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1 DISPENSA DI DIRITTO PUBBLICO. CAP.1 : LO STATO; POLITICA E DIRITTO. Il diritto è l’insieme di regole finalizzate a disciplinare i rapporti tra i membri di una collettività. Ha 3 finalità: 1. Repressione dei comportamenti socialmente pericolosi; 2. Allocazione di beni e servizi; 3. Istituzione ed organizzazione dei poteri politici. La norma giuridica è caratterizzata da: Generalità: fa riferimento ad un pubblico indeterminato; Astrattezza: il pubblico di riferimento si deve trovare in una delle situazioni contemplate; Esteriorità: le norme fanno riferimento a comportamenti esterni ed oggettivi, e non a situazioni psicologiche; Novità: la norma può abrogare norme precedenti o trattare nuove materie; Imperatività: la norma deve essere accompagnata da una sanzione. Il potere politico è quel potere sociale che può essere esercitato da un soggetto per influenzare il comportamento altrui, anche utilizzando la forza. Tuttavia i soggetti non vi devono obbedire solo per la possibilità di chi detiene il potere di esercitare la forza, ma per un obbligo morale; bisogna cioè riconoscere che chi esercita il potere è moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico si basa cioè su un principio di giustificazion e, cioè è legittimato. Inoltre a seguito della democratizzazione delle strutture dello Stato, affinché il potere sia legittimato è necessario che sia riconosciuto dal consenso popolare. LO STATO. Premettiamo che gli ordinamenti possono essere classificati per: Natura del vincolo: volontario o necessario; Rapporto col territorio: territoriale o non territoriale; Finalità perseguita: generale o particolare; Rapporti con gli altri ordinamenti: indipendente o derivato.

DISPENSA DI DIRITTO PUBBLICO

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DISPENSA DI DIRITTO PUBBLICO

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    DISPENSA DI DIRITTO PUBBLICO.

    CAP.1 : LO STATO; POLITICA E DIRITTO.

    Il diritto linsieme di regole finalizzate a disciplinare i rapporti tra i membri di una

    collettivit.

    Ha 3 finalit:

    1. Repressione dei comportamenti socialmente pericolosi;

    2. Allocazione di beni e servizi;

    3. Istituzione ed organizzazione dei poteri politici.

    La norma giuridica caratterizzata da:

    Generalit: fa riferimento ad un pubblico indeterminato;

    Astrattezza: il pubblico di riferimento si deve trovare in una delle situazioni

    contemplate;

    Esteriorit: le norme fanno riferimento a comportamenti esterni ed oggettivi, e non

    a situazioni psicologiche;

    Novit: la norma pu abrogare norme precedenti o trattare nuove materie;

    Imperativit: la norma deve essere accompagnata da una sanzione.

    Il potere politico quel potere sociale che pu essere esercitato da un soggetto per

    influenzare il comportamento altrui, anche utilizzando la forza.

    Tuttavia i soggetti non vi devono obbedire solo per la possibilit di chi detiene il potere di

    esercitare la forza, ma per un obbligo morale; bisogna cio riconoscere che chi esercita il

    potere moralmente autorizzato a farlo. Il potere politico si basa cio su un principio di

    giustificazione, cio legittimato.

    Inoltre a seguito della democratizzazione delle strutture dello Stato, affinch il potere sia

    legittimato necessario che sia riconosciuto dal consenso popolare.

    LO STATO.

    Premettiamo che gli ordinamenti possono essere classificati per:

    Natura del vincolo: volontario o necessario;

    Rapporto col territorio: territoriale o non territoriale;

    Finalit perseguita: generale o particolare;

    Rapporti con gli altri ordinamenti: indipendente o derivato.

  • 2

    Lo Stato un organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza

    legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.

    un ordinamento:

    Sovrano;

    Territoriale;

    Necessario;

    Con finalit generale.

    Lorigine dello Stato la reazione alla forte frammentazione che caratterizzava il sistema

    feudale (rapporto signore-vassallo), in cui il rapporto di potere era personale e privato.

    Gli elementi costitutivi dello Stato sono:

    1. Sovranit;

    2. Territorio;

    3. Popolo.

    SOVRANITA.

    Per sovranit si intende lesercizio del monopolio legittimo su un determinato territorio.

    Pu essere intesa con 2 accezioni:

    1. Interna: potest dello Stato, il quale non riconosce nessun altro potere al di sopra di

    s;

    2. Esterna: indipendenza dello Stato rispetto a qualunque altro Stato.

    Per risolvere il dibattito su chi effettivamente esercita il potere sovrano, vi sono 3 teorie:

    1. Sovranit dello Stato come persona giuridica: i giuristi tedeschi ed italiani

    configurarono lo Stato come una persona giuridica, ossia come soggetto di diritti ed

    obblighi;

    2. Sovranit della nazione: invenzione del costituzionalismo francese; nasce quindi la

    Nazione come collettivit di individui accumunati da valori, ideali, legami di sangue.

    3. Sovranit del popolo: la sovranit attribuita ai cittadini intesi come un ente

    collettivo.

    Ci che accumuna le tre teorie che lo Stato pone delle regole per autolimitarsi, ma che

    quindi pu rimuovere a piacimento.

  • 3

    Gli articoli pi importanti sono:

    ART. 10: regola il rapporto tra lordinamento giuridico italiano e quello

    internazionale;

    LART. 11, che invece consente limitazioni di sovranit necessarie ad un

    ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra Nazioni.

    Nel secondo dopoguerra si affermata la teoria della sovranit del popolo: ART. 1.2: la

    sovranit appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

    Tuttavia la sovranit del popolo non assoluta, in quanto viene inserita in un sistema

    rappresentativo a suffragio universale.

    Inoltre con la nascita degli organizzazioni internazionali si posto un forte limite al

    concetto di sovranit esterna, soprattutto con la creazione dellONU volta a tutelare la

    pace.

    Mentre con la delle organizzazioni sovranazionali,CEE, CECA, CEEA poi riunite nella CE con

    il Trattato di Maastricht, si posto un forte limite al concetto di sovranit interna. Gli Stati

    membri hanno infatti attribuito a tali organizzazioni dei poteri rilevanti, rinunciando a

    parte della propria autonomia.

    TERRITORIO.

    lambito spaziale entro il quale lo Stato pu esercitare la propria sovranit.

    costituito da:

    Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini naturali o artificiali;

    Mare territoriale: fascia di mare costiero sul quale lo Stato pu esercitare la propria

    sovranit. In passato era 3 miglia (gittata massima dei cannoni); oggi 12 miglia.

    Piattaforma continentale: il sottosuolo marino prima del precipitare degli

    abissi; su di essa lo Stato ha il potere di sfruttamento.

    POPOLO.

    Il popolo linsieme dei sogetti legati allo Stato da un particolare status, ossia la

    cittadinanza a cui sono connessi diritti e doveri.

    LART. 22 della Costituzione stabilisce che nessuno pu essere privato della cittadinanza

    per motivi politici.

  • 4

    I modi di acquisto della cittadinanza (tutelati dalla legge 91/1992) invece sono:

    IUS SANGUINIS: lacquisisce con la nascita il figlio di cittadini italiani, a prescindere

    dal luogo di nascita;

    IUS SOLI: lacquisisce chiunque sia nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (privi di

    altra cittadinanza);

    Lo straniero nato in Italia che vi abbia vissuto ininterrottamente fino al

    raggiungimento della maggiore et e abbia richiesto la cittadinanza entro 1 anno;

    Su istanza dellinteressato se sono soddisfatte delle determinate condizioni.

    Inoltre la cittadinanza pu essere persa automaticamente, se si verificano determinate

    condizioni, oppure per rinuncia.

    Inoltre la cittadinanza italiana completata dalla cittadinanza dellUnione (con il Trattato

    di Maasticht del 1992), che garantisce al cittadino diritti quali: libera circolazione sul

    territorio degli Stati membri, rispetto dei diritti fondamentali delluomo, diritto di elettorato

    attivo o passivo (alle elezione comunali dello Stato membro in cui risiede e elezioni al

    parlamento europeo dello stesso).

    LO STATO COME APPARATO.

    Lo Stato si differenzia dalle altre organizzazioni per la presenza di un apparato

    organizzativo servito da una burocrazia professionale (soggetti che prestano la loro opera

    professionale allo Stato). Lorganizzazione stabile nel tempo, ed impersonale perch

    funziona sulla base di regole predefinite.

    Lattivit complessa poi scomposta in mansioni pi semplici secondo il principio della

    divisione del lavoro. Tuttavia lattivit dellorganizzazione prescinde dalle persone fisiche

    che la fanno funzionare, in quanto queste possono essere sostituite.

    In passato lo Stato stato poi definito come una persona giuridica, per dargli un carattere

    di oggettivit, separandolo dai soggetti che lo fanno funzionare. Anche oggi si dice spesso

    che lo Stato una persona giuridica, anche se questo errato; infatti esso costituito da

    organi (come i ministeri) che prendono decisioni separatamente. Pertanto una definizione

    pi corretta di Stato organizzazione disaggregata, ossia uncongiunto organizzato di

    amministrazioni diverse.

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    Affianco allo Stato abbiamo gli enti pubblici, ossia degli apparati costituiti dalla comunit

    per il perseguimento dei propri fini, e sono riconosciuti come soggetti giuridici.

    Questi enti perseguono linteresse pubblico, anche se spesso gli interessi sono

    disaggregati; di conseguenza possono esistere diversi enti pubblici che perseguono

    obiettivi contrastanti tra loro. Inoltre ad alcuni enti lo Stato riconosce lautonomia politica;

    di conseguenza i cittadini possono eleggere direttamente gli organi. Questo implica che gli

    enti (Regioni, Provincie, Comuni) potrebbero avere indirizzi e politiche diversi da quelli

    dello Stato centrale.

    Inoltre lo Stato e gli enti pubblici si trovano in una posizione di supremazia rispetto ai

    soggetti privati; questo significa che possono prendere delle decisioni aventi degli effetti

    giuridici, indipendentemente dal consenso dellaltro soggetto. Si parla di potest pubblica

    o potere di imperio. Tuttavia bisogna esercitare tale potere nel rispetto del principio di

    legalit.

    Inoltre spesso gli enti pubblici perseguono linteresse generale attraverso la creazioni di

    enti privati; di conseguenza il rapporto instaurato con altri soggetti paritario.

    Lo Stato si configura come una organizzazione che per svolgere i propri servizi utilizza delle

    particolari unit, chiamate uffici. Tra questi, solo alcuni hanno la capacit giuridica di

    compiere atti giuridici; questi particolari uffici si chiamano organi.

    Gli organi possono essere di 2 tipi:

    1. Organi rappresentativi: i titolari sono eletti;

    2. Organi burocratici: i soggetti prestano la loro attivit professionale allo Stato o agli

    enti pubblici, senza avere alcun rapporto con il corpo elettorale.

    Unulteriore distinzione degli organi v fatta in:

    1. Organi attivi: hanno funzione deliberativa, ossia prendono delle decisioni;

    2. Organi consultivi: danno dei pareri ai primi circa lo svolgimento della loro attivit. In

    particolare tali pareri possono essere: facoltativi, obbligatori (vanno richiesti

    obbligatoriamente) o vincolanti (devono essere eseguiti dallorgano attivo). Se non

    espressamente previsto dalla legge, i pareri non sono vincolanti.

    3. Organi di controllo: verificano la conformit dellattivit alle norme.

    Gli organi che a noi interessano sono gli organi costituzionali. Essi sono:

    Elementi necessari: la mancanza di uno di essi determinerebbe larresto dellattivit

    statale;

    Elementi indefettibili: nessuno di essi pu essere soppresso e sostituito con un altro

    organo senza determinare un mutamento dello Stato;

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    La loro struttura dettata interamente dalla Costituzione;

    Ciascuno di essi si trova in condizione di parit giuridica con gli altri organi.

    CAP. 2 : FORME DI STATO.

    Per forma di Stato si intende:

    1. Il rapporto che intercorre tra i poteri pubblici e la societ civile, nonch i principi a

    cui lo Stato ispira la sua azione;

    2. Il rapporto tra lo Stato centrale e gli enti territoriali;

    3. La nozione di forma di Stato non va confusa con la forma di Governo, che invece

    riguarda la distribuzione del potere tra i diversi organi dello Stato e come sono

    regolati i rapporti tra tali organi. Pertanto la nozione di forma di Stato serve per

    capire quali sono i fini dello stesso e quindi come si pone nei confronti della societ.

    La nozione di forma di Governo serve invece per capire chi governa allinterno

    dellapparato statale.

    Lo Stato un ordinamento a fini generali, nel senso che pu assumere come proprio

    qualsiasi fine; nel corso della storia si sono configurate diverse tipologie di Stato a seconda

    della finalit perseguita.

    STATO ASSOLUTO.

    Lo Stato assoluto la prima forma di Stato moderno; nacque in Europa tra il 400 e il 500.

    caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani della Corona, ossia lorgano

    principale dello Stato, che svolgeva quindi sia una funzione legislativa che una funzione

    esecutiva.

    Il fine perseguito dallo Stato era deciso dalla volont del Re, il cui potere non aveva limiti

    legali (Re legibus solutus). Vi era quindi la possibilit di ingerenza del re anche nella sfera

    dei comportamenti interni. Questo Stato si svilupp soprattutto in Francia, ed in generale

    nei paesi dove si riusc a svuotare i parlamenti medioevali di ogni funzione.

    Nel 700 nacque anche lo Stato di Polizia, il cui fine principale era aumentare il benessere

    della popolazione attraverso interventi in diversi ambiti. In tal senso si parla di assolutismo

    illuminato.

    In generale lo Stato assoluto, nelle sue varie forme, era uno Stato onnipresente.

    Secondo Montesquie per garantire la libert dellindividuo era necessaria una separazione

    dei poteri orizzontale. Secondo Madison invece era necessaria sia una separazione

    orizzontale che una separazione verticale. La separazione dei poteri va intesa come:

    1. Specializzazione delle funzioni;

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    2. Reciproca indipendenza tra gli organi;

    3. Bilanciamento dei poteri.

    LO STATO LIBERALE.

    Lo Stato liberale nasce tra fine 700 ed inizio 800 a seguito del fallimento dello Stato

    assoluto. In particolare si ebbe una forte crisi finanziaria dovuta agli alti costi di gestione,

    che portarono a forti aumenti della pressione tributaria. Questo ovviamente aument il

    malcontento della popolazione, che si ribell. In Inghilterra il passaggio da un modello

    allaltro fu pi graduale e stabile che i Francia.

    Inoltre tale passaggio stato anche frutto della diffusione della cd. economia di mercato,

    che si basa sul libero incontro tra domanda e offerta; di conseguenza era necessario

    garantire lautonomia dei privati.

    Il modello di Stato assoluto tuttavia non lasciava tale libert e perlopi i sistemi di regole

    dei diversi Stati erano molto differenti.

    Lo Stato liberale nasce quindi anche dallesigenza di creare un sistema di regole generali,

    certe e astratte volte a regolare i rapporti tra i privati.

    Il concetto di Stato liberale fa quindi riferimento allideologia liberista, ossia ad una

    concezione di Stato che deve solo garantire le condizioni di pace e sicurezza entro le quali

    si svolge lattivit dei privati. Non v confuso con lo Stato di diritto che un concetto pi

    giuridico e fa riferimento ai principi su cui si poggia lo stato stesso.

    Le caratteristiche principali dello Stato liberale sono:

    1. uno Stato monoclasse: il diritto di voto era garantito solo ai soggetti ritenuti pi

    affidabili e capaci, quindi con un buon reddito ed una buona cultura. Ne deriva che

    la borghesia era maggiormente tutelata.

    2. Tutela e garantisce le libert ed i diritti individuali, come il diritto di propriet;

    3. Si afferma la concezione di Stato minimo, ossia che non interviene in ambiti

    economici ma semplicemente tutela le relazioni tra i privati. pertanto

    caratterizzato da una bassa imposizione tributaria e dal raggiungimento di un

    pareggio di bilancio;

    4. Si afferma la libert individuale;

    5. Si ha la separazione dei poteri tra soggetti istituzionali diversi, che si controllano

    reciprocamente;

    6. Nasce lo Stato di diritto, in cui prevale il principio di legalit: qualsiasi limitazione

    alla libert personale deve avvenire per mezzo di legge. Tale principio si fonda su

    due premesse:

    a. La legge deve essere generale ed astratta in modo che non venga

    usata arbitrariamente;

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    b. Deve valere il principio rappresentativo: la legge deve essere formata

    dai rappresentanti della Nazione.

    Legislazione elettorale nell Italia liberale.

    Elezioni alla camera:

    1861: suffragio censitorio;

    1882: suffragio censitorio e capacitario (esclusi gli analfabeti);

    1913: suffragio quasi universale maschile (uomini sopra i 30 anni);

    LO STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA.

    Il passaggio dallo Stato liberale allo Stato di democrazia pluralista si ha a seguito del lungo

    processo che ha gradualmente portato ad un allargamento degli elettori attivi, fino

    alladozione del principio di suffragio universale, con la conseguente nascita dei partiti di

    massa. Si passati cos da uno Stato monoclasse ad uno Stato pluriclasse, che si fonda sul

    riconoscimento e la garanzia della pluralit dei gruppi, dei loro interessi, idee e valori che

    possono confrontarsi nella societ. La finalit principale quindi quella di aumentare la

    partecipazione diretta o indiretta. Inoltre si ha il riconoscimento dei diritti sociali come

    strumento di integrazione nello Stato dei gruppi sociali pi svantaggiati.

    In passato i partiti politici avevano come scopo quello di aggregare gruppi di Parlamentari

    per poter decidere come perseguire linteresse comune. Con lintroduzione del suffragio

    universale nascono i partiti di massa, che avevano una struttura organizzativa bene

    definita con il fine di mettere in contatto gli elettori con gli eletti. Pertanto i partiti non

    vengono solo utilizzati per curare linteresse generale, ma soprattutto per far emergere le

    diverse problematiche sociali anche nei parlamenti. Con lo Stato democratico i partiti

    politici erano quindi in grado di indirizzare lazione del Parlamento e del Governo.

    Nei paesi in cui lavvento della democrazia di massa non era accompagnato dalla diffusa

    accettazione dei valori di pluralismo e tolleranza da parte delle forze politiche tradizionali,

    la crisi di queste ultime sfoci nella nascita degli Stati Totalitari. Si ha quindi la

    soppressione delle tradizionali libert individuali. il caso dello Stato Nazionalsocialista di

    Hitler, durato dal 1933 al 1945; dello Stato Fascista, durato dal 1922 al 1943.

    Unalternativa allo Stato democratico lo Stato Socialista, che si concretizz nella

    Dittatura del Proletariato il cui scopo era quello di eliminare la borghesia.

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    Affermazione dello Stato Sociale (Welfare State).

    I principi della democrazia pluralista hanno trovato la loro affermazione soprattutto al

    termine del secondo dopoguerra. Si ha la cd. fase costituzionale, che tutela i diritti e le

    libert liberali, cio le libert negative (libert personale, di domicilio, religiosa, di

    pensiero etc.), oltre a riconoscere che la maggioranza non ha sempre ragione; vengono

    quindi creati organi antimaggioritari, ossia volti a far rispettare la Costituzione anche

    contro linteresse della maggioranza Parlamentare.

    Si ha quindi la tutela dei diritti sociali, superando lindividualismo e promuovendo il

    raggiungimento della giustizia sociale.

    Pertanto lo Stato di democrazia pluralista ha visto lo sviluppo di forme variegate di

    intervento pubblico nelleconomia, dando luogo alla cd. economia mista.

    Tuttavia questo ha portato negli anni 70 ad una forte crisi fiscale dello Stato, che ha

    pertanto aumentato la pressione tributaria generando malcontenti nella popolazione.

    Sia per questo motivo, sia per la globalizzazione che faceva s che i capitali delle imprese si

    spostassero facilmente da un paese allaltro, era necessaria una riorganizzazione dello

    Stato. Da ci derivano 3 conseguenze:

    1. Lo Stato non poteva aumentare troppo la pressione tributaria per evitare che i

    capitali delle imprese si spostassero in altri paesi.

    2. Lo Stato deve avere una finanza sana perch un eccessivo indebitamento toglie

    risorse al settore privato, mentre eccessi di liquidit generano inflazione.

    Di conseguenza sono spesso adottate politiche di rigore finanziario, con forti tagli alla

    spesa pubblica. Si passa cosi allo Stato sociale competitivo, ossia lo Stato che cerca di

    garantire gli interessi della popolazione prestando contemporaneamente attenzione alla

    competitivit internazionale.

    Si afferma anche il principio di sussidiariet:

    1. Trasferimento della gestione dei servizi agli enti locali, i quali possono svolgere tale

    attivit in modo pi efficiente e pi efficace (sussidiariet verticale);

    2. Attribuzione di compiti propri dello Stato ad associazioni senza scopo di lucro (es.

    Onlus) (sussidiariet orizzontale).

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    Caratteristiche della democrazia pluralista.

    Suffragio universale, segretezza del voto, elezioni periodiche; essi rendono possibile la

    presenza di una molteplicit di idee e valori. Ovviamente bisogna rispettare il principio

    di tolleranza, secondo cui il dissenso non v represso ma v garantito;

    Bisogna garantire anche il pluralismo delle formazioni sociali e delle formazioni

    politiche;

    Attraverso il pluralismo dei centri di potere si limita il potere dello Stato e si creano

    canali di partecipazione per i cittadini;

    Non esiste un interesse generale oggettivamente determinato;

    necessario garantire la manifestazione del pensiero.

    RAPPRESENTANZA POLITICA.

    Il termine rappresentanza ha 2 accezioni:

    1. Agire per conto di qualcuno: presuppone un rapporto tra rappresentante e

    rappresentato;

    2. Far vivere in un determinato ambito qualcosa che effettivamente non c. Pertanto

    non presuppone un rapporto tra rappresentante e rappresentato.

    Laccezione moderna della rappresentanza politica fa rifermento alla seconda accezione.

    Con la nascita dello Stato liberale poi per rappresentanza si intende il mezzo tecnico per

    dar vita ad unistituzione che perseguisse linteresse generale.

    Con la Costituzione Francese del 1791 la sovranit viene tolta al Re e viene attribuita alla

    Nazione, che in quanto entit astratta ed impersonale doveva esercitare i suoi poteri di

    delegazione per dar vita ad un sistema rappresentativo.

    Da ci derivano 3 implicazioni:

    Lelettorato attivo (diritto di eleggere i propri rappresentanti) si configura come una

    funzione pubblica;

    I parlamentari dovevano perseguire gli interessi nazionali;

    Il parlamentare non doveva essere vincolato dalle istruzioni degli elettori (divieto di

    mandato imperativo).

  • 11

    Pertanto si parla di responsabilit politica con riferimento al fatto che chi ha esercitato il

    potere politico deve rispondere delle proprie azioni di fronte agli elettori; leventuale

    sanzione consiste nella perdita del potere.

    Rappresentanza politica nello Stato di democrazia pluralista.

    In questa tipologia di Stato le problematiche da affrontare sono molto pi numerose.

    Pertanto il problema principale la governabilit, ossia la capacit dello Stato di decidere

    rimanendo legittimato dalla sovranit popolare. Il problema pu essere risolto mettendo

    insieme i 2 aspetti principali della rappresentanza:

    1. Il rapporto con gli elettori;

    2. Rappresentanza come titolo di esercizio autonomo del potere.

    I modi per raggiungere tale equilibrio sono:

    Lo Stato dei partiti: si fa leva sulla capacit dei partiti di relazionarsi con gli elettori e

    trasformare le loro volont in delle decisioni politiche; questo pero implica la

    reintroduzione del mandato imperativo (la Costituzione sancisce il divieto di

    mandato);

    Rafforzamento del Governo e investitura popolare diretta del suo capo;

    Assetti neocorporativi: le associazioni di riferimento perle categorie sociali so

    formano autonomamente;

    Rappresentanza territoriale.

    Democrazia diretta e democrazia rappresentativa.

    Per risolvere le crisi dei sistemi rappresentativi si ricorre spesso agli istituti di democrazia

    diretta, che affiancano gli istituti di democrazia rappresentativi consentendo un maggiore

    coinvolgimento della popolazione nelle scelte di carattere pubblico. Gli strumenti pi

    utilizzati sono:

    Liniziativa legislativa popolare;

    La petizione: una richiesta che i cittadini possono rivolgere al Governo per

    sollecitare lo svolgimento di determinate attivit;

    Il referendum: lo strumento pi importante, che consente il coinvolgimento

    dellintero corpo elettorale.

  • 12

    La separazione dei poteri- modello liberale.

    Il principio della separazione dei poteri deve essere rispettato per poter salvaguardarla

    libert individuale.

    Secondo Montesquieu i poteri principali dello Stato sono 3 e devono essere distinti tra

    loro:

    1. Esecutivo;

    2. Legislativo;

    3. Giudiziario.

    Gli aspetti che caratterizzano tale dottrina sono:

    Attribuzione ad ogni potere in senso soggettivo, costituito come un complesso

    unitario di organi, di una funzione pubblica ben definita e distinta dalle funzioni

    attribuite agli altri poteri;

    fondamentale che ciascuna funzione si attribuita a poteri distinti, per evitare

    larbitrio;

    I poteri, sia pure distinti e separati, devono essere in grado di influenzarsi a vicenda

    per porsi dei limiti.

    Il modello statunitense quello in cui la separazione dei poteri funziona meglio:

    Presidente (potere esecutivo) e Congresso (potere legislativo) sono eletti separatamente;

    il congresso non pu costringere il Presidente alle dimissioni e viceversa il Presidente non

    pu sciogliere le camere.

    In Europa il modello stato applicato in modo meno rigido, soprattutto per la forma di

    Governo parlamentare:

    Il Governo (potere esecutivo) dipende dalla fiducia del Parlamento (potere

    legislativo);

    Spesso vi sono situazioni in cui un potere esercita funzioni dellaltro potere; ad

    esempio quando il governo emana regolamenti che contengono norme giuridiche

    generali.

    La separazione dei poteri nelle democrazie pluraliste.

    Con lavvento di questa nuova forma di Stato si afferma la funzione di indirizzo politico,

    che consiste nella determinazione delle linee fondamentali della politica interna ed esterna

    dello Stato. Si traduce in leggi del Parlamento, regolamenti e decreti legislativi del

    Governo, atti amministrativi. La Costituzione ne parla allART. 95.

  • 13

    Tale funzione esercitata dal Governo. Inoltre la Costituzione prevede la separazione tra la

    politica e lamministrazione.

    Altre evoluzioni rispetto al modello liberale sono:

    La funzione legislativa non caratterizzata solo dalla produzione di norme giuridiche

    generali, ma anche leggi che fanno riferimento a particolari situazioni, le cd. LEGGI-

    PROVVEDIMENTO.

    Lattivit interpretativa della norma caratterizzata da forti tratti di discrezionalit;

    Si aggiunge una nuova funzione: la garanzia giurisdizionale della Costituzione; in

    Italia tale funzione viene svolta dal Presidente della Repubblica.

    Pertanto in Italia la separazione dei poteri caratterizzata da:

    Separazione tra i poteri tradizionali; divisione verticale (Stati regionali) ed

    orizzontale;

    Distinzione tra le 3 tradizionali funzioni e le nuove funzioni di indirizzo politico e

    garanzia giurisdizionale della Costituzione;

    Regola di maggioranza: definizioni.

    La regola di maggioranza pu avere significati e funzioni diverse:

    A. Principio funzionale: la tecnica attraverso il quale un collegio decide;

    B. Principio di rappresentanza: mezzo attraverso cui si eleggono i membri del

    Parlamento e di altre assemblee rappresentative;

    C. Principio di organizzazione politica: criterio attraverso cui si svolgono i rapporti tra i

    partiti politici nel Parlamento.

    A. Con la prima accezione si fa riferimento al fatto che per prendere delle determinate

    decisioni in assemblea, necessario avere la maggioranza dei voti. Il principio opposto

    lunanimit. Che prevede che tutti i membri devono essere daccordo. Questo principio

    viene adottato per evitare il governo dei pochi; tuttavia si corre il rischio di avere una

    tirannia della maggioranza, soprattutto quando i gruppi politici sono stabili ed organizzati.

    Per poter tutelare le minoranze politiche la Costituzione prevede degli strumenti:

    In alcuni casi non sufficiente la maggioranza relativa o semplice, ma necessaria

    la maggioranza assoluta (la met pi 1 dei membri) oppure la maggioranza

    qualificata (2/3 dei membri).

  • 14

    B. Con la seconda accezione si fa riferimento alle regole per eleggere i rappresentanti

    (candidato con pi voti per ciascun collegio) e per lassegnazione dei seggi in Parlamento.

    C. Con la terza accezione si fa riferimento al raggiungimento dellobiettivo di permettere la

    formazione di una maggioranza Parlamentare stabile.

    Democrazie maggioritarie e democrazie consociative.

    Nella democrazie maggioritarie (USA, Germania, Francia, Spagna) vale il principio della

    maggioranza per lorganizzazione politica. Ci significa che i partiti o le coalizioni sono in

    competizione tra loro in campagna elettorale e, passato tale periodo, chi vince le elezioni

    forma il Governo poggiato sulla maggioranza politica. In contrapposizione vi la

    minoranza politica, lopposizione, che ha il compito di controllare loperato del Governo

    evitando la tirannia della maggioranza. Lo strumento a loro disposizione la critica

    dellindirizzo politico del Governo stesso, proponendo un indirizzo alternativo per cercare

    di vincere le elezioni successive. Si ha quindi unalternanza ciclica dei partiti nel ruolo di

    maggioranza.

    Nelle democrazie consociative (Olanda e Belgio) i partiti sono in competizione tra loro per

    vincere le elezioni ed assicurarsi i seggi in Parlamento, in modo da attestare la loro forza.

    Cessate le elezioni per i partiti collaborano tra loro, negoziando le proprie posizioni per

    definire lindirizzo politico.

    LO STATO E LA SOCIET MULTICULTURALE.

    Con la nascita dello Stato moderno stata riconosciuta la laicit dello Stato italiano, ossia

    la sua neutralit nei confronti della verit religiosa; pertanto si lascia libert religiosa.

    LART. 7 della Costituzione sancisce la separazione tra Stato e Chiesa che sono, ciascuno

    nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Inoltre il loro rapporto regolato dai Patti

    Lateranensi, che possono essere modificati solo su accordo di entrambe le parti (principio

    concordatario). I Patti sono quindi un trattato internazionale con il quale Stato e Chiesa

    affermano il principio concordatario che prevede che il rapporto tra le parti deve essere

    regolato da un concordato e non unilateralmente dallo Stato.

    Nella sentenza 203/1989 stato stabilito che lo Stato deve adottare una posizione di

    laicit positiva, ossia non essere indifferente dinnanzi alle religioni, bens garantire la

    salvaguardia della libert religiosa.

  • 15

    Lidea di societ multiculturale nasce per affermare il principio che deve essere garantita

    pari dignit alle espressioni culturali dei gruppi e delle comunit che convivono nella

    societ, nellidea che ciascuno abbia il diritto a crescere dentro la propria cultura e non in

    quella della maggioranza.

    LART. 6 della Costituzione afferma che La Repubblica tutela le minoranze linguistiche.

    In generale la Costituzione tutela le minoranze permanenti con:

    1. Divieto di discriminazione per lutilizzo di una lingua diversa da quella nazionale;

    2. Divieto di discriminazione in ragione della religione professata;

    3. Divieto di discriminazione in ragione dellappartenenza alluna o allaltra razza.

    STATO UNITARIO, STATO FEDERALE, STATO REGIONALE.

    La separazione dei poteri pu avvenire sia in senso orizzontale, intesa come rapporto tra i

    poteri dello Stato, sia in senso verticale, intesa come la distribuzione del potere di indirizzo

    politico tra Stato centrale ed enti territoriali.

    possibile quindi fare una distinzione tra:

    Stato unitario: il potere attribuito allo Stato centrale e agli enti periferici alle sue

    dipendenze (tipico dellesperienza europea);

    Stato composto: il potere distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da

    esso distinti.

    Lo Stato composto ha poi 2 ulteriori varianti:

    1. Stato federale, tipico degli USA;

    2. Stato regionale (Regioni in Italia).

    Le caratteristiche dello Stato federale sono:

    Lesistenza di un ordinamento statale federale, con una Costituzione scritta rigida e

    Costituzioni diverse di alcuni enti territoriali;

    Una divisione delle competenze tra Stato centrale e Stati membri;

    Lesistenza di un Parlamento bicamerale, in cui una delle due camere costituita

    dagli Stati membri;

    La partecipazione di questi alla revisione costituzionale.

    Le caratteristiche dello Stato regionale sono:

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    La presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce lesistenza di enti

    territoriali dotati di autonomia politica e di un proprio Statuto (non Costituzione);

    Lattribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative ed

    amministrative.

    LUNIONE EUROPEA.

    LUE una complessa struttura istituzionale che pu essere descritta come Un tempio

    greco che poggia su 3 pilastri.

    Il pilastro centrale la Comunit Europea (CE), che comprende CEE, CECA e EURATOM.

    I pilastri laterali sono: Politica estera e sicurezza comune (PESC), e la Cooperazione nel

    settore della giustizia e degli affari interni (CGAI).

    Per quanto riguarda la CE la maggior parte delle decisioni non richiedono lunanimit di

    tutti gli Stati, che invece richiesta per quanto riguarda le decisioni della PESC e CGAI.

    Con il Trattato di Lisbona la CE e i due pilastri vengono assorbiti dallUE; tuttavia le

    decisioni sulla PESC richiedono comunque lunanimit.

    Con il Trattato di Amsterdam stato introdotto il principio della cooperazione rafforzata,

    che consente agli Stati membri di instaurare forme di collaborazione specifiche.

    Lorganizzazione dellUE.

    costituita da diversi organi:

    1. Il Consiglio europeo: lorgano che definisce gli indirizzi politici generali, ma privo di

    potere normativo;

    2. Il Consiglio: organo con funzione legislativa e di bilancio ed ha il compito di

    coordinare le politiche degli Stati Membri. composto da un rappresentante di ogni

    Stato, e nellesercizio delle sue funzioni coadiuvato dal Comitato dei

    Rappresentanti Permanenti;

    3. La Commissione Europea: il centro dei processi decisionali. composta da 27 Stati

    membri, in carica per 5 anni. I membri sono approvati dal Parlamento europeo, che

    pu costringere la commissione alle dimissioni. Potere di iniziativa e di controllo;

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    4. Il Parlamento Europeo: un organo rappresentativo dotato di legittimazione

    democratica, ma non ha il potere di adottare atti normativi, ma partecipa ai

    processi di formazione degli atti amministrativi; potere controllo, fiducia e censura;

    5. La Corte di Giustizia: organo giurisdizionale incaricato di verificare il rispetto e

    linterpretazione del Trattato; formata da 1 giudice per Stato e giudica le violazioni

    del diritto comunitario;

    6. La Corte dei Conti: lorgano di controllo contabile della CE;

    7. Il Comitato economico e sociale: un organo consultivo del Consiglio, della

    Commissione e del PE, che fornisce pareri obbligatori o di sua iniziativa; rappresenta

    le categorie produttive;

    8. Il Comitato delle Regioni: anchesso un organo consultivo delle istituzioni

    europee; rappresenta le istanze locali.

    Il Trattato UE stabilisce che lUnione instaura un mercato interno e si adopera per lo

    sviluppo sostenibile dellEuropa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla

    stabilit dei prezzi. Inoltre si cerca di raggiungere uno stresso coordinamento delle

    politiche economiche degli Stati membri.

    Per riuscire a creare un mercato unico sono stati utilizzati 3 strumenti previsti dai Trattati:

    1. La libert della circolazione delle merci, dei lavoratori, dei servizi e dei capitali (le cd.

    quattro libert);

    2. Il divieto di aiuti finanziari;

    3. La disciplina della concorrenza.

    La creazione di un mercato unico stato completato con lintroduzione della moneta unica

    e dalla definizione di politica monetaria e di cambio unica.

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    CAP. 3: LE FORME DI GOVERNO.

    La forma di governo riguarda le tipologie di rapporti tra gli organi costituzionali.

    Le forme di governo storiche sono:

    Monarchia assoluta;

    Monarchia costituzionale;

    Governo parlamentare.

    Le forme di governo tradizionali sono:

    Sistema Parlamentare;

    Sistema Presidenziale;

    Sistema Semi-presidenziale;

    Direttoriale.

    La monarchia costituzionale segna il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale.

    caratterizzata dalla separazione dei poteri tra Re (potere esecutivo) e Parlamento (potere

    legislativo). Ciascuno dei 2 centri di potere si basava su una diversa legittimazione: il Re sul

    principio monarchico-ereditario; il Parlamento sul principio elettivo.

    Il passaggio da monarchia costituzionale a governo parlamentare stato graduale, e ha

    visto linsediamento di un terzo organo: il Governo. Questo era nominato dal Re, ma

    doveva ottenere la fiducia del Parlamento che poteva costringerlo alle dimissioni. Si ha

    quindi una fiducia iniziale e la possibilit di sfiduciarlo in seguito.

    Parlamentarismo dualista e monista.

    La prima fase del governo parlamentare era caratterizzato dalla compresenza di Re,

    Governo e Parlamento. Il potere esecutivo era ripartito tra Re e Governo, mentre quello

    legislativo era attribuito al Parlamento. Questo il governo parlamentare dualista, in

    tipiche delle democrazie pluraliste

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    quanto il Re rappresentava gli interessi degli aristocratici mentre il Parlamento quelli della

    borghesia.

    Col tempo si passati ad una forma di governo parlamentare monista in cui il Re viene

    svuotato dei suoi poteri politici, che sono invece divisi tra Governo e Parlamento. Lo

    strumento utilizzato per far trasformare il ruolo del Capo dello Stato la controfirma, che

    ha la funzione di trasferire al Governo la responsabilit politica per gli atti del CdS stesso.

    Il sistema dei partiti nella democrazia pluralista.

    Per sistema dei partiti si fa riferimento sia al numero sia alle relazioni che intercorrono tra i

    diversi partiti politici. Quando la distanza ideologica dai partiti molto elevata, e quindi

    non vi possibilit di aggregazione, si dice che il sistema polarizzato. Se tali partiti hanno

    posizioni tali per cui non possibile nesun accordo, questi sono chiamati partiti

    antisistemici. Se vi sono diversi poli, il sistema multipolare; in tal caso non si pu usare la

    regola della maggioranza per la formazione del Governo.

    Tuttavia quando vi sono molti partiti con ideologie simili, essi possono essere raggruppati e

    si parla di sistema bipolare. Il suo funzionamento simile ad un sistema bipartitico.

    SISTEMA DI GOVERNO PARLAMENTARE.

    Tale forma di governo caratterizzata dal rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento; in

    particolare questultimo pu votare la sfiducia al Governo, facendolo cadere. Se il

    Parlamento bicamerale, la fiducia pu essere votata da ciascuna Camera (come in Italia)

    oppure deve essere votata da una sola Camera, detta Camera politica (come in

    Germania). Questo tuttavia pu generare unalta instabilit per il Governo.

    Per risolvere tale problema sono stati introdotti dei sistemi di razionalizzazione del

    parlamentarismo, ossia linsieme di disposizioni costituzionali scritte volte proprio a

    garantire la stabilit del Governo.

    LItalia un governo con bassa razionalizzazione.

    Un esempio di Governo ad alta razionalizzazione la Germania, dove viene utilizzato come

    strumento la cd. sfiducia costruttiva: la Camera politica pu sfiduciare il Cancelliere solo se

    contestualmente elegge, a maggioranza assoluta, un successore. Con questo strumento si

    evita di aggravare ulteriormente la crisi di Governo con il vuoto politico.

    Vi sono 2 differenti modelli di F.d.G. :

    1. A prevalenza del Parlamento; questo a sia volta pu essere:

    a. Sistema politico multipolare;

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    b. Governi di coalizione.

    2. A prevalenza del Governo o parlamentarismo maggioritario;a sua volta si divide in:

    a. Bipolarismo;

    b. Bipartitismo (modello inglese).

    Sistema a prevalenza del Governo.

    Le elezioni permettono di dare vita ad una maggioranza politica, che appoggia il Governo;

    non si pu votare direttamente il Primo ministro, che viene incaricato dalla maggioranza.

    Lopposizione esercita una funzione di controllo sul Governo (alternanza ciclica dei partiti).

    Tale sistema tipico di GB, Spagna, Germania, Svezia.

    Sistema a prevalenza del Parlamento.

    una forma di Governo che opera seguendo un modello multipolare. Le elezioni non

    consentono allelettore di scegliere n la maggioranza n il Governo. Sono i partiti che, al

    termine delle elezioni, formano la maggioranza politica con degli accordi. Il Governo pu

    contenere esponenti di molti partiti (Governo di coalizione), oppure pu avere lappoggio

    esterno degli altri partiti che gli votano la fiducia ma i ministri provengono da un solo

    partito.

    Si parla poi di parlamentarismo compromissorio con riferimento agli accordi tra i partiti

    che permettono di creare fiducia reciproca. Ci significa che dopo le elezioni i partiti

    trovano degli accordi tra loro.

    Governo presidenziale.

    una forma di governo in cui:

    Il Capo dello Stato, chiamato Presidente, nominato direttamente dal corpo

    elettorale nazionale ed il suo mandato ha una durate prestabilita. Ha quindi una

    forte legittimazione dalla nazione;

    Il Parlamento non pu sfiduciarlo;

    Il Presidente presiede e dirige i Governi da lui nominati.

    Lesperienza di maggior successo quella USA. Il Presidente ha potere esecutivo mentre il

    Parlamento, chiamato Congresso, ha il potere legislativo ed di tipo bicamerale paritario.

    Inoltre non esiste un vero e proprio organo di Governo, ma il Presidente nomina i suoi

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  • 21

    collaboratori, chiamati Segretari di Stato; inoltre stipula i trattati internazionali ed ha il

    comando delle Forze Armate.

    Una camera, il Senato, costituito da 2 rappresentanti per ogni Stato membro, con

    mandato di 6 anni; la Camera dei rappresentanti invece formata su base nazionale da

    deputati con mandato biennale.

    Il Congresso ed il Presidente sono indipendenti luno dallaltro, ma esistono degli strumenti

    che consentono di porsi dei limiti.

    Ad esempio il Presidente ha il potere di veto sospensivo sulle leggi approvate dal

    Congresso, condiziona liniziativa legislativa ed adotta gli executive agreement.

    Il Senato invece pu approvare le nomine del Presidente, i trattati internazionali ed il

    bilancio federale.

    La Camera invece ha iniziativa in materia di tributi.

    Quando il Presidente proviene da un partito diverso da quello che ha la maggioranza in

    Assemblea si parla di governo diviso, che pu dar vita a delle problematiche circa i processi

    decisionali. Nonostante ci il modello americano ha avuto grande successo in quanto non

    vi sono delle nette divisioni ideologiche, e quindi il Presidente pu comunque riuscire ad

    ottenere il consenso del Congresso.

    Governo semipresidenziale.

    una forma di governo caratterizzata da:

    Elezione diretta del Presidente da parte del corpo elettorale nazionale, ed ha un

    mandato di durata prestabilita;

    Il Presidente non ha bisogno della fiducia del Parlamento perch ha legittimazione

    democratica;

    Il Presidente nomina il Governo, che deve avere la fiducia del Parlamento.

    una forma di governo bicefala, che ha cio 2 teste: il Presidente della Repubblica ed il

    Primo Ministro. Questultimo fa parte di un Governo che deve ricevere la fiducia dal

    Parlamento.

    Il Presidente svolge diverse funzioni:

    Nomina il Primo Ministro e gli altri ministri e presiede le riunioni di Governo;

    Ha poteri che toccano lindirizzo politico;

    Pu sciogliere lAssemblea nazionale.

    Invece il Primo Ministro assicura il mantenimento del rapporto di fiducia col Parlamento.

    Il rischio principale che ci sia divergenza politica tra Presidente e Assemblea.

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    Differenze tra sistema presidenziale e sistema parlamentare.

    Nel primo caso i cittadini votano direttamente il Capo dello Stato. Nel secondo caso i

    cittadini votano il Partito e non il Capo dello Stato. Tuttavia sanno chi sar questultimo in

    caso di vittoria. Tuttavia lesperienza inglese della Tatcher ci insegna che se il partito

    disconosce il suo leader, questo ha lobbligo morale di dimettersi perch non ha ricevuto la

    legittimazione democratica.

    Forma di governo Neoparlamentare.

    caratterizzata da:

    Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;

    Elezione popolare diretta del Primo Ministro;

    Elezione contestuale del Primo Ministro e del Parlamento.

    Tale forma ha come obiettivo quello di aumentare la stabilit del Governo e garantire

    linvestitura popolare del Primo Ministro.

    Lunico esempio storico quello Israeliano.

    Forma di governo Direttoriale.

    Tale forma di governo adottata solo dalla Confederazione Svizzera, ed caratterizzata

    dalla presenza del Parlamento (Assemblea federale), che nomina un direttorio (Consiglio

    federale) ma non pu revocarlo; questo costituito da 7 membri che svolgono

    contemporaneamente le funzioni di Governo e Capo di Stato.

    I SISTEMI ELETTORALI.

    La legislazione elettorale caratterizzata da 3 fattori:

    Le regole riguardanti la cittadinanza politica: insieme di regole che definiscono

    quali sono i soggetti che godono dellelettorato attivo, ossia gli elettori;

    Le regole su sistema elettorale: insieme di regole che definiscono come i voti degli

    elettori si trasformano in seggi parlamentari;

    La legislazione elettorale di contorno: riguarda le regole sullo svolgimento della

    campagna elettorale, le modalit di finanziamento pubblico ai partiti, il regime

    dellineleggibilit ed incompatibilit parlamentare.

    La cittadinanza politica trattata dallART. 48 della Costituzione. Il 1 comma sancisce che:

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    Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et.

    necessario ovviamente avere la cittadinanza italiana.

    Il 2 comma inoltre pone alcuni principi che caratterizzano il diritto di voto: Il voto

    personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio dovere civico. Dire che un

    dovere civico diverso da dire che un dovere giuridico; infatti previsto lastensionismo.

    Lelettorato passivo invece il diritto ad essere eletto.

    Elettorato attivo:

    Requisiti positivi: cittadinanza e maggiore et (art. 48.1);

    Requisiti negativi: incapacit civile, sentenza penale, indegnit morale (art. 48.4).

    Elettorato passivo:

    Requisiti positivi: 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato.

    Requisiti negativi: ineleggibilit, incompatibilit, incandidabilit.

    In generale i cittadini italiani possiedono 2 diritti politici:

    1. Democrazia rappresentativa: diritti elettorali;

    2. Democrazia diretta: iniziativa legislativa (art. 71) , petizione (art. 50) , referendum

    (art. 71) .

    Ineleggibilit ed incompatibilit parlamentari.

    Si parla di ineleggibilit parlamentare quando il candidato assume dei comportamenti

    volti ad influenzare il voto degli elettori. In questo caso lelezione ritenuta nulla.

    Si parla di incompatibilit parlamentare quando un soggetto validamente eletto svolge gi

    unaltra funzione incompatibile. In tal caso non si ha lannullamento dellelezione ma il

    candidato pu scegliere di rinunciare ad una delle cariche.

    possibile avere poi delle cause di ineleggibilit sopravvenute durante il corso del

    mandato elettivo; queste vengono trattate come cause di incompatibilit.

    La legge 16/1992 ha poi introdotto lincandidabilit, che si verifica quando un soggetto

    stato condannato per dei reati particolarmente gravi come collusioni con la mafia o legati

    al traffico di stupefacenti. In tal caso lelezione da considerarsi nulla oppure, se le cause

    sono sopravvenute durante il mandato, si ha la decadenza. La legge 141/1996 ha escluso la

    possibilit che siano ritenuti incandidabili i soggetti non condannati per via definitiva.

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    Con la legge 525/1993, poi modificata dalla legge 28/2000 stata introdotta la par

    condicio, principio volto a tutelare la parit di accesso dei politici, dei partiti e dei cittadini

    ai mezzi di informazione sia in periodo elettorale che al di fuori di tale periodo. Vengono

    poi imposte delle regole ai politici per la gestione della campagna elettorale con

    riferimento allutilizzo dei mezzi di informazione e comunicazione. Inoltre nei 15 giorni

    prima delle elezioni non possibile comunicare sondaggi elettorali.

    Anche per le spese elettorali vi un regime particolare; ai partiti viene fissato un tetto

    massimo di spesa e questi presentano il consuntivo ai Presidenti delle Camere e lo inviano

    per il controllo alla Corte dei Conti.

    Il finanziamento pubblico stato introdotto per far si che la politica non fosse un ambito

    solo dei pi ricchi; tuttavia il rischio principale che i partiti diventino delle strutture

    burocratiche autonome, insensibili alle esigenze della societ.

    I sistemi elettorali.

    Il sistema elettorale il meccanismo attraverso il quale i voti espressi dagli elettori si

    trasformano in seggi parlamentari. formato da 3 parti:

    1. Il tipo di scelta che spetta allelettore: questa pu essere categorica (una preferenza

    fissa) o ordinale (un ordine di preferenze);

    2. La dimensione del collegio, ossia lambito preso in considerazione per la ripartizione

    dei voti; questo pu essere:

    a. Collegio unico: esiste un solo collegio per ripartire i voti;

    b. Pi collegi, ciascuno dei quali elegger un certo numero di parlamentari. Se

    ne elegge uno solo si parla di collegio uninominale, altrimenti si parla di

    collegio plurinominale.

    3. La formula elettorale, ossia la formula matematica per determinare una

    corrispondenza tra voti e seggi.

    A seconda della formula elettorale utilizzata, i sistemi elettorali si distinguono in:

    Maggioritari: ha come finalit quella di garantire la governabilit;

    Proporzionali: ha come finalit quella di garantire la rappresentativit.

    Sistemi elettorali maggioritari.

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  • 25

    Il seggio in palio viene attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti. Pertanto contano

    solo i voti di chi vince. Distinguiamo 2 sistemi:

    1. Plurality: viene utilizzato tendenzialmente nei collegi uninominali, ed il seggio viene

    attribuito a chi ottiene la maggioranza relativa dei voti;

    2. Majority: il seggio viene attribuito a chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti,

    ossia il 50% + 1; se nessun candidato la ottiene, si v al secondo turno (ballottaggio)

    a cui partecipano i 2 candidati che hanno ottenuto pi voti al primo turno.

    Sistemi elettorali proporzionali.

    Con questo sistema i seggi vengono attribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti da

    ciascuna lista che ha ottenuto una percentuale minima dei voti, il cd. quorum elettorale.

    Una volta assegnati i seggi alle singole liste, bisogna individuare i candidati eletti. Vi sono 2

    metodi:

    1. Se lelettore pu esprimere, oltre alla lista, una preferenza per un candidato, viene

    eletto quello con il maggior numero di preferenze.

    2. Se lelettore non pu esprimere la preferenza, i seggi sono attribuiti ai candidati

    seguendo lordine dei candidati in lista (la cd. lista bloccata). In tal caso i dirigenti

    del partito hanno grande potere perch possono stabilire chi verr eletto e chi no.

    applicato soprattutto in collegi plurinominali.

    Formule elettorali proporzionali.

    Ve ne sono numerose, ma quelle maggiormente utilizzate sono 2:

    1. Metodo DHondt o delle divisioni successive;

    2. Metodo del quoziente o dei resti pi alti.

    METODO DHONDT.

    Il totale dei voti ottenuti da ciascuna lista prende il nome di cifra elettorale. Questa viene

    divisa per 1, 2, 3, 4, 5 fino al n di seggi disponibili. Si scelgono cos i quozienti pi alti fino

    alla copertura dei seggi.

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  • 26

    METODO DEL QUOZIENTE.

    Si calcola il totale dei voti espressi per tutte le liste, chiamata cifra elettorale generale, e la

    si divide per il n di seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale.

    Si divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenendo il n di

    seggi assegnati a ciascuna lista.

    Tale metodo molto pi semplice del precedente, tuttavia si rischia di non assegnare tutti

    i seggi. Vi sono 2 soluzioni:

    1. Metodo dei pi forti resti: i seggi rimanenti vengono assegnati alle liste che hanno i

    resti pi elevati;

    2. Metodo del quoziente rettificato: la cifra elettorale generale si divide per il n dei

    seggi da assegnare +1 o +2 in modo da abbassare il quoziente elettorale e ridurre i

    resti.

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  • 27

    Pertanto i sistemi elettorali maggioritari hanno un effetto selettivo in quanto consentono

    laccesso alle aule parlamentari solo alle forze che hanno ottenuto il risultato migliore,

    escludendo tutte le altre anche se queste hanno ottenuto delle percentuali significative.

    I sistemi elettorali proporzionali hanno invece un effetto proiettivo, perch permettono di

    fotografare la realt politica del paese.

    Sistema elettorale italiano: 1993-2006.

    Sino al 1993 le 2 Camere erano elette usando un sistema proporzionale. A partire dal 93, a

    seguito del referendum elettorale, si passati ad un sistema misto. Esso era infatti:

    Per maggioritario a turno unico (plurality), con collegi uninominali;

    Per proporzionale:

    a) Per il Senato si utilizzavano collegi plurinominali coincidenti con le Regioni, e

    la formula scelta era il metodo DHondt (nel rispetto della regola

    Costituzionale secondo cui il Senato scelto su base regionale);

    b) Per la Camera si avevano 26 circoscrizioni plurinominali, con sbarramento del

    4%, calcolo dei seggi per la lista su base nazionale con metodo dei quozienti e

    utilizzo di liste bloccate.

    Sistema elettorale italiano: legge n 270 del 21 dicembre 2005.

    Camera dei Deputati e Senato della Repubblica sono eletti utilizzando un sistema

    proporzionale con correttivi;

    Vi la possibilit di coalizione tra liste;

    Si utilizzano sistemi di sbarramento;

    Si attribuisce un premio di maggioranza.

    CAMERA DEI DEPUTATI.

    Le clausole di sbarramento sono:

    10% per le coalizioni e una delle liste deve aver raggiunto almeno il 2%,

    4% per le liste non coalizzate;

    Le liste di una coalizione che non ha raggiunto il quorum del 10% ma che

    singolarmente hanno ottenuto almeno il 4% e livello nazionale.

  • 28

    Vi ununica circoscrizione a livello nazionale, e vi un premio unico nazionale che

    permette alla liste che ha ottenuto la maggioranza relativa di avere 340 seggi su 617.

    Le operazione di distribuzione dei seggi sono:

    1. Lufficio centrale nazionale somma tutti i voti ottenuti in ogni circoscrizione da tutte

    le liste presenti e calcola le percentuali di ogni lista e coalizione a livello nazionale;

    2. Eliminazione dei voti delle coalizioni e delle liste esterne che non abbiano raggiunto

    il quorum di sbarramento;

    3. Sulla base di questo risultato si ha una prima attribuzione (provvisoria) dei seggi in

    base alla formula del quoziente naturale;

    4. Attribuzione dei seggi ai candidati con sistema delle liste bloccate.

    Se la lista o la coalizione vincitrice ottiene almeno 340 seggi, si procede alla suddivisione di

    questi usando la formula dei resti pi alti a quoziente naturale.

    SENATO DELLA REPUBBLICA.

    Clausole di sbarramento:

    Le coalizioni di liste che abbiano ottenuto su piano regionale almeno il 20% dei voti

    e contengano almeno una lista che ha raggiunto il 3% dei voti;

    Le singole liste non collegate che su base regionale hanno ottenuto almeno l8% dei

    voti;

    Le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno raggiunto il quorum di

    sbarramento, hanno ottenuto singolarmente almeno l8% dei voti.

    Il premio di maggioranza attribuito su base regionale, in modo che alla lista che ha

    raggiunto la maggioranza relativa in ogni Regione siano attribuiti il 55% dei seggi della

    Regione stessa.

    Le operazione di distribuzione dei seggi sono:

    1. Lufficio centrale nazionale somma tutti i voti ottenuti in ogni Regione da tutte le

    liste presenti e calcola le percentuali di ogni lista e coalizione a livello regionale;

    2. Eliminazione dei voti delle coalizioni e delle liste esterne che non abbiano raggiunto

    il quorum di sbarramento;

    3. Sulla base di questo risultato si ha una prima attribuzione (provvisoria) dei seggi in

    base alla formula del quoziente naturale;

  • 29

    CRITICHE RIVOLTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE:

    1. Il premio di maggioranza premia chi ottiene la maggioranza relativa;

    2. Poich il Senato eletto su base regionale, neanche i premi di maggioranza

    garantiscono la maggioranza effettiva.

    CAP. 4: LORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE IN ITALIA.

    La forma di governo italiana delineata dalla Costituzione una forma parlamentare a

    debole razionalizzazione, ossia vi sono pochi strumenti volti a tutelare il rapporto di fiducia

    tra Governo e Parlamento. In passato si voleva introdurre dei meccanismi che garantissero

    stabilit del Governo, tuttavia la sinistra voleva una struttura di Governo flessibile e aperta

    al cambiamento; pertanto il PdR e la Corte Costituzionale sono gli organi preposti a

    garanzia dellattivit del Governo e a tutelare il rispetto della Costituzione.

    La razionalizzazione costituzionale del rapporto di fiducia volta a garantire la stabilit del

    Governo.

    In particolare lART.94 della Costituzione sancisce che: Il Governo deve avere la fiducia

    delle due Camere. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione

    motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si

    presenta davanti alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o entrambe

    le Camere su una proposta di Governo non comporta lobbligo di dimissioni dello stesso. La

    mozione di sfiducia deve essere firmata dal almeno un decimo dei componenti della

    Camera e non pu essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.

    Lappello nominale viene utilizzato per far si che ciascuno si prenda le proprie

    responsabilit, evitando il fenomeno dei franchi tiratori.

    Non vi sono mai stati casi di sfiducia al Governo, ma tutte le crisi sono nata dalla rottura

    degli accordi tra i partiti che danno vita alla maggioranza.

    Inoltre necessario che il Governo entro 10 giorni dalla sua formazione chieda la fiducia

    davanti alle Camere, a differenze di altri ordinamenti in cui si accorda la fiducia negativa,

    ossia lassenza di manifestazione di sfiducia.

    La fiducia si ottiene con il consenso di una maggioranza politica, diversa dalla maggioranza

    aritmetica in quanto deve legarsi stabilmente attorno ad un determinato indirizzo politico.

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  • 30

    Anche per la mozione di fiducia si usa lappello nominale, e vale il criterio della

    maggioranza semplice.

    Pertanto in alcuni casi il Governo pu porre la questione di fiducia su una sua iniziativa;

    qualora questa non dovesse essere approvata, il Governo si impegna a rassegnare le sue

    dimissioni in quanto riterr venuta meno la fiducia. Ovviamente la questione di fiducia si

    usa per iniziative ritenute essenziali per il perseguimento dellindirizzo politico.

    In un sistema multipartitico come quello italiano, lunico modo per poter arrivare ad una

    maggioranza politica quello di creare delle coalizioni, ossia degli accordi tra partiti. Il

    Governo che si forma si chiamer pertanto Governo di coalizione.

    Le coalizioni possono formarsi davanti al corpo elettorale, oppure in Parlamento al termine

    delle elezioni.

    Per quanto riguarda le crisi di Governo esse possono essere di 2 tipi:

    1. Parlamentari: a seguito dellapprovazione della mozione di sfiducia oppure con voto

    contrario sulla questione di fiducia. In tal caso il Governo giuridicamente obbligato

    a presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato;

    2. Extraparlamentari: si hanno a seguito di crisi politica che portano ad una

    disgregazione della maggioranza; in tal caso il Governo presenta volontariamente le

    sue dimissioni. Per rendere i cittadini noti dei motivi delle dimissioni, stata

    introdotta la cd. parlamentarizzazione della crisi: il PdR invita il Governo

    dimissionario ad esporre alle Camere i motivi della dimissione per far partire un

    dibattito; questo non tanto per cercare una soluzione quanto per rendere noti i

    motivi delle dimissioni.

    IL GOVERNO.

    Le norme sul Governo sono poste da:

    1. La Costituzione: art. 92-96;

    2. La legge 400/1988;

    3. D. lgs. N 300 e 303 del 1999.

    Il Governo un organo costituzionale formato del Presidente del Consiglio, dai ministri e

    dellorgano collegiale del Consiglio dei Ministri.

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  • 31

    Ha unimportante funzione di indirizzo politico, potere esecutivo e poteri normativi.

    Tuttavia il suo ruolo condizionato da diversi fattori, quali:

    La spinta verso un maggiore decentramento del potere a favore delle Regioni;

    La tendenza a ridurre lintervento del Governo nel mercato economico;

    Lintegrazione europea che ha limitato il potere del Governo per influenzare la

    politica economica.

    Liter di formazione del Governo costituito da 6 fasi principali:

    1. Consultazioni;

    2. Conferimento dellincarico;

    3. Nomina del Presidente del Consiglio;

    4. Nomina dei ministri;

    5. Giuramento;

    6. Fiducia.

    Consultazioni.

    Dopo lapertura della crisi di Governo o dopo le elezioni, il PdR apre le consultazioni (non

    previste nel testo costituzionale) con cui si apre il processo di formazione del Governo.

    La finalit quella di capire se il Governo riuscir ad ottenere la fiducia del Parlamento.

    Pertanto il PdR si confronta con i leader politici e con altre personalit istituzionali che

    possono fornire informazioni utili per la soluzione della crisi.

    Mandato esplorativo e preincarico.

    Se le consultazioni non hanno chiarito completamente il quadro politico, si pu procedere

    ad ulteriori consultazioni o affidare un mandato esplorativo ad una personalit

    istituzionale oppure affidare il preincarico al possibile futuro incaricato, affinch questo

    dialoghi con le altre forze politiche per riuscire a trovare una soluzione.

    Conferimento dellincarico.

    Una volta terminate le consultazioni e chiarito il quadro politico, il PdR conferisce

    lincarico di formare il nuovo Governo, per via orale per evitare il problema della

    controfirma (chi la mette? Vecchio PdC? E se si oppone?). Lincaricato accetta con riserva,

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  • 32

    ossia svolge ulteriori consultazioni per verificare di avere la fiducia del Parlamento.

    Dopodich la riserva viene sciolta e lincarico accettato.

    Se lincaricato non riesce a sciogliere la riserva, il PdR pu revocare lincarico.

    La nomina.

    Una volta che lincaricato scioglie la riserva, il PdR nomina il Presidente del Consiglio e su

    indicazione di questultimo nomina anche i ministri. Il PdC controfirma gli atti di nomina

    dei ministri e anche il proprio. Quindi controfirma anche se non ancora in carica.

    Giuramento.

    Una volta controfirmati gli atti di nomina, il PdC ed i ministri giurano nelle mani del PdR. A

    questo punto il procedimento di formazione del Governo formato. Lart. 93 stabilisce che

    con il giuramento il Governo immesso nelle sue funzioni.

    La fiducia.

    Entro 10 giorni dalla sua nomina, il Governo deve esporre il programma al Parlamento e

    richiedere la fiducia. La votazione avviene per appello nominale.

    Se il Parlamento accorda la fiducia, approva di fatto un determinato indirizzo politico.

    Se il Parlamento non accorda la fiducia, il Governo si deve dimettere.

    COMPOSIZIONE DEL GOVERNO.

    costituito da:

    1. Organi necessari:

    Il Presidente del Consiglio;

    I Ministri;

    Il Consiglio dei Ministri.

    2. Organi non necessari (razionalizzati dalla legge 400/1988):

    I Ministri senza portafoglio: non sono a capo di dipartimenti n dicasteri e

    non controllano la spesa;

    I Vice-ministri: sottosegretari a cui vengono conferite deleghe relative ad

    intere aree di competenza;

    I sottosegretari: organi a cui vengono attribuite delle deleghe;

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  • 33

    I comitati interministeriali: prendono decisioni in organi non ministeriali

    (derogano il principio della collegialit ministeriale). Questi possono essere

    istituiti per legge (deliberano in via definitiva su determinati oggetti) o con

    decreto del PdC;

    Il Consiglio di Gabinetto;

    Il Vice-presidente del Consiglio dei Ministri:ha funzione di supplente del PdC;

  • 34

    Il consiglio dei ministri.

    formato dal PdC e da tutti i ministri, compresi quelli senza portafoglio.

    Il Consiglio di Gabinetto invece formato dal PdC e dai ministri da lui designati su

    proposta del CdM, e coadiuva il PdC nello svolgimento delle sue funzioni.

    Il CdM svolge diverse funzioni, quali:

    Determina la politica generale del Governo;

    Adotta gli atti fondamentale dellEsecutivo;

    Dirime i conflitti tra i Ministri;

    Giudica sulla conformit di un atto ministeriale con la politica del Governo.

    Mentre le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio sono:

    Dirige la politica del Governo;

    Mantiene lunit dellindirizzo politico e amministrativo;

    Promuove e coordina lattivit dei Ministri;

    Poteri di indirizzo del Consiglio;

    Rappresenta il Governo.

    Le funzioni del Governo sono:

    1. Normative: il Governo pu adottare atti normativi:

    a. Dotati di forza di legge: decreti legge (presupposto di urgenza e necessit) e

    decreti legislativi (su delegazione del Parlamento);

    b. Di rango secondario: i regolamenti.

    2. Di indirizzo politico: definisce la politica generale del Governo, che dipende dall

    agenda del Governo stesso e dalle esigenze del paese;

    3. Di alta amministrazione.

    Inoltre il governo prende decisioni riguardanti:

    Politica estera;

    Politica informativa e di sicurezza;

    Politica militare;

    Politica di bilancio e finanziaria;

    Inoltre la legge 400/1988 stabilisce che:

    Le decisioni della politica generale sono prese dal CdM;

    Il PdC convoca il CdM e decide lordine del giorno;

    Il PdC coordina lattivit dei ministri.

    Il PdC pu sospendere ladozione di atti da parte dei ministri competenti.

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  • 35

    ORGANI AUSILIARI.

    Sono degli organi di supporto ad altri organi istituzionali. Sono 3:

    1. Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL): lorgano rappresentativo

    delle categorie produttive; ha iniziativa legislativa e svolge funzioni consultive;

    2. Il Consiglio di Stato (CdS), che svolge 2 funzioni:

    a. Giustizia amministrativa: il giudice di appello contro sentenze dei

    tribunali amministrativi regionali;

    b. Consultiva: composto da 4 sezioni che fornisce dei pareri al CdM, che

    sono obbligatori ma non vincolanti.

    3. La Corte dei Conti, che svolge 2 funzioni:

    a. Di controllo: successivo sulla gestione del bilancio e preventivo sulla

    legittimit degli atti dellamministrazione, ma anche sugli atti del Governo.

    Pu accettare latto, individuare dei difetti e accettare latto con riserva

    proponendo i suoi dubbi alle Camere;

    b. Giurisdizionale: nel campo della responsabilit erariale.

    PARLAMENTO.

    Vi sono 2 tipologie di Parlamento:

    1. Monocamerale;

    2. Bicamerale; questo a sua volta pu essere:

    a. Perfetto o paritario: le 2 Camere sono una la fotocopia dellaltra;

    b. Imperfetto: le 2 Camere svolgono funzioni differenti.

    La Costituzione prevede una struttura parlamentare di tipo bicamerale paritaria. Le

    Camere sono: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Esse svolgono la medesima

    funzione e presentano alcune piccoli differenze: il Senato eletto su base regionale (art.

    57); la Camera composta da 630 deputati mentre il Senato composto da 315 senatori;

    anche le leggi elettorali sono diverse, anche se hanno una stessa base.

    Entrambe le Camere possono accordare o togliere la fiducia al Governo, ed necessaria

    lapprovazione di entrambe per la formazione di una legge: La funzione legislativa

    esercitata collettivamente dalle 2 Camere (art. 70).

    Entrambe le Camere hanno una durata di 5 anni; tale periodo si chiama legislatura.

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  • 36

    Inoltre le 2 Camere si possono riunire formando il Parlamento in seduta comune;

    considerato per un collegio imperfetto perch non possono stabilire lordine del giorno, e

    si riuniscono nei casi espressamente previsti della legge.

    In particolare si riuniscono per svolgere una funzione elettorale o accusatoria:

    Lelezione del PdR;

    Lelezione dei cinque giudici costituzionali;

    Lelezione di 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;

    La messa in stato di accusa del PdR;

    La votazione dellelenco dei cittadini da sorteggiare per essere aggregati alla Corte

    Costituzionale per giudicare sulle accuse costituzionali.

    Non ha un regolamento proprio, ma si applica quello della Camera dei Deputati; anche il

    Presidente quello della Camera.

    Lorganizzazione ed i regolamenti delle Camere.

    Ogni Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei membri (art. 64).

    Si dice che il regolamento fonte a competenza riservata, perch le altre fonti del diritto

    non possono intervenire. Pertanto il regolamento fonte primaria. Il motivo che si vuole

    evitare il conflitto con gli altri organi (separazione dei poteri).

    Le Camere eleggono al proprio interno:

    Presidente dellassemblea;

    Ufficio di Presidenza, composto da: vice-presidenti, segretari e questori; questi

    hanno il compito di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

    Inoltre il regolamento del Senato prevede che I segretari che entrano a far parte di

    un gruppo parlamentare diversi da quello al quale appartenevano al momento

    dellelezione, decadono dallincarico.

    I Presidenti hanno il compito di dirigere lassemblea, mantenere lordine e assicurarsi del

    rispetto dei regolamenti. La differenza principale che il Presidente della Camere presiede

    anche il Parlamento in seduta comune, mentre il Presidente del Senato sostituisce il Capo

    dello Stato nellipotesi di impedimento ai sensi dellart. 86 (impedimento permanente,

    morte o dimissioni del PdR).

    Entrambi devono essere sentiti dal PdR prima dello scioglimento anticipato delle Camere.

    I vicepresidenti collaborano con i presidenti e li sostituiscono in caso di assenza o di

    impedimento. I questori provvedono al buon andamento dellamministrazione di ciascuna

    camera. I segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale.

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  • 37

    Gruppi parlamentari.

    Nel Parlamento un ruolo fondamentale svolto dai gruppi parlamentari, ossia le unioni

    dei membri di una Camera, espressione di uno stesso partito o movimento politico. Gli art.

    72 e 82 della Costituzione stabiliscono che le commissioni parlamentari devono essere

    formate in modo da rispecchiare le consistenze dei gruppi parlamentari.

    I parlamentari che non dichiarano di voler appartenere ad un determinato gruppo,

    prendono il nome di gruppo misto.

    I gruppi parlamentari hanno ruolo importante per il funzionamento del Parlamento per 2

    ragioni:

    1. Rafforzare il collegamento tra il Parlamento e la societ che si organizza

    politicamente nei partiti;

    2. Aumentare lefficienza decisionale.

    I Presidenti dei vari gruppi hanno poi diversi compiti:

    Danno vita alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che ha

    determinati poteri sullorganizzazione dellassemblea;

    Alla Camera i presidenti dei gruppi possono azionare dei poteri procedurali che

    altrimenti richiederebbero la richiesta di molti parlamentari;

    I gruppi possono designare i membri delle commissioni parlamentari.

    Inoltre sono molto importanti perch espressione dei partiti; infatti questi ultimi non

    possono essere consultati dal PdR per la formazione del Governo in quanto associazioni

    non riconosciute.

    Commissioni parlamentari e giunte.

    Le commissioni parlamentari sono degli organi collegiali, che possono essere:

    1. Permanenti e monocamerali: sono organi stabili delle Camere che devono

    rispettare la proporzione dei vari gruppi parlamentari e sono titolari di importanti

    poteri in ambito di procedimento legislativo;

    2. Temporanee e monocamerali o bicamerali: assolvono a compiti specifici e restano

    in carica per una durata limitata di tempo. Quelle bicamerali sono formate da i

    componenti di entrambe le Camere.

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  • 38

    Vi sono infine le Giunte, organi collegiali che svolgono funzioni diverse da quelle legislative

    e di controllo, quali:

    Garantiscono la corretta osservanza del regolamento;

    Elaborano proposte di modifica del regolamento;

    Verificano lassenza di cause di ineleggibilit ed incompatibilit.

    Le regole di funzionamento.

    Le Camere hanno una durata di 5 anni, ma lart. 61.2 prevede che Finch non siano riunite

    le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti (prorogatio). La proroga con

    legge si ha invece in caso di guerra.

    Per la validit della seduta richiesta la maggioranza dei componenti (quorum

    strutturale). Il numero legale si presume, ossia la seduta valida finch uno dei

    parlamentari o il Presidente dellAssemblea non ne chiedano la verifica. Se il numero legale

    non viene raggiunto, la seduta tolta o rimandata.

    Per la validit delle deliberazioni invece richiesta la maggioranza dei presenti (quorum

    funzionale), salvo diverse disposizioni della Costituzione.

    Le astensioni sono trattate diversamente da Camera e Senato.

    Alla Camera gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma sono

    considerati come non presenti ai fini del quorum funzionale; pertanto la delibera valida

    se i favorevoli sono superiori ai contrari (non si contano gli astenuti).

    Al Senato invece agli astenuti si chiede di allontanarsi fisicamente, e quindi non vengono

    tenuti in considerazione ai fini del numero legale. Se invece rimangono in aula, gli astenuti

    aumentano il quorum funzionale perch il loro voto viene conteggiato e quindi vengono

    anche conteggiati per il numero legale. Di conseguenza la delibera valida se i favorevoli

    sono di pi dei contrari e degli astenuti presenti.

    La maggioranza pu essere:

    Assoluta: favorevoli > 50% dei presenti o dei componenti dellorgano;

    Qualificata: favorevoli almeno 2/3 dei presenti o dei componenti dellorgano;

    Semplice: favorevoli > contrari regola generale presso la Camera;

    Relativa.

  • 39

    La regola generale prevede il voto palese, salvo alcune eccezioni in cui il voto segreto. A

    questultimo si fa ricorso per deliberazione che riguardano principi e diritti di libert

    costituzionali. Inoltre si pu votare per appello nominale e per alzata di mano (voto palese)

    oppure su scheda o in via elettronica (voto segreto)

    Inoltre in generale le sedute delle Camere sono pubbliche (principio della pubblicit dei

    lavori parlamentari).

    I lavori delle Camere sono organizzati secondo il programma, il calendario e lordine del

    giorno; la decisione spetta alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, a maggioranza

    qualificata, altrimenti la decisione spetta al Presidente della camera per tempi limitati.

    Lo status dei parlamentari.

    Deputati e senatori godono di un particolare status finalizzato a garantire il libero

    svolgimento delle funzioni.

    Lart. 68 prevede 2 istituti distinti:

    1. Insindacabilit: i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per voti ed

    opinioni nellesercizio delle loro funzioni;

    2. Immunit penale: nessun parlamentare pu essere sottoposto a misure restrittive

    che limitano la libert personale, quali perquisizioni, essere tenuto in detenzione

    etc. , senza il consenso della camera di appartenenza. La regola non vale solo nei

    casi di detenzione obbligatoria o se il parlamentare colto in flagranza di reato.

    Il primo istituto copre lattivit parlamentare anche dopo che cessato il reato; il secondo

    cessa alla fine del mandato.

    Inoltre lautorit giudiziaria, qualora si trovi di fronte ad una questione di sindacabilit, pu

    procedere con la sua attivit fino a quando la camera non delibera la sua cessazione.

    Insindacabilit.

    La legge 140/2003 ha dettato disposizioni per lart. 68. A quali atti si applica

    linsindacabilit parlamentare?

    Si applica a qualsiasi funzione parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento.

  • 40

    Tale legge prevede che se il giudice, nellambito del processo penale, vede gli estremi

    dellinsindacabilit, deve trasmetterlo alla camera di appartenenza che decide si bloccare il

    procedimento.

    Il Magistrato pu per appellarsi alla Corte Costituzionale denunciando un conflitto di

    attribuzione dei poteri. La Corte stabilisce quindi quale dei 2 organi ha il potere di

    decidere.

    Il giudizio della Corte Costituzionale insindacabile e definitivo.

    Lautonomia del Parlamento.

    Per poter garantire alle camere autonomia nello svolgimento delle loro funzioni, ossia

    garantire che le loro attivit non siano influenzata da altri poteri, esse sono dotate di:

    Autonomia normativa: autodisciplina delle proprie attivit;

    Autonomia contabile: gestiscono da solo il loro bilancio;

    Autodichia: giurisdizione esclusiva per quanto riguarda il rapporto con i dipendenti.

    Inoltre vale il principio dellinsindacabilit degli interna corporis acta, ossia la sottrazione

    a qualsiasi controllo esterno degli atti e dei procedimenti che si svolgono allinterno delle

    assemblee parlamentari.

    Il mandato parlamentare.

    Ciascun deputato:

    1. Rappresenta la nazione;

    2. Esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato: sono inammissibili limiti

    formali alla sua libera determinazione e meccanismi di revoca.

    Ostruzionismo parlamentare.

    Lostruzionismo consiste nel ricorso sistematico agli strumenti previsti dal regolamento per

    impedire alla maggioranza di decidere; viene attuato dalle opposizioni.

    Tali strumenti sono:

    Prendere la parola a lungo;

    Dichiarazioni formalmente in contrasto con il proprio gruppo;

    Verifica del numero legale;

    Presentazione di emendamenti.

  • 41

    Le funzioni del Parlamento.

    Il Parlamento svolge 3 funzioni:

    Funzione legislativa;

    Funzione di indirizzo;

    Funzione di controllo.

    Funzione legislativa.

    Lart. 70 afferma che la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle Camere.

    Gli art. 71-74 descrivono le modalit attraverso cui tale funzione si svolge.

    Importante anche la questione di fiducia e la mozione di sfiducia.

    Funzione di controllo.

    La funzione parlamentare di controllo si esplica nei confronti del Governo ed ha come

    finalit di questultimo quello di far valere la responsabilit politica nellEsecutivo.

    La base il rapporto di fiducia.

    Gli strumenti principali per esercitare la funzione di controllo sono:

    1. Interrogazione: domanda volta per iscritto da un parlamentare al Governo circa la

    veridicit di un fatto;

    2. Interpellanza: linterpellente chiede,