Upload
vuongtuyen
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Campi elettromagnetici: esposizione
professionale, rischi e orientamenti per la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Parte 3: Orientamenti per la SS
Fabriziomaria GobbaCattedra di Medicina del Lavoro
Scuola di Specializzazione in Medicina del LavoroScientific Committee on Radiation and Work ICOH
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
Università di Modena e Reggio Emilia
GIORNATE FIORENTINE
DI MEDICINA DEL LAVORO
2012
Le radiazioni sono incluse nel Titolo VIII, specificamente riferito
agli Agenti fisici
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Titolo VIII, (6 Capi), è specificamente riferito agli Agenti fisici. Di
interesse specifico sono:
Capo I, che prevede una serie di disposizioni generali (valutazione
dei rischi da agenti fisici, misure di prevenzione, informazione e
formazione, sorveglianza sanitaria)
Capo IV, che contiee in modo più specifico le attività per la
protezione dai rischi da campi elettromagnetici (CEM)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI(n. 7 artt.: 180 - 186)
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore,
gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le
radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche
che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti
esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a
vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a
radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata
unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive
modificazioni
Capo I Disposizioni Generali
Il datore di lavoro (DDL) deve effettuare una valutazione di tutti i rischi da
esposizione ad agenti fisici (quindi anche quelli da CEM e ROA) con
cadenza almeno quadriennale.
La valutazione deve essere tempestivamente ripetuta nel caso possano
esservi mutamenti, oppure i risultati della sorveglianza sanitaria ne
indichino l’opportunità.
(Art. 181)
Capo I Disposizioni Generali
La valutazione deve essere effettuata:
“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone
prassi.” (art. 181, comma 1)
da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (art. 181
comma 2)
Capo I Disposizioni Generali
Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono
essere riportante nel DVR.
Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una
valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”
(art. 181, comma 3).
Capo I Disposizioni Generali
Le misure previste debbono essere tali da:
eliminare o ridurre al minimo il rischio da agenti fisici (di cui i CEM e le
ROA sono parte) (art. 182, comma 1),
garantire che vengano rispettati i valori limite di esposizione (definiti,
però, nei successivi Capi IV e V).
Le misure previste dall’art. 182 devono tenere conto anche delle
“esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art. 183).
Capo I Disposizioni Generali
I lavoratori esposti a rischi fisici, debbono essere informati e formati su:
risultati della valutazione,
sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all’esposizione,
sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi,
sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria,
sulle procedure di lavoro adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione, inclusa la segnaletica relativa,
sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie.
(Art. 184)
Capo I Disposizioni Generali
Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono
essere riportante nel DVR.
Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una
valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”
(art. 181, comma 3).
I Capi IV e V del titolo VIII:
Le disposizioni specifiche
Le misure indicate finora costituiscono delle disposizioni generali, e si
riferiscono aspecificamente a tutti i rischi fisici.
I Capi VI e V, invece, prendono in considerazione in modo specifico i CEM e
le ROA.
La normativa affronta i CEM e le ROA in modo sostanzialmente simmetrico
Entrata in vigore delle norme:
• il Capo V del Titolo VIII, sulle RO è già in vigore
• l’entrata in vigore del Capo IV sui CEM è stata
ulteriormente procrastinata al 2013.
Ma, secondo un orientamento diffuso, esplicitato dal
Comitato Tecnico Interregionale, l’obbligo di
valutazione dei rischi da CEM, previsto nel Capo I,
sarebbe già in vigore.
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Non oggetto di specifici riferimenti nel D.P.R. 303/56, nè
nei D. Lgs 277/91 e 626/94, al rischio da esposizione
professionale ai CEM viene dedicato un intero Capo, il
Capo IV, del Testo Unico
NB:
In realtà la esposizione lavorativa ai CEM era oggetto
di uno specifico D. Lgs, il 257/07, pubblicato sulla G.U.
dell’11 gennaio 2008 che, però, è superato dall’attuale
D. Lgs 81/08
Quali frequenze sono comprese:0 Hz - 300 GHz (campi statici -
radiofrequenze) (art. 207)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Il DLGS 81 definisce dei:
- Valori d’azione (VA)
- Valori limite di esposizione (VL),
Il valore numerico varia in funzione della frequenza
(art. 215, All. XXXVII parte 1 e parte 2)
Sulla base dei risultati della valutazione dell’esposizione, anche tenendo
conto dei VA e dei VL, si decide se, e quali, misure di prevenzione e
protezione debbano essere adottate
Nel caso la condizione espositiva non comporti rischi per la salute, la
valutazione del rischio può concludersi con una giustificazione delle
motivazioni che non rendono necessari ulteriori approfondimenti o
interventi
GIUSTIFICAZIONE interruzione del processo valutativo in caso di
assenza di rischio o di sua palese trascurabilità
Tale comportamento è applicabile alle sole situazioni poste ben al di
sotto dei valori di riferimento
(normalmente: significativamente inferiori ai valori di azione)
Quali rischi riguarda:
- riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti
agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano
derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di
energia e da correnti di contatto, e da alcune tipologie di effetti
indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi
elettromedicali (artt. 207 e 209);
- particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i
lavoratori particolarmente sensibili al rischio (art. 209)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Quali rischi non riguarda:
- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i
quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino
un nesso di causalità
- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Quali rischi non riguarda:
- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i
quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino
un nesso di causalità
- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CHI SONO I
“LAVORATORI PARTICOLARMENTE
SENSIBILI AL RISCHIO”?
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 29 Aprile 2004
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18esima Direttiva particolare ai
sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)
Introduce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dagli
effetti accertati dei CEM sulla salute, inclusi dei limiti di
esposizione e dei valori di azione
Il rispetto dei valori limite “garantisce che i lavoratori esposti ai
campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi
per la salute conosciuti” (Art. 2 b).
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Articolo 3. Valori limite di esposizione e valori di azione
La Direttiva introduce i valori limite di esposizione necessari per
proteggere i lavoratori dagli effetti accertati sulla salute dei CEM
Tuttavia, il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di azione
potrebbe non proteggere specifici gruppi di “lavoratori
particolarmente sensibili al rischio”
La 2004/40/CE non fornisce limiti o valori di azione per questi
lavoratori “con esigenze particolari”
DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 29 Aprile 2004
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18esima Direttiva particolare ai
sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
…………………………………………
(c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente a rischio;
(d) qualsiasi effetto indiretto, quale:
(i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
…………………………………………
(f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
Comma 5.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 89/391/CEE, (Obblighi
generali dei datori di lavoro), il datore di lavoro, in occasione della valutazione
dei rischi, deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
Articolo 4. Determinazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure
per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai
campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
…………………………………………
5. A norma dell'articolo 15 della Direttiva 89/391/CEE, il datore di
lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei
lavoratori particolarmente a rischio.
Articolo 5. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
non definiti nella Direttiva 2004/40/CE, né nel D.Lgs 81 !
attualmente manca una definizione esaustiva e condivisa dei lavoratori che possono essere considerati “particolarmente a rischio”
“LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO”
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:
definizione basata sulla conoscenza dei meccanismidell'induzione di effetti dannosi per la salute
EFFETTI DIRETTI
• Al momento attuale, i meccanismi in grado di indurre gli effetti avversi
considerati per la definizione delle misure di prevenzione sono la
induzione magnetica e l’effetto magnetomeccanico per i campi statici, il
flusso di ioni per le basse frequenze e la deposizione di energia, con
conseguente aumento della temperatura, per le radiofrequenze (EMF-
NET,2008, ICNIRP, 2009; R. Matthes, 2009)
• Tutti questi meccanismi possono indurre affetti acuti
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO :
definizione basata sulla conoscenza dei meccanismidell'induzione di effetti dannosi per la salute
EFFETTI INDIRETTI
Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ad effettiindiretti come:
• interferenza con attrezzature e dispositivi medici attivi(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositiviimpiantati)
• rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campimagnetici statici con induzione magnetica superiore adalcuni mT
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI
DANNOSI PER LA SALUTE
EFFETTI DIRETTI
• alcuni risultati scientifici suggeriscono che circa 5-10 ogni 100.000 persone siano particolarmente suscettibili alle aritmie da rientro (van Rongen et al, 2007; Matthes, UMEA 2009) o che i CEM potrebbero influenzare la suscettibilità alle convulsioni negli animali (Sung et al, 2003; Jeong et al, 2005) ma in questo campo i dati disponibili sono insufficienti
• su gruppi di lavoratori non vi sono adeguati dati scientifici su specifiche condizioni fisiologiche o patologiche che inducono un aumento significativo nella suscettibilità del soggetto agli effetti diretti
• Questi aspetti necessitano di approfondimento
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI
DANNOSI PER LA SALUTE
EFFETTI INDIRETTI:
Interferenza: è un meccanismo accertato degli effetti avversi dovuti
ai CEM; il rischio è legato alla possibile interferenza dei CEM con i
dispositivi medici impiantabili attivi, come i pacemakers
Anche altri meccanismi possono essere coinvolti nell'indurre effetti
indiretti, ad es l'effetto termico o l'effetto magnetomeccanico (e.g. van
Rongen et al, 2007), possibili ad es. nel caso di impianti o frammenti
ferromagnetici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Pacemaker cardiaci
Defibrillatori impiantabili
(ICD)
Impianti/ausilii elettronici
Impianti/ausilii attivati magneticamente
Sistemi di neurostimolazione
Stimolatori spinali
Stimolatori di crescita/ consolidamento osseo
Impianti cocleari, otologici o altri
Pompe a infusione insulinica o di altre sostanze
Ausilii impiantabili per infusione di farmaci
Qualsiasi tipo di protesi (oculari, peniene, etc...)
Protesi valvolari cardiache
Arti artificiali o protesi di arti
Stent, filtri o spirali metalliche
Shunt (spinali o intraventricolari)
Port e/o cateteri di accesso vascolare
Cateteri di Swan-Ganz o di termodiluizione
Cerotti medicati (Nicotina, Nitroglicerina)
Qualsiasi frammento o corpo estraneo metallico
Impianti di reti metalliche
Espansori tissutali (es. mammari)
Punti chirurgici metallici, clips, o suture metalliche
Protesi articolari (anca, ginocchio, etc...)
Chiodi, viti, placche (etc...) ossei/articolari
Dispositivi endouterini (spirale), diaframmi, etc.
Protesi o placche parziali
Tatuaggi o trucchi permanenti
Piercing
Impianti, dispositivi o oggetti che possono essere pericolosi e/o interferire con
i CEM (NB: non è una lista delle condizioni di maggior
rischio) (da MRIsafety.com, modificato)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
MECCANISMI DI INDUZIONE DEGLI EFFETTI
DANNOSI PER LA SALUTE
EFFETTI INDIRETTI:
Il rischio da possibile interferenza degli EMF con dispositivi medicali come
i pacemaker è ben noto
Tuttavia, altri dispositivi e, più in generale, qualunque dispositivo medico
impiantato, o frammento ferromagnetico, può costituire un rischio
Vari meccanismi possono essere implicati: la interferenza può giocare un
ruolo nel caso dei dispositivi attivi, ma anche altri, come l’effetto termico
(Hocking, Umea 2009) o quello magnetomeccanico (van Rongen et al, 2007, Matthes,
UMEA 2009), che possono essere interessati ad es. nel caso di impianti o
frammenti metallici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Le soglie variano a seconda del tipo specifico di dispositivo o di
frammento, dal tipo di campo, modalità e durata dell’esposizione etc.
L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su
base individuale del dispositivo o impianto specifico e dell'esposizione
al CEM specifico
Per una gestione corretta potrebbe essere necessaria una
collaborazione tra il medico competente ed altre figure con background
scientifico differente (es. competenze di tipo fisico e/o ingegneristiche)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Attualmente, le donne in gravidanza sono considerate
“lavoratori particolarmente a rischio”
Né la Direttiva sui CEM, né il D.Lgs 81 forniscono specifici
valori limite o valori di azione per le lavoratrici gravide
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:
LE DONNE IN GRAVIDANZA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Nel range delle ELF, le evidenze complessive riguardanti gli effetti sullo sviluppo e sulla riproduzione sono inadeguate (OMS, 2007), anche se viene riconosciuta la necessità di effettuare ulteriori ricerche sui campi elettrici indotti nelle donne gravide e nel feto, allo scopo di valutare se vi sia un potenziamento nell'induzione del campo elettrico durante la vita fetale (COST281; 2006)
Nel caso delle RF non è stato riconosciuto alcun fondato effetto dannoso sull'outcome riproduttivo (ICNIRP 2009), ma è considerato opportuno l'ulteriore sviluppo di modelli dosimetrici in bambini di diverse età e nelle donne gravide (COST281 seminario sulle EMF, 2006);
NB: sotto I livelli termici!
LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO:
LE DONNE IN GRAVIDANZA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
LETTERA DEL CAPO DELL'UNITA' DG EMPL/D/4
AL DIRETTORE TECNICO DEL CENELEC
Riferimento: Empl/D/4/TM/adg/D(2004)22661 –12.10.2004
“CEN, CENELEC ed ETSI devono tener conto dei valori limite e
dei valori di azione imposti dalla Direttiva 2004/40/CE. Questa
direttiva non prevede specifici valori limite o valori di azione per
le lavoratrici gravide. Pertanto, l'unico limite occupazionale e gli
unici valori di azione vincolanti sono quelli imposti dalla
Direttiva 2004/40/CE
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Riferimento: Empl/D/4/TM/adg/D(2004)22661 –12.10.2004
Naturalmente, secondo la Direttiva 92/85/CEE sull'introduzione di misure che
favoriscono il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti e delle donne che hanno recentemente partorito o che
allattano (decima direttiva particolare ai sensi dell'Articolo 16, paragrafo 1
della Direttiva 89/391/CEE), il datore di lavoro è obbligato a valutare
dettagliatamente ogni specifico rischio di esposizione delle lavoratrici
gravide, in particolare l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti, allo
scopo di decidere quali misure dovrebbero essere prese, compreso il
ricollocamento della lavoratrice interessata o la concessione di un
congedo (Articoli 4, 5 e 6 e Allegati I e II della Direttiva 92/85/CEE).
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Conformemente alla Direttiva 92/85/CEE, il datore di lavoro deve
valutare ogni specifico rischio di esposizione delle lavoratrici
gestanti, compresa l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti
(allegati I, A, 1)
Basandosi su questa valutazione del rischio, il datore di lavoro deve
proporre misure adeguate, compreso
- lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione
- la concessione di un congedo
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Allegato I A:
1. Agenti fisici, allorchè vengano considerati come agenti che comportano
lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in
particolare:
(a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
(b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi
(c) rumore
(d) radiazioni ionizzanti
(e) radiazioni non ionizzanti
(f) sollecitazioni termiche (caldo o freddo estremi)
(g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica o altri disagi fisici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
•Pochi dati scientifici disponibili sulla suscettibilità dei lavoratori minori ai CEM
•Esposizione cumulativa più lunga e possibilità di una maggiore suscettibilità del sistema nervoso?
•La Direttiva sui CEM non fornisce nè valori limite o valori d'azione, nè altre indicazioni specifiche
•Può essere applicata la Direttiva 94/33/CE del 22 Giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, recepita in Italia nel 1996, in cui vengono specificamente citati i “lavori comportanti rischi elettrici di alta tensione ” (Allegato II)?
•Normative nei diversi paesi?
•Problema probabilmente limitato dal punto di vista pratico: nella maggioranza delle attività ad alta esposizione vi sono pochi minorenni (se ve ne sono)
Lavoratori minori
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
QUALE
SORVEGLIANZA SANITARIA?
viene definita in funzione dei risultati della valutazione dei rischi!
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI
IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI AL LAVORO
TECHNICAL AND ETHICAL GUIDELINES
FOR WORKERS’ HEALTH
SURVEILLANCE
(ILO, 1998)
CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE FINALITÀ, PRINCIPI E
MODALITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
INTERNATIONAL CODE
OF ETHICS FOR OCCUPATIONAL
HEALTH PROFESSIONALS
(ICOH, 2002)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Si dovranno prevedere esami biologici ed altri accertamenti sulla base
della loro validità e rilevanza nel proteggere la salute del lavoratore
interessato, tenendo in dovuto conto la loro sensibilità, la loro specificità
ed il loro valore predittivo. Gli OML non dovranno basarsi su esami o
accertamenti non affidabili o con scarso valore predittivo in rapporto alle
caratteristiche del lavoro svolto.
(Codice Etico ICOH, Art. 39, comma 1).
SORVEGLIANZA SANITARIA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Art. 2, comma 2
“Sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attività lavorativa
D.LGS. 81/08, TITOLO I, CAPO I, ART. 2
SORVEGLIANZA SANITARIA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 41, comma 1.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA È EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE:
NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHÉ DALLE INDICAZIONI
FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CUI ALL’ART. 6;
QUALORA IL LAVORATORE NE FACCIA RICHIESTA E LA STESSA SIA RITENUTA DAL
MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI.
D.LGS. 81/08, ART. 41, COMMA 1
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 185, comma 1
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene
svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata
dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai rispettivi
capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del
rischio …..
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO I, ART. 185
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Capo IV del Titolo VIII:
- è mirato alla protezione dagli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla
circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di
contatto, oltre che da alcune tipologie di effetti indiretti quali l’interferenza
elettromagnetica con dispositivi elettromedicali.
particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i lavoratori
particolarmente sensibili al rischio dei (art. 209)
non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali
mancano dati scientifici adeguati che comprovino un nesso di causalità, né i rischi
da contatto con i conduttori in tensione
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 206
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 211, comma 1.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati
della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico
competente
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 211
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 211, comma 2
Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo182, sono
tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e'
stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo
208, comma 2, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo
209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati
e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza
D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 211
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Non esistono, al momento attuale, indicazioni condivise a livello
internazionale per un efficace protocollo per la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori professionalmente esposti ad EMF
Allo stato attuale delle conoscenze, non risultano esistere, per
l’esposizione ad ELF o alle IF, indicatori specifici di effetto biologico
precoce, che possano essere applicati per il controllo dei lavoratori
esposti.
Su questa premessa, la SS ed il controllo medico debbono comprendere
un’accurata anamnesi e visita medica.
La visita preventiva in particolare, ma anche le successive visite
periodiche debbono essere principalmente volte alla ricerca
dell’esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità
SORVEGLIANZA SANITARIA
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
• Visita preventiva per tutti i lavoratori esposti
• Visita periodica annuale per i lavoratori individuati
come particolarmente sensibili
• Visita periodica annuale per operatori addetti alla RM
(DM 2/8/91)
• Controllo medico (con eventuali ripetizioni successive)
per i lavoratori con livello di esposizione superiore al
valore di azione alla RM come definiti dal DM 2/8/91
(da: LI AIRM/SIMLII, 2012)
TIPO DI
ESPOSIZIONE
ACCERTAMENTI
PREVENTIVI
ACCERTAMENTI
PERIODICI
CONTROLLO
MEDICO**
(sovraesposizione)
Campi Magnetici statici
e variabili
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
ECG
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
ECG
ELF e IF Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
ECG
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
ECG
RF e MO Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
Questionario
anamnestico per
impianti attivi e non
attivi
Visita medica
Esame cristallino
(da: LI AIRM/SIMLII, 2012)
a) Soggetti portatori di:Schegge o frammenti metallici
Clip vascolari e stent
Valvole cardiache
Pacemaker cardiaci e defibrillatori impiantati
Pompe di infusione di insulina o altri farmaci
Corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito
Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali
Distrattori della colonna vertebrale
Altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di
qualunque tipo
Corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma)
Derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci
Protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi
correttivi articolari etc.), viti, chiodi, filo etc.
Espansori mammari ed altre protesi
b) Stato di gravidanza
c) Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici
d) Soggetti con infarto del miocardio recente e con talune patologie
del sistema cardiovascolare
Soggetti potenzialmente a particolare sensibilità (da: LI AIRM/SIMLII, 2012)
CONCLUSIONI (1)
allo stato attuale delle conoscenze, non risultano esistere, per
l’esposizione a CEM, indicatori specifici di effetto biologico precoce, che
possano essere applicati per il controllo dei lavoratori esposti
non esistono, al momento attuale, indicazioni condivise a livello
internazionale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per un efficace
protocollo professionalmente esposti ad EMF
la visita preventiva in particolare, ma anche le successive visite
periodiche debbono essere principalmente volte alla ricerca
dell’esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità (lavoratori
particolarmente a rischio)
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CONCLUSIONI (1)
Lavoratori particolarmente a rischio: anche se su alcune questioni esiste una
concordanza (es. sui pacemakers o i dispositivi metallici impiantabili), manca una
definizione integrale condivisa
L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su base
individuale, talvolta non semplice
Lavoratrici gestanti: assenza di limiti specifici, scarsi dati scientifici; Direttiva
92/85/CEE sull'introduzione di misure per promuovono il miglioramento della
sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e delle donne che
hanno recentemente partorito o che allattano
Lavoratori minorenni: scarsi dati scientifici; assenza di limiti specifici
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CONCLUSIONI (2a)
Datore di lavoro: ruolo centrale, formale, nella
gestione dei “gruppi particolarmente a rischio”:
valutazione finale dell'esposizione e del rischio;
eliminazione o riduzione del rischio CEM-correlato
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Un ruolo cardine è giocato dal medico del lavoro:
le condizioni che predispongono a “necessità particolari” sono
prevalentemente mediche
la valutazione del rischio deve tener conto delle “opportune
informazioni ricavate dalla sorveglianza sanitaria” e, nel caso in
cui venga individuato un danno alla salute derivante
dall'esposizione a CEM, bisogna attuare una rivalutazione
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
CONCLUSIONI (2b)
i dati scientifici e le indicazioni operative sono attualmente deficitari, e
non forniscono sufficiente supporto al medico del lavoro per
fronteggiare adeguatamente il problema della sorveglianza sanitaria e
della definizione dei gruppi con particolari necessità di protezione
(lavoratori particolarmente a rischio)
è in corso un grosso sforzo per adottare misure armonizzate e condivise
sulla valutazione del rischio da CEM e sulle misure di protezione, ma
minore impegno per armonizzare la “gestione medica”; a livello
nazionale, nuove indicazioni in arrivo
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
EFFETTI AVVERSI A LUNGO TERMINE (SOSPETTATI)
Possibili carcinogeni (IARC 2B) leucemia infantile;
Minore evidenza leucemia nei lavoratori, tumore cerebrale; Sclerosi
Laterale Amiotrofica; malattia di Alzheimer
Possibili carcinogeni (IARC 2B); necessità di ulteriori ricerche su alcuni
tumori a lenta crescita (meningiomi, neurinomi dell'acustico) per
utilizzatori di cellulare in modo molto prolungato e da lungo tempo
RF
ELF
Fabriziomaria Gobba,
Università di Modena e Reggio Emilia
Fabriziomaria Gobba: [email protected]
ELF-MF exposure in two workers engaged in different tasks (sewing
machine worker and substation electrician): in both TWA is 0.38 T
APPROPRIATE EXPOSURE METRIC?
Campi elettromagnetici: esposizione
professionale, rischi e orientamenti per la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Parte 3bis: Orientamenti per la SS
Fabriziomaria GobbaCattedra di Medicina del Lavoro
Scuola di Specializzazione in Medicina del LavoroScientific Committee on Radiation and Work ICOH
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
Università di Modena e Reggio Emilia
GIORNATE FIORENTINE
DI MEDICINA DEL LAVORO
2012
Il Titolo VIII, (6 Capi), è specificamente riferito agli Agenti
fisici. Di interesse specifico sono:
Capo I, che prevede una serie di disposizioni generali
(valutazione dei rischi da agenti fisici, misure di prevenzione,
informazione e formazione, sorveglianza sanitaria)
Capi IV e V, che contengono in modo più specifico le attività
per la protezione dai rischi rispettivamente da campi
elettromagnetici (CEM) e da radiazioni ottiche artificiali (ROA)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI(n. 7 artt.: 180 - 186)
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il
rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e
le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività
comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle
comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle
comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per
quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il
capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata
unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive
modificazioni
Capo I Disposizioni Generali
Il datore di lavoro (DDL) deve effettuare una valutazione di tutti i rischi
da esposizione ad agenti fisici (quindi anche quelli da CEM e ROA)
con cadenza almeno quadriennale.
La valutazione deve essere tempestivamente ripetuta nel caso
possano esservi mutamenti, oppure i risultati della sorveglianza
sanitaria ne indichino l’opportunità.
(Art. 181)
Capo I Disposizioni Generali
La valutazione deve essere effettuata:
“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone
prassi.” (art. 181, comma 1)
da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (art. 181
comma 2)
Cosa si intende per “personale qualificato nell’ambito del
servizio di prevenzione e protezione in possesso di
specifiche conoscenze in materia”?
Normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un
corso di qualificazione, conclusosi con una valutazione positiva e
documentabile dell’apprendimento
Informazioni utili al fine di accertare le “specifiche conoscenze in
materia” possono essere ritenute le seguenti: tipologia di
formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione,
eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum
professionale
(Da: FAQ Ag Fisici, Coord Tecn Interregion, aggiornam 2010)
Indicazioni sui requisiti professionali del “personale
qualificato”per la valutazione dei CEM, che potrebbero
orientare la scelta del datore di lavoro sono contenute
nel documento “La figura professionale dell’esperto
nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (0
Hz–300 GHz) e da radiazione ottica coerente e
incoerente” redatto a cura della CIIP (Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione) e
disponibile sul sito web della Consulta medesima
(http://www.ospedalesicuro.eu/).
Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale del
“personale qualificato”per la valutazione delle ROA, che
potrebbero orientare la scelta del datore di lavoro sono
contenute nei documenti “La figura professionale dell’esperto
nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (0 Hz–300
GHz) e da radiazione ottica coerente e incoerente” e “Profili
professionali degli Esperti per la valutazione delle radiazioni
ottiche non coerenti-ERO e coerenti-ASL/TSL” redatti a cura
della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la
Prevenzione) e disponibili sul sito web della Consulta
medesima (http://www.ospedalesicuro.eu/) che, in particolare
definiscono i profili professionali dell’Esperto nella valutazione
dei rischi derivanti da Radiazioni Ottiche non coerenti (ERO),
dell’Addetto alla Sicurezza Laser in ambito sanitario (ASL) e del
Tecnico per la Sicurezza Laser negli ambiti industriali, di
ricerca e nei settori civili e ambientali (TSL)
Capo I Disposizioni Generali
Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono
essere riportante nel DVR.
Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una
valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”
(art. 181, comma 3).
Alla luce del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata
e che cosa deve riportare la valutazione del rischio di un
agente fisico ?
Il Documento che riporta la Valutazione del rischio (come
previsto in generale dall’art. 28 e in particolare per gli agenti
fisici dall’art. 181 che rimanda a sua volta agli artt. 190
(rumore), 202 (vibrazioni), 209 (campi elettromagnetici) e 216
(radiazioni ottiche artificiali) va sostanzialmente inteso come
una parte del più complessivo Documento (scritto) di
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza
misurazioni, redatta dal personale qualificato), da conservarsi
in azienda anche a disposizione dell’organo di vigilanza
Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e
protezione già in essere ed indicare il programma delle
misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza con le relative procedure
aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri
Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti
elementi:
1. data/e di effettuazione della valutazione, con o senza
misurazioni, dell’agente fisico;
2. dati identificativi del personale qualificato che ha
provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di
lavoro;
3. dati identificativi del medico competente (se ed in
quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e del R-SPP
che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei
lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1,
modalità della loro consultazione e informazione;
5. dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.:
eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data)
accertandosi che riporti (o integrando tali informazioni
se mancanti):
•quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico
articolato per fasce di rischio e individuazione su
piantina delle aree a rischio;
•valutazione della presenza di rischi potenzianti
(ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro
estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o
infiammabili,…) e di approfondimenti specifici per
singolo agente fisico (es.: valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia dei DPI uditivi);
•valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori
particolarmente sensibili, alla differenza di genere,
all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia
contrattuale;
6. programma delle misure tecniche e organizzative
ritenute opportune per eliminare o ridurre il rischio da
esposizione all’agente fisico individuate a seguito
della valutazione, con l’indicazione della tempistica,
delle modalità e delle figure aziendali preposte alla
loro attuazione
1-Premessa
•Obiettivo della valutazione
•Luogo e data della valutazione
•Caratterizzazione del luogo di lavoro con
individuazione degli apparati in grado di emettere campi
elettromagnetici e delle posizioni di lavoro (layout)
•Definizione delle principali caratteristiche delle
sorgenti di campo e in particolare potenza e frequenza
di emissione
•Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati
•Eventuale dimostrazione di giustificazione
dell’apparato.
Cosa deve riportare la Relazione Tecnica:
CEM
Cosa deve riportare la Relazione Tecnica
1.1 - Nel caso siano effettuate misurazioni:
Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro,
tempi di esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato
durante le fasi che comportano esposizione ai CEM
Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti dell’ultima
taratura;
Posizioni di misura
Condizioni della sorgente durante la misura. Le misure devono essere
effettuate nelle condizioni di utilizzo della macchina più sfavorevoli tra
quelle operative, e laddove ciò non sia possibile nelle diverse modalità
operative. In ogni caso le condizioni in cui sono state prese le misure
(posizione dell’operatore, posizione degli altri lavoratori oltre l’operatore,
tempo speso nelle postazioni, operazioni, manutenzione e riparazione a
distanze dalle sorgenti inferiori a quelle raccomandate dalle istruzioni
delle ditte fabbricanti, ecc.) devono essere descritte con il massimo
dettaglio.
Durata delle misure
Cosa deve riportare la Relazione Tecnica
2-Risultati delle misure/dei calcoli
Valori misurati e/o calcolati
Incertezza
Indicazione della natura della grandezza misurata o calcolata (valore di
picco/rms, media spaziale/temporale, ecc.
In relazione al tipo di sorgente ed alla utilizzazione dei risultati, può
essere opportuno elaborare questi ultimi in modo da poterli
presentare in termini di:
Andamenti temporali dei valori globali a banda larga in funzione del
tempo e/o della distanza dalla sorgente;
Spettri di frequenza;
Risultati di analisi puntuali in ambienti/locali particolari (nei pressi di hot
spots, feeders, commutatori, ambienti chiusi, ecc.)
Cosa deve riportare la Relazione Tecnica
3-Conclusioni con indicazione delle misure di prevenzione e protezione
Sono qui da riportare i livelli di rischio identificati (si raccomanda di indicare i
dati di esposizione individuali) e gli interventi suggeriti (strutturali e/o
procedurali) nonché la descrizione della segnaletica da apporre nei vari
ambienti.
Il Documento redatto a conclusione della valutazione del rischio sulla base
della Relazione Tecnica deve essere datato e contenere quanto indicato
all’art.28 comma 2 ed in particolare il piano delle azioni per la riduzione del
rischio.
Capo I Disposizioni Generali
Le misure previste debbono essere tali da:
eliminare o ridurre al minimo il rischio da agenti fisici (di cui i CEM e le
ROA sono parte) (art. 182, comma 1),
garantire che vengano rispettati i valori limite di esposizione (definiti,
però, nei successivi Capi IV e V).
Le misure previste dall’art. 182 devono tenere conto anche delle
“esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori” (art. 183).
Capo I Disposizioni Generali
I lavoratori esposti a rischi fisici, debbono essere informati e formati su:
risultati della valutazione,
sui possibili rischi da esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e controindicazioni all’esposizione,
sulle modalità per individuare e segnalare gli effetti avversi,
sulle circostanze nelle quali hanno diritto a una sorveglianza sanitaria,
sulle procedure di lavoro adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione, inclusa la segnaletica relativa,
sull’uso corretto dei dispositivi di protezione e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie.
(Art. 184)
Capo I Disposizioni Generali
Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono
essere riportante nel DVR.
Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una
valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione”
(art. 181, comma 3).
I Capi IV e V del titolo VIII:
Le disposizioni specifiche
Le misure indicate finora costituiscono delle disposizioni generali, e si
riferiscono aspecificamente a tutti i rischi fisici.
I Capi VI e V, invece, prendono in considerazione in modo specifico i
CEM e le ROA.
La normativa affronta i CEM e le ROA in modo sostanzialmente
simmetrico
Entrata in vigore delle norme:
• il Capo V del Titolo VIII, sulle RO è già in vigore
• l’entrata in vigore del Capo IV sui CEM è stata
ulteriormente procrastinata al 2013.
Ma, secondo un orientamento diffuso, esplicitato
dal Comitato Tecnico Interregionale, l’obbligo di
valutazione dei rischi da CEM, previsto nel Capo
I, sarebbe già in vigore.
Il Capo IV costitusce il recepimento in Italia della
Titolo VIII D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Capo IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI
ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (n. artt.: 206 - 212)
DIRETTIVA 2004/40/CE
“Sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici)
diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE
Article 1
Article 13(1) of Directive 2004/40/EC is hereby amended as follows:
"1. The Member States shall bring into force the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than
30 April 2012. They shall forthwith inform the Commission thereof. (Direttiva
2008/46/CE, pubblicata il 26/04/08)
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Non oggetto di specifici riferimenti nel D.P.R. 303/56, nè nei D.
Lgs 277/91 e 626/94, al rischio da esposizione professionale ai
CEM viene dedicato un intero Capo, il Capo IV, del Testo Unico
NB: In realtà la esposizione lavorativa ai CEM era
oggetto di uno specifico D. Lgs, il 257/07,
pubblicato sulla G.U. dell’11 gennaio 2008 che,
però, è superato dall’attuale D. Lgs 81/08
Quali frequenze sono comprese: 0 Hz - 300 GHz (campi statici -
radiofrequenze) (art. 207)
Quali rischi riguarda:
- riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti
agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano
derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di
energia e da correnti di contatto, e da alcune tipologie di effetti
indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi
elettromedicali (artt. 207 e 209);
- particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i
lavoratori particolarmente sensibili al rischio dei (art. 209)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
Quali rischi non riguarda:
- la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i
quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino
un nesso di causalità
- i rischi da contatto con i conduttori in tensione (art. 207)
Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI
ELENCO DI SOGGETTI E DI SITUAZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE
CHE POSSONO COMPORTARE CONDIZIONI DI MAGGIORE
SUSCETTIBILITA’ AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fonte: Coordinamento Interregionale; lista non esaustiva
A) SOGGETTI PORTATORI DI :
SCHEGGE O FRAMMENTI METALLICI
CLIPS SU ANEURISMI (VASI SANGUIGNI), AORTA, CERVELLO
VALVOLE CARDIACHE
STENTS
DEFIBRILLATORI IMPIANTATI
DISTRATTORI DELLA COLONNA VERTEBRALE
POMPA DI INFUSIONE DI INSULINA O ALTRI FARMACI
PACE MAKER CARDIACI
CORPI METALLICI NEL CONDOTTO UDITIVO O IMPIANTI PER UDITO
NEUROSTIMOLATORI, ELETTRODI IMPIANTATI NEL CERVELLO O SUBDURALI
ALTRI TIPI DI STIMOLATORI O APPARECCHIATURE ELETTRICHE O ELETTRONICHE
CORPI INTRAUTERINI (AD ESEMPIO SPIRALE O DIAFRAMMA)
DERIVAZIONE SPINALE O VENTRICOLARE, CATETERI CARDIACI
PROTESI METALLICHE (PER PREGRESSE FRATTURE, INTERVENTI CORRETTIVI ARTICOLARI
ETC.), VITI, CHIODI, FILO ETC.
ESPANSORI MAMMARI
PROTESI PENIENE
ALTRE PROTESI (DA VALUTARE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE)
ELENCO DI SOGGETTI E DI SITUAZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE
CHE POSSONO COMPORTARE CONDIZIONI DI MAGGIORE
SUSCETTIBILITA’ AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Fonte: Coordinamento Interregionale; lista non esaustiva
B) STATO DI GRAVIDANZA
C) SOGGETTI CON PATOLOGIE DEL SNC (IN PARTICOLARE
EPILETTICI)
D) SOGGETTI CON INFARTO RECENTE DEL MIOCARDIO E CON
PATOLOGIE DEL SISTEMA CARDIOVASCOLARE
E) SOGGETTI OPERATI DI CATARATTA (SOLO PER CAMPO
MAGNETICO STATICO)
Il Datore di lavoro provvede affinchè venga effettuata una
valutazione dei rischi da CEM, da condursi in accordo con
specifiche norme tecniche del CENELEC (attualmente non ancora
licenziate) o, in loro assenza, secondo Linee Guida della
Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione o del CEI
Tale valutazione comprende, quando necessario, misure o calcoli
dei livelli di CEM, e deve essere effettuata da “personale
qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in
possesso di specifiche conoscenze in materia”
Il DLGS 81 definisce dei:
- Valori d’azione (VA)
- Valori limite di esposizione (VL),
Il valore numerico varia in funzione della frequenza
(art. 215, All. XXXVII parte 1 e parte 2)
Sulla base dei risultati della valutazione dell’esposizione, anche
tenendo conto dei VA e dei VL, si decide se, e quali, misure di
prevenzione e protezione debbano essere adottate
Nel caso la condizione espositiva non comporti rischi per la salute,
la valutazione del rischio può concludersi con una giustificazione
delle motivazioni che non rendono necessari ulteriori
approfondimenti o interventi
GIUSTIFICAZIONE interruzione del processo valutativo in caso
di assenza di rischio o di sua palese trascurabilità
Tale comportamento è applicabile alle sole situazioni poste ben al
di sotto dei valori di riferimento
(normalmente: significativamente inferiori ai valori di azione)
DOVE CI SI POSSONO ATTENDERE ESPOSIZIONI
A LIVELLI ELEVATI DI CEM? (da CENELEC modificato)
TIPO DI IMPIANTO
ELETTROLISI INDUSTRIALE SIA CORRENTI ALTERNATE CHE CONTINUE
SALDATURA E FUSIONE ELETTRICHE
RISCALDAMENTO A INDUZIONE
RISCALDAMENTO DIELETTRICO
SALDATURA DIELETTRICA
MAGNETIZZATORI/SMAGNETIZZATORI
INDUSTRIALI
INCLUSI IMPIANTI PER CANCELLAZIONE DI
NASTRI,ATTIVATORI/DISATTIVATORI MAGNETICI
DI SISTEMI ANTITACCHEGGIO
SPECIFICHE LAMPADE ATTIVATE A RF
DISPOSITIVI A RF PER PLASMA
APPARECCHIATURE PER DIATERMIA TUTTI GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI
CHE UTILIZZANO SORGENTI RF CON POTENZA
MEDIA EMESSA ELEVATA (>100 MW)
SISTEMI ELETTRICI PER LA RICERCA DI
DIFETTI NEI MATERIALI
DOVE CI SI POSSONO ATTENDERE ESPOSIZIONI
A LIVELLI ELEVATI DI CEM? (da CENELEC modificato)
TIPO DI IMPIANTO
RADAR RADAR PER IL CONTROLLO DEL
TRAFFICO AEREO, MILITARE,
METEREOLOGICI
TRASPORTI AZIONATI ELETTRICAMENTE: TRENI E TRAM
TUTTI GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER
APPLICAZIONI CON RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
O DI CORRENTE
ELETTROBISTURI, STIMOLATORI
MAGNETICI TRANSCRANICI,
TOMOGRAFI RM, ECC
ESSICCATOI E FORNI INDUSTRIALI A MICROONDE
ANTENNE DELLE STAZIONI RADIO BASE
GENERAZIONE/DISTRIBUZIONE/TRASFORMAZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Nei casi in cui il rischio non possa essere considerato assente o,
comunque, trascurabile, debbono essere definite, descritte in uno
specifico programma d’azione e messe in atto, le necessarie misure
volte ad eliminare o, almeno, ridurre al minimo il rischio
Il programma va definito “Tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o
ridotti al minimo” (Art. 182, comma 1)
Esempi:
riprogettazione ambienti
sostituzione di attrezzature o alla loro schermatura
adozione di specifici Dispostivi di Protezione Individuale (DPI)
Altro fondamentale obbligo dei Datori di lavoro è quello di
un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti su:
potenziali rischi da esposizione ai CEM
le condizioni di maggiore suscettibilità
risultati della valutazione dei rischi
procedure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i
rischi, incluso il corretto utilizzo dei DPI
le modalità per individuare e segnalare eventuali effetti
avversi per la salute
sulla sorveglianza sanitaria
A partire da quale livello di rischio scatta l’obbligo di un’adeguata
informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti?
Tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati valori
di rischio, quanto invece alla “presenza” del rischio
1: all’impossibilità a poter “giustificare” un mancato approfondimento
della valutazione dei rischi o, in altre parole, alla presenza di un rischio
che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi
particolari, pur minime, misure di prevenzione e protezione
2: in tutti i casi in cui l’esposizione possa essere superiore a quella
della popolazione generale (Comitato Tecnico Interregionale)