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Come e perché si è giunti a SISTRI: evoluzione del quadro normativo europeo ed italiano in materia di rifiuti “Laboratorio sulla gestione dei rifiuti nelle Università sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)” ing. Giovanni Balbo 24 maggio 2012

Come e perché si è giunti a SISTRI: evoluzione del ... · recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre

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Come e perché si è giunti a SISTRI: evoluzione del

quadro normativo europeo ed italiano in materia di

rifiuti

“Laboratorio sulla gestione dei rifiuti nelle Università sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(SISTRI)”

ing. Giovanni Balbo

24 maggio 2012

Evoluzione delle norme in materia di rifiuti

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 915 Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale (recepimento di 15 direttive concernenti rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi, acque, prevenzione integrata dell’inquinamento-IPPC, VIA, VAS, inquinamento atmosferico, limitazione alla emissione di COV, tenore di zolfo nei combustibili, danno ambientale)

Ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Trent’anni di direttive

75 /442 sui rifiuti 15 articoli 1.329 parole 9.039 caratteri78/319 sui rifiuti tossici e nocivi 22 art e 1 allegato 2.524

parole 16.963 caratteri

91/156 rifiuti 18 articoli 2 allegati 3.232 parole 21.677 caratteri

91/689 rifiuti pericolosi 12 articoli 3 allegati 3.142 parole 21.191 caratteri

98/2008 43 articoli e 5 allegati 14.727 parole 100.357 caratteri

In Italia

Decreto Ronchi

22.703 parole 168.896 caratteri

Decreto Matteoli (solo parte IV)

49.988 parole 283.347 caratteri

Gestione dei rifiuti

Il quadro attuale alla luce delD.Lgs. 205 /2010

cd. “IV correttivo ambiente”

Perché il decreto 205/2010?

- Adempimento ad obblighi comunitari (Direttiva 98/2008/CE)

- Allineamento con normativa di settore (Reg. 1221/2009-EMAS e Reg. 1013/2006 ..)

- Coordinamento norme con disciplina SISTRI (D.M. 17/12/2010 e s.m.i.)

I Principi della Direttiva 98/2008/CE

�Prevenzione;�Evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana;

�Chi inquina paga -> costi di smaltimento sostenuti dal detentore dei rifiuti o dai produttori del prodotto causa di rifiuti;

�Definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento per introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita di prodotti e materiali;

Si deve quindi tendere verso una “Società del riciclaggio”

Struttura del decreto 205/2010

39 articoli che modificano la parte IV (titoli I II III e VI) del 152/06 (artt. da 177 a 266)

Complessivamente:- sostituiti 11 articoli e 4 allegati;- modificati 22 articoli;- introdotti 16 articoli e 1 allegato;- abrogati 3 articoli e 3 allegati.

Novità salienti

�Nozione di rifiuto pericoloso;�Classificazione;�Esclusioni;�Sottoprodotto;�Cessazione della qualifica di rifiuto; �Terre e rocce da scavo.

Novità salienti

�Responsabilità estesa del produttore del prodotto;

�SISTRI criterio di calcolo dipendenti e apparato sanzionatorio;

�Catasto dei rifiuti – MUD;�Registri di carico e scarico;�Trasporto dei rifiuti c/p, intermodale.

Nuove definizioni – 183.1 Rifiuto pericolosoOli usatiRifiuto organicoAutocompostaggioProduttore del prodottoIntermediarioPrevenzionePreparazione per il riutilizzoRiutilizzoRiciclaggio Rigenerazione degli oli usati Rifiuto biostabilizzatoDigestato di qualitàCombustibile solido secondarioCircuito organizzato di raccolta

Definizioni variate – 183.1

RaccoltaRaccolta differenziataDeposito temporaneoSottoprodotto

Definizioni eliminate – 183.1

Frazione umidaFrazione seccaMateria prima secondaria

Definizioni

• Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

• Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

• Produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

• Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso ;

Definizioni• Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti,

compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

• Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

• Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

• Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

• Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Criteri di definizione del rifiuto

Allegato A alla parte IV del 152/2006 e s.m.i.Categorie di rifiuti

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;Q2 Prodotti fuori norma;Q3 Prodotti scaduti;Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente,

compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventicontaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di

filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (aesempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scartidell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di

terreni;Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopraelencate.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

� Secondo la provenienza sono rifiuti urbani o speciali;

� Secondo la pericolosità sono pericolosi o non pericolosi.

Classi di pericoloH1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli

attriti più del dinitrobenzene;H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una

forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno"; sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause

di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre

malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti

genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio

ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico"; sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più

settori dell'ambiente.

Caratteristiche di pericolo (all. I-D alla parte IV del 152/2006)

Con riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 dell’ allegato I-D, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità < o = 55 °C;- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%;- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%;- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%;- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%;- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%;- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%;- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o =

20%;- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o =

0,1%;- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%;- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata

come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%;- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata

come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%;- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o =

0,1%;- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o =

1%.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

art. 187 comma 1

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Il nuovo criterio per la definizione di rifiuto ecotossico – H14

Art. 3 comma 6 della Legge 28/2012 modifiche al punto 5 dell’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

“Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

Il nuovo criterio per la definizione di rifiuto ecotossico – H14

1) se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 (cosiddetto “regolamento CLP”) come avente - tossicità acuta per l’ambiente acquatico – categoria “Acuta 1” – H400- tossicità cronica per l’ambiente acquatico – categoria “Cronica 1” – H410 - tossicità cronica per l’ambiente acquatico – categoria “Cronica 2” – H411il rifiuto è "pericoloso per l'ambiente (ambiente acquatico)" secondo l'ADR e deve essere attribuita la caratteristica di pericolo H14 – ecotossico secondo la legislazione ambientale;

2) se il rifiuto contiene una sostanza o una miscela classificata, secondo le direttive 67/548/CEE per le sostanze e 99/45/CE per i preparati, con le frasi di rischio R50 – altamente tossico per gli organismi acquaticiR50-53 – altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquaticoR51-53 - tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico il rifiuto è "pericoloso per l'ambiente (ambiente acquatico)" secondo l'ADR e deve essere attribuita la caratteristica di pericolo H14 – ecotossico secondo la legislazione ambientale.

Valori di soglia

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela che determinano l’ecotossicità nei rifiuti secondo il criterio ADR sono determinate come segue:

- una o più sostanze ecotossiche classificate come R50/53 (o H410 e H410 secondo il regolamento CLP) in concentrazione totale ≥ 2,5% = H14 – eco tossico;

- una o più sostanze ecotossiche classificate come R50 (o H400 secondo il regolamento CLP) in concentrazione totale ≥ 25% = H14 – eco tossico;

- una o più sostanze ecotossiche classificate come R51-53 (o H411 secondo il regolamento CLP) in concentrazione totale ≥ 25% = H14 – eco tossico.

RIFIUTI URBANI

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed

aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

RIFIUTI SPECIALI

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 184 bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;m) il combustibile derivato da rifiuti;

OPERAZIONI DI SMALTIMENTOD1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica);D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei

suoli);D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o

faglie geologiche naturali);D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagniseparati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a

composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia originea composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12(ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);D10 Incenerimento a terra;D11 Incenerimento in mare;D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 aD1 a D14

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

OPERAZIONI DI RECUPERO

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;R2 Rigenerazione/recupero di solventi;R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

CODICI CER

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del

carbone06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e

smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli;

idrometallurgia non ferrosa12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino

direttamente da luoghi di cura)19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie

dell'acqua20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della

raccolta differenziata

Gestione dei rifiuti gerarchia - 179

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;b) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;c) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

Responsabilità estesa del produttore (del prodotto) 178bis

“Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”

DM futuri per disciplinare i criteri:a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità alle finalità e ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui agli articoli 177 e 179; e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

Nozione di rifiuto pericoloso 184.5

La classificazione CER è vincolante per l’attribuzione della caratteristica di pericolo ad un rifiuto.

(quindi un rifiuto classificato con un CER pericoloso se anche contenesse tutte sostanze in concentrazione inferiore a quelle che gli farebbero acquisire una delle caratteristiche di pericolo rimane comunque pericoloso)

Deposito temporaneo – 183. 1.bbil raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Sottoprodotto – 184 bisSono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cessazione della qualificadi rifiuto – 184 ter

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Controllo sui rifiuti vale come un’operazione di recupero.

Criteri demandati ad uno o più decreti ministeriali contenenti se del caso anche i valori limite.

Nell’attesa si applicano:Il dm 05/02/1998, il dm 12/06/2002, n. 161, il dm 17/11/2005, n. 269,

Legge 210/2008.

Cessazione della qualificadi rifiuto – 184 ter

Primo esempio con il Reg. 333/2011 EOW in vigore dal 09/10/2011 sui rottami metallici.

Ne sono previsti altri su ceneri e scorie, aggregati, pneumatici, rifiuti tessili, composti, rifiuti di carta e vetro.

Esclusioni – 185

Terreno in situ non scavato (anche se contaminato) e gli edifici collegati al terreno;

Suolo scavato non contaminato nell’attività di costruzione a condizione che il riutilizzo avvenga nello stesso sito;

Sedimenti non pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE spostati all’interno di acque superficiali per la gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli.

Terre e rocce da scavo 185.4 - 186

Resta in vigore la disciplina dell’art. 186 sino alla emanazione di un DM che disciplini le terre e rocce come sottoprodotto e non rifiuto ex art. 184bis.2.

Art. 185.4“Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo

stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono

stati escavati, devono essere valutati ai sensi,

nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e

184-ter”. (11°considerato della Direttiva)

SISTRI 188 bis e ter

Obbligo di conservazione dei dati in formato elettronico per tre anni dalla data di

registrazione/movimentazione.

Elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione

SISTRI computo dei dipendenti ai fini dell’iscrizione – 188 ter.3

Il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

SISTRI – 188 ter.5Possibilità di estenderne l’obbligatorietà a:- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui

all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;

- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);

- i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

- Soggetti di cui all’art. 6.1 del 151/2005 (modalità semplificate in materia di gestione dei RAEE) da parte dei distributori e installatori di AEE e i gestori dei centri di assistenza tecnica.

SISTRI Produzione accidentale di un rifiuto pericoloso – 188 ter.10

Obbligo di procedere alla richiesta di iscrizione entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità del rifiuto.

MUD - 189

Restano obbligati alla comunicazione annuale:- Comuni (esclusi quelli della regione Campania);- Consorzi.

Per gli altri soggetti vale l’obbligo del MINI MUD (l’ultimo) per il periodo non coperto dal Sistema di tracciabilità

Registri di carico e scarico -190

Registro tenuto presso ogni impianto o nel sito di produzione.

Rimane l’obbligo di vidimazione presso le CCIAA.

Trasporto dei rifiuti – 193

Esclusi dall’obbligo di FIR i trasporti occasionali di rifiuti NP effettuati dal produttore medesimo. Per occasionale si intende al max 4 trasporti/anno non eccedenti i 30 kg/giorno e comunque inferiori a 100 kg/anno.

Stazionamenti

Soste tecniche, trasbordi al max di 48 ore (esclusi i giorni interdetti alla circolazione);Per il trasporto intermodale il tempo max è di 6 giorni (nell’art. 5.12 del DM SISTRI era 4 giorni).

Spedizioni transfrontaliere – 194.3

Obbligo di iscrizione all’Albo per le imprese estere che fanno trasporto transfrontaliero sul territorio italiano.

Le aziende presentano domanda ai sensi della deliberazione n. 3 del 22/12/2010.

Nella domanda si dichiarano in lingua italiana:•il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 406/1998•i numeri di targa e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto;•il possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;•l'elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare ed il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti

La sezione rilascia provvisoriamente una ricevuta che consente di continuare ad operare

REGISTRI e FIR – Sanzioni - 258

1 e 3. Omessa tenuta del registro di c/s

5.

Sanzione amministrativa da 2.600-15.500(da 1.040-6.200 per aziende<15 dipendenti)

Riducibili a 260-1.550 nel caso le informazioni siano ricostruibili

4. Trasporto in c/p senza FIR

Sanzione amministrativa da 1.600-9.300

Falso certificato di analisi C.P. art. 483 (falsità ideologica in atto pubblico, punito con la reclusione sino a due anni)

SISTRI – Sanzioni – 260bis

1. Omessa iscrizione nei termini previsti

Sanzione amministrativa pecuniaria 2.600-15.500 se riferita a rifiuti non pericolosi15.500-93.000 se riferita a rifiuti pericolosi

2. Omesso pagamento dei contributi

Sanzione amministrativa pecuniaria 2.600-15.500 se riferita a rifiuti non pericolosi15.500-93.000 se riferita a rifiuti pericolosi

SISTRI – Sanzioni – 260bis 3. Omessa o incompleta o inesatta compilazione del registro cronologico e della scheda AREA MOVIMENTAZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria 2.600-15.500 se riferita a rifiuti non pericolosi(1.040-6.200 per aziende<15 dipendenti)Riducibili a 260-1.550 nel caso sia garantita la tracciabilità

4. Omessa o incompleta o inesatta compilazione del registro cronologico e della scheda AREA MOVIMENTAZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria 15.500-93.000 se riferita a rifiuti pericolosi(2.070-12.400 per aziende<15 dipendenti)Riducibili a 520-3.100 nel caso sia garantita la tracciabilità

6. False informazioni nel certificato o certificato falso

C.P. art. 483 (falsità ideologica in atto pubblico, punito con la reclusione sino a due anni)

SISTRI – Sanzioni – 260bis 7. Trasporto effettuato senza accompagnamento Scheda AREA MOVIMENTAZIONE e del certificato di analisi (ove previsto)

9.

Sanzione amministrativa pecuniaria 1.600-9.300 a carico del trasportatore

C.P. art. 483 (falsità ideologica in atto pubblico, punito con la reclusione sino a due anni) nel caso di rifiuti pericolosi

Riducibili a 260-1.550 nel caso sia garantita la tracciabilità

8. Scheda AREA MOVIMENTAZIONE alterata fraudolentemente

Combinato disposto degli artt. 477 e 482 C.P. (pena della reclusione 6 mesi – 3 anni ) ridotte di un terzo+ 1/3 se rifiuti pericolosi

Registro detentori – modello A

Scarico Carico

del ............. n.

...............

Caratteristiche del rifiuto:

a) CER ..........................

b) Descrizione ................

....................................... .......................................

........................................:

Quantità

Kg .............

Litri .............

Metri cubi ....

Luogo di produzione e attività di

provenienza del rifiuto:

................................................

.…..........................

Annotazioni:

Formulario n. ......

del ...............

Rif. operazioni di

carico n.

...............................

.........

c) Stato fisico ………….

d) Classi di pericolosità ...................................

e) Rifiuto destinato a

( ) smaltimento cod.....

( ) recupero cod. .....

Intermediario/

Commerciante Denominazione

.......................

.................................. Sede

..................................C.F.:

......................... Iscrizione Albo

n. …

L’indicazione della quantità

va indicata in kg, o litri o

metri cubi

Si compila

solo se

diverso dal

luogo indicato

nel

frontespizio

del registro

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: .......................................... del ..../..../....(d.lgs. n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: ..................

(1) Produttore/Detentore:......................................................................................... C.fisc.: ............ unità locale:........................................................................................................... N. Aut/Albo: .................................................. del ..../..../....(2) Destinatario:....................................................................................................... C.fisc.: ............ Luogo di destinazione: .....................................................................................................................N. Aut/Albo: .................................................. del ..../..../....(3) Trasportatore del rifiuto:...................................................................................... C.fisc.: ............ N. Aut/Albo: .................................................. del ..../..../....

Annotazioni: …………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

(4)Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:...................................................................................Codice Europeo Stato fisico Caratteristiche di pericolo N. Colli/contenitori ......................... 1 2 3 4 …………………………………… ………………………..

(5)Rifiuto destinato a:.............................................................................. [recupero/smaltimento]Caratteristiche chimico-fisiche: .................................................................................................

(6)Quantità:□ Kg o litri (P. Lordo: ................... Tara: ...................)□ Peso da verificarsi a destino.

(7)Percorso (se diverso dal più breve): ..........................................................................................(8)Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (Sì) (NO)

(9)Firme:FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:*........................................................................*FIRMA DEL TRASPORTATORE:*........................................................................*

(10) Cognome e nome del conducente: …………. Targa automezzo:.......................................Targa rimorchio: ...............................................Data/ora inizio trasporto: .............................................................................del ..../..../....

(11) Riservato al destinatarioSi dichiara che il carico è stato: □ accettato per intero

□ accettato per la seguente quantità (Kg o litri):..............□ respinto per le seguenti motivazioni: .............................

Data ....................... FIRMA DEL DESTINATARIO:*.....................................................*

Procedura per il trasporto dei rifiuti

PRODUTTORE/DETENTORE TRASPORTATORE

DESTINATARIO

COPIADESTINATARIO

COPIA TRASPORTATORE

COPIA PRODUTTOREQUARTA COPIA

COPIA PRODUTTORE

COPIA TRASPORTATORE

COPIA PRODUTTOREQUARTA COPIA

COPIADESTINATARIO

COPIA PRODUTTOREQUARTA COPIA

COPIA TRASPORTATORE

COPIADESTINATARIO

firma firmafirma

firma

Come si è arrivati a SISTRILegge 296/2006 - Finanziaria 2007 (Art.1, comma 1116): per la sicurezza nazionale, prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito smaltimento illecito rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art.2, comma 24): obbligoper alcune categoria di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiatureelettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione,detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (Art. 14-bis) – Affida al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso uno o più decreti, il compito di definire:� tempi e modalità di attivazione;� data di operatività del sistema;� informazioni da fornire;� modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;� modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi;� modalità di elaborazione dei dati;� modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.

Cosa dice la Direttiva 98/2008

Art. 17

(Controllo dei rifiuti pericolosi)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

Il sistema SISTRI presenta i seguenti aspetti innovativi:

� Maggiore legalità nei processi;� Sostituzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, Registro di Carico/Scarico e

Modello Unico di Dichiarazione ambientale con le apparecchiature elettroniche;� Riduzione dei costi che gravano sull’impresa (valutabile intorno al 50%);� Gestione informatica della documentazione;� Semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;� Celerità adempimenti;� Verifica dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione errori;� Supporto all’utente nella fase di compilazione;� Chiusura effettiva del ciclo di gestione dei rifiuti nel momento stesso di firma della

Scheda SISTRI da parte del destinatario finale;� Conoscenza in tempo reale movimentazione rifiuti a livello nazionale da parte Nucleo

Carabinieri Operativo Ecologico (NOE);� Conoscenza in tempo reale movimentazione rifiuti da Estero e verso Estero;� Inserimento informatico in Scheda SISTRI dei Certificati Analitici.

ELEMENTI INNOVATIVI DELLA SOLUZIONE

SISTRI: i soggetti obbligati all’iscrizione

� Imprese ed Enti che sono produttori di rifiuti pericolosi (compresi quelli del c/p ex art. 212, comma 8 del 152/06) indipendentemente dal numero di dipendenti;

� Produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c, d e g dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 con più di 10 dipendenti;

� Commercianti ed intermediari senza detenzione;

� Consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

� Imprese di cui all’articolo 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che raccolgono e trasportano rifiuti speciali di terzi;

� Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;

� i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;

� i terminalisti concessionari dell’area portuale, i raccomandatari marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o del successivo trasporto;

� i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operativi logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto

SISTRI – Le modifiche seguenti

PROVVEDIMENTO PRINCIPALI CONTENUTI

Decreto ministeriale del 15 febbraio 2010Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

Modifiche dei termini di iscrizioneVideosorveglianza estesa agli impianti di incenerimentoRiduzione dei tempi di accesso al sistema nel caso di rifiuto pericoloso (da 8 a 4 per produttori, da 4 a 2 per trasportatori)

Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010Importi diritti di segreteria per il Registro delle Imprese.

Decreto ministeriale del 9 luglio 2010Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (GU n. 161 del 13-7-2010 )

Proroga SISTRI al 01.10.2010

SISTRI – Le modifiche seguenti

Decreto ministeriale 28 settembre 2010Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (GU n. 230 del 1-10-2010).

Proroga SISTRI al 31.12.2010

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Introduzione delle sanzioni SISTRI

Decreto ministeriale 22 dicembre 2010Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Proroga SISTRI al 31.05.2011

Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.52Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Decreto Ministeriale di riordino

SISTRI – Le modifiche seguenti

Decreto Ministeriale 26 maggio 2011Proroga del termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Proroghe SISTRI varie tra il 01.09.2011 e il 01.06.2012

Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2011, n. 52Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 95 del 26 aprile 2011).

Errata corrige su un allegato (riferito ai Comuni della regione Campania)

Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie localiAccordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Scambio di informazioni tra EE.LL., ad esempio i termini delle autorizzazioni ambientali dei gestori e dei trasportatori

SISTRI – Le modifiche seguentiLegge 14 settembre 2011 , n. 148Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Conversione del DL 138/2011 che aveva inizialmente previsto l’abrogazione del SISTRI

Previsione di test di funzionamento hardware e software

Proroga SISTRI al 09.02.2012

Decreto ministeriale 12 novembre 2011Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

Proroga MUD al 30.04.2012

Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Proroga SISTRI al 02.04.2012

SISTRI – Le modifiche seguenti

Decreto ministeriale 10 novembre 2011, n.219Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Modifica della definizione di delegato

Legge 24 febbraio 2012 , n. 14Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.

Proroga SISTRI al 30.06.2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.Lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente .. . .”

Estensione ai reati ambientali al novero dei reati presupposto, puniti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti);

Reati commessi da soggetti (apicali e non apicali) dalla cui commissio-ne l’azienda ha tratto reale vantaggio.

Sanzioni a carico della Società (principali e accessorie);

Sanzioni a quote (il valore di una quota varia tra 250 e 1.549 euro);

in vigore dal 16 agosto 2011

Il D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231 nasce nel 2001 con l’intento di punire le Società per taluni reati di tipo doloso commessi da soggetti (apicali o non apicali) dell’azienda da cui l’azienda medesima trae un oggettivo vantaggio economico.

I primi reati artt. 24 del D.Lgs. 231/2001

�Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

�Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);

�Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);

�Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

�Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

I primi reati artt. 25 del D.Lgs. 231/2001

� Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);

� Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

� Corruzione per un atto contrario ai doveri di

ufficio (art. 319 c.p.);

� Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

� Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

� Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

� Concussione (art. 317 c.p.).

Via via ne aggiunti altri� Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) � Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)� Reati di falso nummario (art. 25-bis) � Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis) � Reati societari (art. 25-ter) � Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti

dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)� Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater)� Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) � Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) � Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

� Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

� Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) � Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (art. 25 decies) � Reati ambientali (art. 25-undecies).

I nuovi reati presupposto

- Scarichi (eccedenti i limiti o senza autorizzazione);

- Scarichi sul suolo o in mare;- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,

commercio, intermediazione di rifiuti senza o in violazione dell’ autorizzazione;

- Discarica non autorizzata.

I nuovi reati presupposto

- Omessa comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante provocato da sostanze pericolose o non pericolose;

- Omessa bonifica in conformità al progetto approvato;

- Falsi certificati di analisi dei rifiuti;

I nuovi reati presupposto

- Spedizioni transfrontaliere in violazione al Reg. CE 1013/2006;

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;- Superamento valori limite di emissione che

determini il superamento anche dei valori limite di qualità dell’aria;

- Violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono;

- Sversamento in mare di idrocarburi e altre sostanze liquide alla rinfusa da parte di navi.

I nuovi reati presupposto -SISTRI

- False certificazioni analitiche in ambito SISTRI;

- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia della scheda SISTRI o del certificato analitico o con certificato falso;

- Trasporto di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) con scheda SISTRI alterata;

Quindi . . . .

Necessità per le aziende di dotarsi/rivedere i modelli di organizzazione esimenti dalla

responsabilità amministrativa con riferimento alle figure coinvolte nella gestione

ambientale.