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Campi elettromagnetici: esposizione professionale, rischi e orientamenti per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Parte 3: Orientamenti per la SS Fabriziomaria Gobba Cattedra di Medicina del Lavoro Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro Scientific Committee on Radiation and Work ICOH Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica Università di Modena e Reggio Emilia GIORNATE FIORENTINE DI MEDICINA DEL LAVORO 2012

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Campi elettromagnetici: esposizione

professionale, rischi e orientamenti per la

sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Parte 3: Orientamenti per la SS

Fabriziomaria GobbaCattedra di Medicina del Lavoro

Scuola di Specializzazione in Medicina del LavoroScientific Committee on Radiation and Work ICOH

Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica

Università di Modena e Reggio Emilia

GIORNATE FIORENTINE

DI MEDICINA DEL LAVORO

2012

Le radiazioni sono incluse nel Titolo VIII, specificamente riferito

agli Agenti fisici

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Titolo VIII, (6 Capi), è specificamente riferito agli Agenti fisici. Di

interesse specifico sono:

Capo I, che prevede una serie di disposizioni generali (valutazione

dei rischi da agenti fisici, misure di prevenzione, informazione e

formazione, sorveglianza sanitaria)

Capo IV, che contiee in modo più specifico le attività per la

protezione dai rischi da campi elettromagnetici (CEM)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI(n. 7 artt.: 180 - 186)

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore,

gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le

radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche

che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti

esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a

vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi

elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a

radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata

unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive

modificazioni

Capo I Disposizioni Generali

Il datore di lavoro (DDL) deve effettuare una valutazione di tutti i rischi da

esposizione ad agenti fisici (quindi anche quelli da CEM e ROA) con

cadenza almeno quadriennale.

La valutazione deve essere tempestivamente ripetuta nel caso possano

esservi mutamenti, oppure i risultati della sorveglianza sanitaria ne

indichino l’opportunità.

(Art. 181)

Capo I Disposizioni Generali

La valutazione deve essere effettuata:

“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone

prassi.” (art. 181, comma 1)

da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e

protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (art. 181

comma 2)

Capo I Disposizioni Generali

Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed

adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono

essere riportante nel DVR.

Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una

valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”

(art. 181, comma 3).

Capo I Disposizioni Generali

Le misure previste debbono essere tali da:

eliminare o ridurre al minimo il rischio da agenti fisici (di cui i CEM e le

ROA sono parte) (art. 182, comma 1),

garantire che vengano rispettati i valori limite di esposizione (definiti,

però, nei successivi Capi IV e V).

Le misure previste dall’art. 182 devono tenere conto anche delle

“esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili

al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art. 183).

Capo I Disposizioni Generali

I lavoratori esposti a rischi fisici, debbono essere informati e formati su:

risultati della valutazione,

sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all’esposizione,

sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi,

sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria,

sulle procedure di lavoro adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione, inclusa la segnaletica relativa,

sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie.

(Art. 184)

Capo I Disposizioni Generali

Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed

adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono

essere riportante nel DVR.

Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una

valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”

(art. 181, comma 3).

I Capi IV e V del titolo VIII:

Le disposizioni specifiche

Le misure indicate finora costituiscono delle disposizioni generali, e si

riferiscono aspecificamente a tutti i rischi fisici.

I Capi VI e V, invece, prendono in considerazione in modo specifico i CEM e

le ROA.

La normativa affronta i CEM e le ROA in modo sostanzialmente simmetrico

Entrata in vigore delle norme:

• il Capo V del Titolo VIII, sulle RO è già in vigore

• l’entrata in vigore del Capo IV sui CEM è stata

ulteriormente procrastinata al 2013.

Ma, secondo un orientamento diffuso, esplicitato dal

Comitato Tecnico Interregionale, l’obbligo di

valutazione dei rischi da CEM, previsto nel Capo I,

sarebbe già in vigore.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Non oggetto di specifici riferimenti nel D.P.R. 303/56, nè

nei D. Lgs 277/91 e 626/94, al rischio da esposizione

professionale ai CEM viene dedicato un intero Capo, il

Capo IV, del Testo Unico

NB:

In realtà la esposizione lavorativa ai CEM era oggetto

di uno specifico D. Lgs, il 257/07, pubblicato sulla G.U.

dell’11 gennaio 2008 che, però, è superato dall’attuale

D. Lgs 81/08

Quali frequenze sono comprese:0 Hz - 300 GHz (campi statici -

radiofrequenze) (art. 207)

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Il DLGS 81 definisce dei:

- Valori d’azione (VA)

- Valori limite di esposizione (VL),

Il valore numerico varia in funzione della frequenza

(art. 215, All. XXXVII parte 1 e parte 2)

Sulla base dei risultati della valutazione dell’esposizione, anche tenendo

conto dei VA e dei VL, si decide se, e quali, misure di prevenzione e

protezione debbano essere adottate

Nel caso la condizione espositiva non comporti rischi per la salute, la

valutazione del rischio può concludersi con una giustificazione delle

motivazioni che non rendono necessari ulteriori approfondimenti o

interventi

GIUSTIFICAZIONE interruzione del processo valutativo in caso di

assenza di rischio o di sua palese trascurabilità

Tale comportamento è applicabile alle sole situazioni poste ben al di

sotto dei valori di riferimento

(normalmente: significativamente inferiori ai valori di azione)

Quali rischi riguarda:

- riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti

agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano

derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di

energia e da correnti di contatto, e da alcune tipologie di effetti

indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi

elettromedicali (artt. 207 e 209);

- particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i

lavoratori particolarmente sensibili al rischio (art. 209)

Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Quali rischi non riguarda:

- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i

quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino

un nesso di causalità

- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)

Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Quali rischi non riguarda:

- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i

quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino

un nesso di causalità

- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)

Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

CHI SONO I

“LAVORATORI PARTICOLARMENTE

SENSIBILI AL RISCHIO”?

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO del 29 Aprile 2004

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18esima Direttiva particolare ai

sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)

Introduce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dagli

effetti accertati dei CEM sulla salute, inclusi dei limiti di

esposizione e dei valori di azione

Il rispetto dei valori limite “garantisce che i lavoratori esposti ai

campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi

per la salute conosciuti” (Art. 2 b).

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Articolo 3. Valori limite di esposizione e valori di azione

La Direttiva introduce i valori limite di esposizione necessari per

proteggere i lavoratori dagli effetti accertati sulla salute dei CEM

Tuttavia, il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di azione

potrebbe non proteggere specifici gruppi di “lavoratori

particolarmente sensibili al rischio”

La 2004/40/CE non fornisce limiti o valori di azione per questi

lavoratori “con esigenze particolari”

DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO del 29 Aprile 2004

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai

rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18esima Direttiva particolare ai

sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

…………………………………………

(c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori

particolarmente a rischio;

(d) qualsiasi effetto indiretto, quale:

(i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici

(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

…………………………………………

(f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della

sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

Comma 5.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 89/391/CEE, (Obblighi

generali dei datori di lavoro), il datore di lavoro, in occasione della valutazione

dei rischi, deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

Articolo 4. Determinazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure

per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai

campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

…………………………………………

5. A norma dell'articolo 15 della Direttiva 89/391/CEE, il datore di

lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei

lavoratori particolarmente a rischio.

Articolo 5. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

non definiti nella Direttiva 2004/40/CE, né nel D.Lgs 81 !

attualmente manca una definizione esaustiva e condivisa dei lavoratori che possono essere considerati “particolarmente a rischio”

“LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO”

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:

definizione basata sulla conoscenza dei meccanismidell'induzione di effetti dannosi per la salute

EFFETTI DIRETTI

• Al momento attuale, i meccanismi in grado di indurre gli effetti avversi

considerati per la definizione delle misure di prevenzione sono la

induzione magnetica e l’effetto magnetomeccanico per i campi statici, il

flusso di ioni per le basse frequenze e la deposizione di energia, con

conseguente aumento della temperatura, per le radiofrequenze (EMF-

NET,2008, ICNIRP, 2009; R. Matthes, 2009)

• Tutti questi meccanismi possono indurre affetti acuti

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO :

definizione basata sulla conoscenza dei meccanismidell'induzione di effetti dannosi per la salute

EFFETTI INDIRETTI

Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ad effettiindiretti come:

• interferenza con attrezzature e dispositivi medici attivi(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositiviimpiantati)

• rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campimagnetici statici con induzione magnetica superiore adalcuni mT

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI

DANNOSI PER LA SALUTE

EFFETTI DIRETTI

• alcuni risultati scientifici suggeriscono che circa 5-10 ogni 100.000 persone siano particolarmente suscettibili alle aritmie da rientro (van Rongen et al, 2007; Matthes, UMEA 2009) o che i CEM potrebbero influenzare la suscettibilità alle convulsioni negli animali (Sung et al, 2003; Jeong et al, 2005) ma in questo campo i dati disponibili sono insufficienti

• su gruppi di lavoratori non vi sono adeguati dati scientifici su specifiche condizioni fisiologiche o patologiche che inducono un aumento significativo nella suscettibilità del soggetto agli effetti diretti

• Questi aspetti necessitano di approfondimento

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI

DANNOSI PER LA SALUTE

EFFETTI INDIRETTI:

Interferenza: è un meccanismo accertato degli effetti avversi dovuti

ai CEM; il rischio è legato alla possibile interferenza dei CEM con i

dispositivi medici impiantabili attivi, come i pacemakers

Anche altri meccanismi possono essere coinvolti nell'indurre effetti

indiretti, ad es l'effetto termico o l'effetto magnetomeccanico (e.g. van

Rongen et al, 2007), possibili ad es. nel caso di impianti o frammenti

ferromagnetici

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Pacemaker cardiaci

Defibrillatori impiantabili

(ICD)

Impianti/ausilii elettronici

Impianti/ausilii attivati magneticamente

Sistemi di neurostimolazione

Stimolatori spinali

Stimolatori di crescita/ consolidamento osseo

Impianti cocleari, otologici o altri

Pompe a infusione insulinica o di altre sostanze

Ausilii impiantabili per infusione di farmaci

Qualsiasi tipo di protesi (oculari, peniene, etc...)

Protesi valvolari cardiache

Arti artificiali o protesi di arti

Stent, filtri o spirali metalliche

Shunt (spinali o intraventricolari)

Port e/o cateteri di accesso vascolare

Cateteri di Swan-Ganz o di termodiluizione

Cerotti medicati (Nicotina, Nitroglicerina)

Qualsiasi frammento o corpo estraneo metallico

Impianti di reti metalliche

Espansori tissutali (es. mammari)

Punti chirurgici metallici, clips, o suture metalliche

Protesi articolari (anca, ginocchio, etc...)

Chiodi, viti, placche (etc...) ossei/articolari

Dispositivi endouterini (spirale), diaframmi, etc.

Protesi o placche parziali

Tatuaggi o trucchi permanenti

Piercing

Impianti, dispositivi o oggetti che possono essere pericolosi e/o interferire con

i CEM (NB: non è una lista delle condizioni di maggior

rischio) (da MRIsafety.com, modificato)

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI

DANNOSI PER LA SALUTE

EFFETTI INDIRETTI:

Il rischio da possibile interferenza degli EMF con dispositivi medicali come

i pacemaker è ben noto

Tuttavia, altri dispositivi e, più in generale, qualunque dispositivo medico

impiantato, o frammento ferromagnetico, può costituire un rischio

Vari meccanismi possono essere implicati: la interferenza può giocare un

ruolo nel caso dei dispositivi attivi, ma anche altri, come l’effetto termico

(Hocking, Umea 2009) o quello magnetomeccanico (van Rongen et al, 2007, Matthes,

UMEA 2009), che possono essere interessati ad es. nel caso di impianti o

frammenti metallici

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Le soglie variano a seconda del tipo specifico di dispositivo o di

frammento, dal tipo di campo, modalità e durata dell’esposizione etc.

L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su

base individuale del dispositivo o impianto specifico e dell'esposizione

al CEM specifico

Per una gestione corretta potrebbe essere necessaria una

collaborazione tra il medico competente ed altre figure con background

scientifico differente (es. competenze di tipo fisico e/o ingegneristiche)

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Attualmente, le donne in gravidanza sono considerate

“lavoratori particolarmente a rischio”

Né la Direttiva sui CEM, né il D.Lgs 81 forniscono specifici

valori limite o valori di azione per le lavoratrici gravide

LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:

LE DONNE IN GRAVIDANZA

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Nel range delle ELF, le evidenze complessive riguardanti gli effetti sullo sviluppo e sulla riproduzione sono inadeguate (OMS, 2007), anche se viene riconosciuta la necessità di effettuare ulteriori ricerche sui campi elettrici indotti nelle donne gravide e nel feto, allo scopo di valutare se vi sia un potenziamento nell'induzione del campo elettrico durante la vita fetale (COST281; 2006)

Nel caso delle RF non è stato riconosciuto alcun fondato effetto dannoso sull'outcome riproduttivo (ICNIRP 2009), ma è considerato opportuno l'ulteriore sviluppo di modelli dosimetrici in bambini di diverse età e nelle donne gravide (COST281 seminario sulle EMF, 2006);

NB: sotto I livelli termici!

LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:

LE DONNE IN GRAVIDANZA

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

LETTERA DEL CAPO DELL'UNITA' DG EMPL/D/4

AL DIRETTORE TECNICO DEL CENELEC

Riferimento: Empl/D/4/TM/adg/D(2004)22661 –12.10.2004

“CEN, CENELEC ed ETSI devono tener conto dei valori limite e

dei valori di azione imposti dalla Direttiva 2004/40/CE. Questa

direttiva non prevede specifici valori limite o valori di azione per

le lavoratrici gravide. Pertanto, l'unico limite occupazionale e gli

unici valori di azione vincolanti sono quelli imposti dalla

Direttiva 2004/40/CE

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Riferimento: Empl/D/4/TM/adg/D(2004)22661 –12.10.2004

Naturalmente, secondo la Direttiva 92/85/CEE sull'introduzione di misure che

favoriscono il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle

lavoratrici gestanti e delle donne che hanno recentemente partorito o che

allattano (decima direttiva particolare ai sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1

della Direttiva 89/391/CEE), il datore di lavoro è obbligato a valutare

dettagliatamente ogni specifico rischio di esposizione delle lavoratrici

gravide, in particolare l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti, allo

scopo di decidere quali misure dovrebbero essere prese, compreso il

ricollocamento della lavoratrice interessata o la concessione di un

congedo (Articoli 4, 5 e 6 e Allegati I e II della Direttiva 92/85/CEE).

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Conformemente alla Direttiva 92/85/CEE, il datore di lavoro deve

valutare ogni specifico rischio di esposizione delle lavoratrici

gestanti, compresa l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti

(allegati I, A, 1)

Basandosi su questa valutazione del rischio, il datore di lavoro deve

proporre misure adeguate, compreso

- lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione

- la concessione di un congedo

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Allegato I A:

1. Agenti fisici, allorchè vengano considerati come agenti che comportano

lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in

particolare:

(a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti

(b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi

(c) rumore

(d) radiazioni ionizzanti

(e) radiazioni non ionizzanti

(f) sollecitazioni termiche (caldo o freddo estremi)

(g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica o altri disagi fisici

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

•Pochi dati scientifici disponibili sulla suscettibilità dei lavoratori minori ai CEM

•Esposizione cumulativa più lunga e possibilità di una maggiore suscettibilità del sistema nervoso?

•La Direttiva sui CEM non fornisce nè valori limite o valori d'azione, nè altre indicazioni specifiche

•Può essere applicata la Direttiva 94/33/CE del 22 Giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, recepita in Italia nel 1996, in cui vengono specificamente citati i “lavori comportanti rischi elettrici di alta tensione ” (Allegato II)?

•Normative nei diversi paesi?

•Problema probabilmente limitato dal punto di vista pratico: nella maggioranza delle attività ad alta esposizione vi sono pochi minorenni (se ve ne sono)

Lavoratori minori

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

QUALE

SORVEGLIANZA SANITARIA?

viene definita in funzione dei risultati della valutazione dei rischi!

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI

IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI AL LAVORO

TECHNICAL AND ETHICAL GUIDELINES

FOR WORKERS’ HEALTH

SURVEILLANCE

(ILO, 1998)

CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE FINALITÀ, PRINCIPI E

MODALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

INTERNATIONAL CODE

OF ETHICS FOR OCCUPATIONAL

HEALTH PROFESSIONALS

(ICOH, 2002)

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Si dovranno prevedere esami biologici ed altri accertamenti sulla base

della loro validità e rilevanza nel proteggere la salute del lavoratore

interessato, tenendo in dovuto conto la loro sensibilità, la loro specificità

ed il loro valore predittivo. Gli OML non dovranno basarsi su esami o

accertamenti non affidabili o con scarso valore predittivo in rapporto alle

caratteristiche del lavoro svolto.

(Codice Etico ICOH, Art. 39, comma 1).

SORVEGLIANZA SANITARIA

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Art. 2, comma 2

“Sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla

tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione

all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle

modalita' di svolgimento dell'attività lavorativa

D.LGS. 81/08, TITOLO I, CAPO I, ART. 2

SORVEGLIANZA SANITARIA

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41, comma 1.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE:

NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHÉ DALLE INDICAZIONI

FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CUI ALL’ART. 6;

QUALORA IL LAVORATORE NE FACCIA RICHIESTA E LA STESSA SIA RITENUTA DAL

MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI.

D.LGS. 81/08, ART. 41, COMMA 1

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 185, comma 1

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene

svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata

dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai rispettivi

capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del

rischio …..

D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO I, ART. 185

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Capo IV del Titolo VIII:

- è mirato alla protezione dagli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla

circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di

contatto, oltre che da alcune tipologie di effetti indiretti quali l’interferenza

elettromagnetica con dispositivi elettromedicali.

particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i lavoratori

particolarmente sensibili al rischio dei (art. 209)

non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali

mancano dati scientifici adeguati che comprovino un nesso di causalità, né i rischi

da contatto con i conduttori in tensione

D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 206

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 211, comma 1.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma

una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico

competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente

sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati

della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre

contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico

competente

D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 211

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 211, comma 2

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo182, sono

tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e'

stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo

208, comma 2, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo

209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati

e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza

D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 211

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Non esistono, al momento attuale, indicazioni condivise a livello

internazionale per un efficace protocollo per la sorveglianza sanitaria

dei lavoratori professionalmente esposti ad EMF

Allo stato attuale delle conoscenze, non risultano esistere, per

l’esposizione ad ELF o alle IF, indicatori specifici di effetto biologico

precoce, che possano essere applicati per il controllo dei lavoratori

esposti.

Su questa premessa, la SS ed il controllo medico debbono comprendere

un’accurata anamnesi e visita medica.

La visita preventiva in particolare, ma anche le successive visite

periodiche debbono essere principalmente volte alla ricerca

dell’esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità

SORVEGLIANZA SANITARIA

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

SORVEGLIANZA SANITARIA

• Visita preventiva per tutti i lavoratori esposti

• Visita periodica annuale per i lavoratori individuati

come particolarmente sensibili

• Visita periodica annuale per operatori addetti alla RM

(DM 2/8/91)

• Controllo medico (con eventuali ripetizioni successive)

per i lavoratori con livello di esposizione superiore al

valore di azione alla RM come definiti dal DM 2/8/91

(da: LI AIRM/SIMLII, 2012)

TIPO DI

ESPOSIZIONE

ACCERTAMENTI

PREVENTIVI

ACCERTAMENTI

PERIODICI

CONTROLLO

MEDICO**

(sovraesposizione)

Campi Magnetici statici

e variabili

Visita medica

Questionario

anamnestico per

impianti attivi e non

attivi

ECG

Visita medica

Questionario

anamnestico per

impianti attivi e non

attivi

Visita medica

ECG

ELF e IF Visita medica

Questionario

anamnestico per

impianti attivi e non

attivi

ECG

Visita medica

Questionario

anamnestico per

impianti attivi e non

attivi

Visita medica

ECG

RF e MO Visita medica

Questionario

anamnestico per

impianti attivi e non

attivi

Visita medica

Questionario

anamnestico per

impianti attivi e non

attivi

Visita medica

Esame cristallino

(da: LI AIRM/SIMLII, 2012)

a) Soggetti portatori di:Schegge o frammenti metallici

Clip vascolari e stent

Valvole cardiache

Pacemaker cardiaci e defibrillatori impiantati

Pompe di infusione di insulina o altri farmaci

Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito

Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali

Distrattori della colonna vertebrale

Altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di

qualunque tipo

Corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma)

Derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci

Protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi

correttivi articolari etc.), viti, chiodi, filo etc.

Espansori mammari ed altre protesi

b) Stato di gravidanza

c) Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici

d) Soggetti con infarto del miocardio recente e con talune patologie

del sistema cardiovascolare

Soggetti potenzialmente a particolare sensibilità (da: LI AIRM/SIMLII, 2012)

CONCLUSIONI (1)

allo stato attuale delle conoscenze, non risultano esistere, per

l’esposizione a CEM, indicatori specifici di effetto biologico precoce, che

possano essere applicati per il controllo dei lavoratori esposti

non esistono, al momento attuale, indicazioni condivise a livello

internazionale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per un efficace

protocollo professionalmente esposti ad EMF

la visita preventiva in particolare, ma anche le successive visite

periodiche debbono essere principalmente volte alla ricerca

dell’esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità (lavoratori

particolarmente a rischio)

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

CONCLUSIONI (1)

Lavoratori particolarmente a rischio: anche se su alcune questioni esiste una

concordanza (es. sui pacemakers o i dispositivi metallici impiantabili), manca una

definizione integrale condivisa

L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su base

individuale, talvolta non semplice

Lavoratrici gestanti: assenza di limiti specifici, scarsi dati scientifici; Direttiva

92/85/CEE sull'introduzione di misure per promuovono il miglioramento della

sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e delle donne che

hanno recentemente partorito o che allattano

Lavoratori minorenni: scarsi dati scientifici; assenza di limiti specifici

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

CONCLUSIONI (2a)

Datore di lavoro: ruolo centrale, formale, nella

gestione dei “gruppi particolarmente a rischio”:

valutazione finale dell'esposizione e del rischio;

eliminazione o riduzione del rischio CEM-correlato

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Un ruolo cardine è giocato dal medico del lavoro:

le condizioni che predispongono a “necessità particolari” sono

prevalentemente mediche

la valutazione del rischio deve tener conto delle “opportune

informazioni ricavate dalla sorveglianza sanitaria” e, nel caso in

cui venga individuato un danno alla salute derivante

dall'esposizione a CEM, bisogna attuare una rivalutazione

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

CONCLUSIONI (2b)

i dati scientifici e le indicazioni operative sono attualmente deficitari, e

non forniscono sufficiente supporto al medico del lavoro per

fronteggiare adeguatamente il problema della sorveglianza sanitaria e

della definizione dei gruppi con particolari necessità di protezione

(lavoratori particolarmente a rischio)

è in corso un grosso sforzo per adottare misure armonizzate e condivise

sulla valutazione del rischio da CEM e sulle misure di protezione, ma

minore impegno per armonizzare la “gestione medica”; a livello

nazionale, nuove indicazioni in arrivo

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

EFFETTI AVVERSI A LUNGO TERMINE (SOSPETTATI)

Possibili carcinogeni (IARC 2B) leucemia infantile;

Minore evidenza leucemia nei lavoratori, tumore cerebrale; Sclerosi

Laterale Amiotrofica; malattia di Alzheimer

Possibili carcinogeni (IARC 2B); necessità di ulteriori ricerche su alcuni

tumori a lenta crescita (meningiomi, neurinomi dell'acustico) per

utilizzatori di cellulare in modo molto prolungato e da lungo tempo

RF

ELF

Fabriziomaria Gobba,

Università di Modena e Reggio Emilia

Fabriziomaria Gobba: [email protected]

ELF-MF exposure in two workers engaged in different tasks (sewing

machine worker and substation electrician): in both TWA is 0.38 T

APPROPRIATE EXPOSURE METRIC?

Campi elettromagnetici: esposizione

professionale, rischi e orientamenti per la

sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Parte 3bis: Orientamenti per la SS

Fabriziomaria GobbaCattedra di Medicina del Lavoro

Scuola di Specializzazione in Medicina del LavoroScientific Committee on Radiation and Work ICOH

Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica

Università di Modena e Reggio Emilia

GIORNATE FIORENTINE

DI MEDICINA DEL LAVORO

2012

Il Titolo VIII, (6 Capi), è specificamente riferito agli Agenti

fisici. Di interesse specifico sono:

Capo I, che prevede una serie di disposizioni generali

(valutazione dei rischi da agenti fisici, misure di prevenzione,

informazione e formazione, sorveglianza sanitaria)

Capi IV e V, che contengono in modo più specifico le attività

per la protezione dai rischi rispettivamente da campi

elettromagnetici (CEM) e da radiazioni ottiche artificiali (ROA)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI(n. 7 artt.: 180 - 186)

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il

rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi

elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e

le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la

sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività

comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle

comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle

comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per

quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il

capo V.

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata

unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive

modificazioni

Capo I Disposizioni Generali

Il datore di lavoro (DDL) deve effettuare una valutazione di tutti i rischi

da esposizione ad agenti fisici (quindi anche quelli da CEM e ROA)

con cadenza almeno quadriennale.

La valutazione deve essere tempestivamente ripetuta nel caso

possano esservi mutamenti, oppure i risultati della sorveglianza

sanitaria ne indichino l’opportunità.

(Art. 181)

Capo I Disposizioni Generali

La valutazione deve essere effettuata:

“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone

prassi.” (art. 181, comma 1)

da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e

protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (art. 181

comma 2)

Cosa si intende per “personale qualificato nell’ambito del

servizio di prevenzione e protezione in possesso di

specifiche conoscenze in materia”?

Normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un

corso di qualificazione, conclusosi con una valutazione positiva e

documentabile dell’apprendimento

Informazioni utili al fine di accertare le “specifiche conoscenze in

materia” possono essere ritenute le seguenti: tipologia di

formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione,

eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum

professionale

(Da: FAQ Ag Fisici, Coord Tecn Interregion, aggiornam 2010)

Indicazioni sui requisiti professionali del “personale

qualificato”per la valutazione dei CEM, che potrebbero

orientare la scelta del datore di lavoro sono contenute

nel documento “La figura professionale dell’esperto

nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (0

Hz–300 GHz) e da radiazione ottica coerente e

incoerente” redatto a cura della CIIP (Consulta

Interassociativa Italiana per la Prevenzione) e

disponibile sul sito web della Consulta medesima

(http://www.ospedalesicuro.eu/).

Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale del

“personale qualificato”per la valutazione delle ROA, che

potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono

contenute nei documenti “La figura professionale dell’esperto

nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (0 Hz–300

GHz) e da radiazione ottica coerente e incoerente” e “Profili

professionali degli Esperti per la valutazione delle radiazioni

ottiche non coerenti-ERO e coerenti-ASL/TSL” redatti a cura

della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la

Prevenzione) e disponibili sul sito web della Consulta

medesima (http://www.ospedalesicuro.eu/) che, in particolare

definiscono i profili professionali dell’Esperto nella valutazione

dei rischi derivanti da Radiazioni Ottiche non coerenti (ERO),

dell’Addetto alla Sicurezza Laser in ambito sanitario (ASL) e del

Tecnico per la Sicurezza Laser negli ambiti industriali, di

ricerca e nei settori civili e ambientali (TSL)

Capo I Disposizioni Generali

Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed

adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono

essere riportante nel DVR.

Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una

valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”

(art. 181, comma 3).

Alla luce del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata

e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un

agente fisico ?

Il Documento che riporta la Valutazione del rischio (come

previsto in generale dall’art. 28 e in particolare per gli agenti

fisici dall’art. 181 che rimanda a sua volta agli artt. 190

(rumore), 202 (vibrazioni), 209 (campi elettromagnetici) e 216

(radiazioni ottiche artificiali) va sostanzialmente inteso come

una parte del più complessivo Documento (scritto) di

valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza

misurazioni, redatta dal personale qualificato), da conservarsi

in azienda anche a disposizione dell’organo di vigilanza

Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e

protezione già in essere ed indicare il programma delle

misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei

livelli di salute e sicurezza con le relative procedure

aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono

provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in

possesso di adeguate competenze e poteri

Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti

elementi:

1. data/e di effettuazione della valutazione, con o senza

misurazioni, dell’agente fisico;

2. dati identificativi del personale qualificato che ha

provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di

lavoro;

3. dati identificativi del medico competente (se ed in

quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e del R-SPP

che hanno partecipato alla valutazione del rischio;

4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei

lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1,

modalità della loro consultazione e informazione;

5. dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.:

eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data)

accertandosi che riporti (o integrando tali informazioni

se mancanti):

•quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico

articolato per fasce di rischio e individuazione su

piantina delle aree a rischio;

•valutazione della presenza di rischi potenzianti

(ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro

estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o

infiammabili,…) e di approfondimenti specifici per

singolo agente fisico (es.: valutazione dell’efficienza e

dell’efficacia dei DPI uditivi);

•valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori

particolarmente sensibili, alla differenza di genere,

all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia

contrattuale;

6. programma delle misure tecniche e organizzative

ritenute opportune per eliminare o ridurre il rischio da

esposizione all’agente fisico individuate a seguito

della valutazione, con l’indicazione della tempistica,

delle modalità e delle figure aziendali preposte alla

loro attuazione

1-Premessa

•Obiettivo della valutazione

•Luogo e data della valutazione

•Caratterizzazione del luogo di lavoro con

individuazione degli apparati in grado di emettere campi

elettromagnetici e delle posizioni di lavoro (layout)

•Definizione delle principali caratteristiche delle

sorgenti di campo e in particolare potenza e frequenza

di emissione

•Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati

•Eventuale dimostrazione di giustificazione

dell’apparato.

Cosa deve riportare la Relazione Tecnica:

CEM

Cosa deve riportare la Relazione Tecnica

1.1 - Nel caso siano effettuate misurazioni:

Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro,

tempi di esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato

durante le fasi che comportano esposizione ai CEM

Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti dell’ultima

taratura;

Posizioni di misura

Condizioni della sorgente durante la misura. Le misure devono essere

effettuate nelle condizioni di utilizzo della macchina più sfavorevoli tra

quelle operative, e laddove ciò non sia possibile nelle diverse modalità

operative. In ogni caso le condizioni in cui sono state prese le misure

(posizione dell’operatore, posizione degli altri lavoratori oltre l’operatore,

tempo speso nelle postazioni, operazioni, manutenzione e riparazione a

distanze dalle sorgenti inferiori a quelle raccomandate dalle istruzioni

delle ditte fabbricanti, ecc.) devono essere descritte con il massimo

dettaglio.

Durata delle misure

Cosa deve riportare la Relazione Tecnica

2-Risultati delle misure/dei calcoli

Valori misurati e/o calcolati

Incertezza

Indicazione della natura della grandezza misurata o calcolata (valore di

picco/rms, media spaziale/temporale, ecc.

In relazione al tipo di sorgente ed alla utilizzazione dei risultati, può

essere opportuno elaborare questi ultimi in modo da poterli

presentare in termini di:

Andamenti temporali dei valori globali a banda larga in funzione del

tempo e/o della distanza dalla sorgente;

Spettri di frequenza;

Risultati di analisi puntuali in ambienti/locali particolari (nei pressi di hot

spots, feeders, commutatori, ambienti chiusi, ecc.)

Cosa deve riportare la Relazione Tecnica

3-Conclusioni con indicazione delle misure di prevenzione e protezione

Sono qui da riportare i livelli di rischio identificati (si raccomanda di indicare i

dati di esposizione individuali) e gli interventi suggeriti (strutturali e/o

procedurali) nonché la descrizione della segnaletica da apporre nei vari

ambienti.

Il Documento redatto a conclusione della valutazione del rischio sulla base

della Relazione Tecnica deve essere datato e contenere quanto indicato

all’art.28 comma 2 ed in particolare il piano delle azioni per la riduzione del

rischio.

Capo I Disposizioni Generali

Le misure previste debbono essere tali da:

eliminare o ridurre al minimo il rischio da agenti fisici (di cui i CEM e le

ROA sono parte) (art. 182, comma 1),

garantire che vengano rispettati i valori limite di esposizione (definiti,

però, nei successivi Capi IV e V).

Le misure previste dall’art. 182 devono tenere conto anche delle

“esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili

al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art. 183).

Capo I Disposizioni Generali

I lavoratori esposti a rischi fisici, debbono essere informati e formati su:

risultati della valutazione,

sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all’esposizione,

sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi,

sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria,

sulle procedure di lavoro adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione, inclusa la segnaletica relativa,

sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie.

(Art. 184)

Capo I Disposizioni Generali

Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed

adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono

essere riportante nel DVR.

Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una

valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”

(art. 181, comma 3).

I Capi IV e V del titolo VIII:

Le disposizioni specifiche

Le misure indicate finora costituiscono delle disposizioni generali, e si

riferiscono aspecificamente a tutti i rischi fisici.

I Capi VI e V, invece, prendono in considerazione in modo specifico i

CEM e le ROA.

La normativa affronta i CEM e le ROA in modo sostanzialmente

simmetrico

Entrata in vigore delle norme:

• il Capo V del Titolo VIII, sulle RO è già in vigore

• l’entrata in vigore del Capo IV sui CEM è stata

ulteriormente procrastinata al 2013.

Ma, secondo un orientamento diffuso, esplicitato

dal Comitato Tecnico Interregionale, l’obbligo di

valutazione dei rischi da CEM, previsto nel Capo

I, sarebbe già in vigore.

Il Capo IV costitusce il recepimento in Italia della

Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

Capo IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (n. artt.: 206 - 212)

DIRETTIVA 2004/40/CE

“Sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

(campi elettromagnetici)

diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della

direttiva 89/391/CEE

Article 1

Article 13(1) of Directive 2004/40/EC is hereby amended as follows:

"1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and

administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than

30 April 2012. They shall forthwith inform the Commission thereof. (Direttiva

2008/46/CE, pubblicata il 26/04/08)

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Non oggetto di specifici riferimenti nel D.P.R. 303/56, nè nei D.

Lgs 277/91 e 626/94, al rischio da esposizione professionale ai

CEM viene dedicato un intero Capo, il Capo IV, del Testo Unico

NB: In realtà la esposizione lavorativa ai CEM era

oggetto di uno specifico D. Lgs, il 257/07,

pubblicato sulla G.U. dell’11 gennaio 2008 che,

però, è superato dall’attuale D. Lgs 81/08

Quali frequenze sono comprese: 0 Hz - 300 GHz (campi statici -

radiofrequenze) (art. 207)

Quali rischi riguarda:

- riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti

agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano

derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di

energia e da correnti di contatto, e da alcune tipologie di effetti

indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi

elettromedicali (artt. 207 e 209);

- particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i

lavoratori particolarmente sensibili al rischio dei (art. 209)

Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI

Quali rischi non riguarda:

- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i

quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino

un nesso di causalità

- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)

Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI

QUALI

“LAVORATORI PARTICOLARMENTE

SENSIBILI AL RISCHIO”?

ELENCO DI SOGGETTI E DI SITUAZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE

CHE POSSONO COMPORTARE CONDIZIONI DI MAGGIORE

SUSCETTIBILITA’ AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Fonte: Coordinamento Interregionale; lista non esaustiva

A) SOGGETTI PORTATORI DI :

SCHEGGE O FRAMMENTI METALLICI

CLIPS SU ANEURISMI (VASI SANGUIGNI), AORTA, CERVELLO

VALVOLE CARDIACHE

STENTS

DEFIBRILLATORI IMPIANTATI

DISTRATTORI DELLA COLONNA VERTEBRALE

POMPA DI INFUSIONE DI INSULINA O ALTRI FARMACI

PACE MAKER CARDIACI

CORPI METALLICI NEL CONDOTTO UDITIVO O IMPIANTI PER UDITO

NEUROSTIMOLATORI, ELETTRODI IMPIANTATI NEL CERVELLO O SUBDURALI

ALTRI TIPI DI STIMOLATORI O APPARECCHIATURE ELETTRICHE O ELETTRONICHE

CORPI INTRAUTERINI (AD ESEMPIO SPIRALE O DIAFRAMMA)

DERIVAZIONE SPINALE O VENTRICOLARE, CATETERI CARDIACI

PROTESI METALLICHE (PER PREGRESSE FRATTURE, INTERVENTI CORRETTIVI ARTICOLARI

ETC.), VITI, CHIODI, FILO ETC.

ESPANSORI MAMMARI

PROTESI PENIENE

ALTRE PROTESI (DA VALUTARE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE)

ELENCO DI SOGGETTI E DI SITUAZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE

CHE POSSONO COMPORTARE CONDIZIONI DI MAGGIORE

SUSCETTIBILITA’ AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Fonte: Coordinamento Interregionale; lista non esaustiva

B) STATO DI GRAVIDANZA

C) SOGGETTI CON PATOLOGIE DEL SNC (IN PARTICOLARE

EPILETTICI)

D) SOGGETTI CON INFARTO RECENTE DEL MIOCARDIO E CON

PATOLOGIE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

E) SOGGETTI OPERATI DI CATARATTA (SOLO PER CAMPO

MAGNETICO STATICO)

Il Datore di lavoro provvede affinchè venga effettuata una

valutazione dei rischi da CEM, da condursi in accordo con

specifiche norme tecniche del CENELEC (attualmente non ancora

licenziate) o, in loro assenza, secondo Linee Guida della

Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione o del CEI

Tale valutazione comprende, quando necessario, misure o calcoli

dei livelli di CEM, e deve essere effettuata da “personale

qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in

possesso di specifiche conoscenze in materia”

Il DLGS 81 definisce dei:

- Valori d’azione (VA)

- Valori limite di esposizione (VL),

Il valore numerico varia in funzione della frequenza

(art. 215, All. XXXVII parte 1 e parte 2)

Sulla base dei risultati della valutazione dell’esposizione, anche

tenendo conto dei VA e dei VL, si decide se, e quali, misure di

prevenzione e protezione debbano essere adottate

Nel caso la condizione espositiva non comporti rischi per la salute,

la valutazione del rischio può concludersi con una giustificazione

delle motivazioni che non rendono necessari ulteriori

approfondimenti o interventi

GIUSTIFICAZIONE interruzione del processo valutativo in caso

di assenza di rischio o di sua palese trascurabilità

Tale comportamento è applicabile alle sole situazioni poste ben al

di sotto dei valori di riferimento

(normalmente: significativamente inferiori ai valori di azione)

DOVE CI SI POSSONO ATTENDERE ESPOSIZIONI

A LIVELLI ELEVATI DI CEM? (da CENELEC modificato)

TIPO DI IMPIANTO

ELETTROLISI INDUSTRIALE SIA CORRENTI ALTERNATE CHE CONTINUE

SALDATURA E FUSIONE ELETTRICHE

RISCALDAMENTO A INDUZIONE

RISCALDAMENTO DIELETTRICO

SALDATURA DIELETTRICA

MAGNETIZZATORI/SMAGNETIZZATORI

INDUSTRIALI

INCLUSI IMPIANTI PER CANCELLAZIONE DI

NASTRI,ATTIVATORI/DISATTIVATORI MAGNETICI

DI SISTEMI ANTITACCHEGGIO

SPECIFICHE LAMPADE ATTIVATE A RF

DISPOSITIVI A RF PER PLASMA

APPARECCHIATURE PER DIATERMIA TUTTI GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI

CHE UTILIZZANO SORGENTI RF CON POTENZA

MEDIA EMESSA ELEVATA (>100 MW)

SISTEMI ELETTRICI PER LA RICERCA DI

DIFETTI NEI MATERIALI

DOVE CI SI POSSONO ATTENDERE ESPOSIZIONI

A LIVELLI ELEVATI DI CEM? (da CENELEC modificato)

TIPO DI IMPIANTO

RADAR RADAR PER IL CONTROLLO DEL

TRAFFICO AEREO, MILITARE,

METEREOLOGICI

TRASPORTI AZIONATI ELETTRICAMENTE: TRENI E TRAM

TUTTI GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER

APPLICAZIONI CON RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

O DI CORRENTE

ELETTROBISTURI, STIMOLATORI

MAGNETICI TRANSCRANICI,

TOMOGRAFI RM, ECC

ESSICCATOI E FORNI INDUSTRIALI A MICROONDE

ANTENNE DELLE STAZIONI RADIO BASE

GENERAZIONE/DISTRIBUZIONE/TRASFORMAZIONE

DELL’ENERGIA ELETTRICA

Nei casi in cui il rischio non possa essere considerato assente o,

comunque, trascurabile, debbono essere definite, descritte in uno

specifico programma d’azione e messe in atto, le necessarie misure

volte ad eliminare o, almeno, ridurre al minimo il rischio

Il programma va definito “Tenuto conto del progresso tecnico e della

disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi

derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o

ridotti al minimo” (Art. 182, comma 1)

Esempi:

riprogettazione ambienti

sostituzione di attrezzature o alla loro schermatura

adozione di specifici Dispostivi di Protezione Individuale (DPI)

Altro fondamentale obbligo dei Datori di lavoro è quello di

un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori e dei

loro rappresentanti su:

potenziali rischi da esposizione ai CEM

le condizioni di maggiore suscettibilità

risultati della valutazione dei rischi

procedure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i

rischi, incluso il corretto utilizzo dei DPI

le modalità per individuare e segnalare eventuali effetti

avversi per la salute

sulla sorveglianza sanitaria

A partire da quale livello di rischio scatta l’obbligo di un’adeguata

informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti?

Tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati valori

di rischio, quanto invece alla “presenza” del rischio

1: all’impossibilità a poter “giustificare” un mancato approfondimento

della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presenza di un rischio

che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi

particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione

2: in tutti i casi in cui l’esposizione possa essere superiore a quella

della popolazione generale (Comitato Tecnico Interregionale)

Campi statici (0 Hz)

ELF (>0 - 300 Hz)

Frequenze Intermedie (> 300 Hz - 100kHz)

RF (> 100kHz - 300 GHz)

IR

VISIBILE

UV

RADIAZIONI IONIZZANTI