti sanitari nel pieno rispetto dellariservatezza (3)

- partecipa alle attività di informazione e formazionedei lavoratori sui rischi che corrono e sulle misure daattuare per tenerli sotto controllo

- partecipa alla riunione periodica annuale ed in questaoccasione fornisce informazioni statistiche ed

Note(1) A questi fini il medico competentedeve anche visitare gli ambienti dilavoro e ricevere ogni informazioneutile dal datore di lavoro e dal RSPP.(2) Stabilire che un lavoratore è idoneoalla mansione specifica significaaffermare che quel lavoratore non haproblemi di salute che ne limitinol’impiego nella mansione cui èassegnato.Se questo giudizio non ècompletamente positivo il medicocompetente deve informare in formascritta il lavoratore interessato ed ildatore di lavoro. Contro questo parereil lavoratore interessato può presentarericorso all’ASL.(3) Il medico competente è tenuto,come ogni medico, al segretoprofessionale

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anonime sull’esito delle visite preventive eperiodiche

- visita i lavoratori a loro richiesta, se vi sono deimotivi legati al lavoro

- organizza per conto del datore di lavoro le attività dipronto soccorso (4)

(4) Il pronto soccorso va organizzato inrelazione alle concrete condizioni diogni azienda: tipo di lavoro e pericoliconnessi, distanza dal più vicinoospedale, etc.

L’esame dei compiti che il Testo Unico Sicurezza attribuisce al medico competentemette bene in evidenza come questo professionista sia uno degli indispensabili protagonistidelle attività di prevenzione e protezione; è altrettanto evidente che il suo ruolo in aziendanon può più svolgersi tutto e solo all’interno dell’ambulatorio.

4.4 Il preposto

Il Preposto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09 è “… la personache, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incaricoconferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantiscel’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la correttaesecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionalepotere di iniziativa …”.

L’art. 19 del D.Lgs81/08 e s.m.i. definisce gli obblighi del Preposto, che si possonobrevemente sintetizzare nella funzione di sovrintendere e vigilare sulla osservanza daparte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali inmateria di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e deidispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dellainosservanza, informare i loro diretti superiori.

4.5 I lavoratori

Il D.Lgs81/08 riconosce un importante ruolo ailavoratori nel sistema aziendale di prevenzione rendendoliprotagonisti della difesa della salute e dell’incolumitàproprie e dei loro compagni di lavoro. E' quindi opportunoindicare con il massimo di chiarezza quali sono i diritti equali i doveri che il Testo Unico della Sicurezza attribuisceloro.

I LAVORATORI HANNO DIRITTO

o Ad essere informati sui contenuti del D.Lga81/08o Ad essere informati sul sistema aziendale di

prevenzione (chi è il responsabile del servizio diprevenzione e protezione? chi è il medicocompetente? etc.)

o A ricevere un’informazione, una formazione ed unaddestramento sufficienti per un’adeguata tuteladella propria salute e sicurezza e, in particolare, adessere informati:- sui rischi presenti in azienda ed in modo specifico

I LAVORATORI HANNO ILDOVEREo Di prendersi cura della propria salute

e sicurezza e di quelle degli altrilavoratori per quanto dipende dalleloro azioni o omissioni

o Di osservare le disposizioni ricevutedai dirigenti e dai preposti ai finidella prevenzione e della protezioneindividuale e collettiva

o Di utilizzare in modo appropriato gliimpianti, le macchine, le attrezzature

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su quelli legati alla propria mansione ed al proprioposto di lavoro

- sulle misure di prevenzione adottate dall’azienda,ed in modo specifico su quelle legate al proprioposto di lavoro, sulle procedure lavorative sicureda adottare, sui dispositivi personali di protezioneda utilizzare e sulle loro corrette modalitàd’impiego

o Ad essere informati dal medico competente:- sul tipo di esami cui vengono sottoposti, sul loro

significato, sui loro risultati- sul giudizio di idoneità specifica alla mansione

o A ricorrere presso l’ASL contro il giudizio diidoneità specifica alla mansione espresso dal medicocompetente

o Ad essere visitati dal medico competente se pensanodi avere malattie o disturbi dipendenti dal lavoro

o Di disporre della documentazione sanitaria che liriguarda ed alla tutela della riservatezza dei loro datisanitari

o Di segnalare ogni situazione di rischio

ed i relativi dispositivi di sicurezzao Ad utilizzare tutte le volte che è

necessario ed in modo appropriato idispositivi individuali di protezione

o Di segnalare tempestivamente aipropri preposti e dirigenti ognisituazione di pericolo ed ognideficienza delle misure di sicurezzae dei dispositivi individuali diprotezione

o Di partecipare ad ogni iniziativa diformazione e di addestramentofinalizzata alla difesa della salute edalla sicurezza

o Di rendersi disponibili, se non visono specifici motivi che loimpediscono, a far parte del servizioper la gestione delle emergenze

o Di sottoporsi alla sorveglianzasanitaria nei modi e con laperiodicità indicati dalla legge oproposti dal medico competente

o Di non rimuovere o modificare idispositivi di sicurezza, disegnalazione e di controllo

o Di evitare di prendere iniziative chepossano risultare pericolose per sé oper i compagni di lavoro

4.6 Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è unlavoratore, eletto dai colleghi o nominato dalle organizzazionisindacali interne all’azienda, che entra a far parte del sistemaaziendale di prevenzione assieme al datore di lavoro, alresponsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medicocompetente.

A questa figura il D.Lgs81/08 attribuisce importanti funzioni,indica i momenti in cui le può svolgere, gli riconosce diritti egaranzie per il loro effettivo esercizio.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è necessariamente né un sindacalistané un tecnico della sicurezza. Infatti, come meglio si vedrà tra poco, non gli si chiede diaprire vertenze, di contrattare e stipulare accordi e neppure di analizzare a fondo e risolvereda solo i problemi di igiene e sicurezza del lavoro.

Di seguito vengono brevemente indicati i diversi compiti che il Testo Unico attribuisceal RLS.

Innanzitutto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il portavoce dei suoicompagni di lavoro sulle tematiche attinenti alla sicurezza ed all’igiene del lavoro. Egli,infatti, svolge buona parte dei suoi compiti facendo da intermediario o, se si preferisce, da

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portavoce dei suoi compagni di lavoro nei confronti del datore di lavoro e dei dirigentiaziendali.

E’ a lui, infatti, che il datore di lavoro si deve rivolgere prima di affrontare diverse erilevanti questioni che riguardano l’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione. Inparticolare, deve sentire il suo parere prima di:

- designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;- designare gli addetti alla gestione delle situazioni d’emergenza (prevenzione incendi,

pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori);- attuare i programmi di formazione per gli addetti alla gestione delle situazioni

d’emergenza;- procedere alla valutazione dei rischi e all’individuazione, programmazione,

realizzazione e verifica delle misure di prevenzione.In tutti questi casi il Testo Unico riporta “... il datore di lavoro consulta il RLS...” il che

significa almeno due cose:1) che il datore di lavoro espone chiaramente che cosa intende fare per ognuno dei punti

precedenti;2) che il datore di lavoro ascolta le osservazioni che in proposito il RLS ritiene di

avanzare.Il Testo Unico non indica che il datore di lavoro deve tener conto per forza delle

osservazioni del RLS, né che si deve aprire una trattativa tra datore di lavoro ed RLS pertrovare un punto d’incontro quando esistono diversità di opinioni; però non lo vieta neppureed il buon senso suggerisce che la consultazione è tanto più utile quanto più rappresenta lostrumento per la ricerca del consenso tra le parti, anziché una semplice questione di rispettodella procedura o delle buone maniere.

Le opinioni che il RLS presenta al datore di lavoro non devono essere necessariamentele sue opinioni personali: il RLS ha la più ampia libertà di decidere se e come coinvolgere isuoi compagni di lavoro nella discussione dei temi su cui è consultato.

Non è solo su questioni di metodo ed organizzative che il RLS fa da tramite tra i suoicompagni di lavoro e l’azienda. Infatti, il Testo Unico stabilisce che il RLS debba riceverele informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le relativemisure di prevenzione; debba essere informato su sostanze e preparati pericolosi utilizzatinelle lavorazioni, sulle macchine ed impianti presenti in azienda, sull’organizzazione dellavoro e sugli ambienti di lavoro, sul significato degli accertamenti sanitari cui sonosottoposti i lavoratori, sui risultati anonimi e collettivi degli accertamenti sanitari eseguitidal medico competente, sugli infortuni e le malattie professionali.

Inoltre, il D.Lgs81/08 riconosce al responsabile dei lavoratori per la sicurezza lapossibilità di avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività edi verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute pianificatenel documento di valutazione dei rischi.

Il RLS può svolgere le sue funzioni quando lo ritiene più opportuno, ma ci sono deimomenti di particolare significato per la sua attività quale, ad esempio, la riunioneperiodica annuale, obbligatoria nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti o che puòessere richiesta dal RLS in quelle che hanno fino a 15 occupati.

A tale riunione partecipano oltre al datore di lavoro ed al RLS anche il responsabile delservizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

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E’ questa l’occasione forse più importante per la periodica verifica di come l’azienda staaffrontando i problemi di igiene e sicurezza del lavoro.

Nel corso della riunione si esaminano, in particolare:- il documento preparato a seguito della valutazione dei rischi;- l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della

protezione della loro salute.Il datore di lavoro redige il verbale della riunione e lo tiene a disposizione dei

partecipanti.In caso di controversie con l’azienda il RLS può rivolgersi all’organismo paritetico

territoriale che è la sede di prima istanza in cui cercare un accordo.Se lo ritiene opportuno può rivolgersi agli organi di vigilanza (ASL, DPL e VVF per le

rispettive competenze).Nel corso delle visite e delle verifiche effettuate da questi organi il RLS può formulare

osservazioni e proposte ed ha diritto di ricevere copia delle comunicazioni eventualmenteinviate all’azienda.

Per quanto riguarda i requisiti che devono essere posseduti dal rappresentante deilavoratori per la sicurezza, è opportuno evidenziare che un bravo RLS deve prima di tuttoessere capace di stare a sentire gli altri e, quando è il momento, di farsi ascoltare.

Buona parte dei suoi compiti hanno infatti a che fare con la comunicazione, ed è questaprobabilmente la principale abilità che deve possedere.

Per svolgere bene il suo compito non è necessario che l’RLS sia un esperto di igiene esicurezza del lavoro. Ciò che conta è che conosca abbastanza bene il Testo Unico e cheabbia le conoscenze di base sulle altre principali norme d’igiene e sicurezza del lavoro.

In ogni caso, il RLS ha diritto ad una particolare formazione che viene fornita conappositi corsi la cui durata e le cui modalità sono definiti da accordi contrattuali.

Il Testo Unico stabilisce inoltre con chiarezza i diritti e le garanzie di cui godono i RLSper poter svolgere in maniera efficace le loro funzioni. Infatti il 626 afferma il principio cheil RLS non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della sua attività e gliriconosce le stesse garanzie che la legge prevede per i rappresentanti sindacali.

4.7 Addetti alla prevenzione incendi edalla gestione delle emergenze

Il Datore di lavoro, sentito il RLS, designa i lavoratori incaricati diattuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, i qualidevono a tal fine riceve una specifica formazione (corso da 16 ore conesame finale di idoneità tecnica rilasciato dal Comando provincialedai VV.F.).

I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per giustificatomotivo. Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ovenecessario, di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sulluogo di lavoro. Il compito degli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi è quello dicollaborare col Datore di lavoro soprattutto per:

vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relativealla prevenzione degli incendi;

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sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi;vigilare affinché le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione Rapida incaso di emergenza vengano mantenute costantemente sgombre;conoscere i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscited'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.) predisposti presso l’edificiocontrollare la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio,l’efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, segnalandoeventuali manomissioni o inefficienze;segnalare eventuali situazioni di pericolo d’incendio;attuare procedure per l’attivazione del sistema di allarme e l’intervento deiVV.FF. nonché la segnalazione rapida della presenza di un incendio;mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi lotta antincendio disponibili, ed inparticolare gli estintori per il primo intervento contro i focolai d’incendio dimodesta entità.partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza.

4.8 Addetti al primo soccorso

In ogni Azienda, deve essere disponibile l’attrezzatura minimacol materiale occorrente per il primo soccorso. Il Datore dilavoro, sentito il RLS, designa gli addetti al Servizio di PrimoSoccorso, che riceveranno una specifica formazione. I lavoratoridesignati non possono rifiutare, se non per giustificato motivo.

In caso di infortunio o di malore di una persona, tutti i ,dipendenti sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vitaspesso dipende dalla rapidità del soccorso.

D’altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una personainesperta potrebbe aggravare le conseguenze dannose. Gli addetti al primo soccorsodevono:

mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto dimedicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc.;aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni;intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunatovengano prestate azioni di soccorso non idonee.

4.9 Le relazioni fra i soggetti dellasicurezza secondo il Testo Unico

Per semplicità e sinteticità di esposizione, le modalità con cui interagiscono i soggettidella sicurezza elencati nei paragrafi precedenti sono riportate negli schemi che seguono:

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4.10 La riunione periodica

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella qualesono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda.

La riunione è obbligatoria nelle aziende che coinvolgono oltre 15 lavoratori ed è unafondamentale occasione di confronto i cui argomenti sono dettati dal D.Lgs81/08.

Ordine del giorno della riunione periodica è:· L'esame del documento di valutazione dei rischi;· La verifica dell'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della

sorveglianza sanitaria;· I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI;· La definizione dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei

preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

5. Le misure generali di tutela deilavoratori e la valutazione dei rischi

Per attuare la prevenzione è fondamentale conoscere con precisione i pericoli e valutare irischi che possono derivarne per i lavoratori. Per questo la Valutazione dei Rischi è ilprincipale obbligo del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e lasicurezza dei lavoratori e programmare tutti gli interventi di ulteriore miglioramento cherisultano necessari.

Relativamente all'attuazione delle "attività di prevenzione" il Capo III - Sezione I,Articolo 15 "Misure generali di tutela” del D.Lgs81/08, indica le seguenti misure generaliper la protezione e per la sicurezza dei lavoratori:

a) la valutazione di tutti i rischi perla salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonchéI'influenza di fattori quali l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;

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c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo inrelazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione deiposti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoroe produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoromonotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o lo e meno;g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,

esposti al rischio;h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti

la sua persona e, ove possibile, l'individuazione di un'altra mansione cui destinarlo;n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e dibuone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, dievacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo

ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

Queste misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Grande importanza per la prevenzione sul lavoro è attribuita all'informazione ed alla

formazione dei lavoratori: per lavorare con sicurezza i lavoratori devono sapere quali sono i

rischi presenti e devono essere ben addestrati.

La Valutazione dei Rischi permette al Datore di Lavoro di conoscere situazioni,

sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione alle lavorazioni o alle caratteristiche

dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti.

II Datore di Lavoro esegue la Valutazione dei Rischi da solo o con la collaborazione del

Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente del Medico Competente

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dell'azienda, di consulenti esterni e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza (Articolo 29, comma 1 del D.Lgs81/08).

La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa in base alle dimensioni e/o alle

attività aziendali. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro uso ufficio, nelle ditte di servizi,

o in alcune attività produttive minori, i pericoli sono pochi e facilmente individuabili e

controllabili: la valutazione dei rischi in questi casi sarà "semplificata".

Nelle aziende maggiormente strutturate per valutare i rischi sarà necessario raccogliere

tutte le informazioni sulle macchine, sulle sostanze, capire se e quanto sono pericolose,

eventualmente misurare il livello degli inquinanti, verificare la manutenzione degli impianti

ecc...

A conclusione, il Datore di Lavoro dovrà scrivere una relazione ("il documento di

valutazione") specificando i rischi presenti e riscontrati, come si è adoperato per ridurli o

eliminarli e quello che intende fare per migliorare le condizioni di lavoro.

5.1 La valutazione del rischio (gli obblighidi legge)

L'articolo 17 del D.Lgs81/08 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di valutazione "di

tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28".

L'estrema importanza di questa attività che deve essere svolta dal datore di lavoro è sancita

dal fatto che è uno dei due obblighi di legge non delegabili ad altre figure

dell'organigramma aziendale. L'altro obbligo non delegabile è la designazione del

responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'articolo 28 del Testo Unico specifica l'oggetto della valutazione dei rischi indicando

che questa fase, anche con riguardo alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o

delle miscele chimiche impiegate, nonché alla sistemazione dei luoghi di lavoro, deve

riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress

lavoro-correlato.

Sempre l'articolo 28 del Testo Unico specifica che il documento redatto a conclusione

della fase di valutazione dei rischi, non a caso denominato Documento di Valutazione dei

Rischi, deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante

l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione

stessa. La redazione del documento deve essere improntata a criteri di semplicità,

brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale

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strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzionee

protezione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di

protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché

dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono

essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e

del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,

adeguata formazione e addestramento.

Le modalità con le quali il datore di lavoro è chiamato ad effettuare la valutazione dei

rischi nella propria azienda sono specificate nell'articolo 29 del Testo Unico secondo il

quale, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora relativo il documento (DVR) in

collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico

competente, nei casi in cui le attività aziendali prevedano la sorveglianza sanitaria.

Le attività di valutazione dei rischi sono realizzate previa consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e devono essere immediatamente rielaborate

in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro

significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di

evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni

significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A

seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve

comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento

delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla

quale si riferisce la valutazione dei rischi.

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5.2 La valutazione del rischio (leprocedure)

In estrema sintesi, la valutazione dei rischi consiste nel prevedere possibili «scenari»

incidentali in risposta a domande del tipo:

Cosa potrebbe accadere?

Perché?

In che modo?

Quali potrebbero essere le conseguenze del potenziale incidente?

Ad esempio, con riferimento alle due situazioni sotto rappresentate,

Attività 1 Attività 2

è comune sentimento considerare l'attività 2 più pericolosa dell'attività 1. Infatti mentre nel

caso 1 l'oggetto trasportato è di per sé più pericoloso di quello trasportato nel caso 2, il

percorso seguito, l'ingombro del carico, il campo di visione rendono l'attività 2 comunque

più pericolosa.

Ancora, , con riferimento alle due situazioni sotto rappresentate,

Condizione 1 Condizione 2

è comune sentimento considerare la condizione 2 più pericolosa della condizione 1. Infatti

mentre nel caso 1 il possibile rovesciamento della pentola non comporta problemi per la

sicurezza, nel caso 2 la possibile conseguenza è l'ustione della persona esposta.

A partire dai due esempi precedenti, è facile stabilire che il danno deriva dall'interazione

tra un agente avverso ed un valore esposto.

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Nel primo esempio, l'agente avverso è dato dalla caduta della persona, il valore esposto è

dato dalla persona o, per meglio dire, dai valori propri della persona quali: la vita,

l'incolumità, la salute, il benessere, la libertà, la privacy ecc...

Nel secondo caso l'agente avverso è rappresentato dall'acqua bollente contenuta nella

pentola.

Lo schema del DANNO può essere sintetizzato come indicato nella figura che segue:

La valutazione del rischio non è altro, quindi, che una misura del danno atteso.

A seconda del tipo di danno subito e delle modalità con cui si è verificato l'incidente che

ha determinato il danno, si possono avere situazioni di infortunio sul lavoro, di malattia

professionale o di semplice disagio come rappresentato figurativamente di seguito:

Studiando, quindi, il processo di generazione del danno atteso è possibile dare una

definizione al concetto di sicurezza ai fini dell'applicazione del Testo Unico.

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Un esempio di come effettuare la valutazione del rischio di intossicazione da esposizione

ad agenti chimici è riportato nella figura che segue:

La procedura di valutazione del rischio per qualsiasi attività lavorativa può quindi essere

così schematizzata:

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I passi per gestire correttamente la sicurezza a partire da una corretta valutazione dei

rischi sono:

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione occorre tenere presente che

rispondono a due distinte domande atte a garantire la sicurezza dei lavoratori:

A titolo di esempio, si pensi all'esecuzione di lavori in quota facendo uso di apposita

impalcatura.

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Agendo sulla regolarizzazione e la messa in sicurezza del ponteggio si attuano azioni di

prevenzione che riducono la probabilità di accadimento dell'evento "caduta dall'alto".

Agendo sulla riduzione del danno in caso di caduta dall'alto, ad esempio mediante

l'utilizzo di reti anticaduta

si agisce sulla protezione (il lavoratore che cade non subisce un danno).

Effettuare la valutazione del rischio significa saper quantificare questo concetto, ossia

riuscire ad esprimere il rischio con un numero.

Il D.Lgs81/08 all'articolo 2, comma 1, lettera r), definisce il PERICOLO come la

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare

danni.

Il pericolo è quindi una proprietà intrinseca di una situazione (lavoro in quota senza

protezione), di un oggetto (ponteggio senza parapetto), di una sostanza (elevata

temperatura) che per le sue proprietà o

caratteristiche ha la capacità di causare un danno

alle persone.

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Il termine DANNO indica qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di

un evento (UNI 11230) o una lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1).

Spesso con il termine danno viene indicata anche la gravità o magnitudo delle conseguenze

che si verificano al concretizzarsi del pericolo.

Sempre il D.Lgs81/08 all'articolo 2, comma 1, lettera s), definisce il RISCHIO come la

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o

di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

La norma UNI EN ISO 12100-1 propone la seguente formula per la quantificazione del

rischio:

ൌ ሺ,ܦሻ ൌ ݔ ܦ

Il rischio, quindi, si ottiene moltiplicando il pericolo inteso come probabilità che il

pericolo possa causare un evento lesivo dell'integrità psico-fisica del lavoratore per la

magnitudo (gravità) del danno subito dal lavoratore.

La norma UNI che ha definito la formula per il calcolo del rischio, fornisce anche sia la

scala dei possibili valori che può assumere la probabilità di accadimento dell'evento

negativo:

sia la scala dei possibili valori che può assumere la magnitudo o gravità del danno:

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Per effettuare in modo corretto la valutazione dei rischi in azienda e, quindi, per

assegnare i valori giusti alla probabilità ed alla magnitudo, non si può prescindere dal

prendere in considerazione le fonti statistiche sugli infortuni sul lavoro sia esterne che

interne all'azienda.

Grande importanza va data alle informazioni fornite dall'analisi degli infortuni

registratisi in azienda oltre che da quegli episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno

prodotto danni e che, pertanto, vengono definiti come quasi incidenti (o near miss).

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Siccome la conoscenza dei fattori di pericolo, l'applicazione delle corrette procedure di

lavoro ed il costante uso dei dispositivi di protezione individuale contribuiscono a ridurre il

rischio d infortunio e di malattia professionale, per la stima del rischio è possibile utilizzare

anche una formula correttiva di quella di validità generale nella quale, al denominatore,

compare un fattore maggiore dell'unità, definito information training con il quale si tiene

appunto conto del grado di formazione ed informazione dei lavoratori.

La formula del rischio diventa, così:

ൌ ሺ,ܭ,ܦሻ ൌ ݔ ܦܭ

Tutti i possibili valori che il rischio può assumere determinano la cosiddetta matrice del

rischio:

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L'inserimento del valore del rischio nella matrice consente di ottenere indicazioni sia sul

tipo di azioni correttive da intraprendere per la sua riduzione, sia la tempistica con cui

attuare tali azioni correttive.

Infatti:

Ovviamente, attuare azioni correttive che incidano sul valore della probabilità di

accadimento dell'evento lesivo dell'integrità psico-fisica del lavoratore, riducendola,

significa agire nel campo della Prevenzione (si pensi alla corretta realizzazione del

parapetto su un ponteggio ch riduce la probabilità che possa verificarsi la caduta del

lavoratore). Attuare azioni correttive che incidano sul valore del danno per il lavoratore

conseguente al verificarsi di un incidente significa agire nel campo della Protezione (si

pensi, ad esempio, alla collocazione di una rete di protezione in grado di trattenere il

lavoratore in caso di caduta).

Attuare azioni correttive che incidano su entrambi i fattori consente di raggiungere più

facilmente la zona di sicurezza della matrice del rischio.

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La norma ISO 31000:2010 sintetizza come segue il processo di Gestione del Rischio:

E' importante evidenziare l'importanza della fase di monitoraggio e revisione delle azioni

attuate in materia di sicurezza.

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6. Classificazione e definizione deirischi nei luoghi di lavoro

I rischi nei luoghi di lavoro vengono raggruppati in tre distinte categorie:

a) Rischi per la sicurezza (o rischi infortunistici) riferiti a:

Strutture, macchine ed impianti presenti nel luogo di lavoro;

Uso di energia elettrica;

Impiego di sostanze pericolose;

Incendio ed esplosione.

b) Rischi per la salute dovuti a:

Agenti chimici;

Agenti fisici;

Agenti biologici.

c) Rischi per la salute e la sicurezza (rischi trasversali) dovuti a:

Organizzazione del lavoro;

Fattori psicologici (stress lavoro-correlato);

Fattori ergonomici;

Condizioni di lavoro difficili ed usuranti.

Per ciascun rischio individuato si procede quindi alla sua quantificazione che può portare

ai seguenti risultati:

1) assenza di rischio di esposizione (R=1);

2) presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla

normativa; (2<=R<=3);

3) presenza di rischio di esposizione (R = > 4);

All'esito del processo di valutazione dei rischi in azienda, viene redatto il programma

integrato delle misure di sicurezza che deve contenere le misure di sicurezza e protezione

da porre in atto, le attività di formazione e informazione da realizzare oltre alla tempistica

della revisione periodica del processo di valutazione del rischio.

6.1 I rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del

potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche più o

meno gravi subiti dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un

impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc...).

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Lo studio della cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti

di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio tra uomo e struttura, tra

uomo e macchina, tra uomo ed impianto sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

6.1.1 I rischi legati all'ambiente di lavoro

Per ambiente di lavoro si intendono tutti i luoghi chiusi

ubicati all’interno e all’esterno delle strutture aziendali,

comunque accessibili ancorché saltuariamente

Tutti gli ambienti di lavoro presenti in azienda devono

essere progettati e realizzati tenendo conto delle varie

normative di settore (pareri sanitari, regolamenti comunali, norme sulla sicurezza dei

lavoratori), al fine di garantire il rispetto dei requisiti relativamente a :

dimensioni locali

aereazione – illuminazione

spazi di lavoro

vie di accesso

servizi

microclima

altro …………

Gli ambienti di lavoro, in relazione alla specifica destinazione d’uso, devono essere sono

arredati con elementi di arredo e/o attrezzature scelte in funzione dell’utilità e collocate

nella posizione più opportuna, prevedendo le esigenze di movimento e garantendone l’uso

senza intralci e senza compiere sforzi inutili.

La progettazione degli ambienti di lavoro deve permettere di ridurre al minimo

situazioni di rischio legate a urti, inciampi, scivolamenti, cadute, movimenti incongrui ed

altro durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Possibili situazioni di rischio legate all'ambiente di lavoro sono quelle riportate di

seguito.

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6.1.2 Il rischio elettrico

L’elettricità è la forma di energia più diffusa

negli ambienti di vita e lavorativi. Per permetterci

di sfruttare appieno le sue potenzialità e duttilità,

l’elettricità richiede, come contropartita, la nostra

massima attenzione; potenzialmente, può non

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concedere appello e far pagare a “caro prezzo” anche un piccolo errore.

Per tale motivo, la sicurezza degli operatori che “utilizzano” impianti elettrici e

attrezzature elettriche in azienda è sostanzialmente garantita, a partire dalla realizzazione di

presenza di impianti secondo la regola dell’arte e debitamente certificati, dagli interventi di

controllo e manutenzioni periodici, dal costante aggiornamento tecnologico degli apparati;

il tutto, affidato/gestito a figure tecniche, con preparazione specifica ed alta professionalità.

I rischi connessi con l’uso dell’energia elettrica sono essenzialmente:

rischi dovuti a contatti elettrici diretti: sono quelli

derivati da contatti con elementi normalmente in

tensione, ad esempio l’alveolo di una presa, un

conduttore nudo, ecc);

rischi dovuti a contatti elettrici indiretti, sono quelli

derivati da contatti che

avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa di

guasti (ad esempio la scossa presa quando si apre un

frigorifero, o si tocca un’attrezzatura, o una qualsiasi

altra macchina);

rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti

(riscaldamento, scintillamento di parti di impianto);

rischi di esplosione: sono quelli dovuti al funzionamento

degli impianti elettrici installati in ambienti

particolari, nei quali è possibile la formazione di

miscele esplosive (industrie chimiche, in talune

centrali termiche funzionanti a gas ecc...).

Per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei rischi di natura elettrica, occorre tener

presente che il comportamento del corpo umano al passaggio della corrente elettrica è in

stretta relazione con fattori quali le caratteristiche della corrente, il tempo di contatto e oltre

che la condizione del soggetto esposto e dell'ambiente in cui si trova (ad esempio, corpo

bagnato, ambiente bagnato ecc...).

Un corpo umano, attraversato dalla corrente, in relazione ai fattori di cui sopra, è

potenzialmente esposto a fenomeni quali:

- la contrazione muscolare

- l’arresto respiratorio

- l’arresto cardiaco

- le ustioni

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Le conseguenze dirette e indirette sulla salute del soggetto colpito sono varie e possono

anche essere mortali

RISCHIO ELETTRICO: MISURE COMPORTAMENTALI

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6.1.3 Il rischio legato all'uso di attrezzature

Le attività svolte nelle strutture aziendali prevedono l’utilizzo

di svariate tipologie di attrezzature ed apparecchiature.

Il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 69) attrezzatura qualsiasi

macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere

usato durante il lavoro e prevede (art. 70) che le attrezzature

messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza.

Nell'utilizzo di macchine ed attrezzature di lavoro, pertanto, si devono rispettare le

seguenti disposizioni:

1. Attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l’utilizzo e la

manutenzione delle attrezzature.

2. Verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili latte ad impedire la

proiezione di oggetti o l’accesso alle parti mobili.

3. Esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di

pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle

macchine stesse.

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4. Verificare che l’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non comporti

il riavviamento automatico della macchina.

5. Verificare l’immediata accessibilità delle apparecchiature d’arresto di emergenza e la

loro efficienza.

6. Verificare l’esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile).

7. Verificare il buon stato d’uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di

alimentazione.

8. Verificare periodicamente (tasto di prova) l’efficienza degli interruttori differenziali.

9. Mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi.

10.. Manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite.

11. Segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni

condizione di pericolo. In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le

macchine e le apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto far

funzionare perché non rispondenti alle norme di sicurezza le macchine fuori uso .

12. Controllare periodicamente lo stato d’uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti

alimentati a gas.

13. Prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il collaudo e la verifica.

14. Controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte.

15. Usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura

isolante.

Segnalare inoltre sempre al Responsabile del SPP e/o al Datore di Lavoro ogni esigenza

di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

Una delle attrezzature di lavoro utilizzata in quasi tutti gli ambiti lavorativi ed in

qualsioasi situazione è la scala portatile

6.1.4 Il rischio legato all'uso di macchineda ufficio

Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione,

vale il principio generale che il loro uso deve essere

conforme alle istruzioni del costruttore.

In generale nell’impiego di macchine da ufficio è

necessario:

Leggere attentamente le istruzioni del costruttore: tutti i lavoratori addetti alle macchine

devono prenderne visione. Il libretto di istruzioni infatti, descrive la funzione e l’uso

della macchina, le cautele da osservare in caso di anomalie e riporta la dichiarazione

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del fabbricante della rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle

direttive CEE di riferimento. Il libretto è documento probante anche per l’istituto di

vigilanza;

Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque

rimangano volanti in mezzo agli ambienti o ai passaggi;

Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica

evitandone l’uso finché non siano stati riparati o sostituiti;

Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle

macchine né usare prolunghe inadatte;

Staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione;

Disalimentare ogni macchina dopo l’uso e comunque al termine di ogni giornata

lavorativa;

Non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine;

tali coperture possono essere momentaneamente rimosse solo da personale

specializzato in occasione di ispezioni o riparazioni;

Non operare all’interno di stampanti, scanner ecc. mentre sono in azione;

Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e lavarsi le mani al termine

delle operazioni, nel maneggio del toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto con

esso.

Precauzioni particolari vanno adottate nell'uso di attrezzature tipiche dei lavori d'ufficio

quali le taglierine, le tagliarisme elettriche, le cucitrici, le fotocopiatrici.

Le taglierine manuali usate comunemente negli uffici

possono rappresentare una fonte di pericolo per infortuni

anche di particolare gravità; il rischio maggiore è quello di

ferite o tagli alle dita.

La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed

attento e posizionandole su piani stabili di adeguate

dimensioni. Le taglierine devono essere munite delle

opportune protezioni della lama che non consentano alcun contatto diretto con l’operatore

(es. schermo salvamani in plexiglas). Le protezioni devono essere sempre integre ed

efficienti.

Ad uso terminato, la lama della taglierina, deve essere sempre lasciata completamente

abbassata e protetta; qualsiasi anomalia o difetto

riscontrati devono essere prontamente segnalati.

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Per le tagliarisme elettriche, valgono le stesse considerazioni generali già fatte per le

taglierine manuali. Nell’uso è opportuno attenersi scrupolosamente ad alcune semplici

regole di seguito riportate:

Verificare che non siano stati rimossi o vanificati i dispositivi di sicurezza e che quindi il

comando di azionamento della lama di taglio avvenga con l’utilizzo contemporaneo

di entrambe le mani.

La macchina deve essere utilizzata da un solo operatore per volta.

Consultare, in caso di dubbi, il libretto di manutenzione della macchina. Verificare infine

che sia funzionante l’interruttore di emergenza che deve essere posto in posizione

visibile e facilmente raggiungibile.

La cucitrice a punti metallici per fascicoli è meno

pericolosa di una taglierina, ciò nonostante è bene

prestare attenzione anche al suo utilizzo. Quando, ad

esempio l’apparecchiatura va in blocco, operando con

strumenti o procedure inadeguati nel tentativo di

liberarla dai punti, si può restare feriti alle mani o,

peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall’alimentatore a molla, se non

opportunamente disinserito.

Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi ben

aerati; nell’uso prolungato le macchine possono liberare vapori e

fumi che potrebbero provocare un’azione irritante, bruciori, pruriti

e arrossamenti agli occhi, lacrimazione e irritazione delle mucose

delle vie respiratorie. Nell’uso è opportuno attenersi a quanto

segue:

durante l’utilizzo della macchina è consigliabile tenere chiuso il

pannello copri piano, ciò al fine di evitare affaticamento o danni alla vista;

evitare di intervenire sulle fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti interne,

senza aver prima interrotto l’alimentazione elettrica;

nell’accedere alle parti interne occorre fare ben attenzione alle avvertenze del

fabbricante: all’interno di tali macchine vi sono infatti parti che raggiungono

temperature elevate e possono provocare ustioni. Consultare, in caso di dubbi, il

libretto di manutenzione della macchina;

nella sostituzione del toner, se non è affidata a ditta specializzata, attenersi

scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni del fabbricante;

il toner usato non deve essere disperso, ma gettato in appositi contenitori differenziati.

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6.1.5 Il rischio legato all'uso di attrezzaturemunite di videoterminale

Viene definito lavoratore addetto a videoterminale, ai

sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/08, il "lavoratore che utilizza

un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico

ed abituale, per almeno 20 ore settimanali dedotte le

interruzioni …".

I lavoratori che rientrano nella fattispecie devono essere

sottoposti a sorveglianza sanitaria. Le postazioni di lavoro devono essere conformi alle

prescrizioni previste dall’allegato XXXIV del Testo Unico.

Le postazioni di lavoro per videoterminali, in genere, sono così strutturate:

• scrivania con piano di lavoro di dimensioni sufficienti, antiriflesso e regolabile in

altezza;

• sedile regolabile in altezza con schienale adattabile e base di appoggio a 5 razze

• schermo LCD, orientabile ed inclinabile con dimensione ricompresse fra i 15 e 19

pollici;

• tastiera separata dallo schermo, inclinabile di superficie opaca con i simboli dei tasti

in contrasto rispetto al coore di fondo del tasto;

• illuminazione ambientale con lampade antiriflesso;

• possibilità di limitare la penetrazione di luce solare.

Nell’illustrazione sotto riportata si rappresentano le caratteristiche di una postazione di

lavoro con video terminale realizzata in modo da ridurre il richio connesso a tale attività

lavorativa:

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Oltre ad una corretta realizzazione ed organizzazione della postazione di lavoro, ai fini

delle prevenzione di disturbi correlati all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale,

occorre porre in atto alcune indicazioni comportamentali da parte del personale definito

"terminalista".

Indicazioni per evitare disturbi visivi

• illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, agendo

sulla regolazione dei sistemi di oscuramento ( tende o veneziane, …), ovvero con luce

artificiale adeguata

• posizionare il video in maniera tale che la luce naturale non sia frontale o alle spalle,

e quella artificiale sia fuori dal campo visivo

• orientare e inclinare lo schermo per eliminare per quanto possibile riflessi sulla

superficie

• assumere una posizione tale che la distanza occhi schermo sia di 50 – 70 cm

• distogliere periodicamente la vista dallo schermo per ridurre l’affaticamento visivo

• utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista, qualora prescritti

• visiva se da avere curare la postura, sedendosi in posizione eretta e rilassata, che in

Azienda utilizza postazioni con videoterminale:In generale nell’impiego di macchine

da ufficio è necessario:

Indicazioni per evitare disturbi muscolo – scheletrici

• assumere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati a terra e la

schiena ben appoggiata allo schienale, agendo, se necessario, sulla regolazione della

sedia (altezza e schienale)

• posizionare il video di fronte in modo tale che il margine superiore dello schermo sia

posto alla stessa o leggermente più in basso degli occhi, per favorire una posizione

naturale del collo

• posizionare la tastiera di fronte rispetto al video ed a una distanza dal bordo della

scrivania di circa 15 cm, in modo da poter appoggiare gli avambracci ed alleggerire la

tensione dei muscoli del collo

• digitare, mantenendo i polsi in posizione non angolata e il mouse comodo per la mano

senza sforzi o torsioni

• evitare di mantenere posizioni di lavoro degli arti superiori fisse per tempi molto

prolungati (utilizzo mouse, ..)

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6.1.6 Il rischio da movimentazione manualedei carichi

Si intendono come atti di movimentazione manuale dei

carichi (art. 167 del D.Lgs. 81/08) le "operazioni di trasporto o

di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,

portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o

in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,

comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare

dorso-lombari”.

Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di

rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:

· Caratteristiche del carico: peso, ingombro, instabilità ecc...2;

· Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco,

distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc...;

2 LIMITE DI PESO DA SOLLEVARE DA SOLI• Maschi adulti 25 Kg• Femmine adulte 20 Kg• Maschi adolescenti 20 Kg• Femmine adolescenti 15 KgPeso limite al di sotto del quale, di norma, non vi è alcun rischio per il lavoratore 3 Kg

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· Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi

prolungati di sollevamento;

· Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati,

ecc.), stato delle pavimentazioni ecc...

In generale si parla di rischi connessi alla movimentazione dei carichi quando il peso

degli stessi è superiore ai 3 kg.

Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato

trascurabile. Pertanto, ogni volta che si dovranno maneggiare carichi di peso superiore al

predetto limite, è opportuno attenersi a quanto segue:

· Nel sollevare i carichi mantenere il tronco eretto, piegando le gambe anziché la

schiena, il carico deve essere tenuto il più possibile vicino al corpo e si devono

evitare torsioni del busto;

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· Per evitare di assumere posizioni pericolose per la schiena è consigliabile spostare

gli oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e quella delle nocche delle

mani (braccia distese lungo i fianchi);

· Se si deve porre in alto un oggetto, bisogna evitare di inarcare la schiena; in tal caso

va utilizzato un idoneo sgabello o una scaletta;

· Non devono essere utilizzati mezzi di fortuna (sedie, cataste di pacchi) per riporre o

prelevare materiali dagli scaffali, ma apposite scale che siano rispondenti alla

norma;

· Per pesi eccessivi e lunghi percorsi, devono essere utilizzati idonei carrelli, adeguati

al peso da trasportare;

· Se possibile, il peso va equamente ripartito tra le due mani;

· In caso di trasporto di carichi tramite più persone, i movimenti devono essere

coordinati;

· Quando si trasportano materiali di particolare lunghezza a spalla, accertarsi di avere

sempre la

· visuale libera e tenere la parte anteriore del carico sollevata oltre l’altezza d’uomo;

· Si devono usare idonee calzature;

· Si deve sempre verificare che il pavimento sia stabile ed uniforme.

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6.1.7 Il rischio correlato all'attività digiardinaggio e manutenzione del

verde

Nell'attività di giardinaggio rientrano le lavorazioni di arboricoltura, mantenimento del

manto erboso, mantenimento di aiuole e/o orti, irrigazioni, pulizia e viabilità degli spazi

verdi, manutenzione di attrezzature e macchine agricole.

Per lo svolgimento delle attività di giardinaggio si fa spesso uso di

macchine portatili (decespugliatori, motoseghe, aspiratori fogliari,

tagliasiepe, irroratrici...), macchine agricole (trattori, motofalciatrici,

irroratrici, autocarri, ...), attrezzature (forbici per la potatura, scale,

vanghe, rastrelli, ...), sostanze chimiche (diserbanti, concimi,

antiparassitari, carburanti, ...)

Le attività vengono svolte esclusivamente all'esterno se si esclude le operazioni di

manutenzione delle attrezzature. Generalmente le macchine agricole utilizzate per le attività

di giardinaggio sono di piccole dimensioni, dato il tipo di attività e la ridotta estensione del

terreno da manutenere.

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Nell'attività di guiardinaggio i rischi dipendono dalla lavorazione che si sta effettuando,

dalle macchine utilizzate e dal contesto operativo in cui si svolge l'attività.

In termini del tutto generali, i rischi per questo tipo di attività possono essere così

riassunti:

• possibilità di rottura arti, traumi cranici, traumi vertebrali, paralisi e morte a seguito di

cadute dall'alto;

• traumi e fratture a seguito di caduta di oggetti dall'alto;

• tagli e ferite da attrezzature portatili;

• colpi di sole da esposizione a temperature calde;

• congelamento da esposizione a temperature fredde;

• ustioni da contatto con parti calde di macchine o da contatto con agente chimico

corrosivo;

• sezionamento di parti del corpo (dita delle mani, mano, ...);

• intrappolamento in organi rotanti di macchine (cardano);

• traumi lesioni dorso-lombari dovute a movimentazione manuale carichi;

• investimento da mezzi meccanici in movimento;

• schiacciamento da mezzi o parti meccanici in movimento;

• danni alla cute o agli occhi da esposizione prolungata e ripetuta ai raggi solari;

• esposizione a contaminanti chimici per inalazione, contatto o ingestione;

• affaticamento da movimenti ripetuti o protratti nel tempo

• ipoacusia dovuta a esposizione prolungata a rumore.

Nell'attività di guardinaggio occorre porre particolare attenzione alla sicurezza in

presenza di situazioni critiche ricorrenti quali le operazioni di travaso o preparazione di

prodotti chimici e/o fitosanitari; il trattamento del terreno con prodotti fitosanitari; la

potatura in quota; lo sfalcio in terreni ad elevata pendenza; il rifornimento a caldo di

carburante per le macchine; la manutenzione di macchine e attrezzature; la raccolta di

materiale di risulta.

Tipiche misure e procedure di prevenzione e protezione nell'attività di guardinaggio

possono essere così sintetizzate:

a) Prima di iniziare l’attività:

• sulla base della tipologia della lavorazione delimitare la zona di lavorazione con

apposita segnaletica e transennatura al fine di evitare l'accesso alle persone non

autorizzate e la sosta di veicoli che potrebbero essere danneggiati;

• verificare che la zona di lavorazione non presenti oggetti pericolosi (siringhe,

spazzatura, ...);

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• indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone

preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza.

b) Durante l’attività:

• evitare rifornimenti di combustibile a motore acceso della macchine operatrici.

c) Alla chiusura delle attività:

• pulire le attrezzature e macchine utilizzate;

• smaltire i residui utilizzando appositi contenitori e nel caso di prodotti chimici

seguendo le indicazioni della scheda di sicurezza

• evitare di lasciare nella zona di lavorazione attrezzi o utensili.

Misure di sicurezza di carattere generale riguardano l'esecuzione periodica della

manutenzione di macchine e/o attrezzature di lavoro per mantenerle in perfetta efficienza; il

rispetto delle indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature e delle

macchine; la corretta conservazione delle sostanze pericolose (rischio chimico) negli

appositi contenitori evitando di riporle in zone umide e poco aerate oppure in contenitori

per cibi o bevande; l'allontanamento dall'area di lavoro di persone non autorizzate o non

adeguatamente protette.

6.2 I rischi per la salute

I rischi per la salute, o rischi di igienico-ambientale, sono quelli responsabili della

potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a

lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio di

natura chimica, fisica e biologica con conseguente esposizione del personale addetto.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e protezionenei confronti di

tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo

ed ambiente di lavoro.

6.2.1 Il rischio chimico

Per rischio chimico si intende quello derivato dall'uso e dalla

manipolazione di preparati pericolosi o nocivi e di prodotti o

materie infiammabili, esplodenti o corrosive.

L'entità del rischio dipende dal tipo di sostanza chimica

utilizzata e dalla sua concentrazione. Pertanto è indispensabile la

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conoscenza delle composizioni dei preparati utilizzati (schede di sicurezza) al fine di

adottare le idonee procedure di sicurezza cui tutti i lavoratori devono conformarsi.

La scheda di sicurezza è obbligatoria per tutte le sostanze ed i preparati pericolosi; è

fornita dal responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato

pericoloso ed è strutturata in 16 voci che forniscono tutte le informazioni necessarie per il

loro corretto uso.

Le 16 voci che compongono la scheda di sicurezza sono riportate di seguito:

1. identificazione del prodotto e della società;

2. composizione /informazione sugli ingredienti;

3. indicazioni dei pericoli;

4. misure di primo soccorso;

5. misure antincendio;

6. misure in caso di fuoriuscita

7. accidentale; manipolazione e stoccaggio;

8. controllo dell'esposizione / protezione individuale;

9. proprietà fisiche e chimiche;

10. stabilità e reattività;

11. informazioni tossicologiche;

12. informazioni ecologiche;

13. considerazioni sullo smaltimento ;

14. informazioni sul trasporto ;

15. informazioni sulla regolamentazione;

16. altre informazioni.

La scheda deve essere rigorosamente in lingua italiana. Il fornitore deve inoltre

etichettare gli imballaggi contenenti le sostanze e i preparati pericolosi forniti, affinché il

lavoratore li possa identificare completamente.

Le sostanze pericolose possono interagire con la persona per inalazione, contatto cutaneo

o per ingestione.

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RISCHII possibili rischi cui è esposto il lavoratore sono quelli da corrosione/ustione,

soffocamento o asfissia, avvelenamento/intossicazione, irritazione cutanea, reazioni

allergiche, effetti negativi sul feto, disturbi all'apparato riproduttivo, cancro.

Il meccanismo di contaminazione può essere schematizzato come segue:

Le sostanze chimiche vengono assorbite e si accumulano in determinati organi od

apparati dove possono produrre effetti tossici locali oppure possono agire indirettamente su

altri organi e apparati del corpo umano.

Ad esempio, il cadmio si accumula nel

rene potendo provocare insufficienza

renale; il benzene si accumula nel fegato

potendo provocare la leucemia.

Quando si ha a che fare con il rischio chimico, le domande a fini

di sicurezza che è necessario porsi sono: di che sostanza si tratta?

Quali sono i pericoli? Quali sono i possibili rischi? Come utilizzare,

conservare e smaltire “in sicurezza” la sostanza utilizzata?

Ecco, quindi, l'importanza della scheda di sicurezza che è una

sorta di carta d'identità della sostanza o del preparato chimico

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Sull'etichettatura vengono riportati i simboli di pericolo della sostanza chimica che sono:

Simbolo Principali pericolosità Misure precauzionali

Sostanze che possono provocare lo

sviluppo di tumori, effetti genetici

ereditari ovvero effetti nocivi nella

prole o danni a carico della funzione

riproduttiva

Es. Acrillamide, Benzene

Evitare per quanto possibile la

esposizione alle sostanze (inalazione,

contatto cutaneo ed ingestione)

utilizzando idonei dispositivi

Operare in ambienti ben ventilati e

preferibilmente sotto cappa o altro

sistema di aspirazione analogo

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La sostanza che per inalazione,

ingestione o contatto cutaneo può

provocare diversi disturbi di salute, ad

es. arrossamento della pelle, irritazioni

alle vie respirazioni, allergie cutanee.

Osservare le precauzioni universali

standard e le norme igieniche

In caso di intossicazione o malessere

consultare il medico

Esiste un pericolo di esplosione e di

scoppio a causa di gas compressi,

liquefatti o disciolti e di rilascio di gas

in ambiente

Es. azoto, anidride carbonica

Assicurare una buona ventilazione

aerazione degli ambienti . Evitare il

contatto con materiali ad elevate

temperatura o a temperature troppo

basse.

Depositare le bombole tenendo conto

delle incompatibilità dei gas

Nel caso del rischio chimico, è fondamentale la dose di esposizione alla sostanza o al

preparato pericoloso. In base a questa considerazione vanno studiate le misure di sicurezza

finalizzate alla riduzione del rischio chimico.

6.2.2 Il rischio biologico

Si definisce Biologico il rischio derivante dalla trasmissione di agenti

biologici ed in grado di provocare malattia infettiva in soggetti umani.

Il Testo Unico affronta in maniera specifica il rischio conseguente alla

esposizione ad Agenti Biologici, non solo per le attività che ne comportano

l’utilizzo diretto (agricoltura, laboratori, ecc.), ma anche per quelle attività in cui la loro

presenza è occasionale e/o non deliberata, come nell’attività assistenziale nei luoghi di

ricovero e cura.

Secondo la normativa di sicurezza:

· un agente biologico è qualsiasi microorganismo, anche geneticamente modificato

(entità microbiologica in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico),

coltura cellulare (risultato di crescita in vitro di cellule) ed endoparassita umano

che può provocare infezioni, allergie o intossicazione;

· un microrganismo è qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di

riprodursi o trasferire materiale genetico;

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· una coltura cellulare è il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da

organismi pluricellulari.

Sgenti biologici sono, quindi, i virus, i batteri, i parassiti, i funghi.

In funzione delle loro caratteristiche, gli agenti biologici sono classificati in 4 categorie

in ordine di pericolosità crescente da 1 a 4.

Il meccanismo di infezione è schematicamente rappresentato nella figura che segue:

Gli agenti biologici agiscono una volta introdotti

nell’organismo. I VIRUS si replicano in determinate

cellule provocandone la morte o l’alterazione cellulare

(iniziazione processo infettivo o tumorale); i BATTERI

agiscono direttamente tramite l’eliminazione di tossine

producendo infezioni in determinati organi od apparati; i

PARASSITI agiscono tramite dei vettori (mosche,

zecche) provocando alterazioni in determinati organi ed apparati; i FUNGHI agiscono in

simbiosi con i virus ed i batteri potenziandone l’effetto infettivo.

L'esposizione al rischio biologico può essere tanto deliberata quanto potenziale. Le

misure di sicurezza da adottare nei due casi sono, ovviamente, diverse.

L'esposizione deliberata al rischio biologico avviene nell'ambito dell'università e della

ricerca scientifica nella ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e processi utilizzanti

agenti biologici; nei laboratori di microbiologia (diagnostica e saggio).

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Avviene anche nel settore sanitario nell'ambito della ricerca e sperimentazione di nuovi

metodi diagnostici, di farmaci contenenti agenti biologici (uso e sperimentazione), nei

laboratori di microbiologia, nelle prove biologiche (su animali e su cellule).

Esposizione deliberata può anche aversi nell'industria delle biotecnologie per la

produzione di microrganismi selezionati.

Anche il settore alimentare comporta l'esposizione deliberata al rischio biologico nelle

produzioni per biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri,etc.), nella produzione di

microrganismi selezionati, nei laboratori di microbiologia per prove di saggio (ricerca

patogeni).

Si determina esposizione potenziale al rischio biologico in vari settori lavorativi quali:

• Settore agricolo (attività in campo)

• Settore forestale

• Zootecnia

• Macellazione e lavorazione delle carni

• Piscicoltura

• Servizi veterinari

• Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana, etc.)

• Servizi mortuari e cimiteriali

• Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti

• Servizi di disinfezione e disinfestazione

• Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali

potenzialmente infetti

• Impianti depurazione acque di scarico

6.2.3 Il rischio di esposizione a rumore evibrazioni

Il rumore e le vibrazioni sono due agenti fisici che possono provocare trasformazioni

delle condizioni ambientali in cui si manifestano attraverso l’immissione di energia

“indesiderata” e potenzialmente dannosa per la sicurezza e

salute umana.

In generale si intende per:

• rumore: qualunque emissione sonora che provochi

sull’uomo effetti indesiderabili, disturbanti o dannosi

• vibrazioni meccaniche: movimenti oscillatori (impulsivi o

costanti) di un materiale aventi carattere ripetitivo nel tempo.

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Gli agenti fisici agiscono sul corpo umano secondo lo schema che segue:

Il rumore si origina essenzialmente dalle attrezzature di lavoro e dalle macchine quali, ad

esempio:

· Macchine utensili lavorazioni meccaniche (trapano, pressa …)

· Macchine lavorazione legno (sega circolare …)

· Macchine lavorazioni alimentari (segaossa, tritatutto …)

· Macchine agricole (trattori, falciatrici …)

· Utensili manuali motorizzati (trapano, avvitatore …)

Anche le attività lavorative possono esporre i lavoratori al rischio rumore. Si pensi, ad

esempio, alle attività di demolizione, di battitura, di verniciatura a spruzzo ecc...

Partendo dal funzionamento del sistema uditivo

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è possibile comprendere quali siano i danni causati dall'esposizione al rumore. Questi danni

possono essere sia uditivi che extrauditivi.

I fattori che giocano un ruolo fondamentale nel danno da esposizione al rumore sono,

ovviamente, l'intensità ed il tempo stesso di esposizione.

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Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, generate

da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono

caratteristiche di attività che prevedono contatto delle mani con

l’impugnatura di attrezzature di lavoro condotte a mano.

Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono,

invece, caratteristiche di attività lavorative

svolte a bordo di mezzi di trasporto (camion, autobus, carrelli

elevatori, ruspe, pale meccaniche, ecc...).

L’esposizione a vibrazioni può provocare danni al sistema mano-braccio tipo:

- disturbi vascolari (a carico delle estremità);

- disturbi osteoarticolari (a carico di polsi, gomiti,

spalle);

- disturbi neurologici (sindrome del tunnel carpale).

che, nel lungo termine, possono essere irreversibili.

I danni al sistema muscolo scheletrico riguardano, invece:

- Lombalgie e lombosciatalgie;

- danni alle vertebre e ai dischi della colonna

- gravi effetti patologici

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Per l'esposizione alle vibrazioni il Testo Unico fissa dei limiti sia di azione che di

esposizione riferiti alla giornata lavorativa di 8 ore:

La valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni è quindi finalizzata a

determinare il tempo e le modalità di utilizzo di attrezzature che espongono il lavoratore a

questo agente fisico.

6.3 I rischi trasversali o organizzativi

Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il

rapporto tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito.

Il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni che

sia di tipo ergonomico che psicologico ed organizzativo.

Questa tipologia di rischio comporta, molto spesso, trasversalità tra rischi per la

sicurezza e rischi per la salute.

6.3.1 Il rischio incendio

L’incendio può essere definito come una combustione

sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa

senza limitazioni nello spazio e nel tempo in un luogo non

predisposto a contenerla.

Normalmente per combustione s’intende la reazione

chimica sufficientemente rapida di una sostanza combustibile

con un comburente, accompagnata da sviluppo di calore, di

fiamma, di gas di combustione, di fumo e di luce.

Il fenomeno della combustione però avviene solo

quando il combustibile ha raggiunto una certa temperatura

che è chiamata temperatura di accensione.

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Affinché un incendio si verifichi è necessario pertanto che siano soddisfatte

contemporaneamente tre condizioni:

· presenza del combustibile;

· presenza del comburente (in genere l’ossigeno dell’aria);

· temperatura minima non inferiore alla temperatura di accensione.

È il cosiddetto “triangolo del fuoco”.

Se viene a mancare anche una sola delle tre combinazioni, l’incendio si spegne.

Da ciò ne consegue che si hanno tre possibilità per la estinzione di un incendio:

· esaurimento del combustibile;

· mancanza di ossigeno;

· abbassamento della temperatura dell’intera massa del combustibile al di sotto di

quella di accensione.

Non tutte le sostanze estinguenti possono essere

impiegate nei vari tipi di incendio dovuti alla combustione

dei molteplici materiali suscettibili di accendersi. Come già

accennato, l’estinzione dell’incendio si ottiene per

raffreddamento, sottrazione del combustibile e soffocamento. Tali azioni possono essere

ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso delle sostanze estinguenti,

che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.

L’acqua è la sostanza estinguente per antonomasia conseguentemente alla facilità con

cui può essere reperita a basso costo. L’uso dell’acqua quale agente estinguente è

consigliato per incendi di combustibili solidi (detti di classe “A”). L’acqua, risultando un

buon conduttore di energia elettrica non è impiegabile su impianti e apparecchiature in

tensione (altrettanto la schiuma che è un agente estinguente costituito da una soluzione in

acqua di un liquido schiumogeno).

Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio,

potassio, fosfati e sali organici. L’azione estinguente delle polveri è prodotta dalla

decomposizione delle stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell’incendio, che

dà luogo principalmente ad effetti chimici sulla fiamma, con azione anticatalitica. Le

polveri sono adatte per fuochi di sostanze solide, liquide e gassose (classe A, B, e C).

I gas inerti, utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi, sono generalmente

l’anidride carbonica e, in minor misura, l’azoto. La loro presenza nell’aria riduce la

concentrazione del comburente fino ad impedirne la combustione. L’anidride carbonica non

risulta tossica per l’uomo, è un gas più pesante dell’aria perfettamente dielettrico,

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normalmente conservato come gas liquefatto sotto pressione. Essa produce, differentemente

dall’azoto, anche un’azione estinguente per raffreddamento.

Mezzi portatili per l'estinzione degli incendi sono gli estintori che sono apparecchi

contenenti un agente estinguente che può essere proiettato su un fuoco sotto l’azione di una

pressione interna. Sono in molti casi i mezzi di primo intervento più impiegati per spegnere

i principi di incendio.

Gli estintori più diffusi sono:

Le regole generali per l'uso degli estintori sono:

Accertare la natura e la gravità dell’incendio;

Scegliere il tipo di estintore adatto alla classe di fuoco (prendere visione e rispettare

le istruzioni d'uso dell'estintore);

Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle

proprie spalle e con l’assistenza di altre persone;

Nel caso di incendio all'aperto tenere conto delle condizioni ambientali sfruttando la

direzione del vento (operare sopravvento);

Togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura;

Portarsi a giusta distanza dal fuoco;

Impugnare l'erogatore dirigendo il getto alla base delle fiamme;

In caso di spegnimento con più estintori gli operatori devono stare attenti a non

ostacolarsi e a non investirsi con i getti (operatori in posizione rispetto al fuoco con

angolo max di 90°);

Non dirigere mai il getto contro le persone anche se avvolte dalle fiamme, è

preferibile ricorrere all'acqua o a coperte ed indumenti per soffocare le fiamme.

La tabella che segue correla le classi di fuoco agli agenti estinguenti da utilizzare:

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6.3.2 Il rischio da stress lavoro-correlato

La tutela del benessere complessivo del lavoratore

riguarda anche la salvaguardia rispetto a elevati livelli di

stress psicologico, che possono avere conseguenze negative a

livello personale, organizzativo e sociale.

Lo stato di benessere dell’individuo non è determinato

semplicemente dalla sua piena efficienza fisica, ma anche dal

mantenimento di un equilibrio psichico, sia interiore sia

nell’ambito del sociale.

Ogni volta che tale equilibrio è turbato, la persona si trova in uno stato di disagio, cui

risponde con una reazione adattativa. In particolare, quando l’ambiente esterno pone

richieste e oneri che sollecitano l’individuo a fornire prestazioni superiori al normale, si

crea una situazione disequilibrio che può essere definita con il termine di stress.

Lo stress è quindi “una reazione non specifica dell’organismo quando deve affrontare

un’esigenza e adattarsi ad una novità, qualsiasi sia la fonte della novità (vita privata, ambito

lavorativo, ecc...).

Rispetto all’ambito lavorativo, è chiaro come la novità (stressor = fattore stressante),

potenzialmente, può manifestarsi in qualunque luogo di lavoro e colpire qualunque

lavoratore a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di

contratto o di rapporto di lavoro.

Alcuni tra i principali fattori di rischio (stressors o agenti stressanti) individuati dalla

comunità scientifica associabili ad un ambito lavorativo sono:

o ritmi e orari di lavoro: il carico di lavoro per unità di tempo, i ritmi, la possibilità

di pianificare il proprio tempo in rapporto al lavoro, sono fattori importanti nel

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determinare stress.

o struttura psicosociale dei compiti assegnati: la combinazione di un elevato

impegno richiesto, associata ad uno scarso potere decisionale, determina

condizioni di stress psico-fisico.

o condizioni ambientali inadeguate: scarsa illuminazione, rumore, affollamento,

microclima sfavorevole, ecc...

o organizzazione del lavoro: le dimensioni dell’organizzazione, il ruolo che

l’individuo vi riveste, le modalità di presa di decisione, gli stili di gestione e di

controllo, il sistema di premi e punizioni, la gestione dell’informazione e delle

comunicazioni, le relazioni interpersonali rappresentano i principali stressors.

o rapporti sociali obbligati: il lavoratore si trova costantemente chiamato ad

instaurare egestire rapporti sociali con colleghi, con i responsabili, in alcuni casi

con il pubblico (in ambito sanitario - pazienti, famigliari,…. ).

Lo stress lavorativo si determina quando le capacità di una persona non sono “adeguate”

rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative. Il tipo di reazione ad una situazione

dipende anche dalla personalità del soggetto; lo stesso tipo di lavoro può risultare

soddisfacente, monotono o complesso in personalità diverse;i disturbi che si manifestano

sono di tipo psicologico e psicosomatico.

In genere, il personale è considerato un fattore strategico oltre che un valore di

riferimento nelle politiche aziendali ed è per tali motivi che le aziende si pongono

l’obbiettivo di garantire al meglio il benessere e l’integrità psico-sociale dei propri

lavoratori.

Le misure di prevenzione per l'esposizione del lavoratore al rischio di stress

lavoro-correlato riguardano sia aspetti legati direttamente alla persona come

l'organizzazione del lavoro, i programmi di aggiornamento formativo, la valorizzazione

delle capacità professionali sia gli aspetti della sicurezza in senso proprio quali il

miglioramento degli ambienti di lavoro, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature,

la corretta gestione dei rischi per la sicurezza e la salute.

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7. La sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitaria è costituita da visite mediche

effettuate da un medico specialista in possesso di specifici

requisiti di legge (Medico Competente) e da eventuali altri esami

(di laboratorio o strumentali) da questi ritenuti necessari.

Visite ed esami devono poter verificare l'idoneità dei

dipendenti a svolgere una mansione specifica e tenere sotto

controllo la loro salute.

Le visite e gli esami specialistici, il cui costo è a carico del Datore di Lavoro, non

possono essere generici ma devono essere fatti tenendo conto dei rischi ai quali il

dipendente è esposto.

Gli “atti medici” necessari per la sorveglianza sanitaria sono previsti nel protocollo

sanitario o vengono predisposti dal Medico Competente per ciascuna delle mansioni

tutelate per legge.

Il protocollo sanitario di solito comprende la visita specialistica di medicina del lavoro

con anamnesi anche lavorativa ed esame obiettivo e la valutazione della funzionalità dei

cosiddetti organi bersaglio a mezzo di esami integrativi di laboratorio e strumentali.

Per la definizione del protocollo sanitario (periodicità visite, esami strumentali

appropriati, …), il medico competente si avvale sia delle proprie conoscenze mediche,

particolarmente di medicina del lavoro, sia di conoscenze tecniche relative ai fattori di

rischio tipici del settore lavorativo ed alle caratteristiche degli ambienti di lavoro.

Per questo motivo il Testo Unico prevede che il medico competente sia chiamato a dare

un contributo attivo alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio.

Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti a visite mediche in quanto è la normativa

sulla sicurezza che stabilisce per quali rischi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei

lavoratori.

l lavoratori per i quali esiste l'obbligo della visita medica, devono essere visitati dal

medico prima dell'immissione al lavoro (visita preventiva) e poi con la periodicità prescritta

(visita periodica).

Il lavoratore può richiedere al medico ulteriori visite in aggiunta a quelle periodiche,

quando, ad esempio, ritiene di soffrire di disturbi legati al lavoro o quando, per altre

malattie, sospetti di non essere più idoneo alla mansione svolta.

Siccome la sorveglianza sanitaria è prevista per legge, il lavoratore non può rifiutarsi di

sottoporvisi.

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L’atto “conclusivo medico” della sorveglianza sanitaria è rappresentato dall’espressione,

da parte del medico competente, del giudizio di idoneità lavorativa alla mansione specifica.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei

seguenti giudizi relativi, alla mansione specifica:

• idoneità;

• idoneità parziale, temporanea3 o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

• inidoneità temporanea4;

• inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla

data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente

competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica, o

la revoca del giudizio stesso.

Il Medico Competente registra le informazioni e i dati medici del lavoratore in una

cartella sanitaria e di rischio coperta dal segreto professionale. Il lavoratore può comunque

chiedere copia degli esiti delle visite che ha effettuato.

8. La formazione, l'informazione el'addestramento dei lavoratori

Il percorso informativo, attuato dal datore di lavoro, parte al

momento dell’assunzione del lavoratore con l’illustrazione

dell’organizzazione aziendale in tema di sicurezza e dei

principali rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

L’azienda, al fine di adempiere agli obblighi di legge,

definisce attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione il

programma annuale dei corsi informativi e formativi, accompagnati, dove necessario, da

idoneo addestramento alle mansioni assegnate.

Di norma, fanno parte stabile del programma di informazione e formazione i seguenti

argomenti, trattati in corsi specifici o all’interno di corsi tematici:

• rischio emergenza incendio – formazione addetti prevenzione incendio evacuazione

• rischio sostanze pericolose – manipolazione sostanze cancerogene/mutagene (ove

presenti)

• rischio biologico;

• rischio da movimentazione manuale dei carichi;

3 nel caso di espressione del giudizio di temporaneità vanno precisati i limiti temporali di validità4 nel caso di espressione del giudizio di temporaneità vanno precisati i limiti temporali di validità

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• rischio legato all'uso di impianti ed attrezzature di lavoro.

La normativa in materia di sicurezza prevede infatti che ogni lavoratore debba ricevere

un'informazione adeguata sui rischi specifici ai quali è esposto.

Tali informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare l'ambiente di

lavoro in cui il lavoratore opera e la sua mansione.

E' statisticamente provato che un lavoratore informato, conoscendo il proprio ambiente

di lavoro, gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate nel ciclo lavorativo,

i mezzi di protezione da usare ed i rischi per la sua salute, è consapevole di cosa può

accadere a causa di un suo comportamento non conforme alle indicazioni doi sicurezza

ricevute.

Non a caso questo dato è stato anche inserito nella formula che consente la

quantificazione del rischio (cfr capitolo 6).

La formazione è invece finalizzata a fornire al lavoratore la conoscenza di cosa fare e

come farlo in modo da tutelare la salute e la sicurezza propria e degli altri: con la

formazione, quindi, il lavoratore deve imparare a svolgere la propria attività in piena

sicurezza.

La formazione deve essere quindi ripetuta tutte le volte che cambiano le modalita di

lavoro, qualora siano introdotte nuove macchine, nuove tecniche o sostanze, quando risulta

necessario adoperare nuovi mezzi di protezione o quando al lavoratore venga cambiata la

mansione (anche se per brevi periodi).

Se la legge impone al Datore di Lavoro l'obbligo di verificare periodicamente il grado di

formazione ed addestramento ricevuto dai lavoratori, è altrettanto importante che ogni

lavoratire richieda ai responsabili aziendali, attraverso il proprio Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza, la tutela dei propri diritti formativi.

9. I dispositivi di protezione individualeLa normativa di sicurezza definisce

Dispositivo di Protezione Individuale

qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta

dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

contro uno o più rischi suscettibili di

minacciarne la salute o la sicurezza

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo scopo.

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I DPI vengono adottati quando i rischi non possono essere evitati, o sufficientemente

ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI forniti devono essere conformi alla normativa e provvisti di marcatura che ne

certifichi la conformità all'uso.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve riportare, in relazione alla natura del

rischio valutato, le indicazioni circa la tipologia di DPI da utilizzare.

I lavoratori sono obbligati a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a

non apportarvi modifiche, segnalandone difetti o inconvenienti specifici ai propri

responsabili aziendali.

La scelta della tipologia dei DPI da utilizzare e l’informazione circa l’utilizzo degli

stessi avviene di norma anche con il supporto, per quanto di competenza, del SPP.

I preposti devono disporre ed esigere che i singoli lavoratori usino i mezzi di protezione

messi a loro disposizione in quanto tali dispositivi ricoprono un ruolo importante nella

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I mezzi di protezione devono essere mantenuti puliti ed in buono stato di conservazione.

Prima dell’inizio o della ripresa dei lavori è necessario verificare che i DPI in dotazione

siano efficienti e che siano adatti all’attività da svolgere.

I dispositivi di protezione individuale più comuni sono:

· Imbracature di sicurezza

· Guanti

· Elmetto

· Occhiali

· Grembiuli

· Calzature di sicurezza

· Maschere di protezione delle vie respiratorie

· Visiere e schermi

L’operatore deve essere opportunamente istruito sull’uso dei dispositivi di protezione

individuale e deve essere sensibilizzato sul rischio che corre omettendone l'utilizzo.

9.1 Protezione del capo

E’ obbligatorio indossare il casco di protezione ovunque esista pericolo di offesa al capo

(caduta materiali, urto contro ostacoli, contatto con elementi pericolosi).

Affinché l’elmetto abbia la massima efficacia protettiva occorre:

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1) controllare l’integrità dell’involucro esterno, della bardatura interna e la sua corretta

regolazione.

2) Assicurarlo con il sottogola.

3) Tenerlo pulito ed integro (non usare solventi o altre sostanze che

potrebbero indebolire la calotta,bensì usare acqua e sapone).

9.2 Protezione degli occhi

I mezzi di protezione (occhiali,visiere ,ecc.) devono essere impiegati da tutti coloro che

sono esposti al pericolo di offesa agli occhi.

In funzione della natura del rischio bisogna scegliere il dispositivo più adatto, cioè:

1) Occhiali con protezione laterale o mascherina, contro gli urti di piccoli oggetti,

schegge, trucioli, polvere.

2) Schermo od occhiali con vetri inattinici di appropriata intensità per la protezione

contro le radiazioni emesse durante i lavori di saldatura, taglio e metallizzazione.

3) Visiera contro le proiezioni di materiale fuso, prodotti chimici, ceneri o fiammate e

per la protezione di energia radiante dovuta a cortocircuiti.

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9.3 Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano pericolo di lesioni alle mani i lavoratori devono usare

GUANTI o altri mezzi di protezione con caratteristiche adeguate in funzione del rischio dal

quale si devono proteggere:

1) Guanti in cuoio o similari: contro abrasioni, punture e tagli;

2) Guanti isolanti: contro il rischio di elettrocuzione;

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3) Guanti con caratteristiche appropriate alla sostanza manipolata: contro agenti chimici;

4) Guanti in cuoio o materiale ignifugo: contro ustioni;

5) Guanti Anti vibrazioni.

9.4 Protezione dei piedi

Le calzature di sicurezza vanno utilizzate quando c’è il rischio di caduta di oggetti sui

piedi, scivolamento, perforazione della suola, punture, distorsioni, ecc.

Sul luogo di lavoro non devono essere utilizzate calzature non adatte come: sandali,

mocassini, scarpe da ginnastica, ecc.

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Là dove esista pericolo di schiacciamento ai piedi (magazzini, officine, cantieri,ecc.)

vanno utilizzate calzature con puntale antischiacciamento eventualmente a sfilo rapido.

9.5 Protezione del corpo

Nelle normali condizioni di lavoro,quando non esistono

rischi particolari, la protezione del corpo è affidata al vestiario in

dotazione che per la sue caratteristiche sia in grado di offrire un

discreto riparo contro la proiezione di piccole schegge e di

difendere da eventuali abrasioni dovute ad urti o sfregamenti.

Qualora sia necessario proteggere parti del corpo contro rischi particolari devono essere

usati idonei mezzi di difesa come, ad esempio, grembiuli, pettorali, gambali, ecc...

9.6 Protezione dell'udito

Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di

protezione dell’udito a tutti i lavoratori la cui esposizione

quotidiana personale può verosimilmente superare il

valore di 85 dB(A).

I lavoratori sono obbligati all’uso dei mezzi audio

protettivi quando la loro esposizione personale supera i

90 dB(A).

I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli più idonei di

otoprotettori che devono essere adattati ai singoli lavoratori tenendo conto del loro stato di

salute, delle condizioni in cui operano e della sicurezza sul lavoro.

Il dispositivo di protezione dell'udito può ritenersi adeguato quando, correttamente

usato, mantiene un livello di rischio uguale o inferiore a quello derivante da un’esposizione

quotidiana personale di 80 dB(A).

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A seconda del livello di esposizione quotidiano personale al rumore (LEP-D) i

dispositivi di protezione dell'udito sono:

a) Non necessari se LEP-D < 80 dB(A)

b) Necessario l'utilizzo di inserti o cuffie nei casi indicati dal Medico Competente se

LEP-D compreso fra 80 dB(A) e 85 dB(A)

c) Consigliato l'utilizzo di inserti o cuffie se LEP-D compreso fra 86 dB(A) e 90

dB(A)86-90 dB(A) Inserti o cuffie

d) Obbligatorio l'utilizzo di inserti o cuffie se LEP-D > 90 dB(A).

9.7 Protezione delle vie respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione pericolose di gas, polveri o fumi nocivi

devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi

in luogo adatto, facilmente accessibile e noto al personale.

Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati normalmente i mezzi protettivi

di seguito elencati.

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9.8 Protezione contro la caduta

I lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto o

entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi,

cisterne e simili, in condizioni di pericolo, devono essere

provvisti di adatte cinture di sicurezza.

La cintura di sicurezza, costituita da fascia addominale e

funi di trattenuta, serve per trattenere l’operatore al livello del

lavoro e come protezione durante la salita sui pali.

Essa non deve consentire cadute libere superiori a 70 cm.

La cintura di sicurezza costituita da fascia addominale,

bretelle, cosciali e funi di trattenuta, detta anche imbracatura,

serve per arrestare l’eventuale caduta di persone che lavorano su

tralicci, su tetti, su opere in demolizione e in lavori analoghi.

Essa non deve consentire cadute libere superiori a 150 cm.

Prima di usare le cinture di sicurezza occorre verificare che

le eventuali cinghie siano in perfetto stato; che il filo delle

cuciture non sia deteriorato; che gli anelloni e i moschettoni non siano deformati o

lesionati; che le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre.

Le cinture devono essere conservate pulite, in luogo asciutto e

protetto dai raggi del sole, lontane da fonti di calore e da aggressivi

chimici. Esse vanno sostituite quando siano state sottoposte a sforzi

notevoli, ad esempio nel caso di caduta libera di un operatore.

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Nell’eventualità dell’uso di mezzi anticaduta, generalmente costituiti da un sistema di

bloccaggio scorrevole lungo una guida o lungo una fune, occorre preventivamente

verificare il funzionamento del sistema di bloccaggio oltre che lo stato di conservazione

della guida o della fune.

Nell’uso dei dispositivi anticaduta si deve verificare che la fune di trattenuta sia ancorata

a parti stabili.

10. La segnaletica di sicurezzaLa segnaletica di sicurezza svolge un ruolo molto

importante negli ambienti di lavoro al fine di

completare le misure di prevenzione e protezione

già in atto; un appropriato segnale, infatti, trasmette

con immediatezza un messaggio in merito a divieti,

obblighi di comportamento, informazioni generali,

ecc...

L’impiego della segnaletica ha in generale i seguenti scopi:

- avvertire di un pericolo o di un rischio

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo

- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza

- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di sicurezza

- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza

Per consentire una più facile interpretazione dei segnali la forma e il colore utilizzati

hanno un preciso significato.

I colori della sicurezza sono di seguito rappresentati:

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I cartelli da utilizzare sono quelli riportati nel D.Lgs81/2008 (ex Allegato II, punto 3,

D.Lgs493/1996). Per quanto riguarda forma e dimensioni della segnaletica di sicurezza

valgono le seguenti considerazioni.

La dimensione di un segnale deve rispettare la formula:

ܣ ଶܮ

2000in cui:

rappresenta la superficie del segnale in metri quadrati ܣ

rappresenta la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile ܮ

Riguardo alla forma dei cartelli di sicurezza, il Testo Unico riporta che i cartelli di

DIVIETO devono avere una forma rotonda:

I cartelli di AVVERTIMENTO / PERICOLO devono avere una forma triangolare:

I cartelli che hanno come scopo la PRESCRIZIONE / OBBLIGO devono avere forma

rotonda:

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I cartelli che contengono informazioni di SALVATAGGIO / SOCCORSO, così come i

cartelli di ALLARME / ANTINCENDIO devono avere forma quadrata o rettangolare:

Segnali di questo tipo sono, invece, utilizzati per evidenziare gli OSTACOLI:

10.1 I segnali gestuali

Anche i segnali gestuali hanno importanza ai fini della sicurezza sul lavoro.

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da

comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali

gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".

Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre,

senza essere esposto a rischi a causa di esse.

Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle

manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

Se il segnalatore non è in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre,

occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.

Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini

ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore e deve indossare o

impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti,

bracciali, palette ecc...

I gesti convenzionali da utilizzare sono riportati nelle tabelle che seguono.

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A - Gesti Generali

Significato Descrizione Figura

INIZIOAttenzionePresa di comando

Le due braccia sono apertein senso orizzontale, lepalme delle mani rivolte inavanti

ALTInterruzioneFine del movimento

Il braccio destro è tesoverso l'alto, con il palmodella mano destra rivolta inavanti

FINEdelle operazioni

Le due mani sono giunteall'altezza del petto

B - Movimenti Verticali

Significato Descrizione Figura

SOLLEVARE Il braccio destro, teso versol'alto, con la palma dellamano destra rivolta inavanti, descrive lentamenteun cerchio

ABBASSARE Il braccio destro, teso versoil basso, con la palma dellamano destra rivolta verso ilcorpo, descrive lentamenteun cerchio

DISTANZA VERTICALE Le mani indicano ladistanza

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C - Movimenti Orizzontali

Significato Descrizione Figura

AVANZARE Entrambe le braccia sonoripiegate, le palme dellemani rivolte all'indietro; gliavambracci compionomovimenti lenti indirezione del corpo

RETROCEDERE Entrambe le bracciapiegate, le palme delle manirivolte in avanti; gliavambracci compionomovimenti ches'allontanano dal corpo

A DESTRArispetto al segnalatore

Il braccio destro, teso più omeno lungo l'orizzontale,con la palma della manodestra rivolta verso il basso,compie piccoli movimentilenti nella direzione

A SINISTRArispetto al segnalatore

Il braccio sinistro, teso piùo meno in orizzontale, conla palma della mano sinistrarivolta verso il basso,compie piccoli movimentilenti nella direzione

DISTANZAORIZZONTALE

Le mani indicano ladistanza

D - Pericolo

Significato Descrizione Figura

PERICOLOAlt o arresto di emergenza

Entrambe le braccia teseverso l'alto; le palme dellemani rivolte in avanti

MOVIMENTO RAPIDO I gesti convenzionaliutilizzati per indicare i

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movimenti sono effettuaticon maggiore rapidità

MOVIMENTO LENTO I gesti convenzionaliutilizzati per indicare imovimenti sono effettuatimolto lentamente

11. La gestione delle emergenze ed ilpronto soccorso

La gestione delle situazioni di emergenza che possono nascere da

un incendio, da un terremoto o da altri pericoli gravi o imprevisti,

richiede uno sforzo organizzativo notevole.

Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti,

diversi ma complementari:

· la predisposizione di un piano di Evacuazione;

· le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate. Le prove

annuali di evacuazione dell’ambiente di lavoro consentono a tutti i lavoratori di

familiarizzare con le “situazioni a rischio” abituando ciascuno all’abbandono

“del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato

e inevitabile”.

L’emergenza, essendo imprevista, coglie di sorpresa tutte le persone presenti in un

determinato ambiente.

L’azione più istintiva è sempre la fuga, ma questa potrebbe rivelarsi la scelta peggiore.

Solo l’esistenza di un piano di azione programmato e condiviso (Piano di Emergenza)

consente di agire con una serie di azioni in grado di rendere minimo il danno per le persone

presenti in un determinato luogo di lavoro.

Il piano in parola contiene,infatti, precise indicazioni sui comportamenti che devono

essere assunti dal personale e da ogni persona presente sul luogo ove si verifica

l’emergenza.

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Il percorso di evacuazione in caso di emergenza deve essere affisso all’ingresso di

ciascun corridoio di piano, così come è buona norma indicare in ogni ambiente di lavoro il

percorso d’evacuazione da seguire e le norme principali di comportamento da adottare in

caso di emergenza.

Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere indicate da apposita segnaletica.

Tutto il personale è tenuto a conoscere i percorsi di evacuazione e le norme principali di

comportamento in caso di emergenza e deve essere adeguatamente addestrato mediante

esercitazioni e simulazioni di possibili scenari di rischio.

11.1 Modalità di comportamento in caso diemergenza

Quando si parla di emergenza all’interno di un

ambiente di lavoro si fa normalmente riferimento

al pericolo incendio e quindi vengono ipotizzate

tutte le azioni conseguenti a tale tipologia di

rischio. Lo stesso modello comportamentale,

adattando le azioni e le decisioni alle esigenze del caso, deve essere usato per ogni evento

calamitoso.

Siccome l’incendio è uno dei pericoli più temuti, consideriamo le modalità di

comportamento da tenere in presenza di una situazione di emergenza determinata da tale

rischio.

Le cause degli incendi sono svariatissime e dipendono da fattori che possono essere

casuali (sigarette, fiammiferi, mozziconi caduti nei cestini della carta) oppure derivare da

carenze impiantistiche o da imprudenze, dimenticanze o negligenze del personale (corto

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circuiti elettrici, scintille da attrito e da urto, numero eccessivo di cavi collegati alle prese,

ecc...).

Le principali misure preventive da adottare per evitare l’incendio all’interno degli

ambienti di lavoro sono:

· divieto di depositare e manipolare sostanze infiammabili in quantità superiori alla

normale dotazione necessaria all’attivitàda svolgere;

· divieto di abbandonare sostanze infiammabili nei corridoi, negli atri e in qualsiasi

altro posto non chiuso o custodito e accumulare rifiuti e scarti combustibili;

· divieto di fumare e usare fiamme libere (fiammiferi, accendini, cannelli per la

saldatura, bruciatori, ecc...);

· divieto di utilizzare generatori di calore supplementari (es. stufette elettriche);

· divieto di ostruire passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, vie di esodo, zone filtro con

materiale di vario genere;

· divieto di apportare modifiche di vario genere anche provvisorie alle porte REI e alle

porte antipanico.

In caso di incendio il personale addetto alla gestione dell'emergenza deve allertare i

soccorsi sia interni che esterni (vigili del fuoco).

Le comunicazioni devono essere sintetiche, precise e devono contenere:

♦ il proprio nome e il reparto di appartenenza

♦ l'individuazione precisa dell’evento

♦ una descrizione sintetica della situazione

♦ una prima valutazione della gravità dell’emergenza.

11.2 Comportamento da seguire in caso diincidente

I lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro devono essere

medicati servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto

soccorso o nei pacchetti di medicazione in dotazione, o ricorrere al

pronto soccorso per le cure del caso. L'incidente va subito comunicato al

preposto o al datore di lavoro.

Quando l'infortunato è grave l'addetto al primo

soccorso deve:

· prestare la prima assistenza e richiedere l'intervento

dell'ambulanza chiamando il pronto intervento al

numero 118;

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· non spostare, non muovere o sollevare l'infortunato al fine di evitare un aggravamento

delle sue condizioni;

· evitare assembramenti sul luogo dell'incidente al fine di facilitare l'opera di soccorso.

In caso di chiamata al numero di emergenza nazionale 118 occorre tener presente che

l'operatore della Centrale ha bisogno di informazioni chiare per poter garantire al meglio il

soccorso richiesto.

E' quindi necessario rispondere con calma alle domande che vengono poste in relazione

a:

· dove è richiesto il soccorso (località, via o piazza, numero civico) ed eventuali

punti di riferimento per meglio trovare il luogo (chiese, ciminiere, ferrovia,

fiumi, cantieri, incroci stradali);

· numero telefonico da cui si sta chiamando;

· descrizione dell'evento (incidente, infortunio malore, malattia);

· numero di persone e mezzi coinvolti;

· condizioni generali dell'infortunato (verranno poste domande tipo: è cosciente?,

respira?, ha dolore?, sanguina?);

· presenza di sostanze tossiche, infiammabili o comunque pericolose.

L'operatore della Centrale 118 che risponde alla richiesta di soccorso, è abilitato a

fornire utili consigli su come comportarsi in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

Egli ha infatti seguito corsi specifici nel settore della comunicazione.

In attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso è opportuno mantenere la calma ed eseguire

gli atti consigliati dall'operatore, evitando ogni azione su cose e/o persone di cui non si

conoscono le conseguenze e che potrebbero dimostrarsi dannose.

Sul luogo dell' evento possono arrivare 3 tipi di mezzi,

1) l'autoambulanza;

2) l'auto medicalizzata;

3) l'elicottero.

All' arrivo dell'ambulanza o dell'auto medicalizzata occorre segnala subito quanto a

conoscenza sull'incidente e tenere sgombra la zona dai curiosi.

Il personale sanitario ha infatti bisogno di spazio per operare, quindi occorre non

intralciare il suo lavoro con la presenza di personale estraneo sul luogo dell' evento;

Se il personale sanitario si ferma ad osservare l'infortunato e agisce sul posto, è

opportuno sapere che sta cercando di stabilizzare le sue condizioni sanitarie prima di

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trasportarlo in Ospedale. Se dovesse esserci bisogno dell'aiuto del personale addetto alla

emergenze ed al primo soccorso il personale sanitario provvederà a richiederlo.

All'arrivo dell'elicottero sanitario occorre garantire che l'area disponibile per l'atterraggio

non sia occupata da veicoli.

Occorre poi mantenere l'infortunato al riparo ed allontanando o fissando a terra il

materiale volatile (es. coperte, lenzuola ecc...).

Non bisogna avvicinarsi all'elicottero se è in moto o senza esplicito consenso del

personale di bordo.

Non bisogna mai accostarsi all'elicottero dalla parte posteriore ma restare sempre nella

visuale del pilota.

12. La tutela delle lavoratrici madriIn linea con quanto indicato dalla normativa specifica

(D.Lgs. n. 151 del 26.02.2001), il datore di lavoro deve

applicare disposizioni particolari al fine di garantire la massima

tutela delle lavoratrici durante il periodi di gravidanza e fino ai

sette mesi di età del figlio nei casi previsti dalla legge (lavori

pericolosi, faticosi ed insalubri).

In generale, la lavoratrice che dichiara e documenta lo stato di gravidanza, viene

“allontanata” dalla sua normale occupazione se questa la espone ad uno dei rischi previsti

dalla norma (es: rischio radiologico, movimentazione carichi ecc...).

Spetta al datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs81/08,

considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in

allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e

protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri.

Dette valutazioni devono essere comunicate alle dipendenti e al Rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza. Le lavoratrici hanno il dovere di “comunicare al Datore di

Lavoro il proprio stato di gravidanza, non “appena accertato”.

I rischi specifici che vanno valutati per le lavoratrici in gravidanza riguardano

l'esposizione agli agenti di seguito indicati:

· agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici,

vibrazioni, colpi, etc.);

· agenti chimici (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, R40, R45, R46,

R47, R49, R60, R61, antiblastici, medicamenti antimitotici, mercurio e derivati);

· agenti biologici (virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella, etc.);

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· particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento di pesi, il rumore

impulsivo o rumore superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche, etc.).

L’uso di videoterminali non comporta rischi specifici sia a carico della lavoratrice che

del nascituro. Dovranno essere tuttavia evitate posture fisse e/o incongrue, ed osservate

pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge.

Per le lavoratrici gestanti, i principali fattori di rischio, oltre a quelli relativi ad attività

pericolose, faticose edinsalubri, riguardano:

· orari ed organizzazione del lavoro: l'affaticamento mentale e psichico, in genere,

aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi

cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono;

· carichi postura: la fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata

spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati

sottopeso;

· stress professionale: le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo

particolare dello stress professionale.

13. Gli enti preposti alla vigilanza per laprevenzione degli infortuni

L'attività di vigilanza è istituzionalmente (per legge) riservata ad organi con funzioni

pubbliche e consiste nell’esame e nella verifica dei comportamenti aziendali intesi come

insieme delle relazioni intercorrenti fra i vari soggetti presenti in un “ambiente di lavoro”.

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La vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro deve assicurare il rispetto di quanto

previsto dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e deve

assicurare che vengano attuate procedure e misure di tutela atte a garantire la SALUTE E

LA SICUREZZA dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro è definita come insieme delle misure di prevenzione e protezione

(tecniche, organizzative e procedurali) che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai

suoi collaboratori (dirigenti e preposti), dal medico competente e dai lavoratori stessi al

fine di rendere minima la probabilità di infortuni e/o malattie professionali.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro il fine ultimo dei controlli effettuati dagli

organi di vigilanza è quello di prevenire gli infortuni sul lavoro intesi come eventi lesivi

dell’integrità fisica dei lavoratori occorsi “per causa violenta in occasione di lavoro” (cfr

art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Gli elementi indispensabili perché si possa parlare di infortunio sul lavoro sono quindi:

a) l’occasione di lavoro;

b) la causa violenta;

c) il danno all’integrità fisica del lavoratore.

Il settore delle Costruzioni è in Italia un settore di grandi proporzioni e di rischio

infortunistico assai rilevante. Esso presenta frequenza infortunistica elevata ma, soprattutto,

un livello della gravità media delle lesioni senza uguali nel mondo produttivo.

Il settore delle Costruzioni è suddiviso, nella nomenclatura INAIL, nei sei tipi di attività

riportati nella tabella che segue per ognuna delle quali è riportata la percentuale degli

infortuni cui danno luogo.

SETTORE DELLE COSTRUZIONI – TIPOLOGIA ATTIVITÀ INFORTUNI

Edilizia 52.7%

Installazione, manutenzione e rimozione impianti 29.2%

Movimento terra, costruzioni stradali e ferroviarie 10.6%

Costruzioni di linee e condotte 3.4%

Costruzioni idrauliche 2.4%

Palificazioni, lavori in aria compressa 1.7%

Nel settore dell’Edilizia i casi più frequenti e più gravi di infortunio sono quelli causati

dalle cadute dall’alto, dall’uso dei mezzi di trasporto e dall’utilizzo di impianti elettrici non

sicuri.

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Nel settore delle costruzioni avvengono ogni anno circa

90.000 infortuni sul lavoro. Di essi, più di 5.000 danno

luogo ad inabilità permanente e oltre 300 sono mortali.

Dall’analisi delle statistiche degli infortuni nel settore delle costruzioni è possibile trarre

alcune conclusioni interessanti:

a) Il settore delle costruzioni è interessato da un caso mortale al giorno;

b) I due terzi dei casi mortali si ripartiscono equamente tra cadute dall’alto e infortuni a

bordo di mezzi di trasporto;

c) Nell’edilizia più di un caso mortale ogni tre è dovuto a cadute dall’alto e il rischio che

si verifichi questo tipo di infortuni aumenta al crescere dell’età;

I compiti di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono espletati,

nell’ambito delle rispettive competenze, dalle Regioni attraverso le Aziende Unità Sanitarie

Locali (AUSL) e dallo Stato attraverso l’INAIL (dipartimento ex ISPESL), gli Ispettorati

Territoriali del Lavoro, i Vigili del Fuoco e il Corpo delle Miniere.

Per competenze specifiche e limitate i controlli in materia di sicurezza ed igiene del

lavoro sono svolti anche da altri organi di vigilanza quali:

• l’ANPA (Ministero dell’Ambiente) o l’ARPA (analoga struttura regionale);

• gli Uffici di sanità aerea e marittima;

• le Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;

• i Carabinieri;

• la Polizia di Stato;

• i Corpi di Polizia Municipale.

Con la Legge n. 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, furono trasferite alle

Regioni gran parte delle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in

precedenza di competenza degli Ispettorati del Lavoro; erano invece rimasti allo Stato i

controlli omologativi sulle macchine e gli apparecchi in genere (con esclusione degli

ascensori per i quali vige una specifica normativa).

Con il Decreto legislativo n. 626/94 furono sostanzialmente confermate tali attribuzioni.

Infatti, le competenze di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimasero in capo alle AUSL (articolo 23 Decreto

legislativo n. 626/94) e, per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, nonché, per il settore minerario, al Ministero dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato.

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Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 412 del 14 ottobre 1997), l'attività di vigilanza

sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza fu affidata anche all'Ispettorato

del Lavoro secondo programmi concordati con l’Azienda Sanitaria Locale competente per

territorio.

Il Testo Unico in materia di sicurezza ha sostanzialmente confermato questo sistema di

attribuzione delle competenze in materia di sicurezza.

13.1 Compiti dell'Ispettorato Territorialedel Lavoro

Il Corpo degli Ispettori del lavoro è stato istituito dalla Legge n. 380 del 19 luglio 1906,

ed è divenuto operativo con Legge n. 1361 del 22 dicembre 1912.

Successivamente sono state emanate altre disposizioni normative che hanno

ulteriormente definito i compiti e le attribuzioni di quelli che oggi sono diventati Ispettorati

Territoriali del Lavoro (ITL) afferenti all'Ispettorato Nazionale di Lavoro (INL).

Tali compiti sono essenzialmente quelli di:

• svolgere attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di

accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale;

• accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro;

• vigilare sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

• fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi

devono vigilare;

• compiere, in genere, tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del

Lavoro;

• svolgere attività di indagine in materia di lavoro su delega dell'Autorità Giudiziaria.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro, le competenze degli Ispettorati Territoriali del

Lavoro sono:

vigilanza sull'attuazione delle norme di sicurezza relative alle sostanze radioattive;

i collaudi e le verifiche periodiche di ascensori e montacarichi installati presso

stabilimenti industriali o aziende agricole (compresi i carri raccoglifrutta);

il rilascio dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (Regio

decreto n. 824/27);

il rilascio dei patentini per la conduzione degli impianti termici (Legge n. 615/76);

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l’attività di vigilanza, congiuntamente agli organi ispettivi delle Ferrovie dello Stato,

per la prevenzione infortuni negli impianti e servizi gestiti sempre dalle Ferrovie dello

Stato (oggi privatizzata);

il ricevimento delle denunce di malattia professionale, che vengono poi trasmesse alle

AUSL (D.P.R. n. 1124/65);

lo svolgimento dell'attività di vigilanza secondo le attribuzioni di cui all'articolo 13

del D.Lgs81/08 secondo programmi concordati periodicamente anche con le aziende

sanitarie fine di evitare sovrapposizione di interventi.

Il trasferimento alle ASL delle competenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro

previsto dalla legge n°833/78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) non ha

cancellato alcune importanti funzioni di controllo che, riguardando le condizioni di lavoro

in generale, concorrono, seppur indirettamente, alla tutela della salute e dell’incolumità dei

lavoratori. Fra queste, le più importanti sono:

- la vigilanza sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;

- la vigilanza sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori subordinati;

- la vigilanza sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;

- i collaudi e le verifiche degli ascensori e dei montacarichi installati in ambienti di

lavoro;

- la partecipazione al collaudo dei requisiti tecnici ed igienico sanitari dei nuovi

impianti di panificazione;

- i collaudi e le verifiche dei ponteggi sospesi motorizzati;

- i collaudi e le verifiche degli elevatori trasferibili;

- l’omologazione dei ponteggi metallici fissi;

- le ispezioni specifiche in materia di incidenti rilevanti su incarico del ministero

dell’Ambiente.

L'articolo 13 del Testo Unico Sicurezza attribuisce agli ITL i compiti di vigilanza in

materia di prevenzione infortuni anche se limitatamente alle attività lavorative comportanti

rischi particolarmente elevati che sono state individuate nelle seguenti:

• attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e, più in particolare, lavori

di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento

di opere fisse, permanenti e temporanee in muratura e in cemento armato, opere

stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi

prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di

esplosivi;

• lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei.

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13.2 Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale(ASL)

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono strutture operative del SSN che gestiscono tutti

i servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione. Tali attività sono coordinate,

organizzate ed indirizzate dagli Assessorati Regionali della Sanità.

Le ASL operano come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Nell’ambito dell’azienda sanitaria locale la legge di riforma del SSN ha previsto

l’istituzione di un dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi:

- igiene e sanità pubblica;

- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

- igiene degli alimenti e della nutrizione;

- veterinari.

L’ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme

antinfortunistiche negli ambienti di lavoro, verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli

impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro.

Conduce inoltre indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro

di particolare gravità e sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

I particolare, la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente alla rumorosità, all’uso

di sostanze pericolose, all’illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro, al corretto

impiego dei DPI, all’uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive ed alla

corretta esecuzione delle visite periodiche.

L’ASL inoltre:

- svolge indagini di propria iniziativa o su incarico della magistratura nel caso di

lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;

- effettua visite mediche di lavoratori esposti a rischi particolari;

- esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle

lavoratrici madri;

- coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro

le decisioni dei medici stessi sull’inidoneità temporanea e/o parziale dei lavoratori;

- svolge compiti di protezione sanitaria contro i pericoli derivanti da radiazioni

ionizzanti.

Alle ASL sono state anche trasferite le funzioni svolte dall’ENPI (Ente nazionale di

Prevenzione Infortuni) e dall’ANCC (Associazione nazionale per il Controllo della

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Combustione) oltre ad esercitare, in nome e per conto dell’INAIL, alcune attività

omologative riguardanti ascensori e montacarichi (residue), generatori di calore ed impianti

di messa a terra.

E’ opportuno evidenziare che per omologazione si intende la prima verifica effettuata

dall’organo di vigilanza mentre il controllo periodico è finalizzato ad accertare lo stato di

funzionamento e di conservazione delle macchine o degli impianti ai fini della sicurezza dei

lavoratori.

In questa fase gli accertamenti tendono a riscontrare la presenza nelle macchine delle

caratteristiche indicate dal costruttore e la rispondenza alla normativa prevenzionale

vigente.

Alle ASL, per il tramite dei presidi e servizi multizonali, sono affidate anche le attività

di verifica periodica della rispondenza delle macchine e degli impianti alla normativa di

prevenzione infortuni.

Fra le principali attività rientrano:

- le verifiche annuali di gru e di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a

200 Kg;

- le verifiche annuali di scale aeree ad inclinazione variabile;

- le verifiche di ponti sospesi muniti di argano;

- le verifiche annuali di idroestrattori a forza centrifuga;

- le verifiche di ponti sviluppabili si carro;

- le verifiche degli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

- le verifiche di apparecchi fissi a pressione;

- le verifiche biennali degli impianti di messa a terra.

La fase di omologazione e collaudo non viene effettuata per le macchine e gli impianti

immessi sul mercato provvisti di marcatura CE e di attestato di conformità.

In tal caso resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di richiedere alla ASL le verifica

periodica delle macchine o degli impianti.

13.3 Compiti dell'INAIL (Dipartimento exISPESL)

L’istituzione dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul

Lavoro), oggi confluito nell'INAIL, è stata prevista con la Legge n. 833/78 al fine di

stabilire e garantire, attraverso un organo tecnico scientifico dipendente dal Ministero della

Sanità, standard di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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L’Istituto è stato centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e

sperimentazione per il Servizio Sanitario Nazionale ed ha operato, su richiesta, per

organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della

sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

Tra i principali compiti attribuiti al Dipartimento ex ISPESL dell'INAIL vi sono quelli di

ricerca, studio, sperimentazione e elaborazione dei criteri e delle metodologie per la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo

all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi

produttivi.

Al Dipartimento ex ISPESL dell'INAIL è inoltre passata la competenza a svolgere le

attività omologative in ordine alle seguenti apparecchiature:

• idroestrattori a forza centrifuga;

• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti di

messa terra

• apparecchi e impianti a pressione di vapore o di gas;

• apparecchi o impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;

• recipienti per il trasporto di gas compresso, liquefatti o disciolti;

• apparecchiature di sicurezza e controllo per gli apparecchi a pressione di vapori o di

gas;

• apparecchi o impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;

• vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi;

• giunti ortogonali, piastre metalliche di base e tubi saldati per ponteggi metallici;

• dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa di paranchi elettrici;

• funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto

promiscuo.

Inoltre, le attività omologative relative al primo o nuovo impianto di messa a terra ed

alla protezione da scariche atmosferiche, che per un certo periodo sono state delegate alle

AUSL, sono tornate all’INAIL (Decreto ministeriale n. 519 del 15 ottobre 1993) mentre

sono rimaste di competenza delle AUSL le verifiche periodiche di tali impianti.

13.4 L’attività di vigilanza in materia diprevenzione infortuni ed igiene del

lavoro

A fini didattici, è possibile suddividere l’attività di vigilanza in fasi fra loro successive

che riguardano l’accesso al luogo di lavoro, l’assunzione di informazioni, l’accesso ai

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documenti, l’eventuale prescrizione e/o, se ne ricorrono le condizioni previste dalla legge,

la disposizione.

L’accesso ai luoghi di lavoro

(Art.138, c.1, RD1422/24; Art.8, c.2, DPR 520/55)

(Art.64 DPR 303/56; Art.21, c.4, L.833/78)

Gli ispettori hanno la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della

notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto sottoposti alla loro vigilanza,

nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti, astenendosi, però, dall’accedere ai

locali annessi ai luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi

con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che siano utilizzati

per compiere o nascondere violazioni di legge (ad esempio lavoratori irregolari riparati in

tali locali).

Gli ispettori del lavoro possono quindi accedere, senza preventiva autorizzazione:

- ai locali adibiti all’esercizio delle aziende industriali, commerciali ed agricole ed ai

locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente ad abitazione;

- ai laboratori a domicilio ed ai laboratori di famiglia, anche se ubicati in ambienti che

servano temporaneamente ad altri usi.

Il datore di lavoro deve disporre affinché il personale presente in azienda consente

l’attività ispettiva. Peraltro, l’obbligo di consentire la visita ispettiva è posto a carico di

chiunque si trovi in condizione, per ragioni giuridiche o di fatto (capo cantiere, operaio di

fiducia del datore di lavoro ecc…), di poter efficacemente consentire l’ingresso degli

ispettori al luogo di lavoro.

Nel caso di ostacoli o opposizioni frapposte all’accesso, l’ispettore può ordinare

verbalmente di consentirgli l’accesso ai sensi di legge (Art.650 c.p.). Tale provvedimento è

un atto emesso dall’autorità amministrativa per motivi di igiene e di sicurezza pubblica in

senso lato.

In caso di inadempienza l’ispettore può contestare al trasgressore il reato specifico e

qualora sussistano motivi di necessità e di urgenza, come nelle inchieste sugli infortuni o

nelle indagini di polizia giudiziaria, può richiedere l’intervento della forza pubblica alla

locale stazione dei carabinieri per vincere la resistenza frapposta all’accesso.

L'assunzione di informazioni

Tale attività consiste nell’acquisizione di notizie da testimoni o da altre persone che

possono essere a conoscenza dei fatti o delle circostanze oggetto dell’accertamento.

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Solitamente, nel corso della visita ispettiva vengono acquisite le dichiarazioni delle

persone trovate intente al lavoro e, in casi particolari, del datore di lavoro.

L’assunzione di informazioni non è un atto soggetto di per sé a particolari formalità

anche se tale attività viene svolta nei confronti del trasgressore delle norme da contestare

(datore di lavoro, dirigente o preposto).

Qualora dalla dichiarazione emergano elementi utili a contestare notizie a carico del

dichiarante stesso, l’atto conserva la sua validità in sede amministrativa.

Il datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell’ispezione da un consulente di fiducia

che può essere presente anche in sede di rilascio di eventuali dichiarazioni. Non vi è

comunque l’obbligo da parte degli ispettori di garantire la presenza delle suddette persone.

Il datore di lavoro o il suo consulente non hanno comunque diritto di assistere

all’assunzione di informazioni dai dipendenti dell’azienda in quanto possono emergere

posizioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione

dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.

Nel caso in cui, invece, l’ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia

giudiziaria, egli deve procedere a veri e propri interrogatori formali per l’assunzione di

formali informazioni testimoniali, avvertendo la persona interrogata della sua eventuale

posizione di indagato e della facoltà di nomina di un difensore di fiducia che deve assistere

all’interrogatorio.

L'accesso ai documenti

(Art.138, RD1422/24; Art.64 DPR 303/56; Art.3,L.638/83)

La facoltà di accesso ai documenti riveste estrema importanza nell’ambito degli

accertamenti sia amministrativi che di carattere penale.

La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione è tutta quella

riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola,

documenti comprovanti l’assolvimento degli obblighi contributivi ecc…), la

documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni ecc…)

relativa alla sicurezza degli impianti ed alla salute dei lavoratori, nonché quella contabile

che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l’erogazione delle

prestazioni.

Devono essere inoltre messi a disposizione degli organi di vigilanza i registri di

esposizione ai rischi di malattia professionale, il registro in cui vengono annotate le visite

mediche effettuate dai dipendenti, il registro degli infortuni e le copie dei verbali

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precedentemente rilasciati all’azienda in materia di prevenzione infortuni ed igiene del

lavoro (interesse del datore di lavoro).

Tutta la suddetta documentazione deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a

richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti.

La prescrizione obbligatoria

(Art.55, c.p.; Artt.20 e succ. DLgs 758/94)Nel caso di accertamenti di reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la

pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (reati cosiddetti contravvenzionali), è

obbligatoria l’applicazione di una specifica procedura di prescrizione ad adempiere.

La prescrizione consiste in un atto scritto (verbale) con il quale l’organo di vigilanza,

accertata la violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro di natura

contravvenzionale, impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto,

medico competente, coordinatore in fase di progettazione, coordinatore in fase di

esecuzione dei lavori) le direttiva per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Copia dell’atto è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente

nell’ambito o a servizio del quale opera il contravventore.

Nel caso dei coordinatori previsti dalla direttiva cantieri, poiché la norma in parola pone

precisi obblighi di vigilanza a carico del committente, è opportuno che questi venga

informato di eventuali verbali contestati ai tecnici incaricati di effettuare gli adempimenti

previsti in materia di sicurezza.

La prescrizione deve quindi indicare, nel modo più completo e specifico possibile, le

operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata, fissando per la

regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario

all’adempimento e, comunque, non superiore a sei mesi.

Qualora specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinino un ritardo

nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta per un

ulteriore periodo di sei mesi.

Contestualmente alla redazione del verbale di contravvenzione, l’ispettore è tenuto a

riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai

sensi dell’art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale viene automaticamente

sospeso.

La procedura prevista dal D.Lgs758/94 impone all’ispettore di verificare, entro e non

oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata

rimossa secondo le modalità stabilite e nei termini indicati nella prescrizione stessa.

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Fino al momento del secondo sopraluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma

restando la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, che non consente

tuttavia l’esercizio dell’azione penale.

In caso di adempimento alla prescrizione impartita il reato contravvenzionale si estingue

nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento, entro i successivi 30 giorni, di una

sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la

contravvenzione.

L’adempimento alla prescrizione e l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa

sono comunicati dall’organo di vigilanza al pubblico ministero entro 120 giorni dalla

scedenza del termine fissato nella prescrizione ed il procedimento penale viene archiviato.

In caso di inadempimento, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico

ministero ed al contravventore stesso entro 90 giorno dalla scadenza del termine fissato

nella prescrizione. La sospensione del procedimento penale viene meno, riprendono a

decorrere i termini fissati per le indagini preliminari ed il pubblico ministero definisce la

posizione processuale dell’indagato.

L’adempimento tardivo oppure l’eliminazione delle irregolarità contestate dall’ispettore

con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono comunicati al

pubblico ministero e valutati ai fini dell’applicazione dell’oblazione prevista per i reati

contravvenzionali che ammettono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Anche in

questo caso il pagamento estingue il reato (Art. 162 bis c.p.; Art.24 D.Lgs758/94).

La responsabilità penale non riguarda solo il contravventore ma anche, a titolo di

concorso, il legale rappresentante della ditta a carico della quale è stata elevata la

contravvenzione.

Sono esclusi dalla procedura sopra descritta i reati di omicidio colposo e di lesioni

personali colpose con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

(rispettivamente Art.589, c.2, e Art.590, c.3 e 5, c.p.).

Il Ministero del Lavoro, nel ribadire l’obbligatorietà della prescrizione, ne ha però

limitato l’applicazione ai cosiddetti reati permanenti in quanto la violazione rimane in

essere fino a quando non venga eliminata mediante un adeguamento alle prescritte e

necessarie misure cautelari.

In presenza di reati istantanei (mancanza di misure di prevenzione che abbiano

determinato un infortunio sul lavoro) o di reati non più suscettibili di sanatoria o

regolarizzazione (ad esempio mancata visita medica per un dipendente non più in forza),

l’organo di vigilanza ha essenzialmente l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia

di reato inerente la contravvenzione.

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E’ invece possibile applicare la disciplina della prescrizione anche nel caso in cui il

contravventore abbia spontaneamente o autonomamente ad eliminare le conseguenze

dannose o pericolose del suo comportamento prima o, comunque, indipendentemente

dall’intervento prescrittivi dell’organo di vigilanza (cosiddetta prescrizione ora per allora).

La normativa ha infatti come obiettivo primario, e sicuramente prevalente rispetto

all’apertura di un procedimento di natura penale, quello di assicurare l’osservanza delle

misure di prevenzione e protezione in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro.

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BIBLIOGRAFIA

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Romaniello A., Straziuso E., Aspetti applicativi delle nuove normative in materia di lavoro.Le principali fonti normative in tema di sicurezza sul lavoro e i principi generali diriferimento, Corsi di formazione per il personale in servizio presso le istituzioni scolastichee designato a svolgere compiti di “Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione eprotezione” ai sensi del D.Lgs81/08, Ufficio scolastico regionale della Basilicata, Potenza,2012

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Guida F., Lanza G., Percorsi per l'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza suiluoghi di lavoro, Attività formativa in favore dei lavoratori inseriti nel progetto RedditoMinimo di Inserimento promosso dalla Regione Basilicata, Potenza-Matera, 2017

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Allegato 1Le parole della sicurezza sul lavoro (glossario)

AMBIENTE DI LAVOROL’insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali checircondano una persona nel suo spazio e tempo di lavoro (norma ISO 6385 del 1981, UNIENV 26385 del 1991).

ANPAAgenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

ANTINFORTUNISTICATecniche e procedure per ridurre il rischio di infortunio sul lavoro.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROE LE MALATTIE PROFESSIONALIÈ l’assicurazione obbligatoria che tutela il valore economico rappresentato dalla capacità dilavoro dell’assicurato (il lavoratore).Se all’infortunio, o alla malattia professionale, consegue un danno permanente, a questo èattribuita una valutazione percentuale.L’indennizzo è, quindi, calcolato applicando questa percentuale alla retribuzione.Il premio assicurativo è versato dal datore di lavoro all’ente che gestisce l’assicurazione(INAIL), ottenendone una copertura per la sola responsabilità civile.

ATTREZZATURA DI LAVOROQualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante illavoro (D.Lgs. 626/’94). Attrezzi, macchine, veicoli, dispositivi, arredi, installazioni ed altrielementi usati nel sistema di lavoro (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV 26385 del 1991).

AUDIOMETRIAEsame con cui si misura l’udito di una persona. Permette di rilevare se un lavoratore ha osta sviluppando una ipoacusia (= sordità). L’esame è obbligatorio per i lavoratori che sonoesposti a rumore al di sopra di un determinato livello (85 dBA).

AZIENDA INDUSTRIALEUn’impresa che svolge la propria attività economica in una o più unità produttive,finalizzata alla produzione e/o trasformazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti,con l’ausilio di macchine e/o impianti, destinati alla commercializzazione (linee guida delCoordinamento delle Regioni e Provincie autonome e istituti centrali 1996).

BONIFICAIntervento di natura tecnica, ad esempio su un impianto, una macchina, una postazione dilavoro, con lo scopo di eliminare o ridurre i fattori di rischio ivi identificati.

CANCEROGENOÈ un agente chimico, fisico o biologico in grado di provocare il cancro nell’uomo. Secondoil Decreto legislativo 626/’94, si deve fare riferimento ad un elenco di agenti cancerogeni,che riportano nella scheda di sicurezza le frasi di rischio R45 (“Può provocare il cancro”) oR49 (“Può provocare il cancro per inalazione”).

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIODocumento redatto dal medico competente in cui sono registrati, oltre ai rischi a cui èesposto il lavoratore, i risultati degli accertamenti sanitari nonché i giudizi di idoneitàconclusivi.

CAUSTICO

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Una sostanza che, venendo a contatto con una parte del corpo (pelle, occhi, gola, ecc.) vipuò causare bruciori, ustioni, ulcere.

CCIAACamera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

CCNLContratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CEIComitato Elettrotecnico Italiano.

CENComitato Europeo di Normalizzazione.

CENELECComitato Europeo di Normalizzazione Elettronica.

CHECK LIST (lista di controllo)Questionario guida contenente l’analisi sistematica di un ambito lavorativo, inteso comeinsieme di strutture, impianti e attrezzature, lavorazioni svolte e organizzazione del lavoro.

CICLO PRODUTTIVOLe fasi elementari in cui può essere scomposta un’attività lavorativa che abbia come scopola produzione di un bene o di un servizio.Detta analisi parte dall’elenco delle materie prime, descrive le varie fasi del processo ditrasformazione (ivi comprese le operazioni manuali o quelle che implicano l’uso dimacchine o di attrezzature) ed individua, infine, i prodotti finali, compresi quelli collateralidi scarto o i rifiuti.Questa analisi dovrebbe sempre precedere la prima fase della valutazione del rischio,rappresentata dall’individuazione dei pericoli nell’attività lavorativa.

CORROSIVOSostanza che ha il potere di intaccare specifici materiali provocandone la progressivaalterazione o distruzione.

CPICertificato di Prevenzione Incendi.

DATORE DI LAVOROIl soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessaovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nellepubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano ipoteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi incui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (D.Lgs. 626/’94).Negli Istituti scolastici è il Preside (D.M. n° 292 del 21/06/’96; si veda anche il D.M. n°382del 29/09/98 e, per quanto riguarda il datore di lavoro nelle Università, il D.M. N°363 del5/08/98).

DECIBEL (dB)Unità di misura del rumore. La misura dell’esposizione professionale a rumore si effettuaapplicando alcuni parametri correttivi, in questo caso si usa il termine “decibel(A)” o“dB(A)”. Poiché si tratta di una misura espressa su scala logaritmica, ad ogni incremento di3 dB corrisponde un raddoppio dell’energia sonora (es.: 73 dB rappresenta il doppio diintensità sonora di 70 dB).Per esposizioni prolungate nel tempo a rumori di intensità pari a 85 dB(A), già una piccolaparte della popolazione (circa il 10%) è suscettibile di ammalare di sordità.

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DENUNCIA DI INFORTUNIO (o di malattia professionale)Comunicazione che il datore di lavoro deve inviare all’INAIL quando un lavoratorepresenta un certificato medico di malattia professionale o di infortunio sul lavoro per ilquale sia stata espressa una prognosi superiore ai tre giorni.Una denuncia simile deve essere inviata anche all’Organo di vigilanza per gli eventualiadempimenti di polizia giudiziaria.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo diproteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salutedurante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, dotato deiseguenti requisiti:• essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;• essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;• essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;• tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;• poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono esseretra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia neiconfronti del rischio e dei rischi corrispondenti.Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati aproteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del

personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;e) i materiali sportivi;f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

ERGONOMIAL’applicazione delle informazioni scientifiche che riguardano l’essere umano al disegno dioggetti, sistemi ed ambienti destinati all’uso da parte di persone. In particolare, è la scienzache studia come adattare all’uomo i posti di lavoro, gli utensili e l’organizzazione dellavoro.

ESPOSIZIONERiferita ad un fattore di rischio, esprime il contatto fra questo e il lavoratore. Per esempio,si dice che il lavoratore è esposto a rumore quando lavora in un ambiente rumoroso.

FATTORI DI RISCHIO (o agenti di rischio)Le classificazioni proposte sono innumerevoli. La più completa e semplice è la seguente:I) fattori fisici;

• rumore;• vibrazioni;• microclima (umidità, ventilazione, temperatura, calore radiante);• pressione atmosferica;• radiazioni ionizzanti;• radiazioni non ionizzanti;• illuminazione.Come si può notare, questi fattori sono normalmente presenti in tutti gli ambienti di vitaoltreché di lavoro, e quindi non sono di per sé nocivi, ma lo diventano quando la lorointensità o il loro livello si discostano dai valori di fondo naturali.

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Sono tutti fattori misurabili esattamente con opportune apparecchiature di rilevazione.II) fattori chimici e biologici;

I fattori chimici: costituiscono indubbiamente il gruppo di fattori di rischio oggi piùimportanti e diffusi, praticamente in tutto il mondo del lavoro, dall’industriaall’agricoltura (basti pensare ai pesticidi), dall’artigianato al terziario e ai servizi (bastipensare all’ospedale, con il rischio da anestetici, da formaldeide, da ossido di etilene,ecc.). Possono essere classificati in vario modo:1) per il loro stato fisico (soldi, polveri, fumi; liquidi, aerosol, nebbie; gassosi: gas e

vapori);2) per la loro origine (naturali e sintetici);3) per la loro composizione chimica (sostanze inorganiche e organiche, con tutte le loro

suddivisioni in gruppi e sottogruppi);4) per i loro effetti sull’organismo umano (sostanze irritanti, allergizzanti, tossiche,

causa di fibrosi polmonare, cancerogene, mutagene, teratogene).I fattori biologici: si tratta di virus, batteri, protozoi, parassiti che, pur essendo presentinon esclusivamente in ambiente di lavoro, e costituendo anzi un fattore di rischio per lapopolazione in generale, diventano uno specifico fattore di rischio lavorativo per quelleattività che prevedono di per sé un maggior contatto con potenziali fonti di contagio oambienti contaminati: basti pensare a chi opera nel settore zootecnico e veterinario, nelsettore agricolo, nel settore ospedaliero (in particolare in alcuni reparti ad alto rischiocome la dialisi, i centri trasfusionali, i laboratori, ecc.), nei lavori di pulizia e disinfezione,ecc..

III) fattori legati all’organizzazione dei lavori.Schematicamente si possono ulteriormente suddividere in tre sottogruppi:- fatica fisica da lavoro muscolare dinamico;- fatica fisica da lavoro muscolare statico;- fatica mentale.Ai precedenti si potrebbe aggiungere un quarto sottogruppo, che in particolare negliultimi anni, con l’introduzione dell’informatica e dei videoterminali, sta sempre piùacquistando importanza: la fatica visiva.Per fatica fisica da lavoro muscolare dinamico si intende quella conseguente allospostamento di pesi o all’effettuazione di movimenti; per fatica fisica da lavoro muscolarestatico si intende quella dovuta al mantenimento prolungato di posizioni fisse, sia viziateche non (es. la stazione eretta), con o senza un contemporaneo sostenimento di oggetti.Qualunque lavoro comporta un lavoro muscolare di uno o di entrambi i tipi: se questocarico di lavoro (acutamente o cronicamente) si fa eccessivo, nasce la fatica.Ecco perché la fatica è collegata ai carichi di lavoro, ai tempi e ritmi di lavoro, allaposizione di lavoro, ai livelli o meno di automazione, ecc..La fatica mentale (solo in parte identificabile con il cosiddetto stress) è la risultantecomplessa di tutta una serie di problemi inerenti l’ambiente di lavoro e il modo dilavorare. Ma, in particolare, accanto al peso degli altri fattori di rischio prima considerati,entrano più direttamente in ballo fattori legati all’organizzazione del lavoro: tempi, ritmi ecarichi innanzitutto, ma non solo: rapporti gerarchici, autoritarismo, mancanza diautonomia professionale, monotonia, ripetitività, eccesso di responsabilità o viceversa,assoluta deresponsabilizzazione, mancata gratificazione e quindi frustrazione, eccessivaparcellizzazione del lavoro (frammentazione in operazioni banali e ripetitive),dequalificazione, ma anche inadeguatezza rispetto alle mansioni assegnate, contatto colpubblico, paura della perdita del posto di lavoro, difficoltà di inserimento nel gruppo,ecc…

FONOMETROStrumento che misura il rumore.

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FORMAREFornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività, ossiapredisporre un processo attraverso il quale trasmettere l’uso degli attrezzi del mestiere, o diparte di essi, incidendo nella sfera del sapere, del saper fare e del saper essere, conl’obiettivo di conseguire modalità di comportamento e di lavoro che mettano in pratica leregole ed i principi della sicurezza.

FUMIVedi: inquinanti aerodispersi.

GASVedi: inquinanti aerodispersi.

GAS TOSSICIAl di là del significato generale della locuzione (gas nocivi per la salute, gas velenosi) siintendono quei gas la cui custodia, trasporto ed impiego sono regolati dal Regio Decreto n.147 del 9 gennaio 1927.

GIUDIZIO DI IDONEITÀ LAVORATIVAGiudizio che il medico competente esprime a conclusione dell’attività di sorveglianzasanitaria, mirata a stabilire se il lavoratore può intraprendere o continuare una precisamansione senza discapito per la propria salute.L’idoneità può essere espressa senza limitazioni oppure può essere condizionata aparticolari provvedimenti e restrizioni (il lavoratore può svolgere una parte della mansione,ma deve essere esonerato da alcuni compiti particolari per motivi di salute); a sua volta, lanon idoneità può essere temporanea (per un periodo di tempo stabilito: in attesa, adesempio, di valutare l’evoluzione di un problema o di acquisire ulteriori elementi digiudizio) o definitiva.Contro il giudizio di non idoneità il lavoratore può presentare ricorso all’Organo divigilanza.

HACCPHazard Analysis and Critical Control Point.

IECInternational Electrical Committee.

IGIENEComplesso delle misure individuali e collettive volte a salvaguardare il mantenimento dellasalute.

IGIENE DEL LAVORODisciplina che, mutuando conoscenze da diverse aree professionali (in primo luogo:Chimica, Ingegneria e Medicina), si occupa del miglioramento della salubrità degliambienti di lavoro.

IMQIstituto del Marchio di Qualità.

INAILIstituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.Agisce come un ente assicuratore dei datori di lavoro, i quali versano un premioassicurativo proporzionale al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolgono. L’entepaga al lavoratore i giorni di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionaleed eroga l’assegno di invalidità nei casi in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiaprovocato al lavoratore una invalidità permanente.

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INFORMAREFornire notizie ritenute utili o funzionali (G. Devoto - G.C. Oli, Dizionario della linguaitaliana, 1971), comunicare conoscenze.Fin dal 1955, il datore di lavoro aveva l’obbligo di “… rendere edotti i lavoratori dei rischispecifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzionemediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi incui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi” (art.4, D.P.R. 547/’55)Nel testo del D.Lgs. 626/’94 il legislatore usa parole come “informa” e “informazione” ben60 volte e vi dedica, un intero articolo, il n° 21, sulla “Informazione dei lavoratori”.

INFORTUNIO SUL LAVOROEvento (danno) che si produce alla persona (lavoratore) e che avviene per causa violenta (=azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno dilavoro), in occasione di lavoro.Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta,un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro,ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro, in Italia, è gestita dall’INAIL.

INQUINANTI AERODISPERSISi possono distinguere in: polveri, fumi, nebbie, vapori e gas.Polveri

Sono particelle derivanti dalla frantumazione di materiali solidi. Più la polvere è fine, piùa lungo resta sospesa nell’aria e maggiori sono le possibilità di inalarla. Le dimensioni deigranuli di polvere (= granulometria) influenza anche la capacità che essi hanno dipenetrare all’interno dei bronchi.Le polveri sono prodotte dalle operazioni che provocano attriti ed urti fra corpi solidi(attrezzi e materiali in lavorazione) come ad esempio macinazione, schiacciamento,sabbiatura, smerigliatura/levigatura, sbavatura, ecc.

FumiSono polveri finissime (es. ceneri, particelle di metalli, di carbone o di catrame) che siliberano nell’aria dai processi di combustione o quando si fonde o si vaporizza un metalloche poi si raffredda velocemente. In ambito lavorativo, i fumi sono tipicamente prodottidalle operazioni di saldatura o fusione dei metalli.

NebbieSono minuscole goccioline liquide a base organica o a base d’acqua che si creano daoperazioni di spruzzo e si disperdono nell’aria. Ad esempio, le nebbie sono generate daoperazioni di distribuzione di fitofarmaci, di mescolatura e di pulizia.

VaporiSono la forma gassosa di sostanze che a pressione e temperatura ambiente si trovano allostato liquido o solido. La benzina è un esempio di liquido che evapora facilmente,producendo vapori di benzina. Altri esempi sono i solventi contenuti nelle vernici:toluolo, xilolo, acetone.

GasSono sostanze in fase aeriforme a pressione e temperatura ambiente. Possono essereinodori, incolori, e diffondersi molto velocemente anche a grande distanza dalla lorosorgente. Esempi tipici sono: monossido o biossido di carbonio, ossidi di azoto,…

ISOInternational Standard Organisation.

ISPESLIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.

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LAVORATOREPersona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gliaddetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino laloro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamentoo di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro peragevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievidegli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionalenei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro ingenere, agenti chimici, fisici e biologici (D.Lgs. 626/’94).Analoga definizione si trova già nella norma del 1955 – ‘56: lavoratore subordinato è coluiche fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzionealtrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte oduna professione. Sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in generecooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli entistessi (DPR 303/’56) e gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali sifaccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere (DPR 547/’55).

LAVORATORE AUTONOMO O PRESTATORE D’OPERAColui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del propriolavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare, è l’unicoprestatore d’opera della ditta (linee guida del Coordinamento delle Regioni e Provincieautonome e istituti centrali 1996).

LUOGHI DI LAVOROLuoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovverodell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovverounità produttiva comunque accessibile per il lavoro (D.Lgs. 626/’94).

LUOGO SICUROLuogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinatidall’incendio o altre situazioni di emergenza (DPR 547/’55).

MALATTIA PROFESSIONALE (tecnopatia)Malattia contratta nell’esercizio di una attività lavorativa e a causa dell’esposizioneprolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attivitàstessa.Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione)di parecchi anni.Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo ildefinitivo abbandono dell’attività lavorativa.Come nel concetto di infortunio è insito quello di causa violenta (che agisce, cioè, entro unturno di lavoro), nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della“causalità diluita” cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad unturno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimentolavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia.L’assicurazione contro le malattie professionali, in Italia, è gestita dall’INAIL.

MEDICINA DEL LAVOROBranca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura dellemalattie da lavoro.

MEDICO COMPETENTEMedico in possesso di uno dei seguenti titoli:

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- specializzazione in Medicina del lavoro, o in Medicina preventiva dei lavoratori epsicotecnica, o in Tossicologia industriale, o in Igiene industriale, o in Fisiologia edigiene del lavoro, o in Clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ovenecessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministrodell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- docenza o libera docenza in Medicina del lavoro, o in Medicina preventiva dei lavoratorie psicotecnica, o in Tossicologia industriale, o in Igiene industriale, o in Fisiologia edigiene del lavoro;

- autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (D.Lgs.626/’94).

Viene nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratoriesposti a rischio.Il medico competente deve conoscere completamente i rischi connessi al ciclo tecnologico,per questo ha diritto a ricevere tutte le informazioni in merito dal datore di lavoro, e ha ildovere di visitare periodicamente i luoghi di lavoro.Egli ha il dovere di occuparsi di tutti gli aspetti della realtà aziendale che attengono allasalute del personale, come ad esempio l’organizzazione dei servizi igienico-assistenziali el’educazione sanitaria ed alimentare.

MICROCLIMAInsieme dei parametri fisici che caratterizzano l’aria degli ambienti confinati e checoncorrono alla produzione della sensazione di caldo, di freddo o di benessere termico.Questi parametri sono:- la temperatura dell’aria;- l’umidità relativa;- l’irraggiamento termico;- la velocità dell’aria.

MONITORAGGIO AMBIENTALEPratica dell’igiene del lavoro che consiste nel misurare diversi fattori di rischio presentinell’ambiente di lavoro, come inquinanti aerodispersi, fattori fisici come rumore oparametri microclimatici, per ricavare una valutazione quantitativa dell’esposizione deilavoratori.Vengono usate diverse tecniche che vanno dal prelievo di campioni di aria con successivaanalisi in laboratorio, alla misurazione diretta con strumenti specifici (es. fonometro).

MONITORAGGIO BIOLOGICOPratica della sorveglianza sanitaria che consiste nel misurare la quantità di sostanzetossiche, o di loro prodotti di trasformazione, presenti nel sangue o nelle urine deilavoratori. In questo modo si può conoscere la quantità degli inquinanti che i lavoratoripossono aver assorbito durante il lavoro.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHILe operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori,comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, cheper le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,comportino tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari (D.Lgs. 626/’94).

MUTAGENOSi dice di un agente chimico, fisico o biologico che è in grado di generare delle“mutazioni”, cioè delle alterazioni definitive del corredo genetico nella cellula, che è l’unitàbase dell’organismo vivente.Spesso la cellula così trasformata diventa una cellula tumorale.

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OIL (ILO)Organizzazione Internazionale del Lavoro.

OMSOrganizzazione Mondiale della Sanità.

ORGANO DI VIGILANZALa vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghidi lavoro è svolta dalla Unità Sanitaria Locale e, per quanto di specifica competenza, dalCorpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministerodell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e per le industrie estrattive di secondacategoria e le acque minerali e termali, dalle regioni e province autonome di Trento e diBolzano. Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuati dalD.P.C.M. 14.10.’97 n° 412, l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione inmateria di sicurezza è esercitata anche dall’Ispettorato del Lavoro (ora: DirezioneProvinciale del Lavoro).

PERICOLOProprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) aventepotenzialità di causare danni (orientamenti CEE).Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usatoinsieme con altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del dannoalla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, diintossicazione, … (Norma UNI EN 292/1991); (vedi anche “Rischio”).

PREPOSTO AI LAVORILa persona responsabile che sovrintende ai lavori. A tale titolo è anche responsabile dellemisure di sicurezza sul luogo di lavoro (D.M. 9 giugno 1980).

PREVENZIONEAzione diretta a impedire il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi (G. Devoto - G.C.Oli, Dizionario della lingua italiana, 1971), nel nostro caso gli infortuni e le malattieprofessionali.Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attivitàlavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute dellapopolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/’94).Si può distinguere (a scopo meramente didattico) in primaria, secondaria e terziaria.PREVENZIONE PRIMARIAAzione diretta ad individuare le cause di rischio che possono determinare una malattia o uninfortunio per eliminarle o, se ciò non è possibile, per attenuarne gli effetti.PREVENZIONE SECONDARIAConsiste nell’effettuare la diagnosi del danno alla salute in una fase molto precoce: primacioè che si manifestino i sintomi e, soprattutto, prima che il danno diventi irreversibile.PREVENZIONE TERZIARIA(Può essere scorretto definirla “prevenzione”)Consiste in quell’insieme di misure (terapeutiche, comportamentali, ecc.) che si adottanoper impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi, dare origine a complicanze,provocare invalidità permanenti, ecc.

PROCESSO DI LAVOROSequenza spaziale e temporale dell’interazione di persone, attrezzature di lavoro, materiali,energia e informazioni all’interno di un sistema di lavoro (norma ISO 6385 del 1981, UNIENV 26385 del 1991).

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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspettidella salute e della sicurezza durante il lavoro (denominato anche rappresentante per lasicurezza) (D.Lgs. 626/’94).

REGISTRO DEGLI INFORTUNI SUL LAVOROIl registro tenuto dal datore di lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortunisul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sonoannotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e lecircostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro èredatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’Organo divigilanza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate (D.Lgs.626/’94).Coordina la strategia aziendale finalizzata alla eliminazione o riduzione dei rischi, allaprevenzione delle patologie correlate al lavoro, alla promozione della salute dei lavoratori;il tutto attraverso l’attuazione di alcuni obiettivi intermedi rappresentati da:- identificazione dei pericoli;- valutazione dei rischi;- stesura di un programma di misure protettive e preventive;- elaborazione di proposte operative per l’informazione e la formazione del personale;- verifica delle modificazioni delle condizioni di lavoro, delle procedure, dei metodi e dei

comportamenti.Nelle aziende più piccole questo ruolo può essere svolto dal datore di lavoro.

RISCHIOProbabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/odi esposizione; dimensioni possibili del danno stesso (orientamenti CEE).Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in unasituazione pericolosa (Norma UNI EN 292/1991); (vedi anche “Pericolo”).

SALUTECondizione di benessere fisico e psichico; normalità strutturale e funzionale dell’organismo(G. Devoto - G.C. Oli, Dizionario della lingua italiana, 1971).L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1946, definisce: “… stato di benessere fisico,psichico e sociale dell’individuo”; il che non può essere garantito dalla semplice assenza dimalattia.Più completa è la seguente definizione: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisicoe psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale (A.Seppilli, 1966).

SCHEDA DI SICUREZZA (scheda tossicologica)Documento, redatto dal produttore, in cui si descrive la composizione di un prodotto, lecaratteristiche delle sostanze pericolose presenti, i possibili effetti tossici, le precauzioni daadottare per evitare intossicazioni, incidenti o inquinamenti ambientali.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività diprevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva(D.Lgs. 626/’94). (vedi anche “responsabile del …”).

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SICUREZZACondizione oggettiva esente da pericoli o garantita contro eventuali pericoli (G. Devoto -G.C. Oli, Dizionario della lingua italiana, 1971).negli operatori della prevenzione è invalso l’uso di riservare questo termine al campo dellaprevenzione degli infortuni, mentre alla prevenzione delle malattie professionali sonocollegati i termini di “igiene” e “salute nei luoghi di lavoro”.

SISTEMA DI LAVOROSi compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insiemenel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro all’internodell’ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo (norma ISO6385 del 1981, UNI ENV 26385 del 1991).

SITUAZIONE PERICOLOSAQualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli (NormaUNI EN 292/1991).

SOGLIA OLFATTIVARiferita ad una sostanza avvertibile con l’olfatto (alcune sostanze non lo sono: ricordal’ossido di carbonio!), è la più piccola concentrazione della sostanza, nell’aria, in grado distimolare l’organo di senso e, quindi, di essere percepita con l’odorato.

SORVEGLIANZA SANITARIAAttività svolta dal medico competente, su incarico del datore di lavoro, che consistenell’esecuzione di visite mediche e nella valutazione di accertamenti sanitaricomplementari, come esami strumentali e di laboratorio, finalizzata alla diagnosi precoce dieventuali tecnopatie e alla valutazione, attraverso il giudizio di idoneità alla mansionespecifica, della capacità del lavoratore di sopportare l’esposizione a rischi specifici.(Vedi anche “medico competente” e “giudizio di idoneità lavorativa”).

SPAZIO DI LAVOROUn volume assegnato ad una o più persone, nel sistema di lavoro, per l’esecuzione delcompito lavorativo (norma ISO 6385 del 1981, UNI ENV 26385 del 1991).SSNServizio Sanitario Nazionale.

TECNOPATIAVedi: malattia professionale.

TERATOGENOSi dice di agente chimico, fisico o biologico che è in grado di provocare malformazioni alfeto durante la gravidanza.

UNAEUnione Nazionale Albi di qualificazione degli installatori Elettrici.

UNIComitato di Unificazione Industriale.

UNITÀ PRODUTTIVAStabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomiafinanziaria e tecnico-funzionale (D.Lgs 626/’94).

USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVOROQualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa inservizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, lamanutenzione, la pulizia, lo smontaggio (D.Lgs. 626/’94).

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VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONEIl massimo livello di un agente di rischio a cui può essere esposto un lavoratore, giorno pergiorno per tutta la vita lavorativa, senza che ne derivi un pregiudizio per la sua integritàbiologica. Va sempre ricordato che, a causa della grande variabilità individuale esistente frale persone (diverse costituzioni fisiche, abitudini, suscettibilità ad ammalare), tali limitipossono costituire una garanzia per la maggior parte della popolazione lavorativa, ma nonper la sua totalità.Il rispetto di tali limiti di riferimento è da considerarsi, pertanto, necessario ma nonsufficiente per l’attuazione di una corretta pratica di prevenzione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIOValutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazionepericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza (Norma UNI EN 292/1991).

VIDEOTERMINALE (VDT)Uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento divisualizzazione utilizzato (D.Lgs. 626/’94). Nella grande maggioranza dei casi è costituitodal monitor del computer.

VVFVigili del Fuoco.

ZONA PERICOLOSAQualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro, nella quale lapresenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso(D.Lgs. 626/’94).