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TARANTO, 6 NOVEMBRE 2017 DOTT. SSA ANNALISA DE VIVO Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio in Italia Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90: le novità per i professionisti

Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio in ... · di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con

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TARANTO, 6 NOVEMBRE 2017 DOTT. SSA ANNALISA DE VIVO

Il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio in Italia

Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90: le novit per i professionisti

Principali novit per i professionisti introdotte dalla IV Direttiva antiriciclaggio Ampliamento del novero dei reati presupposto: reati fiscali Estensione dellapproccio basato sulla valutazione del rischio Rideterminazione dellambito applicativo degli obblighi di adeguata

verifica della clientela Maggiori indicazioni ai fini della identificazione delle persone

politicamente esposte e dei titolari effettivi Nuovo sistema di accesso alle informazioni sui titolari effettivi

mediante istituzione di un registro centrale in ciascuno Stato membro Eliminazione del registro cartaceo/AUI Rafforzamento degli obblighi di conservazione Individuazione degli organismi di autoregolamentazione quali

soggetti preposti alla emanazione delle procedure operative Revisione del sistema sanzionatorio

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Legge di delegazione europea n. 170/2016

Legge di delega al Governo per curare il recepimento delle direttive europee e lattuazione di altri atti dellUnione europea

pubblicata in G.U. il 1 settembre 2016, entrata in vigore il 16 settembre 2016

LArticolo 15 contiene la delega al governo: - per il recepimento della Direttiva UE/849/2015 in materia di prevenzione delluso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che dovr avvenire entro il 27 giugno 2017 - per lattuazione del Regolamento UE/2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

nello specifico: ha lo scopo precipuo di graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio e nel rispetto dei principi della normativa italiana ed europea, tutelando, al contempo, il diritto alla riservatezza e i dati sensibili

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a) iscritti nellalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nellalbo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivit in materia di contabilit e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivit economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) lapertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4)lorganizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societ; 5) la costituzione, la gestione o lamministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

a) revisori legali e societ di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;

b) revisori legali e societ di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

Art. 3, comma 4 del d. lgs. 231/2007 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 :

Ambito applicativo: i professionisti destinatari

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Lapproccio basato sul rischio, principio cardine della IV Direttiva, impone una ridefinizione delle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela: - obblighi rafforzati di adeguata verifica:

- nei confronti di coloro che svolgono o hanno svolto funzioni politiche allinterno del Paese o in organizzazioni internazionali [PEP]

- valutare caso per caso - non pi prevista la possibilit:

- di identificare ex ante le ipotesi di adeguata verifica semplificata -> doppio vaglio (livello nazionale e soggetti obbligati),

- di esentare totalmente taluni soggetti dallobbligo di adeguata verifica: - obbligatoria unopportuna valutazione al fine di identificare il livello di rischio in ogni

specifico caso, a seguito della quale verr identificata ladeguata misura da adottare Gli allegati II e III elencano, sebbene non in modo esaustivo, un buon numero di fattori da tenere in considerazione durante la fase di valutazione dei rischi e sono divisi sulla base di tre categorie: fattori di rischio relativi alla clientela; fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione; fattori di rischio geografici.

Adeguata verifica della clientela e approccio basato sul rischio

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Organismi di autoregolamentazione Sono gli enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale,

ivi comprese le articolazioni territoriali e i consigli di disciplina Adottano regole tecniche, previo parere del CSF, in materia di procedure

e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio/fdt, cui i professionisti sono esposti nellesercizio della propria attivit, nonch di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione

Anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono ladozione di misure idonee a sanzionare linosservanza di dette regole tecniche

Sono altres responsabili della formazione e dellaggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio/fdt

Lapproccio basato sul rischio Il ruolo degli Organismi di autoregolamentazione

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Le autorit di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dellattivit svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per lanalisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nellesercizio della loro attivit. l soggetti obbligati adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per lanalisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt. A tal fine, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati: alla tipologia di clientela allarea geografica di operativit (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

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Lapproccio basato sul rischio Obblighi dei destinatari

Le autorit di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi (adeguati alla propria natura e dimensione), controlli e procedure per: la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo; lintroduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi

comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dellattivit, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

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Lapproccio basato sul rischio Adozione di specifici presidi organizzativi

La IV direttiva e il dlgs attuativo pongono particolare enfasi sulla necessit di tarare il sistema formale di valutazione del rischio adottato, proporzionandolo alla natura e alla dimensione di ciascun soggetto obbligato. Nella normativa vigente il principio di proporzionalit espressamente sancito dallart. 3, comma 4, del d.lgs. 231/2007: Lapplicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarit delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa. Al fine di consentire al professionista di giustificare in ogni momento il livello di rischio attribuito al cliente e alla prestazione professionale richiesta, necessario che la valutazione sia obiettiva, motivata e tracciabile: lobiettivit e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di

valutazione che egli applicher in ciascun caso concreto; la tracciabilit richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e lesito

di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.

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Lapproccio basato sul rischio Principio di proporzionalit Caratteristiche della valutazione

Il concetto di obiettivit mitigato dalla soggettivit che necessariamente contraddistingue la fattispecie della valutazione. Il professionista, venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze in condizione di apprezzare tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi e di effettuare una valutazione completa. Ecco perch la determinazione del livello di rischio concretamente associabile a ciascun cliente e operazione spetta unicamente al professionista di riferimento. Per i rapporti continuativi che prevedono pi prestazioni nel corso del tempo, nella sua valutazione il professionista terr in debito conto anche le informazioni fornite dai dipendenti e collaboratori che seguono direttamente il cliente per gli adempimenti ordinari (come ad es. la contabilit).

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Lapproccio basato sul rischio Obiettivit e soggettivit della valutazione

Adeguata verifica della clientela nel dlgs. 90/17

-> Articolo 17 del d.lgs. 231/2007 come modificato dal nuovo decreto: disposizioni generali -> Articolo 18 del d.lgs. 231/2007 come modificato: contenuto degli obblighi di adeguata verifica -> Articolo 19 del d.lgs. 231/2007 come modificato: modalit di adempimento degli obblighi di adeguata verifica -> Articoli 23 e 24 del d.lgs. 231/2007 come modificati: rispettivamente in tema di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela -> Articolo 25 del d.lgs. 231/2007 come modificato: modalit di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

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Articolo 17 come modificato: disposizioni generali [in tema di adeguata verifica] [1/2] 1. I soggetti obbligati procedono alladeguata verifica del cliente e del

titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dellattivit istituzionale o professionale:

a) in occasione dellinstaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dellincarico per lesecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dellesecuzione di unoperazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con pi operazioni che appaiono collegate per realizzare unoperazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi [] superiore a 1.000 euro;

c) []

Prestazione professionale definita allarticolo 1 come modificato: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata

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Articolo 17 come modificato: disposizioni generali [in tema di adeguata verifica] [1/2] 2 I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, alladeguata verifica del cliente e

del titolare effettivo: a) quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicit o sulladeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dellidentificazione.

3 I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela

proporzionali allentit dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorit [] e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

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Articolo 17 comma 3 come modificato -> commisurazione del rischio AML/CFT in base ad elementi valutativi:

soggettivi: natura giuridica del cliente, attivit svolta, comportamento al momento delloperazione o del conferimento dellincarico, area geografica di residenza o sede

oggettivi: tipologia delloperazione o prestazione, modalit di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza [in rapporto allattivit svolta e allentit delle risorse economiche], area geografica di destinazione

Articolo 17 comma 4 come modificato: i soggetti obbligati devono adempiere alle disposizioni nei confronti dei nuovi clienti ma anche nei confronti dei clienti gi acquisiti rispetto ai quali ladeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente

Articolo 17 come modificato: disposizioni generali [in tema di adeguata verifica] [2/2]

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Aspetti soggettivi Parrebbero attratte nelladeguata verifica anche le pubbliche amministrazioni (es. comuni, regioni, ecc.), nonch gli organismi che svolgono pubbliche funzioni (es. Soa, Agenzia per le imprese, ecc). Modalit operative Il professionista deve effettuare lanalisi del rischio, individuare il titolare effettivo, acquisire i dati e valutare lo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In generale la semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dellestensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie. In altre parole, non sono contemplati esoneri totali o parziali dallobbligo, ma solo diverse gradazioni di adempimento.

Articolo 23 come modificato: adeguata verifica semplificata [in tema di adeguata verifica]

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Aspetti soggettivi o Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o

eseguiti in circostanze anomale o Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio o Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale o Societ che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate

da fiduciaria o Attivit economiche con alto utilizzo del contante o Anomalo assetto proprietario della societ cliente o Fattori di rischio attinenti a prodotti, servizi, operazioni o relativi

a localizzazione geografica

Artt. 24-25 come modificati: adeguata verifica rafforzata [in tema di adeguata verifica]

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Modalit operative Il professionista deve: o acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare

effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto

o intensificare la frequenza dellapplicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante

o definire adeguate procedure, basate sul rischio per determinare se il cliente persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive

Artt. 24-25 come modificati: adeguata verifica rafforzata [in tema di adeguata verifica]

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o Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonch i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami):

o Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonch cariche analoghe in Stati esteri;

o deputato, senatore, consigliere regionale ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

o membro degli organi direttivi di partiti politici;

o giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;

Persone politicamente esposte [in tema di adeguata verifica rafforzata]

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o membro degli organi direttivi delle banche centrali;

o ambasciatore, incaricato di affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche equivalenti in Stati esteri;

o componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate dalle Regioni in misura prevalente o totalitaria, da comuni capoluoghi di provincia e citt metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; ;

o direttore, vicedirettore e membro dellorgano di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Persone politicamente esposte [in tema di adeguata verifica rafforzata]

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Articolo 26 del d. lgs. 231/2007 come modificato dal dlgs. 90/17 esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi: - Intermediari bancari e finanziari di cui allarticolo 3 comma 2 - Intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati Membri - Intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo se questi sono

tenuti ad applicare misure di adeguata verifica e di conservazione di livello analogo a quelle previste dalla direttiva e sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dellUnione europea [ex art. 29 il terzo non pu avere sede in Paesi terzi ad alto rischio]

- Professionisti nei confronti di altri professionisti Articolo 27: rilascio di idonea attestazione da parte del terzo Articolo 28: responsabilit dei soggetti obbligati -> devono valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti e verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicit dei documenti ricevuti

Adeguata verifica della clientela: esecuzione da parte di terzi

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Beneficial owner/Titolare effettivo e Registro centralizzato

Lotta allabuso di veicoli e strumenti giuridici e societari al fine di occultare possibili identit criminali

Particolare attenzione alla complessa figura del titolare effettivo nei contesti societari

Necessit di identificare le persone fisiche titolari di o controllanti soggetti giuridici

Ottenimento di informazioni accurate e aggiornate

Aumento della trasparenza: creazione di un registro centralizzato di informazioni relative alla propriet effettiva delle societ e dei trust

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Registro centralizzato accessibile: senza alcuna restrizione: alle Autorit competenti e alle FIU nel quadro delladeguata verifica: ai soggetti obbligati [la consultazione

del registro non esenta dallutilizzo dellapproccio basato sul rischio] a chiunque possa dimostrare un legittimo interesse [il d. lgs. parla di

interesse giuridico rilevante e differenziato diretto, concreto ed attuale per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quando c ragione per dubitare che la titolarit effettiva sia diversa da quella legale]

In Italia -> articolo 21 (come modificato): Registro delle Imprese, apposite sezioni ad accesso riservato:

comunicazione da parte delle imprese dotate di personalit giuridica tenute alliscrizione ex art. 2188 c. c. e delle persone giuridiche private ex d. p. r. 361/2000

Sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali

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Beneficial owner/Titolare effettivo e Registro centralizzato

Criteri per la determinazione della titolarit effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, attribuibile la propriet diretta o indiretta dellente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una societ di capitali:

a) costituisce indicazione di propriet diretta la titolarit di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di propriet indiretta la titolarit di una percentuale di partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societ controllate, societ fiduciarie o per interposta persona.

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Criteri per la determinazione della titolarit effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

3. Nelle ipotesi in cui lesame dellassetto proprietario non consenta di

individuare in maniera univoca la propriet diretta o indiretta dellente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, attribuibile il controllo del medesimo in forza: del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea

ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare uninfluenza dominante in

assemblea ordinaria; dellesistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di

esercitare uninfluenza dominante. 4. Qualora lapplicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta

di individuare univocamente uno o pi titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societ.

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Criteri per la determinazione della titolarit effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

i fondatori, ove in vita;

i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dellindividuazione del titolare effettivo.

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Note specifiche in tema di trust e titolarit effettiva

Articolo 22 comma 5 del d. lgs. 231/2007 come modificato: Per informazioni sulla titolarit effettiva del trust si intendono quelle relative allidentit: del fondatore del fiduciario o dei fiduciari del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario (ove

esistenti) dei beneficiari o classe di beneficiari delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo

sui beni conferiti nel trust attraverso la propriet diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

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Obblighi di conservazione Articoli 31 e 32 del d. lgs. 231/2007 (come modificato)

Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivit di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuati dalla UIF o da altra Autorit competente

Conservazione di copia dei documenti acquisiti in occasione delladeguata verifica della clientela e loriginale ovvero la copia avente efficacia probatoria delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni, in modo da poter ricostruire:

- data instaurazione rapporto o conferimento incarico - dati identificativi cliente, titolare effettivo, esecuzione, informazioni

relative a scopo e natura del rapporto o prestazione

- mezzi di pagamento utilizzati

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Obblighi di conservazione Articoli 31 e 32 del d. lgs. 231/2007 (come modificato)

La conservazione dovr avvenire con modalit idonee ad assicurare:

lintegrit dei dati e delle informazioni

la non alterabilit dei medesimi successivamente alla loro acquisizione

la trasparenza, la completezza e la chiarezza

il mantenimento della storicit dei medesimi

la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data

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Obblighi di conservazione Articoli 31 e 32 del d.lgs. 231/2007 (come modificato)

La Direttiva richiede la conservazione per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente o dalla data delloperazione occasionale, estendibili di altri 5 anni: il decreto italiano prevede la conservazione per un periodo di 10 anni

Due aspetti problematici: protezione dei dati personali e certezza del diritto

Accesso immediato, completo e tempestivo ai dati da parte delle Autorit competenti

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Obblighi di segnalazione [1/2] Articolo 35 del d. lgs. 231/2007 (come modificato) 1. I soggetti obbligati, prima di compiere loperazione, inviano

senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. []

2. [] i soggetti obbligati si astengono dal compiere loperazione finch non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui loperazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere latto ovvero nei casi in cui lesecuzione delloperazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operativit ovvero nei casi in cui il differimento delloperazione possa ostacolare le indagini. []

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Obblighi di segnalazione [1/2] Articolo 35 del d. lgs. 231/2007 (come modificato) 3. I soggetti obbligati [] collaborano con la UIF,

rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. []

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, [] non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da d i s p o s i z i o n i l e g i s l a t i v e , r e g o l a m e n t a r i o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilit di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dellattivit criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che lattivit illegale sia stata realizzata.

5. []

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Articolo 37 del d. lgs. 231/2007 come modificato: modalit di segnalazione da parte dei professionisti 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta

direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dellarticolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. []

Articolo 38 del d. Lgs 231/2007 come modificato: tutela del segnalante 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le

misure idonee ad assicurare la riservatezza dellidentit delle persone che effettuano la segnalazione.

2. [] 3. In ogni fase del procedimento, lautorit giudiziaria adotta le misure necessarie

ad assicurare che lidentit del segnalante sia mantenuta riservata. []

Obblighi di segnalazione [2/2]

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Articolo 47 del d. lgs. 231/2007 come modificato dal dlgs. 90/2017

1. I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per lapprofondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalit di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui linvio di una comunicazione oggettiva esclude lobbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dellarticolo 35.

Comunicazioni oggettive

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Fattispecie sanzionata Sanzioni fino al 6.2.2016 Sanzioni dal 6.2.2016 al 4.7.2017

Mancato rispetto degli Obblighi di identificazione ai fini dellarchivio e delladeguata verifica

Multa da 2.600 a 13.000 euro Sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro

Tardiva omessa o incompleta registrazione in archivio unico (cartaceo o informatico)

Multa da 2.600 a 13.000 euro Sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro

Identificazione e registrazione assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare lindividuazione del soggetto che ha effettuato loperazione

Multa da 5.200 a 26.000 euro

Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (in vigore dal 6-2-2016)

Impianto sanzionatorio previgente

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Fattispecie sanzionata Sanzioni D.Lgs. 231/2007 Omessa istituzione del registro della clientela di cui allart. 38 (art. 57 co.7)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

Mancata comunicazione di irregolarit in tema di contanti (art. 58 co.7)

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dellimporto delloperazione, con minimo di 3.000 euro.

Violazione dellobbligo di segretezza in merito alla segnalazione di operazione sospetta di cui allart. 46 co. 1 e 48 co. 4 (sanzione penale)

Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Oblazionabile con met del massimo dellammenda (ex art. 162-bis cp)

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Impianto sanzionatorio previgente DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Disposizioni in in vigore fino al 4 luglio 2017

Nuovo impianto sanzionatorio

Obiettivo della IV Direttiva: fornire agli Stati Membri sanzioni e misure amministrative minime quantomeno per i casi in cui i soggetti obbligati commettono una violazione grave, reiterata o sistematica degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni

La Direttiva richiede che le sanzioni siano: effettive,

proporzionate e dissuasive

Rispetto del principio del ne bis in idem

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Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

Profilo penale: Articolo 55: fattispecie incriminatrici

Profilo amministrativo: Articolo 56: inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dellobbligo di

astensione Articolo 57: inosservanza degli obblighi di conservazione Articolo 58: inosservanza delle disposizioni relative allobbligo di segnalazione

delle operazioni sospette Articolo 60: inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi della UIF e

degli ispettori del MEF

Articolo 67: criteri per lapplicazione delle sanzioni: a) gravit e durata della violazione, b) grado di responsabilit, c) capacit finanziaria, d) entit del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, e) entit del pregiudizio cagionato a terzi, f) livello di cooperazione con le autorit, g) adozione di adeguate procedure, h) precedenti violazioni

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Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

Profilo penale: Articolo 55: fattispecie incriminatrici

1. Chiunque, essendo tenuto allosservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica/utilizza i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, allesecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e alloperazione

2. Chiunque, essendo tenuto allosservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sullesecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sulloperazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

3. Chiunque, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini delladeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere

reclusione da sei mesi a tre anni multa da 10.000 euro a 30.000 euro

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Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

Profilo amministrativo:

ART. 56 (Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dellobbligo di astensione)

Omissione obblighi di acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sullesecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale:

sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro

ART. 57 (Inosservanza degli obblighi di conservazione)

Soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente

sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 euro. In entrambi i casi, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro

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Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

Profilo amministrativo:

ART. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative allobbligo di segnalazione

delle operazioni sospette) Soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni

sospette: sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro

Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime: sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000

ART. 60

(Inosservanza degli obblighi informativi verso lUIF) Destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti

dellUIF che omettono di effettuare i relativi invii: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

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Quadro sanzionatorio del dlgs. 90/2017

La gravit della violazione determinata anche tenuto conto :

a) dellintensit e del grado dellelemento soggettivo, anche avuto riguardo allascrivibilit, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, allincompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorit di cui allarticolo 21, comma 2, lett. a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessit organizzativa e alloperativit del soggetto obbligato.

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Principio del favor rei

Articolo 69 comma 1 del d. lgs. 231/2007 come modificato: successione di leggi nel tempo Nessuno pu essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce pi reato. Per le violazioni commesse anteriormente allentrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente allepoca della commessa violazione, se pi favorevole, ivi compresa lapplicabilit dellistituto del pagamento in misura ridotta.

Ai sensi dellarticolo 68: riduzione fino ad un terzo dellentit della sanzione irrogata, possibile richiedere al MEF di avvalersi di questo istituto prima della scadenza del termine per limpugnazione del decreto, a condizione di non essersi gi avvalsi di questa facolt nei cinque anni precedenti

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Principio del favor rei e registro antiriciclaggio

Esempi di applicazione:

o illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n.

231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dellArchivio

Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli

artt. 57, commi 2 e 3), non essendo pi previsto lobbligo di

istituzione dei suddetti registri;

o illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui allart.

36 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, non essendo pi previsto

lobbligo di istituzione dei suddetti registri

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Cumulo giuridico e materiale Articolo 8 legge 689/1981: cumulo materiale in tema di antiriciclaggio

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette pi violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione pi grave, aumentata sino al triplo. 2. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con pi azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, pi violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

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Testo d. lgs. 90/2017 In tema di sanzioni amministrative art. 67 comma 3 come modificato:

- Non applicabile il cumulo giuridico alle sanzioni antiriciclaggio nelle ipotesi di plurime violazioni amministrative commesse mediante plurime azioni od omissioni

- Criticit: il nuovo decreto ha invece previsto lapplicabilit del cumulo giuridico nel nuovo articolo 13 ter comma 4 del d.lgs. 190/2007 in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

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Cumulo giuridico e materiale

FOCUS: Antiriciclaggio e Collegio sindacale

I componenti degli organi di controllo sono tenuti a vigilare sul rispetto, da parte della societ, delle norme cui la stessa soggetta ai fini dellosservanza delle disposizioni antiriciclaggio (adeguata verifica, analisi dei rischi clienti, comunicazioni oggettive, s.o.s., comunicazioni in tema di contanti e titoli al portatore). In particolare:

Organi di controllo dei soggetti obbligati (Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

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o devono comunicare senza ritardo, al legale rappresentante, o ad un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nellesercizio delle proprie funzioni

o devono comunicare senza ritardo alle autorit di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazioni, comunicazioni oggettive e s.o.s.

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o sono esonerati dallassolvere in proprio gli obblighi di adeguata verifica, dagli obblighi di conservazione, di comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette (art. 46, comma 2)

I componenti degli organi di controllo nei confronti delle societ obbligate:

o sono tenuti (individualmente) agli obblighi di comunicazione al MEF delle infrazioni in merito ai contanti e titoli al portatore (art. 51, comma 1)

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Organi di controllo dei soggetti obbligati (Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.) Art. 46 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

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Sanzioni per sindaci e soggetti obbligati vigilati

Sanzioni per inosservanza di obblighi sui componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59, co. 1): Ciascun componente degli organi di controllo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro Sanzioni specifiche per soggetti obbligati vigilati (art. 62, co. 2): I soggetti titolari di funzioni controllo dellintermediario bancario e finanziario che hanno agevolato, facilitato o reso possibile violazioni, gravi, ripetute o sistematiche o plurime, o hanno inciso in modo rilevante sullesposizione dellintermediario al rischio di riciclaggio/fdt sono puniti con sanzione da 10.000 a 5.000.000 euro

SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI I componenti degli organi di controllo dei soggetti non obbligati, se incaricati della revisione legale dei conti, sono tenuti (individualmente) al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio in quanto destinatari della normativa ai sensi dellart. 3 del dlgs. 231/2007. Sono pertanto soggetti passivi: o IL REVISORE UNICO o LE SOCIET DI REVISIONE o I COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI INCARICATI DELLA

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Organi di controllo dei soggetti non obbligati (societ industriali e commerciali, ecc.) Art. 3 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

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Organi di controllo dei soggetti non obbligati (societ industriali e commerciali, ecc.) Art. 3 dlgs. 231/07 come modificato dal dlgs. 90/2017

COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DEL SOLO CONTROLLO DI LEGALIT Non stato riproposto lesonero di cui allart. 12, co. 3-bis, del previgente dlgs. 231/07. Ne consegue che allo stato attuale i sindaci dei soggetti non obbligati (societ industriali/commerciali), anche se non incaricati della revisione legale, hanno tutti gli obblighi antiriciclaggio: 1) adeguata verifica della clientela 2) conservazione dei dati e delle informazioni 3) segnalazione operazioni sospette 4) comunicazione al MEF delle violazioni alluso del denaro

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