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Patronato INAS CISL 2 L'INAS è il Patronato di emanazione sindacale, che da più di 50 anni svolge una intensa attività di tutela socio-previdenziale, gratuita, a favore di tutti i lavoratori, pensionati e cittadini. L'INAS opera ogni giorno per garantire opportunità, diritti e per assicurare tutela. Cos'è il Patronato INAS CISL

Cos'è il Patronato INAS CISL INAS CISL 4 Cos'è il Patronato INAS CISL Gli sportelli Inas offrono consulenza tecnica, medica e legale per ogni tipo di prestazione previdenziale, assistenziale

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Patronato INAS CISL 2

L'INAS è il Patronato di emanazione

sindacale, che da più di 50 anni svolge una

intensa attività di tutela socio-previdenziale,

gratuita, a favore di tutti i lavoratori, pensionati e cittadini.

L'INAS opera ogni giorno per garantire

opportunità, diritti e per assicurare tutela.

Cos'è il Patronato INAS CISL

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L'Inas con le sue strutture, i suoi operatori e i suoi mezzi capillarmente diffusi, è a disposizione di quanti hanno necessità di una prestazione personalizzata e vogliono

un'assistenza competente in materia socio - previdenziale, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'Inas garantisce -gratuitamente com'è previsto dalla legge- la sua esperienza, le conoscenze e la professionalità dei suoi operatori e l'efficienza della sua organizzazione.

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Cos'è il Patronato INAS CISL

Gli sportelli Inas offrono consulenza tecnica, medica e legale per ogni tipo di prestazione previdenziale, assistenziale ed infortunistica.

In particolare:

· Pensione anticipata (ex pensione anzianità) , vecchiaia, supplementari e superstiti,

. Previdenza complementare

· Assegno di invalidità e pensione di inabilità,

. Ricostituzioni di pensione per supplementi e/o contributi pregressi

· Assegno sociale,

· Tutela infortuni sul lavoro e malattie professionali,

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. Assegni al nucleo familiare,

· Versamenti volontari,

· Indennità di mobilità e malattia,

· Tutela della maternità e malattia,

· Tutela lavoratori immigrati e emigrati (permessi di soggiorno, ricongiungimenti fam.)

· Invalidità civile: pensione e indennità di accompagnamento,

· Disoccupazione,

· Controllo e regolarizzazione posizione assicurativa.

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L'attività dell'INAS si compone oggi soprattutto di consulenze personalizzate sui prodotti elencati al fine di valutare, nel caso specifico, le opportunità migliori per i propri assistiti in relazione alle normative attualmente in vigore.

L'attività del Patronato segue l'iter delle pratiche non solo in fase amministrativa ma si impegna fino all'eventuale contenzioso legale e/o medico-legale grazie a consulenti convenzionati a livello nazionale.

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I nostri operatori in Italia sono circa 1.100.

A questi si aggiungono più di 300 consulenti medico-legali.

Le nostre sedi sono sparse su tutto il territorio nazionale: 1 sede centrale, 21 regionali, 116 territoriali, 650 zonali.

Forte anche la nostra presenza all’estero con 80 uffici in cui lavorano più di 130 operatori

Siamo presenti in Europa in tutti i maggiori paesi di emigrazione italiana: in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera, Gran Bretagna, Slovenia, Spagna e Romania.

Nei Paesi d'oltreoceano i nostri uffici sono in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela e Cile.

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Di seguito una veloce panoramica delle ns. competenze:

CONTRIBUZIONE

PENSIONI

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

ASSICURAZIONE INAIL

Il Patronato INAS CISL nel dettaglio

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La contribuzione

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Le settimane contributive

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La contribuzione agricola

I lavoratori agricoli sono assicurati presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, i lavoratori agricoli dipendenti con qualifica di operai a tempo determinato (Otd) e operai a tempo indeterminato (Oti).

Anche per loro il datore di lavoro effettua la ritenuta contributiva direttamente sulla retribuzione del lavoratore, per poi versarla all'Inps.

I dati contributivi devono essere trasmessi telematicamente all'Inps ogni 3 mesi dalle aziende (procedura Dmagr).

La retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi non può essere inferiore alla retribuzione stabilita dai contratti provinciali di categoria o, se superiori, da contratti individuali

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La contribuzione obbligatoria

E’ dovuta per il lavoro retribuito alle dipendenze di terzi

l’adempimento è a carico del datore di lavoro (anche per la quota del dipendente)

è proporzionale alla retribuzione = 33.00%

quota datore lavoro 23.81 %

quota lavoratore 9.19 %

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Prescrizione dei contributi

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto qualora non lo si eserciti entro un

determinato periodo di tempo

Prescrizione contributiva

Il termine decorre dal giorno in cui i ctb dovevano essere versati (es: i ctb dovuti a gennaio ’03 vanno versati entro 16.2.03)

Dall’ 1.1.96 la contribuzione si prescrive nel termine di 5 anni

La denuncia oltre i 5 anni non può “far rivivere” un credito già prescritto per il decorso del termine

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La contribuzione volontaria

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La contribuzione figurativa

Sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori

servizio militare

malattia / infortunio

maternità

DS indennizzata

CIG

indennità di mobilita’

aspettativa L. 300/70

periodi di fruizione pensione di inabilita’ revocata per recupero psico-fisico

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La contribuzione da riscatto I contributi da riscatto servono a coprire, a proprie spese, alcuni

periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali non esiste un obbligo assicurativo.

Ai fini pensionistici i contributi sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione

Corso legale di laurea

Contribuzione omessa e prescritta

Lavoro svolto all’estero in paesi non convenzionati con l’Italia

Interruzione del rapporto di lavoro o sospensione per formazione professionale (titoli o competenze)

Congedo parentale extra lavoro

Corsi diversi dalla laurea

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La ricongiunzione

E' l'istituto che permettere a tutti i lavoratori che abbiano una carriera con vari “spezzoni di contributi” versati in vari Enti Previdenziali di ricongiungere presso un’unica “gestione assicurativa” tutta la contribuzione al fine di avere un unico trattamento pensionistico. La ricongiunzione potrebbe essere onerosa.

L'Istituto della ricongiunzione non deve essere confuso con la totalizzazione che permette di totalizzare i “vari spezzoni di contributi” al fine di ottenere una pensione unica senza però l'effettivo spostamento delle somme da un Ente all'altro.

I due istituti sono incompatibili!

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Le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito

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La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che dal 2012 (Riforma Monti) sono:

Donne iscritte all'AGO a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62

anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne. Donne autonome e le iscritte alla Gestione Separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.

Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni. Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012

potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

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La pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2012 (Riforma Monti) la pensione di anzianità

non esiste più. E’ stata sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini. Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12/18 mesi di attesa (finestra mobile).

La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla

maturazione dei requisiti.

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La pensione di anzianità

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;

alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo

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La pensione di inabilità

E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.

Requisiti:

· l'infermità fisica o mentale deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;

· l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione , dei quali almeno 3 anni versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:

· svolgere un'attività lavorativa dipendente/autonomo

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Assegno Ordinario di Invalidità

E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un'infermità fisica o mentale parziale, che possono far valere determinati requisiti contributivi.

I REQUISITI

· l'infermità fisica o mentale deve essere tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

· l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;

· l'assicurazione presso l'Inps da almeno 5 anni.

E' compatibile con l'attività lavorativa.

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La pensione ai superstiti

E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

Quote di pensione spettanti ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto:

60% al coniuge

80% al coniuge con un figlio

100% al coniuge con due figli

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Assegno Sociale

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani, o equiparati, che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale

ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito

costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia. L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

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Inv. civile e accompagnamento

Dal 1° gennaio 2010, la procedura relativa alla domanda per

l'invalidità civile, è cambiata radicalmente.

Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità dovranno essere presentate per via telematica all’Inps.

L’istituto provvederà, poi, all’invio, sempre per via telematica, all’Asl di competenza.

I cittadini potranno rivolgersi al Patronato INAS per essere assistiti al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e delle prestazioni economiche collegate, a partire dall’inoltro telematico della domanda fino all’eventuale ricorso giudiziario.

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Inv. civile e accompagnamento

La nuova procedura prevede che la certificazione medica, necessaria per la presentazione della domanda, debba essere in versione digitale .

Inoltre, la data per la vista medica – che dovrebbe avvenire entro 30 giorni (15 giorni per patologie ontologiche) dalla presentazione della domanda completa di ogni documento – sarà fissata compatibilmente con le esigenze del richiedente.

Ai fini degli accertamenti sanitari, le commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un medico dell’Inps.

Attraverso l‘introduzione di queste novità, l’Inps ha stimato che la durata media dell’iter, dalla domanda all’erogazione, si ridurrà a 120 giorni.

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La disoccupazione ordinaria

E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

· almeno 2 anni di assicurazione per la ds. involontaria;

· almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità viene corrisposta per per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.

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La disoccupazione req. ridotti

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 gg. nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

· un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni

· almeno 78 gg di lavoro nell'anno precedente.

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La disoccupazione agricola

Spetta agli operai agricoli (sia a tempo indeterminato che determinato), assicurati contro la disoccupazione, che sono stati licenziati.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, dal 1° gennaio 2009

l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti di disoccupazione speciale agricola sono unificati nell’unica prestazione di disoccupazione agricola.

L’indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione.

La domanda deve essere presentata alla competente sede INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

Grazie ad un apposito protocollo tali domande sono presentate telematicamente ogni anno agli Istituti di Previdenza.

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La disoccupazione agricola

L’indennità agricola è liquidata qualora siano maturati i seguenti requisiti:

- iscrizione degli operai agricoli a tempo determinato negli elenchi anagrafici nell’anno per il quale è richiesta l’indennità.

- almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

- almeno 102 contributi giornalieri, nel biennio formato dall’anno al quale l’indennità si riferisce e dall’anno precedente. E’ possibile cumulare lavoro dipendente agricolo e lavoro dipendente non agricolo purché vi sia prevalenza di attività agricola subordinata nell’anno di riferimento o nel biennio.

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La mobilità

E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:

· esaurimento della cassa integrazione straordinaria;

· licenz. per riduzione di personale o trasformazione di attività.

· licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda.

Il lavoratore ne ha diritto quando:

· è iscritto nelle liste di mobilità dei Centri per l'impiego;

· ha un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

· può far valere almeno 6 mesi di effettivo lavoro La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.

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Assegni per il nucleo familiare

E' una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori

parasubordinati

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30

giugno dell'anno successivo.

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INAIL: infortunio sul lavoro

I lavoratori sono spesso vittime di infortuni sul posto di lavoro, o possono contrarre una malattia nello svolgimento della propria attività.

L’Inail gestisce l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Le norme su tale materia sono molto complesse, in costante aggiornamento e non sempre conosciute.

Non sempre gli eventi denunciati all’Istituto assicuratore sono riconosciuti e conseguentemente indennizzati.

L’infortunio sul lavoro è l’incidente avvenuto per causa violenta, ovvero per un'azione traumatica, in occasione di lavoro, durante cioè l'espletamento dell'attività lavorativa, in grado di provocare un danno. Può essere conseguito anche in itinere, ossia nel percorso casa-lavoro.

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INAIL: infortunio sul lavoro

La causa violenta è quindi ogni fatto esterno, di forza efficiente, che agisce rapidamente e imprevedibilmente sull’organismo umano provocando una lesione. Ad esempio:

* energia meccanica: cadute, lesioni prodotte da macchine

* energia elettrica ed elettromagnetica: corrente elettrica, fulmine

* psichica: improvvisa e forte emozione con turbamento psichico

* tossica: assorbimento di sostanze in forma solida o gassosa

L'occasione di lavoro si realizza quando esiste un collegamento tra l’incidente e l’attività lavorativa effettuata. Il danno è la lesione certificata dal medico di pronto soccorso con diagnosi di assenza dal lavoro.

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INAIL: malattie professionali

La malattia professionale è la patologia che il lavoratore contrae a causa del lavoro svolto.

Si differenzia dall'infortunio in quanto è caratterizzata da una graduale, progressiva, lenta azione di fattori presenti nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute del lavoratore.

Le malattie professionali si distinguono in:

tabellate: elencate nel testo normativo e comprendono 85 malattie professionali per l'industria e 24 per l'agricoltura, cui vanno aggiunte la silicosi e l'asbestosi.

non tabellate: non indicate nelle tabelle di legge. A tale proposito, per farsi riconoscere la malattia il lavoratore deve dimostrarne l'origine professionale e che, la patologia di cui è affetto, è stata contratta a causa dell'attività lavorativa espletata.

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Immigrati

Il Patronato INAS assiste gli stranieri per l'invio telematico delle domande di rilascio o rinnovo dei vari titoli di soggiorno e per

le pratiche di ricongiungimento fam.

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Il Patronato INAS CISL

Grazie ad appositi protocolli nazionali il Patronato INAS CISL presenta agli Istituti la maggior parte dei prodotti di questa

presentazione in via telematica.

Ogni ns. operatore si può autenticare presso gli

Istituti Previdenzali per verificare l'iter delle pratiche patrocinate, scaricare gli estratti contributivi dei lavoratori

e i CUD- ObisM dei pensionati.

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Dove trovarci:

Sede Provinciale di Milano VIA BENEDETTO MARCELLO 18 Tel: 02/29525021 20124 MILANO MI Fax: 02/29526846 E-Mail: [email protected] Sito: www.inas.it Sedi zonali PIAZZA MINNITI 8 Tel: 02/69006178 VIA DANTE 4 Tel: 02/20525446 20159 MILANO MI Fax: 02/69005737 20092 CINISELLO BALSAMO MI Fax: 02/6122951 VIA GARIBALDI 27 Tel: 02/20525473 VIA IV NOVEMBRE, 5 Tel: 02/20525507 20094 CORSICO MI Fax: 02/4474124 20064 GORGONZOLA MI Fax: 02/95302774 VIA CASTELLINI 28 Tel: 02/20525524 VIA DEL MAINO 4 Tel: 02/20525571 20077 MELEGNANO MI Fax: 02/9839299 20017 RHO MI Fax: 02/93503639 VIA FIORANI,89 Tel: 02/20525615 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI Fax: 02/22470659