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COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARAMedagljJ d'or.).al Mrii'rlto Chfile
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZ;ONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 232 Del 16/04/2015
Oggetto: ISTITUZIONE DEL 'MERCATO DI CAMPAGNA AMICA' IN PARTE DELMERCATO ITTICO AL MINUTO DI VIA PAOLUCCI CON PRODOTTI AGRICOLI LOCALI.AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETII •ABRUZZO. PERIODO 2015·2017.
L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Aprile in prosieguo di seduta iniziataalle ore 19.40 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si èriunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sonorispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
Avv. Alessandrini Marco SINDACO PDel Vecchio Enzo VICE SINDACO PMarchegiani Paola ASSESSORE PSammassimo Bruna ASSESSORE PDiodati Giuliano ASSESSORE PSantavenere Sandra ASSESSORE PSulpizio Adelchi ASSESSORE PDi lacovo Giovanni ASSESSORE ACuzzi Giacomo ASSESSORE PTeodoro Veronica ASSESSORE A
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.Ssa Monaco Carla
Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valìda laseduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Atto di Giunta Comunale n. 232 Del 16104/2015 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA
anche una conoscenza diffusa e pìù approfondita del mondo agricolo dei suoiprodotti ,dei suoi sapori, dei suoi colori i .utilizzando strumenti dellamultimedialità, dall'editoria al video;
PRESO ATTO:
Con Accordo Quadro tra ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) eConfederazione Nazionale Coldiretti e' stato sottoscritto un Piano di azione disviluppo territoriale e di promozione di una filiera aaricola tutta italiana nonche'di valorizzazione della multifunzionalita' in aaricoltura. riconoscendo la valenzae l'importanza del ruolo deali imprenditori aaricoli volto a rafforzare con icittadini un patto dì crescita fondato sulla quanta', sulla sicurezza. sulconsolidamento della distintivita' delle produzioni aoricole come elementoQualificante della promozione di una tiliera aaricola tutta italiana;
Entrambe hanno dato il via ad un processo di semplicazione amministrativa perun rinnovato e collaborativo rapporto tra imprese agricole e amministrazionicomunali attuando pienamente il principio di "sussidiarieta' orizzontale", ossia laColdiretti ha costituito la "Fondazione di Campagna Amica" quale ente deputatoal perseguimento delle finalita' dell'accordo, l'ANCI ha costituito l'AssociazioneRes Tipica - la rete delle Associazioni delle citta' di identita' proponendosi disalvaguardare e divulgare l'enorme patrimonio ambientale, culturale, turisticoed enogastronomico del sistema delle autonomie locali con il progetto"Mercatipico" per svolgere un'azione di guida e supporto alle AmministrazioniLocali che i~tendono dar vita ad un mercato dei prodotti tipici;
Trattasi di ruolo determinante per la promozione delle vocazioni produttive delterritorio, la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni rurali;
Con deliberazione di Giunta Comunale n.1096 del 2.12.2009 modificata consuccessiva n.294 dell'8.04.1 O, e' stato approvato un accordo e poi stipulato conla COLDIRETTI Abruzzo per consentire lo svolgimento di agrimercati su areapubblica coperta e scoperta nel territorio urbano per la durata di sei mesi;
Con determinazione dirigenziale n.119 dell'8.11.2010 è stato affidato inconcessione, temporaneamente ed in via sperimentale, alla FederazioneRegionale Coldiretti Abruzzo, parte del locale del mercato ittico al minuto inLungomare Paolucci, ove allocare n.20 posteggi pari ad un totale di mq.85,destinati alla vendita esclusiva al dettaglio di prodotti agroalimentari tipiciabruzzesi con relativi banchi-frigo occupanti n.3 stalli, dando origine a"Campagna Amica". La convenzione,prevedeva un canone mensile a favore delComune pari ad € 696.65 oltre iva oltre alle altre norme e condizionidisciplinanti i rapporti tra le parti;
Il provvedimento concessorio alla scadenza veniva di anno in anno prorogatoallo scopo di verificare gli esiti della sperimentazione.
CONSIDERATO:
La sperimentazione attuata ha ottenuto lusinghieri risultati in termini diapprezzamento della cittadinanza, di soddisfazione degli operatori partecipanti;
Atto di Giwlla Comlmalc n. 231 Del 16//04/2015-COMUNE DI PESCARA Pago J
Ci si propone, nel rispetto dell'Accordo Quadro succitato, realizzare stabilmentee non saltuario, un mercato destinato alla vendita diretta dei prodotti agricolilocali anche con il sostegno delle Citta' di identita' aderenti a Res Tipica e asviluppare servizi innovativi di attivita' formative sia ai prodotti alimentari,tradizionali ed artigianali locali sia alle diverse proposte ambientali, culturali edenogastronomiche del territorio rurale di riferimento: laboratori didattici,degustazioni guidate, produzione in diretta di prodotti lavorati, momenti dieducazione nel magiare sano e nel rispetto dell'ambiente, delle tecniche diconservazione e trasformazione degli alimenti ecc.;
La volonta' ad istituire un mercato agricolo sulla scorta dell'esperimento del"MERCATO CAMPAGNA AMICA" nasce anche dal fatto che questi mercatisono attivi sia in diverse città italiane oltreché nei paesi europei ed extraeuropeiche ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori richiedenti laqualità, affidabilità e prodotti naturali rappresentanti il territorio, nonché ilcontatto diretto con i produttori quale indice di garanzia d'origine dei prodotti,l'esperienza avuta garantisce condizioni di genuinità e freschezza uniche, inquanto i prodotti posti in vendita non sono soggetti a lunghi tempi di trasporto,nel pieno rispetto del concetto di "filiera corta";
l'esperienza medesima ha contribuito a livello locale al risanamento eall'animazione di aree urbane e all'innalzamento della qualità complessiva deiprodotti posti in vendita;
i consumatori, oggi più che mai sono attenti al rapporto qualità/prezzo e stannomodificando la cultura di "fare la spesa" interagendo personalmente conl'agricoltore che coltiva il prodotto;
VISTAL'istanza della Federazione Provinciale Coldiretti Pescara, con sede inS.Giovanni Teatino, con cui chiedono la possibilità di ottenere la concessioned'uso dei locali succitati (locale adiacente mercato ittico al minuto) per unperiodo quinquennale, esponendo le motivazioni sopra espresse i risultatiottenuti in via sperimentale, ribadendo la qualità dei prodotti messi in venditache non contengono OGM, biologici e certificati DOP, IGP, DOC E IGT;
Risulta allegato all'istanza lo statuto dove all'art.1 recita "E' costituita con sede aRoma, la fondazione denominata "CAMPAGNA AMICA" persona giuridica didiritto privato senza scopo di lucro" OMISSIS ,allegato allapresente;
Risulta altresì allegato il regolamento di mercato che regola lo svolgimentodell'attività di vendita diretta all'interno dei mercati ubicati in Abruzzo ed irapporti tra gli operatori agricoli e l'Associazione Agrimercato D'Abruzzo a cuiciascun operatore fa parte, giusto atto costitutivo di associazione, rep.79696 del27.10.2009 a rogito del notaio Gioffrè Nicola;
E' opportuno quindi mantenere inalterata la collocazione del mercato"Campagna Amica" e quindi i posteggi ivi individuati come da planimetriaallegata;
Atto di Giunta Comunale n. 232 Del l 6//04/201 5-COMUNE DI PESCARA Pag.4
',: ~.. ,..•", ....
RILEVATO:In materia di vendita diretta Qei prodotti agricoli la L.98 del 9.0.813 diconversione del D.L. 21 giugno 2013 n.69 con disposizioni urgenti per il rilandodell'economia ha innovato la disciplina di cui all'art.4 del OLGS.18 maggio 2001n.228 anche in ordine alla possibilità che alla vendita diretta venga affiancato ilconsumo sul posto dei prodotti posti in vendita, consentendo agli imprenditoriagricoli la possibilità di sfruttare a pieno il ciclo produttivo della propria attivitàd'impresa mediante la somminìstrazione non assistita dei prodotti venduti; ciò intema di liberalizzazione delle attività economiche di cui all'art.34 del D.L.201/06.12.2011, sempre nel rispetto delle prescrizioni generali di carattereigienico-sanitario. Inoltre, ai sensi dell'art.30-bis del D.L. 69/21.06.13 rubricato"semplificazioni in materia agricola" l'eventuale consumo sul posto dei prodottioggetto dì vendita non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove sisvolge la vendita, ancorché accompagnata dalla somministrazione non assistitadei prodotti venduti (cfr. sentenza T.A.R. Puglia 11.11.2004 n.5211);
Anche la L.164/2014 da ultimo ha stabilito che il ministro delle Politiche Agricoledebba predisporre un Piano di azioni rivolto alle imprese agricole eagroalimentari per:-la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole eagroalimentari con tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità edi origine delle imprese e dei prodotti-il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, ancheAttraverso accordi con le reti di distribuzione- realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozioneall'estero delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentativedella qualità e del patrimonio enogastronomico italiano- realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti edi contrasto al fenomeno dell'italian sounding ecc.
RITENUTOLo sviluppo del mercato degli imprenditori agricoli e' favorito soprattutto se e'organizzato in modo professionale e qualificato, se gli agricoltori iscritti alleassociazioni di categoria possono rivestire un ruolo concreto nella gestione e sevi e' un reale supporto da parte della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto infine di istituire il Mercato Campagna Amica sulla base delle norme econdizioni di cui all'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con laColdiretti Abruzzo, quale unica Associazione di categoria rappresentativa inmateria nella nostra Regione Abruzzo;
Visto il D.M 20 NOVEMBRE 2007;
Visto il 0lgs,228 /01 così come modificato ed integrato con la L.98/2013"disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Vista la L.164/2014, art.30 commi 1 e 2;
Visto l'art.48 del DLgs 267/00 e 55. mm. ed ii;Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;
Atto dì Giunta COffiLmalc n. 232 DcI16!!04!2015-COMUNE DI PESCARA Pag.5
DELIBERA
- Di istituire, a seguito della sperimentazione risultata positiva, il"MERCATO DI CAMPAGNA AMICA" riservato ai produttori agricoliper la vendita diretta dei prodotti locali, freschi e gustosi, prodotti aKM O, che non contengono OGM, biologici, certificati DOP, IGP, IGl,OOC;
Di provvedere, con separato e successivo atto dirigenziale, allaconcessione in uso dei locali adiacenti al Mercato ittico al minuto divia Lungomare PAOLUCCI alla Federazione Regionale Coldiretti,unica rappresentativa della categoria in Abruzzo, per l'organizzazioneed il coordinamento degli stalli evidenziati nell'allegata planimetria (collocazione - verifica requisiti di legge), in base alle modalitàindicate nell'allegato schema di convenzione anche di funzionamentodel mercato, periodo 01/05/2015-30/04/2017/ (anni due);
- Di provvedere contestualmente all'affidamento della gestione delleattivita' di vendita al dettaglio dei prodotti di che trattasiall'Associazione Agrimercato d'Abruzzo
- Di precisare che il presente atto comporta riflessi diretti sullasituazione economico finanziaria dell'Ente.
Indi,LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi eforme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Il Presidente nella persona del SINDACO, Aw. Marco Alessandrini, dato atto che si è deltutto esaurito "O. D. G. della odierna seduta giuntale, alle ore 20:20 dichiara scioltal'adunanza.
Atto di Giunta Comunale n. 232 Del 16/104/2015-COMUNE DI PESCARA Pag.6
RELAZIONE
Il Di.ri.9.ented.~e. ~ r 7(7... Dr.G,ae~ ?7;
( . /C,- ....... ..../_'f'/ _ /.
L'amministrazione comunale intende incrementare la valorizzazione di
alcune aree cittadine attraverso una progettualità economica e sociale,
articolata e complessa che tuteli l'ambiente, la tradizione e la sicurezza
alimentare ampliando l'orizzonte dell'attività agricola e altresì intende
promuovere i prodotti tipici e l'alimentazione Made in Italy , come risorsa
economica, ma anche come espressione fondamentale di identità.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.1096 del 2.12.2009 modificata
con successiva n.294 dell'8.04.1 0, e' stato approvato un accordo e poi stipulato
con la COLDIRETTI Abruzzo per consentire lo svolgimento di agrimercati su
area pubblica coperta e scoperta nel territorio urbano in maniera sperimentale
realizzato in una porzione del Mercato Ittico al dettaglio in Via Paolucci e poi
successivamente rinnovato fino al 2014.
La sperimentazione ha dato risultati positivi soprattutto rispetto alle
condizioni di genuinità e freschezza uniche, in quanto i prodotti posti in vendita
non sono soggetti a lunghi tempi di trasporto, nel pieno rispetto del concetto di
"filiera corta".
Si ritiene quindi opportuno procedere ad istituire il Mercato Campagna
Amica in una porzione del mercato Ittico al dettaglio per un periodo1
."'~ennale sulla base delle norme e condizioni di cui all'allegato schema di
convenzione da sottoscrivere con la Coldiretti che sarà approvata con
successivo atto dirigenziale.
Il Responsabile del ServizioM.Gilda Di Luca
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ALLEGATO P.LLA DELJEERADI GlLi)'~Ti\ COlilUNA.LE/) :2 32 O·ELJL~ol.-7o{r. .•.•.,,,................... .'JJ;i~•••.•1••'"i.·
Meda!!I;" d'oro al Merito CivileCittà ai (Pescara
Allegato alla Proposta di deliberazione G.C ..N del. .
Oggetto: ISTITUZIONE DEL "MERCATO DI CAMPAGNA AMICA" IN PARTE DELMERCATO ITTICO AL MINUTO DI VIA PAOLUCCI CON PRODOTTI AGRICOLILOCALI. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA FEDERAZIONE REGIONALECOLDIRETTI-ABRUZZO. PERIODO 2015-20ff
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella
redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla
delibera di C.C. n. 209 del 17/12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come
Il Dirigente
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Parere di regolarità contabile:
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2. REGOLAMENTO DI MERCATO
AI SENSI dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione AGRI MERCATO D'ABR
Articolo 1(Finalità ed impegni di carattere generale)
1. Il presente Regolamento redatto ed approvato dall'Assemblea dell' "Associazione
AGRIMERCATO D'Abruzzo" (di seguito per brevità, Associazione) regola lo svolgimento
delt'attività di vendita diretta all'interno dei mercati ubicati in Abruzzo, .
2. Ciascun imprenditore agricolo in qualsiasi forma gìuridica facente parte dell'Associazione, è
tenuto al rispetto del presente Regolamento in quanto condizione necessaria per:
a) accesso e la permanenza in seno all'Associazione e quindi all'interno delmercato per la vendita diretta;
b) l'uso del Lago Coldiretti secondo le modalità di seguito disciplinate;
c) l'uso del Lago "Il Mercato di Campagna Amica" secondo le modalità diseg uito disciplinate.
3. I punti a), b) e c) del comma 2 sono disciplinatì da Convenzioni tra l'Associazione e
società o enti convenzionanti.
4. Ciascun imprenditore associato ail'Associazione, ammesso aiia vendita diretta nei singolo
Mercato, si impegna ad accettare il presente Regolamento.
Articolo 2(Soggetti ammessi al Mercato)
1. Possono essere ammessi a partecipare all'Associazione e ad esercitare la vendita direttél
i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nelfa disciplina prevista dall'articolo
2135 del C.C., che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e che rispettino le seguenti condizioni: i) che operino nell'ambito
territoriale amministrativo della Regione Abruzzo; ii) che vendano prodotti agricoli della
propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti
della prevalenza di cui al'art. 2135 C.C.; iii) che la parte di prodotti, non prevalente, non
ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo, o non relativa al proprio allevamento - o d]
fondi e allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli - sia comunque di origine e
manifattura regionale.
2. Per i mercati che non operano ai sensi del D.M. 20 novembre 2007 è ammessa, entro il
limite di un terzo, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra definiti, che,
neil'eserc1zio delta propria attività operino anche in altre regioni purché i prodetti
commercializzati nel Mercato della vendita diretta ,siano ottenuti da coltivazioni o
allevamenti di origine e manifattura italiana;
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3. Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere associati a Coldiretti e devono
aver sottoscritto il presente Regolamento.
4. Tutti i soci per poter accedere al Mercato devono ricevere [' Accreditamento da parte
del l' Associazione pertanto la loro permanenza nel Mercato è vietata in caso di
sospens ione, o revoca dello stesso; ['Accred itamento è l'i lasciato dal Presidente
dell' Associazione sulla base della veritìca del rispetto delle nonne previste nel presente
Regolamento.
Articolo 3(Prodotti offerti in vendita)
1. All'interno del mercato, gli imprenditori soci dell'Associazione, possono vendere prodotti
agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle proprie
aziende nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2 e dell'articolo 5 dello
Statuto dell'Associazione.
2. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per
i singoli prodotti. In ogni caso i prodotti devono riportare in etichetta o con altra modalità
l'indicazione del luogo di allevamento, di coltivazione e se diverso anche della manifattura.
Articolo 4(Usa dei loghi)
1. Durante le operazioni di vendita, svolte all'interno del Mercato, l'associato potrà utilizzare i
laghi nel rispetto delle medesime condizioni di utilizzo a sua volta fissate con apposita
convenzione dal rispettivo titolare per l'Associazione e di seguito riportate:
1a) Quanto all'uso del LaQo Coldiretti: Coldiretti riconosce il diritto di utilizzo del lago Coldiretti
all'Associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli
associati e comunque in mercati istituiti.
• Il lago può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (depliant, bandiere,
manifesti, locandine, striscioni, brochure, gadgets ecc). Il lago può essere altresì utilizzato
su buste per il trasporto della merce acquistata ma occorre che sia specificata la dicitura
"Impresa socia di Coldiretti".
• L'Associazione può impiegare esclusivamente materiale promozionale (quale, a titolo
esemplificativo, gadgets, magliette, cappelli, bandiere, teloni) fornito o autorizzato da
Coldiretti. Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in
vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al"
pubblico d: beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali.
• In nessun caso il lago potrà essere utilizzato per contraddistinguere l'attività produttiva nel
suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.
2
• E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in
ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci
intendere l'assunzione da parte di Coldiretti di un qualsiasi ruolo, anche di mera garanzia,
nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese. Non
sono consentite modalità di utilizzo dei segni distintivi concessi in uso che possano
generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte dell'Organizzazione Coldiretti
e delle sue articolazioni territoriali di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta
delle imprese di produzione, sulle qualità e prestazioni dei prodotti messi in vendita e sulla
loro conformità alla normativa vigente.
•• La concessione del diritto di uso del lago Coldiretti non ne comprende la possibilità di
impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e dell'impresa di produzione. La
concessione del diritto di uso del togo non obbliga al suo utilizzo.
•• Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche,
previste. Il diritto d'uso del Lago è strettamente riservato all'Associazione e non può
essere ceduto od esteso ad altri soggetti elo imprese, terzi rispetto all'Associazione.
•• A tal fine, l'Associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del
Lago anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne.
1b) Quanto all'uso del Laqo 1/Mercato di Campaqna Amica: Fondazione riconosce il diritto di
utilizzo del logo /1 Mercato di Campagna Amica all'Associazione esclusivamente per le
iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli associati effettuati nei mercati istituiti
•• Il lago può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (depliant, manifesti,
bandiere, locandine, striscioni, brochure, gadgets ecc).
•• L'Associazione può impiegare esclusivamente materiale promozionale (quale, a titolo
esemplificativo, gadgets, magliette, cappelli, bandiere, teloni) fornito o autorizzato dalla
Fondazione.
• Sono tassativamente vietati l'apposizione del lago sui prodotti messi in vendita e sui relativi
imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni el0 servizi o,
comunque, a fini commerciali. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per
contraddistinguere l'attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola
ammessa al mercato.
• E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in
ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita dirE;tta, o che lasci
intendere l'assunzione da parte di Fondazione di un qualsiasi ruolo, anche di mera
garanzia, nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole
imprese.
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• Non sono consentite modalità di utilizzo del segno distintivo concesso in uso che possano
generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte Fondazione di una posizione
di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di produzione, sulle qualità e
prestazioni dei prodotti messi in vendita e sulla loro conformità alla normativa vigente.
'" La concessione del diritto di uso del lago /1 Mercato di Campagna Amica non ne
comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e
dell'impresa di produzione.
" Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche,
previste. Il diritto d'uso del Lago è strettamente riservato all'Associazione e non può
essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto alla Associazione.
" A tal fine l'Associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del
Logo anche attraverso specifiche Convenzjoni con enti e società esterne.
Articolo 5(Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigentI}
1. AI fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato devono essere rispettate
tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta.
2. l prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura
omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati
frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle
operazioni di pesatura.
3. Eventuali violazioni riscontrate saranno sanzionate ai sensi di legge, dello Statuto
dell'Associazione e in base al presente Regolamento.
Articolo 6(Modafità di vendita, individuazione degli spazi e sma/timento dei rifiuti)
1. Gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato nella
domanda di ammissione si obbligano a praticare i prezzi massimi così come determinati ai
sensi del successivo articolo 8.
2. Gli imprenditori devono esporre, In modo da risultare agevolmente visibile, la
'comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione
comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata
dall'organismo preposto al controllo.
4. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'inciicazionE;del prezzo del giorno,
con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.
LI
5. In ogni caso dovrà essere esposta e ben leggibile la targa indicante il nome dell'azienda o
delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato.
6. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del
posto o dello spazio assegnato e dell'area dedicata alla vendita.
7. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato sono
tenuti ad agevolare la raccolta dei medesimi rifiuti da parte dei competenti soggetti. Gli
imprenditori devono, altresi, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare
imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci.
8. Ciascun imprenditore ultimata l'attività di vendita giornaliera provvede a depositare i rifiuti
nel luogo deputato.
9. L'Associazione provvederà ad installare l'insegna de "Il Mercato di Campagna Amica"
dovrà essere esposta all'ingresso del Mercato e dovrà definire il perimetro dello spazio di
mercato dedicato alla vendita; gli imprenditori ammessi al Mercato dovranno posizionare il
proprio punto vendita all'interno di tale perimetro.
10. L'Associazione provvederà ad esporre i prezzi del giorno all'ingresso del mercato in una
specifica tabella che conterra chiaramente il valore del risparmio rispetto ai prezzi indicati
dal servizio SMS CONSUMATORI; qualora il servizio 8MS CONSUMATORI non fosse
disponibile dovra essere esposto il valore del risparmio rispetto alla rilevazione del prezzo
medio regionale di cui all'articolo 8; i prezzi del giorno dovranno essere comunque sempre
quelli previsti dal precedente comma 4.
Articolo 7(Gestione del mercato)
1. La gestione del mercato, compresi i controlli di cui al successivo articolo 10, spetta al
Consiglio Direttivo dell'Associazione che è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad
esso demandati dal presente Regolamento.
2_ AI fjnc~ di agevolare la gestione dei mercati che si effettuano su tutto il territorio regionale e
sono tenuti dai soci dell'associazione agrimercato, sono istituiti i comitati di gestìone. Tali
Comitati sono composti da un numero variabile tra 3 e 5 membri . La presidenza del
comitato di gestione è affidata al membro designato dalla Federazione Regionale Coldiretti
e scelto tra soci dell'Associazione ° tra dipendenti del sistema Coldiretti con competenze
terntoriali e/o professionali in merito. Gli altri membri sono scelti tra i soci che partecipano al
rnercato o costituiscono nucleo omogeneo nei mercati del territorIO comunale' di
competenza. Il Comitqto di Gestione, abbreviato in CdG, viene nominato dal CDA e portato
Cl ratifica della prima Assemblea utile dei soci che partecipano al mercato o costituiscono
nUCieo omogeneo nei mercati del territorio comunale di competenza. Ogni comitato di
.'; .•...:.
gestione può farsi carico del, o al massimo dei, mercati siti nel territorio di un comune. Il
comitato di gestione provvede, assumendo a tutti gli effetti le competenze del CDA a:
• raccogliere tutte le informazioni e richieste presentate dai soci del mercato;
• raccogliere le quote associative volte alla copertura dei costi del mercato secondo lo
schema deliberato;
• formulare e proporre al Cda tutte le modifiche utili per il miglioramento del mercato;
" incontrare i soci per raccogliere le informazioni di cui al primo punto e veicolare i
deliberati del Cda o dell'Assemblea;
• segnalare le assenze e le inadempienze nei confronti del regolamento, verificatesi
nel mercato, proponendo al Cda le sanzioni da comminare;
• ratificare al socio inadempiente le sanzionì/revoche/espulsioni deliberate dal Cda.
Qualora il comitato non svolga le mansioni ad esso preposte, su delibera del Cda , o su
richiesta della maggioranza dei soc del mercato i suoi membri possono essere sostituiti al fine
di garantirne la funzionalità, previa ratifica all'assemblea dei soci del mercato in questione.I
componenti del Comitato di gestione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta,
parimenti ai componenti del Cda.
Articolo 8(Rilevazioni dei prezzI)
AI fine di consentire l'indicazione dei prezzi massimi praticabili all'interno del mercato ai sensi del
precedente articolo 6, l'Associato si impegna a fare in modo che i prezzi siano inferiori del 30%
rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, o, in assenza del detto servizio, inferiori
del 30% rispetto ai valori medi regionali di riferimento come rilevati dal soggetto convenzionato.
Articolo 9(Spese di gestione del mercato)
1. AI fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle
spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso
attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è subordinata
al versamento di una quota di adesione iniziale all'Associazione nonché di una quota di
partecipazione.
,',
6
2. La quota di adesione iniziale è stabilita in misura fissa dal Consiglio Direttiva ed è indicata
nel modello della domanda di ammissione predisposto dallo stesso Comitato.
3. La quota di partecipazione è relativa alle spese di gestione del mercato ed è dovuta dai
singoli imprenditori ammessi in relazione alle spese di cui al comma 1. Il Consiglio Direttivo
ripartisce le medesime spese e provvede a comunicarne l'ammontare periodicamente agli
imprenditori che sono tenuti a corrispondere la propria quota entro dieci giorni, pena
['esclusione dal mercato.
Articolo 1o (Rispetto delle disposizioni di legge dello Statuto e del Regolamento e
responsabilità degli imprenditori associati)
1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, sono tenuti al
rispetto della relative norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della
normativa igienico sanitaria, ambientale, nonché in materia di sicurezza alimentare, di
sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.
2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta del mercato sono tenuti a fornire tutta
la documentazione che l'Associazione ritiene necessaria al rilascio dell'Accreditamento,<>
precisando che il controllo da parte dell'Associazione per il rilascio dell'Accreditamento è
meramente documentale
Articolo 11(Sanzioni)
1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato sono
sanzionati secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto dell'Associazione,
dal presente Regolamento.
2. Le sanzioni previste nel presente Regolamento in caso di violazione regolamentare
consistono, rispettivamente:
a) nella diffida ad adempi3re entro 30 giorni dal!a comunicazione del provvedimento
con immediata sospensione dell'Accredita mento;
7
';" .~-: ." -. -.. ',.
bì con la revoca dell'Accredita mento da parte dell'Associazione in caso dì mancata
conformità alla diffida, trascorsi i 30 giorni.
3. E' fatta salva ognì altra ipotesi di risarcimento del danno derivante all'Associazione
derivante dal comportamento negligente dell'associato.
Articolo 12(Nonne finali)
1 Nel caso in cui il Mercato sia regolato dal D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso opererà, oltre che ai sensi dello Statuto
dell'Associazione e del presente Regolamento, anche ai sensi della relativa disciplina ove
più restrittiva.
2. Condizione essenziale per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione è la
conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte di ciascuno dei soci delle
regole contenute nel presente Regolamento.
IL PRESIDENTE
;-·t -"·1
L'ASSOCIATO
8
STATUTO
DELLA FONDAZIONE COLDIRETTI CAMPAGNA AMICA.
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO, DURATA,
VIGILANZA, ATTIVITA'
Articolo 1: DENOMINAZIONE
E' costituita, con sede in Roma, la Fondazione denominata "CAMPAGNA
AMICA", persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro,
ArticolQ 2; DURATA
La fondazione opera a tempo indeterminato,
Articolo 3; SCOPO
La Fondazione, ha lo scopo di promuovere qualità e salubrità nei processi di
sviluppo coinvolgenti il territorio, il clima, l'uomo e l'ambiente. Sono
funzionali allo scopo della Fondazione le attività volte a dar forza alle
diverse aree geografiche nazionali, esaltando ne le specificità, le tradizioni
produttive e culturali, le peculiarità storico-paesaggistiche nonché ad
alimentare responsabilità e competenze del cittadino-consumatore inteso
come referente e beneficiario delle biodiversità, delle tradizioni e delle
culture dei territori,
Per la realizzazione delle proprie finalità la Fondazione promuove le seguenti
attività istituzionali di pubblica utilità:
la valorizzazione del territorio e la tutela della sua identità;
lo studio delle problematiche connesse alla salubrità del clima, alla
sicurezza dell'ambiente nonché dei territori regionali e provinciali
che - pur nella loro diversità e specificità - compongono e
caratterizzano l'intero territorio nazionale;
la promozione di adeguate misure dirette alla educazione del
cittadino - consumatore mediante la diffusione di occasioni di
conoscenza e d i partecipazione culturale e scientifica aventi ad
oggetto le produzioni locali, la tutela dei sapori e dei cibi ed in
generale la educazione alimentare;
la promozione di stili di vita più compatibili con le mutate esigenze
dell'ambiente e della società;
la diffusione ed il finanziamento di progetti diretti a rappresentare -
anche e soprattutto alle nuove generazioni - le qualità dei diversi
territori nazionali ed il valore etico delle diverse tradizioni, dei luoghi
e delle identità storico-geografiche;
il sostegno ed il finanziamento di progetti culturali di valorizzazione
delle opportunità nascenti dal territorio, sia su I piano sociale che
economico, attraverso il persegui mento: i) della tutela della salubrità
dell'ambiente; il) della tutela dell'origine e della tipicÌtà dei prodotti
alimentari; iii) della promozione di una rete di informazione e
comunicazione con il cittadino-consumatore; i1~ della promozione, a
IÌvello nazionale ed internazionale, di progetti solìdali tra cittadini, sia
nella veste di produttori che di consumatori di prodotti tipici
alimentari, con particolare riferimento alle nuove fonti ecosostenibili
,.
2
di bioenergia; v) della sostenibilità dell'intero sistema socio-
economico nazionale, per la tutela del cittadino;
la raccolta di dati, infomlazioni e conoscenze per realizzare una
banca dati, cui possano accedere i cittadini, le imprese agricole e non,
le istituzioni, le associazioni, gli Enti pubblici e privati., e lo
svolgimento di attività di consulenza in tali campi per gli scopi sopra
indicati;
l'approfondimento e lo studio di tutte le possibili tematiche
riguardanti, il clima, l'ambiente ed il territorio con particolare
riferimento alla qualità delle riserve natura] i ed alla sicurezza
alimentare. A tal fine, la Fondazione può operare ne] settore
dell'informazione e dell'editoria promuovendo iniziative atte a
diffondere studi, ricerche, progetti e notizie.
La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità di utilità sociale
può, altresì, sviluppare adeguate sinergie operative e stipulare con istituzioni
universitarie italiane e straniere e con altri enti pubblici e privati, nazionali ed
esteri, accordi volti ad acqu isire e scambiare informazioni di carattere
scientifico, economico, giuridico o di altro genere, pertinenti alle proprie
fina! ità, partecipare ad istituzioni, enti, associazioni anche intemaziona]i
aventi scopi analoghi o complementari ai proprì, nonché compiere tutte le
operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per
il perseguimento dei fini statutari (ivi compresa la detenzione, l'acquisto, la
disponibilità e la licenza di marchi ed altri diritti di proprietà intellettuale).
3
La Fondazione potrà, eventualmente, articolarsi in rappresentanze regionali e
provinciali in funzioni delle necessità e disponibilità emerse sul territorio
nazionale.
Articolo 4: VIGILANZA
L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi di legge. L'autorità governativa
esercita il controllo di legittimità e la vigilanza sull'amministrazione della
Fondazione, provvede alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o
dei rappresentanti nei casi previsti dall'art. 25 del Codice civile.
TITOLO nPATRIMONIO
Articolo 5: PATRIMONIO
Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal
fondo di gestione d i cui rispettivamente agli articoli 6 e 7.
Articolo 6: FONDO DI DOTAZIONE
Il fondo di dotazione è costituito da:
- conferimcnti di danaro o di beni immobili, o altre utilità da impiegarsi per il
perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dal Fondatore (come di
seguito definito), dagli altri eventùali successivi fondatori, dagli aderenti o
dai terzi, sia una tanfum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;
- beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo,
4
con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli
da essa direttamente acquistati, ai sensi di Stati.Jto;
- e1argizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione
incrementativa del fondo di dotazione;
- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche
territoriali, sopranazionali O di privati, erogati con vincolo incrementativo del
fondo di dotazione;
- rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad
incrementare il Fondo di dotazione;
- cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo articolo 7,
vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione previa specifica
deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione deve cllrare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo
di dotazione.
Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione pnvo degli
specifici vincoli di destinazione, di cui al precedente comma l, affluisce
automaticamente al fondo di gestione, di cui al sllccessivo articolo 7.
Articolo 7: FONDO DI GESTIONE
Il fondo d i gestione è costituito da;
rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle
attività della Fondazione;
donazioni e lasciti testamentari;
apporti dello Stato, dell' Unione Europea, di enti nazionali, anche
territoriali, sopranazionali o di privati;
5
contributi dei fondatori e degli aderenti o dei terzi;
proventi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e
connesse;
fondi destinati dall'Unione Europea ad attività di formazione e
divulgazione.
Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate
esclusivamente per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione degli
scopi istituzionali.
Articolo 8: INVESTIMENTO DELLE RISORSE
Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le
disponibilità del fondo di gestione, S0l10 investite direttamente O per il
tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della redditività
nell'ambito di lll1a prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi,
fermo restando il cl ivieto tassativo di compiere operazioni di carattere
spcculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che
disciplinano tempo per tempo la materia.
TITOLO IU
CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO
Articolo 9: CONTABILITA'
La Fondazione adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di
Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione
6
contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di
regolamento, tempo per tempo vigenti.
Articolo lO: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre
di ogni anno.
Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione
approva il bilancio economico di previsione per ('anno successivo ed entro il
trentun inaggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio di
Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del
Revisore dei conti, di cui al successivo art. 20.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze,
possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nel limiti degli
stanziamenti di bilancio preventivo approvato.
Sono consentite variazioni di bilancio in corso di esercizio.
Gli eventuali avanzi di gestione annuali vanno impiegati per il ripianamento
di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle
attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al
miglioramento dell'attività medesima.
E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi o
riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione O la
distribuzione non siano imposte per legge.
7
TITOLO IV
FONDA TORI, ADERENTI
Articolo 11: FONDATORI
Riveste la qualifica di Fondatore la Confederazione Nazionale Coldiretti (il
"Fondatore").
Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e
giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede
all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità
patrimoniali della Fondazione, nelle fomle e nella misura minima tempo per
tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione.
L'attribuzione della qualifica di Fondatore, ai sensi del conuna che precede,
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove non vi sia contrario
avviso anche di uno solo dei fondatori già presenti.
Articolo 12: ADERENTI
A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le
persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni,
anche aventi sede all'estero, che dichiarino di condividere le finalità della
Fondazione.
II Consiglio di amministrazione delibera in ordine alla ammissione degli
aderenti. La deliberazione è assunt<l in base ai seguenti criteri, in
corrispondenza dei quali si individuano due tipologie di aderenti, e
precisamente:
a) le persone fisiche, per le quali l'accettazione può essere decisa !Il
8
base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo
l'insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione;
b) le persone fisiche e giuridiche e gli enti j quali intendano, in sinton ia
con gli scopi della Fondazione, contribuire alla sua attività, sostenerla
e parteciparvi: per essi la deliberazione consiliare di accettazione è
adotiata nel presupposto dell'impegno a sostenere finanziariamente la
Fondazione, secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio di
Amministrazione.
Gli aderenti di cui al comma che precede, lett.a), permangono tali a tempo
indetenninato.
Gli aderenti di cui al comma 2, lett.b), permangono tali per tutto il periodo in
cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno economico alla
Fondazione.
Articolo 13: DIRITTI DEGLI ADERENTI
G li aderenti possono usufru ire delle attività e partecipare alle iniziative
promosse dalla Fondazione, secondo modalità atte a non recare pregiudizio
all'attività istituzionale.
Essi hanno diritto a ricevere le pubblicazioni ed ogni altro prodotto o servizio
promosso e realizzato dalla Fondazione.
A tal tìnc, la Fondazione provvederà a costituire una Carta di Fedeltà da
conferire in esclusiva agli aderenti di cui all'articolo 12, comma 2 letto b), i
cui contenuti saranno determinati con specifica deliberazione del Consiglio
di Amministrazione.
9
Articolo 14: ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ADERENTI
Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, l'esclusione degli aderenti per grave e reiterato
inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in
via esemplificativa e non tassativa:
I. violazione dell'obbligo di versare le contribuzioni e/o di effettuare i
conferimenti dovuti;
2. 1110rosità;
3. inadem pimento dell' eventuale obbligo di fornire prestazioni non
patrimoniali;
4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra
partecipanti alla Fondazione.
Nel caso di enti c/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per
seguenti motivi:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
avvio di procedure di liquidazione;
fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure
prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
Gli aderenti possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, tramite
comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.
L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni
del patrimonio della Fondazione.
lO
TITOLO V
ORGANI
Articolo 15: ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico, ove nominato.
Articolo 16: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto, salvo
quanto di seguito previsto, da sei membri, persone fisiche, nominati per la
prima volta in sede di atto costitutivo e, nel prosieguo, esclusivamente dal
Fondatore tra soggetti che ricoprono un incarico o una funzione nell 'ambito
dell' organizzazìOlw confederale Coldiretti.
Il Fondatore attribuisce ad essi le cariche ed i poteri di Presidente, di
Consigliere Delegato qualora nominato e di uno o più vice-Presidenti.
Essi durano in carica per 4 esercizi, facendo riferimento al periodo previsto
dall'articolo lO, comma 1. La carica di Amministratore nominato
direttamente dal Fondatore è rinnovabile.
Gli amministratori rimangono comunque in carica in regime di prorogatio
sino all'insediamento dei successori, tranne che nel caso di decadenza cui al
comma successIvo.,
I componenti nominati dal Fondatore decadono dalla carica di Consigliere e
l]
cl i Presidente qualora ceSSlIlo dagl i incarichi ricoperti al momento della
nomina all'interno della Confederazione Nazionale Coldiretti.
Il Fondatore provvede a sostituire entro 30 giorni il componente che venisse
a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso,
revoca da parte del Fondatore, in modo che venga assicurata la funzionalità e
la continuità dell'organo responsabile; tali membri così nominati rimarranno
in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i rispettivi membri
sostituiti.
Il numero dei consiglieri può essere aumentato fino ad un massimo di altri 4
membri. sino al raggiungimento del numero massimo di dieci, nei casi e
secondo le modalità di nomina di seguito indicati:
in caso di avvenuta ammissione di eventuali successivi fondatori, di
cui all'articolo Il, comma 2 del presente statuto, ciascuno di essi avrà
diritto di nominare un consigliere persona fisica aggiuntivo ;
in deroga a quanto sopra, qualora gl i eventuali successivi fondatori,
di cui all'articolo 1 t, comma 2 del presente statuto, superino il
numero di quattro, essi avranno il diritto di eleggere e nominare, a
maggioranza, quattro consiglieri persone fisiche aggiuntivi.
Il diritto di ciascun successivo fondatore a provvedere o a concorrere alla
nomina dei membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione ai sensi del
comma precedente, sorgc e può essere esercitato a partire dal primo rinnovo
elettorale utile del suddetto organo successivo alla sua ammissione a
fondatore ai sensi dell'articolo 11, commi 2 del presente statuto.
l consiglieri nominati dagli eventuali successivi fondatori di cui all'articolo
Il, com ma 2 del presente statuto durano in carica per 4 esercizi, facondo
[2
riferimento al periodo previsto dall'articolo lO, comma l, e possono essere
riconfermati.
Gli eventuali 'sllccessivi fondatori di clli all'articolo Il, comma 2 del
presente statuto provvedono a sostituire, entro 30 giorni e con le medesime
modalità adottate per la nomina, il componente, da essi designato o eletto,
che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento,
decesso o revoca, in modo che venga assìcurata la funzionalità e la continuità
dell'organo responsabile; tali membri così nominati rimarranno in carica fino
alla scadenza originariamente prevista per i rispettivi membri sostituiti.
Qualora il soggetto nominato o eletto ai sensi dei precedenti commi non
accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal
Presidente della Fondazione, l'incarico si intende rifiutato: in tal caso, è
possibile procedere ad una nuova nomina.
Ferma restando la facoltà di revoca da parte del Consiglio di
amministrazione, per i componenti aggiuntivi costituisce causa di decadenza
dalla carica il venir meno della maggioranza dei componenti del Consiglio
nominati dal Fondatore.
Articolo 17: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE
Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amm inistrazione della Fondazione.
fn particolare, esso provvede, tra l'altro ed in aggiunta a quanto altrove
previsto nel presente Statuto, a:
a. stabilire i requisiti, i criteri e le forme di contribuzione necessarie per
la qualifica dì fondatore nonché deliberare (nelle forme previste
13
.. ' -. "",".;; ':. ~.{:'.
dall'art. Il del presente Statuto) In merito all'attribuzione della
medesima qualifica;
b. stabilire i requisiti e criteri per l'adesione alla Fondazione, secondo le
previsioni dello Statuto (art. 12), tenendo conto degli apporti
economici necessari all'equilibrio finanziario della stessa;
c. individuare programmI di attività della Fondazione
nell'espletamento delle finalità di utilità, solidarietà e promozIone
sociale da essa perseguite;
d. nominare - tra i soli consiglieri nominati dal Fondatore e sempre che
il Fondatore non abbia già direttamente provveduto anche al
conferimento delle medesime cariche - il Presidente, uno o più vice
presidenti ed eventualmente il Consigliere Delegato;
e. salvo nei casi in cui vi abbia già provveduto il Fondatore, determinare
(anche intervenendo, in corso di mandato, con successive modifiche e
delimitazioni) le deleghe concesse al Consigliere Delegato;
f. approvare il bilancio preventivo e consuntivo, le connesse relazioni
illustrative ed i programmi di attività della Fondazione;
g. fissare la dotazione d i personale e l'inerente trattamento economico,
nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento
della Fondazione;
h. disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accensioni di mutui e
di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizione c
cessione di partecipazioni;
l. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
J. acquisire~ disporre e licenziare marchi ed altri diritti di proprietà
14
intellettuale;
k. stabilire il compenso dei Revisori e l'eventuale indennità o gettone
degli amminÌstratori (ove non vi avesse già provveduto direttanr1t::nte
il Fondatore);
I. nominare i componenti del Comitato scientifico aI sensI del
successivo a1ticolo 21;
m. designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti,
determinandone i poteri;
n. stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennalì con enti e
istituzioni, italiani e stranieri, che perseguono analoghe tinalìtà di
pubblica utilità;
o. operare modifiche dello Statuto;
p. fissare l'indirizzo degli uffici e le eventuali articolazioni territoriali;
q. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del
patrimonio, provvedendosi, in mancanza, ai sensi dell'articolo 3 I del
Codice civile.
Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delcgabili al
Consigliere Delegato, ad eccezione di quelle di cui alle lett. a), b), d), e), f),
o) e q) del comma che precede. La competenza del Consiglio di
Amministrazione contemplata dal comma 1, lett. e), è delegabile al
Presidente.
Articolo 18: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice
15
Presidente più anziano di età, di loro iniziativa o su richiesta di almeno lln
terzo dei slloi membri, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o
messaggio di posta elettronica, spediti a tutti i consiglieri, a tutti i revisori
effettivi con almeno cingue giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza,
tramite uno dei medesimi mezzi inviato almeno un giorno prìma di quello
della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza,
il luogo, la data e l'ora di convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei
voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze
del Consiglio e le sue deliberazioni sono ugualmente valide, anche senza
convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti
i revisori effettivi.
Il Consiglìo si riunisce, presso la sede sociale o in altro luogo, (purché in
Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea)
ordinariamente ogni tre mesi. Esso è presieduto dal Presidente, in caso di sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano, o, in caso di assenza
anche di quest'ultimo, dal consigliere a ciò designato dal medesimo
Consiglio. Ai fini della verbalizzazione il Consiglio può preliminarmente
provvedere alta nomina, anche tra soggetti non consiglieri, di un segretario.
Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconfcrenza, per
videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale
della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire
16
11l tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il
Consigl io si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente della
riun ione e dove deve pure trovarsi il segretario (ove nom inato).
Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal
Presidente (o dal diverso soggetto che abbia presieduto ai sensi di Statuto la
relativa riunione del Consiglio) e dal segretario (ove nominato). ] verbali
sono riportati su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per
l'omologo libro delle società per azioni.
Articolo 19: PRESIDENTE
Il Presidente è illegale rappresentante della Fondazione.
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nei
rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni. Il
potere di legale rappresentanza di cui al comma che precede è esercitato
disgiuntamente rispetto a quello che compete (nei limiti dei poteri
conferitigli) al Consigliere Delegato qualora nominato.
Egli, inoltre, convoca e presiede le nUl1Iol1l del Consiglio di
Amministrazione ed esercita tutti gli altri poteri ad esso riservati dal presente
Statuto.
Articolo 20: COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e quello sulla gestione
della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori è nominato dal Fondatore ed è composto da un
numero di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno il Presidente ed
17
un membro supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
I revisori - che hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione --durano in carica 4 esercizi e sono rieleggibili.
AI Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che
disciplinano l'attività del collegio sindacale nelle società per azioni.
Articolo 21 : COMITATO SCIENTIFICO
La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata
all'unanimità, può istituire un Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico opera quale supporto degli Organi della Fondazione e
formula proposte in relazione alle attività istituzionali dell'ente.
Il Comitato è composto da nominativi scelti dal Consiglio di
Amministrazione tra eminenti personalità della cultura e delle professioni di
clli sia nota la particolare sensibilità per le iniziative di utilità sociale
perseguite dalla Fondazione.
Il numero dei membri del Comitato scientifico e la sua durata sono fissati dal
Consiglio di Amministrazione nella delibera istitutiva al momento della
costituzione del Comitato stesso. Del Comitato scientifico possono far parte
anche membri del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Comitato scientifico possono partecipare alle adunanze del
Consiglìo qualora convocati e senza diritto di voto. Il Comitato scientifico
elegge a maggioranza, al proprio interno, un coordinatore_
TITOLO VI
18
I.• \
NORME FINALI
Articolo 22: LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Fondazione è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio ndto
residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità
analoghe a quelle della Fondazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal
Consiglio cl iAmm inistrazione nella propria ultima adunanza.
Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina
llno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.
Articolo 23: CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano
applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in
materia.
t.'
19
--------San Giovanni Teatino, lì 20 gennaio 2015
Prato 22//5Gent.mo Sindaco
Dott. Marco Alessandrini
Gent.mo Assessore alle Attività ProduttiveServizio Mercati
: Dott. Giacomo Cuzzi.._'/1!.pidgente del settore aJ/eAttività Produttive
Dott. Gaetano Si/veridel Comune di Pescara
!',., ....,•• ,.
1'·-·-·---·--····· ...l ~.~':~r~:F: -,~"..i<' .r ~-~'.~..,~.
: .-.--{ •__,.,0',
Oggetto: richiesta di poter svolgere l'attività attraverso una convenzione pluriennale per Ilutilizzo della
sede Mercato Ittico al minuto di Pescara per effettuazione mercato di Campagna Amica
Con la presente, la scrivente Organizzazione nella persona della sig.ra Chiara Clavolich, nata a Pescara il
13/12/1977 e residente a Pescara in via R. Paolucci 3,
A seguito
• Di quanto deliberato da codesta amministrazione circa la concessione in uso dei locali del mercatoittico al minuto di Pescara alla scrivente, al fine di avviare un mercato di produttori agricolidenominato: "Mercato di Campagna Amica";
• Dei lavori di sistemazione dei locali stessi che sono stati eseguiti e di quelli che si vorrebberealizzare come sotto si descrive;
Considerato che
• L'attività di vendita diretta avviata continua a riscuotere un notevole interesse da parte dellacittadinanza e che da più parti ci viene richiesto di rendere definitivamente attivo tale mercato diproduttori agricoli;
• L'attivazione del suddetto mercato sotto !'insegna di Mercato di Campagna Amica, con un processodi certificazione sancito dalla Fondazione Campagna Amica (rispetto del Regolamento d'uso delMarchio e sistema di controlli a vari livelli per la verifica del requisito "AGRICOLO e ITALIANO"), harivitalizzato in senso generalizzato le vendite e gli scambi commerciali, trovando un grandeconsenso da parte della popolazione (basti pensare al clima di tranquillità e serenità vissuto dallacittadinanza che acquistava il prodotto, anche all'indomani di pseudo allarmi che ciclicamer\teaffliggono prodotti alimentari provenienti dall'estero). Proprio il processo di certificazione operatoda una Fondazione Nazionale quale quella di Campagna Amica (tra l'altro ancora unico esempio inItalia) ha restituito al consumatore quella fiducia nel prodotto veramente made in Italy che diventapresupposto per un consu ma consapevole e ragionato dei prodotti del territorio, traendone lamassima efficacia in termini di tutela della salute pubblica;
• La str·uttura del Mercato coperto di via Paoluccì potrebbe ricevere un livello di attenzione maggioreda pa rte de lIa scrivente e dell' Associazione Agrimercato d'Abruzzo, ta le da avvia re aItri servizI a
Federazione ::';o'v'i;;.:iale Coldiretti PescaraVia lanciano 15- 6512"- pescara (PE) - C.F. 8000783UboL
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favore della cittadinanza (somministrazione non assistita con angolo "assaggeria e degustazione",consegna a domicilio, corsi di educazione alimentare destinati a consumatori e studenti, etc.);
• Per il motivo di cui sopra, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza ed ai relativi istitutiscolastici insiti sul territorio ( scuote dell'infanzia, scuole elementari, medie, e superiori conparticolare riguardo all'Istituto Alberghiero di Pescara) avrebbe senso dare uno spazio fissodestinato a corsi di educazione alimentare ed ad incontri con i consumatori che approfondiscono gliaspetti inerenti la prod uzione e la rintracciabilità e salubrità degli alimenti; Le esperienzesperimentali condotte fin ora hanno fatto registrare un grande interesse di tutti i consumatori, neiconfronti di tali tematiche e si ritiene che possa essere motivo di orgoglio per l'amministrazionepubblica avere un soggetto dedito a tale attività in sua vece, che riporti il giusto livello valoriale chel'alimento deve avere nella famiglia italiana ed abruzzese/pescarese in particolare. Tale attivitàinfatti ricopre un ruolo di completamento del livello di acculturamento della cittadinanza e non solocirca la tradizione enogastronomica locale nonché la capacità di tale parte della società nelcomunicare tale valore al turista ed al visitatore. Tale punto d'incontro, può essere fisicamenteidentificato, anche come vetrina viva ed attiva delle nostre produzioni, proprio nel mercato deiproduttori agricoli di Campagna Amica;
• Qualunque progetto che vada a realizzare una zona stabile del mercato dedicata anche all'attivitàdi CUI sopra, richiede un impegno finanziario da parte del mondo agricolo che non può, dato ilperiodo di crisi attuale, essere in alcun modo affrontato in un ottica di rinnovo annuale dellaconcessione d'uso, senza alcuna garanzia di riuscire ad ammortizzare !'investimento stesso in uncongruo numero di anni;
• La struttura del Mercato coperto dovrebbe essere provvista di un sistema di riscaldamento per iperiodi freddi e di condiziona mento per i periodi caldi in modo da offrire un'accoglienza migliorealla cittadinanza;
• Sono tanti i fattori che determinano la qualità dei prodotti messi in vendita al mercato di CampagnaAmica dì via Paolucci, troviamo prodo~ti agricoli locali, freschi e gustosi che rispettano le tradizioniculinarie e seguono il ritmo delle stagioni, prodotti a Km Zero, prodotti che non contengono OGM,prodotti Biologici e prodotti certificati DOP e IGP, DOe e IGT;
• La durata della concessione, fissata in via sperimentale fino al 31/12/2013, risulta decisamenteinappropriata anche per supportare un piano di valorizzazione e promozione dei prodotti delterritorio ed un piano di ammortamento di tali investimenti;
CHIEDE
La possibilità di poter svolgere l'attività attraverso una convenzione pluriennale e quindi l'attribuzione alla
scrivente della struttura sopraindicata, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni se non
addirittura in via definitiva, al fine di consentire alla stessa un adeguato lasso di tempo per la erogazione di
tale servizio per la cittadinanza.
Fiduciosi in una benevola accoglienza, distintamente salutiamo.
Il Presidente
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Federazione ProvInciale Coldiretti Pescai d
Via Lanciano 15-65122 Pescara (PE)- C.F. 80007830682
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA LA FEDERAZIONEPROVINCIALE COLDIRETTI DI PESCARA PER L'ISTITUZIONE DEL "MERCATO CAMPAGNAAMICA" RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRJCOLI.
PREMESSO CHE:Con istanza deI2L01.l5 prot.7727, la Federazione Coldiretti Pescara ha chiesto dopo un lungo periodo dipromozione, di poter organizzare, coordinare e gestire il Mercato di Campagna mediante la concessioned'uso dei locali precedentemente concessi per il fine di che trattasi, per un periodo pluriennale;Con deliberazione di Giunta Comunale n. del.. e' stato istituito il "Mercato CampagnaAmica" riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli, ;Con determinazione dirigenziale n, del e' stata affidata ]a concessione in uso dei locali delMercato Ittico al Minuto di via Lungomare Paolucci alla Federazione Provinciale Coldiretti Pescara per ilcoordinamento e l'organizzazione dei posteggi mercatalì indicati nell'allegata planimetria, per un totale dimq 85, per un periodo di anniLa gestione dell'attività viene contestua]mente affidata all''' Associazione per la gestione del mercato deiproduttori agricoli in vendita diretta d'Abruzzo" per brevità Agrimercato, costituita con atto notarilerep.79696 del 27.10.2009, a rogito del notaio Avv. Nicola Giuffré, disciplinata dal Regolamento diMercato Genera]e;TUTTO Clo' PREMESSO:l'anno duemilaquindici, il giorno del mese di , in Pescara , nella casa comunaleTRAIl dott. Gaetano SIIverii nato a Pescara i] 22.02.1960, in qualità di Dirigente del Comune dì Pescara-Settore Attivita' Produttive- Servizio Mercati e altre attività economiche-ELa Dott. Chiara Ciavolich nata a i] C ,F, in qualità di presidente della ColdirettiPescaraIl Sig Di Mascio Pierluigi, nato a Pianella il ---"------- C.F. ------------- in qualità di Presidentedell' AgrimercatoVisti i requisiti di moralità acquisiti come segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:ART.I
Oggetto e finalita'IL Comune di Pescara istituisce il mercato di imprenditori agricoli denominato "Campagna Amica", conun processo di certificazione sancito dalla Fondazione Campagna Amica (rispetto al regolamento d'usodel marchio e sistema di controlli a vari livelli per la verifica del requisito "Agricolo e Italiano" ) perattribuire il vero made in Italy con qualità DOP, DOC, IGT, IGP;All'uopo, il Comune concede in uso alla Federazione Provinciale Coldiretti Abruzzo, i locali del MercatoIttico al Minuto per l'organizzazione ed il coordinamento dei posteggi evidenziati nell'allegataplanimetria e sotto riportati,:
mq. Nominativo tipo]ogia merceologican.]
n.2-
n Comune affida altresì la gestione della vendita esclusiva al dettaglio di prodotti agro alimentari tipiciabruzzesi alla Associazione Agrimercato d'Abruzzo, ed altri servizi a favore della cittadinanza mediantesomministrazione non assistita con angolo assaggeria e degustazione, consegna. a domicilio, corsi dieducazione alimentare destinati a studenti (di varie scuole soprattutto all' Istituto A]berghiero) e aiconsumatori riguardo ]a produzione, salubrità e rintracciabi]ità degli alimenti;
ART.2DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha durata di anni a decorrere dalla esecutività della determinazione diat1idamento, l,;onscadenza alRimane salva la facoltà di revoca della predetta concessione in uso dei locali qualora sopravvenganomotivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 2 mesi
ART.3OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA E DEL GESTORE
Il soggetto concessionario (Coldiretti) deve garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato nelrispetto delle nonne di sicurezza ed igienico sanitarie, con attività di comunicazione e valorizzazione,favorendo eventi collaterali al mercato agricolo;
Pag.8
Il soggetto gestore (associazione Agrimercato d'Abruzzo) assume l'obbligo di tutte le spese generalistipulando i relativi contratti con le società erogatrici dei servizi, nonché l'obbligo di attrezzare a propriespese , i posteggi, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie dotandosi delmanuale HACCP previsto dalla normativa sanitaria in materia.Il concessionario trasmette trimestralmente al comune una relazione in ordine alle attività, esercitandoun'attività di controllo sul rispetto del regolamento di gestione del mercato, e comunicando gliaggiornamenti sulle nuove ammissioni o estromissioni.Assume inoltre tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione, anchecon !'implementazione dell'impianto di condizionamento, previo parere del Servizio Comunale Mercati.Si obbliga altresì al versamento in favore del Comune di un canone concessorio mensile pari ad €------------ oltre iva , entro il 10 di ciascun mese ,nonché ad osservare tutte le nomle previste nel vigenteRegolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, anche per quanto attiene lamancata corresponsione del canone.Fornisce gli elenchi degli agricoltori che intendono essere ammessi al mercato, assegna i posteggigarantendo una giusta gamma e massima diversificazione dei prodotti ed il possesso dei requisiti di legge
ARTATERMINI DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza e nei casi di cessazione della concessione (decadenza,rinuncia o revoca) i locali dovrannoessere riconsegnati liberi da persone e da cose ed in perfetto stato di manutenzione.In caso di danni subiti ed accertati nelle forme di legge il Gestore (Agrimercato) dovra' provvedere alripristino a proprie spese.
ART.5DIVIETI
E' espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dei locali in uso per fmalità diverse.ART.6
ORARIIl Gestore e' tenuto ad osservare gli orari di apertura e ch iusura .. " dalleore -------------alle ore---------, derogabili per interesse pubblico ed in occasione di particolari eventi, tuttele disposizioni in ordine allo smalti mento dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti in materia
ART. 7RESPONSABILIT A'
Il soggetto concessionario e il soggetto gestore restano responsabili nei confronti dell' AmministrazioneComunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.
ART.8SPESE
Tutte le spese relative alla presente convenzione sono poste a carico del soggetto gestore
ART.9FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti, il foro competente e' quello di Pescara.
Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, vienesottoscritto come appresso.
IL SINDACO
F.to Avv. Alessandrini Marco
Per copia conforme all'originale.
Pescara, Ij~
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Monaco Carla
A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certificache copia della presente delìberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 1 APRI 2015al ~. 6 [~IAGI 2015 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì _
SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorìoper 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per glieffetti dell'art. 134 - 30 comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì _
COMUNE DI PESCARA
N. di prato
FASCICOLO UFFICIO
Pescara, lì _
All'Ufficio _
All'Ufficio _...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE