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Bilancio d’esercizio e principi contabili CAPITOLO 1: RUOLO E POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 1.1 Bilancio come sintesi contabili e bilancio come pacchetto informativo Il bilancio di esercizio è una rappresentazione della dinamica gestionale dei valori economico finanziari, verificatasi nell’esercizio pur racchiudendo valori determinati sulla base di prospettive future: 1. primo significato sistema di dati periodicamente elaborati (esercizio amministrativo) raccolti in un unico package informativo per illustrare lo svolgimento della vita aziendale. Se il fine consiste nel raggiungimento di altre grandezza sono necessari altri strumenti di rilevazione le cui risultanze possono comunque essere rappresentate nel pacchetto informativo che costituisce il bilancio. 2. secondo significato sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sullo strumento di rilevazione cioè il conto, per rappresentare le risultanze di periodi discreti (esercizi amministrativi). Questo legame con la contabilità comporta che il bilancio ne acquisti le stesse potenzialità e limiti come strumento di rilevazione della gestione. Il riferimento a valori monetari costituisce la potenzialità per interpretare l’evoluzione aziendale e per sintetizzare le risultanze, ma costituisce anche il limite poiché molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari quindi la rappresentazione è parziale nonostante si possa comprendere l’evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell’esercizio. Il bilancio è quindi lo strumento per determinare il reddito di esercizio. Se il fine consiste nel durevole raggiungimento di un risultato economico positivo allora grazie al bilancio si può valutare se l’azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità (o della condizione di durevole esistenza) quindi assume il ruolo di strumento informativo. Il passaggio dal significato tradizionale e quello più ampio di strumento informativo si è verificato in modo graduale dipendendo dall’evoluzione delle funzioni attribuite al bilancio. 1.2 Le funzioni di bilancio La funzione universale del bilancio è di mettere in evidenza il reddito cioè la variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Se il risultato è positivo, i proprietari possono prelevare una quota di utili ma senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività, ledendo il principio dell’integrità del capitale. A 1

Bilancio d'Esercizio e Principi Contabili

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Bilancio d’esercizio e principi contabili

CAPITOLO 1: RUOLO E POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

1.1 Bilancio come sintesi contabili e bilancio come pacchetto informativoIl bilancio di esercizio è una rappresentazione della dinamica gestionale dei valori economico finanziari, verificatasi nell’esercizio pur racchiudendo valori determinati sulla base di prospettive future:1. primo significato sistema di dati periodicamente elaborati (esercizio amministrativo) raccolti in un

unico package informativo per illustrare lo svolgimento della vita aziendale. Se il fine consiste nel raggiungimento di altre grandezza sono necessari altri strumenti di rilevazione le cui risultanze possono comunque essere rappresentate nel pacchetto informativo che costituisce il bilancio.

2. secondo significato sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sullo strumento di rilevazione cioè il conto, per rappresentare le risultanze di periodi discreti (esercizi amministrativi). Questo legame con la contabilità comporta che il bilancio ne acquisti le stesse potenzialità e limiti come strumento di rilevazione della gestione. Il riferimento a valori monetari costituisce la potenzialità per interpretare l’evoluzione aziendale e per sintetizzare le risultanze, ma costituisce anche il limite poiché molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari quindi la rappresentazione è parziale nonostante si possa comprendere l’evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell’esercizio. Il bilancio è quindi lo strumento per determinare il reddito di esercizio. Se il fine consiste nel durevole raggiungimento di un risultato economico positivo allora grazie al bilancio si può valutare se l’azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità (o della condizione di durevole esistenza) quindi assume il ruolo di strumento informativo.

Il passaggio dal significato tradizionale e quello più ampio di strumento informativo si è verificato in modo graduale dipendendo dall’evoluzione delle funzioni attribuite al bilancio.

1.2 Le funzioni di bilancioLa funzione universale del bilancio è di mettere in evidenza il reddito cioè la variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Se il risultato è positivo, i proprietari possono prelevare una quota di utili ma senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività, ledendo il principio dell’integrità del capitale. A tale funzione si associa l’uso di tale documento come base per stabilire le imposte sul reddito prodotto dall’azienda. Le altre funzioni sono:1. rendiconto è usato come strumento informativo per permettere ai proprietari di valutare l’operato

degli amministratori che concretamente dirigono l’azienda. Anziché valutare le molteplici decisioni, ai proprietari il bilancio serviva per valutare la sintesi dell’operato degli amministratori che concerneva sulla determinazione della variazione della ricchezza. In relazione del raggiungimento degli obiettivi reddituale, i proprietari decidevano il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione. Tale funzione è importante ancora oggi dove i soggetti amministratori sono distinti dai proprietari (public company anglosassone). Gli utenti del bilancio sono quindi i proprietari.

2. funzione informativa interna strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale. Il bilancio possiede un contenuto conoscitivo importante per gli amministratori e per tutti i soggetti che partecipano alla decisioni. Dalla interpretazione emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica quindi spesso il bilancio è usato per interpretare la dinamica passata e per prospettare possibili evoluzioni future. In chiave analitica saranno necessari ulteriori strumenti ma resta fermo il bisogno della direzione di disporre di indicatori di massima sintesi che solo il bilancio può fornire. Gli utenti del bilancio sono quindi i soggetti interni.

3. funzione informativa esterna in funzione del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita della società, la gamma di soggetti interessati all’azienda si è ampliata anche ai soggetti esterni o stakeholder (finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti e associazioni di consumatori) poiché dal comportamento dell’azienda dipende o meno il soddisfacimento dei personali interessi (capacità di rendimenti futuri, mantenere e tutelare l’occupazione, salvaguardare l’ambiente e prodotti di qualità).Il bilancio fornisce una visione dello stato di salute aziendale e tutti richiedono la valutazione di sintesi della capacità dell’azienda di mantenersi in un equilibrio economico durevole (condizione di esistenza).

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Il bilancio tradizionalmente è formato dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico, ma non soddisfa interamente le esigenze informative di ogni tipologia di stakeholder. Altre informazioni (politica ambientale, di ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali) possono essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio che conterrà una serie di informazioni più analitiche e concernenti ambiti specifici sia di provenienza contabile che non. La funzione informativa del bilancio rappresenta il profilo più dibattuto del bilancio di esercizio ed è più rilevante quanto più le aziende saranno meno affari privati da discutersi tra un ristretto gruppo di soggetti ma assumono una funzione di sociale di rilievo che condiziona molteplici aspetti della vita della collettività. Le funzioni assumono importanza in base all’esistenza di certi caratteri. Il ruolo di rendiconto assume risalto nei casi in cui i due ruoli non siano accertati da un unico soggetto. Un carattere determinante per la funzione informativa è la quotazione sui mercati immobiliari di titoli emessi dall’azienda. A parità di altre condizioni, la maggiore disponibilità di informazioni riduce il rischio per gli investitori favorendo l’ottenimento di finanziamenti meno costosi. Comunque il ruolo importante della funzione informativa verso l’esterno dipende anche da altri fattori infatti l’etica degli affari più sviluppata, ha portato le aziende a vedere i terzi come soggetti da rispettare e soddisfare nei propri bisogni, se l’azienda desidera catturare la loro attenzione. Una più diffusa cultura economica presso l’intera collettività porta a concepire il bilancio come una newsletter sull’evoluzione del nostro mondo, la cui diffusione non è più limitata ai professionisti. Quanto più il bilancio diventa uno strumento informativo per l’esterno, tanto più aumentano le esigenze di chiarezza (comprensibilità), di rispetto dei principi di redazione e di controllo dell’attendibilità dei dati rappresentati. Gli stakeholder inoltre sono interessati a comparare le informazioni con quelle di altre aziende. Il bilancio deve quindi essere affidabile, garantito nella sua correttezza, imparziale e comparabile con quello di altre aziende. Finché il bilancio aveva destinatari soggetti con interessi coincidenti con quelli dell’azienda, non vi era problema nell’inserirvi informazioni riservate ma poiché diventa pubblico, le informazioni possono essere usate anche dai concorrenti e l’azienda stessa, nei momenti in cui i risultati inducono preoccupazioni negli stakeholder, è incentivata a nascondere o attenuare il risalto di tali dati o rendere non confrontabili le informazioni sugli aspetti negativi della gestione. Poiché la capacità informativa del bilancio pubblico deve essere garantita si ha una regolamentazione obbligatoria del bilancio, affidata alle leggi nazionali o alle regolamentazioni delle associazioni professionali, a cui viene affiancato un sistema di controlli e di sanzioni sull’operato degli amministratori per rafforzarne il potere imperativo. Inoltre con la regolamentazione giuridica si è attenuato il rischio di conflitti tra le funzioni del bilancio, infatti oggi coesistono assieme. L’assolvimento di tali funzioni, può comportare dei contrasti infatti in passato era normale avere un bilancio interno (attendibile) ed uno esterno (modificato per impedire ai lettori la disponibilità di un eguale contenuto conoscitivo sia per motivi di segretezza che per indurre i terzi ad adottare comportamenti più favorevoli all’azienda), oggi si tende verso un bilancio unico anche se sono sempre diffusi sospetti che molte aziende redigano due o più bilanci. Il contrasto tra esigenze di riservatezza e soddisfacimento degli stakeholder può essere composto pensando a due profili:1. primo il bilancio tende a soddisfare una parte delle esigenze conoscitive di soggetti esterni ma non

le esaudisce completamente quindi rispetto ai dati potenzialmente utili, il bilancio contiene quelli più di sintesi e di comune interesse, spetterà poi agli stessi utenti contattare l’azienda per avere ulteriori dati

2. secondo si possono prevedere forme diverse di bilancio: strutture più analitiche per gli utenti interni e strutture più sintetiche per gli utenti esterni, in tal modo la sintesi protegge gli interessi competitivi dell’azienda non impedendo di rappresentare i valori fondamentali della gestione

Gli obblighi normativi costringono anche le aziende con prospettive reddituale inferiori alla media a divulgare informazioni per garantire una maggiore efficienza allocativa per il mercato dei capitali. L’ampliamento degli obblighi riduce i margini per abusare di informazioni riservate che alcuni soggetti operanti nell’azienda potrebbero esercitare in chiave opportunistica ma presenta molti costi sociali. L’informazione dovuta (resa obbligatoria dalla legge) deve rappresentare il minimo comune conoscitivo a disposizione del pubblico ed ha la funzione di rendere credibili le informazioni poiché si hanno delle sanzioni per una loro omissione o per la divulgazione di informazioni non veritiere. Il sistema dei controlli sulle informazioni prevede un controllo continuo affidato a professionisti esterni, soggetti pubblici e controllo eccezionale che si ha solo in casi patologici. Inoltre gli utenti sono in grado di esercitare una forma di controllo ex-post. La produzione di informazioni presenta dei costi direttamente legati al loro ottenimento, costi competitivi, costi di tipo politico e costi operativi indiretti, determinati

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dall’adozione di comportamenti sub-ottimali da parte dell’aziende a seguito degli obblighi informativi posto a loro carico. Incremento degli obblighi informativi può suscitare effetti contrapposti non desiderati come incremento della volatilità dei titoli che fa aumentare la rischiosità per gli investitori e quindi si hanno aumenti del costo del capitale; inoltre può causare il sovraccarico informativo cioè un incapacità di distinguere gli aspetti più rilevanti dai dettagli.

1.3 I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d’assieme al quadro normativoLa base della normativa che disciplina nel nostro Paese la redazione del bilancio sono gli articoli del codice civile sulle società di capitali (art. 2423-2435bis) che rappresentano l’applicazione della IV direttiva CEE per l’armonizzazione delle norme di redazione dei bilanci (requisito fondamentale per la comparabilità inter-aziendale). Tale norme sono state modificate con la riforma del diritto societario. Per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all’art. 2426 sui criteri di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale. Per le banche, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari sono previste discipline specifiche. I principi contabili sono regole sulla scelta dei fatti da rilevare contabilmente, le modalità di rappresentazione contabile, valutazione e esposizione delle poste in bilancio. Ad integrazione ed interpretazione sono stati emanati dei principi contabili del CNDC-CNR (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri) oggi OIC, che dentro la cornice delle norme civilistiche, forniscono regole di dettaglio o integrazione per argomenti non trattati dal codice. I principi contabili dello IASB hanno ispirato quelli precedenti e sono stati elevati dall’Unione Europea come regole contabili obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate nei mercati finanziari dei Paesi appartenenti all’UE che quindi sostituiscono le regolamentazioni degli Stati membri. I singoli Stati hanno la facoltà di stabilire se quest’ultime regole devono essere estese sia alla redazione dei bilanci di società quotate che non quotate.Per le società non quotate non ci sono obblighi di seguire i principi del CNDC-CNR mentre per le società quotate si ha un esplicita raccomandazione all’adozione per garantire qualità e verificabilità ai bilanci. Il campo applicativo dello IASB è stato definito con la Legge Comunitaria 2003 e prevede:1. società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche e intermediari

finanziari obbligo di applicazione nel bilancio consolidato dal 2005, facoltà di applicazione per il Bilancio individuale d’esercizio dal 2005 ma vi è l’obbligo di applicazione dal 2006

2. società assicurative obbligo di applicazione nel bilancio consolidato dal 2005, obbligo di applicazione per il Bilancio individuale delle imprese quotate che non redicono bilancio consolidato nel 2006 e divieto di applicazione negli altri casi

3. società che redigono il Bilancio in forma abbreviata divieto di applicazionePer le società quotate sussistono ulteriori obblighi informativi introdotti con la Legge Draghi. Il bilancio delle società quotate deve essere sottoposto al controllo di un revisore esterno (società di revisione) e al controllo della Consob mentre il bilancio delle società non quotate deve essere giudicato dal collegio sindacale cioè un organo interno eletto dall’assemblea dei soci.Le varie normative evidenziano in sintesi:1. netta separazione tra le società quotate e non quotate il bilancio delle prime è sottoposto a

controlli e a norme internazionali comuni, quello delle seconde è soggetto ad una disciplina blanda2. standardizzazione internazionale per evitare differenze troppo marcate sono state approvate due

direttevi che rendono obbligatoria nei bilanci l’adozione di alcune regole tipiche degli IAS:a. gli Stati possono autorizzare o imporre la valutazione al fair value (valore di mercato) delle

attività finanziarie abolendo la regola della valutazione al minore tra costo e valore di mercato (escluse le partecipazioni in società controllare e collegate, titoli detenuti fino a scadenza, crediti/debiti non detenuti a scopo di negoziazione)

b. potenziamento del pacchetto i bilancio con l’inclusione di nuovi documenti, arricchimento informativo della relazione di gestione e nuovi criteri di valutazioni

3. eliminazione del potenziale inquinamento fiscale il legislatore fiscale obbligava ad inserire nel C.E. costi che non avevano giustificazione economica ma che garantivano la possibilità di ridurre il reddito imponibile, inoltre il codice civile permetteva di usare i criteri di valutazione tributaria quindi il risultato finale diventava inquinato da valori non corrispondenti alla reale situazione dell’azienda. Con la riforma del diritto societario, si è impedito l’uso dei criteri fiscali e si è permesso la deducibilità dei costi senza giustificazione civilistica con l’inserimento in un prospetto della dichiarazione dei redditi.

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1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile (art. 2423-2423 bis)L’art. 2423 dispone che gli amministratori devono redigere il bilancio formato dallo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Il C.E. sintetizza la dinamica reddituale dell’esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e di costi. Lo S.P. espone alla chiusura dell’esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli non completati e lasciate agli esercizi successivi come elementi passivi e attivi del patrimonio. Nella Nota Integrativa si commentano i dati contenuti nei due prospetti precedenti per capirne la composizione, le variazioni subite da un esercizio all’altro e le problematiche valutative. Sia il C.E. che lo S.P. sono due prospetti che derivano dalla contabilità generale. Il rendiconto finanziario non è in Italia un prospetto fondamentale ma ha un ruolo di rilievo poiché consente di spiegare la dinamica di tutti o di certi valori finanziari. A tale mancanza suppliscono i principi contabili professionaliL’art. 2423 dispone inoltre che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (clausola generale):1. chiarezza comprensibilità del bilancio da parte di un utente esterno dotato di competenze tecniche2. veridicità non è una verità oggettiva poiché nei processi valutativi ci sono i giudizi soggettivi cioè

si deve stimare e congetturare valori economico-finanziari la cui traduzione in flussi monetari avverà in futuro o è già avvenuta in passato; quindi si parla di attendibilità che rispecchia la realtà gestionale, dopo aver sviluppato un coerente sistema di ipotesi sulla gestione futura e i legami con quella passata

3. correttezza neutralità rispetto ai diversi centri di interesse nell’esprimere i giudizi soggettivi insiti nei processi valutativi

L’art. 2423 infine introduce il postulato della completezza informativa: 1. se le informazioni richieste dalla legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e

corretta, si devono fornire le informazioni complementari aggiungendo delle voci negli schemi prescritti o predisponendo dei prospetti supplementari

2. se in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, allora non deve essere applicata il legislatore quindi obbliga a derogare le norme quando non è raggiunto lo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, ma questo marginale discrezionale trova un limite contro gli abusi, nei casi eccezionali che non possono essere né previsti né prevedibili

3. la Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, infine gli utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura al valore recuperato.

4. il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della N.I.L’art. 2423 bis indica i principi di redazione:1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione

dell’attività, tenendo conto della funzione economica dell’elemento considerato:a. prospettiva di continuazione dell’attività è un proto-postulato cioè una premessa poiché il

bilancio riguarda un’azienda che ha la prospettiva di durare altrimenti si avrebbe un altro tipo di bilancio. Le valutazioni devono essere effettuate secondo i criteri di funzionamento

b. prudenza è un postulato affermato in termini generali e sottintende lo scopo di conservazione del capitale poiché si evita che i proprietari prelevino utili incerti a danno terzi creditori

c. funzione economica è il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma introdotto dai principi contabili professionali. Se applicato in pieno, potrebbe far si che un prestito di finanziamento concesso con lo scopo di trasformarlo in una partecipazione, debba essere classificato come una partecipazione e non come un credito, mentre dal lato dell’azienda affidata sarebbe una componente del patrimonio netto anziché un debito

2. prudenza gli utili sperati non possono essere inseriti nel C.E. ad incremento del reddito di esercizio e devono essere indicate, invece, le perdite temute. Tale postulato si lega a quello della competenza economica

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4. competenza economica si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; serve per interrompere in modo fittizio la circolarità dei costi e dei ricavi ai fini dell’imputazione al C.E. dell’esercizio:a. principio della realizzazione dei ricavi sono di competenza i ricavi il cui processo produttivo

sia stato completato e per i quali lo scambio sia avvenuto durante l’eserciziob. principio dell’inerenza dei costi ai ricavi sono di competenza i costi relativi alle prestazioni

effettuate5. valutazioni analitiche gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati

separatamente e la differenza consiste nella funzione assolta6. continuità sostanziale divieto di modificare i criteri di valutazione adottati da un esercizio

all’altro, fatto salva la possibilità di derogare al principio, in casi eccezionali, motivando la deroga ed evidenziandone i riflessi nella N.I. Il caso eccezionale si ha quando la costanza di applicazione conduce alla violazione dei principi della rappresentazione veritiera e corretta. Usare criteri mutevoli, rende scarsamente comparabili i bilanci tra loro inoltre tale divieto riduce lo spazio di manovra a favore degli amministratori nel mutare di volta in volta criteri per tentare di esporre situazioni migliori di quelle ottenibili con i vecchi criteri.

1.5 I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili del CNDC-CNRI principi di bilancio del CNDC-CNR sono indicati nel documento 11 e servono per integrare o interpretare la legge, inoltre evidenziano l’importanza del bilancio di soddisfare le conoscenze sulla gestione aziendale:1. utilità per i destinatari, rappresenta una conseguenza derivante dall’applicazione dei postulati

successivi quindi l’utilità decisionale per i lettori rappresenta, nella prospettiva del bilancio come strumento informativo verso l’esterno, lo scopo ultimo del bilancio e non tanto un postulato

2. prevalenza della sostanza sulla forma il trattamento contabile dei fatti deve basarsi sulla sostanza economica dell’operazione, più che sugli aspetti formali (conformità agli norme). Il criterio consiste nel trattare in modo unitario e uniforme quelle operazioni che rappresentano giuridicamente degli atti isolati ma sono tra loro collegate sotto il profilo economico

3. comprensibilità (chiarezza) è favorita fornendo informazioni analitiche e inserendo nella N.I. elementi che consentono di agevolare l’intelligibilità della schematica simbologia contabile:- separata indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio senza compensazioni- distinzione dell’area straordinaria da quella ordinaria- distinzione dei componenti reddituale tipici dagli altri

4. neutralità (imparzialità) il valutatore deve svolgere il suo ruolo con imparzialità e competenza, avendo per riferimento il maggior numero possibile di destinatari, senza ricercare il soddisfacimento di interessi particolari. Esempi di deviazioni:- politiche di livellamento dei redditi con compensazioni tra i risultati economici di esercizi

successivi con accorgimenti che impediscono la comprensione della reale sostanza economica- effettuazione di valutazioni ispirate alla logica dell’acquirente- adozione di una logica valutativa ispirata ai criteri stabiliti dal fisco per la determinazione del

reddito imponibile5. prudenza imputare al conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire

all’esercizio anche se non effettivamente sostenuti ma solo stimati anche se non si deve eccedere nell’adozione di questo criterio sopravvalutando oltre misura i costi per i rischi e perdite

6. periodicità il bilancio deve essere redatto in ogni esercizio7. comparabilità costanza di applicazione sia negli aspetti sostanziali (applicazione degli stessi

criteri di valutazione) che nella struttura formale (modalità di esposizione delle voci costanti nel tempo). Per la comparabilità formale, il legislatore rende inderogabile la forma dell’S.P. e del C.E. Inoltre si ha l’obbligo di mostrare per ogni voce il corrispondente importo dell’esercizio precedente e deve essere fornita chiara evidenza dell’impatto contabile delle operazioni che possono rendere ardua la comparabilità di bilanci relativi ad esercizi precedenti. Per la comparabilità sostanziale, la costanza dei criteri di valutazione non garantisce la comparabilità spaziale tra bilanci di aziende diverse poiché bisognerebbe che tutte le aziende adottassero lo stesso criterio ma metodi di valutazione alternativi sono ammessi quindi non è possibile garantire a priori il raggiungimento della comparabilità spaziale.

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- continuità costanza di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, è presentato come un principio autonomo ma costituisce una specificazione del principio della comparabilità sostanziale

8. omogeneità l’adozione in bilancio di un’unica moneta di conto; è una specificazione della regola generale della chiarezza

9. competenza i costi e i ricavi sono imputati avendo riguardo alla sostanza economica dell’operazione e non all’effettiva movimentazione numeraria. L’imputazione può avvenire considerando disgiuntamente i costi e i ricavi ma deve valere il principio della correlazione cioè l’imputazione deve avvenire congiuntamente per quei ricavi e per quei costi legati tra loro da nessi funzionali, in termini di contributo ai processi operativi. Si tratta di capire quando si deve ritenere verificata la sostanza economica dell’operazione. In linea con il fremework IASB, si considera come punto di partenza la definizione della competenza dei ricavi e assume rilevanza l’atto di scambio. I ricavi quindi sono di competenza quando sono realizzati, cioè quando il processo produttivo è stato completato e lo scambio è avvenuto con passaggio sostanziale oltre che formale del titolo di proprietà. Tale momento si ha con la spedizione o quando i servizi sono resi e fatturabili quindi si ha un riconoscimento esterno di un valore sino a quel punto solo ipotizzato internamente, al quale si contrappone la prestazione aziendale di cessione di un prodotto ultimato. I costi devono poi essere correlativi ai ricavi. Stabiliti i ricavi quindi si tratta di imputare quei costi che ad essi sono associati da un legame funzionale. I costi già sostenuti ma non connessi a ricavi imputati sono rinviati al futuro se possono contribuire all’ottenimento di altri ricavi nei prossimi esercizi. I costi devono soddisfare due condizioni:

- beni e servizi a fecondità semplice esiste un’associazione causale diretta con i ricavi- beni e servizi a fecondità ripetuta per ripartizione di quote del costo complessivo su

base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta correlazioneVi sono poi costi che non correlati ai ricavi dell’esercizio, sono di competenza poiché non contribuiranno all’ottenimento di futuri ricavi e non possono essere rinviati

10. significatività e rilevanza il bilancio deve essere utile alle decisione dei destinatari che sono comunque operatori economici e quindi caratterizzati da scarsità di risorse, tempo e capacità di elaborare le informazioni provenienti dall’azienda. Si tratta di privilegiare con la redazione, le informazioni più rilevanti per i destinatari a scapito di altre, che comporterebbero un costo superiore al beneficio informativo

11. valutazione al costo il costo come criterio base nelle valutazioni è giustificato poiché:- esprime nel momento iniziale dell’acquisizione di un fattore, il valore (minimo) funzionale

che l’azienda attribuisce al fattore - limita la discrezionalità dei redattori vincolando le loro stime ad un preciso valore- facile applicazione e agevolmente verificabile

Se il valore recuperabile di un bene fosse diverso dal costo, dovrebbe essere modificato per tener conto delle mutate situazioni quindi si tratta di un criterio di valutazione e non di un valore inderogabile

12. conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili. Tale procedimento è composto da diverse fasi (rilevazione dei fatti, inventariazione dei componenti attivi e passivi, rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati) quindi si stabilisce in linea generale, le modalità operative più opportune

13. funzione informativa della N.I. e delle altre informazioni necessarie. La N.I. deve fornire gli elementi necessari affinché le informazioni siano chiare e significative, ampliando lo schema dei prospetti del bilancio e inserendo nuovi elementi. Si tratta di una specificazione del postulato della chiarezza. Le applicazioni sono:- rendiconto finanziario, prospetto di variazione dei conti del netto, elementi necessari per la

riclassificazione secondo il criterio finanziario- informazioni sulle limitazioni alla disponibilità relative a immobilizzazioni, rimanenze e liquidità- informazioni sulle operazioni con aziende consociate- informazioni sulla concentrazione dei crediti tra pochi clienti- informazioni sul grado di utilizzo delle immobilizzazioni materiali

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14. verificabilità affinché l’informazione sia affidabile, il bilancio e le relative scritture devono essere verificabili, in modo che un controllo sia capace di confermare o meno l’attendibilità. Tale postulato contribuisce a potenziare la valenza del postulato del costo poiché per ogni revisore è più difficile attestare la validità di stime soggettive piuttosto che verificare il costo sostenuto per certi fattori.

1.6 I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili dello IASBI postulati del bilancio secondo lo IASB sono contenuti nel framework for the preparation of financial statements (1989) che contiene sia i postulati che le definizioni dei concetti più importanti ed ha influenzato il documento n.11 del CNDC-CNR:1. finalità dare informazioni utili ad un’ampia gamma di soggetti sulla situazione patrimoniale,

risultato economica e variazioni nella struttura finanziaria, affinché possano prendere decisioni. I terzi sono interessati a conoscere la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa e i tempi nei quali si manifesteranno. E’ richiesto quindi l’esame dello S.P., C.E., prospetto dei flussi di cassa e altri prospetti che devono dare un quadro fedele degli aspetti economico-finanziari

2. postulati sono:a. competenza economica b. going concern cioè il proto postulato

3. richieste sono:a. comprensibilità è data per scontata nel lettore una conoscenza dei fondamenti della

gestione aziendale ma in nessun caso possono essere omesse informazioni poiché la loro comprensione risulterebbe difficile

b. significatività utilità per i destinatari quindi la lettura deve consentire all’utente di correggere valutazioni fatte in passato e compiere nuove previsioni. Il bilancio favorisce l’attività revisionale distinguendo i componenti straordinari da quelli ordinari. Bisogna considera anche la rilevanza cioè il limite oltre il quale l’informazione perde di significato. L’informazione per essere significativa deve essere rilevante cioè di utilità non marginale per l’utente. La rilevanza dipende dall’incidenza percentuale sul totale aziendale delle cifre coinvolte ma in alcuni casi esiste anche a prescindere dal profilo quantitativo.

c. attendibilità fiducia che l’utente ripone nei dati del bilancio, implica che sia redatto in modo veritiero e fornisca una rappresentazione fedele privilegiando gli aspetti sostanziali sulla forma adottando un atteggiamento neutrale. Inoltre è supportata dalla completezza e dalla prudenza.

d. comparabilità sottolinea come le tecniche contabili adottate devono essere variate quando penalizzino oltremodo l’attendibilità e la significatività, inoltre le variazioni devono essere sempre commentate.

1.7 Una sintesi dei postulati del bilancio di esercizioTutte le fonti dei postulati si ispirano al modello di un sistema deduttivo nel quale dai principi astratti e generali si giunge per deduzione a ricavare le norme specifiche da applicarsi alle singole voci. Deve esistere una coerenza tra le regole e una certa gerarchia in moda da dirimere possibili conflitti tra postulati ma in realtà non è sempre evidente.Utilità per i destinatari (scopo del bilancio di esercizio)1. chiarezza significatività (rilevanza), omogeneità, funzione informativa della N.I.2. attendibilità competenza economica, neutralità/correttezza, prudenza/realizzazione dei

ricavi/valutazioni costo, verificabilità, prevalenza della sostanza sulla forma, completezza/obbligo informazione integrativa, obbligo di deroga ex art. 2421/4° comma

3. comparabilità continuità dei criteri di valutazione, periodicitàL’utilità della funzione informativa per gli utenti, è il metro di giudizio per valutare la congruità di tutti gli altri postulati, inoltre gli altri tre postulati sono raggruppabili in tre principi basilari.

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CAPITOLO 2: GLI SCHEMI DI BILANCIO

L’art. 2423 dispone che il bilancio è composto: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. L’art. 2428 dispone che la relazione di gestione accompagna il bilancio ed è redatta dagli amministratori nella quale spiegano la gestione trascorsa e le prospettive future. Secondo i principi del CNDR-CNE e IASB fanno parte del bilancio anche il rendiconto finanziario in qui si spiega la variazione complessiva della liquidità aziendale distinguendo le cause dei flussi di cassa, e il prospetto dei movimenti del patrimonio netto. L’inserimento di questi prospetti è diventato prassi.

2.1 Lo Stato PatrimonialeGli elementi dello stato patrimoniale

Il codice non descrive i requisiti per inserire un elemento nello S.P. ma descrive solo gli schemi di classificazione, rinviando per l’esame dei caratteri generali degli elementi patrimoniali, alla teoria economico-aziendale italiana. Anche i principi del CNDC-CNR seguono tale atteggiamento. Il framework dello IASB fornisce considerazioni sui caratteri generali dello S.P. e su concetti:1. attività sono risorse controllate dall’azienda, risultato di operazioni svolte in passato dalle quali

sono attesi futuri benefici economici e tali benefici si possono misurare attendibilmente. Secondo questa definizione non si discrimina più in base alla proprietà ma in base al controllo. Il risultato di operazioni svolte in passato comunque giustifica la non iscrizione di elementi che avranno manifestazione in futuro (intenzione di vendere). L’attesa di benefici si comprende dal fatto che gli elementi patrimoniali devono rappresentare condizioni utili per l’ottenimento di futuri ricavi. Si parla quindi di probabilità di benefici economici poiché possono verificarsi eventi che mutano il quadro originario quindi la probabilità deve essere valutata nel momento della redazione del bilancio. Se il beneficio economico non è misurabile in modo attendibile ma soggetto ad incertezze allora l’elemento non può essere iscritto.

2. passività sono obbligazioni attuali dell’azienda, risultato di operazioni svolte in passato dalle quali sono attese fuoriuscite di risorse che darebbero, se mantenute in azienda, futuri benefici economici e tali sacrifici possono essere attendibilmente misurati. L’obbligazione è un impegno assunto ad adottare un certo comportamento, derivante da leggi, contratti o autonoma decisione resa pubblica. L’essere i risultato di operazioni finanziare svolte in passato giustifica la non iscrizione di elementi che avranno manifestazione in futuro (intenzione di acquistare). La passività implica un probabile sacrificio futuro, connesso alla privazione di beni che se mantenuti in azienda determinerebbero benefici economico nel senso sopra definito.

3. patrimonio netto è il risultato della differenza tra attività e passività.

Lo schema generale di classificazione, le macroclassi ed il loro contenutoL’art. 2423 ter dispone che salvo le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività nello S.P. e nel C.E. devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato, le voci previste dagli art. 2424-2425. Le strutture degli schemi dei prospetti contabili componenti il bilancio sono obbligatorie, rigide e non modificabili. La rigidità è una conseguenza del postulato di comparabilità dei bilanci. L’art. 2424 distingue due sezioni contrapposto: attivo e passivo. Per ciascuna ci sono tre livelli di articolazione: il primo è indicato con le lettere alfabetiche, il secondo con numeri romani e il terzo con numeri arabi. Il quarto livello è indicato con lettere minuscole ed è presente solo in alcune voci. Nell’attivo abbiamo:1. classe A crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni di nuove quote di capitale (in fase di

costituzione o aumento) per le quali non è stata ancora effettuato il conferimento. Nelle società di capitali, il versamento immediato degli importi sottoscritti è obbligatorio per i conferimenti diversi dal denaro e per il 25% dei conferimenti in denaro. I rimanenti possono essere liberati solo dopo che gli amministratori li avranno richiamati. Nelle società di persone non vi sono regole per il conferimento quindi finché non è effettuato, il relativo credito deve essere esposto in tale classe indicando separatamente la parte richiamata ma non versata perché l’avvenuto richiamo rende il credito a breve termine mentre sulla parte non richiamata il codice non pone alcun termine. Il motivo di questa distinta evidenza sta nel fatto che tali crediti sono capitale sociale non versato e quindi il mancato versamento comporta una riduzione delle garanzie patrimoniale nei confronti di terzi.

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2. classe B – C l’art. 2424 bis dispone che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. In caso di utilizzo non durevole l’elemento deve essere iscritto nell’attivo circolante. Il codice non precisa un limite temporale ma si intende convenzionalmente che sia dato dalla fine del prossimo esercizio quindi devono essere inseriti tra le immobilizzazioni gli elementi che si prevede di utilizzare in azienda oltre il temine dell’esercizio successivo, gli altri andranno nell’attivo circolante. Il criterio di classificazione è la destinazione degli elementi in azienda decisa dagli amministratori cioè la funzione che assumono in relazione dei processi produttivi e non la natura tecnica. L’eccezione di tale criterio, quindi si ha la classificazione per natura, si ha per:

a. crediti v/clienti derivano dai ricavi di vendita e sono inseriti nell’attivo circolante anche se a lungo termine

b. crediti di finanziamento derivanti dai prestiti e sono inseriti tra le immobilizzazioni anche se a breve termine

Nel passivo, il criterio di classificazione è la natura delle fonti di finanziamento (mezzi proprio o di terzi, in primis) anche se sono evidenziate a se le classi dei fondi e dipende dall’incertezza in merito alla determinazione di uscite o perdite future.I ratei e risconti se attivi nella voce D dell’attivo mentre se passivi nella voce E del passivo. La tradizione contabile considera questi due elementi come simili per certi caratteri (conti transitori che sorgono a fine esercizio con le scritture di assestamento e dipendono dal fatto che un costo o un ricavo sono in parte di competenza dell’esercizio di chiusura e tale costo o ricavo matura in base al decorso del tempo), dall’altra parte la natura però è opposta. I ratei sono valori numerari presunti simili ai crediti/debiti mentre i risconti sono costi/ricavi sospesi al futuro ma la manifestazione finanziaria è già avvenuta in passato.L’art. 2424 inoltre dispone che se un elemento può ricadere sotto più voci, in N.I. devono essere riportate le altre voci sotto le quali l’elemento poteva essere inserivo se è necessario per la comprensione del bilancio. Al termine dello S.P. inoltre bisogna evidenziare le garanzia prestate direttamente o indirettamente (distinguendo il tipo di garanzia) e specificando quelle a favore di altre azienda facente parte dello stesso gruppo societario. Infine devono risultare gli altri conti d’ordine.La classificazione dell’attivo e del passivo non è basata sul criterio finanziario in base al quale le poste sono distinte in funzione del tempo necessario per generare la liquidità (attività) o per assorbirla (passività). Nell’S.P. civilistico questo criterio è solo parzialmente soddisfatto dall’art. 2424 secondo cui nei crediti compresi nell’attivo circolante e nei debiti bisogna distinguere la parte liquidabile oltre l’esercizio successivo e nei crediti immobilizzati la parte esigibile entro l’esercizio successivo. Il documento 12 CNDC-CNR stabilisce di adottare il criterio finanziario distinguendo le attività e le passività a breve (correnti) da quelle a lungo termine in funzione della possibilità che generino movimenti di denaro entro il periodo del successivo esercizio. La struttura civilistica non permette una comprensione della situazione finanziaria però grazie alle informazioni suppletive, può essere operata e favorisce la preparazione del rendiconto finanziario. Il documento 12 suggerisce di inserire nella N.I. informazioni che permettono di effettuare una classificazione secondo il criterio finanziario ma la mancanza di esse non è ritenuta tale da inficiare la rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Le immobilizzazioni comprendono tre sottoclassi: immateriali (I), materiali (II) e finanziarie (III). L’attivo circolante comprende quattro sottoclassi: rimanenze di magazzino (I), crediti (II), attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) e disponibilità liquide (IV). Si ha quindi l’introduzione di un criterio della liquidità crescente per l’attivo cioè dalle poste più distanti temporalmente . Il passivo prevede per i mezzi propri una serie di distinzioni di secondo livello senza che all’interno vi siano ulteriori specificazioni con i numeri arabi, diversamente dalla classe dei fondi e dei debiti per le quali vale l’opposto cioè non c’è nessuna distinzione di secondo livello ma una diretta di terzo livello.

Le possibilità di modifica delle voci previste dallo schema civilisticoL’art. 2423 ter sempre alla luce del postulato della chiarezza dispone:1. possibilità di suddividere le voci indicate dai numeri arabi, senza eliminazione della voce complessiva

e dell’importo corrispondente

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2. possibilità di raggruppare le voci indicate dai numeri arabi quando il loro importo è irrilevante alla fine della rappresentazione chiara veritiera e corretta o quando tale accorpamento favorisce la chiarezza ma nella N.I. le voci devono essere contenute separatamente

3. obbligo di adattare le voce indicate dai numeri arabi quando lo esige la natura dell’attività esercitata4. obbligo di aggiungere altre voci quando il loro contenuto non è compreso nello schema civilistico5. divieto di effettuare compensi di partite (debito e credito verso lo stesso soggetto, a meno che la

compensazione sia consentita giuridicamente)Per favorire la comparabilità temporale, impone di inserire a fianco di ogni voce dell’S.P. e del C.E. l’importo dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità devono essere segnalati e commentati nella N.I. (applicazione postulato della comparabilità). Se l’importo della voce indicata con il numero arabo è nullo allora può essere omessa ma non vale per le voci indicate con i numeri romani o le lettere maiuscole.

Lo Stato Patrimoniale secondo lo IASBLo IAS 1 non fornisce uno schema dell’S.P. ma indica solo un contenuto minimo ed alcune regole. Le attività e passività devono essere inserite nella classe corrente se destinate ad essere realizzate (attività) o estinte (passività) nel corso del ciclo operativo dell’azienda anche se la scadenza è superiore ai dodici mesi. Sono non correnti nel caso contrario. Se le attività e passività non derivano dal ciclo operativo tipico (acquisto-produzione-vendita) come le attività finanziare e i finanziamenti, la distinzione consiste nella previsione della loro realizzabilità/estinguibilità entro i 12 mesi. Lo IASB non stabilisce un ordine delle voci e a differenza dello schema civilistica, gli investimenti immobiliari vengono evidenziati distintamente e sia ha la netta separazione dei crediti/debiti commerciali da quelli finanziari.

2.2 Il Conto EconomicoGli elementi del Conto Economico

I componenti del Conto Economico, sono i ricavi e i costi la cui differenza indica il reddito d’esercizio. Secondo Zappa, il singolo costo/ricavo è una componente elementare del reddito d’esercizio derivato da una variazione numeraria quindi nessun elemento preso nella sua individualità può assurgere a ritenersi una variazione diretta del patrimonio netto ma solo dal loro sistema si ha il reddito che è il solo a rappresentare la variazione del patrimonio netto. Sia il codice che il CNDC-CNR non definiscono il costo/ricavo mentre secondo il framework IASB il ricavo (costo) è l’incremento (decremento) dei benefici economici sotto forma di afflusso (deflusso) o rivalutazione (svalutazione) di attività o di decremento (incremento) di passività che comportano un incremento del patrimonio netto. Emerge la concezione patrimonialista che pone il fulcro del bilancio nell’S.P. definendo prima le attività/passività e poi per derivazione i ricavi/costi. La misurazione attendibile di tali incrementi o decrementi rappresenta l’altra condizione per il loro inserimento nel bilancio. Lo IASB precisa la necessaria verifica del criterio della correlazione costi-ricavi e considera ricavo la rivalutazione di un’attività, anche se non si è avuta realizzazione con un atto di vendita. Questa impostazione è congrua con la valutazione ai valori correnti (fair value) dello IASB ma è lontana dalla normativa italiana secondo cui si possono indicare soltanto gli utili realizzati alla fine dell’esercizio. L’applicazione dello IASB porta ad un risultato diverso e meno prudente di quello italiano.

Lo schema generale di classificazione, le macroclassi ed il loro contenutoL’art. 2425 bis indica la struttura del C.E. scalare a due livelli, il primo livello è indicato con la lettera maiuscola, identifica 5 classi e per ciascuna deve essere riportato il totale. All’interno di ogni classe è presente una classificazione di voci indicate con i numeri arabi. La struttura scalare permette di evidenziare i risultati parziali che sono dati dalla differenza A – B e dal risultato prima delle imposte. Dopo quest’ultima voce sono indicare separatamente le imposte sul reddito che prevedono l’utile (perdita d’esercizio) a chiusura del C.E. Valgono le stesse possibilità e obblighi di modifica dello schema dell’S.P. (art. 2423 ter).

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Classe A ricavi dei processi produttivi appartenenti alla gestione caratteristica e a quella extracaratteristica inoltre si trovano anche le variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e commesse in corso di lavorazione e le capitalizzazioni (incrementi di immobilizzazioni a seguito di processi produttivi interni). Si hanno valori che hanno già avuto una manifestazione finanziaria (ricavi vendita), ricavi che sono un aumento della produzione interna ma non si è ancora tradotta in cessioni al mercato (magazzino) o per la quale non è previsto un realizzo diretto ma indiretto come partecipazione ai processi interni (capitalizzazioni). Il C.E. adotta una concezione di ricavo come output del processo produttivo a prescindere dal suo realizzo per atti di scambio.Classe B comprende i relativi costi cioè tutti i costi che hanno contribuito ad ottenere quegli output produttivi quindi si parla di struttura a costi e ricavi integrali per il C.E. Si ha la classificazione dei costi per natura cioè i costi sono classificati secondo il correlato fattore produttivo, senza evidenziare le funzioni aziendali o i processi che tali fattori alimentano. Secondo il documento 12 si dovrebbero classificare per destinazione identificando la funzione aziendale di riferimento (industriale, commerciale, ricerca e sviluppo, amministrazione e spese generali). A – B rappresenta un risultato operativo globale che include anche la gestione extracaratteristica. Classe C componenti reddituale relativi alla gestione dei finanziamenti (interessi attivi su crediti e passivi su debiti) e delle attività finanziarie (dividendi, interessi su titoli) che hanno comportato una manifestazione numeraria oltre alle differenze su cambi.Classe D componenti reddituale che non riflettono i costi e ricavi derivanti da operazioni con terzi ma da rilevazioni di assestamento (svalutazioni e rivalutazioni) applicando i criteri di valutazione delle attività finanziarie.(la classe C – D comprende i riflessi reddituale della gestione dei finanziamenti e delle attività finanziarie possedute dall’azienda)La gestione ordinaria è data dalla somma di tutte le classi precedenti.Classe E componenti straordinari del reddito, vengono evidenziati separatamente per consentire al lettore di distinguere i componenti reddituale che non avranno possibilità di ripetersi (straordinari) per escluderli dalle stime future. Si favorisce così la comparabilità dei bilanci, depurandoli da costi/ricavi irripetibili. Straordinari non è in riferimento all’eccezionalità dell’evento ma alla sua estraneità all’attività ordinaria; questa eccezione negativa è poco soddisfacente perché il codice non fornisce una definizione di attività ordinaria. Il documento del CNDC-CNR fornisce un elenco dei singoli componenti di tale sezione. Il documento 29 invece stabilisce dei criteri generali che devono avere i componenti straordinari:

- determinati da circostanze casuali o accidentali quindi estranee alla volontà dell’azienda ma alcuni anche se indipendenti rientrano nell’area ordinaria in quanto connessi al rischi di impresa

- estranei all’attività ordinaria- infrequenti

Esempi:* sopravvenienze e insussistenze derivante da fatti naturali o comunque estranei alla gestione di impresa:

- furti e perdite per cause naturali e relativi rimborsi assicurativi- liberalità ricevute, multe e ammende a carattere prevedibile- indennità per rotture di contratti

* componenti reddituale derivanti da operazioni con rilevati effetti sulla struttura aziendale- plus(minus)valenze da riconversione produttiva, da espropri o nazionalizzazioni di beni, da

conferimenti di aziende o rami e da fusioni o scissioniIn base alla IV direttiva CEE sarebbe possibile adottare lo schema a costo del venduto secondo cui i ricavi di vendita sono enucleati a sé e ad essi si contrappone il costo del venduto (costo della produzione integrale – variazioni di magazzino di prodotti –capitalizzazioni) che deve essere confrontato con i ricavi di vendita per ottenere il risultato operativo. Sia nella classe A che B ci sono due voci residuali (A.5. altri ricavi e proventi; B.14 oneri diversi di gestione) per le quali il codice non fornisce indicazioni sul contenuto.

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Secondo il documento 12 il C.E. dovrebbe individuare le diverse aree gestionali (caratteristica, accessoria, finanziaria e straordinaria) per consentire la comprensione dei motivi che hanno condotto al risultato economico di periodo. Le aree individuano come fondamentale risultato intermedio il risultato operativo. L’area caratteristica è formata dai componenti reddituali derivanti dalle operazioni che identificano e qualificano l’attività economica aziendale. L’area finanziaria è formata dai componenti reddituale connessi al finanziamento dei processi aziendali e alla gestione delle attività finanziarie. L’area accessoria è una concezione residuale rispetto alle precedenti. Le tre aree formano la gestione ordinaria che si contrappone a quella straordinaria. Rispetto a questi schemi la struttura civilista non è allineata perché:1. è basata sullo schema a costi e ricavi integrali che presenta nell’area del valore della produzione voci

eterogenee quanto a manifestazione finanziaria. I ricavi di vendita già realizzati sono raggruppati con la variazione delle rimanenze del magazzino prodotti o con gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che sono valutati al costo e sono privi di realizzazioni finanziaria

2. non è presente l’area accessoria che viene confusa con quella caratteristica negli aggregati A e B3. A – B non è il risultato operativo della gestione caratteristica ritenuto dal documento 12 un indicatore

fondamentale della redditività tipica della gestione.Nonostante queste deviazioni, la struttura civilistica è in grado di assolvere la sua funzione informatica del risultato economico dell’esercizio secondo i corretti principi contabili.

Il Conto Economico secondo lo IASBIl C.E. dello IASB prevede un contenuto minimo, integrabile con quanto gli amministratori ritengono necessario per esporre in modo attendibile e comprensibile la dinamica:1. ricavi di vendita2. costi finanziari3. plusvalenze/minusvalenze derivanti da dismissioni di beni strumentali e di rami dell’azienda4. imposte5. utile/perdita di esercizioNon è permessa l’autonoma identificazione di un’area straordinaria visto che i componenti che prevalentemente la costituiscono (plusvalenze/minusvalenze da cessione di beni strumentali) sono individuate in una voce autonoma. Lo IASB non impone un criterio di classificazione dei costi, con il criterio per natura si avrebbe una struttura simile a quella del codice. Il criterio di destinazione invece porta a distinguere nell’area operativa il costo industriale del venduto (costo della produzione ottenuta – variazione magazzino prodotti), i costi di distribuzione e quelli amministrativi, distinguendo l’incidenza a C.E. delle principali funzioni aziendali. La differenza dei ricavi di vendita e del costo industriale del venduto evidenzia il gross profit cioè un margine intermedio. Se però l’azienda opta per una classificazione dei costi funzionale, deve presentare il dettaglio dei costi classificati per natura.

2.3 Le funzioni della Nota IntegrativaIl contenuto obbligatorio della N.I. è indicato dall’art. 2427 ma altri richiami sono contenuti in altri articoli. Le funzioni della N.I. sono:1. spiegazione dei criteri di valutazione adottati nella prassi la descrizione di tali criteri è contenuta

nella parte iniziale della nota stessa (punto 1)2. dettagliare certe voci dello S.P. e C.E. (punti 3, 5, 6 ter, 7, 7 bis, 12, 13, 17, 19 bis) o specificarne il

contenuto (punti 6, 8, 11, 14, 16)3. dettagliare le variazioni quantitative degli elementi dello S.P. il punto 4 dispone che siano descritte

le variazioni che hanno subito gli elementi dell’attivo e del passivo, sottolineando la descrizione delle variazioni per formazione e utilizzi subite dai fondi del passivo e dalle poste del patrimonio netto. Il punto 2 dispone che siano descritte le cause di variazione della immobilizzazioni che dal costo storico hanno condotto al valore che appare in bilancio

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4. fornire informazioni aggiuntive rispetto allo S.P. e al C.E. che non rappresentano commenti di voci già inserite ma che permettono di cogliere informazioni utili:

a. punto 6 bis descrizione di effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari successivi alla chiusura dell’esercizio

b. punto 9 indicare gli impegni non risultati dallo S.P. e commentare i conti d’ordine la cui comprensione è utile per valutare le prospettive

c. punto 10 ripartizione dei ricavi di vendita per rami di business e aree geografiched. punto 15 numero medio di dipendenti ripartito per categoriae. punto 18 il numero e i diritti inerenti alle azioni di godimento, alle obbligazioni

convertibili in azioni e ai titoli o valori simili emessi dalla societàf. punto 19 il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla

società con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni aziendale

g. art. 2426 indicare la differenza, se significativa, tra il costo delle rimanenze di magazzino distinte per categoria derivante dall’applicazione del metodo scelto tra LIFO, FIFO, costo medio e il costo corrente alla chiusura dell’esercizio.

5. spiegare l’adozione di certi comportamenti contabili poiché coinvolgono valutazioni soggettivi e in questo modo si cerca di evitare la lesione del principio di prudenza:

a. art. 2427 motivazione dell’iscrizione in S.P. dei costi di ricerca e sviluppo, di pubblicità, dei costi di impianto e di ampliamento

b. punto 3 bis la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla durata utile, al valore di mercato, segnalando le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi presententi ed evidenziando l’influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività

c. art. 2423 motivare la deroga delle regole del codice sul bilancio per consentire la rappresentazione chiara, veritiera e corretta

d. art. 2423 bis motivi che hanno determinato l’impiego di criteri di valutazione diversi da quelli precedenti in deroga del postulato della comparabilità sostanziale

e. art. 2426 motivare le variazioni dei criteri di ammortamento; motivare la differenze positiva se mantenuta in bilancio, tra costo delle partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate ed il corrispondente valore desumibile dallo S.P. della partecipata; motivare la scelta di un periodo di ammortamento dell’avviamento superiore ai 5 anni

Con la riforma societaria, è stato introdotto l’obbligo di inserire nella N.I. nuovi prospetti:1. punto 7 bis prospetto sulle poste del netto2. punto 14 prospetto sulle imposte differite e anticipate 3. punto 22 prospetto sulle operazioni di leasing4. punto 20 commento e descrizione dei criteri di valutazione per i beni inclusi nei patrimoni destinati

a specifici affari5. punto 21 indicazione dei beni e dei proventi riferiti ai finanziamenti destinati ad uno specifico

affare6. punto 6 per le aziende che dovevano indicare per ogni credito e debito, quelli con scadenza

superiore ai 5 anni e i debiti assistiti da garanzie (specificare il tipo) è stata aggiunta la richiesta di indicare la ripartizione secondo le aree geografiche, per capirne l’incidenza che il rischio Paese può avere sull’esigibilità dei crediti

7. art. 2497 bis specificare i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita la direzione e il controllo

Inoltre in recepimento della direttiva UE bisogna indicare:1. immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value, salvo partecipazioni in

controllate e collegate e partecipazioni in joint venture valore contabile e fair value; motivi per cui il valore contabile non è stato ridotto

2. strumenti finanziari derivati il fari value e le informazioni sull’entità e la natura (caratteristiche)

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La funzione specifica della N.I. è quella di favorire la comparabilità formale dei bilanci in due casi:1. se gli amministratori per favorire la chiarezza hanno raggruppato le voci precedute dai numeri arabi,

la nota deve evidenziare distintamente le voci 2. se gli importi dell’esercizio predicente non sono comparabili con quelle dell’esercizio successivo, la

nota deve indicare le informazioni necessari a consentire la comparabilità-Secondo il documento 12, la configurazione civilistica della N.I. è in grado di assolvere la funzione di completamento dell’informativa dei bilanci ma richiede una serie di integrazioni ritenute necessarie:1. alcune informazioni che la legge impone di inserire nella relazione sulla gestione, devono essere

collocate nella N.I. e tale differenza è rilevante perché la relazione non fa parte del bilancio quindi il controllo dei revisore avrebbe un efficacia minore. Quindi per la descrizione della natura dell’attività dell’azienda, i fatti di rilievo dopo la chiusura o i rapporti con imprese consociate e collegate, deve esserci in N.I. un rinvio a quanto descritto nella relazione sulla gestione

2. per le voci A.5 e B.14 se hanno un importo significativo, deve essere fornito il dettaglio3. nella N.I. deve essere introdotto il rendiconto finanziario

2.4 Il rendiconto finanziarioL’art. 2423 dispone che si devono fornire tutte le informazioni complementari a quelle richieste dalla legge per consentire la rappresentazione chiara, veritiera e corretta, quindi il prospetto dei flussi finanziari (rendiconto finanziario) è un documento non espressamente richiamato ma necessario per la comprensione della dinamica finanziaria della società (visione dinamica dell’aspetto finanziario mentre con lo S.P. si ha una visione statica dell’aspetto fiananziario).Il cash flow dell’esercizio è dato dalla somma:1. cash flow della gestione reddituale per rilevare tale flusso di cassa si possono usare due metodi:

a. metodo diretto è dato da ricavi monetari – costi monetari. L’ottenimento delle entrate di denaro dai clienti si calcola sottraendo dai ricavi di vendita la variazione dei crediti commerciali (c. finali – c. iniziali). L’uscita di denaro a favore dei fornitori di materie prime si ha sottraendo dai costi di acquisto dell’esercizio la variazione dei debiti relativi (d. finali – d. iniziali)

b. metodo indiretto è dato da +/- risultato d’esercizio + costi non monetari – ricavi non monetari. Quindi si tratterà di sottrarre l’aumento (aggiungere il decremento) delle rimanenze e risconti attivi poiché la contropartita economica è un ricavo non monetario, sottrarre l’aumento (aggiungere il decremento) dei crediti e dei ratei attivi poiché i ricavi che li hanno generati non hanno comportato incremento di liquidità, aggiungere l’aumento (sottrarre il decremento) dei debiti verso fornitori (che hanno per contropartita un costo nel C.E.) e dei ratei passivi perché i costi che li hanno generati non hanno comportato decremento di liquidità

2. cash flow degli investimenti3. cash flow dei finanziamenti4. cash flow derivate dalle operazioni con i soci

2.5 Il bilancio in forma abbreviataL’art. 2435 bis dispone che il bilancio in forma abbreviata (con minori informazioni) può essere redatto da società che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:1. totale attivo 3.125.000 €2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.250.000 € (voce A1)3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unitàSono stati utilizzati tre parametri in relazione alla difficoltà di invidiare un unico criterio che definisce la dimensione aziendale. A seconda del processo produttivo infatti può esserci una prevalenza del fattore lavoro umano piuttosto che di investimenti e viceversa. Questa possibilità è riservata quindi alle società minori perché coinvolgono un numero minore di soggetti e la domanda di informazioni sarà più bassa.

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Lo S.P. abbreviato:1. inserire solo le macroclassi e le sottoclassi2. macroclassi A e D raggruppabili in CII nell’attivo, macroclasse E raggruppabile in D nel passivo3. da BI e BII dell’attivo devono essere esplicitamente detratti ammortamenti e svalutazioni4. in CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati crediti e debiti esigibile oltre

l’esercizio successivoIn C.E. abbreviato:1. sono ammessi raggruppamenti:

a. A2 e A3 = variazione rimanenze prodotti e lavori in corso su ordinazioneb. B9 c, d, e = altri oneri del personalec. B10 a, b, c = ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazionid. C16 b, c = proventi finanziari da titoli diversi dalle partecipazionie. D18 a, b, c = rivalutazione attività finanziarief. D19 a, b, c = svalutazioni attività finanziarie

2. nelle voci E20-E21 non è richiesta la separata indicazione delle plus(minus)valenze e delle imposte relative a esercizi precedenti

In N.I. di conseguenza:1. omettere le informazioni dei punti 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 2426, 2427, 2427 bis2. inserendo informazioni relative alle azioni proprie e di controllanti è possibile non redigere la R.G.

2.6 La relazione sulla gestioneL’art. 2428 obbliga gli amministratori a redigere la relazione sulla gestione da allegare al bilancio nella quale descrivono a fini informativi, l’andamento della gestione trascorsa, la situazione della società e l’evoluzione prevedibili della gestione (con riferimento alla società, ai settori in cui ha operato e al gruppo a cui appartiene). Il principale obiettivo è quello di illustrare la strategia aziendale che permette di interpretare il sistema dei valori contenuti nel bilancio. Inoltre il commento deve essere completo cioè deve riguardare l’azione gestionale nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso le imprese controllate; bisogna descrivere l’evoluzione delle strategie riferita anche al gruppo nel suo complesso perché è proprio in esso che si sviluppa la strategia complessiva. L’informazione sugli andamenti gestionali deve essere fornita a livelli di dettaglio per ciascun settore nel quale l’azienda ha operato e per settore si può intendere la ripartizione geografica della gestione operativa o la linea di business cioè articolazione per tipologia di prodotti o per funzionalità d’uso (tipo di bisogni che i prodotti soddisfano). La libertà lasciata dal legislatore per interpretare tale concetto deve essere usata dagli amministratori per scegliere la classificazione che meglio si adatta alla strategia e la più usata ai fini decisionali per consentire al lettore di capire meglio la dinamica aziendale. La relazione inoltre deve fare particolare riguardo ai costi, ricavi e investimenti per la descrizione degli andamenti. Il contenuto principale della relazione è:1. attività di ricerca e sviluppo2. rapporti con le controllate, collegate, controllanti e controllate da quest’utlime3. numero e valore nominale delle azioni proprie e delle controllanti alla chiusura dell’esercizio, con

indicazione della frazione di capitale corrispondente4. movimenti nel numero e valore nominale delle azioni proprie durante l’esercizio, con indicazione

della frazione di capitale corrispondente e dei motivi delle compravendite5. fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura e prima della redazione materiale del bilancio6. elenco delle sedi secondarie della società7. obiettivi e politiche sulla gestione del rischio finanziario, nonché esposizione al rischio di prezzo, di

credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari, in relazione all’uso di strumenti finanziari, se rilevanti per la rappresentazione veritiera e corretta

Inoltre rapporti con le capogruppo e le altre società ad essa soggette e loro effetti.I primi due punti sono collegati alla descrizione della strategia aziendale perché:1. attività di ricerca e sviluppo costituiscono la premessa per l’evoluzione futura2. rapporti con le altre aziende del gruppo consente di capire quanto l’azienda disponga di

un’autonoma capacità di manovra o dipenda dai legami indotti dall’appartenenza al gruppo

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CAPITOLO 3: L’ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3.1 Contenuto e definizioni

La classificazione civilistica e le condizioni per l’iscrizione in Stato PatrimonialeLe immobilizzazioni immateriali secondo il codice includono:1. costi di impianto e di ampliamento2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno4. concessioni, licenza, marchi e diritti simili5. avviamento6. immobilizzazioni in corso e acconti7. altreIl codice non fornisce alcun commento specifico sulla valutazione dei singoli elementi ma nei primi due casi, l’art. 2427 richiede che la N.I. contenga la descrizione dei motivi che hanno indotto gli amministratori a capitalizzarli o a rinviarli al futuro anziché spesarli nell’esercizio di sostenimento. Il documento 24 del CNDC-CNR invece precisa i tratti comuni a tale gruppo:1. assenza di tangibilità2. sostenimento, identificabilità e misurabilità dei costi per la loro acquisizione o produzione interna 3. utilità pluriennale beneficio economico in termini di maggiori ricavi o minori costi rispetto a quelli

che si verificherebbero nel caso di assenza di tali beniIl presupposto della controllabilità è la capacità di fruire in esclusiva i vantaggi da esso detraibili mentre il presupposto dell’identificabilità è la capacità di distinguere l’elemento dal più generale avviamento aziendale. Per l’iscrizione è irrilevante la fonte di acquisizione perché sono iscrivibili gli elementi che soddisfano le condizioni precedenti indipendentemente che siano disponibili a seguito di acquisto dall’esterno, produzione interna o acquisizione a titolo di godimento, salvo che si tratti di acquisto a titolo gratuito perché non soddisfa la condizione dell’attendibile misurazione del costo.

Beni immateriali e oneri pluriennaliLe immobilizzazioni immateriali sono formate:1. beni immateriali sono i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di

ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Sono oggetto di specifica tutela giuridica che li porta ad essere oggetto di diritti attivi/passivi. Secondo il CNDC-CNR in presenza dei requisiti di utilità e misurabilità del costo, sussiste l’obbligo di iscrizione

2. oneri pluriennali sono i costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. La maggiore incertezza sul reale contenuto economico in termini di utilità futura giustifica il fatto che non vi è l’obbligo ma la facoltà di iscrizione (nelle società non quotate è condizionata al consenso del Collegio sindacale); il periodo di ammortamento massimo è 5 anni; se i valori non sono ancora ammortizzati, gli utili sono distribuibili se vi sono riserve di utili sufficienti a coprire il costo residuo. Questa disciplina è razionale in relazione al postulato della prudenza ma comporta il rischio di penalizzare quello della competenza pertanto se ricorrono le condizioni per la capitalizzazione, quest’ultima sarebbe obbligatoria e non facoltativa se si vuole rispettare il postulato della completezza

3. avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti secondo il CNDC-CNR in presenza dei requisiti di utilità e misurabilità del costo, sussiste l’obbligo di iscrizione

3.2 Aspetti generali di valutazioneIl valore originario

L’art. 2426 dispone che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione con modalità diverse a seconda che l’acquisizione sia:1. esterna costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori2. interna costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile dei costi indiretti. La produzione interna

origina la capitalizzazione che va inserita tra i ricavi nel C.E. in A4 mentre in contropartita si apre il conto riferita alla specifica immobilizzazione. Se la produzione interna non è completata si usa il conto immobilizzazioni immateriali in corso di ottenimento.

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Gli ammortamentiL’art. 2426 dispone che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità d’utilizzazione. L’ammortamento è la ripartizione del costo nei vari esercizi ai quali l’immobilizzazione offre un contributo ai processi produttivi. Sistematico significa che deve essere compiuto in ogni esercizio sulla base di un piano che deve essere rivisto periodicamente per verificare che non siano intervenuti cambiamenti che richiedono una modifica delle stime effettuate. Il processo inizia dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso anche se concretamente non utilizzata.Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo originario (aumentato delle rivalutazioni e migliorie, diminuito delle svalutazioni) e il valore residuo al termine della vita utile del bene che generalmente è considerato nullo per l’incertezza in merito alla sua determinazione.La vita utile è basata sulle prospettive temporali di utilizzo. Per i beni immateriali è paragonata al periodo che la legge o il contratto stabiliscono come intervallo in cui l’azienda può sfruttare in esclusiva il bene. Per gli oneri pluriennali invece mancano dei riferimenti quindi in applicazione del postulato della prudenza, la legge stabilisce una durata convenzionale massima pari a 5 anni. Nel caso dell’avviamento si ha la possibilità che gli amministratori, dietro parere positivo del collegio sindacale e adeguata motivazione in N.I. (con indicazione dei fattori che hanno giustificato una vita utile maggiore) stabiliscono un periodo superiore. La vita utile può essere definita anche in termini di quantità di prodotto che l’azienda attende di poter ottenere dall’uso dell’immobilizzazione.Il criterio di ripartizione del valore può essere secondo il documento 24:1. quote costanti è il più immediato poiché più semplice.2. quote decrescenti è il più coerente se si ipotizza che l’immobilizzazione immateriale offra un

contributo maggiore nei primi esercizi, anche in applicazione del postulato della prudenza. 3. altri è consentito l’uso di altri metodi più opportuni in relazione al caso specificoLa quota ammortamento è iscritta nel C.E. in B10a mentre il fondo ammortamento accreditato in contropartita è inserito nello S.P. a diretta rettifica dell’immobilizzazione a cui si riferisce

Le rivalutazioniSecondo il documento 24 sono possibili le rivalutazioni se è permesso da leggi speciali e nei limiti da questa stabiliti. Non è consentita nessuna discrezionalità nell’operare rivalutazioni monetarie per tenere conto dei processi inflazionistici o rivalutazioni economiche dei beni dovute ad un maggiore valore dipendente da circostanze di mercato. Sarà la legge a disciplinare tale situazioni. Le rivalutazioni non possono determinare ricavi da inviare a C.E. ma solo aumenti di riserve del netto che si epilogano nel passivo dello S.P. in AIII riserve di rivalutazione. In N.I. devono essere indicati:1. criteri seguiti per la rivalutazione2. importo della rivalutazione al loro e al netto degli ammortamenti3. effetti sul patrimonio netto

Il valore realizzabile come limite superiore e le svalutazioniIn ogni momento il valore al quale l’immobilizzazione è iscritta in contabilità non può superare il valore recuperabile che secondo il documento 24 è il maggiore tra:1. valore in uso valore attuale dei flussi di cassa attesi nel corso della vita utile grazie all’impiego del

bene nei processi produttivi (valore di realizzo indiretto)2. valore realizzabile tramite alienazione prezzo ricavabile dalla vendita in condizioni normali di

mercato al netto degli oneri diretti di gestione (valore di realizzo diretto)Se il valore iscritto in contabilità risulta superiore a tale limite, l’azienda deve svalutare l’immobilizzazione con addebito al C.E. dell’esercizio.L’art. 2426 dispone che le immobilizzazioni siano svalutate in caso di perdita durevole emergente alla data di chiusura dell’esercizio, quindi la svalutazione è distinta dal processo di ammortamento.

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L’accertamento sulla ricuperabilità del costo del bene deve essere fatto quando:1. nel momento in cui il bene viene iscritto per la prima volta in contabilità2. ogni volta che certe condizioni di utilizzo o operatività dell’azienda subiscono dei mutamenti

rilevanti se l’impresa versa in una situazione di perdita ed espone in bilancio immobilizzazioni immateriali quali oneri pluriennali bisogna dimostrare la ricuperabilità dei costi iscritti nell’attivo

3. in ogni caso, in condizioni di straordinarietà e gravità perché altrimenti ricadrebbero nell’ordinario processo di ammortamento

Si può svalutare fino:1. valore funzionale nell’economia dell’azienda (valore d’uso), nella prospettiva di continuazione

dell’attività 2. valore di realizzo diretto se il bene è destinato alla venditaSe il bene è destinato alla vendita non dovrebbe figurare tra le immobilizzazioni ma nell’attivo circolante con applicazione del criterio di valutazione al minore tra il costo e valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

Rilevazione svalutazionesvalutazione immobilizzazioni immateriali xxxxxxxxxxf.do svalutazioni immobilizzazioni immateriali xxxxxxxxx

Una volta compiuta la svalutazione, se le cause che l’aveva determinata non sussistono più, l’art. 2426 stabilisce che si deve stanziare una rivalutazione al C.E. che è l’unica caso in cui una rivalutazione ha un impatto reddituale permesso: rivalutazione di ripristino (serve per riportare il valore dell’immobilizzazione fino al massimo del costo residuo prima della svalutazione). Per l’ammortamento, bisogna considerare che successivamente alla svalutazione, la quota annuale di ammortamento era stata calcolata non sul costo storico ma sul costo storico svalutato quindi ora bisogna portare la differenza tra le quote di ammortamento ordinario e quelle calcolate dopo la svalutazione a rettifica della rivalutazione di ripristino. Il documento 24 precisa che il ricavo per plusvalenza di ripristino deve essere al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione ecco perché può essere operata fino a concorrenza del costo originario. L’avviamento e gli oneri pluriennali non ammettono rivalutazioni di ripristino.

Rilevazione rivalutazioni di ripristinof.do svalutazioni immobilizzazioni immateriali xxxxxxxxxxf.do ammort. immobilizzazioni immateriali xxxxxxxxxrivalutazione immobilizzazioni immateriali (A5) xxxxxxxxx

Nel C.E. la svalutazione confluisce in B10c altre svalutazioni delle immobilizzazioni mentre il fondo svalutazione è collocato in S.P. a diretta detrazione della voce a cui si riferisce. La rivalutazione di ripristino è collocata nella voce A5 del C.E.In N.I. bisogna precisare, con riguardo alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata:1. misura e motivazioni delle riduzioni di valore2. il concorso alla produzione di risultati economici futuri3. prevedibile durata utile4. valore di mercato per quanto determinabile5. differenze rispetto agli esercizi precedenti6. impatto sui risultati economici e sugli indicatori di redditività dell’esercizio già comunicati

3.3 Le singole tipologieCosti di impianto e di ampliamento

Secondo il documento 24 i costi di impianto e di ampliamento sono quei costi non ricorrenti che riguardano ben precisi momenti della gestione:1. costi pre-operativi sia di tipo legale (atto costitutivo, tasse) ed operativo (iniziali ricerche di mercato,

addestramento iniziale del personale)2. costi relativi ad ampliamenti successivi (aumenti di capitale, ammissione alla quotazione borsa)

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Se in presenza di tali costi, gli esercizi futuri prevedono utili in grado di coprire le quote di ammortamento allora è rispettata la condizione di ricuperabilità pertanto possono essere mantenuti tra le attività altrimenti è necessaria una svalutazione. Lo IAS non consente la capitalizzazione di tali costi.

Costi di ricerca e sviluppoSecondo il documento 24 i costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili sono quelli relativi alla ricerca applicata e allo sviluppo, ritenendo quindi che i costi connessi alla ricerca di base devono essere spesati nel C.E. dell’esercizio di sostenimento perché sostenuti in modo ricorrente:1. ricerca di base insieme delle indagini non precisamente finalizzate verso risultati quindi non sono

dimostrabili i benefici futuri2. ricerca applicata esiste un progetto che sia:

a. chiaramente definito, con costi identificabili e misurabilib. realizzabile, con il controllo di risorse adeguate la difficoltà nella stima

della realizzabilità dipende sia da circostanze interne che esterne quindi è possibile ritenere non più fattibile un progetto inizialmente ritenuto tale (i costi capitalizzati inizialmente devono essere spesati nell’esercizio in cui è evidente la non realizzabilità) o stimare possibile un progetto prima ipotizzato irrealizzabile (capitalizzare i costi dal momento in cui il processo si dimostra fattibile perché quelli precedenti non possono essere retroattivamente spesati)

c. i cui costi siano recuperabili mediante ricavi futuri (utilità)La capitalizzazione comprende i costi diretti, quelli indiretti allocati su basi congrue costanti nel tempo e gli oneri finanziari se hanno relazione specifica con la ricerca e se la natura del progetto sia tale da giustificarne la capitalizzazione in termini di entità e durata. L’ammortamento è calcolato quando la risorsa è utilizzabile nei processi produttivi in 5 anni a quote costanti o decrescenti.

Costi di pubblicitàSecondo il documento 24 i costi di pubblicità sono capitalizzabili solo se sostenuti, in modo non ricorrente, per ottenere il successo di un’iniziativa. Vengono assimilati ai costi di impianto e di ampliamento per i presupposti richiesti per la capitalizzazione e per e regole dell’ammortamento, indipendentemente dal fatto che la collocazione dei costi di pubblicità nello S.P. è separata dai costi di impianto e di ampliamento. I costi per il materiale promozionale andranno spesati nell’esercizio se il materiale non ha effettivamente un utilità pluriennale (catalogo generale) dove in tal caso è giustificata la capitalizzazione. Il metodo di ammortamento è determinato in funzione della maggiore rapidità con la quale l’utilità sottesa dal costo si trasferirà ai ricavi di vendita quindi una cessione di utilità concentrata nei primi esercizi suggerirà un metodo a quote decrescenti anziché a quote costanti.

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegnoSecondo il documento 24 la capitalizzazione dei diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è subordinata alla sussistenza dei requisiti generali:1. titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento2. misurabilità del costo sostenuto3. ricuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici i benefici economici devono essere

dimostrati da piani relativi al concreto impiego, fattibili tecnicamente ed economicamente, i cui effetti economici sono inclusi nei budget aziendali

Per la stima del costo iniziale bisogna distinguere:1. acquisizione della proprietà che a sua volta si distingue in:

- a titolo derivativo costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori inclusi i costi di progettazione e quelli per gli studi di fattibilità relativi all’impiego del brevetto in azienda

- a titolo originario stesse regole esaminate per il costi di ricerca e sviluppo2. acquisizione della licenza va inserito nell’attivo solo se il costo della licenza ha dato origine ad un

costo una tantum

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La vita massima si fonda sulla durata riconosciuta dalla legge ma può essere ridotta se il prospettato periodo di utilità riguarderà un intervallo più breve. Il metodo a quote costanti può essere sostituito con quello a quote decrescenti o variabili in funzione dei volumi di produzione, se riflettono meglio la riduzione dell’utilità del cespite. Oltre all’ammortamento, in ogni esercizio si deve valutare se le condizioni che ne consentono la capitalizzazione sussistono ancora o se si sono modificate, in tal caso bisogna svalutare.

ConcessioniSecondo il documento 24 le concessioni iscrivibili sono quelle:1. da parte della p.a. di diritti sui beni di proprietà degli enti concedenti (suolo demaniale)2. da parte della p.a. di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (parcheggi)Lo S.P. è interessato solo se i diritti hanno comportato il sostenimento di costi una tantum. L’ammortamento è in relazione alla durata della concessione ma non è stabilito niente sul metodo.

LicenzeSecondo il documento 24 le licenze possono derivare da provvedimenti della p.a. o d’accordi con soggetti privati. In quest’ultimi casi il documento spinge verso l’inclusione dell’eventuale immobilizzazione nella classe che accoglie il diritto principale (licenze brevetto vanno nel brevetto) del quale accolgono anche le regole. In base alla nozione restrittiva tra i brevetti non possono essere iscritte le licenze d’uso per brevetti di proprietà di terzi, ma il costo per le licenze deve essere iscritto nell’attivo BI4 e valgono le stesse regole dei brevetti. Valgono le regole delle concessioni per l’iscrivibilità e l’ammortamento.

MarchiSecondo il documento 24 i marchi capitalizzati sono quelli:1. sviluppati internamente bisogna distinguere i costi sostenuti specificatamente per lo sviluppo dei

marchi (costi diretti) e quelli relativi ai progetti di ricerca, all’avviamento della produzione o alle campagne promozionali

2. acquisiti da un fornitore esterno 3. acquisiti con l’intero complesso aziendale deve essere separatamente valutato ed iscritto in

bilancio in base al suo valore correnteNon sono capitalizzabili quindi i marchi acquisiti a titolo gratuito. Il documento non fornisce regole sull’ammortamento salvo precisare che il periodo di vita utile è collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti a cui il marchio si riferisce. Se la vita utile non è prevedibile si ha un limite massimo di 20 anni.

AvviamentoSecondo il documento 24 ha rilevanza solo l’avviamento derivato dall’acquisto di un’azienda o di un ramo di essa o di una partecipazione quindi impedisce ogni riflesso contabile all’avviamento originario o originato determinato dalla combinazione produttiva. L’avviamento derivato è costituito da costi a utilità differita nel tempo, è incluso nel corrispettivo pagato per l’acquisto dell’azienda (o parte di essa) e quindi non è scindibile dal complesso aziendale acquisito. Il primo accertamento per l’iscrizione consiste nel valutare se la differenza tra costo sostenuto e valore corrente dei beni e degli altri elementi acquisiti sia dovuta ad un beneficio economico futuro quindi incidono le prospettive reddituale e competitive caratterizzanti l’azienda acquisita. Se la differenza è giustificata da favorevoli prospettive reddituale dell’azienda acquisita e si prevede che verrà recuperata con il flusso dei redditi futuri, allora andrà capitalizzata in BI5 dell’attivo. Se la differenza è dovuta ad altre circostanze allora deve essere spesata in C.E. L’avviamento deve essere ammortizzato in un periodo non superiore ai 5 anni ma una maggiore durata è consentita se la specifica situazione fa presumere il mantenimento di un’utilità per lunghi periodi (ragioni esplicitate in N.I.). L’avviamento inoltre va verificato al termine di ogni esercizio per valutare la sussistenza di possibili cause di svalutazioni che si tradurrebbe in un addebito al C.E. in B10c.

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Immobilizzazioni in corso e accontiLe immobilizzazioni in corso di realizzazione si riferiscono agli elementi immateriali sviluppati internamente prima che sia ultimata la loro ultimazione, per questo non c’è l’ammortamento ma solo un graduale processo di accumulo dei costi e la successiva capitalizzazione. Quando lo sviluppo è ultimato, appena l’elemento è disponibile per l’uso, si ha la chiusura del conto destinato all’immobilizzazione in corso e l’apertura del conto destinato all’elemento originato da tale sviluppo. Gli acconti sono anticipi a fornitori di immobilizzazioni immateriali che rimangono accesi in BI6 fino al completamento della fornitura con la ricezione e la registrazione della fattura.

Contenuto della Nota IntegrativaL’art. 2427 dispone che la N.I. deve indicare:1. criteri applicati nella valutazione (art. 2427)2. movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni e per ciascuna di esse le precedenti rivalutazioni,

svalutazioni, ammortamenti e spostamenti, rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti effettuati nell’esercizio

3. composizione, ragioni di iscrizione e criteri di ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo, pubblicità, impianto e ampliamento

4. indicazioni per la vita utile dell’avviamento superiore ai 5 eserciziL’art. 2427 bis dispone inoltre che in N.I. devono essere descritte la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e per quanto determinabile al loro valore di mercato.

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CAPITOLO 4: LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4.1 Contenuto e definizioniLe immobilizzazioni materiali vanno nella classe BII dell’attivo e comprendono:1. terreni e fabbricati2. impianti e macchinari3. attrezzature industriali e commerciali4. altri beni5. immobilizzazioni in corso e accontiIl fondo ammortamento (fondi svalutazione se esistono) vanno a diretta rettifica di tali conti con il segno meno. Le caratteristiche sono:1. destinazione ad uso durevole2. utilità pluriennale3. ammortamento processo di ripartizione del costo di acquisizione per attribuire all’esercizio in

corso la quota d’uso 4. modalità di realizzo indiretto dell’investimento5. sussistenza fisica del beneIl documento 16 CNDC-CNR sugli aspetti di classificazione stabilisce che le immobilizzazioni materiali sono tali considerando la destinazione dei beni e non la loro natura:1. cambiamento della destinazione deve risultare dalla delibera del consiglio di amministrazione2. plus(minus)valenza dall’alienazione è un componente straordinario del reddito3. in N.I. devono essere esposte le ragioni del cambiamento, il criterio di valutazione e l’impatto del

cambiamento sul risultato economicoIl documento 16 CNDC-CNR sulla sub-classificazione stabilisce:1. terreni e fabbricati terreni, fabbricati civili e industriali, costruzioni leggere2. impianti e macchinari impianti generici, specifici, altri impianti, macchinario automatico e non3. attrezzature industriali e commerciali attrezzature e attrezzature varie4. altri beni mobili, macchine d’ufficio, automezzi, imballaggi durevoli, beni gratuitamente

devolvibili, migliorie a beni di terzi5. immobilizzazioni in corso e acconti immobilizzazioni in corso di costruzione, anticipi a fornitori6. fondo ammortamento iscritti in diretta detrazione di ogni singola voce distinguendo il costo del

cespite, l’ammontare del fondo e il valore netto (seconda alternativa per i bilanci in forma abbreviata)Nel C.E. le voci sono:1. ammortamenti B10b2. svalutazioni derivanti da perdite durevoli B10c3. capitalizzazioni A44. plus(minus)valenze da alienazione A5(B14) se si verificano:

- beni ceduti appartengono alla gestione caratteristica- hanno originato plus(minus)valenze non significative- alienazione ha avuto luogo per il rinnovo fisiologico delle

dotazioni Altrimenti il provento o l’onere viene iscritto nell’area straordinaria.

4.2. Aspetti generali di valutazioneIl criterio base è la valutazione dell’immobilizzazioni materiali al costo diminuito del relativo ammortamento con il limite del valore recuperabile con l’uso cioè il valore del bene che è in grado di essere coperto dai ricavi derivanti dalla vendita della produzione all’ottenimento della quale lo stesso bene ha concorso.

Il valore originarioLe immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto (comprensivo oneri accessori) o di produzione (costi diretti e quota costi indiretti). Secondo il codice tra i costi indiretti rientrano anche gli oneri finanziari relativi alla fabbricazione o all’acquisto dell’immobilizzazione.

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Il documento 16 CNDC-CNR stabilisce:1. acquisto da terzi il valore originario è rappresentato dal costo di acquisto al netto degli sconti

commerciali (anche sconti di cassa se rilevanti) maggiorato degli oneri accessori (iva indetraibile, se sommata non comporta un valore complessivo eccedente il valore recuperabili con l’uso)

2. costruzioni economia il costo originario si ottiene dall’aggregazione di tutti i costi diretti di fabbricazione più la quota di costi generali industriali. Se la costruzione in economia ha un carattere occasionale, è consentito escludere la quota di costi generali poiché ritenuti costi di periodo. Non si può superare il valore il mercato per tali beni. In N.I. deve essere specificato dove sono inserite le spese generali.

Il documento 16 CNDC-CNR stabilisce che gli oneri finanziari connessi all’acquisizione di un’immobilizzazione possono essere capitalizzati se:1. si riferiscono solo a capitali presi in prestito specificatamente per acquisire le immobilizzazioni2. realizzati nel periodo che sia significativo, tra l’esborso dei fondi e la disponibilità del bene all’uso3. finanziamento realmente utilizzato per acquisire il cespite4. se hanno concorso sia finanziamenti a breve che a lungo, si deve supporre che le acquisizioni siano

avvenute utilizzando prima i finanziamenti a lungo (principi correlazione fonti-impieghi)5. la capitalizzazione avviene al tasso storico per i finanziamenti a lungo o alla media ponderata dei

tassi, in caso di più finanziamenti6. il valore inclusivo degli interessi non deve superare il valore recuperabile con l’uso da dimostrare con

un apposito prospettoIn N.I. deve essere riportato l’ammontare della capitalizzazione degli oneri finanziari sia per la parte compiuta all’esercizio sia per la somma delle capitalizzazioni compiute. Secondo lo IASB il criterio di contabilizzazione preferito è quello di spesare i costi dei finanziamenti a C.E. nell’esercizio di sostenimento ma è permessa la capitalizzazione ad incremento del costo di un bene degli oneri finanziari che siano direttamente imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione se ricorrono le condizioni precedenti, in tal caso la capitalizzazione inizia con l’avvio dello sviluppo del bene, si sospende quando lo sviluppo è interrotto per periodi non brevi e si interrompe se il bene è pronto per il suo utilizzo o per la vendita.

Gli incrementi successivi del valore: le capitalizzazioni delle migliorie e rivalutazioniDopo l’acquisizione un’immobilizzazione materiale può aumentare:1. migliorie lavori di manutenzione che accrescono la capacità produttiva, la vita utile o la sicurezza

del cespite. Non si ammette la capitalizzazione delle spese per mantenere il bene in efficienza che sono quindi costi a carico. La miglioria comporta una capitalizzazione nel C.E. in A4 a fronte dell’incremento dell’immobilizzazione migliorata in S.P.

2. rivalutazioni se consentite da leggi speciali e nei limiti di queste. Il documento 16 CNDC-CNR non consente nessuna discrezionalità nell’operare rivalutazioni monetarie per tener conto dei processi inflazionistici o rivalutazioni economiche dei beni dovute ad una maggior valore per circostanze di mercato. Lo IASB permette la continua rivalutazione di un cespite al valore corrente ma la legge deve disciplinare tale situazione. La rivalutazione non può determinare un componente reddituale ma solo un aumento di riserva del netto in AIII del passivo e un incremento dell’immobilizzazione in attivo. In N.I. devono essere specificati i criteri seguiti, l’importo della rivalutazione al lordo e al netto degli ammortamenti e l’effetto sulla misura del patrimonio netto.

I decrementi successivi del valore: processo di ammortamentoL’ammortamento è una ripartizione del costo negli esercizi in cui l’immobilizzazione offre un contributo ai processi produttivi. Deve essere sistematico cioè riguardare tutti i beni e compiuto ogni esercizio su un piano rivisto periodicamente per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento riguarda anche le immobilizzazione temporaneamente non utilizzate ad eccezione di quelle con utilità non limitata nel tempo. Il processo inizia dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso. Il valore da ammortizzare è la differenza tra costo originario (aumentato delle rivalutazione e delle migliorie) e il valore residuo al termine della vita utile (generalmente nullo).

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La vita utile è basata sulle prospettive di durata fisica e su altri fattori di obsolescenza economica; se la riconsiderazione del piano di ammortamento portasse a mutare la vita utile, il valore netto del cespite deve essere ripartito sulla nuova vita utile residua (modifica motivata in N.I.). Il criterio di ripartizione del valore indicato dal documento 16 CNDC-CNR è quello a quote costanti per la semplicità o quello a quote decrescenti se il cespite offre il contributo maggiore nei suoi primi esercizi. E’ comunque accettabile l’uso per diverse classi di cespiti di metodi quote costanti o decrescenti. Si può inoltre applicare la metà dell’aliquota normale per il primo esercizio se l’ammortamento non si discosti significativamente da quello ottenibile applicando l’aliquota ordinario. L’uso dei coefficienti per determinare le quote d’ammortamento deducibili fiscalmente, non necessariamente rappresentano la vita utile del bene quindi devono essere criticamente considerati in relazione alla specifica situazione aziendale. Se un cespite è caduto durante l’anno, si deve calcolare l’ammortamento per la frazione dell’esercizio. I cespiti completamente ammortizzati che continuano ad essere utilizzati devono essere eliminati dal bilancio e apparire in N.I. Se il cespite comprende accessori di ammontare rilevante con vita utile inferiore al cespite principale, si deve effettuare ammortamenti distinti con conseguente iscrizione separata del bene principale e del bene accessorio.

I decrementi successivi del valore: le svalutazioniQuando gli amministratori prevedono la difficoltà nel recuperare il valore netto contabile tramite l’uso, deve valutarsi se si è verificata una perdita durevole di valore che richiede la svalutazione e può dipendere da situazioni che discendono da circostante riguardanti gli impianti o da circostanze generali su problemi a livello aziendale che fanno temere l’incapacità da parte dei futuri ricavi di coprire le quote d’ammortamento. In tal cosa deve essere redatto un piano riguardante le prospettive di utilizzo delle immobilizzazioni sul quale fondare la svalutazione. In N.I. devono essere indicate le ragioni e l’ammontare della svalutazione:

Rilevazione svalutazionesvalutazione immobilizzazioni materiali xxxxxxxxxxf.do svalutazioni immobilizzazioni materiali xxxxxxxxx

Se vengono meno i motivi della svalutazione si deve operare la rivalutazione di ripristino che deve essere inviata a C.E. tra i ricavi perché ha la funzione di compensare la precedente svalutazione che aveva inciso sul reddito di un esercizio precedente quindi può essere operata fino a concorrenza del costo originario.

Rilevazione rivalutazioni di ripristinof.do svalutazioni immobilizzazioni materiali xxxxxxxxxxrivalutazione immobilizzazioni materiali (A5) xxxxxxxxx

4.4 Le regole IASB

Le immobilizzazioni materialiAmmortamenti e rivalutazioni: Lo IAS 16 prevede due trattamenti contabili alternativi:

1. cost model è il metodo tradizione ed in vigore di valutare l’immobilizzazione al costo iniziale diminuito degli ammortamenti e delle svalutazioni

2. revaluation model non è in vigore, consiste nel valutare in bilancio le immobilizzazioni iscritte al costo, al fair value alla data della rivalutazione, riducendo tale valore degli ammortamenti e delle svalutazioni. Non è stabilito un intervallo di tempo entro il quale compiere le rivalutazioni ma si raccomanda l’uso di una regolarità nel compiere le rivalutazioni. Il fair value è desunto dai prezzi praticati sul mercato dei beni ma in mancanza si può stimare il fair value usando metodi alternativi come la stima del costo di rimpiazzo. La mancanza di un mercato attivo per le immobilizzazioni immateriali invece impedisce l’adozione del revaluation model. Per evitare politiche di rivalutazione selettiva, l’adozione di tale metodo deve avvenire per l’intera classe di risorse a cui appartiene l’asset, dove l’appartenenza alla classe è data dall’omogeneità, dalla natura e dalla destinazione produttiva. La rivalutazione dovuta ad adeguamento al fair value comporterà l’accreditamento di una riserva del netto (differenza tra l’incremento del valore di carico del bene e l’incremento del relativo fondo ammortamento).

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La svalutazione dovuta a tale adeguamento determina un costo. Il decremento successivo ad una rivalutazione fa ridurre la riserva precedentemente accreditata fino a concorrenza del suo importo. Una rivalutazione successiva ad un decremento registrato come costo determina un ricavo da contabilizzare come rivalutazione di ripristino. La riserva di rivalutazione può essere girata a riserva disponibile per la sua totalità al momento della dismissione o per quote man mano che il bene è ammortizzato, in quest’ultimo caso la parte disponibile è la differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore rivalutato e la quota di ammortamento che si sarebbe avuta senza l’adeguamento.Esempio: un macchinario ha il valore di 100, la quota di ammortamento è il 10%. Alla fine del secondo anno dopo l’ammortamento, si ha un valore netto contabile 100 – (100 x 20%) = 80. Se il fair value è di 120, bisogna rivalutare il bene di 40 alimentando la riserva del netto. L’incremento percentuale del costo storico e del fondo ammortamento è pari al rapporto tra la differenza del fair value con il valore netto di partenza e il valore netto di partenza (120 – 80) / 80 = 50%. Il valore originario aumenterà di 100 x 50% = 50 e il fondo di 20 x 50% = 10.

Rilevazione revalution model immobilizzazioni materialimacchinari 50,00fondo ammortamento macchinari 10,00riserva di rivalutazione 40,00

In N.I. devono essere specificate la data di rivalutazione, i criteri usati, i parerei dei soggetti esterni, il valore che avrebbe avuto la classe di cespiti se fosse stato adottato il cost model e l’ammontare della rivalutazione.

4.5 I beni in leasingI beni in leasing devono essere iscritti nello S.P?1. documento 16 CNDC-CNR il passaggio a titolo di proprietà è un elemento necessario per

l’inclusione di un bene tra le immobilizzazioni materiali quindi sembra vietare l’iscrizione di tali beni fino a quando non è avvenuto il riscatto (metodo patrimoniale).

2. IAS 17 secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, una rappresentazione chiara, veritiera e corretta imporrebbe di contabilizzare i beni ricevuti in leasing con il metodo finanziario secondo cui si ha l’iscrizione del bene nello S.P. del locatario ed il suo regolare ammortamento, a fronte di un debito di finanziamento verso il locatore. Il pagamento dei canoni periodici figura come rimborso graduale del debito.

3. disciplina nazionale per tutte le immobilizzazioni si deve dare separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria quindi propende per l’applicazione del metodo patrimoniale secondo cui il bene rimane iscritto nello S.P. della società di leasing (locatore) e il locatario registra solo i canoni nel C.E.. Inoltre in N.I. bisogna specificare un prospetto da cui risultino le informazioni per rielaborare la scrittura con il metodo finanziario.

Secondo lo IAS 17, il leasing finanziario trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà; tale carattere può essere individuato in presenza di alcune condizioni:1. presenza di una clausola di riscatto2. sostanziale coincidenza tra durata del contratto di leasing e vita utile del bene3. elevata specificità del bene rispetto alle esigenze del locatarioIn conclusione con il metodo finanziario:1. il valore da attribuire al bene è pari al valore attuale della somma degli esborsi da pagare2. il pagamento della rata è considerato come rimborso parziale del debito complessivo3. l’interesse deve essere calcolato ad un tasso costante sull’ammontare del debito residuo4. si prevede l’ammortamento a fine esercizioIl leasing operativo si ha in caso contrario. Deve essere contabilizzato dal locatario solo a C.E. evidenziando tra i costi i canoni corrisposti al locatore. Il locatore deve invece rilevare i canoni tra i ricavi e ammortizzare il bene in conformità a quanto previsto dagli standard relativi al bene locato.

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Esempio: L’azienda stipula un contratto triennale di leasing per un piccolo macchinario industriale, l’entità del canone di locazione anulare, da corrispondere in un'unica soluzione è 6.000 €. Al termine del periodo indicato è previsto un riscatto finale di 2.000 €. La vita utile del bene è quantificata in 4 esercizi e si ipotizza un tasso di attualizzazione pari al 6%. Esborso complessivo (6.000 x 3) + 2000 = 20.000

inizio primo periodoV.A. canoni e prezzo di riscatto: 6.000 + 6.000 x 1,06-1 + 6.000 x 1,06-2 + 2.000 x 1,06-3 = 18.680costo interessi totale: 20.000 – 18.680 = 1.320 debito residuo dopo il primo canone: 18.680 – 6.000 = 12.680

fine primo periodointeressi competenti: 12.680 x 6% = 761debito residuo a fine periodo: 12.680 + 761 = 13.441ammortamento: 18.680 / 4 = 4.670valore netto fine periodo: 18.680 – 4.670 = 14.010

secondo periododebito residuo iniziale: 13.441 – 6.000 = 7.441interessi competenti: 7.441 x 6% = 446debito residuo a fine periodo: 446 + 7.441 = 7.887valore netto fine periodo: 14.010 – 4.670 = 9.340

terzo periododebito residuo iniziale: 7.887 – 6.000 = 1.887interessi competenti: 1.887 x 6% = 113debito residuo a fine periodo: 113 + 1.887 = 2.000valore netto fine periodo: 9.340 – 4.670 = 4.670

quarto periododebito residuo iniziale: 2.000 – 2.000 = 0valore netto fine periodo: 4.670 – 4.670 = 0

ATTIVOB) Immobilizzazioni II – immobilizzazioni materiali 2) impianti e macchinario 14.010 9.340 4.670 0

PASSIVOD) Debiti 14) altri debiti 13.441 7.887 2.000 0

CONTO ECONOMICOB) Costi della produzione 10) ammort. e svalutazioni b) amm. imm. materiali 4.670 4.670 4.670 4.670C) Proventi e oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanz 761 446 113 0

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CAPITOLO 5: LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

5.1. La classificazione civilisticaLe rimanenze si inseriscono nella classe dell’attivo C) I composta da:1. materie prime, sussidiarie e di consumo2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati3. lavori in corso su ordinazione4. prodotti finiti e merci5. acconti sono anticipi corrisposti ai fornitori di tali beni, inseriti nel magazzino avendo riguardo

all’aspetto economico della transazione (quota di costo pagata in anticipo) piuttosto che a quello finanziario (credito verso il fornitore)

Nel C.E. si hanno le voci riferite alle variazioni delle rimanenze:1. variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A22. variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione A33. variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B11Le variazioni sono date dalla differenza tra la rimanenza finale e quella iniziale:1. positiva con il segno + in A2 e A3, con il segno – in B11 perché in questo caso l’incremento delle

rimanenze funge da elemento riduttivo del costo della produzione dell’esercizio2. negativa con il segno - in A2 e A3, con il segno + in B11

5.2 La regola generale di valutazione del cost or marketL’art. 2426 dispone che le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore. Secondo il documento 13 del CNDC-CNR le rimanenze di magazzino sono costi da rinviare a futuro, prudenzialmente svalutati quando il valore di mercato raggiunga livelli inferiori. Si rigetta la possibilità di includere anche parte del margine reddituale in corso di formazione. Il criterio base è il costo storico:1. costo di acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo, semilavorati di acquisto e merci (beni di

sola commercializzazione che non subiscono nessuna lavorazione)2. costo di produzione prodotti in corso di lavorazione, semilavorati di produzione e prodotti finitiSe il valore di realizzo stimato alla chiusura dell’esercizio è minore, tale costo deve essere svalutato.Il costo comprende il complesso di elementi di costo sostenuti per avere la disponibilità delle giacenze nella condizione in cui sono al momento della valutazione. La valutazione dei beni in magazzino deve avvenire voce per voce. Per i lavori in corso su ordinazione è prevista una deroga (metodo della percentuale di completamento) che stabilisce la possibilità di avvalersi anche della valutazione effettuata sulla base dei corrispettivi pattuiti (oltre alla valutazione con il metodo del costo) cioè si valuta il lavoro in corso su ordinazione ad una percentuale del prezzo di vendita finale che è determinata dallo stato di avanzamento delle lavorazioni.

5.3 Materie prime, sussidiarie e di consumoSono i componenti di acquisto destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti e i materiali di consumo. Secondo il documento 16 anche i pezzi di ricambio di impianti, macchinari e attrezzature di rilevante costo unitario e di uso ricorrente devono essere contabilizzati come rimanenze.

La composizione del costo unitario di acquistoL’art. 2426 stabilisce che nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il documento 13 precisa che nel costo di acquisto si devono considerare il prezzo effettivo (risultante dalla fattura), gli oneri accessori, le spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione, iva indetraibile. A tale valore devono essere sottratti resi, abbuoni, premi e sconti commerciali (incondizionati o sulla quantità), aggiunti i costi di ricevimento, controllo e immagazinaggio se rilevanti e conveniente. Gli sconti condizionati poiché dipendono da una decisione finanziaria sono inclusi nell’area finanziaria. La valutazione delle rimanenze presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche dei costi di acquisto o produzione specificatamente sostenuti ma ciò non è attuabile a causa dell’entità delle rimanenze e della loro velocità di rotazione; per questo si hanno delle assunzioni sul flusso delle rimanenze e dei costi cui corrispondono.

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I metodi di determinazione del costo per i beni fungibiliTabella

Data Q.tà acquisti Prezzo unitario Costo di acquisto Scarico Q.tà rimanenze01/01 5.000 25,00 125.000 5.00015/02 1.000 4.00008/03 2.000 27,00 54.000 6.00003/07 3.000 3.00012/08 4.000 27,50 110.000 7.00011/09 2.000 26,00 52.000 9.00028/10 4.000 5.00015/11 1.000 28,00 28.000 6.000Totali 31/12 14.000 369.000 6.000L’art. 2426 dispone che il costo dei beni fungibili può essere calcolato (se la valutazione non viene e non può essere fatta a costi specifici ma per i beni non fungibili è obbligatoria la valutazione a costi specifici):1. metodo del costo medio ponderato che può essere:

a. per periodo comporta il calcolo di una media dei prezzi di acquisto dei beni ponderata per le quantità acquistate considerando che la somma dei pesi corrisponde al totale delle quantità acquistate nel periodo.Il costo medio ponderato del periodo è 369.000 / 14.000 = 26,36La rimanenza finale è 6.000 x 26,36 = 158.142,86La rimanenza iniziale è 125.000 quindi la variazione è 158.142,86 – 125.000 = 33.142,86

b. per movimento si determina un nuovo costo ponderato ogni volta che si verifica un nuovo acquisto, il costo medio quindi è utilizzato per valorizzare gli scarichi successivi quindi ogni scarico viene valorizzato ad un costo significativo di recente formazione.

Se il valore di mercato è maggiore di 26,80 allora il valore delle rimanenze finali è 160.778La rimanenza iniziale è 125.000 quindi la variazione è 160.778 – 125.000 = 35.778

comparando i due metodi, si può notare che il secondo metodo comporta un valore più alto poiché in tale metodo avviene una progressiva sostituzione delle quantità acquistate in precedenza con quelle acquistate successivamente e i prezzi di acquisto sono tendenzialmente crescenti.

Data Q.tà Costo unitario

Ammontare Costo medio

01/01 5.000 25,00 125.000 25,0015/02 -1.000 (25,00) -25.000rimanenza 4.000 25,00 = 100.00008/03 2.000 27,00 +54.000nuovo costo medio 6.000 =154.000 25,6703/07 -3.000 (25,67) -77.000rimanenza 3.000 25,67 =77.00012/08 4.000 27,50 +110.000nuovo costo medio 7.000 =187.000 26,7111/09 2.000 26,00 +52.000nuovo costo medio 9.000 =239.000 26,5628/10 -4.000 (26,56) -106.222rimanenza 5.000 26,56 =132.77815/11 1.000 28,00 +28.000Rimanenza 31/12 6.000 =160.778 26,80

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2. metodo F.I.F.O. ipotizza una movimentazione delle rimanenze razionale e concreta perché si utilizzano o si vendono quelle da più tempo disponibili e restano le quantità relative agli acquisti o produzioni più recenti.

Quantità scaricata Prezzo unitario Valore rimanenze1.000,00 28,00 28.000,002.000,00 26,00 52.000,003.000,00 27,50 82.500,006.000,00 162.500,00

Il valore unitario rimanenze è 162.500 / 6.000 = 27,08 se la valutazione di mercato è maggiore allora la variazione della produzione è data da 162.500 – 125.000 = 37.500

3. metodo L.I.F.O. i beni in uscita dal magazzino sono quelli acquistati per più recenti e nel magazzino rimangono i beni entrati nel primo periodo.

Valorizzazione scarichiData Quantità scaricata Prezzo unitario Valore rimanenze15/02 1.000,00 25,00 25.000,0003/07 2.000,00 27,00 54.000,0003/07 1.000,00 25,00 25.000,0028/10 2.000,00 26,00 52.000,0028/10 2.000,00 27,50 55.000,00Totale 8.000,00 210.000,00

Quantità scaricata Prezzo unitario Valore rimanenze3.000,00 25,00 75.000,002.000,00 27,50 55.000,001.000,00 28,00 28.000,006.000,00 158.000,00

Il valore unitario rimanenze è 158.000 / 6.000 = 26,33 se la valutazione di mercato è maggiore allora la variazione della produzione è data da 158.000 – 125.000 = 33.000

Osservando i risultati ottenuti con i quattro metodi, la valutazione più prudente è quella effettuata con il LIFO in regime di prezzi crescenti perché attribuisce il valore più alto ai prelievi e il valore più basso alle rimanenze poiché sono valutate in base alla partite più remote (se i prezzi sono decrescenti la valutazione più predente è il FIFO perché le rimanenze sono valutate in base agli acquisti più recenti e quindi inferiori). Il LIFO conduce ad una sottovalutazione delle rimanenze nello S.P. ma gli scarichi avvengono al valore maggiore quindi in C.E. si incrementa il costo del venduto. In N.I. bisogna riportare la differenza rispetto ai costi correnti se alla chiusura divergano notevolmente dalla valutazione delle rimanenze ottenuta applicando sia il LIFO che gli altri criteri.

Determinazione del valore di mercato ed eventuale svalutazioneLa valutazione deve avvenire al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per le materie prime di consumo e sussidiarie e i semilavorati di acquisto il valore di mercato coincide con il costo di sostituzione cioè il valore al quale una determinata voce di magazzino può essere riacquistata alla chiusura dell’esercizio. Tale riferimento temporale non è assoluto ma va interpretato in base alla tendenza. La valutazione deve avvenire voce per voce, senza compensare le svalutazioni relative ai beni che presentano un valore di mercato inferiore al costo con gli utili sperati relativi ai beni che si presume di poter vendere ad un valore superiore al costo. Se le materie in rimanenza hanno un costo superiore a quello di sostituzione, si deve effettuare una svalutazione:1. rilevazione del valore delle rimanenze finali2. svalutarle con un fondo di rettifica che storni la corrispondente voce dello stato patrimoniale3. il costo della svalutazione deve essere inserito in C.E. alla voce B11Se al termine dell’esercizio successivo i beni svalutati presentano un valore di mercato di nuovo superiore al costo, la svalutazione deve essere eliminata ripristinando in bilancio il costo originario, in tal caso il fondo svalutazione va stornato rilevando un componente positivo di reddito nel C.E. alla voce B11 con segno positivo.

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5.4 Prodotti in corso di lavorazione e semilavoratiSecondo il documento 13, i semilavorati, che possono essere acquistati o prodotti internamente, hanno identità fisica definita mentre i prodotti in corso di lavorazione sono materiali e componenti in fase di avanzamento non identificabili fisicamente in modo univoco. Per la valutazione i semilavorati di acquisto seguono le stesse regole delle materie precedenti. Per i prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di produzione invece bisogna individuare classi di elementi che si trovano allo stesso stadio del processo produttivo ed attribuirgli la parte dei costi di produzione sostenuta fino a quel punto. Bisogna comune confrontare il costo con il valore di realizzo al netto dei costi ancora da sostenere e scegliere il minore.

5.5. Prodotti finitiSecondo l’art. 2426 il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e una quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione. Il legislatore concede quindi la facoltà di applicare una valutazione a costi pieni, mentre il documento 13 raccomanda una valutazione al costo industriale (comprensivo costi indiretti industriali) per evitare una sottovalutazione delle rimanenze, quindi avremo:1. costo industriale diretto materiali, componenti, manodopera diretta, lavorazioni esterne,

imballaggi2. costi industriali indiretti quelli ragionevolmente imputabili sono quelli relativi alla funzione

industriale-manifatturiera cioè quelli che hanno contribuito a portare le giacenze in magazzino nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato:

a. ammortamenti industrialib. manodopera indirettac. materiali di consumod. manutenzioni

quindi rimangono esclusi costi distribuzione commerciale, costi di ricerca e sviluppo, costi amministrativi, oneri straordinari e oneri finanziari.

Determinazione del costo complessivo dei prodotti in rimanenzaCalcolato il costo unitario dei prodotti si devono applicare i criteri di stima del flusso fisico per determinare il costo complessivo delle rimanenze (FIFO, LIFO, costo medio ponderato). E’ possibile usare criteri diversi tra materie e prodotti ma è sconsigliato.

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercatoLe rimanenze in magazzino vengono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Quest’ultimo secondo il documento 13 è il valore netto di realizzo cioè il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e distribuzione (costi diretti di vendita) da sostenere nella misura in cui sono prevedibili. Il valore netto di realizzo tiene conto delle circostanze di realizzo della produzione (condizioni della concorrenza, consistenza e stato della giacenza). Tale valore è quello esistente alla chiusura dell’esercizio ma tale riferimento temporale non è assoluto in quanto va interpretato in base alla tendenza. La valutazione deve essere compiuta voce per voce, senza compensare le svalutazioni con gli utili sperati. Se il bene deve essere svalutato in virtù del valore di mercato inferiore al costo bisogna ripristinare la condizione del valore di mercato superiore al costo.

5.6 MerciLe merci sono beni di sola commercializzazione e l’acquisto è documentato dalla fattura. Per la determinazione del costo si hanno gli stessi problemi delle materie mentre per la determinazione del valore di mercato valgono le regole dei prodotti finiti.

5.7 Lavori in corso su ordinazioneNella classe C) I3 dell’attivo si hanno le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione e la variazione delle rimanenze si hanno in C.E. nella voce A3. Secondo l’art. 2426 la valutazione può avvenire sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

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I lavori in corso su ordinazione sono contratti per la realizzazione di beni e servizi che presentano le seguenti caratteristiche:1. eseguite su ordinazione di un committente2. durata pluriennale3. rilevanza economica e complessità realizzativiQuesti elementi devono risultare da un contratto contenente le clausole che disciplinano gli aspetti nel rapporto commerciale tra cui il corrispettivo. La durata non è un elemento discriminante perché possono esistere lavori in corso su ordinazione con durata inferiore all’anno. L’oggetto del contratto (bene materiale, immateriale, servizio) inoltre non è discriminante.

Metodo della percentuale di completamento e della commessa completataI lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza, secondo due metodi:1. commessa completata comporta una irregolarità dei risultati reddituale in quanto l’intero margine

è riconosciuto nell’unico esercizio della cessione. La comparabilità dei risultati di periodo è disattesa. Tale metodo si basa sul costo storico e sul principio di prudenza

2. percentuale di completamento si valutano ad una percentuale del prezzo di vendita finale e tale percentuale è determinata dallo stato di avanzamento delle lavorazioni. Ad ogni esercizio si riconosce una quota del ricavo pattuito a contratto e si distribuisce il margine reddituale derivante dalla commessa lungo gli esercizi nei quali si ha la costruzione del bene, in proporzione alla parte di lavoro svolto nell’esercizio. Tale metodo si basa sui ricavi pattuiti e sul principio di competenza economica

Secondo il documento 23 il secondo criterio è da preferire purché siano attendibili i numerosi elementi interessati dalle stime richieste. Il primo criterio è ammesso in tre casi:1. l’altro metodo non è applicabile per incertezze che rendono inattendibili le stime2. commesse con durata infrannuale3. si forniscono in N.I. le informazioni derivanti dall’applicazione della percentuale di completamentoUna volta scelto il metodo deve adottarsi per tutte le commesse, può essere variato in presenza di casi eccezionali per consentire la veritiera e corretta rappresentazione in bilancio ma bisogna specificare in nota l’impatto. I due metodi possono coesistere:1. percentuale di completamento per le commesse i cui costi e ricavi sono stimabili con attendibilità

mentre per le altre la commessa completata2. percentuale di completamento per le commesse pluriennali e commessa completata per quelle

infrannuali

Metodo della percentuale di completamento: preventivazione dei costi di commessaPrima della stipulazione del contratto viene redatto un preventivo di costo che deve essere periodicamente rivisto in funzione dei nuovi fatti. La preventivazione deve considerare anche l’impatto dell’inflazione sull’ammontare futuro dei singoli elementi di costo. I costi vengono classificati secondo il momento di sostenimento dei costi:1. costi di acquisizione della commessa precedono la stipulazione del contratto, vengono spesati

nell’esercizio di sostenimento quindi sono esclusi dal computo dei costi di commessa2. costi pre-operativi sostenuti dopo il contratto ma prima dell’inizio del processo produttivo:

a. percentuale di completamento capitalizzati nel conto altre immobilizzazioni ed ammortizzati in base allo stato di avanzamento dei lavori (aliquota di ammortamento coincide con la percentuale di avanzamento dei lavori compiuta nell’esercizio)

b. commessa completata calcolati direttamente come costi di commessa quindi imputati al C.E. e in fase di assestamento capitalizzati fra le rimanenze di lavoro in corso

3. costi di esecuzione costi diretti ed indiretti (quota ragionevolmente imputabile):a. percentuale di completamento calcolati direttamente tra i costi di commessa e

concorrono alla determinazione della percentuale di completamentob. commessa completata calcolati direttamente tra i costi di commessa

4. costi post-operativi successivi alla chiusura della commessa, vengono accantonati a fondo rischi (B3 passivo) in relazione alla percentuale di avanzamento dei lavori

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Le eventuali sopravvenienze passive nate per conguagli di costo non prevedibili durante lo svolgimento vanno considerate come costi di produzione dell’esercizio in cui si manifestano (no area straordinaria).

Metodo della percentuale di completamento: determinazione dello stato di avanzamento dei lavori e valutazione della commessa

Per stimare lo stato di avanzamento dei lavori il documento precisa che una volta scelto un metodo deve essere utilizzato per tutte le commesse e costante nel tempo. Le deroghe sono consentite in casi eccezionali e impongono l’informazione in N.I. I metodi principali sono:1. metodo del costo rapporto tra i costi già sostenuti e il totale dei costi preventivati della commessa;

tale valore indica il valore della commessa in corso di valutazione da esporre in S.P. come rimanenza finale di magazzino:- costi sostenuti al 31/12 200.000- costi totali da preventivo aggiornato 800.000- percentuale di completamento 25% = 200.000 / 800.000- ricavi da preventivo aggiornato 1.000.000- valore commessa in corso di lavorazione 250.000 = 1.000.000 x 25%- variazione rimanenze A3 del C.E. 250.000 – 0 = 250.000- nei costi della produzione sono inglobati i 200.000- il margine di commessa implicitamente incluso nel C.E. è 50.000 = 250.000 – 200.000

2. metodo grandezze fisico-tecniche (ore lavorate, unità consegnate per le commesse divisibili, misurazione fisica) si distingue il ricavo totale che risulta composto dai costi esterni (materie,servizi) e dal residuo che è il valore aggiunto, questo viene diviso per le ore di lavoro previste e si ottiene un valore aggiunto orario. La valutazione finale della commessa è data dalla somma dei costi esterni sostenuti e del prodotto delle ore lavorate per il valore aggiunto orario:- ricavi da preventivo aggiornato 1.000.000- costi esterni da preventivo 400.000- valore aggiunto 600.000 = 1.000.000 – 400.000- ore lavoro previste 30.000- valore aggiunto orario 20 = 600.000 / 30.000- ore di lavoro impiegate 10.000- valore aggiunto ottenuto dalla commessa 200.000 = 10.000 x 20- costi di materie impiegate 100.000- costi di servizi impiegati 80.000- valore commessa in corso di lavorazione 380.000 = 200.000 + 100.000 + 80.000

Nel metodo della percentuale di completamento, ogni variazione che subisce il margine di commessa per effetto di cambiamenti nei preventivi di costo e di ricavo è di competenza dell’esercizio in cui l’aggiornamento si verifica. Se il cambiamento è indotto da elementi instabili e non permanenti, per il criterio della prudenza, si considera di competenza dell’impatto se negativo mentre se positivo si riparte l’effetto sugli esercizi successivi. In N.I. si descrive l’effetto di tali mutamenti di preventivi.

Metodo della commessa completataIl criterio di valutazione consiste nel metodo basilare cioè il minore tra costo e mercato quindi se i costi della commessa superano il presumibile valore di realizzo, nella valutazione si adotta questo secondo importo. Per stimare il valore di mercato si applicano le regole sulle rimanenze. La prima approssimazione del valore di mercato è data dal prezzo stabilito nel contratto e solo se questo non è certo si prendono in considerazione altri elementi.

- costi sostenuti 31/12 200.000- costi totali da preventivo aggiornato 800.000- percentuale di completamento 25%- ricavi totali da preventivo aggiornato 1.000.000

Rimanenza è di 200.000 se il valore di realizzo a tale fase dello stato di avanzamento non è inferiore. Il presunto valore di realizzo è di 250.000 = 1.000.000 x 25% che poiché è superiore al costo di 200.000 non richiede la svalutazione.

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CAPITOLO 8 : ATTIVITA’ FINANZIARIE

8.1 Definizioni e classificazioniLe attività finanziarie sono i titoli mobiliari (obbligazioni, titoli di stato, partecipazioni) posseduti dalla società. Possono essere inserite nell’attivo:1. B III immobilizzazioni finanziarie

a. partecipazioni (in imprese controllate, collegate, controllanti, altre imprese) b. crediti c. altri titoli d. azioni proprie

2. C III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni a. partecipazioni in controllate si ha un’influenza dominante:

- 50% + 1 di azioni- n° azioni che comunque rende in grado di eleggere

la maggioranza in consiglio di amministrazione- rapporti giuridici (contratto) che stabiliscono che

l’impresa A controlla la Bb. partecipazioni in collegate si ha un’influenza notevole quanto l’impresa A ha un

numero di azioni maggiore al 10% se quotata o al 20% se non quotatac. partecipazioni in controllanti d. altre partecipazioni e. azioni proprie f. altri titoli

La classificazione dell’attività finanziaria come immobilizzazione si basa sul criterio funzionale cioè sull’intenzione degli amministratori di mantenere un titolo nel patrimonio aziendale fino alla sua naturale scadenza, mentre la volontà di destinare tale elemento agli scambi comporta la qualifica come attività finanziaria non immobilizzata a prescindere dal fatto che secondo la classificazione per natura la sua scadenza sia pluriennale. Può verificarsi che attività finanziarie della stesse specie siano per una parte immobilizzate e per l’altra circolanti. Inoltre le mutati condizioni gestionali possono comportare una variazione della qualifica, ma il passaggio deve essere motivato in N.I. con l’impatto di tale variazione sulla situazione del bilancio quando il cambio comporta l’adozione di un criterio diverso rispetto all’esercizio precedente. Per le partecipazioni, il codice compie una presunzione (amministratori devono motivare la scelta contraria) considerando immobilizzate le partecipazioni in altre imprese se costituiscono il 20% del patrimonio della società partecipata non quotata o il 10% se quotata.

8.3 La valutazione dei titoli obbligazionariLe obbligazioni devono essere iscritte al costo storico comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ad esclusione degli interessi passivi sostenuti per la fruizione del pagamento dilazionato. L’unica eccezione sono gli zero coupon bond (titoli privi di cedola che attribuiscono la differenza tra prezzo di emissione e valore rimborsato) in cui si registra il costo e non il valore nominale.

I titoli obbligazionari immobilizzatiLe obbligazioni devono essere valutati titolo per titolo, attribuendo ad ognuna il costo specificamente sostenuto per l’acquisto che è il tetto massimo della valutazione in bilancio. Il costo è svalutato se si riscontra una perdita durevole che secondo il documento 20 si ha:1. titoli obbligazionari quotati ribasso di mercato significativo, persistene e privo di elementi che

lasciano ritenere che sia probabile un’inversione di tendenza. Il criterio per determinare l’entità della perdita durevole fa riferimento ad una media dei prezzi di mercato di un periodo congruo (6 mesi) con le indicazioni relative alla quotazione del nuovo esercizio fino alla data di redazione del bilancio

2. titoli obbligazionari non quotati indicazione di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali delle società emittente che compromettano la capacità di quest’ultima di corrispondere gli interessi o rimborsare il titolo a scadenza (indagine svolta anche per i titoli quotati). Per determinare l’entità della perdita durevole la base di riferimento sono i prezzi di borsa per titoli simili e l’entità degli andamenti economici negativi dell’emittente

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La riduzione di valore del titolo può essere considerata in parte temporanea e in parte duratura con conseguente abbattimento di valore solo per a seconda parte. La svalutazione va imputata al C.E. D19b con contropartita un fondo svalutazione che fa a rettificare indirettamente con il segno – nell’attivo il valore del titolo. Nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi della svalutazione deve essere ripristinato il valore originario (d18b con storno del fondo relativo). Le voci E20 e E21 (proventi e oneri straordinari) contengono gli utili e le perdite derivanti da realizzo di titoli a reddito fisso immobilizzati poiché il realizzo dei titoli immobilizzati sono un evento straordinario in quanto comportano un cambiamento di destinazione economica. Le spese di cessione dei titoli seguono il trattamento degli utili/perdite sulla compravendita. In N.I. deve essere motivata la svalutazione e gli elementi utilizzati per determinarla, l’ammontare dell’eventuale rivalutazione di ripristino, la ragione e le conseguenze fiscali. Se le immobilizzazioni finanziare diverse dalla partecipazione in controllate e collegate sono iscritte ad una valore maggiore del loro fair value bisogna motivare in N.I. e mostrare il relativo fair value.

I titoli obbligazionari compresi nel circolanteLe obbligazioni non immobilizzate vengono contabilizzati con la procedura del costo specifico che è onerosa se ci sono rilevanti volumi di titoli fungibili ed a elevata velocità di rotazione. Si propende per l’applicazione del LIFO, FIFO o costo medio ponderato. Il costo così considerato deve essere confrontato titolo per titolo, con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato per scegliere il minore (principio di prudenza):1. titoli quotati il valore di mercato è dato dalla quotazione di titoli simili per affinità di emittente,

durata e cedola. In mancanza si usa il valore nominale rettificato, per tenere conto del rendimento del mercato con riferimento a titoli di pari durata e affidabilità

2. titoli non quotati secondo il documento 20 la quotazione dell’ultimo giorno dell’esercizio, anche se meno discrezionale, può risentire eccessivamente di situazioni transitorie che non riflettono tendenze stabili, quindi la valutazione deve avvenire al prezzo medio delle quotazioni dell’ultimo mese dell’esercizio se esprime l’andamento effettivo del mercato ma se porta a valore eccessivi si deve prendere in considerazione la media dei prezzi dell’ultima settimana. Se tale valore è incoerente con il dato registrato nel nuovo esercizio fino alla data di redazione del bilancio, nel senso che è ben più basso, in bilancio si deve considerare questa tendenza e valutare ad un prezzo più prudenziale (mese 98, settimana 92, si valuta a 92)

Se il valore di presunto realizzo è inferiore al costo si deve svalutare (non occorre la perdita durevole perché siamo nell’attivo) a fronte di un fondo svalutazione. Negli esercizi successivi, se il valore di mercato eccede nuovamente il costo originario, si deve inviare una plusvalenza di ripristino ( D18c nel C.E.) al massimo pari alla svalutazione precedente. ( 100 92 svalutazione; 92 102 ripristino per 100 mentre per 2 non si fa niente perché è un utile non realizzato)

8.4 La valutazione delle partecipazioniPer le partecipazioni non immobilizzate valgono le stesse regole delle obbligazioni non immobilizzate. E’ diversa solo la collocazione nel C.E. delle svalutazioni delle partecipazioni D19a e della rivalutazione di ripristino D18a.

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate: il metodo del costoLe partecipazioni immobilizzate sono quelle detenute per investimento duraturo o in vista dell’esercizio di un’influenza dominante o notevole, assicurata da posizioni di controllo o collegamento per percepire i dividendi e le collaborazioni relative alle aree gestionali. Tali partecipazioni sono rilevate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori diretti che si incrementa per conferimenti alla partecipata disposti a seguito di aumenti di capitale a pagamento e si decrementa con la svalutazione se la partecipata riduce il capitale sociale per coprire le perdite. Gli aumenti di capitale gratuiti non hanno effetto sulla rilevazione contabili della partecipazione (in N.I. richiamati gli estremi di tale operazione). Per le partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate bisogna scegliere tra il criterio del costo o del patrimonio netto; quest’ultimo è l’unico che consente al valore della partecipazione di seguire l’andamento gestionale della partecipata.

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Il metodo del costo può essere adottato solo se l’influenza è limitata da fattori particolare ma bisogna motivare in N.I. Comunque bisogna confrontare il criterio del costo con il valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto (partecipante deve redigere il bilancio consolidato) o con la frazione del patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio della partecipata (non obbligo bilancio consolidato). Se il metodo del costo porta ad un valore maggiore di quello derivante dal patrimonio netto, l’eccedenza è giustificata solo da una sottovalutazione contabile dei beni della partecipata o un avviamento, in assenza di tali elementi è richiesta la svalutazione.Il criterio del costo comporta una modifica del costo originario a seguito di perdite durevoli quindi bisogna verificare perdite di esercizio strutturali della partecipata che intaccano la sua consistenza patrimoniale provocata da situazioni negative. Si ha una presunzione se non è dimostrabile che la partecipata non può nel breve periodo sovvertire la perdita con risultati economici positivi. Il mantenimento del costo è ammesso in presenza di perdita se la partecipata è al primo esercizio di attività e si può ritenere un’immediata redditività nel successivo esercizio.Le voci D19a e D18a accolgono le svalutazioni (perdita durevole) e le rivalutazioni di ripristino. In contropartita si muove il fondo svalutazione relativo. In N.I. si descrivono le ragioni della svalutazione (rivalutazione), l’ammontare e gli elementi che hanno condotto a tale scelta. Nelle voci E20 e E21 sono inseriti gli utili e le perdite da cessione di partecipazioni immobilizzate che assumono natura straordinaria se legati al cambiamento di destinazione economica.

Il metodo del patrimonio nettoNon è necessario che in bilancio sia adottato un unico metodo per tutte le partecipazioni. Il metodo del patrimonio netto deve essere applicato in caso di esercizio di influenza effettiva notevole sulla gestione della partecipata e consiste:1. consolidamento sintetico si sostituisce al valore della partecipazione il patrimonio netto (pro-

quota) della partecipata2. consolidamento analitico (porta alla formazione del bilancio consolidato) si sostituisce

analiticamente al valore della partecipazione le diverse attività e passività della partecipataIl valore della partecipazione deve riflettere il valore del patrimonio netto della società partecipata quindi bisogna rivalutare la partecipazione se la partecipata consegue degli utili o svalutarla se consegue perdite.Si può abbandonare tale metodo in tre casi:1. perdita dell’influenza notevole2. insussistenza della destinazione durevole dell’investimento e l’appartenenza alle immobilizzazioni per

la prospettiva di una cessione a breve della partecipazione3. mutamento dello scopo dell’investimento da coinvolgimento nella gestione a pure investimento

finanziarioSe avviene il cambiamento, bisogna considerare come costo il valore del patrimonio netto sino a quel momento determinato. Se avviene il passaggio opposto, il costo della partecipazione è rivalutabile fino a concorrenza del valore derivante dal nuovo metodo. Nel caso di perdite durevoli di valore, la svalutazione della partecipazione può essere anche superiore a quella derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.

Criterio di scelta Aspetti contabili di baseinfluenza effettiva notevole

rivalutare per utili della partecipata

svalutare per perdite non

durevoli della partecipata

svalutare per perdite durevoli anche

eccedenti perdite di bilancio

Patrimonio netto SI SI SI SICosto NO NO NO SI

Confronto iniziale tra costo e patrimonio netto: L’art. 2426 dispone che quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultate dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata, può essere iscritto nell’attivo indicando le ragioni in N.I. La differenza per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento deve essere ammortizzata.

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Con tale confronto si cerca di distribuire il costo di acquisto ai singoli elementi del capitale della società partecipata. Le attività e passività emergenti dall’ultimo bilancio sono soggette a rettifiche extracontabili per assegnare loro un valore il più possibile in linea con il valore corrente alla data dell’acquisto della partecipazione. Se il costo di acquisto > quota di patrimonio netto può essere causato da:1. avviamento della società partecipata dipende dalle attese dei sovraredditi futuri in relazione al

contesto in cui la partecipata opera. La partecipazione è mantenuta al costo di acquisto senza rilevare a sé l’avviamento che poi deve essere ammortizzato per rettificare l’utile/perdita dei successivi bilanci della partecipata

2. perdita non ci sono le attese precedenti. Si ha un cattivo affare poiché si paga la partecipazione ad un prezzo superiore alla quota corrispondente del patrimonio netto. Bisogna svalutare addebitando in contropartita un costo in C.E. in D19a

Se il costo di acquisto < quota di patrimonio netto bisogna ritenere che nell’acquisto della partecipazione, la partecipante ha fruito di uno sconto e deve aumentare il valore della partecipazione e in contropartita una riserva non distribuibile nel passivo AVII

La considerazione del risultato di esercizio della partecipata: negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva in distribuibile. Il valore della partecipazione deve riflettere non solo inizialmente ma anche successivamente le variazioni che subisce il patrimonio netto della partecipata. All’utile o alla perdita della partecipata devono essere apportate delle modifiche che consistono in quelle richieste dalla compilazione del bilancio consolidato, che derivano:1. mancata applicazione delle norme di legge o dei principi contabili2. applicazione dei principi contabili uniformi a quelli utilizzati dalla partecipante3. traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera4. eventi significativi verificatosi tra la data di chiusura dell’esercizio della partecipata e quella della

partecipante se non coincidono5. operazioni intersocietarie6. conseguenze delle rettifiche extracontabili operate per confrontare il costo di acquisto con il

corrispondente valore del patrimonio netto se era stata operata una rivalutazione degli immobili nel confronto iniziale, sulla rivalutazione fa effettuato un ammortamento (secondo il criterio della partecipata) che fa ridurre il risultato di esercizio della partecipata (analogo procedimento per l’avviamento)

La quota spettante del risultato di esercizio rettificato della partecipata va inserita nel bilancio della partecipante in una riserva non disponibile (impiegabile per coprire perdite di esercizio) con incremento del valore della partecipazione. Non si hanno riflessi nel C.E. in quanto il plusvalore non è stato realizzato finanziariamente visto che non è stata deliberata la distribuzione dei dividendi.Nell’ipotesi di perdita della partecipata, si deve svalutare la partecipazione D19a in C.E. che non può essere coperta da riserve di rivalutazione precedenti per evitare i compensi. La riserva di rivalutazione ha lo scopo di rappresentare il plusvalore rispetto al costo di acquisto che la partecipazione ha subito per effetto degli utili conseguiti dalla partecipata, quindi se negli esercizi successivi la partecipata presenta delle perdite, queste si riflettono con la svalutazione e determinano una riduzione della riserva (con contropartita una riserva disponibile) per far coincidere il saldo della riserva stessa con il plusvalore complessivamente ottenuto nei diversi esercizi. Se la perdita conseguita dalla partecipata è tale da azzerare il valore della partecipazione e richiede alla partecipante ulteriori impegni, solo se la partecipante si è impegnata nel coprire le perdite residue, si deve stanziare un fondo rischi.La contabilizzazione dei dividendi deve avvenire con il criterio della competenza quindi quando sorge il credito derivante dalla delibera assembleare. La contabilizzazione si ha nell’esercizio successivo a quello in cui si è considerato il risultato di esercizio della partecipata ma nei casi di pieno controllo, la controllante può contabilizzare il dividendo nell’esercizio in cui matura. Il dividendo è inserito nel C.E. in C15a, quando si ha la realizzazione monetaria, il valore delle azioni andrà ridotto addebitando in contropartita la riserva in distribuibile.

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