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Como 2011 Dott. Antonino Zagari
Consenso informato e tutela dati personali
Consenso informato e tutela dei dati personali
Como
Dott. A. Zagari
Como 2011 Dott. Antonino Zagari
Consenso informato e tutela dati personali
1957 STATI UNITI – per la prima volta in un caso giudiziario fu sancito il passaggio:
Dal solo “CONSENSO” del paziente (era già un obbligo all’epoca)
Al ”INFORMED CONSENT” (consenso informato):ESPLICITO E PREVENTIVO DOVERE DI INFORMARE
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Consenso informato e tutela dati personali
IN ITALIA 29 ANNI FA LA CORTE DI CASSAZIONE HA AVUTO MODO DI AFFERMARE:
In tema di responsabilità del medico connessa all'esecuzione di un intervento
chirurgico, l'accertamento del consenso del paziente, essenziale per la liceità dell'atto operatorio,… dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo della effettiva portata dell'intervento, in relazione alla sua gravità, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficoltà, alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, così da poter decidere tra l'opportunità di procedere all'intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti.
Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 1982 n. 3604, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 6
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Consenso informato e tutela dati personali
Quali sono le norme che Quali sono le norme che regolamentano il consenso ?regolamentano il consenso ?
Art. 13 (costituzione)Art. 13 (costituzione) "La libertà personale è inviolabile"
Art. 32 (costituzione)Art. 32 (costituzione)
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
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Art. 5 Codice civile Art. 5 Codice civile
Atti di disposizione del proprio corpoAtti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
QQuali sono le norme che regolamentano il uali sono le norme che regolamentano il
consenso ?consenso ?
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Consenso informato e tutela dati personali
LEGGE 833/78 art. 33
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
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• Nessun intervento in campo sanitario può essere
effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto
vi abbia dato il consenso libero e informato.
• Questa persona riceve preventivamente un’informazione
adeguata riguarda sia allo scopo e alla natura
dell’intervento, che alle sue conseguenze e ai suoi rischi.
• La persona a cui è diretto l’intervento può in ogni
momento ritirare liberamente il proprio consenso.
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Art. 50 C.P. (consenso dell'avente diritto)
"non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso
della persona che può validamente disporne".
Il consenso fa diventare lecito anche l’illecito!!!!!
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STAGIONI DELL’ETICA IN SANITA’STAGIONI DELL’ETICA IN SANITA’
Epoca pre-moderna
Etica medica
Epoca modernaBioetica
Epoca post-moderna
Etica dell’organizzazione
La Buona Medicina
Quale trattamento porta maggior beneficio al paziente?
Quale trattamento rispetta il malato nei suoi valori e nell’autonomia delle scelte ?
Quale trattamento ottimizza l’uso delle risorse e produce un paziente/cliente soddisfatto ?
Il Medico ideale Paternalismo benevolo Autorità democraticamente condivisa
“Leadership” morale, scientifica, organizzativa
Il buon paziente Obbediente (“compliance”)
Partecipante(consenso informato)
Cliente soddisfatto e consolidato
Il buon rapporto Alleanza terapeutica(il dottore con il suo paziente)
“Patnership”(professionista-utente)
“Contratto di assistenza:Azienda/cliente
Il buon infermiere
“Paramedico” esecutore delle decisioni mediche, supporto emotivo del paziente
Professionista facilitatore della comunicazione, a beneficio di un paziente autonomo
Soggetto responsabile della qualità dei servizi affidati autonomia
Chi prende decisione
Il medico in “scienza e coscienza”
Il medico e il malato insieme (decisione consensuale con evidenze scientifiche)
l’equipe e l’utente (negoziazione-appropriatezza)
Principio guida Beneficialità Autonomia Giustizia
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Consenso informato e tutela dati personali
Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
Codice Deontologico Dell’Infermiere Testo approvato dal Comitato centrale nel 2009
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Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
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Consenso informato e tutela dati personali
Articolo 25 (Trattamento dei dati????????????)
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri.
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La mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi, o addirittura mortali, per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto; ciò sull'implicito rilievo che, in difetto di consenso informato da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché si risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche la prestazione e stata eseguita correttamente. Cassazione civile sez. III del 09 febbraio 2010 n. 2847 Ragiusan 2010, 309-310, 154
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è utile precisare che bisogna distinguere il consenso dall'informazione al paziente che, anche se intimamente collegate, sono comunque due concetti distinti.
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COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE (che devono
coniugarsi tra di loro) con cui il professionista
garantisce il suo dovere professionale di tutela della
salute
• consenso non come “PERMESSO” ma come
“SCELTA AUTONOMA” in cui è protagonista la
persona; adesione consapevole, formata e di fiducia
responsabile alla proposta del sanitario
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Consenso informato e tutela dati personaliTrib. Bologna Sez. III Sent., 23 gennaio 2009
La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato , in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione delle norme ….. Mentre, sul piano del danno - conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell'integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad un'esecuzione del trattamento corretta o scorretta.Trib. Bologna Sez. III Sent., 23-01-2009
Bo.Si. c. Go.Pa.
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• Privilegiare la chiarezza e commisurare il dettaglio alla capacità di comprensione ed alle esigenze della persona
•Evitare l’accanimento ed il terrorismo informativo (reazioni abnormi ed eccezionali);
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-l'illustrazione delle caratteristiche dell'intervento e la prospettazione del bilancio "rischi/benefici", in assenza della quale la manifestazione del consenso potrebbe ritenersi viziata da errore e quindi non valida;
- una manifestazione inequivoca dell'assenso (implicita o esplicita), che varrebbe sempre la pena che fosse documentato, anche se non necessitano particolari formule di rito;
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Consenso informato e tutela dati personali
Nell'ambito dell'attività' medico-chirurgica la necessità di documentare adeguatamente il consenso del paziente mediante la sottoscrizione di apposito modulo ha la funzione primaria di dare atto della completezza dell'informazione fornita dal sanitario e della volontà espressa dal paziente, così che tanto più precisa e completa e' la specificazione della natura dell'atto chirurgico tanto maggiore e' la certezza che il malato sia stato correttamente richiamato all'atto di assenso e ai suoi effetti. Peraltro, quando la manifestazione del consenso non risponda ai requisiti della precisione e della completezza, non può dirsi per ciò solo che il paziente non abbia ricevuto una corretta informazione e che, di conseguenza, la scriminante non operi, dovendosi invece rigorosamente accertare la mancanza di una corretta informazione e la conoscenza di tale fatto in capo al sanitario. (Fattispecie nella quale il paziente sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione valvolare aveva rilasciato dichiarazione di assenso su un modulo dal contenuto generico, nel quale non erano specificate il tipo di valvola impiantata, la novità dell'utilizzo e la possibile alternativa dell'impianto di altra con diverse caratteristiche e di uso ormai consolidato).
Pretura Milano, 2 marzo 1998 Foro ambrosiano 1999, 131 (s.m.)
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Consenso informato e tutela dati personali
• LA FIRMA SU UN PEZZO DI CARTA NON E’ C.I.
•Il C.I. NON PUÒ RIDURSI AD UN MERO PASSAGGIO
BUROCRATICO (16.11.2004 TRIBUNALE di VENEZIA )
•LA FIRMA SENZA ALCUNA INFORMAZIONE NON
TUTELA SU DI UN PIANO MEDICO LEGALE
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Consenso informato e tutela dati personali
Non può ritenersi valido il consenso espresso da uno dei parenti, giacchè quando, come nel caso di specie, il paziente è capace di intendere e volere egli è l'unico soggetto legittimato a consentire trattamenti che incidano sul proprio corpo e sulla qualità della propria vita.
Tribunale Milano, 14 maggio 1998
Resp. civ. e prev. 1999, 487 nota (GORGONI)
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Consenso informato e tutela dati personali
OOrientamenti della rientamenti della GiurisprudenzaGiurisprudenza
Lede il diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alla propria salute, ed è conseguentemente tenuta a risarcire il danno esistenziale ex art. 2059 c.c., la struttura sanitaria che, pur avendo fatto sottoscrivere al ricoverato il modulo per il consenso informato, non fornisce adeguate informazioni in merito ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento chirurgico, in relazione anche alla natura dell’operazione e al livello culturale ed emotivo del paziente.
(Trib. Venezia 4.10.2004, DResp. 8-9/2005, 863).
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Consenso informato e tutela dati personali
Chi deve informare il paziente e acquisire il consenso
• Il dovere di raccogliere il consenso / dissenso è del medico che si sia proposto di intraprendere l’attività diagnostica e/o terapeutica e/o di altro operatore sanitario limitatamente agli atti e alle informazioni di sua specifica competenza
• E’ fortemente raccomandabile che l’acquisizione del consenso venga effettuata da chi esegue la prestazione
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Art. 54 C.P.: Stato di necessità
Non è punibile chi abbia Non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal sé od altri dal pericolo attualepericolo attuale di di
un un danno grave alla personadanno grave alla persona, , pericolo non da lui pericolo non da lui
volontariamente causato volontariamente causato né né altrimenti evitabilealtrimenti evitabile, sempre che il , sempre che il fatto sia fatto sia proporzionale proporzionale al pericoloal pericolo..
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CASI PARTICOLARI
• Incapace naturale
• Minorenne
• Interdetto
• Amministrato
• Paziente affetto da HIV
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L’incapace naturale giuridicamente è la persona che sebbene legalmente capace, sia tuttavia PER CAUSE NATURALI ANCHE TRANSITORIE incapace di intendere o di volere (ART. 428 C.C) . Gli atti compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore
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INCAPACITÀ NATURALE COSA FARE?
1. Prestare le cure indispensabili e indifferibili.
2. portare il paziente verso un miglioramento della propria capacità decisionale Il consenso diventa uno degli obiettivi della terapia.
3. Concordare ogni intervento con i parenti più stretti
4. Quando vi è dissenso tra i familiari o le decisioni sono contrarie all’interesse del paziente adire al giudice tutelare per una amministrazione di sostegno o al Procuratore della Repubblica per l’iniziativa di una interdizione.
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Prima dei 7 anniPrima dei 7 anniImpossibile un consenso autonomo del bambino
Dai 7 ai 14 anniDai 7 ai 14 anniVa ricercato il consenso del bambino e dei genitori
Dopo i 14 anniDopo i 14 anniÈ prioritario il consenso dell’adolescente
Comitato Nazionale per la Bioetica
IL CONSENSO DEL MINORE
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PAZIENTE MINORENNE
• La potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316,comma 2, C.C.) o da un solo genitore se l’altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà.
• Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 C.C). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.
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PAZIENTE MINORENNEinterventi importanti
a) Entrambi i genitori presenti e d’accordo: si acquisisce il consenso e si procede. Il consenso comune è sempre necessario in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo (art. 155, comma 3, e 317, comma 2 – C.C.).
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b) Assenza di un genitore incapacità - naturale o dichiarata con pronuncia di interdizione giudiziale - che renda impossibile l’esercizio della potestà per l’atto sanitario: •è sufficiente l’acquisizione del consenso del solo genitore presente e capace (art.317, comma 1 CC).
c) Assenza di un genitore per lontananza o impedimento:•Al fine di semplificare e snellire questa fase, si propone che il genitore presente compili e sottoscriva sotto la sua responsabilità il modulo di autocertificazione attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro genitore, che deve essere conservato insieme al modulo di consenso.
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d) disaccordo tra i genitori: in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, quindi non si può procedere all’erogazione dell’atto sanitario, a meno che non ricorra lo stato di necessità, art. 54 CP.
e) opposizione di entrambi i genitori: se ritiene indispensabile l’atto sanitario per il minorenne, e la situazione non riveste carattere di urgenza, si procede con la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni perché presenti ricorso al Tribunale per i minorenni per un provvedimento che precluda ai genitori l’esercizio della potestà limitatamente a quello specifico atto sanitario e autorizzi tale atto anche a prescindere dal loro consenso.
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f) Minorenne che giunga alla struttura sanitaria non accompagnato:
• Se ricorre lo stato di necessità (art. 54 C.P.) si procede;• In caso contrario si procede a contattare i genitori
g) minorenne che vive in strada senza reperibilità dei genitori o minore straniero non accompagnato Procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per un provvedimento autorizzativo urgente. Si dovrà inoltre segnalare il caso al giudice tutelare per l’apertura di tutela e la nomina di un tutore.
h) Minorenne che ha un tutore: è necessario un Consenso esplicito del tutore
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PPAZIENTE INTERDETTOAZIENTE INTERDETTO Soggetto maggiorenne affetto da abituale infermità di mente che lo renda
incapace di provvedere ai propri interessi, sia dichiarato incapace di intendere e di volere (art. 414 C.C).
Il giudice lo dichiara con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi e nomina un tutore, che ha la funzione di rappresentante legale ed ha titolo ad esprimere il consenso alle prestazioni sanitarie nell’interesse della persona assistita, se ciò non è esplicitamente escluso dal provvedimento.
I provvedimenti di nomina dovranno essere trattenuti in copia agli atti unitamente al documento di riconoscimento del soggetto nominato; Qualora sorgano dubbi sulla titolarità ad esprimere il consenso all’atto sanitario dovrà essere richiesto parere all’ufficio legale dell’azienda. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al soggetto tutelato e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con la sua capacità di comprensione.In caso di opposizione da parte del tutore, al di fuori dello Stato di necessità, informare il giudice tutelare.
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Consenso informato e tutela dati personali
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(Legge 6/2004)• Art. 406 c.c. I Responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso … o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(Legge 6/2004)può ritenersi acquisito dall'ordinamento il principio per
cui il "sostegno" normativo della "cura" della persona (e degli "interessi" di essa) non si limita alla sfera economico-patrimoniale ma tiene conto dei bisogni e delle aspirazioni dell'essere umano ricomprendendo ogni attività della vita civile giuridicamente significativa; questo comporta il coinvolgimento anche di quel diritto-dovere di esprimere il c.d. consenso informato a terapie mediche e/o interventi quando l'interessato non sia in grado di determinarsi.
Tribunale di Modena, con il decreto 15 settembre 2004http://www.altalex.com/index.php?idnot=3264
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OOrientamenti della rientamenti della GiurisprudenzaGiurisprudenza
Ricorrono i presupposti affinché la decisione in merito al consenso al trattamento sanitario venga rimessa all'amministratore di sostegno quando l'interessata non abbia la capacità naturale necessaria ad esprimere un consenso od un rifiuto consapevoli in relazione al trattamento chirurgico prospettato dai sanitari, né vi è la probabilità che l'interessata riacquisti in tempi brevi la capacità d'intendere e di volere idonea a consentirle una decisione consapevole, mentre d'altro canto l'intervento sanitario è manifestamente necessario ed urgente.(Trib. Roma, 22.12.2004, GM, 2005, 11 2344)
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OOrientamenti della Giurisprudenzarientamenti della Giurisprudenza
Soggetto affetto da disturbo delirante cronico delirante con tematiche di grandezza con negazione della malattia e da una forma grave di diabete.
Dato atto dell’incapacità di esprimere un valido consenso all’indispensabile sottoposizione a cure e terapie antidiabetiche, autorizza l’Amministratore di sostegno a porre in essere, in nome e per conto del beneficiario, tutte le iniziative che si renderanno necessarie al fine di attuare l’inserimento … in una struttura protetta del circondario; autorizza altresì l’amministratore di sostegno ad esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso informato ai trattamenti terapeutici proposti dai medici, se ed in quanto richiesti e/o necessari, ponendo in essere ogni iniziativa conseguente.
(Trib. Modena, 15.9.2004, www.altalex.com)
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Consenso informato e tutela dati personali
NessunoNessuno può essere sottoposto, senza il suo può essere sottoposto, senza il suo
consenso, ad analisi tendenti ad accertare consenso, ad analisi tendenti ad accertare
l’infezione da HIV se non per motivi di l’infezione da HIV se non per motivi di necessità necessità
clinicaclinica nel suo interesse. nel suo interesse.
La comunicazione di risultati di accertamenti La comunicazione di risultati di accertamenti
diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV
può essere data può essere data esclusivamente alla persona esclusivamente alla persona
cui tali esami sono riferiticui tali esami sono riferiti..
Consenso informato e HIVConsenso informato e HIVConsenso informato e HIVConsenso informato e HIV
Art 5 Legge 135/1990Art 5 Legge 135/1990
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Consenso informato e tutela dati personali
Secondo recenti pronunce giurisprudenziali (Secondo recenti pronunce giurisprudenziali (Corte di Corte di
Assise di Appello di Brescia 26.09.2000 – Corte di Assise di Appello di Brescia 26.09.2000 – Corte di
Cassazione Sez. I 14.06.2001, n.775Cassazione Sez. I 14.06.2001, n.775) l’intrattenere ) l’intrattenere
rapporti sessuali reiterati e non protetti nell’ambito di rapporti sessuali reiterati e non protetti nell’ambito di
una relazione affettiva (coniugale o meno) una relazione affettiva (coniugale o meno) senza senza
informare il partner informare il partner del proprio stato di del proprio stato di
sieropositività, determina una responsabilità a titolo di sieropositività, determina una responsabilità a titolo di
omicidio volontario omicidio volontario per dolo eventuale, quando si per dolo eventuale, quando si
possa provare che il soggetto stesso fosse stato possa provare che il soggetto stesso fosse stato
consapevole del proprio stato.consapevole del proprio stato.
Consenso informato e HIVConsenso informato e HIVConsenso informato e HIVConsenso informato e HIV
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Consenso informato e tutela dati personali
Cass. civ. Sez. III Sent., 30 gennaio 2009, n. 2468Colui il quale venga sottoposto ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV ha il diritto - riconosciutogli sia dal generale principio di cui all'art. 32 della Costituzione, sia dall'art. 5, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135 - sia di esserne informato , sia di rifiutare il trattamento. Tale diritto può venir meno solo nel caso in cui vi sia necessità di intervenire ed il paziente non sia in grado di esprimere il proprio consenso , ovvero nel caso di preminenti esigenze di interesse pubblico, quali la necessità di prevenire un contagio. Ne consegue che l'esecuzione delle suddette analisi senza il consenso del paziente, sebbene questi fosse pienamente in grado di esprimerlo, costituisce un fatto illecito ed obbliga il sanitario che l'ha eseguito al risarcimento del danno. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 11 maggio 2004) Cass. civ. Sez. III Sent., 30-01-2009, n. 2468 (rv. 606329) V.A. c. C.C.
FONTIMass. Giur. It., 2009 - CED Cassazione, 2009 -- Danno e Resp., 2009, 4, 446
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Consenso informato e tutela dati personali
OOrientamenti della rientamenti della GiurisprudenzaGiurisprudenza
La responsabilità e i doveri del medico non riguardano solo l’attività propria e dell’eventuale equipè che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente. Il consenso informato – personale del paziente o di un proprio familiare – in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell’arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento…
(Cass. Civ., 16.5.2000, n. 6318, D Resp., 2/2001, 154) .
Como 2011 Dott. Antonino Zagari
Consenso informato e tutela dati personali
L’informazione del paziente ed il consenso informatoL’informazione del paziente ed il consenso informato
Art. 584 c.p.:Art. 584 c.p.: “ “omicidio preterintenzionaleomicidio preterintenzionale””
Art. 582 c.p.:Art. 582 c.p.: “ “lesione personale dolosalesione personale dolosa””
Art. 609 c.p.:Art. 609 c.p.: “ “violenza privataviolenza privata””
Art. 613 c.p.:Art. 613 c.p.: “ “stato di incapacità procurato stato di incapacità procurato
mediante violenzamediante violenza””
Assenza o carenza di consenso informato: Assenza o carenza di consenso informato: ipotesi delittuoseipotesi delittuoseAssenza o carenza di consenso informato: Assenza o carenza di consenso informato: ipotesi delittuoseipotesi delittuose
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Consenso informato e tutela dati personali
:
DELITTI CONTRO LA VITA
E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE
Art. 582 Lesione personale DolosaChiunque cagiona ad alcuno una lesione personale,
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). (1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
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:
DELITTI CONTRO LA VITA
E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE
Art. 590 c.p. : chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da
uno a tre anni”
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CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALICLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI
Durata malattia
fino a 20 gg da 21 a 40 gg più di 40 ggCertamente o probabilmente insanabile
LIEVISSIME LIEVI GRAVISSIMEGRAVIArt 582 cp
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LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Querela Ufficio Ufficio Ufficio
Dolose
Art. 582 c.p.
Art. 595 c.p.
PROCEDIBILITA’ DELLE LESIONI PERSONALIPROCEDIBILITA’ DELLE LESIONI PERSONALI
LIEVISSIME LIEVI GRAVI GRAVISSIME Querela Querela Ufficio/querela Ufficio/querela
Colpose
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La percezione e vissuto del C.I. :
• solo come obbligo giuridico, deontologico burocratico
• come elemento di conflittualità con il paziente
• come messa in discussione del proprio ruolo
e non:
•come nuovo sistema relazionale (patto) tra operatore sanitario e persona
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CODICE DELLA PRIVACY
E
SEGRETO PROFESSIONALE
Dott. Antonino Zagari
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Codice della Privacy D. lgs. 196/03
Le finalità
del consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di gestione (tecnicamente “Trattamento”) dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli stessi. Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 del testo unico, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". Tale diritto appartiene alla categoria dei diritti della personalità.
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Il diritto sui propri dati è differente dal diritto alla riservatezza.
Il diritto sui propri dati è più ampio, in quanto non riguarda solamente informazioni inerenti alla propria vita privata, ma si estende in generale a qualunque informazione relativa ad una persona, anche se non coperta da riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione).
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La privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni
personali e della propria vita privata: (il diritto di essere lasciati in pace")** the right to be let alone, secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a
formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren (si veda il loro articolo The Right to Privacy, in "Harvard Law Review", 1890).
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Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che questo avvenga contro la volontà dell‘avente diritto, ovvero secondo modalità pregiudizievoli. Infatti il testo unico definisce i diritti degli interessati, la modalità di raccolta e i requisiti dei dati, gli obblighi di chi raccoglie, detiene o tratta dati personali e le responsabilità e sanzioni in caso di danni.
Il nuovo codice non muta la disciplina complessiva della protezione dei dati personali, in quanto la finalità di questo testo di legge è quella di razionalizzare il complesso di norme esistenti attraverso lo strumento del testo unico.
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Parte IDisposizioni Generali
individua le regole sostanziali per il trattamento dei dati personali che si applicano a tutti i trattamenti, salvo quanto previsto dalle disposizioni
della Parte II
Parte IIDisposizioni relative a
specifici Settoriindividua le regole applicabili a specifici
settori, quali: sanitario, istruzione, lavoro, bancario, comunicazioni
elettroniche, etc.;
Parte IIITutela dell’interessato e
sanzioni.
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Il Principio di necessità rappresenta un potenziamento dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento già individuati con la previgente legge 675/96.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 3
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Art. 4 (definizioni) dati da proteggere
a) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;b) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;c) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;d) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti …in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ecc. ;
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• Principi di tutela dei dati personaliliceità di raccolta e trattamento dei dati
uso per scopi legittimi e determinati
uso non diverso da quanto dichiarato
adeguati pertinenti e non eccedenti
esatti e aggiornati
conservati solo per il tempo necessario
garantiti nella sicurezza e nell’accesso
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Rif. Artt.4-28,29,30 D.Lgs 196/03
Interessato
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
Incaricati del trattamento
• Persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento; operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
• La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Titolare del trattamento
E’ la persona fisica o il soggetto giuridico, nel suo complesso, o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Responsabile del trattamento
• è designato dal titolare facoltativamente.• è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
• possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
• I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
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Titolare deltrattamento
Delegato delTitolare
Incaricati deltrattamento
UFFICIOPRIVACY
Responsabiledel trattamento
ResponsabileDel trattamento
ResponsabileDel trattamento
Direttore Generale o altra funzione delegata
Comitato interdisciplinare
Funzioni di staff
Responsabili di Funzione/Area
Tutti coloro chetrattano dati
Azienda nel suo complesso
Incaricati del trattamento
Figure previste dalla legge
Figure a supporto operativo/organizzativo
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Art. 77. Casi di semplificazioneprocesso semplificato per: a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi;b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto;c) per il trattamento dei dati personali.
Le modalità semplificate sono applicabili:a) dagli organismi sanitari pubblici;b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;c) dagli altri soggetti pubblici che si occupano di prevenzione e sicurezza del lavoro.
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L’informazione degli interessati (art. 13 Codice)
I soggetti interessati o la persona presso la quale sono raccolti i dati devono essere obbligatoriamente e preventivamente informati circa:
• le finalità e le modalità del trattamento;• l’obbligo o la facoltà di conferire i dati;• le conseguenze giuridiche del rifiuto a rispondere;• i soggetti a cui i dati possono essere comunicati;• l’ambito di diffusione dei dati;• i diritti spettanti;• l’indicazione del titolare e del responsabile del trattamento.
Il contenuto delle informazioni obbligatorie è stato ampliato.Il Titolare ora è tenuto ad informare l’interessato circa l’ambito di comunicazione dei dati, citando, oltre i Titolari e i Responsabili (come nella normativa previgente) anche quei soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati.
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1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o, purchè autorizzati, al prossimo congiunto, familiare, convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti … congiunto ecc.. L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
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Consenso artt. 13-78-81
Art. 81. Prestazione del consenso 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, (modalità semplificate unico consenso per più trattamenti)……
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Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ha diritto di conoscere• l’origine dei dati personali • le finalità e le modalità del trattamento• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici• gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato ai sensi dell’art. 5• le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Ha diritto di ottenere• l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati che lo riguardano• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.• L’attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi
Ha diritto di opporsi• Al trattamento dei dati che lo riguardano per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta• Al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
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• Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
• 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
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Esempio: cartelle cliniche art. 92
• 1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati.
• 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
• a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
• b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile
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Art.8 (Esercizio dei Diritti)
I diritti di cui all’art. 7(diritto di accesso ai dati personali da parte dell’interessato) sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
• Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.• Entro il termine di cui sopra, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
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Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:a) soluzioni volte a rispettare… un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
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(continua )g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto professionale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12 (MMG).
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• 1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 112/98 (es: ordinanze sindaco).
• 2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
• a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
• b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
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• 3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia (stato di necessità e bisogno).
• 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
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Il d.lgs 196/03 ha inasprito le sanzioni da applicare in caso di inadempienza del Titolare, il quale è responsabile civilmente e penalmente.
Particolare rilevanza viene data all’adozione delle idonee e preventive misure di sicurezza e soprattutto alla mancanza delle misure minime per le quali sono previste sanzioni penali anche se commutabili in rilevanti ammende.
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Responsabilità Civile
Art. 15 Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La legge ha parificato il trattamento di dati personali, all’esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 c.c., con conseguente presunzione di colpa del gestore e relativa inversione dell’onere della prova
D.P.= Dati Personali D.S.= Dati Sensibili
Il Sistema Sanzionatorio
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ILLECITI CIVILI Sanzioni Amministrative
Art. 161 Omessa o inidonea informativa Sanzione da 3.000 € a 18.000 €
Art. 161 Omessa informativa per dati sensibili o giudiziari
Sanzione da 5.000 € a 30.000 € o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza o di pregiudizio
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante
Sanzione da 10.000 € a 60.000 €
Art. 164 Omessa informazione o esibizione dei documenti
Sanzione da 4.000 € a 24.000 €
ILLECITI PENALI Sanzioni Penali
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 169 Omessa adozione delle misure minime di sicurezza
Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 € a 50.000 €
Art. 170 Innosservanza dei provvedimenti del Garante Reclusione da tre mesi a due anni
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622 c.p. Rivelazione di segreto professionale. — Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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§ - una paziente ricorreva alla autorità giudiziaria esponendo che nel corso di un ricovero presso un reparto ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia, pur
avendo richiesto al personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti lo stato di ex tossicodipendente in terapia con metadone, durante una visita da
parte di una sorella le veniva chiesto in presenza di quest'ultima dalla caposala quando voleva che le portasse il metadone.
Il Tribunale ha condannato l’Azienda ospedaliera al risarcimento del danno in considerazione del fatto che, nel caso specifico, si era in presenza di
comunicazione di dati non solo al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice della privacy, ma addirittura in presenza di un espresso divieto della donna.
Lo stesso codice della privacy impone l'adozione di misure minime di sicurezza per prevenire durante i colloqui l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e ad evitare che le
prestazioni sanitarie avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti. Dette condotte sono sanzionate anche dal codice deontologico medico e degli
infermieri. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Tribunale di Pordenone – Sent. del 16.04.2010
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Cartelle cliniche, fascicoli personali e, in generale, documenti che contengono informazioni sullo stato di salute detenuti da un’amministrazione pubblica, possono essere accessibili da persone diverse dal “malato” solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di “pari rango”, ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati. La comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (artt. 71, 92 e 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali). In ogni altra situazione prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli altri diritti fondamentali del malato. Garante per la protezione dei dati personali - newsletter 15-21 settembre 2003).
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Consenso informato e tutela dati personali"A norma dell’ art. 5, comma 1, L. 5 giugno 1990, n. 135 è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all'esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi". 6.- Il Giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico). CORTE di CASSAZIONE Penale - Sez. III, 30-01-2009, n. 2468
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326 C.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
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L'elemento distintivo significante tra il reato previsto dall'art. 622 c.p., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p. - la cui differenza pure e' possibile cogliere in base alla diversita' della "ratio" incriminatrice (tutela della liberta' del singolo per l'art. 622 c.p. e tutela della p.a. per l'art. 326 c.p.), della qualificazione giuridica (reato, rispettivamente, di danno ovvero di pericolo) e delle condizioni di perseguibilita' (a querela ovvero d'ufficio) - e' essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui e' interdetta la divulgazione: il quale, nella ipotesi dell'art. 326 c.p., deve riguardare notizie "di ufficio", quelle, cioe', concernenti un atto o un fatto della p.a. in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o amministrativa "stricto iure", mentre, nella ipotesi dell'art. 622 c.p., deve essere riferito a notizie apprese "per ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse e' depositario in virtu' del suo "status" professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza.
Cassazione penale sez. VI, 19 aprile 1996, n. 8635
Riv. it. medicina legale 1998, 581 (s.m.)
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La giusta causa della rivelazione ricorre non solo in presenza di una causa di giustificazione, ma ogni qualvolta vi sia un interesse preminente che impone o consente al professionista la rivelazione del segreto.
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c.p.p. 200. Segreto professionale. — 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
a)i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
Comma 2
Il giudice, se ha motivo di dubitare della dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga….
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Il comma 2° indica i poteri del giudice nel corso della procedura per l’opposizione del segreto professionale: a fronte della domanda, rivoltagli in sede di esame, il teste può opporre il segreto professionale se ritiene che l’oggetto della domanda rientri tra le conoscenze da lui acquisite per ragioni di professione e coperte da riserbo. Nell’ipotesi in cui sussista dubbio sulla fondatezza del dedotto segreto è, tuttavia, in potere del giudice disporre accertamenti in tema; se, poi, l’opposizione del segreto dovesse risultare infondata, il giudice ordinerebbe al testimone di deporre
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c.p.p 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. — 1. i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
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c.p.p. 334. Referto. — 1. Chi ha l’obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
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365. Omissione di referto. — Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro (1) (2). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384] (3
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Il d.lgs 196/03 ha inasprito le sanzioni da applicare in caso di inadempienza del Titolare, il quale è responsabile civilmente e penalmente.
Particolare rilevanza viene data all’adozione delle idonee e preventive misure di sicurezza e soprattutto alla mancanza delle misure minime per le quali sono previste sanzioni penali anche se commutabili in rilevanti ammende.
Il Sistema Sanzionatorio
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Consenso informato e tutela dati personali
Il Sistema Sanzionatorio
Il blocco Art. 4 – Definizion
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a) …..
b) …..
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) …..
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
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Responsabilità Civile
Art. 15 Chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La legge ha parificato il trattamento di dati personali, all’esercizio di attività pericolose, ex art. 2050 c.c., con conseguente presunzione di colpa del gestore e relativa inversione dell’onere della prova
D.P.= Dati Personali D.S.= Dati Sensibili
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Consenso informato e tutela dati personali
Art. 167 (Trattamento illecito dei dati )1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19, (soggetti pubblici) 23 (consenso), 123 (dati relativi al traffico), 126 (dati relativi all’ubicazione), e 130 (comunicazioni indesiderate), ovvero in applicazione dell’art. 129 (elenco abbonati), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt.
17 (trattamento che presenta rischi specifici) 20 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili)21 (principi applicabili al trattamento dei dati giudiziari)22 (principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari)25 (divieto di comunicazione e diffuzione)26 (garanzie per i dati sensibili)27 (garanzie per i dati giudiziari)45 (trasferimenti vietati)
È punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a quattro anniArt. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante )
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’Art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o procedure atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Illeciti Penali
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Art. 169 (Misure di Sicurezza )1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza previste dall’Art. 33 è punito con
l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquanta mila euro.2. L’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è
impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato.
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante )1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’Art. 26 (garanzie per i
dati sensibili) 90 (dati genetici), 150 (provvedimento a seguito di ricorso), 143 (procedimenti per i reclami), è punito con la reclusione da tre a due anni
Art. 171 (Altre Fattispecie)1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 113 (raccolta di dati e pertinenza –Lavoratori-) e 114 (controllo a
distanza) è punibile con le sanzioni dell’art. 38 della legge 20 maggio 1970 n 300. (diritti dei lavoratori)
Art. 172 (Pene accessorie)1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice comporta la pubblicazione della sentenza
Illeciti Penali
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Le Sanzioni (sintesi)
ILLECITI CIVILI Sanzioni Amministrative
Art. 161 Omessa o inidonea informativa Sanzione da 3.000 € a 18.000 €
Art. 161 Omessa informativa per dati sensibili o giudiziari
Sanzione da 5.000 € a 30.000 € o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza o di pregiudizio
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante
Sanzione da 10.000 € a 60.000 €
Art. 164 Omessa informazione o esibizione dei documenti
Sanzione da 4.000 € a 24.000 €
ILLECITI PENALI Sanzioni Penali
Art. 167 Trattamento illecito di dati personali Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 169 Omessa adozione delle misure minime di sicurezza
Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 € a 50.000 €
Art. 170 Innosservanza dei provvedimenti del Garante Reclusione da tre mesi a due anni