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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - po.camcom.it · A)Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti tra debitore e creditori (60%) miranti a risolvere la crisi

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Accordi stragiudiziali, concordato preventivoconcordato fallimentare, esdebitazione

Niccolò AbrianiFacoltà di Economiadell’Università di Firenze (*)

Prato, 4 aprile 2006(*) [email protected]

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La gestione dell’insolvenzaTre attori:1) Il debitore2) I creditori3) Lo Stato

Potere giudiziario (sempre necessario, quantomeno come risolutore di conflitti)Potere amministrativo (può mancare)

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Il leit-motiv della riforma“Disintermediazione dell’insolvenza”:

Rafforzamento dei vertici privatidebitorecreditori

Attenuazione del ruolo dello StatoRuolo del giudice fallimentare: soggetto che risolve i conflitti, non più soggetto che dà direttive a coloro che operano nel fallimento (che dovevano, conseguentemente, essere terzi)

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Il leit-motiv della riformaA) Lasciare i due attori principali quanto più possibile liberi di trovare soluzioni concordate alla crisi d’impresa (d.l. 35/2005)B) Rafforzare poteri di indirizzo dei creditori sulla gestione della procedura (d.lgs. 5/2006)

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Il leit-motiv della riformaElementi caratterizzanti la riforma del 2005-2006:

flessibilità delle soluzioni alla crisi sia concordatesia ad iniziativa di terzi

eliminazione del carattere punitivo delle procedure concorsualiRidefinizione selettiva della revocatoria

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Le conseguenzeRiforma del concordato preventivoDisciplina di accordi stragiudiziali e piani di risanamentoRiforma del concordato fallimentareIntroduzione del beneficio dellaesdebitazione

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Il “bastone” e la “carota”A) Il “bastone” della minaccia del fallimento (e sanzioni penali) incoraggia il debitore a comportarsi correttamenteB) La “carota” del concordato lo spinge nelle braccia dei creditoriIncentivare il debitore a rivelare tempestivamente la crisi, evitando azioni potenzialmente distruttive del valore dell’impresa

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Gli obiettivi della riformaIl debitore:A) mantiene un limitato potere di controllo sulla gestione del proprio patrimonio;B) ha un’aspettativa (di mero fatto) di conservarne una parte, nonostante il fatto che ai creditori vengano impostisacrifici

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Gli obiettivi della riformaIl debitore:C) si vede riconosciuta una “area franca” dall’operatività della revocatoria (che sta nella normalità della gestione dell’impresa), al fine di:C1) permettere ricerca soluzioni crisi;C2) garantire ai creditori che partecipano all’accordo la definitiva degli atti compiuti

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Gli obiettivi della riforma

Chi tocca l’impresa precotta non rimane scottato…

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Gli obiettivi della riformaIn questa prospettiva (debitore):A) rimossi i limiti d’accesso al concordato per il debitore;B) rimossi i vincoli al contenuto della proposta che può formulare ai creditori;C) spostamento della competenza dall’assemblea straordinaria al c.d.a. (e maggioranza di capitale per società di persone)

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Gli obiettivi della riformaIn questa prospettiva (creditori):A) abbassamento del quoziente richiesto per l’approvazione del concordato (da 2/3 alla metà più uno dei crediti ammessi al voto)B) eliminato il requisito della maggioranza per numero di votanti;C) introdotta la possibilità di suddividere i creditori (chirografari) in classi;

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Gli obiettivi della riformaIn questa prospettiva:D) eliminato il giudizio di convenienza ad opera del tribunale (ex art. 181 v.t.)

A+B+C+D = Tendenziale liberalizzazione del

concordato preventivo

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Gli obiettivi della riforma

I creditori :Sono arbitri esclusivi della approvazione del concordato.Possono esprimersi su un numero di proposte più elevato rispetto al passato.

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Innovazioni convergentiNuovi istituti di soluzione (o prevenzione) concordata della crisi:A)Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti tra debitore e creditori (60%) miranti a risolvere la crisi (art. 182-bis)B) I piani di risanamento (art. 67, 3° co., lett. d) e ridefinizione selettiva della revocatoria

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Innovazioni convergenti

Riforma del concordato fallimentare

Introduzione del beneficio dellaesdebitazione

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Gli obiettivi della riforma

Una scommessa coraggiosa ?

Una disciplina non sempre felice

Il rischio di leggere le nuove norme con i vecchi occhiali (le domande di concordato nascondono insolvenza?)

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Parte I

Il “nuovo” concordato preventivo (dopo il d.l. 35/2005)

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Il presupposto oggettivo“Stato di crisi” (che ora comprende anche lo stato di insolvenza):

rischio di insolvenza (cfr. Trevisanato)rischio tuttavia non generico, ma:

imminente (in un tempo relativamente breve)

rilevante (non mera eventualità)

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Concordato preventivo

Mira ad un accordo con i creditoriMa la maggioranza per somma vincola tutti gli altri

Proposta a contenuto libero:Assenza di vincoli sui finiAssenza di vincoli sui mezzi

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Il presupposto“Stato di crisi”: rilevante pericolo di insolvenza imminente

Concetto di “crisi” funzionale a consentire all’imprenditore di rivolgersi tempestivamente ai creditori, ma imponendo loro sacrifici decisi dalla sola maggioranza (e non da tutti)

Comprende anche l’insolvenza (art. 160 ultimo comma)

D.l. 30-12-2005, n. 273 (risposta a pronunzie giurisprudenziali, es. Trib. Treviso)

Ad eccezione di questo problema (ormai risolto), un falso problema da sempre

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Contenuto della proposta: gli obiettivi (1)Soddisfazione/ristrutturazione

Obiettivi alternativi o cumulativiA) soddisfazione dei crediti, in qualsiasi forma

i crediti vengono estinti, come eventualm. ridotti, a seguito del concordato

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Contenuto della proposta: gli obiettivi (2)

B) ristrutturazione dei debitii crediti sopravvivono a seguito del concordato, con:

nuove scadenzenuovi importinuovi tassi d’interesse, ecc.

Il concordato “interessa” anche i creditori con prelazione? (rinvio)

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Contenuto della proposta:gli strumenti (1)

Strumenti per raggiungere gli obiettivi:

pagamento in denarocessione dei beni a mandataricessione di beni ad un “assuntore”

soggetto che rileva l’attivo in blocco e il passivo, previa falcidia

accolli

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Contenuto della proposta:gli strumenti (2)

(segue)operazioni straordinarie

fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.

attribuzione di:azioni, quote, obbligazioni convertibili, warrants,

obbligazioni o titoli di debito

altri strumenti finanziari

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Procedimentodi concordato preventivo (1)Ricorso al tribunale, che valuta “la completezza e la regolarità della documentazione”

V. art. 161Valutazione preliminare del tribunale solo in caso di formazione di classi

Suddivisione in ragione dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economiciSussistenza di motivi per un trattamento differenziato

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Procedimentodi concordato preventivo (2)La relazione del professionista: elemento chiave

Cosa implica l’attestazione di “veridicità”?Basta un rinvio alle scritture contabili?

Riscontri: dalla scrittura al fatto di gestione (à rebours rispetto al controllo contabile)

Controllo (su base campionaria) della corrispondenza tra dato contabile e fatto di gestione (es. magazzino)

Circolarizzazione dei crediti (e debiti)

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Procedimentodi concordato preventivo (2)La relazione del professionista: elemento chiave

Cosa implica l’attestazione di “fattibilità”?Valutazione prognostica (collocandosi nel contesto-realtà fattuale ex ante)

Bon valutazione ex post con causalità ipotetica

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Procedimentodi concordato preventivo (2)

Che cosa implica il mancato riscontro della “fattibilità”?

Il tribunale può controllare la fattibilità e dichiarare il fallimento se il piano non è “fattibile” ?

Non automatismo (crisi vs. insolvenza)

Comunicazione al P.M. (nuovo art. 6)

Nella prassi, creditori

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Procedimentodi concordato preventivo (3)

Effetti (art. 167-169):I creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutiveIl debitore continua a gestire, sotto controllo

Possibilità di prevedere nell’accordo una soglia minima di rilevanza (art. 167 u.c.)Raccordo disciplina s.r.l. (o 2364, n. 5)Ridotto impatto degli atti non autorizzati ? Non opponibilità ai creditori concorrenti ?

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Procedimentodi concordato preventivo (4)

Comunicazione ai creditoriEventuale disciplina della sollecitazione all’investimento

Relazione del commissario giudizialeDeve rinnovare le stime?

Adunanza dei creditori e apertura della votazione

Possibilità di adesioni successive, entro 20 gg. (art. 178 ult. comma)

ma la norma non è coordinata: v. maggioranza 2/3!

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Chi vota sulla propostadi concordato preventivo?Creditori chirografari: voto (eventualmente per classi)

Votano i soci per i finanziamenti postergati?

E soprattutto: votano i creditori con prelazione?

La soluzione sul voto dipende dalla soluz. che si dà alla possibilità di pagamento non integrale dei cred. con prelazione

V. slide successiva

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Concordato preventivo e creditori con prelazioneIl concordato può “interessare” i creditori con prelazione?

Il relativo credito può essere soddisfatto non integralmente?

Il relativo credito può essere pagato (anche per intero, ma) in tempi lunghi?

Dato testuale (art. 177): i creditori con prelazione non votano, salvo rinunziaTuttavia, argomenti nel senso della possibilità di includere nella proposta anche i creditori con prelazione incapiente o su beni non presenti nel patrimonio:

Assenza di una norma sostanziale nel nuovo 160 (“ristrutturazione” senza apparenti limiti)Art. 182-terArt. 124 e 127 nuovi (concordato fallimentare)

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Contenuto della proposta: gli obiettivi (2)

V. Transazione fiscale (art. 182-ter): “Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”

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Concordato preventivo e fallimentare: meglio fallire?

Esdebitazione

Effetti verso creditori privilegiatiArt. 124 e 127 nuovo testo

Un soddisfacimento, anche non integrale, dei creditori privilegiati sarebbe in linea con la filosofia della riforma (ma riscrittura art. 177, accordando diritto di voto)

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Approvazione della proposta (art. 177)

Maggioranza solo per sommaGrandissimo potere ai creditori forti

Più complesso in presenza di classiMaggioranza all’interno di ciascuna classeApprovazione di tutte le classi

Possibilità di cram-down: v. dopo

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Omologazione (art. 180)A conclusione delle votazioni:

1) approvazione

2) mancata approvazione con poss. di cram-down (se più classi: v. dopo)

3) mancata approvazione definitiva

In tutti i casi:Apertura del giudizio-contenitore ex art. 180

Quale potere al giudice?

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Omologazionee cram-down (art. 180)

In caso di classi, se è raggiunta solo la maggioranza per somma:

il giudice può omologare (comma 4) se:

La maggioranza delle classi ha approvatoLe classi dissenzienti non ricevono pregiudizio rispetto alle alternative concretamente praticabili

Di solito: la liquidazione fallimentare

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Interruzione della proceduraDiscusso se all’interruzione consegua il fallimento

Stato di “crisi” non è necessariamente stato di “insolvenza” (art. 5 l. fall.)Il tribunale può accertare comunque l’esistenza dello stato di insolvenzaIl problema è se sia possibile un fallimento d’ufficio:

V. art. 6 nuovo testo vedi nuovo art. 195 (liquidazione coatta amm.)Segnalazione al PM?

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Concordato preventivo: schemi di possibile proposta

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Proposta n. 1:cessione dei beni pura e semplice

Il debitore offre:Cessione dei beniPagamento con il ricavato

Non vi è una percentuale minima da offrire ai chirografari

Votano (solo) i creditori chirografari

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Proposta n. 2:cessione dei beni ad un assuntore

Il debitore offre:Cessione dei beni ad un assuntoreL’assuntore paga una percentuale ai chirografari

Ancora, non vi è una percentuale minima da offrire ai chirografari

Non sono necessarie garanzieVotano i creditori chirografari

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Proposta n. 3:Pagamento di creditori con azioni

Il debitore-società offre:Pagamento integrale dei creditori con prelazioneAzioni proprie per “pagare” i chirografari con azioni mediante compensazione

Possibilità di offerte miste: percentuale fissa + azioni + warrantsOccorre una delibera assembleare della società debitriceOccorre una valutazione delle azioni offerte?

Votano i creditori chirografari

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Proposta n. 4:Pagam. con azioni di una Newco/assuntore

Il debitore cede/conferisce i suoi beni ad unaNewco/assuntore, che offre:

pagamento integrale dei creditori con prelazione“pagamento” dei chirografari, nella misura ridotta dal concordato, con azioni (mediante compensazione)

Votano i creditori chirografariSi tratta del modello Parmalat[Variante: i vecchi soci partecipano alla Newco]

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Proposta n. 5:Pagamento in percentuale

Il debitore offre:Pagamento integrale dei creditori con prelazionePagamento al 30% dei chirografari

Differenza con regime ante 2005: non sono necessarie garanzie

Votano i creditori chirografari

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Proposta n. 6:Pagamento + ristrutturazione

Il debitore offre:Pagamento integrale dei creditori con prelazione

NB: NB: quandoquando devono essere pagati?devono essere pagati?Pagamento al 30% chirografariPagamento di un ulteriore 10%

Entro 2 anni, incondizionatamente, oppureEntro 2 anni, qualora si verifichino determinate condizioni

Non sono necessarie garanzieVotano i creditori chirografari

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Proposta n. 7 (con classi):Pagamento + ristrutturazione

Il debitore offre:creditori con prelazione: 100%

chirografari classe A (piccoli fornitori): 30% entro 1 anno

chirografari classe B (fornitori rilevanti e altri creditori): 20% entro 1 anno

chirografari classe C (creditori finanziari): 20% entro 5 anni, con tasso d’interesse al 5% annuo

[oppure: emissione titoli obbligazionari/di debito a 5 anni]

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Proposta n. 7 (segue):Approvazione e cram-down

Votano i creditori chirografari, per classiTutte le classi devono approvare (maggioranza per somma)

Possibilità di cram-down se:almeno due classi (su tre) hanno approvato;i voti complessivamente favorevoli (anche nelle classi dissenzienti) rappresentano la maggioranzala classe dissenziente non è pregiudicata

rispetto alle alternative concretamente praticabili (di solito, la liquidazione fallimentare)

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Proposta n. 8 (con classi):Falcidia dei creditori con prelazione

NB: di dubbia legittimitàPresupposto:

Un immobile del debitore vale € 1.000.000Vi sono iscritte ipoteche di:

BANCA 1: contestuale, capitale residuo € 500.000BANCA 2: giudiziale, capitale ingiunto € 300.000

BANCA 3: giudiziale, capitale ingiunto € 400.000

BANCA 4: giudiziale, capitale ingiunto € 100.000BANCA 5: giudiziale, capitale ingiunto € 200.000

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Proposta n. 8 (segue):Formazione delle classi

Il debitore forma cinque classi ed offre:Classe A (Banca 1 , Banca 2 + altri creditori con prelazione capiente): 100%Classe B (Banca 3): 65%

100% della parte “coperta” dall’ipoteca, pari a € 200.00030% della parte “scoperta”, pari a € 60.000, e così complessivamente € 260.000 (65% di € 400.000)

Classe C (chirografari comuni): 30%Classe D (chirografari bancari): 25%Classe E (Banca 4, Banca 5): 30%

La proposta è approvata (salvo cram-down) se tutte le classi ammesse al voto approvano

La classe A deve approvare?

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Proposta n. 8 (segue):cram-down

I creditori votano, divisi per classiTutte le classi devono approvare (maggioranza per somma)

Possibilità di cram-down se:almeno tre classi su quattro [o cinque, se vota anche la classe A] hanno approvato;

i voti complessivamente favorevoli (anche nelle classi dissenzienti) rappresentano la maggioranza degli ammessi al voto

le classi dissenzienti non sono pregiudicate

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Approfondimento sulla proposta n. 8:lo scenario nel concordato fallimentare

Il debitore (art. 127 comma 4) può NON formare alcuna classe, ed offrire:

100%:alle Banche 1 e 2 (+ altri cred. con prelaz. capiente):alla Banca 3, per la metà del suo credito

25%ai chirografarialla Banca 3, per la residua metà del suo credito

Qual è, per la Banca 3 la (grande) differenza rispetto al caso in cui siano formate le classi?

In quali sedi può essa contestare il trattamento ricevuto?

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Proposta n. 9 (con classi):“Accordo preconfezionato”

Accordo raggiunto fra il debitore e la maggioranza delle banche; una minoranza delle banche si oppone

se il 182-bis non risolve o ne mancano i presupposti:

il debitore propone un c.p. e offre:classe A, creditori con prelazione: 100%classe B, chirografari non bancari: 100% entro 1 annoclasse C, chirografari bancari (la max parte dell’indebitamento): 50%, con interessi “calmierati”, entro 5 anni

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Proposta n. 9 (segue):“Accordo preconfezionato”

Votano solo le classi B e Cla proposta è verosimilmente approvata

Nota: la classe B vota senza essere interessataRiforma opportuna: collegare il voto al possibile pregiudizio al credito

La prospettiva del piano preconfezionato può rendere più facili le ristrutturazioni bancarieLimite: impossibilità di costringere i dissenzienti ad erogare finanza nuova

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Parte II

I “piani di risanamento”

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I piani di risanamento:la (scarna) disciplina

Disciplinati solo per il caso di insuccesso (art. 67, c. 3, lett. d)

Esenzione da revocatoria di:

“atti” “pagamenti”“garanzie concesse su beni del debitore”

posti in essere in esecuzione del piano

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Piani di risanamento e accordi di ristruttu-razione (art. 182-bis: v. dopo): le analogie….

Identici nelle caratteristiche :nessun vincolo per i creditori non aderentinessuna protezione dalle azioni esecutive dei creditori durante le trattativetuttavia, soluzione protetta (ma solo in parte)

Esenzione da revocatoriaDubbi per azioni di responsabilità e sanzioni

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… e le differenzeDiversi per:

Struttura: non è necessariamente un “accordo”Può essere atto interno all’impresa (ma problema data certa)

Se accordo: qualità dei partecipantiNon necessariamente creditori!

es. fondi di private equity

Contenuto del piano“risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa”

“riequilibrio della sua situazione finanziaria”

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Datazione ed esecuzione del piano

Per essere opponibile il piano deve avere data certa

Art. 2704 c.c.

Cosa costituisce “esecuzione” del piano?Un atto non è in “esecuzione” per il solo fatto di essere successivo al pianoQuanto deve essere dettagliato il piano?

Maggiore dettaglio, maggiore “difendibilità” (le operazioni rilevanti devono comunque essere descritte)

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Il contenuto del piano (1)

Dal lato del debitore:continuazione dell’attività: elemento necessario

in capo allo stesso debitorein capo ad un terzo

operazioni straordinarie

Effetto: risanamento/riequilibrio

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Il contenuto del piano (2)Se è costituito da un accordo:Dal lato del creditore/terzo:

finanza nuovaprestiti (anche con garanzia, esente da revoca)capitale di rischioSe acquir., pagamento del prezzo di beni

se creditore/i:dilazioniabbattimento degli interessi,ricapitalizzazione, ecc.

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Piano di risanamentoe competenze degli organi sociali

La redazione e l’approvazione del piano sono atti degli amministratori

V. art. 2381 c.c. e 2409-terdecies (f-bis) in materia di competenze delegate

L’approvazione di un piano non fa venir meno le competenze ordinarie:

Dello stesso consiglio di amministrazioneDell’assemblea, quando il suo intervento è necessario (es. per ricapitalizzazioni)

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La scelta dell’esperto

Rinvio all’art. 2501-bis:altro rinvio al 2501-sexiesrevisore contabile/società di revisione

soc. revisione se soc. quotata

scelta dell’esperto:Presidente del Tribunale se s.p.a.

Quale tribunale? Quello della sede o quello competente ex art. 9 l. fall.?

le parti negli altri casiformulazione comunque dubbia

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L’esperto

Concordato: 161, 2° co. Rinvia all’art. 28 (curatore) Piano di risanamento: 67, 3° co. Lett. d). Rinvia all’art. 2501, bis (revisore contabile/società di revisione)Accordo di ristrutturazione: art. 182-bis (“esperto”)

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L’attestazione dell’esperto

Attestazione della “ragionevolezza”Non può essere generica (“se… allora…”)Non può limitarsi ad attestare la correttezza dei dati contabili (dalla scrittura al fatto gestionale, a campione)Deve implicare un’assunzione di responsabilità

in difetto: mancanza di effetti tipici ex art. 67, c. 3, lett. d)

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Gli effetti del pianoGli effetti si manifestano in caso di suo insuccesso (fallimento del debitore)

Opera anche al di fuori del fallimento (nei confronti dei creditori che agiscono ex art. 2901 c.c.)?

esenzione da revocatoria di:“atti” “pagamenti”“garanzie” (concesse su beni del debitore)

Esenzione: da quale revocatoria?Solo revocatoria fallimentare ex art. 67?Qualunque azione revocatoria?

Anche ex art. 66? Anche inefficacia ex art. 65? Art. 2467 c.c. ?

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L’insuccesso dell’accordo:(1) le responsabilità

Distinzione fondamentale:Piano ab origine errato (scenari irrealistici, elementi trascurati, ecc.)

Responsabilità concorrente dell’esperto e di coloro che l’hanno attuato

Piano inizialmente corretto, ma rivelatosi inattuabile

Responsabilità solo di coloro che ne hanno proseguito l’attuazione

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L’insuccesso dell’accordo:(2) le responsabilità

La responsabilità dell’esperto:Verso i creditori e terzi danneggiati (a prescindere dal fallimento)

Resp. contrattuale verso i partecipanti all’accordo

In caso di fallimento, verso la massa dei creditori?

Problemi di legittimazione attiva del curatore

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L’insuccesso dell’accordo:(3) le responsabilità (segue)

La resp. del debitore (e, soprattutto, degli organi sociali)

La presenza di un piano non elimina la responsabilità per la sua esecuzione

La resp. dei partecipanti all’accordo

per concessione abusiva del credito?Per i danni comunque arrecati

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L’insuccesso dell’accordo:(4) le (possibili) sanzioni

Assenza di disciplina penalemancata “esenzione” da sanzioni penali per i partecipanti all’accordo (e i suoi esecutori)

Possibile rilevanza sotto il profilodella mancanza di dolodella mancanza di colpa (per la bancarotta semplice)

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Parte III

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

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Il presupposto oggettivo“Stato di crisi”: cfr. art. 160

Concetto più ampio dell’insolvenzaChe tuttavia la include: nuovo art. 160 ultimo comma (d.l. 273/2005)

E’ necessario anche per l’accordo ex art. 182-bis?

L’accordo non produce effetti sui contratti (se non quelli liberamente voluti)è tuttavia funzionale all’esenzione da revocatoria

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Il contenuto dell’accordo

“Accordo di ristrutturazione dei debiti”

Cosa significa “ristrutturazione dei debiti”?Deve prevedere la “soddisfazione dei crediti"?

cfr. art. 160 lett. a)

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Il contenuto dell’accordo

Desumibilità (in negativo) dagli effetti dell’accordo sui creditori estranei:

“idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”

Ripristino (o mantenimento) della piena solvibilità del debitore

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Gli effetti dell’accordo sui creditori non aderenti

La tesi dell’efficacia anche per i creditori estranei è insostenibile:

non è un “concordato semplificato”!La consultazione non può essere sostituita da un termine per opporsi

Per di più decorrente da un fatto (la pubblicazione nel reg. impr.) ignoto a quasi tutti…

Conseguenze: gli estranei mantengono il diritto di agire e persino di chiedere il fall.Essi devono essere pagati per intero e alle scadenze previste

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Il contenuto dell’accordo: in genere

Liceità di tutte le pattuizioni funzionali allo scopo di:

rispettare l’accordo con i partecipanti

pagare regolarmente tutti gli altri

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Il contenuto dell’accordo (1)

Dal lato dei creditori:rinunziedilazioniabbattimento degli interessiemissione di obbligazioni o titoli di debito (con effetti novativi)finanza nuova (anche garantita)

cfr. art. 67, comma 3, lett. e)

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Il contenuto dell’accordo (2)

Dal lato dei creditori (segue):conversione dei crediti in capitale

Lascia intatte le regole sull’accertamento della (eventuale, ma fisiologica) perdita di capitale

Artt. 2446 e 2447; 2482-bis e 2482-ter

Attuabile mediante compensazioneLa deliberazione assembleare di ricapitalizzazione è condizione dell’accordo

80

Il contenuto dell’accordo (3)

Dal lato del debitore:continuazione dell’attività

in capo allo stesso debitorein capo ad un terzo

operazioni straordinariema anche liquidazione parziale o totale

non c’è il vincolo del mantenimento dell’impresa in attività e/o dei livelli occupazionali

81

Il contenuto dell’accordo (4)

Dal lato del debitore (segue):cessione di cespiti ai creditori

anche cessione a mandatari che liquidano nell’interesse dei creditori

altro?

82

La “maggioranza” necessaria

Uno o più creditori……che rappresentino il 60%

Non c’è vincolo per la minoranzaIl 60% può includere i creditori con prelazione

Non è una “maggioranza”: è un mero requisito di serietà richiesto per l’omologa

83

Il consenso dei creditoriE’ sufficiente un consenso generico?

Occorre un consenso informato?NB: la pubblicazione opera dopo il raggiungimento del consenso del 60%

nessun requisito di parità di trattamento fra gli aderenti

cfr. principi generali sul consenso negoziale (in partic., errore e dolo)

Possibili adesioni successive alla pubblicazione

84

L’esperto

Scelta dell’esperto ad opera delle partiNon è definito chi debba essere

professionista ex art. 28 l. fall.? (cfr. art. 161)Revisore contabile? Società di revisione?Dottore commercialista/ragioniere?Chiunque abbia esperienza?

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L’attestazione dell’espertoL’esperto deve attestare che l’accordo è:

1) attuabilestima delle probabilità di successo: scenari di mercato, scenari di liquidazione

2) idoneo ad assicurare il regolare pagamento degli estranei

stima della attitudine, in caso di successo, a ripristinare (o mantenere) la solvibilità

Qual è l’orizzonte temporale di riferimento? 1-2 anni?

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Il procedimento: (1) la domanda

Deposito della domanda in tribunale

“dichiarazione” ex art. 161: cos’è?la domanda deve essere approvata ex 152 l.fall.?

accordo già raggiunto con il 60%documentazione ex art. 161 comma 2

relazione dell’esperto

87

Il procedimento (2) la pubblicazione nel reg. imprese

Pubblicazione nel registro impreseCondizione d’efficacia dell’accordo?

Solo per gli accordi che mirino agli effetti dell’art. 67, comma 3, lett. e)

Possibilità di effetti preliminariSospensione delle azioni individualiScambio di informazioni

Cfr. codice di comportamento ABI

88

Il procedimento (3) le eventuali opposizioni

Oggetto delle opposizioni: non attuabilità dell’accordoinidoneità a consentire il regolare pagamento degli estranei

NON ha invece senso proporre opposizione per impedire un pregiudizio di diritto al proprio credito (come nel concordato):

i creditori estranei devono infatti (in teoria) essere pagati per intero e regolarmente

89

Il procedimento:(4) l’omologazione del giudice

Omologazione: necessaria anche in mancanza di opposizioni

Procedimento: cameraleAnche in sede di reclamo

90

L’omologazione del giudice (segue)

Valutazione del giudicePossibilità di CTUCTU opportuna in caso di opposizioniValutazione del merito?

Rigetto della domanda di omologa: dichiarazione di fallimento d’ufficio?Reclamo alla Corte d’appello

91

Il successo dell’accordo

Il piano è eseguito Secondo le sue specifiche pattuizioni

I creditori estranei sono regolarmente pagati:

L’efficacia dell’omologazione non viene in gioco

92

L’insuccesso dell’accordo:(1) gli effetti dell’omologazione

In caso di successivo fallimento, esenzione da revocatoria di:

“atti” “pagamenti”“garanzie”

Esenzione: da quale revocatoria?Solo revocatoria fallimentare ex art. 67?Qualunque azione revocatoria?

93

L’insuccesso dell’accordo:(2) le responsabilità

La responsabilità dell’esperto:Verso i creditori e terzi danneggiati (a prescindere dal fallimento)

Resp. contrattuale verso i partecipanti all’accordo

In caso di fallimento, verso la massa dei creditori?

Problemi di legittimazione attiva del curatore

94

L’insuccesso dell’accordo:(2) le responsabilità (segue)

La resp. dei partecipanti all’accordo

per concessione abusiva del credito?

Per i danni comunque arrecati

95

L’insuccesso dell’accordo:(3) le (possibili) sanzioni

Assenza di disciplina penalemancata “esenzione” da sanzioni penali per i partecipanti all’accordo (e i suoi esecutori)

Possibile rilevanza sotto il profilodella mancanza di dolodella mancanza di colpa (per la bancarotta semplice)

96

Inadempimento e risoluzione dell’accordo

L’accordo può essere risolto per inadempimento

Liceità di clausola risolutiva espressa

Possibilità di apporre condizioni risolutive

Tuttavia: rischio di perdita dei vantaggi ex art. 67, c. 3, lett. e)

97

Parte IV

Il “nuovo” concordato fallimentare

98

Chi può proporreil concordato fallimentare?Duplice novità:

Possono proporlo uno o più creditori e qualunque terzo

Prima era un “monopolio” del fallitoNB: forse può proporlo anche il curatore: v. dopo

Non può proporlo il fallito, se non in una “finestra” temporale limitata

Dopo sei mesi dalla dich. di fall. e entro due anni dalla esecutività dello stato passivo

Concorrenza asimmetrica

99

Le proposte “esterne”

Legittimazione ampia (“uno o più creditori o … un terzo”):

anche società costituite o partecipate dai creditori

La legittimazione del curatore sembrerebbeesclusa, ma:

Art. 129 comma 2: una “svista” con conseguenze rilevantiArt. 104-ter: “proposte di concordato”Conclusione: il curatore è da ritenere legittimato

100

Contenuto della proposta: gli obiettiviObiettivi (v. concordato preventivo):

soddisfazione dei crediti, in qualsiasi forma

i crediti vengono estinti, come eventualm. ridotti, a seguito del concordato

ristrutturazione dei debitii crediti sopravvivono a seguito del concordato, con:

nuove scadenzenuovi importinuovi tassi d’interesse, ecc.

101

Concordato fallimentaree creditori con prelazioneSenza dubbio, il concordato fallimentare può “interessare” i creditori con prelazione

Il relativo credito può essere soddisfatto non integralmente e/o pagato in tempi lunghiArt. 124: limitazione della prelazione al valore del bene risultante da relazione giurata

Due possibilità:Il proponente forma una o più classi in cui include (solo) i creditori con prelazione il cui credito intende ristrutturareIl proponente non forma tali classi, e il creditore con prelazione è chirografario per l’eccedenza (art. 127 c. 4)

Nel secondo caso, il credit. è meno garantito: il suo event. dissenso viene “annegato” e non dà luogo a cram-down

102

Contenuto della proposta:gli strumenti (1)

Strumenti per raggiungere gli obiettivi (v. concordato preventivo):

pagamento in denarocessione dei beni a mandatari (anche beni ai creditori?)cessione del patrimonio ad un “assuntore”

soggetto che rileva l’attivo in blocco e il passivo, previa falcidia

accolli

103

Contenuto della proposta:gli strumenti (2)

(segue) (v. concordato preventivo)operazioni straordinarie

fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.

attribuzione di:azioni, quote, obbligazioni convertibili, warrants, obbligazioni o titoli di debitoaltri strumenti finanziari

NB: il piano Parmalat può essere replicato a tutti i livelli

104

Effetti del concordato:i vantaggi per i proponentiCosa intende conseguire chi propone il concordato fallimentare?

La risposta non può essere unitaria: dipende da chi è il proponente

Se è il debitore: una soluzione vantaggiosa all’insolvenza (e la liberazione dai debiti; ma v.esdebitazione)Se è un creditore o un terzo: un (lecito) vantaggio economico, mediante lucro sul plusvalore

Se sono tutti i creditori: una migliore valorizzazione dell’attivo (cfr. Parmalat)

Nota: cessione delle azioni della massa (124 u.c)Possibile solo a un “terzo”?

105

Procedimentodi concordato fallimentare

Ricorso al G.D.Pareri del curatore e del comitato dei creditori

Comparazione con lo scenario della liquidazioneIl curatore ha un potere di veto (si comunica solo se il parere è favorevole)

Valutazione preliminare del tribunale solo in caso di formazione di classi

Suddivisione in ragione dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economiciSussistenza di motivi per un trattamento differenziato

106

Procedimentodi concordato fallimentare (2)

Comunicazione ai creditoriIndicazione di ulteriori dati per la valutazioneEventuale disciplina della sollecitazione all’investimento

Apertura della votazioneSilenzio-assensoVotazione simultanea di più proposte in concorrenzaAssemblee di eventuali obbligazionisti o possessori di strumenti finanziari

Maggioranza nella maggioranza (di fatto, una “classe”)

107

Chi vota sulla propostadi concordato fallimentare?Anche acquirenti di crediti verso il fallito, se intermediari finanziari (art. 127 u.c.)

Valorizzazione del mercato dei crediti “non performing”Circolazione del crediti non performing all’interno dei gruppi bancari (verso entità captive deputate a gestirli)Opportunità di investimento per fondi distressed

Creditori chirografari: voto (eventualmente per classi)

Votano i creditori con prelazione?NO (salvo rinunzia): ma lo schema di d.lgs. è un vero pasticcio

Votano i soci per i finanziamenti postergati?

108

Approvazione della proposta (art. 128)

Maggioranza solo per sommaGrandissimo potere ai creditori fortiDa leggere in connessione con il potere di proporre il concordato

I grandi creditori possono proporre il concordato e poi approvarlo (o contribuire all’approvazione)?

Più complesso in presenza di classiMaggioranza all’interno di ciascuna classeApprovazione di tutte le classi

Possibilità di cram-down: v. dopo

109

Omologazionee cram-down (art. 129)

Se la maggioranza è raggiunta:OmologazioneQuale potere al giudice?

In caso di classi, se è raggiunta solo la maggioranza per somma:

il giudice può omologare (comma 7) se:La maggioranza delle classi ha approvatoLe classi dissenzienti non ricevono pregiudizio rispetto alle alternative concretamente praticabili

Di solito: la liquidazione fallimentare

110

La responsabilità dell’assuntore e del terzo

Art. 124 u.c.:Legittima una limitazione di responsabilità a chi si è manifestato

Incoraggia le proposte di terzi

Chi risponde verso gli altri creditori?Il fallito, salvo esdebitazione se pers. fisicaSe non vengono pagati, il concordato non può essere risolto (art. 137 u.c.)

Avere procedure lente non è un diritto!

111

Parte V

L’esdebitazione

112

Effetti della chiusura del fallimento

Art. 120 comma 3:I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni

L’esdebitazione incide proprio su questo punto

Un “perdono” concesso dalla società…

113

L’esdebitazione: i soggettiFallito-persona fisica

Per le società non ha senso: sono meri strumenti

Anche socio illimitatamente responsabile fallito

“…fallito persona fisica”: non sono ammessi dubbi…

114

L’esdebitazione: le condizioniCooperazione

Cooperazione a procedura iniziataNon ritardo allo svolgimento della procedura

Non sembra rilevare il ritardo nell’iniziare la procedura

Mancata commissione di reatiPagamento delle spese di procedura e di anche 1 solo euro ai creditori “concorsuali”

Anche solo i creditori con prelazioneAnche zero ai creditori chirografari

Se è un perdono, non può dipendere dai mezzi a disposizione…

115

L’esdebitazione: gli effetti

Inesigibilità dei crediti non soddisfattiObbligazione naturale?Salvezza nei confronti dei coobbligati, fideiussori, ecc.

Anche nei confronti dei creditori estraneiMa solo per la quota che non avrebbero percepito

116

L’esdebitazione: le esclusioniOvviamente vi sono debiti non esdebitabili:

Obblighi di mantenimento, alimentari ed assimilabiliDebiti da fatto illecito “extracontrattuale”

Problemi di definizione della fattispecie

Sanzioni pecuniarie penali ed amministrative non accessorie a debiti estinti

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L’esdebitazione: il procedimentoAl momento della chiusura o nell’anno successivo

su domanda del debitorese al momento della chiusura, anche d’ufficio o su istanza del curatore?

Dal testo parrebbe di sì

Per coerenza è da ritenere di no

118