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CHIARIMENTI DI TELEFISCO - odcec-rc.it · Il controllo preventivo dell’Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a 4.000 euro, scatta in

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LEGGE DI STABILITA’:

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Indice

Le novità per gli immobili

La nuova fiscalità locale degli immobili: dall'Imu alla Tasi Pag. 8

La tassazione sulle attività finanziarie, QUADRO RW e le regole per il rientro volontario dei

capitali (voluntarydisclosure) Pag. 21

Le novità sull'Iva: dagli immobili alla web tax Pag. 39

La nuova imposta di registro: che cosa cambia per compravendite e operazioni societarie Pag. 48

Le novità per i privati

Rimborsi, crediti Irpef da 730 superiori a 4000 euro

Pag. 55

Bonus mobilio Pag. 60

Le novità per le imprese

Le nuove regole su compensazioni e applicazione del visto di conformità Pag. 81

Perdite su crediti, leasing, Bonus ACE, rimanenze e società di comodo, Deduzioni ed

esenzioni Irap Pag. 90

La rivalutazione dei beni d’impresa Pag. 113

La correzioni degli errori contabili e la ripresentazione delle dichiarazioni Pag. 122

Contabilità e bilancio in tempo di crisi: novità dei principi contabili e responsabilità di

sindaci e revisori Pag. 127

Accertamento e contenzioso

Nuovo redditometro: gli strumenti di difesa del contribuente Pag. 135

Indagini finanziarie e anagrafe dei conti: le modalità di difesa alla luce della

giurisprudenza Pag. 144

Accertamento, contenzioso e mediazione Pag. 149

Rottamazione cartelle Pag. 157

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN SINTESI

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ARGOMENTO CHIARIMENTO

LE NOVITA’ PER GLI IMMOBILI

DEDUZIONE IMU DAL

REDDITO

Concetto di immobile strumentale per la deducibilità dell’IMU

Per i lavoratori autonomi, l’IMU che consente la deduzione è solo quella relativa a fabbricati utilizzati

in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività. Nessuna deduzione per i fabbricati utilizzati in modo

promiscuo.

Si deduce l’IMU formatasi nel 2013 secondo il principio di cassa

L’IMU oggetto di deduzione è solo quella relative alle annualità dal 2013 in avanti. Per le imprese e

per i lavoratori autonomi, l’IMU dal 2013 (e anni successivi) si deduce solo nell’anno di pagamento;

quindi, quella del 2013, se pagata tardivamente l’anno successivo, si deduce nel 2014. Non sono

deducibili interessi e sanzioni.

TASSAZIONE REDDITI

ESTERI E QUADRO RW

Incasso di plusvalenze da capital gains esteri

Le nuove norme sulle ritenute sui flussi in ingresso non hanno mutato le regole sulla individuazione

dei soggetti tenuti alla applicazione delle ritenute stesse.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente per le proprie attività finanziarie detenute all’estero (esempio

partecipazioni cedute con capital gain) non abbia rilasciato a un intermediario residente l’opzione per

l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, l’intermediario che accredita in Italia i

flussi reddituali derivanti da tali attività non è tenuto ad applicare il nuovo prelievo.

In tali casi, verrà applicata la imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi a cura del contribuente

in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo).

L’intermediario non è tantomeno tenuto ad applicare la nuova ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto di

cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del Dl n. 167/90 quando le plusvalenze sono riferite a

partecipazioni non qualificate.

In relazione ad una quota di partecipazione in una società estera (in paese non collaborativo), il fatto

che la medesima sia affidata in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica

le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, determina il regime di

esonero dal quadro RW. Nell’esempio di partecipazione qualificata l’esonero spetta qualora

l’intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d’acconto prevista per i redditi che concorrono a

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formare il reddito complessivo del contribuente.

Delega ad operare sul conto estero della società

Non obbliga il delegato a compilare il quadro RW, in quanto trattasi di delega di funzione.

Attività finanziarie all’estero

Per la conversione si utilizza il cambio medio di dicembre e non quello di gennaio.

LE NOVITA’ PER I PRIVATI

RIMBORSI IRPEF

OLTRE 4.000 EURO

Assenza detrazioni per familiari e riporto eccedenze

Gli importi a credito superiori a 4.000 euro derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da

precedenti esercizi e di compilazione del prospetto dei familiari a carico non saranno oggetto di

controllo preventivo da parte dell’Agenzia, con la conseguenza che i rimborsi verranno effettuati

direttamente dai datori di lavoro

Eccedenze da precedenti esercizi

Il controllo preventivo dell’Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a 4.000 euro, scatta in

ogni caso se è indicato un riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla

circostanza che tale eccedenza sia stata generata da detrazioni per carichi familiari.

Invece, ove l’eccedenza sia stata utilizzata in compensazione su F24, la medesima non incide sulla

posizione del soggetto, in quanto non indicata nel quadro F del modello 730.

Non rileva la composizione del credito

Ove il modello 730 chiuda a credito per importi superiori a 4.000 euro, l’intera eccedenza sarà

oggetto di rimborso da parte dell’Agenzia, e non solo la eventuale minor quota riferibile alle

detrazioni per carichi familiari e/o al riporto di eccedenze pregresse.

BONUS MOBILI

Bonus solo con interventi strutturali

La possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un intervento di natura

“maggiore” che deve sempre riguardare gli interventi strutturali dell’immobile. Così è stata negata la

possibilità di godere del bonus arredi se l’intervento a monte consiste nell’installazione di un

impianto di allarme (intervento, quest’ultimo, che può godere della detrazione del 50%)

LE NOVITA’ PER LE IMPRESE

COMPENSAZIONI

IMPOSTE DIRETTE

Calcolo soglia dei 15.000 euro e tipo di compensazione

La soglia dei 15.000 euro si riferisce a ciascun singolo tributo utilizzato in compensazione, e non alla

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OLTRE 15.000 EURO sommatoria degli stessi.

Il limite non si applica alle compensazioni verticali.

Momento di apposizione del visto

Diversamente dalle regole IVA, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle

compensazioni; quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche

presentata in futuro) sia munita del visto

Residui crediti del 2012

L’utilizzo dei residui crediti del 2012, sino al termine di presentazione della prossima dichiarazione,

non soggiace all’obbligo di apposizione del visto, anche in caso di superamento della soglia dei

15.000 euro.

PERDITE SU CREDITI

Deduzione perdite da crediti prescritti

La deduzione dello stralcio del credito per effetto di intervenuta prescrizione civilistica ha, da sempre,

legittimato la deduzione della connessa perdita. E’ però ammessa, in tali casi, la possibilità di

contestare una liberalità (non inerente).

LEASING

Leasing per auto in uso promiscuo a dipendenti

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, la

deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014, deve

avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).

SOCIETA’ DI COMODO

Blocco IVA e irrilevanza dell’adeguamento al reddito minimo

Nel comparto delle società di comodo (non operative o in perdita presunta) le restrizioni all’utilizzo

del credito IVA si producono anche nel caso di adeguamento del soggetto al reddito minimo.

IRAP

Minusvalenze da eventi calamitosi

Eventuali minusvalenze derivanti dalla perdita integrale di beni in connessioni ad eventi calamitosi

sono rilevanti ai fini IRAP nonostante siano classificate nell’area straordinaria del conto economico.

Diversamente, si verificherebbero fenomeni di assoluta non rilevanza di poste del conto economico

RIVALUTAZIONE BENI

DI IMPRESA

Rilevanza fiscale obbligatoria

La rivalutazione dei beni di impresa comporta l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva (quindi non

può essere effettuata con sola valenza civilistica)

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(RI)VALUTAZIONE

RIMANENZE A COSTO

SPECIFICO

Irrilevanza maggiori valori su beni valutati a costo specifico

Così come è stata affermata la irrilevanza fiscale delle svalutazioni su beni merce stimati a costo

specifico, del pari non assume rilevanza tributaria la eventuale iscrizione di maggiori valori.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ACCERTAMENTO

Intimazione ad adempiere nella riscossione provvisoria

Nei giudizi avverso accertamenti esecutivi, l’Ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza

notificando al contribuente un’intimazione di pagamento. In caso di errori, il contribuente può

chiedere all’Ufficio il riesame dell’atto in autotutela ed, in difetto, l’intimazione può essere impugnata

(previo svolgimento del procedimento di mediazione tributaria per le controversie di valore non

superiore a 20mila euro).

REDDITOMETRO

Spese per elementi certi

Nella ricostruzione del reddito rientrano anche le spese per elementi certi, quali quelle per la

manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati

effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan,

ecc., parametrate ai KW effettivi). Tali voci non sono state censurate dal Garante.

Incremento del risparmio

La voce di incremento del risparmio sarà utilizzata dall’Agenzia per gli accertamenti; la stessa, infatti,

non è stata interessata da censure da parte del Garante

Mancata presentazione al contraddittorio

In caso di mancata presentazione del contribuente all’incontro fissato per il contraddittorio, si

rendono applicabili le sanzioni da 258 a 2.065 euro. Non risulta invece preclusa la possibilità di

presentare successivamente documentazione probatoria

Incrementi patrimoniali

In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire ogni prova in merito alla copertura degli

incrementi patrimoniali

Dichiarazione omessa

Il possesso del CUD non legittima a considerare come avvenuta la presentazione della dichiarazione

dei redditi; ciò ai fini del computo del termine per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa

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ACCERTAMENTI

BANCARI

Presunzione legata ai prelevamenti

La presunzione legata ai prelevamenti può essere applicata solo in capo a soggetti che svolgono

attività di impresa o lavoro autonomo, a prescindere dalla esistenza di un obbligo di tenuta delle

scritture contabili (ad esempio, minimi)

IMPOSTA SPECIALE DI

BOLLO E CONTI

CORRENTI SCUDATI

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista per il pagamento dell’imposta annuale (riferita

al valore del conto al 31/12 dell’anno precedente) la riservatezza si perde dal 1° gennaio dell’anno

successivo, posto che per l’anno per il quale non ha pagato, l’imposta è prelevata in maniera forzosa

dall’Agenzia.

Nel caso in cui l’intermediario abbia nel frattempo (dal 1° gennaio alla data del versamento) risposto

negativamente a un’indagine finanziaria, deve provvedere a rettificarla tempestivamente

MEDIAZIONE

Mediazione e termine per la costituzione in giudizio

Se nella causa è convolta anche Equitalia, il termine per la costituzione in giudizio è sempre fissato al

termine della fase del confronto con l’ufficio. E’ erronea, pertanto, la posizione di Equitalia che

contesta la tardiva costituzione, ritenendosi non interessata dalla fase della mediazione.

Mediazione e accertamenti da redditometro

La mediazione, alle condizioni di legge, si rende obbligatoria anche per eventuali accertamenti

sintetici, in relazione ai quali sia già stata promosso contraddittorio con l’Agenzia.

ROTTAMAZIONE

CARTELLE

Compresi anche i ruoli provvisori

Rientrano nella sanatoria anche i ruoli per iscrizione provvisoria in costanza di contenzioso.

Cessazione della materia del contendere

La definizione di un ruolo per il quale pende giudizio di impugnazione della cartella di pagamento,

determina la cessazione della materia del contendere.

Successiva vittoria in contenzioso

La eventuale vittoria in contenzioso in merito ad una controversia su un ruolo oggetto di definizione

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agevolata non determina mai la possibilità di ottenere rimborso.

LA NUOVA FISCALITA’ LOCALE DEGLI IMMOBILI: DALL’IMU ALLA TASI

LA NUOVA IMPOSTA “TEORICA” COMUNALE (IUC)

La legge di stabilità (L. n. 147 del 27.12.2013) dedica i commi dal n. 639 al 736 alla fiscalità immobiliare locale che vede

l’introduzione della nuova imposta IUC, imposta solo “teorica”, in quanto le reali imposte sono le tre componenti che la

istituiscono (TASI, TARI e IMU).

Va detto che l’IMU, in particolare, subisce alcune importanti modifiche in confronto al testo normativo applicato nel 2012, ma

rimane comunque un’imposta autonoma, anche con riferimento alle modalità di versamento e di dichiarazione.

La IUC (imposta unica comunale) è costituita da:

- TARI (tassa rifiuti)

- TASI (tassa sui servizi indivisibili)

- IMU (imposta municipale sugli immobili di natura patrimoniale)

La TARI ( commi da 641 a 668 dell’art.1 L.147/2013) è la tassa sui rifiuti.

Presupposto dell’imposta: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte in grado di produrre

rifiuti urbani.

Soggetto passivo: è il detentore o il possessore e qualora siano più di uno, è prevista la responsabilità solidale. Nel

caso in cui l’immobile sia detenuto per meno di sei mesi in un anno, la tassa è dovuta dal solo possessore o titolare di

diritto reale.

Oggetto dell’imposta: Per le unità immobiliari iscritte in catasto, oggetto della tassa rifiuti è imponibile la superficie

calpestabile e quella delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

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Esenzioni e riduzioni: Non pagano la tassa le aree comuni condominiali né le aree pertinenziali di locali esclusi dalla

tassa. Nel caso di raccolta differenziata sono previste riduzioni della tariffa. Sono previste riduzioni anche in altri casi:

come per le abitazioni con unico occupante, oppure in caso di utilizzo stagionale o discontinuo dell’immobile.

Competenza alla riscossione: la tariffa della Tari è determinata dal Comune per anno solare; essa deve assicurare la

copertura integrale dei costi di investimento, di raccolta e in genere dei costi relativi al servizio. Nelle zone in cui non è

effettuata la raccolta, la Tari è dovuta nella misura non superiore al 40%. I Comuni che hanno adottano un sistema di

misurazione puntuale possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva.

La TASI ( commi 669 e 681 dell’art.1 L.147/2013) è la tassa sui servizi indivisibili.

Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade,

vigilanza urbana, ecc.).

Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un

solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica

ma scomposta tra il detentore ed il possessore. In caso di immobili in leasing la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo

dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base

annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale.

Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il

proprietario e l’utilizzatore hanno un’ autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal

regolamento comunale compresa tra il10 ed il 30 per cento.

Oggetto dell’imposta: è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale (in

cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora), le aree scoperte e quelle edificabili adibite a qualsiasi uso. La

base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu e quindi il valore catastale per gli immobili e il

valore venale di mercato per le aree edificabili.

L’aliquota base della Tasi è pari all’1 per mille e, per l’anno 2014, può essere elevata fino al 2,5 per mille (oggi già

ritoccata al 3,3 per mille). In ogni caso, l’aliquota della Tasi prevista a livello comunale deve rispettare anche il tetto

massimo del prelievo in modo tale che la somma di aliquote Imu e Tasi non sia superiore all’aliquota massima Imu prevista

per i diversi tipi di fabbricati.

Per i fabbricati rurali strumentali (che sono esclusi da Imu) l’aliquota non può eccedere l’1 per mille.

Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano

operative ed i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento.

Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della

famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individuai servizi indivisibili e per ciascuno di tali

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servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è direttala Tasi.

Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili:

- abitazione con unico occupante;

- abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo;

- locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero;

- fabbricati rurali ad uso abitativo;

superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682

prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari ed aliquote Tasi entro il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia

e destinazione degli immobili

La COMPONENTE IMU – IMPOSTA “DEFINITIVA” DAL 2014

L’IMU diventa un’imposta definitiva dal 2014, dato che la L. 147/2013 ha eliminato le parole “fino al 2013” dall’art. 13

del DL n. 201/2011.

L’IMU 2014 è identica a quella del 2012 con un’eccezione: non è dovuta per l’abitazione principale e per i fabbricati rurali

strumentali.

Soggetto passivo: è titolare del diritto reale sull’immobile (compresa la comunione legale fra i coniugi, mentre è irrilevante

la costituzione del fondo patrimoniale).

I fabbricati accatastati in categorie prive di rendita (c.d. collabenti) sono esclusi da IMU anche con riferimento all’area di

sedime (Ris. n. 8/DF del 22.07.2013).

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

- i proprietari dell’immobile (diverso dall’abitazione principale – fatta eccezione per gli immobili di

pregio (essi godono della detrazione di 200 euro), pertinenze e immobili assimilati)

- i proprietari di terreni (se posseduti e condotti da CD o IAP, anche se non coltivati, con riduzione del

coefficiente da 110 a 75 – coefficiente ordinario 135) e aree edificabili

- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);

- il coniuge superstite o gli eredi (fino al 2013 per l’abitazione principale);

- l’ex coniuge assegnatario casa coniugale (SOLO SE l’ immobile è di pregio, accatastato come A/1 –

A/8 e A/9);

- gli utilizzatori sulla base di un contratto di leasing finanziario;

- i concessionari di beni demaniali

- abitazioni assegnate dagli IACP o da enti di edilizia pubblica (essi erano esenti da IMU nel 2013 ex

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art. 1 lett. b), DL 54/2013 e DL 133/2013 – ma dice la L.147/2013godono della detrazione di 200

euro – nel 2014 sono esenti? – si aspettano chiarimenti)

SOGGETTI ESONERATI

- il proprietario dell’abitazione principale e relative pertinenze (un C72 – C/6 – C/7)

- il proprietario dell’immobile assimilatoall’abitazione principale ex lege (alloggi delle coop a proprietà

indivisa - alloggi sociali di cui al DM 22.04.2008– casa assegnata al coniuge a seguito di seprazione

legale o divorzio, a patto non siano di pregio – abitazione non locata delle forze armate) o dal

regolamento comunale (immobili concessi in comodato ai figli e ai genitori che la utilizzano come

abitaz. principale; l’esclusione opera solo per 1 unità e con riferimento al valore di rendita catastale

del fabbricato pari a 500 euro o se il nucleo familiare ha un reddito non superiore a 15.000 euro ISEE

– immobili non locati di soggetti iscritti all’AIRE – abitazione non locata dell’anziano/disabile che

acquisisce la residenza nell’istituto di ricovero o sanitari)

- nudo proprietario dell’immobile;

- gli inquilini;

- la società di leasing concedente;

- il comodatario;

- l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento spetta al proprietario

dell’azienda e dell’immobile che l’ha concessa in affitto);

- il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (per immobili di pregio)

- proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale

- le imprese di costruzione per i beni-merce

Dichiarazione IUC (comma 684 art. , L.147/2013)

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Obbligo di presentare una nuova dichiarazione IUC, sganciata dalla Dichiarazione IMU già esistente (il cui modello verrà

rivisto a breve), che rimane quindi, autonoma e disciplinata dall’art. 13 comma 12-ter del DL n.201/2011.

Tuttavia, dato che il termine di presentazione è lo stesso della Dichiarazione IMU (30.06 dell’anno successivo all’inizio del

possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette all’imposta) è probabile che l’adempimento venga unificato.

Per la dichiarazione TASI al comma 687 viene specificato che le regole applicabili sono quelle della Dichiarazione IMU.

Nessun obbligo se gli anni successivi non ci sono variazioni per tutte le Dichiarazioni.

Per la TARI valgono le superfici già dichiarate ai fini Tares o Tarsu.

VERSAMENTO IUC

Il comune stabilisce le modalità e il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno n.2 rate

a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TARI e TASI può essere effettuato

(art.17 D.Lgs. 241/97) tramite bollettino di conto corrente postale o mediante offerte dai servizi elettronici interbancari e

postali.

All’interno dell’F24 (modalità spesso scelta del Comune) che verrà inviato alle abitazioni di ciascuno, vi saranno evidenziati

i tre importi distinti con codice tributo autonomo; esclusivamente la componente IMU sull’abitazione principale sarà pari a

zero se si tratta di immobili che rispettano i requisiti richiesti e non accatastati come immobili di lusso (categorie A/1, A/8

E A/9).

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del MEF verranno stabilite con precisione le

modalità di versamento e viene previsto l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti

impositori.

IUC – MODALITA’ DI VERSAMENTO

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Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]

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BOLLETTINO POSTALE (art. 17, D.Lgs.

9 luglio 1997, n. 241) PRE-COMPILATO DAL COMUNE

F 24 DA PAGARE IN BANCA O POSTA PRE-COMPILATO DAL COMUNE

IUC - SCADENZE PER IL VERSAMENTO 2014

n. minimo rate date di versamento

IUC - rateizzata

1° A scadenza semestrale

2° A scadenza semestrale

IUC – unica soluzione Unica rata 16 giugno 2014

Fanno eccezione gli enti non commerciali:

IUC - SCADENZE PER IL VERSAMENTO 2014

n. minimo rate date di versamento

IUC - rateizzata

1° - 50% IMU 2013 16.06.2014

2° - 50% IMU 2013 16.12.2014

3° - SALDO 16.06.2015

DEDUCIBILITA’ DELL’IMU AI FINI IRPEF/IRES

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La Legge di stabilità 2014 al comma 715 prevede la tanto attesa deducibilità dell’IMU:

- ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese;

- e ai fini IRPEF per gli immobili strumentali dei professionisti

nella misura del:

- 20% a partire dal 2014

- e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013.

Fino al 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tanto meno ai fini Irap. Dal 2013 diventa deducibile ai fini

IRPEF e IRES, ma rimane l’indeducibilità ai fini IRAP.

DEDUCIBILITA’ DELL’IMU PER TRIBUTO

TRIBUTI %

IRPEF SI, DAL 2013

IRES SI’, DAL 2013

IRAP NO

L’art.43 c.2 Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o

dell'impresa commerciale da parte del possessore. Sono, quindi, da ritenersi esclusi gli immobili utilizzati promiscuamente

come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o per uso privato dal contribuente stesso.

Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello di cassa (art.99 c.1 2° periodo del Tuir). Cioè per

competenza va imputato contabilmente l’importo dell’imposta da versare e fiscalmente va considerata deducibile l’importo

del 30% (per il 2013) dell’IMU realmente pagata.

Se essa non viene versata, non è deducibile.

L’Agenzia ha chiarito che l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l’IMU di

competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel

2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico.

L’IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel 2012.

Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte e, dunque, ci si rifà all’art. 54

comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L’IMU è deducibile

nell’anno del pagamento, ma dal 01.01.2013.

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L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013 non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una

disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese.

IMU- DEDUCIBILITA’ A SECONDA DEI VERSAMENTI

COMPETENZA E VERSAMENTO DEDUCIBILE?

IMU DEDUCIBILE A

PARTIRE DA QUELLA

FORMATASI DAL

01.01.2013

IMU 2012 VERSATA NEL 2013 NO – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 100%

DELL’IMPOSTA IN UNICO 2014

IMU 2013 VERSATA NEL 2013 SI – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70%

DELL’IMPOSTA IN UNICO 2014

IMU DI COMPETENZA 2013 VERSATA

NEL 2014

NON DEDUCIBILE IN UNICO 2014 (anno

2013) dove va operata una VARIAZIONE IN

AUMENTO del 100% - DIVENTA DEDUCIBILE

IN UNICO 2015 (anno 2014) – VARIAZIONE IN

DIMINUZIONE DEL 30% DELL’IMPOSTA di

competenza 2013 IN UNICO 2015

SALDO IMU 2013 VERSATO entro il

16.06.2014 con sanatoria

SI ritiene SIA DEDUCIBILE IN UNICO 2014

(anno 2013) perché si tratta sempre IMU di

competenza del 2013 – VARIAZIONE IN

AUMENTO DEL 70% DELL’IMPOSTA IN UNICO

2014 (anno 2013) e non in UNICO 2015

(anno 2014) solo perché pagata nel 2014.

IMU DI COMPETENZA 2014 VERSATA

NEL 2015

NON DEDUCIBILE IN UNICO 2015 (anno

2014) dove va operata una VARIAZIONE IN

AUMENTO del 100% - DIVENTA DEDUCIBILE

IN UNICO 2016 (anno 2015) – VARIAZIONE IN

DIMINUZIONE DEL 20% DELL’IMPOSTA di

competenza 2013 IN UNICO 2016

La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna indeducibilità

dal legislatore.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Individuazione degli immobili strumentali ai fini della

deducibilità dell’IMU

…Un immobile utilizzato promiscuamente nell’attività è

da considerare “strumentale” ai fini della deducibilità

dell’IMU al 30% dal 2013?

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…L’Agenzia ha chiarito che l’art.43 c.2 del Tuir

considera strumentaligli immobili utilizzati esclusivamente

per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa

commerciale da parte del possessore. Sono, quindi, da

ritenersi esclusi ai fini della deducibilità dell’IMU ai fini

Irpef/Ires, gli immobili utilizzati promiscuamente come

attività e abitazione o dal familiare del contribuente o per

uso privato dal contribuente stesso.

2. Il criterio applicabile alla deducibilità IMU ai fini

Irpef/Ires è quello di cassa

…L’IMU di competenza 2012 versata tardivamente nel

2013è deducibile al 30% in Unico 2014?

…Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità

per le imprese è quello di cassa (art.99 c.1 2° periodo del

Tuir). Cioè per competenza va imputato contabilmente

l’importo dell’imposta da versare e fiscalmente va

considerata deducibile l’importo del 30% (per il 2013)

dell’IMU realmente pagata.

Se essa non viene versata, non è deducibile.

L’Agenzia ha chiarito in occasione di Telefisco 2014, che

l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013

è da considerarsi indeducibile e l’IMU di competenza 2013

non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa

indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è

deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione

in Unico.

L’IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile

dedurre oggi quella formatasi nel 2012.

Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste

una norma speciale per le imposte e, dunque, ci si rifà

all’art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità

fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo.

L’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, ma

comunque in ogni caso dal 01.01.2013.

L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013 non è da

considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe

una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori

autonomi e imprese.

La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi

deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna

indeducibilità dal legislatore.

Va detto che l’Agenzia non ha citato il caso del saldo IMU

2013 sui terreni agricoli non posseduti o condotti da cd o

IAP, che secondo la sanatoria concessa dal Governo, può

essere regolarizzato , se carente, entro il 16 giugno 2014

senza sanzioni.

Si ritiene che anch’esso sia deducibile al 30% in Unico

2014, in quanto fa riferimento all’IMU 2013, anche se

versato nel 2014.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

3. L’immobile in uso al figlio sconta la maggiorazione

IRPEF prevista dalla L.147/2013?

…L’immobile concesso in uso al figlio è soggetto alla

maggiorazione della tassazione Irpef previsto dalla L. di

stabilità 2014?

…Viene apportata una modifica sostanziale alla

tassazione fondiaria rispetto al 2012.

Dal 2013 (quindi, con effetti già nella prossima

dichiarazione dei redditi – UNICO 2014) la Legge di

stabilità 2014 prevede la tassazione ordinaria per il 50 %

della rendita catastale, per gli immobili abitativi non locati

situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione

principale del possessore.

Vengono individuati con il codice 22 nella colonna 2

utilizzo del rigo RB1 del quadro RB.

Inoltre, essi scontano anche una maggiorazione di un terzo

per il fatto di essere a disposizione.

Si ritiene che tale maggiorazione di un terzo non vada

applicata all’immobile concesso in uso al figlio perché non

propriamente a disposizione.

Mentre la tassazione ordinaria del 50% della rendita sì.

4. Beni merce dei costruttori: le condizioni per l'esonero

…I beni merce delle imprese costruttrici sono esenti da

Imu se non locati (Dl n. 102/2013). Se un fabbricato viene

locato per una parte del periodo di imposta è esente da

Imu per i mesi in cui non risulta locato? Qualora venga

utilizzato temporaneamente dall'impresa stessa pur

essendo destinato alla vendita, l’esenzione rimane?

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…Il comma 9-bis dell'art. 13 del DLn. 201 del 2011,

prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti

dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati. Come si

evince dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso

di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte

dell'impresa.

Si ritiene che l'impresa costruttrice non debba avere

necessariamente per oggetto esclusivo o principale la

costruzione dei fabbricati medesimi.

5. IUC e ravvedimento operoso

…In caso di omesso o insufficiente versamento della

IUC, si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui

all'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997?

…Il ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472

del 1997 è un istituto applicabile a tutti i tributi locali e

quindi anche alla IUC che, come stabilisce il comma 639

dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, si compone

dell'Imu, della Tasi e della Tari.

6. Omesso versamento

…Il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la

disapplicazione delle sanzioni ed interessi in caso di

insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu

dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata

entro il 16 giugno 2014. In base al dato letterale della

norma non sembra sanato l'omesso versamento per intero

della seconda rata.

…La norma limita chiaramente la disapplicazione di

sanzioni ed interessi al caso di insufficiente versamento

della seconda rata Imu, per cui il predetto beneficio non è

applicabile in caso di omesso versamento.

7. Coltivatori diretti e IAP – IMU e TASI

…La Tasi è dovuta anche sulle aree edificabili (comma

669 - legge n. 147/2013); stante l'assimilazione all'Imu

relativamente alla determinazione della base imponibile è

corretto ritenere che se l'area è posseduta da un

coltivatore diretto, o imprenditore agricolo professionale

iscritto nella gestione previdenziale, così come l'area è

considerata agricola ai fini Imu, non sia soggetta a Tasi?

…Il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del

2013 stabilisce che il presupposto impositivo della Tasi è il

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di

aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso

adibiti.

La disposizione non prevede alcuna assimilazione della

Tasi all'Imu: ad esempio l'abitazione principale rientra,

diversamente dall'Imu, nel presupposto della Tasi, mentre

i terreni agricoli non sono assoggettabili a Tasi. Ad ulteriore

conferma di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la

disposizione in commento richiama espressamente la

disciplina Imu solo per l'abitazione principale.

Pertanto, nel caso esposto nel quesito, il coltivatore diretto

o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella

gestione previdenziale deve corrispondere la Tasi, poiché

l'area fabbricabile non può essere considerata ai fini

dell'applicazione di questo tributo come terreno agricolo.

8. I terreni non esenti hanno pagato l’IMU, considerando

esente l’acconto

…Per il secondo semestre 2013, i terreni agricoli

posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed

imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps e

fabbricati rurali diversi da quelli strumentali non sono stati

esentati da IMU. È corretto aver versato l'Imu per 6/12

dell’IMU annua calcolata con le aliquote 2013, senza

alcun conguaglio per il primo semestre in quanto non

previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 del citato Dl n. 133?

…Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e

condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

professionali, il procedimento di calcolo dell'Imu 2013,

illustrato al punto n. 7 delle FAQ pubblicate il 13 gennaio

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2014 sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è il

seguente:

- prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo

pagato nel 2012;

- seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale

importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta

annuale 2013 e la prima rata non versata.

Si ricorda che il comma 728 dell'articolo 1 della legge di

stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di

insufficiente versamento della seconda rata 2013, la

differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014,

senza sanzioni e interessi.

9. Abitazioni principali duplicate per coniugi con residenza

in comuni diversi

…Dal 2014 sono esentate da IMU l'abitazione

principale e le relative pertinenze (fino a un massimo di tre,

di categorie catastali diverse).L'articolo 13, comma 2, del

Dl n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo

familiare hanno stabilito la dimora abituale e residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo

Comune l'agevolazione (ora l'esenzione) si applica per un

solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi

hanno la dimora e residenza in Comuni diversi possono

entrambi usufruire dell'esenzione. E’ corretta tale

interpretazione, anche alla luce della sentenza della Corte

di cassazione n. 14389/2010, nella quale si afferma che

un'abitazione viene considerata principale solo se vi

dimorano tutti i familiari?

…Il regime che definisce l'abitazione principale ai fini

Imu è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura

dell'agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta

un'esenzione. Si conferma, pertanto, che l'esenzione si

applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito

l'abitazione principale in due Comuni diversi.

La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un

principio interpretativo delle norme sull'Ici relative

all'abitazione principale che non recavano la stessa

disposizione in commento.

Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere

utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente

in materia.

10. Abitazione principale e la stanza in locazione a studenti

…Nel caso dell'abitazione principale di cui alcune

stanze vengono concesse in locazione a studenti, il

proprietario può comunque beneficiare dell'esenzione

dall'Imu così come disciplinata dall'articolo 1, comma

707 della legge di stabilità per il 2014 (legge n.

147/2013)?

…Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale

non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1°

gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'Imu prevista

per tale fattispecie.

11. Alloggi Iacpesenti da IMU solo se “sociali”

…Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone

l'esonero dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile

abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM

del 22 aprile 2008. La lettera d) del medesimo comma

dispone l'applicazione della detrazione di euro 200 agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case

popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica.

Si deve intendere che la detrazione si applica solamente

alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le

caratteristiche di cui al Dm 22 aprile 2008?

… Sì, nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti

in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale

di cui al Dm 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio

2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione

principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione

prevista per l'abitazione principale.

12. Immobile strumentale di S.r.l. e TASI

…Una S.r.l. commerciale acquista un immobile da

adibire a sede dell’attività (ufficio). Nel caso si trattasse di

civile abitazione da ristrutturare e trasformare in ufficio, è

plausibile dedurre l’acquisto in leasing a 12 anni

scaricandone i canoni all’80% (il 20% sarà il valore del

terreno da scorporare forfettariamente) e poi dedurre al

100% i lavori entro cinque anni (manutenzioni

straordinarie su beni di terzi)? Ai fini Tasi come ci si

regolerà?

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…Gli immobili acquisiti od oggetto di ristrutturazione

mediante leasing sono assoggettati comunque alla Tasi; in

quanto la base imponibile dell'imposta è il possesso o la

detenzione di immobili o aree edificabili. Nel caso

affrontato la Tasi è dovuta dal locatario a far data della

stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

13. Immobile in uso al figlio

…L'esclusione da Imu per l'immobile concesso in uso

gratuito al figlio o al genitore che vi dimora abitualmente,

opera automaticamente non essendo prevista per i Comuni

la facoltà di assimilazione per gli immobili concessi in

comodato d'uso? Il comodato deve essere

obbligatoriamente registrato?

…A seguito dell’abrogazione dell’articolo 59, comma 1,

lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini Imu non era più

prevista la possibilità per i Comuni di assimilare

all’abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a

parenti. I Comuni potevano però, con proprio regolamento,

deliberare un’aliquota agevolata per i medesimi immobili,

nei limiti stabiliti dal legislatore. Ora però i Comuni

possono considerare direttamente adibita ad abitazione

principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato

dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo

grado che la utilizzano come abitazione principale,

prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla

quota di rendita risultante in catasto non eccedente il

valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il

comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee

non superiore a 15.000 euro annui.

I contratti verbali di comodato di beni immobili non sono

soggetti a registrazione, mentre quelli redatti in forma

scritta sono soggetti a imposta di registro in misura fissa.

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LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE E LE REGOLE PER IL RIENTRO VOLONTARIO DEI CAPITALI

(VOLUNTARY DISCLOSURE)

IL QUADRO RW

Il quadro RW perde la sezione I e III e ingloba i dati necessari per la determinazione dell’IVIE e dell’IVAFE. Le novità che

interessano sia l’aspetto dichiarativo (contenuti del quadro RW) che il regime sanzionatorio, sono applicabili già da Unico

2014 (anno 2013).

Posto che, rispetto alla previgente normativa, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo

dichiarativo (dunque tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d’imposta

siano di importo inferiore a 10.000 euro, limite fino a oggi vigente), l’ adempimento deve essere effettuato:

- dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria,

- ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari

effettivi dei predetti beni.

Il provvedimento n.1551663 del 18 dicembre 2013 ricorda che esistono le seguenti casistiche di titolare effettivo:

- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del

patrimonio di un’entità giuridica;

- se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel

cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;

- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.

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SOGGETTI ALL’OBBLIGO SOLO I RESIDENTI: Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel

territorio dello Stato (in base all’articolo 2, co. 2, TUIR). Cioè sono tenute alla compilazione solo le persone che per la maggior

parte del periodo d’imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione

residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali criteri sono, come noto,

alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi

fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale

la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali.

Si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della

popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con DM (co. 2-bis, art.2, TUIR). Al riguardo si

ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi

un regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e successive modificazioni (cosiddetta “black list”).

QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO

SOGGETTO OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Persona fisica (anche titolare di reddito d’impresa o di lavoro

autonomo) SI

Società semplice (titolare effettivo) SI

Associazioni ed Enti non commerciali (titolare effettivo) SI

Trust SI

Società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) NO

Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative) NO

Enti pubblici NO

Le attività da dichiarare

STRUTTURA QUADRO RW

UNICO 2013 (anno 2012) UNICO 2014 (anno 2013)

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SEZIONE I –trasferimenti da e verso l’estero

effettuati senza il tramite di intermediari

residenti (per cause diverse da INV e ATT

ESTERE FINANZIARIE)

ELIMINATA

SEZIONE II – stock al 31.12* di

INVESTIMENTI e ATTIVITA’ FINANZIARIE

SEZIONE II – stock all’01.01 e al 31.12. di

INVESTIMENTI e ATTIVITA’ FINANZIARIE

- per operazioni in Paesi non collaborativi

va indicato anche il flusso massimo

SEZIONE III – flussi relativi alle attività

indicate nella sezione II ELIMINATA

Non esiste più la soglia di 10.000 euro - La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata

esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel

periodo d’imposta di riferimento e senza limite di importo (anche 1 euro di stock va comunicato).

STRUTTURA QUADRO RW

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UNICO 2013 (anno 2012) UNICO 2014 (anno 2013)

SEZIONE II – stock al 31.12* di INVESTIMENTI e

ATTIVITA’ FINANZIARIE

SOLO SE SUPERIORI A 10.000 EURO

SEZIONE II – stock all’01.01 e al 31.12. di

INVESTIMENTI e ATTIVITA’ FINANZIARIE

A PRESCINDERE DALL’IMPORTO

Il quadro che trova la sua prima apparizione, dopo il restyling, in Unico PF 2014 (anno 2013) è il seguente:

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I righi da RW1 a RW5 sono identici e dedicati all’indicazione delle attività estere, mentre i righi RW6 ed RW7 sono dedicati alla

tassazione patrimoniale delle stesse attività:

CRITERI DI VALORIZZAZIONE: per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la

determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.

Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va

calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del

TUIR.

A Telefisco 2014 i funzionari dell’Agenzia Entrate hanno chiarito che il tasso di cambio di riferimento per Unico 2014 (anno

2013) è quello approvato con Provv. dell’Agenzia di dicembre 2013.

I Paesi collaborativi – Paesi white list

Come chiarito dalla Circolare n.38/E del 23 dicembre 2013, ai fini del monitoraggio fiscale, si considerano Paesi WHITE

LIST (sia per l’applicazione delle sanzioni che per la compilazione del quadro RW) i seguenti paesi:

TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.)

Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia,

Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia,

Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine,

Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda,

Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,

Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda,

Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca,

Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia,

Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria,

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Venezuela, Vietnam, Zambia

TABELLA STATI E TERRITORI con

un adeguato scambio di informazione con l’Italia

Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania,

Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal,

Siria, Uganda, Uzbekistan

Il nuovo regime sanzionatorio

L’omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, secondo la vecchia disciplina, veniva sanzionata per un

ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di corrispondente

valore.

Oggi grazie alla Legge europea (l. 97/2013), in vigore dal 04 settembre 2013, e alle esortazioni della Commissione europea

(caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca

(misura che nella pratica applicata raramente). Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al

principio di proporzionalità.

QUADRO RW : LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 (anno 2013)

LEGGE 97/2013 (LEGGE EUROPEA 2013)

Prevede una revisione del quadro RW

e del regime sanzionatorio applicabile

Inoltre, per sanare la violazione qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venga presentata entro i 90 giorni dallo

spirare del termine di presentazione viene (tardiva) è possibile versare la sola sanzione di 258 euro. Per Unico 2013 –anno

2012 - il termine ultimo per sfruttare questa chance è stata il 30 dicembre 2013.

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D’altro canto, tuttavia, viene anche previsto un aggravio dal punto di vista sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività ed

investimenti in Paesi black list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati.

ESEMPIO - il conto corrente estero - Un contribuente ha omesso la compilazione del quadro Rw in Unico 2011 per i risparmi

detenuti in un conto svizzero (la Svizzera è un paese black list) per un valore di 60.000 euro. Le sanzioni previste dalla vecchia

disciplina variavano da 6.000 a 30.000 euro; alla luce delle modifiche della legge europea (applicabile anche per il passato)

variano da 3.600 a 18.000 euro.

Il principio del favor rei - Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge europea troverà applicazione anche per le

violazioni passate, atteso che secondo il principio del favor rei, va applicato il nuovo più favorevole regime.

Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997).

Dunque, le violazioni riferite al quadro RW di modelli Unico di precedenti periodi di imposta, non accertate in modo definitivo,

dovranno essere sanzionate con il nuovo regime (sanzione dal 3% al 15% e sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione

tardiva).

Le sanzioni per gli intermediari abilitati – Allo scopo di allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle

antiriciclaggio, il legislatore ribadisce che vi sono degli obblighi anche per gli intermediari abilitati.

Essi, qualora non rispettino gli obblighi di comunicazione all'Agenzia, verranno sanzionati con una ammenda che va dal 10 al

25% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Si tratta delle violazioni relative all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti (pari o superiori ai 15.000 euro), contenuti

nell’Archivio unico informatico, oggetto di rilevazione ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa

antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.

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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. No obbligo dell’RW con delega a operare

…La delega a operare su conto corrente estero obbliga

alla compilazione dell’RW?

…Opportuna conferma di precedente orientamento. La

delega ad operare sul conto estero della società, specifica

l’Agenzia, non obbliga il delegato a compilare il quadro

RW, in quanto trattasi di delega di funzione per uso privato

dal contribuente stesso.

2. Il cambio medio da applicare per valorizzare le attività

estere è quello di dicembre e non di gennaio 2014.

… Quale tasso di cambio medio va adottato nella

conversione dei valori delle attività da indicare nel quadro

RW?

…Per la conversione si utilizza il cambio medio di

dicembre e non quello di gennaio 2014.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

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3. Nessuna sanzione per l’erede se il de cuius ha

commesso violazioni nella compilazione dell’RW

…Mio padre non ha mai dichiarato immobili e conti

correnti detenuti in Svizzera. Se dovesse passare a miglior

vita chi è responsabile delle violazioni? Verranno

comminate sanzioni anche agli eredi?

… I capitali ereditati e non derivanti da redditi

d’impresa, ma da successione implicano per gli eredi

l’obbligo di presentare la denuncia di successione se il de

cuius è residente in Italia . Essi avranno poi due scelte:

- agire tramite una società fiduciaria italiana che

tassa il reddito derivante dalle attività estere e

non avere così alcun obbligo di compilazione del

quadro RW;

- compilare tutti gli anni il quadro RW oltre agli

altri quadri relativi ai redditi prodotti (RL per le

locazioni, ecc.)

Per le vecchie violazioni l’erede non è responsabile. Gli

eredi, infatti, non sono responsabili delle violazioni

commesse dal de cuius. Nessuna sanzione è applicabile a

essi.

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RIMPATRIO GIURIDICO ED ESONERO DA RW

Non compilare il quadro RW è possibile, scegliendo di rivolgersi a una fiduciaria residente.

E’ la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 a fare il punto sulla possibilità di evitare le segnalazioni nel modulo RW

attraverso l’uso di intermediari residenti.

L’esonero era stato originariamente previsto dalla C.M. n. 49/E/2009punto 2.6 quando l’Agenzia aveva avuto modo di

chiarire che il rimpatrio giuridico, al pari di quello materiale, esonera il contribuente dall’indicazione nel modulo RW delle

attività rimpatriate. La presa di posizione fu favorevolmente accolta dagli operatori del settore in quanto il rimpatrio equivale,

nella sostanza, all’intestazione fiduciaria.

Successivamente la C.M. 12/E/2010 ha chiarito che “l’esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di

natura finanziaria e di natura patrimoniale)oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico. Ciò in quanto l’intermediario

che assume l’incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva

collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni

all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre

redditi imponibili non assoggettati al prelievo.”

QUADRO RW –ESONERO DALLA COMPILAZIONE

GLI OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW NON SUSSISTONO PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE E

PATRIMONIALI AFFIDATE IN GESTIONE O IN AMMINISTRAZIONE AGLI INTERMEDIARI RESIDENTI E PER I CONTRATTI

COMUNQUE CONCLUSI ATTRAVERSO IL LORO INTERVENTO, A PATTO CHE I FLUSSI FINANZIARI E I REDDITI

DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ E CONTRATTI SIANO STATI ASSOGGETTATI A RITENUTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA DAGLI

INTERMEDIARI STESSI.

OGGI NON È PIÙ RICHIESTO SEMPLICEMENTE CHE I FLUSSI SIANO RISCOSSI PER IL LORO

TRAMITE MA IL PIÙ STRINGENTE REQUISITO SECONDO CUI TALI FLUSSI SIANO

ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ALLA FONTE.

Con la modifica dell’art. 4, operata dal D.L. 16/2012 è arrivata la conferma normativa. L’art. 4 co. 4, nella versione in vigore

fino all’intervento della L. 97/2013, stabiliva espressamente che gli obblighi di compilazione del modulo RW non sussistono

per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti

comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano

riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.

Le risoluzioni n. 61/E del 31 maggio 2011 e n.23/E dell’8 marzo 2012 hanno delineato concretamente l’esonero dal modulo

RW anche nei casi in cui l’intermediario non sia intestatario dei beni ma ha un mero mandato a gestire. Infine, la norma è

stata riproposta nel comma 3 dell’art. 4 ad opera della L. 97/2013.

Anch’ essa ha riaffermato che gli obblighi di compilazione del quadro RW non sussistono per le attività finanziarie e

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patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso

il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o

imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Oggi, tuttavia, non è più richiesto semplicemente che i flussi siano riscossi per il loro tramite ma il più stringente requisito

secondo cui tali flussi siano assoggettati a tassazione alla fonte.

Con questa modifica sarebbe venuta meno la possibilità di affidare la gestione di un immobile locato in quanto i canoni

devono essere dichiarati dal proprietario italiano nel rigo RL12; si tratta di un reddito tradizionalmente non tassabile alla

fonte dagli intermediari.

La previsione va però coordinata con l’estensione nell’applicazione di ritenute ad opera del comma 2 dell’art. 4. In sostanza,

l’intermediario deve effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 20% su un’ampia casistica di flussi in entrata che

configurano redditi di capitale o redditi diversi.

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La Circolare n. 38/E/2013 precisa che l’esonero è ora previsto:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari

residenti;

- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari

residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;

- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.

E’ però richiesta l’ulteriore condizione secondo cui i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a

tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui

agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base

delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o in altre o mediante l’applicazione della nuova ritenuta d’ingresso di cui

abbiamo detto.

Come già precisato nella circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012, l’esonero dalla compilazione del quadro RW è previsto anche

nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte delle

imprese di assicurazione estere.

Il problema che a questo punto emerge è il seguente.

Atteso che l’intermediario opera la ritenuta anche su locazioni e dividendi, come soddisfare il requisito in ipotesi di immobile

sfitto o di partecipazione che non ha distribuito dividendi? La circolare mitiga la rigidità normativa accordando l’esonero se

l’intermediario ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi

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proventi. Viene, inoltre, puntualizzato che non può essere una prestazione di tipo occasionale pena l’onere di indicazione nel

modulo rw.

Un ulteriore problema riguarda gli investimenti di cui egli è titolare effettivo anche se per il tramite dell’intermediario

finanziario.

Si pensi al caso di una partecipazione in una società non white list che ha dei beni sottostanti.

Il soggetto ne risulta essere il titolare effettivo e quindi dovrebbe segnalare tali investimenti.

Ebbene, tale conclusione contrasterebbe con il dettato normativo per cui la circolare chiarisce che l’esonero compete anche

con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la

partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da

intermediari residenti con le modalità sopra specificate.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Incasso di plusvalenze da capital gains esteri …L’intermediario residente è tenuto ad applicare la

ritenuta a titolo di acconto anche su redditi soggetti a

tassazione sostitutiva?

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…Le nuove norme sulle ritenute sui flussi in ingresso non

hanno mutato le regole sull’ individuazione dei soggetti

tenuti alla applicazione delle ritenute stesse. Pertanto, nel

caso in cui il contribuente per le proprie attività finanziarie

detenute all’estero (esempio partecipazioni cedute con

capital gain) non abbia rilasciato a un intermediario

residente l’opzione per l’applicazione del regime del

risparmio amministrato o gestito, l’intermediario che

accredita in Italia i flussi reddituali derivanti da tali attività

non è tenuto ad applicare il nuovo prelievo. In tali casi,

verrà applicata l’imposizione sostitutiva delle imposte sui

redditi a cura del contribuente in sede di presentazione

della dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo).

L’intermediario non è tantomeno tenuto ad applicare la

nuova ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto di cui all’art. 4,

comma 2, secondo periodo, del Dl n. 167/90 quando le

plusvalenze sono riferite a partecipazioni non qualificate.

2. Esonero da RW per la partecipazione qualificata gestita

da intermediario residente che applica la ritenuta a titolo

d’acconto.

… In relazione ad una quota di partecipazione

qualificata in una società estera affidata in gestione a un

intermediario residente che tassa i redditi in entrata, va

compilato comunque il quadro RW?

…In relazione ad una quota di partecipazione in una

società estera (in paese non collaborativo), il fatto che la

medesima sia affidata in gestione o in amministrazione a

un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o

le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti,

determina il regime di esonero dal quadro RW.

Nell’esempio di partecipazione qualificata l’esonero spetta

qualora l’intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo

d’acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il

reddito complessivo del contribuente.

.

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LA VOLUNTARY DISCLOSURE

L’approvazione del DL n.4/2014,recante la nuova procedura di collaborazione volontaria, nota anche come voluntary

disclosure, finalizzata alla regolarizzazione di attività detenute all’estero– viene vista da molti operatori come una buona

manovra, finalizzata a far rientrare in Italia capitali detenuti all’estero.

Non si tratterebbe di un condono, né di uno scudo fiscale, ma probabilmente di una scelta necessaria, data la sottoscrizione

delle convenzioni e quindi il futuro scambio di informazioni con molti nuovo Paesi, tra cui la Svizzera.

La norma prevede:

- riduzione delle sanzioni tributarie anziché imposte sostitutive, ridotte alla metà del minimo edittale per capitali

provenienti da Paesi white list o al quarto del minimo per capitali provenienti da territori black list (non collaborativi

negli scambi di informazioni)

- dal punto di vista penale, anziché estinguere ogni responsabilità, l’esimente viene prevista solo per i comportamenti

di omessa o infedele dichiarazione e non anche per i comportamenti fraudolenti puniti dagli articoli 2 e 3 della

legge 74/2000, per i quali la pena è solo ridotta fino alla metà (riferimento incerto anche per chi intenderà avvalersi

dell’istituto, atteso che la soluzione algebrica dipenderà dalla discrezionalità del giudicante, e quindi per

definizione non aprioristicamente prevedibile).

Presupposto per accedere alla regolarizzazione è la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, commessa fino al 31

dicembre 2013.

Possono accedere alla procedura, quindi:

- le persone fisiche,

- enti non commerciali,

- società semplici

- e associazioni,

in sostanza i soggetti tenuti alla compilazione dell’R, che abbiano omesso la compilazione del quadro con riferimento ad

attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero per periodi di imposta ancora accertabili al momento della presentazione

dell’istanza all’Amministrazione finanziaria.

E’ possibile sanare le violazioni commesse fino al periodo di imposta 2012 (poiché la relativa omissione del quadro RW è

stata commessa con il Modello Unico 2013 presentato entro il 2013).

Non è prevista, inoltre, alcuna forma di anonimato nel senso che l’interessato deve presentare un’apposita istanza (ad una

delle sedi dell’UCIFI, l’ufficio appositamente preposto dell’Agenzia delle entrate) in cui sono indicati tutti gli investimenti e

tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i

relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla

loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione

della richiesta sono aperti i termini di accertamento.

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Sotto questo profilo, in prima approssimazione si può dire che nel 2014 sono ancora accertabili i periodi di imposta:

- fino al 2005, in caso di presentazione della dichiarazione e detenzione delle attività in paesi non collaborativi o di

reato,

- addirittura fino al 2003 se, a parità di condizioni precedenti, la dichiarazione è stata omessa.

Una volta ricostruita la posizione del soggetto interessato la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale

dell’istante, notificherà l’avviso di accertamento a seguito del quale si dovrà versare in unica soluzione (e senza possibilità di

compensazione) le somme dovute in sede di definizione dell’avviso di accertamento, (art. 15 del D.lgs. 218/97), entro il

termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla

redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni

per la violazione sull’RW.

L’istanza, al momento, potrà essere presentata, una sola volta, fino al 30 settembre 2015.

Non è possibile accedere alla regolarizzazione nel caso in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi,

ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione

di norme tributarie, relativi alle attività da far emergere.

Gli unici benefici si hanno sotto il profilo sanzionatorio:

- chi collabora non è punibile penalmente per i reati di omessa o infedele dichiarazione, mentre le pene per i reati di natura

fraudolenta (art. 2 e 3 d.lgs. 74/2000) sono ridotte fino alla metà.

- dal punto di vista amministrativo, invece, le sanzioni sulle maggiori imposte accertate sono applicate secondo le

regole ordinarie, mentre le sanzioni concernenti l’RW sono applicate nella misura pari alla metà del minimo edittale

(quindi, in caso di attività in Paesi non trasparenti, opera il 3% ulteriormente riducibile ad un terzo e dunque all’1%

a seguito della definizione dell’accertamento con il Fisco) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati

trasparenti (UE e Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio

di informazioni con l’Italia inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996)

DL n. 4/2014

COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Il contribuente presenta istanza (1 sola volta) fino al 30.09.2015

per sanare le violazioni commesse a partire dal 2005 (BLACK LIST) o dal 2003 (WHITE LIST)

fino al 2012 (Unico 2013)

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- o se il contribuente rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un’autorizzazione

a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione

volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di

collaborazione volontaria.

Negli altri casi la sanzione è ridotta di un quarto rispetto al minimo edittale.

Sono inoltre previste norme tese a “facilitare” il cumulo giuridico.

LE NOVITA’ IVA DAGLI IMMOBILI ALLA WEB TAX

Interventi Legislativi, prassi amministrativa, giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno apportato rilevanti modifiche nel

mondo dell’IVA.

Innanzitutto è da segnalare che il Legislatore ha modificato le aliquote IVA applicabili a talune fattispecie.

Si tratta, in particolare, delle aliquote IVA applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori

automatici (D.L 63/2013 – c.d. Decreto Energia e Legge di Stabilità 2014) nonché dell’aliquota IVA per i servizi sociali,

sanitari e assistenziali resi dalle cooperative (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014).

Inoltre, sempre il Legislatore (L. 147/2013) ha introdotto l’obbligo di acquisto della pubblicità on line da soggetti titolari di

partita IVA italiana (WEB TAX).

In tale sede, pare opportuno ricordare inoltre che l’Amministrazione Finanziaria:

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con la C.M. 35/E/2013 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla rivalsa a alla detrazione dell’IVA accertata;

con la C.M. 36/E/2013 ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento degli impianti fotovoltaici.

ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il D.L. n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato le aliquote IVA applicabili alla somministrazione di alimenti e

bevande tramite distributori automatici.

In particolare, l’art. 20, D.L. 63/2013, ha sancito l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per tutte le somministrazioni di

alimenti e bevande tramite distributori automatici, a prescindere dal luogo di ubicazione degli stessi.

L’art. 20, comma 3, D.L. 63/2013, ha previsto l’applicazione delle suddette novità a partire dal 1° Gennaio 2014.

Fino al 31.12.2013 era prevista una diversa aliquota IVA a seconda del luogo di ubicazione del distributore automatico.

Più in dettaglio, si prevedeva:

l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori

automatici, collocati in: “stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a

collettività” (Tabella A, parte II, n. 38, D.P.R. n. 633/72);

mentre si applicava l’aliquota IVA del 10%, in tutti gli altri casi.

Tabella n. 1 – La disciplina in vigore fino al 31.12.2013

L’art. 20, D.L. 63/2013 ha modificato tale impostazione con un duplice intervento:

abrogando il n. 38) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedeva l’applicazione

dell’aliquota IVA del 4% nei casi precedentemente descritti;

Aliquota IVA Casi

4%

Somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori

automatici, collocati in: “stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole,

caserme e altri edifici destinati a collettività

10% Tutti gli altri casi

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modificando il n. 121) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo le parole:

«somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» con le seguenti «somministrazioni di alimenti e bevande,

effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni».

Il comma 3, art. 20, D.L. 63/2013, come detto, ha previsto l’efficacia delle suddette modifiche a partire dal 1° Gennaio 2014.

Il comma 173, art. 1, Legge di Stabilità 2014 ha integrato la richiamata disposizione, prevedendo che: “A decorrere dal 1º

gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati

entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al

solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai

commi 1 e 2”.

In sostanza, si prevede la facoltà, al fine di tener conto degli effetti dell’incremento dell’aliquota IVA, di modificare i contratti di

somministrazione stipulati entro la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Energia (4 Agosto 2013),

prevedendo degli incrementi di prezzo.

A partire dal 1° Gennaio 2014, dunque, per le tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate

tramite distributori automatici, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% a prescindere dal

luogo in cui è collocato il distributore automatico.

Aliquota IVA 10% 1° Gennaio 2014

Efficacia Aliquota IVA 10% 1° Gennaio 2014

Contratti di somministrazione stipulati

entro la data di entrata in vigore della

Legge di conversione del Decreto Energia

(4 Agosto 2013)

Facoltà modifica

accordo economico

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ALIQUOTA IVA COOPERATIVE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE

La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), all’art. 1, co. 488 e 489, aveva sensibilmente riformato le aliquote Iva per i

servizi sociali, sanitari e assistenziali resi dalle cooperative, prevedendo l’abrogazione della possibilità di optare tra il regime

IVA di esenzione e l’assoggettamento a imposta con aliquota agevolata e contestuale introduzione dell’aliquota del 10% sulle

prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti

o convenzioni (non a quelle rese direttamente al fruitore finale).

In base alle disposizioni del co. 490, art. 1, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), “le disposizioni dei commi 488 e 489

si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”.

La Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) reintroduce l’aliquota IVA agevolata del 4% per le prestazioni rese da

cooperative sociali sui servizi sociali, sanitari e assistenziali.

La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta nuovamente sul tema ed, in particolare, il co. 172, dell’art. 1, della L. 147/2013 ha

disposto quanto segue:

In sostanza:

- vengono abrogati i co. 488 e 489 della legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012);

- si ripristina l’aliquota IVA agevolata del 4% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, rese da cooperative

sociali e loro consorzi (ex L. 381/1991).

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, si configura il seguente scenario:

- aliquota Iva del 4% o, su opzione, il regime di esenzione per le prestazioni rese direttamente al fruitore finale, sia in

esecuzione di appalti o convenzioni, da cooperative sociali e loro consorzi;

- aliquota ordinaria per le altre cooperative sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, rese da cooperative

sociali e loro consorzi (ex L. 381/1991) sia in esecuzione di appalti e convenzioni che rese direttamente al fruitore

finale.

co. 172, art. 1, L. 147/2013

172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del

Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381».

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Non viene più in evidenza la possibilità di applicare l'aliquota 10% per le cooperative diverse da quelle sociali, data la

soppressione contestuale del numero 127-undevicies) della tabella A, parte III, prima previsto per le cooperative sociali e non

recuperato per le cooperative ordinarie.

WEB TAX

La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla G.U. - Serie Generale n. 302 del

27 dicembre 2013 – detta le nuove regole “fiscali” che imprese e professionisti dovranno osservare per l’acquisto di servizi di

pubblicità e link sponsorizzati on line (c.d. WEB TAX).

Nell’unico articolo della Legge di Stabilità 2014:

il co. 33 disciplina gli obblighi IVA;

i co. 177 e 178 le modalità di determinazione del reddito, e in particolare le regole per le operazioni rientranti nella

disciplina del Transfer pricing, per i soggetti società che operano nella raccolta della pubblicità on line e di servizi

ausiliari;

il co. 179 la destinazione delle entrate derivanti dalla WEB TAX.

In particolare:

ai fini delle imposte indirette, viene stabilito l’obbligo, a partire dal 1° Gennaio 20141, di acquisto di servizi di

pubblicità e link sponsorizzati on line da una partita Iva italiana;

ai fini delle imposte dirette, le società che operano nella raccolta della pubblicità on line e di servizi ausiliari, ai fini

delle determinazione del reddito prodotto in Italia relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, D.P.R.

1 Il Decreto Milleproroghe, Decreto Legge 30.12.2013 n° 150 , G.U. 30.12.2013, in attesa di conversione, rinvia l’applicazione

della WEB TAX al 1° Luglio 2014.

Art. 1, co. 33, L. 147/2013 Obblighi IVA

Art. 1, co. 177 e 178, L.

147/2013

Determinazione del reddito

Art. 1, co. 179, L. 147/2013 Destinazione risorse WEB TAX

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917/1986 (transfer pricing), sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi

sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard

internazionale.

PRASSI

Documento Chiarimenti

C.M. 35/E/2013

Per quanto riguarda l’esercizio della rivalsa, viene precisato che l’art. 60, co. 7, D.P.R.

633/1972 presuppone:

la definizione dell'accertamento (accertamento con adesione, adesione ai

contenuti dell’invito al contraddittorio, adesione ai processi verbali di

constatazione, acquiescenza, conciliazione, mediazione, mancata impugnazione

dell’atto di accertamento nei termini previsti dalla legge, ovvero, a seguito del

passaggio in giudicato della sentenza, nell’ipotesi di contestazione, in sede

giudiziale, della pretesa dell’amministrazione finanziaria);

la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del

cessionario/committente;

il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli

interessi;

Non è esercitabile il diritto alla rivalsa dell’IVA versata in pendenza del giudizio avverso

l’avviso di accertamento che ne contiene la liquidazione, in quanto la stessa risulta pagata

all'Erario a titolo provvisorio.

Il diritto alla detrazione da parte del cliente per l’acquisto di un bene o un servizio è

subordinato all’avvenuto pagamento dell’Iva accertata addebitata in via di rivalsa,

mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all’art. 25, D.P.R.

633/1972.

Numerose le risposte fornite in merito alla detrazione del cessionario/committente,

riconoscendo il diritto alla detrazione anche in ipotesi in cui non sia previsto, o sia

tecnicamente impossibile, l’addebito dell’imposta in via di rivalsa, quali:

l’accertamento di revisione dell’ufficio doganale;

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l’accertamento dello splafonamento;

l’accertamento nei confronti della società incorporata relativo a operazioni

effettuate nei confronti della società incorporante.

In tali casi, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre dal pagamento

all’Erario dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Nel caso di accertamento della violazione del regime di inversione contabile non trovano

applicazione le disposizioni dell’art. 60, co. 7, del DPR 633/1972, in quanto come

precisato dalla R.M. 56/E/2009 “contestualmente all’accertamento del debito, deve

essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto, il

contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta all’Erario,

qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione”.

C.M. 36/E/2013

1. impianti fotovoltaici qualificati beni mobili o immobili in base alla loro rilevanza

catastale;

2. Sono considerati beni immobili quando:

sono centrale di produzione di energia elettrica censibili nella

categoria catastale D/1 o D/10;

sono realizzate sulle pareti o sul tetto e sussiste l’obbligo di

dichiarazione in catasto al termine della loro installazione.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Aliquota IVA cooperative sociali prestazioni socio -

sanitarie

…E’ possibile optare per il regime di esenzione per le

prestazioni socio – sanitarie rese dalle cooperative sociali?

…A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di

Stabilità 2014, è stato ripristinato lo scenario preesistente

alle modifiche operate dalla L. 228/2012 (Legge di

Stabilità per il 2013).

In base al richiamato intervento Legislativo, le cooperative

sociali possono applicare, in relazione alle prestazioni

socio sanitarie l’aliquota Iva del 4% per le prestazioni rese

direttamente al fruitore finale, sia in esecuzione di appalti o

convenzioni, o, su opzione, il regime di esenzione.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

2. Aliquota IVA cessione Fabbricato ristrutturato

…Quale aliquota è applicabile alla cessione

dell’immobile, non ancora completamente ristrutturato,

con i requisiti prima casa?

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…In prima battuta va verificata l’imponibilità

dell’operazione.

In base all’art. 10, co. 1, n. 8 – bis, D.P.R. 633/1972, la

cessione dell’immobile abitativo è imponibile per obbligo

nel caso in cui la cessione venga effettuata dall’impresa di

costruzione/ristrutturazione nel termine di 5 anni dal

completamento dell’ultimazione della costruzione

ristrutturazione.

L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 18/E/2013 ha

chiarito che la cessione di fabbricati in corso di

ristrutturazione si deve ritenere imponibile ai fini Iva “a

condizione che i lavori di ristrutturazione edilizia siano stati

effettivamente realizzati, anche se in misura parziale”.

Di conseguenza, l’operazione è imponibile per obbligo.

Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, non pare

applicabile l’aliquota IVA del 4%, secondo l’interpretazione

fornita dall’Agenzia delle Entrate nella C.M n. 8/E/2009.

Di conseguenza, troverà applicazione l’aliquota IVA del

10%.

3. Comunicazione Dichiarazioni d’intento Esportatore

abituale

…E’ efficace già da Gennaio 2014 la procedura che

prevede la Comunicazione all'agenzia delle Entrate delle

Dichiarazione d’intento da parte dell'esportatore abituale?

…Ad ora, la norma che prevede tale modifica non è stata

approvata. Pertanto rimangono in vigore le precedenti

disposizioni.

4. Rimborso IVA

… E’ possibile chiedere il rimborso IVA per gli acquisti

effettuati da un operatore italiano da un fornitore UE con

IVA del paese estero?.

…L’articolo 38-bis1 del D.p.r 633/1972 stabilisce che i

soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano

possono richiedere a rimborso, attraverso la competente

amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), l’Iva

assolta sugli acquisti ed importazioni effettuate in un altro

Stato membro della comunità. Il successivo comma 2

stabilisce che elementi ostativi, verificati durante il periodo

di riferimento del rimborso, alla richiesta del medesimo,

sono: a) il non aver svolto un’attività di impresa, arte e

professione; b) l’aver unicamente effettuato operazioni

esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione

dell’imposta; c) l’avvalersi del regime dei contribuenti

minimi; d) l’avvalersi del regime speciale per i produttori

agricoli; I suddetti elementi, se verificati, saranno causa di

respingimento della richiesta di rimborso avanzata dal

contribuente presso l’agenzia delle Entrate. Si ricorda

infine che il termine previsto per la presentazione della

domanda di rimborso presso l’agenzia delle Entrate è il 30

settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale

si chiede la somma a rimborso. Le istanze di rimborso

devono essere avanzata unicamente attraverso l’apposito

canale telematico.

5. WEB TAX

…La Legge di Stabilità 2014 introduce l’obbligo di

effettuare l’acquisto di pubblicità on line mediante bonifico

bancario o postale.

In deroga a tale norma, è possibile operare delle

compensazioni con crediti vantati nei confronti del fornitore

di servizi di pubblicità?

…L'articolo 1, commi 33 e 178, della Legge di stabilità

2014 (L. 147/2013) stabiliscono che l'acquisto di servizi

di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari debba

essere effettuato esclusivamente mediante bonifico

bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati

identificativi del beneficiario che deve essere in possesso

obbligatoriamente della partita Iva italiana.

Con il successivo D.L. 151/2013 è stata prorogata tale

disposizione al 1° Luglio 2014.

In base a quanto detto, pare possibile operare la

compensazione con la necessità di indicare i dati del

beneficiario che deve essere in possesso della partita Iva

italiana (a partire dal 1° Luglio 2014).

Date le difficoltà di applicazione della norma si attendono

chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria.

6. Territorialità pedaggi autostradali

…E’ corretto che venga addebitata in fattura l’IVA sui

pedaggi autostradali effettuati in un paese UE?

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…Trattandosi di una prestazione relativa a beni

immobili, l’IVA è dovuta nel paese in cui è situato

l’immobile. Di conseguenza, è corretta l’apposizione

dell’IVA del prestatore UE in cui viene svolta la prestazione.

7. Aliquota IVA Manutenzione ordinaria parti comuni

…Quale aliquota IVA è necessario applicare sulle parti

comuni di condomini:

- sgombero neve; - manutenzione caldaia; - taglio erba; -

pulizia giardini; - pulizia scale ?

…Per le prestazioni indicate è applicabile l’aliquota IVA

del 22%. L’unica eccezione è rappresentata dalla

manutenzione obbligatoria degli impianti di riscaldamento

(R.M. n.15/E/2013) per cui si rende applicabile l’aliquota

IVA del 10%.

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO

COSA CAMBIA PER COMPRAVENDITE E OPERAZIONI SOCIETARIE

Le nuove imposte d’atto in vigore dal 01.01.2014

Dallo scorso 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina sui trasferimenti immobiliari, dettata dal combinato

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disposto dell’art. 10, D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e dell’art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione), convertito dalla L.

128/2013.

Di notevole impatto le modifiche introdotte:

a partire dalla rimodulazione dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, con l’innalzamento dell’aliquota

ordinaria dal 7% al 9%, e la riduzione dal 3% al 2% dell’imposta applicata per l'acquisto della «prima casa»;

l’introduzione dell’ importo minimo dell’imposta di registro pari a 1.000 euro;

l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 in tutti i casi in cui trovino applicazione le

nuove aliquote dell’imposta di registro;

l’aumento ad euro 200 della misura fissa dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per tutti gli atti che al

31.12.2013 scontavano imposta di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168.

La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) è intervenuta sul tema prevedendo, per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e

imprenditori agricoli professionali (IAP), l'acquisto di terreni agricoli con imposta di registro nella misura del 12% e quelle

ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Tabella n. 1 – Le novità in sintesi

EFFICACIA 1° GENNAIO 2014

Nuove aliquote imposta di

registro

9% Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti

traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura

e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i

trasferimenti coattivi.

2% trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di

categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis).

12% Trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)

Importo minimo imposta di

registro 1.000 euro

Esenzione

In tutti i casi di applicazione delle nuove aliquote dell’imposta di registro (2%, 9%,

12%), tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per

effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti

dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Imposte ipotecarie e catastali In caso di imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, del 9% o del 12%,

ipo-catastali fisse nella misura di euro 50.

Esenzioni e agevolazioni In tutti i casi di applicazione delle nuove aliquote dell’imposta di registro (2%, 9%,

12%), abolizione esenzioni e agevolazioni, anche se previste in Leggi Speciali.

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Eccezione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 per la piccola proprietà contadina.

Importo fisso imposta di registro,

ipotecaria e catastale

Da euro 168 ad euro 200, per tutti gli atti che scontavano imposta di registro,

ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168 al 31.12.2013

Il co. 4, art. 10, D.L. 23/2011 prevede, inoltre, in relazione agli atti di trasferimento immobiliare in cui trovi applicazione

l’imposta di registro in misura proporzionale con le nuove aliquote,la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni

tributarie, anche se previste in leggi speciali (uno degli aspetti più critici della nuova normativa).

Numerosi sono le fattispecie che “subiscono” tale previsione normativa, quali:

gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti al vincolo disposto prima dalla L. 1089/1939 e

ora dal D.Lgs. n. 490/1999 (il Testo unico dei beni culturali);

gli acquisti immobiliari delle ONLUS;

gli acquisti immobiliari da parte dei Comuni;

l'acquisto di immobili compresi nell'ambito di piani particolareggiati di edilizia residenziale;

i trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio;

l'apporto di immobili in un fondo immobiliare da parte di un privato oppure l'apporto di abitazioni da parte di un

soggetto Iva in regime di esenzione da Iva;

l’acquisto di immobili ubicati all’estero.

Tabella n. 2 – Effetto abolizione “agevolazioni ed esenzioni”

Fattispecie Impatto

Tassazione

Fino al

31.12.2013

Tassazione

dal 01.01.2014

Immobili di interesse

storico, artistico e

archeologico

IMPOSTA DI

REGISTRO

3% 3.000 9% 9.000

IPOTECARIE 2% 2.000 50 50

CATASTALI 1% 1.000 50 50

Totale e confronto 6.000 9.100 + 3.100

Gli acquisti immobiliari

delle ONLUS

IMPOSTA DI

REGISTRO

168 168 9% 9.000

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IPOTECARIE 2% 2.000 50 50

CATASTALI 1% 1.000 50 50

Totale e confronto 3.168 9.100 + 5.932

Acquisto di immobili

compresi nell'ambito di

piani particolareggiati di

edilizia residenziale

IMPOSTA DI

REGISTRO

1% 1.000 9% 9.000

IPOTECARIE 3% 3.000 50 50

CATASTALI 1% 1.000 50 50

Totale e confronto 5.000 9.100 + 4.100

Gli acquisti immobiliari

da parte dei Comuni

IMPOSTA DI

REGISTRO 168 168

9% 9.000

IPOTECARIE 168 168 50 50

CATASTALI 1% 1.000 50 50

Totale e confronto 1.336 9.100 + 7.774

Acquisto immobili

ubicati all’estero

IMPOSTA DI

REGISTRO 168 168

9% 9.000

IPOTECARIE -

CATASTALI -

Totale e confronto 168 9.000 + 8.832

Altro criticità ad ora irrisolta è la diversa definizione dell’immobile di lusso ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro.

Infatti, mentre fini IVA l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21,

Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, mantiene il riferimento agli immobili non di lusso secondo i criteri del

D.M. 2/08/1969,oltre a quelli della Nota II-bis dell’art.1, Tariffa parte I,TUR, ai fini dell’imposta di registro è espressamente

previsto che siano considerati di lusso le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a

prescindere dalle loro caratteristiche.

Ciò non pare possibile, in quanto il criterio deve essere uniforme ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro. Diversamente,

l’agevolazione viene concessa con criteri diversi, a seconda che si tratti di operazione soggette a Iva, o di operazioni che

scontano l’imposta di registro proporzionale.

Si attendevano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ancora non pervenuti.

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Da segnalare, inoltre, che le modifiche riguardano non solo gli atti traslativi di beni immobili, ma anche gli atti di accettazione

e rinuncia di eredità, la procura, le convenzioni matrimoniali (quali la separazione dei beni e il fondo patrimoniale), le

convenzioni urbanistiche, gli atti d'obbligo unilaterale, tutti gli atti societari, per i quali vi è l'obbligo della registrazione con

l'imposta fissa (conferimenti diversi dai beni immobili, gli atti modificativi dei patti sociali, le trasformazioni, le fusioni, le

scissioni, ecc).

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Condizioni acquisto prima casa

…Quali sono le condizioni per usufruire dell’aliquota

agevolata dell’imposta di registro del 2%?

…In via preliminare, pare opportuno segnalare che dallo

scorso 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova

disciplina sui trasferimenti immobiliari, dettata dal

combinato disposto dell’art. 10, D.Lgs. 23/2011 (Decreto

IMU) e dell’art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione),

convertito dalla L. 128/2013.

La riforma ha previsto, tra l’altro, la rimodulazione

dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, con

l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 7% al 9% e la

riduzione, dal 3% al 2%, dell’imposta applicata per

l'acquisto della «prima casa».

In sostanza, è prevista una riduzione dell’imposta di

registro per l’acquisto dell’immobile con i requisiti prima

casa.

In primo luogo, come noto, si deve osservare che l’imposta

di registro trova applicazione per gli atti non soggetti ad IVA

(Vedi C.M. 18/E/2013).

Ciò detto, affinché trovi applicazione l’aliquota agevolata

del 2%, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

l’art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 23/2011,ha

sancito l’applicazione dell’aliquota del 2%

dell’imposta di registro: “Se il trasferimento ha

per oggetto case di abitazione, ad eccezione di

quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ove

ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)”;

l’art. 10, co. 1, lett. b), D.Lgs. 23/2011, ha

abrogato le note dell’articolo 1, co. 1, della

tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986,

ad eccezione della nota II-bis) che, come noto,

detta le condizioni per l’applicazione

dell’agevolazione “prima casa”, per la quale,

come precedentemente accennato, trova

applicazione l’aliquota agevolata del 2%.

In sostanza, affinché trovi applicazione la nuova aliquota

dell’imposta di registro del 2% (acquisto “prima casa”), è

necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti

condizioni:

1. NON deve trattarsi di immobili di “lusso”, ovvero

le unità immobiliari classificate in catasto nelle

categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro

caratteristiche;

2. l’acquirente deve lavorare o risiedere (a

andare a risiedere entro 18 mesi dal rogito) nel

Comune dove è situato l’edificio oggetto di

acquisto agevolato;

3. l’acquirente non deve essere titolare di

un’altra abitazione nello stesso Comune dove si

trova l’abitazione oggetto di acquisto agevolato;

4. l’acquirente non deve essere titolare di

un’altra abitazione, ovunque ubicata, che sia

stata acquistata con l’agevolazione prima casa;

5. l’agevolazione è subordinata al fatto

che la casa acquistata con il beneficio fiscale non

sia ceduta per almeno un quinquennio oppure

che, se ceduta prima del decorso del

quinquennio, entro un anno sia acquista altra

prima casa.

2.IVA agevolata del 4% acquisto “prima casa”

…Quali sono le condizioni per l’acquisto della prima

casa con l’aliquota IVA agevolata del 4%?

…Ai fini IVA, l’applicazione dell’aliquota agevolata del

4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21,

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Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972,

mantiene il riferimento agli immobili non di lusso secondo i

criteri del D.M. 2/08/1969,oltre a quelli della Nota II-bis

dell’art.1, Tariffa parte I,TUR.

In sostanza, anche successivamente al 1° Gennaio 2014,

ai fini IVA, si dovrà far riferimento alle case di abitazione

non di lusso secondo i criteri dettati dal Decreto del

Ministero dei Lavori pubblici del 1969.

Il richiamato Decreto definisce le condizioni affinché un

immobile venga considerato di lusso, e quindi non risulti

applicabile l’aliquota agevolata IVA.

Dunque, mentre per l’applicazione dell’imposta di registro,

l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% per l’acquisto

della prima casa, è espressamente previsto che siano

considerati di lusso le unità immobiliari classificate in

catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a prescindere dalle

loro caratteristiche, ai fini IVA si dovrà ancora tener conto

di criteri diversi per quanto riguarda la definizione di tali

immobili.

Ciò non pare possibile, in quanto il criterio deve essere

uniforme ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro.

Diversamente, l’agevolazione viene concessa con criteri

diversi, a seconda che si tratti di operazione soggette a Iva,

o di operazioni che scontano l’imposta di registro

proporzionale.

Si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione

Finanziaria. ai fini IVA, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, continuerà a riferirsi, anche successivamente al 1° Gennaio 2014, alle case di abitazione non di lusso secondo i

3. Abolizione agevolazioni ed esenzioni

…Qual è il perimetro applicativo dell’art. 10, co. 4, D.L.

23/2011?

…Il co. 4, art. 10, D.L. 23/2011 prevede in relazione

agli atti di trasferimento immobiliare in cui trovi

applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale

con le nuove aliquote (il riferimento è ai casi di cui ai co. 1

e 2 dell’art. 1 del D.L. 23/2011) la soppressione di tutte le

esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in

leggi speciali.

Numerose sono le fattispecie che “subiscono” tale

previsione normativa, quali:

gli immobili di interesse storico, artistico e

archeologico soggetti al vincolo disposto prima

dalla L. 1089/1939 e ora dal D.Lgs. 490/1999

(il Testo unico dei beni culturali);

gli acquisti immobiliari delle ONLUS;

gli acquisti immobiliari da parte dei Comuni;

l'acquisto di immobili compresi nell'ambito di

piani particolareggiati di edilizia residenziale;

i trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di

un procedimento di separazione e di divorzio;

l'apporto di immobili in un fondo immobiliare da

parte di un privato oppure l'apporto di abitazioni

da parte di un soggetto Iva in regime di esenzione

da Iva;

l’acquisto di immobili ubicati all’estero.

Tuttavia, è difficile stabile con certezza quali delle

fattispecie elencate costituisce effettivamente

un’agevolazione.

In dottrina è stato osservato la necessità e l’urgenza di

un intervento dell’Amministrazione Finanziaria che

definisca in maniera certa l’ambito applicativo della

disposizione.

4.. Prezzo – valore non è un’agevolazione

…La disposizione dell’art. 10, co. 4, D.L. 23/2011

comprende anche il metodo del prezzo – valore?

…L’art. 10, co. 4, D.Lgs. 23/2011, in merito

all’applicazione delle nuove aliquote dell’imposta di

registro,dispone che “sono soppresse tutte le esenzioni e le

agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”

relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso della

proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o

costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Nel definire la portata applicativa della citata disposizione,

non era chiaro se potesse essere definita “agevolazione”

anche l'applicazione del metodo di calcolo della base

imponibile fondato sul sistema del "prezzo-valore".

Il metodo del prezzo – valore consente, in deroga alla

disciplina statuita dall’art. 43, D.P.R. 131/1986 (Testo

unico Imposta di registro), in caso di contratto a titolo

oneroso avente a oggetto il trasferimento di una abitazione

a una persona fisica che non agisca nell'esercizio di

impresa, arte o professione, alla parte acquirente di

richiedere che la base imponibile, ai fini dell'imposta di

registro, sia costituita non dal valore del bene trasferito,

ma dal prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita

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catastale per gli applicabili coefficienti di aggiornamento,

quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nel

contratto.

L’applicazione di tale metodo consente di ottenere evidenti

“vantaggi fiscali” dato l’utilizzo del valore catastale, che è

quasi sempre inferiore al valore di mercato. Da qui la

possibilità che tale metodo potesse rientrare nel novero

delle “agevolazioni”.

Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in

risposta al question time (n. 5-01523) alla Commissione

Finanze della Camera dei deputati, ha precisato che il

metodo del "prezzo-valore" è un metodo di

determinazione della base imponibile dell'imposta di

registro, non qualificabile tecnicamente in termini di

"agevolazione". Ne deriva che tale metodo NON rientra

nella portata applicativa dell'art. 10, comma 4, D.Lgs.

23/2011. Nelle risposta al question time si sottolinea che

il vantaggio ottenibile dal contribuente non permette

l’assimilazione della misura ad una “agevolazione”.

Sempre in risposta al question time, il sottosegretario

Baretta, ha annunciato un prossimo intervento dell’Agenzia

delle Entrate, congiuntamente al Dipartimento delle

Finanze, per meglio definire la portata applicativa dell’art.

10, comma 4, D.Lgs. 23/2011, in considerazione delle

numerose perplessità già sollevate sulla relativa efficacia.

5. I trasferimenti immobiliari nell’ambito di separazione e

divorzi

…L’ambito applicativo dell’art. 10, co. 4, D.L. 23/2011

comporta anche l’abolizione del trattamento previsto per i

trasferimenti immobiliari previsti nell’ambito di

separazione e divorzi?

…Per quanto riguarda i trasferimenti patrimoniali

operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di

divorzio, l'articolo 19 della Legge 76/1987 sul divorzio

sancì l'esenzione completa da ogni tributo per questo tipo

di attività, esenzione estesa dalla Corte costituzionale

anche ai procedimenti di separazione coniugale.

Anche in questo caso è stato osservato in dottrina che non

debba parlarsi di “agevolazione”, ma di un regime fiscale

"specifico" per questa particolare fattispecie, cioè allo

scopo di non impedire, per ragioni meramente fiscali, la

sistemazione di situazioni il cui valore sociale è ben più

elevato della semplice questione tributaria che esse

sollevano. Se così fosse continuerebbe ad applicarsi il

regime di esenzione

Su tali questioni, tuttavia, si rende necessario l’intervento

dell’Amministrazione Finanziaria.

6. Cessione quote società semplice

…A quanto ammonta l’imposta di registro, alla luce

delle recenti novità, per la cessione a un soggetto passivo

Iva di una quota di una società semplice che detiene un

immobile commerciale?

…Nel caso prospettato, l’imposta di registro ammonta

ad Euro 200,00 a prescindere dalla composizione del

patrimonio della società la cui quota è oggetto di cessione

7. Ipocatastali fondo di gestione immobiliare

… Le compravendite di immobili strumentali soggetti a

Iva in cui sono parti acquirenti fondi di gestione

immobiliare o società di leasing sono soggette a imposte

ipocatastali del 2%?

… Nel caso prospettato, le ipocatastali non variano e

sono pari al 2%.

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CREDITO IRPEF DA 730 SUPERIORE A 4000 EURO

I commi da 586 a 589 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 introducono una particolare procedura di controllo dei

modelli 730 con esito contabile a credito, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte:

dei sostituti d'imposta, nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale (Dlgs 241/97);

ovvero dell'agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730 presentati in assenza di sostituto d'imposta sulla base

di quanto previsto dall'articolo 51-bis del Dl 21 giugno 2013, n. 69.

Queste disposizioni prevedono che l'agenzia delle Entrate sarà tenuta a

eseguire controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di

rimborso di crediti complessivamente superiori a 4mila euro, anche determinati da eccedenze d'imposta derivanti

da precedenti dichiarazioni.

I controlli dovranno essere compiuti entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei

modelli 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di questi termini.

A questo proposito, considerato che, di norma, i modelli 730 devono essere trasmessi all'Agenzia telematicamente entro il

30 giugno di ogni anno, i rimborsi d'importi superiori a 4mila euro dovrebbero avvenire entro il mese di dicembre.

Il rimborso del credito che risulterà effettivamente spettante dopo il controllo preventivo operato dall'agenzia delle Entrate

sarà erogato direttamente dall'agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio per assistenza

fiscale (che, di regola, avviene a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio).

La norma nasce dall'esigenza di monitorare le sole detrazioni per carichi di famiglia e quindi, il controllo preventivo riguarderà

esclusivamente la spettanza di queste ultime per quei modelli 730 che presentano congiuntamente l'indicazione di familiari a

carico e una posizione a credito superiore a 4mila euro (anche se determinata da eccedenze di anni passati).

In tutti gli altri casi, la liquidazione del credito avverrà con le modalità ordinarie e sarà, quindi, il sostituto d'imposta a

riconoscere lo stesso.

Ad esempio, sembra lecito ritenere che sarà riconosciuto in sede di assistenza fiscale il credito superiore a 4mila euro

conseguente alla fruizione di detrazioni per ristrutturazioni edilizie (o risparmio energetico) ovvero risultante dalla richiesta di

un credito d'imposta estero, in tutti i casi in cui il modello 730 non presenti familiari a carico.

Al fine di non vanificare l'istituto dell'assistenza fiscale che ha permesso di migliorare i rapporti tra amministrazione

finanziaria e contribuenti percettori di redditi di "facile determinazione", riequilibrando lo sfasamento esistente fra momento

del pagamento delle imposte dovute e rimborso delle eccedenze a credito, è opportuno che il controllo preventivo e il

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conseguente rimborso da parte dell'agenzia delle Entrate avvenga nel più breve tempo possibile.

A questo proposito, per accelerare il rimborso, il contribuente può richiedere l'accredito su un conto corrente bancario o

postale comunicato all'agenzia delle Entrate tramite il modello di comunicazione reperibile sul sito dell'Agenzia. In mancanza

di questa comunicazione, il rimborso del credito avverrà presumibilmente con le altre modalità previste dal Dm 29 dicembre

2000.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate dal 2014, quindi a decorrere dai modelli 730/2014 relativi al

periodo d'imposta 2013.

Infine la norma fa salvi, in ogni caso, gli altri controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

RIMBORSI IRPEF DA 730

Per chi si avvale dell’assistenza fiscale e presenta dichiarazioni a credito per importi superiori

a 4 mila euro, l’Agenzia delle entrate effettuerà controlli preventivi (anche documentali) sulla

spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Il rimborso sarà erogato dalla stessa

Agenzia al termine degli approfondimenti

In occasione di Telefisco 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Assenza detrazioni per familiari e riporto eccedenze

Gli importi a credito superiori a 4.000 euro derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti

esercizi e di compilazione del prospetto dei familiari a carico non saranno oggetto di controllo preventivo da parte

dell’Agenzia, con la conseguenza che i rimborsi verranno effettuati direttamente dai datori di lavoro

Eccedenze da precedenti esercizi

Il controllo preventivo dell’Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a 4.000 euro, scatta in ogni caso se è

indicato un riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla circostanza che tale eccedenza sia

stata generata da detrazioni per carichi familiari.

Invece, ove l’eccedenza sia stata utilizzata in compensazione su F24, la medesima non incide sulla posizione del

soggetto, in quanto non indicata nel quadro F del modello 730

Non rileva la composizione del credito

Ove il modello 730 chiuda a credito per importi superiori a 4.000 euro, l’intera eccedenza sarà oggetto di rimborso

da parte dell’Agenzia, e non solo la eventuale minor quota riferibile alle detrazioni per carichi familiari e/o al riporto

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di eccedenze pregresse.

I CHIARIMENTI DI TELEFISCO

CREDITO > 4.000 EURO

(dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da

precedenti esercizi e di compilazione del prospetto

dei familiari a carico)

NO CONTROLLO PREVENTIVO

CREDITO > 4.000 EURO

(riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a

prescindere dalla circostanza che tale eccedenza

sia stata generata da detrazioni per carichi

familiari)

SI CONTROLLO PREVENTIVO

CREDITO > 4.000 EURO RIMBORSO DI TUTTO IL CREDITO E NON SOLO

DELLA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Controlli dell'Agenzia per le detrazioni familiari

…Per contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef

da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito

dell'assistenza fiscale, l'articolo 1, comma 586, della

legge 147/2013 prevede che l'agenzia delle Entrate

effettui controlli preventivi in caso di rimborso

complessivamente superiore a 4mila euro. Dal momento

che la norma finalizza i controlli alla verifica “sulla

spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”, è

corretto ritenere che i contribuenti privi di sconti per carichi

di famiglia non saranno controllati anche in presenza di

rimborsi superiori a quattromila euro?

…L'articolo 1, comma 586, della legge 147/2013,

(legge di stabilità 2014), prevede che a partire dalle

dichiarazioni dei redditi presentate con il modello

730/2014, al fine di contrastare indebiti rimborsi da parte

dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale

di cui al Dlgs 241/1997 e dei rimborsi effettuati

dall'agenzia delle Entrate ai contribuenti privi di sostituto

d'imposta ammessi alla presentazione della dichiarazione

dei redditi con il modello 730 ai sensi dell'articolo 51-bis

del Dl 69/2013, convertito dalla legge 98/2013,

l'agenzia delle Entrate deve effettuare controlli preventivi,

anche documentali, sui rimborsi complessivamente

superiori a 4mila euro in presenza di detrazioni per carichi

di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da

precedenti dichiarazioni. Ne deriva che, pur in presenza di

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rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla

liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove

non risulta compilato il quadro "Familiari a carico" e dalla

quale non emergono richieste di riconoscimento di

eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono

effettuati dai sostituti d'imposta per mezzo dei conguagli

sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari

di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente con

le modalità disciplinate all'articolo 19 del Dm 164 del 31

maggio 1999

2. La compensazione non rileva per la verifica

…Nel computo dell'importo dei 4mila euro, la norma

impone di considerare anche le «eccedenze d'imposta

derivanti da precedenti dichiarazioni». Le eccedenze si

riferiscono solo alle detrazioni d'imposta per carichi

familiari? Inoltre, comunque le si intenda, è corretto

ritenere che le eccedenze utilizzate per i versamenti di altri

tributi (Imu, Tasi, Iuc) non debbano essere conteggiate dal

momento che non si traducono in una richiesta di rimborso

tramite il sostituto d'imposta?

…L'articolo 1, comma 586, della legge 147/2013

(legge di stabilità 2014), prevede che l'agenzia delle

Entrate debba effettuare i controlli preventivi, anche

documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a

4mila euro in presenza di almeno una delle seguenti

richieste: 8 detrazioni per carichi di famiglia; 8 eccedenze

d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, comunque

generate. Conseguentemente, anche in assenza di

detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, qualora dalla

dichiarazione emerga un'eccedenza d'imposta derivante

da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila

euro deve essere sottoposto a controllo preventivo da parte

dell'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la

compensazione delle imposte non gestite nel 730 si rileva

che, qualora l'imposta a credito sia stata interamente

utilizzata per versamenti con il modello F24, la stessa non

risulterà come eccedenza nel quadro F del modello

730/2014. Pertanto, l'importo utilizzato in

compensazione per i versamenti di altri tributi non rileva ai

fini della verifica dei 4mila euro.

3. Rimborsi, conta l'importo complessivo

…Secondo le disposizioni sui controlli (articolo 1,

comma 587, della legge 147/2013), il rimborso che

risulta spettante al termine delle operazioni di controllo

preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'agenzia

delle Entrate. Dal momento che i controlli sono indirizzati

alla spettanza dei carichi familiari, per "rimborso" è

corretto intendere solo l'ammontare delle detrazioni per i

carichi familiari stessi e non l'importo complessivo?

…Ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della legge

147/2013 (legge di stabilità 2014), sono soggetti a

controllo preventivo i rimborsi complessivamente superiori

a 4mila euro, qualora sono determinati anche da detrazioni

per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta

derivanti da precedenti dichiarazioni. Pertanto, l'agenzia

delle Entrate procederà, ai sensi dell'articolo 1, comma

587, della legge 147/2013, a effettuare il rimborso di

importo complessivo superiore a 4mila euro solo nel caso

in cui lo stesso derivi anche parzialmente da detrazioni per

carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. Il sostituto

d'imposta è esonerato in tale ipotesi dall'effettuazione del

conguaglio così come disciplinato all'articolo 19 del Dm

164 del 31 maggio 1999. L'agenzia delle Entrate,

effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non

rilevino anomalie, provvederà all'erogazione della somma

complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo

164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3,

elaborato a cura del Caf-dipendenti o del professionista

abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale. Ai fini della

verifica del limite di 4mila euro rileva l'importo

complessivo del rimborso.

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BONUS MOBILIO

La legge di stabilità ha prorogato dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che

usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili

finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A

per i forni).

L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore

a € 10.000.

La legge di stabilità aveva previsto che l’ammontare della spesa agevolabile non potesse essere superiore a

quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere nece sariamente collegata. Va evidenziato che

l’art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha soppresso detta limitazione.

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Circa l’intervento di ristrutturazione a cui deve essere collegata la spesa si fa presente che l’articolo 16, comma 2, D.L. 4

giugno 2013, n. 63, istitutivo dell’agevolazione in commento, prevede espressamente che l’acquisto di detti mobili ed

elettrodomestici sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Tale finalizzazione, che conferma quella già presente per la detrazione prevista dall’articolo 2 D.L. 5/2009 (anch’essa diretta

ad agevolare le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di

ristrutturazione), evidenzia la stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore

edile.

Tuttavia, pur mantenendo invariata la suddetta finalizzazione, rispetto all’agevolazione precedente il

nuovo incentivo non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità

immobiliari residenziali”.

Di conseguenza, per fruizione della nuova detrazione in esame possono costituire valido presupposto l’effettuazione di

interventi edilizi su:

o singole unità immobiliari residenziali;

o parti comuni di edifici residenziali (di cui all’art. 1117 del codice civile).

Si pensi in particolare agli acquisti di beni finalizzati all’arredo delle parti comuni di un condominio (guardiole,

appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatori, ecc).

Inoltre l’articolo 16 – bis del Tuir ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili, anche alcuni interventi non contemplati dalla

disciplina relativa alla “vecchia” detrazione di cui al. D.L. 5/2009.

In particolare, il citato articolo 16 – bis permette di fruire della detrazione:

o per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi ,

sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. C);

o nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese

di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie (comma 3).

Tale detrazione originariamente prevista dall’art. 9, comma 2, Legge n. 448/2001 e più volte prorogata, viene calcolata su un

importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare e compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità

immobiliari.

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In questo caso, la circolare 18 settembre 2013, n. 29 evidenzia che al medesimo contribuente:

“compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31

dicembre 2013”.

Sostanzialmente come evidenziato dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29, la “nuova” detrazione per spese di arredo è

collegata alle seguenti tipologie di intervento.

Restava una zona grigia, su quei lavori eseguiti nei singoli alloggi che l'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir agevola con il 50% a

prescindere dall'inquadramento edilizio, come gli interventi per la prevenzione dei furti o degli infortuni domestici. Se

ricadessero nella manutenzione ordinaria, questi lavori potrebbero avere il 50% "edilizio", in quanto espressamente agevolati

dall'articolo 16-bis, ma non quello sui mobili.

L'elenco di lavori stilato dalle Entrate è probabilmente troppo restrittivo rispetto alla legge, e si potrebbe anche sostenere che

Interventi di manutenzione

ordinaria

Art. 3 lett. A) D.P.R. n.

380/2001

Effettuati sulle parti comuni di edifici

residenziali

Interventi di manutenzione

straordinaria

Art. 3 lett. B) D.P.R. n.

380/2001

Effettuati sulle parti comuni di edifici

residenziali e su single unità immobiliari

residenziali

Interventi di restauro e risanamento

conservativo

Art. 3 lett. C) D.P.R. n.

380/2001

Effettuati sulle parti comuni di edifici

residenziali e su single unità immobiliari

residenziali

Intervento di ristrutturazione

edilizia

Art. 3 lett. C) D.P.R. n.

380/2001

Effettuati sulle parti comuni di edifici

residenziali e su single unità immobiliari

residenziali

Interventi necessari alla

ricostruzione o al ripristino

dell’immobile a seguito di eventi

calamitosi

Ancorché non rientranti nelle categorie

precedenti sempreché sia stato

dichiarato lo stato di emergenza

Interventi di restauro e risanamento

conservativo e ristrutturazione

edilizia

Art. 3 lett. C) D.P.R. n.

380/2001

Riguardanti interi fabbricati eseguiti da

imprese di costruzione e ristrutturazione

immobiliare e da cooperative edilizie che

provvedano entro sei mesi dal termine

dei lavori alla successiva alienazione o

assegnazione dell’immobile

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sia solo esemplificativo e non tassativo. Ma in attesa di eventuali chiarimenti bisogna trovare una linea di comportamento

"sicuro".

A tale questione ha risposto parzialmente l’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014 dove i tecnici delle Entrate

hanno affermato che la possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un intervento di natura

“maggiore” che deve sempre riguardare gli interventi strutturali dell’immobile.

Così è stata negata la possibilità di godere del bonus arredi se l’intervento a monte consiste nell’installazione di un impianto di

allarme (intervento, quest’ultimo, che può godere della detrazione del 50%)

Per quanto riguarda l’avvio degli interventi l’articolo 16 comma 2 D.L. 63/2013 a differenza di quanto previsto l’analoga

agevolazione operante nel 2009, non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli

interventi di ristrutturazione e nemmeno la data a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi.

Al riguardo la Circolare 18 settembre 2013 n. 29 considerato che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione

per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50% per aver

sostenuto spese relative al interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in

vigore dell'articolo 11 comma 1 D.L. n. 83/2012) ritiene che:

“il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi in

precedenza elencati come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame essendo

rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente

contenuto tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori

sono stati effettuati”.

Secondo l’Agenzia quindi, il legislatore ha volutamente collegato la detrazione per spese di arredo al sostenimento di spese di

recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 (con relativa fruizione della detrazione del 50%) proprio per il fatto che,

anche qualora i lavori fossero terminati, il ridotto lasso di tempo intercorso tra sostenimento delle spese:

per gli interventi di recupero;

per l’acquisto dei mobili/elettrodomestici:

fa presupporre che l’acquisto sia finalizzato all’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18 settembre 2013 n. 29 si è espressa anche in merito al caso in cui le spese per

l’arredo siano state sostenute prima di quelle per la ristrutturazione.

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In particolare l’Agenzia ritiene possibile che:

“le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione

dell’immobile a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono

destinati”.

In sostanza per l’Amministrazione Finanziaria la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le

spese per i mobili e gli elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle

per l’arredo dell’abitazione.

Secondo la più volte citata Circolare 18 settembre 2013, n. 29, la data di inizio lavori può essere comprovata:

dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in

relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Asl, qualora la stessa sia obbligatoria;

da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in caso

di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi, così come previsto dal Provvedimento 2

novembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

ATTESTAZIONE DELLA DATA INIZIO LAVORI

abilitazioni o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia;

comunicazione preventiva alla Asl;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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Inizio lavori di ristrutturazione Sostenimento spese per lavori di ristrutturazione

Deve essere precedente Può essere posteriore

Sostenimento spese per arredo

CHIARIMENTI TELEFISCO

La possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un intervento che deve sempre riguardare gli

interventi strutturali dell’immobile.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Il solo cambio di serratura non è sufficiente per godere

del bonus mobili

…Tra gli interventi edilizi che costituiscono il

presupposto della detrazione per l’acquisto di mobili e

grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca in

sintesi solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1

dell’articolo 16 – bis del Tuir escludendo ad esempio le

opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi: dal

momento che la norma istitutiva della detrazione (art. 16

comma 2 D.L. 63/2013) richiama tutto il comma 1

dell’articolo 16 bis è possibile ritenere che l’elencazione

contenuta nella circolare 29/E sia puramente

esemplificativa e non tassativa?

…Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte

di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabile

mediante la loro espressa previsione nella lettera f) comma

1 dell’articolo 16 bis del Tuir.

In linea generale si tratta di interventi ammissibili alla

detrazione esclusivamente in base alla loro finalità a

prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi

di cui all’art. 3 del DPR. 380/2001, che potrebbe anche

non sussistere, basi pensare all’installazione di sensori,

serrature spioncini (c.f.r. la circolare 16/E del 6 febbraio

2001 per un elenco esemplificativo delle misure). Ka

fruizione della detrazione per le spese sostenute per

l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di

compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi non

consente di per se di fruire dell’ulteriore detrazione per

l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell’ipotesi

in cui tuttavia le misure di prevenzione per le loro

particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli

interventi edilizi di cui al citato art. 3 comma 1 lettera a) b)

c) d) del DPR. 380/2001 si ritiene possibile avvalersi

anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e

grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di

manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati solo su

le parti comuni di un edificio residenziale. Detta verifica,

concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di

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intervento, deve essere effettuata caso per caso, con

riferimento alla fattispecie concreta.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Detrazione su negozio in locazione

…Una società svolge un'attività commerciale al

dettaglio in un immobile C/1 detenuto in locazione da

terzi. La detenzione mediante contratto di locazione

legittima la possibilità di usufruire della detrazione 65%

per risparmio energetico su intervento effettuati dalla

società stessa (infissi, eccetera), così come avviene per le

persone fisiche detentrici con locazione degli immobili

abitativi per la detrazione Irpef del 50%?

… La risposta è affermativa. Al riguardo si richiama la

circolare 36/E/2007 che espressamente precisa che i

soggetti tra i quali rientrano sia le società di capitali che

quelle di persone “...possono fruire della detrazione a

condizione che sostengano le spese e che queste siano

rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere

l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere

nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o

in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di

comodato”.

2. Ristrutturazione: demolizione e ricostruzione

…Detrazioni su lavori (50%) per ristrutturazione edilizia,

lettera d), comma 1, articolo 3 D.Lgs. 380/2001. Sul

punto, la circolare 57/E del 1998 (punto 3.4) afferma che

gli interventi di ristrutturazione edilizia possono portare ad

un edificio parzialmente o completamente diverso dal

precedente e che può essere aumentata la superficie utile,

ma non il volume preesistente. A titolo esemplificativo

vengono ricompresi anche interventi di riorganizzazione

distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro

numero e delle loro dimensioni. Ciò premesso, il caso

concreto riguarda la ristrutturazione - previa demolizione e

ricostruzione nello stesso sito mantenendo sagoma e

volume preesistenti - di un unico corpo di fabbrica,

appartenente ad un unico proprietario persona fisica,

censito al catasto in due distinte unità aventi superficie e

volume diversa (circa 1/3 e 2/3 dell’intero), con cambio di

destinazione da strumentale agricolo in due unità abitative

che avranno volume e superficie uguale. Si chiede se la

fattispecie rappresentata sia riconducibile

all’esemplificazione della citata circolare 57/E del 1998 e,

pertanto, possa beneficiare del bonus 50%.?

… Al riguardo si precisa che il bonus fiscale legato alle

spese di ristrutturazione spetta anche se l'edificio demolito

aveva una destinazione d'uso diversa da quella

residenziale, a patto che l'uso residenziale sia rispettato

dal nuovo edificio ricostruito (risoluzione 8 febbraio 2005,

n. 14/E). Con la risoluzione 14/E, ad esempio, le Entrate

hanno chiarito che lo sconto Irpef spetta nei casi di

ristrutturazione di fabbricati strumentali rurali (quindi a uso

non residenziale, come magazzini o depositi) che, solo al

termine dei lavori, assumono la destinazione d'uso

abitativa, a patto che il mutamento della destinazione sia

presente nel provvedimento urbanistico autorizzativo.

3. Immobili uso promiscuo

…Nel 2013 un contribuente ristruttura l'abitazione

principale usufruendo delle detrazioni fiscali (50% su

96.000 euro per spese di ristrutturazione; 65% efficienza

energetica; 50% su 10.000 euro per acquisto mobili e

elettrodomestici). Nel 2014 la stessa casa diventa anche

studio quindi uso promiscuo nell'anno successivo ai lavori

di ristrutturazione. Tenuto conto del disposto articolo 16-

bis, comma 5 del Tuir, al contribuente continuerà a

spettare la detraibilità del 100% dei costi sostenuti per la

ristrutturazione nell'anno 2013 ripartiti negli anni

successivi?

… La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione

riguarda gli interventi effettuati sulle singole unità

immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,

anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.

La circolare 24.2.98 n. 57/E, paragrafo 3.1 chiarisce, a tal

proposito, che la disposizione in questione riguarda gli

interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad

abitazione di qualunque categoria catastale. Né la

normativa né altri documenti ministeriali hanno precisato

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che la destinazione ad abitazione dell'immobile, richiesta

inizialmente per poter fruire dell'agevolazione, debba

permanere nel corso dei 10 anni durante i quali viene

"spalmato" il beneficio fiscale. Tra le cause di decadenza

dell'agevolazione inoltre, non rientra il cambio di

destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi

agevolati in questione. In assenza di chiarimenti

ministeriali sulla questione, ed alla luce di tali ultime

considerazioni, saremmo portati a ritenere che le rate non

ancora utilizzate possano essere integralmente recuperate

indipendentemente dall'utilizzo che viene fatto

dell’immobile successivamente alla richiesta

dell’agevolazione.

4. Soggetto Ires: sostituzione corpi illuminanti

… Una società di capitali (S.r.l. operante nel settore del

commercio al dettaglio di abbigliamento) intende

sostituire i corpi illuminanti a tecnologia tradizionale con

corpi illuminanti con nuova tecnologia (led) che

consentono un notevole risparmio energetico. E' possibile

usufruire dell'eco bonus 65%?

… La sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi

a tecnologia led consente di beneficiare della detrazione

del 50% relativamente alle spese sostenute, non del 65 per

cento. La detrazione del 50% è però riservata ai

contribuenti titolari di reddito di persone fisiche e quindi

non può essere utilizzata dalle società di capitali. Si

precisa altresì che l'intervento in oggetto non rientra tra

quelli agevolati per gli interventi di riqualificazione

energetica.

5. Bonus mobili e box auto

… La norma agevolativa (art. 16, comma 2, DL

63/2013) fa riferimento a tutti gli interventi di cui al

comma 1 dell'articolo 16-bis del DPR 917/1986 e non

solo a quelli che comportano veri e propri interventi edilizi

(articolo 3 DPR 380/2001). Nel caso, ad esempio, di

realizzazione di box auto pertinenziali ritenete possa essere

sostenuta la spettanza anche del bonus mobili?

… Il comma 139 della legge di Stabilità 2014 prevede

testualmente che “Ai contribuenti che fruiscono della

detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una

detrazione (...) per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+.”. Il comma

1 richiamato, rinvia a sua volta, in toto, all’articolo 16 bis

del Tuir. Da ciò discende che possono beneficiare del

“bonus mobili” tutti gli interventi, ivi compresi dunque

quelli di cui alla lettera h, disciplinati dal primo comma

dell’articolo 16 bis del Tuir. Dal tenore letterale della

norma, pare quindi non esserci alcun dubbio sulla fruibilità

del bonus. Non è dello stesso avviso la Dre del Veneto

(interpello 8 novembre 2013, 907-48973/2013), secondo

cui possono rientrare tra gli interventi che consentono lo

sfruttamento del bonus mobili solo quelli “pesanti” come

ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie

richiamando al riguardo la circolare 29/E/2013, avente ad

oggetto chiarimenti in merito al bonus mobili, al paragrafo

3.2. In questo documento di prassi nel riepilogare gli

interventi di “recupero del patrimonio edilizio” che danno

diritto alla possibilità di avvalersi del cd “bonus mobili”

l’Agenzia richiamava unicamente quelli di cui alle lett. a),

b), c) e d) del Dpr 380/01 (manutenzione straordinaria,

ristrutturazione edilizia, restauro, “eventi calamitosi” e

manutenzione ordinaria solo sui condomini).

L'orientamento restrittivo è stato confermato a Telefisco

2014. Al momento in assenza di ulteriori chiarimenti

ufficiali si ritiene che la spettanza del bonus mobili in molte

situazioni (ivi compresa quella prospettata con il quesito)

sia fortemente in dubbio.

6. Bonus mobili e cambio tegole

… Ho sostituito tutte le tegole sul tetto cambiando il

materiale e la forma per un valore di 12.500 euro. Posso

aver diritto al bonus mobili?

… La circolare 29/E/2013, avente ad oggetto

chiarimenti in merito al bonus mobili, al paragrafo 3.2.,

riepiloga gli interventi di “recupero del patrimonio edilizio”

che danno diritto alla possibilità di avvalersi del cd “bonus

mobili”. Fra gli interventi che danno diritto all’agevolazione

la stessa circolare richiama quelli di cui alle lettere a), b), c)

e d) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria,

ristrutturazione edilizia, restauro, “eventi calamitosi” e

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manutenzione ordinaria solo sui condomini). Nella

definizione di spese di manutenzione straordinaria,

peraltro. la circolare 57/E/98 fa rientrare “...le opere e le

modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche

strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non

alterino i volumi e le superfici delle singole unità

immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni

d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad

interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia

ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed

adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità

immobiliari, senza alterazione della situazione

planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto

della superficie, della volumetria e della destinazione

d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al

criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile

esistente.” Detti interventi si distinguerebbero da quelli di

manutenzione ordinaria (che sono agevolabili solo se

seguiti sulle parti comuni di edifici in quanto questi ultimi

sono “riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione

degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti

gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli

impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a

quelli esistenti”. Laddove l’intervento eseguito nel caso di

specie rispetti le citate caratteristiche lo stesso sarebbe,

pertanto, agevolabile. Peraltro la stessa guida dell’agenzia

delle Entrate dell’ottobre 2013 nell’elencare gli interventi

agevolabili sulle singole unità immobiliari fa espresso

riferimento per quanto concerne il tetto alla: “Sostituzione

dell’intera copertura Modifica della pendenza delle falde

con o senza aumento di volume”. In relazione a ciò deve

ritenersi che nel caso di specie spetti anche il bonus

mobili.

7. Terremoto in Emilia

… Le spese che eccedono il contributo previsto per la

demolizione e ricostruzione di una casa classificata E2 a

Novi di Modena possono essere portate come detrazioni al

50 e/o 65? Si tratta della spese di completamento e

finitura interne/esterne che il contributo delle ordinanze

Errani non prevede e che quindi non sono conteggiate e

rimborsate.

… Sì, le spese di finitura e completamento legate ad un

intervento edilizio di grado maggiore (ristrutturazione

edilizia) sono agevolabili. In tal senso si è, infatti espressa

l’agenzia delle Entrate nella circolare 57/E del 24 febbraio

1998 laddove è stato precisato che “..negli interventi di

manutenzione straordinaria sono necessarie, per

completare l’intervento edilizio nel suo insieme opere di

pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione

ordinaria. Pertanto occorre tener conto del carattere

assorbente della categoria superiore rispetto a quella

inferiore, al fine dell’esatta individuazione degli interventi

da realizzare e della puntuale applicazione delle

disposizioni in commento.”. Se le spese in questione sono

rimaste effettivamente a carico del contribuente

l’intervento rientra in quelli agevolabili se lo stesso

comporta la ricostruzione fedele dell’edificio mantenendo

la sagoma

8. Vasca idromassaggio

… La vasca idromassaggio può beneficiare della

detrazione "bonus mobili" di 10.000 euro considerato che

l'ammontare di 96.000 euro relativo alla ristrutturazione è

stato esaurito?.

… Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate

rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo,

letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,

comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e

gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un

necessario completamento dell’arredo dell’immobile

oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli

acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il

parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi

di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici,

la circolare 29/E/2013 rimanda all'elenco stilato dal Dlgs

151/2005 la norma limita, peraltro, il beneficio

all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di

classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per

quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta

energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non

sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

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Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”,

frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,

apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti

elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di

riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,

apparecchi per il condizionamento. Da quanto sopra

esposto pertanto non sembra possibile fare rientrare

l’acquisto della vasca da idromassaggio tra i beni

agevolabili.

9. Acquisto nuovo box auto

… Acquisto di box auto di nuova costruzione. Atto di

acquisto intestato a marito e moglie. Il marito dichiara

espressamente però di essere solo lui a sostenere la spesa

di acquisto. Può la deduzione del 50% essere attribuita

solo al marito?

… Nell'ipotesi di comproprietà dell'unità immobiliare

tra coniugi, ciascuno dei proprietari ha diritto a calcolare

l'agevolazione spettante in relazione alle spese

direttamente sostenute. Ciò implica che la ripartizione

delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare

la percentuale di possesso se, dai documenti di spesa

(fatture e bonifici), risulti una diversa ripartizione dei costi

tra i comproprietari che vogliono fruire dell'agevolazione

(per esempio, 70% al marito e 30% alla moglie a fronte di

una comproprietà al 50%). Questo vuol dire, tra l'altro, che

se le spese sono sostenute da uno solo dei due coniugi

comproprietari, la detrazione può competere interamente a

quest'ultimo, sempreché le fatture e i bonifici di

pagamento siano a lui direttamente intestati. Tale regola

vale anche con riferimento all'acquisto, da parte di due

coniugi, di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il

50% e pagato tramite bonifico bancario cointestato. In tal

caso, la detrazione Irpef può essere riconosciuta per intero

anche a uno dei due, a condizione che questi abbia

effettivamente sostenuto la spesa e ciò trovi

corrispondenza dall'intestazione al 100% della fattura o

dalla annotazione nella stessa, inserita anche

successivamente all'emissione, della percentuale della

spesa sostenuta.

10. Interventi di riqualificazione energetica

… Sono detraibili tutte le spese di un intervento di

riqualificazione globale di un edificio, fatto da un'impresa

nella propria sede operativa, consistente nella sostituzione

dell'impianto di climatizzazione invernale a metano con un

sistema a pompe di calore ad alta efficienza a

funzionamento elettrico alimentato da impianto

fotovoltaico?

… La detrazione per gli interventi di riqualificazione

energetica è concessa esclusivamente a quegli interventi

che consentono di ridurre l'Indice di prestazione

energetica per la climatizzazione invernale e non per gli

interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica

ancorché utilizzata come combustibile per il funzionamento

di impianti a pompa di calore. Nel caso del quesito la

società dovrà scorporare dalle spese sostenute per la

riqualificazione energetica il costo dell'impianto

fotovoltaico.

11. Decesso fruitore della detrazione

… Situazione: la moglie è unica e piena proprietaria

dell'immobile (abitazione) mentre gli interventi per la

ristrutturazione edilizia su tale immobile vengono

interamente sostenuti dal marito (che non ha alcuna

proprietà) in qualità di famigliare convivente e pertanto

unico fruitore della detrazione 50%. Nel caso di decesso

del marito il diritto della detrazione passa alla moglie

anche se non vi è trasferimento del diritto di proprietà o di

altro diritto reale?

… L'articolo 16-bis del Tuir al comma 8 prevede che in

caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del

beneficio fiscale si trasmette - per intero - esclusivamente

all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del

bene. Da ciò si evince che non conta il trasferimento della

proprietà, ma che abbia la qualifica di "erede". L'ulteriore

requisito richiesto dalla norma è che l'erede che usufruirà

del bonus fiscale trasferito dal de cuius dovrà avere il

possesso dell'immobile, escludendo dunque tale

possibilità in caso di interventi effettuati su abitazioni

locate a terzi.

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12. Diritto alla detrazione delle spese

… Il figlio che abita in un immobile congiuntamente con

il genitore per necessità di accompagnamento - pur non

essendo proprietario dell'immobile - se sostiene le spese

di ristrutturazione con bonifici eseguiti sul proprio c/c può

godere della detrazione fiscale prevista del 55 per cento?

… Si, il familiare convivente all'inizio dei lavori con il

proprietario dell'immobile ha diritto all'agevolazione

spettante sulla base dei costi sostenuti ed effettivamente

rimasti a suo carico. Si segue la medesima regola del 36-

50 per cento.

13. Comunicazione Enea

… Qualora i lavori relativi alla ristrutturazione di un

immobile dovessero protrarsi per più anni ed una parte di

tali lavori inclusa nella Dia - per esempio la sostituzione

degli infissi esterni - dovesse completarsi prima della fine

dei lavori, la comunicazione all'Enea, relativamente agli

infissi, va comunque presentata subito dopo la loro

installazione o bisogna attendere la fine dei lavori e quindi

l'attestazione del professionista incaricato?

… La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine

per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il

giorno del cosiddetto “collaudo”. Se questo, non è

richiesto, il contribuente può provare la data di fine lavori

con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i

lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del

contribuente resa in sede di autocertificazione. In

conclusione, la data di ultimazione lavori relativa ai singoli

interventi di riqualificazione energetica, non è vincolata

all'effettiva ultimazione degli altri lavori eseguiti con la

stessa pratica edilizia

14. Comportamento contabile corretto per le imprese

… E' corretto il seguente comportamento per

un'impresa? Fattura di installazione serramenti con le

caratteristiche richieste per la detrazione su risparmio

energetico. Calcolo della detrazione del 65% in dieci anni

solo sull'imponibile della fattura. Normale detrazione

dell'Iva. Ammortamento del bene sul totale imponibile

della fattura. In questo modo alla fine del periodo di

ammortamento e delle rate del 65% la spesa effettiva per

l'azienda è stata prossima allo zero.

… Si ritiene di poter confermare che il comportamento

citato sia corretto avendo cura di precisare quanto segue:

a) l’ammortamento del cespite va effettuato utilizzando le

aliquote di ammortamento stabilite in base all’attività

esercitata e al settore di appartenenza come identificate

dal decreto 31 dicembre 1988; b) la società dovrà porre in

essere tutti gli adempimenti previsti in tema di risparmio

energetico ivi compreso quello dell’invio della

comunicazione all’Enea. Rispettando i citati presupposti

l’impresa in questione potrà beneficiare dell’agevolazione

riguardo all’installazione dei serramenti.

15. Limite alla detrazione

… E' stato eliminato il limite alla detrazione derivante

dal fatto che l'importo speso per acquisto mobili non

possa eccedere l'importo speso per effettuare interventi di

recupero edilizio?

… Sì, è stato eliminato prima ancora che entrasse in

vigore. Solo per il 2014, l’articolo 1, comma 139, lettera

d), n. 3), legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di

Stabilità 2014), aveva previsto che le spese per gli arredi e

gli elettrodomestici potessero essere agevolabili al 50%,

nel limite di quanto speso per le spese “sostenute per i

lavori di ristrutturazione”. Quindi, fermo restando il limite di

10.000 euro, per i mobili/elettrodomestici, nel 2014, non

sarebbe stato possibile spendere di più rispetto a quanto

speso per l’intervento sul recupero del patrimonio edilizio

(ad esempio, manutenzione straordinaria, ristrutturazione

e restauro e risanamento conservativo). Tre giorni dopo e

comunque prima dell’inizio del 2014, l’articolo 1, comma

2, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, ha soppresso

questa condizione.

16. Detrazione mobili

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… L'installazione di una porta blindata è sufficiente per

la fruizione delle detrazioni previste per l'acquisto di mobili

destinati allo stesso immobile? La porta rientra tra i lavori

previsti dall'articolo 16 bis, ma la circolare dell'Agenzia

delle Entrate sembrerebbe aver posto delle restrizioni al

beneficio previsto per i mobili indicando solo una parte dei

lavori di cui all'articolo citato (la norma non dice questo

però) nonostante comunque lavori come la porta blindata

rientrino oltretutto tra i lavori di manutenzione

straordinaria secondo il testo unico dell'edilizia. E'

possibile allora considerare la circolare quale mero

documento esemplificativo? Tra l'altro i diversi uffici di

Italia sembrano fornire risposte discordanti.

… Il comma 139 della legge di stabilità 2014 proroga

anche per il 2014 l’agevolazione di cui al “bonus mobili”

La citata norma, chiaramente afferma che tutti gli interventi

di recupero al patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis

Tuir danno diritto a fruire del “bonus mobili”. Dall’analisi

della citata disposizione si evince, dunque, come siano

ricompresi fra gli interventi che danno diritto di accedere al

bonus mobili anche quelli di cui alla lettera f) dell’articolo

16 bis del Tuir relativi all’adozione di misure finalizzate a

prevenire il rischio di atti illeciti. La circolare 29/E/2013,

avente ad oggetto chiarimenti in merito al bonus mobili, al

paragrafo 3.2., riepiloga gli interventi di “recupero del

patrimonio edilizio” che richiamata circolare citando “in

sintesi” gli interventi agevolabili che daranno diritto al

bonus mobili riprende solo quelli di cui alle lett. a), b), c) e

d) del Dpr 380/01 (manutenzione straordinaria,

ristrutturazione edilizia, restauro, “eventi calamitosi” e

manutenzione ordinaria solo sui condomini). Va segnalato

inoltre che la Dre del Veneto (interpello 8 novembre 2013,

907-48973/2013), in modo assolutamente restrittivo e

molto opinabile, ha fatto propria l’interpretazione citata

dicendo espressamente che gli interventi volti a prevenire

atti illeciti da parte di terzi non possono rientrare tra quelli

che consentono lo sfruttamento del bonus mobili in quanto

non ricompresi fra quelli elencati al paragrafo 3.2. della

richiamata circolare 29/E/2013. Sul punto le Entrate sono

a esprimersi in occasione di Telefisco 2014 confermando

l’impostazione restrittiva, ma chiarendo che i lavori

presupposto – se eseguiti nelle singole unità immobiliari

residenziali – devono essere almeno di manutenzione

straordinaria per poter dare diritto alla fruizione del bonus

mobili. Detto questo, nel caso specifico si fa presente che,

come correttamente riportato nel testo della domanda, la

circolare numero 57/E del 1998 citando a titolo

esemplificativo (paragrafo 3.4) gli interventi agevolabili

come “manutenzione straordinaria” annovera fra gli stessi

la “sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane

con serrande e con modifica di materiale o tipologia di

infisso” fra le quali è da ritenere rientri l’intervento citato

(porta blindata). A questo punto, anche volendo

prudentemente aderire al contenuto della circolare

29/E/2013, non vi è dubbio che gli interventi di

manutenzione straordinaria danno diritto ad usufruire

dell’agevolazione

17.Cambio di destinazione d’uso

…Lavori su immobili a destinazione residenziale. Se

successivamente (anche a distanza di 3/4 anni) viene

cambiata la destinazione d'uso (ad esempio in ufficio), si

perdono le quote residue? E nel caso venisse ceduto il

fabbricato con mantenimento della detrazione in capo al

venditore, se il nuovo acquirente varia la destinazione

d'uso è ininfluente?

La detrazione dei bonus edilizi decorre dall'anno di

sostenimento della spesa. Ciò che va dimostrato è

l'intervento eseguito, documentandolo con le fatture

ricevute ed i relativi bonifici. Se le opere rientrano in quelle

espressamente elencate nell'articolo 16-bis del TUIR, la

detrazione spetta nella misura del 50% (per il 2014) da

ripartire in quote costanti in dieci anni. Ciò che può

accadere all'immobile in questo arco temporale non è

influente, tanto meno se chi esegue eventuali cambi di

destinazione d'uso è un soggetto diverso dal contribuente

originario

18.Abitazione uso promiscuo

…Sono un professionista che ha stipulato con il proprio

genitore un comodato gratuito per utilizzare una parte

dell'abitazione (categoria A/2) come studio professionale.

Ho rifatto l'impianto elettrico e imbiancato l'abitazione e

vorrei acquistare dei mobili (scrivania, sedie, tavolo e

armadio). Posso usufruire della detrazione del 50% sui

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lavori e acquisto dei mobili e detrarre anche i costi come

inerenti alla mia professione (e in che misura?)

…La detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili e dei

grandi elettrodomestici può essere usufruita dagli stessi

soggetti che possono beneficiare della detrazione del 36-

50% per le ristrutturazioni edilizie. Si tratta, quindi, di tutti i

soggetti Irpef, quali le persone fisiche, i professionisti e i

soci delle società di persone. Se un professionista o un

imprenditore effettua dei lavori di manutenzione

straordinaria, ristrutturazione edilizio o risanamento e

restauro conservativo nell’abitazione in cui svolge la

propria l’attività, può detrarre una quota delle spese

sostenute: in particolare, l’articolo 16-bis, comma 5, Tuir,

infatti, prevede che se gli interventi “sono realizzati su unità

immobiliari residenziali adibite promiscuamente

all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero

all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione

spettante è ridotta al 50 per cento”. Se successivamente e

fino alla fine del 2014, acquista dei mobili o dei grandi

elettrodomestici per arredare l’abitazione ristrutturata e

utilizzata promiscuamente per l’attività professionale o

d’impresa, la detrazione spettante dovrebbe essere pari al

50% del 50% del costo sostenuto e non pari al 50% del

100% del costo. Anche se la norma istitutiva di questo

bonus non prevede alcuna particolare limitazione per i beni

acquistati promiscuamente per usi personali e per l’attività

professionale o d’impresa, va ricordato che la circolare

delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, ha interpretato

la nuova detrazione sui mobili, basandosi su molti principi

e interpretazioni precedentemente forniti per l’incentivo sul

recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, l’importo

massimo di 10.000 euro “è riferito alla singola unità

immobiliare, comprensiva delle pertinenze”, anche se la

norma sugli arredi non lo prevede). Ecco che se si acquista

un mobile o un elettrodomestico per l’abitazione

ristrutturata e utilizzata promiscuamente per l’attività, la

detrazione dovrebbe essere pari al 50% del 50% del costo

sostenuto. Sul tema, comunque, sarebbe auspicabile una

conferma dell’agenzia delle Entrate

19.Impianti fotovoltaici

…Sono proprietario di un immobile di civile abitazione e

ho realizzato sul tetto un impianto fotovoltaico integrato

con una potenza nominale di 4,5 chilowatt con il V conto

energia la cui produzione è destinata esclusivamente ai

consumi domestici. Ora la circolare n. 36 del 19 dicembre

13 a pagina 10 precisa prima che non hanno rilevanza

catastale "gli impianti di produzione di energia di modesta

entità ... come quelli destinati prevalentemente ai consumi

domestici". Successivamente enuncia dei requisiti per

individuare gli impianti di modesta entità (potenza non

superiore a 3 chilowatt) indipendentemente dalla

destinazione dei consumi civili o commerciali. In

conclusione gli impianti ai fini prevalentemente domestici

aventi una potenza nominale superiore ai 3 chilowatt

devono o no attivarsi per modificare la rendita qualora si

rilevi un incremento del valore capitale dell'immobile

superiore al 15%?

…Va premesso che per le installazioni fotovoltaiche

architettonicamente integrate o parzialmente integrate

(definite dall'articolo 2 del decreto del ministro dello

Sviluppo economico del 19 febbraio 2007) su fabbricati o

unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non

sussiste l'obbligo di accatastamento come unità

immobiliari autonome, dal momento che possono

assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Detto

ciò, si chiarisce che è necessario procedere, alla

dichiarazione di variazione da parte del soggetto

interessato, dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta

integrato, quando lo stesso ne incrementa il valore capitale

(o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al

15% o superiore. Nel suo caso, siccome l'impianto è

superiore a 3 kWh, dovrà incaricare un tecnico (geometra)

che valuti l'incremento di valore apportato e stabilisca

l'eventuale obbligo o meno di procedere alla variazione.

20.Agevolazione per costruzione box

…Sono nudo proprietario di una unità immobiliare.

L'agevolazione per la costruzione di box è limitata alla

costruzione di un box pertinenziale all'unità immobiliare o

è possibile, nel limite degli importi agevolati, usufruirne per

la costruzione di più box sempre condizionati all'essere

tutti vincolati come pertinenze dell'unica unità

immobiliare?

…L’articolo 16 bis del Tuir alla lettera d) tra le spese

agevolabili prevede anche quelle: “relativi alla

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realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

anche a proprietà comune”. Per poter usufruire della

detrazione del 50% sulla realizzazione di box è necessario

che questi vengano destinati a pertinenza di una unità

immobiliare già esistente. Una volta rispettato questo

requisito, non ci sono divieti nell'usufruire della detrazione

sulle spese di realizzazione di più box destinati a

pertinenza di un'abitazione, sia essa principale oppure no.

In tal senso si è espressa anche DRE della Lombardia con

due note del 1999. Secondo l'Agenzia, la normativa non

riporta alcuna limitazione in tal senso. Il limite di spesa

massimo sul quale rapportare l’agevolazione è riferito

all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente

considerate (Rm 181/E/2008) e, pertanto, nel caso di

realizzazione di più pertinenze riferite al medesimo

immobile la spesa massima va riferita ad una unica unità

21 Sbagliata la legge sul bonifico

…Un contribuente in fase di pagamento nel 2013,

mediante bonifico bancario, ha erroneamente indicato alla

banca gli estremi dell’agevolazione 55% in luogo di quella

del 50 per cento. La banca ha ovviamente riportato nella

causale del bonifico gli estremi della normativa di

riferimento inerente l’agevolazione per il risparmio

energetico (indicando correttamente, per altro il codice

fiscale del beneficiario dell’agevolazione e la partita Iva del

beneficiario del bonifico). Come si può rimediare all’errore

del contribuente e quali sono i rischi conseguenti in caso di

verifica e contestazione da parte dell’amministrazione

finanziaria? Può essere sufficiente la compilazione corretta

del modello Unico 2014 redditi 2013, indicando le spese

sostenute nel comparto del 50% anziché quello del 55%

(la pratica Enea non verrà presentata in quanto non

pertinente)

…L'agenzia delle Entrate, con alcuni chiarimenti di

prassi, ha precisato che è possibile ripetere il pagamento

qualora ci si accorga di eventuali errori. Nella specie,

eseguire un nuovo pagamento comporterebbe la perdita

del beneficio nel 2013. Tuttavia è verosimile che l'errata

indicazione del riferimento normativo sulla contabile del

bonifico, in contrapposizione a un diverso contenuto della

dichiarazione dei redditi, potrebbe in un qualche modo

dimostrare il comportamento concludente del

contribuente. Vale a dire che a prescindere dalla mera

causale del bonifico se la detrazione operata è del 50% e

gli interventi eseguiti sono quelli indicati nell'articolo 16

bis del Tuir, è possibile che anche l'ufficio abbia modo di

riscontrare la circostanza. Purtroppo però non è da

escludere che l'ufficio possa anche rilevare a causa

dell'errore "formale" commesso, l'assenza della dovuta

documentazione necessaria per la norma richiamata. In

tale ipotesi ci si potrebbe veder costretti a valutare un

contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria

22.Documentazione probatoria

…Esistono due tipologie di spesa simili, almeno

concettualmente, che danno diritto alla detrazione per il

risparmio energetico, peraltro con diverse aliquote: 1) la

detrazione al 50% disciplinata dalla lettera h), comma 1,

articolo 16-bis del Tuir; 2) detrazione al 65% delle spese

per i lavori indicati dalla legge 296/2006. A parte alcuni

interventi del gruppo 2) (esempio finestre per cui vi è una

documentazione da allegare molto semplificata) la norma

è molto chiara e indica con precisione cosa occorre

produrre per ottenere l’agevolazione: asseverazione,

attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Nel

caso n. 1) la norma è meno precisa e lacunosa (giustificata

anche dalla minore detrazione): a vostro parere occorre

predisporre della documentazione da parte di un tecnico

abilitato che certifichi il risparmio energetico o è sufficiente

che dai documenti si evinca chiaramente il potenziale

conseguimento del risparmio energetico (ad esempio

fattura da parte di un’impresa edile per la costruzione di

una parete isolante o di un controsoffitto coibentato con

allegata documentazione del materiale usato)?

La differenza tra le due agevolazioni sta anche, oltre che

nell'aliquota di detrazione, nella documentazione

necessaria. L'articolo 16-bis del Tuir elenca tutte le opere

che possono beneficiare del 50%, per il quale è necessario

conservare copia della contabile del bonifico e delle

relative fatture attestanti le opere eseguite. La lettera h) di

questo articolo parla di "idonea documentazione" per i

lavori finalizzati al risparmio energetico, ma le Entrate non

hanno mai chiarito cosa debba intendersi: stante la

situazione di incertezza, il contribuente farà bene a

conservare la documentazione descrittiva dell'intervento

eseguito, il titolo abilitativo e, nei casi di interventi

maggiori, l'attestato di prestazione energetica (Ape). Va

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detto, peraltro, che nella maggior parte dei casi i lavori per

il risparmio energetico saranno qualificati - come minimo -

come manutenzione straordinaria, che può beneficiare del

50% senza ulteriori obblighi di documentazione rispetto a

quelli previsti normalmente dalla normativa.

23.Definizione di grande elettrodomestico

…Avendo eseguito dei lavori di manutenzione

straordinaria presso la mia abitazione, ho acquistato un

apparecchiatura elettrica, per uso domestico, che filtra e

ionizza l’acqua potabile ed intendo portarla in detrazione ai

sensi del comma 2 dell’articolo 16 del Dl 63/2013. Ai fini

della detraibilità della spesa ho controllato, dopo aver letto

la circolare 29/E datata 18 settembre 2013, se la stessa

era riportata nell’elenco di cui all’allegato 1/B del Dlgs 25

luglio 2005, n. 151 che, a titolo esemplificativo, menziona

alcuni apparecchi da considerare “grandi

elettrodomestici”. Considerato che l’apparecchiatura non è

annoverata nell’allegato in questione che ha, come già

detto, valore esemplificativo desideravo un vostro parere in

merito alla possibilità di poter detrarre la spesa.

L'elettrodomestico indicato pare escluso dall'elenco dei

grandi elettrodomestici di cui all'allegato 1/B del D.Lgs.

151/2005. L'eventuale detrazione della spesa potrebbe

comportare una rettifica da parte dell'ufficio. Il rischio va

valutato in relazione al beneficio fiscale che si potrebbe

conseguire, contrapponendolo con le sanzioni che sarebbe

eventualmente dovute ovvero il costo del possibile

contenzioso

24.Promissario acquirente 50%

E' stato stipulato un preliminare d'acquisto a nome del

marito e nello stesso è stata indicata la possibilità di

nominare in seguito un familiare. Il rogito avverrà a nome

della moglie, può il marito che sosterrà le spese,

intestatario della Dia, per la ristrutturazione fruire della

detrazione del 36% ora 50%?

La risposta è affermativa. Infatti, come giustamente

affermato, possono beneficiare dell’agevolazione non solo

i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i

quali si effettuano i lavori e si sostengono le spese, ma

anche l'inquilino / comodatario o un familiare (coniuge,

parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado)

convivente del possessore o del detentore dell’immobile,

purché sostenga effettivamente le spese e le relative

fatture e bonifici risultino a lui intestati. Inoltre, la

condizione della convivenza (cui la normativa vincola

l’accesso del familiare al beneficio) deve sussistere al

momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori

nell’abitazione per la quale i lavori devono essere

effettuati, a nulla rilevando, peraltro, a chi (tra proprietario

dell’immobile o familiare che beneficia della detrazione)

sono intestate le abilitazioni comunali.

25.Bonus mobili e lavori su edificio esistente

…Per la detrazione è necessaria la concomitanza di

interventi edilizi, quali ad esempio, realizzazione di

recinzioni, muri di cinta e cancellate. Un immobile di nuova

costruzione, in seguito all'accatastamento nonché al

riconoscimento dell'abitabilità, risulta essere "immobile

esistente". I suddetti interventi, eseguiti quindi, subito

dopo la costruzione, godono delle agevolazioni?

La risposta è affermativa. Infatti, la norma prevede che le

spese per le quali è ammessa la detrazione devono essere

sostenute per une serie di interventi effettuati in relazione a

edifici situati in Italia che risultano censiti al Catasto, o di

cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui è stata

pagata l'Ici, poi l’Imu, se dovuta. Qualche cautela in più si

impone, alla luce del chiarimento fornito dalle Entrate nel

corso di Telefisco 2014, nell'individuazione dei lavori

"edilizi" presupposto del bonus mobili: deve trattarsi,

infatti, di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari

che siano qualificabili almeno come manutenzione

straordinaria.

26.Detrazione su mobili

…Nell'anno 2013 un mio cliente ha sostituito

l'impianto di riscaldamento con condizionatore e caldaia

con pompa di calore. Nessuna domanda alla Asl per inizio

e fine lavori. Pagato con bonifico nell'anno 2013. La

domanda è la seguente: nell'anno 2014 può usufruire per

il bonus arredi?

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La risposta è affermativa. Infatti, la legge di Stabilità 2014

(legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato fino al 31

dicembre 2014 anche la detrazione Irpef del 50% per le

spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+,

destinati ad arredare un immobile sul quale siano stati

eseguiti interventi di ristrutturazione, le cui spese siano

state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.

Tra gli interventi agevolabili rientrano anche gli interventi di

manutenzione straordinaria come la sostituzione o

integrazione di impianti di climatizzazione estiva o

invernale.

27.Notifica preliminare Asl

…Nel caso in cui per lavori di ristrutturazione effettuati

in periodi differenti nell'arco dell'anno non sia stata

presentata la notifica preliminare alla Asl in quanto le due

ditte hanno operato rispettivamente all'inizio e alla fine

dell'anno per lavori non correlati, è possibile fruire della

detrazione del 50%?

La mancata notifica preliminare alla Asl competente è

causa di decadenza dalla agevolazione laddove

obbligatoria ai sensi del D.L.gs 81/2008. Una delle

condizioni che la rendono obbligatoria è quando nel

cantiere si trovano a lavorare, anche non

contemporaneamente, più imprese. L'obbligo scatta

successivamente anche per quei cantieri che, inizialmente

non soggetti all'obbligo perchè presente una sola impresa,

in un momento successivo vedono la presenza di più

imprese. La notifica riguarda il cantiere, inteso nel suo

complesso, a prescinde dalle condizioni operative. Quindi,

nel caso descritto si ritiene che la notifica preliminare fosse

necessaria.

28.Detrazioni su lavori

In un condominio con diritto di passo su una strada privata

non di proprietà comune i condomini possono detrarre le

spese, pari a 23mila euro, sostenute per la manutenzione

della strada e del muro di sostegno della stessa nella

misura consentita dalla legge?

Per i bonus edilizi vale la "regola generale" che detrae

colui che sostiene la spesa. Da ciò consegue che se il

condominio ha un valido titolo ovvero un'autorizzazione

che consente/impone di sostenere l'onere di

manutenzione sulla strada privata, potrà detrarre l'onere.

Trattandosi di un condominio, potrebbe essere necessario

che vi sia una delibera che autorizzi la spesa oltre che il

benestare del proprietario della strada. Sarà poi

necessario seguire l'ordinario iter previsto per i bonus

edilizi, quali il pagamento con bonifico parlante e la

conservazione di tutta la documentazione relativa a cura

dell'amministratore.

29.Istallazione nuova autoclave

Abbiamo la necessità in un piccolo condominio di

installare una nuova autoclave. Sono ancora valide le

detrazioni previste dal Dl del 2012 o ce ne sono di nuove?

In che misura e con quali procedure si possono richiedere?

La maxi-detrazione del 50% sugli interventi sul recupero

del patrimonio edilizio (manutenzioni ordinarie per le parti

comuni comprese), è stata prorogata fino alla fine del

2014, è stata ridotta al 40% per tutto il 2015 e ritornare al

36%, a regime, dal primo gennaio 2016. La proroga ha

riguardato anche il limite massimo di spesa per singola

unità immobiliare, che rimarrà di 96.000 euro fino alla fine

del 2015, per tornare ai consueti 48.000 euro dal 2016.

L’importo massimo della detrazione per singola unità

immobiliare, quindi, sarà di 48.000 euro fino a fine 2014,

di 38.400 euro nel 2015 e di 17.280 euro dal 2016 in poi.

Per usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i

pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre

2014, 40% nel 2015) sugli interventi agevolati per il

recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 1,

decreto del Ministro delle finanze di concerto con il

Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, i

soggetti Irpef devono: 1. spedire preventivamente all'inizio

dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente

competente, mediante raccomandata, con ricevuta di

ritorno, l’apposita comunicazione 2. effettuare i pagamenti

delle fatture relative agli interventi agevolati tramite

bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono

risultare il riferimento normativo (ad esempio, “detrazione

Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, D.p.r.

917/1986 o Tuir), “il codice fiscale del beneficiario della

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detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale

del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”

(articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle finanze di

concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio

1998, n. 41; circolare agenzia delle Entrate 10 giugno

2004, n. 24, punto 1.11); 3. “indicare nella dichiarazione

dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile”

(articolo 1, comma 1, lettera a, decreto interministeriale

18 febbraio 1998, n. 41), a pena di decadenza

dell’agevolazione (articolo 4, comma 1, lettera a, decreto

interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41). Inoltre, vanno

indicati nel modello Unico “gli estremi di registrazione

dell'atto che ne costituisce titolo”, se “i lavori sono

effettuati dal detentore”, ad esempio dall'inquilino o il

comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il

quale non serve alcun contratto di comodato); 4.

conservare ed esibire, in caso di controllo da parte

dell’Amministrazione finanziaria, la documentazione

indicata nel provvedimento 2 novembre 2011.

30.Beneficiari della detrazione bonus mobili

L'acquirente di un immobile oggetto di intervento di

ristrutturazione edilizia nel corso del 2012 (con pagamenti

effettuati dal venditore da febbraio a settembre 2012) può

usufruire del bonus acquisto mobili? L'atto di

compravendita è avvenuto nel mese di giugno 2012 e

quindi tutte le 10 rate di detrazione lavori di

ristrutturazione sono passate dal venditore all'acquirente

dell'immobile ristrutturato.

Il DL 63/2013 non individua espressamente una data a

decorrere dalla quale devono essere iniziati i lavori di

ristrutturazione per poter usufruire del bonus mobili. A

questo proposito, la circolare 29/2013 dell'agenzia delle

Entrate considera utile, ai tali fini, il sostenimento di spese

per lavori di ristrutturazione dal 26 giugno 2012, cioè

spese a fronte delle quali si è usufruito della detrazione del

50%, alle quali collegare l'accesso al bonus mobili. Dal

tenore del quesito si può presumere che per alcuni

pagamenti, protrattasi sino a settembre, si sia usufruito

della detrazione del 50% e quindi, di conseguenza,

maturerebbe il diritto al bonus mobili. Il dubbio è

rappresentato dal rogito notarile effettuato nel giugno

2012, quindi antecedente al presumibile pagamento di

tutte le spese di ristrutturazione

31.Domanda sugli sgravi per ristrutturazione

Una persona di 75 anni in pensione in quanti anni

ammortizza lo sgravio del 50% sulle ristrutturazioni?

Con le norme attualmete in vigore, la detrazione viene

ripartita in 10 rate annuali di eguale importo essendo stata

abolita, dal 2012,la possibilità di prevedere una durata

inferiore rispettivamente per i contribuenti di età superiore

ai 75 anni e agli 80 anni.

32.Acqusito caldaia

Vorrei sapere quali sono le detrazioni per l'acquisto di una

caldaia a condensazione 25kw e quali per una caldaia

stagna 25kw.

La sostituzione della caldaia con una nuova caldaia a

tenuta stagna che presenti un rendimento, misurato con

metodo diretto, non inferiore al 70% rientra tra gli

interventi per i quali si può usufruire della detrazione Irpef

del 50%. Lo stesso vale per la sostituzione della caldaia

esistente con una caldaia a condensazione: per

quest'ultima tipologia di intervento, se però

accompagnato dalla installazione delle valvole

termostatiche su ogni elemento scaldante, è possibile

usufruire in alternativa della detrazione del 65% sino al 31

dicembre 2014.

33.Comunicazione Asl

Ho inviato la comunicazione all'Asl senza allegare la

dichiarazione dell'impresa esecutrice. Questo preclude la

possibilità di usufruire della detrazione Irpef? Se si invia

ora si puo sanare?

La notifica preliminare da inviare all'Asl competente prima

dell'inizio dei lavori non prevede l'allegazione della

dichiarazione della impresa esecutrice dei lavori stessi.

Nella notifica occorre indicare gli estremi identificativi delle

imprese già selezionate. La dichiarazione della impresa o

delle imprese esecutrici che il committente è tenuto a farsi

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rilasciare devono essere conservate unitamente a tutta la

altra documentazione per i successivi controlli.

34.Acquisto immobile ristrutturato

Sul Sole 24 Ore del 21 dicembre 2013 era riportato che

"Solo le Entrate potranno estendere la maxi-detrazione del

50% anche al 2014. Se questa non verrà confermata, da

gennaio, per l'acquisto di fabbricati interamente

ristrutturati la detrazione passerà dal 50% al 36% del 25%

del prezzo di acquisto... Subirà una riduzione anche

l'importo massimo su cui calcolare la percentuale: in

assenza di proroga si tornerà a 48mila euro". E' stata fatta

(o verrà fatta a breve) questa proroga?

In proposito vale la pena di richiamare quanto pubblicato

sul Sole 24 Ore del 6 gennaio 2014. Alla luce degli ultimi

documenti di prassi, la proroga della detrazione del 50%

dovrebbe interessare anche gli interventi di restauro e

risanamento conservativo relativi a interi fabbricati eseguiti

da imprese di costruzione o di ristrutturazione, e alienati

entro sei mesi dal termine dei lavori (articolo 16–bis,

comma 3 del Tuir). L'orientamento a una soluzione positiva

trova tra l’altro fondamento nella recente 11/DF/2013 del

dipartimento delle Finanze dell'11 dicembre 2013 che, sia

pure ai fini Imu, ha di fatto equiparato i fabbricati

ristrutturati (interventi effettuati dalle imprese

ristrutturatrici) ai fabbricati costruiti (dalle imprese

costruttrici) invenduti, non locati, e per questo non soggetti

a Imu. I dubbi avevano trovato fondamento nella

formulazione infelice della norma contenuta nella legge di

Stabilità. L'articolo 1, comma 139 prevede: «Ferme

restando le ulteriori disposizioni contenute nel l'articolo 16

– bis del Testo unico delle imposte sui redditi... per le

spese documentate relative agli interventi indicati nel

comma 1 del citato articolo 16–bis, spetta una detrazione

dall'imposta lorda... ». Da una prima lettura della

disposizione, sembra che la legge abbia voluto confermare

la misura della detrazione (quindi 36% con tetto di 48mila)

per le fattispecie disciplinate dai commi successivi al

primo. In questo caso la mancata proroga della maggiore

detrazione riguarderebbe anche la previsione di cui al

comma 3, cioè gli interventi di restauro e di risanamento

conservativo relativi a interi fabbricati da parte di imprese

di ristrutturazione. Tuttavia, questa soluzione non può

essere condivisa per una serie di ragioni

logico/sistematiche e da ultimo dopo la risoluzione n.

11/DF. Da un'attenta lettura dell'articolo 16–bis, comma

3 del Tuir si comprende come la detrazione relativa a questi

interventi, eseguiti su interi fabbricati spetti non solo se

l'intervento di restauro o di risanamento conservativo è

effettuato da un'impresa di ristrutturazione, ma anche di

costruzione. Con la citata risoluzione il Dipartimento delle

finanze ha di fatto equiparato gli immobili ristrutturati agli

immobili costruiti, conseguentemente anche il trattamento

fiscale dovrebbe essere analogo. La funzione della

detrazione di cui al comma 3 è quella di trasferire

all'acquirente gli effetti di una ristrutturazione che è nella

sostanza effettuata prima dell'acquisto. L'unico vincolo è

di tipo temporale in quanto l'immobile deve essere

venduto entro 6 mesi. D'altra parte non si tratta di una

situazione completamente nuova in quanto anche le spese

di ristrutturazione detraibili ai sensi dell'articolo 16–bis,

commi 1 e 2 si trasferiscono all'acquirente in caso di

vendita. L'unica eccezione è data dal caso in cui il

venditore decida di trattenere a sé la detrazione

esprimendo la volontà dell'atto di compravendita. Un

ulteriore elemento a sostegno della soluzione si desume

dallo stesso comma 3 (dell'articolo 16–bis) che richiama il

comma 1. Pertanto una volta prorogata la detrazione del

50% (con tetto di 96mila euro) per il comma 1, la proroga

opera anche per le spese di cui al comma 3. Si tratta, nella

sostanza dello stesso argomento che aveva indotto

l'agenzia delle Entrate (circolare 29/E/2013) a esprimersi

favorevolmente sull'oggetto della prima proroga

intervenuta durante il 2013

35.Detrazione mobili

La detrazione sui mobili è consentita al contribuente che

ha anteriormente usufruito della detrazione ex 36%, di cui

all'articolo 16-bis lettera h), in particolare per sostituzione

della caldaia?

Il comma 139 della legge di Stabilità 2014 prevede

testualmente che “ai contribuenti che fruiscono della

detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una

detrazione (…) per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+”. Il comma

1 richiamato, rinvia a sua volta, in toto, all’articolo 16 bis

del Tuir. Da ciò discende che possono beneficiare del

“bonus mobili” tutti gli interventi, ivi compresi dunque

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quelli di cui alla lettera h, disciplinati dal primo comma

dell’articolo 16 bis del Tuir. Dal tenore letterale della

norma, pare quindi non esserci alcun dubbio sulla fruibilità

del bonus. Le Entrate nel corso di Telefisco 2014 hanno

confermato la lettura restrittiva espressa dalla Dre del

Veneto (interpello 8 novembre 2013, 907-48973/2013),

secondo cui possono rientrare tra gli interventi che

consentono lo sfruttamento del bonus mobili solo quelli

“pesanti” come ristrutturazioni edilizie e manutenzioni

straordinarie. Nel caso specifico, comunque, non

dovrebbero esserci dubbi, dal momento che la sostituzione

della caldaia rientra nella manutenzione straordinaria: a

patto, però, che si tratti di singola unità immobiliare

residenziale, e la caldaia non costituisca un impianto

condominiale “comune” (in questo caso, infatti, si

tratterebbe di lavoro eseguito sulle parti comuni e in

quanto tale non consentirebbe di avere il bonus mobili per i

singoli alloggi).

36.Ristrutturazione e risparmio energetico

Nell'ambito di un unico intervento su un immobile, nel

quale vi sono sia spese per risparmio energetico sia spese

per ristrutturazione edilizia, i singoli limiti per le due

tipologie di detrazione sono comunque autonomi e

cumulabili (suddividendo le spese per tipologia senza farle

valere per ambedue le detrazioni, naturalmente)?

Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle

agevolazioni previste per il risparmio energetico che in

quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente

potrà fruire, per le stesse spese, soltanto dell’uno o

dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti

previsti in relazione a ciascuna di esse e i rispettivi limiti di

spesa

NOVITA’ PER LE IMPRESE

LE NUOVE REGOLE SU COMPENSAZIONI E APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’

L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi

superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla

relativa dichiarazione.

La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in

compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i

contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Il citato comma 574 stabilisce infatti che:

“A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle

relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività

produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di

conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente

alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.”

La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue

regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA, considerato che la tempistica di presentazione delle dichiarazioni

il cui credito è oggetto di “verifica” è collocata a luglio con riferimento al mod. 770 e a settembre con riferimento al mod.

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UNICO/IRAP.

I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare del credito:

IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;

per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO

SC;

per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);

IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;

per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.

Analogamente al credito IVA, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione,

ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di

presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono i medesimi che possono rilasciare il visto ai fini del

credito IVA. Si tratta dei seguenti soggetti:

abilitato alla trasmissione telematica

dottore commercialista / esperto contabile;

consulente del lavoro;

perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della

laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;

responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Si rammenta che i professionisti che rilasciano il visto di conformità devono porre in essere i seguenti adempimenti

preliminari:

comunicare alla DRE l’intenzione di rilasciare il visto di conformità al fine di essere iscritti nel registro dei soggetti

abilitati;

essere in possesso di una polizza assicurativa con specifici requisiti;

tenere le scritture contabili relativamente ai contribuenti cui viene rilasciato il visto di conformità.

Naturalmente, il soggetto che ha già rilasciato il visto di conformità ai fini del credito IVA, non deve porre in essere alcun

ulteriore adempimento preventivo ai fini del rilascio del visto di conformità sulle altre dichiarazioni.

Per le società di capitali per i quali è esercitato il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis, C.c., in alternativa al visto di

conformità, è possibile che la dichiarazione sia sottoscritta da soggetti tenuti alla redazione della relazione di revisione,

attestante l’esecuzione di specifici controlli, disciplinati dall’art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del

visto di conformità.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 2, con il rilascio del visto di conformità è attestata la corrispondenza dei dati esposti in

dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità

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delle scritture contabili.

Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e dall’Agenzia delle

Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E:

il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta,

nonché nel riporto del credito dell’anno precedente;

il controllo implica la verifica:

della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza

dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione;

l’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine

all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In merito ai predetti aspetti si ritiene opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca gli elementi utili per poter individuare la

check list degli elementi da verificare, così come effettuato con riferimento al credito IVA.

In occasione di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Calcolo soglia dei 15.000 euro e tipo di compensazione

La soglia dei 15.000 euro si riferisce a ciascun singolo tributo utilizzato in compensazione, e non alla

sommatoria degli stessi.

Il limite non si applica alle compensazioni verticali.

Momento di apposizione del visto

Diversamente dalle regole IVA, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle

compensazioni; quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione

(anche presentata in futuro) sia munita del visto

Crediti residui del 2012

L’utilizzo dei residui crediti del 2012, sino al termine di presentazione della prossima dichiarazione,

non soggiace all’obbligo di apposizione del visto, anche in caso di superamento della soglia dei

15.000 euro.

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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Crediti Irpef e Ires: libere le compensazioni verticali

…Si chiede se le nuove limitazioni sulle compensazioni

previste dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013

articolo 1 comma 574) valgono solo per le compensazioni

orizzontali o anche per quelle verticali. Si chiede inoltre se

il limite di 15.000 oltre il quale scatta l’obbligo del visto di

conformità debba essere computato sul singolo codice

tributo oppure cumulativamente?

…L’articolo 1 comma 574 della legge di stabilità 2014

introduce un nuovo limite sulla compensazione dei crediti

fiscali prevedendo in analogia a quanto già previsto in

ambito Iva dall’articolo 10 del D.L. 78/2010 convertito

con modificazioni dalla legge 102/2009, l’obbligo

dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione

(di cui all’articolo 35 comma 1 lettera a del D.Lgs

241/1997) laddove il contribuente proceda alla

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs

241/1997 di crediti per importi superiori a 15.000 euro

relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali,

alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle

imposte sui redditi e all’Irap.

Come già chiarito per la compensazione dei crediti Iva, in

considerazione del rinvio al citato art. 17 le nuove

disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione

orizzontale” dei crediti relativi alle richiamate imposte per

importi superiori a 15.000 euro. Si ritiene inoltre che tale

limite di 15.000 euro superato il quale scatta l’obbligo del

visto di conformità, sia riferibile alle singole tipologie di

crediti emergenti dalla dichiarazione. Non si rinvengono

infatti ostacoli in tal senso nella lettere della norma che fa

riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, ne nella

sua ratio ispiratrice.

2. Compensazioni oltre 15.000 euro in attesa del visto

…Si chiede se le compensazioni di crediti da imposte

dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano

comunque subordinate alla preventiva presentazione della

dichiarazione munita del visto di conformità o se sia

possibile prima compensare e solo successivamente

presentare il modello dichiarativo certificato

… In base al dato letterale dell’articolo 1 comma 574

della legge di stabilità 2014 a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che

utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte

sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte,

alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e

all’imposta regionale sulle attività produttive per importi

superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di

richiedere l’apposizione del visto di conformità

relativamente alla singole dichiarazioni dalle quali emerge

il credito.

A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo

superiore ai 5mila euro - per i quali la disposizione prevede

che la compensazione «può essere effettuata a partire dal

giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione

della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge»

- la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo

di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del

loro utilizzo in compensazione.

3. Il vecchio credito si “rigenera”

…Si chiede se il credito risultante dalla dichiarazione

2012 non utilizzato in compensazione nel corso del 2013 e

rimasto al 1° gennaio 2014 può essere utilizzato in

compensazione liberamente e quindi senza le limitazioni

previste dalla legge di stabilità 2014.

…Per espressa previsione, le nuove disposizioni trovano

applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2013. Pertanto, la modifica normativa trova

applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso di

tale annualità, oggetto di dichiarazione - per i soggetti con

periodo coincidente con l'anno solare - entro il 30

settembre 2014.

Analogamente a quanto già chiarito con la circolare 1/E

del 15 gennaio 2010 in merito al controllo preventivo delle

compensazioni dei crediti Iva, deve ritenersi che il credito

risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può

essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei

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nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso

non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale

2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito

viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel

2013

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Presentazione F24

…In presenza di credito imposte dirette superiore a

5mila euro, l'F24 che prevede il suo utilizzo va presentato

esclusivamente con il canale telematico come già avviene

per l'Iva o è ammesso anche il normale remote banking

come avviene oggi?

… No, la norma sulle imposte dirette, contrariamente a

quelle Iva, non prevede tale obbligo, né per i crediti oltre

5mila euro né per quelli oltre i 15mila euro.

2. Rimborsi 730

…Si ha diritto al rimborso direttamente dal sostituto

d'imposta in caso di credito riveniente da 730 superiore a

4mila euro se non ci sono detrazioni per carichi di famiglia

o crediti rivenienti dell'anno precedente?

… I commi 586 e seguenti dell’articolo 1 della legge di

stabilità 2014 (legge 147/2013), letteralmente

interpretati, fanno supporre che nel caso di assenza di

detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze dell'anno

precedente verrebbe meno l’oggetto del controllo

preventivo, di conseguenza la competenza al rimborso

resterebbe in capo al sostituto d’imposta e non all’Agenzia.

3. Certificazione crediti del commercialista

…Un commercialista intermediario abilitato può

autocertificare i propri crediti d’imposta Irpef ai fini della

compensazione orizzontale o deve ricorrere alla

certificazione di altro intermediario?

… Sul punto in prassi si registra un precedente che

potrebbe aprire all’autocertificazione. Le Entrate, infatti,

hanno già avuto modo di affermare la possibilità di

autocertificare la regolarità della posizione in relazione

all’asseverazione dei dati per gli studi di settore (circolare

54/E/2001). Una criticità, semmai, potrebbe rivelarsi

nell’ambito della copertura assicurativa necessaria per il

rilascio del visto di conformità nel senso che occorrerà

verificare se in questi casi possa riscontrarsi un blocco alla

copertura. Il punto comunque è molto critico anche perché

è dubbio se colui che vista debba o meno essere qualificati

come terzo indipendente. Occorre quindi attendere di

conoscere l'orientamento delle Entrate.

4. Visto di conformità del commercialista

…Un professionista (commercialista) può apporre il visto

di conformità sulla propria dichiarazione che finisce a

credito per valori inferiori a 15mila euro o è necessario

ricorrere al visto da parte di soggetti terzi?

… In prassi si registra un precedente che sembra aprire

all’autocertificazione; le Entrate, infatti, hanno già avuto

modo di affermare la possibilità di autocertificare la

regolarità della posizione in relazione all’asseverazione dei

dati per gli studi di settore (circolare 54/E/2001). Una

criticità, semmai, potrebbe rivelarsi nell’ambito della

copertura assicurativa necessaria per il rilascio del visto di

conformità nel senso che occorrerà verificare se in questi

casi possa riscontrarsi un blocco alla copertura. E' dubbio

se colui che appone il visto debba anche essere un terzo

indipendente. Sul punto quindi occorre attendere

chiarimenti delle Entrate.

5 Compensazione Credito Iva con Iva periodica

…Con riferimento al nuovo limite di 15mila euro

introdotto dalla legge 147/2013 sulla compensazione

orizzontale dei crediti si chiede di conoscere se in presenza

di un credito Iva da Unico 2014 di 30mila euro lo stesso

può essere utilizzato per la compensazione, in

ravvedimento, dell'Iva periodica di alcuni mesi del 2013

non versata il cui ammontare è di 20mila euro senza

ricorrere al visto di conformità trattandosi comunque di

compensazione Iva da Iva?

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… La circolare 29/E/2010 ha precisato che, con

riferimento ai limiti per l'utilizzo in compensazione del

credito Iva, "le compensazioni utilizzate per i pagamenti

non concorrono al raggiungimento dei limiti di

compensabilità di 10.000 [ora 5.000] e 15.000 euro se e

nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24

rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la

“detrazione” prevista dall'articolo 30 del decreto del Dpr

633/1972, che può essere evidenziata all'interno della

dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva). Secondo

questa impostazione, le compensazioni che non

soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono

esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un

debito della medesima imposta, relativo ad un periodo

successivo rispetto a quello di maturazione del credito".

Viceversa, continua la circolare, nel caso in cui il credito da

utilizzare è relativo ad un periodo successivo rispetto a

quello del debito, per tale tipo di compensazioni non esiste

la possibilità di esposizione in dichiarazione, e, pertanto,

devono necessariamente essere eseguite tramite modello

F24. Ritornando al quesito, si ritiene che la compensazione

in oggetto non possa considerarsi di tipo "verticale", bensì

orizzontale e, pertanto, soggiace alle limitazioni previste

per utilizzabilità del credito Iva annuale. In sostanza, il

contribuente potrà effettuare la compensazione

liberamente fino all'importo di euro 5.000. Oltre i 5.000 e

fino a 15.000 euro il 16 del mese successivo alla

presentazione della dichiarazione Iva 2014 e oltre i 15.000

euro soltanto con l'apposizione del visto Iva. Ciò vale

anche se si tratta di compensazione riguardante la

medesima imposta in quanto la stessa deve essere fatta

necessariamente attraverso l'utilizzo del modello F24.

6. Compensazione Iva

…A decorrere dal 2014 è stato aumentato il limite

massimo dei crediti d'imposta compensabili a 700mila

euro. Si può compensare un credito Iva maturato nel 2013

fino a un importo massimo di 700mila euro, provvedendo

naturalmente a tutti gli adempimenti previsti?

… Sì, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il limite massimo

dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24

(o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale,

tramite la procedura semplificata), è di 700mila euro

(516.456,90 euro dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre

2013) per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1,

della legge 388/2000). L’eccedenza può essere chiesta a

rimborso con la procedura ordinaria (non con quella

semplificata) ovvero può essere portata in compensazione

nell’anno solare successivo. È stata attuata dal 2014,

infatti, la disposizione che prevedeva un aumento di questo

limite fino a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio

2010 (decreto legge n. 78/2009). Non concorrono alla

determinazione di questo limite i crediti d'imposta

derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali

esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti

dalle liquidazioni periodiche Iva, i crediti compensati con

debiti della stessa imposta sebbene compensati nel

modello F24 (risoluzione 218/E/2003). Concorrono alla

determinazione del limite annuale di 700mila euro, invece,

gli importi richiesti a rimborso nell’anno, tramite la

procedura semplificata.

7. Rimborso da parte Agenzia 730 sopra i 4.000 €

…Ho effettuato consistenti lavori di recupero edilizio che

mi generano un rimborso in 730 di molto superiore ai

4.000 euro, limite previsto da nuova normativa oltre il

quale il rimborso è erogato direttamente dall'Agenzia a

seguito controlli su detrazioni familiari a carico - senza

limiti temporali ben definiti. Se rinuncio alle detrazioni per

carichi familiari (di importo molto modesto) posso ottenere

il rimborso direttamente dal sostituto d'imposta con la

retribuzione di luglio?

… Secondo le risposte fornite dalle Entrate nel corso di

Telefisco 2014, "ne deriva che, pur in presenza di rimborsi

di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla

liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove

non risulta compilato il quadro “Familiari a carico” e dalla

quale non emergono richieste di riconoscimento di

eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono

effettuati dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli

sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari

di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente con

le modalità disciplinate all’articolo 19 del Dm n. 164 del

31 maggio 1999".

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8. Rimborsi Irpef 730 oltre i 4.000 euro

…La legge di stabilità 2014 nei commi da 586 a 589

prevede un controllo preventivo da parte dell'agenzia delle

Entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di

famiglia in caso di rimborso da assistenza fiscale superiore

a 4.000 euro. Cosa succede al contribuente che in assenza

di carichi di famiglia presenta un'eccedenza a credito da

730 superiore ai 4.000 euro? Oppure al contribuente cui

spetta il credito per effetto di deduzione dal reddito

complessivo articolo 10 Tuir e non da detrazioni d'imposta

per carichi di famiglia?

… L’articolo 1 comma 586 della legge 147/2013

prevede che l’agenzia delle Entrate “effettua controlli

preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle

detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso

complessivamente superiore a 4.000 euro, anche

determinato da eccedenze d’imposta derivanti da

precedenti dichiarazioni”. Si ritiene, tenuto conto della

lettera della norma, che la disposizione in oggetto nasce

dall’esigenza di monitorare le sole detrazioni per carichi di

famiglia. Ne consegue che in mancanza di tali detrazioni, le

relative dichiarazioni non dovrebbero essere interessate da

alcun controllo preventivo, indipendentemente

dall’importo del credito. Il successivo comma 587

dell’articolo 1 della legge 147/2013, dispone che “il

rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni

di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato

dall’agenzia delle Entrate. Restano fermi i controlli previsti

in materia di imposte sui redditi”. Ai sensi di tale

disposizione, quindi, l’agenzia delle Entrate provvederà

direttamente a erogare il rimborso del credito solo dopo

aver effettuato le operazioni di controllo sulla spettanza

effettiva delle detrazioni per carichi di famiglia. Si ritiene,

pertanto, stante il combinato disposto di cui ai commi 586

e 587 dell’articolo 1 della legge 147/2013, che la nuova

procedura di rimborso del credito Irpef debba riguardare

esclusivamente i rimborsi di importo complessivamente

superiore a 4.000 euro alla cui formazione hanno concorso

detrazioni per carichi di famiglia. In tutti i casi in cui

mancano detrazioni per carichi di famiglia, invece, la

liquidazione del credito avverrà con modalità ordinarie e

sarà, quindi, il sostituto di imposta a riconoscere lo stesso.

Tale posizione è stata confermata dalle Entrate nel corso di

Telefisco 2014

9. Compensazione dei crediti della sas

…Una Sas ha maturato un credito per ritenute sui

bonifici da ristrutturazioni edilizie per 20mila euro. I soci

hanno comunicato con lettera con data certa l'intenzione

di retrocedere il credito. La società può compensare il

credito già da gennaio 2014 senza prima passare dalla

liquidazione delle imposte personali dei soci?

… Secondo la circolare 56/E/2009, la lettura

"evolutiva e sistematica" del combinato disposto

dell’articolo 17 del D.Lgs 241/1997 e dell’articolo 22 del

Tuir consente di ritenere che «i soci o associati alle società

ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir possano

acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che

residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito

Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il

credito a esse relativo, inevitabilmente maturato dalla

società o associazione per assenza di imposta a debito,

possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i

pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il

modello F24». Pertanto, la società di persone per poter

utilizzare il credito relativo alle ritenute subite dovrà

necessariamente attendere che i soci effettuino i conteggi

relativi al proprio Unico e acconsentano, qualora residui

una quota di tali ritenute, al ritrasferimento delle stesse

alla società. Per tali ragioni, si ritiene che l’utilizzabilità in

compensazione da parte della società di persone delle

ritenute Irpef, in linea di principio possibile a decorrere dal

1° gennaio dell’anno successivo al periodo di imposta cui

le stesse si riferiscono, sul piano pratico è subordinata al

momento in cui, nel corso di quell’anno, vengono

conosciuti gli esatti ammontari delle ritenute che ciascuno

singolo socio decide di «trattenere» presso di sé al fine di

azzerare il proprio debito Irpef e di quelle che, viceversa,

decide di «restituire» al soggetto collettivo

10. Visto di conformità e integrativa

…E’ necessaria l'apposizione del visto di conformità nel

caso di utilizzo in compensazione di crediti fiscali risultanti

dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente

relativa al periodo d’imposta 2012 (Unico 2013) ma

presentata nel 2014?

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…A partire dal 1° gennaio 2014 i contribuente che

intendono operare compensazioni "orizzontali" di crediti

per imposta Ires, Irap, addizionali, sostitutive e ritenute alla

fonte superiori a 15mila euro hanno l'obbligo di richiedere

il visto di conformità sulla relativa dichiarazione fiscale al

professionista abilitato (o dal soggetto incaricato del

controllo contabile, laddove presente). I crediti relativi

all'anno di imposta 2012 (indicati nella dichiarazione

integrativa presentata nel corso del 2014) possono essere

utilizzati in compensazione per importi superiori a 15mila

euro senza apposizione del visto sino alla data di

presentazione della dichiarazione relativa all'anno di

imposta in corso al 31 dicembre 2013 (Unico 2014). Oltre

tale data, infatti, i crediti precedenti confluiranno

nell'Unico relativo al successivo anno di imposta e, per tale

ragione, risulteranno soggetti alle limitazioni sopra

richiamate.

11. Visto di conformità dei crediti tributari

…Per la compensazione dei crediti tributari anno

d'imposta 2012, maturati in Unico 2013, è necessario il

visto di conformità e la presentazione preventiva della

dichiarazione dei redditi? Questa norma non dovrebbe

valere solo per i crediti d'imposta anno 2013 e non per

quelli maturati nel 2012?

… A partire dal 1° gennaio 2014 i contribuente che

intendono operare compensazioni "orizzontali" di crediti

per imposta Ires, Irap, addizionali, sostitutive e ritenute alla

fonte superiori a 15mila euro hanno l'obbligo di richiedere

il visto di conformità sulla relativa dichiarazione fiscale al

professionista abilitato (o dal soggetto incaricato del

controllo contabile, ove presente). Laddove il contribuente

abbia maturato crediti erariali nel corso dell'anno di

imposta 2012, questi potranno essere compensati senza

obbligo di apposizione del visto di conformità fino alla data

di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di

imposta 2013 (per esempio 30 settembre 2014).

Successivamente, anche tali crediti confluiranno nella

dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2013 e, per tale ragione, soggetti agli obblighi

sopra richiamati.

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LE PERDITE SU CREDITI

Tra i tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2014 ve n’è uno, particolarmente

interessante, in tema di deducibilità delle perdite su crediti.

Il chiarimento in oggetto si pone come particolarmente interessante, soprattutto ove si consideri il fatto che la disciplina delle

perdite su crediti ha subito moltissime modifiche nel corso del tempo.

E’ sempre sentita, infatti, dal Legislatore l’esigenza di coniugare il rispetto dei principi di oggettività con l’attuale contesto di

crisi economica, che rende spesso rilevanti queste poste in bilancio.

LA DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI

CENNI GENERALI

Volendo riassumere la disciplina ad oggi prevista per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti possiamo richiamare lo

schema che segue:

IL DUBBIO -> Era possibile dedurre la perdita su crediti

anche nei periodi ante-2012 o solo a decorrere dall’entrata in

vigore della L 134/2012?

Telefisco 2014 e Perdite su

crediti

IL CHIARIMENTO -> Si! Anche nei periodi ante-2012 era

possibile dedurre la perdita su crediti a seguito della

prescrizione (perché rappresenta comunque un elemento

certo e preciso)

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In ogni caso, si ricorda che, anche nel rispetto delle condizioni appena viste, una dei necessari presupposti per procedere alla

deduzione del credito, è rappresentato dall’aver esposto in bilancio le suddette perdite.

Nel caso in cui la perdita su crediti non sia rilevata in bilancio, non sarà mai possibile procedere con una variazione in

diminuzione del modello Unico, al fine di dedurre fiscalmente il costo. Questo indipendentemente dalla presenza o meno dei

presupposti richiamati dal Tuir.

Tuttavia è da rilevare come la Circolare 26/E del 2013 abbia chiarito che il rispetto del principio di previa imputazione può

considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia stato contabilizzato il costo a titolo di svalutazione.

Inoltre è sempre bene ricordare che le perdite sui crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Pertanto, qualora debba essere rilevata

una perdita su crediti dovrà in primo luogo essere utilizzato il fondo svalutazione crediti.

Come sopra anticipato, possono essere dedotte fiscalmente le perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi e in

ogni caso, quelle sorte in occasione di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti.

I CHIARIMENTI DI TELEFISCO

Deducibilità della perdita su

crediti

Solo se la stessa è stata riportata nel conto economico (principio

di previa imputazione al conto economico)

Perdita su crediti: presupposti

essenziali

Art. 106 tuir: la perdita può essere rilevata solo se eccede le

svalutazioni già dedotte.

Art. 109 tuir: le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in

deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto

economico relativo all'esercizio di competenza

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Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi

dalla scadenza, quando il diritto alla riscossione è prescritto e quando i crediti sono stati cancellati dal bilancio in

applicazione dei principi contabili.

È questo il quadro normativo di riferimento dopo le modifiche intervenute con la L. 134/2012 e con la Legge di stabilità

2014.

Come noto, con la Legge 134/2014, in vigore dal 12 agosto 2012, è stata consentita, tra le altre cose, la possibilità di

dedurre le perdite a seguito della prescrizione del credito stesso.

Purtuttavia, con la Circolare 26/E del 2013 si precisa che anche in passato la prescrizione del credito rappresentava un

elemento certo e preciso, a seguito del quale era possibile dedurre la perdita fiscale.

Ebbene, con i chiarimenti forniti da Telefisco 2014, l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche in passato (ovvero prima

dell’esercizio in corso al 12 agosto 2012) era possibile dedurre la perdita su crediti a seguito della prescrizione del credito

stesso.

sussistono sempre se:

il credito è di

modesta entità e

sono decorsi 6

mesi dalla

scadenza

il credito è cancellato

dal bilancio in

applicazione dei PC

il diritto di

credito è

prescritto

Gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità fiscale

In tutti gli altri casi gli elementi certi e

precisi devono essere valutati caso per

caso, e deve essere dimostrata la

definitività della perdita.

PRESCRIZIONE E PERDITE SU CREDITI

I CHIARIMENTI DI TELEFISCO 2014

Era corretto dedurre la perdita su crediti a seguito della prescrizione anche prima

dell’esercizio in corso al 12 agosto 2012

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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Perdite su crediti: la prescrizione del credito

…La Circolare 26/E del 2013, con riferimento alla

decorrenza della previsione che consente di rilevare una

perdita su crediti fiscalmente rilevante nel caso in cui il

credito sia prescritto, aveva specificato che la stessa

produceva i suoi effetti solo a decorrere dal periodo

d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di

entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.

Successivamente veniva tuttavia precisato che “già in

passato.. la prescrizione del credito costituiva un elemento

certo e preciso cui far conseguire la deduzione della

perdita”.È pertanto da ritenersi corretto il comportamento

di tutti quei contribuenti che, anche prima del periodo

d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 hanno

rilevato una perdita su crediti a seguito della prescrizione,

dando alla stessa rilevanza fiscale?

…L’Agenzia ha chiarito che deve considerarsi corretto il

comportamento del contribuente che, già in passato, ha

dedotto la perdita su crediti a seguito della prescrizione del

credito stesso.

Viene precisato, però, che resta salvo il potere

dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del

creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà

liberale. In quest’ultimo caso, infatti, l’erogazione liberale è

indeducibile e non può essere dedotta qualificandola come

perdita su crediti.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

2. Perdite su crediti e Iva

…A seguito della procedura concorsuale che ha

interessato un mio cliente vorrei procedere alla rilevazione

della perdita su crediti, nel rispetto della disciplina

attualmente prevista. Ho tuttavia il seguente dubbio:

l’importo che devo rilevare come perdita su crediti è quello

relativo all’intera posta creditoria, oppure devo stornare

l’Iva?

…Come noto, la disciplina delle perdite su crediti a

seguito di procedure concorsuali ai fini delle imposte sui

redditi è completamente diversa da quella prevista ai fini

Iva.

Ai fini Iva, infatti, è possibile emettere una nota di credito a

seguito di procedure concorsuali o esecutive quando:

- l'operazione è stata fatturata e registrata (le operazioni

certificate con scontrino o ricevuta fiscale sono invece

escluse);

- Il debitore è assoggettato a procedure esecutive;

- il credito è rimasto insoddisfatto;

- il creditore ha partecipato al concorso. Non può invece

beneficiare della disposizione il creditore che non

partecipa alla procedura.

Inoltre, la nota di credito potrà essere emessa in momenti

diversi rispetto a quelli previsti per la disciplina prevista dal

Tuir.

Con specifico riferimento al fallimento, ad esempio, la nota

di credito potrà essere emessa solo con la scadenza del

termine per le osservazioni al piano di riparto (15 giorni dal

deposito).

Qualora non vi sia stato il piano di riparto, la nota di credito

può essere emessa alla scadenza del termine per il

reclamo al decreto di chiusura del fallimento.

Ai fini delle imposte dirette, invece, si potrà procedere con

la rilevazione della perdita su crediti con la sentenza

dichiarativa di fallimento.

Alla luce di quanto premesso, può accadere che, proprio in

occasione della sentenza dichiarativa di fallimento, il

creditore provveda a rilevare la perdita su crediti, la quale

sarà deducibile fiscalmente.

Sarà tuttavia a seguito del razionale e documentato

processo di valutazione dei redattori di bilancio che potrà

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decidersi se rilevare la perdita anche con riferimento all’Iva

esposta in fattura.

Pertanto, sarà il redattore del bilancio stesso, in conformità

a quanto chiarito dai principi contabili nazionali, a

decidere se rilevare anche la perdita con riferimento all’Iva:

tale perdita potrà essere dedotta fiscalmente.

È in ogni caso bene ricordare che, qualora

successivamente si decidesse di emettere una nota di

credito ai fini Iva (nel rispetto della disciplina prima

richiamata), diventerebbe necessario rilevare la

sopravvenienza attiva tassabile.

2. Le imprese in contabilità semplificata

…Ho adottato il regime della contabilità semplificata.

Posso procedere con la rilevazione delle perdite su crediti,

qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla norma (ad

esempio, crediti di modesta entità o prescritti).

…Si, nel caso di specie è possibile procedere con la

contabilizzazione della perdita su crediti, se sono rispettati

i criteri previsti dalla norma.

È infatti bene considerare che l’art. 101, comma 5 del Tuir

non pone alcuna distinzione tra imprese in contabilità

ordinaria e imprese in contabilità semplificata.

3. Le perdite su crediti per i professionisti

…Un professionista può rilevare una perdita su crediti

fiscalmente rilevante, ove siano rispettati i requisiti previsti

dalla normativa e sia quindi verificata la presenza degli

elementi certi e precisi richiesti dall’art.101 Tuir?

…Prima di rispondere al quesito è necessaria una

precisazione.

L’art. 101, comma 5 del Tuir si applica infatti alle imprese.

Per quanto riguarda invece i professionisti occorre

richiamare l’art. 54 Tuir, il quale stabilisce che “il reddito

derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito

dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o

in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto

forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese

sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della

professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.”

In considerazione di quanto prima richiamato può tuttavia

correttamente ritenersi che nel caso di specie sia

configurabile una sopravvenienza passiva, la quale, se

riferibile all’attività professionale, deve comunque ritenersi

correttamente rientrante tra le spese deducibili.

Pertanto, nonostante l’errato riferimento normativo, può

comunque essere affermato che la perdita su crediti possa

essere dedotta dal reddito del professionista.

4. Crediti di modesta entità e rapporti continuativi

…Sono un agente di commercio e vanto dei crediti nei

confronti del mio unico cliente. Occorre considerare che le

provvigioni maturate venivano fatturate ogni mese e gli

importi unitari erano inferiori ad euro 2.500 (soglia

prevista per i crediti di modesta entità).Ad oggi il credito

complessivo è però superiore a detta soglia. Posso

procedere con la rilevazione della perdita su crediti?

…Con riferimento al caso di specie occorre richiamare la

Circolare n. 26/E del 2013. La stessa ha infatti chiarito

che, nel caso in cui le singole partite creditorie siano, in

realtà, riferite al medesimo rapporto contrattuale, la soglia

prevista per considerare il credito di modesta entità va

riferita al saldo complessivo dei crediti e non all’importo

delle singole fatture emesse.

5. Il credito prescritto da anni

…In bilancio risulta ancora iscritto un credito ormai

prescritto da alcuni anni (è sorto 15 anni). Possiamo

rilevare una perdita su crediti deducibile fiscalmente?

…La prescrizione del credito configura un’ipotesi a

seguito della quale può essere rilevata una perdita su

crediti rilevante fiscalmente.

In ogni caso occorre prestare la massima attenzione al

fatto che l’Agenzia delle entrate potrebbe contestare

l’inattività del creditore, la quale si configurerebbe, in tal

modo, come un’effettiva volontà liberale.

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5. La liquidazione giudiziale

…Un creditore è interessato da un procedimento di

liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 14-ter della L.

n.3/2012. È possibile rilevare la perdita su crediti

nell’anno in cui il Tribunale ha dichiarato aperta la

procedura (in conformità a quanto previsto per le altre

procedure concorsuali)?

… Al fine di rispondere al quesito in oggetto è

importante fare un’opportuna premessa: la liquidazione

giudiziale non rientra tra le procedure concorsuali.

Ecco pertanto che la disciplina prevista dall’art. 101 Tuir

con riferimento alle procedure concorsuali non può essere

applicata al caso di specie.

Non è possibile nemmeno di parlare di estensione

analogica della disciplina: in tutti quei casi in cui il

Legislatore ha ritenuto la situazione assimilabile a quella

delle procedure concorsuali lo ha espressamente stabilito

con la norma (si pensi, a tal fine, agli accordi di

ristrutturazione dei debiti).

Tuttavia, è sempre bene ricordare che possono essere

comunque applicati gli altri criteri previsti al fine di poter

desumere che la perdita su crediti risulti da elementi certi e

precisi.

LA DEDUCIBILITA’ DEI CANONI DI LEASING

La deducibilità dei canoni di leasing è stato una argomento oggetto di diverse modifiche legislative che si sono riconcorse con

il passare degli anni.

Nonostante questo “fermento normativo” vi sono ancora alcuni aspetti che continuano ad essere poco chiari.

Come non ricordare, tra questi, il tema della deducibilità dei canoni di leasing sulle autovetture concesse in uso promiscuo ai

dipendenti.

Ebbene, Telefisco è intervenuto su questo argomento portando finalmente chiarezza.

IL DUBBIO -> Nello stabilire il periodo minimo di deduzione

per i contratti di leasing sulle auto dato in uso promiscuo ai

dipendenti deve farsi riferimento alle norme stabilite in tema

di autoveicoli aziendali, o vanno ricompresi nella generica

categoria dei beni mobili?

Telefisco 2014 e canoni di

leasing

IL CHIARIMENTO -> Le norme stabilite per gli autoveicoli

aziendali non vanno applicate alle auto date in uso promiscuo

ai dipendenti, che quindi seguono la disciplina generale

prevista per i beni mobili.

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DEDUCIBILITA’ CANONI DI LEASING

DISCIPLINA GENERALE

La Legge di stabilità 2014 ha aggiunto un’ulteriore tassello alle norme in tema di deducibilità fiscale dei canoni di leasing,

dopo il Dl 16/2012: è stato infatti allungato il periodo minimo di deduzione previsto ai fini fiscali.

TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE:

PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2014

PRE L. 147/2013 POST L.147/2013

BENI MOBILI (diversi dai mezzi di

trasporto sotto elencati)

MA RIENTRANO IN QUESTA

CATEGORIA LE AUTO DATE IN USO

PROMISCUO AI DIPENDENTI!!

Non inferiore a 2/3 del periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario

Non inferiore a 1/2 del periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario

MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE

DEDUCIBILI

Almeno pari al periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario

Almeno pari al periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario

BENI IMMOBILI

Non inferiore a 2/3 del periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario, stabilito con

decreto in relazione all’attività

dell’impresa. Il periodo, in ogni caso

non deve essere inferiore a 11 anni e

superiore a 18 anni.

Non inferiore a 12 anni

(indipendentemente, quindi, dal

settore di attività in cui opera

l’impresa)

Si ricorda, in ogni caso, che dal 29/04/2012, per effetto del DL 16/2012, è stata eliminata la condizione della durata

minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing.

Pertanto, qualora il contratto dovesse avere una durata inferiore a quella minima contrattuale, si determina un semplice

TELEFISCO 2014

LA PRECISAZIONE

Gli automezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti vanno ricompresi nella

categoria dei beni mobili: il periodo minimo è quindi pari alla metà del

periodo di ammortamento (2 anni)

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disallineamento tra i valori civilistici e quelli fiscali, mentre ciò non comporta l’indeducibilità dei canoni.

DURATA CONTRATTUALE

= DURATA MINIMA

I canoni sono ordinariamente deducibili per competenza senza alcun

disallineamento tra valori civili e fiscali.

DURATA CONTRATTUALE

> DURATA MINIMA

DURATA CONTRATTUALE

< DURATA MINIMA

I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di

imputazione a conto economico.

Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali, con la

necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in sede di dichiarazione

dei redditi.

La Legge di stabilità ha inoltre fissato, anche per i professionisti, la deducibilità dei canoni di leasing sugli immobili per un

periodo minimo pari a 12 anni.

Viene di fatto superata, quindi, l’indeducibilità, in capo agli stessi, dei canoni di leasing sugli immobili.

Dall’1/1/2014 le regole di deducibilità per imprese e professionisti sono pertanto le seguenti:

TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DAL 1° GENNAIO 20014

REDDITO D’IMPRESA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

BENI MOBILI Non inferiore a 1/2 del periodo di

ammortamento

Non inferiore a 1/2 del periodo di

ammortamento

MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE

DEDUCIBILI

Almeno pari al periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario

Almeno pari al periodo di

ammortamento corrispondente al

coefficiente ordinario

BENI IMMOBILI Non inferiore a 12 anni Non inferiore a 12 anni

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Automezzi in uso promiscuo ai dipendenti: deducibilità

canoni di leasing

…Con riferimento agli automezzi in uso promiscuo ai

dipendenti il periodo minimo di deduzione è pari al periodo

di ammortamento (così come previsto per i mezzi di

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trasporto parzialmente deducibili) o a quello previsto per

gli altri beni mobili (ora pari alla metà del periodo di

ammortamento)?

… Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo

ai dipendenti non si rendono applicabili le limitazioni

previste per le c.d. “auto aziendali”. Pertanto, il periodo di

deduzione minimo è in questo caso pari alla metà del

periodo di ammortamento, al pari degli altri beni mobili.

Occorre infatti ricordare come l’art. 102, comma 7 del Tuir,

nel rendere più lungo il periodo di deducibilità dei canoni,

espressamente richiami soltanto i “beni di cui all'articolo

164, comma 1, lettera b)”, e non le auto date in uso

promiscuo ai dipendenti, che sono invece richiamate

dalla successiva lettera b-bis).

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

2. Il leasing sull’immobile ad uso promiscuo

…Sono un professionista e sto per acquistare la mia

abitazione in leasing. La stessa ospiterà anche il mio

studio, ragion per cui è da ritenersi che vada correttamente

applicato il trattamento previsto per gli immobili ad uso

promiscuo.

Pertanto, dopo aver detratto il 20% del valore a titolo di

quota di terreno sulla quale l’immobile insiste, i canoni

sono stati considerati deducibili nella misura del 50%.

Inoltre si ritengono deducibili fiscalmente il 50% degli

oneri per manutenzione ordinaria (mentre il 50% delle

spese di manutenzione straordinaria si riterranno

incrementative del valore dell’immobile). È corretto il

comportamento adottato? Ai fini Tasi quale sarà la corretta

procedura da adottare?

… Come noto la Legge di stabilità ha introdotto per i

professionisti un’importante previsione, ovvero la

possibilità di dedurre i canoni di leasing per un periodo non

inferiore ai 12 anni. È stata così eliminata la completa

indeducibilità prima prevista.

Quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma

3, del Tuir, è deducibile una quota pari al 50 per cento dei

canoni di locazione finanziaria sostenuti per l’immobile

ad uso promiscuo.

Tuttavia, nel determinare la quota deducibile sarà

sempre prima necessario scorporare il valore

dell’area sottostante, pari al 20% della quota

capitale del leasing.

Inoltre occorre chiarire che l’immobile promiscuo può

consentire la parziale deducibilità solo nel caso in cui

il professionista non disponga di un altro immobile ad

uso esclusivamente professionale nello stesso

comune.

Pertanto, il comportamento prospettato appare

corretto.

Anche con riferimento alle spese relative alla

manutenzione, la ristrutturazione e

l’ammodernamento dell’immobile, le stesse si

ritengono deducibili nella misura del 50%.

Pur tuttavia, va considerato come non sia possibile

portare ad incremento dell’immobile le spese di

manutenzione straordinaria, in quanto l’immobile

stesso di proprietà della società di leasing fino al

riscatto. Queste spese saranno pertanto deducibili

nella misura del 5% del costo complessivo di tutti i

beni materiali ammortizzabili (ma l’eccedenza è

comunque deducibile negli esercizi successivi).

Con riferimento, infine, alla Tasi, la sessa dovrà essere

corrisposta dall’utilizzatore.

3. Il leasing sulla civile abitazione da trasformare in ufficio

…Una S.r.l. commerciale ha stipulato un contratto di

leasing su un immobile di civile abitazione da ristrutturare

e successivamente trasformare in ufficio. Pertanto ritiene

di poter dedurre fiscalmente i canoni di leasing in un

periodo non inferiore ai 12 anni, nella misura dell’80% (in

quanto il 20% è il valore dell’area da scorporare).

Per quanto riguarda invece i lavori di manutenzione, si

ritiene di poterli capitalizzare e dedurli integralmente

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nell’arco di 5 anni (contabilizzandoli nella voce

“manutenzioni straordinarie di beni di terzi”).

… Nel caso di specie è possibile ritenere che la

trasformazione dell’immobile da civile abitazione ad ufficio

rappresenti una fattispecie novativa, a seguito della quale

ricomincia a decorrere il termine di 12 anni previsto per la

durata minima contrattuale.

Pertanto, occorre considerare un “doppio periodo” di

decorrenza per il termine dei 12 anni: il primo decorre dalla

stipula del contratto di leasing, il secondo dall’avvenuta

trasformazione .Anche con riferimento alle spese di

ristrutturazione, si ritiene che le stesse vadano dedotte

lungo la durata residua del contratto (o lungo la vita utile,

se la stessa è inferiore).

In ogni caso, il soggetto che dovrà provvedere al

versamento della Tasi è l’utilizzatore.

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LA DEDUZIONE ACE

Come noto, i coefficienti da utilizzare per calcolare la deduzione Ace sono stati aumentati con la Legge di stabilità 2014.

È sorto pertanto un dubbio riguardo la possibilità di utilizzare, già in sede di calcoli degli acconti, le nuove percentuali

previste.

ACE: DISCIPLINA GENERALE

La legge di stabilità 2014 ha introdotto importanti novità in materia di ACE, in quanto ha aumentato il coefficiente da

utilizzare per calcolare la deduzione.

Come noto, per l’anno d’imposta 2011, 2012 e 2013 l’aliquota di rendimento nozionale è stata pari al 3%.

La Legge di stabilità 2014, introducendo un’importante previsione al fine di favorire la ricapitalizzazione delle imprese,

determina le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno d’imposta nella seguente misura:

- per l’esercizio 2014 il 4%;

- per l’esercizio 2015 il 4,5%;

Esercizio 2016: 4%

Esercizio 2015: 4%

I nuovi coefficienti Ace

Esercizio 2014: 4%

IL DUBBIO -> Possiamo già utilizzare le nuove aliquote ACE

già in sede di determinazione degli acconti?

Telefisco 2014 e ACE

IL CHIARIMENTO -> NO! quest’anno (così come il prossimo

anno), dovremo determinare gli acconti sulla base delle

aliquote previste per l’anno precedente (ovvero quello oggetto

della dichiarazione)

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- per l’esercizio 2016 il 4,75%.

Viene inoltre rinviata al 2017 (settimo anno successivo) la quantificazione del coefficiente sulla base del previsto decreto

ministeriale.

Saranno quindi ancor più incentivati gli accantonamenti degli utili a riserva (escluse le riserve non disponibili), ma si

favoriranno anche i nuovi conferimenti in denaro.

Dal punto di vista pratico, infatti, attraverso la deduzione ACE, viene sottratto al reddito d’impresa il rendimento nozionale,

ovvero un importo calcolato come percentuale della variazione in aumento del capitale proprio (incrementi meno decrementi).

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Ace e determinazione degli acconti

…La Legge di stabilità 2014 ha innalzato le aliquote

previste per l’Ace, portandole al 4 % per il 2014, 4,5% per

il 2015 e 4,75% per il 2016. In sede di Unico14, possiamo

procedere con la determinazione degli acconti per l’anno

2014 applicando già la nuova aliquota?

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… Purtroppo, occorre rilevare come non sarà possibile

applicare le nuove percentuali già in sede di

determinazione degli acconti 2014.

Questo perché, come stabilisce l’art. 1, comma 138 della

Legge 147/2013, soggetti che beneficiano della

deduzione ACE determinano l’acconto delle imposte sui

redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31

dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando

l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento

nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta

precedente.

Pertanto, se è vero che l’aliquota passerà al 4% nel 2014,

al 4,5% nel 2015 e 4,75 nel 2016, le imprese saranno

costrette, quest’anno, a continuare a calcolare la

deduzione in base alla precedente aliquota prevista pari al

3%, anche in sede di determinazione degli acconti.

2. Affrancamento della riserva e ACE

…Una ditta individuale è stata conferita in sede di

costituzione di una Snc. Sulla base dei valori desunti dalla

perizia giurata sono stati iscritti nel bilancio della Snc

l’avviamento e, in contropartita, un’apposita riserva.

Nelle intenzioni iniziali vi era l’idea di effettuare

l’affrancamento dell’avviamento: tuttavia, nei due anni

successivi, non è stata effettuata alcuna rivalutazione

fiscale e l’avviamento e la riserva di conferimento

continuano ad essere esposte nella situazione contabile.

Nella definizione dell’agevolazione Ace, la società in

oggetto, può continuare a considerare il patrimonio netto

comprensivo di tale riserva, indipendentemente dal fatto

che non vi è stato affrancamento fiscale della riserva?

… Il caso, così prospettato, non sembra incontrare alcun

limite con riferimento alla possibilità di applicare la

deduzione Ace.

Va infatti premesso che la disciplina Ace è diversa con

riferimento ai soggetti Ires e ai soggetti non Ires.

Per questi ultimi, infatti, non rileva la variazione in aumento

del capitale proprio, ma assume rilevanza il patrimonio

netto risultante in bilancio al termine di ciascun esercizio.

Pertanto il beneficio andrà calcolato sull’intero patrimonio

netto contabile, indipendentemente dalle modalità di

formazione dello stesso e anche se derivante da apporti in

natura.

Quindi, con specifico riferimento al caso prospettato, non è

necessario l’affrancamento della riserva al fine di poter

beneficiare dell’Ace, e l’intero patrimonio netto contabile

può essere considerato rilevante.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Tra i moltissimi chiarimenti forniti in occasione del Telefisco 2014 ve ne è uno estremamente rilevante.

L’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che, nel caso in cui le merci siano valutate al costo specifico, sono da considerarsi

irrilevanti fiscalmente non solo le svalutazioni delle rimanenze, ma anche i maggiori valori che per qualsiasi motivo siano stati

imputati in aumento delle stesse.

IL DUBBIO -> Se è vero che sono irrilevanti le svalutazioni

delle merci (se valutate al costo specifico), lo sono anche i

maggiori valori?

Telefisco 2014 e VALUTAZIONE

RIMANENZE

IL CHIARIMENTO -> SI! Sono irrilevanti fiscalmente anche i

maggiori valori attribuiti

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LA RISOLUZIONE 78/E DEL 12.11.2013

Con la R.M. 12 novembre 2013, n. 78/E, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha negato la rilevanza ai fini Ires

della valutazione a valore normale con riferimento alle rimanenze valutate a costi specifici.

Più nello specifico, la Risoluzione richiama l’art. 92, co. 1, Tuir, il quale stabilisce che

"le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un

valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a

ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma" dei successivi commi 2, 3 e 4.

Il successivo comma 5 prevede che "Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e

4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è

determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale".

Pertanto, secondo l'Agenzia, i fenomeni valutativi possono assumere rilevanza ai fini Ires, in via eccezionale, solo con

riferimento alle giacenze di magazzino dei beni valutati con criteri forfetari di tipo convenzionale, ma non per quanto attiene i

beni valutati a costi specifici, non richiamati peraltro dal comma 5 dell'art. 92, Tuir. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, non

trova riconoscimento ai fini Ires la svalutazione dei beni valutati al costo.

Tale soluzione sarebbe infine coerente con quanto previsto per i soggetti Ias dall'art. 3, co. 2, D.M. 8 giugno 2011, che

MAGGIORI VALORI

IRRILEVANTI

FISCALMENTE SVALUTAZIONI

MERCI VALUTATE AL COSTO SPECIFICO

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esclude, tra l'altro, "la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello Ias

2", i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Maggiori valori delle rimanenze: irrilevanza fiscale

…In considerazione del fatto che la risoluzione 78/E del

2013 ha sancito l’irrilevanza fiscale della svalutazione

delle rimanenze valutate al costo specifico, si chiede se

siano anche da considerarsi fiscalmente irrilevante gli

eventuali oneri che siano invece imputati in aumento al

costo di acquisto dei beni merce valutati al costo specifico.

… L’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono da

considerarsi irrilevanti fiscalmente anche i maggiori valori

delle rimanenze di beni valutati al costo specifico.

Vale infatti la pena ricordare come l’art. 95, comma 5 del

Tuir consenta la svalutazione soltanto dei beni valutati con

criteri convenzionali alternativi al costo, quali il Lifo, il Fifo

e il Cmp

Allo stesso modo, inoltre, il decreto 8 giugno 2011

(disposizioni di coordinamento tra i principi contabili

internazionali e la determinazione della base imponibile

Ires) ha disposto l’irrilevanza fiscale dei minori o maggiori

valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi

dello Ias 2.

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LE SOCIETA’ DI COMODO

Telefisco 2014 è tornato ad occuparsi della disciplina delle società di comodo, oggetto di forti critiche così come di numerosi

dubbi.

In occasione delle domande sottoposte all’Agenzia delle entrate è stato infatti chiarito che le penalizzazioni previste dalla

disciplina risultano applicabili anche nel caso in cui vi sia un adeguamento al reddito minimo previsto.

SOCIETA’ DI COMODO: DISCIPLINA GENERALE

Nel caso in cui la società sia da considerarsi di comodo (in quanto non supera il test di operatività o delle perdite triennali), la

stessa è soggetta ad una serie di penalizzazioni.

A tal proposito non è da dimenticare che non ha alcuna rilevanza l’evenienza che lo scostamento sia effettivamente

trascurabile: può infatti ben accadere che una società che abbia dichiarato ricavi inferiori a quelli minimi previsti, anche solo

di pochi euro, vada incontro ad una serie di penalizzazioni sicuramente eccessive.

Infatti, il mancato superamento del "test di operatività", come sopra descritto, comporta delle presunzioni di imponibile

minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali:

1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo

presunto. Come noto, è inoltre prevista una maggiorazione ai fini Ires;

2. ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta

non inferiore al reddito minimo presunto;

3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs

241/1997, o di cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del Dl 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla

IL DUBBIO -> Posso evitare le penalizzazioni Iva se mi adeguo

al reddito minimo previsto?

Telefisco 2014 e SOCIETA’ DI

COMODO

IL CHIARIMENTO -> NO! anche se mi adeguo al reddito

minimo incorro sempre nelle penalizzazioni previste ai fini Iva.

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legge 154/1988, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare

in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva.

Inoltre, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno

anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.

Le medesime penalizzazioni sono state previste, a partire dall’esercizio 2012, anche per le società che, pur superando le

soglie dei ricavi minimi, dichiarino perdite fiscali per tre esercizi consecutivi precedenti, oppure due volte una perdita e una

volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi.

A seguito dei chiarimenti forniti con Telefisco 2014 deve inoltre essere ribadito il fatto che le penalizzazioni previste si

applicano indipendentemente dell’adeguamento al reddito minimo.

AI FINI IRAP

PENALIZZAZIONI SOCIETA’ DI

COMODO

AI FINI IVA

AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

ESTESE ANCHE ALLE SOCIETA’ IN PERDITA

SISTEMATICA

PENALIZZAZIONI PREVISTE AI FINI DELLA

DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO

SOCIETA’ DI COMODO

Penalizzazioni previste

Chiarimenti

Telefisco

Si applicano anche se c’è adeguamento al reddito minimo

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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Penalizzazioni Iva per le società di comodo

…Con riferimento alle società di comodo, è

possibilesfuggire alle penalizzazioni previste ai fini Iva nel

caso in cui vi sia adeguamento al reddito minimo?

… L’Agenzia delle entrate ha chiarito che

l’adeguamento è irrilevante ai fini delle conseguenze

determinatesi ai fini Iva, richiamando le precisazioni

contenute nella Circolare 25/E del 2007.

Pertanto la società in perdita sistematica o non operativa

che pure abbia versato una maggiore imposta sul reddito

sarà sempre soggetta alle limitazioni previste ai fini Iva e

non potrà chiedere a rimborso, utilizzare in

compensazione, o cedere ai sensi dell'articolo 5, comma

4-ter, del Dl 70/1988, l'eccedenza di credito risultante

dalla dichiarazione.

Sarà possibile soltanto riportare in avanti il credito per la

compensazione verticale Iva da Iva.

Occorre inoltre ricordare che l’art. 30 della Legge

724/1994, al comma 4, dispone che “qualora per tre

periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non

operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo

che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al

comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente

riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi

di imposta successivi.”

Pertanto, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia

da considerarsi non operativo o in perdita sistematica, se

non sono effettuate operazioni Iva per un ammontare non

inferiore ai ricavi presunti, vi sarà una perdita definitiva del

credito iva.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. I finanziamenti del socio alle 3 società

…Si ipotizzi il caso di un soggetto che è socio di tre

distinte società. Tale soggetto decide di finanziare una

prima società e, nel corso dello stesso anno, con il denaro

ottenuto dal rimborso, ne finanzia una seconda.

Ottiene la restituzione delle somme sempre nello stesso

anno e, quindi, reinveste le stesse finanziando una terza

società.

In occasione della presentazione della comunicazione dei

finanziamenti dei soci all’Agenzia delle entrate, dovendo

ogni società riportare il finanziamento ricevuto, ognuna

delle stesse esporrà tale dato.

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Tuttavia, se è vero che tale comunicazione è finalizzata a

dichiarare al fisco la reale capacità contributiva di colui

che finanzia è pur vero che in questo caso verrebbe

comunicato un dato distorto, in quanto triplicato.

È possibile non comunicare il dato dei finanziamenti alla

prima e alla seconda società, visto che gli importi saranno

richiamati nella comunicazione inviata dalla terza società?

… No, purtroppo dovranno essere comunicati i

finanziamenti a tutte e tre le società, nel rispetto delle

istruzioni fornite.

Sarebbe infatti abbastanza difficile pensare che le singole

società, tenute alla comunicazione, siano a conoscenza

della provenienza delle somme e dei successivi

trasferimenti di denaro intervenuti.

Rimane tuttavia ferma, in capo al contribuente, la

possibilità di dimostrare, in sede di eventuale successivo

contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, la provenienza

dei fondi e correggere quindi i risultati di eventuali

accertamenti a seguito di redditometro.

2. Società in perdita e interpello disapplicativo

…Una società ha riportato delle perdite fiscali per tutto il

triennio in quanto sta ancora sostenendo spese per la

ricerca ai fini dello sfruttamento di una sorgente d’acqua.

Come è possibile sfuggire alle penalizzazioni previste in

tema di società in perdita sistematica?

… Sicuramente la soluzione risiede nella presentazione

di un interpello disapplicativo entro i termini previsti.

In tal caso sarà quindi necessario dimostrare che l’attività

di ricerca non è riuscita ancora a portare a dei ricavi in

grado di sostenere i costi sostenuti.

Si ritiene, tuttavia, che sia necessario anche sottolineare

come dall’attività in oggetto siano comunque attesi in

futuro risultati positivi, dimostrando che sono ancora valide

le previsioni iniziali.

3. La società immobiliare che non ha ricavi

…Una società immobiliare ha diversi immobili che non è

riuscita a locare né a vendere. Attualmente gli stessi sono

quindi inutilizzati.

In considerazione del fatto che sono comunque state

sostenute delle spese per la gestione corrente (come ad

esempio l’IMU e altre spese amministrative), come è

possibile sfuggire alla non operatività?

… In questo caso, purtroppo, non si rinvengono cause di

esclusione né di disapplicazione automatica, ragion per cui

va necessariamente presentato interpello disapplicativo.

Andrà pertanto inviata all’Agenzia delle entrate apposita

istanza di interpello, dimostrando le ragioni che hanno

condotto alla situazione attuale (ragioni che, lo si ricorda,

dovranno essere indipendenti dalla volontà

dell’imprenditore) e dando evidenza del fatto che non

trattasi di società di comodo.

4. Rivalutazione dell’immobile e società di comodo

…Un immobile è stato rivalutato nell’anno 2008 e i

valori sono fiscalmente rilevanti dal 2013.

Tuttavia è da rilevare come i valori OMI siano di gran lunga

inferiori al valore contabile a seguito della rivalutazione,

ragion per cui va sottolineato come, per sfuggire alla

disciplina sulle società di comodo, gli immobili dovrebbero

essere locati ad un valore molto superiore a quello previsto

dalle quotazioni OMI.

Posso presentare interpello disapplicativo sulla base di

quanto sopra premesso?

… Con riferimento al quesito posto, va fatta una

necessaria premessa.

È bene infatti ribadire come gli immobili rivalutati ai sensi

del Dl 185/2008 debbano essere considerati, ai fini della

disciplina delle società di comodo:

- al valore non rivalutato fino all’anno 2012;

- al valore fiscalmente rilevante solo dal 2013.

Pertanto sarà sempre bene ricordare che solo per l’anno

2013 rileverà il maggior valore.

Per tale motivo, molto spesso, il valore rivalutato non porta

con sé (almeno per quest’anno) tutte le conseguenze

previste dalla disciplina sulle società di comodo.

Resta fermo il fatto che, qualora non dovesse essere

superato il test di operatività, sia comunque possibile

presentare istanza di interpello disapplicativo.

5. Società di comodo e valori OMI

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…Nel 2008 è stata fatta una rivalutazione di un

immobile con valori OMI. Oggi però tali valori risultano

nettamente inferiori.

Anche il valore commerciale dell’immobile risulta

decisamente inferiore a quello commerciale. Posso

considerarla una causa oggettiva di esclusione dalla

disciplina delle società di comodo?

… No, purtroppo non vi sono cause di esclusione

collegate ai minori valori OMI, né al fatto che tali valori

siano stati ridotti rispetto a quelli presentati in occasione

della rivalutazione 2008.

È tuttavia possibile presentare apposita istanza di

interpello disapplicativo.

6. Il test di operatività per i beni rivalutati

…Nel 2008 è stata effettuata una rivalutazione e, dal

2013, la stessa avrà rilevanza fiscale.

Con riferimento al test di operatività per il periodo 2011-

2013 la procedura che si intende seguire è la seguente:

applicazione dell’aliquota del 4% al valore rivalutato (in

quanto il valore è uguale per i tre anni, quindi la media non

può che essere la stessa). La procedura risulta essere

corretta?

… No, non è stata esposta la procedura corretta, in

quanto si ricorda che il risultato medio del triennio va

calcolato considerando il valore non rivalutato fino al 2012

ed il valore fiscalmente rilevante solo a decorrere dal

periodo 2013.

Il valore non rivalutato avrà rilevanza anche per il calcolo da

effettuarsi nel periodo 2014, in quanto dovrà essere preso

di riferimento per l’esercizio 2012.

L’aliquota del 4% può essere invece esclusivamente riferita

ali immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati

nell’esercizio e nei due precedenti.

In ogni caso, è bene segnalare, con riferimento al caso di

specie, un’importante risoluzione, la n. 101 del 20

dicembre 2013, la quale si occupa proprio della

determinazione delle risultanze medie del triennio nel caso

in cui sia intervenuta una rivalutazione.

7. Le perdite fiscali dei singoli rami aziendali

…Una S.r.l. svolge attività di trasporto di merci su

strada. Esercita tuttavia anche attività di locazione di

autovetture di lusso e unità da diporto esclusivamente nei

confronti deli soci o dei familiari degli stessi. Le locazioni

sono effettuate tutte a valori di mercato.

Se, con esclusivo riferimento a quest’ultima attività,

risultasse in perdita sistematica, dovrebbe essere

considerata società di comodo?

… Al fine di poter considerare la società in perdita

sistematica deve essere fatto riferimento al risultato della

complessiva attività aziendale, a nulla rilevando il risultato

riportato con riferimento ai singoli rami aziendali.

Pertanto, se l’attività ha avuto un risultato positivo, la

società non è da considerarsi in perdita sistematica, anche

se il singolo ramo è in perdita, mentre se il risultato fiscale

del periodo è negativo, la stessa va considerata in perdita

sistematica.

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DEDUZIONI ED ESENZIONI IRAP

La disciplina Irap appare spesso estremamente complessa, soprattutto con riferimento alla determinazione della base

imponibile.

Alcuni punti critici riguardano la cessione e la perdita dei beni strumentali.

A tal proposito deve essere necessariamente richiamata la Circolare n.27/E del 2009, la quale espressamente chiarisce che,

- in considerazione del fatto i beni strumentali ordinariamente partecipano al processo produttivo,

- nonché in considerazione della circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei

beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile

IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento

- le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni devono essere considerati rilevanti ai fini Irap.

Non rilevano, invece, a i fini Irap le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda, in quanto questa operazione genera

solo componenti straordinari di reddito (le quali, ovviamente, non contribuiscono alla determinazione della base imponibile

irap).

Rimanevano invece dubbi sul trattamento delle minusvalenze derivanti dalla perdita dei cespiti per eventi calamitosi.

In occasione dell’ultimo Telefisco, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul tema, chiarendo che le stesse devono sempre

ritenersi rilevanti ai fini Irap, anche se contabilizzate tra gli elementi straordinari.

I beni strumentali sono elementi che

ordinariamente partecipano al processo

produttivo

Deve riconoscersi rilevanza ai fini Irap delle

plus/minusvalenze derivanti dalla cessione

dei beni strumentali Le componenti reddituali da rilevare in sede

di cessione sono direttamente collegate a

costi che hanno avuto rilevanza irap negli

esercizi precedenti.

IL DUBBIO -> La minusvalenza rilevata a seguito della perdita

dei cespiti per eventi calamitosi è rilevante ai fini Irap?

Telefisco 2014: Irap e

minusvalenze da eventi

calamitosi

IL CHIARIMENTO ->SI! In quanto sarebbe altrimenti

incoerente con la disciplina prevista per le cessioni dei beni

strumentali ai fini Irap.

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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Le perdite derivanti da eventi calamitosi ai fini Irap

…A seguito di un evento calamitoso (quale un terremoto,

o un incendio) viene rilevata una minusvalenza per la

perdita totale dei cespiti.

La minusvalenza in questione viene iscritta nel conto

economico, tra i componenti straordinari di reddito. La

stessa può ritenersi rilevante ai fini Irap?

… Si, le sopravvenienze passive rilevate a seguito della perdita totale dei beni strumentali per un evento calamitoso possono essere assimilate alle cessioni dei beni stessi e sono, per detto motivo, rilevanti ai fini Irap. Come è stato infatti chiarito dalla Circolare 27/E del 6 maggio 2009 le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali sono da ritenersi rilevanti in quanto sono connesse ad elementi che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Inoltre non può essere dimenticato come le eventuali plus/minusvalenze debbano ritenersi collegate ai costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap nei periodi di imposta precedenti.

Si pensi, a tal proposito, alle quote di ammortamento che sono state dedotte negli anni. Anche dal punto di vista contabile occorre rilevare come il principio Oic 16 preveda l’equiparazione tra le perdite dovute per incendi o altri eventi estranei all’attività ordinaria dell’impresa e l’alienazione dei beni stessi. In entrambi i casi è infatti prevista la contabilizzazione di una sopravvenienza passiva da iscrivere tra i componenti straordinari (voce E21). Sarà tuttavia necessario rilevare come sopravvenienza attiva l’eventuale rimborso di terzi ottenuto a seguito dell’evento. Anche tale sopravvenienza attiva dovrà essere considerata

rilevante ai fini Irap.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

e disposizioni dei co. 140-146, art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedono la possibilità di rivalutare i

beni d'impresa e le partecipazioni.

Oltre ad immediati effetti civilistici (maggiore patrimonializzazione) si generano anche effetti fiscali.

Uno dei principali vantaggi della rivalutazione è infatti rappresentato dalla possibilità di considerare l'importo rivalutato ai

fini della determinazione della plusvalenza all'atto della cessione.

La plusvalenza risultante sarà pertanto minore rispetto a quella ottenuta considerando il valore residuo del bene individuato

tenendo conto del costo storico originario.

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Ulteriori benefici sono rappresentati dal calcolo di maggiori quote di ammortamento nonché dalla concorrenza del valore

rivalutato alla costituzione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione (5%).

Di contro va evidenziato che il nuovo valore si ripercuote negativamente in sede di verifica dell'operatività (cd. società di

comodo.

Di seguito riepiloghiamo in modo sintetico e tabellare la disciplina in questione.

AMBITO SOGGETTIVO

La norma si riferisce espressamente ai soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 22.12.1986, n. 917:

società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali.

Però, poiché il co. 144 dell'art. 1, L. 147/2013, disciplina anche gli effetti derivanti dal "consumo personale o familiare

dell'imprenditore", se ne deduce che l'ambito applicativo è esteso anche alle società di persone (e soggetti equiparati,

escluse le società semplici) e agli imprenditori individuali.

La rivalutazione è consentita ai soggetti in contabilità sia ordinaria che semplificata. Inoltre, in forza del richiamo

dell'art. 15, L. 21.11.2000, n. 342, la rivalutazione è ammessa anche dai soggetti non residenti per l'attività svolta in

Italia (ad esempio, attraverso le loro stabili organizzazioni).

Nel caso di affitto d'azienda, la rivalutazione spetta (C.M. 18.6.2001, n. 57/E):

- all'affittuario, se il calcolo e la deduzione degli ammortamenti spettano ad esso;

- al concedente se, in deroga all'art. 2561 c.c., l'ammortamento è da questi calcolato e dedotto.

AMBITO OGGETTIVO

E'possibile rivalutare i beni d'impresa - materiali ed immateriali, ammortizzabili o meno - e le partecipazioni, ad

esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. beni-merce), risultanti

dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012 (ed ancora presenti nel bilancio nel quale viene effettuata la

rivalutazione; si veda il punto successivo).

Ad esempio, i beni acquisiti in leasing e riscattati prima di questa data possono essere oggetto di rivalutazione.

Tra i beni rivalutabili sono tra l'altro compresi quelli

- di costo unitario non superiore ad Euro 516,46

- completamente ammortizzati

- in corso di costruzione, per la parte iscritta in contabilità

Relativamente ai beni immateriali deve trattarsi di beni giuridicamente tutelati (ad esempio, diritti di concessione,

marchi di fabbrica, diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, ecc.). Non possono essere rivalutati, infatti, l'avviamento,

i costi d'impianto e di ampliamento e le altre spese pluriennali.

La rivalutazione deve obbligatoriamente essere effettuata per categorie omogenee di beni. Essa tuttavia non deve essere

effettuata necessariamente per tutte le categorie di beni, in quanto è possibile scegliere quale categoria omogenea

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rivalutare e quale no. Però, dopo aver deciso di rivalutare una determinata categoria, è necessario rivalutare tutti i beni

ad essa appartenenti.

In forza del richiamo del D.M. 162/2001, si ritiene che le categorie omogenee siano le seguenti:

TIPOLOGIA BENE INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA OMOGENEA

Beni materiali ammortizzabili (esclusi

immobili e mobili registrati)

Per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base

dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento

ai gruppi stabiliti dal D.M. 31.12.1988] in materia di coefficienti di

ammortamento

Immobili

- Aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica;

- aree non fabbricabili;

- fabbricati non strumentali;

- fabbricati strumentali per destinazione (art. 40, co. 2, primo periodo, D.P.R.

917/1986);

- fabbricati strumentali per natura (art. 40, co. 2, secondo periodo, D.P.R.

917/1986)

Beni mobili iscritti in pubblici registri

- Veicoli;

- aeromobili;

- navi iscritte e non nel registro internazionale

Partecipazioni

- Azioni: per ciascun soggetto emittente, tenuto altresì conto delle loro

caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.);

- quote: per ciascuna società controllata/collegata

Possono essere esclusi dalla categoria omogenea cui appartengono:

- i beni a deducibilità limitata (ad esempio, autovetture e apparecchi di telefonia);

- i beni ad uso promiscuo.

Con riferimento ai beni immateriali, la rivalutazione è ammessa distintamente per ciascuno di essi, trattandosi di beni

non suscettibili di essere raggruppati in categorie omogenee.

MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione opera in deroga all'art. 2426 c.c. (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici, facendo

riferimento al costo di acquisto o di produzione) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Per quanto riguarda la tecnica di rivalutazione, sono previsti tre metodi (art. 5, D.M. 162/2001) che determinano diversi

effetti civilistici e fiscali (C.M. 18/E/2006):

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1) rivalutazione del valore iscritto nell'attivo;

2) rivalutazione di tale valore e del fondo di ammortamento (al fine di mantenere inalterata la durata del processo di

ammortamento);

3) riduzione del fondo di ammortamento.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012 e per

il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame

(1.1.2014). Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e

nella nota integrativa.

SALDO ATTIVO

Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione comporta l'evidenziazione del "saldo attivo di rivalutazione",

pari alla differenza fra il maggior valore attribuito al bene (o alla categoria di beni) e l'imposta sostitutiva dovuta.

Tale saldo può alternativamente essere accantonato ad apposita riserva (in sospensione d'imposta) ovvero imputato a

capitale. Per l'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione (evidenziato mediante l'iscrizione

nella voce A.III del passivo dello Stato patrimoniale di un'apposita riserva designata con riferimento alla L. 147/2013) è

invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%.

A seguito dell'affrancamento la riserva, precedentemente in sospensione d'imposta, diviene una riserva di utili

liberamente distribuibile, e come tale tassata (nonché soggetta alla presunzione di cui all'art. 47, D.P.R. 917/1986).

Gli effetti dovrebbero essere immediati (dall'1.1.2014), anche se il pagamento dell'imposta sostitutiva avverrà in più

rate.

EFFETTI FISCALI

La rivalutazione ha un effetto fiscale, subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,

dell'Irap e di eventuali addizionali (calcolata sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione) con aliquota

del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. La valenza fiscale della procedura di

rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata

eseguita (2016).

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata

effettuata (2017), siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si

ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento delle imposte sostitutive avviene in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:

- la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di

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imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

- le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

E'prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 9.7.1997, n. 241).

DISPOSIZIONI RICHIAMATE

La norma rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni - anche attuative - in materia di rivalutazione:

- artt. 11, 13, 14 e 15, L. 21.11.2000, n. 342 e DD.MM. 162/2001 e 19.4.2002, n. 86;

- co. 475, 477 e 478, art. 1, L. 30.12.2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), disciplinanti il versamento di un'imposta

sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.

Per quanto riguarda gli effetti della rivalutazione dal tenore letterale della norma è sorto subito il dubbio circa la possibilità

effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici

Al contrario da quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 nell’ultima rivalutazione concessa (D.L. 185/2008) sembrava

previsto l’obbligo di operare la rivalutazione sia ai fini civilistici che fiscali.

La conferma dell’obbligo di rivalutare sia ai fini civilisti che fiscali è venuta dall’incontro dell’Agenzia delle Entrate con la

stampa specializzata nel corso di Telefisco 2014.

In tale occasione i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato l’obbligatorietà della rivalutazione ai fini fiscali

evidenziando proprio le differenze tra le due disposizioni normative.

Il comma 16 dell’art. 15, D.L. n. 185/2008, prevedeva, infatti, la possibilità per le imprese di effettuare la rivalutazione ai soli

fini civilistici (ossia in deroga ai criteri di cui all’art. 2426, C.c.), in quanto il successivo comma 20 si limitava ad affermare

che:

“il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e

dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al

quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito”.

Al contrario nella precedente rivalutazione l’art. 12, Legge n. 342/2000 disponeva che

“sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta

sul reddito [...]”,

Anche nell’ultima riapertura il comma 143 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 stabilisce che “il maggior valore attribuito ai

beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi [...]” con previsione analoga a quella

dell’articolo 1, comma 470, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

In sostanza chi deciderà di accedere alla rivalutazione dovrà obbligatoriamente versare le imposte sostitutive previste (16%

per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili), mentre resterà una facoltà decidere se affrancare o meno la

riserva da rivalutazione.

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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Obbligatorio il versamento dell'imposta sostitutiva

…L'articolo 1, comma 143, della legge 147/2013

(Legge di stabilità) prevede che «il maggior valore attribuito

ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai

fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attività produttive... mediante il versamento di un'imposta

sostitutiva». Dal tenore letterale della disposizione sembra

che sia comunque ammessa la possibilità di procedere ad

una rivalutazione dei beni in bilancio senza assoggettarla a

imposta sostitutiva, operando quindi una rivalutazione

valida solo sotto il profilo civilistico e non sotto quello

fiscale. Si chiede una conferma di questa interpretazione.

…La norma di rivalutazione attuale (articolo 1, comma

143, della legge 147/2013) prevede che «il maggior

valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera

riconosciuto a fini delle imposte sui redditi e dell'Imposta

regionale sulle attività produttive (…)».

Tale formulazione è analoga a quella prevista nella

precedente Legge di rivalutazione contenuta nella legge

finanziaria 2006 (cfr. articolo 1, comma 470, della legge

266/2005), ove la rivalutazione effettuata in sede

contabile doveva necessariamente assumere valenza

fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva (cfr.

circolare 18/E del 2006 e circolare 11/E del 2009).

In altri termini, coerentemente con quanto già precisato

per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta

nella Legge finanziaria 2006, deve ritenersi che anche

nella Legge di rivalutazione attuale non sia consentito

effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica,

vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva.

Per completezza, si ricorda, invece, che nell'ultima Legge

di rivalutazione (articolo 15 del Dl 185/2008) era stata

prevista la possibilità di effettuare una rivalutazione con

rilevanza solo civilistica a fronte del diverso tenore letterale

della norma, che stabiliva espressamente la possibilità (e,

quindi, non la necessità) di versare un'imposta sostitutiva

per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in

bilancio.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Impossibile affrancare riserve già in bilancio

…Una società ha rivalutato il proprio immobile in base al

Dl 185/2008, senza affrancare a suo tempo la relativa

riserva mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del

10 per cento. Può affrancare oggi questa riserva

usufruendo della nuova legge di rivalutazione?

…In base al tenore letterale della norma la risposta è

negativa. La legge di stabilità non prevede infatti la

possibilità di affrancare altre riserve di rivalutazione già

iscritte in bilancio in base a precedenti leggi speciali e in

passato, quando il legislatore ha voluto concedere questa

possibilità, lo ha stabilito espressamente (ad esempio con

la legge finanziaria per il 2005).

2 Opportunità possibile per la società in liquidazione

…Può una società in liquidazione accedere

all'opportunità della rivalutazione dei beni d'impresa?

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…La risposta è affermativa, perché la norma non

prevede alcuna preclusione in questo senso, e inoltre la

liquidazione volontaria comporta la determinazione del

reddito d'impresa secondo le regole ordinarie.

Naturalmente andrà valutata la convenienza, anche alla

luce del differimento degli effetti fiscali della rivalutazione.

3. Ammortamenti invariati per l'immobile rivalutato

…Una Srl nel 2008 ha rivalutato fiscalmente l'immobile,

pagando l'imposta sostitutiva. Dal 2013 gli ammortamenti

producono gli effetti fiscali. Nel modello Unico 2014, la

società può calcolare a sua discrezione gli ammortamenti

fiscali più bassi di quelli civilistici, riducendo la

percentuale prevista dal Dm, con una variazione in

aumento?

…No, la società può determinare gli ammortamenti

civilistici secondo il criterio ritenuto più appropriato, ma in

base al principio di derivazione deve dedurre l'intera quota

imputata a conto economico, fino a concorrenza

dell'ammortamento risultante dall'applicazione dei

coefficienti previsti dal Dm del 1988

4. Svalutazione immobili rivalutato

…Nel 2008 ho rivalutato un immobile con validità

fiscale che parte dal 2013. Oggi questo immobile ha un

valore di mercato nettamente inferiore al dato contabile in

bilancio. Posso svalutarlo? La svalutazione avrebbe

validità fiscale? E per l'imposta sostitutiva che ho pagato

per la rivalutazione e l'affrancamento della riserva come mi

comporto?

…La svalutazione, che potrebbe essere civilisticamente

obbligatoria ove durevole, non avrebbe alcuna rilevanza

fiscale, per cui non si avrebbero effetti né sull'imposta

sostitutiva a suo tempo versta né sulla riserva da

rivalutazione

5. Rivalutazione partecipazioni

…Una Sas possiede una partecipazione in una Spa pari

al 9% del capitale sociale: può procedere alla rivalutazione

anche se non raggiunge il 20% per essere una collegata?

…No. Il provvedimento riguarda esclusivamente le

partecipazioni possedute in società controllate e collegate

iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

6. Riallineamento con effetto dal 2014

…Una società che abbia utilizzato la rivalutazione

precedente e lo abbia fatto solo ai fini civili, e negli anni

successivi abbia operato le riprese fiscali degli

ammortamenti, può ora procedere a una rivalutazione

anche fiscale e al suo affrancamento? Con quale aliquota?

Cosa succede per le riprese effettuate negli anni

precedenti?

…Occorre effettuare il riallineamento previsto

dall'articolo 14 della legge n. 342/2000 (norma

appositamente richiamata dalla legge di stabilità 2014),

versando le medesime imposte sostitutive della

rivalutazione (16% e 12%) sulle differenze da riallineare

emergenti dal quadro RV di Unico 2014. Il riallineamento

ha effetto dal 2014 e non incide sul passato. Si ritiene che

la riserva possa essere affrancata

7. Passaggio a contabilità semplificata

…In caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a

quella semplificata, che fine fa la riserva di rivalutazione

(costituita a seguito della rivalutazione di immobili nel

2008)? Il Dm 27 settembre 1989 n. 352 dispone per la

tassazione della riserva nell'anno di passaggio come leggo

in qualche commento?

…Poiché in presenza di contabilità semplificata non è

più possibile seguire la riserva, essa si considera

immediatamente distribuita e quindi cessa il regime di

sospensione e scatta la integrale tassazione

8. Rivalutazione beni d’impresa

… La rivalutazione dei cespiti ammortizzabili può essere

effettuata con effetti meramente civilistici senza

riconoscimento dei maggior valori ai fini fiscali?

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…No, non è possibile operare la rivalutazione solo ai fini

civilistici. Nel corso di Telefisco 2014, infatti, l‘Agenzia

delle Entrate, ha confermato che, in applicazione delle

nuove disposizioni in materia di rivalutazione introdotte

dalla Legge di stabilità per il 2014, non è possibile operare

una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, ossia senza

il versamento dell’imposta sostitutiva.

9. Affrancamento riserve di rivalutazione

… E' possibile affrancare con l'imposta del 10% le

riserve di rivalutazione formate con la rivalutazione 2008?

In caso affermativo, quali sono le modalità?

…Si ritiene che non sia possibile affrancare con imposta

sostitutiva del 10% una riserva da rivalutazione creata nel

2008. Depone in questo senso il tenore letterale

dell’articolo 1 comma 142 della Legge n. 147/2013 nel

quale viene affermato che “il saldo attivo della

rivalutazione può essere affrancato”, intendendosi con ciò

solo il saldo attivo della rivalutazione introdotta con la

medesima legge 147/2013.

10. Rivalutazione e decesso del socio

… Una società si compone di più soci di cui due sono

padre e figlio con quota cadauno del 10 per cento. Il padre

è deceduto il 10 ottobre 2013 e il figlio risulta essere

l’unico erede. L’atto di modifica societaria con il subentro

dell’erede nella quota del defunto risale al 25 gennaio

2014. Il figlio, attualmente, ha intenzione di effettuare la

rivalutazione della quota posseduta alla data del 1 gennaio

2014 con versamento dell’imposta sostitutiva al 30 giugno

2014. Quale è la decorrenza dell’efficacia della quota

ereditata ai fini della rivalutazione? ovvero visto che l’atto

di modifica societaria è stato stipulato in data 25 gennaio

2014, quindi con data successiva a quella di perizia che

riferisce al 1° gennaio 2014, la rivalutazione va fatta con

riferimento alla quota in capo al figlio alla data del 1°

gennaio (solo “quota storica”) oppure con riferimento alla

quota “storica” maggiorata di quella ereditata?

…Se si tratta di società di persone, la quota si considera

posseduta, ai fini della rivalutazione, dalla data della

modifica societaria, per cui l'affrancamento può essere

effettuato solo sulla quota precedentemente posseduta.

Diversamente, ove trattasi di società si capitali, l'erede è

socio sin dalla data del decesso, che, essendo intervenuta

anteriormente al 1° gennaio 2014, permette

l'affrancamento integrale

11. Società di persona

… E' possibile la rivalutazione dei beni di impresa

posseduti da una società di persone (Snc o Sas)?

…In linea generale, possono beneficiare della

rivalutazione in esame le società che esercitano attività

d’impresa e che non utilizzano i principi contabili

internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio siano

esse di persone che di capitali. Possono rivalutare anche i

soggetti che adottano la contabilità semplificata

12. Ammortamenti fiscali

Una società S.r.l. nel 2008 ha rivalutato fiscalmente

l'immobile, pagando l'imposta sostitutiva, dal 2013 gli

ammortamenti producono gli effetti fiscali. Nel modello

Unico 2014, la società può calcolare a sua discrezione gli

ammortamenti fiscali più bassi di quelli civilistici,

riducendo la percentuale prevista dal Dm, con una

variazione in aumento?

…No, la società può determinare gli ammortamenti

civilistici secondo il criterio ritenuto maggiormente

appropriato, ma in base al principio di derivazione deve

dedurre l'intera quota imputata a conto economico, fino a

concorrenza dell'ammortamento risultante

dall'applicazione dei coefficienti previsti dal Dm del 1988

13. Affrancamento riserva di rivalutazione

Una Società ha rivalutato il proprio immobile ai sensi del Dl

185/2008 senza affrancare a suo tempo la relativa riserva

mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per

cento. Può affrancare oggi tale riserva usufruendo della

nuova legge di rivalutazione?

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…Si ritiene che non sia possibile affrancare con imposta

sostitutiva del 10% una riserva da rivalutazione creata nel

2008. Depone in questo senso il tenore letterale

dell’articolo 1 comma 142 della Legge n. 147/2013 nel

quale viene affermato che “il saldo attivo della

rivalutazione può essere affrancato”, intendendosi con ciò

solo il saldo attivo della rivalutazione introdotta con la

legge 147/2013.

14. Affrancamento del saldo

L'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con il

pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% può essere

effettuato solo con riferimento alla rivalutazione 2014 o è

possibile procedere anche all'affrancamento del saldo

attivo della rivalutazione degli immobili eseguita in base al

Dl 185/2008 e non affrancato?

Nel caso positivo è possibile affrancare solo una parte del

saldo attivo di rivalutazione o bisogna affrancare in ogni

caso l'intero saldo attivo di rivalutazione?

…La legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di

effettuare, contemporaneamente alla rivalutazione,

l’affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di

un’imposta sostitutiva del 10% che consente di “liberare”

la riserva in sospensione d’imposta senza tassazione in

capo alla società. Secondo le indicazioni dell'agenzia delle

Entrate, la base imponibile della sostitutiva è costituita dal

saldo attivo al lordo, e non al netto, dell'imposta

sostitutiva assolta per la rivalutazione. Va escluso che

possano (in assenza di ulteriori pronunciamenti e

conformemente a precedenti leggi di rivalutazione) essere

affrancati i saldi di precedenti rivalutazioni (per tutte:

circolare 6/E/2006, paragrafo 6.5). È possibile procedere

all’affrancamento anche parziale della riserva mediante il

pagamento dell’imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap in

misura pari al 10 per cento.

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

La correzione degli errori commessi nell’imputazione temporale dei costi e dei ricavi, grazie all’emanazione della circolare

31/E/2013, trova la sua disciplina. Il documenti di prassi ha dettato le istruzioni per regolarizzare le posizioni, la modulistica

delle dichiarazioni Unico e Irap 2014 è stata aaggiornata con prospetti da compilare in caso di recupero di deduzioni non

effettuate nell’anno di competenza.

L’esatta individuazione dell’esercizio di competenza costituisce ancora, soprattutto in alcune casistiche particolari, una delle

situazioni su cui si concentra il maggior numero di dubbi e interrogativi delle imprese. Le disposizioni sulla competenza fiscale

dei componenti reddituali sono contenute nell’articolo 109 del Tuir il quale detta peraltro principi riguardanti le sole

operazioni ordinarie di gestione: cessioni di beni e prestazioni di servizi.

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123

Per le cessioni, il ricavo o il costo rileva al momento della consegna o spedizione dei beni mobili o della stipula dell’atto

recante il trasferimento della proprietà di beni immobili o aziende.

Per i servizi, la competenza si ha al momento della ultimazione(prestazioni di risultato)ovvero della maturazione del

corrispettivo (prestazioni periodiche).

COMPETENZA FISCALE COMPONENTI REDDITUALI (art 109 TUIR)

FATTISPECIE COMPETENZA

Cessione di beni immobili ROGITO NOTARILE

Cessione di beni mobili CONSEGNA O SPEDIZIONE

Servizi

- MOMENTO DELLA ULTIMAZIONE(PRESTAZIONI DI

RISULTATO)

- OVVERO MATURAZIONE DEL CORRISPETTIVO (PRESTAZIONI

PERIODICHE).

I costi e i ricavi devono poi essere certi e determinabili in modo oggettivo alla data di chiusura dell’esercizio di competenza;

diversamente, la loro imputazione fiscale deve essere rinviata al periodo di imposta in cui detti requisiti sono realizzati.

Nessuna norma specifica è contenuta nel Testo unico per individuare la competenza di altri componenti reddituali, come le

sopravvenienze da rimborsi di oneri, da indennizzi assicurativi, da contributi, eccetera. In queste situazioni, l’esercizio di

competenza fiscale va ricercato applicando regole ordinarie civilistico-contabili e dunque individuando il momento in cui il

credito che deriva dal provento (o il debito che deriva dall’onere) viene ad esistenza con ragionevole certezza.

VENDITA A CAVALLO D’ANNO

Un problema frequente nel rilevare la competenza dei componenti reddituali, riguarda le merci consegnate o spedite a cavallo

di due esercizi.

Il costo o il ricavo devono essere rilevati, in questi casi, nel momento in cui in base alle condizioni di resa, avviene il passaggio

sostanziale della proprietà e il trasferimento all’acquirente dei rischi e dei benefici relativi.

CASI

CONSEGNA

Se i beni vengono "consegnati", rileva la data in cui l’acquirente prende materialmente possesso della merce (ritiro presso

il magazzino del venditore); si ha caso di consegna, anche se il trasporto è effettuato con mezzi propri del cedente

(Cassazione, sentenza n. 578/1998). Quindi, ad esempio, se l’autocarro del venditore è partito il 31 dicembre 2013 e ha

effettuato la consegna al cliente il 2 gennaio 2014, la competenza –data della consegna – si ha nell’anno nuovo sia per il

ricavo che per il costo.

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124

SPEDIZIONE

Se invece viene utilizzato un vettore, rileverà il momento della spedizione, da intendersi, in generale, come data in cui il

venditore affida la merce al trasportatore ;in questo caso, il venditore dovrà iscrivere il ricavo e l’acquirente dovrà rilevare il

costo nell’anno di spedizione (cioè di partenza della merce), anche qualora i beni pervengano presso il magazzino di

quest’ultimo nell’esercizio successivo.

Questo criterio va applicato in particolare se non vi sono clausole specifiche nel contratto di compravendita(dovendosi in tal

caso utilizzare l’articolo 1510 del C.c. secondo cui il venditore si libera dell’obbligo della consegna affidando la merce al

vettore) oppure quando le condizioni utilizzate rientrano nel gruppo EoF delle clausole Incoterms (EXWorks, Free Carrier,

eccetera);nel caso di clausola Free OnBoard, la disponibilità giuridica delle merci si trasferisce all’acquirente al momento e

per il fatto dell’imbarco sulla nave o sull’aereo, comprovato dalla polizza di carico; in tale momento scatta la competenza del

ricavo e del costo.

Il rinvio della competenza del ricavo e del costo all’anno successivo(arrivo della merce a destino) si avrà solo in presenza di

clausole nel contratto di vendita (o nelle condizioni generali della spedizione) che differiscano a tale momento il trasferimento

della disponibilità giuridica del bene stesso e i connessi rischi (e ciò indipendentemente da chi sostiene il costo della

spedizione).

Ciò si verifica, in particolare, in contratti nei quali il venditore deve condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede

dell’acquirente o fino alla dogana di importazione (Dap, Dat e Ddp delle clausole internazionali Incoterms2010). Affinché tali

clausole abbiano efficacia ,non solo per la ripartizione dei costi del trasporto, ma anche per il trasferimento della disponibilità

giuridica e dei rischi dal venditore all’acquirente, occorre che la volontà delle parti in tal senso sia esplicitata nel contratto di

vendita.

Diversamente, anche qualora il costo del trasporto sia a carico del venditore, il trasferimento della disponibilità giuridica e dei

rischi, e dunque il momento di competenza, si ha con l’affidamento al vettore.

CONTRATTI CON CORRISPETTIVI CHE MATURANO IN BASE AL TEMPO

Si applicano regole differenti da quelle appena viste, per i contratti con corrispettivi che maturano in base al tempo.

Si tratta in particolare di locazione, mutuo, assicurazione, e in genere di ogni contratto, anche di servizi diversi(consulenza,

manutenzione, assistenza, eccetera), con prestazioni continuative, ove sia previsto un compenso pari a un certo importo al

mese o all’anno, indipendentemente dalla quantità di servizi resa in quel singolo periodo. Per tali prestazioni, il ricavo o il

costo di competenza è quello maturato in base al tempo.

PROVVIGIONI E AGENTI

L’intermediario di commercio deve far concorrere al reddito la propria provvigione attiva alla data in cui viene stipulato il

contratto procurato tra il proponente e il terzo(ultimazione della prestazione). È

irrilevanteundiversomomentodiesigibilitàdelcompenso,eventualmentestabilito nel contratto di agenzia. La successiva

esecuzione del contratto tra preponente e terzo(consegna dei beni e pagamento del prezzo di vendita)assume, invece,

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rilevanza solo sotto il profilo della regolazione finanziaria del rapporto d’agenzia, mentre non ha alcuna importanza per

l’imputazionearedditodiprovvigioneattiveperlequaliègiàmaturatocivilisticamenteildiritto.

La regola dell’ultimazione della prestazione dell’agente, al fine dell’ individuazione della competenza del costo della casa

mandante, deve essere applicata in combinazione con il principio della correlazione.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTIIN TEMA DI

CORREZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Unico e Dichiarazione Irap rinviati

…Impresa in contabilità ordinaria. Nel 2011 sono stati

rilevati costi anni precedenti, con ripresa aumentativa poi

in dichiarazione, dei costi del 2010. Possiamo rinviare la

dichiarazione dei redditi e dell'Irap del 2010 aggiungendo

quei costi e di conseguenza anche quella del 2011 per le

conseguenti eccedenze di versamenti effettuati a saldo

Irpef e Irap 2010?

…La risposta è affermativa. Sul punto, infatti, la

circolare 31/E/2013 al paragrafo 6.2 affronta il caso

proposto nel quesito, vale a dire, quello del contribuente

che non ha imputato un componente negativo nel corretto

esercizio di competenza e, in un periodo d'imposta

successivo, abbia contabilizzato a conto economico un

componente di reddito negativo (sopravvenienza passiva)

per dare evidenza all'errore e lo abbia però anche dedotto

nel medesimo periodo. Al riguardo, la circolare specifica

che il contribuente sarà tenuto, in via preventiva rispetto al

recupero del componente originario, ad eliminare gli effetti

dell'erronea imputazione presentando dichiarazione

integrativa a sfavore e provvedendo al versamento delle

relative maggiori imposte dovute. Successivamente, potrà

usufruire della procedura della riliquidazione automatica

delle dichiarazioni non più emendabili e della

presentazione della dichiarazione integrativa di sintesi al

fine di imputare il costo in base al principio di competenza

e far emergere l'eventuale credito derivante dal

versamento di maggiori imposte rispetto a quelle

effettivamente dovute. Di conseguenza, ritornando al

quesito, il contribuente, dato che non ha dedotto i costi nel

periodo di rilevazione degli errori, non deve presentare

alcuna dichiarazione integrativa a sfavore, ma può

procedere direttamente a riliquidare Unico 2011, redditi

2010, per imputare i costi di competenza e rilevare il

credito. Allo stesso modo dovrà riliquidare autonomamente

Unico 2012, redditi 2011, per riportare a nuovo il credito e,

infine presentare la dichiarazione integrativa di sintesi a

favore con Unico 2013.

2. Omesso quadro RW in Unico 2010 e Unico 2011

…In Unico 2010 e 2011 non sono stati indicati in

aumento e in diminuzione i costi sostenuti in Paesi black

list, tutti inerenti e deducibili. Quali sono le sanzioni

applicabili in ipotesi di ripresentazione delle dichiarazioni

che non fanno emergere variazioni di reddito imponibile?

…La circolare 46/E/2009, paragrafi 4 e 5, ha chiarito

che, in presenza di dichiarazione integrativa presentata

prima dell’avvio dei controlli, il trattamento sanzionatorio

per l’omessa indicazione in dichiarazione dei costi black

list viene mitigato nella misura fissa da un minimo di 258

euro a un massimo di 2.056 euro (trattandosi di violazione

formale) anziché nella misura percentuale del 10%

applicabile se l'omissione viene accertata in sede di

verifica. Dato che i periodi interessati dall'omissione non

sono più ravvedibili, la sanzione applicabile è di 258 euro

per ogni dichiarazione corretta.

3. Termini di accertamento e Unico integrativo

…I termini di decadenza dell'accertamento ex articolo

43 DPR 600/73, in caso di dichiarazione integrativa e/o

integrativa a favore, si allungano?

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… Con circolare 98/E del 18 maggio 2000, l'agenzia

delle Entrate aveva affermato che nel caso di presentazione

di una dichiarazione integrativa a sfavore (ravvedimento

operoso), non è previsto alcun allungamento dell'ordinario

termine di decadenza dell'accertamento "posto che si

tratta di una dichiarazione integrativa a favore dell'Erario".

Con la più recente circolare 31/E/2013, in materia di

correzioni contabili, l'Agenzia ha invece precisato che i

termini di decadenza dell'articolo 43 del Dpr n. 600 del

1973, vanno calcolati a partire dall’anno di presentazione

della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli

elementi “rigenerati” in tale dichiarazione. La recente

posizione dell'Agenzia sembra avere valenza generale, sia

con riferimento all’ipotesi di integrativa a favore, sia,

specularmente, con riferimento all'ipotesi di integrativa a

sfavore.

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CONTABILITA’ E BILANCIO IN TEMPO DI CRISI

La crisi economica di questi anni ha un riflesso anche sui bilanci, imponendo a volte agli amministratori

scelte non facili che coinvolgono sindaci e revisori.

Infatti, sono ormai numerose le sentenze che, in caso di dissesto, chiamano in causa anche i soggetti che devono

"controllare" l’andamento dell’azienda e il bilancio, ovvero sindaci e revisori.

Valutazione di attività, accantonamenti di passività, capitalizzazioni di spese, contabilizzazione di imposte differite attive, che

in tempi normali non presentano particolari problematiche, possono essere di difficile gestione in presenza di andamenti

negativi dell’economia, situazione che si complica in presenza di perdite di esercizio.

Il codice civile stabilisce solo alcune norme di base che poi vanno coordinate con i principi contabili.

L’Oic, nella revisione dei principi contabili nazionali, ha posto particolare attenzione alle situazioni in cui le valutazioni di

attività e passività e la rappresentazione in bilancio di alcuni fatti presentano particolari criticità, non solo per cause interne

delle imprese, ma anche a causa dell’andamento negativo del ciclo economico.

L’aggiornamento, da parte dell’Oic, dei principi contabili per la redazione del bilancio è sostanzialmente terminata, anche se i

documenti sono stati diffusi in forma di bozza per commenti in attesa del recepimento definitivo che avverrà nel corso di

quest’anno.

In molti casi, tuttavia, non si tratta di vere e proprie novità ,ma di chiarimenti di cui le imprese possono già tenere conto nella

redazione dei bilanci 2013. Tra l’altro, in alcuni casi, la nuova versione dei principi contabili chiarisce aspetti legati proprio a

situazioni che si presentano nei periodi di crisi e, in altri casi, semplifica le decisioni e i conseguenti comportamenti contabili.

Ad es. il principio Oic 9 relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Svalutazione per perdite durevoli

Quando un’impresa non riesce più a "stare sul mercato" per eccesso di costi, significa che questi superano i ricavi. L’impresa

può ridurre i costi in eccesso, ad esempio, riducendo le spese generali e il costo del personale, ma in molti casi dovrebbe

anche ridurre il valore residuo contabile delle attività al fine di diminuirei futuri ammortamenti. In tale situazione gli

amministratori, a volte, cercano di risolvere il problema tagliando direttamente gli ammortamenti: questo comportamento non

è corretto. Invece, gli amministrato ridovrebbero ridurre il costo residuo delle immobilizzazioni per ottenere minori costi

derivanti dall’ammortamento.

Se poi vengono meno i motiviche avevano giustificato la svalutazione, il valore dell’immobilizzazione è ripristinato nei limiti

del valore che avrebbe avuto in assenza della stessa.

Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l’immobilizzazione si iscrive in

bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore (voci B.10 c

oppureE.21).

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value): il primo è il valore dei

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flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è l’ammontare ottenibile dalla vendita della stessa.

Il valore equo è dato dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o dal prezzo in

un mercato attivo: se questi mancano si deve far riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data di riferimento del

bilancio, tenendo conto anche di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno del medesimo settore

industriale.

In molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore d’uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile

sarà operato tra questo e il valore residuo in bilancio:

- se il valore d’uso è inferiore si pone il problema della svalutazione.

L’Oic 9 individua due metodi per verificare se ricorrono i presupposti per la svalutazione:

- il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa

- e il metodo della capacità di ammortamento.

La differenza tra il modello di riferimento – attualizzazione dei flussi di cassa – e quello semplificato risiede nel concetto di

valore d’uso.

Infatti, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione,

mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati

derivanti dall’utilizzo dell’immobilizzazione.

- Per le imprese di minori dimensioni l’Oic 9 semplifica la previsione dell’attuale Oic 16che richiede l’attualizzazione dei flussi

di cassa. Il principio contabile precisa che, dopo aver determinato la perdita, può essere opportuno rivedere la vita utile

residua e il criterio di ammortamento dell’immobilizzazione.

- Le imprese maggiori, se non possono stimare il valore della singola immobilizzazione, devono determinare il valore

recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (Ugc) alla quale l’immobilizzazione appartiene: situazione che si verifica

quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa invia autonoma rispetto agli altri cespiti.

Il principio elenca una serie di indicatori utili per stabilire la presenza di potenziali perdite durevoli di valore: per esempio:

- diminuzione del valore di mercato,

- obsolescenza

- o deterioramento fisico dell’immobilizzazione,

- ristrutturazione

- o andamenti economici negativi dell’impresa.

La determinazione del valore d’uso comporta la stima dei flussi futuri in entrata e uscita che deriveranno dall’uso continuativo

dell’attività e dalla sua dismissione e l’applicazione, a tali flussi, del tasso di attualizzazione appropriato.

Per determinare i flussi di cassa e il tasso di attualizzazione si devono considerare le aspettative future relative ai flussi

finanziari, il valore del denaro nel tempo rappresentato dal tasso corrente di interesseprivo di rischio di mercato e altri fattori.

In genere, budget e previsioni non dovrebbero superare l’orizzonte temporale di cinque anni. La svalutazione relativa alla Ugc

si imputa:

- prioritariamente all’avviamento allocato alla stessa

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- e , successivamente ,in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte della Ugc.

Può anche accadere che l’Ugc a cui allocare l’avviamento coincida con l’intera società.

Le imprese di minori dimensioni sono quelle che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l’esercizio pari a 250,

- attivo dello stato patrimoniale di 20milioni di euro

- e ricavi netti delle vendite e prestazioni di 40 milioni di euro.

Per verificare la recuperabilità delle immobilizzazioni, il confronto avviene tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e la

capacità di ammortamento dei futuri esercizi. Pertanto, sono stimati i flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva

nel suo complesso e non quelli derivanti dalla singola immobilizzazione.

Tuttavia, se l’impresa ha una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi finanziari autonomi, è

preferibile far riferimento ai singoli rami.

L’orizzonte temporale di riferimento non supera, generalmente, i cinque anni. L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente

all’avviamento, se iscritto in bilancio, e successivamente agli altri cespiti, in proporzione al valore netto contabile: se è

possibile effettuare l’imputazione diretta, la perdita è attribuita alle singole immobilizzazioni. In ogni caso, l’utilizzo del

metodo semplificato costituisce una possibilità e non un obbligo.

Il principio contabile presenta due casi applicativi con i quali si dimostra che, per le imprese di minori dimensioni non

caratterizzate da particolare complessità operativa, entrambi i metodi (di riferimento e semplificato)conducono a valori simili

e, pertanto, alle medesime conclusioni in termini di stima delle perdite durevoli di valore. In particolare, dagli esempi

emergono i tre aspetti evidenziati di seguito.

1) prima di effettuare il test va calcolato l’ammortamento dell’anno: in sostanza, prima si calcola l’ammortamento e

poi, eventualmente, si svaluta l’immobilizzazione; questo perché l’ammortamento, anche se per prassi sovente è

contabilizzato alla fine dell’esercizio, rappresenta la parte di costo dell’immobilizzazione che ha concorso alla

formazione dei ricavi durante tutto l’esercizio;

2) Nell’approccio semplificato, basato sulla capacità di ammortamento, i budget annuali comportano la stima di

ricavi, costi variabili e fissi nonché degli oneri finanziari: dalla somma algebrica tra questi valori emerge la "capacità

di ammortamento", che deve essere confrontata con il totale degli ammortamenti(se inferiore porta a un risultato

negativo).

3) Nell’approccio di riferimento, basato sui flussi di cassa operativi, il flusso di cassa operativo annuale (flussi in

entrata meno flussi in uscita) è attualizzato.

Immobilizzazioni immateriali

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Il principio Oic 24 riguarda da un lato:

-i beni immateriali (come diritti di brevetto e concessioni)

- e dall’altro gli oneri pluriennali (come costi di impianto e ampliamento)che hanno caratteristiche più difficilmente

determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto ai primi.

L’articolo 2426 n. 5 c.c. prevede che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi

utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, se esiste, del collegio sindacale e devono essere

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili

sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

L’iscrizione nell’attivo degli oneri pluriennali, che non è un obbligo, può essere effettuata soltanto se:

- con i relativi benefici futuri di cui godrà l’azienda;

- certezza la loro recuperabilità tenendo conto del principio di prudenza.

Per esempio, i costi di impianto e ampliamento sono quelli sostenuti in modo non ricorrente in alcuni particolar momenti del

ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di startup)o quella di accrescimento della capacità operativa.

Questi costi sono capitalizzabili se è dimostrata la congruenza e il rapporto causa-effetto tra gli stessi e il beneficio atteso

(futura utilità), oltre ai requisiti sopra richiamati. I costi di start-up possono essere capitalizzati se direttamente attribuibili alla

nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio:

- i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze non possono essere capitalizzati.

Inoltre, il principio della recuperabilità è rispettato se è ragionevole una prospettiva di reddito.

Anche i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e

sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento

nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base a un piano approvato dagli amministratori.

Al contrario, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale(per esempio, incentivi)per favorire l’esodo o

la messa in mobilità dei lavoratori in quanto rimuovono inefficienze dell’impresa e l’aleatorietà della loro recuperabilità è

elevata.

I costi di ricerca capitalizzabili sono soltanto quelli relativi alla ricerca applicata o finalizzata a uno specifico prodotto o

processo produttivo e quelli di sviluppo(vale a dire, applicazione dei risultati della ricerca): pertanto, i costi relativi alla ricerca

di base, che non hanno una finalità definita con precisione, sono costi di periodo perché rientrano nella operatività ricorrente

dell’impresa e sono di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa. In ogni caso, l’ammortamento non può

superare i cinque anni.

I costi di pubblicità sono costi di periodo. Tuttavia, possono essere capitalizzati se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- si tratta di costi eccezionali e non ricorrenti: per esempio, lancio di una nuova attività produttiva, avvio di un nuovo processo

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produttivo diverso da quelli già svolti;

- presuppongono importanti e duraturi ritorni economici risultanti da attendibili piani di vendita.

L’avviamento (attitudine di un’azienda a produrre utili) può essere generato internamente oppure acquisito a titolo oneroso:

soltanto quest’ultimo è capitalizzabile.

Ai fini dell’iscrizione nell’attivo, l’avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non

attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un’azienda ma riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale

può essere posto in relazione a motivazioni, quali: miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, extra reddito

generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, creazione di valore attraverso sinergie produttive.

L’avviamento è ammortizzato al massimo in dieci anni, perché le previsioni oltre tale limite sono generalmente inattendibili. Il

c.c. , attualmente, prevede l’ammortamento dell’avviamento in cinque anni, limite superabile in rari casi, mentre la direttiva

34/2013, che deve essere recepita entro il 2015, prevede, se la vita utile non può essere stimata attendibilmente,

ammortamento non inferiore a cinque e superiore a dieci anni.

Nelle immobilizzazioni immateriali sono anche compresi il diritto di usufrutto su azioni, il software applicativo "non tutelato

"prodotto internamente, gli oneri accessori su finanziamenti, i costi per il trasferimento e riposizionamento di cespiti costituiti

da linee di produzione o interi stabilimenti nell’ambito della definizione di un nuovo layout della produzione, ma non quelli

relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali occupati.

Sono compresi nella voce "immobilizzazioni immateriali" anche i costi per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi,

non separabili dai beni stessi, che sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di

locazione, tenendo conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Imposte sul reddito

L’OIC 25 si occupa del trattamento contabile delle imposte sul reddito e dell’Irap, della fiscalità differita(che si origina in

presenza di differenze temporanee).Le differenze temporanee tra il valore civilistico e fiscale di un’attività o di una passività,

destinate ad annullarsi negli esercizi successivi, possono sorgere a seguito di:

- operazioni che hanno effetto sul conto economico

- e operazioni che non hanno effetto sul conto economico.

Le prime riguardano ricavi e costi che rilevano fiscalmente in esercizi diversi da quelli civilistici, mentre le seconde sono

relative ,per esempio, alle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti.

Le imposte differite sono iscritte sempre nel bilancio, a eccezione dell’ipotesi delle riserve in sospensione di imposta originate

a seguito di leggi di rivalutazione quando vi sono scarse probabilità di distribuirle ai soci, tenendo conto dell’andamento

storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili.

Per le imposte anticipate, invece, l’iscrizione deve superare il test di "recuperabilità", ovvero deve sussistere la ragionevole

certezza del loro recupero, tenendo conto anche degli effetti di eventuali pianificazioni fiscali: questo riguarda, in particolare,

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le imposte anticipate generate da perdite fiscali.

Il calcolo della fiscalità differita è effettuato applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze

temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Se la normativa fiscale non lo prevede, si utilizzano le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio: in presenza di

differenti aliquote fiscali, da applicarsi in base al livello di reddito imponibile, in assenza di riferimenti relativi agli esercizi

futuri si utilizza l’aliquota media riferita all’ultimo esercizio.

Alcune provvedimenti normativi possono consentire la rivalutazione del valore contabile di attività iscritte nello stato

patrimoniale con l’iscrizione, in contro partita, di una riserva di patrimonio netto.

Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano fiscalmente riconosciuti si determina una differenza temporanea

tra il valore contabile dell’attività e il suo valore fiscale: devono essere iscritte le imposte differite, Irese Irap, a diretta

riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.

Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del

maggior valore dell’attività, che può avvenire mediante ammortamento, cessione o riduzione per perdita di valore.

Le imposte differite non devono essere contabilizzate se i maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione

hanno rilevanza fiscale.

Tuttavia, successivamente, le imposte anticipate e differite sono iscritte in presenza di differenze temporanee, situazione che

può accadere quando gli ammortamenti sui maggiori valori sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo

rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

In questo caso, negli esercizi precedenti a quello in cui i maggiori ammortamenti sono fiscalmente deducibili, è iscritta in

bilancio la fiscalità differita attiva se esiste la ragionevole certezza del recupero.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Cambio di destinazione degli immobili: da strumentali a

merce

…Nel caso di un'area edificabile sottoposta a bonifica

ambientale ormai da parecchi anni e classificata fra le

immobilizzazioni strumentali (già sede di acciaieria in

passato) è possibile, alla luce degli attuali principi

contabili, il passaggio della stessa fra gli immobili merce al

termine della procedura di bonifica, in quanto verrà

destinata alla vendita. In caso affermativo, se la vendita

non dovesse avvenire nel breve termine (si tratta di un'area

piuttosto vasta) è corretto che la stessa rimanga

classificata fra le merci anche per più anni?

…La classificazione tra le rimanenze, in base a una

decisione degli amministratori, è possibile. L'Oic 16,

principio relativo alle immobilizzazioni, la prevede. L'Oic

16 nella versione revisionata - tuttavia non ancora in vigore

- prevede l'indicazione in un "di cui" delle

immobilizzazioni ("di cui destinate alla vendita").

Qualunque sia la scelta, in ogni caso, la nota integrativa

deve contenere una specifica informativa. Se gli

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134

amministratori cercano di vendere un bene iscritto nelle

rimanenze e non riescono a venderlo devono valutarne la

conseguente classificazione: possono anche mantenere la

classificazione tra le rimanenze, se continuano a cercare un

compratore.

2. Sisma 2012 e ammortamenti dei beni danneggiati

…Una società di persone in contabilità semplificata ha

dovuto sospendere parte importante della propria attività a

causa del sisma del 2012. I tempi di ripresa dell'attività si

prospettano lunghi vista la necessità di ripristinare gli

immobili danneggiati. I beni mobili sono pertanto

inutilizzati in quanto lo stabile non è accessibile (inutilizzati

ma non danneggiati a differenza dello stabile che li

contiene). Come ci si deve comportare con gli

ammortamenti visto che i beni in questo momento non

producono utilità economica?

…L'ammortamento dei beni in questione deve cessare. Tuttavia, il problema è quello di effettuare la svalutazione dei beni danneggiati ed, eventualmente, anche di quelli che, seppure non danneggiati, potrebbero non avere più, in tutto o in parte, utilità futura in base alle prospettive dell'impresa di continuare l'attività.

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ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

NUOVO REDDITOMETRO: GLI STRUMENTI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE

In occasione di Telefisco 2014 e del Videoforum importanti spunti sono arrivati dalla domande aventi ad oggetto il

redditometro.

La prima questione trattata riguarda le spese Istat.Il D.M. 24 dicembre 2012 aveva fin dal principio considerato 56 tipologie

di spese per consumi (poi vi sono quelle per investimenti e i risparmi), di cui:

30 di queste spese (ad esempio le spese per il mutuo o per l'energia elettrica) viene previsto che si assume il valore

delle spesa effettivamente sostenuta;

24 voci di spesa (ad esempio le spese scolastiche o quelle per alimentari e bevande) il decreto considera sia il

valore della spesa effettivamente sostenuta che il valore figurativo dato dalla spesa media Istat o da studi socio

economici. Per queste voci di spesa il decreto (articolo 1, comma 5) prevede che si assume il valore più elevato tra il

dato disponibile conosciuto dall'Agenzia e il valore figurativo.

Successivamente la circolare n. 24/E/2013, aveva suddiviso tali spese tra le

“spese certe”

quelle 30 voci di spesa per le quali il decreto del redditometro considera quanto effettivamente speso;

“spese per elementi certi”.

non vi è invece traccia nel decreto del redditometro, il quale fa riferimento soltanto alle spese, senza alcuna

distinzione.

Secondo la circolare, si tratterebbe di quelle spese gestionali che derivano dalla disponibilità di determinati

beni (abitazione, mezzi di trasporto). Questa tipologia di spese è senz'altro presente nella tabella allegata al

decreto sul redditometro, ma viene annoverata tra tutte le altre spese per consumi. Non esiste, in sostanza,

nel decreto del redditometro una specifica distinzione per le “spese per elementi certi”.

Infatti in queste spese, così definite dal documento di prassi, rientrano, ad esempio, le spese per acqua e condominio, per

manutenzione ordinaria dell'abitazione, le spese per elettrodomestici e arredi, le spese per comunicazioni, le spese per

trasporti.

SPESE CERTE SPESE PER ELEMENTI CERTI

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Si assume il valore delle spesa effettivamente

sostenuta

Spese gestionali che derivano dalla disponibilità

di determinati beni (abitazione, mezzi di

trasporto).

Tra le spese per elementi certi i entrano in n gioco anche i valori figurativi, dati dalla spesa media Istat e da studi socio-

economici. Alla luce delle osservazioni del garante della Privacy nel corso di Telefisco 2014 è stato chiesto all’Agenzia de lle

Entrate se tra le “spese per elementi certi” si debbano eliminare i valori figurativi Istat

A tale domanda li tecnici delle Entrate hanno risposto che

“In base ai contenuti del parere del Garante si ritiene che le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il

calcolo delle spese connesse ad elementi certi. In particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la

manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle

abitazioni) e alle spese relative all'utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, eccetera, parametrate ai KW

effettivi)”.

In sostanza l'Agenzia conferma anche a Telefisco 2014 che per le spese per elementi certi considererà i valori Istat; questo in

quanto l'intervento del Garante della privacy è da intendersi riferito alle spese correnti (per le quali, invece, dopo l'intervento

dello stesso Garante, non rileveranno i dati Istat).

MEDIE ISTAT

Spese per elementi certi

Altra questione trattata nel corso di Videoforum riguarda i beni a uso promiscuo.

Il Decreto attuativo del Redditometro (D.M. 24 dicembre 2012) ha previsto che

“non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi

esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale

circostanza risulti da idonea documentazione”.

Si parla quindi di spese relativamente a beni “esclusivamente ed effettivamente” utilizzati nell'attività. In sostanza viene

confermato quanto già si immaginava visto che se un certo macchinario risulta strumentale all'attività d'impresa, non potrà

certo essere messo in discussione che lo stesso rilevi anche ai fini del Redditometro.

Al contrario, nel decreto non è stato fatto alcun cenno circa la rilevanza dei beni utilizzati promiscuamente nell’attività

d’impresa (o professionale) e nell’ambito personale.

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Un primo parere era stato dato con la pubblicazione del Redditest in quanto nelle istruzioni per la sua compilazione l’Agenzia

delle Entrate aveva affermato che in caso di immobile utilizzato a uso promiscuo per attività di impresa o professionale va

indicata anche la quota parte di spesa non deducibile fiscalmente nell’impresa ed ancora per quanto riguarda le autovetture a

uso promiscuo le stesse vanno indicate per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa.

La conferma è arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate la quale nella circolare n. 1/E/2013 è stata sottoposta alla

questione relativa al fatto che il decreto sul redditometro considera come non sostenute le spese per i beni e servizi relativi

esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma non dice nulla circa i beni a uso promiscuo,

quali ad esempio le autovetture e quindi sorge legittimo chiedersi come rileveranno tali beni e in quale misura.

Al riguardo gli esperti dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che

“i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad

esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per

la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile”.

In sostanza

per i beni a uso promiscuo

occorrerà percentualizzare i relativi dati e tenere conto delle predeterminazioni legali forfetarie dell'inerenza

nell'attività stabilite dalla legge.

Nel caso delle autovetture, ad esempio, tenuto conto dei nuovi limiti di deducibilità introdotti dalla Legge di Stabilità per il

2013 (legge n.228 del 2012) i costi di acquisto e mantenimento concorreranno alla determinazione sintetica del reddito di

imprenditori e professionisti in misura pari all'80% degli stessi.

Nel corso del Videoforum del 22 gennaio però gli esperti dell’Agenzia delle Entrate con le risposte date dalla stampa

specializzata hanno dato un’ulteriore precisazione affermando che il contribuente in sede di contradditorio può dimostrare un

utilizzo diverso dell’autovettura che comporti un più o meno intenso uso del bene nell'attività rispetto alle percentuali stabilite

ex lege.

BENI A USO PROMISCUO

Si percentualizza i relativi dati e tenere conto delle predeterminazioni legali forfetarie

dell'inerenza nell'attività stabilite dalla legge

In sede di contradditorio il contribuente può dimostrare un utilizzo diverso

dell’autovettura che comporti un più o meno intenso uso del bene nell'attività rispetto

alle percentuali stabilite ex lege.

Da ultimo aspetto di notevole importanza riguarda l'invito a fornire dati e notizie: l'Agenzia dice che si tratta di un invito ai

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sensi dell'articolo 32 del DPR 600/1973.

Secondo l'Agenzia se il contribuente non si presenta all'invito da redditometro (prima delle due fasi previste) si applica la

sanzione da 258 a 2.065 euro.

Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati

e sul proprio reddito. Tuttavia di fronte alla domanda su quali siano le conseguenze per il contribuente qualora non risponda

oppure non partecipi al primo confronto con l’Amministrazione finanziaria, i tecnici delle Entrate hanno risposto che tutti i

nuovi elementi giustificativi non presentati nel primo incontro possono essere portati nel successivo contradditorio.

Al contrario la presenza di un invito ai sensi dell'articolo 32 determina, in caso di inosservanza, l'applicazione di sanzioni e la

preclusione a produrre i documenti nelle fasi successive.

Questo conferma che non si tratta di un invito ai sensi dell'articolo 32. Oltretutto, se si applicassero sanzioni, non avrebbe

alcun senso la fase successiva (obbligatoria per l'ufficio) del contraddittorio da adesione prevista dalla legge.

Altri punti trattai che però confermano quanto già precedente affermato dall’Agenzia delle Entrate riguardano:

Incrementi patrimoniali

In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire ogni prova in merito alla copertura degli incrementi

patrimoniali

Incremento del risparmio

La voce di incremento del risparmio sarà utilizzata dall’Agenzia per gli accertamenti; la stessa, infatti, non è stata

interessata da censure da parte del Garante.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Medie Istat per le spese connesse a elementi certi

…La circolare 24/E/2013 - ma non il decreto attuativo

del redditometro né la norma istitutiva - ha individuato

come rilevanti le "spese per elementi certi". Per queste

ultime rilevano anche i valori Istat (si vedano, ad esempio:

le spese per "acqua e condominio e per manutenzione

ordinaria", le spese per "elettrodomestici e arredi e altri

beni e servizi per la casa"). Ritiene l'Agenzia che, dopo le

osservazioni del garante della Privacy, anche per le "spese

per elementi certi" non si possa tenere conto dei valori

figurativi Istat?

…Va preliminarmente precisato che nella circolare

24/E/2013, quando si parla di "spese per elementi

certi", non si introduce un concetto nuovo, non definito

dalla norma e dal decreto attuativo, ma si fa riferimento a

voci di spesa ancorate ad elementi certi. In base ai

contenuti del parere del Garante si ritiene che le spese

medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo

delle spese connesse ad elementi certi. In particolare, ci si

riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione

ordinaria degli immobili e per acqua e condominio

(parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e

alle spese relative all'utilizzo degli autoveicoli (compresi

moto, caravan, eccetera, parametrate ai KW effettivi).

2. Nella ricostruzione il risparmio dell'anno

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…Nelle sue conclusioni il Garante della Privacy rileva

che, ai fini delle determinazione sintetica del reddito,

l'ufficio potrà tenere conto soltanto delle spese certe, delle

spese per elementi certi e del fitto figurativo. Ritiene

l'Agenzia di considerare, comunque, ai fini della

ricostruzione sintetica del reddito, anche la quota di

risparmio dell'anno?

…Come specificato nella circolare 24/E/2013,

concorre alla ricostruzione sintetica del reddito

complessivo accertabile la quota di risparmio formatasi nel

corso dell'anno e non utilizzata per spese di investimento o

per consumi, elemento che appare non interessato dai

rilievi del Garante

3. Due momenti per la difesa

…In caso di mancata presentazione del contribuente

all'invito a fornire dati e notizie rilevanti per

l'accertamento da redditometro, ritiene l'Agenzia che si

possano applicare sanzioni nei confronti del contribuente?

E, inoltre, in caso di mancata presentazione di

quest'ultimo, opera la preclusione probatoria di cui al

comma 4 dell'articolo 32 del DPR 600/1973?

…Come affermato nella circolare 24/E l'articolo 38,

settimo comma, ripropone la locuzione presente

nell'articolo 32, primo comma, n. 2) dello stesso DPR

600/73, che disciplina gli ordinari poteri istruttori

dell'Ufficio. Pertanto, utilizzando l'ordinario strumento

istruttorio, l'Ufficio invita il contribuente selezionato a

presentarsi per fornire dati e notizie ai fini

dell'accertamento, indicando nell'invito stesso gli

elementi e le circostanze rilevanti. Ne consegue che nei

casi in cui il contribuente non si presenti si rende

applicabile la sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1,

lettera c) del D.Lgs 471/1997. Di ciò se ne darà specifica

avvertenza in detto invito. Fin dal primo incontro il

contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di

spesa individuati e sul proprio reddito. Tenuto conto che il

settimo comma dell'articolo 38 del DPR 600/73 prevede

un secondo momento obbligatorio di confronto con il

contribuente, secondo le modalità dell'articolo 5 del

D.Lgs. 218/97, quale ulteriore garanzia per il

contribuente, non si può escludere che in questa ulteriore

fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi

non forniti già nella prima fase di confronto

4. Nel contraddittorio la prova sulla provvista

…Conferma l'Agenzia che le spese per incrementi

patrimoniali nel nuovo redditometro devono essere

personalizzate alla singola situazione soggettiva ed

oggettiva (tipologia di redditi conseguiti) del contribuente,

così che, ad esempio, per un contribuente dette spese

potranno essere suddivise in quattro anni, mentre per un

altro in sei anni, e così via?

…In proposito la circolare 24/E specifica che, in

relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno,

in sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire la

prova relativa alla formazione della provvista utilizzata per

l'effettuazione dello specifico investimento individuato.

4. Mancata presentazione all’invito

…Nella circolare n. 24/E del 31/7/2013 nel paragrafo

dedicato alle attività istruttorie si fa espressamente

riferimento all’invio da parte dell’ufficio al contribuente

selezionato di un «primo invito» a presentarsi per fornire

dati e notizie ai fini dell’accertamento. In relazione a tale

primo invito la circolare richiama l’articolo 32 del DPR n.

600/73 relativo ai poteri degli uffici e in particolare

all’invio dei c.d. questionari. Si chiede in particolare di

conoscere se la mancata partecipazione del contribuente a

tale primo incontro o la mancata risposta alle richieste

fornite saranno quelle previste nel comma 12 del

medesimo articolo 32 ovvero l’impossibilità per il

contribuente di un utilizzo successivo, a suo favore, di tali

dati e notizie, sia in sede amministrativa (accertamento

con adesione) e contenziosa?

…Come affermato nella circolare n. 24/E «l’articolo 38,

settimo comma, ripropone la locuzione presente

nell’articolo 32, primo comma, n. 2) dello stesso DPR n.

600/73, che disciplina gli ordinari poteri istruttori

dell’ufficio». Pertanto, utilizzando l’ordinario strumento

istruttorio, l’ufficio invita il contribuente selezionato a

presentarsi per fornire dati e notizie ai fini

dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi

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e le circostanze rilevanti. Fin dal primo incontro il

contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli

elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il

settimo comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73 prevede un

ulteriore momento obbligatorio di confronto secondo le

modalità dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97, quale ulteriore

garanzia per il contribuente, non si può escludere che in

questa fase il contribuente possa presentare nuovi

elementi giustificativi non forniti nella prima fase di

confronto

5. Beni a uso promiscuo

…In presenza di beni utilizzati promiscuamente per

l’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo resta

confermata la precedente presa di posizione dell’Agenzia

in base alla quale le spese afferenti a tali beni rilevano ai

fini del redditometro in misura pari alla quota delle stesse

non deducibili fiscalmente e soprattutto, posto tale

assunto, per il contribuente sarà possibile fornire la prova

contraria circa una diversa percentuale di utilizzo e

sostenimento delle spese diversa da quella forfettaria

fiscalmente stabilita?

…Si confermano i contenuti della risposta fornita al

quesito posto in occasione del Videoforum 2013, ovvero

che i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente

relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad

esempio le auto a uso promiscuo, rilevano per la parte non

riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la

quota parte di spesa non fiscalmente deducibile. Il decreto

sul redditometro, all’art. 2, comma 2 considera come non

sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e i servizi

relativi esclusivamente ed effettivamente all’esercizio

dell’attività d’impresa sempre che tale circostanza risulti

da idonea documentazione. Ciò non esclude che il

contribuente possa in sede di contraddittorio documentare

una diversa percentuale di utilizzo e di sostenimento delle

spese rispetto a quella fiscalmente stabilita.

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LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Vecchi avvisi in cerca delle regole più favorevoli

…Negli avvisi di accertamento relativi al 2008 gli uffici

applicano i coefficienti moltiplicatori alle rate di mutuo

sostenute, creando risultati abnormi nonostante il nuovo

redditometro non applichi più i coefficienti e le recenti

sentenze delle commissioni tributarie provinciali (Firenze

10/70 del 19 febbraio 2013 e Treviso, n. 43 del 14

maggio 2013) e regionali (Venezia n. 123/30/2013 del 3

dicembre 2013), contestino questa metodologia di calcolo

che porta a una distorta determinazione della capacità

contributiva. E' possibile che su questo aspetto del vecchio

redditometro l'agenzia delle Entrate fornisca agli uffici una

diversa interpretazione del Dm del 1992?

…A oggi, l'agenzia delle Entrate a livello centrale

continua a sostenere l'applicazione rigida dei coefficienti

redditometrici previsti dal Dm del 1992 in caso di

accertamento sintetico, fino al periodo di imposta 2008.

Tuttavia, ai fini della difesa (anche in sede di accertamento

con adesione) si può provare a sostenere quanto già

stabilito dalla Ctp di Reggio Emilia con sentenza n. 74 del

2013, secondo cui la revisione dell'accertamento

sintetico, operata con il Dl 78/2010, rappresenta un

intervento di natura procedimentale e non sostanziale dal

momento che non introduce nuove fattispecie impositive.

Ne consegue, dunque, che il contribuente può sostenere

l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più

favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.

2. L'impatto delle spese per le rate di mutuo

…Nella nuova formulazione del redditometro le spese

per le rate di mutuo si considerano per l'importo sostenuto

e non sono più moltiplicate per i coefficienti moltiplicatori,

che nel vecchio redditometro portavano a risultati

parossistici. È possibile che l'agenzia delle Entrate

applichi i nuovi criteri di calcolo, più favorevoli ai

contribuenti, anche agli accertamenti emessi per il 2008 in

base al superato Dm del 10 settembre 1992 o che inviti gli

uffici a non applicare questo metodo di calcolo

costantemente bocciato dai giudici tributari negli ultimi

mesi (Ctr Venezia, sentenza n. 123/30/2013 del 3

dicembre 2013, Ctp Firenze, sentenza n. 10/70 del 19

febbraio 2013,Ctp Treviso, sentenza n. 143 del 14 maggio

2013)?

…Alla luce dell'interpretazione rigida che finora

l'agenzia delle Entrate ha espresso a livello centrale

sull'inapplicabilità retroattiva del nuovo redditometro, si

ritiene improbabile un cambio di rotta. Pertanto, laddove si

volesse far valere il principio di applicazione retroattiva

delle nuove regole, sarà necessario adire il giudice

tributario, spiegando chela revisione dell'accertamento

sintetico, operata con il Dl 78/2010, rappresenta un

intervento di natura procedimentale e non sostanziale, dal

momento che non introduce nuove fattispecie impositive.

Ne consegue, dunque, che il contribuente può sostenere

l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più

favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009.

3. Prova introiti esenti

…Avviso di accertamento relativo all’anno 2008.

Incremento patrimoniale per acquisto effettuato nel 2010.

Il contribuente dimostra in via documentale di avere avuto

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introiti (esenti) negli anni precedenti. L’Ufficio non tiene in

considerazione questi introiti a causa del fatto che, non

risultando nel conto corrente in epoca successiva

all’incasso ed antecedente all’investimento, sono stati

considerati utilizzati per scopi diversi dall’acquisto

dell’immobile. Ovviamente la circostanza dipendeva dal

fatto che il contribuente, in attesa di procedere all’acquisto

dell’immobile, piuttosto che tenere fermo il denaro sul

conto corrente, aveva effettuato diversi investimenti a

breve termine, al fine di farlo fruttare in qualche misura.

Esiste una norma che obbliga il contribuente a tenere

fermo sul conto corrente il denaro incassato negli anni,

nell’attesa di procedere a un eventuale acquisto di un

immobile?

…Non esiste alcuna norma che limita la libertà per il

contribuente di disporre del proprio denaro nella maniera

che ritiene più opportuna, nel rispetto dei vincoli imposti

dalle leggi. E, comunque, gli investimenti del 2010 non

possono rilevare - come si è scritto su Il Sole del 1°

febbraio - per il redditometro del 2008.

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INDAGINI FINANZIARIE E ANAGRAFE DEI CONTI

Nel nostro ordinamento le indagini finanziarie sono disciplinate dall'art. 32, D.P.R. 600/1973, in materia di imposte sui

redditi e dall'art. 51, D.P.R. 633/1972, in materia di Iva.

I dati presenti nell'Anagrafe tributaria (comprendenti, ora, anche quelli relativi alle movimentazioni finanziarie) possono

essere utilizzati in fase di controllo solo previa autorizzazione che per gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate deve essere richiesta

al Direttore centrale dell'accertamento o al Direttore regionale competente per territorio, mentre per il corpo della Guardia di

finanzia deve essere richiesta al Comandante regionale.

L'autorizzazione va richiesta anche nel caso in cui l'Ufficio intenda richiedere i dati finanziari direttamente al contribuente

mediante il rilascio di una apposita dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi

identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche e con gli altri istituti finanziari.

Ai sensi del punto 2), del co. 1, dell'art. 32, D.P.R. 600/1973, i dati così acquisiti

"(...) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non

dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza

allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed

accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture

contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni".

Il Legislatore ha posto sostanzialmente una presunzione legale relativa a favore del Fisco, secondo cui

è il contribuente a dovere dimostrare, ad esempio, che le somme transitate sul proprio conto corrente e riprese a

tassazione da parte dell'Ufficio non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo.

Come però giustamente affermato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza 27.9.2011, n. 19692, mentre l'Ufficio può

desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscono

reddito, così non è per i prelevamenti.

Per questi ultimi, infatti, la presunzione di maggior reddito può operare solo per i possessori di reddito d'impresa o di lavoro

autonomo, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da

una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i

quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti.

Il ragionamento fatto dalla Corte è in linea con il dettato normativo del citato art. 32; mentre infatti la prima parte del punto 2)

prevede che la rettifica possa essere effettuata ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41, quindi non solo nell'ambito del reddito

imprenditoriale/professionale, ma anche nell'ambito del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, la seconda parte,

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facendo riferimento ai soli ricavi e compensi, relega la possibile rettifica ai soli possessori di reddito d'impresa, arte o

professione.

Ora tale orientamento trova conferma anche nella posizione dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso di Telefisco 2014 infatti

all'agenzia delle Entrate ha ribadito

la non operatività della presunzione sui prelevamenti nei riguardi dei privati.

L'articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600 del 1973 dispone difatti che i prelevamenti e gli importi riscossi sono posti a base

delle rettifiche come ricavi o compensi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle

scritture contabili.

In questo modo:

la mancata indicazione degli elementi reddituali così individuati in dichiarazione determina un'inversione

dell'onere della prova in capo al contribuente: i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od

operazioni finanziarie, e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi

l'effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto.

il richiamo puntuale operato dal dato normativo a ricavi e compensi, e non anche genericamente a componenti

positivi di reddito, riconduce l'operatività della presunzione sui prelevamenti unicamente ai contribuenti che

dichiarano reddito di impresa o di lavoro autonomo.

l'esclusione dell'operatività della presunzione nei riguardi dei privati risulterebbe peraltro confermata dal richiamo

alle scritture contabili per giustificare le operazioni di prelevamento.

nel caso in cui sia configurabile un'attività economica anche di natura professionale e quindi solamente per i

soggetti obbligati alle scritture contabili, si è tenuti a far fronte alla presunzione in parola.

Considerazioni, queste, confermate dalla risposta resa da ultimo nel corso di Telefisco 2014 con cui è stata ribadita la

riconducibilità della presunzione sui prelevamenti al solo ambito dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro

autonomo, mentre quella sui versamenti si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali non

caratterizzate dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e, come tali, non soggette alla tenuta di scritture

contabili.

L'agenzia delle Entrate si è spinta oltre, precisando come il tenore letterale della norma va intesa come

riferita, ai fini dell'applicazione delle presunzioni, anche a quei contribuenti che, pur non essendo a rigore

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soggetti alla tenuta di scritture contabili, svolgono tuttavia un'attività economica in regime contabile agevolato.

L'esempio è quello dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori

in mobilità di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto legge 98/2011. Per questi soggetti permangono infatti solamente gli

obblighi di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, mentre

sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

PRESUNZIONE LEGATA AI PRELEVAMENTI

La presunzione legata ai prelevamenti può essere applicata solo in capo a soggetti che svolgono attività di

impresa o lavoro autonomo, a prescindere dalla esistenza di un obbligo di tenuta delle scritture contabili (ad

esempio, minimi)

PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI

OPERA NON OPERA

nei confronti dei contribuenti che svolgono un'attività

economica in regime contabile agevolato anche se

non obbligati alla tenuta di scritture contabili

nei confronti dei privati

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Presunzioni sui prelevamenti

…Nelle indagini finanziarie nei confronti di privati è

possibile applicare le previste presunzioni sui prelevamenti

atteso che i privati non sono tenuti all'obbligo di

conservazione di alcuna pezza contabile anche alla luce di

quanto a suo tempo previsto dalla circolare 32/E/2006

che sembrava escludere tale presunzione se riferita ai

privati? In caso contrario, ove si dovesse ritenere superata

la circolare 32/E, in che modo possono ritenersi

sufficientemente giustificati i prelevamenti di carattere

personale, in considerazione della circostanza che il

privato non ha alcun obbligo di conservazione di documenti

contabili?

…La circolare 32/E del 2006, nel circoscrivere

l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 32,

comma 1, n. 2 del Dpr 600/1973 ai soli casi in cui sia

configurabile una attività economica, ha infatti preso le

mosse dallo stesso tenore letterale della norma, tuttora

vigente, la quale, effettivamente, attribuisce rilevanza ai

prelevamenti e agli importi riscossi che non risultino dalle

scritture contabili; tale precisazione, peraltro, deve

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ovviamente intendersi come riferita, ai fini

dell'applicazione delle presunzioni in esame, anche a quei

contribuenti che, pur non essendo a rigore soggetti alla

tenuta di scritture contabili, svolgono tuttavia un'attività

economica in regime contabile agevolato, come nel caso,

ad esempio, dei contribuenti che si avvalgono del regime

fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 3, del Dl

98/2011. In tale contesto, la riconducibilità della

presunzione sui prelevamenti al solo ambito dei soggetti

esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo si

distingue da quella sui versamenti, che invece si estende

alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie

reddituali (non caratterizzate dall'esercizio di attività di

impresa o di lavoro autonomo e come tali non soggette alla

tenuta di scritture contabili

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Indagini finanziarie ammesse anche senza scritture

contabili

…Nell'ambito del nuovo accertamento da redditometro,

le indagini bancarie possono essere effettuate anche nei

confronti di contribuenti privati che non svolgono

un'attività commerciale, o professionale e che, dunque,

non sono soggetti alle scritture contabili??

…Sì, certamente. Tuttavia, come precisato dalla stessa

agenzia delle Entrate con circolare 24/E del 31 luglio

2013, si ricorda che nell'ambito dell'accertamento

redditometrico, l'ufficio valuterà l'opportunità di attivare le

indagini finanziarie laddove il contribuente non risponda

agli inviti a comparire o ai questionari dell'ufficio. In

questo caso, comunque, i soggetti privati indagati

dovranno fornire giustificazioni solo in merito ai versamenti

sul conto corrente che non trovano corrispondenza con gli

accrediti di stipendi, salari o pensioni

2. Giustificazioni richieste solo sui versamenti

…In caso di indagini finanziarie svolte

dall'amministrazione finanziaria nei confronti di cittadini

privati, non titolari di partita Iva, saranno comunque

contestati sia i prelevamenti che i versamenti sul conto

corrente che secondo i verificatori non trovano

giustificazione?

…No. In realtà, come precisato dall'agenzia delle

Entrate durante Telefisco 2014, nel caso di indagini

finanziarie svolte nei confronti di soggetti privati, non

soggetti alla tenuta della contabilità, le contestazioni

potranno riguardare soltanto i versamenti che non trovano

idonea giustificazione, e non anche i prelevamenti.

3. Conto corrente uso promiscuo

…I professionisti possono usare promiscuamente il

proprio conto corrente privato anche per

incassi/pagamenti relativi all'attività? E Se il conto

corrente è intestato alla partita Iva si può utilizzare sempre

promiscuamente?

…Sicuramente i professionisti possono utilizzare

promiscuamente i conti. L'unico problema si potrebbe

verificare nel caso in cui il diretto interessato fosse

chiamato a vincere le presunzioni sui versamenti e sui

prelievi, perché potrebbe avere difficoltà sul piano

probatorio. Pertanto il consiglio è di avere conti separati.

4. Comunicazione holding

…Per le holding statiche di famiglia, cancellate dal

articolo 13 del Tub, intestatarie solo di partecipazioni di

società di capitali e persone di famiglia, nel caso non ci

siano operazioni di alcun genere, devono procedere lo

stesso alla comunicazione integrativa annuale all'archivio

dei rapporti finanziari

…Per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione

speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari,

ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., tra i principali rapporti da

comunicare, come indicato dalla circolare 47/E/2007, vi

sono anche le partecipazioni. La comunicazione integrativa

va quindi comunque inviata.

5. Saldi troppo elevati rispetto al reddito

… È possibile che vengano indagati saldi finanziari

troppo elevati rispetto al reddito, anche in presenza di un

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redditometro "tranquillo"? In caso affermativo, quali

potrebbero essere le soglie per far partire le indagine o un

accertamento?

La regolarità "redditometrica" non inibisce in alcun modo

al Fisco la possibilità di utilizzare la procedura di controllo

prevista dall'articolo 32 del Dpr 600/1973 nel rispetto

delle regole previste. A tale riguardo non sono previste

soglie di alcun genere.

ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E MEDIAZIONE

Accertamenti e contenzioso sono forse i due argomenti più rilevanti in ambito tributario, e agli stessi, vanno sommate le novità

previste in tema di mediazione.

In occasione di Telefisco 2014 moltissimi sono stati i chiarimenti espressi in tale ambito: riassumiamoli brevemente di

seguito.

IL DUBBIO ->Equitalia può eccepire la tardività della

costituzione in giudizio se vengono rispettati i termini

previsti dalla fase di mediazione?

Telefisco 2014 : MEDIAZIONE E

CONTENZIOSO (1)

IL CHIARIMENTO -> NO! Se Equitalia solleva la tardività della

costituzione la questione è da ritenersi infondata.

IL DUBBIO -> Nell’accertamento sintetico è previsto il

IL DUBBIO -> In considerazione del fatto che, con il nuovo

accertamento esecutivo, non è più notificata la cartella di

pagamento, come posso ricorrere avverso la determinazione errata

delle somme dovute in pendenza di giudizio?

Telefisco 2014 :

ACCERTAMENTO

IL CHIARIMENTO -> Poso impugnare l’intimazione di pagamento

(che sarà comunque notificata) per i vizi propri dell’atto.

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LA NUOVA MEDIAZIONE

Prima di analizzare più nel dettaglio i chiarimenti forniti in occasione di Telefisco, appare utile richiamare brevemente le novità

introdotte in tema di mediazione in occasione dell’ultima legge di stabilità.

Moltissime e rilevanti sono le novità introdotte. Richiamiamole nello schema che segue.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dal termine dei 90,

indipendentemente dal fatto che l’Agenzia abbia già presentato

proposte o rigetti.

NOVITA’ MEDIAZIONE LEGGE DI

STABILITA’ 2014 Le somme oggetto di reclamo non possono essere riscosse se non

sono trascorsi 90 giorni dalla costituzione in giudizio (sospensione

per legge)

La mediazione è condizione di procedibilità (non più di

inammissibilità)

L’esito del procedimento è rilevante anche ai fini della

determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali, senza

aggravi di sanzioni e interessi.

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Soprattutto il primo punto appare estremamente rilevante, in quanto, grazie alle novità introdotte, la mediazione non è più

condizione di inammissibilità ma di procedibilità del ricorso.

Pertanto, attualmente, i casi che possono verificarsi sono i seguenti:

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Accertamento esecutivo e impugnazione

dell’intimazione di pagamento

…Come noto, con l’accertamento esecutivo, il

contribuente non è più raggiunto dalla cartella di

pagamento.

L’Agenzia delle entrate potrà eccepire l’improcedibilità in sede di costituzione del

giudizio.

Se rilevata dal Presidente della Commissione, lo stesso rinvierà la trattazione per

consentire la mediazione: il contribuente non vedrà quindi il suo ricorso diventare

inammissibile

Il contribuente deposita erroneamente il reclamo prima che siano decorsi i 90 giorni previsti

per la mediazione

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Può tuttavia comunque accadere che l’Agenzia delle

entrate faccia degli errori nella richiesta delle somme in

pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità.

Si pensi infatti al caso in cui la stessa non applichi

correttamente quanto stabilito con la sentenza di primo

grado, o, più semplicemente, faccia degli errori nel calcolo

dei 2/3 degli importi dovuti.

Come tutelarsi in questi casi?

…Sebbene con l’accertamento esecutivo non sia più

prevista la notifica della cartella di pagamento, il

contribuente può comunque trovare tutela con

l’impugnazione dell’intimazione di pagamento.

L’Ufficio, nel riscuotere le somme dovute a seguito di

sentenza, dovrà infatti notificare l’intimazione di

pagamento: tale atto è impugnabile con ricorso alla

Commissione tributaria provinciale, per vizi propri dell’atto.

Occorre tuttavia sempre ricordare che è comunque

richiesto lo svolgimento del procedimento di mediazione

tributaria se il valore della controversia non supera i

20.000 euro.

2. Equitalia e termini di costituzione nel caso di

mediazione

…Qualora sia necessario ricorrere alla mediazione

tributaria, in quanto il valore della controversia è inferiore a

20.000 euro, la costituzione in giudizio deve avvenire solo

decorsi i termini previsti dalla fase di mediazione stessa (e,

pertanto, il termine dei 30 giorni è già spirato).

Può tuttavia accadere che sia necessario chiamare in

causa anche Equitalia, in quanto la cartella è impugnata

sia per vizi imputabili alle Entrate che per vizi imputabili ad

Equitalia.

In questo caso Equitalia può eccepire la tardività della

costituzione?

…No, così come chiarito dalla Circolare 9/E del 19

marzo 2012, la quale è stata recepita anche da Equitalia.

Pertanto, qualora dovesse essere eccepita da Equitalia la

tardiva costituzione in giudizio, la questione deve ritenersi

infondata.

3. Il contraddittorio con il contribuente e la successiva

mediazione

… L’art. 38 del Dpr 600/73 espressamene stabilisce

che: “l'ufficio che procede alla determinazione sintetica

del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il

contribuente a comparire di persona o per mezzo di

rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini

dell'accertamento e, successivamente, di avviare il

procedimento di accertamento con adesione ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.

218.”

In considerazione di quanto appena richiamato, e, quindi,

della necessità del tentativo di adesione, quali potranno

essere gli elementi analizzati in sede di procedimento di

mediazione?

…In primo luogo va chiarito che il procedimento di

mediazione è sempre obbligatorio, qualora il valore della

controversia non superi i 20.000 euro.

Il fatto che vi possa essere stato un tentativo obbligatorio

di adesione non esclude infatti che l’accertamento possa

essere ancora oggetto di mediazione, in quanto:

- possono essere nel frattempo sorti nuovi

orientamenti giurisprudenziali o di prassi;

- possono esservi state delle modifiche normative;

- possono essere rilevati vizi formali dell’atto;

- vi possono essere elementi oggetto di più attenta

valutazione in sede di mediazione.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Il valore della controversia

…Abbiamo ricevuto un avviso di liquidazione per

l’imposta di registro pari a 26.000 euro. In considerazione

del fatto che l’importo è superiore ad euro 20.000

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possiamo presentare direttamente il ricorso senza

presentare preliminarmente il reclamo?

…Come noto, la presentazione del reclamo rappresenta

una condizione di procedibilità per tutte quelle controversie

di valore superiore a 20.000 euro.

Tuttavia è bene ribadire che tale valore va determinato

secondo quanto stabilito dall’art.12, comma 5 del D.Lgs.

546/1992.

Volendo richiamare integralmente questa disposizione

possiamo quindi dire che “per valore di lite si intende

l'importo del tributo al netto degli interessi e delle

eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di

controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di

sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.”

Pertanto, al fine di poter dare una risposta al quesito in

oggetto, è necessario precisare che:

- se l’importo di 26.000 euro riportato nel quesito riguarda

soltanto l’imposta di registro (al netto di interessi e

sanzioni), allora si può procedere con il ricorso;

- se l’importo di 26.000 è invece relativo all’intera

richiesta, allora dovrà essere prestata particolare

attenzione all’importo relativo alla sola imposta di registro,

e, se lo stesso è inferiore ad euro 20.000, si dovrà

procedere con il reclamo.

2. La rilevanza delle imposte comunali

… Ho ricevuto, nei giorni scorsi, un avviso di

accertamento Ici dal mio Comune di residenza.

Nello specifico, è richiesta una maggiore imposta per euro

1.000, alla quale vanno ad aggiungersi interessi e

sanzioni.

Essendo l’importo in oggetto inferiore ad euro 20.000 devo

presentare il reclamo? Va comunque presentato alla

Direzione provinciale anche se l’atto è emesso dal

Comune?

…Con riferimento al quesito in oggetto non si può non

richiamare l’attenzione sul fatto che gli atti soggetti a

reclamo sono solo quelli emessi dall’Agenzia delle entrate.

Sono quindi esclusi gli atti emessi da Agenzie fiscali

diverse (come gli atti dell’Agenzia delle Dogane) e gli atti

dell’Agente della riscossione (come le iscrizioni ipotecarie

o i fermi amministrativi), così come gli atti di competenza

delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Per espressa disposizione normativa, il procedimento di

mediazione non è altresì applicabile con riferimento alle

controversie aventi ad oggetto atti di recupero di aiuti di

Stato dichiarati incompatibili con l’ordinamento

comunitario.

Nel caso di specie, essendo l’ICI un’imposta comunale,

non deve essere presentato il reclamo.

Andrà invece presentato il ricorso nei termini previsti.

3. I termini nei confronti di Equitalia

… Vorrei impugnare una cartella di pagamento,

presentando ricorso sia nei confronti di Equitalia che nei

confronti dell’Agenzia delle entrate.

In considerazione del fatto che non è previsto reclamo per

gli atti emessi dall’agente della riscossione (ma solo per

quelli emessi dall’Agenzia delle entrate), come va

considerata la sospensione di 90 giorni per la costituzione

in giudizio durante il procedimento di mediazione?

…Il quesito proposto è particolarmente sentito,

soprattutto in considerazione del fatto che i difensori di

Equitalia hanno, in alcuni casi, rilevato la tardività della

costituzione in giudizio, a seguito del decorrere dei termini

previsti per il reclamo.

L’Agenzia delle entrate è tuttavia tornata a ribadire, proprio

in occasione di Telefisco 2014, che la questione di tardività

eventualmente sollevata da Equitalia deve considerarsi

infondata.

Volendo infatti richiamare i principi espressi dalla Circolare

n. 6/E del 2012 possiamo dire che, con riferimento alle

controversie relative agli atti emessi dall’Agente della

riscossione, quale, ad esempio, la cartella di pagamento,

tre sono le situazioni che potrebbero prospettarsi:

a) il contribuente solleva contestazioni attinenti

esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento (ad

esempio, vengono sollevate eccezioni relative alla ritualità

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della notifica). In tal caso la controversia non deve essere

oggetto di mediazione, in quanto non riguarda atti emessi

dall’Agenzia delle entrate;

b) il contribuente solleva solo vizi riconducibili all’attività

posta in essere dall’Agenzia delle entrate. In questo caso,

se il valore della controversia è inferiore a 20.000 euro, è

necessario ricorrere al procedimento di mediazione;

c) il contribuente solleva vizi sia riconducibili all’attività

svolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente della

riscossione. In quest’ultimo caso, è necessario presentare

il reclamo, e, solo dopo che siano spirati inutilmente i

termini, procedere con il ricorso.

4. Valore della lite e sanzioni

… Ho ricevuto un atto di irrogazione di sanzioni di

importo pari a 10.000 euro. In considerazione del fatto che

le sanzioni sono escluse dal procedimento di mediazione,

posso presentare direttamente il ricorso?

… Come già prima ricordato, l’art.12, comma 5 del

D.Lgs. 546/1992, nell’individuare il valore di lite, si

focalizza sull'importo del tributo al netto degli interessi e

delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Tuttavia, in caso di controversie relative esclusivamente

alle irrogazioni di sanzioni, è altresì specificato che il valore

è costituito dalla somma di queste.

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di un atto relativo

alla sola irrogazione delle sanzioni, dovrà essere

considerato il valore delle stesse.

Essendo di importo pari a 10.000 euro, e quindi inferiore al

limite dei 20.000 euro, sarà necessario procedere con la

presentazione del reclamo.

5. La necessaria pretesa economica e gli atti di valore

indeterminabile

… Ho ricevuto un avviso di accertamento catastale con il

quale mi è stato rettificato il classamento dell’abitazione.

Questo atto è soggetto a reclamo o posso direttamente

presentare il ricorso.

… Nel caso di specie è necessario fare due premesse.

In primo luogo va ribadito come gli atti oggetto di

mediazione siano soltanto quelli emessi dall’Agenzia delle

entrate.

Tuttavia è da ricordare che l’Agenzia del Territorio sia stata

recentemente unita a quella delle Entrate, ragion per cui è

applicabile il procedimento di mediazione/reclamo

(sussistendo, ovviamente, tutte le altre condizioni).

Una seconda analisi, ben più rilevante, attiene invece alla

necessaria presenza di una pretesa economica.

Infatti, nel caso in cui manchi la pretesa economica, l’atto

può essere impugnato senza preventivamente presentare

reclamo/mediazione.

Come noto, infatti, il reclamo è condizione di procedibilità

solo per gli atti di valore inferiore a 20.000 euro: da ciò ne

consegue che, se non può essere individuato un valore la

controversia, la stessa è esclusa dall’ambito di

applicazione della mediazione/reclamo.

6. Le controversie di valore superiore a 20.000 euro

… Sono stato raggiunto da un accertamento esecutivo

da parte dell’Agenzia delle entrate e il valore della lite è

superiore a 20.000 euro. In questo caso posso comunque

tentare un procedimento di mediazione?

… No, in questi casi non è esperibile un procedimento di

mediazione.

Come noto, infatti, l’art.17-bis del D.Lgs. 546/1992

riguarda esclusivamente le controversie aventi valore

inferiore ad euro 20.000.

7. Mediazione e consolidato

… Una società aderente al consolidato fiscale nazionale

è stata raggiunta da un avviso di accertamento (in qualità

di consolidata), il cui l’imposta richiesta è pari a zero.

Anche la società consolidante è stata raggiunta da un

avviso di accertamento, con imposta superiore a 20.000

euro.

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In questo caso, la consolidata deve presentare reclamo?

… Con specifico riferimento al quesito posto è

necessario richiamare la Circolare n. 33/E del 2012 la

quale ha espressamente chiarito che il valore della

controversia va determinato sulla base dell’imposta

accertata, senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite.

Nel caso in cui nell’avviso di accertamento vi sia

esclusivamente la riduzione (o, addirittura, l’azzeramento)

della perdita dichiarata, nella determinazione del valore

della controversia dovrà essere considerata l’imposta

“virtuale”, ovvero quella ottenuta applicando alla rettifica

della perdita le aliquote previste.

Se, a seguito della rettifica della perdita, l’avviso di

accertamento rechi anche un imponibile o, comunque,

un’imposta dovuta, il valore è, invece,dato dall’importo

risultante dalla somma dell’imposta “virtuale”, come prima

calcolata, e dell’imposta commisurata al reddito accertato.

I menzionati criteri di determinazione del valore della

controversia trovano applicazione anche nel caso in cui sia

notificato un atto unico di accertamento nei confronti di

soggetti aderenti alla fiscal unit; in linea generale, quindi, il

valore della controversia è determinato dall’importo del

tributo accertato, al netto degli interessi e delle eventuali

sanzioni irrogate.

Qualora la consolidante si avvalga della facoltà, prevista

dall’articolo 40-bis del DPR n. 600 del 1973, di “chiedere

che siano computate in diminuzione dei maggiori

imponibili derivanti dalle rettifiche … le perdite di periodo

del consolidato non utilizzate”, presentando l’apposito

modello IPEC “entro il termine di proposizione del ricorso”,

il maggior imponibile accertato risulterà, a seguito del

ricalcolo effettuato dall’Ufficio, diminuito o azzerato con le

perdite del consolidato non utilizzate. In tale fattispecie, il

valore della controversia deve essere determinato con

riferimento all’imposta accertata nell’atto unico originario.

Infatti, applicando i criteri esposti nella circolare n. 9/E del

2012, sulla perdita scomputata dovrebbe essere calcolata

l’“imposta virtuale” (cui andrebbe sommata l’eventuale

imposta rideterminata a seguito del ricalcolo) ottenendo

esattamente l’importo accertato con l’atto unico originario.

Con riferimento, invece, alla consolidante, avendo la stessa

superato i limiti previsti per la mediazione, potrà seguire il

normale iter e depositare così il ricorso.

5. La mediazione “a distanza”

… Ho formulato una proposta di mediazione avente ad

oggetto un rifiuto ad un’istanza di rimborso. Come noto,

l’accordo di mediazione può definirsi concluso con la

sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente,

mentre si perfeziona con il versamento. Può accadere che

la mediazione tributaria avvenga senza incontro delle parti,

ovvero semplicemente con una proposta da parte

dell’Ufficio a mezzo Pec?Qualora sia da ritenersi

ammissibile tale procedura, come è possibile sottoscrivere

la proposta di mediazione? Se invece la risposta è

negativa, in questo caso, la mediazione non è avvenuta?

… Questo quesito appare estremamente rilevante, in

quanto molto spesso gli Uffici si limitano ad inviare un fax o

una pec con una proposta di mediazione, soprattutto

quando l’accordo stesso è limitato semplicemente alla

riduzione delle sanzioni.

Tale comunicazione deve giungere al contribuente entro 90

giorni dalla data di proposizione del reclamo/mediazione e

il contribuente deve poter disporre del tempo utile per

poterla valutare e presentarsi quindi presso gli Uffici per la

sottoscrizione.

Qualora non si disponesse di tale periodo è utile rinviare la

conferma dell’accettazione con lo stesso strumento (fax o

pec) e contattare il prima possibile il funzionario

responsabile del procedimento.

In caso di rigetto occorre infine ricordare come dalla

ricezione dello stesso decorrono i 30 giorni per il ricorso:

tuttavia, con le modifiche introdotte dalla Legge di

stabilità, per gli atti notificati dal 3 marzo 2014, il deposito

del ricorso dovrà avvenire entro 30 giorni dallo scadere del

termine dei 90 previsti (indipendentemente dal fatto che

l’Agenzia delle entrate notifichi prima dello scadere dei

termini la propria proposta).

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155

ROTTAMAZIONE CARTELLE

La Legge di stabilità ha introdotto un’importante agevolazione per i contribuenti: la possibilità di richiedere la c.d. “sanatoria

dei ruoli”.

Sarà in tal caso necessario procedere al versamento integrale delle somme entro il 28 febbraio 2014, ottenendo lo stralcio

degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.

La misura, sin dalla sua prima introduzione, ha sollevato diversi dubbi, oggetto di altrettanti chiarimenti forniti dalla stessa

Equitalia in occasione del puntuale appuntamento con Telefisco 2014.

IL DUBBIO -> Se pago la cartella di pagamento che ho

impugnato (al fine di ottenere la sanatoria), si estingue

la lite? Telefisco 2014 : DEFINIZIONE E

CESSATA MATERIA DEL

CONTENDERE

IL DUBBIO -> Le somme oggetto di iscrizione provvisoria a ruolo in

pendenza del giudizio possono essere sanate con il versamento

integrale?

Telefisco 2014 : ROTTAMAZIONE

DELLE CARTELLE E PENDENZA

DEL GIUDIZIO

IL CHIARIMENTO -> SI! Si può ricorrere alla rottamazione dei ruoli

anche in questo caso

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Dopo i chiarimenti forniti con Telefisco 2014 la rottamazione delle cartelle è quindi diventata una possibilità da valutare

attentamente, al fine di non incorrere in future, sgradite, sorprese.

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

La Legge di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli

avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a

ruolo.

La previsione riguarda tuttavia soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a

Equitalia per la riscossione.

Cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi

affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia

per la riscossione.

Versati in un’unica soluzione

entro il 28 febbraio 2014

Stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

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La “rottamazione” delle cartelle non riguarda tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura.

Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre

per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli

interessi di mora.

Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre

situazioni particolari.

Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei

Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di

pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

FATTISPECIE RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE?

Entrate erariali come l’Irpef e l’Iva SI (interessi di mora + interessi per

ritardata iscrizione a ruolo)

Entrate non erariali come il bollo dell’auto e

le multe per violazione al codice della strada

SI ma l’agevolazione è limitata agli

interessi di mora.

Rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre

situazioni particolari.

SI

Somme iscritte provvisoriamente a ruolo in

pendenza di giudizio di primo o secondo

grado

SI (come chiarito in occasione di

Telefisco)

Somme dovute per effetto di sentenze di

condanna della Corte dei Conti,

NO

I contributi richiesti dagli enti previdenziali

(Inps, Inail),

NO

I tributi locali non riscossi da Equitalia NO

Le richieste di pagamento di enti diversi da NO

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quelli ammessi

Qualora si decidesse di aderire all’agevolazione, si consiglia, in ogni caso, di chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio

debito (estratto di ruolo).

Solo dopo aver correttamente individuato le poste debitore e la presenza dei necessari presupposti, sarà possibile procedere

con la sanatoria dei ruoli, seguendo la procedura riassunta nello schema che segue.

LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE

1. Somme iscritte in pendenza di giudizio

…Le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in

pendenza di giudizio di primo o secondo grado possono

essere oggetto di definizione agevolata?

…Anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in

pendenza di giudizio di primo o secondo grado possono

essere iscritte a ruolo, così come precisato da Equitalia.

La stessa ha altresì aggiunto che possono essere oggetto di

definizione agevolata anche i tributi e i relativi accessori

dovuti a seguito di liquidazione e controllo formale della

dichiarazione.

2. La cessata materia del contendere

…Nell’ipotesi in cui il contribuente decidesse di voler

versare integralmente le somme dovute al fine di

beneficiare della definizione agevolata, ma fosse pendente

un giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, si

dovrebbe considerare cessata la materia del contendere?

…Il pagamento integrale del ruolo che reca l’intera

pretesa tributaria oggetto di giudizio pendente fa cessare

la materia del contendere.

In tal caso, inoltre, le spese di giudizio restano a carico

delle parti che le hanno anticipate.

Le spese di giudizio saranno invece dovute nel caso in cui

venga richiesta la sanatoria della cartella dopo che la

sentenza con la quale si ha la condanna alla rifusione delle

spese della lite sia divenuta definitiva.

Ben diverso è invece il caso in cui si proceda con il

pagamento di un ruolo che riguardi soltanto una parte

dell’intera pretesa tributaria oggetto di giudizio: è questo il

caso del pagamento della somma pari ad un terzo iscritta

provvisoriamente a ruolo.

chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo).

verificare la data in cui le somme sono state affidate all’agente della riscossione e la tipologia di

importi: si rientra nell’agevolazione?

Versare la somma in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o

direttamente agli sportelli Equitalia.

Equitalia invierà, mediante posta ordinaria, entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta

estinzione del debito.

L’ITER

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Dovrà tuttavia tenersi in debita considerazione il fatto che,

in quest’ultimo caso, qualora si riporti una vittoria in

giudizio, le somme non potranno mai essere rimborsate.

3. Il rimborso delle somme versate

…Il contribuente si è avvalso della sanatoria delle

cartelle e, in pendenza di giudizio, ha versato le somme

provvisoriamente iscritte a ruolo.

A conclusione del giudizio il contribuente risulta essere

vittorioso e pertanto nulla deve all’Agenzia delle entrate.

Può chiedere il rimborso delle somme versate?

…Equitalia ha chiarito che le somme pagate per

beneficiare della sanatoria delle cartelle non possono mai

essere rimborsate, sebbene sia intervenuta una sentenza

favorevole al contribuente.

Infatti, nel caso in cui il contribuente decida di aderire alla

possibilità di sanatoria delle cartelle, tale scelta viene

considerata definitiva e immodificabile.

4. Definizione agevolata in presenza di più ruoli sanabili

… La mia posizione nei confronti di Equitalia vede

l’esistenza di diversi ruoli, tutti potenzialmente sanabili. La

sanatoria potrà riguardare soltanto alcuni ruoli,

tralasciandone altri, o andrà considerata l’intera pretesa?

… Si, è possibile aderire alla definizione agevolata solo

per alcuni ruoli, tralasciando gli altri. 5. Conciliazione giudiziale e rottamazione delle cartelle

… La cartella di pagamento è stata impugnata e

successivamente sgravata parzialmente a seguito della

conciliazione con l’ufficio. È possibile beneficiare della

definizione agevolata in questo caso?

… Si, è da ritenersi possibile la definizione agevolata in

questo caso. È tuttavia bene assicurarsi, prima di

procedere al pagamento, della situazione debitoria

risultante all’agente alla riscossione. Nello specifico, andrà

verificato se l’Agenzia delle entrate abbia comunicato lo

sgravio a Equitalia e gli importi siano quindi corretti.

6. La rateazione a seguito di accertamento con adesione

… A seguito di accertamento con adesione ho richiesto

la rateizzazione, la quale mi è stata accordata per un

numero di 8 rate trimestrali di uguale importo.

A seguito delle novità recentemente introdotte, vi è la

possibilità di ottenere una nuova e più vantaggiosa forma

di dilazione?

… No, purtroppo la nuova rateazione decennale riguarda

esclusivamente le dilazioni accordate dall’agente alla

riscossione. Non vi sono invece modifiche nella disciplina

prevista per le rateazioni a seguito di accertamento con

adesione.

7. La “rottamazione” della cartella rateizzata

… Ho richiesto la rateazione della cartella, ma oggi,

dopo aver pagato alcune rate, vorrei beneficiare della

definizione agevolata dei ruoli.

Come calcolare l’importo da versare per chiedere la

“rottamazione della cartella”?

… Con riferimento ad una cartella rateizzata è

necessario versare, in sede di definizione agevolata,

l’imposta, la sanzione e gli aggi residui.

Non dovranno essere versati, inoltre, gli interessi relativi

alla parte di rateazione della quale non si beneficia a

seguito del pagamento anticipato.

Tuttavia, gli interessi già versati non potranno essere

chiesti a rimborso né scomputati.

La soluzione migliore è, in ogni caso, quella di rivolgersi

agli sportelli Equitalia per la corretta definizione degli

importi da versare.

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

1. Fondamentale consultare l’estratto di ruolo

…Vorrei aderire alla definizione agevolata dei ruoli.

Tuttavia, in questi ultimi anni, ho ricevuto diverse cartelle di

pagamento e avvisi di accertamento esecutivo: come posso

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sapere quali sono gli importi che potrebbero essere

oggetto di definizione agevolata?

… Al fine di poter accedere alla definizione agevolata dei

ruoli, il primo passo da compiere è sicuramente quello di

consultare il proprio estratto di ruolo.

Sarà quindi necessario recarsi presso gli sportelli Equitalia

(soluzione consigliata) o provvedere alla consultazione

online.

Dopo aver analizzato l’estratto di ruolo sarà quindi

possibile comprendere quali sono i carichi inclusi nei ruoli

consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre

2013 che rispettano i requisiti previsti.

Non potranno beneficiare della definizione agevolata gli

importi iscritti a ruolo dopo questa data.

2. Contributi previdenziali e assistenziali

… Dovrei pagare una cartella relativa ai contributi Inps e,

data la possibilità offerta dalla Legge di stabilità 2014,

vorrei beneficiare della definizione agevolata.

Tuttavia, quando mi sono recato presso gli sportelli

Equitalia, mi hanno comunicato che non è possibile nel

mio caso, beneficiare della c.d. “rottamazione delle

cartelle”. Per quale motivo?

…Purtroppo, nel suo caso, non è effettivamente

possibile fruire della possibilità di definizione agevolata dei

ruoli.

Equitalia, con un apposito comunicato stampa ha infatti

chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva

beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi,

mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e

le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione

è limitata agli interessi di mora.

Sono invece espressamente escluse dalla previsione le

somme dovute per effetto di sentenze di condanna della

Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali

(Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le

richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

Pertanto, con specifico riferimento al caso sottoposto,

essendo gli importi collegati ad un debito Inps, non risulta

possibile fruire della definizione agevolata.

Sarà tuttavia possibile presentare una richiesta di

rateazione, la quale sarà automaticamente concessa per

gli importi non superiori ad euro 50.000.

3. La definizione agevolata delle multe

…Dovrei versare gli importi connessi ad alcune multe

per contravvenzioni stradali. In questo caso lo sconto

previsto, così come chiarito nel comunicato Equitalia,

dovrebbe essere pari soltanto agli interessi di mora.

Devo versare la maggiorazione?

…Come chiarito con il comunicato Equitalia, le

contravvenzioni al codice della strada sono sanabili con

l’intero pagamento degli importi, sottraendo agli stessi gli

interessi di mora.

Pertanto dovranno essere versati anche gli importi della

maggiorazione, pari al 10% su basse semestrale.

Come anticipato, si potrà invece beneficiare dello sconto

per gli interessi di mora, ovvero di quegli interessi che

decorrono a seguito del mancato pagamento nel termine di

60 giorni dalla notifica della cartella, il cui tasso è

attualmente pari al 5,23%.

4. Il calcolo degli interessi di mora

… Vorrei versare gli importi dovuti a seguito di alcune

multe stradali e beneficiare così della definizione

agevolata. Al fine di poter comprendere quale sarebbe

l’effettivo vantaggio, come posso calcolare gli interessi di

mora?

…Riallacciandoci a quanto previsto nel precedente

quesito, con la definizione agevolata è possibile

beneficiare dello stralcio degli interessi di mora sulle multe

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per le contravvenzioni stradali, mentre sono comunque

dovuti gli importi per la maggiorazione.

Al fine di poter calcolare gli importi relativi agli interessi di

mora, il calcolo da effettuare considera i seguenti elementi:

- Il capitale totale, rappresentato dall’importo della

multa sommato a quello della maggiorazione;

- Il tasso di interesse previsto (attualmente pari al

5,23%);

- Il numero di giorni che va dalla data di notifica della

multa a quella del pagamento.

I tre importi di cui sopra vanno tra loro moltiplicati e quindi

divisi per 36500.

5. Le imposte dovute in pendenza di giudizio

… Dovrei versare le somme dovute in pendenza di

giudizio di primo grado. Posso beneficiare della c.d.

“rottamazione delle cartelle”?

Potrò ottenere il rimborso delle somme in caso di

successiva vittoria in giudizio?

…Questo punto è stato oggetto di un importantissimo

chiarimento da parte di Equitalia, come abbiamo avuto già

modo di accennare.

Infatti, è stato precisato che, anche in pendenza di giudizio

di primo grado, è possibile aderire alla sanatoria delle

cartelle.

È però sempre bene ribadire che la scelta di adesione alla

definizione agevolata è sempre irrevocabile, ragion per cui,

qualora si riportasse una successiva vittoria in giudizio, gli

importi non potrebbero mai essere restituiti.

6. Il pagamento integrale fa cessare la materia del

contendere.

… Sono stata raggiunta da una cartella di pagamento

che ho provveduto ad impugnare. Oggi, data la possibilità

di aderire alla definizione agevolata dei ruoli, vorrei

provvedere all’integrale pagamento. Posso farlo?

…Certamente, anche nel caso in cui penda un giudizio è

possibile fruire della definizione agevolata dei ruoli

(ovviamente, sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti).

Va tuttavia rimarcato come l’integrale pagamento della

pretesa tributaria comporti la cessazione integrale della

materia del contendere.

In questo caso le spese legali rimarranno a carico delle

singole parti che le hanno sostenute.