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1 ASSOIMMOBILIARE Linee guida per la redazione delle diagnosi energetiche degli edifici in conformità al DLgs 102/14 Data 06/10/2015 rev 00

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ASSOIMMOBILIARE

Linee guida per la redazione delle diagnosi energetiche degli

edifici in conformità al DLgs 102/14

Data 06/10/2015 rev 00

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Indice 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO OBBLIGHI E SCADENZE ........................................................................................3 2. PREMESSA ...........................................................................................................................................................4 3. TAPPE FONDAMENTALI DEL PROCESSO ..............................................................................................................5

3.1. Identificazione dell’impresa soggetta all’obbligo ..........................................................................................6 3.2. Definizione dei siti oggetto di diagnosi del Piano di Campionamento delle Diagnosi ..........................................7 3.3. Criteri di attribuzione dell’obbligo di diagnosi ........................................................................................... 12 3.4. Svolgimento della Diagnosi Energetica ...................................................................................................... 12

4. RIFERIMENTI NORMATIVI, TECNICI, LINK ......................................................................................................... 16

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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO OBBLIGHI E SCADENZE

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 n. 102 . Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica negli usi finali, ha previsto una serie di misure obbligatorie a carico

delle Grandi Imprese1 e delle Imprese energivore( in questa classificazione rientrano solitamente solo le imprese del settore industria. Nello specifico gli obblighi prevedono:

Obbligo 1) art 7 Dlgs comma 8 - Obbligo di comunicazione dei risparmi energetici:

I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto

all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da

imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli

audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al

raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Obbligo 2) Art. 8 comma1. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia:

Le grandi imprese entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni eseguono nei siti

produttivi localizzati sul territorio nazionale una diagnosi energetica che comunicano all’Enea.

Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale

rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.

L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del

Dlgs 102/2014;

le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata,

sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs.

102/2014. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere

comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.

Art. 16. Sanzioni

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui

all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle

prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000

ad euro 20.000. La sanzione non esonera comunque dal produrre la Diagnosi

N.B il Dlgs 102/2014 ulteriori altri obblighi in tema di “contabilizzazione dell’energia elettrica e

del calore nei condomini e negli edifici polifunzionali, che non sono oggetto delle presenti Linee

Guida.

1 Si definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro

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2. PREMESSA

Scopo di queste Linee Guida è supportare l’Associato nel districarsi nell’articolato quadro

normativo fatto di obblighi ed opportunità introdotto dal Dlgs 102/2014, con l’obiettivo di

implementare nell’Impresa un sistema efficace, coerente con le richieste delle leggi, e che possa

nel tempo costituire un valore aggiunto da associare alle Green policy già adottate.

I riferimenti sia di legge che tecnici sono costituiti da un complesso di documenti normativi,

regolamenti, prassi tecniche, circolari, linee guida, che è necessario conoscere; nel

documento sono richiamati in relazione al loro specifico utilizzo ed applicazione, in allegato

è riportato l’elenco dei riferimenti principali.

Quanto sopra premesso il presente documento non può essere una guida esaustiva

sull’argomento, in particolare in quanto diversi sono gli aspetti da chiarire che sono emersi nel

corso dei confronti con gli Enti preposti, e altri si evidenzieranno in corso d’opera, ma intende

fornire chiarimenti e alcuni suggerimenti sulle modalità per ottemperare, in modo corretto e

coerente, agli obblighi previsti dall’articolo 8 del Decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi

energetica.

Assoimmobiliare si impegna a tenere costantemente informati sull’argomento gli Associati e

aggiornato tale documento con l’evolversi della normativa e dei chiarimenti che saranno forniti

dagli Enti preposti (le modifiche saranno evidenziate sulla copertina con date e numero della

revisione).

N.B. Le terminologie utilizzate nel documento sono conformi alle norme, decreti, circolari e

chiarimenti pubblicati sull’argomento e ai quali si rinvia per necessità di ulteriori dettagli.

Prima di entrare nel merito degli aspetti tecnici è opportuno chiarire alcune specificità

dell’Impresa immobiliare” rispetto alle definizioni del decreto 102:

a. impresa immobiliare appartiene al settore terziario;

b. il sito produttivo2 è generalmente l’immobile (a qualsiasi destinazione d’uso) che

consuma energia3, sia che si tratti di immobile strumentale che di immobile uso

investimento;

c. pertanto sono soggette all’applicazione del Decreto 102/2014 sia per esempio, le società

come le SIIQ, le Società Immobiliari Quotate che svolgono prevalentemente attività di

investimento e/o locazione immobiliare, sia le società in cui l’immobile è utilizzato

esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, a condizione comunque sia nel primo caso

che nel secondo, che l’impresa rientri nei requisiti di Grande Impresa del Dlgs 102/2014;

2 “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso

dell’energia è sotto il controllo dell’impresa; si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea (es. cantieri), ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato, a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno quattro anni. 3

Per la definizione del Piano di campionamento sono da considerarsi anche i consumi energetici degli edifici con riscaldamento “condominiale”, anche se stimati.

5

d. generalmente nel settore immobiliare la grande impresa si classifica come Impresa

mulisito4, in questo caso potrà evitare di fare la diagnosi su tutti i propri siti ma potrà

eseguirla solo su un gruppo significativo di essi.

3. TAPPE FONDAMENTALI DEL PROCESSO

Dalle indicazioni contenute nel Dlgs 102/2014 e dai successivi chiarimenti del MISE, le fasi

fondamentali del processo per ottemperare agli obblighi di cui agli art. 7 e 8 del Dlgs 102/2014 in

tema di Diagnosi energetiche sono le seguenti:

1. 5Identificazione dell’Impresa singola o gruppi di imprese (collegate o associate), soggetta

all’obbligo;

2. 6Definizione del piano di Campionamento delle Diagnosi (per le imprese multisito), in

funzione dei consumi energetici dell’anno n-1 per i siti/edifici di proprietà nell’anno “n”,

del numero di siti produttivi/edifici su cui eseguire la diagnosi; il numero dei siti campione

dovrà essere proporzionato e sufficientemente rappresentativo per consentire di

tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa stessa

3. 7Svolgimento delle diagnosi energetica dei siti produttivi/edifici selezionati, in conformità

alla indicazione dell’Allegato 2 del Dlgs 102/2014 e delle Norme Tecniche UNI CEI EN

16274, compilazione del File di Riepilogo Enea scaricabile dal portale web ENEA

4. Trasmissione dei Rapporti di diagnosi e del file di Riepilogo all’Enea;

5. Comunicare annualmente all’ENEA (da parte delle imprese che attuano un sistema di

gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi

del decreto legislativo 102/2014), entro il 31 marzo dell’anno successivo al

conseguimento dei risparmi stessi, i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a

decorrere dal 2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica.

4 L’impresa, costituita da n siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA , oppure il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio

consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o collegate

5

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/documentazione-necessaria.pdf. 6

(http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/possibili-criteri-minimi.pdf),

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/nota.pdf 7

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/documentazione-necessaria.pdf.

6

3.1. Identificazione dell’impresa soggetta all’obbligo

Come richiamato nel documento ENEA 5

“Si definisce impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti

un’attività economica”.

Per stabilire dai dati d’impresa se essa sia o meno Grande Impresa, e stabilire se più imprese tra loro associate e collegate potranno essere considerate come un unico gruppo di imprese anzitutto occorre stabilire se l’impresa è autonoma, associata o collegata, a seconda della categoria alla quale appartiene l’impresa vanno aggiunti ai dati dell’impresa stessa alcuni o tutti i dati delle altre imprese associate o collegate. 1) Qualora l’impresa sia autonoma, essa utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei propri conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate. 2) Qualora l’impresa sia associata, essa dovrà aggiungere ai propri dati una percentuale dei dati delle imprese cui è associata pari alla quota di partecipazione che detiene o per cui è detenuta. 3) Qualora l’impresa sia collegata, dovrà aggiungere ai propri dati il 100% dei dati delle imprese cui è collegata e delle imprese a loro volta collegate per tutta la catena.

Ogni impresa deve aggiungere ai propri dati solo i dati dell’impresa o delle imprese immediatamente a monte o a valle dell’impresa stessa. I dati dell’impresa a monte o a valle devono essere sommati al 100% dei dati delle sole imprese eventualmente a lei collegate. Definizione di

Impresa autonoma;

Impresa Associata;

Impresa Collegata.

Si definisce impresa autonoma un’impresa:

a) totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre imprese; b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell’impresa. E’ possibile cumulare più investitori, ciascuno che detiene una quota inferiore al 25%

dell’impresa e restare autonomi, purché questi non siano collegati tra loro.

Si definiscono imprese associate le imprese aventi una o più quote di partecipazione comprese

tra il 25% e il 50%.

Si definiscono imprese collegate le imprese aventi tre loro uno dei seguenti rapporti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;

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c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce il diritto ad un’impresa di esercitare un’influenza dominante su un’altra; d) un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.

Le imprese che redigono conti consolidati o che sono riprese nei conti di un’impresa che redige

conti consolidati sono di solito considerate collegate.

Personale effettivo. Si considera personale effettivo il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie: 1) i dipendenti;

2) le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;

3) i proprietari-gestori;

4) i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali. Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato nell’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta

come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro

che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

Fatturato e bilancio. Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che la vostra impresa ha ricavato durante l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette (Cfr. articolo 28 della direttiva 78/660/CEE). Il bilancio generale annuo si riferisce al valore dei principali attivi della vostra società (Cfr. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE).

Le imprese estere collegate ad un’impresa italiana non devono essere considerate nel valutare i

dati dell’impresa ma fungono solo da collegamento tra le varie imprese italiane che controllano e

che potranno essere considerate come un unico gruppo di imprese, anche se esse non hanno

altro in comune che la controllante estera.

3.2. Definizione dei siti oggetto di diagnosi del Piano di Campionamento delle Diagnosi

L’impresa, costituita da n siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA , oppure il gruppo di

imprese che presentano un unico bilancio consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o

collegate, potrà evitare di fare la diagnosi su tutti i propri siti ma potrà eseguirla solo su un

gruppo significativo di essi.

È opportuno richiamare in questa fase la definizione di Sito produttivo:

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Per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene

e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.

Il soggetto interessato dovrà anzitutto stilare un elenco di tutti i propri edifici, sia di proprietà che

in locazione, sia quelli con servizi energetici centralizzati e sottoposti a vincolo

storico/architettonico, e calcolare i consumi consumi energetici dell’anno n-1 per i siti/edifici di

proprietà nell’anno “n”.

Identificati i siti produttivi della grande impresa nel settore immobiliare, sarà necessario

specificare per goni sito produttivo/edificio:

1. Siti produttivi/edifici di proprietà della grande impresa dove l’utilizzatore finale è la stessa impresa (fabbricati strumentali);

2. Siti produttivi/edifici di proprietà della grande impresa dove l’utilizzatore finale è un soggetto diverso (conduttore/inquilino) indicando se monotenant/pluritennant;

3. Siti produttivi/edifici con servizi energetici condominiali indicando se la ripartizione

dei costi avviene per millesimi o medianti contatori divisionali o contabilizzazione

energetica.

Per ogni singolo sito produttivo/edificio si dovrà:

1. indicare i consumi di tutti i vettori energetici3 utilizzati in ogni singolo siti

produttivi/edificio, compresi gli autoprodotti, ed i consumi legati ad eventuali mezzi

di trasporto eventualmente associati al sito;

2. trasformare i consumi energetici in tep mediante gli appositi fattori di conversione

desunti dalla circolare Mise del 18 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda

l’energia elettrica si utilizza il fattore 0.187*10^-3 tep/kWh.

Per la definizione del Piano di Campionamento ENEA ha proposto uno specifico criterio, il gruppo di lavoro di Assoimmobiliare, ha testato su alcuni gruppi di immobili il metodo proposto da ENEA mettendolo a confronto con altri criteri di campionamento possibili e utilizzati in altri contesti analoghi;

il confronto ha evidenziato che, ad oggi, il metodo proposto ENEA sia più efficace e bilanciato:

Definito Ctot (consumo energetico totale) = Σ Ci ni=1 ;

La diagnosi dovrà essere effettuata su tutti i siti aventi Cj > Cobbl

Dove Cobbl assume il valore 1000 tep.

Posti i siti in ordine di consumo crescente, si dà la possibilità di non effettuare la diagnosi presso i

primi m siti con consumi minori, che rispecchiano le seguenti caratteristiche:

Cj ≤ Cescl e Σ Cj mj=1 ≤ 20% Ctot

Dove Cescl assume il valore di 100 tep (valore al disotto del quale non risulta conveniente

economicamente alle imprese effettuare la diagnosi)

Per i restanti siti, non obbligati alla diagnosi e non esonerati da essa, si potrà scegliere se

effettuare la diagnosi energetica di ciascuno di essi oppure procedere ad una clusterizzazione di

essi per fasce di consumo, all’interno delle quali verrà effettuata la diagnosi energetica

esclusivamente su un campione limitato di siti.

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Si definiscono 9 fasce di consumo/campionamento con ampiezza di 100 tep per il settore

terziario e primario.

Piando di campionamento proposto da ENEA

Il campione prescelto sarà costituito da una percentuale decrescente di ciascun gruppo per fascia di consumo a partire dal 50% per la fascia di consumi più alta fino ad arrivare al 10% per la fascia più bassa con una variazione del 5%. Il numero totale dei siti individuati con il suddetto campionamento potrà essere massimo 100. La scelta dell’edificio per ogni singolo cluster potrà essere diretta sull’immobile che presenta per

esempio una classe energetica più critica, o per il quale si prevede una ristrutturazione

significativa o anche solo la sostituzione, adeguamento di componenti, apparecchi sistemi che

hanno impatto sui consumi energetici.

Qualora non risultino totalmente escludibili gli edifici con consumo inferiore ai 100 tep e non si

raggiunga il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, questi costituiranno due ulteriori

fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l’altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di

campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.

In merito all’approssimazione dei siti/edifici da considerare per la clusterizzazione vale il

seguente criterio

a. ove il risultato sia minore di uno, l’approssimazione sarà all’intero successivo, ossia 1;

b. ove il risultato sia maggiore di uno, l’approssimazione sarà commerciale.

Una volta individuato il numero di edifici da sottoporre a diagnosi per ciascuna fascia di consumo

secondo la procedura indicata, un’azienda multisito può avere la possibilità di scegliere un’altra

ripartizione secondo la seguente regola:

dato n il numero totale di edifici derivanti dall’applicazione della clusterizzazione e

dall’applicazione delle percentuali previste per ciascuna fascia, un’azienda può scegliere di non

effettuare la diagnosi su m , con m minore od uguale ad n, siti appartenenti ad una o più fasce

sostituendoli con altrettanti m siti appartenenti a fasce più alte e non già inclusi negli n già

individuati.

Un’azienda effettua la diagnosi sulla base dei consumi dell’anno n-1 per i siti di proprietà

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nell’anno n. Se l’azienda non possiede i dati del sito A per l’anno n-1 perché in quel periodo il sito

non esisteva o era di proprietà di altra azienda non associata o controllata, allora l’azienda non è

tenuta alla diagnosi di tale sito. Tale sito deve essere escluso dal calcolo dei consumi totali

dell’azienda.

3.3. Criteri di attribuzione dell’obbligo di diagnosi

Nella condizione di edificio monotenant, con il tenant che occupa l’intero fabbricato o una

porzione significativa dello stesso (esempio edificio con n.2 conduttori di cui uno occupa quasi

interamente l’edificio con l’esclusione di un locale commerciale al piano terra di dimensioni non

significative, in locazione ad un secondo conduttore), con proprietario ed utilizzatore dell’edificio

classificati come “grande impresa” e pertanto soggetti all’obbligo, la responsabilità della diagnosi

è in carico all’utilizzatore/conduttore, in quanto l’uso dell’energia è sotto il controllo dello stesso;

la regola di cui sopra ha la sua eccezione quando i rapporti tra proprietario e locatario sono gestiti

con contratti di locazione “forfetizzati”, ovvero che includono nel canone una tariffa costante per i

consumi energetici; in questa eventualità, il locatario non ha controllo dell’energia, è il

proprietario dell’edificio che pertanto che si farà carico della diagnosi.

Nell’eventualità di pluritenant, quando il proprietario dell’edificio gestisce la centrale termica ed

eventualmente anche altri servizi centralizzati come il raffrescamento, acqua calda sanitaria, ecc,

sarà la Proprietà dell’edificio stesso a farsi carico della diagnosi limitatamente ai sistemi ed

impianti di cui ha il controllo e quindi dell’involucro;

sarà cura del conduttore, qualora soggetto obbligato, provvedere per la sua impresa, e per i suoi

siti produttivi.

Nel caso in cui il monotenant sia un Ente Pubblico, sarà quest’ultimo a farsi carico di eventuali

obblighi previsti dal Dlgs 102/2014 per il settore pubblico.

3.4. Svolgimento della Diagnosi Energetica

3.4.1. Costruzione dello schema energetico

Come schema energetico si intende la descrizione degli utilizzi di ciascun vettore energetico

nell’ambito di specifici confini all’interno dell’oggetto della diagnosi energetica. I dettagli di tale

descrizione dipendono dalla disponibilità di misure dirette e dalla rilevanza dell’ambito di

interesse.

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Lo schema energetico dovrà essere costruito relativamente ad ogni vettore energetico (elettrico,

termico, ecc) acquistato e utilizzato nel sito in esame ed avrà lo scopo di suddividere i consumi

annui del vettore specifico tra le diverse utenze presenti nel sito stesso

In pratica si dovrà realizzare un inventario il più dettagliato possibile delle utenze che consumano

quel vettore energetico e nell’associare a ciascuna di esse il relativo consumo.

Per facilitare la sua realizzazione e le successive elaborazioni, le utenze possono essere raccolte

in funzione del centro di consumo a cui fanno riferimento. Per ogni utenza si dovrà calcolare

l’incidenza del suo consumo sui consumi totali.

Per gli edifici il focus sarà sui servizi generali, ed in particolare:

– l’illuminazione,

– la climatizzazione in generale e acqua calda sanitaria, ventilazione;

– forza motrice.

Quindi, i consumi, nell’ambito di ciascun vettore, saranno divisi per le diverse utilizzi. Nel

caso del vettore elettrico, ad esempio i consumi potranno essere suddivisi in:

3.4.1.1. Climatizzazione (che sarà influenzata anche ed in particolare dalla prestazione energetica dell’involucro edilizio);

3.4.1.2. Trattamento aria; 3.4.1.3. Illuminazione; 3.4.1.4. CED (qualora significativi); 3.4.1.5. Apparati ICT + altri utilizzatori elettrici ((qualora significativi);.

Nel caso del consumo di gas naturale, avremo ad esempio una suddivisione che tiene conto

dei principali sistemi di generazione di riscaldamento non elettrici utilizzati nell’edificio:

3.4.1.5.1. Riscaldamento e acqua calda sanitaria (compreso il riscaldamento condominiale);

3.4.1.5.2. Climatizzazione estiva; 3.4.1.5.3. Altri usi (es. cucina)

Mentre il Teleriscaldamento costituirà un vettore a se stante misurato in kWht.

Tutti i dati energetici e di processo nonché le informazioni di carattere generale sono riferiti

all’ultimo anno solare completo a disposizione. Qualora questo non sia disponibile o

rappresentativo occorre motivare la scelta effettuata e riproporzionare quindi i dati disponibili

su base annuale.

Nel caso di non disponibilità dei dati di monitoraggio di dettaglio, la ripartizione dei consumi

oppure la determinazione delle grandezze energetiche intermedie, sarà fatta in base ai

dati tecnici e di utilizzo dei vari utilizzatori/impianti (potenza nominale, fattore di carico, ore

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di funzionamento annuo, rendimento, ed ogni altro dato utilizzato nel calcolo del consumo

dovranno essere forniti con la diagnosi) oppure sulla base di rilevazioni temporanee con

strumentazione fissa o portatile.

Per tutti gli utilizzatori principali, indipendentemente dalla modalità di valutazione dei

consumi, devono essere fornite la potenza nominale, gli anni di vita o la data di installazione.

Fermo restando che la soluzione più precisa è il censimento di ogni utenza singolarmente,

è comunque possibile riferirsi anche a gruppi di utilizzatori purché, in caso di consumi

calcolati, si possa effettuare una valutazione adeguata tramite le grandezze che le

rappresentano.

Al fine di rispettare il requisito di tracciabilità del dato specificato nell’allegato 2 del D.Lgs.

102/2014, ogni ipotesi presa in considerazione dovrà essere opportunamente commentata e

giustificata

Ulteriore tema di analisi sarà costituito dalle flotte auto, anche se non da riportare nel file Excel Enea. Nel rapporto di diagnosi riportare, se presente, la composizione della flotta auto associata al sito, indicando almeno numero dei mezzi e tipologia di alimentazione. Riportare complessivamente i consumi chilometrici annuali.

3.4.2. Composizione del Rapporto di Diagnosi

Il presente schema di rapporto di diagnosi risulta conforme alla normativa vigente (allegato 2 al

d.lgs. 102/2014 e UNI 16247).

1. Introduzione generale 1.1. Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica. In questo paragrafo vengono riportati i dati di

chi ha redatto la diagnosi, indicando se interno o esterno all’azienda, qualifica professionale

(ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e qualifica energetica (EGE, Auditor) ed

eventuale certificazione posseduta. Qualora il soggetto sia esterno si dovranno dare

informazioni sull’organizzazione di appartenenza, la posizione ricoperta ed il tipo di rapporto

esistente con l’immobile da diagnosticare; qualora sia interno, la posizione aziendale.

1.2. Dati dell’azienda. Dati generali di riferimento, incluso il numero di dipendenti, settore di

appartenenza e classificazione dell’attività (codice ATECO). Specificare se autonoma,

associata, o collegata ad altre aziende ed eventualmente elencarle.

1.3. Dati anagrafici dell’edificio. Indirizzo, destinazione d’uso prevalente e secondarie,

identificativi catastali principali (foglio e particelle); indicazione se in uso strumentale o locato

a terzi; indicazione delle utenze energetiche intestate al proprietario (che rientrano nella

diagnosi) e quelle intestate al locatario (escluse dalla diagnosi). (Inserire i dati anagrafici da

riportare sul portale ENEA);

1.3.1. Descrizione del sistema edificio impianto

1.13.1 Contestualizzazione edificio (località geografica, anno di costruzione, anno di

realizzazione degli impianti, etc., Indicazione di eventuale rete di

teleriscaldamento/raffrescamento a meno di 1 km dall’edificio);

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1.13.2 Classe energetica dell’edificio (se disponibile);

1.13.3 Descrizione dell’involucro edilizio

1.13.4 Descrizione apparecchiature ed impianti installati

1.13.5 Descrizione del servizio di manutenzione ed energia;

1.4. Indicare il periodo di riferimento della diagnosi 1.5. Unità di misura e valori di riferimento adottati; eventuali fattori di aggiustamento utilizzati

(ad esempio temperatura esterna o GG reale) 1.6. Informazioni sul metodo di raccolta dati: misure in continuo, misure relative ad un breve

periodo, dati derivati calcolo. Si ricorda che per tutte le aziende che rientreranno nell’obbligo del DLgs 102 per i primi 4 anni, in occasione della prima diagnosi non è obbligatorio, ai fini della raccolta dati, possedere od installare un sistema di misure dedicato. In questo primo periodo, il requisito minimo richiesto sono le misure dei consumi di ogni vettore energetico tramite contatore. In caso di combustibili liquidi o solidi valgono le quantità riportate sulle fatture di acquisto. Nel caso di misure tramite strumentazione, questa dovrà essere elencata e dovranno essere fornite le informazioni tecniche relative, il grado di incertezza e il programma di tarature cui è sottoposta. Si rammenta che come richiesto dall’allegato 2 punto (a), dovranno essere acquisiti i valori di profilo orario per i consumi di energia elettrica, e se disponibili per il gas metano, nel caso non fossero disponibili dovrà essere data esaustiva giustificazione.

1.7. Consumi energetici: devono essere riportati i consumi sotto specificati, si ricorda che il consumo totale deve includere, se presente, anche la quota prodotta da sistemi interni e auto consumata:

Consumi complessivi

– Contatore elettrico – Consumi elettrici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre anni)

– Indicatore energetico elettrico globale

– Contatore gas naturale

– Consumi termici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre anni)

– Indicatore energetico termico globale – Altri combustibili e vettori energetici (vedi gas naturale).

I consumi potranno essere rappresentati sotto forma di Aerogramma rappresentativo dei consumi e dei costi associati suddivisi per fonte energetica (metano, gasolio, energia elettrica) con indicazione dell’anno di riferimento e Aerogramma di dettaglio degli usi finali (ripartizione generali dei consumi energetici);

quindi definizione e calcolo KPI (Key Performance Index) dello stato di fatto dell’edificio

• Trasmittanza involucro edilizio pareti perimetrali, coperture e serramenti

(kWh/m2k)

• Climatizzazione invernale (kWh/m3 GG reali o Sm3/m3 GG reali)

• Climatizzazione estivo (kWh/m3)

• Ventilazione (kWh/m3 di aria trattata)

• Illuminazione (kWh/m2 anno)

• Forza motrice (kWh/m2 anno)

1.8. Modelli energetici: elettrico, termico e relativi ad ogni altro vettore energetico costruiti e validati;

1.9. Interventi effettuati in passato: descrivere gli interventi più importanti già effettuati e se sono stati realizzati nell’ambito di un programma di incentivi erogati dallo stato o dalla regione;

1.10. Individuazione dei possibili interventi: per ogni intervento classificati nelle seguenti categorie:

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1) Interventi ad alto costo;

2) Interventi a basso a costo;

3) Interventi di formazione e consapevolezza degli utenti.

Per ogni intervento individuato fornire: a- Descrizione tecnica dettagliata corredata, per quanto possibile e ove applicabile, da

documentazione del/dei possibile/i fornitore/i dell’apparecchiatura, sistema, ecc. sul quale si intende intervenire

b- Analisi costo benefici basata sul calcolo del VAN.

c- Piano di misure e verifiche, da implementare in caso di realizzazione, per

accertare i risparmi energetici che saranno conseguiti e la bontà della proposta. Per ogni misura indicare il tipo di strumentazione che sarà utilizzata

d- Eventuale possibilità di accedere ad incentivi statali o locali. e- necessità di effettuare l’intervento ai fini di adeguamento alla normativa vigente

Si ricorda che l’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all’utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi. Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento. Assieme agli interventi possibili, Enea segnala che è bene, una volta definito l’insieme delle aree funzionali (attività principali, servizi generali e accessori) e determinato il peso energetico di ognuna di esse sia in termini di consumo di singolo vettore che in termini di consumo energia primaria, definire l’implementazione di un piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.

1.11 Tabella riassuntiva degli interventi individuati per ogni intervento significativo, ordinati secondo il VAN/I, indicare i seguenti dati:

a- Investimento (I)

b- b- Flusso di cassa c- c- Risparmio d- Tempo di ritorno semplice (TR)

e-

d- TIR

e- VAN

f- VAN/I;

g- CO2 evitata.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI, TECNICI, LINK

o Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e, in particolare, dall’allegato 2 del decreto stesso;

o Pacchetto di norme UNI CEI EN 16247 e, in particolare, dalla norma UNI CEI EN 16247-2:2014

“Diagnosi energetiche Parte 2: Edifici”8

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8 The energy audits (…) might be independent from building energy performance certification and other legislative requirement. L’audit energetico potrebbe essere indipendente dalla certificazione energetica degli edifici e altre prescrizioni legislative (EN 16247-2:2014)

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o “Chiarimenti in Materia di Diagnosi Energetica nelle Imprese ai sensi dell’articolo 8 del Decreto

Legislativo N. 102 del 2014 – maggio 2015” emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico -

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare.

o Chiarimenti forniti da ENEA attraverso il portale www.agenziaefficienzaenergetica.it;

o Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici Assoimmobiliare – luglio 2015.