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Cenni di contrattualistica internazionale Sergio Mancino

Contrattualistica internazionale

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Cenni di contrattualistica internazionale

Sergio Mancino

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Contrattualistica Internazionale

Fase preliminare

Offerte, ordini

lettere di intenti

Contratto formale

definizione dell'oggetto ed adempimenti,rischio, trasporto

cause ostative o sospensive

Esecuzione del contratto

adempimenti documentali

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Scritture precontrattuali

Nella prassi internazionale, vi è una varietà di accordi:

feasibility studies (studi di fattibilità);

lock-out agreements (patti di esclusiva) divieto di compiere trattative parallele con terzi soggetti;

confidentiality agreements (accordi di segretezza);

accordi normativi, ove le Parti disciplinano l'oggetto e i tempi delle trattative che compiranno (lettera di intenti).

Spesso, tali accordi precontrattuali sono mescolati tra di loro, formando documenti dal contenuto in parte immediatamente obbligatorio (ad esempio, l'obbligo di segretezza o di non concorrenza) e in parte normativo (ad esempio, la fissazione di un termine finale alla trattativa).

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La lettera di intenti memorandum of understanding

Un accordo (in unico documento o mediante scambio di corrispondenza) con il quale le Parti puntualizzano:

l'oggetto della trattativa, o anche il punto a cui eventualmente è già giunta la contrattazione commercialeil programma (adempimenti, incontri, tempistica) secondo cui la trattativa sarà in seguito condotta.

Frequente è anche la fissazione di obblighi di chiarezza, di fornitura di documentazioni o informazioni relative al prodotto o all'azienda.

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Responsabilità precontrattuale

Il processo di negoziazione di un’operazione commerciale internazionale è complessa, ed esistono per disciplinare varie “norme” tra cui:

i principi Unidroit;la convenzione di Vienna del 1980 non contengono alcuna menzione della responsabilità precontrattuale.

Per i sistemi di common law, sussiste un obbligo di buona fede «precontrattuale» nella misura in cui le parti lo abbiano espressamente assunto.

Cioè le parti possono, con il linguaggio utilizzato nel documento, creare un dovere di trattare in buona fede.

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Finalità della lettera di intenti

La disponibilità a sottoscrivere una lettera di intenti è intesa quale prova di serietà delle intenzioni negoziali. Inoltre, può stabilire e delimitare l'affidamento che ciascuna delle Parti ripone sulla conclusione del contratto e/o mettere su carta i punti riguardo ai quali l'intesa è già raggiunta, evitando che possano essere ridiscussi.

E' il mezzo più opportuno per specificare espressamente quali questioni ancora da concordare sono ritenute determinanti per il perfezionamento della trattativa, specificando anche che il mancato accordo su tali questioni giustifica la sospensione o rottura delle trattative.

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Non-Disclosure Agreement

I Non-Disclosure Agreement sono utili nelle relazioni contrattuali che hanno per oggetto la fornitura di beni o servizi la cui realizzazione richiede la conoscenza di segreti o informazioni riservate dell'acquirente.

Attraverso questi contratti è possibile ottenere dalla controparte l'impegno alla non divulgazione o utilizzo di informazioni di cui questa viene a conoscenza in occasione di trattative che precedono la conclusione di un contratto di fornitura. La parte acquirente si cautela in questo modo contro eventuali fughe di notizie relative ai suoi segreti aziendali.

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Costituzione Non-Disclosure Agreement

E' evidente allora la necessità di tutelarsi adeguatamente, dotandosi di un impegno autonomo, non legato alla conclusione del contratto finale.

Si possono comunque individuare requisiti minimi di contenuto:

definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno a non divulgazione; validità temporale dell'impegno;

determinazione della sanzione, intesa come definizione forfetaria dei danni subiti; individuazione del giudice competente ed eventuale legge applicabile.

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Giudice competente Reg. 44/2001 (UE)

In caso di compravendita internazionale, le parti non indicano nel contratto quale giudice sarà competente (in via esclusiva) a dirimere eventuali controversie. Il Regolamento comunitario n. 44/2001 prevede criteri uniformi per l’individuazione del giudice competente all’interno dell’UE.

Il Regolamento si applica a: controversie civili e commerciali nei confronti di un convenuto domiciliato (e il cui giudice si trovi) in uno Stato comunitarioprovvedimenti giurisdizionali adottati dai giudici di uno di tali Stati.

Il Regolamento si applica in tutti gli Stati comunitari ad eccezione della Danimarca

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Reg. 44/2001

L’art. 5 del Regolamento individua:sia lo Stato del giudice competente a dirimerne le controversie;sia l’unico giudice all’interno di un determinato Paese, territorialmente competente a deciderle.

Questo luogo (salvo diversa convenzione tra le parti), nel caso della compravendita di beni, coincide con “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 5, comma 1,);

Per i contratti di prestazione di servizi risulta competente il giudice del luogo in cui i servizi sono o dovrebbero essere resi per contratto e non quello del luogo di consegna dei beni.

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In seguito alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sarebbe in linea di massima qualificabile come compravendita di beni:

la fornitura di prodotti fabbricati e adattati individualmente alle esigenze del cliente;

la fornitura di prodotti della cui qualità e conformità risponde il venditore.

Configurerebbe piuttosto un accordo per la prestazione di servizi:

la fornitura di prodotti fabbricati con materiali forniti interamente o prevalentemente dall’acquirente;

la fornitura di prodotti rispetto ai quali il venditore è responsabile della sola correttezza dell’esecuzione secondo le istruzioni dell’acquirente.

Configurazioni di contratto REG 44/2001

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ACCORDI DI SCELTA DEL FORO: CONVENZIONE DELL’AJA

La convenzione ha lo scopo di fissare regole uniformi sulla giurisdizione e sul riconoscimento ed esecuzione di sentenze tra Stati diversi.

La convenzione si applica soltanto nel caso in cui due parti di Stati contraenti si siano accordate sulla scelta di un foro competente (le convenzioni di Bruxelles e di Lugano indicano invece criteri uniformi per individuare il giudice competente anche in caso di assenza di scelta delle parti).

Sono esclusi, ad esempio gli accordi:• di cui sia parte un consumatore• relativi a contratti di lavoro • conclusi nell’ambito di questioni successorie, fallimentari,

antitrust,ecc.

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Ambito di applicazione convenzione Aja

L’accordo di scelta del foro deve essere esclusivo, ossia attribuire giurisdizione ad uno specifico giudice, con l’esclusione della competenza di ogni altro giudice (si noti, in proposito, che la scelta si considera esclusiva, a meno che le parti abbiano espressamente previsto il contrario, articolo 3).

Inoltre, l’accordo deve essere stipulato per iscritto, ovvero con ogni altro mezzo di comunicazione che renda l’informazione accessibile in modo tale da poter essere utilizzata per riferimenti successivi (tradotto letteralmente dalla versione inglese: è probabile che ci si voglia riferire ad accordi stipulati via fax o e-mail).

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GLI EFFETTI DELLA SCELTA DEL FORO

Gli effetti della scelta del foro sono sostanzialmente tre:• il giudice scelto avrà la giurisdizione per decidere la controversia

in questione (a meno che l’accordo sia nullo in base alla legge di quello Stato) e, di conseguenza, non potrà declinare la propria giurisdizione a favore di altro giudice

• nel caso in cui l’altra parte si rivolga ad un altro giudice, quest’ultimo dovrà dichiararsi incompetente (salvo alcune eccezioni specificamente previste)

• la sentenza resa dal giudice prescelto, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, potrà essere riconosciuta ed eseguita in altri Stati contraenti (in conformità con specifiche condizioni indicate nella convenzione e fatte salve alcune specifiche eccezioni).

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LE RISERVE

La convenzione indica con precisione i documenti necessari per richiedere il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, ma la relativa procedura rimane disciplinata dalla legge dello Stato richiesto (salvo ove la convenzione specificamente preveda qualcosa di diverso).

Gli articoli 19 e seguenti della Convenzione consentono agli Stati contraenti di effettuare dichiarazioni dirette a limitare gli effetti della convenzione in casi specifici (c.d. Riserve). Uno Stato contraente potrà dichiarare che la convenzione non si applichi a specifiche materie.

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Determinazione della legge applicabile

La maggior parte dei Paesi al mondo (salvo alcune eccezioni come per esempio i Paesi della Penisola Arabica) ammette la possibilità che le parti di un contratto internazionale scelgano liberamente la legge ad esso applicabile.

Spesso i contraenti decidano di assoggettare il loro accordo agli usi del commercio internazionale, ossia alla cd. “lex mercatoria”, ossia ad un corpo neutro di regole a carattere extrastatuale. Quali ad esempio:

La Convenzione di Vienna (CISG) Gli Incoterms I principi dell’UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law

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Qual è la normativa che si applica ai contratti ?

La Convenzione di Vienna (CISG) sulla vendita internazionale di merci è una convenzione di diritto materiale uniforme; le sue disposizioni, quindi, si sostituiscono, almeno in parte, alle diverse discipline nazionali in materia di vendita internazionale.

Gli Incoterms trattano essenzialmente determinati aspetti della vicenda contrattuale nascente dal contratto di vendita.

L' incorporazione nel contratto di un determinato Incoterm, delinea specifiche modalità di essere delle obbligazioni delle parti, quali la consegna della merce compravenduta, il passaggio dei rischi di perdita o avaria, lo sdoganamento

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Legge applicabile Reg.593_2008

Il nuovo Regolamento ribadisce il principio che “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”.La scelta operata dalle parti in merito alla legge applicabile al contratto internazionale ne determina:

l’interpretazione l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono le conseguenze dell’inadempimento di tali obbligazioni il risarcimento dei conseguenti danni l’estinzione delle obbligazioni le conseguenze della nullità del contratto internazionale.

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Il Regolamento comunitario, detta quale legge deve applicarsi ad alcune specifiche tipologie contrattuali in mancanza, appunto, di scelta: indicate dall’art. 4, comma 1, lett. a) – h):

vendita di beni prestazione di servizi vendita/locazione immobiliare Franchising Distribuzione vendita di beni all'asta vendita multilaterale di strumenti finanziari.

Reg.593_2008 Ambito

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Considerazioni Reg 593_2008

Il contratto di agenzia, così come il contratto di procacciamento d’affari o di consulenza, rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi, con la conseguenza che, nel silenzio delle parti, troverà applicazione la legge del luogo di residenza dell’agente – procacciatore – consulente.

Il contratto di distribuzione viene considerato nella sua essenza commerciale (vendita di prodotti al distributore al fine di rivendita su un mercato straniero con vantaggi commerciali indiretti anche da parte del produttore) e, quindi, si considera che presenti un collegamento più stretto con il Paese di residenza del distributore. Tale decisione, comporta l’opportunità di valutare anche se all’interno del Paese sia prevista un’indennità per la cessazione del contratto di distribuzione.

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Imprevisti e inadempimento contrattualeSpesso i contratti internazionali recano clausole che precisano che

la forza maggiore costituisce una causa di esenzione dalla responsabilità contrattuale nell’ipotesi in cui si verifichino determinati eventi.

Si inserisce nel contratto la clausola di forza maggiore allo scopo di:

1. precisare quali cause particolari siano comprese nella forza maggiore.

2. dare una soluzione alla situazione che si viene a creare una volta che si sia verificato l’evento che impedisce di adempiere. Sarà infatti necessario che le parti determinino se, in caso si avveri una causa di forza maggiore, esse intendono:

• sospendere per un determinato periodo l’esecuzione del contratto, riservandosi di decidere dopo tale pausa se terminare o accettare una prestazione tardiva, oppure

• far decadere immediatamente diritti e obblighi a cominciare dal momento della notifica dello stato di forza maggiore.

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Clausole di salvaguardia

Tali clausole hanno lo scopo di disciplinare i casi in cui, per ragioni e circostanze estranee alle Parti, avvengano sostanziali alterazioni nell’equilibrio economico del contratto che rendono le obbligazioni di una Parte eccezionalmente costose o ne diminuiscono eccezionalmente il valore.

Nel caso ricorra tale situazione, le Hardship clauses:

impegnano le Parti ad una revisione del contrattodisciplinano il procedimento di revisione.

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Hardship clauses struttura

Si compone normalmente di tre parti.

1. Le Parti stabiliscono quali sono gli eventi che danno luogo all’applicazione della clausola, indicando magari a titolo esemplificativo talune specifiche ipotesi (ad esempio, eccezionali rialzi del costo della materia prima o ribassi del valore dei prodotti) e prevedendo poi alcune ipotesi di carattere generale (variazioni del mercato, dei dazi, delle imposte, etc.), che devono essere al di là del potere di controllo delle parti, imprevedibili e tali da alterare sostanzialmente l’originario equilibrio contrattuale.

2. Le Parti disciplinano il modo in cui le parti debbono documentare o accertare l’esistenza degli eventi sopra menzionati.

3. I contraenti stabiliscono un procedimento che esse sono obbligate a percorrere per rinegoziare in buona fede i contenuti dei loro accordi.

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Nella prima fase di denuncia la Parte che ha subito l’evento dedotto nella Hardship clause ne dà formale notizia all’altra, entro un dato termine, avviando il meccanismo di rinegoziazione.

• Può essere poi necessaria un’ulteriore fase preliminare in cui le Parti debbono collaborare per accertare l’effettiva sussistenza dell’evento denunciato. Può anche essere previsto che, in caso di mancato accordo o comunque di mancata collaborazione, l’accertamento sia devoluto ad un terzo imparziale.

• Segue infine la vera e propria rinegoziazione, volta all’identificazione di nuove condizioni contrattuali che ristabiliscano l’equilibrio tra le prestazioni delle Parti. Può essere previsto anche che le Parti sospendano l’adempimento delle rispettive obbligazioni.

LA RINEGOZIAZIONE

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LA MANCATA RINEGOZIAZIONE

Si ritiene per lo più che il rifiuto di una Parte di condurre la rinegoziazione o il suo comportamento in mala fede (cd. trattativa maliziosa), possano legittimare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligo di rinegoziazione.

Poiché però ciò richiede valutazioni attinenti all’ordinamento cui il contratto è soggetto, è assai più opportuno che la stessa Hardship clause disciplini il caso di mancato accordo.

Può essere previsto che se il nuovo accordo non sia raggiunto entro un determinato lasso di tempo o taluna delle Parti si sia rifiutata di partecipare alla rinegoziazione o vi abbia partecipato in mala fede, il contratto sia risolto.

Più frequentemente, si prevede il ricorso al giudizio di uno o più terzi imparziali, di cui la clausola disciplina il modo di nomina e l’effetto vincolante per le Parti.

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CONSIDERAZIONI

Le Hardship clauses, largamente diffuse in tutto il mercato internazionale, sono validi strumenti che consentono alle Parti di reagire all’alterazione sostanziale degli equilibri contrattuali, tentando di salvaguardare la prosecuzione del rapporto attraverso una nuova ed obbligatoria negoziazione. Qualora l’una delle Parti abbia un preminente interesse alla prosecuzione del contratto, ad esempio perché su di esso ha concentrato parte consistente dei propri investimenti e della propria attività, la stipulazione di una Hardship clause può efficacemente impedire all’altra Parte di trarre profitto dall’intervenuto squilibrio contrattuale, costringendola alla revisione degli accordi.

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Cause di forza maggioreLa forza maggiore non è una figura normalmente presente nel sistema anglo-americano. Nella common law si parla di frustration del contratto nei casi che noi potremmo identificare come forza maggiore. Nel nostro sistema l’evento che giustifica l’inadempimento deve:

essere imprevedibile al momento del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca;impedirne oggettivamente l’esecuzione senza che sia possibile opporvi alcun rimedio.

Nel sistema inglese, si ha piuttosto riguardo a un evento che, pur essendo imprevedibile al momento in cui il contratto è stato stipulato, sempre senza colpa di alcuna delle parti, sia tale per cui l'obbligo contrattuale non può essere adempiuto in quanto le circostanze nelle quali l’adempimento è richiesto lo renderebbero qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quanto era stato pattuito nel contratto.

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FRUSTRATION

Con questa definizione i giudici inglesi hanno un campo molto più vasto rispetto ai tribunali continentali per riconoscere esimenti dalla responsabilità per inadempimento anche laddove vi sia una possibilità di esecuzione del contratto.

Per restringere le giustificazioni a un eventuale inadempimento si potrà imporre la sola clausola di forza maggiore continentale, o force majeure.

Considerando che il campo in cui si potrebbe applicare la forza maggiore dà luogo spesso a controversie, potrebbe essere utile adottare una clausola ben precisa che definisca chiaramente l’evento e ne determini le conseguenze sul contratto tra le parti.

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Possibile soluzione

La soluzione per una definizione dettagliata delle cause di giustificazione potrebbe consistere, ad esempio, nella scelta della clausola di force majeure della Camera di Commercio Internazionale. Essa si presta molto bene a disciplinare i diritti e i doveri delle parti e dà una definizione precisa di forza maggiore.

Possibile soluzione è l’inserimento nel contratto di una clausola che affidi a uno o più arbitri la gestione di eventuali controversie insorte tra le parti.

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Joint-ventures

La joint-venture è una forma di associazione temporanea tra imprese per lo svolgimento di una specifica attività o affare o per il perseguimento un interesse comune, generalmente limitati nel tempo. La joint venture consente infatti di regolare e dar stabilità a relazioni economiche destinate a durare nel tempo.

Si distingue tra:

1. corporate joint-venture, che si manifesta attraverso la costituzione di una nuova società, distinta rispetto alle società partecipanti; in tal caso, la disciplina fiscale applicabile è quella relativa alla forma societaria adottata.

2. contractual joint-venture, che si manifesta attraverso un accordo stipulato tra le imprese partecipanti, che non comporta la costituzione di una nuova società, ma l’assunzione di reciproci impegni contrattuali.

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Struttura JVOccorre determinare con esattezza l'oggetto della

collaborazione, avendo cura di indicare quali sono i rispettivi impegni.

Determinare la c.d. contractual key, cioè la chiave di ripartizione delle prerogative contrattuali, cioè profitti e perdite o eventuali ulteriori obblighi contributivi, con conseguenti ripercussioni sull'eventuale regime delle responsabilità individuali.

Le relazioni contrattuali devono essere viste nel loro profilo dinamico, per cui il contratto dovrà indicare le modalità con cui vanno assunte le decisioni, le regole da adottarsi in casi di profitti o perdite e la possibilità di entrata di nuovi soggetti.

Ove si preveda che la joint venture compia autonomamente operazioni, quali vendita o acquisto di beni o servizi, partecipazione a gare di appalto, sarà necessario fissare le regole per la rappresentanza verso l'esterno.

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La gestione delle controversie

Il contratto dovrà contenere un efficiente sistema di gestione del contenzioso, intendendo come tale non solo le liti vere e proprie, ma anche ogni dissidio che dovesse insorgere fra i contraenti.

Sarà quindi opportuno dotarsi di un meccanismo che intercetti le potenziali liti sin dal loro manifestarsi, immaginandosi ad esempio il ricorso a terzi nel caso in cui la disputa sia limitata a valutazioni strettamente economiche,

Completerà il quadro una clausola arbitrale che preveda un arbitrato ad hoc o il rinvio a procedure amministrate da enti quali le Camere di Commercio, presenti in quasi tutti i paesi.

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La legge applicabile e aspetti fiscali

Le parti sono libere di determinare il contenuto dei loro accordi, ma è altrettanto vero che il paese in cui la joint venture dovrà operare o al quale appartiene il partner potrebbero:

non riconoscere la validità di accordi di questo tipo oppure sottoporli a particolari condizioni;può accadere che la joint venture venga considerata come una società, con potenziali responsabilità dei contraenti nei confronti dei terzi.

Lo stesso potrebbe avvenire ove si ritenesse di prevedere una legge applicabile al contratto senza averla valutata con attenzione. Analoghe cautele devono essere impiegate per quanto riguarda il regime fiscale.

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Modelli di contratto di joint venture

L'International Trade Center - cui partecipano l'United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) e il World Trade Organization (WTO) - ha pubblicato dei modelli di contratto di joint venture destinati specificamente alle Pmi:

Contractual joint venture model agreements

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Per affrontare le crisi del rapporto di partnership

Nel tempo può però darsi che l'apporto dei partner locali si riveli non adeguato, o che le condizioni sopravvenute del mercato richiedano ai venturer un rinnovato ed ulteriore impegno che alcuni partner (o tutti) non sono disposti a sostenere.

In questi casi l'imprenditore italiano potrebbe avere interesse a: uscire dalla joint venture liberarsi del partner straniero per sostituirlo con altro soggetto,

in modo da conservare la joint venture.

Il problema può essere risolto stabilendo una clausola di Buy out.

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Buy out

Più precisamente, tali clausole stabiliscono:

l'uscita del partner nel cui favore la clausola sia predisposta; e qui la particolarità della clausola sta nel fatto che egli non sarà obbligato a trovare un terzo compratore, ma potrà cedere le proprie quote, ad un prezzo vincolato, agli altri partner

l'uscita del partner contro il quale la clausola sia predisposta; egli potrà esser costretto a cedere le proprie quote agli altri partner o a un terzo, ad un prezzo vincolato.

Le due ipotesi possono essere e sono normalmente combinate, con facoltà di scelta attribuita alla Parte nel cui favore la clausola sia predisposta.

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Struttura delle clausole di Buy out 1/2

Esse si compongono normalmente di tre parti. 1. Nella prima parte vengono stabiliti i casi in cui il meccanismo di

Buy out può venire attivato. Quando si verificano eventi cd. attivanti: inadempimenti di non scarsa importanza, mutamento della compagine sociale di uno dei partner, mancata realizzazione di un determinato e importante affare entro un dato termine essenziale, etc..

2. Nella seconda parte, si stabiliscono meccanismi convenzionali di valutazione del patrimonio sociale, ad esempio affidandone il compito a uno o più terzi determinati o da determinarsi con un procedimento dato.

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Struttura delle clausole di Buy out 2/2

3. Infine, la clausola stabilisce l'impegno della Parte (ad esempio, la parte inadempiente):

a) ad acquistare le quote dell'altra Parte (che intenda uscire dalla joint venture)

b) a vendere le proprie quote all'altra Parte (che intenda far propria la joint venture)

c) a vendere le proprie quote ad un terzo (ad esempio, una banca d'affari indipendente), il quale riceverà dall'altra Parte l'incarico di trovare un nuovo partner e cedergli ulteriormente le quote.

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Profili problematici

Con riferimento all'ipotesi di vendita delle quote alla Parte inadempiente, sarà senz'altro opportuno prevedere un'apposita garanzia sul pagamento del prezzo, onde evitare la perdita sia delle quote, sia del corrispettivo di vendita.

Occorre inoltre tener presente che uno dei partner potrebbe

approfittare della clausola Buy out per liberarsi dai propri impegni. Rendendosi appositamente inadempiente. E' perciò bene prevedere che la Parte inadempiente debba anche corrispondere una penale.

Occorre poi tenere presente che se si intende dedurre il fallimento di uno dei partner quale evento attivante di una Buy out clause,

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Clausole di covendita

È sempre più frequente il ricorso ad accordi, anche temporanei, che consentano alle imprese di reperire i mezzi di cui al momento non dispongono. Con i patti di covendita si ottiene il risultato di aver adeguata certezza della sorte della propria partecipazione.

Ogniqualvolta ci si unisca per un'iniziativa in comune, diviene importante darsi regole relative alle modalità con cui un partecipante può:

rinunciare alla prosecuzione del rapportorealizzare plusvalenze profittando dell'incremento di valore della sua quota.

Lo stesso può accadere all'interno di patti parasociali, con i quali si intende concordare la gestione di società delle quali si detengono quote di partecipazione.

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I PATTI DI COVENDITA

Con i patti di covendita si ottiene il risultato di aver adeguata certezza della sorte della propria partecipazione, indipendentemente dall'entità di questa o dal fatto di aver partecipato attivamente alle negoziazioni per la cessione.

Le clausole sono conosciute, a seconda del loro contenuto, con i nomi:Tag-Along Piggy Back Drag-Along Bring-Along.

Le clausole sopra descritte integrano patti di prelazione o di gradimento, con i quali interagiscono. Quindi non sono opponibili ai terzi.

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Conferimenti di beni

Occorre disciplinare le modalità di ripartizione e restituzione dei beni conferiti dalle parti. E' possibile ricorrere a una formula contrattuale che preveda l’obbligo di restituzione (es. contratto di comodato). Sarà così possibile pattuire che:

il contratto di licenza di tecnologie decada al momento in cui il socio straniero recede o trasferisce la propria quota;

i macchinari ceduti in comodato siano restituiti in analoga situazione.

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Normative nazionali applicabili

Tutte queste considerazioni di carattere generale dovranno poi essere confrontate con la realtà della normativa nazionale applicabile per quanto riguarda la restituzione dei conferimenti.

Nonostante la joint venture contrattuale in linea di principio non comporti automaticamente l’accorpamento di quanto conferito dai partner, si dovrà fare attenzione alle normative che, come quella cinese, non distinguono in modo equivalente al nostro tra equity joint venture e contractual joint venture.

Si dovrà poi tener conto delle normative come quella brasiliana, che prevedono che il contratto di licenza di know-how sia soggetto a limiti temporali abbastanza ristretti.