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Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti Avv. Dott. Luigi Ferrajoli 24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040 25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628 [email protected] www.studioferrajoli.it

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Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti

Avv. Dott. Luigi Ferrajoli

24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040

25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628

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Il quadro normativo

Norme comunitarie

Direttiva n. 91/308/CEE - I

Direttiva n. 2001/97/CEE - II

Direttiva n. 2005/60/CEE - III

Norme nazionali

Legge 5 luglio 1991 n. 197

D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374

D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56

D.m. 3 febbraio 2006 n. 141

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Decreto correttivo del D. Lgs. n. 231/07

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Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:a) Definizioni

È stata introdotta la definizione di conti correnti di corrispondenza: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per ilregolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolarie bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni)

È stata soppressa la definizione di operazioni collegate (operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette)

È stata modificata la nozione di Titolare effettivo: persona per contodella quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima istanza,possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto.

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Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:b) I professionisti

Dall’elenco sono stati cancellati i ragionieri e periti commerciali

Nell’elenco sono stati aggiunti:•gli esperti contabili•ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti attivitàin materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione derivante da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla Legge n. 12 del 11.01.1979.

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 12 prevede che i componenti degli organi di controllo,comunque denominati, per quanto disciplinato dal D. lgs. n. 231/07 e fermo restando ilrispetto del disposto di cui all’articolo 52 (vigilare sull’osservanza delle norme contenutenel Decreto n. 231/07 nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze) sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione.

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Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:c) Tempi di registrazione

I professionisti registrano i dati di cui all’articolo 36, comma 2,tempestivamente e comunque entro trenta giorni:

• dall’accettazione dell’incarico professionale• dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni

• dal termine della prestazione professionale Ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità

d) Ordini professionaliArt. 54, comma 1: Gli ordini professionali individuano le modalitàattuative delle misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/07.

Nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano l’UIFdelle ipotesi di violazione del Decreto n. 231/07 che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevante nei confronti dei professionisti (art. 9, comma 6)

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Reati•Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. •Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter

c.p.)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

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Nozioni• • Libero professionista - soggetti elencati dall’articolo 12 del D.lgs. n. 231/07.

• Cliente - soggetto al quale i destinatari ex artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

• Prestazione professionale - La prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14 della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata. Consiste nella diretta trasmissione, movimentazione di mezzi di pagamento; per i professionisti si sostanzia in un’attività determinata o determinabile finanziaria o patrimoniale modificativa della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

• Operazione frazionata - operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a E. 12.500, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

• Mezzi di pagamento - denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari ed altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno ed ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

•UIF (Unità di informazione finanziaria) - struttura nazionale incaricata di ricevere/richiedere ai soggetti obbligati, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti

esperti contabilidottori

commercialisti consulenti del

lavoro

Si Si Si Si nel rispetto del segreto professionale

CAF, Patronati, associazioni di imprenditori e commercianti

Si Si Si Si nel rispetto del segreto professionale

Notai e avvocati Si Si Si Si nel rispetto del segreto professionale e solo in specifiche operazioni

Organi di controllo no no no no

Professionisti che si limitano a redigere

e trasmettere dichiarazioni “derivanti da

obblighi fiscali”

no no no no

Identificazione

Registrazione

Segnalazione

AdeguataVerificaclientela

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I professionisti chiamati ai nuovi adempimentiI notai e gli avvocati

sono chiamati all’obbligo di registrazione quando in nome e per

conto assistano i clienti in:

Trasferimento a qualsiasititolo di diritti reali su beni

immobili o di attività economiche

Gestione di danaro, strumenti finanziari o altri

beni dei clientiApertura o gestione di

rapportibancari (conti correnti,

libretti di deposito e conti di titoli)

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione

di società

Costituzione, gestione, amministrazione di società,

enti, trust o soggetti giuridici analoghi

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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti

Componenti degli organi di controllocollegi sindacali

consigli di sorveglianzacomitati di controllo della gestione

Non sono tenuti al rispetto degliobblighi di adeguata verifica

della clientela, registrazione e segnalazione.

Hanno l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle norme del

D.lgs. n. 231/07 nell’ambito delleproprie attribuzioni e competenze.

Comunicano (art. 52):• senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni concernenti gli obblighi di segnalazione di cui hanno notizia.• entro trenta giorni alle autorità di vigilanza del settore le violazioni concernenti gli obblighi di registrazione di cui hanno notizia.• entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni concernenti l’utilizzo del contanti di cui hanno notizia.

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Gli adempimento: identificazione (art. 18)

Prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una

prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione IDENTIFICA-

ZIONEE VERIFICA DELL’IDENTITA’DEL CLIENTE EDEL TITOLAREEFFETTIVO

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo è svolta

in presenza del cliente, anche attraversodipendenti e collaboratori

Mediante documento d’identità non scaduto

L’identificazione e la verifica dell’identità delTitolare effettivo è effettuata contestualmenteall’identificazione del cliente

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Gli adempimenti: identificazione

IDENTIFICAZIONE

Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del

potere di rappresentanza

Bisogna acquisire le informazione necessarie per individuare e verificare

l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da

svolgerePer le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, è necessario adottaremisure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente

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Gli adempimenti: identificazione

IDENTIFICAZIONE

Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i professionisti possono decidere di fare

ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti

informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propriclienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni

in altro modo

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si

attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo

da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del

proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se

necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni

detenute

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Gli adempimenti: identificazione

OBBLIGO DI ASTENSIONEART. 23

Qualora non sia possibile effettuare l’adeguata verifica della clientela come prescritto dall’articolo 18il professionista deve astenersi dall’instaurare

il rapporto continuativo o dall’eseguire operazionie prestazioni professionali ovvero deve porre fine al

rapporto continuativo/prestazione professionale in essere

Il professionista deve contestualmente valutare se effettuare una segnalazione all’UIF

I professionisti si astengono dal’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con ilcon il finanziamento del terrorismo e invianoall’UIF una segnalazione di operazione sospetta

I professionisti ed i revisori contabili non sono tenuti alrispetto dell’obbligo di cui sopra nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa/rappresentanzain un procedimento giudiziario.

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Gli adempimenti: adeguata verifica della clientelaNello svolgimento della propria attività professionale in

forma individuale, associata o societaria, quando:a)la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di valore pari/superiore a E.15.000;b)La prestazione professionale occasionale comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a E. 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;c)L’operazione è di valore indeterminato o non determinabile;d)V’è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;e)Vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente.

ADEGUATAVERIFICA

CLIENTELAART. 16

I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale associata o societaria nei casi di cui alle lettere c), d), e).

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Gli adempimenti: adeguata verifica della clientelaE’ necessario identificare il cliente e

verificarne l’identità sulla base di documenti, dati od

informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente

CONTENUTOOBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELAART. 18

E’ necessario identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità

Si devono ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della

prestazione professionale

E’ necessario effettuare un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della

prestazione professionale

Gli obblighi di adeguata verifica dellaclientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti (ART. 22)

Gli obblighi di adeguata verifica dellaclientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti (ART. 22)

Per la clientela già acquisita gli obblighi si applicano al primo contatto utile fattasalva la valutazione del rischio (ART. 22)

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Gli adempimenti: adeguata verifica della clientelaI professionisti possono fare affidamento

sull’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi, pur

rimanendo responsabili

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

Soggetti terzi: enti o persone soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge, che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione In assenza del cliente è assolto l’obbligo di adeguataverifica della clientela mediante valida attestazione da parte di intermediari, succursali insediati in Paesi UE,Enti creditizi o finanziari di Stati UE, professionisti neiconfronti di altri professionisti.

L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato ed il soggetto titolare del conto/rapporto instaurato

con l’intermediario/professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza

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Approccio basato sul rischioGli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di

cliente, rapporto continuativo, prestazione.

CRITERI GENERALIART. 20

a) Con riferimento al cliente:•Natura giuridica, prevalente attività svolta•Comportamento tenuto al momento del compimentodell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o prestazione professionale•Area geografica di residenza/sede del clienteo della controparteb) Con riferimento all’operazione, al rapporto continuativo o prestazione professionale:•Tipologia, modalità di svolgimento, ammontare•Frequenza operazioni,durata del rapporto/prestazione •Ragionevolezza•Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo

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Gli adempimenti: obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

E’ presente un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

MISURE RAFFORZAT

E DI

ADEGUATAVERIFICA

CLIENTELAQUALORA:

Il cliente non è fisicamente presente.

In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari

In caso di operazioni, rapporti continuativi oprestazioni professionali con persone politicamente

esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese Terzo.

E’ presente un qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terroris mo connesso a prodotti otransazioni atti a favorire l’anonimato.

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Gli adempimenti: obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

MISURE RAFFORZAT

E DI

ADEGUATAVERIFICA

CLIENTELAQUALORA:

Se il cliente non è fisicamente presente bisogna:•Accertare l’identità con documenti o informazioni supplementari•Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di confermadi un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva•Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato con un conto intestato al cliente presso una banca

In caso di operazioni/rapporti continuativi/prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in unoStato comunitario o in un Paese Extra-UE i professionisti devono:•Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta•Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale•Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine delpatrimonio/fondi impiegati nel rapporto continuativo/operazione•Ottenere l’autorizzazione del direttore generale per aprire un• rapporto continuativo

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Gli adempimenti: obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Qualora il cliente sia:•un Ufficio della P.A. o un’istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche

• un ente creditizio/finanziario comunitario soggetto alla direttiva•Un ente creditizio/finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi• una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla

negoziazione su un mercato regolamentato ovvero una società/altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I professionisti devono comunque raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni sopra previste.

Gli obblighi semplificati non si applicano qualora vi sia il fondato motivo di ritenere chel’identificazione non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.

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Gli adempimenti: registrazione

In archivio informatico o nel registro della clientela tempestivamente e

comunque entro 30 giorni

-dall’accettazione dell’incarico professionale

- dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni

-dal termine della prestazione professionali,

ferma la validità dei documenti di identità.

REGISTRAZIONE

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Gli adempimenti: registrazione

REGISTRAZIONE

a) Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, va conservata copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o prestazione professionale;

b) Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, vanno conservate le scritture e le registrazioni per dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale

CONSERVAZIONE

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STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: registrazione

REGISTRAZIONE

a) Con riferimento ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali:

• Data di instaurazione• Dati identificativi del cliente e del titolare

effettivo• Codice del rapporto ove previstob) Con riferimento a tutte le operazioni di

importo pari o superiore ad E. 15.000:• Data• Causale• Importo• Tipologia dell’operazione• Mezzi di pagamento• Dati identificativi del soggetto che effettua

l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera

REGISTRAZIONE

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STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: registrazione

REGISTRAZIONE

Bisogna inserire i dati entro 30 gg in archivio

REGISTRAZIONE

L’archivio può essere gestito mediante software registri numerati o terzi prestatori

servizi gestionaliNon sussisterà l’obbligo se non ci saranno

dati da registrare

E’ possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio

Si deve provvedere all’annotazione in ordine cronologico per data di conferimento

incarico

Obbligo di conservazione per 10 anni

Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate

conservando traccia delle precedenti

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Prestazioni oggetto di registrazione Allegato A) Circ. UIC (pubblicata in G.U. 7 aprile 2006)

1) Per avvocati e notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

Gestione di conti bancari

Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche

Gestione di libretti di deposito

Qualsiasi altra operazione immobiliare Gestione di conti di titoli

Gestione di denaro Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza

Gestione di strumenti finanziari Qualsiasi altra operazione finanziaria

Gestione di beni Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società

Apertura/chiusura di conti bancari Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di

società

Apertura/chiusura di libretti di deposito Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Apertura/chiusura di conti di titoli Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC

2) Per gli altri professionisti e le società di revisioneAccertamenti, ispezioni e controlli Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza

Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine,

connessa e conseguente

Arbitrati ed ogni altro incarico di composizione di controversie

Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e

conseguente

Assistenza e rappresentanza in materia tributaria

Amministrazione e liquidazione di aziende Assistenza in procedure concorsuali

Amministrazione e liquidazione di patrimoni

Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti

Amministrazione e liquidazione di singoli beni

Assistenza per la richiesta di finanziamenti

Apertura/chiusura di conti correnti bancari Assistenza societaria continuativa e generica

Apertura/chiusura di conti di titoli Assistenza tributaria

Apertura/chiusura di libretti di deposito Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa d’impresa e di

asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici

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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC

2) Per gli altri professionisti e le società di revisioneCertificazione di investimenti ambientali Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione

Consulenza aziendale Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Consulenza connessa a procedure contenziose

Custodia e conservazione di aziende

Consulenza contrattuale Custodia e conservazione di beni

Consulenza economico-finanziaria Determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali

Consulenza in tema di controllo aziendaleDivisioni e assegnazioni di patrimoni,

compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione

Consulenza in materia contributivaElaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli

ulteriori adempimenti tributari

Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari

Gestione di conti di titoli

Consulenza tributaria Gestioni conti bancari

Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati

Gestione di altri beni

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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC

2) Per gli altri professionisti e le società di revisioneGestione di denaro Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società

Gestione di libretti di deposito Organizzazione e impianto della contabilità

Gestione di posizioni previdenziali ed assicurative

Organizzazione contabile

Gestione di strumenti finanziari Tenuta paghe e contributi

Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Piani di contabilità per aziende

Ispezioni e revisioni amministrative e contabili

Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria

Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati dalle

imprese

Qualsiasi altra operazione immobiliare

Operazioni di finanza straordinaria Rappresentanza tributaria

Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili

nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione (art. 3, co. 3, D.L. n.

35/2005)

Redazione dei bilanci

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società

Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di

sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati

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Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC

2) Per gli altri professionisti e le società di revisioneRegolamenti e liquidazioni di avarie Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili

Relazioni di stima di cui al codice civile Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti

Revisione contabile Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni

Rilascio di visti di conformità per studi di settore

Valutazione di singoli beni e diritti

Rilevazioni in materia contabile amministrativa

Verifica delle regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

Riordino della contabilitàVerificazione ed ogni altra indagine in

merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile

delle imprese

Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti

quotati

Assistenza in procedure contenziose davanti ad autorità giudiziarie ed amministrative

Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro Altro

Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche

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Gli adempimenti: segnalazione

Di ogni operazione quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in

corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo.SEGNALAZIONEART. 41

Il sospetto si desume da:•Caratteristiche, entità, natura dell’operazione•qualsivoglia circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizionedei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico

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Gli adempimenti: segnalazione

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi

di sospettoSEGNALAZIONE

I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compierel’operazione finché non hanno effettuatola segnalazione, ad eccezione del caso in cui detta astensione non sia possibiletenuto conto della normale operatività,

o possa ostacolare le indagini.

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Gli adempimenti: segnalazioneI professionisti trasmettono la segnalazione all’UIF ovvero agli ordini professionali che,

senza ritardo, la trasmettono all’UIF priva del nominativo del segnalante

SEGNALAZIONE

Per le società di revisione, il responsabile dell’incarico cui compete la gestione del rapporto

col cliente e che partecipa al compimentodella prestazione ha l’obbligo di segnalare

senza ritardo al legale rappresentante/suo delegatole operazioni sospette, che trasmette all’UIF

Nuovo comma 6 dell’articolo 9: gli ordini professionalinell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionaliinformano l’UIF delle ipotesi di violazione del Decreton. 231/07 che potrebbero essere correlate a riciclaggiofinanziamento del terrorismo rilevante per i professionisti

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Gli adempimenti: segnalazione

SEGNALAZIONE

E’ il fulcro del sistema di collaborazione attivaNecessità di bilanciamento tra l’eccesso di segnalazione (senza lettura critica)

e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo

Su proposta dell’UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indici di

anomalia per professionisti e revisori contabili con Decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali

Il contenuto delle segnalazioni è definito dall’UIF con apposite istruzioni

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Gli adempimenti: segnalazione

•Viene garantita la massima riservatezza dell’identitàdelle persone che effettuano la segnalazione sia da parte dei soggetti obbligati alla segnalazione sia da parte degli Ordini Professionali•L’identità delle persone fisiche può essere rilevata soloquando l’autorità giudiziaria con decreto motivato lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede

RISERVATEZZA

COMUNICAZIONE

I soggetti obbligati alle segnalazioni nono possono darecomunicazione dell’avvenuta segnalazione al soggettoInteressato o a terzi.Il suddetto divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazioneprofessionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori

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Gli adempimenti: Comunicazione ex articolo 51

COMUNICAZIONE

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al

portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A.

I professionisti che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni

ed attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni

all’utilizzo dell’uso del contante e dei titoli al portatore e il divieto di conti

e libretti di risparmio anonimi e con intestazionefittizia ne riferiscono entro 30 giorni

al Ministero dell’Economia e delle finanze

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC1)Indicatori connessi al comportamento del cliente

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali,

a dichiarare l’attività esercitata a presentare documentazione contabile di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti,

a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

u

Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti. Il cliente fornisce informazioni palesemente false.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC1) Indicatori connessi al comportamento del cliente

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione

adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimentodella prestazione quando la configurazione originariamente prospettata

implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

Il cliente rifiuta o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonificoassegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.

1.5 Il cliente ricorre al servizio di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati

da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC2) Indicatori connessi al profilo

economico-patrimoniale del cliente

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate

rispetto all’esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svoltadagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazione in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-

patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, per detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso,

di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale

delle controparti delle operazioni

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgonocontroparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati

da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicatidal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che

non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze. Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di

diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.

Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti -

di società dislocate nei predetti paesi esteri.

Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.

Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.

Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire

tali partecipazioni diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale

delle controparti delle operazioni

3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate

in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiatisotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal

Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi.

3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titolicertificati, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie

se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggettiinsediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimiprivilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione Finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi,

in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC4) Indicatori relativi a tutte le categorie di operazioni

4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.

4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di denaro contantedi mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in

considerazione della natura dell’operazione, non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.

4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesementeDiversi da quelli di mercato.

4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delleOperazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.

4.5 L’operazione risulta del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.

Il cliente richiede una consulenza per l’organizzazione di operazioni di finanzastrutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività

commerciale con l’estero di dimensioni evidentemente contenute.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC5) Indicatori relativi ad operazioni immobiliari

5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati Da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o

Da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo,di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto

diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevoledi denaro in contanti.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC6) Indicatori relativi alla costituzione e alla

amministrazionedi imprese, società, trust ed enti analoghi

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societariapalesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo

all’identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

Costituzione ed impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea

con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.

Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e

alla collocazione all’estero di una o più società. Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare

controllo o influenza significativa sull’attività della società.

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figuranocome soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni

ad eccezione delle imprese familiari.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC6) Indicatori relativi alla costituzione e alla

amministrazionedi imprese, società, trust ed enti analoghi

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la

stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,

- concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione.

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione o cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell’attività svolta dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o Comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

6.6 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto socialedi difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere

l’esercizio normale delle attività condotte dal cliente.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC6) Indicatori relativi alla costituzione e alla

amministrazionedi imprese, società, trust ed enti analoghi

6.7 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico

o con le finalità della società o dell’ente conferitario.

6.8 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità,

palesemente preordinato a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche (es. impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone

senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi).

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC7) Indicatori relativi ad operazioni contabili e di

sollecitazione del pubblico risparmio

7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l’evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza

(ad esempio attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).

7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di

prodotti finanziari, sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di acquisto di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che

risultano chiaramente volte all’elusione delle disposizione contenute nel Titolo II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nei relativi provvedimenti

di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.

7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valorimobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le

caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni

contenute nell’art. 129 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli

strumenti emessi all’acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC8) Indicatori relativi all’utilizzo di conti ovvero

di altri rapporti continuativi

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione

della normale attività del cliente o di altre circostanze. Il cliente compie successive operazioni di apertura e di chiusura di conti

in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta.

Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all’impiegodi denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da

elementi quali domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali odi indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.

Il cliente richiede l’apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senzauna giustificazione plausibile.

Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiegoo la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per

l’impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti. Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni

giustificatrici, appare volto ad assicurare l’occultamento delle disponibilità custodite.

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Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC8) Indicatori relativi all’utilizzo di conti ovvero

di altri rapporti continuativi

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare deposito di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti

o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

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Antiriciclaggio e privacy

La disciplina attuativa si coniugherà con le regole di tutela della privacy nel trattattamento dei dati

Operazioni di identificazione, conservazione dei dati in archivioe segnalazione

Professionistiabilitati all’adempimento

Costituiscono “trattamento dei dati personali” ai sensi

dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03

Possono essere effettuate solo dagli “incaricati” nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell’art. 30 della normativa sulla

privacy,che operano sotto la diretta autorità del “titolare”

o del “responsabile” del trattamento

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Antiriciclaggio e accertamenti bancari

I dati e le informazioni contenute nell’archivio antiriciclaggionon erano utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale

Hanno trovato recente parziale ingresso le movimentazioni “fuori conto” antecedenti il 1°.1.2006

(quindi non sono utilizzabili quelle successive a tale data)

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Antiriciclaggio e accertamenti bancari

L’art. 3, comma 10, della legge 197/91 dispone che tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto

d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni

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Antiriciclaggio e accertamenti bancari

L’art. 3, comma 8, della legge 197/91 sancisce il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle

operazioni sospette (gli intermediari finanziari, tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di

darne comunicazione fuori dai casi previsti dallaProcedura di segnalazione citata

L’art. 2, comma 14-ter, del D.L. 203/05 prevede che per i periodi d’imposta antecedenti al 1°.1.2006

gli intermediari finanziari possano trasmettereall’Agenzia delle entrate le rilevazioni antiriciclaggio

relative alle operazioni c.d. fuori conto

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Riservatezza e segreto professionale

E’ stato espressamente previsto che gli obblighi di segnalazionedelle operazioni sospette non si applichino ai professionisti chericevano informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio nel corso

dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza

del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano

ottenute prima, durante o dopo il procedimento

Sono di converso inapplicabili le tutele del segreto di consulenza

fornita dal professionista finalizzata ad operazioni di riciclaggio:

in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale, oltre che alle sanzioni

previste specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio

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STUDIO FERRAJOLI

Riservatezza e segreto professionale

L’art. 200 del codice di procedura penale, prevede per

gli avvocati, i notai ed altri professionisti la facoltà di

astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione

della propria professione

L’obbligo di segreto professionale

è inoltre tutelato dalla fattispecie

penale dell’art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un

segreto, lo riveli senza giusta causa

In materia civile tale garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 c.p.c. che impediscono la violazione del

segretoIl segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici

deontologici delle categorie (si consideri ad esempio l’art. 9 del Codice Deontologico Forense) che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per

il fine tutelato da altre disposizioni, quali, nel caso di specie, quelle sull’antiriciclaggio

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Sanzioni Amministrative

•Art. 56: violazione da parte degli intermediari finanziari, soggetti esercenti attività finanziaria e societaria di revisione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela- organizzazione - registrazione procedure e controllo interno – sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 Euro•Art. 57, comma 1: violazione dell’obbligo di sospensione dell’operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 Euro•Art. 57, comma 1- bis: violazione del divieto per gli intermediari finanziari di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 Euro•Art. 57, comma II: omessa istituzione dell’archivio unico informatico- sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 Euro•Art. 57, comma III: omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione- sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro•Art. 57, comma IV: omessa segnalazione di operazioni sospette- sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata•Art. 57, comma V: violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF -sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro

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Sanzioni Amministrative

•Art. 58, comma I: violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione dell’uso del contante e titoli al portatore ed assegni- sanzione amministrativa pecuniaria dal 1% al 40% dell’importo trasferito•Art. 58, comma II: libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 5.000 Euro- sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo•Art. 58, comma III: violazione dell’obbligo di estinzione o riduzione dei libretti di deposito bancari al portatore con saldo superiore a 12.500 Euro- sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore•Art. 58, comma IV: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a 2.000 Euro ed inferiori a 12.500 Euro effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento – sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito•Art. 58, comma IV: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a 2.000 Euro effettuato per il tramite di esercenti attività finanziaria- sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito •Art. 58, comma V: violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia – sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo

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Sanzioni Amministrative

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Sanzioni Penali

•Art. 55, comma 1: violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione - multa da Euro 2.600 a Euro 13.000 •Art. 55, comma II: omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutoredell’operazione delle generalità del soggetto per conto del quale eseguel’operazione - reclusione da 6 mesi ad un anno oltre a multa da 500 a 5.000 Euro•Art. 55, comma III: omessa o falsa fornitura da parte dell’esecutore dell’operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale - arresto da 6 mesi a 3 anni ed ammenda da 5.000 Euroa 50.000 Euro•Art. 55, comma IV: omessa tardiva o incompleta registrazione - multa da2.600 a 13.000 Euro•Art. 55, comma V: omessa comunicazione da parte del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo della gestione - reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 Euro•Art. 55, comma VIII: violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione: arresto da 6 mesi ad 1 anno o con ammenda da 5.000 a 50.000 Euro•Art. 55, comma IX: indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o Pagamento - reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 Euro a 1.550 Euro

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Il procedimento sanzionatorio

accertamento violazioni

fase soggetti adempimento

• Autorità di vigilanza di settore

Amministrazioni interessate

UIFDIA

Guardia di Finanza

• Banche (in caso di infrazioni

riguardanti assegni o titoliaccettati in versamento

o estinti)• Collegio sindacaleTrasmettere accertamentie contestazioni entro 10 ggal Ministero dell’Economia

Riferire entro 30 giornial Ministero

dell’Economiae Finanze

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Il procedimento sanzionatorio

contestazione e notificazione

fase soggetti adempimento

Ministero dell’Economia e

Finanze

Contestazione e notificazione ex art. 14 L.

689/91 agli interessati residenti nel territorio

della Repubblica entro 90 giorni e ai residenti all’estero entro 360

giorni

irrogazionesanzioni

Ministero dell’Economia

eFinanze

Decreto, emesso previoparere della Commissioneistituita ai sensi dell’art. 32del T.U. in materia valutaria

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Il procedimento sanzionatorio

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca

OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA-INGIUNZIONE

L’opposizione non sospende l’esecuzione del

provvedimento salvo che ilgiudice per gravi motivi disponga diversamente

con ordinanza inoppugnabile

Opposizione entro 30 giorni

dalla notifica del

provvedimento

mediante ricorso

GIUDICE COMPETENTE

Competente è il tribunale se la sanzione è stata applicata per unaviolazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio