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Corso di Organizzazione del cantiere Appunti sommari Dispensa n. 3 1 I PONTEGGI DEFINIZIONI Ponteggi metallici fissi: sono i più diffuse in edilizia Ponti su ruote o trabattelli: hanno altezza limitata e sono spostabili su ruote; adatti ad altezze ridotte e interventi di durata limitata Ponti sviluppabili: sono assimilabili alle macchine e come tali soggette al DPR 459/96 di recepimento della direttiva macchine e richiedono pertanto la marcatura CE Ponti autosollevanti: sono costituiti da una piattaforma di lavoro che viene portata alle diverse quote scorrendo su colonne reticolari; sono assimilabili alle macchine Ponti sospesi motorizzati: adatti a lavori di manutenzione rapida; il supporto della piattaforma di lavoro è ubicato sul tetto o sulla terrazza dell’edificio; sono assimilabili alle macchine. Ponteggi standard : ponteggi aventi un’altezza massima di 20 m, geometria e carichi regolari, configurazioni riconducibili a quelle descritte nel Libretto di Autorizzazione ministeriale, dove sono illustrati gli schemi-tipo. Per l’impiego di questi ponteggi non è necessario elaborare un progetto specifico. Ponteggi non standard : sono quelli che superano i 20 m di altezza, hanno geometrie irregolari o condizioni di carico particolari, come ad esempio una più elevata azione del vento a causa della presenza di teloni. Ponteggi da costruzione , destinati alla realizzazione di opere di costruzione edilizia Ponteggi da manutenzione , destinati ad attività di riparazione e di manutenzione. TU - ALLEGATO XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali (estratto e altre norme) Ponteggi in legname, Accoppiamento dei montanti: deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi, oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono possibili anche fasciature con funi di fibra tessile o altri sistemi di connessione. Correnti: devono essere disposti a distanze verticale consecutive non superiori a 2 m; devono poggiare su battelli di legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ad essi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (regetta), chiodi forgiati, battelli di ferro e doppio giro di catena; sono possibili anche fasciature con funi di fibra tessile o altri sistemi di connessione. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte in corrispondenza dei montanti. Traversi: I traversi devono essere perpendicolari alla costruzione. Quando l’impalcatura ha una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per almeno 15 cm l’altro deve essere assicurato al corrente. La distanza tra due traversi consecutivi non deve essere superiore a 1,20 m. Si può comunque adottare la distanza massima di 1,80 m quando il modulo di resistenza degli elementi dell’impalcato sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall’impiego di tavole, di spessore cm 4 e larghezza cm 20, poggianti su traversi disposti ad interasse di 1,20 m. Per ottenere un maggiore modulo di resistenza si possono utilizzare tavole di sezione di dimensioni 4x30 cm o 5x20 cm, ovvero di materiali compositi. Intavolati: le dimensioni minime della sezione delle tavole costituenti piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie e impalcati di servizio devono essere 4x20 cm; le tavole devono avere le fibre parallele all’asse e non devono essere presenti nodi passati che riducano più del 10% la sezione resistente. Le tavole non devono avere parti a sbalzo, devono poggiare su almeno tre traversi ed essere sovrapposte, in corrispondenza dei traversi, per noumeno di 40 cm. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti, accostate tra loro e all’opera in costruzione, E’ ammesso un distacco di cm 20 dalla muratura per i lavori di finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto con i montanti. Carichi previsti sugli impalcati (Circolare 24 ottobre 1991, n. 132 per il calcolo dei ponteggi) I carichi si distinguono in: - carichi fissi; - carichi variabili. Carichi fissi Sono costituiti da: - Pesi propri degli elementi metallici. I pesi propri degli elementi devono essere valutati con riferimento al valore nominale dei pesi di ciascun elemento metallico di ponteggio montabile in relazione allo schema tipo. - Pesi propri degli impalcati. Vanno assunti, quando non strutturali, di valore non inferiore a 300 N/M2. Carichi variabili

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

1

I PONTEGGI

DEFINIZIONI

Ponteggi metallici fissi: sono i più diffuse in edilizia

Ponti su ruote o trabattelli: hanno altezza limitata e sono spostabili su ruote; adatti ad altezze ridotte e interventi di

durata limitata

Ponti sviluppabili: sono assimilabili alle macchine e come tali soggette al DPR 459/96 di recepimento della direttiva

macchine e richiedono pertanto la marcatura CE

Ponti autosollevanti: sono costituiti da una piattaforma di lavoro che viene portata alle diverse quote scorrendo su

colonne reticolari; sono assimilabili alle macchine Ponti sospesi motorizzati: adatti a lavori di manutenzione rapida; il supporto della piattaforma di lavoro è ubicato sul

tetto o sulla terrazza dell’edificio; sono assimilabili alle macchine.

Ponteggi standard: ponteggi aventi un’altezza massima di 20 m, geometria e carichi regolari, configurazioni

riconducibili a quelle descritte nel Libretto di Autorizzazione ministeriale, dove sono illustrati gli schemi-tipo. Per

l’impiego di questi ponteggi non è necessario elaborare un progetto specifico.

Ponteggi non standard: sono quelli che superano i 20 m di altezza, hanno geometrie irregolari o condizioni di carico

particolari, come ad esempio una più elevata azione del vento a causa della presenza di teloni.

Ponteggi da costruzione, destinati alla realizzazione di opere di costruzione edilizia

Ponteggi da manutenzione, destinati ad attività di riparazione e di manutenzione.

TU - ALLEGATO XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali (estratto e altre norme)

Ponteggi in legname,

Accoppiamento dei montanti: deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi,

oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono possibili anche fasciature con funi di fibra tessile o altri sistemi di

connessione.

Correnti: devono essere disposti a distanze verticale consecutive non superiori a 2 m; devono poggiare su battelli di

legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ad essi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (regetta),

chiodi forgiati, battelli di ferro e doppio giro di catena; sono possibili anche fasciature con funi di fibra tessile o altri

sistemi di connessione. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte in corrispondenza dei montanti.

Traversi: I traversi devono essere perpendicolari alla costruzione. Quando l’impalcatura ha una sola fila di montanti, un

estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per almeno 15 cm l’altro deve essere assicurato al corrente. La

distanza tra due traversi consecutivi non deve essere superiore a 1,20 m. Si può comunque adottare la distanza massima

di 1,80 m quando il modulo di resistenza degli elementi dell’impalcato sia superiore a 1,5 volte quello risultante

dall’impiego di tavole, di spessore cm 4 e larghezza cm 20, poggianti su traversi disposti ad interasse di 1,20 m. Per

ottenere un maggiore modulo di resistenza si possono utilizzare tavole di sezione di dimensioni 4x30 cm o 5x20 cm,

ovvero di materiali compositi.

Intavolati: le dimensioni minime della sezione delle tavole costituenti piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie e

impalcati di servizio devono essere 4x20 cm; le tavole devono avere le fibre parallele all’asse e non devono essere

presenti nodi passati che riducano più del 10% la sezione resistente. Le tavole non devono avere parti a sbalzo, devono

poggiare su almeno tre traversi ed essere sovrapposte, in corrispondenza dei traversi, per noumeno di 40 cm. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti, accostate tra loro e all’opera in costruzione, E’ ammesso un distacco di

cm 20 dalla muratura per i lavori di finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto con i montanti.

Carichi previsti sugli impalcati (Circolare 24 ottobre 1991, n. 132 per il calcolo dei ponteggi)

I carichi si distinguono in:

- carichi fissi;

- carichi variabili.

Carichi fissi Sono costituiti da:

- Pesi propri degli elementi metallici.

I pesi propri degli elementi devono essere valutati con riferimento al valore nominale dei pesi di ciascun elemento metallico di ponteggio montabile in relazione allo schema tipo.

- Pesi propri degli impalcati.

Vanno assunti, quando non strutturali, di valore non inferiore a 300 N/M2.

Carichi variabili

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

2

Sono costituiti da:

a) Carichi di servizio sui piani di lavoro, da assumere nei seguenti valori:

- 1500 N/m2 per ponteggi da manutenzione;

- 3000 N/m2 per ponteggi da costruzione;

- 4500 N/m2 per piazzole di carico.

Vento: l'azione esercitata dal vento deve essere valutata secondo le CNR 10012, assumendo

come velocità di riferimento del vento:

- in condizioni di lavoro Vrif = 16 m/s

- in condizioni di fuori servizio: Vrif = 30 m/s.

La valutazione dell'effetto di schermo dell'edificio servito sul ponteggio deve essere effettuata con l'espressione:

C = 0,3+ A/At

in cui:

- A, è la superficie totale delle aperture nella struttura servita dal ponteggio;

- At, è la superficie totale della struttura servita dal ponteggio.

Tale effetto può essere valutato esclusivamente per le azioni normali alla facciata della struttura servita. In assenza di

effetti di schermo da parte della struttura servita, ovvero per impieghi generalizzati, il coefficiente di pressione o di

forza deve essere assunto come segue:

- C = 1,2, per la struttura del ponteggio, considerando come superficie esposta all'azione del vento quella effettiva,

senza riduzioni per azioni di schermo tra telaio esterno e telaio interno;

- C = 1,3, per i parasassi-e per i tabelloni pubblicitari purché l'altezza di questi sia inferiore almeno a cinque volte la relativa larghezza.

c) Neve: il carico di neve da assumere nei calcoli è dato dall'espressione:

q = 0,8 (900 + 2,4 h) N/M2

e deve essere calcolato per una altitudine h di 500 m.

Negli schemi tipo deve essere indicato, in tabella, il numero massimo di impalcati montabili sulla stessa verticale in

funzione delle diverse altitudini e delle tre zone geografiche.

(con Decreto 19 settembre 2000 è ammesso l’uso di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi

avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato, costituito come segue:

a) struttura di sostegno del piano di calpestio costituita da telaio chiuso metallico e da irrigidimenti, se necessari

realizzati anch'essi con elementi metallici; b) piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato;

c) elementi costituenti il sistema di fissaggio del piano di calpestio alla struttura di cui alla lettera a);

d) elementi costituenti il sistema di aggancio del telaio di cui alla lettera a) ai traversi dei ponteggi)

Tabella 1

CARICHI Dl SERVIZIO PER IMPALCATI

Classe di carico Genere di

lavoro

Carico

uniformemente

distribuito

(kN/m2)

Carico concentrato su una

superfice (KN)

500x500 mm 200x200 mm

2 Manutenzione 1.50 1.50 1.00

4 Costruzione 3.00 3.00 1.00

5 Deposito 4.50 3.00 1.00

Parapetti: il parapetto (art. 126) è costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato applicati alla parte interna dei

montanti. Il parapetto deve avere altezza non inferiore ad 1 m dal piano di calpestio, deve essere provvisto di tavola

ferma piede alta non meno di 20 cm, poggiante sul piano di calpestio. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare

uno spazio superiore a 60 cm. E’ comunque utilizzabile qualsiasi altra soluzione che realizzi le stesse condizioni di

sicurezza contro la caduta dall’alto.

Ponteggi di altro materiale

Carico di sicurezza: non inferiore a quello indicato dall’autorizzazione ministeriale (art. 131)

Piastra di base: deve avere adeguate dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla consistenza

dei piani di posa; deve esser corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti e deve avere un

dispositivo per il centraggio del carico.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

3

Controventatura: deve essere presente sia in senso trasversale che longitudinale; è ammessa deroga alla controventatura

trasversale se i collegamenti realizzano una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e

compressione.

Giunti: I giunti devono essere ben serrati in modo da evitare l’accidentale distacco delle parti; a giunto serrato le due

ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

Castello per elevatori

I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori,

devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico

massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.

I castelli devono essere progettati e ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

Impalcati e parapetti dei castelli

Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola

fermapiede normali.

Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato

un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi

sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi

dell'impalcatura.

Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati

due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono

poggiare su traversi aventi sezione ed interesse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei

ripiani medesimi.

Montaggio degli elevatori

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere

rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente

sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti

mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado: analogamente deve essere provveduto per le carrucole di

rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga

dalla parte inferiore del tamburo.

Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti

sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

La protezione di cui al punto precedente deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi

sulle normali impalcature.

Sollevamento di materiali dagli scavi

Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia

piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di cavi a sezione ristretta (arganetti o

conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di legno, con piattaforme per i

lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate

le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

Ponti a sbalzo

… devono essere osservate le seguenti norme:

l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il

parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti

sovrapposti;

l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20;

i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio,

ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

4

le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato

contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi

spostamento.

Mensole metalliche

Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano

applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella

oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.

Ponti su cavalletti

I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su

pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale

di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre

cavalletti.

4. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene

accostate fra loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

CIRCOLARE MINISTERO DEl LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI n. 20/2003 (estratto)

Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

…. in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli

a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba

essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di

uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 164/56

(abrogato) , firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della pro-fessione;

2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due

tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione

ministeriale; 3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza,

devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a

telai prefabbricati;

4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di

irrigidimenti orizzontali;

5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti,

che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di

ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di

ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;

6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto1, i

libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi

e giunti.

Sintesi delle norme antecedenti il Testo Unico per la Sicurezza

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 3 Novembre 2006, n.30. Art. 36-qarter, D.Lgs. n.626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi

su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di

redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 13 Settembre 2006, n.25. Art 36-quarter,

D.Lgs.626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi - Contenuti minimi del piano di

montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S) Accordo del 26 Gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in attuazione agli articoli 36-

quarter, comma 8 e 36-quinques, comma 4 del D.Lgs. 626/94, integrato coi contenuti del D.Lgs. 235/2003 in materia

di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori impiegati in lavori in quota

Dlgs 19 agosto 2005 n. 187. Abrogata

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

5

Circolare Del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 8 luglio 2004, n.28. Autorizzazione alla

costruzione e all'impiego di ponteggi metallici fissi - Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili

cavi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 settembre 2003, n.30. Chiarimenti concernenti

la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi di cui all'art.30 del D.P.R. 164/56 D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235. Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di

salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori D.P.R. 3 Luglio 2003, n.222. Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei

o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 Febbraio 1994 n.109 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 maggio 2003, n.20. Chiarimenti in relazione

all'uso promiscuo dei pontegi metallici fissi

D.Lgs. 19 settembre 2000. Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza

relativi alla costruzione e all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici

fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11 luglio 2000, n.46. Verifiche di sicurezza dei

ponteggi metallici fissi di cui all'art.30 del D.P.R. 164/56 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 10 luglio 2000, n.44. D.Lgs n.359/99: verifiche

e controlli sulle attrezzature di lavoro e modalità di conservazione delle relative documentazioni D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, a norma dell'art. 55 della Legge 144/99 D.Lgs. 4 agosto 1999, n.359 (artt. 2, 7). Attuazione della direttiva 95/63/CE Requisiti minimi di sicurezza e

salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 21 Gennaio 1999, prot.22787/OM-4.

Precisazioni e chiarimenti in materia di compilazione delle relazioni tecniche a corredo delle istanze di autorizzazione

dei ponteggi metallici fissi D. Lgs. 14 agosto 1996, n.494. Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili. Abrogata D. Lgs. 14 agosto 1996, n.493. Abrogata D.Lgs. 17 maggio 1995, n.115 (artt. 1, 2, 3). Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza

generale dei prodotti Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 9 febbraio 1995, prot. n.20298/OM-4. Utilizzo

di elementi di impalcato metallico prefabbricati di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 - Recepimento della Direttiva Europea 89/321/CEE per il miglioramento

della sicurezza dei lavoratori . Abrogata D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 22 maggio 1992, n.466. Riconoscimento di efficacia

di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici Dlgs 15 agosto 1991 n. 277. Abrogata Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 1991, n.132. Istruzione per la

compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati. Istruzioni di

calcolo per ponteggi metallici a elementi prefabbricati e per opere provisionali Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 maggio 1990, n.44. Aggiornamento delle

istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi e telai prefabbricati D.M. del Ministero del Lavoro e della Pevidenza Sociale 23 marzo 1990, n.115. Riconoscimento di efficacia

per ponteggi metallici fissi aventi interasse fra i montanti superiore a metri 1,80 D.P.R. 24 maggio 1988, n.224. Responsabilità per danno da prodotti difettosi Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 22 Novembre 1985, n.149. Disciplina della

costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 22 maggio 1982, prot. n.22268/PR-7.

Autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 9 Novembre 1978, n.85. Autorizzazione alla

costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici, art.30 e segg. D.P.R. 164/56 D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 settembre 1968. Misure tecniche di sicurezza per i

ponteggi metallici fissi DPR 19 marzo 1956 n. 303 – Abrogata ad eccezione dell’art. 64 D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle costruzioni-

Abrogata

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Abrogata

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

6

CIRCOLARE 9 FEBBRAIO 1995 N. 20298/0M4

Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo, autorizzato in luogo di elementi di impalcato in

legname Viene sistematicamente segnalato, da più parti, a questo Ministero il diffondersi della tendenza, nell'impiego di

ponteggi metallici fissi, a sostituire gli elementi di impalcato costituiti da tavole in legname con impalcati costituiti da

elementi metallici prefabbricati.

Trattandosi di materia che interessa la sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A parere dello scrivente e sentito il Comitato speciale permanente per i ponteggi metallici fissi, purché agli impalcati

metallici sia richiesta esclusivamente la funzione di costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio - e

non anche quella strutturale di collegamento tra le stilate contigue, che in ogni caso deve essere realizzato mediante i

correnti e le diagonali in pianta previsti dallo schema tipo relativo ai ponteggi con impalcati in legname - è consentita la sostituzione degli impalcati in legname con elementi di impalcato metallici prefabbricati alle seguenti condizioni:

1) gli elementi di impalcato metallico prefabbricato devono far parte di un ponteggio autorizzato;

2) il disegno esecutivo di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.P.R. n. 164156 - firmato dal responsabile del cantiere

ovvero, quando esista obbligo di calcolo, dal progettista, deve prevedere espressamente la presenza di impalcati

metallici prefabbricati;

3) in cantiere deve essere tenuta a disposizione copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30

dei D.P.R. n. 164156, sia per gli elementi che costituiscono lo schema tipo di ponteggio sia per gli elementi di impalcato

metallico prefabbricati;

4) il responsabile dei cantiere o, quando previsto, il progettista, abbia accertato e annotato nel disegno esecutivo

l'osservanza dei seguenti punti:

a) capacità portante dell'elemento di impalcato metallico prefabbricato da identificare attraverso il riferimento del marchio, del tipo e degli estremi dell'autorizzazione ministeriale nei confronti dei carichi di servizio previsti per il tipo

di ponteggio (da costruzione o da manutenzione) da accertarsi mediante esame degli specifici punti previsti dalle due

autorizzazioni ministeriali;

b) compatibilità dell'elemento di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale da valutarsi previo esame

delle condizioni di sicurezza quali:

- la compatibilità dimensionale;

- la compatibilità del sistema di aggancio con i traversi;

- la possibilità di montaggio senza interferenze con gli elementi strutturali e con gli impalcati contigui; - la funzionalità

dei sistemi di fermo dell'impalcato ai fini dell'unione con la struttura del ponteggio;

- la possibilità di corretto montaggio della fascia fermapiedi

Le medesime suddette precisazioni sono applicabili all'impiego della fascia fermapiedi metallica in luogo della fascia fermapiedi in legname.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1990, n. 115 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi

interasse tra i montanti superiore a metri 1,80

Il Ministro del Lavoro della Previdenza Sociale …… considerato lo stato dell'evoluzione tecnologica, che consente di

realizzare opere provvisionali costituite da elementi i cui schemi funzionali presentano caratteristiche di resistenza e di

stabilità tali da garantire il mantenimento dello stesso grado di sicurezza finora offerto dai ponteggi con interassi fra i

montanti della stessa fila di metri l,80; considerato che le prove di carico prescritte per gli insiemi ed i sottoinsiemi

strutturali nonché per i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo raggiungimento dei gradi di

sicurezza attualmente richiesti; …………. adotta il seguente regolamento:

Art. 1. 1. In deroga all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri

1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti: a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di

carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza

previsti dalle norme di buona tecnica;

b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli

aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.

DLgs 235/03 LE REGOLE PER L’IMPIEGO DEI PONTEGGI - IL PiMUS (estratto dai fascicoli della Scuola Edile della

Provincia di Modena, CPT Modena)

Il 19 luglio del 2005 è entrato in vigore il DLgs 235/03 che integrava all’art. 36-quater, il D.Lgs 626/94 (abrogata), e

stabiliva le misure e procedure di sicurezza da osservare per la esecuzione di lavori in quota. Questi sono definiti come:

“attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto

ad un piano stabile". L’articolo 36-quater del D.-Lgs 626/94 introduceva la novità fondamentale costituita dall’obbligo

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

7

di redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS), ora riportato negli articoli 134, 136 e

nell’allegato XXII del Testo Unico:

Il D.Lgs 235/03 stabiliva 3 obblighi fondamentali:

1) il rispetto della normativa già in vigore sui ponteggi che viene ribadita, in particolare per tutto quanto disposto in

materia dal DPR 164/56 (abrogata);

2) la redazione da parte dell’impresa che monterà il ponteggio di un il piano di montaggio uso e smontaggio (PiMUS),

3) la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del

ponteggio.

Riprendendo le leggi precedenti, ora abrogate e sostituite dal Testo Unico per la Sicurezza il decreto ribadiva che si

possono impiegare esclusivamente ponteggi la cui costruzione, commercializzazione ed impiego è autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive ovvero dotati di libretto .

Il libretto è uno strumento fondamentale di informazioni sulle caratteristiche del ponteggio e i suoi contenuti devono

essere conosciuti dagli addetti e deve sempre accompagnare il ponteggio stesso. Il libretto riporta:

- L’autorizzazione del ministero delle Attività produttive alla costruzione, commercializzazione ed impiego di quel

ponteggio

- Il calcolo nelle diverse condizioni di impiego

- La tabella materiali (caratteristiche meccaniche e tolleranze dimensionali) degli elementi prefabbricati dei ponteggi

con distinta degli impieghi

- I disegni degli elementi prefabbricati dei ponteggi e relativi particolari

- Gli schemi tipo di ponteggio fino a 20 m e relativi particolari

- Ancoraggi per ponteggi - La tabella dei limiti di impiego (altezza massimo dell’ultimo impalcato numero minimo e massimo di impalcati e

carico massimo ammissibile su di essi, ecc….)

- Le istruzioni per il calcolo per ponteggi di altezza maggiore di 20 m o di notevole complessità

Il Decreto ribadiva che i ponteggi vanno montati secondo gli schemi tipo riportati nel libretto e che il montaggio deve

avvenire sulla base di un disegno del ponteggio, sottoscritto dal responsabile di cantiere. Il disegno deve indicare

chiaramente:

- l’indicazione del tipo di ponteggio utilizzato

- la pianta, il prospetto ed eventualmente la sezione del ponteggio

- i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato

- l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi

Il Dlgs affermava che quando non possono essere seguiti gli schemi tipo del libretto o ricorrono altre condizioni non previste dal costruttore occorre incaricare un ingegnere o architetto abilitato alla professione di redigere il progetto del

ponteggio. Il progetto contiene i calcoli ed il disegno esecutivo.

I casi in cui occorre far redigere il progetto sono, come già detto in precedenza:

- ponteggi di altezza superiore a 20 m

- ponteggi realizzati non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale

- ponteggi comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo

- ponteggi con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o

con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale

- ponteggi con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore ai valori riportati nel libretto

- quando la superficie esposta all'azione del vento superiore a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità

del ponteggio;

- ponteggi realizzati con elementi appartenenti ad autorizzazioni ministeriali diverse

Il PiMUS è quindi un documento operativo per gli addetti ai lavori e indica la concreta procedura di

montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni sui parametri di impiego

e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.

Il PiMUS deve garantire la sicurezza di tutti i soggetti che si occupano a vario titolo del ponteggio: il personale addetto

al montaggio e allo smontaggio; gli utilizzatori del ponteggio; le persone terze (lavoratori e non) che potrebbero

interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo ( ad esempio lavoratori che nelle vicinanze

svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti).

Il PiMUS deve essere redatto quando si opera a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile nei seguenti casi:

- ponteggi metallici fissi

- ponteggi in legname - piani di carico.

Si è orientati a redigerlo anche quando si utilizzano ponti su ruote.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

8

È il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi, attraverso una persona competente (non meglio

definita), che ha l’obbligo di garantire la avvenuta redazione del Il PiMUS.

Il lavoratore autonomo, inteso come persona che opera da solo in autonomia senza vincoli di subordinazione è

esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS. Poiché il PiMUS è strumento operativo da mettere a disposizione anche

degli utilizzatori del ponteggio, di fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che si monta il ponteggio lo utilizza

(da solo) e se lo smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza dipendenti) che impiegano trabattelli in uso

esclusivo.

Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera squadra di montatori composta

indicativamente da 3 addetti è inverosimile che possa essere affidata e svolta da una singola persona.

Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di artigiani

singoli, questi configurano un impresa di fatto i cui componenti operano in modo coordinato ed organizzato e pertanto viene meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di

subordinazione. In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere

l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far redigere o

redigere (se persona competente) il Pi.M.U.S.

IL PiMUS è un documento strettamente correlato all’impiego (montaggio, uso e smontaggio) del ponteggio e sarà unico

per ogni tipo di ponte che si installerà in cantiere. Tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che impiegheranno il

ponteggio devono avere a disposizione il PiMUS ed attenersi alle istruzioni in esso contenute.

Il ponteggio è una misura di sicurezza e come tale deve essere indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),

il documento “di progetto” della sicurezza di tutta l’opera - unico per l’intero cantiere -, dichiarando esplicitamente

dove va realizzato e quali caratteristiche deve avere. Per lo stesso motivo deve essere previsto anche nel Piano

Operativo di Sicurezza (POS), il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa che opera in cantiere deve redigere. Infine, il PSC, soprattutto, ed il POS sono documenti che contengono dati indispensabili per la redazione del

PiMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona incaricata della sua stesura.

Fra gli elementi reperibili nel PSC e nel POS vi sono, ad esempio:

- le caratteristiche dell’opera servita dal ponteggio;

- le caratteristiche e i vincoli dei luoghi;

- le esigenze funzionali richieste al ponteggio ( passi carrai, mantovane, interruzioni di stilata, d’opera,

necessità di applicazione di elevatori, ecc…)

- l’esigenza di trasformazioni da apportare in corso d’opera

I contenuti del PiMUS

Il PiMUS è una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di ponteggio scelto nel concreto contesto del

cantiere; può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard (quelli previsti nel

libretto) integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Quindi:

• La descrizione dettagliata della sequenza di montaggio degli elementi costituenti gli schemi di base generalizzati

• La descrizione dettagliata di montaggio degli elementi costituenti gli schemi speciali fra i quali sono compresi:

- mantovane

- partenze particolari ( stretta, larga, su piano inclinato )

- castelli di carico

- interruzioni di stilata di caratteristiche non previste nel libretto

Per la redazione di in PiMUS è quindi necessario fare sopralluoghi in cantiere; analizzare le caratteristiche della struttura da edificare (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari, ecc.); valutare i fattori

ambientali (tipologia e consistenza del piano di appoggio, luoghi di transito, idoneità delle strutture a sostenere gli

ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc.); decidere il tipo di ponteggio e il passo da utilizzare; valutare le richieste

contenute nel PSC (mantovane, recinzioni aree, posizione e numero di scale di accesso, zone di deposito materiali,

ecc.); verificare le necessità di progetto; individuare lo schema di montaggio (schema tipo come da libretto senza

l’obbligo del calcolo, schema di ponteggio con l’obbligo del calcolo, ecc.); individuare degli schemi generalizzati

ripetitivi (moduli) e degli schemi speciali; individuare il sistema di prevenzione e protezione dal rischio di caduta

dall’alto in corso di montaggio / smontaggio, valutare i punti di ancoraggio alla struttura e la loro verifica di resistenza

alle sollecitazioni.

Il PiMUS quindi contiene: il piano di montaggio e trasformazione (eventuale), il piano di smontaggio, il piano d’uso.

Nello specifico deve contenere (allegato XXII -Testo Unico): 1. Dati identificativi del luogo di lavoro.

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del

ponteggio.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

9

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o

trasformazione e/o smontaggio del ponteggio:

- nominativi dei componenti la squadra di montaggio/smontaggio;

- nominativo del preposto alla sorveglianza;

- per ognuna delle persone indicate vanno allegati gli attestati di frequenza al corso abilitativo per montatori di

ponteggio o, per il periodo transitorio, l’attestazione dell’esperienza precedentemente maturata ( vedi capitolo

formazione).

4. Identificazione del ponteggio;

5. Disegno esecutivo del ponteggio;

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

Calcoli e disegno esecutivo a firma di ingegnere o architetto abilitato 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di

applicazione generalizzata"):

• planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione,

viabilità, segnaletica, ecc.

• modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie,

omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),

• modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del

primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,

• descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro

modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di

ancoraggio, • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del

ponteggio e loro modalità di installazione ed uso

• misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione,

• tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,

• misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio,

pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,

• misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo

dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di

montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati

esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (all. XIX).

ESTRATTO DAL TESTO UNICO PER LA SICUREZZA

Art. 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le

condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze

acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta

delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla

salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo e', o e' meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione,

ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

10

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,

anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di

pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in

conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare

oneri finanziari per i lavoratori.

………………………

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il

lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la

messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il

montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di

un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70. Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere

conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle

messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di

recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui

all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni

dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,

ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano

immediatamente l'autorità' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le

procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro

utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la

situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della

distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del

mercato.

Art. 71.

Obblighi del datore di lavoro

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

11

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,

idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate

conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che

dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta

adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui

all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento

regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e'

previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e

delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso

delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro

rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione

adeguata e specifica;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica

per

svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo

iniziale

(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in

una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni

pericolose

siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di

buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che

intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di

sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre

anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono

essere

accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a

verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata

dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti

pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e

rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

12

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei

soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo

economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di

Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII

relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma

2, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti,

riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento

della

cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì

acquisire e

conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di

lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati

conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 73.

Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di

lavoro

messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano

una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature

di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate

direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e

responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da

consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati

ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di

validità della formazione.

Art. 74.

Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la

sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del

lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il

mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

13

Art. 75.

Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche

di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76.

Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive

modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali

da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo

conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche

dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI

deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI

conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le

sostituzioni

necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente

alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più

persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e

l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78.

Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4,

lettera h), e 5.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

14

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro

disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato

ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77,

commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori

specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario

l'impiego dei DPI.

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 93.

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico

conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il

committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92,

comma 1, lettera e), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e

92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 94.

Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente

decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della

sicurezza.

Art. 95.

Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone

di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al

fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si

tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi

di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

15

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una

unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la

loro

salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il

responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere

interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z),

e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Art. 97.

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al

datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità' tecnico professionale si fa riferimento alle modalità

di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della

trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 98.

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei

seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui

al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a

38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4

agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero

corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca in data 5

maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di

lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo

2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore

delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di

lavoro o

committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica

dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture

tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL,

dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle

associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in

materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico

servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

16

specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV,

o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.

L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da

porsi a carico dei partecipanti.

Art. 99.

Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità' sanitaria locale e

alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto

di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di

vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei

dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle

eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato

XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della

sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo

richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione

della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di

cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di

sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al

piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della

propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi

pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire

incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 101.

Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese

invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la

messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai

lavoratori

autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza

all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per

l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e

comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche

significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

17

lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103.

Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo

riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità e' riconosciuta dalla

Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.

Art. 104.

Modalità attuative di particolari obblighi 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto

previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza

sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche

analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a

giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i

lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in

cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei

lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da

quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I

Campo di applicazione

Art. 105.

Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,

conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo

smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri

materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di

bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli

scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di

ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra

attività lavorativa.

Art. 106.

Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio

nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai

poteri dello Stato;

c) ai lavori svolti in mare.

Art. 107.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il

lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Sezione II

Disposizioni di carattere generale

Art. 108.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

18

Viabilità nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1

dell'allegato XVIII.

Art. 109.

Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad

impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 110.

Luoghi di transito 1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con

l'adozione di misure o cautele adeguate.

Art. 111.

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e

in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee

a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti

criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto

alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire

l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e

viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui

l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della

breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il

lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il

lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può

modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito

della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le

misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,

l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione

ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile,

eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni

soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di

un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e'

eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in

pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai

lavoratori addetti ai lavori in quota.

Art. 112.

Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo

scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.

Art. 113.

S c a l e

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

19

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in

modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere

pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi

pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe

delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione

superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia

metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso

l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare

almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione della

gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono

essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi.

Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri

deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui

montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la

stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei

ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare

stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno

di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere

adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego

e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in

modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della

parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione

di efficacia

equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che

altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo

reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in

qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto

nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità

superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di

altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Art. 114.

Protezione dei posti di lavoro

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

20

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono

impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto

da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed

il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre

e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali

lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale

adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111,

comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi,

non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.

2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in

presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle

opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Art. 116.

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in

circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate

per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la

caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di

un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro

strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in

caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di

protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di

vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in

particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e

conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

21

Art. 117.

Lavori in prossimità di parti attive

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o

che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona

tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a

distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone

tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Sezione III

Scavi e fondazioni

Art. 118.

Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di

attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.

Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento

alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri

motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione

dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto

con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario

in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di

pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 119.

Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo,

alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi

idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che

procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in

muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi

siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del

terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere

tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Art. 120.

Deposito di materiali in prossimità degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le

condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121.

Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee

misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in

rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di

decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

22

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non

sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei

dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale

collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.

Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente

all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la

concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una

efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente

mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso

di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o

surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Sezione IV

Ponteggi e impalcature in legname

Art. 122.

Ponteggi ed opere provvisionali

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli

di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.

Art. 123.

Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un

preposto ai lavori.

Art. 124.

Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale

del

ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del

lavoro.

Art. 125.

Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di

almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di

altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia

impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore

distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del

ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di

ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126.

Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono

essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

23

Ponti a sbalzo

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a

sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Art. 128.

Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non

superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti

lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 129.

Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di

una

normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali,

deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza

utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere

lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero

medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano

terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può

essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di

sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art. 130.

Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori

e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle

andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V

Ponteggi fissi

Art. 131.

Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono

disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione

alla

costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di

cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI

EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della

stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi

degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del

progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma

2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche

tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Art. 132.

Relazione tecnica

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

24

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema

dell'insieme;

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di

larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Art. 133.

Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le

specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali,

costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed

ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della

professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e

dell'esecuzione. 3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere

tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere

provvisionali di cui al comma 1.

Art. 134.

Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia

della

documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in

caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Art. 135.

Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed

indelebile il marchio del fabbricante.

Art. 136.

Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso

e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di

sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da

istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del

preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di

appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio e' stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da

eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

25

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso,

nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di

protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le

operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e

delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un

preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione

adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla

legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del

ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 137.

Manutenzione e revisione 1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata

interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza

degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 138.

Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro

l'ultimo impalcato o il piano di gronda;

b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm

rispetto al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm

rispetto al piano di calpestio;

d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che

prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139.

Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei

ponteggi.

Art. 140.

Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle

oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere

ribaltati. 2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente

ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

26

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i

ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si

trovano lavoratori o carichi.

Sezione VII

Costruzioni edilizie

Art. 141.

Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità

dell'opera sia completamente assicurata.

Art. 142.

Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di

qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in

modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione

ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che

non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a

richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 143.

Posa delle armature e delle centine

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo

di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire

cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per

presenza d'acqua.

Art. 144.

Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei

sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei

lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Art. 145.

Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai

lavoratori

che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali

e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle

norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Art. 146.

Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola

fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del

piano di calpestio dei ponti di servizio. 2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere

costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

27

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite

di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di

persone.

Art. 147.

Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere

tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa

delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di

legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Art. 148.

Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi

abbiano

resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la

incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di

idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Art. 149.

Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere

effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150.

Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione

e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie

ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151.

Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle

eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato

nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 152.

Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio

indipendenti

dall'opera in demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153.

Convogliamento del materiale di demolizione

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

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1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in

appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di

raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali

raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi

idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le

murature ed i materiali di risulta.

Art. 154.

Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con

appositi

sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere

consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155.

Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su

elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli

intempestivi o non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non

minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona

interessata.

4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con

l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi

blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Art. 156.

Verifiche

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire

l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico

incaricato.

Capo III

Sanzioni

Art. 157.

Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1,

secondo periodo, 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma

9, lettera a);

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo

periodo;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera

c).

Art. 158.

Sanzioni per i coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro

per la

violazione dell'articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

29

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1,

lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione

dell'articolo 92, comma 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma

1, lettera d).

Art. 159.

Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,

lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119,

122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,

lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti

sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,

commi 2 e 3.

2. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo

19:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,

lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5,

123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Art. 160.

Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma

3;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.

2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli

124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.

Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 161.

Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale,

ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 162.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica

che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione

concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un

segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma,

fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità e' garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

30

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce

indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento,

impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è

illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce

umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163.

Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28 (valutazione del rischio), risultano

rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione

del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,

conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non

considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica,

adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla

segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto

salvo

quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164.

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo

alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di

parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Capo II

Sanzioni

Art. 165.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000

euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma

1, lettera a).

Art. 166.

Sanzioni a carico del preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo

19:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera

a).

Titolo VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I Disposizioni generali

Art. 167.

Campo di applicazione

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

31

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che

comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro

caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Art. 168.

Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature

meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro

adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,

allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato

XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in

questione

tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività

comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei

fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove

applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169.

Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle

attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da

adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Art. 170.

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168,

commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

………………..

ALLEGATO V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

ALLEGATO VII – Verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII – Sui dispositivi di protezione individuale

ALLEGATO XIII – Prescrizione di sicurezza e salute per la logistica del cantiere

ALLEGATO XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XXII – Contenuti minimi del Pi.M.u.s.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

32

ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI o DI INGEGNERIA CIVILE

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in

muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali

degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che

comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi

prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i».

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera, nome (i), cognome

(i), codice fiscale e indirizzo (i».

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome

(i), codice fiscale e indirizzo (in.

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. lO. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IV A, delle imprese già selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

ALLEGATO XIII – Prescrizione di sicurezza e salute per la logistica del cantiere

ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Definizioni e termini di efficacia 1.1.1. Ai fini del presente Allegato si intendono per:

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in

collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei

rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e

delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale

dei lavori;

b) procedure:le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in

cantiere;

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il

lavoro;

e) misure preventive e protettive:gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a

tutelare la loro salute;

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e

procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da

realizzare;

I

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le

lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100;

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 131, comma 2, lett. b)

del DLgs 163/2006 e successive modifiche; l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, lett. h, e all'art. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006 e

successive modifiche;

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'art. 100, nonché gli oneri indicati all'art. 131 del DLgs 163/2006 e successive

modifiche.

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Appunti sommari – Dispensa n. 3

33

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il

risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'art. 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e

tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei

lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio

dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed

all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici

propri dell' attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento

alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di

pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori

di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui

il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'art. 104, comma 4; il PSC contiene

anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione

incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità lo richieda, delle sottofasi di lavoro,

che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

I) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di

procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da

esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una

planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle

caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al

punto 2.1.2., è riportato nell'Allegato XV.1.

2.2.Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'Allegato XV.2, in

relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e

condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei

confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b 2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei

seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

34

c) la viabilità principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

j) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. c);

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di

lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi,

rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai

seguenti elementi:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;-

d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase

di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

i) al rischio di elettrocuzione;

l) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre

al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla letto a).

2.3. Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono

dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il crono

programma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive

modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le

problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni

previsto dall'arto 42 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui

permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti

a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare

il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi

di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

3. PlANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PlANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto

2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

35

3.2. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'alt. 17 del presente

decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti

elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi

subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione

delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o

designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti

in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa

esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e

degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza

vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per

lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di

evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per

le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo l,del presente decreto, le amministrazioni

appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle

misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o

specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di

sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate

considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il

successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

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Corso di Organizzazione del cantiere

Appunti sommari – Dispensa n. 3

36

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del

costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera

previste dall'art. 132 del DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli

articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti

4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed

individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento

lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

ALLEGATO XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi ALLEGATO XXII – Contenuti minimi del Pi.M.u.s.