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D.LGS. 231/2001: ADEMPIMENTI NELL’AMBITO DELLA COMPLIANCE AZIENDALE Torino, 1° dicembre 2011 Dott. Massimo BOIDI Studio Boidi & Partners La responsabilità amministrativa degli enti nei Gruppi d’impresa: Nozioni di Gruppo/coordinamento e controllo/ ecc. Si ringrazia il Dott. Enrico Holzmiller - Studio Holzmiller & Partners di Milano - per la preziosa collaborazione.

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D.LGS. 231/2001: ADEMPIMENTI

NELL’AMBITO DELLA COMPLIANCE

AZIENDALE Torino, 1° dicembre 2011

Dott. Massimo BOIDI

Studio Boidi & Partners

La responsabilità amministrativa degli enti nei

Gruppi d’impresa:

Nozioni di Gruppo/coordinamento e controllo/ ecc.

Si ringrazia il Dott. Enrico Holzmiller - Studio Holzmiller & Partners di Milano - per la preziosa

collaborazione.

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Convegno "D.Lgs. 231/2001: Adempimenti nell’ambito della compliance aziendale” – Torino, 1° dicembre 2011

La responsabilità amministrativa degli enti nei Gruppi d’impresa: Nozioni di Gruppo/coordinamento e controllo/ ecc.

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n Perché è importante considerare la

“governance dei gruppi” ?

Alcuni esempi:

1) indispensabile nell‟ambito del planning di una ristrutturazione del gruppo

societario (preventiva valutazione delle possibili ripercussioni in termini di

doveri, responsabilità anche indirette delle parti: holding, amministratori

della holding, amministratori della soc. controllata)

2) attribuzione del diritto di recesso al socio della società diretta e

coordinata in caso di trasformazione eterogenea della “holding” (società

apicale) (direz. & coord.)

3) l‟assenza di “vantaggi compensativi”

può comportare problematiche anche sul fronte fiscale (transfer pricing,

richiesta diretta alla holding da parte dell‟AF)

4) obblighi di report anche al di fuori della direzione e coordinamento (es:

art 2381 c.c.)

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n IL “GRUPPO” DI SOCIETA‟

assenza di definizione nel codice civile

Alcune definizioni “indirettamente” rinvenibili nel nostro panorama

professionale:

FISCALI:

- iva di gruppo (art.73 Dpr 633/72)

- consolidato fiscale (art. 117 Tuir)

- transfer pricing (circ. Min.fin n. 32/1980 – Decr. AE del 29/09/10)

CIVILISTICHE

- bilancio consolidato (D.Lgs 127/91)

AZIENDALISTICHE (dottrina)

- gestione unitaria

- direzione unitaria

- unità economica

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Direzione e coordinamento

Artt 2497 c.c. e segg

Altre disposizioni

Art 2381 c.c. – 2403bis c.c. – 2409

c.c.

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Direzione e coordinamento

Ambito

Conseguenze del danno

causato

Pub

bli

ci

Pre

sun

zio

ni

Sogget

tivo

Oggetti

vo

Responsa

bilità per il

pregiudizi

o arrecato

recess

o

Finanzia-

menti

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D. & C. – iter di verifica

Verifica ambito

Oggettivo

(presunzioni ex

lege)

Soggettivo

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AMBITO OGGETTIVO: definizione assenza di definizione nel codice civile Definizioni rinvenibili in altri ambiti (legge bancaria – Art. 61, comma 4 Tub) – solo parzialmente “sovrapponibili” Identificazione: DIREZIONE: attività di indirizzo rapporto univoco (verticale) E COORDINAMENTO: sinergia tra società del gruppo in virtù di una strategia unitaria (tesa alla concretizzazione dell‟attività di direzione) rapporto biunivoco (orizzontale)

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n AMBITO OGGETTIVO (continua)

“Il nuovo art. 2497 c.c., nella sua formulazione strettamente

letterale, fa riferimento ad un esercizio attivo di funzioni di direzione

e coordinamento, secondo condotta intenzionalmente orientata,

all‟interno di uno schema che prevede, dunque, una influenza attiva

sulla vita della controllata consapevolmente esercitata dalla

capogruppo ed una altrettanto consapevole cooperazione da parte

degli amministratori della controllata medesima”

Trib. Milano, Sez. VIII; sentenza del 23 aprile 2008

(Bayer spa)

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n AMBITO SOGGETTIVO

- soggetto apicale: società od ente

Art. 2497: “…agiscono nell‟interesse imprenditoriale proprio o

altrui…”

Problematiche: Società semplici / enti non profit?

Prima versione dell‟art. 2497sexies: “a chi” persona fisica

(successiva modif con D.Lgs 37/2004)

- soggetto diretto e coordinato : società

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n AMBITO SOGGETTIVO (continua)

Alcune problematiche per l‟identificazione del soggetto apicale

a) imputazione plurisoggettiva?

Da valutare: autonomia / originalità nell‟attività di indirizzo

Nei gruppi verticali

(il caso delle subholding)

Nei gruppi orizzontali / misti

(aree di mercato, aree di business)

b) disciplina estendibile alle società estere?

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n IL MECCANISMO DELLE PRESUNZIONI

Art. 2497 sexies

- Consolidamento

- Controllo ex art. 2359 c.c.:

a) maggioranza dei voti in assemblea ordinaria

b) influenza dominante (voti) in ass.ordinaria

c) vincoli contrattuali

d) influenza notevole? no, solo “collegata”

trattasi di PRESUNZIONI “salvo prova contraria” cosa significa?

onere della prova?

Art. 2497 septies

applicazione della normativa nei seguenti casi:

- contratti intersocietari / clausole statutarie

Casi particolari:

i c.d. “contratti di dominazione” – patti di sindacato – consolidato fiscale

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n IL MECCANISMO DELLE PRESUNZIONI

Art. 2497 septies: contratti intersocietari / clausole statutarie

VINCOLI CONTRATTUALI

“Sussiste una situazione di controllo esterno per influenza dominante in

virtù di particolari vincoli contrattuali la cui costituzione e il cui perdurare

rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità

di impresa della società controllata. Tale carattere „esistenziale‟ deve

desumersi non dal tipo di contratto in sé – non esistendo nell‟ordinamento

italiano una specifica tipologia di contratti di dominio o di controllo di

impresa – ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda, nel

caso singolo, vitale per la società controllata”

(Cassaz Sez I civ., n.12094 del 27/09/01)

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n Art. 2497 septies: contratti intersocietari / clausole statutarie

ASSONIME, CIRC N. 44 DEL 23/10/06

Statuto organizzativo del gruppo

Nell‟ambito dell‟autonomia privata, nulla vieta che il gruppo regoli le

modalità di esercizio del potere di direzione e coordinamento

Contratti “fiscali” : consolidato fiscale e transfer pricing

In entrambi i casi è evidente che l‟attività di direzione e coordinamento

potrebbe spingere verso soluzioni che, con lo scopo di favorire il gruppo o

la holding (in questo caso dal punto di vista fiscale) finiscono per mortificare

le prese di alcuni singoli.

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LE PRESUNZIONI

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Stralcio relazione sulla gestione 2005:

Direzione e coordinamento

La Società è sottoposta al controllo di diritto di Pirelli & C. S.p.A. (ex art. 2359,

comma 1, n. 1, C.C.), in virtù della titolarità da parte di questa del 50,398% del

capitale sociale (54,6% del capitale sociale includendo le azioni detenute dalle

società del Gruppo). Tuttavia, gli elementi fattuali che caratterizzano l'attività in

concreto esercitata da Pirelli & C. S.p.A. inducono, nel caso di specie, a

considerare vinta la presunzione relativa di attività di direzione e

coordinamento sancita dall'art. 2497-sexies C.C. e, di conseguenza, ad

escludere l'applicabilità della connessa disciplina (artt. 2497 ss. del C.C.).

Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione della controllante

Pirelli & C. S.p.A. ha valutato, sulla base degli elementi fattuali, che la stessa

non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della Società.

Apposita comunicazione in tal senso è stata inviata alla Società in data

12.03.2004, con richiesta di esprimere le proprie valutazioni in merito. Il

Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 22 marzo 2004,

ha convenuto con le considerazioni prospettate da Pirelli & C. S.p.A., ritenendo

di non essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ed ha inviato

conseguente comunicazione alla controllante in data 16.04.2004.

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VERIFICA “PRATICA”

Come riconoscere l’esistenza di una attività di direzione e e

coordinamento?

Alcune “spie”:

A) autonomia ed originarietà nell’attività di indirizzo

(modalità gestionali, politiche di bilancio, scelta dei contraenti,

strategie di mercato, programmazione finanziaria ecc)

B) le presunzioni

controllo (anche contrattuale / statutario), bilancio consolidato

C) la volontà degli amministratori (ed indirettamente dei soci) delle

società dirette e coordinate

(il caso degli amministratori presenti sia nel soggetto apicale che

nella società diretta e coordinata)

D) “capacità” del business della società diretta e coordinata

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D. & C. – iter di verifica

Verifica ambito

Oggettivo

(presunzioni ex

lege)

Soggettivo

SI

Conseguenze

“dirette”

1). Pubblicità

2). Postergazione

finanziamenti (*)

3). Recesso (*)

(*) in base al

verificarsi di

determinate

condizioni

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RESPONSABILITA’ da pubblicità “errata”

Art. 2497 bis c.c.

Causa:

“errato” adempimento degli obblighi pubblicitari

Ambito soggettivo (responsabile):

amministratori della società diretta e coordinata

Ambito oggettivo (tipologie pubblicitarie che danno luogo a

responsabilità):

- indicazione “negli atti e nella corrispondenza”

- iscrizione presso registro imprese

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RESPONSABILITA’ da pubblicità “errata”

mancato adempimento degli obblighi pubblicitari (continua)

Alcune riflessioni:

A) termine per l’iscrizione al Reg.Imprese?

B) La responsabilità nasce quando:

- in senso positivo: manca anche una delle due forme di pubblicità

- in senso negativo: mantenimento delle stesse

Di cosa è responsabile l’amministratore?

“dei danni (quali?) che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato

ai soci o ai terzi”

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RESPONSABILITA’ da pubblicità “errata”

Altre forme di pubblicità (bilancio)

Nota integrativa della società “diretta”

(art. 2497bis): “prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo

bilancio” della società apicale

Relazione sulla gestione della società “diretta”

(art. 2497bis):

- “rapporti intercorsi” con società apicale + altre società soggette

- effetto dell’attività di direz e coord su

a) esercizio dell’impresa sociale

b) risultati

(art. 2497ter):

- motivazione analitica e indicazione puntuale delle ragioni ed

interessi la cui valutazione ha inciso sulle decisioni (qualora

influenzate dall’attività di direz. e coordinamento) – “adeguato conto”

(sunto) nella relazione sulla gestione

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Obblighi pubblicitari

della società soggetta a

“direzione e

coordinamento”

Indicazione

negli atti e

nella

corrisponde

nza

Iscrizione

nell’apposita

sezione del

Registro

Imprese

Esposizione in

nota

integrativa di

un prospetto

riepilogativo

dei dati

essenziali del

bilancio della

società o ente

“coordinante”

Indicazione nella

relazione sulla gestione

de:

a).rapporti intercorsi

(ed effetto degli stessi)

con il soggetto

“coordinante” e con le

altre società soggette;

b). motivazione delle

decisioni prese con

“influenza dominante”

della holding

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Trasformazione

eterogenea della

holding

Condanna

della holding

“pro socio”

della società

diretta e

coordinata

All’inizio o alla

fine dell’attività

di direzione e

coordinamento,

quando ne

deriva

un’alterazione

del rischio di

investimento

(solo per società

non quotate)

Holding

Società diretta e

coordinata

socio

Diritto di

recesso

Il diritto di recesso nell’ambito della attività di direzione e coordinamento

Trasformazione

eterogenea della

holding

Modifica dell’oggetto

sociale della holding,

Condanna

della holding

“pro socio”

della società

diretta e

coordinata

All’inizio o alla

fine dell’attività

di direzione e

coordinamento,

quando ne

deriva

un’alterazione

del rischio di

investimento

(solo per società

non quotate)

Direzione e coordinamento

Holding

Società diretta e

coordinata

socio

Diritto di

recesso

atto a consentire

l’esercizio di attività

che alterino in modo

sensibile e diretto le

condizioni

economico-

patrimoniali della

società diretta e

coordinata

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POSTERGAZIONE nella restituzione dei finanziamenti soci

Art. 2497 quinquies:

Ai finanziamenti effettuati

a favore di: società “diretta e coordinata”

da parte di: società apicale

altre società dirette e coordinate

si applica l’art. 2467 c.c.

finanziamenti, in qualunque forma effettuati, concessi in un momento

in cui “risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al

PN”, oppure quando sarebbe risultato “ragionevole un conferimento”

“Allargamento” alle SPA dirette e coordinate

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POSTERGAZIONE nella restituzione dei finanziamenti soci

“Deve essere rimborsato in via postergata rispetto alla massa dei

crediti chirografari il finanziamento accordato ad una società

riconducibile alle ipotesi di finanziamento da parte dei soci giusta le

disposizioni di cui agli art 2467 e 2497 c.c. la cui ratio è ispirata ad

evitare ogni tentativo di elusione della disciplina di contrasto ai

fenomeni di sottocapitalizzazione o di sostegno finanziario del socio

in forma indiretta e diverso dal conferimento”

(Trib Udine, sentenza del 21/02/09)

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D. & C. – iter di verifica

Verifica ambito

Oggettivo

(presunzioni ex

lege)

Soggettivo

Conseguenze

“dirette”

1). Pubblicità

2). Postergazione

finanziamenti (*)

3). Recesso (*)

(*) in base al

verificarsi di

determinate

condizioni

SI

SI

DANNO ?

VANTAGGI

COMPENSATIVI

?

NO

Responsabilità da

pregiudizio

arrecato

Da verificare:

1). Legittimati attivi

2). Legittimati

passivi

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Responsabilità

Ambito oggettivo

Legittimati attivi Legittimati passivi

Atto pregiudizievole

/danno

Pubblicità

“errata”

Esistenza

“di fatto” Presunzioni

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa – art 2497 c.c.:

esistenza di fatto dell’attività di direzione e coordinamento

+ a) pregiudizio arrecato alla redditività della società diretta

(x i soci di minoranza)

b) lesione cagionata al patrimonio sociale della società diretta

(x i creditori)

… IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTA GESTIONE

SOCIETARIA ED IMPRENDITORIALE

eccezione: vantaggi compensativi

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa (continua)

esempio 1: violazione dei principi di corretta gestione perpetrata a

danno dei soci di minoranza

riduzione % delle partecipazioni dei soci “non optanti” al di sotto della

soglia richiesta per l’esercizio dei diritti di minoranza (es: 2393bis:

20%) con conseguente grave perdita di valore

Corte appello milano civile 10/02/04:

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa (continua)

esempio 2: violazione dei principi di corretta gestione perpetrata a

danno dei soci di minoranza

riduzione del valore assoluto (oltrechè in %) nei casi in cui la

deliberazione di aumento del capitale sociale non sia accompagnata

dalla determinazione di un sovrapprezzo (o insufficiente rispetto alle

riserve patrimoniali già esistenti)

Trib Milano 9/6/94 – Trib Monza 20/02/98

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RESPONSABILITA‟ da pregiudizio arrecato Causa (continua) I VANTAGGI COMPENSATIVI nel Capo IX (D&C)

L’atto pregiudizievole non è fonte di responsabilità SE

Il danno risulta mancante

Alla luce del risultato

complessivo della D&C

Perché integralmente

eliminato a seguito di

operazioni “ad hoc”

ovvero

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa (continua)

I VANTAGGI COMPENSATIVI

Quali tipi di vantaggi? Anche quelli futuri?

Possono essere successivi al danno

Possono essere non realizzati ma fondatamente prevedibili all’epoca

dell’azione lesiva

Non possono essere ricondotti a mere ipotesi

(Cass. civ n.16707 del 24/08/04; Cass civ n.2635 del 11/12/06)

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa (continua)

I VANTAGGI COMPENSATIVI

“Al fine di verificare se un’operazione abbia comportato o meno per la

società che l’ha posta in essere un ingiustificato depauperamento

occorre tener conto della complessiva situazione che, nell’ambito del

gruppo, a quella società fa capo, potendo l’eventuale pregiudizio

economico che da essa sia direttamente derivato aver trovato la sua

contropartita in un altro rapporto e l’atto presentarsi come

preoordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse

economico, sia pure mediato e indiretto”

(Cassaz sezioni unite sentenza n.6538 del 2/2/2010)

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa (continua)

I VANTAGGI COMPENSATIVI (in ambito fallimentare)

“Pertanto, nell’ipotesi di estinzione del terzo, poi fallito, di

un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può

dirsi gratuito, agli effetti dell’art 64 legge fall. [quindi revocabile], solo

quando dall’operazione che esso conclude… il terzo non ne trae

nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così

recare un vantaggio al debitore; mentre la ragione deve considerarsi

onerosa [ergo: no revocatoria] tutte le volte che il terzo riceva un

vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o

anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione

adempiuta ed elidere quel pregiudizio…”

(Cassaz sezioni unite sentenza n.6538 del 2/2/2010)

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Causa (continua)

I VANTAGGI COMPENSATIVI nel penale

Art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale):

Comma 3:

in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del

gruppo, se compensato da vantaggi (leggi: in capo alla società che ha

subito il danno patrimoniale), conseguiti o fondatamente prevedibili,

derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Legittimati: art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:

Legittimati attivi:

a) soci della società diretta e coordinata (tipicamente “di minoranza”)

b) creditori della società diretta e coordinata

(in caso di fallimento o altra procedura concorsuale: curatore /

commissario giudiziale)

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:

Legittimati attivi – soci di minoranza:

“L’esistenza di collegamenti di gruppo, per quanto intensi, non

elimina la distinta soggettività delle società controllate e non può

quindi legittimare il sacrificio degli interessi dei quali tali società sono

portatrici, tanto più quando una parte non irrilevante… del capitale

della società danneggiata sia sottoscritta da soggetti estranei al

gruppo di controllo che, appunto perché tali, non hanno la possibilità

di partecipare ai vantaggi conseguiti da altre società del gruppo a

danno di quella di cui essi sono soci”

(Trib.Roma, Sez III; sent. del 5/2/08 (Cirio finanziaria)

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:

Legittimati attivi – confronto con altre disposizioni:

soci della società diretta e coordinata (tipicamente “di

minoranza”)

disciplina più favorevole di quella ex art 2393bis (soci 20%)

Per “D&C” non è prevista alcuna minoranza qualificata

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:

Legittimati attivi – confronto con altre disposizioni:

creditori della società diretta e coordinata

disciplina più favorevole di quella ex art 2394

- basta la “lesione” del patrimonio, non è necessaria

l’insolvenza

- allargata anche ai creditori di srl

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:

Legittimati passivi:

Responsabili Limite

Soggetto apicale Danno causato

Chi abbia preso parte al fatto

lesivo

Danno causato

Chi ne abbia consapevolmente

tratto beneficio

Minore tra: vantaggio

conseguito e danno

causato

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Legittimati - art 2497 c.c. e 2497 ter c.c.:

Legittimati passivi – responsabili in via solidale:

Amministratori, direttori generali e chiunque

altro partecipi al fatto lesivo

Partecipi all’azione di “D&C”

Amministratori della società soggetta a “D&C” Se promuovono o tollerano le

direttive lesive e non altrimenti

“compensate”

Soci di società o ente che esercita la “D&C” e

altre società del gruppo

Che abbiano tratto vantaggio la

lesione di altra società “soggetta”

Creditori della società apicale (in mala fede) Se hanno indotto la società al

proprio soddisfacimento a scapito

della società soggetta (difficoltà

probatoria)

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Focus sull’art 2497 ter c.c.:

La particolare posizione degli amministratori della società diretta e

coordinata:

Quando “prendere posizione” di fronte ad input della holding?

limitarsi a operazioni realmente (ancorchè potenzialmente) dannose

(altrimenti: paradosso di scarsa individuazione dei pericoli per

eccessiva informazione)

Punti fermi: congruità & ragionevolezza dell’operazione dal punto di

vista della “propria” società (ovvero: allarme quando le operazioni

sarebbero rifiutate se proposte da soggetti terzi)

Operazioni particolarmente “a rischio”:

- transfer pricing;

- cash pooling;

- contratti di management o di regia

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Natura – qualificazione della responsbailità (cenni)

Disputa dottrinale e giurisprudenziale

Responsabilità

extra-contrattuale

(aquiliana)

Inversione dell’onere

della prova: a carico dei

legittimati passivi

Onere della prova: a

carico dei legittimati

attivi

Responsabilità

contrattuale

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Una riflessione per i casi di piccoli gruppi societari (familiari)

anche in relazione all’attuale crisi economica

Le ripercussioni dettate da una mala gestio

dovuta all’ “imprenditore-padrone”

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RESPONSABILITA’ da pregiudizio arrecato

Una riflessione sulle potenziali ripercussioni in ambito fiscale

Il Fisco in qualità di creditore della società diretta e coordinata:

ripercussioni sui legittimati passivi

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Holding

Societa

controllata

Amministratore:

Rossi Senior

Amministratore:

Rossi Junior

curatore /

creditore

No vantaggi compensativi

fisco

Vendita a valori

inferiori a quelli di

mercato

A favore di altra

società del gruppo

Finanziamento

tasso zero senza

previsione data

rimborso

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L’attività di direzione e coordinamento in sintesi (1/2)

Definizione

Il legislatore non ha dato alcuna definizione “positiva”

Essa si realizza mediante l’avocazione, da parte della

società direttrice e coordinante, di attribuzioni

afferenti, in misura più o meno estesa, alla gestione

amministrativa delle controllate

Le presunzioni

Esistenza di controllo

Esistenza di un bilancio consolidato

Possono sussitere in presenza di contratti infragruppo

che manifestino un’influenza dominante da parte della

holding sulle società consociate

Obblighi pubblicitari

Iscrizione nel registro imprese

Pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle

società dirette e coordinate

Indicazioni bilancistiche previste ex lege

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L’attività di direzione e coordinamento in sintesi (2/2)

Diritto di recesso

Trasformazione eterogenea della holding

Modifica “particolare” dell’oggetto sociale della

holding

Condanna “particolare” da parte della holding

Inizio/fine dell’attività di direzione e coordinamento +

alterazione rischio

Finanziamenti

infragruppo

Postergazione ex art. 2468 c.c.

Responsabilità

Società apicale: responsabilità verso i creditori e soci

della società soggetta a direzione e coordinamento

Amministratori delle società dirette e coordinate:

responsabilità in “proprio”, in caso di mancato

adempimento degli obblighi pubblicitari.

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Altre disposizioni

Art. 2381

5° comma

Art. 2403bis

2° comma

Art. 2409

1° comma

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Gli organi delegati (…) riferiscono almeno ogni 6 mesi al Cda

ed al collegio sindacale su

operazioni di maggiore rilievo

- per dimensioni

- per caratteristiche

effettuate dalla società e dalle sue controllate

Art. 2381, 5° comma

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Il collegio sindacale della holding può:

- chiedere agli amministratori informazioni notizie, anche con

riferimento a società controllate, sull’andamento della gestione

e su determinati affari;

- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle

società controllate sui sistemi di amministrazione e

sull’andamento generale

Art. 2403bis, 2° comma

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Flussi di informazione: art 2381; 5° c. + art. 2403bis, 2° c.

Holding Spa

Amm.ri delegati e

comitato esecutivo

C.d.A.

Collegio sindacale

Controllata Spa

Amm.ri delegati e

comitato esecutivo

C.d.A.

Collegio sindacale

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I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (5%

quotate)

se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano

compiuto gravi irregolarità nella gestione in violazione ai loro

doveri

che possano arrecare danno alla società o a una o più

controllate

possono denunziare i fatti in tribunale

Art. 2409, 1° comma

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Art. 2497bis

Pubblicità in bilancio

per i gruppi societari

Art. 2428

Art. 2497ter

Art. 2427

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La nota integrativa deve indicare…

“5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in

imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la

denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio

netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota

posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente

credito”

Art. 2427, 1° comma, num 5

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La nota integrativa deve indicare…

“11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati

nell’articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi”

(art 2425, voce C)15: proventi da partecipazioni, con separata

indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate)

Art. 2427, 1° comma, num 11

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La nota integrativa deve indicare…

“22-bis) le operazioni con parti correlate, precisando l’importo, la

natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la

comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse

siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di

mercato.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere

aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata

evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul

risultato economico della società”

art 2427, 2° comma: Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri

22-bis) e 22-ter)… si fa riferimento ai principi contabili internazionali

adottati dall’Unione europea

Art. 2427, 1° comma, num 22-bis

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La nota integrativa deve indicare…

“22-bis) le operazioni con parti correlate, precisando l’importo, la

natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la

comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse

siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di

mercato.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere

aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata

evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul

risultato economico della società”

art 2427, 2° comma: Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri

22-bis) e 22-ter)… si fa riferimento ai principi contabili internazionali

adottati dall’Unione europea

Art. 2427, 1° comma, num 22-ter

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“Dalla relazione [sulla gestione] devono in ogni caso risultare…

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese

sottoposte al controllo di queste ultime

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle

azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche

per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con

l’indicazione della parte di capitale corrispondente

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle

azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla

società, nel corso dell’esercizio, anche per il tramite di società

fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della

corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli

acquisti e delle alienazioni””

Art. 2428, 3° comma, num 2, 3, 4

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La società deve esporre, in apposita sezione della nota

integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali

dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di

essa l’attività di direzione e coordinamento

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione

sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di

direzione e coordinamento e con altre società che vi sono

soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto

sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati

Art. 2497 bis, 3° e 4° comma

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Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e

coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere

analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle

ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla

decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di

cui all’articolo 2428.

Art. 2497 ter

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