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17© Pearson Italia spaIl bello delle regole, a cura di Giovanna Mantellini e Doris Valente,

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 17© Pearson Italia spaIl bello delle regole, a cura di Giovanna Mantellini e Doris Valente,

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Collegamenti

Concetto base

Diritti umani Sono i diritti fondamentali di ogni essere umano, riconosciuti come tali dalla comunità internazionale.

Un filo ideale collega la Dichiarazione universale dei diritti umani emanata dall’Onu nel 1948 alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino votata nel 1789, all’ini-zio della rivoluzione francese, che aprì quella che è stata definita “l’età dei diritti”. Ma da quel lontano 1789 una lunga evoluzione si è compiuta. La Dichiarazione fran-cese identificava i diritti dell’uomo con quelli del cittadino e affidava esclusivamen-te allo Stato il compito di riconoscerli e di tutelarli. La Dichiarazione del 1948 afferma invece l’esistenza di diritti che spettano a tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro cittadinanza e che trovano fonda-mento in alcuni principi – ispirati ai valori delle grandi religioni di tutto il mondo e al pensiero filosofico occidentale – condivisi dalla comunità internazionale.

Tema 1

Diritti di cittadinanza e diritti umani

violazioni e sanzioni

diritti delle persone

cittadini apolidi e stranieri

cittadinanza multietnica

riconoscimento e garanzia

limite agli Stati

norme e convenzioni internazionali

diritti di cittadinanza nelle costituzioni democratiche

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (1948)

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Tema 1 Diritti di cittadinanza e diritti umani

LEZI

ON

E 1

nella Costituzione

Parte I, artt. 13-54

articolo fondamentale

Art. 22 «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.»

articoli collegati

Art. 2

Che cos’è la cittadinanza?

Nessuno può essere privato della cittadinanza

La parola g cittadinanza indica il rapporto di ap-partenenza di un individuo a uno Stato e si traduce in un insieme di diritti e di doveri.

La Costituzione italiana stabilisce in tema di cit-tadinanza un preciso principio, condiviso dalla maggioranza degli Stati democratici: nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinan-za. Ugualmente nessuno può essere privato di due requisiti essenziali della cittadinanza: del nome, cioè della sua identità personale ufficialmente do-cumentata, e dell’essere titolare di diritti (capacità giuridica). La revoca della cittadinanza è uno degli strumenti di cui si avvalgono i regimi dittatoriali per colpire i dissidenti, usato anche in Italia durante il periodo fascista. La cittadinanza costituisce quindi un particolare lega-me che attribuisce ai cittadini una condizione giuridi-ca, uno status, diversa da quella dei non cittadini, ossia gli stranieri (i cittadini di un altro Stato) e gli apoli-di (gli individui privi di qualsiasi cittadinanza): anche questi hanno diritti e doveri, ma rispetto alla comunità dei cittadini (il g popolo, in termini giuridici) la loro

posizione è diversa: per esempio i non cittadini non hanno diritto di votare. ➧

Chi è cittadino?I criteri per l’attribuzione della cittadinanza sono stabi-liti dalle leggi dei singoli Stati (per l’Italia sono regolati dalla legge n. 91 del 1992). Per l’acquisizione della cittadinanza al momento del-la nascita i criteri sono due:

● dovunque nasca, è cittadino chi è figlio di un cit-tadino, padre o madre (criterio dello ius sanguinis, di-ritto di sangue);

● è cittadino chiunque nasca sul territorio dello Stato (criterio dello ius loci, diritto di luogo).

La cittadinanza può essere acquisita anche durante la vita a determinate condizioni: per esempio, attraverso il matrimonio con un cittadino o la residenza conti-nuativa nello Stato per un certo numero di anni. I criteri adottati e le condizioni richieste dalle leggi dei vari Paesi rif lettono le scelte politiche in materia di immigrazione. Lo ius sanguinis, privilegiato dalla legge italiana, tende a conservare l’omogeneità della comu-nità nazionale; lo ius loci favorisce invece l’inclusione degli immigrati i cui figli possono facilmente diven-tare cittadini. Lo stesso si può dire per la durata della residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza: è di dieci anni per la legge italiana, soltanto di cinque per le leggi francese e inglese. ➧

La negazione dei diritti di cittadinanzaI diritti di cittadinanza sono diversi a seconda degli Stati. Rientra nella sovranità di ciascuno Stato decidere quali diritti e quali doveri attribuire ai propri cittadi-ni e dunque definire il contenuto della cittadinanza. Questo principio, che fino ai primi decenni del Nove-cento gli Stati hanno ritenuto intangibile, è stato messo

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Verifica della comprensione1. Che cosa si intende con il termine “cittadinanza”?

2. Quale principio stabilisce la Costituzione italiana in tema di cittadinanza?

3. Quali sono i più importanti criteri per l’attribuzione della cittadinanza?

in discussione alla fine della Seconda guerra mondiale, dopo che violente dittature cancellarono i diritti di li-bertà e i diritti politici dei cittadini: ciò accadde, per esempio, in Italia col fascismo e nella Germania nazista dove, in nome della purezza della razza, i cittadini di origine ebraica furono privati dei propri beni, dei di-ritti fondamentali e infine della stessa vita.

I diritti umani come limite al potere dello StatoLa comunità internazionale, che negli anni trenta e quaranta del Novecento non aveva trovato gli stru-menti per opporsi a tanti orrori, alla fine del conflitto avviò una rif lessione critica sulle cause che li avevano resi possibili: l’illimitato potere dello Stato nei con-fronti dei singoli cittadini; la degenerazione del senso di appartenenza alla propria nazione in un naziona-lismo esasperato, che si manifestava come disprezzo e volontà di sopraffazione nei confronti delle altre na-zioni; gli interessi degli Stati, sempre in conflitto tra di loro. Attraverso questa rif lessione risultò evidente la neces-sità di definire un sia pur minimo orizzonte comune di regole e di valori: fu su queste basi che nel 1945 fu istituita l’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) e nel 1948 fu approvata dall’Assemblea generale del nuovo organismo la Dichiarazione universale dei diritti umani.Affermando l’esistenza di diritti che devono essere ri-conosciuti a tutti gli esseri umani, la Dichiarazione universale ha fissato un limite al potere degli Stati, indicando loro un comune parametro di riferimento, un nucleo di regole e di diritti che essi devono rispet-tare nei rapporti con la propria comunità.

La negazione dei diritti umani Tuttavia, a più di mezzo secolo di distanza dalla fir-ma della Dichiarazione, la violazione dei diritti umani è molto diffusa nel mondo e spesso sono proprio gli Stati a esserne responsabili. La pena di morte, per esempio, è ancora applicata in molti Paesi, con la Cina che detiene il record delle esecuzioni capitali. Casi di privazione illegittima della libertà personale e addirittura di ricorso alla tortura si sono registrati anche in Stati democratici. Persecu-zioni, stermini, negazione dei più elementari diritti di sopravvivenza sono all’ordine del giorno in numerosi Stati africani.

g Cittadinanza, cittadino I termini derivano dal diritto romano e ancora oggi conservano il significato originario di “appartenenza a una comunità”. Tuttavia, con la rivoluzione francese del 1789, si è affermato e diffuso un nuovo significato del termine: è infat-ti cittadino, in contrapposizione a suddito, chi può partecipare all’esercizio del potere politico (attraverso il voto, l’elezione alle cariche pubbliche e così via).

g Popolo Nel linguaggio comune spesso diciamo “popolo” per indicare la massa delle persone meno abbienti. Rispetto a que-sto uso, in senso giuridico il termine ha un significato più ampio, perché comprende tutti i cittadini (“il popolo italiano”), indipen-dentemente dalle condizioni economiche e sociali, ed esclude i non cittadini, cioè gli stranieri.

Gli italiani, come tutti i cittadini dei ventisette Stati membri dell’Unione europea, hanno anche la cittadinanza della Ue (citta-dinanza comunitaria). Ciò comporta numerosi diritti, tra i quali:

● il diritto di circolare, soggiornare e lavorare liberamente in tutto il territorio dell’Unione;

● il diritto di partecipare alle elezioni comunali e a quelle del Par-lamento europeo nello Stato dell’Unione in cui risiedono.

Per questa ragione gli stranieri che non hanno la cittadinanza dell’Unione europea vengono definiti extracomunitari.

➧Cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea

È cittadino italiano per nascita

● chi nasce da padre o madre italiani, qualunque sia il luogo di nascita;

● chi nasce in Italia da genitori che non possono trasmettergli nessuna cittadinanza (per esempio perché ignoti o apolidi).

Diventa cittadino italiano per legge

● il minore di diciotto anni adottato da cittadini italiani;

● il figlio minore di diciotto anni quando uno dei due genitori ac-quista la cittadinanza italiana.

La cittadinanza italiana viene concessa

● al coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, dopo due anni di residenza in Italia o dopo tre anni di matrimonio;

● al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risie-da in Italia da almeno quattro anni;

● all’apolide che risieda in Italia almeno da cinque anni;

● allo straniero che risieda in Italia almeno da dieci anni.

➧ Chi è cittadino italiano?

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Tema 1 Diritti di cittadinanza e diritti umani

LEZI

ON

E 2

L’Organizzazione delle Nazioni Unite

nella Costituzione

Principi fondamentali, artt. 10-11

articolo fondamentale

Art. 11 «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»

I fini dell’OnuL’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) nacque nel 1945 su iniziativa delle potenze che ave-vano vinto la Seconda guerra mondiale: Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Regno Unito. Ai 49 Stati che sottoscrissero inizialmente l’accordo se ne sono aggiunti, nel corso degli anni, molti altri (l’Italia nel 1955). Oggi l’Onu conta 192 Stati (praticamente tut-ti quelli esistenti nel mondo). Ha sede a New York, nel Palazzo di vetro, ed è finanziata dai contributi degli Stati aderenti.L’Onu ha lo scopo di «mantenere la pace e la si-curezza internazionale», di «sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli», di «conseguire la cooperazione internazio-nale nella soluzione dei problemi internazionali di ca-rattere economico, sociale, culturale o umanitario», di «promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di reli-gione» (art. 1 dello Statuto dell’Onu).

L’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezzaLe attività delle Nazioni Unite sono gestite da alcuni organi principali. Esaminiamoli. L’Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, ciascuno dei quali dispone di un voto. L’Assemblea ha la facoltà di discutere di qualsiasi argomento di carattere internazionale e di adottare in proposito raccomandazioni per gli Stati membri. Essa, tuttavia, non dispone di un effettivo potere decisionale.Il potere decisionale spetta invece al Consiglio di sicurezza, formato dai rappresentanti di quindici Stati. Dieci vengono eletti a rotazione ogni due anni dall’As-semblea generale; gli altri cinque, in rappresentanza di Usa, Russia (che ha preso il posto dell’Unione Sovietica dopo la sua dissoluzione nel 1991), Cina, Regno Unito e Francia, sono permanenti e hanno diritto di veto. Ciò significa che è sufficiente il voto contrario di uno solo di questi Stati per bloccare qualsiasi decisione. Al Consiglio di sicurezza spetta il compito di assumere decisioni – chiamate risoluzioni – che dovrebbero essere vincolanti per gli Stati. Quando accerta un atto di aggres-sione o una violazione della pace, il Consiglio adotta una risoluzione con l’obiettivo di far desistere lo Stato responsa-bile. Se questi rigetta la risoluzione e non vi si adegua, pos-sono seguire vere e proprie sanzioni, le quali consistono:

● nell’interruzione parziale o totale dei rapporti eco-nomici con quello Stato da parte degli altri Paesi (em-bargo);

● nella sospensione delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali ecc.;

● nell’interruzione delle relazioni diplomatiche, con il ritiro da parte degli altri Stati dei propri ambasciatori.

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Verifica della comprensione1. Con quali obiettivi gli Stati hanno fondato l’Onu?

2. Come è composto il Consiglio di sicurezza? Perché oggi si parla di una sua riforma?

3. Qual è il ruolo del Segretario generale?

Uno dei grandi temi del dibat-tito sulla reale efficacia dell’Onu riguarda la sua capacità di im-porre le proprie decisioni. L’Onu, infatti, non possiede un apparato militare, ma agisce co-me forza internazionale di poli-zia attraverso i Caschi blu, cioè contingenti militari messi a di-sposizione dagli Stati membri. Il Consiglio di sicurezza può impie-garli per far rispettare il “cessate il fuoco”, per sorvegliare lo svolgi-mento di elezioni e l’applicazione dei diritti umani, per proteggere l’invio di aiuti umanitari.

Il ruolo del Segretario generaleIl Segretario generale è il più alto funzionario dell’Onu e viene eletto dall’Assemblea generale con un mandato di cinque anni, su proposta del Consi-glio. Il Segretario ha il compito di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio, avvalendosi dell’appa-rato burocratico dell’Onu che è alle sue dirette di-pendenze. Inoltre, il Segretario svolge un’importante funzione politica di mediazione nelle controversie internazionali e rappresenta l’Organizzazione nel mondo.

La Corte internazionale di giustizia e il Consiglio economico e sociale L’Onu dispone di un organo giurisdizionale, la Cor-te internazionale di giustizia, che ha sede all’Aja e giudica sulle controversie tra gli Stati. Se una delle parti non rispetta la sentenza della Corte, l’altra può rivolgersi al Consiglio di sicurezza, che può prendere le misure necessarie per farla rispettare.Un altro organismo importante è il Consiglio eco-nomico e sociale, composto dai rappresentanti di 54 Stati, eletti dall’Assemblea. Esso ha il compito di promuovere lo sviluppo economico, sociale, sanitario degli Stati e coordina l’attività degli istituti specializ-zati dell’Onu, come, per esempio, la Fao, l’Organizza-zione per l’Alimentazione e l’Agricoltura. La stessa Onu ha provveduto nel corso degli anni a isti-tuire numerosi organi sussidiari per lo svolgimento delle proprie attività. Il più noto tra questi è l’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) che ha come compito la protezione dell’infanzia nel mondo.

❚ La composizione del Consiglio di sicurezza è la più evidente testimonianza di come l’Onu, per la sua struttura e il suo modo di funzionare, rifletta gli esiti della Seconda guerra mondiale: alle potenze vincitrici, infatti, è stato attribuito un potere mag-giore. ❚ Da anni si discute della necessità di una riforma che consenta la partecipazione al Consiglio di si-curezza di altri Stati che hanno assunto nel corso del tempo un ruolo importante nella comunità in-ternazionale, e soprattutto che assicuri all’interno di questo organismo una equilibrata rappresentanza delle diverse parti del mondo (oggi Africa e Ameri-ca latina non vi sono stabilmente rappresentati).

Approfondimento Questioni di oggi

Perché riformare il Consiglio di sicurezza?

Assembleagenerale

192 membri1 paese = 1 voto RACCOMANDA

192 membri1 paese = 1 voto RACCOMANDA

10 membri non permanenti eletti per 2 anniDECIDE

Cina Stati Uniti Russia Francia Regno Unitog Invio di Caschi blu

nelle zonedi conflitto

Corte penaleinternazionale

Agenzie dell’Onu UNDP Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNHCR Alto Commissariato per i RifugiatiUNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia

UNEP Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente

Istituzioni che collaborano con l’Onu FAO Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura

UNESCO Organizzazione per l’Educazione,la Scienza e la Cultura

OMS Organizzazione mondiale per la Sanità WTO Organizzazione mondiale del Commercio

Consiglio di sicurezza5 membri permanenti aventi diritto di veto

DS078961

Segretariogenerale

elettoogni 5 anni

RAPPRESENTA

Consiglioeconomicoe sociale

Corte internazionale

di giustizia

➧ Gli organi dell’Onu e le loro principali competenze

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Tema 1 Diritti di cittadinanza e diritti umani

LEZI

ON

E 3

La Dichiarazione universale dei diritti umani

nella Costituzione

Principi fondamentali, artt. 2-4, 10-11

articolo fondamentale

Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

articoli collegati

Artt. 13-54

Il valore ideale della Dichiarazione universale La Dichiarazione universale dei diritti umani fu appro-vata dall’Assemblea generale dell’Onu il 10 dicembre del 1948 senza alcun voto contrario, ma con l’asten-sione degli Stati allora comunisti (anche se i rappresen-tanti dell’Unione Sovietica avevano partecipato alla sua stesura) e della Repubblica Sudafricana. Sia i precedenti storici (la Dichiarazione dei diritti francese, prima di tutto), sia il contenuto stesso della Dichiarazione ne mettono in evidenza il collegamento con la cultura occidentale. Essa, tuttavia, si autodefinisce “universa-le” non soltanto perché riguarda tutti gli esseri umani ed è indirizzata a tutti gli Stati, ma perché vuol essere rappresentativa di principi e di valori nei quali le diver-se culture del mondo possano riconoscersi. La Commis-sione incaricata di elaborarne il testo aveva lavorato in un periodo particolare, all’indomani della Seconda guerra mondiale, durante il quale il mondo, per breve tempo, si era trovato unito nel fare i conti con i milioni di civili e soldati uccisi, con la tragedia dell’Olocausto che aveva colpito milioni di ebrei, con la distruzione di intere città e di un enorme patrimonio culturale.Alla Dichiarazione non seguì come previsto, una con-venzione che l’avrebbe resa giuridicamente vincolante

perché lo scontro tra Paesi occidentali e Paesi comunisti (la cosiddetta “guerra fredda”) aveva già preso il soprav-vento. Essa tuttavia ebbe un grande significato, sul piano ideale e politico, per l’intera comunità internazionale.

La centralità dei diritti degli individui I diritti che la Dichiarazione universale proclama non so-no legati all’appartenenza a uno Stato (e cioè alla citta-dinanza), ma devono essere riconosciuti a tutti gli esseri umani: “il diritto ad avere diritti” spetta cioè a ogni essere umano in quanto tale. La loro tutela, inoltre, è affidata non solo agli Stati, ma alla comunità internazionale, più precisamente alle istituzioni che la rappresentano, in particolare all’Onu. È questa la ve-ra novità della Dichiarazione universale: l’aver posto al centro dell’ordinamento internazionale gli individui con i loro diritti, in aperto contrasto con la tradizione giuridica che considerava l’individuo titolare di diritti solo in quanto appartenente a uno Stato.

La Dichiarazione e il diritto internazionaleL’importanza della Dichiarazione universale non è stata soltanto morale: essa ha infatti inciso profondamente sull’evoluzione del g diritto internazionale. In-nanzitutto, il “nucleo forte” dei valori che essa ha affer-mato è ormai condiviso, almeno in linea di principio, da quasi tutti gli Stati: il divieto di punizioni crudeli, del genocidio, delle discriminazioni razziali, della tortura, della schiavitù, di trattamenti degradanti per i prigio-nieri politici. Questi principi costituiscono il parametro fondamentale in base al quale la comunità internazio-

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g Diritto internazionale È l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra i soggetti della comunità internazionale (e cioè gli Stati e le organizzazioni internazionali). Queste norme derivano: dalla consuetudine, vale a dire da una pratica che viene ripetuta nel corso del tempo e che diventa obbligatoria proprio perché a un certo momento finisce con l’essere percepita come tale; dai trattati (o convenzioni), che sono accordi tra due o più Stati e che vincolano soltanto gli Stati firmatari.

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Verifica della comprensione1. Quando fu firmata la Dichiarazione universale?

2. A chi sono riconosciuti i diritti dichiarati dall’Onu?

3. Quali furono i punti di maggiore innovazione apportati dalla Dichiarazione?

4. Che cosa significa “potere di ingerenza”?

La moratoria universale della pena di morte❚ Il 18 dicembre 2007 l’Assemblea ge-nerale dell’Onu, su impulso dell’Italia e dell’Unione europea, ha approvato la risoluzione sulla moratoria della pena di morte, invitando tutti gli Stati a sospendere le esecuzioni già pro-grammate e a non infliggerne di nuo-ve. Hanno votato a favore 104 Stati, 54 i contrari, 29 gli astenuti e 5 gli assenti.

❚ La via della sospensione, anziché dell’abolizione, è stata scelta per con-vincere gli indecisi: essa infatti limita in misura minore la sovranità degli Stati.

❚ Ancora una volta è stato comunque ribadito che il rispetto dei diritti umani non è soltanto una questione interna ai singoli Stati.

Una giustizia internazionale ❚ Nel 1998 è stato stipulato un trattato per l’istituzione della Corte penale in-ternazionale, il cui Statuto è entrato in vigore nel 2002 (tra i circa 100 Pae-si firmatari non ci sono, tra gli altri, Stati Uniti, Russia, Cina, India e Israe-le). Davanti alla Corte, che ha sede all’Aja, non compaiono gli Stati, ma singoli individui che abbiano com-messo crimini la cui gravità sia tale da implicare una responsabilità di fronte alla comunità internazionale. Questo tribunale internazionale è in-fatti competente a giudicare guerre di aggressione, crimini di guerra, ge-nocidio e crimini contro l’umanità, ossia violenze e persecuzioni perpe-trate contro interi popoli.

nale delegittima gli Stati che non li rispettano; inoltre sono diventati il contenuto di norme consuetudinarie di diritto internazionale che vincolano tutti gli Stati.La Dichiarazione universale ha dato impulso a numerosissimi trattati internazionali, vin-colanti per gli Stati firmatari, come il Patto sui diritti civili e po-litici e il Patto sui diritti economi-ci, sociali e culturali, entrambi del 1966. Altri trattati riguardano singoli problemi (per esempio, la Convenzione sulla discriminazione razziale del 1965) o singole cate-gorie di persone (per esempio, la Dichiarazione sui diritti dei fanciulli del 1959). Altri ancora sono stati firmati da un numero limitato di Stati, omogenei sul piano cul-turale, politico ed economico: ne sono esempi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) del 1950, la Convenzione interame-ricana sui diritti umani del 1959, la Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli del 1981.

Chi tutela i diritti umani? La tutela concreta dei diritti umani di fatto continua a essere affidata agli Stati, dalla cui volontà dipendono gli interventi stessi dell’Onu. Del resto, le sanzioni a disposizione dell’Onu (in particolare l’embargo, che è la più efficace) paradossalmente colpiscono più la popolazione oggetto delle violazioni che l’apparato di potere che ne è responsabile. In generale poi gli Stati, quando l’Onu tenta di inter-venire nei loro confronti per far cessare le violazioni dei diritti umani, oppongono il cosiddetto “riser-vato dominio”, sostengono cioè che si tratta di una questione interna che riguarda la loro sovranità e sulla quale l’Onu non ha potere di ingerenza (ossia di intervento). Manca dunque, a livello mondiale, un si-stema di controllo e di tutela dei diritti umani che sia in grado di superare effettivamente le barriere degli Stati. Un sistema di questo tipo esiste soltanto, sia pure con poteri limitati, in ambito europeo: la Corte europea dei diritti umani con sede a Strasburgo (vedi Lez. 4).

ApprofondimentoQuestioni di oggi

Quando vincono i diritti umani

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Tema 1 Diritti di cittadinanza e diritti umani

LEZI

ON

E 4

I diritti nella Costituzione italiana

nella Costituzione

Principi fondamentali, artt. 2, 10; Parte I

articolo fondamentale

Art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

articoli collegati

Artt. 3, 11

I diritti inviolabili dell’uomoSubito dopo la dichiarazione di apertura, nella qua-le viene proclamata la natura democratica dello Stato italiano, la Costituzione afferma che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2). Con questa solenne affermazione la Costituzione ha attribuito ai diritti umani una tutela speciale: tutti, a cominciare dalle autorità pubbliche, devono rispettarli e il Parlamento stesso non può violarli perché, se ciò avvenisse, la legge approvata sarebbe incostituzio-nale e non potrebbe essere applicata. Ma c’è di più: il Parlamento non potrebbe cancellarli neppure facendo ricorso a una legge costituzionale, cioè al particolare procedimento necessario per modificare la Costituzio-ne (vedi Lez. 31). È infatti questo il significato dell’ag-gettivo “inviolabili”, con il quale i diritti umani ven-gono qualificati.Questi diritti riguardano gli esseri umani non soltanto in quanto singoli individui, ma in quanto persone che si realizzano attraverso le relazioni sociali e sono perciò parte di formazioni sociali quali la famiglia, le comunità religiose, i sindacati, i partiti e così via.

I diritti concretamente riconosciuti sono poi elencati e precisati nel loro contenuto nella Parte I, Diritti e doveri dei cittadini, suddivisi in “Rapporti civili” (Titolo I), “Rapporti etico-sociali” (Titolo II), “Rapporti eco-nomici” (Titolo III), “Rapporti politici” (Titolo IV).

A chi sono garantiti?Poiché la Costituzione stessa parla di “diritti dell’uo-mo”, la risposta alla domanda sembrerebbe scontata. E in effetti, nelle norme che riguardano i singoli di-ritti, la Costituzione si riferisce spesso, esplicitamen-te o implicitamente, a “tutti”, vale a dire cittadini, stranieri e apolidi. È così per i diritti all’istruzione e alla salute, nonché per gran parte dei g diritti civili: libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà e segretezza delle comunicazioni interperso-nali, libera professione della propria fede religiosa e del proprio pensiero, il diritto a rivolgersi a un giu-dice scelto con meccanismi imparziali per far valere i propri diritti. La Costituzione attribuisce però soltanto ai “cittadini”, che equivale a cittadini italiani, alcuni diritti civili (di circolazione, riunione e associazione) che sono in-vece riconosciuti a ogni individuo dalle convenzioni e dalle dichiarazioni internazionali. Ed è proprio sulla base delle convenzioni internazionali che questi diritti vengono estesi anche ai non cittadini.Ai soli cittadini italiani vengono inoltre riservati i g diritti politici (diritto di voto e di essere eletti alle cari-che pubbliche). Si tratta in questo caso di una riserva in linea con i principi internazionali: la stessa Dichiarazione universale li annovera infatti tra i diritti che devono esse-re riconosciuti dal Paese di appartenenza.La Costituzione usa la parola “cittadini” anche per affermare l’uguaglianza di fronte alla legge («Tutti i

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Verifica della comprensione1. A chi la Costituzione garantisce i diritti politici?

2. Da che cosa deriva l’obbligo per il nostro Paese di rispettare i diritti umani?

cittadini hanno pari dignità so-ciale e sono eguali davanti alla legge», art. 3): ciò sembrerebbe escludere i non cittadini dall’ap-plicazione di un principio che rappresenta un cardine non sol-tanto della stessa Costituzione, ma della Dichiarazione universale dei diritti umani (artt. 1 e 2). In realtà, come ha precisato la Corte costituzionale, cittadini e non cittadini sono uguali nella titolarità dei diritti umani, ma non lo sono rispetto all’in-sieme delle leggi che regolano l’esercizio concreto di tali di-ritti. Queste leggi infatti possono ragionevolmente prevedere differenze fra cittadini e stranieri, per esempio richiedendo a questi ultimi una particolare autorizzazione per il soggiorno in Italia, l’obbligo di denuncia dell’assunzione al lavoro e così via.

Il richiamo alle norme internazionaliL’obbligo del nostro Paese di rispettare i diritti umani deriva non soltanto dalla Costituzione, ma anche dalla sua appartenenza all’Unione europea ➧ (vedi Tema 8). L’Italia deve inoltre adeguarsi alle convenzioni in-ternazionali che ha stipulato e alle quali fa riferimento la Costituzione stessa, dichiarando che la condizione giuridica degli stranieri deve essere regolata «in con-formità delle norme e dei trattati internazionali» (art. 10, comma 2).In effetti, l’Italia ha aderito a tutti i trattati internazio-nali sui diritti umani cui abbiamo fatto cenno nella Lezione precedente, che hanno specificato e arricchito il contenuto della Dichiarazione universale e lo hanno reso vincolante per gli Stati firmatari. Il nostro Paese fa parte anche della Convenzione eu-ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipulata nel 1950. La Convenzione non soltanto riconosce alcuni dirit-ti (per esempio alla riservatezza) che la Costituzione non cita espressamente, ma ha istituito un organismo internazionale per la tutela dei diritti umani, la Corte europea dei diritti dell’uomo. Ogni individuo che sia stato vittima di una violazione di questi diritti da parte di uno Stato contraente può rivolgersi alla Corte, indipendentemente dalla sua cittadinanza, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

g Diritti civili Sono diritti di libertà che in gran parte coincidono con i diritti umani e spettano a ogni persona indipendentemente dalla cittadinanza. Nella nostra Costituzione troviamo, tra gli altri, l’inviola-bilità della libertà personale e la segretezza della corrispondenza; la libertà religiosa, di pensiero, di associazione e così via.

g Diritti politici Sono i diritti che consentono al cittadino la par-tecipazione politica. Nella nostra Costituzione troviamo: il diritto di voto (elettorato attivo); il diritto di essere eletti (elettorato pas-sivo) e di fondare partiti politici o di farne parte.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata approvata nel 2000 a Nizza. Eccone alcuni articoli:

● Articolo 10, comma 1 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manife-stare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’inse-gnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

● Articolo 12, comma 1 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segna-tamente in campo politico, sindacale e civico […].

● Articolo 21, comma 1 – È vietata qualsiasi forma di discrimi-nazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lin-gua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

➧ Unione europea e diritti umani

❚ L’Italia è stata citata più volte da-vanti alla Corte per aver violato i dirit-ti umani. A chiamarla in giudizio sono stati sia cittadini italiani sia cittadini stranieri, quasi sempre per ragioni riguardanti il cattivo funzionamento della giustizia. ❚ L’eccessiva durata dei processi, che si protraggono per anni e anni, si risol-ve infatti in una sostanziale negazione del diritto alla giustizia, uno dei diritti

umani riconosciuti dalla Convenzione europea (oltre che dalla Costituzione italiana, vedi artt. 24, 111).❚ Nel 2009 l’Italia è stata condannata a risarcire un detenuto bosniaco per una motivazione diversa, ma sempre connessa all’amministrazione della giustizia: lo spazio esiguo (2,7 metri quadri) di cui disponeva nella cella dove, insieme ad altri, scontava la pe-na nel carcere romano di Rebibbia.

ApprofondimentoQuestioni di oggi

L’Italia davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

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Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Tema 1 Diritti di cittadinanza e diritti umani

LEZI

ON

E 5

Immigrazione e diritti di cittadinanza

nella Costituzione

Principi fondamentali, artt. 2, 10

articolo fondamentale

Art. 10, comma 3 «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.»

articoli collegati

Parte I, artt. 13-54

Il fenomeno delle migrazioni Il problema del rispetto dei diritti umani si è riproposto nei Paesi europei a seguito delle migrazioni. Questo fenomeno è dovuto essenzialmente a due fattori:

● la povertà di alcune zone del mondo, che spinge un numero sempre crescente di persone a cercare nei Paesi ricchi (in particolare nella Ue e in Nord America) lavoro o anche solo una possibilità di sopravvivenza;

● il moltiplicarsi di conflitti, guerre civili, catastrofi naturali che generano un flusso continuo di profughi.

Un rapporto delle Nazioni Unite calcolava, nel 2006, 190 milioni di individui migranti su scala mondiale (rispetto a una popolazione di 6,5 miliardi di persone), di cui circa 15 milioni di profughi. Anche l’Italia nell’ultimo decennio ha visto aumen-tare i f lussi migratori: gli immigrati erano 991 678 nel 1998 e 3 892 114 nel 2009. Se poi teniamo conto, oltre che delle presenze regolari, dei migranti irregolari – che si presume oscillino fra 750 000 e un milione –, ci avviciniamo a 5 milioni di stranieri, poco meno dell’8% del totale della popolazione nazionale. Un fenomeno di queste dimensioni richiede la so-luzione di numerosi problemi, fra i quali la regola-mentazione dei f lussi migratori extracomunitari. I cittadini comunitari, provenienti cioè dai Paesi

dell’Unione europea, hanno infatti, tra gli altri diritti di cittadinanza, libertà di ingresso, di soggiorno e di lavoro.

Il diritto di asilo Se a qualcuno nel suo Paese viene impedito «l’effetti-vo esercizio delle libertà democratiche» ha diritto di asilo in Italia come rifugiato politico. Il diritto di asilo, che la Costituzione stessa ha previsto addirittura nei Principi fondamentali e che è riconosciuto nella Dichiarazione dell’Onu (art. 14), comporta la possibilità di entrare nel nostro Paese senza essere respinti alla frontiera e di soggiornarvi senza il rischio di essere espulsi, vale a dire rinviati allo Stato di appartenen-za o di provenienza. Il diritto di asilo è un modo per salvaguardare i diritti umani in quanto si accoglie uno straniero che nel proprio Stato è perseguitato o discriminato (per motivi politici, o religiosi o razziali o sessuali).

Le norme sull’immigrazioneLe altre norme riguardanti l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari sono contenute nella legge 189 del 2002, nota come legge Bossi-Fini.L’ingresso di uno straniero in Italia è subordinato al possesso del passaporto (o di un altro documento equiparato) e, per chi proviene da determinati Paesi, di un visto rilasciato dalle autorità diplomatiche o conso-lari italiane. Entro otto giorni dall’ingresso deve essere richiesto il permesso di soggiorno.L’ingresso per motivi di lavoro è consentito soltan-to a un numero di extracomunitari fissato annual-mente dal Governo in base alle esigenze dell’economia nazionale. In questo caso, il permesso di soggiorno è subordinato alla stipulazione di un contratto con il datore di lavoro, che garantisca la disponibilità di un

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Verifica della comprensione1. Che cosa si intende con l’espressione “diritto d’asilo”?

2. Quali sono le principali norme sull’immigrazione in vigore nel nostro Paese?

3. Quali problemi incontrano gli immigrati irregolari nel rispetto dei propri diritti?

alloggio per il lavoratore e il pagamento del viaggio di ritorno al Paese di provenienza.Lo straniero che risiede regolarmente in Italia da al-meno cinque anni e che ha un reddito sufficiente per sé e per la propria famiglia può ottenere un per-messo di soggiorno valevole a tempo indeterminato. Coloro che non sono in regola con le norme citate sono soggetti a espulsione. In base a una recente legge (n. 94 del 2009), l’ingresso e il soggiorno illegali in Italia costituiscono un vero e proprio reato (cosiddetto reato di clandestinità) punibile con un’ammenda da 5000 a 10 000 euro e con l’espulsione.

Integrazione e multietnicitàAgli immigrati regolari le leggi italiane garantisco-no, almeno in linea di principio, i diritti civili, sociali ed economici accordati ai cittadini italiani. Ma per gli immigrati irregolari la situazione è più controversa e spesso drammatica: le condizioni degradanti in cui essi (i cosiddetti “g clandestini”) sono spesso costretti a vivere o lo sfruttamento che subiscono da parte di datori di lavoro privi di scrupoli sollevano seri interro-gativi sul rispetto dei diritti umani.In ogni caso, la presenza sul territorio di comunità por-tatrici di culture diverse ha rotto i tradizionali equilibri della convivenza civile, generando sentimenti di insi-curezza e diffidenza e ponendo problemi con cui anche il nostro Paese si deve ormai confrontare. ➧Se il presupposto per una convivenza pacifica è il ri-conoscimento agli immigrati dei diritti civili, sociali ed economici, vanno tuttavia messe in atto misure concrete di integrazione: per esempio, nel caso dell’istruzione, corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, la presenza di mediatori culturali nelle scuole, supporti didattici ai giovani immigrati che li accompa-gnino negli studi.

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❚ L’attribuzione di gran parte dei di-ritti di cittadinanza agli immigrati ha ridotto al mancato godimento dei diritti politici la differenza tra cittadini e stra-nieri. La distanza è ancora più sottile nei confronti degli stranieri “comuni-tari”, ai quali questi diritti sono rico-nosciuti per le elezioni comunali e per

quelle al Parlamento europeo, in base alla cittadinanza europea.❚ Nelle società multietniche dell’Eu-ropa occidentale, la presenza di un elevato numero di immigrati stabil-mente residenti, che contribuiscono con il proprio lavoro al benessere co-mune, ha messo in discussione i tra-

dizionali criteri di cittadinanza. Del resto, la stessa cittadinanza europea, basata sulla condivisione di alcuni fondamentali valori e di precisi obiet-tivi, dimostra come essa possa assu-mere forme diverse e innovative.❚ Da tempo è perciò in atto, in Italia come in altri Paesi, un acceso dibat-tito sull’opportunità di ridefinire la cittadinanza anche in termini giuridi-ci, modificando le leggi in vigore ed estendendo per esempio il diritto di voto agli immigrati extracomunitari, a cominciare dalle elezioni comunali.

Approfondimento Costituzione e attualità

Ridefinire la cittadinanza?

g Clandestino A differenza degli immigrati che soggiornano re-golarmente su un territorio, i clandestini entrano in modo illegale. Spesso questo traffico di esseri umani è gestito da organizzazioni criminali. Le rotte più seguite sono il Mediterraneo, il golfo di Aden e il mar dei Caraibi. In Europa gli ingressi avvengono sempre di più via terra, passando per il Caucaso e la Russia.

➧ Popolazione straniera residente in Italia

Il grafico mostra le principali comunità straniere presenti in Italia al 1° gennaio 2009 (migliaia). Il 52% degli stranieri proviene dall’Europa dell’Est.

Fonte: Istat, 2009

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