Appunti Completi Di Diritto Privato

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Appunti Completi Di Diritto Privato

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  • Il DIRITTO necessit e conquista delluomo; linsieme delle norme giuridiche.

    NORMA GIURIDICA

    la regola atta a disciplinare il comportamento delluomo ed a regolare e prevenire liti. Sono infatti imposizioni esterne, comandi che operano nei confronti di tutti i componenti della Societ. Sono strumenti con i quali si valuta una condotta. Il linguaggio delle norme prescrittivo e non descrittivo, in quanto comunica valutazioni che vietano o permettono comportamenti; non descrive eventi o emozioni.

    -) STRUTTURA Precetto: Comando contenuto nella norma Sanzione: Reazione che lordinamento minaccia in caso di inosservanza del Precetto

    -) CARATTERISTICHE: Generalit: le norme si rivolgono alla generalit dei soggetti e non a soggetti specifici Astrattezza: la norma disciplina una situazione-tipo non un caso concreto Obbligatoriet: i consociati sono tenuti allosservanza della norma e questa Infatti garantita dalla sanzione

    SANZIONE:

    momento essenziale di tutte le norme giuridiche; la reazione che lordinamento minaccia in caso di violazione delle norme.

    La sanzione pu essere positiva o negativa: Positiva: conseguenza favorevole derivante dallosservanza di talune Regole Negativa: conseguenza favorevole inflitta allautore della violazione

    1) realizzazione coattiva della situazione dettata dalla re- gola 2) condanna al pagamento in denaro

    La sanzione non pu mai identificarsi con la privazione della libert. Attraverso la sanzione si manifesta lindispensabilit della forza per la osservanza della regola; questo non identifica il diritto con limposizione, tanto vero che la forza non opera nel momento in cui la regola viene dettata, ma nel caso in cui essa non venga osservata. Il diritto infatti non legittimo se losservanza delle regole dovuta allo autoritarismo.

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    Le circostanze previste da una norma possono costituire:

    -) Fattispecie astratta: situazione tipizzata nella regola. Sempre uguale a se stessa -) Fattispecie concreta: si realizza concretamente di volta in volta con sempre di- stinte modalit.

    Abbiamo su detto che, mediante le regole, si controlla il comportamento dei membri di una comunit.

  • Sono regole di condotta quelle che valutano in modo immediato un comportamento. La norma sui diritti e doveri dei coniugi regola di condotta perch riguarda un comportamento che esiste anche senza la norma, me che senza di essa non pu essere giudicato.

    Distinguere le regole giuridiche da quelle sociali e/o morali non semplice; infatti, il diritto che previene i conflitti sociali ha anche un contenuto morale perch losservanza delle sue regole non sarebbe possibile, se mancasse il consenso morale di fondo. Si passa dalla MORALE al DIRITTO quando le questioni relative alle violazioni sono cos rilevanti da non poter essere affidate alliniziativa spontanea e da richiedere uno stabile apparato, una specifica procedura. Senza ETICA non v DIRITTO; Diritto e Morale sono quindi complementari. Le stesse norme giuridiche a volte dettano regole valide anche sul piano religioso o morale; a queste ultime, a volte, il Diritto attinge per dettare comportamenti obbligatori (vedi Correttezza e Buona Fede).

    Il Diritto non definisce la Norma, la Regola e il principio, ma li presuppone. Ogni enunciato che faccia parte di un testo che fonte del Diritto una DISPOSIZIONE. Ogni interpretazione di una disposizione esprime la NORMA, una proposizione prescrittiva con la quale si valuta una condotta. LARTICOLO la partizione interna di una LEGGE e serve unicamente per indicare a Quale Enunciato contenuto in una legge si intende fare riferimento (es.: Codice Civile Regole e Principi sono entrambi Norme.

    2969 articoli unica legge). Ogni capoverso dellArt. definito COMMA. Ogni Art. pu contenere una o pi disposizioni ed esprimere quindi una o pi norme; anche possibile che una disposizione sia ricavabile non da un unico articolo, ma dalla combinazione di pi articoli. La Regola una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di comportamenti per la sua soddisfazione. La norma secondo la quale obbligatoria una determinata vaccinazione regola e pu essere o no rispettata. Il Principio norma che impone la massima realizzazione di un valore. Sua caratteristica la non definibilit in astratto delle fattispecie alle quali applicabile: esso sempre applicabile ad una nuova fattispecie. Il Principio si afferma non con ununica soluzione. In tal senso il principio norma aperta ad una molteplicit di soluzioni. La norma che dica occorre tutelare la salute di ciascuno enuncia un principio, poich non soltanto esiste una pluralit di comportamenti che sono in grado di attuarlo, ma, soprattutto, ciascun comportamento protegge, a diversi livelli, la salute.

    Ogni Regola riconducibile almeno ad un Principio. La regola riguarda comportamento e lo valuta; questo, se valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare il principio. La Regola quindi una scelta tra le molteplici opportunit di realizzazione del principio. Il Principio connette una serie di regole tra loro e ciascuna ha un proprio ruolo nella Attuazione del principio.

    I principi non devono essere confusi con le clausole generali. Esempi di clausole generali sono: il buon costume; lordine pubblico. La clausola generale un frammento vago di una disposizione dalla quale si deve ancora ricavare un significato applicabile e, soltanto dopo aver risolto tale problema, la norma si pu dire individuata.

  • In base al Contenuto:

    *) NORME PRECETTIVE: contengono un comando (433)

    *) NORME PROIBITIVE: contengono un divieto (1471)

    *) NORME PERMISSIVE: concedono ai soggetti particolari facolt, garantite dallo ordinamento (832)

    In base al Comando:

    *) NORME DEROGABILI: sono applicabili salvo che la volont dei privati non disponga diversamente Possono essere: - DISPOSITIVE: (1815 co. 1) regolano un rapporto la- sciando le parti libere di disciplinar- lo diversamente. - SUPPLETIVE: disciplinano un rapporto in mancanza di volont delle parti.

    *) NORME INDEROGABILI: non lasciano libert di scelta ai privati; se sono violate, spetta al soggetto interessato chiedere al giudice di ap- plicare le sanzioni previste. La norma inderogabile IMPERATIVA qualora il principio ad essa riferibile ponga dei limiti di autoregolamentazio- ne del privato per salvaguardare linteresse generale. La violazione di una norma imperativa provoca la nullit dellatto

    Le norme giuridiche sono collegate tra loro e riunite in un sistema normativo uni- Tario o gerarchicamente disposto, chiamato ORDINAMENTO GIURIDICO, che deve Essere:

    -) coerente con se stesso (non possibile avere 2 o pi norme contraddittorie tra loro)

    -) unitario per la certezza del diritto (per dare la possibilit al singolo di conoscere con sicurezza ci che la legge detta). Non sempre raggiungibile; infatti, la nor- ma suscettibile di varie interpretazioni, che da una parte evitano linvecchia- mento precoce della norma, dallaltra, a volte, non ne garantiscono la piena cer- tezza.

  • Il diritto frazionato in una pluralit di settori: questa frantumazione ha una mera finalit didattica e non si ripercuote sullunitariet dellordinamento. La rigida distinzione tra Diritto Pubblico e Diritto Privato, secondo la quale ognuno disciplinerebbe gli interessi dellintera collettivit e laltro regolerebbe gli interessi dei singoli individui, oggi insostenibile. La distinzione che pu essere oggi accettata che:

    - ci si trova nella sfera del diritto privato quando lo Stato pari al cittadino

    - ci si trova nella sfera di diritto pubblico quando lo Stato sovrano.

    Sono di diritto civile le regole ed i principi rinconducibili al principio di eguaglianza.

    Sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una differenza tra soggetti comuni ed altri soggetti investiti di autorit.

    Nel diritto pubblico, infatti, leventuale violazione comporta sempre lapplicazione della sanzione (inderogabilit della norma penale)

    Nel diritto privato la sanzione viene applicata solo se il Privato stesso a richiederla al giudice. (contratti conclusi con incapacit di intendere e di volere)

  • Principio di democraticit

    La democrazia richiede un libero confronto di opinioni e una deliberazione, mediante voto non coartato, con prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in un quadro di diritti insopprimibili della minoranza. Cos intesa, le democrazia inseparabile dalleguaglianza e dalla persona: dalleguaglianza, perch non sarebbe altrimenti giustificabile il diritto di partecipazione di tutti alle decisioni; dalla persona, perch non qualunque decisione maggioritaria legittima.

    Principio della divisione dei poteri e principio di legalit

    Lopera di regolamentazione del potere nella prevenzione dellabuso garantita dalla separazione delle funzioni tipiche dello Stato, ciascuna attribuita ad una specifica istituzione che rappresenta un potere separato: potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Lequilibrio e il reciproco controllo tra questi poteri impedisce la prevaricazione delluno sullaltro. La Carta costituzionale riconosce al potere giudiziario lindipendenza e linamovibilit del magistrato. Il giudice soggetto soltanto alla legge. Il giudice non pu giudicare secondo le proprie visioni del mondo , ma rispettando la Costituzione e le leggi del Parlamento. La dichiarazione di incostituzionalit di una legge non spetta al Giudice ordinario, ma alla Corte costituzionale, alla quale il giudice deve rivolgersi qualora dubiti della costituzionalit della legge applicabile nel processo che si sta svolgendo dinanzi a lui.

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    La Costituzione riconosce leguaglianza sia come divieto di discriminazione fondata su differenze biologiche o culturali, sia come impegno dello Stato a rimuovere le condizioni di fatto che ostacolano lo sviluppo della persona. Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (#$%$'( ( ); la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese (#$%$)( ( ). Lenunciazione contenuta nel primo comma esprime leguaglianza formale.

  • Lenunciazione contenuta nel secondo comma esprime leguaglianza sostanziale. Il precetto costituzionale delleguaglianza violato sia quando: 1) situazioni eguali vengono a subire un trattamento diverso 2) degli individui in situazione differente subiscono un trattamento identico.

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    a)- Democraticit, separazione dei poteri, eguaglianza trovano il momento principale di svolgimento nellattivit legislativa del Parlamento. Sono limiti generali alla funzione legislativa il principio di irretroattivit e la riserva di legge La legge idonea a regolamentare i rapporti giuridici venuti ad esistenza in un momento successivo a quello nel quale essa entrata in vigore (11 disp. Prel.)

    b)- &* la previsione (implicita o esplicita) nella Costituzione di materie nelle quali la disciplina deve essere prevista soltanto con legge. Le riserve si distinguono in assolute e relative. La riserva assoluta impone al legislatore di determinare fin nei dettagli la materia riservata. La riserva relativa impone al legislatore di determinare la disciplina di principio, lasciando a fonti secondarie quella di dettaglio.

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    Perch la norma possa entrare in vigore, spiegare, cio, in pieno la sua efficacia erga omnes si richiedono:

    -) la pubblicazione di essa nella ""## ,, !dopo la ( ! "da parte del Capo dello Stato;

    -) !#( ##-* #!& dalla pubblicazione, per consentire ai destinatari di venire a conoscenza della legge (normalmente 15 gg.) Trascorso tale periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e vale i principio # &.& #.

    Per Abrogazione di una norma si intende la cessazione dellefficacia della stessa. Labrogazione della norma opera ex nunc, ovvero dal momento in cui entra in vigore, non cio applicabile a situazioni passate in giudicato. E invece applicabile a situazioni ancora in corso al momento dellentrata in vigore della nuova legge.

    Tipi di abrogazione:

    # # : viene emanata una nuova legge incompatibile con la precedente (lex posterior abrogat. Prior) o se la nuova legge regola interamente la materia gi regolata precedentemente /&&& : viene emanata una legge che ha per contenuto la dichiarazione

    espressa dallabrogazione di unaltra legge ,( ! (art. 75 Cost.) !!##( #0#" ! pronunciata dalla Corte Costituzionale

    LArticolo 1d1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile sancisce un principio fondamentale: !non dispone1!+ **2 , ossia non ha effetti retroattivi. Tale principio , tuttavia, derogabile, in via eccezionale, in quanto: - il legislatore pu ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al

    passato (es.: aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata); - sono retroattive le leggi penali pi favorevoli al reo

  • Il principio di irretroattivit derogabile solo dalla legge in senso stretto, non invece da atti di normazione secondaria (es.: regolamenti, ordinanze normative). In generale, si pu figurare il principio che solo le norme favorevoli per i destinatari possono avere efficacia retroattiva

    Le nuove norme non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, bench nei fatti stessi siano pendenti gli effetti.

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    Per diritto internazionale privato si intende linsieme delle norme interne dello Stato che stabiliscono quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti elementi di estraneit rispetto allordinamento

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    Il nostro ordinamento, per risolvere il contrasto tra diritto italiano e straniero e identificare la legislazione applicabile, prevede tre criteri di collegamento:

    1) la nazionalit del soggetto (legge delle persone), che trova applicazione nelle materie che riguardano lo stato e la capacit delle persone, rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e rapporti genitori-figli, istituti di protezione degli incapaci, successioni a causa di morte e donazioni

    2) il luogo in cui si trova il bene (legge del luogo), che opera come criterio di collegamento nei conflitti relativi al possesso, alla propriet, ai diritti sulle cose, ovvero il luogo dove latto compiuto, per le obbligazioni di fonte non contrattuale

    3) la volont delle parti (legge adottata), criterio adottato per le obbligazioni contrattuali

    La legge straniera non si applica quando i suoi effetti sono contrari allordine pubblico

  • La norma risultato dellinterpretazione: il metodo il mezzo per individuare la norma. Linterpretazione della norma necessaria per superare 3 carenze: - lambiguit del significato - linvecchiamento - la lacunosit Linterpretazione sempre evolutiva, tanto vero che si identifica con un procedimento atto ad evitare che la norma non sia pi applicabile. Il legame tra testo e interprete richiede la presenza di entrambi: allinterprete non consentito scavalcare o ignorare il testo. Linterpretazione, daltra parte, non soltanto ricerca del significato proprio delle parole, ma va riferita ad un contesto che la realt esterna. Se il testo chiaro, secondo il significato proprio delle parole, non occorre interpretazione. Se questa necessaria, occorre distinguere: - !+## "!## !(ricerca del significato proprio delle parole secondo la loro connessione - !+## "!5&( # $E la ricerca della #!&$ Lintenzione del legislatore la ricerca della sua funzione, quale risulta dalla sua collocazione in un contesto pi ampio. Soltanto se tali criteri non sono sufficienti si ricorre allinterpretazione analogica - ! !&qualora questa non sia possibile, si ricorre all ! &, cio allapplicazione dei principi generali dellordinamento giuridico dello Stato. Per linterpretazione analogica occorre: A) che vi siano due fattispecie, luna disciplinata da una norma e laltra no; B) che vi sia almeno un elemento comune alle due fattispecie.

    Linterpretazione un atto necessario. Dal testo della fonte si giunge alla norma mediante linterpretazione. Linterprete deve restare fedele al testo e non pu non tener conto di una fonte perch non ne condivide il fine politico: nessuna norma senza interpretazione, nessun interprete senza testo.

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    in claris non fit interpretatio va intesa in due sensi. Nel primo: se il testo della norma chiaro, non deve essere interpretato; nel secondo: se il risultato dellinterpretazione letterale del testo produce una norma non assurda, non occorre proseguire nellinterpretazione. Nel primo senso lin claris falso; nel secondo inaccettabile. E falso, poich non esiste alcuna possibilit di applicare una norma senza interpretare il testo che la pone. E inaccettabile, poich richiede la costruzione del significato del testo secondo le relazioni tra le norme: tra regole e princpi e tra principi. La chiarezza non un a priori. La chiarezza il risultato dellinterpretazione non la sua premessa. Le parole nel tempo assumono significati diversi secondo la cultura condivisa dalla comunit. E compito dellinterprete individuare in quale senso la parola debba essere intesa: la chia- Rezza di una disposizione legislativa quindi il risultato della sua interpretazione.

  • La chiarezza un elemento rilevante non in sede di interpretazione, ma di applicazione.

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    ( #(situazioni di CR. O di DB.) Unione di diritti assoluti e diritti relativi diritti relativi diritti relativi

    protestativi di credito

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    DIRITTI DELLA PERSONALITA (situazioni esistenziali)

    DIRITTI REALI (situazioni reali di godimento)

    DIRITTI REALI DI GARANZIA (su cosa altrui)

    DIRITTI REALI DI GODIMENTO PEGNO IPOTECA su cosa propria su cosa altrui

    PROPRIETA IUS AEDIFICANDUM ENFITEUSI USUFRUTTO USO ABITAZIONE diritti reali limitati SERVITU perch presuppongono la propriet

    SUPERFICIE COMUNIONE CONDOMINIO MULTIPROPRIETA

    I Diritti Reali non possono prescindere dal possesso

  • DIRITTI SU BENI IMMATERIALI

    Diritto di autore Diritto di inventore Brevetto

    Il soggetto il destinatario delle norme giuridiche o, meglio, le regole di diritto mirano a disciplinare interessi dei soggetti nei limiti in cui siano ritenuti giuridicamente rilevanti.

    Nel campo del diritto privato, linteresse va ad identificare la possibilit di rilevare nei vari rapporti giuridici lesistenza del carattere patrimoniale.

    Solo raramente, fatta eccezione per i diritti della personalit, della famiglia e delle successioni, linteresse non economico o comunque morale preso in considerazione.

    Infatti linteresse si collega alla possibilit di soddisfare determinati bisogni attraverso lutilizzazione di un BENE.

    Di fronte ad un dato interesse, lordinamento pu giudicarlo:

    *) Indifferente: qualora sia interesse lecito ma non apprezzabile giuridicamente

    *) Meritevole: qualora esistano attivit da proteggere (per lordinamento) ed il soggetto va fornito

    degli strumenti idonei a realizzare tale interesse meritevole di tutela

    *) Illecito: qualora ci si trovi dinanzi a situazioni il cui interesse in conflitto con interessi superiori di cui lordinamento portatore. Questo tipo di interesse, essendo considerato illecito, non solo non verr dallordinamento protetto, ma avversato.

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    La pi intensa protezione ceduta dallordinamento si ha quando una norma attribuisce

    ad un soggetto un DIRITTO SOGGETTIVO. E una sintesi tra libert e forza, perch il soggetto pu decidere se usare o meno tale

    diritto (LIBERTA), ma se decide di usarlo, questo gli permette di realizzare appieno il proprio interesse (FORZA).

    La tutela accordata dal diritto soggettivo potenzialmente senza limiti; lunico limite il dovere di non abusarne. Labuso antigiuridico ed in quanto tale non in alcun modo protetto.

  • Situazioni giuridiche soggettive

    Onere

    Situazione attiva e passiva. Il soggetto deve tenere un dato comportamento per un interesse proprio (diversa da

    obbligo) Se non tenesse tale comportamento, deriverebbero al soggetto effetti negativi (es.:

    onere della prova. Abbiamo detto che esiste una scala GRADUATA in relazione al potere concesso per

    avverare un interesse. A volte, per, questo potere viene dato in funzione conservativa di una situazione che dar vita alla nascita di un diritto soggettivo, ma la fattispecie non ancora completa.

    Questa situazione giuridica soggettiva detta aspettativa (fattispecie a formazione progressiva) (situazione di attesa)

    Aspettativa di fatto: es.: successione: finch non aperta gli eredi sono in unaspettativa di fatto

    Aspettativa di diritto: es.: successione: per un erede concepito ma non nato, allapertura della successione c unaspettativa di diritto

    es.: diritto condizionato: contratto sottoposto a condizione atti conservativi (soggetto acquirene. condizione sospensiva) buona fede (soggetto venditore condizione risolutiva)

    Possesso

    Situazione di fatto (no di diritto) ritenuta giuridicamente degna di tutela. Possesso: potere sulla cosa che si manifesta con lesercizio del diritto di propriet, o di

    altro diritto reale, sulla cosa, (POSSESSORE non ha diritto assoluto, ma si comporta come se lo avesse.

    Lordinamento d tutela incondizionata a questo potere sulla cosa per evitare che chi possiede un bene ne venga espropriato con la forza.

    Tutela incondizionata provvisoria: non quando il possessore del diritto reale rivuole la cosa (se con richiesta legittima e attuata senza spoglio violento.

    Il possessore titolare dei diritti di credito verso colui che ha il diritto a riavere la cosa; questi diritti di credito consistono nel diritto ai frutti, alle indennit per miglioramenti ed al rimborso delle spese.

  • Detenzione

    Il soggetto in relazione materiale con la cosa ma ne riconosce laltruit Detenzione qualificata: il detentore detiene anche per interesse proprio e non solo altrui

    (a volte ha la stessa tutela del possesso)

    Potest: non c coincidenza tra titolare del diritto e titolare dellinteresse (genitori gestiscono i rapporti giuridici dei figli). Questo potere pu essere attribuito per legge o per volont (rappresentanza diretta). E un potere vincolato: si esercita il diritto di un altro e si deve perci perseguire linteresse di un altro. Invece diritto sogg. = sintesi di POTERE LIBERTA, questo invece un POTERE-DOVERE.

    Status: situazione giuridica soggettiva che esprime i rapporti di un soggetto nei confronti di altri soggetti senza rapporti con i beni

    Tutte queste situazioni giuridiche fanno parte del diritto soggettivo e sono giudicate dal giudice ordinario.

    Diverso l Interesse legittimo che si realizza con lesercizio da parte di un terzo di un potere. E una situazione giuridica soggettiva attiva ma non consegue linteresse del diretto

    interessato. Linteresse legittimo si contrappone alla potest, anchessa positiva (anche se pure

    dovere). Per interesse legittimo si intende la pretesa al legittimo esercizio di una potest. Esso perseguito ogni volta che la potest venga esercitata correttamente (es.

    rappresentaza il rappresentante agisce per compiere atti per il rappresentato: questultimo ha interesse legittimo al suo corretto esercizio es.: in tema di concorso, lordinamento giuridico non tutela linteresse del partecipante a vincere il concorso, ma quello che il concorso si svolga correttamente)

    Interessi diffusi indeterminatezza del soggetto. Non hanno come punto di riferimento un bene soggetto di appropriazione individuale.

    E una situazione soggettiva comune a tutti i membri della collettivit (interessi collettivi: fanno capo ad una determinata ed individuata collettivit, la cui tutela affidata ad un ente esponenziale es.: CONI).

    Linteresse diffuso interesse privo di un titolare esclusivo e di un ente esponenziale.

  • Nei diritti assoluti rilevante linteresse a considerare una cosa che gi si ha. Il proprietario pu avere interesse sia nel disporre che nel godere della cosa. Per la realizzazione di un tale interesse non necessaria la cooperazione di terzi,

    costoro hanno per il dovere di astensione.

  • Art. 810 Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto. Essendo, quindi, il bene quella cosa che pu formare oggetto di situazioni soggettive

    e quindi di un rapporto, esso diventa il punto di riferimento oggettivo del rapporto e quindi idoneo a soddisfare un bisogno umano meritevole di tutela dellordinamento.

    Lunica distinzione dei beni garantita dallordinamento giuridico quella enunciata nellArt. 812 e cio la distinzione tra beni mobili e beni immobili: sono beni immobili tutto ci che incorporato al suolo, sia naturalmente che artificialmente (risultano essere beni immobili anche gli edifici galleggianti purch ben assicurati alla riva); sono beni mobili tutti gli altri.

    LArt. 812 assolutamente inderogabile e rappresenta quella che viene detta SUMMA DIVISIO.

    Al di l di quanto prevede il C.C., questa distinzione non pu essere sufficiente, infatti nella vita reale i beni subiscono altre suddivisioni:

    -) beni materiali (cose corporali) e beni immateriali (cose incorporali)

    -) beni in commercio (beni oggetto di un diritto la propriet) e beni fuori commercio (non possono essere usucapiti)

    -) beni pubblici (appartengono ad enti pubblici): beni demaniali: lArt. 822 identifica i beni facenti parte del demanio pubblico. Tali beni (Art. 823) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi beni patrimoniali: Art. 826 .tutti quei beni di propriet dello Stato ma che non

  • sono demaniali Tale articolo, inoltre, identifica tutti i beni facenti parte del patrimonio statale. e beni privati (appartengono ad enti privati) Patrimonio indisponibile: foreste, miniere, cave, edifici per uffici pubblici, cose di interesse storico, archeologico etc. Tali beni (Art. 8282) non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.

    -) beni divisibili (tali che, se divisi in parti omogenee, conservino un valore economico proporzionale allintero) e beni indivisibili (tali che se divisi non mantengono un valore economico proporzionale allintero). Lindivisibilit pu

    essere determinata dalla natura del bene o dalla volont delle parti.

    -) beni fungibili (se sostituibili con altri beni identici per quantit e qualit) e beni infungibili (insostituibili, unici)

    -) beni generici (appartengono ad un determinato genere ed hanno importanza per il loro peso, misura) e beni specifici (caratterizzati dalla loro individualit)

    -) beni consumabili (si trasformano con luso e non possono adempiere alla propria funzione) e beni inconsumabili (non si consumano ed il loro uso ripetibile; possono per deteriorarsi)

    -) beni deteriorabili (si rovinano nel tempo es.: disco) e beni non deteriorabili

    (non si rovinano col tempo es.: CD)

    -) beni produttivi e beni improduttivi

    -) universalit di mobili. Art. 816: considerata universalit di mobili la pluralit di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti la universalit possono formare oggetto di separati atti

    e rapporti giuridici.

    -) cose composte: connessione di pi cose che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa (automobile)

    La differenza tra cose composte ed universalit di mobili sta nel fatto che in questultima non v coesione fisica tra i vari elementi.

    -) pertinenze: Art. 817 cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di unaltra secondo la destinazione effettuata dal proprietario del bene principale che deve avere la piena disponibilit di entrambi i beni. Art. 818: i rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze se non diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualit di pertinenza non opponibile a terzi che abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

  • Art. 832 C.C.: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con losservanza degli obblighi stabiliti dallordinamento giuridico.

    La propriet costituisce uno strumento di manifestazione delliniziativa economica. La propriet definita quale diritto pieno ed esclusivo ed affiancata da limiti ed

    obblighi.

    Primo esempio di limite alla propriet il pubblico interesse nominato nellArt. 834 che menziona la possibilit che il proprietario venga privato in tutto o in parte dei beni di sua propriet esclusivamente per causa di pubblico interesse, sempre per dietro il pagamento di unindennit.

    Altro limite quello menzionato dallArt. 835: nel caso di gravi ed urgenti necessit pubbliche, militari o civili, pu essere disposta la requisizione dei beni mobili ed immobili. Al proprietario dovuta una giusta indennit

    E ancora Art. 838: ..quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o lesercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, pu farsi luogo allespropriazione dei beni da parte dellautorit amministrativa.

    Luomo protetto non per ci che ha, ma per ci che ; infatti, nella gerarchia dei valori, alle situazioni patrimoniali si sostituiscono le situazioni esistenziali. Infatti, la

  • propriet non viene pi considerata attributo della persona, ma un mezzo attraverso il quale il soggetto esprime la sua personalit.

    Oltre che dal C.C., la propriet viene disciplinata dalla Costituzione. LArt. 421 Cost., infatti, distingue la propriet da pubblica a privata. Art. 422: .. la propriet privata riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi

    di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.. Art. 423: la propriet pu essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo,

    espropriata per motivi di itneresse generale.

    Abbiamo quindi detto che la propriet attribuisce il diritto di godere e disporre della cosa, in senso pieno ed esclusivo, ma entro i limiti e con losservanza degli obblighi stabiliti dallordinamento.

    Per potere di godimento si intende la facolt di usare o meno le cose, di deciderne le modalit di utilizzazione, di trasformazione, etc.

    Il potere di disposizione, invece, consiste in una serie di facolt difficilmente riconducibili ad un concetto unitario (es.: disponibilit negoziale, scelta del tempo di utilizzazione e di godimento .quindi la destinazione futura del bene.

    Si parla di poteri pieni ed esclusivi nel senso che per:

    pieni si intende che della cosa e sulla cosa il proprietario potrebbe fare ci che vuole.

    Esclusivi si intende che sarebbe vietata ogni intrusione altrui sulla scelta del proprietario.

    Ma, di fatto, si pu notare come questi poteri non siano n pieni n esclusivi, essendo sottomessi a limiti ed obblighi.

    ESPROPRIAZIONE ED INDENNIZZO

    Il caso pi evidente di limite imposto alla propriet appunto lespropriazione: provvedimento amministrativo che provoca un trasferimento coattivo di beni oggetto di propriet privata a favore di un soggetto (di solito pubblico) che dovr provvedere a realizzare unopera di pubblica utilit.

    Esso trova il suo fondamento costituzionale nellArt. 423 dove si parla di indennizzo nel caso in cui la propriet privata venga espropriata per motivi di pubblico interesse,

    Quindi bisogna chiarire due punti: cosa sintende per espropriazione e cosa per indennizzo.

    Per quanto riguarda il primo problema la Corte Costituzionale ha parlato di esproprio non solo nel caso di provvedimento che determina un trasferimento coattivo del diritto di propriet, ma anche nel caso di provvedimenti che sebbene non trasferiscono la propriet, tuttavia lo limitano in modo considerevole tanto da incidere in modo sostanziale sui suoi poteri di godimento (espropriazione anormale).

    Espropriazione: -) normale (trasferimento coattivo della propriet -) anormale (atti amministrativi che pur non trasferendo la propriet la limitano considerevolmente.

    Anche nel caso di espropriazioni anormali si dovr corrispondere un indennizzo. Comunque, stato chiarito che non si parler di espropriazione tutte le volte in cui sia

    la legge (e non il provvedimento) ad imporre limitazioni ad intere categorie di beni, individuati a priori (es.: vincoli paesaggistici, di beni aventi valore storico, artistico, archeologico)

  • Per quanto riguarda il secondo problema, la Corte Costituzionale ha chiarito che esso non equivale ad integrale risarcimento, quindi non consiste nel valore venale, ma neppure in un valore irrisorio, bens deve garantire un serio ristoro. Cio:

    indennizzo diverso integrale risarcimento

    non valore venale serio ristoro indennizzo non valore simbolico (irrisorio)

    I rapporti di vicinato si sostanziano in una serie di limiti alla propriet volti a non nuocere la libert altrui:

    Limitazioni alla propriet privata:

    Divieto degli atti di emulazione (Art. 833) Divieto di immissioni (Art. 844) Limiti legali: sia di interesse pubblico, sia di interesse privato

    LIMITI LEGALI :

    limiti legali alla propriet privata di interesse pubblico

    Trovano il loro fondamento costituzionale nellart. 42 2 ( l dove si parla di funzione sociale )e nellart. 44 (l dove prevede limiti al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali).

    Nellambito di tali limiti pubblici si possono ricordare: le distanze legali di ogni costruzione da strade, autostrade, ferrovie, tralicci (c.d. zone di rispetto); limposizione di servit pubbliche ( non edificare nei pressi degli aeroporti , di dare passaggio a condutture elettriche , telefoniche), i vincoli forestali ( per assicurare la conservazione del patrimonio forestale ) , i vincoli idrogeologici.

    Limiti legali alla propriet privata posti nellinteresse privato

    Riguardano la propriet immobiliare e regolano i rapporti di vicinato , cio tra propriet vicine. Vengono definite obbligazioni reali o propter rem ( sono prestazioni accessorie inerenti ad un diritto reale ).Si tratta di obbligazioni cui tenuto il titolare di un diritto reale(non solo di propriet ) per il solo fatto di essere tale.

  • Differenze tra i limiti legali e le servit legali I primi disciplinano i rapporti di vicinato, regolano lesercizio di una facolt gi compresa

    nel diritto di propriet ( es. quella che dispone la distanza minima tra 2 edifici ); in quanto ineriscono al diritto di propriet sono imprescrittibili ( perch imprescrittibile per non uso il diritto di propriet ).

    Invece le servit prediali sono diritti reali limitati e consistono in un peso imposto sopra un fondo ( servente ) a vantaggio di un altro fondo( dominante ) appartenente a diverso proprietario ; sono prescrittibili in seguito al loro non uso per venti anni ( come tutti i diritti reali di godimento ).

    Questi limiti riguardano :

    LA DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI E EL PIANTAGIONI (art 873/899)

    Rispetto alle costruzioni il codice rinvia alle distanze dei regolamenti comunali. In mancanza di questi ultimi la distanza non pu essere inferiore ai tre metri.

    LUCI E VEDUTE (900 e segg. ). Luci permettono il passaggio alla luce ad aria ma non di affacciarsi sul fondo del vicino ( possono essere aperte ad una altezza non inferiore ai 2 metri e dal pavimento e devono essere dotate di una inferriata ). Vedute o prospetti : finestre che permettono di affacciarsi e guardare di fronte o obliguamente o lateralmente.

    ACQUE PRIVATE ( 909- 910 ). Esse appartengono al proprietario del suolo su cui sorgono e il proprietario potr utilizzare le acque che naturalmente attraversano il suo fondo con lobbligo di restituire gli avanzi.

    LO STILLICIDIO (908) : il proprietario deve costruire i tetti in modo tale che la acque piovane scolino sul proprio terreno.

    DIVIETO DI ATTI DI EMULAZIONE (833): il proprietario non pu compire quegli atti che non hanno altro scopo che nuocere ad altri. Si richiedono 2 elementi: uno oggettivo ( assenza di utilit per il proprietario ), laltro soggettivo ( intenzione di nuocere ad altri).Per esempio vietato piantare alberi senza utilit per il proprietario al solo scopo di togliere la veduta panoramica ad alti .

    DIVIETO DI IMMISSIONE (844) a causa della vicinaanza dei fondi a fonti di fumo o di calore o rumori, ciascun proprietario costretto a sopportarli.Il limite dato dalla normale tollerabilit . La risoluzione delle controversie rimessa alla valutazione del giudice. Le immissioni vanno distinte in tre categorie:

  • 1. Immissioni che non superano la normale tollerabilit :devono essere tollerate e colui che le subisce no ha diritto a nulla

    2. immissioni che superano la normale tollerabilit ma che il giudice pu consentire in considerazione delle esigenze dell impresa rispetto a quelle del proprietario. Danno luogo ad un indennizzo.

    3. Immissioni che superano la normale tollerabilit e non sono giustificate da esigenze produttive. Se ne pu ottenere la cessione pi il risarcimento danni.

    Modi di estinzione della propriet

    Per perimento della cosa oggetto di propriet, per il trasferimento (atto inter vivos o mortis causa ). Non si estingue per non uso, a differenza degli altri diritti reali, a meno che al non uso corrisponda lusucapione acquisitiva da parte di un terzo :cio il proprietario che non ha utilizzato il bene ne perder la propriet qualora il terzo dimostri di averla acquistata per usucapione.

    Per quanto riguarda la estinzione della propriet immobiliare (840e segg.) si distingue la propriet in verticale ed in orizzontale .

    La propriet in verticale si estende allinfinito (cio nel sottosuolo e nello spazio aereo sovrastante il suolo); ma il proprietario non pu opporsi ad attivit di terzi che si svolgono ad una profondit o ad una altezza tali da non avere interesse ad escluderli. Cos il proprietario non pu opporsi al passaggio di aeroplani sul fondo.

    La propriet in linea orizzontale si estende nellambito dei propri confini. Comunque laccesso dei terzi al fondo non pu essere negato per lesercizio della caccia , per costruire o riparare un muro, per riprendere una cosa o animale .

    Modi di acquisto della propriet

    Lacquisto della propriet pu avvenire sia mediante atti di autonomia negoziale (contratto), sia con semplici fatti anche soltanto naturali (separazione dei frutti naturali)

    Lacquisto della propriet pu avvenire a titolo originario o a titolo derivativo.

    Acquisto a titolo derivatio:

    lacquisto dipende dallesistenza di un diritto di propriet di un precedente titolare. Questultimo non pu cedere un diritto pi ampio di quello di cui titolare (es.: se sul

    bene esiste unipoteca, il diritto che si acquista rimane gravato dallipoteca). Quindi il nuovo proprietario acquista un diritto identico per qualit e quantit a quello

    del precedente titolare.

  • Si pu notare, quindi, che in tal modo si ha esclusivamente un trasferimento di un diritto e non un vero e proprio acquisto.

    Lacquisto a titolo derivativo pu avvenire attraverso: contratti traslativi della propriet trasferimenti coattivi successioni mortis causa

    Acquisto a titolo originario

    I modi di acquisto a titolo originario sono indicati dallArt. 922: occupazione, invenzione, specificazione, unione e commistione

    Occupazione: materiale impossessamento di una cosa, accompagnato dalla volont di farla propria. Suscettibili di occupazione sono le cose abbandonate, animali, oggetto di caccia o di pesca. E concessa anche la possibilit al proprietario di inseguire, sul fondo altrui, sciami di api ed animali mansueti, altrimenti questi apparterrebbero al proprietario del fondo.

    Invenzione: sono sottoposte ad acquisto per invenzione le cose smarrite. Dato che, per, lo smarrimento non fa perdere il diritto ma soltanto il possesso, la cosa deve essere restituita al proprietario. Non sempre, per, pu essere conosciuto il proprietario, perci lordinamento prevede lacquisto della propriet da parte del ritrovatore: questi ha lobbligo di consegnare la cosa al Comune del luogo dove stata trovata, affinch sia reso pubblico il ritrovamento. Se il proprietario reclama dal giorno della pubblicazione dellavviso, il ritrovatore ne acquista la propriet per invenzione.

    Tesoro (Art. 932) per res nullius di pregio nascoste o sotterrate. Se la cosa non riveste un particolare interesse storico o artistico, il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro trovato in un fondo altrui, se scoperto solo per caso, spetta per met al proprietario del fondo, e per met al ritrovatore; lo stesso se il tesoro si trova in una cosa mobile altrui.

    Laccessione, lunione e la commistione riguardano il fenomeno espansivo della propriet in base al quale, per un atto naturale o per opera delluomo, cose appartenenti a proprietari diversi sono attratte in ununica situazione. In tal caso deve prevalere un diritto sullaltro per la necessit di salvaguardare tra gli interessi contrapposti quello pi meritevole.

    Accessione: qualunque opera o costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo

    Commistione: il proprietario della cosa principale o di valore superiore acquista la propriet del tutto

    Unione: tra i proprietari delle due cose unite o mescolate si costituisce una

    comunione. In questa situazione evidente il rispetto di entrambe le situazioni.

  • Sia lunione che la commistione si riferiscono a beni mobili . Laccessione, invece, riguarda lunione di beni mobili ad immobili, immobili ad immobili.

    Nellultimo caso si verifica ci che viene detta alluvione e avulsione: 1. Alluvione: incremento lento e progressivo di un fondo causato dal

    distacco di detriti da altro fondo e trasportati a poco a poco dallacqua corrente dei fiumi e dei torrenti

    2. Avulsione : riguarda gli incrementi di un fondo cccausati dal distacco (determinato da unazione improvvisa dellacqua ) di una parte considerevole e riconoscibile di un altro fondo.

    Nel secondo caso (e non nel primo) prevista per il proprietario del fondo diminuito una indennit rapportata al valore recato al fondo.

    Abbiamo parlato di accessione naturale , ma esiste anche laccessione artificiale, con la quale si intendono le opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui(il prop. Dovr pagare il valore se non chiesta la separazione), le opere fatte da un terzo con materiale proprio e le opere fatte da un terzo con materiale altrui.

    Un apparente accezione quella prevista per loccupazione, in buona fede, di una parte di un fondo, da una costruzione. In tal caso, il proprietario della costruzione diviene dopo 3 mesi (salvo opposizione) della parte di fondo dietro pagamento del doppio del valore della superficie occupata.

    In questo caso, prevale s linteresse pi meritevole, ma viene anche tutelata la situazione del proprietario del fondo.

    Specificazione (Art. 940) Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la propriet pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quella della mano dopera.

    In questultimo caso, la propriet spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano dopera.

    I diritti del proprietario si estendono, nei limiti della meritevolezza dellinteresse, al sottosuolo ed allo spazio sovrastante (840). Generalmente, la propriet del suolo non viene quindi separata dalla propriet di ci che esiste su di essa. Una deroga per costituita dal diritto di superficie disciplinato dallArt. 952 e seguenti.

  • Art. 952: Il proprietario pu costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la propriet. Quindi, la propriet di ci che esiste sopra al suolo viene concessa a terzi dal proprietario del suolo. La propriet superficiaria pu essere costituita a tempo determinato o indeterminato; nel caso di propriet a tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue ed il proprietario del suolo diviene anche proprietario della costruzione.

    Art. 953: Si pu quindi notare la differenza con la concessione a terzi, da parte del proprietario del suolo, dello IUS AEDIFICANDI; infatti, lo ius aedificandi caratterizzato da un limite temporale di 90 anni.

    Art. 952-2: disciplina che il proprietario del suolo pu alienare la propriet della costruzione gi esistente, separatamente dalla propriet del suolo. Si pu notare, quindi, la possibilit per il proprietario del suolo di separare la propriet del suolo (anche definita propriet orizzontale) dalla propriet di ci che edificato su di esso (propr. verticale propr. superficiaria)

    Il diritto sulla costruzione ed il diritto di edificare, anche se producono lo stesso effetto, cio lacquisto della propriet sulla costruzione su suolo altrui, configurano situazioni diverse. Infatti, se la costruzione gi esiste, ci che si costituisce un diritto di propriet sullopera, ed in questo caso la propriet si acquista a titolo derivato Se invece il proprietario attribuisce la possibilit di costruire sul proprio suolo ad un terzo, questi acquista prima il diritto di edificare, ed in seguito la propriet delledificio. In questo caso, si ha quindi acquisto della propriet a titolo originario. Allo scadere del termine il proprietario del suolo diviene proprietario della costruzione per accessione.

    Art. 954-3: vi specificato che il perimento della costruzione non implica, salvo patto contrario, lestinzione del diritto di superficie. Altra caratteristica fondamentale che se stato acquistato un diritto di propriet, il diritto imprescrittibile; il diritto di edificare (se non si ancora acquistata la propriet) invece soggetto a prescrizione per il non uso protratto per 20 anni (954-4).

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    La costituzione del diritto di superficie pu avvenire per:

    -) USUCAPIONE: possibile solo lusucapione in base al titolo perch il semplice possesso ventennale farebbe acquistare la piena propriet anche del suolo.

  • -) CONTRATTO: forma scritta ad substantiam.

    -) TESTAMENTO

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    Comporta anche la estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario (art.954 co.1).

    -) RINUNCIA

    -) CONFUSIONE: qualora la titolarit del diritto di propriet e di superficie vengano a coincidere in capo allo stesso soggetto.

    -) SCADENZA DELLEVENTUALE DATA DEL TERMINE

    Se la costruzione eseguita: non pu esservi prescrizione, essendo imprescrittibile il diritto di propriet.

    -) PRESCRIZIONE

    Se la costruzione non ancora eseguita il diritto si prescrive per non uso ventennale.

  • Pu per essere qualificata come modello di propriet in senso sostanziale perch attribuisce al suo titolare, lenfiteuta, il godimento concesso al proprietario.

    Art. 960-1: Lenfiteuta ha lobbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico, che pu consistere in una somma di denaro oppure in una quantit fissa di prodotti naturali.

    Art. 960-2: Lenfiteuta non pu pretendere remissione o riduzione del canone per sterilit del fondo o perdita dei frutti.

    Dietro il corrispettivo di questo canone, il proprietario si spoglia del suo potere di godimento riconoscendo allenfiteuta tutti i diritti sul fondo e sulle concessioni.

    Art. 959: Allenfiteuta vengono attribuiti tutti i diritti del proprietario (per questo il pi ampio dei diritti

    Quindi, la situazione dellenfiteuta viene vista come dominio utile; quella del proprietario come dominio diretto.

    Oltre che su fondi rustici, lenfiteusi pu essere costituita anche su fondi urbani. In questa ipotesi, viene concessa o su un fondo al quale accede un edificio (da conservare e migliorare) o su un fondo concesso per costruirvi un edificio (enfiteusi ad aedificandum).

    Oltre che per usucapione, lenfiteusi pu essere costituita per contratto (in forma scritta) o per testamento e pu essere perpetua o a tempo determinato.

    Se a tempo determinato, mai inferiore a 20 anni (Art. 958). Questo perch non si pu pretendere che un soggetto si impegni a migliorare un fondo,

    pagando un canone, senza trarne una qualche utilit dal godimento del fondo. Lenfiteuta pu, inoltre, modificare la destinazione del fondo; pu disporre del proprio

    diritto, sia per atto tra vivi che per testamento (Art. 965-1). Nellatto costitutivo pu essere vietato allenfiteuta di disporre del diritto con atto tra vivi

    (Art. 965-3). Nel caso in cui lalienazione sia stata compiuta contro tale divieto, lenfiteuta non

    liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed tenuto ai suoi obblighi solidalmente con lacquirente (Art. 965-4).

    Lenfiteuta non pu cedere il proprio diritto per subenfiteusi, chiaramente no ammessa dallordinamento giuridico (Art. 968).

    Il diritto dellenfiteuta si prescrive per il non uso protratto per 20 anni (Art. 970). Oltre che per prescrizione, lenfiteusi si estingue per scadenza del termine, per rinunzia,

    per consolidazione (per unione della situazione della propriet e dellenfiteusi), per perimento totale del fondo o per espropriazione per pubblico interesse.

    Nel caso in cui il fondo perisca solo in parte, ma tanto da rendere sproporzionato il diritto di godimento rispetto al canone, lenfiteuta pu chiedere una riduzione del canone oppure rinunciare al diritto.

    Oltre a questi, esistono altri due modi di estinzione del diritto:

    LAFFRANCAZIONE:

  • viene attribuito allenfiteuta il diritto di acquistare la propriet a titolo derivativo, pagando una somma pari al 15 volte il valore del canone annuo.

    Art. 971-1: se gli enfiteuti sono pi di 1, la affrancazione pu essere promossa anche da 1 solo, ma a favore di tutti. In questo caso, laffrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti e questi otterranno una riduzione proporzionale del canone.

    Art. 971-2: se invece sono i concedenti ad essere pi di 1, laffrancazione pu effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

    LA DEVOLUZIONE: sostanzialmente unazione di risoluzione, e tende a tutelare il proprietario in caso di

    inadempienza da parte dellenfiteuta.

    Art. 972-1: la concedente pu chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: -) se lenfiteuta deteriora il fondo o no adempie allobbligo di migliorarlo -) se lenfiteuta in mora dal pagamento di due annualit di canone, a meno che lenfi- teuta abbia pagato i canoni maturati prima che sia intervenuta la sentenza che abbia accolto la domanda di devoluzione,

    Art. 972-2: la domanda di dovoluzione non preclude allenfiteuta il diritto di affrancare, ammesso che ricorrano le condizioni previste dallArt. 971.

    Art. 975-1: quando cessa lenfiteusi, allenfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti,

    nella misura dellaumento di valore conseguito dal fondo, per effetto dei miglioramenti stessi al tempo della riconsegna.

    Sia la devoluzione che laffrancazione sono diritti potestativi infatti gli effetti si producono solo successivamente al verificarsi di taluni eventi,ed il proprietario soggetto ad un PATI.

  • Lusufrutto il diritto di godere di un bene altrui e dei suoi frutti con lobbligo di conservare la destinazione economica del bene e di restituirlo alla scadenza.

    Art. 981: il diritto di godimento attribuito allusufruttuario finalizzato al conseguimento dei frutti della casa; quindi, il bene oggetto del diritto deve essere un bene fruttifero ed inoltre, dovendo essere riconsegnato a scadenza, deve anche essere inconsumabile.

    E comunque possibile anche lusufrutto di beni consumabili quasi usufrutto. Diversamente dallenfiteusi, non pu essere cambiata la destinazione economica del

    bene, n il godimento pu essere perpetuo. Laddove lusufruttuario esegua opere che alterino loriginaria destinazione economica

    della casa, tenuto al risarcimento del danno e pu anche essere costretto al ripristino delle precedenti condizioni.

    Art. 978: stabilito per legge (es.: usufrutto che i genitori hanno sui beni dei figli), o dalla volont delluomo; pu acquistarsi anche per usucapione.

    Art. 979: la durata dellusufrutto non pu eccedere la vita dellusufruttuario. Lusufrutto, se viene costituito a favore di persona giuridica, non pu durare pi di

    30 anni. Non trasmissibile mortis causa. Per, per lArt. 980 lusufruttuario pu cedere il proprio diritto per un certo tempo o

    per tutta la sua durata, se ci non vietato dal titolo costitutivo.

    Estinzione si ha per:

    -) scadenza del termine -) rinuncia -) prescrizione determinata dal non uso protratto per 20 anni -) per consolidazione -) per perimento totale della casa -) per abuso dellusufruttuario

    Lestinzione non ha luogo se la casa espropriata, se perisce per colpa o dolo di terzi.

  • Situazioni dal contenuto analogo allusufrutto; si distinguono da questo, per, per laspetto quantitativo. Infatti, i poteri attribuiti allusufruttuario, nelluso e abitazione, sono limitati ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

    Art. 1021: luso il diritto personalissimo che attribuisce al suo titolare il potere di servirsi della casa e di raccoglierne gli eventuali frutti, limitatamente ai bisogni propri o della sua famiglia.

    Se luso ha per oggetto unabitazione, viene chiamato diritto di abitazione.

    Art. 1022: attribuisce al titolare del diritto di abitazione il potere di abitare la casa limitatamente ai bisogni proprii e della sua famiglia.

    I diritti duso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione (Art: 1024)

    Modi di costituzione:

    -) per usucapione -) volontariamente (testamento, contratto) -) o per volont della legge (relativamente al diritto di abitazione e di uso riservato in favore del coniuge superstite)

    Modi di estinzione:

    -) morte del titolare, perch essendo diritti personalissimi, hanno carattere temporaneo e non possono essere oggetto di testamento. Linadempimento di tali obblighi non d luogo ad abuso, con conseguente estinzione del diritto, dato che non configura un pregiudizio tale da incidere sulla intangibilit e sullinte- grit del bene.

  • Art. 1027: La servit prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per lutilit di un altro fondo appartenente a diverso proprietario,

    Quindi, i presupposti per le servit prediali sono: 1) contiguit dei due fondi 2) appartenenza di essi a titolari distinti 3) previsione di un peso a carico di uno dei due fondi (SERVENTE) a fronte di una

    utilit derivante allaltro (DOMINANTE)

    La caratteristica principale che tra i due fondi deve esistere una relazione di SERVIZIO: al vantaggio di uno deve sempre corrispondere la restrizione del godimento a carico dellaltro.

    Art. 1028: Lutilit pu consistere anche nella maggiore comodit o amenit del fondo dominante.

    Art. 1029: Pu addirittura costituirsi una servit per assicurare ad un fondo un vantaggio futuro.

    Non sono ammesse servit che prevedano il vantaggio a favore esclusivamente della persona (es.: passeggiare soltanto) Il titolare del fondo servente tenuto a sopportare, ad un comportamento di non facere (servitus in faciendo consistere nequit)

    Art. 1030: Il proprietario del fondo servente non tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile lesercizio della servit da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

    Ci vuol dire che le spese per lesercizio delle servit sono a carico del titolare della situazione giuridica dominante.

  • Una stessa situazione di godimento nella titolarit di una pluralit di soggetti (Art. 1100).

    Questo diritto reale di godimento bene applicabile a cose altrui; si tratta infatti di situazioni limitate per definizione.

    Risulta meno applicabile alla propriet, perch essa situazione piena ed esclusiva, non si possono concepire quindi due distinti proprietari di uno stesso bene, ma possibile che pi soggetti siano titolari di uno stesso diritto di propriet.

    I partecipanti alla comunione prendono il nome di comunisti; se si tratta di compropriet condomini.

    Tipi di comunione: volontaria nasce dallaccordo dei soggetti legale anche detta se nasce per volont della legge (comunione forzata del muro di confine) incidentale nasce da un evento casuale e non volontario da parte degli eredi

    Nel caso della comunione, i poteri di godimento sono diversi da quelli che ha un unico titolare. Infatti, per esempio, nel caso in cui esistano pi titolari di un diritto di usufrutto, il godimento di un contitolare limitato in relazione al godimento degli altri contitolari.

    Art, 11021: ciascun partecipante pu servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto..

    Art. 11022: il partecipante non pu estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

    La comunione attribuisce a ciascun soggetto la titolarit di una quota che indica la partecipazione del soggetto ai vantaggi ed agli svantaggi derivanti dallesercizio della situazione. (Art. 1101).

    Art. 1031: ogni partecipante pu disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

    Art. 11041: ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e delle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni degli Artt. 1105 1108. Salva la facolt di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

    Art. 11051e2: tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere allamministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, sono obbligatorie per la maggioranza.

    Art. 1106: con la maggioranza pu essere formato un regolamento per lordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo, lamministrazione pu essere delegata ad uno o pi partecipanti, o anche ad uno estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dellamministratore.

    Art. 11111: ciascuno dei partecipanti pu sempre domandare lo scioglimento della comunione.

    Art. 1112: lo scioglimento della comunione non pu essere chiesto per quei beni che, se divisi, cesserebbero di servire alluso a cui sono destinate e anche per patto contrario.

  • Il condominio negli edifici un caso di comunione legale.

    Negli edifici il condominio ha una finalit strumentale alla realizzazione di pi diritti esclusivi appartenenti a patrimoni distinti.

    Il condominio caratterizzato dalla coesistenza, in uno stesso edificio, di pi diritti di propriet che si sviluppano per via orizzontale; in pi esiste una comunione di alcune parti dello stesso edificio.

    Nel condominio sono destinati a coabitare contitolarit e propriet esclusive. Non solo luso delle parti comuni, ma anche lesercizio dei diritti di ciascuno sulla

    propriet esclusiva si deve misurare con lesercizio degli altri diritti. Possono infatti esistere sia limiti riguardo luso delle parti comuni che alla propriet

    esclusiva. Per lArt. 1119: le parti comuni sono indivisibili, a meno che la divisione possa essere

    effettuata senza rendere pi incomodo luso della cosa a ciascun condomino.

    Il contributo di ciascuno alle spese necessarie alla conservazione e al godimento della parti comuni dipende dalla destinazione del servizio: se esso serve in modo identico a tutti, si partecipa alle spese proporzionalmente alla quota di propriet esclusiva, altrimenti la spesa viene suddivisa in relazione alluso che ciascuno pu farne.

    Lassemblea delibera vincolando i condomini, anche quelli assenti o contrari, secondo il principio della maggioranza. Le maggioranze, per, variano secondo loggetto della delibera e si calcolano non soltanto per quote, ma anche per numero di condomini.

    LAmministratore costituisce lorgano esecutivo.

    Si ha il supercondominio quando pi edifici hanno tra loro in comune una serie di opere staccate dalle singole costruzioni, ma destinate a servizio di ciascuna di esse

    Il diritto relativo alla multipropriet si esercita in relazione al tempo. Infatti, con la multipropriet il diritto si esercita su un bene comune, ma

    esclusivamente con un godimento turnario (uno spazio temporale predeterminato) La multipropriet quindi caratterizzata per lesistenza di una comunione e per il

    godimento esclusivo di ogni comproprietario della cosa in comune, ma in periodi predeterminati.

    Infatti, i limiti presenti nella multipropriet sono quelli relativi alla comunione e quelli relativi al godimento della cosa esclusivamente nello spazio temporale indicato dal turno.

  • Nellambito delle azioni a tutela dei diritti di godimento vanno distinte le azioni concesse al solo proprietario (c.d. petitorie) da quelle esperibili anche da chi titolare di un diritto di godimento su cosa altrui (lazione confessoria e le c.d. azioni di nunciazione) e da quelle previste per chi soltanto possessore (c.d. azioni possessorie).

    Le azioni petitorie sono costituite da: azione di rivendicazione azione negatoria azioni di regolamento di confini e di apposizione di termini

    1) Lazione di rivendicazione presuppone la mancanza di possesso da parte di chi reputa di essere proprietario e tende ad ottenere, a seguito del riconoscimento del proprio diritto, la restituzione della cosa da parte di chi la possegga o la detenga.

    Lazione di rivendicazione imprescrittibile, salvo lacquisto della propriet da parte di altri per usucapione (Art. 9483) pu essere esercitata da chi pretende di essere proprietario nei confronti di chiunque possieda o detenga la cosa.

    E insufficiente provare che chi possiede la cosa non ne il proprietario: E necessario, invece, dimostrare il proprio diritto, ci che possibile soltanto dando prova dellacquisto della propriet a titolo derivativo risalendo, mediante i precedenti danti causa, ad un acquisto a titolo originario: lacquisto del rivendicante potrebbe essere avvenuto cos validamente ma il suo dante causa, o uno dei precedenti, potrebbe non essere il proprietario o esserlo diventato sulla base di un titolo non valido e cos aver reso viziato anche il diritto vantato dal rivendicante.

    Affinch lazione di rivendicazione abbia successo, chi pretende di essere proprietario dovrebbe provare non soltanto di aver acquistato il diritto da un precedente titolare, ma anche che il diritto di questo trova un valido titolo in un precedente acquisto e cos fino al primo originario proprietario (probatio diabolica).

    2) Azione negatoria: con tale azione si tende a far negare lesistenza sulla propria situazione di diritti altrui quando da questi si teme di subire un pregiudizio. Il pregiudizio pu derivare sia da situazioni di fatto che di diritto : nella prima ipotesi un terzo manifesta con comportamenti concreti la sua pretesa ;nella seconda, invece, un terzo vanta contro il proprietario lesistenza di un suo diritto.

    Affinch lazione negatoria abbia buon esito, il proprietario non deve dimostrare il proprio diritto, come nellazione di rivendicazione; sufficiente che provi con ogni mezzo, anche in via presuntiva, lesistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto.

    Una volta offerta questa prova da parte del proprietario, spetta al convenuto dimostrare lesistenza di un valido titolo a fondamento della sua pretesa.

    3) Con lazione di rivendicazione non va confusa lazione di regolamento di confini. Con la prima la controversia si verte sui rispettivi titoli di propriet, con lazione di

    regolamento di confini il conflitto concerne la demarcazione dei limiti di confine tra due fondi confinanti quando manchino segni distintivi che li contrassegni.

  • La prova del confine pu essere data in qualsiasi modo e, in mancanza di prove, il giudice pu procedere allaccertamento anche mediante lesame delle mappe catastati (Art. 9502e3)

    4) Lazione di apposizione di termini presuppone la semplice irriconoscibilit o la mancanza di segni che individuino i confini. Con essa, pertanto, si chiede che vengano apposti, a spese di entrambi i proprietari, i segni di confine

    5)con lazione confessoria si tende a far riconoscere lesistenza del proprio diritto contro chi ne contesti lesercizio e/o a far cessare gli atti impeditivi e le turbative allo stesso. Come per lazione negatoria le molestie possono essere sia di diritto che di fatto , ma deve essere lattore che deve dimostrare lesistenza della situazione di godimento.

    Concludendo: la semplice propriet ha a disposizione le azioni petitorie ; il possessore pu utilizzare le azioni possessorie (azioni di reintegrazione o di spoglio e azioni di manutenzione) (queste azioni sono valide anche per il detentore qualificato) e le azioni di nunciazione (denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto ).

    A difesa dei soli diritti reali di godimento su cosa altrui esistono unicamente le azioni di nunciazione.

    Nel caso in cui il proprietario sia anche possessore, a sua difesa pu utilizzare le azioni di nunciazione, quelle possessorie e quelle di nunciazione.

  • MORA DEL CREDITORE E LIBERAZIONE COATTIVA DEL DEBITORE

    Si ha mora quando, per fatto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento, solo temporaneo, allattuazione del rapporto.

    La mora, infatti, presuppone che ladempimento sia ancora possibile; limpossibilit sopravvenuta della prestazione esclude la mora e le relative conseguenze.

    Mora del creditore e mora del debitore sono due cose diverse; gli unici punti di contatto possono essere ritrovati solo nella necessit di cooperazione nel rapporto obbligatorio per la realizzazione di interessi sia creditori che debitori.

    Nelladempimento sono previsti anche gli interessi del debitore, oltre a quelli del creditore, e tra questi: lesonero della responsabilit per inadempimento, la liberazione del vincolo, lesecuzione effettiva della prestazione e a ricevere la controprestazione.

    Quindi, se per ladempimento richiesta la cooperazione del creditore, uneventuale omissione a tale cooperazione potrebbe impedire ladempimento e rischia di compromettere anche le eventuali aspettative del debitore.

    La cooperazione del creditore, per, non sempre necessaria ed anche quando richiesta essa varia in relazione alla prestazione.

    Pu essere costituita dalla mera ricezione materiale di una prestazione gi approntata o essere inserita nel procedimento di predisposizione del contegno dovuto.

    In queste ipotesi, lomissione del creditore impedisce ladempimento e, quindi, la realizzazione del complessivo assetto di interessi che, in concreto, vi sotteso.

    Il rifiuto del creditore pu trovar causa in un dissenso sullesattezza della prestazione offerta, in un giudizio sullinutilit sopravvenuta della prestazione o ancora nellintenzione di sottrarsi allobbligo di pagare il corrispettivo.

    Pu darsi, infine, che il creditore non possa cooperare per una causa a lui non imputabile. Quali che siano le ragioni, il debitore non pu essere considerato adempiente ed esposto al rischio di dover rispondere delle conseguenze di un ritardato adempimento.

    Linteresse del debitore ad evitare la propria mora tutelato: la semplice offerta della prestazione o la dichiarazione di concreta prontezza ad adempiere escludono le conseguenze della mora debendi (Art. 220)

    Art. 1206: il creditore in mora, quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto necessario affinch il debitore possa adempiere lobbligazione.

    Per la costituzione in mora necessario che il debitore effettui unofferta formale della prestazione mediante un pubblico ufficiale.

    Lofferta deve presentare alcuni requisiti menzionati nellArt. 1208. Quindi, perch lofferta formale sia valida, necessaria lesattezza della prestazione.

  • Il creditore non costituito in mora qualora il suo rifiuto di cooperazione sia giustificato da motivo legittimo (Art. 1206) ed infatti proprio linesattezza che esclude la mora per difetto di una valida offerta di prestazione,.

    La costituzione in mora credendi esclusa nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile, in quanto il debitore non pu effettuare una valida offerta della prestazione.

    Il motivo legittimo che esclude la mora collegato alla buona fede. Il creditore che rifiuti lofferta in presenza di uninesattezza tollerabile compie un atto

    emulativo non conforme ai principi di buona fede e correttezza. E invece legittimo il rifiuto dellofferta effettuata con modalit di tempo o di luogo tali

    da rendere particolarmente gravosa la ricezione della prestazione o quando sussista il rischio che il pagamento possa poi essere revocato.

    Se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, lofferta deve essere reale, cio consistere nella consegna materiale della res debita al pubblico ufficiale, il quale dovr, poi, esibirla al creditore.

    La consegna , dunque, in queste ipotesi, requisito costitutivo dellofferta. Quando la prestazione ha ad oggetto immobili o cose mobili, lofferta consiste

    nellintimazione a ricevere, effettuata mediante atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Art. 12092).

    Anche per le prestazioni di fare richiesta lofferta per intimazione.

    Quando il creditore in mora, a suo carico limpossibilit della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile ad debitore e non sono pi dovuti gli interessi e i frutti della cosa che non siano gi stati percepiti dal debitore (Art. 12071).

    La prima conseguenza: il debitore mantiene il diritto al corrispettivo; il creditore tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta (Art. 12072).

    Quanto alle spese, la disposizione si giustifica per il fatto che la mora non comporta estinzione del vincolo e, quindi, non libera il debitore: le conseguenze dellaggravamento del vincolo devono essere sopportate da colui il quale vi ha dato causa.

    Gli effetti della mora si verificano dal giorno delofferta, se questa successivamente accettata dal creditore (Art, 12073).

    La mora costituisce soltanto un impedimento allattuazione del vincolo che resta in vita fin quando non sopraggiunga unimpossibilit definitiva della prestazione o non sia compiuto il termine di prescrizione.

    Con la mora il rischio addossato sul creditore ma il debitore ancora sottoposto al vincolo ed obbligato ad eseguire la prestazione.

    Tuttavia, pu reagire al rifiuto del creditore ed ottenere unilateralmente la liberazione dal vincolo mediante il c.d. deposito liberatorio .

    Si tratta di un diritto (potestativo) lesercizio del quale produce un effetto (la liberazione del vincolo) che il creditore non pu evitare.

  • MODI NON SATISFATTIVI

    Novazione

    Art. 1230: lobbligazione si estingue quando le parti sostituiscono allobbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

    La volont di estinguere lobbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

    La novazione un contratto consensuale ad effetti estintivi e costitutivi.

    E solito distinguere la novazione tra:

    soggettiva accollo modificazioni dal lato passivo estromissione del rapporto (debitore)

    delegazione passiva

    delegazione attiva

    modificazione del soggetto dellobbligazione

    oggettiva

    mutazione del titolo o delloggetto dellobbligazione

    La distinzione fra novazione oggettiva e novazione soggettiva desunta dagli Artt. 1230 e 1235.

    Tuttavia, soltanto la novazione oggettiva ha funzione estintiva. La novazione c.d. soggettiva determina soltanto una vicenda modificativa della titolarit della situazione debitoria.

    Soltanto nei rapporti fondati sullintuitus personae la sostituzione del soggetto passivo comporta lestinzione dellobbligazione.

    In questa ipotesi la ragione immediata e diretta dellestinzione si collega al cambiamento delloggetto e cio dellinteresse. Si discorre dunque di novazione oggettiva.

  • La novazione oggettiva fattispecie che consiste nellestinguere un rapporto obbligatorio e nel costituirne uno nuovo, che prende il posto del primo.

    Affinch si realizzi tale funzione, si reputa necessario il concorso di due elementi: il primo quando modificati sono loggetto o il titolo delloriginaria obbligazione (Art. 12301); il secondo quando sussiste in modo non equivoco la volont di estinguere il rapporto precedente (c.d. animus novandi) (Art. 12302).

    Per oggetto si intende sia la prestazione sia il bene. Una mera modificazione quantitativa della prestazione o del suo oggetto non

    necessariamente determina novazione in quanto ad essa non sempre consegue anche una modificazione dellinteresse.

    Soltanto una modificazione della prestazione o del suo oggetto comporta novazione.

    La novazione per modificazione delloggetto si distingue dalla prestazione in luogo di adempimento (datio in solutum). Questultima attiene alla fase dellesecuzione delloriginaria ed unica obbligazione, seppur mediante lesecuzione di una prestazione diversa da quella convenuta nella fase costitutiva del rapporto; la novazione, invece, determina la nascita di una nuova obbligazione e, contestualmente lestinzione di quella originaria, s che il debitore non esegue alcuna prestazione, bens si obbliga ad eseguirne una nuova.

    Nella datio in solutum allinadempimento della prestazione sostitutiva, sopravvive sempre lobbligo di eseguire quella originariamente pattuita; nella novazione, invece, linadempimento della nuova obbligazione non determina mai la reviviscenza di quella originaria.

    Anche il cambiamento del titolo, cio della ragione giustificativa del rapporto obbligatorio, comporta novazione oggettiva.

    Unobbligazione pecuniaria pu fondarsi su una pluralit di ragioni giustificative: a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, a titolo di pagamento del prezzo, in una compravendita o pagamento del canone in un locazione, o in esecuzione dellobbligo di restituzione in un mutuo o, infine, quale prestazione alimentare.

    Nella prima ipotesi la ragione giustificativa dellobbligazione il risarcimento del danno, mentre la fonte il fatto illecito; nella seconda, nella terza e nella quarta, il titolo sidentifica, rispettivamente, con la compravendita, con la locazione ed il mutuo, mentre la fonte dei tre rapporti sempre il contratto; nellultima, il titolo rappresentato dagli alimenti, mentre la fonte la legge.

    Fonte e titolo sono strettamente connessi ma vanno concettualmente distinti. Ai fini della novazione ci che deve cambiare e non (necessariamente) la fonte bens

    il titolo.

    Lobbligazione, sorta in seguito alla novazione, ha la sua ragione giustificativa nellestinzione di quella originaria, s che le vicende relative a questultima, si possono ripercuotere sulla prima.

    Per ci la novazione ineficcace qualora lobbligazione originaria si riveli inesistente. Pi che inesistenza, sarebbe forse stato pi opportuno parlare di nullit o annullabilit

    del titolo costitutivo.

    La novazione non pu essere considerata invalida qualora il titolo originario sia sottoposto ad azione revocatoria (Art. 2901)

    Art. 1232: i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

  • REMISSIONE DEL DEBITO E RINUNZIA AL CREDITO

    Art. 1236: La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue lobbligazione quando comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.

    Se il debitore paga oltre il termine, si ha unobbligazione naturale.

    Dallinterpretazione dellarticolo, si pu desumere che la remissione costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio.

    COMPENSAZIONE VOLONTARIA Art. 1252

    Per volont delle parti pu aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.

    Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

    Non ammessa la compensazione tra unobbligazione naturale e unobbligazione civile.

    CONFUSIONE Art. 1253

    Quando le due qualit di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, lobbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

    Lestinzione dellobbligazione, prodotta dalla confusione determinata non dal mero venire meno della dualit dei soggetti, ma dalla inidoneit del rapporto a svolgere una qualche funzione utile.

    Leffetto estintivo opera soltanto quando venuta meno la dualit dei centri dinteressi o dei patrimoni a cui riferire le contrapposte situazioni oggettive.

  • CESSIONE DEL CREDITO

    La cessione del credito un contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito.

    Per effetto della cessione, si sostituisce un nuovo creditore a quello originario.

    Normalmente, per le modifiche che avvengono nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il consenso del debitore irrilevante, tuttavia in alcune ipotesi il consenso del debitore ceduto essenziale per la validit e lefficacia della cessione del credito: cio si verifica quando il debitore ha un interesse giuridicamente rilevante a non essere costretto ad effettuare la prestazione a favore di un soggetto diverso dal creditore originario.

    La cessione del credito pu realizzarsi mediante strutture negoziali diverse (negozio unilaterale, contratto bilaterale o trilaterale) a seconda del rapporto stesso che destinato a trasferire.

  • Generalmente si ritiene che la cessione del credito, di per s, sia solamente uno strumento con cui si realizza una fattispecie di pi vasta portata.

    La cessione pu avvenire a titolo oneroso o gratuito.

    La cedibilit del credito esclusa per: i crediti strettamente personali, fra i quali: i crediti alimentari i crediti il cui trasferimento vietato dalla legge i crediti la cui cessione vietata dallArt. 1261 i crediti la cui cessione esclusa dalle stesse parti (c.d. incedibilit

    convenzionale), ma in tal caso il patto di incedibilit non pu essere opposto al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (Art. 12602, co. 2)

    Per la validit della cessione, normalmente, non necessaria laccettazione od il consenso del debitore ceduto (Art. 126, co. 1), al quale solitamente indifferente adempiere alluno o allaltro creditore.

    La cessione efficace:

    a) nei confronti del debitore ceduto (Art. 1264) quando stata accettata dal debitore oppure gli stata notificata. Ci si spiega considerando che, pur essendo la cessione un negozio che si perfeziona anche senza il consenso del debitore, affinch questi possa eseguire la prestazione in favore del cessionario necessario che sia a conoscenza dellavvenuta sostituzione. In caso contrario, il debitore pu pagare al vecchio creditore. Il codice equipara la notificazione alla conoscenza effettiva che comunque il debitore abbia avuto dalla cessione. Se cio il debitore, in mancanza di notifica, paghi al vecchio creditore, non liberato qualora il cessionario provi che egli era comunque a conoscenza dellavvenuta cessione. Dunque, accettazione, notificazione o conoscenza effettiva della cessione sono rilevanti al fine di escludere lefficacia liberatoria del pagamento fato al cedente, rimuovendo in tal modo il limite della tutela del debitore di buona fede;

    b) nei confronti dei terzi (Art. 1265): se uno stesso credito stato ceduto a pi soggetti, lacquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto laccettazione di questi, con atto di data certa.

    Attraverso la cessione del credito si realizza la successione nel lato attivo di un rapporto che rimane sempre lo stesso.

    Di conseguenza:

    insieme con il credito si trasferisce ogni accessorio (Art. 1263) (privilegi, pegni, ipoteche, etc.)

    il debitore ceduto pu opporre al cessionario le eccezioni personali e reali che avrebbe potuto far valere di fronte al cedente.

  • se la cessione a titolo oneroso: il cedente tenuto a garantire lesistenza del credito, ma non la solvibilit del debitore, a meno che non intervenga apposito patto Art. 1267) Nel primo caso si ha una cessione pro soluto, perch con il trasferimento del credito si ha la liberazione del cedente nei confronti del cessionario, il quale si intende soddisfatto. Nel secondo si ha una cessione pro solvendo (la soddisfazione del cessionario avverr in futuro) e la liberazione si ha solo quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito; pertanto, se il debitore ceduto non paga, pagher per lui il cedente ma solo nei limiti del corrispettivo ricevuto per la cessione, oltre a dover pagare gli interessi e rimborsare le spese.

    se la cessione a titolo gratuito: lArt. 1266 stabilisce che la ga