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«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

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«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

Comitato scientifico

Alfredo G“Sapienza” Università di Roma

David BUniversità degli Studi di Perugia

Giovanni DUniversità degli Studi di Perugia

Giulio GUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Adelmo MUniversità degli Studi di Foggia

Oliviero MUniversità degli Studi di Milano—Bicocca

Tullio PScuola Superiore Sant’Annadi Studi Universitari e di Perfezionamento

Mauro RUniversità degli Studi di Padova

Giorgio S“Sapienza” Università di Roma

A partire dall’a.a. —, ogni studio monografico pubblicato in questa Collana è statopreviamente sottoposto, con esito positivo, a peer review (secondo le regole della revisioneanonima) da parte di almeno due membri del Comitato scientifico.

Giorgio Orano

Il mare con il cucchiaino

Vademecum per la repressione penale della bancarotta fraudolenta

Copyright © MMXIIIARACNE editrice S.r.l.

[email protected]

via Raffaele Garofalo, /A–B Roma()

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I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: novembre

Grazie all’avv. Patrizia De Nittis e al dott. Fabio Fucileper i preziosi consigli e suggerimenti

Indice

Nota dell’autore

Capitolo IBando allo sconforto

Capitolo IIVivere di debiti

Capitolo IIIDove mettere le mani (se non nei capelli)

Capitolo IVOltre il velo dell’apparenza

.. I rapporti con il Curatore, – .. I rapporti con il consulentetecnico, – .. I rapporti con la PG, .

Capitolo VCastelli di carte

Capitolo VITeste di legno

.. La fase terminale, – .. Il conflitto di interesse, – .. L’impresacriminale, – .. Come individuare, dunque, l’amministratore difatto?, .

Capitolo VIIMettere nero su bianco

Capitolo VIIIL’inversione dell’onere della prova

Il mare con il cucchiaino

Capitolo IXC’era una volta una azienda

.. La incongruità del prezzo di vendita, – .. I trasferimenti difatto dell’azienda e la distrazione del l’avviamento commerciale, –.. Qualche breve riflessione all’esito di questo lungo capitolo., .

Capitolo XAzienda affittasi

Capitolo XICosì fan tutti

Capitolo XIINate per morire

Capitolo XIIIC’era una volta il falso in bilancio

Capitolo XIVOperazioni straordinarie

Capitolo XVNé carte né cristiani

Capitolo XVISe non è zuppa, è pan bagnato

Capitolo XVIITutta colpa del commercialista!

Capitolo XVIIIFare presto!

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito.Non discutere. Fallisci ancora. Fallisci meglio.

S B

Il successo è l’abilità di passare da un fallimento ad un altrosenza perdere il tuo entusiasmo.

W C

Nota dell’autore

Questo lavoro nasce dalle conversazioni con i giovani magistrati intirocinio che sono venuti presso il mio ufficio per prendere ‘confi-denza’ con la materia penale fallimentare e societaria, e dunque sirivolge soprattutto a loro: in particolare a quelli che guardano ai reatieconomici come a qualcosa di astruso con cui sperano d’aver a chefare il meno possibile.

Ho tentato di parlare in maniera semplice e pratica di una materiacomplessa, limitando all’essenziale i tecnicismi contabili e i richiaminormativi e giurisprudenziali, cercando di descrivere le fattispeciecriminose senza mai perdere di vista la realtà, l’esempio concreto; nellibro non si parla di tutto: ho scelto gli argomenti più importanti e aproposito dei quali l’esperienza sul campo mi permettesse di aggiunge-re un qualcosa a quanto è già rinvenibile nei manuali disponibili sullamateria.

Lo scopo di questo lavoro è soprattutto di proporre un metododi lavoro che metta al centro della investigazione in tema di banca-rotta la capacità di acquisire ed intrecciare dati ed informazioni e checerchi sempre e comunque, dietro numeri e carte, l’uomo con lesue passioni e le sue debolezze; soprattutto, di trasmettere al letto-re l’estrema importanza di acquisire nel settore dei reati economiciuna specifica professionalità che consenta di contrastare condotte estrategie imprenditoriali, ormai usuali e socialmente accettate, checontribuiscono a falsare le regole del mercato, a fiaccare e metterealle corde gli imprenditori onesti, impoverendo questo Paese e i suoicittadini in maniera ben più grave e sistematica di quanto non faccia ilcrimine ‘di strada’.

Capitolo I

Bando allo sconforto

Il punto sulle procedure concorsuali e la capacità del sistemadi reprimere i fenomeni di criminalità economica

In un recente convegno sulla criminalità economica un giudice delTribunale di Roma ha esposto i dati statistici relativi alla percentualedi soddisfazione dei creditori nel corso delle procedure fallimentaridel . I risultati sono allarmanti: solo il % dei creditori muniti digaranzie o privilegio viene soddisfatto; quanto ai creditori cosiddetti“chirografari” ossia privi di garanzie, la percentuale scende addiritturaall’,%! Cosa ancora più grave, il ricavato delle procedure spesso noncopre neanche le spese di chi lavora, come il Curatore, i consulentieccetera.

Tali dati hanno indotto il Giudice di commentare, ironicamente,che oramai i fallimenti sono fatti bene, cioè le società vengono portatein Tribunale quasi completamente vuote, deprivate dei loro residuiassets.

È evidente, dunque, la sostanziale inidoneità delle procedure con-corsuali, così come oggi attuate, a rendere un servizio utile alle col-lettività: le stesse non costituiscono cioè per i creditori, in particolareper quelli più “deboli” in quanto sforniti di garanzie reali (es: i piccolifornitori) una prospettiva concreta di rientro, nemmeno parziale, delleproprie spettanze.

La più amara delle par condicio creditorum.A mio parere, tuttavia, quei dati rappresentano, ancor prima, l’inef-

ficacia del presidio giudiziario esistente in Italia contro la criminalitàeconomica. Sui reati economici, legati all’esercizio dell’impresa (sem-pre più esercitata in forma collettiva, tramite società), la Procura ei Tribunali intervengono di solito tardivamente e in casi sporadici,spesso con pene blande che non hanno efficacia deterrente.

Il mare con il cucchiaino

Le ragioni di tale situazione sono essenzialmente di sistema,riguardano cioè in primo luogo le norme penali vigenti. Nel me-desimo convegno un collega Pubblico Ministero faceva presentecome, ad esempio, negli Stati Uniti, vengano comminate peneseverissime, anche di decine di anni, per reati quali la truffa e l’ap-propriazione indebita che, in Italia, sono puniti con pene miti chenon consentono né l’adozione di misure cautelari né la attivazionedi strumenti di indagine penetranti come le intercettazioni telefoni-che. La recente riforma del diritto societario, oltre a depotenziareclamorosamente la fattispecie di falso in bilancio, ha introdottonuove ipotesi di reato di difficile utilizzazione e comunque presidia-te da pene irrisorie (e dunque a prescrizione rapida) che rendonosostanzialmente inutile l’esercizio dell’azione penale. Le classichefattispecie di reati contro il patrimonio (art. , c.p.) appaionodunque del tutto inidonee a costituire un valido baluardo controla criminalità economica anche perché non sono previste circo-stanze aggravanti specifiche (che, per avere un senso, dovrebberoessere ad effetto speciale, così da incidere anche sulla prescrizione)nel caso che i suddetti reati siano commessi con utilizzo di unostrumento societario e comunque nell’esercizio di una impresacommerciale. Persino quando i crimini cagionano danni economi-ci devastanti, non rimane alla Autorità Giudiziaria che contestarela circostanza aggravante comune di cui all’art. n. c.p. chenon modifica il trattamento complessivo (sanzione e termine diprescrizione) di fattispecie criminose così diffuse e insidiose.

Discorso in parte analogo va fatto per le violazioni di caratte-re fiscale, spesso anch’esse debolmente sanzionate o addiritturapenalmente irrilevanti e che comunque hanno, nel nostro paese,la sconfortante caratteristica di emergere ad abissale distanza dal-la loro commissione, per la notoria lentezza della Agenzia delleEntrate nell’effettuare ispezioni e verifiche e nel confezionare etrasmettere le relative notizie di reato. Ciò ha portato spesso leProcure, pur di fronteggiare efficacemente almeno i fenomeni piùvistosi, a inquadrare i singoli reati nella cornice della associazionea delinquere che, tuttavia, è ipotesi delittuosa di difficile prova indibattimento e ha comunque — soprattutto nella ipotesi di mera

. Bando allo sconforto

partecipazione — anch’essa termini prescrizionali ridotti.La dichiarazione di fallimento è dunque il momento in cui fatti

dotati di rilevanza penale lieve e fatti lesivi degli interessi dei creditoridell’impresa — non punibili finché l’impresa è in bonis — vengono inrilievo come condotte integranti il grave reato di bancarotta, aventeprescrizione più lunga e data di commissione coincidente con quelladella sentenza fallimentare.

Sul piano delle concreta perseguibilità dei crimini, l’effetto delfallimento di una società è dirompente, ma è ovviamente negativo chel’indagine penale cominci a notevole distanza dall’epoca di effettivarealizzazione delle condotte criminose, quando i danni economicicagionati dai delitti sono irreversibili o comunque già cristallizzati.

I processi di bancarotta fraudolenta, spesso con la loro imponentee indigesta mole cartacea, con la loro astrusità, occupano quotidiana-mente le scrivanie dei Pubblici Ministeri e gli scranni dei giudici, eprocedono di solito con lentezza esasperante, fra soporiferi resocon-ti di Curatori fallimentari e le aspre dispute fra consulenti contabili.Non è affatto raro che i giudizi comincino ad abnorme distanza ditempo dalla dichiarazione di fallimento e ancor di più dalla concretacommissione dei fatti di bancarotta, e che non di rado si svolgano neiconfronti della persona sbagliata, o comunque della meno colpevole(il prestanome), mentre il principale responsabile gode indisturbatodei frutti dei propri abili crimini.

È ora di cambiare registro e di prendere consapevolezza che labancarotta è un reato grave, molto diffuso e da combattere con ognimezzo se si desidera elevare il tasso di legalità del tessuto economicodi una società.

La bancarotta è un delitto che ha cambiato negli anni forme emodalità, adeguandosi ai cambiamenti del mercato e alle novità tec-nologiche, ma che non è mai passato di moda, diventando anzi, conlo sviluppo della gestione in forma societaria delle attività commer-ciali, da un lato il momento finale, quasi obbligato, di una serie difenomeni criminosi che connotano ormai stabilmente la vita impren-ditoriale del nostro paese (quali l’evasione fiscale e contributiva, il lavoro

. Art. codice penale “Quando tre o più persone si associano allo scopo di com-mettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione,sono puniti per ciò solo con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipareall’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.

Il mare con il cucchiaino

nero, il pagamento di tangenti ecc.), dall’altro lo strumento di ille-cite “operazioni infragruppo” in cui il fallimento di una società sitraduce nel conseguimento di un illecito profitto per l’intero gruppoimprenditoriale.

In assenza di mezzi, in carenza di uomini, in perenne ritardo sul-le dotazioni tecnologiche e informatiche, l’unica risorsa concreta-mente spendibile contro la criminalità economica e in particolarecontro il sistematico utilizzo delle procedure fallimentari come stru-mento di arricchimento individuale a discapito della collettività, è laspecializzazione.

Si possono combattere efficacemente solo fenomeni criminosi chesi conoscono bene: riconoscere la bancarotta nelle sue forme piùfrequenti, possedere adeguati schemi mentali e protocolli investigativiche consentano di ottimizzare le poche risorse a disposizione, sonorequisiti essenziali per ottenere, in futuro, processi di migliore qualità,più veloci e soprattutto in grado di portare ad una condanna equa, intempi ragionevoli, i veri responsabili.

Capitolo II

Vivere di debiti

La bancarottacome metodo di arricchimento personale dell’imprenditore

Per chiunque voglia, da solo o con altri, esercitare una attività com-merciale è inevitabile contrarre dei debiti. Nel nostro paese le societàcommerciali vengono di solito costituite con un minimo investimento(non a caso si parla spesso del problema della “sottocapitalizzazione”delle piccole e medie imprese) e quindi hanno bisogno di credito perfunzionare. Tale credito proviene da soggetti diversi ed è concesso insvariate forme.

Di norma l’impresa ricorre alle banche per avere denaro da investi-re, ma anche per sopperire a momentanee e fisiologiche carenze diliquidità (si pensi agli scoperti di conto corrente o allo sconto di fatture,necessari ad esempio per sopravvivere al ritardo nel pagamento delleprestazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni); i fornitori dimerci di solito consentono all’impresa di pagare le forniture posticipa-tamente (a , , giorni e in alcuni casi anche di più), concedendoil cosiddetto “credito commerciale”; i lavoratori forniscono la loro atti-vità lavorativa spesso prima di ricevere lo stipendio e maturano creditiverso l’impresa a titolo di T.F.R. che saranno loro corrisposti ad annidi distanza; il Fisco e gli Enti Previdenziali, maturano annualmentecrediti nei confronti dell’impresa a titolo di imposte e contributi, cuivanno aggiunti, in caso di omesso tempestivo pagamento, anche lesanzioni e gli interessi.

Tutti questi soggetti, pubblici o privati, vedono i propri creditigarantiti dal patrimonio della società in tutte le sue componenti: beniimmobili, beni mobili (automezzi e beni strumentali, quali macchinari,apparecchiature, computers ecc.), beni immateriali (marchi, brevetti, ilcosiddetto Know how) crediti verso clienti o altri soggetti, disponibilità

Il mare con il cucchiaino

liquide, quote di partecipazione ed azioni. Tali beni, peraltro, nonhanno solo un valore intrinseco: essendo destinati ed organizzati inuna azienda che funziona e produce reddito, hanno una sorta di valoreaggiunto complessivo identificato in un asset immateriale dormienteche viene chiamato avviamento.

Le condotte classiche di bancarotta fraudolenta patrimoniale sonoquelle con cui l’imprenditore sottrae alla società i beni di cui sopra, abeneficio suo o di soggetti terzi, impoverendo il patrimonio sociale e,di riflesso, indebolendo la garanzia dei creditori sociali. Tali condotte,peraltro, possono anche essere penalmente irrilevanti (e lecite secondoil diritto civile) finché non viene emessa la sentenza di fallimento, e ciòanche se il danno per gli interessi dei creditori è in realtà immediato.

Prima di analizzare la bancarotta fraudolenta nelle sue modalitàconcrete è utile soffermarsi, sia pur brevemente, su un aspetto soloapparentemente teorico, che ha invece estrema rilevanza nella appli-cazione pratica delle norma penale: quello del ruolo della sentenza difallimento nella struttura del reato.

Sul punto, si sono contese il campo due opzioni interpretative:la prima che considera la sentenza di fallimento quale condizioneobbiettiva di punibilità (riferimento all’art. del codice penale), laseconda che la ritiene elemento essenziale e costitutivo del reato. È prevalsanettamente, nella giurisprudenza della Suprema Corte, la secondaopzione, con immediati riflessi pratici sia sulla data di consumazionedel reato (che è quella della sentenza di fallimento) sia sul luogo dicommissione dello stesso che, per la bancarotta prefallimentare, è illuogo dove il Tribunale ha emesso la dichiarazione di fallimento.

Inoltre la Cassazione, preso atto della particolare natura di tale ele-mento costitutivo (la sentenza dichiarativa di fallimento è un eventogiuridico il cui verificarsi prescinde dalla volontà del debitore, richie-dendo comunque un’iniziativa di parte, o del creditore o del PubblicoMinistero), ha sempre sottolineato: a) che il fallimento, pur elementocostitutivo, non può essere considerato l’evento della condotta distrat-tiva, con ciò risultando non necessaria all’affermazione della penale

. Sul controverso tema dell’inserimento dell’avviamento fra i beni che possono essereoggetto di distrazione vedi oltre cap. pag. e .

. Art. del Codice Penale: “Quando per la punibilità del reato, la legge richiedeil verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato anche se l’evento, da cuidipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”.

. Vivere di debiti

responsabilità la dimostrazione di un nesso causale fra distrazione efallimento; b) che la condotta distrattiva, seguita dal fallimento, è pe-nalmente rilevante anche se il fallimento (od il suo substrato fattuale:il dissesto) non furono voluti dall’imprenditore (neanche sulla basedel dolo c.d. eventuale, ossia accettando il rischio del loro verificarsi).

Tale impostazione ha indotto a individuare l’evento della bancarottafraudolenta patrimoniale nella lesione o messa in pericolo della garanziapatrimoniale dei creditori, pericolo astratto (o presunto) ravvisabile ogniqualvolta che una impresa, che ha contratto debiti, utilizzi le proprierisorse economiche per finalità estranee alla propria attività.

Tale arresto giurisprudenziale ha portato ad una massima espansio-ne dell’area di rischio penale dell’imprenditore, sia in termini cronologiciche quantitativi. Per fare un esempio banale, un imprenditore che nel ha comprato con il denaro della società un anello di fidanzamentoalla sua ragazza, potrebbe essere chiamato a rispondere di bancarottafraudolenta per distrazione anche se il fallimento si verifica, per altrecause a lui non imputabili, molti anni dopo.

Al fine di selezionare più e meglio i comportamenti davvero lesividel bene giuridico protetto, e dunque meritevoli della grave sanzionepenale prevista per la bancarotta fraudolenta, tale delitto dovrebbemutare la propria natura, divenire reato di pericolo concreto, andandoad incriminare soltanto quelle condotte che, all’epoca in cui sonostate poste in essere, apparivano idonee a determinare un effettivosquilibrio economico nell’impresa, potenzialmente incidente sullacapacità della stessa a far fronte alle proprie obbligazioni.

Tale mutazione appare tuttavia difficile con la attuale formulazionedella norma e di ciò erano consapevoli i membri della CommissioneTrevisanato, istituita nel presso il Ministero della Giustizia perapprontare una riforma delle procedure concorsuali, i quali nella loroproposta di legge delega così descrivono la bancarotta fraudolentapatrimoniale “condotte contemporanee allo stato di insolvenza o alconcreto pericolo del medesimo [. . . ] ovvero in condotte di causazioneintenzionale del dissesto”.

Più volte peraltro, la Suprema Corte si è trovata a misurarsi, incasi particolari, con il rigore applicativo del reato di bancarotta frau-dolenta come delitto di pericolo presunto, cercando di volta in voltasoluzioni adatte, nel rispetto dei principi già fissati, ad evitare soluzionigiurisprudenziali sostanzialmente inique, come nel caso, ad esem-

Il mare con il cucchiaino

pio, della cosiddetta “bancarotta riparata”, laddove ha stabilito che incaso di completa reintegrazione del patrimonio sociale prima delladichiarazione di fallimento il delitto di bancarotta non sussiste.

La giurisprudenza in tema di “bancarotta riparata” mal si concilia,tuttavia, con la qualificazione della bancarotta fraudolenta patrimonia-le come reato di pericolo astratto, invocando nella sostanza, piuttosto,una verifica della esistenza di un danno per i creditori al momentodella dichiarazione di fallimento, ed è il sintomo di una qualche sof-ferenza nella vecchia impostazione concettuale della Suprema Cortesulla bancarotta fraudolenta.

Non a caso, recenti proposte di riforma del diritto penale fallimenta-re, invocano l’introduzione di meccanismi di esenzione o significativariduzione della responsabilità penale nel caso che l’imprenditore abbiaprovveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno cagionatoai creditori (vedi ad es. l’art. della bozza elaborata dalla CommissioneTrevisanato)

Su questi temi, peraltro, la giurisprudenza si è improvvisamente(ri) animata.

In una recentissima sentenza (n. del .., Sez. V), laCorte di Cassazione ha sottoposto i propri principi consolidati ad unaimprovvisa revisione critica, affermando che “Nel reato di bancarottafraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al falli-mento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di eventodello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condottadell’agente e deve essere, altresì, sorretto dall’elemento soggettivo deldolo”.

Si tratta di una pronuncia sorprendente (per ora isolata) che, laddo-ve i nuovi principi si consolidassero, porterebbe ad una interpretazione

. Cass. Pen. Sez. V n. del ..: “Non integra il fatto costitutivo del delittodi bancarotta per distrazione [. . . ] un comportamento, ancorché doloso e assertivamentefraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o diuna attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima dellasoglia cronologica costituita dall’apertura della procedura fallimentare o, quanto meno,prima dell’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento, posto che ilmomento cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell’offesa è quellodella dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l’attoin ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il pregiudizio ai creditori oggetto di tuteladeve essere valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla data dellacondotta incriminatrice. . . ”

. Vivere di debiti

delle norme penali fallimentari completamente diversa, determinandouna drastica riduzione delle condotte penalmente rilevanti. Personal-mente, ho delle perplessità sulla individuazione del dissesto (peraltronon citato dall’art. l.f.) come evento della condotta distrattiva, postoche l’insolvenza dell’impresa — ossia la situazione in cui l’imprenditorecommerciale, non è in grado di onorare regolarmente, con mezzinormali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite —è solitamente il prodotto di fattori eterogenei, solo in parte attribuibilialla volontà dell’imprenditore, e comunque raramente può prodursia seguito di un singolo fatto di bancarotta. Sotto il profilo psicologico,poi, è frequente constatare che gravi atti distrattivi vengono posti inessere dall’imprenditore senza alcuna consapevolezza e volontà dideterminare l’insolvenza della società.

Non può infine non osservarsi che la sentenza sopra richiamataricostruisce la bancarotta patrimoniale fraudolenta di cui all’art. l.f.in maniera del tutto identica alla fattispecie di cui all’art. comma n. l.f. (fallimento cagionato con dolo o per effetto di operazionidolose), su cui di seguito a lungo ci soffermeremo.

Come detto, il concetto cardine, in tema di bancarotta, è quel-lo di distrazione che, nella sua ampia accezione, comprende tutte leoperazioni che comportano la fuoriuscita di beni dal patrimonio so-ciale senza adeguato corrispettivo. Tali operazioni, nella stragrandemaggioranza dei casi precedono la dichiarazione di fallimento (co-siddetta bancarotta prefallimentare) ma possono essere poste in esseredurante la procedura fallimentare e quindi dopo la dichiarazione difallimento (bancarotta post fallimentare). In questo libro non c’è un ca-pitolo destinato a quest’ultima, sia perché piuttosto infrequente, sia inquanto i principi applicabili alla stessa sono gli stessi della bancarottaprefallimentare.

Nei capitoli che seguono avremo modo di conoscere diverse ti-pologie di bancarotta patrimoniale, tutte sussumibili nella fattispeciepenale di cui all’art. comma primo n. del r.d. n. / che, per lasua assoluta centralità (oggi messa in discussione, come vedremo, daldilagare dei fallimenti cagionati con dolo o per effetto di operazionidolose) val la pena di riportare subito per intero:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiaratofallito, l’imprenditore che: ) ha distratto, occultato, dissimulato, di-strutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo

Il mare con il cucchiaino

di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivitàinesistenti”.

Talvolta le società vengono svuotate attraverso meccanismi compli-catissimi, ma è bene tenere a mente che per l’imprenditore prelevarerisorse economiche dalla società è la cosa più semplice e normaledel mondo. Basta ritirare dai conti correnti sociali quanto basta perle spese personali e della propria famiglia. Mi sono reso conto che avolte l’elevato tenore di vita dell’imprenditore è la causa principale deltracollo di una impresa. Giovandosi della limitazione di responsabilitàconseguente all’utilizzo, per l’esercizio dell’impresa, di una societàdi capitali (quindi con piena autonomia patrimoniale) l’imprenditoredovrebbe tenere bene a mente che il proprio patrimonio personalee quello della società sono del tutto distinti, ed evitare ogni forma diconfusione. In genere non lo fa. Le somme che preleva dalla societàdovrebbero avere giustificazione formale e sostanziale ed essere pro-porzionate ai risultati economici della attività commerciale (di normail profitto dovrebbero coincidere con gli utili della società). Spesso nonè così. L’imprenditore continua a prelevare somme ingenti anche segli utili non ci sono e addirittura quando la società è in stato di dissestoe non è più in grado di far fronte ai propri impegni.

Ogni atto di distrazione aggrava l’incapacità della società di pagarei debiti, costringendo alla fine i creditori (quelli più tenaci) a deposi-tare istanza di fallimento e poi ad insinuarsi allo stato passivo di unaprocedura che, tuttavia, ben difficilmente potrà dar corpo alle loro spe-ranze di recupero, ma con il solo obiettivo di conseguire il beneficioderivante dalla deducibilità fiscale della perdita su crediti.

Di solito, per mascherare e occultare questo travaso di ricchezza,l’imprenditore falsifica o sottrae o distrugge la documentazione conta-bile, o smette semplicemente di tenerla ponendo in essere condotte dibancarotta documentale punite da varie norme della legge fallimentare,prima fra tutte quella dell’art. comma primo n. del r.d. n. /,su cui ci soffermeremo nell’apposito capitolo.

Parlerò più avanti, in maniera dettagliata dei più ricorrenti fenome-ni criminosi riconducibili al concetto di bancarotta e non mancherò ditoccare anche il tema del rapporto fra i nuovi delitti societari e la ban-carotta e quello, attualissimo, dei fallimenti “provocati” dolosamentedall’imprenditore. Prima, tuttavia, cercherò di raccontare come nasce,e come può svilupparsi, l’indagine di bancarotta.