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1 GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS) PRINCIPI BASE SUL DIRITTO ALLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (JURE SANGUINIS) La cittadinanza italiana iure sanguinis viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948 oppure i figli i nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.. Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno diritto solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata. I figli donna italiana e padre di cittadinanza straniera nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia. Non sarà possibile il riconoscimento per via amministrativa attraverso i Consolati. 1. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER INSERIMENTO NELLA LISTA DI ATTESA Gli interessati che desiderino ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dovranno inviare la loro richiesta direttamente a questa Consolato attraverso la compilazione di un modulo di domanda di inserimento in lista di attesa. Questo modulo dovrà essere compilato in maniera completa, firmato dall’interessato e trasmesso insieme a un documento che attesti l’indirizzo di residenza, che deve esser e nominale e recente, insieme alla copia di un documento di identità (RG o passaporto). Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente per posta, con avviso di ricevuta di consegna all’indirizzo di questa Consolato . Come documento che attesti l’indirizzo di residenza potranno essere presentati alternativamente:

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Page 1: GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA …€¦ · restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente

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GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER

DISCENDENZA

(IURE SANGUINIS)

PRINCIPI BASE SUL DIRITTO ALLA CITTADINANZA ITALIANA PER

DISCENDENZA (JURE SANGUINIS)

La cittadinanza italiana iure sanguinis viene trasmessa dall'ascendente

italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con

restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al

riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre

italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948

oppure i figli i nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1

comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro

discendenti.. Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della

cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno

diritto solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata. I figli donna

italiana e padre di cittadinanza straniera nati prima del 01/01/1948

potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana

solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia. Non sarà

possibile il riconoscimento per via amministrativa attraverso i Consolati.

1. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER INSERIMENTO

NELLA LISTA DI ATTESA

Gli interessati che desiderino ottenere il riconoscimento della cittadinanza

italiana iure sanguinis dovranno inviare la loro richiesta direttamente a

questa Consolato attraverso la compilazione di un modulo di domanda di

inserimento in lista di attesa. Questo modulo dovrà essere compilato in

maniera completa, firmato dall’interessato e trasmesso insieme a un

documento che attesti l’indirizzo di residenza, che deve essere nominale

e recente, insieme alla copia di un documento di identità (RG o

passaporto). Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente per posta, con

avviso di ricevuta di consegna all’indirizzo di questa Consolato .

Come documento che attesti l’indirizzo di residenza potranno essere

presentati alternativamente:

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• “certidão do cadastro eleitoral” emesso dal “cartório eleitoral” della

“zona eleitoral” in cui il cittadino è iscritto. È essenziale che detto

certificato riporti l’esatto domicilio dell’elettore;

• copia della prima pagina della dichiarazione dei redditi (“Declaração

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF”) che abbia l’ultimo

anno come base di calcolo;

• ricevuta di pagamento della rata mensile delle tasse universitarie

dove consti l’indirizzo dello studente;

• lettera di avviso del pagamento della pensione. L’indirizzo

dichiarato nel modulo deve corrispondere all’indirizzo che risulta nel

documento presentato.

Se i documenti presentati dovessero apparire non attuali e/o incompleti,

il Consolato potrà sollecitare altri documenti complementari. Moduli senza

firma o di interessati residenti in Stati che non fanno parte della

circoscrizione di questo Consolato non saranno inseriti nella lista d’attesa.

Alle domande compilate in modo corretto sarà fornito un numero

progressivo, che sarà inserito nella lista d’attesa per il riconoscimento

della cittadinanza italiana.

Sottolineiamo che le richieste sono individuali: ogni maggiorenne dovrà

presentare la propria richiesta. I figli che al momento della presentazione

della richiesta di inserimento in lista di attesa siano minorenni verranno

considerati insieme alla richiesta dei genitori, anche se saranno diventati

maggiorenni al momento della convocazione.

2. CONVOCAZIONE

Le persone convocate dovranno presentarsi personalmente nel giorno e

orario della convocazione, presso il Consolato. La convocazione è

personale e intrasferibile. All’avvicinarsi della convocazione del proprio

numero d’attesa, suggeriamo agli interessati di preparare la

documentazione per il riconoscimento della cittadinanza seguendo le

istruzioni disponibili sul presente sito web. In questo modo, i documenti

saranno pronti in vista della convocazione, assicurando che venga

rispettata la scadenza per la presentazione della domanda di

riconoscimento della cittadinanza. La documentazione non soggetta a

modifiche (ad esempio certificati dello stato civile di ascendenti deceduti,

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rilasciati dopo il decesso dell’interessato) non ha una data di scadenza.

La validità degli altri certificati è di 6 mesi. Se la documentazione non

dovesse essere ritenuta esaustiva, il Consolato potrà richiedere

documentazione aggiuntiva o più recente. Coloro che non si dovessero

presentare alla data di convocazione perderanno il turno e, per essere

nuovamente convocati, dovranno rientrare nella lista di attesa.

3. PAGAMENTO DELLE TARIFFE CONSOLARI

La Legge n. 89/2014 stabilisce l'obbligo di pagare l'importo

corrispondente al valore di 300,00 Euro per ogni persona maggiorenne

che presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure

sanguinis”. Il contributo è dovuto per l'analisi della documentazione

indipendentemente dal buon esito della pratica. Nel caso in cui il

riconoscimento della cittadinanza non vada a buon fine all’esito

dell’istruttoria, l'importo pagato non potrà essere rimborsato. Sono esenti

dal pagamento del contributo i figli dei richiedenti che alla data di

presentazione della domanda di cittadinanza, nel giorno della

convocazione, siano minorenni, così come gli ascendenti già deceduti o

quelli ancora vivi che non richiedano il riconoscimento della cittadinanza.

4. SCADENZE

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza

italiana sarà completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della

domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17701/2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 /03/ 2014.

5. ABOLIZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE CONSOLARE DI ATTI

PUBBLICI ESTERI: ENTRATA IN VIGORE DELLA

CONVENZIONE DELL’ AIA SULLA APOSTILLA

Il 14 agosto 2016 è entrata in vigore per il Brasile la Convenzione dell'Aia

del 5 ottobre 1961 sull'abolizione dell'obbligo di legalizzazione di atti

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pubblici stranieri. A partire da questa data, la legalizzazione degli atti

pubblici brasiliani - basata sulla Risoluzione del Consiglio Nazionale di

Giustizia n. 228 del 22 giugno 2016 - è stata sostituita dallo strumento

dell’“Apostille”, emessa dai cd. “Cartórios”, indicati sul sito web

www.cnj.jus.br/haia. L’ Apostille è una nota con la quale i “Cartórios”

autorizzati autenticano e confermano la validità dell'atto pubblico

straniero, consentendo ai cittadini brasiliani di non dover più richiedere ai

consolati territorialmente competenti la legalizzazione di tali documenti.

L'Apostille verrà applicata anche alle traduzioni degli stessi atti pubblici,

a condizione che la traduzione sia eseguita da un traduttore pubblico

giurato che faccia parte degli elenchi predisposti dalle Camere di

Commercio (Juntas Comerciais) di ciascuno Stato della Federazione.

L'atto pubblico brasiliano sarà riconosciuto e considerato valido in Italia

grazie alla Apostille posta sulla firma dell’autore del certificato e sulla

firma dell’autore della traduzione.

Possono essere presentate traduzioni asseverate presso i Trbunali

italiani ai sensi della vigente normativa.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL GIORNO DELLA

CONVOCAZIONE

Documenti riguardanti l’ascendente emigrato dall’Italia:

1. Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) del

dante causa (antenato italiano che ha dato origine al diritto alla

cittadinanza), completo di generalità dei genitori. Questo documento

dovrà essere richiesto dall’interessato al Comune italiano di nascita

dell’ascendente. Nel caso in cui il Comune dovesse informare

l’interessato dell’impossibilità dell’emissione dell’Estratto dell’atto di

nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in

uso all’epoca della nascita dell’antenato, l’interessato dovrà

presentare un documento in cui il Comune attesti l’inesistenza del

registro e, in sostituzione al menzionato documento, si potrà

presentare il Certificato di Battesimo in originale, rilasciato dalla

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Parrocchia locale, che contenga il riconoscimento da parte della

Curia Vescovile competente per la Parrocchia di emissione.

2. Certificato di non naturalizzazione, emesso dal Ministero della

Giustizia brasiliano (http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/e-

certidao), con Apostille, debitamente tradotto in lingua italiana da un

traduttore giurato e con Apostille sulla traduzione. Questo certificato

dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome

dell’ascendente italiano che risultino nei certificati di stato civile

brasiliani o che eventualmente siano state oggetto di rettifica

giudiziale. Nel caso in cui l’ascendente sia vivo, il Certificato

Negativo di Naturalizzazione potrà essere sostituito dalla Carta di

identità per stranieri (RNE).

2a. L’eventuale naturalizzazione brasiliana dell’ascendente italiano

non impedisce la trasmissione della cittadinanza ai propri

discendenti, a condizione che i figli dell’interessato siano nati prima

del decreto di naturalizzazione oppure che siano nati dopo il

riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’ascendente

naturalizzato oppure che la naturalizzazione sia avvenuta dopo il

16/08/1992. In questo caso, si dovrà presentare il duplicato del

Certificato di Naturalizzazione in originale, con Apostille,

debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato e con

Apostille sulla firma del traduttore.

2b. Nel caso in cui l’ascendente italiano abbia risieduto in paesi

diversi da Brasile e Italia (esempio: il dante causa o altro ascendente

è stato residente in Argentina prima di emigrare in Brasile), sarà

necessario presentare anche un Certificato Negativo/Positivo di

Naturalizzazione rilasciato dalle autorità dei paesi nei quali si è

eventualmente risieduto. L’interessato dovrà rivolgersi al Consolato

italiano competente per il luogo di rilascio del documento, il quale

fornirà le istruzioni circa la legalizzazione e la traduzione degli atti

richiesti. Il certificato dovrà essere consegnato già

legalizzato/apostillato/tradotto.

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3. Certificati di Matrimonio e di Morte: “certidão de casamento em

inteiro teor” e “certidão de óbito em inteiro teor”, in versione integrale

e in buono stato, con Apostille, e con relativa traduzione giurata in

lingua italiana e con Apostille anche sulla firma del traduttore.

3a. Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, sarà necessario

presentare l’Estratto dell’atto di matrimonio, in originale, rilasciato

dal competente Comune.

3b. Nel caso in cui l’ascendente italiano si sia sposato più volte sarà

necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato

di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del

secondo matrimonio, e così via.

3c. Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi (per

esempio, nascita in Italia, matrimonio in Argentina, morte in Brasile),

sarà necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorità

competenti del paese in cui sono stati originariamente registrati.

3d. Nel caso in cui nel certificato di morte risulti qualsiasi

informazione che indichi che il soggetto era brasiliano (era elettore,

brasiliano naturalizzato o brasiliano per opzione, ecc.), non sarà

possibile concludere positivamente il processo finché non venga

comprovato che i suoi figli erano nati prima della naturalizzazione o

dopo eventuale riacquisto della cittadinanza italiana.

Documenti riguardanti i richiedenti:

1. Formulario di domanda e formulario di registro debitamente compilati

e firmati da ogni richiedente maggiorenne (i minorenni inclusi nel

processo non devono compilare questi due formulari). Si richiede che

questi due formulari siano compilati al computer, senza alterare il testo

originale, e che vengano firmati dall’interessato.

2. Fotocopia semplice del documento di identità (RG) o del passaporto,

anche per i minorenni inclusi nel processo. Non saranno accettati

documenti di identità (RG) con data di emissione superiore a dieci anni,

così come tessere professionali o patenti di guida (CNH).

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3. Prova di residenza personale e recente di ciascun richiedente

maggiorenne. Nel caso di persone sposate, saranno accettate anche

prove in nome dei coniugi. Potranno essere presentati come prove di

residenza: certificato del titolo di elettore emesso dalla Giustizia

Elettorale, che includa il domicilio dell’elettore

(www.tse.jus.br/eleitor/servicos); copia della prima pagina della

dichiarazione dei redditi (declaração do IR) che abbia l’ultimo anno come

base di calcolo; ricevuta di pagamento delle tasse universitarie dove

consti l’indirizzo dello studente; lettera di avviso del pagamento della

pensione. L’indirizzo dichiarato nel modulo deve corrispondere

all’indirizzo che risulta nel documento presentato. Se i documenti

presentati dovessero suscitare dubbi riguardo ai dati ivi riportati, il

Consolato potrà sollecitare altri documenti complementari.

4. Tutti gli atti di stato civile brasiliani concernenti i richiedenti (nascita, matrimonio, divorzio) in duplicato originale (cd. “segunda via original”), in versione integrale, con relativa traduzione giurata. Tali documenti devono essere apostillati. Anche la traduzione giurata deve essere apostillata. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente apostillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell’atto, anch’esso apostillato e accompagnato da relativa traduzione giurata apostillata. 5. Albero genealogico (utilizzando il modulo presente sul sito). Tale albero dovrà contenere le informazioni a partire dal dante causa, anche nel caso in cui in questa Consolato già esista un processo di cittadinanza di parenti. IMPORTANTE: Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi in fase di analisi della documentazione, potranno eventualmente essere richiesti documenti complementari. IMPORTANTE: Per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana, i richiedenti dovranno presentare tutta la suddetta documentazione, compreso l’Atto di Nascita originale dell’ascendente italiano ottenuto in Italia. in caso di atti di antenati già depositati presso questa Consolato– non sarà necessario presentarli nuovamente. Si sottolinea che la documentazione di norma non soggetta ad alterazioni (per esempio atti relativi a ascendenti deceduti, rilasciati dopo il decesso

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degli interessati) non ha data di scadenza. La validità degli altri certificati è di 6 mesi. Nel caso in cui la documentazione dia adito a dubbi circa i dati in essa contenuti, il Consolato potrà richiedere documenti complementari o più recenti. Si sottolinea che, in virtù della vigente normativa in materia di privacy, non è possibile consultare i processi di cittadinanza di parenti nei registri del Consolato. CONSIDERAZIONI IMPORTANTI SU ALCUNI CASI SPECIFICI Caso in cui uno degli avi sia nato in Brasile prima del 01/01/1889 Potrà essere presentato relativo Certificato di Battesimo emesso dalla Parrocchia, opportunamente legalizzato dalla Curia Episcopale competente per la parrocchia di emissione. Saranno accettatati anche certificati di matrimonio religioso emessi dalla parrocchia nel caso di matrimoni precedenti al 21/05/1890, anch’essi legalizzati presso la Curia. Tali certificati dovranno essere tradotti e apostillati. Nel caso di nascite e matrimoni avvenuti dopo le suddette date, saranno ammessi solo certificati dello stato civile brasiliano. Caso di coniugi a) Donne che abbiano contratto matrimonio con cittadino italiano entro la data del 27 aprile del 1983: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii. Tale riconoscimento avrà come data il giorno successivo a quello del matrimonio. Pertanto potranno depositare agli atti del procedimento di riconoscimento di cittadinanza italiana il proprio certificato di nascita originale e la relativa traduzione in italiano fatta da traduttore giurato, entrambi muniti di Apostille. Stessa procedura si applica anche in caso di scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte del coniuge) avvenuto a partire dal 27 aprile 1983. In ogni caso, è richiesto il pagamento del contributo ex l. 89/2014 (€ 300,00). Se lo scioglimento del vincolo è avvenuto prima del 27 aprile 1983, invece, la donna ha perso la cittadinanza italiana acquisita per matrimonio se risiedeva all’estero e ha riacquistato o mantenuto la cittadinanza straniera di origine. N.B.: Ai fini del riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis a discendente di italiano, non è necessaria la presentazione anche degli atti di nascita e morte di coniugi degli ascendenti nella linea di trasmissione della cittadinanza.

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b) Mariti di cittadine italiane (senza discriminazione di data) o mogli di cittadini italiani che abbiano contratto matrimonio dopo il 27 aprile 1983 non hanno diritto automatico alla cittadinanza italiana; gli interessati possono fare domanda di acquisto di cittadinanza italiana per matrimonio una volta che il coniuge abbia già ottenuto la cittadinanza italiana, che il certificato di matrimonio sia già stato registrato presso un Comune italiano e che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Caso di persone divorziate Una sentenza di divorzio emessa Brasile non è considerata automaticamente valida in Italia. Le registrazioni del divorzio annotate nei rispettivi atti di matrimonio/nascita non sono valide per il riconoscimento delle relative sentenze in Italia. I documenti necessari per la trascrizione di una sentenza di divorzio sono:

1. Copia della sentenza e delle parti principali del processo (le fotocopie devono contenere, in ogni pagina, la dicitura “cópia extraída do Tribunal de Justiça de...” o il timbro originale di autenticazione del Tribunale stesso) muniti di Apostille, ovvero:

- Petizione iniziale - Atti di Istruzione e Giudizio - Sentenza - Dichiarazione di passaggio in giudicato (solitamente consiste in un

timbro nelle ultime pagine del processo) - Certificato della situazione processuale (certidão de objeto e pé)

integrale. 1b. In caso di divorzio consensuale in “Cartorio”, dovrà essere prodotto un originale (cd. segundo traslado) della scrittura privata autenticata che determina il divorzio munito di apostille.

2. La traduzione in lingua italiana della documentazione specificata al

punto 1 deve essere realizzata da un traduttore giurato e deve essere munita di Apostille.

3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dall’interessato, la quale attesti il procedimento di divorzio.

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Caso di errori nei nomi e cognomi nei certificati di stato civile brasiliani Nel limitato caso in cui i certificati in questione contengano piccoli errori o “portoghesizzazioni” nei nomi di ascendenti in linea di trasmissione deceduti o che non siano richiedenti, non sarà necessario rettificare tali registrazioni. Nel caso in cui i certificati dell’Anagrafe contengano differenze sostanziali nei nomi o errori nei cognomi o nelle generalità degli ascendenti in linea di trasmissione deceduti o che non siano i richiedenti, sarà necessario sollecitare la rettifica di tali registrazioni presso la Giustizia brasiliana. La copia della sentenza di rettifica autenticata dall’ufficio notarile (cartório) del tribunale competente per la sentenza, opportunamente apostillata, dovrà essere presentata insieme con il certificato rettificato. Nel caso in cui gli atti dell’Anagrafe dei richiedenti contengano qualsivoglia divergenza nel nome, nel cognome, nelle date o nel luogo di nascita, le registrazioni dovranno essere uniformate presso la Giustizia brasiliana con i dati corretti, e dovrà essere presentato un certificato integrale, in cui constino chiaramente tutte le rettifiche fatte nel certificato: i dati così come constavano nel certificato originario e la loro successiva alterazione. La copia della sentenza di rettifica autenticata dall’ufficio notarile (cartório) del tribunale competente per la sentenza, opportunamente apostillata, dovrà essere presentata insieme con il certificato. Nel caso in cui le alterazioni che constino nelle certificazioni continuino a suscitare dubbi circa l’identità della persona, il Consolato potrà richiedere documentazione complementare. Casi di figli richiedenti nati prima o fuori dal matrimonio Per la legge italiana tale condizione non impedisce la trasmissione della cittadinanza. Nel caso in cui nel certificato di nascita constino entrambi i genitori come dichiaranti, sarà sufficiente presentare il certificato integrale, in duplicato originale, munito di Apostille, opportunamente tradotto in lingua italiana da traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà essere munita di Apostille. Qualora, però, nel certificato di nascita consti come dichiarante soltanto uno dei genitori che non sia il discendente italiano, nel caso in cui il figlio sia minore di 14 anni, sarà necessario che il genitore non dichiarante faccia in un Tabelionato de Notas una scrittura pubblica di dichiarazione

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di maternità/paternità firmata anche dal genitore che ha inizialmente dichiarato la nascita, nella quale si dichiari di acconsentire al riconoscimento. Nel caso in cui il figlio abbia già compiuto i 14 anni d’età, sarà lui stesso a dover essere presente all’atto della scrittura pubblica dichiaratoria (escritura pública declaratória) per esprimere il suo consenso con la dichiarazione del genitore. La scrittura dovrà essere munita di Apostille e dovrà essere opportunamente tradotta in lingua italiana da un traduttore giurato. Anche la traduzione dovrà essere accompagnata da Apostille. Attenzione: nel caso in cui il figlio sia riconosciuto nella scrittura dal genitore che gli trasmette la cittadinanza dopo la maggiore età, questi ha a disposizione un termine legale improrogabile di un (1) anno dalla data del suddetto riconoscimento per firmare una dichiarazione presso questa Consolato per l’elezione di cittadinanza italiana, nei termini di cui alla Legge n. 91 del 05/02/1992; in caso contrario, non avrà diritto alla cittadinanza italiana. Per l’elezione di cittadinanza sarà richiesto il pagamento dei diritti pari a 250 euro. Caso di figli riconosciuti giudizialmente o tramite scrittura pubblica Per i figli riconosciuti giudizialmente dovrà essere presentata copia del processo del riconoscimento di paternità, dalla petizione iniziale alla sentenza finale, passata in giudicato. In tutte le pagine del processo dovrà constare la sigla del funzionario e direttore dell’ufficio notarile (cartório) del Tribunale di Giustizia. Insieme al processo dovrà essere inviato il certificato della situazione processuale (certidão de Objeto e Pé). Tutti i documenti dovranno essere muniti di Apostille. Del processo completo dovranno essere tradotte – solo ed esclusivamente da traduttore giurato – soltanto le seguenti parti (“Peças Principais”): Certificato della situazione processuale (certidão de Objeto e Pé); Petizione iniziale (petição inicial); Atti di Istruzione e Giudizio (Ata de Instrução e Julgamento); Sentenza; Passaggio in giudicato (solitamente consiste in un timbro nelle ultime pagine della sentenza). Anche la traduzione dovrà essere munita di Apostille. Questo processo, una volta inviato in Italia, sarà sottoposto a valutazione da parte della giustizia italiana. Per i figli riconosciuti con scrittura pubblica il richiedente dovrà presentare un duplicato originale della Scrittura Pubblica di Riconoscimento di figlio (Escritura Pública de Reconhecimento de Filho) emessa dal Tabelionato

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de Notas nella quale l’atto è stato formato, accompagnata da traduzione in lingua italiana fatta esclusivamente da traduttore giurato. Tali documenti devono essere muniti di Apostille. Caso di figli adottati Dovrà essere presentata copia del processo giudiziario di adozione, dalla petizione iniziale alla sentenza finale, passata in giudicato. In tutte le pagine del processo dovrà constare la sigla del funzionario o del direttore dell’ufficio notarile (cartório) del Tribunale di Giustizia. Insieme al processo dovrà essere inviato il certificato di situazione processuale (certidão de Objeto e Pé) con Apostille. Del processo completo, dovranno essere tradotte soltanto le seguenti parti (“Peças Principais”): Certificato della situazione processuale (certidão de Objeto e Pé); Petizione iniziale (petição inicial); Atti di Istruzione e Giudizio (Ata de Instrução e Julgamento); Sentenza; Passaggio in giudicato (solitamente consiste in un timbro nelle ultime pagine della sentenza). Tali documenti e relative traduzioni dovranno essere muniti di Apostille. Questo processo, una volta inviato in Italia, sarà sottoposto a valutazione da parte della giustizia italiana. Caso di certificati stranieri

In caso di nascita, matrimonio o morte avvenuti fuori dal territorio

brasiliano dovrà essere presentato il certificato originale straniero con

legalizzazione del Consolato Italiano competente e traduzione

direttamente dalla lingua straniera all’italiano, salvo che non sia previsto

l’esonero dalla legalizzazione e/o dalla traduzione in base ad accordi,

convenzioni internazionali o disposizioni comunitarie. Si consiglia di fare

riferimento alle istruzioni che la locale rappresentanza consolare italiana

potrà fornire.