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D.LGS. 231/2001: ADEMPIMENTI
NELL’AMBITO DELLA COMPLIANCE
AZIENDALE Torino, 1° dicembre 2011
Dott. Massimo BOIDI
Studio Boidi & Partners
La responsabilità amministrativa degli enti nei
Gruppi d’impresa:
Nozioni di Gruppo/coordinamento e controllo/ ecc.
Si ringrazia il Dott. Enrico Holzmiller - Studio Holzmiller & Partners di Milano - per la preziosa
collaborazione.
Convegno "D.Lgs. 231/2001: Adempimenti nell’ambito della compliance aziendale” – Torino, 1° dicembre 2011
La responsabilità amministrativa degli enti nei Gruppi d’impresa: Nozioni di Gruppo/coordinamento e controllo/ ecc.
Dott. Massimo BOIDI – Studio Boidi & Partners - Torino 2
n Perché è importante considerare la
“governance dei gruppi” ?
Alcuni esempi:
1) indispensabile nell‟ambito del planning di una ristrutturazione del gruppo
societario (preventiva valutazione delle possibili ripercussioni in termini di
doveri, responsabilità anche indirette delle parti: holding, amministratori
della holding, amministratori della soc. controllata)
2) attribuzione del diritto di recesso al socio della società diretta e
coordinata in caso di trasformazione eterogenea della “holding” (società
apicale) (direz. & coord.)
3) l‟assenza di “vantaggi compensativi”
può comportare problematiche anche sul fronte fiscale (transfer pricing,
richiesta diretta alla holding da parte dell‟AF)
4) obblighi di report anche al di fuori della direzione e coordinamento (es:
art 2381 c.c.)
3
n IL “GRUPPO” DI SOCIETA‟
assenza di definizione nel codice civile
Alcune definizioni “indirettamente” rinvenibili nel nostro panorama
professionale:
FISCALI:
- iva di gruppo (art.73 Dpr 633/72)
- consolidato fiscale (art. 117 Tuir)
- transfer pricing (circ. Min.fin n. 32/1980 – Decr. AE del 29/09/10)
CIVILISTICHE
- bilancio consolidato (D.Lgs 127/91)
AZIENDALISTICHE (dottrina)
- gestione unitaria
- direzione unitaria
- unità economica
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4
Direzione e coordinamento
Artt 2497 c.c. e segg
Altre disposizioni
Art 2381 c.c. – 2403bis c.c. – 2409
c.c.
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Direzione e coordinamento
Ambito
Conseguenze del danno
causato
Pub
bli
ci
tà
Pre
sun
zio
ni
Sogget
tivo
Oggetti
vo
Responsa
bilità per il
pregiudizi
o arrecato
recess
o
Finanzia-
menti
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D. & C. – iter di verifica
Verifica ambito
Oggettivo
(presunzioni ex
lege)
Soggettivo
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AMBITO OGGETTIVO: definizione assenza di definizione nel codice civile Definizioni rinvenibili in altri ambiti (legge bancaria – Art. 61, comma 4 Tub) – solo parzialmente “sovrapponibili” Identificazione: DIREZIONE: attività di indirizzo rapporto univoco (verticale) E COORDINAMENTO: sinergia tra società del gruppo in virtù di una strategia unitaria (tesa alla concretizzazione dell‟attività di direzione) rapporto biunivoco (orizzontale)
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n AMBITO OGGETTIVO (continua)
“Il nuovo art. 2497 c.c., nella sua formulazione strettamente
letterale, fa riferimento ad un esercizio attivo di funzioni di direzione
e coordinamento, secondo condotta intenzionalmente orientata,
all‟interno di uno schema che prevede, dunque, una influenza attiva
sulla vita della controllata consapevolmente esercitata dalla
capogruppo ed una altrettanto consapevole cooperazione da parte
degli amministratori della controllata medesima”
Trib. Milano, Sez. VIII; sentenza del 23 aprile 2008
(Bayer spa)
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n AMBITO SOGGETTIVO
- soggetto apicale: società od ente
Art. 2497: “…agiscono nell‟interesse imprenditoriale proprio o
altrui…”
Problematiche: Società semplici / enti non profit?
Prima versione dell‟art. 2497sexies: “a chi” persona fisica
(successiva modif con D.Lgs 37/2004)
- soggetto diretto e coordinato : società
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n AMBITO SOGGETTIVO (continua)
Alcune problematiche per l‟identificazione del soggetto apicale
a) imputazione plurisoggettiva?
Da valutare: autonomia / originalità nell‟attività di indirizzo
Nei gruppi verticali
(il caso delle subholding)
Nei gruppi orizzontali / misti
(aree di mercato, aree di business)
b) disciplina estendibile alle società estere?
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n IL MECCANISMO DELLE PRESUNZIONI
Art. 2497 sexies
- Consolidamento
- Controllo ex art. 2359 c.c.:
a) maggioranza dei voti in assemblea ordinaria
b) influenza dominante (voti) in ass.ordinaria
c) vincoli contrattuali
d) influenza notevole? no, solo “collegata”
trattasi di PRESUNZIONI “salvo prova contraria” cosa significa?
onere della prova?
Art. 2497 septies
applicazione della normativa nei seguenti casi:
- contratti intersocietari / clausole statutarie
Casi particolari:
i c.d. “contratti di dominazione” – patti di sindacato – consolidato fiscale
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n IL MECCANISMO DELLE PRESUNZIONI
Art. 2497 septies: contratti intersocietari / clausole statutarie
VINCOLI CONTRATTUALI
“Sussiste una situazione di controllo esterno per influenza dominante in
virtù di particolari vincoli contrattuali la cui costituzione e il cui perdurare
rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità
di impresa della società controllata. Tale carattere „esistenziale‟ deve
desumersi non dal tipo di contratto in sé – non esistendo nell‟ordinamento
italiano una specifica tipologia di contratti di dominio o di controllo di
impresa – ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda, nel
caso singolo, vitale per la società controllata”
(Cassaz Sez I civ., n.12094 del 27/09/01)
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n Art. 2497 septies: contratti intersocietari / clausole statutarie
ASSONIME, CIRC N. 44 DEL 23/10/06
Statuto organizzativo del gruppo
Nell‟ambito dell‟autonomia privata, nulla vieta che il gruppo regoli le
modalità di esercizio del potere di direzione e coordinamento
Contratti “fiscali” : consolidato fiscale e transfer pricing
In entrambi i casi è evidente che l‟attività di direzione e coordinamento
potrebbe spingere verso soluzioni che, con lo scopo di favorire il gruppo o
la holding (in questo caso dal punto di vista fiscale) finiscono per mortificare
le prese di alcuni singoli.
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LE PRESUNZIONI
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Stralcio relazione sulla gestione 2005:
Direzione e coordinamento
La Società è sottoposta al controllo di diritto di Pirelli & C. S.p.A. (ex art. 2359,
comma 1, n. 1, C.C.), in virtù della titolarità da parte di questa del 50,398% del
capitale sociale (54,6% del capitale sociale includendo le azioni detenute dalle
società del Gruppo). Tuttavia, gli elementi fattuali che caratterizzano l'attività in
concreto esercitata da Pirelli & C. S.p.A. inducono, nel caso di specie, a
considerare vinta la presunzione relativa di attività di direzione e
coordinamento sancita dall'art. 2497-sexies C.C. e, di conseguenza, ad
escludere l'applicabilità della connessa disciplina (artt. 2497 ss. del C.C.).
Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione della controllante
Pirelli & C. S.p.A. ha valutato, sulla base degli elementi fattuali, che la stessa
non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società.
Apposita comunicazione in tal senso è stata inviata alla Società in data
12.03.2004, con richiesta di esprimere le proprie valutazioni in merito. Il
Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 22 marzo 2004,
ha convenuto con le considerazioni prospettate da Pirelli & C. S.p.A., ritenendo
di non essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ed ha inviato
conseguente comunicazione alla controllante in data 16.04.2004.
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VERIFICA “PRATICA”
Come riconoscere l’esistenza di una attività di direzione e e
coordinamento?
Alcune “spie”:
A) autonomia ed originarietà nell’attività di indirizzo
(modalità gestionali, politiche di bilancio, scelta dei contraenti,
strategie di mercato, programmazione finanziaria ecc)
B) le presunzioni
controllo (anche contrattuale / statutario), bilancio consolidato
C) la volontà degli amministratori (ed indirettamente dei soci) delle
società dirette e coordinate
(il caso degli amministratori presenti sia nel soggetto apicale che
nella società diretta e coordinata)
D) “capacità” del business della società diretta e coordinata
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D. & C. – iter di verifica
Verifica ambito
Oggettivo
(presunzioni ex
lege)
Soggettivo
SI
Conseguenze
“dirette”
1). Pubblicità
2). Postergazione
finanziamenti (*)
3). Recesso (*)
(*) in base al
verificarsi di
determinate
condizioni
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RESPONSABILITA’ da pubblicità “errata”
Art. 2497 bis c.c.
Causa:
“errato” adempimento degli obblighi pubblicitari
Ambito soggettivo (responsabile):
amministratori della società diretta e coordinata
Ambito oggettivo (tipologie pubblicitarie che danno luogo a
responsabilità):
- indicazione “negli atti e nella corrispondenza”
- iscrizione presso registro imprese
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RESPONSABILITA’ da pubblicità “errata”
mancato adempimento degli obblighi pubblicitari (continua)
Alcune riflessioni:
A) termine per l’iscrizione al Reg.Imprese?
B) La responsabilità nasce quando:
- in senso positivo: manca anche una delle due forme di pubblicità
- in senso negativo: mantenimento delle stesse
Di cosa è responsabile l’amministratore?
“dei danni (quali?) che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato
ai soci o ai terzi”
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RESPONSABILITA’ da pubblicità “errata”
Altre forme di pubblicità (bilancio)
Nota integrativa della società “diretta”
(art. 2497bis): “prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio” della società apicale
Relazione sulla gestione della società “diretta”
(art. 2497bis):
- “rapporti intercorsi” con società apicale + altre società soggette
- effetto dell’attività di direz e coord su
a) esercizio dell’impresa sociale
b) risultati
(art. 2497ter):
- motivazione analitica e indicazione puntuale delle ragioni ed
interessi la cui valutazione ha inciso sulle decisioni (qualora
influenzate dall’attività di direz. e coordinamento) – “adeguato conto”
(sunto) nella relazione sulla gestione
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Obblighi pubblicitari
della società soggetta a
“direzione e
coordinamento”
Indicazione
negli atti e
nella
corrisponde
nza
Iscrizione
nell’apposita
sezione del
Registro
Imprese
Esposizione in
nota
integrativa di
un prospetto
riepilogativo
dei dati
essenziali del
bilancio della
società o ente
“coordinante”
Indicazione nella
relazione sulla gestione
de:
a).rapporti intercorsi
(ed effetto degli stessi)
con il soggetto
“coordinante” e con le
altre società soggette;
b). motivazione delle
decisioni prese con
“influenza dominante”
della holding
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23
Trasformazione
eterogenea della
holding
Condanna
della holding
“pro socio”
della società
diretta e
coordinata
All’inizio o alla
fine dell’attività
di direzione e
coordinamento,
quando ne
deriva
un’alterazione
del rischio di
investimento
(solo per società
non quotate)
Holding
Società diretta e
coordinata
socio
Diritto di
recesso
Il diritto di recesso nell’ambito della attività di direzione e coordinamento
Trasformazione
eterogenea della
holding
Modifica dell’oggetto
sociale della holding,
Condanna
della holding
“pro socio”
della società
diretta e
coordinata
All’inizio o alla
fine dell’attività
di direzione e
coordinamento,
quando ne
deriva
un’alterazione
del rischio di
investimento
(solo per società
non quotate)
Direzione e coordinamento
Holding
Società diretta e
coordinata
socio
Diritto di
recesso
atto a consentire
l’esercizio di attività
che alterino in modo
sensibile e diretto le
condizioni
economico-
patrimoniali della
società diretta e
coordinata
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POSTERGAZIONE nella restituzione dei finanziamenti soci
Art. 2497 quinquies:
Ai finanziamenti effettuati
a favore di: società “diretta e coordinata”
da parte di: società apicale
altre società dirette e coordinate
si applica l’art. 2467 c.c.
finanziamenti, in qualunque forma effettuati, concessi in un momento
in cui “risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
PN”, oppure quando sarebbe risultato “ragionevole un conferimento”
“Allargamento” alle SPA dirette e coordinate
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POSTERGAZIONE nella restituzione dei finanziamenti soci
“Deve essere rimborsato in via postergata rispetto alla massa dei
crediti chirografari il finanziamento accordato ad una società
riconducibile alle ipotesi di finanziamento da parte dei soci giusta le
disposizioni di cui agli art 2467 e 2497 c.c. la cui ratio è ispirata ad
evitare ogni tentativo di elusione della disciplina di contrasto ai
fenomeni di sottocapitalizzazione o di sostegno finanziario del socio
in forma indiretta e diverso dal conferimento”
(Trib Udine, sentenza del 21/02/09)
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D. & C. – iter di verifica
Verifica ambito
Oggettivo
(presunzioni ex
lege)
Soggettivo
Conseguenze
“dirette”
1). Pubblicità
2). Postergazione
finanziamenti (*)
3). Recesso (*)
(*) in base al
verificarsi di
determinate
condizioni
SI
SI
DANNO ?
VANTAGGI
COMPENSATIVI
?
NO
Responsabilità da
pregiudizio
arrecato
Da verificare:
1). Legittimati attivi
2). Legittimati
passivi
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Responsabilità
Ambito oggettivo
Legittimati attivi Legittimati passivi
Atto pregiudizievole
/danno
Pubblicità
“errata”
Esistenza
“di fatto” Presunzioni
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa – art 2497 c.c.:
esistenza di fatto dell’attività di direzione e coordinamento
+ a) pregiudizio arrecato alla redditività della società diretta
(x i soci di minoranza)
b) lesione cagionata al patrimonio sociale della società diretta
(x i creditori)
… IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTA GESTIONE
SOCIETARIA ED IMPRENDITORIALE
eccezione: vantaggi compensativi
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa (continua)
esempio 1: violazione dei principi di corretta gestione perpetrata a
danno dei soci di minoranza
riduzione % delle partecipazioni dei soci “non optanti” al di sotto della
soglia richiesta per l’esercizio dei diritti di minoranza (es: 2393bis:
20%) con conseguente grave perdita di valore
Corte appello milano civile 10/02/04:
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa (continua)
esempio 2: violazione dei principi di corretta gestione perpetrata a
danno dei soci di minoranza
riduzione del valore assoluto (oltrechè in %) nei casi in cui la
deliberazione di aumento del capitale sociale non sia accompagnata
dalla determinazione di un sovrapprezzo (o insufficiente rispetto alle
riserve patrimoniali già esistenti)
Trib Milano 9/6/94 – Trib Monza 20/02/98
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RESPONSABILITA‟ da pregiudizio arrecato Causa (continua) I VANTAGGI COMPENSATIVI nel Capo IX (D&C)
L’atto pregiudizievole non è fonte di responsabilità SE
Il danno risulta mancante
Alla luce del risultato
complessivo della D&C
Perché integralmente
eliminato a seguito di
operazioni “ad hoc”
ovvero
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa (continua)
I VANTAGGI COMPENSATIVI
Quali tipi di vantaggi? Anche quelli futuri?
Possono essere successivi al danno
Possono essere non realizzati ma fondatamente prevedibili all’epoca
dell’azione lesiva
Non possono essere ricondotti a mere ipotesi
(Cass. civ n.16707 del 24/08/04; Cass civ n.2635 del 11/12/06)
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa (continua)
I VANTAGGI COMPENSATIVI
“Al fine di verificare se un’operazione abbia comportato o meno per la
società che l’ha posta in essere un ingiustificato depauperamento
occorre tener conto della complessiva situazione che, nell’ambito del
gruppo, a quella società fa capo, potendo l’eventuale pregiudizio
economico che da essa sia direttamente derivato aver trovato la sua
contropartita in un altro rapporto e l’atto presentarsi come
preoordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse
economico, sia pure mediato e indiretto”
(Cassaz sezioni unite sentenza n.6538 del 2/2/2010)
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa (continua)
I VANTAGGI COMPENSATIVI (in ambito fallimentare)
“Pertanto, nell’ipotesi di estinzione del terzo, poi fallito, di
un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può
dirsi gratuito, agli effetti dell’art 64 legge fall. [quindi revocabile], solo
quando dall’operazione che esso conclude… il terzo non ne trae
nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così
recare un vantaggio al debitore; mentre la ragione deve considerarsi
onerosa [ergo: no revocatoria] tutte le volte che il terzo riceva un
vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o
anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione
adempiuta ed elidere quel pregiudizio…”
(Cassaz sezioni unite sentenza n.6538 del 2/2/2010)
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Causa (continua)
I VANTAGGI COMPENSATIVI nel penale
Art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale):
Comma 3:
in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del
gruppo, se compensato da vantaggi (leggi: in capo alla società che ha
subito il danno patrimoniale), conseguiti o fondatamente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Legittimati: art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:
Legittimati attivi:
a) soci della società diretta e coordinata (tipicamente “di minoranza”)
b) creditori della società diretta e coordinata
(in caso di fallimento o altra procedura concorsuale: curatore /
commissario giudiziale)
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:
Legittimati attivi – soci di minoranza:
“L’esistenza di collegamenti di gruppo, per quanto intensi, non
elimina la distinta soggettività delle società controllate e non può
quindi legittimare il sacrificio degli interessi dei quali tali società sono
portatrici, tanto più quando una parte non irrilevante… del capitale
della società danneggiata sia sottoscritta da soggetti estranei al
gruppo di controllo che, appunto perché tali, non hanno la possibilità
di partecipare ai vantaggi conseguiti da altre società del gruppo a
danno di quella di cui essi sono soci”
(Trib.Roma, Sez III; sent. del 5/2/08 (Cirio finanziaria)
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:
Legittimati attivi – confronto con altre disposizioni:
soci della società diretta e coordinata (tipicamente “di
minoranza”)
disciplina più favorevole di quella ex art 2393bis (soci 20%)
Per “D&C” non è prevista alcuna minoranza qualificata
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:
Legittimati attivi – confronto con altre disposizioni:
creditori della società diretta e coordinata
disciplina più favorevole di quella ex art 2394
- basta la “lesione” del patrimonio, non è necessaria
l’insolvenza
- allargata anche ai creditori di srl
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:
Legittimati passivi:
Responsabili Limite
Soggetto apicale Danno causato
Chi abbia preso parte al fatto
lesivo
Danno causato
Chi ne abbia consapevolmente
tratto beneficio
Minore tra: vantaggio
conseguito e danno
causato
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:
Legittimati passivi – responsabili in via solidale:
Amministratori, direttori generali e chiunque
altro partecipi al fatto lesivo
Partecipi all’azione di “D&C”
Amministratori della società soggetta a “D&C” Se promuovono o tollerano le
direttive lesive e non altrimenti
“compensate”
Soci di società o ente che esercita la “D&C” e
altre società del gruppo
Che abbiano tratto vantaggio la
lesione di altra società “soggetta”
Creditori della società apicale (in mala fede) Se hanno indotto la società al
proprio soddisfacimento a scapito
della società soggetta (difficoltà
probatoria)
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Focus sull’art 2497 ter c.c.:
La particolare posizione degli amministratori della società diretta e
coordinata:
Quando “prendere posizione” di fronte ad input della holding?
limitarsi a operazioni realmente (ancorchè potenzialmente) dannose
(altrimenti: paradosso di scarsa individuazione dei pericoli per
eccessiva informazione)
Punti fermi: congruità & ragionevolezza dell’operazione dal punto di
vista della “propria” società (ovvero: allarme quando le operazioni
sarebbero rifiutate se proposte da soggetti terzi)
Operazioni particolarmente “a rischio”:
- transfer pricing;
- cash pooling;
- contratti di management o di regia
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Natura – qualificazione della responsbailità (cenni)
Disputa dottrinale e giurisprudenziale
Responsabilità
extra-contrattuale
(aquiliana)
Inversione dell’onere
della prova: a carico dei
legittimati passivi
Onere della prova: a
carico dei legittimati
attivi
Responsabilità
contrattuale
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Una riflessione per i casi di piccoli gruppi societari (familiari)
anche in relazione all’attuale crisi economica
Le ripercussioni dettate da una mala gestio
dovuta all’ “imprenditore-padrone”
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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato
Una riflessione sulle potenziali ripercussioni in ambito fiscale
Il Fisco in qualità di creditore della società diretta e coordinata:
ripercussioni sui legittimati passivi
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Holding
Societa
controllata
Amministratore:
Rossi Senior
Amministratore:
Rossi Junior
curatore /
creditore
No vantaggi compensativi
fisco
Vendita a valori
inferiori a quelli di
mercato
A favore di altra
società del gruppo
Finanziamento
tasso zero senza
previsione data
rimborso
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L’attività di direzione e coordinamento in sintesi (1/2)
Definizione
Il legislatore non ha dato alcuna definizione “positiva”
Essa si realizza mediante l’avocazione, da parte della
società direttrice e coordinante, di attribuzioni
afferenti, in misura più o meno estesa, alla gestione
amministrativa delle controllate
Le presunzioni
Esistenza di controllo
Esistenza di un bilancio consolidato
Possono sussitere in presenza di contratti infragruppo
che manifestino un’influenza dominante da parte della
holding sulle società consociate
Obblighi pubblicitari
Iscrizione nel registro imprese
Pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle
società dirette e coordinate
Indicazioni bilancistiche previste ex lege
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L’attività di direzione e coordinamento in sintesi (2/2)
Diritto di recesso
Trasformazione eterogenea della holding
Modifica “particolare” dell’oggetto sociale della
holding
Condanna “particolare” da parte della holding
Inizio/fine dell’attività di direzione e coordinamento +
alterazione rischio
Finanziamenti
infragruppo
Postergazione ex art. 2468 c.c.
Responsabilità
Società apicale: responsabilità verso i creditori e soci
della società soggetta a direzione e coordinamento
Amministratori delle società dirette e coordinate:
responsabilità in “proprio”, in caso di mancato
adempimento degli obblighi pubblicitari.
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Altre disposizioni
Art. 2381
5° comma
Art. 2403bis
2° comma
Art. 2409
1° comma
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Gli organi delegati (…) riferiscono almeno ogni 6 mesi al Cda
ed al collegio sindacale su
operazioni di maggiore rilievo
- per dimensioni
- per caratteristiche
effettuate dalla società e dalle sue controllate
Art. 2381, 5° comma
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Il collegio sindacale della holding può:
- chiedere agli amministratori informazioni notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull’andamento della gestione
e su determinati affari;
- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle
società controllate sui sistemi di amministrazione e
sull’andamento generale
Art. 2403bis, 2° comma
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52
Flussi di informazione: art 2381; 5° c. + art. 2403bis, 2° c.
Holding Spa
Amm.ri delegati e
comitato esecutivo
C.d.A.
Collegio sindacale
Controllata Spa
Amm.ri delegati e
comitato esecutivo
C.d.A.
Collegio sindacale
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I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (5%
quotate)
se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione in violazione ai loro
doveri
che possano arrecare danno alla società o a una o più
controllate
possono denunziare i fatti in tribunale
Art. 2409, 1° comma
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Art. 2497bis
Pubblicità in bilancio
per i gruppi societari
Art. 2428
Art. 2497ter
Art. 2427
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La nota integrativa deve indicare…
“5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in
imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio
netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota
posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito”
Art. 2427, 1° comma, num 5
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La nota integrativa deve indicare…
“11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati
nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi”
(art 2425, voce C)15: proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate)
Art. 2427, 1° comma, num 11
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La nota integrativa deve indicare…
“22-bis) le operazioni con parti correlate, precisando l’importo, la
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di
mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere
aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata
evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle
operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico della società”
art 2427, 2° comma: Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri
22-bis) e 22-ter)… si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione europea
Art. 2427, 1° comma, num 22-bis
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La nota integrativa deve indicare…
“22-bis) le operazioni con parti correlate, precisando l’importo, la
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di
mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere
aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata
evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle
operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico della società”
art 2427, 2° comma: Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri
22-bis) e 22-ter)… si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione europea
Art. 2427, 1° comma, num 22-ter
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“Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare…
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche
per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della parte di capitale corrispondente
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla
società, nel corso dell’esercizio, anche per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della
corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni””
Art. 2428, 3° comma, num 2, 3, 4
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La società deve esporre, in apposita sezione della nota
integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di
essa l’attività di direzione e coordinamento
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione
sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di
direzione e coordinamento e con altre società che vi sono
soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto
sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati
Art. 2497 bis, 3° e 4° comma
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Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere
analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle
ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla
decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di
cui all’articolo 2428.
Art. 2497 ter
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