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1 DIRITTO PROCESSUALE PENALE A.A. 2017/2018 PROF. ANTONINO PULVIRENTI LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPUGNAZIONE MODIFICATE DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2018 N. 11* *LE MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN GIALLO.

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

A.A. 2017/2018

PROF. ANTONINO PULVIRENTI

LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI

IMPUGNAZIONE MODIFICATE DAL

D.LGS. 6 FEBBRAIO 2018 N. 11*

*LE MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN GIALLO.

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ARTICOLO 568 CPP

REGOLE GENERALI.

1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono

soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere

impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono

altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla

libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono

dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma

dell'articolo 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge

espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,

tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire

effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione 1. 5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a

essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un

giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. [1] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

ARTICOLO 570 CPP

IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO.

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore

generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi

stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante

del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis,

comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante

l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che

ha emesso il provvedimento 1.

2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del

pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

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3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni

e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado

di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello.

La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di

appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al

procuratore generale 2 . [1] Comma modificato dall'art. 200, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 6. Successivamente

comma modificato dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha sostituito le parole «Salvo quanto previsto

dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale» alle parole «Il procuratore generale».

[2] Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

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ARTICOLO 593 CPP

1. «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579

e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le

sentenze di condanna. «l. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579

e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il

pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo

quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una

circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di

specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. «L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le

sentenze di proscioglimento [529-531] nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via

preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono

proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo

grado». 2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di

proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di

proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di

sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche'

l'imputato non lo ha commesso 3.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di

proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena

dell'ammenda o con pena alternativa 4.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 46. Successivamente la Corte cost., con

sentenza 6 febbraio 2007, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 46, cit., «nella

parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa

appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma

2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva». Il testo dell'articolo, come modificato dapprima

dall'art. 18 l. 24 novembre 1999, n. 468 e successivamente dall'art. 13 l. 26 marzo 2001, n. 128, era il

seguente: «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato

possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. - 2. L'imputato non può appellare

contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. - 3.

Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le

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sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena

dell'ammenda o con pena alternativa».

Per la disciplina transitoria v. l'art. 10 l. n. 46, cit., che così dispone: «1. La presente legge si applica ai

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. - 2. L'appello proposto contro una

sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore

della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. - 3. Entro

quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere

proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. - 4. La disposizione di cui al comma 2

si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una

sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una

sentenza di assoluzione. - 5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge

possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». La medesima sentenza n. 26 del 2007

della Corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 10, comma 2, l. n. 46, cit. «nella

parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero

prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile».

Successivamente Corte cost., con sentenza 20 luglio 2007, n. 320, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del medesimo art. 10 comma 2 l. n. 46, cit., «nella parte in cui prevede che l'appello proposto

dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di

proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile»  », ed infine con la

citata Corte cost. n. 85 del 2008, « nella parte in cui prevede che l'appello proposto prima dell'entrata in

vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art. 593 del codice di procedura penale, contro

una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda

o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile ».

[2] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il testo precedente

era il seguente: «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico

ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna [533 s.]»

[3] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Il testo precedente

era il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di

proscioglimento [529-531] nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva.

Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del

provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado».

[4] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 che ha inserito le

parole «in ogni caso» dopo la parola: «Sono» ed ha aggiunto le parole «e le sentenze di proscioglimento

relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa» dopo le parole:

«la sola pena dell'ammenda».

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DISPOSIZIONI COLLEGATE

ARTICOLO N.428

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE 1.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello 2:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo

593-bis, comma 2 (3);

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o

che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo

419, comma 7. [La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per

cassazione ai sensi dell'articolo 606] (4) (5).

3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme

previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non

conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo

per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non

luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello

dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo

a procedere con formula più favorevole all’imputato 6.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello

possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi

di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 (7).

3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le

forme previste dall’articolo 611 (8).

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a

contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa 9.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 20 febbraio 2006, n. 46. Il testo dell'articolo era il seguente: «1. Salvo

quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre

appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza

sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. - 2. Sull'impugnazione

decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. - 3. La persona offesa

dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. - 4. Il procuratore

della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a

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norma dell'articolo 569. - 5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della

Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione. - 6. In caso di appello del procuratore della

Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto

che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

- 7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di

non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. - 8. Contro la sentenza di non luogo a

procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore

generale. - 9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste

dall'articolo 611».

[2] La parola «appello» è stata sostituita alle parole « ricorso per cassazione» dall’art. 1, comma 38, l. 23

giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art.1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[3] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, che ha aggiunto, le parole «nei

casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.» dopo le parole: «e il procuratore generale».

[4] La parola «appello» è stata sostituita alle parole « ricorso per cassazione» dall’art. 1, comma 38, l. 23

giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il

trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4

luglio 2017).

[5] Il secondo periodo del presente comma è stato soppresso dall’art. 1, comma 39, l. 23 giugno 2017, n.

103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017). Il testo

del periodo era il seguente: « La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione

ai sensi dell’articolo 606».

[6] L’originario comma 3 è stato sostituito dai commi 3, 3-bis e 3-ter dall’art. 1, comma 40, l. 23 giugno

2017, n. 103. Ai sensi dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Il testo del comma era il seguente: «3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di

consiglio con le forme previste dall’articolo 127».

[7] Comma aggiunto per effetto della sostituzione dall’art. 1, comma 40, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi

dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[8] Comma aggiunto per effetto della sostituzione dall’art. 1, comma 40, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi

dell’art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[9] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

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ARTICOLO 593 bis CPP

APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO 1

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le

indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può

appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare

soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della

Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. [1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

ARTICOLO N.428

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE1.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello 2:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui

all'articolo 593-bis, comma 23;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non

sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti

dall'articolo 419, comma 7. [La persona offesa costituita parte civile può

proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606] (4) (5).

3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le

forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la

corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio,

formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli

429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole

all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la

sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più

favorevole all’imputato6.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di

appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale

solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 (7).

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3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio

con le forme previste dall’articolo 611 (8).

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a

contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena

alternativa 9.

ARTICOLO 166 bis Disp. att. cpp.

POTERI DEL PROCURATORE GENERALE IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE

DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO 1

1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni

relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore

generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di

coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

[1] Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

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ARTICOLO 595 CPP

APPELLO INCIDENTALE.

1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la

comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584». 1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello

incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la

notificazione prevista dall'articolo 584 (1). 2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma

degli articoli 581, 582, 583 e 584.

3. «L'appello incidentale del pubblico ministero [166att.] produce gli effetti previsti dall'articolo 597, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei

confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al

giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587».

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione

presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice,

mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte2.

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. [1] L'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha sostituito il presente comma, il testo

precedente era il seguente: «La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale

entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'articolo

584».

[2] L'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha sostituito il presente comma, il testo

precedente era il seguente: «L'appello incidentale del pubblico ministero [166att.] produce gli effetti

previsti dall'articolo 597, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante

che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587».

DISPOSIZIONI COLLEGATE

ARTICOLO 166 DISP. ATT. CPP

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COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE DELL'APPELLO

DELL'IMPUTATO.

[1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del

procuratore generale [594 c.p.p.], l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.]1 [1] Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

ARTICOLO 606 CPP

CASI DI RICORSO.

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici

poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di

inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto

richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai

casi previsti dall'articolo 495, comma 2 (1); e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,

quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da

altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (2). 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari

disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado

di appello o inappellabili.

2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di

competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto

soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) 3.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli

consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi

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previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non

dedotte con i motivi di appello. [1] Lettera così sostituita dall'art. 8 1 lett. a) l. 20 febbraio 2006, n. 46. Il testo della lettera era il seguente: «d)

mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495,

comma 2».

[2] Lettera così sostituita dall'art. 8 1 lett. b) l. n. 46, cit. Il testo della lettera era il seguente: «e) mancanza o

manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato».

[3] Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

DISPOSIZIONI

COLLEGATE

ARTICOLO 39 bis 274/2000

(Ricorso per cassazione).1

1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo

606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.

[1] Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

(NON MODIFICATE, MA DA

RICORDARE)

ARTICOLO 36 DPR 274/2000

Impugnazione del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella

pecuniaria (1) .

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2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le

sentenze del giudice di pace. (1) Comma così modificato dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

ARTICOLO N.37 DPR 274/2000

Impugnazione dell'imputato.

1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può

proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena

pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di

condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.

ARTICOLO 38 DPR 274/2000

Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio

dell'imputato.

1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma

dell'art. 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro

la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile

l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa

grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni

causati all'imputato e al responsabile civile.

ARTICOLO 39 DPR 274/2000

Giudizio di appello.

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1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in

cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.

2. Oltre che nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale,

il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando

l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto

conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal

caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al

difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del

codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

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(ALTRE) MODIFICHE ALLE DISP.

ATT. CPP.

ARTICOLO N.165 bis

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL

GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE1

1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere,

in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di

impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:

a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della

data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con

indicazione delle relative date;

c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso,

ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice

che ha emesso il provvedimento impugnato, e' inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti

trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto

l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.

[1] Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.