72
A CURA del Comitato fiorentino BASTA UN SÌ: UN SEGNO NELLA STORIA - UN P ASSO NEL FUTURO Costituzione della RepubbliCa italiana alla vigilia del RefeRendum ConfeRmativo della legge Costituzionale di RifoRma appRovata dal paRlamento Articolato della Costituzione italiana alla luce del Testo di Legge Costituzionale approvato dal Parlamento e pub- blicato sulla Gazzetta Ufficiale num. 88 del 15 aprile 2016. Edizione con note esplicative contenenti tutti i punti ori- ginari oggetto della Riforma costituzionale sottoposta ora anche al voto popolare dopo quello favorevole delle Camere. il Valico Edizioni - Firenze Assistenza tecnica editoriale gratuita

Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

A CURA del Comitato fiorentino BASTA UN SÌ:UN SEGNO NELLA STORIA - UN PASSO NEL FUTURO

Costituzione della

RepubbliCa italianaalla vigilia del RefeRendum ConfeRmativo della legge

Costituzionale di RifoRma appRovata dal paRlamento

Articolato della Costituzione italiana alla luce del Testo

di Legge Costituzionale approvato dal Parlamento e pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale num. 88 del 15 aprile 2016.

Edizione con note esplicative contenenti tutti i punti ori-

ginari oggetto della Riforma costituzionale sottoposta ora

anche al voto popolare dopo quello favorevole delle Camere.

il Valico Edizioni - Firenze

Assistenza tecnica editoriale gratuita

Page 2: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

Il presente lavoro ha il preciso scopo di offrire all’elettore,chiamato a confermare attraverso il Referendum il testo de-

finitivo della nuova Costituzione, uno strumento per verificare personalmente e direttamente(senza dover rincorrere o schivare i vari slogan televisivi) la bontà del lavoro svolto dal Legisla-tore, il quale, lavorando in stretta collaborazione sia con gli esperti, sia con le parti sociali, ha rin-novato la Carta fondamentale della Repubblica, già in passato più volte modificata con unaserie di provvedimenti i cui estremi sono stati dettagliatamente riportati in appendice. L’ha rinnovatanon solo senza stravolgerne i princìpi fondamentali che restano infatti immutati, ma rendendolanel complesso più aderente alle istanze e alle attese del popolo che effettivamente vive e lavora inun mondo necessariamente più moderno e più esigente di quello in cui settant’anni fa hanno ope-rato, sia pur eccellentemente, i padri costituenti, a loro volta ben consapevoli della fisiologica ne-cessità che la Costituzione ha di essere sempre al passo con i tempi, predisponendone perciò le ri-gorose procedure dell’articolo 138 che oggi il Riformatore ha scrupolosamente osservato per ap-prontare quella rinnovata Costituzione della Repubblica Italiana a cui si riferisce quest’opuscolo.

Opuscolo predisposto alla vigilia del referendum confermativo del testo di legge co-stituzionale - G.U. n.88 del 15.4.2016 (16A03075), provvedimento, quest’ultimo, re-cante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzionedel numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delleistituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II dellaCostituzione”. L’opuscolo rientra nella lavorazione in corso per la pubblicazione deltitolo Costituzione della Repubblica Italiana programmata dal Valico Edizioni all’in-domani dell’attesa Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della Leg-ge Costituzionale vera e propria che detterà le suddette disposizioni in via definitiva.

1a sessione - agosto 2016lavorazione opuscoloil Valico EdizioniVia Carnesecchi, 1350131 FirenzeTel. [email protected]

bReve guida alla lettuRa

peR votaRe infoRmati

• Il numero d’ordine di ciascuno degli articoli interessati da una modifica èstato riportato in colore blu e in grassetto, preceduto e seguito da un trattino.

• Tutte le parti di testo del presente opuscolo che sono state scritte in colore blue in grassetto si riferiscono espressamente alle migliorie introdotte dal Disegnodi Legge Costituzionale.

• In tutte le note del presente opuscolo vengono riprodotti fedelmente ed in-tegralmente quei brani o quei frammenti di testo originari che sono stati ap-punto direttamente toccati dalla riforma, indicando in parentesi quadra tuttequelle parti che risultano materialmente e definitivamente cancellate.

Page 3: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

INDICE

PRINCIPÎ FONDAMENTALI (articoli 1-12) ........................... pag. 5

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI (articoli 13-28). ................................ pag. 7TITOLO II – RAPPORTI ETICO-SOCIALI (articoli 29-34) .............. pag. 11TITOLO III – RAPPORTI ECONOMICI (articoli 35-47)................... pag. 13TITOLO IV – RAPPORTI POLITICI (articoli 48-54) ........................ pag. 16

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I – IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere (articoli 55-69) ......................................... pag. 18Sezione II - La formazione delle leggi (articoli 70-82) ................ pag. 23

TITOLO II – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA(articoli 83-91).....pag. 32

TITOLO III – IL GOVERNO

Sezione I – Il Consiglio dei Ministri (articoli 92-96) .................... pag. 35Sezione II – La pubblica amministrazione (articoli 97-98) ......... pag. 36Sezione III – Gli organi ausiliari (articoli 99-100) ....................... pag. 37

TITOLO IV – LA MAGISTRATURA

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale (articoli 101-110)........ pag. 38Sezione II – Norme sulla giurisdizione (articoli 111-113)............pag. 41

TITOLO V – LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I

COMUNI (articoli 114-133) .............................................................pag. 42

TITOLO VI – GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I – La Corte costituzionale (articoli 134-137)................. pag. 54Sezione II – Revisione della Costituzione.Leggicostituzionali. (articoli 138-139) .....................................................pag. 56

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I-XVIII) ......... pag. 57

Page 4: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALICONTENUTE NEGLI ARTICOLI 39 E 40 DEL TESTO DI LEGGE

COSTITUZIONALE APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO

SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 88 DEL 15 APRILE 2016

DISPOSIZIONI TRANSITORIE .............................................................pag. 62

DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................pag. 66

APPENDICE

Elenco delle norme intervenute nel corso degli anni perapportare modifiche alla Costituzione della RepubblicaItaliana (leggi di revisione costituzionale) .......................................pag. 68

t

Page 5: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

5

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÎ FONDAMENTALI

Art. 1L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limitidella Costituzione.

Art. 2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, siacome singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale.

Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla leg-ge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economicoe sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva parteci-pazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e so-ciale del Paese.

Page 6: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

6

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 4La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuo-ve le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilitàe la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progressomateriale o spirituale della società.

Art. 5La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomielocali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decen-tramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legisla-zione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indi-pendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazionidei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di re-visione costituzionale.

Art. 8Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di orga-nizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordi-namento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intesecon le relative rappresentanze.

Art. 9La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienti-fica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Page 7: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

7

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 10L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto in-ternazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in con-formità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo eserciziodelle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha dirittod’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilitedalla legge.Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [Non si

applica ai delitti di genocidio; a norma dell’articolo unico della legge co-stituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164). N.d.C.]

Art. 11L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altripopoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di so-vranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustiziafra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionalirivolte a tale scopo.

Art. 12La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e ros-so, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMADIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione

Page 8: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

8

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se nonper atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previstidalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dallalegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti prov-visori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autoritàgiudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sotto-poste a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, senon nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritteper la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pub-blica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma dicomunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’auto-rità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi par-te del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce invia generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione puòessere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e dirientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Page 9: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

9

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 17I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiestopreavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle auto-rità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza odi incolumità pubblica.

Art. 18I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche in-direttamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosain qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di eser-citarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti con-trari al buon costume.

Art. 20Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associa-zione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni le-gislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacitàgiuridica e ogni forma di attività.

Art. 21Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero conla parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autoritàgiudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressa-mente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stes-sa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

Page 10: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

10

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempe-stivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa pe-riodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devonoimmediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’au-torità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore suc-cessive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resinoti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre ma-nifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimentiadeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,della cittadinanza, del nome.

Art. 23Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta senon in base alla legge.

Art. 24Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e inte-ressi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agiree difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errorigiudiziari.

Art. 25Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entratain vigore prima del fatto commesso.

Page 11: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

11

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casiprevisti dalla legge.

Art. 26L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove siaespressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [Non si applica

ai delitti di genocidio; a norma dell’articolo unico della legge costituzio-nale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164). N.d.C.]

Art. 27La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di uma-nità e devono tendere alla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono diret-tamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, de-gli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civilesi estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturalefondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniu-gi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, an-che se nati fuori del matrimonio.

Page 12: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

12

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assoltii loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridicae sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze laformazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con par-ticolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti ne-cessari a tale scopo.

Art. 32La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuoe interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitariose non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violarei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuo-le statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chie-dono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trat-tamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradidi scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizioprofessionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il dirittodi darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Page 13: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

13

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 34La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria egratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiun-gere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, asse-gni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite perconcorso.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali in-tesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla leg-ge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantitàe qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e allafamiglia un’esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,e non può rinunziarvi.

Art. 37La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesseretribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devonoconsentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assi-curare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Page 14: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

14

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garan-tisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari pervivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi ade-guati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invaliditàe vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamentoprofessionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istitutipredisposti o integrati dallo Stato.L’assistenza privata è libera.

Art. 39L’organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro regi-strazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscanoun ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresen-tati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti col-lettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti allecategorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41L’iniziativa economica privata è libera.

Page 15: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

15

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’atti-vità economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinataa fini sociali.

Art. 42La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono alloStato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne de-termina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicu-rarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvoindennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e te-stamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o tra-sferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad entipubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese ocategorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o afonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di pre-minente interesse generale.

Art. 44Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equirapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera pri-vata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, pro-muove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo ela ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Page 16: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

1 TESTO ORIGINARIO: dell[e] Camer[e].

16

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 45La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a ca-rattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne pro-muove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, congli opportuni controlli, il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia conle esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestionedelle aziende.

Art. 47La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; di-sciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazio-ne, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimentoazionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

- Art. 48 -Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiuntola maggiore età.Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è do-vere civico.La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di votodei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine èistituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei de-putati,1 alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da normacostituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Page 17: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

17

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile oper effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità moraleindicati dalla legge.

Art. 49Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per con-correre con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedereprovvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli ufficipubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo irequisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con ap-positi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporredel tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo postodi lavoro.

Art. 52La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,né l’esercizio dei diritti politici.L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democraticodella Repubblica.

Art. 53Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della lorocapacità contributiva.

Page 18: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

18

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di os-servarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere diadempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi sta-biliti dalla legge.

PARTE SECONDAORDINAMENTO

DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere.

- Art. 55 -Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica.Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere pro-muovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Go-verno ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legi-slativa e quella di controllo dell’operato del Governo.Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed e -sercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi dellaRepubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casie secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’eserciziodelle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi dellaRepubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla

Page 19: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

2 TESTO ORIGINARIO:Il Senato della Repubblica è [eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero].[Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.]

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politichedell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività dellepubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche del-l’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sullenomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e averificare l’attuazione delle leggi dello Stato.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Ca-mere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nellacircoscrizione Estero.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezionihanno compiuto i venticinque anni di età.La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero deiseggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numerodegli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento ge-nerale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi inproporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quo-zienti interi e dei più alti resti.

- Art. 57 -Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatorirappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori chepossono essere nominati dal Presidente della Repubblica.2

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento edi Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propricomponenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Co-muni dei rispettivi territori.

19

Page 20: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

3 TESTO ORIGINARIO: Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a [sette; il Molisene ha due, la Valle d’Aosta uno]. 4 TESTO ORIGINARIO: La ripartizione dei seggi fra le Regioni[, fatto salvo il numero dei seggi asse-gnati alla circoscrizione Estero], previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, sieffettua in proporzione alla popolazione [delle Regioni], quale risulta dall’ultimo censimento ge-nerale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.5 TESTO ORIGINARIO ABROGATO: [I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettoriche hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.]6 TESTO ORIGINARIO: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori [a vita cinque] cittadiniche hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

20

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; cia-scuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.3

La ripartizione dei seggi fra le Regioni si effettua, previa applicazionedelle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro po-polazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base deiquozienti interi e dei più alti resti.4

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organidelle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformitàalle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasionedel rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallalegge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le mo-dalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senatodella Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la lorosostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o lo-cale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della compo-sizione di ciascun Consiglio.

- Art. 58 -(Articolo abrogato.)5

- Art. 59 -È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente dellaRepubblica.Il Presidente della Repubblica può nominare senatori6 cittadini che

Page 21: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

7 TESTO ORIGINARIO:La Camera dei deputati [e il Senato della Repubblica sono] elett[i] per cinque anni. La durata [di ciascuna Camera] non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.8 TESTO ORIGINARIO:L[e] elezion[i] dell[e] nuov[e] Camer[e] ha[nno] luogo entro settanta giorni dalla fine dell[e] pre-cedent[i]. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall[e] elezion[i].Finché non sia[no] riunit[e] l[e] nuov[e] Camer[e] sono prorogati i poteri dell[e] precedent[i].9 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA TERZO ABROGATO:[Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.]

21

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scienti-fico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni enon possono essere nuovamente nominati.

- Art. 60 -La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se nonper legge e soltanto in caso di guerra.7

- Art. 61 -L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settantagiorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltreil ventesimo giorno dall’elezione.Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati ipoteri della precedente.8

- Art. 62 -Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di feb-braio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per inizia-tiva del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzodei suoi componenti.(Comma terzo abrogato.) 9

- Art. 63 -Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficiodi presidenza.

Page 22: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

10 TESTO ORIGINARIO: I membri del Governo[, anche se non fanno parte delle Camere,] hanno di-ritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

22

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle ca-riche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitatein ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente el’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

- Art. 64 -Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza asso-luta dei suoi componenti.I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze

parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lostatuto delle opposizioni.Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parla-mento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono validese non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sonoadottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescrivauna maggioranza speciale.I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assi-stere alle sedute delle Camere 10. Devono essere sentiti ogni volta chelo richiedono.I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute

dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Art. 65La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficiodi deputato o di senatore.Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

- Art. 66 -Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componentie delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Page 23: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

11 TESTO ORIGINARIO: [Ogni membro] del Parlamento [rappresenta la Nazione ed esercita] le [sue]funzioni senza vincolo di mandato. - Cfr. anche art. 55, terzo comma.12 TESTO ORIGINARIO: I membri [del Parlamento] ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

23

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla caricaelettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

- Art. 67 -I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo dimandato. 11

Art. 68I membri del Parlamento non possono essere chiamati a risponderedelle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun mem-bro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale odomiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà per-sonale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sen-tenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commet-tere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parla-mento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comu-nicazioni e a sequestro di corrispondenza.

- Art. 69 -I membri della Camera dei deputati12 ricevono un’indennità stabilitadalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi.

- Art. 70 -La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camereper le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzio-nali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali

Page 24: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

24

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum po-polari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggiche determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organidi governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città me-tropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative deiComuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i ter-mini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazionedella normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella chedetermina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio disenatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agliarticoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116,terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, se-condo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesseleggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modi-ficate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a normadel presente comma.Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è imme-diatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci gior-ni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esa-minarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica puòdeliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Cameradei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Re-pubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decor-so il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati sisia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attua-zione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di diecigiorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, laCamera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni propostedal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi compo-nenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza as-soluta dei propri componenti.

Page 25: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

13 TESTO ORIGINARIO DELL’ARTICOLO 71: L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascunmembro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno [cinquantamila]elettori, di un progetto redatto in articoli.

25

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dallaCamera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, chepuò deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalladata della trasmissione.I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventualiquestioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettiviregolamenti.Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprioregolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osser-vazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

- Art. 71 -L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delleCamere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a mag-gioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei de-putati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Ca-mera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il terminedi sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da partedi almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in arti-coli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di leg-ge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e neilimiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. 13

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determina-zione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabiliscecondizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indiriz-zo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazionisociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono dispostele modalità di attuazione.

Page 26: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

14 TESTO ORIGINARIO: [Il regolamento stabilisce].15 TESTO ORIGINARIO: [Può].16 TESTO ORIGINARIO: [Il regolamento determina].

26

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

- Art. 72 -Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentatoad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato dauna Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo perarticolo e con votazione finale.Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e,secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commis-sione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo econ votazione finale.I regolamenti stabiliscono14 procedimenti abbreviati per i disegni dilegge dei quali è dichiarata l’urgenza.Possono 15 altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazionedei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, che,alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare laproporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momentodella sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Ca-mera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o unquinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Ca-mera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano16 le forme dipubblicità dei lavori delle Commissioni.La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dellaCamera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionaleed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conver-sione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità diesame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensidell’articolo 70.Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le

Page 27: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

17 TESTO ORIGINARIO: Se l[e] Camer[e], [ciascuna] a maggioranza assoluta dei [propri] componenti,ne dichiara[no] l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

27

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica deitrattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entrocinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come es-senziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto conpriorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via defini-tiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalladeliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma,sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltrequindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commis-sione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento dellaCamera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento,anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.

- Art. 73 -Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un me-se dall’approvazione. Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei de-putati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, primadella loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costi-tuzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato pre-sentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei depu-tati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblicaentro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la leg-ge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronunciaentro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il ter-mine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di il-legittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.17

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in

Page 28: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

18 TESTO ORIGINARIO: [Se le Camere approvano nuovamente la legge].19 TESTO ORIGINARIO: atto avente [valore] di legge.20 TESTO ORIGINARIO: tutti [i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati].

28

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvoche le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

- Art. 74 -Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può conmessaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decretoadottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in leg-ge è differito di trenta giorni.Se la legge è nuovamente approvata,18 questa deve essere promulgata.

- Art. 75 -È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale oparziale, di una legge o di un atto avente forza di legge19, quando lo ri-chiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di am-nistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.20

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato allavotazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da otto-centomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni del-la Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti valida-mente espressi.La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Go-verno se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltantoper tempo limitato e per oggetti definiti.

Page 29: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

21 TESTO ORIGINARIO DELL’ARTICOLO 77: Il Governo non può, senza delegazione [delle Camere],emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabi-lità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversioneall[e] Camer[e che], anche se sciolt[e], [sono] appositamente convocat[e] e si riunisc[ono] entrocinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giornidalla loro pubblicazione. [Le Camere possono] tuttavia regolare [con legge] i rapporti giuridicisorti sulla base dei decreti non convertiti.

29

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

- Art. 77 -Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanaredecreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adot-ta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza dilegge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Cameradei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collet-tivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta,è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in leg-ge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Pre-sidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, unanuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei de-creti non convertiti.21

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forzadi legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto com-ma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’or-ganizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delleelezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti inlegge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ri-pristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di leggeche la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non at-tinenti al procedimento.I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenutospecifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Page 30: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

22 TESTO ORIGINARIO DELL’ARTICOLO 78: L[e] Camer[e] delibera[no] lo stato di guerra e confe-risc[ono] al Governo i poteri necessari.23 TESTO ORIGINARIO: componenti [di ciascuna Camera].24 TESTO ORIGINARIO: L[e] Camer[e] autorizza[no].

30

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegnidi legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repub-blica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei de-putati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entrodieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversio-ne, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decretinon possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o allefinalità del decreto.

- Art. 78 -La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato diguerra e conferisce al Governo i poteri necessari.22

- Art. 79 -L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranzadei due terzi dei componenti della Camera dei deputati,23 in ogni suoarticolo e nella votazione finale.La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per laloro applicazione.In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati com-messi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

- Art. 80 -La Camera dei deputati autorizza24 con legge la ratifica dei trattatiinternazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o rego-lamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle fi-nanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei

Page 31: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

25 TESTO ORIGINARIO: previa autorizzazione dell[e] Camer[e] adottata a maggioranza assoluta dei[rispettivi] componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.26 TESTO ORIGINARIO: L[e] Camer[e] ogni anno approva[no] con legge il bilancio e il rendicontoconsuntivo presentati dal Governo.27 TESTO ORIGINARIO: componenti [di ciascuna Camera].28 TESTO ORIGINARIO: [Ciascuna] Camera.

31

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sonoapprovate da entrambe le Camere.

- Art. 81 -Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilan-cio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo eco-nomico.Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare glieffetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera deideputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al veri-ficarsi di eventi eccezionali. 25

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi perfarvi fronte.La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e ilrendiconto consuntivo presentati dal Governo. 26

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se nonper legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri voltiad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilitàdel debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliticon legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Cameradei deputati, 27 nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

- Art. 82 -La Camera dei deputati 28 può disporre inchieste su materie di pubbli-co interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su ma-terie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Page 32: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

29 TESTO ORIGINARIO DELL’ULTIMO COMMA: A tale scopo nomina fra i propri componenti una[c]ommissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La [c]ommissioned[i] inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della au-torità giudiziaria.30 TESTO ORIGINARIO DELL’ARTICOLO 83: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamentoin seduta comune dei suoi membri.[All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo chesia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.]L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di dueterzi dell’assemblea. [Dopo il terzo] scrutinio è sufficiente la maggioranza [assoluta].

32

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti unaCommissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata inmodo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissioned’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e lestesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 29

TITOLO II - IL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA

- Art. 83 -Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comunedei suoi membri.(Comma secondo abrogato.)L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio se-greto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinioè sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea.Dal settimoscrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. 30

Art. 84Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbiacompiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasialtra carica.L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Page 33: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

31 TESTO ORIGINARIO DELL’ARTICOLO 85: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in sedutacomune il Parlamento [e i delegati regionali], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Se l[e] Camer[e] [sono] sciolt[e], o manca meno di tre mesi alla [loro] cessazione, l[a] elezione haluogo entro quindici giorni dalla riunione dell[e] Camer[e] nuov[e]. Nel frattempo sono prorogatii poteri del Presidente in carica.32 TESTO ORIGINARIO DELL’ARTICOLO 86: Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni casoche egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente [del Senato].In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica,il Presidente [della Camera dei deputati] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblicaentro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se l[e] Camer[e sono] sciolt[e] o mancameno di tre mesi alla [loro] cessazione.

33

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

- Art. 85 -Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera deideputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovoPresidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera eser-cita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questinon possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede ilParlamento in seduta comune.Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi allasua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunionedella Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presi-dente in carica. 31

- Art. 86 -Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non pos-sa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Pre-sidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione delnuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il mag-gior termine previsto se laCamera dei deputati è sciolta o manca menodi tre mesi alla sua cessazione.32

- Art. 87 -Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’uni-tà nazionale.

Page 34: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

33 TESTO ORIGINARIO: dell[e] nuov[e] Camer[e].34 TESTO ORIGINARIO: l’autorizzazione dell[e] Camer[e].35 TESTO ORIGINARIO: deliberato dall[e] Camer[e].36 TESTO ORIGINARIO: Il Presidente della Repubblica può, sentit[i i loro] President[i], scioglierel[e] Camer[e o anche una sola di esse].

34

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni della nuovaCamera dei deputati 33 e ne fissa la primariunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativadel Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regola-menti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati inter-nazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera deideputati. 34 Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia al-l’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo didifesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberatodalla Camera dei deputati. 35

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.Può concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.

- Art. 88 -Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, scioglierela Camera dei deputati.36

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvoche essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è contro-

Page 35: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

37 TESTO ORIGINARIO: dell[e due Camere].

35

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

firmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sonocontrofirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiutinell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o perattentato alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, pre-sta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costitu-zione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri.

Art. 92Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglioe dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio deiministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere lefunzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

- Art. 94 -Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.37

Page 36: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

38 TESTO ORIGINARIO: [Ciascuna Camera accorda o revoca] la fiducia mediante mozione motivatae votata per appello nominale.39 TESTO ORIGINARIO: si presenta all[e] Camer[e].40 TESTO ORIGINARIO: Il voto contrario [di una o d’entrambe le] Camer[e].41 TESTO ORIGINARIO: autorizzazione [del Senato della Repubblica o] della Camera dei deputati.

36

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

La fiducia è accordata o revocatamediante mozione motivata e votataper appello nominale.38

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzialla Camera dei deputati 39 per ottenerne la fiducia.Il voto contrario dellaCamera dei deputati 40 su una proposta del Go-verno non importa obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo deicomponenti della Camera dei deputati e non può essere messa in di-scussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale delGoverno e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico edamministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio deiministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e de-termina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

- Art. 96 -Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessatidalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle lorofunzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Came -ra dei deputati,41 secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

- Art. 97 -Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento del-

Page 37: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

42 TESTO ORIGINARIO: il buon andamento [e] l’imparzialità dell’amministrazione.43 TESTO ORIGINARIO ABROGATO: [Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto,nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura chetenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che glisono attribuite dalla legge.Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e socialesecondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.]

37

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

l’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità deldebito pubblico.I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in mo-do che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparen-za 42 dell’amministrazione.Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante con-corso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozionise non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partitipolitici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionaried agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari.

- Art. 99 -(Articolo abrogato.) 43

Art. 100Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativae di tutela della giustizia nell’amministrazione.

Page 38: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

38

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugliatti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilanciodello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al con-trollo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce invia ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscon-tro eseguito.La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componentidi fronte al Governo.

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

Sezione I -Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101La giustizia è amministrata in nome del popolo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituitie regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziarioNon possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Pos-sono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe-cializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di citta-dini idonei estranei alla magistratura.La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popoloall’amministrazione della giustizia.

Art. 103Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hannogiurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazionedegli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, an-che dei diritti soggettivi.La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblicae nelle altre specificate dalla legge.

Page 39: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

39

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilitadalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati mi-litari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ognialtro potere.Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidentedella Repubblica.Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generaledella Corte di cassazione.Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordi-nari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamen-to in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giu-ridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dalParlamento.I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non so-no immediatamente rieleggibili.Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professio-nali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le normedell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i tra-sferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardidei magistrati.

Art. 106Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, an-che elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu-dici singoli.

Page 40: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

40

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possonoessere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che ab-biano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per legiurisdizioni superiori.

Art. 107I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesidal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a de-cisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivie con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con illoro consenso.Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disci-plinare.I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dallenorme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sonostabilite con legge.La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipanoall’amministrazione della giustizia.

Art. 109L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spet-tano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento deiservizi relativi alla giustizia.

Page 41: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

41

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Sezione II - Norme sulla giurisdizione.

Art. 111La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizionidi parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ra-gionevole durata.Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reatosia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della naturae dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e dellecondizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davantial giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono di-chiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatoriodi persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizionedi ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete senon comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella for-mazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere pro-vata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è semprevolontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o delsuo difensore.La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo incontraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilitàdi natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempreammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può dero-gare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tem-po di guerra.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ilricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giuri-sdizione.

Page 42: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

44 TESTO ORIGINARIO: Le Regioni, [le Provincie,] i Comuni.45 TESTO ORIGINARIO: La Repubblica è costituita dai Comuni, [dalle Province,] dalle Città metro-politane, dalle Regioni e dallo Stato.46 TESTO ORIGINARIO: I Comuni, [le Province,] le Città metropolitane e le Regioni sono enti au-tonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

42

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 112Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa latutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli or-gani di giurisdizione ordinaria o amministrativa.Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolarimezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gliatti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dallalegge stessa.

TITOLO V - LE REGIONI, LE CITTÀMETROPOLITANE E I COMUNI44

- Art. 114 -La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalleRegioni e dallo Stato. 45

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi conpropri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costitu-zione.46

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina ilsuo ordinamento.

Art. 115(Articolo abrogato dalla Legge

Costituzionale n. 3 del 18 novembre 2001).

Page 43: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

47 TESTO ORIGINARIO DELL’ULTIMO COMMA: Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,concernenti le materie di cui al [terzo comma dell’]articolo 117 [e le materie indicate dal] secondocomma [del medesimo articolo alle] lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia dipace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, [su iniziativa dellaRegione interessata], sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La leggeè approvata da[lle] Camere [a maggioranza assoluta dei componenti], sulla base di intesa [fra] loStato e la Regione interessata.48 TESTO ORIGINARIO: ordinamento [comunitario].

43

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

- Art. 116 -Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-AltoAdige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di formee condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti specialiadottati con legge costituzionale.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Provinceautonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti lematerie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamenteall’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle dispo-sizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamentealle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione profes-sionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitata-mente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Re-gioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti glienti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la Re-gione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del pro-prio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla basedi intesa tra lo Stato e la Regione interessata.47

- Art. 117 -La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispettodella Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento del-l’Unione europea 48 e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti delloStato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei

Page 44: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

49 TESTO ORIGINARIO DELLA LETTERA e): moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tuteladella concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione deibilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;50 TESTO ORIGINARIO DELLA LETTERA n): [norme] generali sull’istruzione;

44

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed e -splosivi;e)moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutelae promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario econtabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordina-mento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazionedelle risorse finanziarie; 49

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezionedel Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli entipubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulladisciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativalocale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giu-stizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio na-zionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, perle politiche sociali e per la sicurezza alimentare;n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scola-stico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ri-cerca scientifica e tecnologica; 50

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e inte-grativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; di -

Page 45: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

51 TESTO ORIGINARIO DELLA LETTERA p) : legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fon-damentali di Comuni[, Province] e Città metropolitane;52 TESTO ORIGINARIO DELLA LETTERA s) : tutela [dell’]ambiente[, dell’]ecosistema e dei beni culturali[.]53 TESTO DEL COMMA TERZO ABROGATO: [Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicu-rezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istru-zione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’in-novazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezionecivile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordina-mento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenzacomplementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valoriz-zazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse dirisparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario acarattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.]

45

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

sposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzionifondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di princi-pio sulle forme associative dei Comuni; 51

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;commercio con l’estero;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativostatistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrut-ture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionalee locale; opere dell’ingegno;s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente edecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sul-le attività culturali e sul turismo; 52

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistemanazionale e coordinamento della protezione civile;v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di naviga-zione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e ae-roporti civili, di interesse nazionale e internazionale.(Comma terzo abrogato. Comma introdotto dalla L. Cost. 3/2001.) 53

Page 46: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

54 TESTO ORIGINARIO DEL QUARTO COMMA: Spetta alle Regioni la potestà legislativa in [riferimentoad] ogni materia non espressamente riservata alla [legislazione] dello Stato.55 TESTO ORIGINARIO: atti normativi [comunitari].56 TESTO ORIGINARIO: stabilite [da].

46

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanzadelle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionalee mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di program-mazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozionedello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionaledei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’auto-nomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, dipromozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia didisciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali,della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di va-lorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione,sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle rela-zioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispettodegli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica,nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenzaesclusiva dello Stato.54

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in ma-terie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda latutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero latutela dell’interesse nazionale.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle ma-terie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla forma-zione degli atti normativi dell’Unione europea 55 e provvedono all’at-tuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti del-l’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con 56

legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sosti-tutivo in caso di inadempienza.La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le ri-spettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di

Page 47: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

57 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA: La potestà regolamentare spetta allo Stato [nelle materie di le-gislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta] alle Regioni [in ognialtra materia]. I Comuni[, le Province] e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in or-dine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.58 TESTO ORIGINARIO: conferite a [Province,] Città metropolitane.59 TESTO ORIGINARIO: I Comuni[, le Province] e le Città metropolitane.

47

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di com-petenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hannopotestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e del-lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della leggestatale o regionale. 57

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena paritàdegli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e pro-muovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni peril migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione diorgani comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordicon Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e conle forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Art. 118 -Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, perassicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, 58

Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazioneed adeguatezza.Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurarela semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secon-do criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.I Comuni e le Città metropolitane 59 sono titolari di funzioni ammini-strative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secon-do le rispettive competenze.La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioninelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo

Page 48: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

60 TESTO ORIGINARIO: coordinamento [nella] materia [della] tutela dei beni culturali.61 TESTO ORIGINARIO: Stato, Regioni, Città metropolitane[, Province] e Comuni.62 TESTO ORIGINARIO: I Comuni[, le Province], le Città metropolitane.63 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA: I Comuni[, le Province], le Città metropolitane e le Regionihanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Co-stituzione e secondo [i princìpi di] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario[.][D]ispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.64 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA: Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti [con-sentono ai] Comuni, [alle Province, alle] Città metropolitane e [alle] Regioni [di finanziare inte-gralmente le] funzioni pubbliche [loro attribuite].

48

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia ditutela dei beni culturali e paesaggistici. 60

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni 61 favoriscono l’autono-ma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di atti-vità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- Art. 119 -I Comuni, le Città metropolitane 62 e le Regioni hanno autonomia fi-nanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bi-lanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici efinanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autono-me. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono dicompartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territo-rio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dallalegge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario. 63

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli didestinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicuranoil finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delleCittà metropolitane e delle Regioni.Con legge dello Stato sono definitiindicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovonocondizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni. 64

Page 49: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

65 TESTO ORIGINARIO: Comuni[, Province], Città metropolitane.66 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA: I Comuni[, le Province], le Città metropolitane.

49

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà so-ciale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effet-tivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversidal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiun-tive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Cittàmetropolitane 65 e Regioni.I Comuni, le Città metropolitane 66 e le Regioni hanno un proprio pa-trimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla leggedello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spe-se di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammorta-mento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regionesia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Statosui prestiti dagli stessi contratti.

- Art. 120 -La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione otransito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qual-siasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del terri-torio nazionale.Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere delSenato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giornidalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metro-politane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuninel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o dellanormativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la si-curezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giu-ridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo daiconfini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure attea garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio

Page 50: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

67 TESTO ORIGINARIO: proposte di legge all[e] Camer[e].68 TESTO ORIGINARIO: a un Consiglio o a una Giunta regionale e a[d una delle] Camer[e delParlamento].

50

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casidi esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dal-l’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo statodi grave dissesto finanziario dell’ente.

- Art. 121 -Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suoPresidente.Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Re-gione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puòfare proposte di legge alla Camera dei deputati. 67

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica dellaGiunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti re-gionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Re-gione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

- Art. 122 -Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità delPresidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché deiconsiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limitidei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che sta-bilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nellimite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluo-go di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpifondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nellarappresentanza.Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a unaGiunta regionale e alla Camera dei deputati, 68 ad un altro Consiglio oad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Page 51: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

51

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio dipresidenza.I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delleopinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale di-sponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presi-dente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costitu-zione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali diorganizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del di-ritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti ammi-nistrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regola-menti regionali.Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con leggeapprovata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deli-berazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Com-missario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuoverela questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzialla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesidalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elet-tori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è appro-vato dalla maggioranza dei voti validi.In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie lo-cali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124(Articolo abrogato dalla Legge

Costituzionale n. 3 del 18.11.2001).

Page 52: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

69 TESTO ORIGINARIO: Il decreto è adottato [sentita una Commissione di deputati e senatori costi-tuita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge] della Repubblica.

52

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 125Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primogrado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Pos-sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

- Art. 126 -Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono dispostilo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidentedella Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o graviviolazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì esseredisposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previoparere del Senato della Repubblica. 69

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Pre-sidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almenoun quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a mag-gioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa indiscussione prima di tre giorni dalla presentazione.L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidentedella Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dellostesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Con-siglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni conte-stuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la compe-tenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costi-tuzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dallasua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore dilegge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza,

Page 53: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

53

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi allaCorte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della leggeo dell’atto avente valore di legge.

Articoli 128, 129, 130(Articoli abrogati dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.11.2001).

Art. 131Sono costituite le seguenti Regioni:Piemonte;Valle d’Aosta;Lombardia;Trentino-Alto Adige;Veneto;Friuli-Venezia Giulia;Liguria;Emilia-Romagna;Toscana;Umbria;Marche;Lazio;Abruzzi;Molise;Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia;Sardegna.

- Art. 132 -Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporrela fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un

Page 54: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

70 TESTO ORIGINARIO: popolazioni [della Provincia o delle Province interessate] e del Comune odei Comuni interessati.71 TESTO ORIGINARIO: consentire che [Province e] Comuni.72 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA ABROGATO: [Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e laistituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica,su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.].

54

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Con-sigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni in-teressate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranzadelle popolazioni stesse.Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni e delComune o dei Comuni interessati 70 espressa mediante referendum e conlegge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Co-muni 71, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed ag-gregati ad un’altra.

- Art. 133 -(Primo comma abrogato.) 72

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi isti-tuire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscri-zioni e denominazioni.

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte costituzionale.

- Art. 134 -La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi

e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo

Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a nor-

ma della Costituzione.

Page 55: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

73 TESTO ORIGINARIO DEL COMMA: La Corte costituzionale è composta d[i] quindici giudici no-minati [per] un terzo dal Presidente della Repubblica, [per] un terzo [dal Parlamento in seduta co-mune e per un terzo] dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.74 TESTO ORIGINARIO: eleggibilità a [senatore].

55

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzio-nale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Cameradei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, se-condo comma.

- Art. 135 -La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali unterzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle suprememagistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputatie due dal Senato della Repubblica. 73

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche ariposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i pro-fessori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopoventi anni di esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, de-correnti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possonoessere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica edall’esercizio delle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dallalegge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membrodel Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della profes-sione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengo-no, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da unelenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, 74 che ilParlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse mo-dalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Page 56: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

56

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

Art. 136Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma dilegge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficaciadal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed aiConsigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, prov-vedano nelle forme costituzionali.

Art. 137Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini diproponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’in-dipendenza dei giudici della Corte.Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la co-stituzione e il funzionamento della Corte.Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcunaimpugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionalisono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad in -tervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assolutadei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entrotre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto deimembri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli re-gionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non èapprovata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella secon-da votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi deisuoi componenti.

Art. 139La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Page 57: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

57

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ICon l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Statoesercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

IISe alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sonocostituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto icomponenti delle due Camere.

IIIPer la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominatisenatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati del-l’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per esseresenatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assembleelegislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea

Costituente;sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati

del 9 novembre 1926;hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in

seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Re-pubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Con-sulta Nazionale.Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della fir-ma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezionipolitiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Page 58: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

58

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

IVPer la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regionea sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla suapopolazione.

VLa disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne itrattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazionidi legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VIEntro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procedealla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e deitribunali militari.Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamentodel Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VIIFino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giu-diziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi lenorme dell’ordinamento vigente.Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisionedelle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei li-miti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIIILe elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle ammini-strazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore del-la Costituzione.Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica ammini-strazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino aquando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle

Page 59: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

59

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Co-muni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regionideleghino loro l’esercizio.Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionarie dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che siareso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uf-fici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il propriopersonale da quello dello Stato e degli enti locali.

IXLa Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenzalegislativa attribuita alle Regioni.

XAlla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicanoprovvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformitàcon l’articolo 6.

XIFino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si pos-sono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazionedell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso delle con-dizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendotuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XIIÈ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto par-tito fascista.In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quin-quennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporaneeal diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Page 60: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

60

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

XIIII membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non pos-sono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti ma-schi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delleloro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasfe-rimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopoil 2 giugno 1946, sono nulli. (I commi primo e secondo hanno esaurito i loroeffetti ai sensi della Legge costituzionale n.1 del 23 ottobre 2002 - N.d.C.).

XIVI titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono comeparte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona neimodi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XVCon l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in leggeil decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’or-dinamento provvisorio dello Stato.

XVIEntro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede allarevisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionaliche non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVIIL’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repub-blica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente

Page 61: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

61

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie at-tribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quellelegislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, coneventuali osservazioni e proposte di emendamenti.I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiestadi risposta scritta.L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del pre-sente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata delGoverno o di almeno duecento deputati.

XVIIILa presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Statoentro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Co-stituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascunComune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Rac-colta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fonda-mentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:Il Presidente dell’Assemblea CostituenteUMBERTO TERRACINIIl Presidente del Consiglio dei MinistriALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

Page 62: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

62

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 39 E 40 DEL TESTO DI LEGGE

COSTITUZIONALE APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATOSULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 88 DEL 15 APRILE 2016

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore dellalegge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come mo-dificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, per l’elezionedel Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia au-tonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di can-didati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al finedell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il nu-mero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene ilquoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei votiespressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati aciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, se-condo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e iseggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggioriresti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenutoseggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi.Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere eser-citata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consi-gliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un sena-tore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispetti-vamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2 Quando, in base all’ultimo censimento generale della popolazione, ilnumero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell’articolo 57 dellaCostituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge co-stituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento prece-

Page 63: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

63

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

dente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondenteall’ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimoarticolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizionidi cui al comma 1.

3Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente leggecostituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convoca-zione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

4Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sestocomma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della pre-sente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repub-blica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro diecigiorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati succes-siva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni dellaCamera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche ele-zioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome diTrento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elet-torale entro tre giorni dal loro insediamento.

5I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionaleo provinciale.

6La legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, comemodificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvataentro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera deideputati di cui al comma 4.

7I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, qualimembri del Senato della Repubblica.

Page 64: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

64

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

8Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di en-trata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad ap-plicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delleloro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Ca-mera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla me-desima legge costituzionale.

9Fino all’adeguamento del regolamento della Camera dei deputati aquanto previsto dall’articolo 72, settimo comma, della Costituzione, co-me modificato dall’articolo 12 della presente legge costituzionale, in ognicaso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non puòessere inferiore a dieci giorni.

10In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione,come modificato dall’articolo 37 della presente legge costituzionale,alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale no-minati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attri-buite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senatodella Repubblica.

11In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entratain vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presen-tato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entratain vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione,come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quartodei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti delSenato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislaturache disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Se-nato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimitàdella Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il

Page 65: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

65

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il terminedi cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente leg-ge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modi-ficato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province auto-nome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legi-slative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

12Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell’articolo 117, terzo e quartocomma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi finoalla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell’articolo 117,secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’arti-colo 31 della presente legge costituzionale.

13Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionalenon si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonomedi Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla basedi intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorreredalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sinoalla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto specialee alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materiedi cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigentefino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale eresta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle re-lative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Re-gioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizionidi cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modifi-cato dalla presente legge costituzionale.

Page 66: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

66

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

14La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste esercita le fun-zioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della pre-sente legge costituzionale.

DISPOSIZIONI FINALI

1Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) è soppresso.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggecostituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesacon il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio de-creto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoriadel CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello im-mobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentalipresso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti allasoppressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinariodecadono dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti perogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti mo-netari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppipolitici presenti nei Consigli regionali.

3Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale,entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Ca-mera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo cri-teri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione funzionale delleamministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coor-dinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collabora-zione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento,

Page 67: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

67

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno sta-tuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinatele disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le proce-dure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai prin-cìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con appositoconcorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le normeche regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni or-ganizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restanovalidi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anchecon i terzi.

4Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fattisalvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiticon legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottatecon legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città me-tropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Co-muni, sentita la Regione.

5Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Co-stituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, comesostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possonoeccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto dellapermanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei se-natori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigentialla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome ProvinzBozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguisticiin base all’ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni con-sigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consi-glieri e da sindaci dei rispettivi territori .

Page 68: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

75 Le modifiche introdotte dal testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento e pubblicatosulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016 hanno riguardato, oltre alle due leggi di revisione della Costi-tuzione segnalate dalle due note seguenti nn. 76 e 77, anche un articolo della L. cost. dell’11 marzo1953, n. 1 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale», suc-cessivamente modificata dalla L. cost. del 16 gennaio 1989, n.1. Questa nota si riferisce al cambia-mento del comma 2 dell’art. 12, che senza la prevista modificazione recita: “Il comitato di cui alcomma 1 è presieduto [dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o] dal [p]residentedella [g]iunta della Camera dei deputati[, che si alternano per ciascuna legislatura].”Le parole fra parentesi quadre del citato secondo comma vengono eliminate e il comma diventa:“Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.”76 Modifica all’articolo 3 della legge costituzionale 22 nov. 1967, n. 2. Testo originario dell’articolo:“I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti [da questo in seduta co-mune delle due Camere], a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti[l’Assemblea]. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei com-ponenti [l’Assemblea].” Testo modificato relativo all’art. 3: “I giudici della Corte costituzionaleche nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranzadei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranzadei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.”

68

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

APPENDICE

ELENCO DELLE NORME INTERVENUTE NEL CORSO DEGLI ANNIPER APPORTARE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE DELLA

REPUBBLICA ITALIANA (LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE).

Nelle note vengono riportate le modificazioni introdotte alle leggicostituzionali 75 vigenti dal testo di legge costituzionale approvatodal Parlamento e pubblicato sulla G.U. n.88 del 15 aprile 2016.

L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963);

L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni agli articoli 131 e 57della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del4 gennaio 1964);

L. cost. 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell’articolo 135 del-la Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294del 25 novembre 1967); 76

Page 69: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

77 a)Modifica all’articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Testo originario del-l’articolo: “L’autorizzazione prevista dall’articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera [cuiappartengono le persone nei cui confronti si deve procedere], anche se il procedimento riguardialtresì soggetti che non sono membri [del Senato della Repubblica o] della Camera dei deputati.[Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedereesclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.]”Testo modificato relativo all’art. 5: “L’autorizzazione prevista dall’articolo 96 della Costituzione spettaalla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri dellamedesimaCamera dei deputati.”

b) Modifica al testo della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. I due seguenti testi originari“Camera competente ai sensi dell’articolo 5” e “Camera competente” sono sostituiti, ovunque si tro-vino, dal seguente testo: “Camera dei deputati”.

69

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, enorme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 dellaCostituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 77

L. cost. 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell’articolo 88, secondocomma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell’8 novembre 1991);

L. cost. 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell’articolo 79 della Costi-tuzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57del 9 marzo 1992);

L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell’articolo 68 della Costi-tuzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993);

L. cost. 22 novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l’elezionediretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutariadelle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999);

L. cost. 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei princìpi del giustoprocesso nell’articolo 111 della Costituzione» (G.U. n. 300 del 23 di-cembre 1999);

Page 70: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

70

La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale

L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all’articolo 48 della Costi-tuzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero perl’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero»(G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000);

L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 dellaCostituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rap-presentanza degli italiani all’estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001);

L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte se-conda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001);

L. cost. 23 ottobre 2002, n. 1: «Legge costituzionale per la cessazionedegli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione tran-sitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002);

L. cost. 30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell’articolo 51 della Costi-tuzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003);

L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1: «Modifica dell’articolo 27 della Costi-tuzione, concernente l’abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236del 10 ottobre 2007);

L. cost. 20 aprile 2012, n. 1: «Introduzione del principio del pareggiodi bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012).

t

Page 71: Costituzione della RepubbliCa italiana - valico.com · 7 La Costituzione della Repubblica Italiana alla luce del nuovo Testo di Legge Costituzionale Art. 10 L’ordinamento giuridico

Nel retrocopertina: immagine del manifestopersonalizzato del Comitato “Basta un Sì -Un segno nella storia, un passo nel futuro.”

Questo opuscolo è scaricabile in formato pdfdal sito: riformacostituzione.simplesite.com