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H RESEARCH EDITION Professional scientific magazine H Research edition. Publisher writing to 22790 Department Italian Government AGCOM ROC. Director Engineer Dr. Gnazzo Vito Annual magazine, publication namber 2017-18 www.htnetEdition.eu ISSN 2532-5612

H Research Edition - ITIT.pdf · 2019. 5. 4. · H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2017-18,07 Division edition Group HTNET Le Università e le discipline scientifiche

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  • H RESEARCH EDITION Professional scientific magazine

    H Research edition. Publisher writing to 22790 Department Italian Government AGCOM ROC. Director Engineer Dr. Gnazzo Vito

    Annual magazine, publication namber 2017-18 www.htnetEdition.eu

    ISSN 2532-5612

  • Publication list  

             

    H Research Edition Italian: magazine number 2017-18    NEL REGNO DI NAPOLI

     

    Le Università e le discipline scientifiche tra il XVI ed il XVIII secolo publication 2017-18 07    L'INGEGNERE NEL CAMPO CIVILE E MILITARE.

     

    Il collegio dei Tavolati publication 2017-18 06    GLI STUDI UNIVERSITARI.

     

    Scopo fondamentale publication 2017-18 05    PRESCRIZIONE DEL REATO AMMINISTRATIVO E PENALE.

     

    Il debito, il diritto publication 2017-18 04   SOCIETÀ CONTROLLATE E CONTROLLANTI: LA RETE DI FILIAZIONE.

     

    Gruppi societari publication 2017-18 03   RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

     

    Decreto Legge 231 del 2001 publication 2017-18 02   DECRETO LEGGE NUMERO 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007.

     

    Antiriciclaggio, prevenzione publication 2017-18 01 BIBLIOGRAFIA.

     

    Abstract: magazine H 2017-18 publication 2017-18 00

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    Le Università e le discipline scientifiche tra il XVI ed il XVIII secolo

    Nel Regno di Napoli Fin quasi al termine del XVIII secolo si può dire che non esistono scuole o facoltà universitarie dove l'architettura e l'ingegneria vengano insegnate e che rilascino corrispondenti titoli accademici. Per quanto riguarda in particolare l'insegnamento della meccanica, sino al XVIII secolo, nelle Università italiane, essa rimane confinata negli schemi tradizionali della "filosofia naturale", nei corsi di preparazione al conseguimento del titolo di "magister artium". Nei corsi di fisica sperimentali lo spazio dedicato ad una meccanica del tutto aliena da ogni applicazione alle arti o alle macchine è assai limitato. Solamente l'architettura militare, l'architettura idraulica, l'artiglieria si possono considerare vere "scienze applicate", ma esse hanno pochi riscontri con il sistema di produzione dei beni materiali che, se pure dalle rivoluzioni culturali illuministiche ha ricevuto interesse ed attenzione, non si è ancora conquistato credito nelle Università (V. Marchis, Storia delle Macchine, p.175-176; Editori Laterza 1994). Tenendo presenti questi aspetti generali degli Studi universitari, guardiamo ora in modo più ampio a quanto accadeva in particolare a Napoli, nel periodo in questione; indicheremo nelle prossime pubblicazioni i principali avvenimenti nel resto d'Italia e quindi in Europa.

    Le Università e le discipline scientifiche nel Regno di Napoli. La formazione di un ingegnere, nel periodo cui facciamo riferimento, avveniva in diversi modi: alcuni studiano scienze matematiche e, partendo da tali conoscenze teoriche, fanno poi pratica presso un ingegnere già esperto; altri pervengono all'attività di ingegnere per il tramite dell' Accademia delle Belle Arti; quelli che infine vogliono diventare architetti-ingegneri militari, seguono le scuole appositamente costituite. Le discipline scientifiche e tecniche, proposte ad un aspirante ingegnere, scaturivano dalla grande corrente del progresso tecnico moderno, che ha le sue origini nel XVI secolo. Lo sviluppo degli studi matematici e delle loro applicazioni ha dato un apporto primario all'evoluzione dell'ingegnere. In realtà lo studio storico sulla matematica a Napoli, dal 1650

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    al 1732, mostra che ci fu scarsa evoluzione, così come nelle scienze fisiche e naturali, almeno al cospetto di quanto accadeva altrove. Questo era dovuto alle deprimenti condizioni economiche ed ambientali nelle quali gli studiosi ed i docenti erano costretti a lavorare nel Regno di Napoli.

    Molti esempi, ricavabili da documenti storici, mostrano che la tendenza degli studiosi, come matematici, fin dall'inizio del XVI secolo, era quella di rivolgersi verso l'aspetto applicativo delle scienze. Analizzando l'effetto di tale tendenza sugli enti scolastici sedi della formazione degli ingegneri, comunque considerati, si trova che le scienze tardano ad affermarsi negli organismi più antichi, come le Università, mentre si trasfondono più facilmente in organismi già rivolti verso l'immediato futuro, come le Scuole militari e quindi i maggiori progressi si trovano nel campo militare, dove le condizioni erano molto privilegiate. All'Università di Napoli l'insegnamento delle matematiche elementari non fu dato prima del 1654, quando per interessamento dell'avvocato Francesco d'Andrea si istituì la prima cattedra di matematica, attribuita a Tommaso Cornelio (Cosenza 1614- Napoli 1684) e solo nel 1703 si ottenne una cattedra perpetua di matematica. Queste due cattedre costituivano la Facoltà di matematica, che rilasciava un titolo di studio in matematica ai candidati che seguivano i corsi; la durata di tali corsi si adeguava di volta in volta al tempo necessario richiesto per l'apprendimento, da parte dei candidati.

    Con la prima riforma proposta da monsignore Celestino Galiani si ebbe un netto passo verso le nuove tendenze, cioè verso una pratica applicazione delle scienze, con la creazione di una seconda cattedra di Matematica. La cattedra di Aritmetica ed algebra venne poi istituita nel 1761. Al Genovesi, che dal 1741 insegnava Metafisica all'Università, e per il quale l'Intieri, nel 1754, aveva fondato la Cattedra di Economia civile, di Meccanica delle arti e del Commercio, fin dal 1767 venne affidato l'incarico di proporre una riforma degli studi universitari da parte di Bernardo Tanucci. In essa Genovesi trasfuse gran parte delle sue concezioni. Il progetto di Genovesi non trovò pratica applicazione, ma servì ad ispirare alcune parti della riforma, che venne poi decretata da Ferdinando IV, in Portici il 26 settembre 1777. E' significativo che il decreto sia stato comunicato al cappellano Maggiore, con una lettera del Re dell'ottobre 1777, nella quale si precisava che era intenzione del Sovrano formare un corpo intero e compiuto, di ciò che è necessario alla perfetta istruzione della gioventù, cominciando dai primi elementi fino alla facoltà ed alle Scienze più sublimi.

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    Dopo questa riforma, che istituiva una facoltà di Matematica separata da quella di Scienze naturali, le cattedre di Matematica diventarono sei; tra esse c'erano quella di Meccanica, affidata al Padre Scolopo Nicolò Cavallo (1724- 1802) e quella di Architettura e Geometria pratica, affidata al canonico Torello. Nel 1802 vi erano le cattedre di Architettura civile e Geometria privata, Matematica analitica, Matematica sintetica e Meccanica Per venire incontro alle esigenze che nascevano dalla progettazione e costruzione dei grandi edifici, dei quali Carlo III stava dotando la capitale del Regno ed i suoi dintorni, nel 1752 fu fondata l'Accademia del Disegno, nello stesso anno in cui a Madrid veniva fondata l'accademia di S. Leonardo. L'ordinamento di questa accademia napoletana era diviso in due livelli di studio: il grado superiore era rappresentato oltre che da quella del Disegno, dall'Accademia del Nudo e dall'Accademia dell'Architettura; quest'ultima fondata intorno al 1762. In un primo momento i docenti di questa Accademia venivano scelti tra gli artisti appartenenti alle vecchie Reali fabbriche; essi, non essendo architetti, mostravano una grossa lacuna nell'insegnamento tecnico, che venne eliminata assumendo l'ingegnere Antonio Vincenzo Ferraresi, come docente di Architettura civile.

    Tale Accademia, che aveva già sede nei laboratori reali, si trasferì nel Palazzo degli Studi. Parallelamente a quello descritto, lo sviluppo della Matematica a Napoli, nel periodo dal XVI al XVIII secolo, seguì un diverso percorso nelle istituzioni militari. Tale sviluppo non è avvenuto quindi nelle Università ma nell' Accademia militare, nella quale sorse un altro indirizzo di studi, che presto si contrappose a quello dell'Università e venne spesso in lotta con esso. Si trattava di studi analitici più moderni; il nuovo che era entrato in questa Accademia militare, e che da essa si diffondeva, nasceva in massima parte dagli studi scientifici ed in particolar modo da quelli di matematica e fisica, nelle loro molteplici accezioni ed applicazioni, ed era vivificato dai contatti che, anche sul piano europeo, si verificavano in tal campo fra docenti ed allievi, provocando un felice allargamento degli orizzonti scientifici e tecnici. Dopo aver istituito, nel 1735, l'Accademia di Marina e nel 1744, l'Accademia di artiglieria o degli Artiglieri, Carlo III istituiva, nel 1754, l'Accademia degli Ingegneri o del Corpo degli Ingegneri. Nel 1742 il Corpo degli Ingegneri ricevette un nuovo ordinamento. Il primo febbraio del 1754 fu nominato dal Re un direttore ed esaminatore dell'Accademia degli Ingegneri; tale incarico fu assegnato al matematico Niccolò de Martino, che il Re aveva richiamato dalla Corte di Spagna, ove era segretario d'Ambasciata.

    Il 26 dicembre del 1769, dalla fusione delle due Accademie, degli Artiglieri e degli Ingegneri, nasce la Reale Accademia militare; le prime due si possono

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    ritenere i progenitori della oggi conosciuta Accademia della Nunziatella. La Reale Accademia militare con ordine del 18 maggio 1777, eseguito il 18 novembre dello stesso anno, venne collocata nell'edificio della Nunziatella. L'abate Vito Caravelli ne fu direttore ed ordinatore degli studi, secondo il provvedimento reale del 10 maggio 1770, il quale stabiliva: "la formazione dei trattati scientifici che dovranno insegnarsi durante l'intero corso di quattro anni sarà un dovere del Direttore delle scienze, il quale vogliamo che debba formarli e pubblicarli come un corso militare, segnatamente addetto all'insegnamento della nostra Reale Accademia". Così Vito Caravelli pubblicò un corso di Matematica e di elementi di Astronomia e, nel 1786, un trattato sul calcolo differenziale (insieme ad un trattato di Vincenzo Porto sul calcolo integrale) ; Giuseppe Saverio Poli il Corso di Geografia e di Storia militare.

    Nell'Accademia militare si praticavano i seguenti insegnamenti: Meccanica e Fisica sperimentale - Tattica - Calcolo sublime - Sezioni del cono - Trigonometria e Geometria pratica - Geometria solida - Geometria piana ed Aritmetica ragionata - Geografia - Eloquenza italiana - Lingua latina superiore - Grammatica latina ed italiana - Leggere e scrivere e numerare - Carattere - Disegno di figure - Disegno di campagna. Altro aspetto importante delle Accademie militari risiede nel fatto che esse non furono solo organismi operanti entro i confini patrii, ma furono strumento di contatti con le esperienze tecniche di altri paesi e di altri centri di studi. Relativamente ai contatti con le realtà di altri paesi, troviamo che Saverio Poli va in Inghilterra ad acquistare macchine, mentre Giuseppe Parisi conduce gli allievi per corsi di istruzioni in Francia e Germania.

    Francesco D'Andrea (Ravello 1625 - Candela 1698): Fu membro e fondatore dell'Accademia degli Investiganti. Avvocato primario del Regno di Napoli, viaggiò e partecipò alla vita intelletuale ed agli studi scientifici in molti ambienti culturali italiani.

    Celestino Galiani (San Giovanni Rotondo 1681 - Napoli 1753): Uomo enciclopedico, erudito, filosofo, storico della Chiesa, ma soprattutto matematico. Egli anche al giorno d'oggi é ritenuto dagli storici delle scienze come il più grande diffusore del Newtonianesimo in Italia. Gli fu assegnata la cattedra di matematica all'Università di Roma (1718). Nel 1731 mentre si recava a Foggia per aiutare e soccorrere i suoi concittadini scampati al tremendo terremoto del 20 marzo ebbe la notizia della sua nomina ad Arcivescovo di Taranto, dove stette per meno di un anno, perché il Re di Napoli lo nominò "Cappellano Maggiore del Regno di Napoli", carica

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    importantissima che comprendeva il comando dell'istruzione, la carica di rettore dell'Università, Prefetto dei Regi Studi.

    Bartolomeo Intieri: Intelligentissimo matematico e banchiere toscano di umili origini, si trapiantò a Napoli da giovane e si inserì totalmente nella vita della città (dalla Guida dello studente della Facoltà di Giurisprudenza dell' Università Federico II).

    Marchese Bernardo Tanucci (Stia, Arezzo, 1698 - presso Napoli 1783): Docente presso l' Università di Pisa, entrò al servizio del duca di Parma Carlo di Borbone. Quando questi divenne Re di Napoli e della Sicilia, col nome di Carlo III, fu nominato ministro di giustizia (1752) e ministro degli affari esteri e di casa reale (1754). Alla partenza di Carlo III per la Spagna, divenne Ministro di Ferdinando IV, suo successore, ed ispirò la politica riformatrice della monarchia borbonica di Napoli.

    La nascita ufficiale della "Nunziatella" risale al 18 novembre 1787, giorno di inizio dei corsi della Reale Accademia Militare. Con decreto dell'ammiraglio John Acton, Ministro della Guerra e della Marina del Regno di Napoli, il 28 maggio 1787 veniva assegnata alla Reale Accademia Militare il convento dei Gesuiti posto sulla collina di Pizzofalcone, accanto alla chiesa detta della "Nunziatella". ( Dal sito internet della Scuola Militare della Nunziatella).

    Giuseppe Saverio Poli: Medico e naturalista, nato a Molfetta il 24 ottobre 1746, morto a Napoli il 7 aprile 1825. Studiò a Padova tra il 1765 ed il 1770; esercitò a Napoli la professione medica sino al 1776, quando fu nominato professore di storia e geografia militare presso l'Accademia Militare. Qui ebbe l'incarico di attrezzare il gabinetto scientifico per il suo insegnamento e per questo compì molti viaggi in vari paesi europei. Fu quindi nominato professore di fisica nel collegio medico degli "Incurabili" a Napoli. Durante i suoi viaggi raccolse abbondante materiale zoologico, che costituì la base del pregevole Museo Zoologico dell'Università degli Studi di Napoli.

    Il Generale Giuseppe Parisi, nato nel 1747, morto il 14.5.1853 a Nocera, fu fondatore della più famosa ed antica Scuola Militare d'Europa, la "Nunziatella" di Napoli. Ingegnere militare e professore di matematica, già nel 1780 e 1781 pubblicò il 1° e 2° Tomo di Elementi di architettura militare composti per uso dell'Accademia del Battaglione Regal Ferdinando. Il 1° Tomo constava di pagine 328 e 12 tavole illustrative degli argomenti trattati ed il 2° Tomo di 335 pagine e 11 tavole; nel 1786 pubblicò un altro libro, continuazione dei primi due, scritto sempre per la Regal Accademia di pagine

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    311 e 37 figure e disegni riferiti all'opera descritta. (da "BASILICATA REGIONE Notizie" 2001).

    Fonti per le ricerche: Archivio di Stato di Napoli | Biblioteca Università Federico II di Napoli, documenti e testi dal XVII al XX secolo | Testi dal XVII al XX secolo biblioteche Universitarie delle città di Roma, città di Firenze, città di Torino, città di Parigi | volume "LA SCUOLA D'INGEGNERIA IN NAPOLI 1811-1967" (a cura di Giuseppe Russo, pubblicato in occasione del trasferimento della Facoltà di Ingegneria da Mezzocannone ai nuovi edifici di Fuorigrotta) - estratti informazioni e documenti storici. |

    Publication rapporteur and Research Coordinator: Prof. Lelio Della Pietra (Meccanica Applicata alle Macchine, Federico II, Ingegneria, Napoli).

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    Il collegio dei Tavolari

    L'ingegnere nel campo civile e militare.

    Dalla pubblicazione precedente del 27 maggio 2017: Studi universitari Italiani nacquero come corporazione o di maestri (universitas magistrorum) o piuttosto di scolari (universitas scholarium), e quindi con una vera e propria autonomia. Ma a Napoli lo Studio sorse per volontà del sovrano con lettori nominati e stipendiati da lui, e con una completa dipendenza dallo Stato..... Lo Studio è una vera e propria scuola di Stato, ed è mantenuto in vita sia per alimentare la cultura, sia per ottenere quel dato numero di ingegneri ed architetti, medici, di avvocati che è necessario al paese. Il lettore dell'Università medievale era, salvo quindi qualche eccezione come a Napoli, un professionista indipendente del sapere, inserito in una corporazione autonoma e solidale con i colleghi. Nel XVI secolo non esiste differenza alcuna tra ingegnere ed architetto. Con prammatica del 27 agosto 1564, il Viceré di Napoli Don Perafàn de Ribera dette norme per disciplinare l'attività dei maestri fabbricatori, pipernieri, maestri di ascia, colorari e tagliamonti, creando una sorta di albo, la cui formazione veniva commessa a rappresentanti del Collegio dei Tavolari, il cui compito primario era di valutare beni immobili situati nel regno, attribuendo ad essi un valore monetario; l'ammissione a tale albo si effettuava per mezzo di esami. Pedro Afàn De Ribera, Duca di Alcalà, detto dai napoletani Don Perafàn, Viceré di Napoli dal 12 giugno 1559 al 2 aprile 1571. Dovette affrontare gravi problemi, quali le carestie del 1559, 1565 e 1570, i terremoti, il brigantaggio in Calabria ed in Abruzzo, le eresie in Calabria, le scorrerie dei barbareschi. (C. De Frede: I Viceré spagnoli di Napoli- Tascabili Economici Newton 1996). I Regi Ingegneri del XVI secolo ed anche quelli del secolo successivo si occupavano sia di opere civili che militari, come regge, bonifiche, strade, ponti, fortificazioni di castelli. Tra loro troviamo tecnici valorosi come l'ingegnere Chiesa che nel 1638 progettò la bonifica della piana di Fondi. La prova dell'importanza che

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    l'ingegnere militare andava sempre più assumendo, la troviamo in quel dispaccio di Filippo Re IV, pubblicato a Madrid il 20 agosto 1637, in cui si disponeva: "Venir dichiarato nobile chiunque servito avesse, solo per un anno" e che il titolo fosse stato tramandato ove il servizio fosse stato continuato per quattro anni.

    La città di Napoli, per mezzo dei suoi eletti aveva il diritto di nominare un Primario e nove Tavolari, che avevano compiti come apprezzare, per conto e disposizione dei Regi Tribunali, Feudi, beni burgensatici (testamenti, divisioni di eredità, atti di acquisto e di vendita, contabilità) per dichiararne il valore, e ancora di provvedere alla misura dei territori, delle fabbriche, piante, ed altro. L'ammissione al Collegio dei Tavolari avveniva con decisione degli amministratori della città; in seguito, per mezzo di esame, che verteva sugli studi matematici e sulle scienze civili e meccaniche. Il Collegio, oltre ai compiti citati, aveva anche quello di disciplinare l'esercizio del mestiere di fabbricatori, pipernieri ed altro. I notevoli privilegi di questo Collegio erano frequentemente contestati. Per assolvere all'incarico di sorveglianza su tutti gli affari relativi alle università (intese come corporazioni), si procedette alla creazione di Ingegneri camerali, che dipendevano dalla Sommaria, che era l'organo di revisione di tutti i conti dello Stato, ma anche delle università. Questi Ingegneri camerali, in un primo momento, erano prescelti in un numero indeterminato, fino a che, con Regia decisione del 2 gennaio 1756, non vennero stabiliti in numero di sei (portati a venti nel 1757); essi, assieme agli Ingegneri militari, dovevano accudire alla direzione delle opere che, per conto della Regia Corte, dovevano farsi nel Regno. Altri ingegneri con particolari incarichi, relativi a costruzioni di opere utili alla città, come ad esempio un acquedotto, erano quelli di Città che, compariscono nelle deliberazioni municipali verso la fine del XVI secolo. L'Ingegnere di Città non è stata una figura stabile, infatti, verso la fine del XVI secolo il suo ufficio venne considerato non necessario; da allora la città, in alcuni periodi, si servì liberamente di ingegneri scelti di volta in volta, mentre in altri venne ripristinato l'ufficio dell'ingegnere di città.

    L'ingegnere nel campo militare. Per cercare di capire quale fosse lo sviluppo di tale figura professionale, con il materiale disponibile a riguardo, vengono citati alcuni avvenimenti di rilievo cui hanno preso parte ingegneri appartenenti al campo militare. Nel 1742 troviamo ingegneri come Francesco Lopez Vario, Fasula, Francesco Rorrio, Pietro Bardett, che si sono occupati di restauri da farsi ai fortini di Vigliena, Rovigliano e Castellammare; ancora, l'ingegnere Luigi Guillamat, cui fu affidato l'incarico di rafforzare le mura di Gaeta. Altri ingegneri come lo spagnolo Rocco Gioacchino Alcubierre

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    occupano la carica di comandanti. L'architetto Carlo Vanvitelli (1739-1821), appartenente al corpo militare, lavorò col padre Luigi (1700-1773) alla Reggia di Caserta. Per quanto riguarda i compiti assegnati all'ingegnere militare, o eseguiti di propria iniziativa, si trovano notizie istruttive intorno all'attività di Giovanni Antonio Fontana Doyemont, che già dal 1742, cadetto ed alfiere nel reggimento Vallone di Namur, era passato poi nel corpo degli ingegneri militari, restaurando torri e castelli in Puglia e Calabria, ispezionando nel 1770, con l'ingegnere capo conte Persichelli, i centri fortificati della costa adriatica e redigendo, nel 1774, un progetto per la restaurazione del porto di Gallipoli. Con l'editto del 2 luglio 1785 il Corpo riceveva un nuovo ordinamento, con un più nutrito organico che faceva capo al brigadiere direttore Conte Lorenzo Persichelli e che era costituito da tre ingegneri in capo, sette ingegneri volontari e 23 aggregati, col grado di alfiere o di cadetti. Con dispaccio del 11 dicembre 1788 il Corpo degli ingegneri militari veniva sciolto, e rifluiva nel costituendo Corpo del Genio.

    Fonti per le ricerche: Archivio di Stato di Napoli | Biblioteca Università Federico II di Napoli, documenti e testi dal XVII al XX secolo | Testi dal XVII al XX secolo biblioteche Universitarie delle città di Roma, città di Firenze, città di Torino, città di Parigi | volume "LA SCUOLA D'INGEGNERIA IN NAPOLI 1811-1967" (a cura di Giuseppe Russo, pubblicato in occasione del trasferimento della Facoltà di Ingegneria da Mezzocannone ai nuovi edifici di Fuorigrotta) - estratti informazioni e documenti storici. |

    Publication rapporteur and Research Coordinator: Prof. Lelio Della Pietra (Meccanica Applicata alle Macchine, Federico II, Ingegneria, Napoli).

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    Scopo fondamentale

    Gli studi Universitari.

    Allo stato presente, gli Studi universitari di ogni paese del mondo hanno come scopo fondamentale quello della formazione professionale, con uno o più livelli, in dipendenza anche delle tradizioni dei singoli paesi. In Italia, fino alla riforma ultima degli Studi universitari, entrata ufficialmente in vigore solo recentemente, esisteva, o meglio era riconosciuto di fatto, un unico livello di formazione universitaria, in quanto il Diploma universitario ha avuto sempre scarsa considerazione, sia in ambito accademico che nel mondo del lavoro. Il titolo professionale veniva conseguito al termine di un ciclo di studi, che, a seconda delle facoltà, aveva una durata ufficiale da quattro a sei anni. Per la facoltà di ingegneria, tale durata era di cinque anni. Oggi oltre 6 anni.

    La caratterizzazione degli studi universitari non è stata da sempre e dappertutto quella della formazione professionale. Pertanto, allo scopo di comprendere meglio gli avvenimenti cui si farà riferimento, sarà utile avere qualche indicazione su cosa significasse lo Studio Universitario nei secoli passati. Per "Università" si intende comunemente la struttura e l'istituzione, scientifica, didattica e culturale, che costituisce il più alto livello di istruzione di un paese. Con questo termine, però, nei secoli addietro, a partire dal Medioevo, venivano anche identificate Corporazioni o altre associazioni di carattere economico e commerciale. Ad evitare confusioni, riteniamo opportuno precisare che, riferendoci alle Università del passato, intendiamo le Università degli Studi, abilitate all'insegnamento superiore. Laddove si tratterà di Corporazioni, sarà specificato.

    Nelle Università del Medioevo, assieme alla Sacra scrittura, alla Teologia ed alla Filosofia, vi si insegnavano il Diritto, la Medicina e le Arti liberali (grammatica, retorica, logica, aritmetica, geometria, astronomia, musica). Le Università del Medioevo costituirono il prestigio dei grandi centri universitari d'Europa: Bologna, Parigi, Oxford, Salamanca, Vienna, Erfurt, Colonia, Basilea, Lovanio, Hannover, Budapest, Cracovia, Praga, Coimbra, Vilna,

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    Upsala, Copenaghen. In esse si formarono giuristi, avvocati, notai, teologi, chierici, cioè i responsabili civili ed ecclesiastici. In Italia gli Studi universitari nacquero come corporazione o di maestri (universitas magistrorum) o piuttosto di scolari (universitas scholarium), e quindi con una vera e propria autonomia. Ma a Napoli lo Studio sorse per volontà del sovrano con lettori nominati e stipendiati da lui, e con una completa dipendenza dallo Stato..... Lo Studio è una vera e propria scuola di Stato, ed è mantenuto in vita sia per alimentare la cultura, sia per ottenere quel dato numero di medici e di avvocati che è necessario al paese. (Nino Cortese, L'età spagnuola, in "Storia dell'Università di Napoli" - Ristampa anastatica, Il Mulino 1993). Il lettore dell'Università medievale era, salvo quindi qualche eccezione come a Napoli, un professionista indipendente del sapere, inserito in una corporazione autonoma e solidale con i colleghi (v. M. Roggero: Storia d'Italia, Annali 4, p.1039-1081, Einaudi 1981).

    Nella seconda metà del Cinquecento, conseguentemente allo scisma prodotto dallo sviluppo del Protestantesimo, la Chiesa cattolica, dopo i lavori del Concilio di Trento (1545-1563), riorganizzò in maniera capillare e rigorosa il controllo su molti aspetti della cultura filosofica e letteraria. Ne derivava una crisi generale di rapporti tra intellettuali e potere, nella quale veniva coinvolta anche la corporazione universitaria degli atenei italiani. Crisi che era destinata a trascinarsi a lungo senza soluzioni, perché collegata anche alla riduzione delle disponibilità finanziarie degli atenei, in quanto era diminuito il gettito reale delle rendite vincolate all'insegnamento da autorità e benefattori. Ad esempio, a Bologna, nel 1668, il Senato, che non riusciva più a far fronte agli stipendi con il vecchio reddito della Gabella grossa, sospendeva le nuove nomine (di docenti), riducendo il numero di lettori di più di un terzo. Solo nel corso del Settecento si sarebbe delineato, tra mille difficoltà, un mutamento di fondo .... Dalla disgregazione dei quadri di riferimento tradizionali erano emerse, con rinnovata fortuna, forme di insegnamento privato. Uno dei casi più frequenti era l'annodarsi di un rapporto privilegiato tra il giovane universitario e un professore che lo guidava nel corso degli studi ..... Il processo che coinvolgeva le istituzioni universitarie, accentuando l'importanza dei titoli rispetto all'insegnamento, contribuì ad alterare i rapporti di potere interno in favore dei Collegi professionali, che controllavano il conferimento dei gradi. La composizione dei Collegi variava da ateneo ad ateneo. Coincidevano talvolta, come a Pisa, con il corpo docente; talaltra, come a Napoli, costituivano corpi professionali del tutto autonomi dallo Studio (v. M. Roggero, citato sopra). Si comprende quindi come, riferita al Seicento ed al primo Settecento, la nozione di Studio Universitario presenta notevole vaghezza. Se per tale si intende ogni istituto abilitato ad addottorare, la

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    gamma di questi fu ampia e differenziata; oltre agli studi in senso proprio, di origine comunale o signorile e con attività intermittente, e poco studiata, furono abilitati ad addottorare (in filosofia e talora in diritto) diversi Collegi gesuitici, mentre lauree mediche furono assegnate da organi come i Collegi dottorali ed i Protomedicali, a conclusione di appositi corsi professionali istituiti in sede locale, o di semplici studi privati (Ugo Baldini: L'attività scientifica nel primo settecento; Storia d'Italia - Annali 3, p.465-545, Einaudi 1981). Soltanto verso la seconda metà del Settecento gli attributi di alta professionalità avrebbero caratterizzato il professore di una Università rinnovata, in quanto funzionario al servizio dello Stato, e l'Università sarebbe pervenuta ad una organizzazione e ad un ordinamento assimilabili a quelli che oggi conosciamo, con le riforme avviate nell' Università di Torino negli anni '20 (del XVIII secolo) ed ancor più con quella promossa da Maria Teresa d'Austria nell'Università di Pavia, che per lungimiranza di progetto politico e arditezza di rinnovamento culturale ..... avrebbe sopravanzato ogni altra (v.M. Roggero, citato sopra).

    Per avere un'idea, anche se parziale, di cosa significasse, quanto meno a Napoli, l'Università degli studi ancora nei primi decenni del Settecento, valga quanto scrive Michelangelo Schipa nel suo contributo al volume, già citato, " Storia dell'Università di Napoli": Il secolo decimottavo. Scrive dunque lo Schipa: Nè studenti, in verità, nè professori si chiamavano allora; ma scolari.... gli uni, lettori gli altri: lettori, perché per una metà della lezione si leggeva un testo, di teologia, di legge, di medicina; per l'altra metà si spiegava o commentava. ..... Per varie ragioni la scolaresca universitaria non era numerosa. Vi mancava affatto l'elemento aristocratico, perché le famiglie nobili si guardavano bene dal mandare i loro figliuoli tra quella > come era ritenuta e designata quella scolaresca. La gioventù borghese delle province non vi affluiva in gran quantità per risparmio di spesa e per altri motivi. L'università preparava alla laurea, ma non conferiva la laurea............... Quei gradi accademici erano conferiti nei Collegi, teologico, legale, medico, da' componenti de' Collegi. Vero è che per essere ammesso all'esame nei Collegi bisognava esibire le matricole d'iscrizione e di frequenza a tanti anni di corso quanti ne richiedevano i vari dottorati. Ma quell'obbligo imposto dalle prammatiche, a Napoli valide non più delle grida milanesi di manzoniana memoria, veniva facilmente eluso. A capo dell'università stava un Prefetto, ed era per legge Prefetto dell'università il Cappellano maggiore pro tempore. Il quale, in tante altre faccende affaccendato, delegava con pochi ducati all'anno un Rettore >; e a coadiuvare il Rettore nominava con date formalità un Vicerettore tra gli stesi scolari. Al mastrodatti dunque del Cappellano

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    maggiore toccava rilasciare volta per volta quelle matricole d'iscrizione e di frequenza, al giovane che gliene facesse richiesta, prestando giuramento e pagandone la tassa: tassa fisssata per legge, ma cresciuta con tempo per arbitrio de' mastrididatti passati. E la tassa era ciò che soprattutto importava; riscosso il denaro, il mastrodatti notava il nome nel suo registro, e consegnava il documento, senza darsi la briga se il richiedente fosse proprio l'interessato... Per tal modo si poteva rimanere nella terra natia e figurare studente della capitale. L'università napoletana infine.... non era fatta per attirare in folla la gioventù vogliosa di imparare. .... E la disciplina? A mantenerla dovevano vigilare non solo il Rettore e lo scolare vicerettore, ma secondo le prammatiche anche un capitano di giustizia di guardia coi suoi birri nell'atrio dell'università..... Le prammatiche prescrivevano ai lettori la durata delle lezioni, ma, per diversi motivi i lettori si trattenevano il meno possibile ........ Come il nome del Vico, altri non pochi di alta e buona fama in vari campi dello scibile figurano tra i trenta cattedratici di quegli anni. Ma solo sette si imponevano alla stima degli scolari......... Nella facoltà di medicina due professionisti famosi, Luca Tozzi medico e Luca Antonio Porzio chirurgo, scarrozzavano per la città e lasciavano fare la lezione da sostituti.... ... Tra i teologi, parecchi... piantavano per due mesi dell'anno la cattedra per andare a fare i quaresimalisti nelle provincie..... il resto era zavorra di mediocri e d'inetti, ascoltati da qualche raro scolare. Il concorso e la grazia erano le porte a cui picchiavano i lettori irrequieti o scontenti per passare da una cattedra all'altra, non tanto per ragione o coscienza di maggior competenza, quanto per trarne un guadagno maggiore. Giacché, tra le tante diversità di titoli, di dignità, di diritti, l'enorme sproporzione degli stipendi era la più scottante.

    Fonti per le ricerche: volume "LA SCUOLA D'INGEGNERIA IN NAPOLI 1811-1967" (a cura di Giuseppe Russo, pubblicato in occasione del trasferimento della Facoltà di Ingegneria da Mezzocannone ai nuovi edifici di Fuorigrotta) - estratti infromazioni e documenti storici.

    : Prof. Lelio Della Pietra(Meccanica Applicata alle Macchine, Federico II, Ingegneria, Napoli).

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    Il debito, il diritto

    Prescrizione del reato amministrativo e penale.

    Il codice del diritto della Repubblica Italiana definisce la Prescrizione causa di estinzione dell'illecito sia amministrativo che penale (codice penale, della estinzione del reato, articoli 150-184). L'estinzione del reato e quindi la prescrizione causano la perdita del diritto legale dello Stato di perseguire l'imputato.

    Per le imputazioni penali è obbligo fare una considerazione: superato il tempo massimo di prescrizione, l'imputato che non viene condannato per il reato di imputazione può sempre rinunciare alla prescrizione e farsi carico delle responsabilità penali a suo carico. Avendo gli Esercenti per la Giustizia avuto tutto il tempo legale utile a condannare l'imputato è anche vero che l'imputato in tale tempo non ha dimostrato la propria innocenza, fatto che non esclude in nessun modo la sua innocenza; lo stesso è previsto nella logica del codice penale con riferimento alla revisione di sentenze, articolo 630 del codice di procedura penale. La prescrizione è applicabile fino a quando non sopraggiunge sentenza di condanna (condanna di primo grado o su richiesta delle parti avanti al giudice delle indagini preliminari).

    Il tempo di prescrizione del reato penale e pari alla massima condanna che può essere inflitta per il reato aumentata per i casi di interruzione e sospensione e per le recidive previste dall'articolo 99 del codice penale; l'interruzione ad esempio avviene con sentenza di citazione a giudizio mentre la sospensione avviene con richieste di parte. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti gli imputati, per nessun caso di interruzione potrà essere aumentata più di un quarto. Salvo che si proceda per alcuni tipi di reati del codice penale contenuti nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99 codice

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    penale, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. La prescrizione delle contravvenzioni, quindi reati penale per cui viene inflitta una contravvenzione, è di quattro anni, per le sanzioni amministrative inflitte per gli illeciti amministrativi, il tempo di prescrizione è di 5 anni (Decreto legge numero 689 del 24-11-1981, Sanzioni Amministrative). Non tutti i reati amministrativi prevedono solo sanzioni amministrative, possono prevedere anche condanne per cui è previsto l'arresto. Le prescrizioni degli illeciti sono applicate di ufficio e non devono essere rilevate dall'avente diritto, che può solo rinunciare. La prescrizione non estingue i reati per cui è prevista la pena all'ergastolo. La prescrizione è riferita alla fase del procedimento prima che sopraggiunga condanna; sia in caso di condanne all'arresto (reclusione o arresto), contravvenzioni, sanzioni amministrative, sopraggiunta la condanna viene estinto il tempo utile per giungere alla prescrizione e si passa al tempo di estinzione della condanna; l'estinzione della condanna potrà avvenire per debito pagato o per decorsi i tempi legali entro cui lo stato può esercire il diritto contro il condannato per fargli espiare la condanna.

    Per la prescrizione nel codice penale si hanno due istituti, la prescrizione del reato di imputazione, l'estinzione della condanna. La reclusione è la pena detentiva prevista per i reati più gravi, ovvero i delitti, e può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni (Codice penale, articolo 23 e 173). A differenza di quest'ultima l'arresto è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni, cioè per i reati meno gravi, che infatti consistono nella temporanea privazione della libertà da 5 giorni a 3 anni. I tempi di estinzione delle condanne alla reclusione sono pari al doppio della condanna inflitta non inferiore a 10 anni e non superiori a 30 anni (articolo 172, cp). Per le multe inflitte in sede di condanne alla reclusione il tempo di estinzione e di 10 anni. Decorsi i tempi di estinzione lo Stato perde il diritto di esercire l'applicazione della condanna sul responsabile dell'illecito. Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. (Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui e` stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e` regolata dalle norme del codice civile.)

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    La prescrizione è definita anche per il debito dove il creditore, l'avente titolo, perde ogni diritto legale se non lo esercita nel tempo stabilito dalla legge; perde il diritto legale di esercire il debito (codice civile, della prescrizione, articoli 2934-2696). La prescrizione del debito nel diritto civile non estingue in nessun modo il debito ma solo il diritto legale del creditore di esercitare l'azione legale. Il debitore potrà sempre pagare il debito autonomamente. La prescrizione del debito comincia a decorrere dal girono in cui il diritto può essere fatto valere. Nessun patto può contenere clausure atte a modificare i tempi di prescrizione del debito, annullerebbero il patto; solo il soggetto avente diritto alla prescrizione può rinunciarvi quando è compiuta, la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Nel diritto civile la prescrizione del debito non può essere rilevata dal giudice e può essere opposta dall'avente diritto, da chiunque abbia interesse e dal creditore.

    Il creditore ha il diritto legale di esercitare l'azione di recupero del credito nei confronti del debitore; il debitore ha il diritto legale di difendersi nel caso ritiene che il debito non sia giusto e quindi non ha ragioni legali di esistere. La prescrizione pur non estinguendo il debito non esclude che il creditore non ha esercitato in tempo l'azione legale pur vantando un credito per giusta causa e non esclude che il debitore possa ritenere estinto il debito perché avrebbe potuto dimostrare la non esistenza del medesimo. Decorsi i tempi il creditore ha perso il diritto legale, il debitore ha acquisito il diritto di non dover dimostrare la non esistenza del debito. Al contrario anche dopo la prescrizione il debitore può estinguere il debito pagandolo perché lo ritiene giusto.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, è interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri; è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere.

    Quando il provvedimento del giudice è diventato non modificabile, quando siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione (rimedi che consentono alla parte lesa da un provvedimento di chiederne il riesame ad altro giudice)

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    ovvero quando gli stessi non siano più proponibili per il decorso dei termini, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione; il periodo per la prescrizione trascorso in precedenza perde ogni effetto.

    Se la legge non dispone diversamente i tempi ordinari per la prescrizione del debito sono dieci anni. Il diritto al risarcimento del danno derivato da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque (danno fatto illecito) o due anni (danno per circolazione veicoli), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese; nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge. Il diritto del mediatore di esercire la provvigione si estingue in un anno; i diritti derivanti da un contratto di trasporto si prescrivono in un anno, diventano diciotto se la partenza o la destinazione e fuori Europa. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione. Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore, 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione, 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità, 5) dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali. Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese, 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, 3) dei notai, per gli atti del loro ministero, 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Il tempo di prescrizione per gli interessi di mora e di cinque anni.

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    Si pensi alle attività svolte dall'Ente Equitalia per la riscossione dei debiti a favore dello stato dai cittadini, tra i diversi obiettivi vi è l'interruzione della prescrizione.

    ALLEGATI: Codice penale, Della estinzione del reato,(articoli 150-184) - copy | Codice penale, articolo 157, tempo necessario a prescrivere - copy | Articolo 630, codice procedura penale - copy | Codice di procedura civile, articolo 51 - copy | Codice penale, articolo 99 - copy | Codice penale, articolo 102 - copy | Codice penale, articolo 103 - copy | Codice penale, articolo 105 - copy | Decreto Legge numero 689 del 24-11-1981, Sanzioni Amministrative - copy | Codice penale, articolo 23 - copy | Codice penale, articolo 173 - copy | Codice penale, articolo 172 - copy | Codice civile, Della prescrizione (articoli 2934-2696) - copy | Modifiche al codice penale, 15 marzo 2017 - copy |

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    Gruppi societari

    Società controllate e controllanti: la rete di

    filiazione. Gruppi societari: società controllate e controllanti: la rete di filiazione della holding società, la capogruppo.

    Definizione legale: l'articolo 2359 del codice civile definisce gruppi societari le società controllare quando le dinamiche economiche determinano i seguenti eventi: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In sintesi la possibilità di esercitare almeno il 20% di voto in assemblea se la controllata non ha azioni quotate in borsa, altrimenti almeno il 10 %. Le dinamiche con cui si può presumere l'influenza può anche essere determinata dall'utilizzo di risorse comuni come i dipendenti, dove la controllante utilizza a seguito di accordi di fornitura con la controllata in modo prevalente le risorse lavorative della medesima. In questo caso i dipendenti della controllata continueranno sempre a gestire i rapporti lavorativi con la stessa società, la controllata; l'influenza scaturisce ad esempio, nei casi di licenziamento in cui la controllante può esercitare influenza nelle decisioni in assemblea della controllata. Stessa logica può accadere con riferimento alle

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    linee di produzione in cui la società controllante causa un maggiore impiego per gli accordi di forniture presi con la controllata ed in caso di variazioni degli impianti potrà imporre la propria influenza nel consiglio di amministrazione della controllata nel caso questa ultima progetta interventi alle proprie linee di produzione.

    L'articolo 2497sexies stabilisce che: si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

    Nell'art. 2634 c.c. (reato di infedeltà patrimoniale) il legislatore esclude la ingiustizia del profitto, che integra il dolo specifico di quel reato, quando lo svantaggio per la società, cui appartiene l'amministratore infedele, venga compensato da un vantaggio che gli provenga dalle dinamiche di gruppo (Sentenza GIP Trib. di Milano 26 febbraio 2007). L'interesse di gruppo si caratterizza per non essere esclusivo di una delle società del gruppo, ma per essere di tutti anche solo per la prospettiva della partecipazione agli utili (Ordinanza Tribunale di Milano, Sezione XI riesame, 20 dicembre 2004).

    Nei gruppi societari le aziende possono svolgere tutte la medesima fase del processo produttivo dinamica definita come integrazione orizzontale nell'ingegneria dell'informazione oppure possono svolgere diverse fasi del processo produttivo dinamica definita integrazione verticale. Sia tramite controllate e sia senza, una azienda che tende ad assumere il controllo di più fasi di un processo produttivo si evolve in modo verticale, mentre deverticalizza quando assegna il controllo di più fasi del processo produttivo a terze aziende e quindi non dello stesso gruppo societario; viceversa se assume diritto di voto capace di influenzare le società costituisce il gruppo il cui assetto ritorna alla verticalizzazione.

    La caratteristica dei gruppi di società è quella di corrispondere, sotto il profilo economico, ad un complesso unitario ed organizzato ispirato da indirizzi strategici unitari, che ripete gli schemi di comando e di controllo esistenti all'interno di una singola unità aziendale complessa. Ogni gruppo è caratterizzato dalla presenza di aziende che perdono in parte la loro autonomia decisionale e operativa. L'amministrazione del gruppo, infatti, ha come scopo quello di realizzare gli interessi dello stesso gruppo e non delle singole imprese che ne fanno parte. Per questa ragione spesso i bilanci redatti dalle singole imprese del gruppo non sono in grado di fornire informazioni sufficienti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale

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    del gruppo nel suo complesso. E' questo il motivo che spinge alla redazione del bilancio consolidato di gruppo considerato lo strumento adatto a fornire informazioni significative relative all'intero gruppo di imprese considerate come un'unica entità. Nel bilancio consolidato di gruppo le varie imprese sono paragonate alle divisioni (reparti aziendali che nei gruppi assumo la più conforme definizione di divisioni lasciando intendere la loro maggiore dimensione operativa) o alle filiali di una grande, media, società. Fatti salvi i limiti imposti dal decreto legge numero 127 del 9 aprile 1991 (e successivi aggiornamenti) oltre il quale si ha l'obbligo alla redazione del bilancio consolidato da parte della holding del gruppo, per i principi di chiarezza anche ove non fosse obbligatorio risulta utile la redazione del bilancio consolidato se si rendesse necessario per motivi di chiarezza.

    Tra le filiazioni di un Gruppo è possibile applicare la compensazione fiscale, con riferimento ai crediti d'imposte, nel rispetto del Decreto legge numero 602, articoli 43, 43bis, 43 ter. Le formalità per la cessione del credito d'imposta in eccedenza, tra le filiazioni sono meno gravose di quelle previste dal Regio Decreto numero 2440 del 18 novembre 1923, articoli 69 e 70; l'articolo 69 stabilisce che le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. Nel caso di filiazioni da Gruppi societari non è richiesta l'autentica da notaio. Inoltre la cessione non perde efficacia anche quando nella dichiarazione dei redditi la consolidata con l'imposta in eccedenza omette gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (articolo 70 del Regio Decreto numero 2440 e comma 2 e 3 dell'articolo 43ter del Decreto Legge numero 602); restano valide le disposizioni dell'articolo 8 del Decreto Legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997 che prevede sanzioni per la consolidata colpevole della omissione dei dati utili al corretto accertamento da parte della Autorità Pubblica. Fuori dalle filiazioni del Gruppo la cessione perderebbe efficacia e quindi non utilizzabile, in mancanza degli estremi del cessionario, importi ceduti o in mancanza della autentica del notaio sull'atto di cessione e dalla inosservanza dell'articolo; resta valida l'applicazione della sanzione.

    Consigliata sana e prudente gestione dalla logica della normativa: sono sconsigliate operazioni economiche di piccolo importo in autonomia tra filiazione, senza intermediario finanziario, con una disponibilità di fondi in moneta elettronica a deposito in azienda limitata; risulta più agevole la fruizione delle operazioni tramite servizi finanziari erogati dagli intermediari bancari. Porterebbe al limite che separa la sana e prudenziale gestione con

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    la cattiva gestione se viene analizzata la dinamica in termini di burocrazia, perché bassa disponibilità di moneta elettronica a deposito in azienda rispetto alle operazioni di pagamento da eseguire causano sicuramente un ritardo nella fruizione delle operazioni e per tanto ritardi sugli impegni aziendali e professionali presi con i clienti, partner, fornitori; il problema si presenta quando i fondi in moneta elettronica devono transitare verso l'esterno della filiazione se in limitate disponibilità rispetto alle operazioni da effettuare. Con una limitata disponibilità effettuare una unica transazione determina dei tempi di fruizione, effettuare più operazioni allunga sicuramente i tempi di fruizione in quanto per esse è sempre ipotizzabile una maggiore complessità per i controlli dello Stato in veste di Pubblica Autorità.

    ALLEGATI: Articolo 2359 del codice civile (controllate e controllanti) - copy | Articolo 2497sexies, codice civile - copy | Articolo 2634, codice civile - copy | Decreto Legge numero 127 del 9 aprile 1991 - copy | Codice civile, libro quinto, del lavoro, Titolo V, delle società (art. 2497-2497septies) - copy |Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973 - copy | Regio decreto numero 2440 del 18 novembre 1923 - copy | Decreto legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997 - copy | Il gruppo societario nel codice civile - CSM |

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    Decreto Legge 231 del 2001

    Responsabilità amministrativa degli enti.

    La definizione di ente dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge 8 giugno2011 numero 231 esclude i soggetti che appartengono al monopoliolegale, intermediari bancari ed altre caste di esercenti. L'ente può esseredefinito in modo semplice quale soggetto anche con propria personalitàgiuridica (con partita iva ad esempio) che operi per lo Stato e svolgauna funzione di pubblico interesse; il cittadino che si rivolge all'ente si è rivolto allo Stato (ad esempio richieste amministrative).

    Definizione di reato amministrativo: per illecito amministrativo, secondo l'ordinamento giuridico italiano si intende la violazione di una norma giuridica per cui viene inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria. L'illecito amministrativo si ritorva in modo frammentario in leggi che precedono il decreto legge 24 novembre 1981, n. 689 con cui il legislatore ha effettuato la prima grande opera di depenalizzazione, ovvero la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, affidando la constatazione dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione agli uffici della pubblica amministrazione italiana.

    Il diritto punitivo amministrativo va distinto nella prevenzione (diffida, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale di P.S., etc.), applicabili ai soggetti pericolosi per prevenire la commissione di reati e punitivo o penale amministrativo che prevede sanziona per le trasgressioni, ad esempio, le sanzioni disciplinari, come la censura, la riduzione dello stipendio, etc., previste nel rapporto di pubblico impiego, le multe. In dottrina si ritiene che la distinzione tra illecito penale e illecito amministrativo sia soltanto formale (nella forma della pena irrogata), infatti costituisce reato qualsiasi fatto che la legge sanziona con una pena irrogata dall'Autorità giudiziaria mediante il processo; sanzione di natura penale, sanzioni di diversa natura per l'amministrativo.

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    Il decreto legge stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in un procedimento penale con riferimento a determinati reati, quindi a seguito di violazione di illeciti penali per determinati reati del codice penale è possibile configurare la responsabilità amministrativa tramite il decreto legge 231-2001. Si applica per i reati penali dagl'articoli 316 al 322 (delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale per gli articoli 640 secondo comma numero 1, 640bis, 640ter, (delitti contro il patrimonio) 589 e 590 (delitti contro la persona). Prevede sanzioni amministrative non inferiori a 25.000,00 € e non superiori a circa un 1.500.000,00 €.

    Quando soggetti che operano per l'ente commettono reati sopra indicati a vantaggio dell'ente anche in caso di estinzione del reato, la responsabilità amministrativa dell'ente è sempre configurabile principalmente imputabile al mancato controllo e sorveglianza. Solo nei casi in cui viene appurato che il soggetto opera per i propri interessi economici e non per l'ente nel commettere il reato l'ente non è imputabile.

    Non è imputabile nei casi di concessione dell'amnistia, anche se l'autore dovesse rinunciare all'amnistia. L'ente ovviamente potrà sempre rinunciare all'amnistia e farsi carico di tutte le responsabilità. L'ente è imputabile per la legge 231-2001 anche nei casi in cui l'autore del reato non è identificabile. Non è imputabile se viene appurato che l'illecito non è stato commesso, quindi nei casi di archiviazione del rato penale oggetto del provvedimento amministrativo a carico dell'ente.

    In caso di fusione tra enti o trasformazione dell'ente, la responsabilità si riflette all'ente risultante per i crimini commessi anteriormente, in caso di scissione la responsabilità non cambia egli enti risultanti dalla scissione sono obbligati al pagamento delle sanzioni inflitte all'ente per i crimini anteriori alla scissione.

    Quando l'azione penale non può essere iniziato o non può proseguire a causa della mancanza di una condizione di procedibilità, non si procede all'illecito dell'accertamento amministrativo. Sia per condanna dell'autore (applicazione della pena su richiesta delle parti) o per sospensione del procedimento penale avviato nei confronti dell'autore del crimine, il procedimento amministrativo prosegue separatamente dal procedimento penale altrimenti segue il procedimento penale. Procede separatamente anche quando l'osservanza di disposizioni processuali lo rendono necessario. In caso di pericoli di reiterazione possono essere applicate misure interdittive per l'ente su richiesta del Pubblico Ministero al Giudice. Il Pubblico Ministero

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    che accerta l'illecito amministrativo lo annota nel registro di cui all'articolo 335 del codice penale nel registro custodito nel proprio ufficio, l'annotazione è comunicata all'ente e difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione nel registro notizie di reato del Pubblico Ministero, l'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione con i dati identificativi dell'ente, il difensore (procura per il difensore e sottoscrizione del difensore), domicilio. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

    L'ente potrà impugnare le sentenze che riguardano le sanzioni amministrative e potrà ricorre in appello per le misure interdittive. Sono fatti salvi i diritti di revisione previsti dal codice di procedura penale.

    Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. Se tardivamente ricorrono per l'ente le condizioni di inapplicabilità delle misure interdittive l'ente può chiedere la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniari al Giudice.

    La legge 231-2001 nell'articolo 8 stabilisce (come indicato sopra) che l'estinzione del reato penale oggetto dell'illecito penale non estingue l'illecito amministrativo, abbastanza chiaro perché l'illecito penale è avvenuto nell'interesse dell'ente che ha obbligo di controllo dei lavoratori e collaboratori ad esso assegnati. Va osservato che la legge 231-2001 per quanto stabilito con l'articolo 8 non perde legittimità rispetto alla costituzione nell'ipotesi che l'accertamento dell'illecito penale è avvenuto senza ombra di dubbio e per tanto la prescrizione potrà insinuare il legittimo dubbio solo sull'autore e non sul fatto. Infatti l'articolo 8 sancisce l'imputabilità per l'illecito amministrativo, dove l'ente potrà difendersi ed

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    eventualmente dimostrare che l'illecito penale anche se prescritto per l'autore, non è mai esistito. Nulla cambia per la prescrizione del rato prevista dall'articolo 157 del codice penale anche in riferimento al reato amministrativo.

    Il provvedimento amministrativo per l'illecito amministrativo imputato all'ente, non esclude in nessun modo l'eventuale concorso nell'illecito penale ove esista. L'irrogazione della punizione amministrativa andrà ad aggravare la punizione dell'ente, gravo basato sulla dinamica del mancato controllo, vigilanza degli autori dell'illecito penale nell'ipotesi di non responsabilità nell'illecito penale oggetto dell'illecito amministrativo a carico dell'ente.

    ALLEGATI: Decreto legge numero 689 del 24 novembre 1981 - copy | relazione Decreto Legge 681 del 24 novembre 1981 - copy | Decreto Legge numero 231 del 08 giugno 2001 - copy |

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    Antiriciclaggio, prevenzione

    Decreto Legge numero 231 del 21 novembre 2007.

    ABNORME: che esce dalla norma; nel diritto processuale penale, eventuale provvedimento, quello che pur avendo i requisiti essenziali, dia luogo a deviazioni e anomalie imprevedibili, contrarie ai principi generali che reggono l'ordinamento vigente e alle finalità stesse del giudizio. In altri termini fuori dalla normativa che pur non essendo illegale è lontano dalla logica legale che ad esempio consente il controllo da parte dell'Autorità Pubblica. Fenomeno non proprio assente nell'ambito finanziario.

    Articolo 1, comma 2, lettera i del Decreto Legge 231-2007: stabilisce "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

    Con riferimento agl'ordini di accreditamento (anche operazioni di pagamento trattate nelle pubblicazioni della rivista scientifica professionale Research Edition Htnet nuero 2016-17) ordinariamente utilizzati per accreditare fondi a deposito in azienda in moneta elettronica su conti correnti bancari, o anche per pagare forniture, investimenti, il sistema conforme da utilizzare dovrà consentire accertamenti e verifiche non solo dall'esercente rispetto agli obblighi imposti dalla normativa 231-2007, soprattutto dalla Autorità Pubblica finanziaria. La dinamica non cambia per i contanti o moneta scritturale.

    Il decreto legislativo numero 231 del 27 novembre 2007 obbliga determinate categorie di professionisti e gli intermediari finanziari ad effettuare adeguate verifiche per finalità di prevenzione del crimine riciclaggio.

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    Gli obblighi in sintesi si possono riassumere nella identificazione del consumatore, registrare i dati in un archivio accessibile in caso di accertamenti, verifica del profilo economico del consumatore rispetto ai trasferimenti da eseguire, segnalare operazioni sospette o ritenute tali all'UIF (unità investigativa finanziaria), obblighi rafforzati in caso di non presenza del consumatore ovvero vengono richiesti ulteriori documenti per accertare l'identità del sottoscrivente, si devono adottare misure supplementari per la verifica delle certificazioni dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva 231-2007, (gli obblighi si considerano assolti quando le informazioni da acquisire sulla identità e le altre informazioni finanziarie risultano da documenti autenticati o con certificati dotati di firma digitale emessa da certificatori qualificati). Gli intermediari hanno l'obbligo di trasmettere dati aggregati sulla propria attività ogni mese all'UIF per consentire all'organo di svolgere controlli continui ed individuare eventuali fenomeni sospetti di riciclaggio o di finanziamenti al terrorismo. Nei rapporti continuativi gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi a patto che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la normativa definisce i seguenti criteri generali per esaminare, con riferimento al cliente: natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere, modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; ammontare, frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Stabilisce tra i criteri l'esame della ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivata' svolta dal cliente, l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. Oltre gli intermediari anche alcune caste di professionisti hanno gli obblighi di adeguata verifica della clientela simili agl'obblighi degli intermediari finanziari. La normativa definisce anche il livello di adeguata verifica semplificato per alcune categorie, ad esempio nelle operazioni tra due intermediari bancari. Le segnalazioni non possono essere comunicate all'interessato, tuttavia l'intermediario può dissuadere il consumatore dall'eseguire l'operazione

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    sospetta senza che ciò violi il divieto di comunicazione. In caso di sospetto di riciclaggio l'intermediario può sospendere l'operazione in attesa degli accertamenti da parte delle autorità se non causa un dolo al consumatore (operazioni di pagamento aziendali ed altri costi potenzialmente dolosi). Il cliente (consumatore) è obbligato a fornire sotto la propria responsabilità , tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità , tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

    Gli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa 231-2007 vanno adempiuti quanto avviano un rapporto continuato con il consumatore, quando l'intermediario figura anche solo come tramite in operazioni di pagamento che movimentano fondi di oltre 15.000,00 €, per i nuovi clienti, per i clienti. La normativa vieta trasferimenti di denaro in contatti oltre 5000,00 € tra persone e, o aziende senza l'intermediario finanziario, in sostanza per trasferire importi superiori a 5000,00 € il consumatore è obbligato all'utilizzo dei servizi finanziari erogati dalle Banche. Tramite gli istituti di pagamento è possibile trasferire in contanti fino a 2000,00 € con modalità cassa per l'intermediario, oppure in caso il consumatore abbia adeguata documentazione con cui è possibile identificare il profilo economico del medesimo è possibile trasferire fino a 5000,00 € in contanti tramite l'istituto di pagamento con modalità cassa per l'istituto. Per trasferire a distanza importi superiori è necessario avvalersi delle banche o istituti monetari. L'esercente bancario, intermediario ed alcune categorie di professionisti in caso di operazioni sospette hanno l'obbligo di comunicarle alle autorità competenti tra cui l'ente UIF della Banca di Italia, le autorità amministrative finanziarie. Le segnalazioni da parte degli intermediari non sono considerabili in nessun modo calunnia (segnalazioni alla Pubblica Autorità o segnalazioni all'UIF) da parte dei consumatori perché tramite la normativa 231-2007 hanno l'obbligo di collaborare con la Pubblica Autorità finanziaria al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio di denaro illecito, per tanto un potere demandato dalla normativa. Al di fuori di tale ambito qualunque soggetto comunicasse alle autorità esposti con accuse di sospetto riciclaggio per un soggetto, in caso di inesistenza dell'attività avrebbe commesso una calunnia nei fronti del soggetto accusato (anche sospettato) e quindi perseguibile di ufficio.

    Aspetti importanti sono legati alla ipotesi che può per legge avanzare un intermediario con riferimento ad operazioni sospette. In che modo l'intermediario può avanzare tali ipotesi su un cliente o un consumatore per

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    operazioni di pagamento, ordini di accredito fondi sul contro corrente bancario da parte del consumatore? Dovrà necessariamente aver ottenuto informazioni sul soggetto, sulla operazione altrimenti causerebbe solo inquinamento ed inutile lavoro alle autorità . Potrebbe ritenere sospetta una operazione, sospetto che potrebbe essere eliminato dal bilancio di una azienda, atto pubblico scaricabile dal sito istituzionale del Registro Imprese con cui sarebbe chiarita e rientrerebbe tra normali operazioni di pagamento del soggetto. Essendo una tale verifica causa di un piccolo costo all'intermediario, non sembra esistere normative che impedirebbero l'addebito del medesimo costo al cliente. I soggetti obbligati ad effettuare le adeguate verifiche del cliente per prevenzione al riciclaggio e finanziamento al terrorismo (con riferimento solo al riciclaggio) segnalando all'autorità operazioni sospette e per cui dagl'obblighi di adeguata verifica e verifica rafforzata risultasse sospetto non motivato, oltre a causare inquinamento dimostrerebbero di non aver assolto gli obblighi di adeguata verifica (rafforzati) e si esporrebbe al reato di calunnia oltre alle sanzioni previste dallo stesso decreto 231-2007.

    Va considerato che con ipotesi concreta di operazione sospetta l'intermediario è obbligato a non riferire nulla al consumatore, restando obbligato ad eseguire l'operazione di pagamento chiesta se la sospensione causerebbe dolo, quindi si tratta di operazioni importanti per l'attività aziendale o per acquistare beni di prima necessità . L'intermediario potrà avanzare solo l'ipotesi di operazione sospetta di riciclaggio denaro illecito e fino a quando non sarà confermato dalla Pubblica Autorità e quindi il consumatore diventa indiziato nel provvedimento penale scaturito, al consumatore il codice del diritto gli riserva il diritto di poter eseguire l'operazione richiesta con i propri fondi; il provvedimento penale scaturito è l'unico strumento legale con cui l'autorità potrà confiscare i fondi oggetto dell'illecito, e quindi impedire in concreto al consumatore, ora indagato, di utilizzare il denaro illecito.

    Considerando le operazioni di pagamento, le operazioni di trasferimento fondi e di accredito sul conto corrente bancario dal deposito in azienda in moneta elettronica, oggetto di più pubblicazioni nella rivista scientifica professionale Research Edition Htnet numero 2016-17: in tali operazioni essendo sufficiente l'atto amministrativo contabile estratto dal giornale scritture contabili dell'azienda per effettuare operazioni di pagamento tramite intermediario bancario anche oltre 15.000,00 €, è sicuramente professionale che un intermediario nell'assolvere gli obblighi di adeguata verifica o

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    rafforzati, raccolga informazioni sullo stato patrimoniale del soggetto, ottenga informazioni economiche sul soggetto, ovvero prenda in visione il bilancio prima di azzardare ipotesi di operazioni sospetta, può anche chiedere al consumatore (azienda) ulteriori documenti utili.

    Per aumentare la fruizione nei casi di trasferimento fondi a deposito in azienda sia contanti che moneta elettronica o moneta scritturale in considerazione degli obblighi di adeguata verifica da parte degli intermediari imposti dalla normativa 231-2007, è sicuramente conveniente per il redattore del bilancio di una azienda (l'amministratore) riportare quante più informazioni possibili in bilancio prima della pubblicazione. Con particolare riferimento alla composizione dei costi, dei ricavi anche se la composizione è riferita alle componenti (tipologie) e quindi centri di costi, dettaglio delle tipologie di costi, tipologie di ricavi, è sicuramente conveniente riportare ad esempio la composizione dello stato patrimoniale disponibile in cassa tra contanti, moneta elettronica, strumenti finanziari, riportare lo stato patrimoniale con composizione sul tipo di fondi a deposito in azienda, e fondi a deposito presso gli intermediari bancari, non si farebbe altro che rispettare il principio di chiarezza e veracità imposto dal codice civile nella redazione di un bilancio aziendale. Anche per i micro bilanci (decreto legge numero 139 del 2015, articolo 6, comma 13) è sempre conveniente aggiungere in adeguata relazione (micro relazione) informazioni sulle disponibilità di fondi differenziandoli tra quelli a deposito presso banche, e quelle a deposito in azienda con ulteriore dettaglio in riferimento agli strumenti finanziari a deposito in azienda (contanti, moneta elettronica, moneta scritturale).

    In conclusione della presente pubblicazione si evidenziano le importanti sanzioni in caso di violazioni del decreto legge 231 del 21 novembre 2007, comportano sanzioni penali che vanno da 100 € fino a 50.000,00 € oltre che un periodo di reclusione che va da 6 mesi a 5 anno di carcere. Comportano sanzioni amministrative che vanno da 5.000,00 € a 500.000,00 € e fino al 40 % degli importi riguardanti operazioni sospette e non segnalate all'UIF.

    ALLEGATI: Decreto Legge numero 231 del 21 novembre 2007, prevenzione riciclaggio - copy | Decreto Legislativo n 139 del 2015, micro bilanci - copy | Mdello Cek IN cliente per obblighi riciclaggio | Slidec INFO Bilanci |

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    ABSTRACT. Per il magazine H 2017-18 abbiamo svolto ricerche sulla nascita degli studi universitari nel Regno di Napoli con uno sguardo a quanto accadeva nello stesso periodo negl’atri centri Italiani ed Europei. Abbiamo rivolto l’attenzione delle nostre ricerche alla prescrizione del reato penale ed amministrativo, alla prescrizione del debito, alle cause di interruzione e di sospensione della prescrizione, alle dinamiche che determinano i tempi di prescrizione. Le pubblicazioni del magazine H 2017-18 fanno anche riferimento ai Gruppi societari alle norme che determinano le dinamiche di filiazione tra aziende in Italia, con uno sguardo alla legislazione internazionale; fanno riferimento alla definizione degl’enti e all’Istituto del reato amministrativo, la responsabilità amministrativa degl’enti ed infine abbiano iniziato ricerche sugli interventi presi per prevenire il riciclaggio di denaro a livello Europeo con riferimento alle pubblicazioni del magazine H 2016-17 con riferimento alle pubblicazioni avente per oggetto i servizi finanziari. Per le ricerche abbiamo fatto riferimento alle citazioni di seguito riportate.

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    BIBLIOGRAFIA Publication 2017-18,07 - publication 2017-18,06 – publication 2017-18,05

    Fonti per le ricerche: Archivio di Stato di Napoli | Biblioteca Università Federico II di Napoli, documenti e testi dal XVII al XX secolo

    Testi dal XVII al XX secolo biblioteche Universitarie delle città di Roma, città di Firenze, città di Torino, città di Parigi. Bibliografia, publication H, 2018-19,01.

    volume "LA SCUOLA D'INGEGNERIA IN NAPOLI 1811-1967" (a cura di Giuseppe Russo, pubblicato in occasione del trasferimento della Facoltà di Ingegneria da Mezzocannone ai nuovi edifici di Fuorigrotta) - estratti informazioni e documenti storici.

    Publication rapporteur and Research Coordinator: Prof. Lelio Della Pietra (Meccanica Applicata alle Macchine, Federico II, Ingegneria, Napoli).

    Publication 2017-18,04 Codice penale, Della estinzione del reato e della pena (articoli 150-184). “Fonti » Codice Penale » LIBRO PRIMO - Dei reati in generale » Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184) » Capo I - Della estinzione del reato” Codice penale, articolo 157, tempo necessario a prescrivere. “Codice penale, Libro I, TItolo VI, agg. al 03/06/2013.” Articolo 630, codice procedura penale. “Fonti » Codice di Procedura Penale » LIBRO NONO - Impugnazioni » Titolo IV - Revisione (artt. 629-647).” Codice di procedura civile, articolo 51. “Fonti » Codice di Procedura Penale » LIBRO PRIMO - Soggetti » Titolo II - Pubblico ministero (artt. 50-54 quater)”

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    Codice penale, articolo 99. “Fonti » Codice Penale » LIBRO PRIMO - Dei reati in generale » Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131) » Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.” Codice penale, articolo 102. “Fonti » Codice Penale » LIBRO PRIMO - Dei reati in generale » Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131) » Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.” Codice penale, articolo 103. “Fonti » Codice Penale » LIBRO PRIMO - Dei reati in generale » Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131) » Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.” Codice penale, articolo 105. “Fonti » Codice Penale » LIBRO PRIMO - Dei reati in generale » Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131) » Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere.” Decreto Legge numero 689 del 24-11-1981, Sanzioni Amministrative. “Legge 24/11/1981 N. 689. Gazzetta Ufficiale N. 329 del 30/11/1981. Modifiche al sistema penale.” Codice penale, articolo 23. “Reclusione.” Codice penale, articolo 173. “Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.” Codice penale, articolo 172. “Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.” Codice civile, Della prescrizione e della decadenza (articoli 2934-2696). “Codice civile, Libro VI, Titolo V, agg. al 30/01/2013.” Modifiche al codice penale del 15 marzo 2017 con riferimento agl’articolo del codice penale 158, 159, 160, 161.

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    Publication 2017-18,03 Articolo 2359 del codice civile (controllate e controllanti). “Società controllate e società collegate.” Articolo 2497sexies, codice civile. “Presunzioni” Articolo 2634, codice civile. “Fonti » Codice Civile » LIBRO QUINTO - Del lavoro » Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (artt. 2621-2642) » Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali.” Decreto Legge numero 127 del 9 aprile 1991. “D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69. 1. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 17 aprile 1991, n. 27).” Codice civile, libro quinto, del lavoro, Titolo V, delle società (art. 2497-2497septies). “Direzione e coordinamento di società. Codice civile, Libro V, TItolo V, Capo IX, agg. al 04/07/2012.” Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973. “Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.” Regio decreto numero 2440 del 18 novembre 1923. “Regio decreto del 18/11/1923 n. 2440 - Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilita' generale dello stato. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.” Decreto legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997. “Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario.”

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    Il gruppo societario nel codice civile – CSM. “CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. STRUTTURA TERRITORIALE DELLA FORMAZIONE. DEL DISTRETTO DEL DISTRETTO DI MILANO, con competenze in diritto europeo. La Responsabilità dei Gruppi Societari nei Diritti Nazionali e nel Diritto Europeo. Corso di formazione e aggiornamento in formazione e aggiornamento in diritto comparato e diritto Europeo – II Sessione interdisciplinare – sessione interdisciplinare di novembre – A cura di Francesca Fiecconi. Publication 2017-18,02 Decreto legge numero 689 del 24 novembre 1981. “Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale.” Relazione Decreto Legge 681 del 24 novembre 1981. “I principi generali dell’illecito amministrativo.” Decreto Legge numero 231 del 08 giugno 2001. “Responsabilità amministrativa degl’Enti.” Publication 2017-18,01 DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n 231. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.” DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139. “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato

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    per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15G00153). (GU n.205 de