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www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Anno 30 - novembre 2020 - n. 10 All’interno (pagg. 28-31) L’altrui pari uso - Caratteri innovazione - Furto e ponteggi - Più confusione con norme teleassemblea - Casi clinici di condominio - Convocazione e forma scritta - Condòmini inquieti TUTTOCONDOMINIO Cambiano le regole dei condomìni (pag. 2) LA PANDEMIA FU PREVISTA. LA PRIMA GRANDE VERITÀ MANCATA (3) (5) SUPERBONUS: Attestazioni - Regolarità ur- banistica - Assemblee di condominio - Burocrazia assassina - Accordo con Assopopolari - Abitazioni in A1/A8/A9 - Accordo con Federlavoro (6-9) (10) - Bianca, il cane che aspetta da un mese la proprietaria morta Riunioni per frequentanti corsi on line condominiali (11) Riclassamento catastale, motivazione (11) Decreto ingiuntivo e mediazione (11) Accensione riscaldamento (12) Decreto “Ristori” (13) Clausola penale, tassazione aggiuntiva (15) DECRETO AGOSTO PRINCIPALI NOVITÀ (16-17) Chi sono i congiunti (17) LA GIOVINEZZA, STATO DELLA MENTE (19) Ue, aumentare la patrimoniale sugli immobili (21) Il diritto di proprietà e il vescovo di Trieste (23) Torniamo indietro, ancora blocco sfratti (24) Tasse, Italia ultima della classe (26) Chi (non) l’ha detto (ADERENTE ALLACONFEDILIZIA)

All’interno - Confedilizia · Sylvia Browne, Profezie, 2004. Perse settimane utili - Piacenza A fine 2019 e prima della scoperta del virus, in Italia, secondo il data roomdel «Corriere»,

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www.confedilizia.itwww.confedilizia.eu

Anno 30 - novembre 2020 - n. 10

All’interno

(pagg. 28-31)L’altrui pari uso - Caratteri innovazione - Furto eponteggi - Più confusione con norme teleassemblea- Casi clinici di condominio - Convocazione eforma scritta - Condòmini inquieti

TUTTOCONDOMINIO

• Cambiano le regole dei condomìni (pag. 2)

• LA PANDEMIA FU PREVISTA.LA PRIMA GRANDE VERITÀ MANCATA (3)

• (5)

• SUPERBONUS: Attestazioni - Regolarità ur-banistica - Assemblee di condominio - Burocraziaassassina - Accordo con Assopopolari - Abitazioniin A1/A8/A9 - Accordo con Federlavoro (6-9)

• (10)- Bianca, il cane che aspetta

da un mese la proprietaria morta

• Riunioni per frequentanticorsi on line condominiali (11)

• Riclassamento catastale,motivazione (11)

• Decreto ingiuntivoe mediazione (11)

• Accensione riscaldamento (12)

• Decreto “Ristori” (13)

• Clausola penale,tassazione aggiuntiva (15)

• DECRETO AGOSTOPRINCIPALI NOVITÀ (16-17)

• Chi sono i congiunti (17)

• LA GIOVINEZZA, STATO DELLA MENTE (19)

• Ue, aumentare la patrimonialesugli immobili (21)

• Il diritto di proprietàe il vescovo di Trieste (23)

• Torniamo indietro,ancora blocco sfratti (24)

• Tasse, Italia ultima della classe (26)

Chi (non) l’ha detto

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

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2 novembre2020

EDITORIALE

I “ristori” che mancanoIl decreto “ristori”, come altri provvedimenti precedenti, non si

occupa di tutti coloro che avrebbero bisogno di aiuto.A mancare all’appello, ad esempio, sono gli interventi in favore

dei tanti proprietari di case e locali commerciali che da mesi nonricevono più il reddito da locazione (spesso la loro unica o princi-pale entrata, neppure elevata) per assenza di inquilini (si pensi aituristi e agli studenti) o per situazioni di morosità negli affitti dilunga durata.

Non sono stati previsti aiuti, anche se in questo caso dovrebbe par-larsi di risarcimento, neppure in favore dei proprietari che stannosubendo il blocco generalizzato degli sfratti: di fatto, l’espropriazionedell’immobile per quasi un anno. Per loro non sono stati disposti ne-anche sgravi dell’Imu, una patrimoniale sempre più insopportabileche necessiterebbe invece di un’estesa opera di riduzione, mentrecontinua ad essere dovuta persino sugli immobili sfitti.

Vi è poi da chiedersi come non possa essere considerata ormaiineludibile, di fronte a questa situazione drammatica, l’eliminazionedella norma che impone la tassazione reddituale (Irpef) persino deicanoni di locazione non percepiti dai proprietari.

Ma anche le due misure di nostro interesse presenti nel decretodovrebbero essere ricalibrate.

La prima è il credito d’imposta per gli affitti commerciali in favoredegli esercenti-conduttori, cedibile ai proprietari-locatori. Si tratta,in sostanza, del meccanismo in forza del quale il Governo si fa ca-rico del 60% del canone a determinate condizioni (un meccanismoche servirebbe anche negli affitti abitativi). E’ stato previsto per imesi di ottobre, novembre e dicembre per le sole attività interessatedall’ultimo dpcm, dopo che precedenti provvedimenti lo avevanoprevisto, per il periodo marzo-giugno, per la generalità delle attivitàeconomiche.

Occorrerebbe investire più risorse su questa misura, che insiemea Confcommercio, già prima della nuova ondata di contagi e deiconseguenti provvedimenti restrittivi, avevamo chiesto di estenderesino a fine anno, senza interruzioni, per tutti. Alcuni mesi (luglio,agosto e settembre) rimarranno scoperti e le attività commercialinon toccate dal nuovo dpcm si fermeranno ai quattro mesi iniziali.

La seconda misura che necessiterebbe di correttivi è quella cheprevede la cancellazione della seconda rata dell’Imu per gli immo-bili nei quali si esercitano le attività limitate dal nuovo dpcm, ma“a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle at-tività ivi esercitate”.

A parte le considerazioni già fatte sulla necessità di una ben piùestesa opera di riduzione dell’imposta, perché insistere con questadiscriminazione nei confronti del proprietario che dà in affitto il lo-cale a chi esercita l’attività limitata? Se l’esercente smette di pagareil canone o ne chiede la riduzione, situazioni ormai frequentissime,a soffrire, e a necessitare il “ristoro”, non è anche quel proprietario?

g.s.t.

NUOVA DATA PER ESAMI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

CORSI ON-LINEPer venire incontro alle esi-

genze da molti interessati rap-presentate, informiamo che èstata organizzata una nuova ses-sione straordinaria di esami(con più Commissioni) per:

Sabato 14 novembre 2020, ore 9,30 - PIACENZA

Le ISCRIZIONI alla sessionesono da farsi con le modalitàordinarie (direttamente sul sitowww.latribuna.it).

Tutte le precedenti date diesame 2020 si intendono can-cellate e sostituite dalla at-tuale.

È obbligatorio l’uso del di-spositivo protettivo della ma-scherina.

L’effettuazione della sessioneè subordinata al fatto che le nor-mative contro il contagio CO-RONA VIRUS lo consentano e percoloro ai quali lo consentano.

A BREVE IL CALENDARIOESAMI 2021

CORSI AMMINISTRATORION-LINE

SAVE THE DATE

FESTIVAL DELLA LIBERTÀ

PIACENZA

PALAZZO GALLIDELLA

BANCA DI PIACENZA

30/31 GENNAIO 2021

ASTE GIUDIZIARIE SUL NOSTRO SITOTribunali di

Agrigento, Alessandria, An-cona, Asti, Avezzano, Bari, Ber-gamo, Brescia, Cagliari, Cal-tagirone, Catania, Foggia, Fi-renze, Lanciano, Latina, Li-vorno, Marsala, Milano, Napoli,Palermo, Perugia, Pescara, Pia-cenza, Reggio Calabria, Roma,Siracusa, Sulmona, Torre An-nunziata, Trapani, Verona

da: L’Espresso, 11.10.’20 da: il Giornale, 2.11.’20

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3novembre2020

Francesco Perfettistorico, accademico e pubblicista

Francesco Perfetti nasce aRoma il 14 agosto 1943. Laureatoin scienze politiche a indirizzostorico, svolge un’intensa attivitàaccademica, professando variediscipline. Vince l’ordinariato instoria contemporanea e insegnaaltresì storia moderna, storiadelle relazioni internazionali,storia e istituzioni dell’Americasettentrionale. Opera al Magi-stero di Genova, di cui è purepreside, e alla Luiss. Tiene corsipresso vari atenei esteri. Presiedeil Comitato ordinatore della fa-coltà di lingue presso la liberaUniversità S. Pio V.

Capo del Servizio storico, ar-chivi e documentazione del Mi-nistero degli Esteri, dirige l’Isti-tuto storico italiano per l’etàmoderna e contemporanea, pre-siede la Fondazione il Vittorialedegli Italiani e la FondazioneUgo Spirito. Allievo di RenzoDe Felice, ne prosegue ideal-mente l’attività fondando e di-rigendo la rivista Nuova Storiacontemporanea e i Quaderni delVittoriale, oltre che collane distudi storici. È considerato fra imaggiori studiosi del naziona-lismo, del fiumanesimo e delfascismo.

Ampia è la sua attività giorna-listica, sia sulla carta stampata(da ultimo il Giornale), sia intrasmissioni televisive della Rai.Nella sua immensa ed eminenteproduzione di libri e di studi suriviste si segnalano scritti su Hi-laire Belloc, il nazionalismo, lastoriografia sul fascismo, sinda-calismo e corporativismo, l’im-presa di Fiume e Gabriele d’An-nunzio, Giovanni Gentile, VittorioEmanuele III, Umberto II, la di-plomazia, Giovanni Ansaldo.

PERSONALITÀ

La CON FE DI LI ZIAè for te di oltre

200 sedi ter ri to ria liPer in for ma zio ni su in di riz zie sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

Programmazione dei flussi di ingresso

È stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale del 12.10.2020,n. 252 il decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri7.7.2020 recante la program-mazione transitoria dei flussid’ingresso dei lavoratori noncomunitari nel territorio delloStato per l’anno 2020.

Riduzione del numero parlamentari

È stata pubblicata sulla Gaz-zetta Ufficiale del 21.10.2020,n. 261 la legge costituzionale19.10.2020, n. 1 contenente mo-difiche agli artt. 56, 57 e 59della Costituzione in materiadi riduzione del numero deiparlamentari.

IN G.U.

TORNIAMO AL LATINO

Difficiles nugaeSciocchezze (anche baz-

zecole, cose inutili) dif-ficili, complicate. Da un epi-gramma di Marziale, checritica il fatto di faticare perdelle inutili, ma difficili,sciocchezze, complicazioni.E già che siamo a Marziale(e alle sue nugae, plurale,pronuncia rigorosamentedal latino antico, senza dit-tòngo), non c’entra niente,ma non voglio privare i let-tori del piacere intellettualedi conoscere questo epi-gramma: Poco fa Diaulo eraun medico, ora è un bec-chino: ciò che fa da becchi-no, lo aveva fatto da medico(Marziale epigramma; I 47).

Durata degli accordi

Qual è la durata degli ac-cordi locali fra organizzazionidella proprietà edilizia e del-l’inquilinato? Alla domandarisponde l’art. 7, co. 4, deld.m. 16.1.’17, che la rinviaalle previsioni contenutenell’accordo locale, in cui sistabiliscono altresì “le mo-dalità per il suo rinnovo”.

LOCAZIONI IN PILLOLE

PANDEMIA, LA VERITÀ CHE NON VI DICONOEra previstaEntro il 2020 diventerà di

prassi indossare in pubblicomascherine chirurgiche eguanti di gomma, a causa diun’epidemia, di una gravemalattia simile alla polmonite,che attaccherà sia i polmonisia i canali bronchiali e chesarà refrattaria a ogni tipo dicura. Tale patologia sarà par-ticolarmente sconcertanteperché dopo aver provocatoun inferno di panico assoluto,sembrerà scomparire com-pletamente per altri 10 anni,rendendo ancora più difficilescoprire la sua causa e la suacura.

Sylvia Browne, Profezie,2004.

Perse settimane utili - PiacenzaA fine 2019 e prima della scoperta del virus, in Italia, secondo

il data room del «Corriere», i primi casi di polmonite anomalavengono segnalati già a fine dicembre; il 30 dicembre a Piacenzac’è un picco di 40 polmoniti in una settimana; il 7 gennaio aMilano si segnalano più polmoniti della media: da 50 a 80 inpiù al giorno al San Paolo e 70 al giorno in più al Niguarda; aComo l’11 gennaio gli ospedali evidenziano un sovraffollamentoper polmonite. Secondo altre fonti il virus della polmoniteanomala potrebbe essere in circolazione da molti più mesi, maanche supponendo che lo fosse solo da dicembre, avremmoperso settimane utili nelle quali il virus ha potuto diffondersinegli ospedali, soprattutto in quelli lombardi, fino alla scopertadella dottoressa Annalisa Malara del 21 febbraio. Nessuna delletante (troppe) autorità scientifiche si è mossa.

La prima grande verità mancataLa Cina ha taciuto l’esistenza del virus forse per qualche

mese (novembre e dicembre 2019) e questo è stato il primogravissimo problema per l’Italia e il mondo. La prima notiziaarriva infatti solo il 9 gennaio dall’Organizzazione mondialedella sanità che dichiara: «Le autorità sanitarie cinesi hannoindividuato un nuovo ceppo di coronavirus della stessa famigliadi influenza Sars e Mers, chiamato 2019-nCoV (classificato poicome SARS-CoV-2), associato a un focolaio di casi di polmoniteregistrati dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, metropolidi 11 milioni di abitanti e capoluogo della provincia di Hubei»;notizia giunta dall’Oms probabilmente a seguito del discorsodi Xi Jinping al comitato del Partito comunista del 7 gennaio incui si accennava al virus e alle contromisure da prendere. Moltoprobabilmente il virus circolava da qualche mese ma le autoritàcinesi hanno coperto la verità al punto da far tacere con laforza il giovane medico Li Wenliang, poi dichiarato eroe(postumo, come sempre). L’11 gennaio è confermata la primavittima a Wuhan e il 13 gennaio il primo decesso in Tailandiadi un cinese proveniente dalla provincia di Hubei.

Brambilla, Le scomode verità su tasse, pensioni, sanità e lavoro, Solferino ed.

da: 24Ore, 10.10.’20

FASCISMO CONTINUO

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4 novembre2020

QUI ESPERANTO

La revo de la historiaj patroj dela ideo de Eŭropo restis malsuk-cesinta kaj, krome, iĝis la inkubode la nunaj eŭropaj popoloj.

Così la traduzione, in espe-ranto, della seguente frase dellostudioso di filosofia Renato Cri-stin: “Il sogno dei padri storicidell’idea di Europa è rimasto ir-realizzato e, per di più, è diven-tato l’incubo dei popoli europeidi oggi”.

a cura del Centro esperantista romano

tf. 333 824 8 222e-mail:

[email protected]

Il lockdownI mesi duri del coronavirus

nel 2020 hanno finito con ilcontrapporre la salute alla li-bertà, mettendo in crisi unmodello di vita che credevamointangibile. Il lockdown, lostare chiusi in casa, l’auto-certificazione necessaria peruscire anche solo per fare laspesa. E ancora: i droni sullatesta di chi se ne andava dasolo a fare una corsetta. I tanti– troppi – sindaci-sceriffo, conmegafoni al seguito per tenerechiusa in casa la popolazionea colpi di annunci al grido di“guai a uscire”. E poi il terrorecome sentimento collettivo,l’informazione incentrata suquesto registro della pauracon titoli impensabili sino apoco prima del coronavirus,del genere “troppa gente ingiro”. Il ritorno delle delazionidi quartiere, o di vicinato, suchi usciva troppo di casa neigiorni del lockdown.

Massimiliano Lenzi

Qualsiasi citazione trovata due volte su Internet

avrà due diverse formulazioni,

due diverse fonti o entrambe le cose.

Corollario:se l’enunciazione

e la fonte sono coerenti in due siti, allora saranno

entrambi sbagliatiARTHUR BLOCH

(La legge di Murphy, Perigee Books,

New York, 2003)

Sospensione pignoramento e inadempimento“In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai

sensi dell’art. 1460 cod. civ., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del lo-catore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità digodimento dell’immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in os-sequio all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall’oggettiva proporzione dei rispettivi ina-dempimenti, avuto riguardo all’incidenza della condotta della parte inadempiente sull’equilibriosinallagmatico del contratto, in rapporto all’interesse della controparte”. Nella specie, in applicazionedel principio, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal conduttore, che avevalamentato l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la sospen-sione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte dell’inadempimento del locatore all’obbligoassunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d’uso dell’immobileda “magazzino” a “locale commerciale”, nonché per le infiltrazioni d’acqua e gli allagamenti verifi-catisi. (Cass. sent. inedita, n. 20322/’19).

Villa con giardino“In tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi «abitazione di lusso»,

come tale esclusa dall’indicato beneficio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, quella realizzata su areaqualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a «ville con giardino», rilevando, aifini della spettanza dell’agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell’immobile, bensì lasua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l’immobilecome «di lusso», al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione”. Nella specie, la Su-prema Corte (sent. n. 29975/’19, inedita) ha ritenuto che l’immobile, benché porzione di edificio plu-rifamiliare, fosse “abitazione di lusso” in quanto ubicato su area urbanistica destinata a “villa congiardino” secondo le previsioni di piano, al momento dell’acquisto.

Classamento DOCFA e classamento d’ufficio “In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura c.d.

DOCFA – ha detto la Cassazione nella sentenza n. 30166/’19, inedita – si distingue dal riclassamentooperato su iniziativa dell’Ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso,trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione dei dati oggettivi e della classe attri-buita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventualedifferenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico deibeni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruitàal fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, inquanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione”.

Muro perimetrale, apertura di un varco“In tema di uso della cosa comune, è illegittima – ha detto la Cassazione (sentenza n. 32437/’20,

inedita) – l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un com-proprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel me-desimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportandotale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipantial condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene impostosul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il con-senso scritto di tutti i condòmini”.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA INEDITA

COMUNICATO STAMPARoma, 14 ottobre 2020

ESTENDERE CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONI COMMERCIALI E AFFITTI D’AZIENDA FINO A DICEMBRE 2020

Estendere sino alla fine dell’anno il credito d’imposta per i canoni di locazione commerciale e degliaffitti d’azienda è la richiesta avanzata, congiuntamente, da Confcommercio e Confedilizia sulla basedell’esperienza maturata sinora e in considerazione delle perduranti difficoltà economiche in cui ver-sano imprese e proprietari di immobili.

Il credito d’imposta – osservano in una nota congiunta le due organizzazioni – è una misura che haavuto un positivo impatto economico sugli operatori, anche grazie alla possibilità della cessione delcredito a terzi ed agli stessi locatori, ma la sua limitazione a poche mensilità non è sufficiente a risol-vere la situazione di crisi in cui continuano a versare le imprese.

Confcommercio e Confedilizia auspicano, quindi, che, in uno dei prossimi provvedimenti che sa-ranno emanati dal Governo per fronteggiare la grave crisi economica e sociale derivante dall’emer-genza sanitaria da COVID-19, venga inserita l’estensione generalizzata del credito d’imposta fino al31 dicembre 2020.

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5novembre2020

CASI CLINICI DI LOCAZIONE a cura di Flavio Saltarelli

Comodato e rimborso spese

Danni ai mobili causatidal gatto del conduttore

Adeguamento canone Istat

Spese riverniciatura ringhiere balcone

62Comodato anche con rimborso spese?

La gratuità del comodato non viene meno qua-lora il comodatario corrisponda una somma pe-riodica a titolo di rimborso spese. L’inserimento,infatti, di pattuizioni accessorie di carattere eco-nomico nel contratto di comodato non è di per séincompatibile con tale figura negoziale qualora lestesse siano tali da non poter essere considerateuna controprestazione per il godimento dell’im-mobile oggetto del contratto. Ciò poiché nella lo-cazione la prestazione imposta al beneficiario ècorrispettiva dell’attribuzione del godimento delbene, mentre nel comodato la prestazione econo-mica eventualmente imposta al beneficiario devemantenere limiti funzionali subordinati e mera-mente accessori, senza divenire una vera, surret-tizia, controprestazione.

Appare, pertanto, incompatibile con la nozionedi comodato unicamente il vantaggio conseguitodal comodante quale corrispettivo del godimentodella cosa con natura di controprestazione e nonquando il comodatario si limiti al pagamento diuna somma periodica a titolo di mero rimborsospese: in buona sostanza, il carattere di sostan-ziale gratuità del comodato cessa esclusivamentequalora il vantaggio conseguito dal comodante siponga quale vero e proprio corrispettivo del go-dimento della cosa con natura di contropresta-zione e non quando il comodatario si limiti alpagamento della somma periodica a titolo di rim-borso spese (in questo senso anche la recentesentenza Tribunale Cagliari, 03/08/2020, n. 1557).

Il conduttore è responsabile per danni cau-sati al divano ed alle tende dal proprio gatto?

Il conduttore proprietario di un gatto che ca-

giona gravi danni all’immobile in locazione edal suo contenuto è tenuto a risarcire i pregiu-dizi arrecati dallo stesso felino se il contrattovieta di tenere animali domestici. In tale ipo-tesi, infatti, non si può ritenere che i graffi suldivano e la rilevante usura delle tende pos-sano in qualche modo essere conseguenzadell’ordinario utilizzo dei medesimi.

Aggiornamento canonesu base Istat solo se previ-sto in contratto

L’art. 32 della L. 28.07.78n. 392 statuisce che “…le partipossono convenire che il ca-none di locazione sia aggior-nato annualmente su richiestadel locatore per eventuali va-riazioni del potere d’acquistodella lira (oggi euro)…”. Illocatore ha, pertanto, la fa-coltà di chiedere l’adegua-mento del canone sulla scortadegli indici Istat solo se talefacoltà risulta espressamenteprevista in contratto.

Chi paga le spese di riverniciatura delleringhiere del balcone?

Se nel contratto nulla è specificatamenteprevisto in merito, il deterioramento della ver-niciatura delle ringhiere del balcone deve es-sere ritenuto conseguente all’uso ordinario.Ne deriva che il costo di riverniciatura spet-terà all’inquilino.

Aggreditus non tenet staderam in manuANONIMO

«L’aggredito non tiene in mano la bilancia».Benché Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sia laureato in Giurisprudenza, non ha avuto for-

tuna nel citare il brocardo ben noto a intere generazioni di avvocati. È la condanna dei politiciquando si avventurano nel latinorum. In un dibattito televisivo a Matrix, il 10 marzo 2006, mentreparlava del diritto alla legittima difesa, gli scappò «stadera».

Il comunista Oliviero Diliberto lo corresse prontamente «Staderam». E non tanto perché fosse or-dinario di Diritto romano all’Università La Sapienza di Roma, o perché fosse stato per due anni mi-nistro della Giustizia, quanto perché insegna in latino e in italiano alla Zuel (Zhongnan universityof economics and law) di Wuhan, 1.200 chilometri a sud di Pechino, 10 milioni di abitanti, la capitalecinese delle università: ne conta ben 200. Così esperto in diritto romano da aver convinto il governodi Xi Jinping ad adottarlo nel proprio codice civile.

All’osservazione, il Cavaliere replicò stizzito: «Sarà latino maccheronico, ma è quello che mihanno insegnato nelle aule dell’università che ho frequentato con profitto». Replica di Diliberto:«Non sembra».

Siparietto ripetuto in un’intervista, la prima dopo cinque anni di silenzio, che l’ex guardasigillimi rilasciò nel 2018 per il Corriere della Sera. Gli chiesi se odiasse ancora Berlusconi. «No», rispose.«Ho recuperato la giusta distanza. Però mi fa sempre incazzare. Come quando in campagna eletto-rale s’è vantato d’essere stato assistente universitario di diritto romano. Una balla. E per fortuna,dato che ha attribuito il Digesto a Ulpiano». Lo disse tenendo fra le mani un volume che aveva incopertina un’immagine dell’imperatore bizantino Giustiniano nel mosaico della basilica di San Vi-tale a Ravenna e leggendomi ad alta voce gli ideogrammi da cui era sormontata: «Corpus iuris civilisdi Giustiniano. Digesto. Libro Delle cose nuziali. Traduzione in cinese di Huang Meiling».

(da: S. Lorenzetto, Dizionario delle citazioni sbagliate, Marsilio ed.)

CHI (NON) L’HA DETTO

Gotha “Gotha” si usa comune-

mente per indicare coloro cherappresentano la massima au-torità o che rivestono il mag-gior prestigio in un determi-nato campo.

Il termine deriva dalla cittàtedesca di Gotha, in cui vennepubblicato, dal 1763 e il 1944,l’Almanacco di Gotha, checonteneva, in origine, le ge-nealogie dei sovrani d’Europae di nobili tedeschi, poi quelledell’aristocrazia di altri Paesi,e ordini cavallereschi. Così,per estensione, con questaparola si iniziò ad indicarel’insieme dei nobili e degliaristocratici i cui nomi figu-ravano in tale annuario, suc-cessivamente, in senso figu-rato, i notabili di uno specificosettore.

Webinar“Webinar” è un seminario

condotto sul web. In parti-colare è una sessione, in ge-nere di carattere formativoed informativo, alla quale sipartecipa a distanza tramiteconnessione internet. Il ter-mine è un neologismo natonella lingua inglese dalla fu-sione di web e seminar (se-minario). In lingua italianaè traducibile come “semina-rio in rete”, “teleseminario”.

LA LENTEDI INGRANDIMENTO

Le nostre libertàsospese

Questo è l’elenco di tuttele nostre libertà sospese: limitialla circolazione (art. 16 Co-stituzione), divieti di riunione(art. 17), chiusura di scuole(art. 33 Cost.), chiese (art. 19Cost.) e tribunali (art. 24 Cost.)limitazioni alla proprietà pri-vata, con divieto di raggiun-gere le seconde case (art. 42Cost.), chiusura di cinema,teatri, musei, bar, ristoranti,imprese e attività commercialie professionali (art. 41 Cost.)oltre alle note – ed è il puntotragico di partenza – limita-zioni alla libertà personale(art. 13 Cost.). “Su entrambele sponde dell’Atlantico” scriveVargas Llosa “risorgono lostatalismo, l’interventismo eil populismo con un impetoche fa pensare a un cambiodi modello lontano dalla de-mocrazia liberale e dall’eco-nomia di mercato”.

Massimiliano Lenzi

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6 novembre2020

“Forse il test atomicoTrinity ha provocatodei tumori…”

“A 75 anni dalla prima bom-ba atomica e a 57 anni dallafirma del trattato che ha mes-so al bando gli esperimentinucleari in superficie, nelmare e nell’aria, lo statuni-tense National Cancer Instituteha affermato che “alcune per-sone probabilmente hannoavuto il cancro a causa dellaricaduta radioattiva” che hacoinvolto l’intero Stato delNuovo Messico dopo il primoesperimento nucleare, il 16luglio 1945. Secondo lo studioè impossibile dire il numeroesatto delle persone che sisono ammalate a causa deitest. L’istituto ha divulgato lesue conclusioni in una seriedi articoli scientifici sulla ri-vista Health Physics circa ledosi di radiazioni e sui rischidi cancro derivanti dall’esplo-sione della prima bomba nu-cleare, The Gadget, nell’am-bito dell’esperimento chia-mato Trinity, il 16 luglio 1945(…). «La detonazione nuclea-re ha esposto i residenti delNuovo Messico a vari livellidi radiazioni da ricadute ra-dioattive, a seconda di dovevivevano nello Stato, quantotempo hanno trascorso all’in-terno delle strutture protettivenei mesi immediati dopo iltest e quanto le radiazionisono penetrate nei loro corpiattraverso cibo e acqua con-taminati», afferma un rias-sunto della ricerca. Nei 75anni trascorsi da allora, al-cune residenti hanno inten-tato azioni legali contro il go-verno degli Usa per il rico-noscimento dei danni subiti,affermando che generazionidi persone hanno affrontatogli effetti dell’esplosione. Laricerca dell’istituto arrivamentre il Congresso sta va-lutando una proposta di leggeche includerebbe chi viveva«sottovento» nel Nuovo Mes-sico in un programma fede-rale di risarcimento per lepersone esposte alle radia-zioni rilasciate durante gliesperimenti atmosferici o peri dipendenti dell’industriadell’uranio”.

È quanto scrive la rivistamensile Storia in Rete sul nu-mero di ottobre 2020.

INDISCRETO

OONN LLIINNEEwww.confedilizia.itwww.confedilizia.eu

Ai soggetti che rilasciano at-testazioni e asseverazioni infedelisi applica la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 2mila a euro 15 mila per ciascunaattestazione o asseverazione in-fedele resa. L’art. 119 del D.L.“Rilancia Italia”, in tema di in-centivi per efficientamento ener-getico, sismabonus, fotovoltaico,colonnine di ricarica di veicolielettrici, etc.. prevede il Super-bonus del 110 per cento, per lespese documentate e rimaste acarico del contribuente, sostenutedal 1°luglio 2020 e fino al 31 di-cembre 2021 (per ora, salvo pro-roghe). Ai fini della detrazione,gli interventi “trainanti” (coiben-tazioni e riqualificazione degliimpianti di riscaldamento) de-vono rispettare precisi requisitie, nel loro complesso, devonoassicurare, anche congiuntamen-te agli interventi “trainati”, il mi-glioramento di almeno due classienergetiche dell’edificio, ovvero,se non possibile, il consegui-mento della classe energeticapiù alta, da dimostrare mediantel’attestato di prestazione ener-getica (A.P.E), ante e post inter-vento, rilasciato da tecnico abi-litato con dichiarazione asseve-rata. I tecnici abilitati asseveranoil rispetto dei requisiti previstidai decreti e la corrispondentecongruità delle spese sostenutein relazione agli interventi age-volati. Egualmente per gli inter-venti legati al “Sismabonus”, lariduzione del rischio sismico èasseverata dai professionisti abi-litati ed incaricati della proget-tazione strutturale, direzione deilavori delle strutture e collaudostatico secondo le rispettive com-petenze professionali, e iscrittiai relativi Ordini o Collegi pro-fessionali di appartenenza. Rien-trano tra le spese detraibili pergli interventi di cui al Superbonusquelle sostenute per il rilasciodelle suddette attestazioni e as-severazioni. Il visto di conformitàfiscale è rilasciato dai professio-nisti contabili abilitati e dai re-sponsabili dell’assistenza fiscale(CAF). Il proprietario di casa chedispone gli interventi, il condo-minio, i condòmini, in caso direvoca dei benefici fiscali (permancanza dei requisiti o irrego-larità varie) in sede di controlloda parte dell’Agenzia Entrate,possono contare sull’applicazionedelle sanzioni penali (in capo alprofessionista) ove il fatto costi-tuisca reato previsto dal codicepenale (False attestazioni, art.481 e Truffa ai danni dello Stato,art. 640 bis). Ai soggetti che rila-sciano attestazioni e assevera-zioni infedeli si applica la san-zione amministrativa pecuniaria

da euro 2.000 a euro 15.000 perciascuna attestazione o asseve-razione infedele resa. Ma, so-prattutto, il contribuente puòcontare su una rivalsa verso ilprofessionista e sulle specifichecoperture assicurative obbliga-torie previste. I professionisti de-vono infatti stipulare una polizzadi assicurazione della responsa-bilità civile, con massimale ade-guato al numero delle attestazionio asseverazioni rilasciate e agli

importi degli interventi oggettodelle predette attestazioni o as-severazioni e, comunque, noninferiore a 500 mila euro, al finedi garantire ai propri clienti e albilancio dello Stato il risarcimentodei danni eventualmente provo-cati dall’attività prestata.

*Presidente di ConfediliziaPiemonte e Valle d’Aosta, Co-

ordinamento legali Confedilizia

Quali responsabilità per i professionisti che rilasciano le attestazioniper Superbonus 110 % e Sismabonus

di PIER PAOLO BOSSO*@PierPaoloBosso

DUBBI SUL SUPERBONUS 110%E SUGLI ALTRI BONUS?

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7novembre2020

L’articolo 49 del Testo unicoedilizia stabilisce che “gli in-terventi abusivi realizzati in as-senza di titolo o in contrastocon lo stesso, ovvero sulla basedi un titolo successivamente an-nullato, non beneficiano delleagevolazioni fiscali previste dallenorme vigenti, né di contributio altre provvidenze dello statoo di enti pubblici”. La questionepreoccupa proprietari, condò-mini, amministratori di condo-minio, tecnici incaricati delleverifiche, degli studi di fattibilità,delle attestazioni ed assevera-zioni; nonché commercialisti,tributaristi e Caf incaricati deivisti e delle trasmissioni all’Eneadelle pratiche relative alla ces-sione del credito, banche edoperatori che intendono acqui-stare il credito. Il timore, perchiunque intervenga nell’iterprocedurale che porta a bene-ficiare dei bonus, è di dover in-correre in responsabilità pernon aver controllato tali aspetti,ed a problemi legali un domani,quando avverranno i controllidell’Enea. Il Superbonus, pub-blicati i decreti attuativi con idecreti Mise (Decreto requisititecnici e decreto Asseverazio-ni) ha chiamato i tecnici ad as-solvere un ruolo fondamentalein termini di responsabilità. Icontrolli di Enea saranno relativi(anche) al fatto che il benefi-ciario rientri tra i soggetti am-messi, che l’edificio rientri trale tipologie previste, che vi siala regolarità e la completezzadei dati della polizza assicurativaalla data di presentazione del-l’asseverazione. Il Mise potràprocedere con sanzioni ammi-nistrative tra 2 mila e 15 milaeuro per ogni attestazione irre-golare, procedendo anche neiconfronti del tecnico che ha sot-toscritto l’asseverazione falsacon la contestazione ai sensidella legge 689 del 1981. L’elen-co delle attestazioni infedeli do-vrà essere trasmesso all’Agenziadelle entrate per le attività checomportano la decadenza dalbeneficio fiscale e l’eventualerisarcimento dei danni con bat-taglie legali; salvo il caso direati. E’ difficile, per tecnici edoperatori, dar pareri in contestidi immobili realizzati nelle areeperiferiche delle città, che pre-sentano trasformazioni di variaentità, il più delle volte non sup-portate dai necessari (regolari)titoli edilizi. Molti scelgono co-munque (prudentemente) la viadella sanatoria, in attesa di unprovvedimento del ministro odel governo alla luce delle nor-me approvate recentemente. Lepratiche da presentare per fruire

dei bonus vanno corredate daun’asseverazione che riguardaanche la regolarità urbanisticadei beni immobili sui quali siinterviene; le pressioni sul le-gislatore hanno portato ad unamodifica normativa utile a se-parare gli interventi sulle particomuni del condominio dal re-gime urbanistico delle singoleunità immobiliari che si giovanodi tali parti comuni. Con unnuovo comma (13 ter all’articolo119 del Dl 34/2020) si è ora sta-bilito che le asseverazioni deitecnici che dichiarino lo statolegittimo degli immobili pluri-familiari (cioè le dichiarazionisulla regolarità urbanistica dellesingole unità immobiliari) sonoriferite esclusivamente alle particomuni degli edifici che chie-dono di fruire del bonus; un’as-severazione che riguarda l’in-volucro esterno degli edifici plu-rifamiliari e che serve solo perottenere il bonus statale. Per gliinterventi sulle facciate, il tec-nico potrà asseverare la rego-larità edilizia della sola facciata,elemento che difficilmente pre-senta abusi edilizi tali da gene-rare sanzioni; si consiglia di al-legare vecchie fotografie atte adimostrare l’epoca di realizza-zione della facciata stessa, perfare sì che il condominio ottengail bonus. Anche in presenza di(non previste) vetrate, verande,logge chiuse, potrà ottenersi ilbonus, chiedendo una sanatoria,ricorrendo al principio secondoil quale è possibile ottenere untitolo edilizio (e quindi anche il

bonus) su un immobile abusivo,se vi è un’istanza di sanatoria,ma un eventuale successivo di-niego di sanatoria genererà larestituzione del bonus, quindimeglio ottenerla prima (la sa-natoria). In tale situazione, senon interviene -a breve- il legi-slatore, sarà importante il ruolodelle amministrazioni comunali:per situazioni consolidate di in-terventi abusivi sulle facciate(verande, logge chiuse, etc..), icomuni potrebbero, ad esempio,decidere che le stesse si consi-derino non rilevanti dal puntodi vista urbanistico. Ragiona-mento analogo per altri luoghiche hanno una “facciata”, comei box nei cortili interni: si po-trebbe pensare ad un’assevera-zione semplificata, considerandoi box nella loro complessiva di-mensione condominiale. Si con-siglia, quindi, di monitorarel’evoluzione che verrà, proba-bilmente per favorire il massimodei lavori e dei cantieri. Bisognavagliare, caso per caso, consi-gliati dai tecnici: abusi condonati,abusi sanati con le cosiddette Cila/Scia tardive o mediante l’accer-tamento di conformità (ai sensidel testo unico edilizia, Dpr380/2001), abusi non sanati nésanabili; domande di sanatoriapendenti o negate, tolleranze diabusi parziali, situazioni di can-tiere ed errori procedurali.

*Presidente di ConfediliziaPiemonte e Valle d’Aosta, Co-

ordinamento legali Confedilizia

L’aspetto della regolarità urbanistica negli interventi di Superbonus e Sismabonus del 110 %

di PIER PAOLO BOSSO*@PierPaoloBosso

SUPERBONUS: DALLE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO RICHIESTE DI CHIARIMENTO (E MODIFICA) DELLA NORMATIVA

Dalle assemblee di condominio emerge, con forza, la necessità di chiarimenti e modifiche su alcuniaspetti della normativa relativa al Superbonus del 110 per cento. Durante lo svolgimento delle riu-nioni, infatti, vengono frequentemente sollevati interrogativi e problemi tali da rallentare, se non ad-dirittura ostacolare, le delibere sugli interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

È il risultato di un’indagine condotta da Confedilizia, attraverso le sue Associazioni territoriali,presso proprietari di casa e amministratori di condominio.

Un primo aspetto è che, in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi, annunciata nei giorniscorsi dal Sottosegretario all’economia Villarosa, occorre ancora rifarsi a provvedimenti datati, nonin linea con l’attuale normativa, per determinare la fattibilità degli interventi.

Vi è poi la questione della presenza in uno stesso fabbricato di unità immobiliari appartenenti acategorie catastali differenti. I proprietari degli appartamenti A/1 non possono infatti – per legge –avvalersi del Superbonus. E lo stesso problema hanno i proprietari di locali commerciali e di uffici:se i loro immobili superano la superficie delle unità residenziali presenti nel condominio, il Super-bonus non è per essi applicabile neanche per le spese sulle parti comuni. Ciò, peraltro, non in basealla legge (che non opera alcun distinguo) ma per effetto dell’interpretazione restrittiva che l’Agenziadelle entrate ha dato della normativa nella sua circolare dell’8 agosto. Con la conseguenza che moltiproprietari – pur volendo effettuare interventi antisismici o di riqualificazione energetica – sono co-stretti, loro malgrado, ad opporsi ad eventuali deliberazioni in questo senso, onde evitare di farsi ca-rico di spese che non sono in grado, specie in questo periodo, di sostenere.

Più in generale, proprietari e amministratori di condominio invocano uno snellimento delle regolee la certezza – sin da subito – dell’estensione temporale dell’incentivo, in modo da poter programmarein tranquillità interventi di così grande rilevanza come sono quelli interessati dal Superbonus.

Governo ladro, piove

Non è un caso che proprionel 1861 veda la luce la primainsolenza su larga scala del-l’Italia unita, un motto che sidiffonde rapidamente nella pe-nisola: «Piove, governo ladro!».

La sua popolarità risale auna vignetta umoristica,quando le opposizioni mazzi-niane e radicali (minoritariee impossibilitate a far sentireadeguatamente la propria vocein Parlamento) organizzaronouna manifestazione antigover-nativa.

Ma nel giorno fissato piove,e la protesta salta. La rivista sa-tirica Il Pasquino pubblica alloraun disegno, firmato dal principedei caricaturisti piemontesi, Ca-simiro Teja, con tre mazzinianial riparo dalla pioggia battentee, sotto, la didascalia: «Governoladro, piove!».

Il successo è tale che l’escla-mazione diventa subito un mez-zo per svillaneggiare il ladro-cinio di qualunque governo incarica.

(M. Magno, ItaliaOggi, 17.9.2020)

La citazione più preziosa èquella di cui

non riesci a trovare la fonteARTHUR BLOCH

(fonte irreperibile)

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8 novembre2020

da ItaliaOggi, 2.1.’19

da ItaliaOggi, 23.10.’19

Il superbonus 110% è la stardel momento, la grande star.

Nato da una felice intuizione,volge a favore pubblico (il rin-novamento dell’edilizia italiana,uccisa dalla tassazione statale elocale, nonché rovinata dalla ca-duta dei valori: il più grande furtoche lo Stato abbia mai commessoin danno degli italiani) volge afavore pubblico – si diceva – l’in-teresse dei singoli, secondo lapiù squisita formula del liberali-smo classico. Fatto, quest’ultimo,di realismo – la grande tradizionedel pensiero di Smith – e quindifermo nel metodo, concreto nei(e per) i risultati. Ponendo così avantaggio di tutti il desiderio (or-mai, di pochi) di migliorare conun onesto impegno la propriacondizione sociale, al di là di appelli al volontarismo solidale, al so-lidarismo, al buonismo: tutti incantesimi, lasciati comunque – quandoreali – alla coscienza privata, e sui quali può ben basarsi una dottrinasociale per l’individuale (per il bene singolo, fatto dai singoli); non,un metodo di governo che prenda l’uomo per quel che è (e non perquello che dovrebbe essere, o si vorrebbe fosse).

Ottimi, dunque, i propositi. Ottimo, anche, il metodo. L’attuazione,meno.

La nostra legislazione è – per così dire – sempre più “moralistica”:vuole evitare questo e quello, vuole ottenere questo e quello, vuolfare in modo che questo avvenga e quello no. Cade, così, nello spe-cifico e nel dettaglio (e questa è la burocrazia) in modo intollerabile,come se si potesse sostituire con norme regolamentatrici delminimo dettaglio pratico o possibile una giustizia che non funzionae una (ormai inesistente) moralità specie tributaria, piegata dallospreco fatto sistema, in un momento in cui non l’utile e neanche ilnecessario i pubblici poteri dovrebbero fare, ma (come disseEinaudi, così avviando e compiendo la ricostruzione nel secondodopoguerra del secolo scorso) solo l’indispensabile. Non, in parti-colare, aumentando il debito pubblico a centinaia di miliardi dieuro al mese. Così sottraendo risorse al settore privato e allaprivata iniziativa, in ispecie.

Di questo “vizio” (di cui non risentiva la legislazione ottocentesca,perlopiù legislazione di principii) risente – e appieno – anche lanormativa sul superbonus. Caratterizzata da pagine e pagine diGazzetta ufficiale destinate solo a enumerare le condizioni dei fi-nanziamenti e della cessione dei crediti d’imposta, tanto da farvenire a qualcuno il dubbio che così si sia fatto deliberatamente,per far – cioè – desistere gli interessati dalla ricerca dell’ottenimentodelle previste agevolazioni, dei previsti risparmi, delle previstepremialità.

Questo Dossier vuole venire incontro alle esigenze dei pratici,nella consueta tradizione – peraltro – di piena aderenza alla carat-teristica di ineccepibilità (sul piano scientifico) che caratterizza dasempre l’Editrice.

Corrado Sforza Fogliani

SUPERBONUS 110%E BUROCRAZIA ASSASSINA

da: ItaliaOggi, 24.7.’20

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9novembre2020

Abitazioni in A1/A8/A9 e Superbonus 110%La disposizione che esclude dal Superbonus le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (in que-

st’ultimo caso, solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico) ha subito suscitato perplessità. Inparticolare, il riferimento è a quelle della categoria catastale A/1, impropriamente considerate di lusso,che rischia di compromettere l’uso del Superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che puòavere sulle decisioni delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Sul punto si è recentemente pronunciata, con una semplice Faq pubblicata sul suo sito, l’Agenziadelle entrate che, dando della norma un’interpretazione condivisibile, ha evidenziato che i possessorio detentori delle unità immobiliari di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 possono fruire della detrazioneper le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

Nell’ambito dell’interlocuzione che sta avendo con il Governo (in merito alle criticità da risolvere eai possibili miglioramenti da apportare alla normativa sul Superbonus) Confedilizia, tra le altre cose,ha evidenziato che tale importante interpretazione dovrebbe avere una veste più formale di quella diuna mera pubblicazione sotto forma di domanda e risposta (tra l’altro, non firmata da alcuno).

Peraltro, resta l’impossibilità per tali soggetti di fruire del Superbonus per interventi “trainati” e“trainanti” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del dl Rilanciostabilisce che il Superbonus non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastaliA/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

A parere di Confedilizia, la soluzione migliore sarebbe quella di eliminare in toto detta esclusione.

Accordo Confedilizia-Federlavoro (anche per il visto di conformità Superbonus 110%)

Confedilizia ha sottoscritto con Federlavoro un accordo con la finalità di promuovere la stipula diconvenzioni locali fra le sue Associazioni territoriali e le Sedi associate a Federlavoro nell’ottica disviluppare utili sinergie tra le stesse.

Federlavoro è un’associazione sindacale di categoria tra imprenditori, rappresentante società, ditteindividuali e lavoratori autonomi, che opera con proprie strutture territoriali organizzate in più ditrenta province e che eroga tutti i servizi riservati ai Centri di assistenza fiscale, quali per esempio ilvisto di conformità di cui agli artt. 119 e 121 del decreto “Rilancio” (Superbonus 110%).

Gli accordi potranno prevedere condizioni di miglior favore, guardanti rispettivamente sia i servizi diFederlavoro a favore degli iscritti Confedilizia (rilascio del visto di conformità previsto dall’articolo 121,d.l. n. 34/2020, come convertito in legge; attività d’intermediario fiscale; predisposizione di dichiarazionifiscali ed invio telematico all’Agenzia delle entrate) sia i servizi tipici delle Associazioni territoriali a favoredegli iscritti Federlavoro (assistenza e consulenza in materia immobiliare; assistenza nella stipula di con-tratti di locazione; rilascio di attestazioni di conformità per i contratti di locazione).

Per maggiori informazioni contattare la sede di Confedilizia cui si è iscritti.

Specifiche tecniche approvate per Superbonus ed altri bonus Con provvedimento del 12 ottobre 2020 (che si può scaricare dal sito www.superbonus110percento.info),

l’Agenzia delle entrate ha effettuato alcune modifiche al modello (e di conseguenza alle relativeistruzioni per la sua compilazione) per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi direcupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici ecolonnine di ricarica, già approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entratedell’8 agosto 2020 (scaricabile anch’esso al sito sopra indicato).

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissionetelematica del modello di comunicazione anzidetto.

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Webinar su Superbonus

La Casa editrice La Tribuna– con il patrocinio di Confedi-lizia – ha realizzato il 14, il 21e il 28 ottobre tre specifici se-minari sul Superbonus al 110%dai seguenti titoli:– Lavori privati, lavori in con-

dominio, lavori in comunio-ne e il condominio “resi-denziale”: le delibere ne-cessarie

– Ecosismabonus, bonus fac-ciate, bonus ristrutturazioni,la cessione del credito o losconto in fattura

– Analisi dei decreti requisitiEcobonus, Sismabonus e as-severazioniPer chi non avesse potuto

seguire gli eventi in diretta, ècomunque possibile (andandosul sito de La Tribuna) acqui-stare la video-registrazionedegli eventi. Gli associati Con-fedilizia godono di uno scontosul prezzo del singolo webinaro del pacchetto composto daitre eventi. Per beneficiare dellosconto anzidetto è necessariorichiedere alla propria Asso-ciazione il relativo codice dainserire in fase di acquisto.

Superbonus: attivo il sito Enea

Dal 27 ottobre è possibile in-viare all’Enea tramite il sitodetrazionifiscali.enea.it anchele asseverazioni e i documentiprevisti nell’ambito della nor-mativa sul Superbonus 110%,ai sensi dell’art. 119, del de-creto “Rilancio”, come conver-tito in legge, e dei decreti 6agosto 2020 (decreto cd. “Re-quisiti Ecobonus” e decretocd. “Asseverazioni”). La com-pilazione delle asseverazionipotrà essere effettuata diretta-mente sul sito anzidetto checonsente pure di allegare ladocumentazione prevista.

Dal 27 ottobre – come preci-sato dall’Enea con un appositocomunicato stampa – decor-rono i 90 giorni entro i qualioccorre caricare i documentirelativi ai lavori iniziati e con-clusi prima della data dellamessa online del nuovo por-tale dell’Enea.

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dell’immobiliare

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10 novembre2020

da: La Provincia, 07.10.’20

I diritti umaniAnche l’Alto Commissario

delle Nazioni unite per i dirittiumani Michelle Bachelet haammonito i Paesi a rispettarelo stato di diritto, limitandonel tempo le misure eccezio-nali, al fine di evitare una“catastrofe” dei diritti umani:“Danneggiare i diritti comela libertà di espressione puòcausare danni incalcolabili.Data la natura eccezionaledella crisi è chiaro che gliStati hanno bisogno di ulterioripoteri per rispondervi. Tut-tavia, se lo Stato di diritto nonè rispettato, l’emergenza sa-nitaria può diventare una ca-tastrofe per i diritti umani, icui effetti dannosi supereran-no a lungo la pandemia stessa.I Governi non dovrebberousare i poteri di emergenzacome arma per mettere a ta-cere l’opposizione, controllarela popolazione o rimanere alpotere”.

Massimiliano Lenzi

AmministratorecondominialeUN LAVORO

SICUROE SUBITOPRONTO

Info: CONFEDILIZIA800.400 762

Il modello cinesePurtroppo oggi il modello

cinese più che un riferimentosanitario sembra essere di-ventato una scelta politica.Ma noi siamo uomini liberi,italiani, occidentali. E riven-dichiamo le nostre libertà e inostri diritti.

Massimiliano Lenzi

da: 24Ore, 12.10.’20

“Bianca, il cane cheaspetta da un mese davanti a una libreriala proprietaria morta”

“Ha gli occhi tristi. Il suosguardo scruta l’orizzontenella speranza di rivederela sua proprietaria. Un’attesache rimarrà per semprevana perché Bianca non in-contrerà mai più la sua pro-prietaria: la proprietaria (...)si chiamava Eugenia Fran-co, una donna di 80 annimorta a metà settembre perun arresto cardiaco. MaBianca, una meticcia di ta-glia media e dal pelo colorsenape, non si è mai arresae ogni giorno l’aspetta da-vanti alla libreria in cui ladonna lavorava. Questa sto-ria, di amore e fedeltà, arrivadall’Argentina ma in pocotempo ha fatto il giro delmondo grazie alle foto pub-blicate su Twitter dall’utenteNerina, una donna che haun’attività vicino alla libreriadella signora Eugenia. Bian-ca non è però rimasta sola:un vicino di casa di Eugeniaha adottato il cane, ma ilquattrozampe continua anon arrendersi al suo doloree passa le sue giornate da-vanti alla libreria che oraviene gestita dai nipoti della80enne. Una storia di pro-fondo amore che ancorauna volta ci insegna quantoprofondi possano essere isentimenti che gli animalisono in grado di provareverso gli umani”.

Così La Stampa in un ar-ticolo dell’11.10.‘20, pubbli-cato sul suo sito internet(www.lastampa.it).

Per iscriversi all’AssociazioneAmici Veri a tutela degli animali do-mestici, informarsi presso l’Associa-zione territoriale Confedilizia diriferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Federico Filippo OrianaLaureatosi in Giurispru-

denza con lode presso l’Uni-versità di Genova, si specia-lizza conseguendo il Masterof laws cum laude nella Uni-versity of Chicago. Rientratonel 1976 all’Università di Ge-nova diventa assistente, pri-ma, nell’Istituto di DirittoPrivato e, poi, nell’Istituto diTeoria Generale del Diritto.

Entrato in Confindustriaancora studente nel 1974come Segretario dei GiovaniIndustriali di Genova, diventaa 25 anni – dopo il Master –Segretario Generale di Con-findustria Liguria e vi rimaneper 10 anni, facendo parteanche della CommissioneRapporti Interni di Confindustria (e in questo incarico redigeuna parte dello Statuto tuttora vigente). Dal 1983 al 1987 è Pre-sidente della Finanziaria regionale ligure, promuovendo inparticolare le celebrazioni genovesi del 500° della scopertadell’America. Nello stesso periodo, come attività professionaleprivata, fonda insieme a investitori genovesi la Cifin spa (societàdi promozioni immobiliari e frazionamenti edilizi che in seguitosi fonderà con la Gabetti) di cui diventa il Presidente. LasciataGenova, dal 1988 al 1993 è dirigente dell’industria pubblicaprima come Amministratore Delegato della Bosco spa e poicome Direttore Centrale Rapporti Internazionali del gruppoEFIM per cui segue, in particolare, la conversione dell’industriamilitare nei Paesi ex-comunisti. Terminata nel 1993 l’attivitànelle Partecipazioni Statali per scioglimento delle stesse, sisposta a Milano ed entra nel settore immobiliare costituendoun gruppo di società insieme ad investitori esteri. Del GruppoFederimmobili segue personalmente i problemi contrattuali elegali fino alla sua cessione da parte degli azionisti ad unasocietà quotata in borsa nel giugno 2012.

Nel ventennio di lavoro immobiliare ricopre anche incarichipubblici, tra i quali: Consigliere economico del Sindaco diTerni, prof. Gianfranco Ciaurro, poi Assessore al Coordinamentodell’azione amministrativa dello stesso Comune; Consigliered’Amministrazione di Alitalia e Presidente del Comitato perl’internal audit e la corporate governance del Gruppo Alitalia.Dal 2001 al 2007 è Presidente del CORECOM Liguria, organoregionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,nonché membro della Commissione per l’assetto radiotelevisivopresso il Ministero delle Comunicazioni.

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato del-l’ASPESI-Associazione Nazionale tra le Società di Promozionee Sviluppo Immobiliare, Vicepresidente di FIABCI ITALIA,capitolo italiano della FIABCI, International Real Estate Fede-ration, membro della Giunta di Confedilizia, membro dellaSocietà Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, membro delComitato d’Onore di Aristocrazia Europea,

È avvocato cassazionista, specializzato in problematiche con-trattuali e finanziarie del settore immobiliare.

Numerose le collaborazioni culturali con istituzioni nazionalied internazionali e altrettanto numerose le pubblicazioni scien-tifiche di cui è autore.

GLI UOMINI DI CONFEDILIZIA

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11novembre2020

La Commissione Europea hadiramato la cosiddetta Renova-tion Wave (letteralmente: “ondatadi rinnovamento”), atto che de-linea la strategia ed il pianod’azione per la decarbonizza-zione del patrimonio edilizio. Ildocumento programmatico èstato definito in previsione dellarevisione di molteplici direttivenel corso del 2021.

L’Uipi ha accolto con favorel’iniziativa, ma ha messo in di-scussione alcune proposte chepotrebbero recare notevoli danniai proprietari immobiliari europei.

Pietra angolare della strategiaè l’introduzione obbligatoria distandard minimi di rendimentoenergetico nell’ambito della re-visione della direttiva sul ren-dimento energetico degli edificientro la fine del 2021. Non sonoancora certi né il “quando” néil “come”, ma non ci sono dubbisull’obbligatorietà di detti stan-dard.

Dal documento si evince inol-tre che tali disposizioni, e quindil’obbligatorietà, riguarderannotutti gli edifici esistenti.

Verranno altresì indicate dallaCommissione delle linee guidaper la ristrutturazione degli edi-fici pubblici e privati in previ-sione della completa decarbo-nizzazione del patrimonio edi-lizio entro il 2050.

La Commissione non avevamai osato tanto...

Con tale iniziativa, in pratica,viene richiesto alle famiglie edai proprietari europei di rinno-vare la loro casa e le loro pro-prietà per soddisfare determinatistandard. Se, da una parte, sicomprende l’urgenza della si-tuazione e la necessità di in-centivare fortemente la ristrut-turazione degli edifici con stru-menti come gli sportelli unici oi programmi di sostegno, dal-l’altra, si dubita che questa di-sposizione invii il giusto segnaleai cittadini dell’UE. Ovviamentequesto non può essere attuatoin modo omogeneo in tutti isegmenti edilizi, da Helsinki aLa Valletta, sapendo che in uncerto numero di Stati membridell’UE il reddito netto medioannuo delle famiglie è inferiorea 10.000 euro.

L’Uipi accoglie con favore lerisorse da mettere in atto perdare il via alla ristrutturazione,come il Recovery fund, aumen-tando il volume e l’impatto deifinanziamenti UE e rafforzandol’accesso a finanziamenti privati.Ma si tratta di quasi 300 miliardidi euro che sarebbero necessariper rinnovare il parco immobi-liare ogni anno per raggiungereil nuovo obiettivo di riduzionedelle emissioni proposto per il2030. In confronto, l’intero bi-lancio dell’Unione Europea –per coprire tutto ciò che l’UE fi-

nanzia – così come il programmadi recupero è di 1,825 miliardidi euro per sette anni. Non vi èalcuna risorsa, però, destinatain modo specifico alla ristruttu-razione degli edifici. Solamentesettori edilizi molto specifici ele fasce più povere della popo-lazione saranno sostenute diret-tamente. Quindi, anche se l’in-tenzione è lodevole, sarebberonecessari finanziamenti moltopiù consistenti per coprire il fab-bisogno e stimolare gli investi-menti privati.

La strategia mira a rendereaccessibile l’edilizia abitativadecarbonizzata. Ma è lecito chie-dersi come sia possibile rag-

giungere tale obiettivo attraversol’obbligatorietà di determinatirequisiti standard minimi di ren-dimento energetico, l’aggiorna-mento del quadro EPC, l’intro-duzione del Digital BuildingLogbooks, il potenziale requisitodell’utilizzo di livelli minimi dienergie rinnovabili negli edifici.

Ci troviamo di fronte a sfidesenza precedenti e sono neces-sarie azioni senza precedenti,anche da parte dei cittadinidell’UE e del settore immobi-liare! L’Onda di rinnovamentoè l’occasione per affrontare que-ste sfide, ma va fatto con e per icittadini, con un migliore equi-librio tra mezzi e obblighi.

La Renovation Wave è un vero tsunami per i proprietari di casa europei

Rispondecolpo su colpo

a chiattacca

il risparmioin edilizia

www.confedilizia.it(home page)

CINGUETTIO

DECRETO INGIUNTIVO E MEDIAZIONECASSAZIONE, (Sez. Unite) Pres. Mammone, 18.9.’20 n. 19596

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio diopposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, oveessa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca deldecreto ingiuntivo.

Obbligo di motivazione per il riclassamento catastaleCassazione, Pres. De Masi, Rel. Reggiani - Ord. n. 33031 del 14 dicembre 2019

Se il Fisco intende procedere alla revisione del classamento catastale per microzone comunali deveseguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima, ha l’onere di accertare i pre-supposti di fatto che legittimano la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda l’Amministrazione deveindividuare e applicare i parametri, i fattori determinativi e i criteri di riclassificazione della singola unitàimmobiliare. Nel rispetto di tale obbligo motivazionale, la revisione del classamento ai sensi dell’art. 1,comma 335, della Legge n. 311/2004 impone all’Amministrazione finanziaria di specificare in modo chiaro,nell’avviso di accertamento, le ragioni della modifica effettuata con riferimento ad entrambe le fasi valu-tative sopra menzionate.

GIURISPRUDENZA CATASTALE

Niente IVA per l’indennità di perdita di avviamento commercialeCassazione, Pres. Manzon, Rel. D’Aquino - Sent. n. 29180 del 12 novembre 2019

Nell’ambito della locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l’ndennità per laperdita d’avviamento dovuta al conduttore dell’immobile commerciale, nell’ipotesi di cessazione del rap-porto di locazione, non è soggetta ad IVA. Tale indennità, infatti, non rientrando nel sinallagma contrat-tuale, ha natura meramente risarcitoria, con la conseguenza che la stessa rientra nell’ipotesi di esclusioneespressa dalla base imponibile dell’imposta.

GIURISPRUDENZA

RIUNIONI PER FREQUENTANTI CORSI ON LINE E AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

È risultata estremamente positiva – al fine di aumentare il numero degli iscritti all’Associazioneispecie di condòmini, condominii e amministratori condomi niali – l’esperienza di organizzare(in giorni e ora fissi, es.: l’ultimo lunedì del mese, ore ...) riu nioni destinate a coloro che stannofrequentando un Corso on line (i nominativi degli iscritti della propria zona territoriale, con re-lativa mail, potranno essere richiesti alla Segreteria generale e verranno aggiornati automatica-mente ogni 3/4 mesi, così che si possa provvedere (almeno per la prima volta) ad invitarli, perchiarire agli stessi – da parte dei consulenti Ape – ogni eventuale dubbio che fosse loro non statoa sufficienza chiarito dal Corso on line). Le stesse riunioni po tranno essere destinate contempo-raneamente anche agli iscritti ai Registri CORAM, che potran no così essere di continuo aggiornatie, fra di loro, anche discutere dei problemi locali afferenti ai condòmini.

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12 novembre2020

occhioal nostropatrimonio

storico

75Collaborano i lettori

Segnalazioni alla redazione

Fosdinovo (MS)È vergognoso lo stato in

cui versa l’Oratorio di SantaMaria Assunta, detto deiBianchi, risalente al 1726,situato a Pulica, frazione diFosdinovo: a lanciare l’al-larme sono gli abitanti, decisia fare il possibile pur di re-cuperare un bene che faparte della tradizione, dellafede religiosa e della ric-chezza sociale di tutta la po-polazione. Per questo (scriveGiovanni Belli sul Giornaledell’arte) hanno avviato, concontributi personali, le pro-cedure per la progettazionedegli interventi, ottenendoil benestare della Soprin-tendenza. Hanno anche sup-portato l’onere delle spesetecniche e delle relative pro-cedure per i due lotti di in-terventi (la Parrocchia è dav-vero povera). La priorità èsistemare la copertura del-l’edificio: il tetto è infatticompletamente deteriorato,le travi che lo sostengonosono marce e la cupola sot-tostante, in muratura into-nacata e affrescata, è un co-labrodo sottoposto agli eventimeteorici che si infiltranocausando fenomeni di mar-cescenza sulle pareti interne.Il bel campanile a vela so-vrasta una facciata dove ledecorazioni stanno scompa-rendo. Il fregio a doppia alaposto sopra il portone d’in-gresso, in pietra locale, pre-senta segni di cedimento.L’Oratorio ha anche subìtosommovimenti dovuti al ter-remoto del 2013.

Ogni cosa al suo posto,un posto per ogni cosa

PER NONPERDERETEMPO

Accensione riscaldamentoSi segnala che dal 15 ottobre,

è possibile l’accensione dei ri-scaldamenti per gli abitanti diAlessandria, Aosta, Arezzo, Asti,Bergamo, Biella, Bologna, Bol-zano, Brescia, Campobasso,Como, Cremona, Enna, Ferrara,Frosinone, Gorizia, L’Aquila,Lecco, Lodi, Mantova, Milano,Modena, Monza, Novara, Pado-va, Parma, Pavia, Perugia, Pia-cenza, Pordenone, Potenza, Ra-venna, Reggio Emilia, Rieti, Ri-mini, Rovigo, Sondrio, Torino,Treviso, Trieste, Udine, Urbino,Varese, Venezia, Verbania, Ver-celli, Verona, Vicenza e, in ge-nerale, di tutti i Comuni situatinelle zone climatiche contrad-distinte dalla lettera “E”. I Co-muni siti nelle zone climatiche“F” (quali – per esempio – Bel-luno, Bormio, Brennero, Bruni-co, Cortina d’Ampezzo, Cour-mayeur, Cuneo, Ovindoli, Pe-scasseroli, Stelvio), invece, nonhanno limitazioni temporali (po-tendo in qualsiasi momento ac-cendere i propri impianti), men-tre nel resto d’Italia per attivare

i riscaldamenti si dovrà ancoraattendere. Infatti, la loro accen-sione non è libera, ma è regolatadalla legge a seconda della zonaclimatica di appartenenza (cfr.Tabella riepilogativa in calce).Al proposito, si ricorda che ilterritorio nazionale è stato sud-diviso in sei zone climatiche,con indicazione nella tabella Aallegata al D.P.R. n. 412/’93 (nonabrogata dal D.P.R. n. 74/’13),della zona alla quale appartieneogni singolo Comune. I Comuniche non sono stati inseriti nellatabella anzidetta o nelle suesuccessive modificazioni ed in-tegrazioni sono disciplinati daapposito provvedimento del Sin-daco. Al di fuori dei periodi pre-visti dalla legge, gli impiantitermici possono essere attivatisolo in presenza di situazioniclimatiche che ne giustifichinol’esercizio e, comunque, con du-rata giornaliera non superiorealla metà di quella consentitain via ordinaria. È sempre co-munque opportuno informarsianche presso il proprio Muni-

cipio in quanto in alcuni Comunipossono essere adottati specificiprovvedimenti in materia quali,per esempio, anticipazioni diaccensione degli impianti ri-spetto al periodo legale.

L’elenco dei Comuni, con larelativa zona climatica di appar-tenenza, le varie eccezioni (peresempio, all’orario consentito)ed altre utili informazioni, si tro-vano sul sito www.confedilizia.itdove è presente anche un’ampiasezione dedicata agli obblighi ditermoregolazione e contabiliz-zazione di calore, con illustra-zione tramite video-guida con-tenenti informazioni e suggeri-menti per proprietari di casa eamministratori di condominio.

Si segnala infine che – in al-cuni casi – anche la sostituzionedella vecchia caldaia potrebbedar diritto al superbonus al110%. Per la normativa, i prov-vedimenti, la prassi, gli esempidi casi concreti già risolti dal-l’Agenzia delle entrate, si puòvisitare il sito www.superbo-nus110percento.info

A 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere

B 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere

C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere

D 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere

E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere

F nessuna limitazione nessuna limitazione

Zona climatica (1) Periodo di accensione Orario consentito (2)

(1) Il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche (il dpr n. 74/ʼ13 ha confermato la divisione già effettuatadal dpr n. 412/ʻ93 ed ha lasciato in vigore la tabella A, contenente lʼindicazione della zona alla quale appartiene ognisingolo Comune; i Comuni che non sono stati inseriti in tale tabella o nelle sue successive modificazioni, sono disciplinatida apposito provvedimento del sindaco)(2) Eccezioni su sito www.confedilizia.it

Tabella zona climatica, periodo di accensione, orario giornaliero

Comunione legale tra i coniugi, interessante disegno di leggeLa Commissione giustizia del Senato ha iniziato la discussione di un disegno di legge, a firma della

senatrice Unterberger del Gruppo parlamentare delle Autonomie, in materia di comunione legaletra i coniugi.

In particolare il testo della proposta mira a risolvere la controversa questione della tutela del co-niuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata, in costanza dimatrimonio, sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.

La giurisprudenza più volte si è interrogata sulla questione e, specialmente, sull’automatica cadutain comunione legale della costruzione realizzata sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due co-niugi. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con una pronuncia del 27 gennaio 1996, n. 651,hanno ritenuto di escludere l’automatico acquisto di metà della proprietà dell’immobile da parte del-l’altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest’ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente inun diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella co-struzione.

Giurisprudenza successiva ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama dellepronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzioneapprontata dalla sentenza delle sezioni unite citata.

Proprio al fine di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all’internodel regime di comunione legale scelto dai coniugi all’atto del matrimonio, il disegno di legge che cioccupa è volto a modificare il testo dell’articolo 192 del codice civile. E al riguardo si dispone checiascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonioper la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva.

Con l’articolo 2 della proposta, inoltre, viene sancita l’immediata applicazione della nuova disciplinaai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si darà conto su questo notiziario dell’iter del provvedimento.

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13novembre2020

Decreto “Ristori”È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 28.10.2020 il decreto-legge n. 137 del 28.10.2020,

contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle im-prese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, noto come decreto“Ristori”.

Di seguito si evidenziano le norme di nostro maggiore interesse.Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativoPer le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al decreto, indipen-

dentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il creditod’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art.28 del decreto-legge n. 34/2020, come convertito in legge, viene esteso anche per i mesi di ottobre,novembre e dicembre. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al già citato art. 28.

Cancellazione (limitata) della seconda rata ImuSi dispone l’esenzione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’Imu per gli immobili e le relative

pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 al decreto, a con-dizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Restano ferme le di-sposizioni di esenzione previste dall’art. 78, decreto-legge n. 104/2020, come convertito in legge (c.d.decreto “Agosto”).

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casaViene sospesa fino al 31 dicembre 2020, differendo così la precedente scadenza fissata dal decreto-

legge n. 18/2020 come convertito in legge, “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobi-liare”, ex art. 555 c.p.c., “che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. Diviene altresì“inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia ad oggetto l’abita-zione principale del debitore”, effettuata dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge diconversione del decreto in commento.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione – da parte, ad esempio, del

condominio – della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770) relativa all’anno di imposta 2019. Proroga divieto di licenziamento e sospensione procedure pendentiVengono prorogati fino al 31 gennaio 2021, con alcune limitazioni, il divieto di licenziamento (col-

lettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo) e la sospensione delle procedure pendenti av-viate alla data del 23 febbraio 2020, regolati da ultimo con il decreto-legge n. 104/2020, comeconvertito in legge.

Attività giurisdizionale a distanzaSi prevedono misure per agevolare lo svolgimento dell’attività giurisdizionale a distanza.

Regolamenti condominiali e tabelle millesimaliB&B e affittacamere in condominioLocazioni non abitative transitorie

Bonus facciate e superbonusIl Corriere tributario (n. 2/’20) pubblica un interessante articolo di

Francesco Porpora sul tema: “Conferimento in trust di beni immobilie agevolazioni prima casa: una difficile convivenza?”

Sul il fisco (n. 2/’20) Stefano Baruzzi tratta di numerosi problemiinerenti la risoluzione per mutuo dissenso di atti traslativi di immo-bili.

Sempre molti gli articoli da segnalare sull’Archivio delle locazioni,del condominio e dell’immobiliare, la rivista specializzata nelle ma-terie di cui al suo titolo, diretta dal presidente del nostro Centro studiCorrado Sforza Fogliani, che vi pubblica in ogni numero una nota diaggiornamento sui più attuali problemi giuridici ed economici del-l’immobiliare. Sul n. 5/’20, articoli riguardanti le attività di B&B e af-fittacamere (Domenico Cigna), la cessione di cubatura (AntoninoCoppolino), la locazione non abitativa e transitoria (Paolo Scaletta-ris). Sul n. 4/’20 articoli sull’assemblea condominiale in periodo diCovid (Corrado Sforza Fogliani), Gianmarco Maiavacca (Clausola dicontinuità e sentenze di bonifica), Vincenzo Nasini (Regolamentocondominiale e tabelle millesimali).

Sul n. 6 de il fisco, Nicola Forte si occupa del bonus facciate e della proroga dei bonus casa. Ancorasui bonus immobili l’articolo di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi per chiarire il concetto dibonus facciate.

Dei fondi immobiliari e dell’attività di costruzione e ristrutturazione scrive Mario del Vaglio sul Fiscon. 13/’20.

Da ultimo, un completo articolo di Annibale Dodero sul superbonus, tra i chiarimenti delle entratee criticità.

a cura dell’UFFICIO STUDI della Confedilizia

DALLE RIVISTE…

Ai let to riAlcuni lettori ci segnalano che,

in questa rubrica, molte testate diriviste vengono “per errore” pub-blicate con l’iniziale minuscola.

Ringraziamo i nostri affezio-nati (ed attenti) lettori. Ma non sitratta di errori: le testate vengonopubblicate esattamente quali sono.E molte riviste (forse, solo percomplicarsi – e complicarci – lavita) usano l’iniziale minuscola,che noi – quindi – correttamenterispettiamo.

IL VIAGGIODI PIOVENE (74)

Palinuro (SA)Palinuro ebbe il nome dal

pilota di Enea che qui, neiversi dell’Eneide, lasciò lavita; ma l’insenatura del golfocela spiaggette tropicali checredo uniche in Europa. Sonotratti di sabbia lieve, chiusida una muraglia di piantegrasse e di fiori selvaggi, edietro ancora, sul pendìo, daboschi fitti di grandi olivicontorti; banchi di roccia, sucui giocano le piccole ondee le spume, portano alle ac-que del mare un azzurrodenso. Pensavo specialmentea Palinuro affermando chela Campania è poco nota inquanto ha di più bello. Soche, dicendolo, farò dispia-cere a qualcuno. Coloro checonoscono Palinuro sonoamanti gelosi, che cercanodi sottrarla alla conoscenzadei più; e mi è stato detto diuna signora che vi andavaogni anno, ma non ne par-lava mai nemmeno con gliamici intimi, per paura chequesto idillio fosse guastatodal turismo. Fino ad oggi viha gravitato una piccola ari-stocrazia di abitudini sem-plici e d’indole contemplati-va, specie di stranieri e diartisti, quasi una compagniamonastica che aborre gli in-trusi e mantiene il segreto.

(da: G. Piovene, Viaggio in Italia,

Baldini-Castoldi ed.)

Prezziari Dei con lo sconto

Per favorire gli iscritti alleAssociazioni territoriali di Con-fedilizia che avessero necessitàdi acquistare i “Prezziari peril Superbonus 110%” della Dei(la tipografia del Genio civile),Confedilizia ha sottoscritto conla stessa un’apposita conven-zione di sconto, variabile a se-conda della tipologia di pro-dotto: in versione visualizza-tore, con banca dati su Clouddel prezzario completo e pos-sibilità di estrapolazione/im-portazione fino a 100 voci persessione operativa; acquistocopia del prezzario in formatocartaceo o in formato PDF (e-book); acquisto dei prezziariin versione file, in un formatoa scelta (xls, dcf, xml, doc,mdb, bluprz).

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14 novembre2020

da: ItaliaOggi, 30.10.’20

Commissione UE sul sistema giudiziario italianoDal Rapporto della Commissione europea sulle violazioni dello Stato di diritto nei ventisette Paesi del-

l’UE, l’Italia non è stata sottoposta a critiche in merito all’indipendenza dei propri sistemi giudiziari.L’incipit della nota di sintesi della relazione riconosce la presenza di un solido quadro legislativo a

salvaguardia dell’indipendenza della magistratura. Ma da un’attenta analisi del documento di lavorodei servizi della Commissione emerge una situazione non proprio entusiasmante sullo stato dell’ef-ficienza del sistema giudiziario nostrano. Secondo la Commissione, esso continua a scontare notevolidifficoltà dal punto di vista dell’efficienza.

In particolare, desta preoccupazione la mancata riforma degli organi della giurisdizione tributariadi primo e secondo grado. Un forte aumento dei casi in entrata nella sezione dei contenziosi tributariin ultima istanza solleva preoccupazioni in merito alla qualità della giustizia tributaria nel primo esecondo grado di giudizio.

Il sistema giudiziario continua a far registrare gravi difficoltà legate alla durata dei procedimenti.Nel settore civile, il tempo stimato per risolvere i contenziosi rimane tra i più lunghi dell’Ue (527giorni in primo grado, 863 in secondo grado e 1.266 dinanzi alla Corte di cassazione).

L’Italia rimane soggetta alla sorveglianza rafforzata del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europaper la durata dei procedimenti amministrativi e di quelli penali. Nel 2019 i tribunali amministrativi,invertendo una tendenza negativa, hanno iniziato a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti intutti i gradi di giudizio, che comunque rimangono superiori alla media (820 gironi per il primo gradoe 692 per l’ultimo).Link alla relazione 2020 sullo Stato di diritto nell’Unione europeahttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_2020_rule_of_law_report_en.pdfLink al capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italiahttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/it_rol_country_chapter_it.pdf

Incontro con il Ministro Bonafede, focus sul blocco sfrattiIl presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, è stato ricevuto dal ministro della Giustizia,

Alfonso Bonafede. Al centro del colloquio, in particolare, il tema del blocco degli sfratti, disposto sinoal 31 dicembre 2020 nell’ambito della sospensione dell’esecuzione di tutti i provvedimenti di rilasciodegli immobili.

Il presidente Spaziani Testa – che era accompagnato dal responsabile del Coordinamento legaliConfedilizia, Cesare Rosselli – ha illustrato al ministro Bonafede i drammatici effetti sociali che ilblocco continua a determinare in tante famiglie di proprietari che, sovente, hanno nel reddito da lo-cazione l’unica o la principale fonte di sostentamento e che in questo periodo non sono neppure esen-tati dal pagamento dell’Imu e di altre tasse.

A giudizio di Confedilizia, il blocco generalizzato degli sfratti è una disposizione inaccettabile sulpiano di principio, per il suo essere palesemente lesiva del diritto di proprietà e conseguentementein contrasto con la Costituzione, ma la sua gravità potrebbe essere almeno attenuata se fosse limitataa situazioni di comprovata difficoltà degli inquilini, esclusa per i casi risalenti a periodi precedentialla pandemia e accompagnata da adeguati indennizzi in favore dei locatori. Condizioni, quelle citate,assenti dalla misura introdotta.

Nel corso dell’incontro col ministro Bonafede è stato affrontato anche il tema del disegno di leggedelega di riforma del processo civile, in relazione al quale Confedilizia ha formulato osservazioni,fra l’altro, in tema di contenzioso condominiale.

SEGNALAZIONI

Francesco Tundo, Le 99 pia-ghe del fisco. Una democraziadecapitata, Bononia UniversityPress, pp. 222

La crisi del fisco attraversoanalisi acute e perfino crudeli dierrori e incongruenze, assurditàe contraddizioni, che spazianoanche oltre i confini del dirittotributario soffermandosi su de-teriori aspetti nella formazionedelle leggi.

Maria Pellegrini, Antica garatra un cuoco e un fornaio, Giu-liano Ladolfi ed., pp. 258

Partendo dal poemetto latinoche dà il titolo a questo curiosovolume, l’autrice si soffermasulla gastronomia sia greca siaromana, con riferimenti lette-rari che trattano ora di inviti acena, ora di parassiti, ora di uto-pie culinarie.

Emanuele Ghikas, Il primatoromano alla luce dei dati storici,Aracne ed., pp. 444

La tormentata, lenta e conte-stata affermazione del primatodi Roma nell’orbe cattolico, neiprimi quattro secoli, con analisidei “prolungamenti storici” nelV secolo, fra concili e contrastifra metropoliti, con interventidegli imperatori.

Giovanni Sallusti, Politica-mente corretto, Giubilei Regnanied., pp. 134

Ironiche e pungenti polemi-che contro la “dittatura demo-cratica” che pervade la societàoccidentale, sconvolta da unafoga di autolesionismo che col-pisce chi non si adegui al pen-siero radical chic dominantemediaticamente.

Alexandre Dumas, Ingénue,intr. di Marco Catucci, Robined., pp. 572

Prima integrale e correttaversione italiana di un appassio-nato romanzo storico di Dumas,ambientato nella Parigi dei mesiprecedenti la rivoluzione del1789, fra Danton e Marat, casareale e lo scrittore Rétif de laBretonne.

Carlotta Scozzari, False ve-rità, Goware ed., pp. 174

Temi fondamentali per l’eco-nomia, dall’oro alle banche,dagli immobili al petrolio, dalverde all’inflazione, sono esami-nati alla luce degli eventi legatialla pandemia, fornendo spessoanalisi inattese e controcorrente.

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15novembre2020

Tassazione aggiuntiva per la clausola penale nel contratto di locazioneCon la sentenza n. 279 del

23.6.2020, la Commissione tri-butaria provinciale di Varese haannullato l’avviso di liquidazionedell’Agenzia delle entrate di pa-gamento dell’imposta suppletivadi registro (pari a 200 euro) perla clausola penale prevista nelcontratto di locazione per il casod’inadempimento.

Con l’avviso impugnato, leEntrate avevano liquidato unamaggiore imposta di registro inquanto nel contratto di locazioneera contenuta una clausola pe-nale, ritenuta soggetta ad auto-noma imposizione, trovando ap-plicazione, per analogia, la nor-mativa degli atti sottoposti acondizione sospensiva (secondocui gli atti soggetti a tale condi-zione sono registrati con il pa-gamento dell’imposta in misurafissa ex art. 27, testo unico sul-l’imposta di registro).

I giudici tributari, dopo averriepilogato la disciplina dettatadall’art. 21 del testo unico anzidetto(che così dispone: “1. Se un attocontiene più disposizioni che nonderivano necessariamente, per laloro intrinseca natura, le une dallealtre, ciascuna di esse è soggettaad imposta come se fosse un attodistinto. 2. Se le disposizioni con-tenute nell’atto derivano neces-sariamente per la loro intrinsecanatura, le une dalle altre, l’impostasi applica come se l’atto contenessela sola disposizione che dà luogoalla imposizione più onerosa. 3.Non sono soggetti ad imposta gliaccolli di debiti ed oneri collegatie contestuali ad altre disposizioninonché le quietanze rilasciatenello stesso atto che contiene ledisposizioni cui si riferiscono”),hanno ritenuto che nel caso inesame la clausola penale è colle-gata e complementare al contratto,la cui invalidità o inefficacia tra-volge anche la clausola penalemedesima. Per cui – si legge nellasentenza – correttamente deveaffermarsi che l’anzidetta clausoladeriva dal contratto cui accede enon può esistere prescindendoda esso. In definitiva, la fattispecierientra nel secondo comma del-l’art. 21 più volte citato e, pertanto,non è soggetta ad autonoma tas-sazione.

Oltre alla sentenza anzidetta– la cui causa è stata curata dalpresidente della Confedilizia diVarese, avv. Vincenzo Brianza,che sta assistendo gratuitamentegli associati – di recente è stataemanata, sempre sulla stessaquestione (tassazione suppletivadella clausola di un contratto dilocazione con cui si prevedeche, in caso di mancato o ritar-dato pagamento del canone daparte del conduttore, quest’ul-timo sia tenuto a corrispondereun importo a titolo di interessidi mora pari al tasso di interessemaggiorato di un tot), la sen-

tenza della Commissione tribu-taria regionale della Lombardian. 1498 del 22.6.2020.

La Commissione regionale, ri-gettando l’appello dell’Agenziadelle entrate avverso la decisionedella Commissione provincialedi Milano, dopo aver ricordatoche sulla fattispecie la giurispru-denza è “ondivaga e oscillante”,ha ritenuto (in estrema sintesi)che la pattuizione in esame nonabbia vita autonoma e non possaconsiderarsi una disposizione di-stinta tale da giustificare unaimposizione indiretta separatarispetto a quella che grava sulcontratto ospitante.

Anzitutto – hanno evidenziatoi giudici – “se anche si avvertisseuna esigenza di catalogazionedogmatica della pattuizione, nonsi ritiene che questo tipo di clau-sola possa, a rigore e così sere-namente ricondursi in modo pa-cifico al genus della clausolapenale (art. 1382 cc) in sensostrettamente tecnico-giuridico.Deve infatti rilevarsi che nelcaso di specie la pattuizionenon trova una giustificazione e

una ratio in termini causali insé, e a prescindere dalla obbli-gazione principale del contrattoin cui è inserita; piuttosto sipone in necessaria derivazionecausale rispetto all’obbligo dipagare il canone che grava sulconduttore ed è da essa estrin-secamente discendente”. Peral-tro – sottolinea inoltre la Com-missione lombarda – volendosiporre nella logica della clausolapenale, deve anche rilevarsi chequesto tipo di clausola concre-tizza la fissazione convenzionaledella misura degli interessi dimora che trovano comunquefonte nella legge all’art. 1284c.c. in ottica essenzialmente ri-sarcitoria; ed anche da questopunto di vista non sembra pos-sibile considerarla disposizioneautonoma.

Le due sentenze di cui soprasi collocano nel filone giuri-sprudenziale favorevole al con-tribuente, nell’ambito del qualesi segnala anche la sentenza n.4690/2019 sempre della Com-missione tributaria regionaledella Lombardia.

Le grandi rinasciteIn ogni epoca del nostro

Paese le grandi rinascite sononate sempre dalla mancanzadi paure, compresa la paurasuprema. Quella di morire. Èstato così nel Rinascimento,con il ritorno al centro del-l’uomo e della ragione, fuorida ogni superstizione o timorepossibili. È stato così nel Ri-sorgimento, quando giovaniitaliani furono pronti a morireper l’idea dell’Italia unita. Èstato così nella guerra di Li-berazione dal nazionalsocia-lismo e pure negli anni delboom dove libertà e coraggioportarono alla ricostruzionedell’Italia. Oggi la paura ciha intrappolati, misuriamo inostri passi dagli altri, ci guar-diamo in cagnesco. Masche-rinati. Più che un boom, senon passerà la paura, arriveràuno sboom. E con il botto.

Massimiliano Lenzi

da: Notiziario APE Belluno, settembre-ottobre 2020

Riqualificazione immobili storici, interrogazione al Ministro FranceschiniDal primo rapporto dell’Osservatorio del patrimonio culturale privato (cfr. altro articolo su questo

numero) emergono dati molto significativi. Almeno la metà delle dimore prese in esame si trovanoin piccoli Comuni o in borghi rurali nelle aree interne del Paese, dove la ricettività turistica rappre-senta la principale realtà economica. Il numero di dimore private aperte al pubblico, la cui stima èdel 64 per cento per un totale di oltre 9.000, supera il numero dei Comuni italiani. Di queste, il 54 percento è situato in Comuni sotto i 20.000 abitanti e, di questi, il 29 per cento si trova in Comuni conmeno di 5.000 abitanti, molti dei quali in aree interne.

I numeri emersi dal rapporto testimoniano il potenziale di questo patrimonio privato e proprio pertale motivo alcuni parlamentari del Gruppo del Pd, prima firmataria Piccoli Nardelli, sollecitano ilMinistro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con un’interrogazione parlamentare, per sa-pere come l’Esecutivo intenda attivarsi al fine di sostenere la riqualificazione degli immobili storiciprivati, considerati parti integranti della nostra identità, che contribuiscono all’attrattività culturalee turistica del nostro Paese.

da: Economy

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16 novembre2020

DECRETO “AGOSTO”, COME CONVERT(D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convert

Nuove maggioranze condo-miniali Come evidenziato su Confe-

dilizia notizie di settembre, ildecreto “Agosto” ha previsto chele deliberazioni dell’assembleadel condominio aventi per og-getto l’approvazione degli in-terventi di cui all’art. 119 deldecreto “Rilancio” (n. 34/2020,come convertito) siano validese approvate con un numero divoti che rappresenti la maggio-ranza degli intervenuti e almenoun terzo del valore dell’edificio.Gli interventi in questione sonoquelli che permettono di usu-fruire della detrazione del 110%(cosiddetto Superbonus) per al-cuni lavori di efficientamentoenergetico e per tutti quelli dimiglioramento sismico che, inprecedenza, godevano di detra-zioni più basse (fino al 75% nelcaso dell’Ecobonus, fino all’85%nel caso del Sismabonus e incaso di lavori combinati Eco-Sismabonus).

In questo contesto, la leggedi conversione ha introdotto,ora, anche una specifica mag-gioranza per approvare gli even-tuali finanziamenti finalizzatiagli interventi in argomentononché l’adesione all’opzioneper la cessione o per lo scontoin fattura, così risolvendo le in-certezze sul punto che avevanoportato parte dei commentatoriad ipotizzare il ricorso al dispostodell’art. 1108, quarto comma,c.c. (cfr. Cn sett.’20). Il provve-dimento ha previsto, a tal fine,la maggioranza degli intervenutie almeno un terzo del valoredell’edificio.

Le tabelle sulle maggioranzeassembleari, aggiornate con lenovità legislative, sono disponibilisul sito Internet confederale.

Partecipazione all’assem-blea in videoconferenzaViene modificato l’art. 66 disp.

att. c.c. aggiungendo la seguenteprevisione: “Anche ove nonespressamente previsto dal re-golamento condominiale, previoconsenso di tutti i condomini,la partecipazione all’assembleapuò avvenire in modalità di vi-deoconferenza. In tal caso, ilverbale, redatto dal segretarioe sottoscritto dal presidente, ètrasmesso all’amministratore ea tutti i condomini con le me-desime formalità previste perla convocazione”. In linea conquanto precede, viene dispostoanche, intervenendo sul conte-nuto dell’avviso di convocazione(sempre disciplinato dal citatoart. 66 disp. att. c.c.), che dettoavviso debba contenere, in casodi assemblea a distanza, l’indi-cazione “della piattaforma elet-tronica sulla quale si terrà la

riunione e l’ora della stessa”.La nuova formulazione dell’art.66 disp. att. cod. civ., con ri-guardo alla convocazione, vienecosì ad essere, per quanto di in-teresse, la seguente: “L’avvisodi convocazione (…) deve con-tenere l’indicazione del luogo edell’ora della riunione o, se pre-vista in modalità di videoconfe-renza, della piattaforma elettro-nica sulla quale si terrà la riu-nione e dell’ora della stessa”.

La modifica legislativa, pergarantire un’effettiva e consa-pevole partecipazione, fissa dueprecise condizioni: l’indicazione,nell’avviso di convocazione, dellapiattaforma elettronica sulla qua-le si svolgerà la riunione (il cuiverbale sarà da trasmettersi al-l’amministratore e a tutti i con-dòmini con le medesime moda-lità previste per la convocazionee, quindi, a mezzo di posta rac-comandata, posta elettronicacertificata, fax o tramite conse-gna a mano); il preliminare con-senso di tutti i condòmini al-l’utilizzo di tale modalità alter-nativa di riunione.

Rinvio termine per appro-vazione rendiconto condo-minialeViene previsto che il termine

di centottanta giorni di cui all’art.1130, primo comma, n. 10), intema di redazione del rendicontoannuale della gestione e con-vocazione dell’assemblea per larelativa approvazione, sia so-speso “fino alla cessazione dellostato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera delConsiglio dei Ministri del 29 lu-glio 2020” (che lo aveva stabilitofino al 15.10.2020).

Rinvio adempimenti antincendioÈ stato disposto il rinvio di 6

mesi dalla fine dello stato diemergenza deliberato dal Con-siglio dei Ministri (allo stato sta-bilito fino al 31.1.2021), il ter-mine per gli adempimenti edadeguamenti antincendio pre-visti dal d.m. 25.1.2019 per loscorso 6.5.2020.

Superbonus e Comuni colpiti da eventi sismiciVengono introdotte due spe-

cifiche norme per la fruizionedel Superbonus nei Comuni col-piti da eventi sismici. Con laprima viene chiarito che neiComuni dei territori colpiti daeventi sismici, l’incentivo delSuperbonus al 110% di cui alcomma 1, art. 119, citato, spettaper l’importo eccedente il con-tributo previsto per la ricostru-zione. Con la seconda, viene di-sposto che i limiti delle speseammesse alla fruizione degli

incentivi fiscali Ecobonus e Si-smabonus, sostenute entro il31.12.2020, sono aumentati del50% per gli interventi di rico-struzione riguardanti i fabbricatidanneggiati dal sisma nei Co-muni di cui agli elenchi allegatial decreto-legge 17.10.2016, n.189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15.12.2016, n.229, e di cui al decreto-legge28.4.2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24.6.2009, n. 77. La normativa spe-cifica che “in tal caso, gli in-centivi sono alternativi al con-tributo per la ricostruzione esono fruibili per tutte le spesenecessarie al ripristino dei fab-bricati danneggiati, compresele case diverse dalla prima abi-tazione, con esclusione degliimmobili destinati alle attivitàproduttive”.

Modifiche al Superbonus del 110%Viene chiarito che – ai fini

della normativa sul Superbonus– per accesso autonomo dal-l’esterno si intende “un accessoindipendente, non comune adaltre unità immobiliari, chiusoda cancello o portone d’ingressoche consenta l’accesso dalla stra-da o da cortile o da giardino an-che di proprietà non esclusiva”.

Inoltre, al fine di semplificarela presentazione dei titoli abi-tativi relativi agli interventi sulleparti comuni che beneficianodegli incentivi disciplinati dal-l’art. 119, d.l. 34/2020, comeconvertito è stato precisato che“le asseverazioni dei tecnici abi-litati in merito allo stato legittimodegli immobili plurifamiliari, dicui all’articolo 9-bis del testounico di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giu-gno 2001, n. 380, e i relativi ac-certamenti dello sportello unicoper l’edilizia sono riferiti esclu-sivamente alle parti comuni de-gli edifici interessati dai mede-simi interventi”.

Infine, è stata data la possibilitàdi usufruire del Superbonus an-che per i lavori effettuati sulleunità immobiliari di categoriacatastale A/9 aperte al pubblico.

Un mese in più di creditod’imposta locazioni non abi-tativeViene esteso di un mese (e

ampliato alle strutture termali)l’ambito di applicazione del cre-dito d’imposta per i canoni dilocazione degli immobili a usonon abitativo e affitto d’azienda,introdotto dall’articolo 28 deldecreto “Rilancio”. Ai mesi dimarzo, aprile e maggio si ag-giunge – infatti – il mese di giu-gno (per le strutture turistico-ricettive con attività solo sta-

da: Corriere della Sera, 8.10.’20

DOVE LA VOCE DEL BUONSENSO SOPRAVVIVE AL TERRITORIO

da Corriere della Sera, 26.3.’20

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17novembre2020

ITO IN LEGGE: LE PRINCIPALI NOVITÀtito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126)

gionale, invece, ai mesi di aprile,maggio e giugno si aggiunge ilmese di luglio).

Per le strutture turistico-ri-cettive la percentuale del creditod’imposta relativo all’affittod’azienda viene innalzata al 50%e viene chiarito che, qualora inrelazione alla medesima strut-tura turistico-ricettiva siano sti-pulati due contratti distinti, unorelativo alla locazione dell’im-mobile e uno relativo all’affittod’azienda, il credito d’imposta“spetta per entrambi i contratti”.

Per le imprese turistico-ricet-tive, infine, il credito d’impostaanzidetto viene esteso fino al31.12.2020

Esenzione seconda rata Imusettori turismo e spettacoloSi dispone l’esenzione della

seconda rata dell’Imu 2020 re-lativamente a:a) immobili adibiti a stabilimenti

balneari marittimi, lacuali efluviali, nonché immobili de-gli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella ca-tegoria catastale D/2 e rela-tive pertinenze, immobili de-gli agriturismi, dei villaggituristici, degli ostelli dellagioventù, dei rifugi di mon-tagna, delle colonie marinee montane, degli affittaca-mere per brevi soggiorni,delle case e appartamentiper vacanze, dei bed & bre-akfast, dei residence e deicampeggi, a condizione chei relativi proprietari sianoanche gestori delle attivitàivi esercitate (e viene previ-sto che l’esenzione per lepertinenze di immobili rien-tranti nella categoria cata-stale D/2 si applichi anchealla prima rata dell’Imu);

c) immobili rientranti nella ca-tegoria catastale D in uso daparte di imprese esercentiattività di allestimenti di strut-ture espositive nell’ambito dieventi fieristici o manifesta-zioni;

d) immobili rientranti nella ca-tegoria catastale D/3 destinatia spettacoli cinematografici,teatri e sale per concerti espettacoli, a condizione chei relativi proprietari sianoanche gestori delle attivitàivi esercitate; per questi im-mobili, l’Imu non è dovutaneppure per gli interi anni2021 e 2022;

e) immobili destinati a discote-che, sale da ballo, night-clube simili, a condizione che irelativi proprietari siano an-che gestori delle attività iviesercitate.

Termine per la deliberazionedel bilancio di previsione Viene differito al 31 ottobre

2020 il termine per la delibera-zione del bilancio di previsionedei Comuni in deficit strutturale(come definito dall’articolo 53del decreto “Agosto”).

In merito, si segnala che, conapposito decreto del Ministerodell’interno del 30 settembre2020, pubblicato sulla Gazzettaufficiale n. 244 del 2.10.2020, èstato disposto il differimento al31 ottobre 2020 del termine an-zidetto per tutti gli Enti locali.

Tali proroghe fanno slittareanche il termine per l’approva-zione delle delibere dei tributilocali, fra cui quelle dell’Imu.

Maggiorazione ex Tasi Con una modifica alla formu-

lazione della norma contenutanella legge di bilancio per il 2020istitutiva della cd. “Nuova Imu”,si dispone che la maggiorazionedell’Imu dello 0,08 per cento (ri-spetto all’aliquota massima perla singola fattispecie) possa ap-plicarsi, per i Comuni che l’hannogià adottata e confermata neglianni precedenti come maggio-razione Tasi, anche alle abitazioniprincipali di categoria catastaleA1/A8/A9, ai fabbricati merce eai fabbricati appartenenti al grup-po catastale D (come peraltroprevisto finora).

Rivalutazione beni d’impresaSi prevede, a favore delle so-

cietà di capitali e degli enti com-merciali che non adottano i prin-cipi contabili internazionali, lapossibilità di effettuare la riva-lutazione dei beni d’impresa edelle partecipazioni risultantidal bilancio dell’esercizio in cor-so al 31 dicembre 2019, anchein deroga alle disposizioni delcodice civile e alle norme spe-ciali, ad esclusione degli immo-bili alla cui produzione o al cuiscambio è diretta l’attività di

impresa (cd. immobili merce),mediante il pagamento di unaimposta sostitutiva.

Proroga divieto di licenziamentoViene prorogato, con alcune

limitazioni, il divieto di licen-ziamento (collettivo o indivi-duale per giustificato motivooggettivo) già previsto dal de-creto “Cura Italia” ed esteso daldecreto “Rilancio”, per i datoridi lavoro che non abbiano inte-gralmente fruito dei trattamentidi integrazione salariale ricon-ducibili all’emergenza epide-miologica da COVID-19 di cuiall’articolo 1 del decreto “Agosto”o dell’esonero dal versamentodei contributi previdenziali dicui al successivo articolo 3. Sono,altresì, dichiarate sospese di di-ritto le procedure di licenzia-mento già avviate successiva-mente al 23 febbraio 2020 e leprocedure già avviate inerentil’esercizio della facoltà di recessodal contratto per giustificatomotivo oggettivo.

Fondo casalinghe/iViene istituito il “Fondo per

la formazione personale dellecasalinghe e dei casalinghi”,con una dotazione di 3 milionidi euro annui a decorrere dal-l’anno 2020, “finalizzato allapromozione di attività di for-mazione, svolte da enti pubblicie privati, di coloro che svolgonoattività nell’ambito domestico,in via prioritaria delle donne,senza vincolo di subordinazionee a titolo gratuito, finalizzatealla cura delle persone e del-l’ambiente domestico, iscritte eiscritti all’Assicurazione obbli-gatoria, di cui all’articolo 7 dellalegge 3 dicembre 1999, n. 493”.

I criteri e le modalità di ripartodel Fondo saranno stabiliti conapposito decreto del Ministroper le pari opportunità e la fa-miglia da emanarsi entro il 31dicembre 2020.

Camminando...Camminando in avanti,

bisogna ogni tanto

voltarsi indietro per essere

certi di essere sulla via giusta

da il Giornale, 12.10.’20

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Alloggi di edilizia residenziale pubblica

e riparto di giurisdizione

“In materia di ediliziaresidenziale pubblica, la

giurisdizione del giudice amministrativo sussiste soltanto avuto ri-guardo alla prima fase dell’individuazione del soggetto con cuil’amministrazione dovrà stipulare il contratto, che è caratterizzatada atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti perl’assegnazione, la graduatoria e l’assegnazione), a fronte dei qualinascono posizioni di interesse legittimo. Una volta stipulato il con-tratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente at-trazione nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario inordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la riso-luzione, la decadenza, il rilascio dell’alloggio o lo sgombero”.

Così il Tar del Lazio (Roma, sez. II quater) con pronuncia n. 5381del 21.5.’20.

18 novembre2020

SISTEMA CONFEDILIZIA

COORDINAMENTONAZIONALE CASE RISCATTOEDILIZIA PUBBLICA(ADERENTE ALLACONFEDILIZIA)

Osservatorio del patrimonio culturale privatoIl 16 ottobre è stato presentato, nel Salone Spadolini presso il Mi-

nistero per i beni e le attività culturali, l’Osservatorio del patrimonioculturale privato del nostro Paese, nato dalla collaborazione fra l’As-sociazione dimore storiche italiane (Adsi) e la Fondazione BrunoVisentini, con il coinvolgimento di Confagricoltura e Confedilizia,e grazie al supporto di Banca Consulia.

L’Osservatorio non solo rappresenta la fonte di riferimento perla corretta definizione del ruolo economico, culturale e sociale delsistema degli immobili privati di interesse storico-artistico in Italia,ma vuole anche divenire un valido supporto per le istituzioni, aiu-tandole nella definizione delle politiche da adottare per far sì che ilpatrimonio privato concorra all’effettiva ripartenza tanto del turi-smo quanto dell’artigianato.

I numeri del primo studio condotto dall’Osservatorio sono con-sultabili al link www.osservatoriopatrimonioculturaleprivato.org/rapporto-2020).

Domestici con figli in quarantena scolasticaNon sarà la famiglia datrice di lavoro domestico a pagare il

congedo indennizzato Covid-19 per quarantena scolastica dei figlidei lavoratori assunti come colf, badanti o baby sitter. La precisazionearriva direttamente dall’Inps che – rispondendo ad uno specificoquesito formulato da Assindatcolf – ha chiarito come tale misurastraordinaria contemplata all’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre2020, n. 111, debba essere direttamente pagata dallo stesso Istituto.

Oltre a ciò, con la circolare n. 116 del 2 ottobre, l’Inps ha fornitoulteriori chiarimenti validi per il settore domestico. Fra queste,proprio il fatto che anche colf, badanti e baby sitter hanno diritto afruire di questo congedo indennizzato in caso di quarantenascolastica dei figli minori di 14 anni. E questa è un’importantenovità poiché il decreto “Cura Italia”, che per primo aveva introdottonei mesi scorsi la possibilità di fruire di congedi straordinari, alcontrario, lasciava fuori i genitori assunti come domestici, cosìcome avveniva per il bonus baby sitter.

Presentato il nuovo Dossier statistico immigrazione

“Il lavoro domestico al tempo del coronavirus: l’impatto del-l’emergenza sanitaria sulla forza lavoro e le previsioni per ilfuturo”. È questo il titolo del capitolo curato da Assindatcolf e con-tenuto nel Dossier statistico immigrazione 2020 del Centro studi ericerche Idos e di Confronti, presentato lo scorso 28 ottobre. Unfocus, a firma del presidente Andrea Zini, che analizza le conseguenzeche la pandemia da Covid-19 ha generato nel welfare familiare esull’occupazione. I contenuti del capitolo redatto da Assindatcolfsaranno illustrati nelle settimane a venire in 3 differenti eventi lecui date, alla luce delle restrizioni imposte dai recenti provvedimentigovernativi, restano ancora da stabilire.

Fiaip e Agestanet rafforzano la loro partnershipFiaip punta decisamente a rafforzare la sua offerta di servizi tec-

nologici a favore dei propri associati e, con l’accordo con Agestanet,la Federazione scommette sul continuo miglioramento dei Gestio-nali GestiFiaip e GestiFiaipLight e sull’offerta di nuovi servizi adalto valore aggiunto per gli agenti immobiliari.

L’accordo consolida una partnership nata nel 2009, che ha per-messo ad oltre 2.000 associati Fiaip l’utilizzo di servizi tecnologica-mente avanzati e perfettamente integrati con il mondo e l’attivitàche ruota attorno all’attività dell’agente immobiliare. Grazie a Ge-stiFiaip, tutti gli associati Fiaip hanno a disposizione una piatta-forma unica e indipendente che consente di gestire al meglio lapropria attività, fidelizzare i propri clienti e collaborare con altricolleghi all’interno di un network Mls regolamentato e di qualità.

“La scelta di rafforzare la partnership con Agestanet si inseriscenella riorganizzazione di tutte le attività tecnologiche di Fiaip, voltead aumentare il livello e la competitività dei servizi offerti agli as-sociati, ha dichiarato il Vicepresidente Fiaip Nicola Bombonati. Ilnostro obiettivo è quello di creare un ecosistema tecnologico chepermetta agli agenti immobiliari di offrire ai propri clienti un ser-vizio ad alto valore aggiunto”.

Una proposta sulle permuteLa proposta storica di Aspesi è l’attivazione di un nuovo mercato

(cd. di sostituzione) della casa attraverso l‘incentivo alla permutadel proprio appartamento vecchio con uno nuovo (o interamenteristrutturato).

Chi possiede una abitazione non più idonea alle proprie esigenzeper poterne acquistare una nuova deve prima vendere la vecchia.La società immobiliare o impresa di costruzioni che deve vendereil prodotto nuovo potrebbe anche acquistare a scomputo dal prezzoil vecchio alloggio che poi ristrutturerebbe per rimetterlo sul mer-cato, ma i costi fiscali – imposta di registro al 9% – sulla intestazione(temporanea) del bene vecchio da ristrutturare rendono impossi-bile questa operazione. In sintesi, quindi, l’attivazione delle cd. per-mute rappresenta l’unica strada immediata per rivitalizzare ilmercato al dettaglio del “nuovo”, ossia dell’acquisto di case nuoveo ristrutturate. E questo è possibile con la sospensione dell’impostadi registro per cinque anni fino alla rivendita dell’alloggio origina-rio ristrutturato. Con nessun onere aggiuntivo sulle casse pubblicheperché oggi le permute non si fanno (e quindi lo Stato non introitaniente), mentre attivandole lo Stato incasserebbe da subito l’Ivasulle vendite degli appartamenti nuovi, oltre a tutte le Iva sulle tran-sazioni accessorie cioè le forniture di mobili e impianti, la parcelladel notaio, la provvigione dell’agente, le utenze elettriche e telefo-niche della nuova casa. E all’Iva futura sulla vendita dell’alloggioristrutturato che se non avvenisse entro 5 anni determinerebbel’esborso a carico dell’operatore dell’intera imposta di registro del9% sospesa.

(tratto dall’intervento del Presidente di Aspesi, Federico FilippoOriana, alla Giornata nazionale della casa organizzata da ScenariImmobiliari e svoltasi a Milano lo scorso 1 ottobre)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTONE

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19novembre2020

SISTEMA CONFEDILIZIA

Precompilata 2021: pubblicate le bozze delle specifiche tecniche

L’Agenzia delle entrate, il 7 ottobre scorso, ha pubblicato sul pro-prio sito Internet le bozze delle specifiche tecniche per la trasmis-sione dei dati relativi alle spese per interventi su parti comuni degliedifici residenziali e relative cessioni o contributi mediante scontoriguardanti l’anno d’imposta 2020 da inviare entro il 16 marzo 2021.

L’aggiornamento – ha precisato l’Agenzia – si è reso necessarioal fine di implementare il tracciato con le novità introdotte dallenuove disposizioni normative sul Superbonus del 110% (ex decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito).

Agli amministratori iscritti al Coram, lo stesso giorno della pub-blicazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle specifiche anzi-dette, è stata inviata un’apposita segnalazione.

Imposta in misura fissa per il trustIl mero conferimento di beni in un trust non configura alcun tra-

sferimento di ricchezza ed è soggetto a corresponsione delleimposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

In questi termini la terza sezione della Commissione tributariaregionale del Veneto nella sent. n. 244/’20, nel solco della piùrecente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 15456 en. 16701/’19), intesa ad escludere che dall’inciso costituzione divincoli di destinazione di cui all’art. 2 comma 47 del dl 262/’06 sipossa trarre il fondamento normativo di un’autonoma impostaintesa a colpire ex se la costituzione di vincoli di destinazione indi-pendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio,di beni e diritti.

Così, anche in sede di merito, sembra formarsi quell’orientamentoprevalente di legittimità che considera fiscalmente neutro il trasferi-mento dei beni al trustee (mero amministratore/gestore degli stessiin funzione e nell’interesse dei beneficiari del trust), rinviandosil’imposizione proporzionale indiretta all’ipotesi residuale ed eventualedel vero e proprio trasferimento dei beni a favore del beneficiariofinale. Solo allora si manifesterebbe il presupposto impositivo e uneffettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.

I REGISTRI AMMINISTRATORISONO ISTITUITI PRESSOLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEDILIZIA

COORDINAMENTO TRUSTS IMMOBILIARI CONFEDILIZIA

AMMINISTRATORI DEL PROPRIO CONDOMINIO

AMMINISTRATORI SEMIPROFESSIONISTI

La Confedilizia si rivolge a voi, specificamente

La Confedilizia ha apprestato per voiAPPOSITI SERVIZI

RIVOLGETEVIALLA SEDE CONFEDILIZIA

PIÚ VICINAElenco e indirizzi sedi sul sito

www.confedilizia.it

da: Corriere della Sera, 11.10.’20

da la Repubblica, 31.3.’20

LA GIOVINEZZA È UNO STATO

DELLA MENTE…La giovinezza non è un

periodo della vita: è unostato della mente, è la tem-pera della volontà, è unaqualità della immaginazione,il vigore delle emozioni lapredominanza del coraggiosulla timidità, del desideriodi avventure sull’apatia. Nes-suno invecchia solo per ilfatto di aver vissuto un nu-mero di anni: l’individuo in-vecchia perché ha disertatoi suoi ideali. Gli anni arru-gano la pelle, ma abbando-nando l’entusiasmo si rag-grinza l’animo.

Preoccupazioni, dubbi, pu-sillanimità, paura e dispe-razione: questi sono i lunghianni che fanno piegare ilcapo e inceneriscono lo spi-rito: siano sessanta o sedici,vi può essere in ogni cuorel’amore per lo stupendo, dol-ce meraviglia delle stelle, labrillantezza delle cose e deipensieri, la coraggiosa sfidadegli eventi, l’immancabileinfantile curiosità e la gioiadi vivere.

Tu sei giovane come latua fede e vecchio quanto letue paure: giovane come letue speranze e vecchio quantoil tuo abbandono. Fin quan-do il tuo cuore riceve mes-saggi di bellezza, di gioia,di coraggio, di grandezza edi potenza, sia dalla terra,sia dall’uomo, sia dall’infi-nito… tu sarai giovane.

Quando i fili sono tutti re-cisi e il tuo cuore è ricopertodalla neve del pessimismo edal ghiaccio del cinismo, al-lora tu sei vecchio davveroe il buon Dio abbia miseri-cordia della tua anima.

Dal messaggio del Comandantedelle Forze delle Nazioni Unite

in Corea, 1951gen. Mc. Arthur

Disposizioniper la riproduzionee la fotocopiaturadi questo notiziario

La ri pro du zio ne, an che par -zia le, di ar ti co li di Con fe di li -zia no ti zie è con sen ti ta pur -chè ven ga ci ta ta la fon te.

La fo to co pia tu ra anche disem pli ci par ti di que sto noti-ziario è ri ser va ta ai suoi de -sti na ta ri, con ob bli go – pe -ral tro – di indicazione del lafon te sul la fo to co pia.

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20 novembre2020

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – DICEMBRE 2020

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – DICEMBRE 2020Predisposizione prospetto paga

In ottemperanza al Contratto Collettivo Na-zionale del lavoro domestico, contestualmentealla corresponsione periodica della retribu-zione, deve essere predisposto, in duplice copia,il prospetto paga.

Lo scadenzario annuale del datore di lavorodomestico è presente – continuamente aggior-nato – sul sito www.confedilizia.it

16 Dicembre – MercoledìImposte e contributi

Ultimo giorno per il versamento da parte delcondominio delle ritenute fiscali e dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi a dipendentie assimilati, lavoratori autonomi nonché a con-tratti di appalto, con riferimento al mese di no-vembre 2020.

Addizionali IrpefUltimo giorno per il versamento da parte del

condominio della rata delle addizionali regio-nale e comunale all’Irpef trattenute ai dipen-denti sulle competenze di novembre 2020 aseguito delle operazioni di conguaglio di fineanno nonché per il versamento della rata del-l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef2020 trattenuta ai dipendenti sulle competenzedi novembre 2020; ultimo giorno, inoltre, per ilversamento in unica soluzione delle predetteaddizionali trattenute, sempre sulle competenzedi novembre 2020, a seguito di cessazione delrapporto di lavoro.

Versamento accontoimposta sostitutiva Tfr

Ultimo giorno per il versamento da parte delcondominio dell’imposta sostitutiva, a titolo diacconto, sulla rivalutazione del fondo per il trat-tamento di fine rapporto maturato nell’anno2020.

Nuova Imu - Versamento saldoUltimo giorno per il versamento della se-

conda rata della nuova Imu per il 2020, pari alsaldo dell’imposta dovuta, effettuando gli even-tuali conguagli, sulla base del prospetto dellealiquote pubblicato, alla data del 28 ottobre, nelsito Internet del Dipartimento delle finanze delMinistero dell’economia e delle finanze.

21 Dicembre – LunedìVersamento della ritenuta del 4%

Ultimo giorno per effettuare il versamento daparte del condominio della ritenuta d’accontooperata sui corrispettivi dovuti per prestazionirelative a contratti di appalto di opere o servizi,anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, ef-fettuate nell’esercizio di impresa), quando l’am-montare della stessa non raggiunga l’importo dieuro 500.

31 Dicembre – GiovedìComunicazione cessione del credito

Comunicazione all’amministratore di condo-minio dei dati relativi alla cessione del credito –derivante da detrazione fiscale per interventi(risparmio energetico, interventi antisismici,manutenzione, pittura facciate ecc.) effettuatisulle parti comuni di edifici nell’anno 2020 – sela cessione non risulta da delibera condomi-niale. Devono essere indicati i dati personalidel cedente e quelli del cessionario nonchél’accettazione, da parte di quest’ultimo, del cre-dito ceduto.

Tari e imposta di registroSi veda Confedilizia notizie gennaio 2020.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condominioquale destinatario di un obbligo si intende cheal relativo adempimento provveda, quando esi-stente, l’amministratore o, altrimenti, un soggettodesignato dall’assemblea condominiale.

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamenteaggiornato e ulteriormente approfondito – sulsito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

da: Corriere della Sera, 9.10.’20

Le ricetteConfederalidi Marco FantiniRisotto nella melaassassina

Ingredienti per 4 persone

320 gr. di riso Vialone nano,1 limone, brodo vegetale, olio,vino bianco, scalogno, MartiniDry, peperoncino, filetti ditrota, 4 mele, grana padano,taleggio, aglio, olio, pepe,prezzemolo e sale.

Procedimento

Preparare un brodo vege-tale. Pelare il limone ed im-mergere le bucce nel brodo.Spremere il limone e conser-vare il succo. Tagliare a dadinii filetti di trota e condirli conolio, aglio, prezzemolo e lebucce del limone. Lasciaremacerare per circa 30 minuti(il tempo di cottura del brodo).

Tagliare le mele nel sensoorizzontale; con lo scavino to-gliere la polpa ed irrorarla collimone. Decorare le parti altedelle mele a forma di boccacon denti. Soffriggere lo sca-logno ed il peperoncino in olio,aggiungere la polpa di mele.Profumare col Martini, aggiun-gere un poco di brodo e cuo-cere per 10 minuti.

Immettere il riso, tostarlo;sfumare col vino ed aggiun-gere i filetti di trota. Continuarela cottura col brodo. Quasi altermine mettere il taleggio adadini. Mantecare col grana.

Servire il risotto nel piattosormontato dalla mela riem-pita di risotto.

Variante

Sostituire i filetti di trota conlamelle di bottarga da mettere afine cottura nella mantecatura.

Vino consigliato

Ortrugo dei Colli Piacentini.

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L’UNIONE FA LA FORZA

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21novembre2020

Lo scorso 30 luglio, la Legaha presentato un’interrogazionealla Commissione europea nel-l’ambito del Parlamento Ue. Lepremesse erano fondate: “Trale indiscrezioni in merito alleraccomandazioni dell’Unioneeuropea all’Italia c’è anche unamodifica delle tasse sulla casa”,si legge nell’interrogazione, afirma dell’on. Silvia Sardone.Che così proseguiva: “Le rac-comandazioni dell’Ue pubblicatea seguito dell’ultima riunionedell’Ecofin dell’anno scorso se-gnalavano che l’esenzione del-l’Imu sull’abitazione principale(prima casa) non è molto ap-prezzata. La sensazione è chela Commissione non valuti po-sitivamente questa esenzionema anche il fatto che non siastato introdotto un meccanismoimpositivo progressivo sul mat-tone in base al reddito familiare”.Quindi le tre domande: “Si chie-de alla Commissione: 1. se in-tende chiedere all’Italia di ri-pristinare la tassa sull’abitazioneprincipale; 2. se tra le sue ri-chieste all’Italia ci sia l’intro-duzione di una patrimoniale; 3.di indicare la sua posizione sullafiscalità in Italia”.

Il 15 ottobre, è arrivata la ri-sposta della Commissione, co-municata dal Commissario al-l’Economia Paolo Gentiloni. “Ildocumento di lavoro dei servizidella Commissione ‘Relazioneper Paese relativa all’Italia 2020’– si legge – comprende un’analisidel sistema fiscale italiano. Nelcomplesso, i principali problemiindividuati dalla Commissionesono l’elevato carico fiscale chegrava sul lavoro e l’elevato livellodi evasione fiscale. L’analisi di-mostra che, abolendo l’esenzionedell’Imu sull’abitazione princi-pale (con diversi gradi di pro-gressività) e utilizzando le en-trate supplementari per ridurrela tassazione sul lavoro, si for-nirebbero maggiori incentivi alavorare, determinando riper-cussioni positive sulla crescitaeconomica. Le raccomandazionispecifiche per Paese rivolte al-l’Italia dal 2012 al 2019 nell’am-bito del semestre europeo, adot-tate dal Consiglio in base a unaproposta della Commissione,consigliavano di trasferire il ca-rico fiscale dal lavoro verso im-poste meno penalizzanti per lacrescita, come quelle sul patri-monio. Le raccomandazioni for-mulate nell’ambito del semestreeuropeo 2017 specificavano chequest’obiettivo doveva essereraggiunto anche ‘con la rein-troduzione dell’imposta sullaprima casa a carico delle fami-glie con reddito elevato’. Le rac-comandazioni specifiche perPaese relative all’Italia non con-tengono riferimenti a impostepatrimoniali aggiuntive”.

Abbiamo riportato integral-mente la risposta della Commis-sione per consentire a chi leggedi farsi un’idea compiuta dellaquestione, vista anche la succes-siva (mezza) smentita. I docu-menti da tenere presenti, però,sono anche altri. In primis, quellocitato nella parte iniziale dellareplica, vale a dire la “Relazioneper Paese relativa all’Italia 2020”.In esso, si legge fra l’altro la se-guente affermazione: “Vi è mar-gine per aumentare il gettito delleimposte patrimoniali ricorrentie aggiornare la corrispondentebase imponibile”.

Dipende dai punti di vista, ver-rebbe da rispondere: di “margine”per pagare altre tasse le famiglieitaliane non ne hanno di certo, amaggior ragione ora che la pan-demia ha eliminato gli ultimi mi-raggi di redditività dei loro im-mobili, molti dei quali espropriatidallo Stato sino alla fine dell’annoper effetto del blocco generaliz-zato degli sfratti.

Detto questo, è disarmantecontinuare a leggere, nei docu-menti della Commissione eu-ropea, l’invito all’Italia ad au-mentare la già spropositata tas-sazione patrimoniale sugli im-mobili. La tesi è sempre la stessa:“Le imposte patrimoniali ricor-renti – scrive la Commissione,riprendendo le argomentazionida anni portate avanti da Ocsee Fmi – sono una fonte di entratepiù favorevole alla crescita ri-spetto alle imposte sul lavoro”.

Si tratta di una tesi che – come

ha dimostrato più di uno studio– non ha solide fondamenta edè, anzi, smentita da analisi em-piriche più rigorose.

Ma c’è un’altra osservazioneda fare. Anche ammesso che latesi Ocse-Fmi-Ue sulle tassebuone (sugli immobili) e le tassecattive (le altre) fosse fondata,possibile non porsi il problemadi un limite? Lo sa, la Commis-sione, che fino al 2011 l’impostapatrimoniale sugli immobili (Ici)pesava per 9 miliardi l’anno equella attuale (l’Imu) ne vale22? Questi dati non hanno unsenso per la dirigenza europea(ammesso che siano loro la fontedella spinta a tassare di più gliimmobili e non ci sia un effettoping pong con l’Italia)?

Del tutto inaccettabile, poi, èl’affermazione secondo la quale“l’utilizzo delle entrate supple-mentari per ridurre le impostesul lavoro migliorerebbe gli ef-fetti distributivi e aumenterebbegli incentivi al lavoro, sostenen-do la crescita economica”. Inprimo luogo, come avviene sem-pre in questi casi, mentre l’au-mento delle tasse sulla casa sa-rebbe certo, la riduzione di quel-le sul “lavoro” sarebbe ipotetico.In secondo luogo, siamo allesolite: invece di pensare a ri-durre le tasse, si suggerisce dispostarle. E non è questa la stra-da da seguire per ridare slancioa un’economia in crisi comequella italiana.

Giorgio Spaziani Testa

La Ue vuole che l’Italia aumenti la patrimoniale sugli immobili La cedolare funziona, lo dice il Governo

La relazione sull’economianon osservata e sull’evasionefiscale e contributiva allegataalla Nadef (Nota di aggiorna-mento al Documento di eco-nomia e finanza), predispostadal Ministero dell’economia eapprovata dal Governo, segnalache la cedolare secca sugli af-fitti abitativi ha determinato –si legge – “un cambiamentonei comportamenti dei con-tribuenti, orientati verso unamaggiore compliance fiscale”,vale a dire l’adempimentospontaneo alle norme fiscali.

Si tratta di una nuova con-ferma della validità di un re-gime tributario essenziale pergarantire l’accesso all’abita-zione di moltissime famiglie.Un Governo che fosse conse-guente estenderebbe la cedo-lare al più presto agli affitticommerciali, come era statoprevisto per i contratti stipulatinel 2019, così da favorire laripresa di un settore che erain grande difficoltà già primadella pandemia e che ora stavivendo un periodo di gravis-sima crisi.

Soluzioni intelligenti per la casa, ventilazione controllata con recupero di calore

Sul mercato sono presenti molteplici tecnologie “green” innovative e utili anche per l’efficienta-mento energetico e non solo. Tra queste segnaliamo i dispositivi di “Ventilazione meccanica control-lata con recupero di calore” della società Prana, utili per risolvere le problematiche legate alla“sindrome da edificio malato”, come la muffa sui muri, l’eccessiva umidità causa di finestre appannatee anche, qualche volta, di problemi di salute. Tali sistemi di ventilazione permettono, infatti, di espel-lere le sostanze nocive contenute nei locali, gli odori, i batteri della muffa, il fumo rendendo salubree migliore l’aria che si respira. L’ambiente viene, così, bonificato dalle sostanze dannose, l’aria internaviene aspirata e espulsa all’esterno ma il calore viene trattenuto mentre viene immessa aria nuovadall’esterno tramite canaline separate.

L’altra tecnologia nuova, sempre della Prana, è rappresentata dalle prime veneziane frangisole efotovoltaiche che generano l’energia dal sole, chiamate “SolarGaps”. In pratica sono delle tapparellefotovoltaiche intelligenti, in grado di seguire automaticamente il sole, producendo energia pulita erinnovabile e al tempo stesso mantenendo fresco l’ambiente in cui vengono installate. Queste tappa-relle, installate esternamente agli edifici ed agli uffici, in estrema sintesi, inseguono automaticamenteil sole, fornendo l’oscuramento attivo ed allo stesso tempo generando abbastanza energia da diminuireil costo delle bollette energetiche.

Senza considerare che i meccanismi oscuranti hanno diritto (nel rispetto di tutte le condizioni previstedalla legge) a specifiche detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico e potrebbero rientrare tra gliinterventi “trainati” in caso di esecuzione congiunta con gli interventi trainanti per il Superbonus del 110%.

È attiva a favore degli iscritti alle Associazioni territoriali di Confedilizia un’apposita convenzionedi sconto con la Prana. Per avere maggiori informazioni e per visionare tutte le convenzioni in atto,si può consultare il sito Internet confederale.

La CON FE DI LI ZIAè for te di oltre

200 sedi ter ri to ria liPer in for ma zio ni su in di riz zie sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

Ricordare quel che è vivo in noi del passato giova a conoscere il presente ed a prepa-rare l’avvenire

Luigi Einaudi, La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana. Bari 1933

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22 novembre2020

Fare Verde OnlusL’associazione “Fare Verde” viene costituita ufficialmente a

Roma nel 1987, mentre le sue prime iniziative vengono realizzatesubito dopo l’incidente di Chernobyl (nell’aprile 1986) e sono de-dicate all’uscita dell’Italia dal nucleare e alla critica del modellodi sviluppo ad alta intensità energetica. Nello stesso anno, AlexLanger, nella prefazione al libro “La politica dei Verdi”, sottoli-nea come i valori del movimento verde siano una sintesi di valorie idealità sia di sinistra che di destra. Langer diventa un puntodi riferimento culturale per “Fare Verde” e per Paolo Colli, fon-datore e vera anima dell’associazione, scomparso prematura-mente il 25 marzo 2005.

La mobilitazione antinucleare di “Fare Verde” continua in vistadello storico referendum, tenutosi l’8 e il 9 novembre dell’87, incui circa l’80% degli elettori italiani si è dichiarato contrario al-l’uso del nucleare come fonte di approvvigionamento energetico.

L’esperienza di “Fare Verde” comincia ad estendersi ad altrecittà: nel 1988-89, “Fare Verde” è presente in 15 località e allargail proprio impegno dalla battaglia antinucleare ad altri temi am-bientali, in particolare i rifiuti.

Nel 1991 si celebra la prima “assemblea nazionale” (che da al-lora in poi si terrà almeno ogni due anni in conventi o ostelli delcentro Italia) e parte il tesseramento nazionale.

Viene individuato nel volontariato per l’ambiente lo strumentocaratterizzante l’associazione, che si basa da sempre esclusiva-mente sul volontariato dei propri aderenti. Cominciano ad ade-rire all’associazione giovani di ogni provenienza politica eculturale accomunati dal principio del volontariato e della criticaal modello di sviluppo “occidentale”.

L’Associazione ha tra i propri scopi: la difesa dell’ambiente edella biodiversità da tutti i degradi; la diffusione di una culturaecologica; la promozione di una società più sobria, impegnata inun consumo responsabile delle risorse della terra, attento ai di-ritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosi-stemi; il sostegno e la divulgazione dei princìpi etici, filosofici eculturali, che riaffermino, nel recupero di una concezione tra-dizionale della vita e del mondo, il senso del sacro, i legami so-lidaristici e comunitari, i valori non materiali dell’uomo, ilrapporto organico ed integrale con la natura; la diffusione diforme di cittadinanza attiva; l’attività di vigilanza per il rispettodelle norme poste a tutela degli ecosistemi.

Ad oggi, “Fare Verde” ha realizzato decine di iniziative nazio-nali di volontariato, campagne di sensibilizzazione, percorsi dieducazione ambientale, proteste e centinaia di azioni locali intutta Italia.

Attualmente è presente in 15 Regioni: Trentino Alto Adige, Veneto,Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio,Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’associazione è presente su Internet www.fareverde.it

ASSOCIAZIONI

MECENATI, BENEFATTORI E FILANTROPICOI SOLDI DI TUTTI…

Roversi Monaco – storicopresidente della Fondazionedi Bologna – mi accolse neltripudio rinascimentale delsalone dei ricevimenti di pa-lazzo Saraceni. Ordinò subitodi servirci i due Garibaldi(metà Bitter Campari e metàspremuta di arancia), eppureaveva già intrapreso l’operadi persuasione, esaltando gliinnumerevoli servigi offertialla città nella veste di mece-nate che ogni presidente difondazione indossa. Ribattereche in assenza di controllo etrasparenza fosse un po’ trop-po facile infilarsi i panni delfilantropo, con in tasca i soldidi tutti, risultò ovviamenteinutile. Giusto il tempo dibere perché l’incontro dovevacontinuare per strada: doveva considerarmi un osso duro e citeneva a mostrarmi il suo ultimo regalo a Bologna. A un centinaiodi passi c’è palazzo Pepoli, un altro dei gioielli della Carisbo, dovestava per inaugurare «Bob e Nico», la grande mostra eventodedicata a Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: 18 sale a tema,installazioni e proiezioni tridimensionali per celebrare la carrieradel premio Oscar e di sua moglie dentro lo schermo virtuale piùbello e incredibile, fra stucchi, volte e affreschi. Niente da dire,ma il punto continuava a essere un altro e la parte dell’osso durola recitava il presidente: come sono decisi i finanziamenti? Qualisono i controlli? E gli obblighi? Perché non dobbiamo saperecosa nasconde la vita di una fondazione? Cosa può nascondersianche dietro a una maestosa mostra d’arte?

E invece l’impresa artistica di «Bob e Nico», indiscutibile,doveva essere sufficiente a spegnere ogni tentativo di discussione.Basta domande: un tempo le banche praticavano la beneficenza,oggi grazie a Dio ci sono le fondazioni che supportano i territori,con i loro presidenti eterni, incontrastabili benefattori. Invecesappiamo che le cose non stanno così, per fortuna, perché se nodavvero torniamo indietro di secoli, trasformando in beneficenzal’erogazione di soldi della collettività.

Alberto Nerazzini (Bologna 4.1.2020) Introduzione a I Signori delle città, Ponte alle Grazie

La patrimoniale sugli immobili è arcaica e regressiva

“Una patrimoniale sarebbe un modo per tassare i ricchi o finirebbeper colpire solo la classe media?

Bisogna avere una visione ampia della tassazione della ricchezza. Latassa sul patrimonio immobiliare, ad esempio, ne è una forma arcaica eregressiva. Colpisce solo gli immobili, che sono una grande frazionedella ricchezza per la classe media e una piccola per i ricchi, il cui patri-monio è in gran parte fatto di attività finanziare e partecipazioni indu-striali. Una tassa sugli immobili colpirebbe soprattutto la classe media”.

L’imposta sul patrimonio immobiliare è una forma “arcaica eregressiva” di tassazione della ricchezza, che colpisce soprattuttola classe media, ha spiegato al Fatto quotidiano l’economista Ga-briel Zucman.

Il problema è che c’è a chi piace colpire la classe media.

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23novembre2020

Aumentare il gettito delle imposte sulla casa?!!Interrogazione a risposta scritta dei seguenti parlamentari della Lega

GUSMEROLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CO-VOLO, GERARDI E TARANTINO. – Al Ministro dell’economia e dellefinanze. – Per sapere – premesso che:

il 15 ottobre 2020 il commissario europeo all’economia, PaoloGentiloni, ha risposto ad una interrogazione dell’europarlamen-tare, onorevole Silvia Sardone (ID), circa le raccomandazionidell’Unione europea pubblicate a seguito della riunione dell’Eco-fin di luglio 2020 (rif. E-004440/2020 alla Commissione, articolo138 del regolamento);

in particolare, è stato chiesto un chiarimento su quanto conte-nuto nell’allegato “Documento di lavoro dei servizi della Commis-sione – Relazione per Paese relativa all’Italia 2020” (cfr. SWD(2020) 511 final) che comprende un’analisi del sistema fiscale ita-liano, nonché le possibili azioni da essa derivanti;

nel predetto documento è dichiarato “Vi è margine per aumen-tare il gettito delle imposte patrimoniali ricorrenti e aggiornare lacorrispondente base imponibile. La riduzione delle imposte ricor-renti sull’abitazione principale nel 2014 ha portato a un calo con-siderevole delle entrate. L’esenzione non è giustificata da motividi efficienza, in quanto le imposte patrimoniali ricorrenti sono unafonte di entrate più favorevole alla crescita rispetto alle impostesul lavoro” (cfr. § - 4.1.3. Fiscalità);

il commissario Gentiloni ha quindi confermato le intenzioni co-munitarie: “L’analisi dimostra che, abolendo l’esenzione dell’Imusull’abitazione principale (con diversi gradi di progressività) e uti-lizzando le entrate supplementari per ridurre la tassazione sul la-voro, determinando ripercussioni positive sulla crescita economica”;

a parere degli interroganti, è incomprensibile – ancorchè ingiu-stificata – una eventuale misura che disponga l’imposizione fiscalesugli immobili, sì da determinare effetti devastanti sull’economiadel Paese -:

se non ritenga urgente e necessario al fine di fugare ogni dubbioed ambiguità, chiarire quali iniziative intenda intraprendere perscongiurare il ripristino dell’Imu sull’abitazione principale (giàabolita nel 2014, oltre che confermare la non tassazione Irpef sem-pre sull’abitazione principale, nonché quale sia l’orientamentocirca la suggerita riforma catastale, così come indicata nelle rac-comandazioni dell’Esecutivo europeo. (4-07181)

Il diritto di proprietà secondo mons. CrepaldiLa ripresa del centralismo statalistico

Tra i princìpi fondamentali della dottrina sociale della Chiesac’è il diritto naturale alla proprietà privata, da sempre presentenel Magistero sociale da Leone XIII fino a Papa Francesco. Preve-dendo sue possibili deformazioni, Leone XIII aveva suggerito diconsiderare i beni come propri per quanto riguarda il possesso,ma come comuni per quanto riguarda il loro uso. Questa distinzioneè di ordine morale ed è propria della persona e della sua creatività.Inoltre deve essere attuata nel rispetto dell’ordine sociale, peresempio passando prima di tutto dalla famiglia e dai corpiintermedi. Quando invece l’uso sociale della proprietà vieneimposto dall’alto di un sistema politico centralistico, quando sipensa di attuarlo mediante un sistema fiscale ingiusto o perfinodi rapina, quando per farlo si costruisce un sistema burocratico ilcui scopo è a propria conservazione e magari a proprio ampliamento,allora il principio del diritto alla proprietà privata viene copertodall’ideologia.

Capita così anche quando esso viene contrapposto al principiodella destinazione universale dei beni, oppure quando vieneinteso come uno strumento nei suoi confronti, privo di unapropria dignità se non come semplice mezzo per realizzare la de-stinazione universale. I due princìpi della proprietà privata edella destinazione universale dei beni vanno intesi come sullostesso piano, oserei dire come due facce di uno stesso principio.È vero che la proprietà privata è la principale via per realizzare ladestinazione universale dei beni, ma ciò non significa che debbaessere intesa solo come uno strumento dalla dignità non originariama derivata. Esso, infatti, è presente perfino nel Decalogo, è unelemento di diritto naturale e rivelato.

Faccio queste osservazioni non per celebrare l’esasperazioneindividualistica della proprietà privata, ma perché ho l’impressioneche l’attuale gestione ideologica della pandemia miri a ridimen-sionare questo principio attraverso due strade apparentementecontrapposte ma oggi combinate insieme. La prima è la ripresadel centralismo statalistico. La debolezza della popolazione,l’allarme sociale spesso indotto e l’isolamento alimentano unbisogno di protezione che offre allo statalismo uno spazio inatteso.

Dalla lectio magistralis di mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di Trieste, alla terza Giornata

della dottrina sociale della Chiesa.

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12.8.2020, pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 6.10.2020, n. 247, è stato incrementato di 160 milioni di euro il “Fondo nazionale per ilsostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”.

Le nuove risorse saranno ripartite tra le Regioni secondo la tabella allegata al decreto anzidetto. Alfine di rendere più agevole l’utilizzo di tali risorse, l’accesso ai contributi è stato ampliato anche aisoggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro,che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino “di aver subito, in ragione dell’emergenzaCOVID-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 ri-spetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronteal pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori”.

Le risorse assegnate alle Regioni possono essere utilizzate, anche in forma coordinata con le risorsedel “Fondo inquilini morosi incolpevoli” e possono pure essere utilizzate per sostenere le iniziative in-traprese dai Comuni e dalle Regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o Fondidi garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più inpossesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi daconcedere in locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 431 del 1998.

OONN LLIINNEEGli organi centrali della Confedilizia

Indirizzi, telefoni e responsabilidel le sedi territoriali Confedilizia

Notizie utili per il proprietario di ca sa

Tabelle per paghe e contributicolf e portieri

Rassegna tematica di giurisprudenzalocatizia e condominiale

Aggiornamento continuosulle decisioni rilevantidegli organi giudiziari

Riscaldamento:gli orari di accensioneComune per Comune

Certificazione qualità immobili

Aste giudiziarie

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SU INTERNETwww.confedilizia.it

L’imposizione immobiliare va vincolata all’effettiva capacità contributiva di ogni soggetto.

Un presupposto fondamentale di un Fisco onesto, che possa pretendere l’onestà.

Informati presso l’Associazione della tua provincia

Elenco Associazioni territoriali: www.confedilizia.it

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24 novembre2020

Presentazione dichiarazioneLa dichiarazione dei red-

diti e la dichiarazione IVAdevono essere presentatenell’anno successivo al pe-riodo di imposta al qualeesse si riferiscono. La datafissata per questo adempi-mento ha subìto modifichenel tempo, a seconda dei bi-sogni di cassa dello Stato edi manovre finanziarie. Perle persone fisiche non obbli-gate alla tenuta delle scrit-ture contabili la data è statain passato fissata al periodotra il 1° maggio e il 30 giu-gno. Per i soggetti IRES lascadenza era prevista all’ul-timo giorno del settimomese successivo a quello dichiusura del periodo di im-posta. Di recente l’obbligo è stato mantenuto con periodicitàannuale mentre il pagamento delle imposte è stato sdoppiatonel versamento di un acconto e nel pagamento di un saldo. Insostanza, occorre ogni anno controllare. Il ritardo nella pre-sentazione della dichiarazione costituisce un illecito punito consanzione amministrativa. Si considerano, però, omesse le di-chiarazioni presentate con un ritardo superiore a novantagiorni e l’accertamento della relativa violazione è effettuatodall’amministrazione d’ufficio. Ai fini di questo accertamento,le dichiarazioni con ritardo superiore ai 90 giorni costituisconocomunque titolo per riscuotere le imposte secondo quanto inesse indicato, quali ammissioni del contribuente a suo dannoe delle quali l’amministrazione può avvantaggiarsi. Il fatto chela dichiarazione è comunque stata presentata, sia pure tardi-vamente, esclude possa ravvisarsi il delitto di omessa dichia-razione.

(da: Bartolini-Savarro, Compendio di diritto tributario, ed. La Tribuna)

UN PO’ DI TRIBUTARIOAncora un blocco sfratti...

FASSINA e FORNARO. – Al Ministro delle infrastrutture e deitrasporti. – Per sapere – premesso che:

il rapporto annuale relativo agli sfratti ha rilevato che nel 2019sono state 48.543 le sentenze di sfratto emesse, per il 90 percento motivate da morosità; 100.595 le richieste di esecuzione;25.930 gli sfratti eseguiti con la forza pubblica;

risultano 650.000 le famiglie collocate nelle graduatorie perlʼaccesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica;

lʼemergenza sanitaria derivata dal Covid ha ulteriormente aggra-vato la precarietà abitativa nelle grandi aree urbane ma anche neimedi/piccoli Comuni. Si calcola che siano almeno 600.000 le fa-miglie che hanno richiesto un contributo affitto, nella maggior partedei casi non ancora percepiti o percepiti con somme insufficienti;

la crisi economica derivante dal Covid ha visto migliaia di famigliecolpite da licenziamenti, riduzioni di reddito a causa di cassa inte-grazione, chiusura delle attività commerciali e artigianali;

in sede di discussione del “DEF 2020 – P.N.R.” è stata appro-vata una risoluzione che, tra lʼaltro, impegnava il Governo a “de-finire un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica acanone sociale, basato sul recupero degli immobili pubblici e pri-vati inutilizzati, senza consumo di suolo, per affrontare concre-tamente i segmenti del disagio abitativo”, come affermato alpunto 8 del programma di Governo;

la Relazione sullʼindividuazione delle priorità nellʼutilizzo del Re-covery Fund, appena approvata con risoluzione dalla Camera,prevede lʼimpegno di risorse del Recovery Fund per un Piano na-zionale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale;

recentemente è stato firmato il decreto attuativo del Piano diInnovazione Urbana che, parzialmente, affronta il disagio abita-tivo attraverso piani di rigenerazione di immobili inutilizzati consinergie pubbliche e private, a canone convenzionato, dotato di853 milioni di euro dal 2020 al 2033;

la proroga degli sfratti non può essere una soluzione,come non possono essere soluzione strutturale i contributi agliaffitti, ma possono avere un senso soltanto in via transitoria perdefinire, con tutti i soggetti interessati (Ministeri competenti, Re-gioni, Anci, Federcasa, Sindacati inquilini, urbanisti), un pianoche aumenti la disponibilità di case popolari -:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario affrontare laprecarietà e la sofferenza abitativa, ulteriormente aggravatadallʼemergenza sanitaria, definendo un piano di edilizia residen-ziale pubblica pluriennale, senza consumo di suolo, basato sulrecupero di immobili in disuso, da promuovere attraverso un ap-posito tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti eda finanziare con quota parte delle risorse derivanti dal RecoveryFund, nonché ricorrendo ai 970 milioni di euro di risorse ex Ge-scal che sembrerebbero ad oggi inutilizzati. (3-01811)

“La proroga degli sfratti non può essere una soluzione”, scrivonoi deputati Stefano Fassina e Federico Fornaro in un’interrogazioneparlamentare. Ma i proprietari stanno subendo dal marzo scorsole drammatiche conseguenze di questo tipo di intervento (per ef-fetto proprio di un emendamento dell’on. Fassina).

TORNIAMO INDIETRO

da: ItaliaOggi, 31.8.’20

As si sten za con trat ti di lo ca zio ne, sem preL’as si sten za del le strut tu re ter ri to ria li del la Con fe di li zia per i con -

trat ti di lo ca zio ne con ti nua co me sem pre. I pro prie ta ri di ca sa so novi va men te in vi ta ti a ri cor rer vi con re go la ri tà, nel lo ro in te res se.

L’as si sten za del la Con fe di li zia e dei sin da ca ti in qui li ni rap pre sen -ta una ga ran zia ri spet to a fu tu re, even tua li di scus sio ni e con tro ver -sie ed eli mi na all’ori gi ne il (co sto so) con ten zio so giu di zia rio.

Leggendo per intero questo notiziarioSIETE INFORMATI

su tutteLE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ E CURIOSITÀ

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25novembre2020

“L’esproprio legalizzato”Impossibile sfrattare gli inquilini morosi da anni anche prima

della pandemia. Trovo questo provvedimento iniquo e ingiustifi-cato, fortemente punitivo per i cittadini onesti che pagano le tasse!Infatti così il cittadino è di fatto espropriato del proprio immobile,in quanto non può rientrarne in possesso, anche quando l’inqui-lino non paga e il giudice ha ordinato lo sfratto. Il mio caso lo di-mostra. Il mio unico appartamento, in via dei Banchi Nuovi, è statoaffittato a un professionista che non paga l’affitto dal febbraio 2019.L’ordine di sfratto esecutivo è del 14 luglio 2019, ma non è statoeseguito perché prima non è stato possibile ottenere la Forza Pub-blica, e quando finalmente è stata ottenuta per il 7 aprile, il prov-vedimento del governo ha sospeso gli sfratti esecutivi, anche seper morosità, addirittura anche se precedente alla pandemia! Maquello che è ancora peggio, e che non solo non incasso l’affitto,ma devo pagare l’Imu e il condominio. A questo si aggiunge cheho 87 anni e devo vivere ospite da mio figlio perché non posso piùpagare un affitto.

Lucio Macchia

Affitti non pagati “con l’ok del giudice”Si rassereni il sig. Macchia. Anche senza pandemie, è sempre

stato difficile per i cittadini rientrare in possesso di un apparta-mento occupato da un inquilino che non paga.

Dopo circa un anno di morosità, in udienza dal giudice civile, ilmio inquilino ha presentato un provvedimento di un giudice pe-nale, già presidente dell’Anm, con cui veniva autorizzato a restarenell’appartamento, avendo subito pratiche di usura, beneficiandopure di un congruo contributo dello Stato per pagarmi (ero citatonel provvedimento) i canoni arretrati e quelli dei prossimi 2 anni.Alla mia richiesta di far fronte ai suoi obblighi, l’inquilino mi ri-spose che i soldi li aveva usati in altro modo. Alla mia contesta-zione il suddetto giudice penale, con l’avallo del Gip, rispose cheper legge non poteva interferire sull’uso della somma in que-stione. Pertanto per circa 3 anni l’inquilino, confortato dalla legge,è rimasto in casa mia senza pagare affitto, condominio e riscalda-mento, questi ultimi rimasti a mio carico, con l’Imu.

Giuseppe Carlizzi

(dal Corriere della Sera del 16.10.2020 e del 18.10.2020)

SFRATTI: BOTTA E RISPOSTA

da: il Giornale, 12.10.’20

da il Giornale, 23.7.’18

AT TEN ZIO NELa Con fe di li ziaha isti tui toil RE GI STRONA ZIO NA LEAM MI NI STRA TO RIIM MO BI LIA RIChi aves se ne ces si tàdi tro va reun Am mi ni stra to renel la pro pria cit tà oin al trepuò chie de reIN FOR MA ZIO NIal laSE GRE TE RIA GE NE RA LE

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26 novembre2020

Le “malattie mentali accorciano la vita”“I malati psichiatrici vivono in media dai 5 ai 17 anni in meno a seconda delle patologie. Una im-

portante mortalità in eccesso colpisce questi pazienti che finiscono spesso per accumulare più pa-tologie. Gli schizofrenici vivono in media 9 anni in meno rispetto alla popolazione generale, lepersone depresse o bipolari, 5 anni. La mortalità è particolarmente forte quando il paziente è vittimaanche di una dipendenza: alcol, tabacco, droghe”.

Così ItaliaOggi, in un articolo del 7.8.’20, nel quale si cita uno studio sull’argomento, pubblicatodalla rivista World Psychiatry, che ha analizzato i dati di salute dell’intera popolazione danese. Daquesti dati, raccolti dall’inizio del 1995 alla fine del 2016, emerge, fra l’altro, che, in Danimarca, ognianno “9 persone su 1000 si sono viste diagnosticare una malattia mentale” e che, “alla fine dei 22anni di osservazione, il 40% dei pazienti psichiatrici identificati presentava almeno due patologiementali”. Lo studio mostra, inoltre, che “è comune che le persone sviluppino diverse malattie neltempo, per esempio, una depressione, poi l’ansia o il contrario”.

Così ItaliaOggi del 7.10.’20.

All’ospedale Humanitas di Bergamo le sofferenze si alleviano anche con l’arte

“L’arte è una cura. Che può guarire, lenire il dolore e dare sollievo. A Bergamo l’ospedale Huma-nitas Gavazzeni e Castelli e la pinacoteca Accademia Carrara hanno lanciato il progetto Opere inparole, con 12 narratori che interpretano alcuni quadri esposti nei reparti. I dipinti sono appesi allepareti della terapia intensiva, del pronto soccorso, della dialisi e del day hospital oncologico. I pa-zienti, per un totale di 852 metri quadrati e 51 opere, possono ammirare le riproduzioni dei capola-vori di Raffaello, Hayez, Canaletto, Pitocchetto e Carpaccio con i podcast di vari autori, tra i qualiTony Laudadio, Michela Murgia e Lella Costa. Accanto a ciascun quadro, sulle pareti o sui libretticonsegnati ai degenti, c’è un qr code che consente di sentire o leggere le interpretazioni (…). Il pro-getto è il proseguimento di un’altra iniziativa, La cura e la bellezza, lanciata nel 2018. Che ora, graziea Opere in parole, trova il suo massimo completamento. I 51 dipinti, riprodotti in maxi formato, (…) sono stati testimoni dell’emergenza legata al Covid-19, che ha visto Bergamo tra le città più colpitedalla pandemia”.

È quanto riporta ItaliaOggi in un articolo del 6.8.’20.

BREVI

“Ecco perché bisognarallegrarsi di una nottepiena di incubi”

“Perfino fare brutti sogniavrebbe un suo perché: lo so-stiene uno studio svizzero se-condo cui sarebbero una sortadi «allenamento» a gestire lepaure della vita reale, perpoter rispondere meglio a si-tuazioni che ci provocano an-sia quando siamo svegli. I ri-cercatori hanno cercato di ca-pire innanzitutto che cosa suc-cede nel cervello mentre sogna(…); il passo successivo è statocercare di capire se essereterrorizzati durante il sonnoabbia ripercussioni di giornoe così Lampros Perogamvros,il ricercatore dell’universitàdi Ginevra che ha coordinatol’indagine, ha dato a pocomeno di cento volontari diaridel sonno da compilare peruna settimana, per annotarele emozioni provate durante isogni e se e quando avesseroavuto esperienze oniriche pau-rose. Poi, dopo averli messiin una risonanza magnetica,ha fatto vedere loro immaginineutre oppure emotivamentenegative e registrato come siattivava il cervello, soprattuttoin aree coinvolte nella gestionedelle emozioni come l’amig-dala, la corteccia prefrontale,l’insula e la corteccia cingolata.«Più a lungo si prova pauranei sogni, meno si attivanoamigdala, insula e cortecciacingolata di fronte a immaginiansiogene (…). «I sogni perciòpotrebbero essere una sortadi allenamento: simuliamo si-tuazioni terrificanti mentredormiamo per prepararci adaffrontare con maggior sanguefreddo i pericoli veri, che in-contriamo da svegli»”.

Così l’inserto Salute del Cor-riere della Sera dell’8.10.’20.

BREVI

CORBEILLE“Scorda lo zaino pieno di

droga in treno e chiama lapolizia per riaverlo”

“Era sceso alla stazione Ti-burtina di Roma, ma aveva di-menticato lo zaino sul treno. Aquel punto un ventisettennesenegalese ha avvisato la poliziaferroviaria. Il bagaglio è statorecuperato a Orte, dove nelfrattempo era arrivato il con-voglio. Ma i poliziotti avevanoaperto la borsa trovando dentromezzo chilo di marijuana e uncentinaio di pasticche di Rivotril,la nuova droga da strada. L’im-migrato è stato denunciato”.

Così La Verità del 3.10.’20.

Firma petizione contro l’ab-bandono dei rifiuti ma dopogetta l’immondizia per strada

“Predica bene e razzola maleun uomo di 59 anni di IsolaCapo Rizzuto (Crotone): è tra ifirmatari di una nota inviata aivigili in cui si lamentava l’ab-bandono dei rifiuti nella con-trada Mazzotta, ma è stato fil-mato mentre getta sacchi di ri-fiuti per la strada. All’uomosono state contestate due vio-lazioni per una multa di 1.100euro complessivi. «Inutile evi-denziare il senso di vergognache ha pervaso il protagonistadi questo incivile gesto», si leggein una nota diffusa dal coman-

dante dei vigili”.È quanto riporta La Verità

del 10.10.’20.

In Cambogia premiato conla medaglia d’oro un topo

“Il suo fiuto infallibile nel-l’individuare le mine antiuomoinesplose e il suo lavoro di ar-tificiere accanto alle forze ar-mate gli hanno fatto guadagnareuna medaglia d’oro per aversalvato vite umane. A insigniredi questa alta onorificenza iltopo gigante Magawa, eroicoratto sminatore, è stata l’orga-nizzazione inglese (…) Pdsa(The People’s Dispensary forSick Animals), fondata nel 1917(…). Magawa è stato decoratoin Cambogia. La medaglia d’orodi Psda è un premio alla carrieradi questo esemplare gigante diratto della savana perché daquando è in attività ha scovato67 mine antiuomo e esplosivivari grazie al suo olfatto sovra-sviluppato”.

Così ItaliaOggi del 15.10.’20.

“Locale di Londra serve caf-fè etiope a 65 sterline in calicidi cristallo”

“In una caffetteria di Londra,Queens of Mayfair, si vende caf-fè a 65 sterline alla tazza, anzial calice di cristallo perché èin questi recipienti che viene

servito. La miscela proviene daun lotto di caffè etiope che havinto il primo posto al concorsonazionale Cup of excellence incui ha totalizzato 91,08 puntisu 95. Questo caffè è in venditain chicchi a un prezzo che puòraggiungere i 2.600 dollari alchilo”.

È quanto scrive La Verità del26.9.’20.

Ufficio anagrafe di Siracusasi perde i dati di un iscritto

“«Non si sa quando e dove ènato»: è la risposta che l’ufficioanagrafe di Siracusa ha dato aun cinquantasettenne che chie-deva il rinnovo della carta diidentità e si ritrova oggi «clan-destino». L’unico documento diidentità oggi in suo possesso èla patente. L’uomo è nato aSidney, in Australia, da genitoridi Palazzolo Acreide (Siracusa).Ha doppia cittadinanza, austra-liana e italiana; ha vissuto primaa Palazzolo Acreide e poi nelcapoluogo, dove è anche regi-strato il suo atto di matrimonioe gli era stata rilasciata la cartad’identità scaduta, che il citta-dino avrebbe voluto rinnovare.All’anagrafe dicono che il pro-blema è sorto con l’informatiz-zazione del servizio nel sistemaunico nazionale”.

Così La Verità del 26.9.’20.

Italia ultima della classe

L’Italia ha il sistema tributariomeno competitivo fra i PaesiOcse (siamo al 36° posto in clas-sifica su 36, subito sotto il Cile).A dirlo è la Tax Foundation,istituto di ricerca sulle politichefiscali con sede in Washingtonattivo dal 1937, nel suo annualerapporto dal titolo InternationalTax Competitiveness Index.

Fra i principali elementi didebolezza rilevati nel rapporto,la nostra “distorsiva” tassazionepatrimoniale.

TASSE

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27novembre2020

BELLITALIA“Alla stazione di Padova ha

chiuso l’ultimo negozio gestitoda italiani”

“Alla stazione di Padova hachiuso l’ultimo negozio gestitoda italiani: è una bottega diabbigliamento che per 42 anniha avuto come titolare CarlaSalvan. Nella piazza della sta-zione tutti gli esercizi commer-ciali sono in mano a stranierie anche questo negozio è statorilevato da un cinese che operanel settore informatico e lo tra-sformerà in un locale di cibocantonese da asporto. «Nonaveva senso tenere aperto inperdita, davanti al degrado cre-scente non avevo altra scelta»,dice Carla Salvan: «La piazzaè un campo di battaglia di spac-ciatori, tossicodipendenti e ba-lordi»”.

(La Verità 29.8.’20)

P.A., dirigenti anzianiDirigenti pubblici, solo il 9%

“ha meno di 45 anni”.(ItaliaOggi 5.10.’20)

In Italia “pressione fiscaleal 48%”

“Se si considerano anche ilsommerso e le attività illegali,la pressione fiscale reale ita-liana nel 2019 schizza al 48,2%.Ben 5,8 punti percentuali al disopra di quella apparente (le-gale) che è pari al 42,4%. Inaumento anche, +0,3 punti ri-spetto al 2018, il peso delletasse sulle famiglie, che sonostate le più colpite dalla crisieconomica: dal 2011, infatti, lapressione fiscale sulle stesse ècresciuta di 1,9 punti, mentrequella complessiva di soli 1,1punti e dal 2013 tale pressioneè rimasta invariata contro uncalo di quella complessiva dicirca un punto percentuale.Questo è la fotografia del si-stema tributario italiano de-scritta nel documento «Analisidella pressione fiscale in Italia,in Europa e nel Mondo» pub-blicato (…) dalla Fondazionenazionale dei commercialisti(Fnc). Una ricerca che eviden-zia una situazione critica dalpunto di vista dell’efficienzadel sistema tributario in cuil’Italia, secondo la classificastilata dal Banca Mondiale, èal 58° posto su 180 Paesi nellaclassifica generale Easy ofdoing business e addirittura

120° in quella Paying Taxes”.(ItaliaOggi 13.10.’20)

“Il sistema fiscale italianoè la maglia nera dell’Ocse”

“Il sistema fiscale italiano èil meno competitivo tra tuttiquelli dei 36 Paesi più indu-strializzati aderenti all’Ocse. Èquanto emerge dall’ultima edi-zione dell’indice internazionalesulla competitività fiscale ela-borato dal centro studi Epicen-ter. «L’Italia offre il sistema fi-scale meno competitivo nel-l’Ocse – si legge nel documento– a causa del pesante caricoamministrativo e del sistemaimpositivo sulle persone: sononecessarie circa 169 ore peradempiere a tutti gli obblighifiscali» che incombono su chiporta avanti attività economi-che. Anche il sistema delle im-poste sui consumi, osserva an-cora lo studio, «rivela lacunepolitiche e di applicazione poi-ché copre solo il 40% dei con-sumi finali». La classifica 2020conferma la posizione asse-gnata all’Italia già nel 2019,quando il nostro Paese era sci-volato dal penultimo posto del2018 all’ultimo della classificaguidata da Estonia, Nuova Ze-landa e Lettonia”.

(Il Sole 24Ore 15.10.’20)

Coop sociale “intascava isoldi per i migranti anche seil centro era disabitato”

“Intascava i fondi per i mi-granti, ma nel centro di acco-glienza non c’era nessuno: perquesto è stato denunciato ilpresidente di una cooperativasociale di Torino (…) per truffaai danni dello Stato e sfrutta-mento del lavoro (…). La coop(…) si era aggiudicata l’appaltoper trasformare un cascinaledell’Alta Langa, in provincia diCuneo, in centro d’accoglienza.Ma la prefettura, durante unsopralluogo, ha trovato la strut-tura vuota e fatiscente. I mi-granti erano stati trasferiti inLiguria e messi a lavorare incantieri edilizi senza contrattoe sottopagati in nero. La coopincassava comunque i rimborsiprevisti dal ministero per ognimigrante, in tutto 317.000 euro”.

(La Verità 26.9.’20)

LA CON FE DI LIZIANON È SOL TA NTO UN SIN DA CA TO

NON È SOL TAN TOUN ’OR GA NIZ ZA ZIO NE DI CA TE GO RIA

NON È SOL TAN TOUN ’AS SO CIA ZIO NE DI CIT TA DI NI

MA È QUE STO TUT T’IN SIE ME

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28 novembre2020

TUTTOCONDOMINIO

Ultimissime di giurisprudenza

Apertura di un varco nelmuro comune

In presenza di un edificiostrutturalmente unico, su cuiinsistono due distinti ed au-tonomi condominii, è illegit-tima l’apertura di un varconel muro divisorio tra questiultimi, volta a collegare localidi proprietà esclusiva del me-desimo soggetto, tra loro at-tigui ma ubicati ciascuno inuno dei due diversi condo-minii, in quanto una simileutilizzazione comporta la ces-sione del godimento di unbene comune, quale è, ai sensidell’art. 1117 cod. civ., il muroperimetrale di delimitazionedel condominio (anche in di-fetto di funzione portante), infavore di una proprietà estra-nea ad esso, con conseguenteimposizione di una servitùper la cui costituzione è ne-cessario il consenso scritto ditutti i condòmini.

Cass. ord. n. 20543 del 29.9.‘20

Condomino apparenteIn materia condominiale,

con riferimento alle azionipromosse dall’amministratoreper la riscossione delle spesecondominiali di competenzadelle singole unità immobi-liari di proprietà esclusiva,sono passivamente legittimatisoltanto i rispettivi proprietarieffettivi di dette unità, e nonanche coloro che possanoapparire tali, a nulla rilevandola reiterazione continuativadi comportamenti propri delcondomino, né sussistendoesigenze di tutela dell’affi-damento di un terzo in buonafede nella relazione tra con-dominio e condomino.

Cass. ord. n. 19992 del 23.9.‘20

Impugnazione di deliberaassembleare

È nulla la clausola di unregolamento di condominioche stabilisca un termine didecadenza di quindici giorniper chiedere all’autorità giu-diziaria l’annullamento delledelibere dell’assemblea, vistoche l’art. 1138 cod. civ. vietache con regolamento condo-miniale siano modificate ledisposizioni relative alle im-pugnazioni delle deliberazio-ni di cui all’art. 1137 cod. civ.

Cass. ord. n. 19714 del 21.9.‘20

L’uso dei beni comuni in am-bito condominiale trova la suaprincipale fonte normativa nel-l’art. 1102 cod. civ. Disposizione– dettata in materia di comunionein genere ma dalla giurispru-denza ritenuta applicabile anchein tema di condominio (cfr., frale altre, Cass. sent. n. 2117del6.4.’82) – che prevede, in parti-colare, che “ciascun partecipepuò servirsi della cosa comune,purché non ne alteri la destina-zione e non impedisca ad altripartecipanti di farne parimentiuso”. Ciò posto, interessa in que-sta sede soffermarsi proprio suquest’ultimo aspetto, cioè sul di-vieto di impedire agli altri com-proprietari di fare parimenti usodella cosa comune.

In dottrina è stato evidenziato,infatti, come il termine “impe-dire” possa intendersi in sensolato (nel senso di diminuire o li-mitare), ovvero stretto (secondoil significato letterale, nel sensodi proibire o rendere impossibile)e come dall’accoglimento del-l’una o dell’altra interpretazionederivino importanti conseguenzesul piano pratico. La prima por-terebbe ad una notevole restri-zione dei poteri del singolo con-domino, vietando l’uso o il godi-mento che semplicemente limitail godimento altrui. La secondapermetterebbe, invece, di au-mentare i poteri del singolo, proi-bendo soltanto il godimento cherende impossibile il pari usodegli altri partecipanti (cfr. R.Triola, Il condominio, Giuffréeditore, 2007, 138).

In un quadro siffatto è im-portante sapere, allora, che lagiurisprudenza ha mostrato datempo di preferire questa se-conda interpretazione.

Secondo la Cassazione, infatti,“la nozione di pari uso della cosacomune cui fa riferimento l’art.1102 cod. civ. non va intesa nelsenso di uso identico e contem-poraneo, dovendo ritenersi con-ferita dalla legge a ciascun par-tecipante alla comunione la facoltàdi trarre dalla cosa comune lapiù intensa utilizzazione, a con-dizione che questa sia compatibilecon i diritti degli altri, essendo irapporti condominiali informatial principio di solidarietà il qualerichiede un costante equilibriofra le esigenze e gli interessi ditutti i partecipanti alla comunione”(sent. n. 1499 del 12.2.’98). Sicché– ha precisato ancora la SupremaCorte in una sentenza successiva– per applicare la regola stabilitadall’art. 1102 cod. civ., occorreaccertare (in base all’esame delladestinazione attuale della cosacomune, nonché delle ragionevoliprospettive offerte dalla sua og-gettiva struttura e destinazionerispetto alle proprietà individualie tenendo conto delle aspettative,

desumibili dall’uso che ciascuncondòmino faccia della cosa stessae della sua proprietà, o dei pro-babili mutamenti) se siano pre-vedibili modificazioni della cosacomune uguali o analoghe daparte degli altri condòmini e sequeste sarebbero pregiudicatedalle modifiche attuate o in viadi attuazione (in tal senso, sent.n. 11268 del 9.11.’98).

Gli stessi concetti sono statiribaditi dalla Cassazione anchein altre occasioni (sent. n. 8808del 30.2.’03 e sent. n. 4617 del27.2.’07). Così come, sulla scortadei principii sopra esposti, la

Cassazione ha ribadito più volteil concetto secondo cui l’usodella cosa comune da parte delsingolo condòmino prescindedal valore della sua quota diproprietà (in tal senso, sent. n.26226 del 7.12.’06).

Si tratta di precisazioni, tuttequeste, che non possono dirsi su-perate con l’entrata in vigore dellalegge di riforma dell’istituto con-dominiale (l. n. 220/’12) e chequindi occorre continuare a tenerein debita considerazione allorché,in un condominio, sorgano di-scussioni legate all’utilizzo di particomuni per fini personali.

Divieto di impedire l’altrui pari uso

da metro, 15.9.’20

Ultimissime di giurisprudenza

Condominio minimoAllorché i partecipanti ad un

condominio siano, da una parte,un proprietario esclusivo diun’unità immobiliare e, da altraparte, due (o più) comproprie-tari pro indiviso di due (o più)unità immobiliari comprese nel-lo stesso edificio, deve ravvisarsi,sotto il profilo dell’elementopersonale, un “condominio mi-nimo” (formato, cioè, da duepartecipanti con diritti di com-proprietà paritari sui beni co-muni), per il quale operano lenorme in tema di organizzazione(ad es., artt. 1120, 1121, 1129,1130, 1131, 1132, 1133, 1135,1136, 1137 e 1138 cod. civ.), especialmente quelle procedi-mentali sul funzionamento del-l’assemblea, pur essendo im-pedito il ricorso al principio dimaggioranza. Ciò significa chel’assemblea si costituisce rego-larmente con la partecipazionedi entrambi i condòmini e deli-bera validamente soltanto condecisione “unanime” di ambe-due gli interessati; ove, invece,non si raggiunga l’unanimità,o perché l’assemblea, in pre-senza di entrambi i condòmini,decida in modo contrastante,oppure perché, alla riunione –benché regolarmente convocata– si presenti uno solo dei parte-cipanti e l’altro resti assente, ènecessario adire l’autorità giu-diziaria, ai sensi degli artt. 1105e 1139 cod. civ.

Cass. ord. n. 15705 del 23.7.‘20

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29novembre2020

TUTTOCONDOMINIO

Sul presupposto che può essereinteresse dei partecipanti al con-dominio migliorare o renderepiù comodo l’utilizzo della strut-tura originaria dell’edificio, l’art.1120 cod. civ. prevede, al primocomma, la possibilità per i con-dòmini di disporre tutte le inno-vazioni dirette al miglioramentoo all’uso più comodo o al maggiorrendimento delle cose comuni,deliberando con la maggioranzadi cui al quinto comma dell’art.1136 cod. civ. Vale a dire con unquorum, in prima e seconda con-vocazione, costituito da un nu-mero di voti che rappresenti lamaggioranza degli intervenuti ealmeno i due terzi del valore del-l’edificio (sempre fermi, natural-mente, i quorum costitutivi dicui al primo e terzo comma delmedesimo art. 1136 cod. civ.).

Lo stesso articolo prosegue,al secondo comma, elencandouna serie di innovazioni che illegislatore ha ritenuto partico-larmente meritevoli di tutela,tanto da poter essere deliberatecon la maggioranza di cui all’art.1136, secondo comma, cod. civ.Con un quorum deliberativo,cioè, più basso (in quanto costi-tuito, in prima e seconda convo-cazione, da un numero di votiche rappresenti la maggioranzadegli intervenuti e almeno lametà del valore dell’edificio) ri-spetto a quello ordinario di cuial primo comma.

Il terzo comma dell’art. 1120,prescrive, poi, che l’amministra-tore convochi l’assemblea entrotrenta giorni dalla richiesta anchedi un solo condòmino interessatoall’adozione delle deliberazioniaventi ad oggetto le innovazioniappena elencate. La richiestadeve contenere l’indicazione delcontenuto specifico e delle mo-dalità di esecuzione degli inter-venti proposti. Ove così non av-venga, l’amministratore dovràinvitare senza indugio il condò-mino proponente a fornire le ne-cessarie integrazioni.

L’ultimo comma della normain parola, infine, vieta le innova-zioni che possano recare pregiu-dizio alla stabilità o alla sicurezzadel fabbricato o che ne alterino ildecoro architettonico o che ren-dano talune parti dell’edificio in-servibili all’uso o al godimentoanche di un solo condòmino.

Tanto precisato, ciò che inte-ressa evidenziare, in questa sede,è che per innovazione – secondola giurisprudenza – non è da in-tendersi qualsiasi modificazionedella cosa comune, ma soltantouna nuova opera che alteri l’en-tità materiale della cosa, nellaforma e nella sostanza, per fa-vorire e aumentare la funzionalitàed il valore dell’edificio in con-dominio (cfr., fra le altre, Cass.

sent. n. 8622 del 29.8.’98).É assente, quindi, dal concetto

di innovazione, il carattere dinecessità che, viceversa, è insitoin quello di intervento manu-tentivo straordinario, che è fi-nalizzato soltanto alla conserva-zione del bene condominiale equindi alla garanzia d’uso e digodimento dello stesso da partedi tutti i condòmini.

In questa prospettiva può con-siderarsi, allora, innovazione l’in-stallazione di un ascensore (cfr.,fra le altre, Cass. sent. n. 1529dell’11.2.’00) ovvero il rifacimentodi un androne realizzato con ma-teriali diversi dai preesistenti enuovi manufatti (Corte App. Mi-lano 9.9.’88). Non può invece ri-tenersi innovazione la chiusuradi un cancello di accesso al sot-tosuolo ove siano collocati i postimacchina riservati ai condòmini(Cass. sent. n. 875 del 3.2.’99) ov-vero la sostituzione di un ascen-sore usurato con uno nuovo (Cass.sent. 4646 16.7.’81) o, ancora, ilrifacimento della facciata di unedificio (Trib. Napoli 26.9.‘87).

Nell’ambito di applicazionedell’art. 1120 cod. civ. non pos-sono, peraltro, farsi rientrare ne-anche le opere dirette alla mo-difica delle destinazioni d’usodelle parti comuni; opere, queste,che, prima della legge di riformadel condominio (l. n. 220/’12),la giurisprudenza considerava

senz’altro riferibili a tale dispo-sizione (cfr., ancora, Cass. sent.n. 8622/’98). Ciò, per via dell’in-troduzione, nel nostro codice ci-vile, dell’art. 1117-ter, il qualeprevede espressamente che, “persoddisfare esigenze di interessecondominiale”, l’assemblea, conun numero di voti che rappre-senti i quattro quinti dei parte-cipanti al condominio e i quattroquinti del valore dell’edificio,possa “modificare la destinazioned’uso delle parti comuni”. È ilcaso, ad esempio, della trasfor-mazione del giardino condomi-niale in parcheggio asfaltato. Perquesto tipo di interventi il citatoart. 1117-ter cod. civ. prevede,dunque, un quorum deliberativospecifico (e più alto) rispetto aquello fissato, in genere, per leinnovazioni (fermi restando, an-che in tal caso, i quorum costi-tutivi di cui all’art. 1136, primoe terzo comma, cod. civ.). Cosìcome, del resto, prevede un par-ticolare meccanismo di infor-mazione per i condòmini e diconvocazione dell’assemblea.

Inutile dire che si tratta di aspetti,quelli che abbiamo in questa sedeevidenziato, di cui occorre ne-cessariamente tenere conto, ovesi voglia evitare il rischio di pos-sibili contenziosi conseguenti adecisioni assunte senza le pre-scritte maggioranze o il rispettodelle previste formalità.

I caratteri dell’innovazione

Furto in condominio e ponteggi - Responsabilità condominio e appaltatoriIl decreto Rilancio (d.l. n. 34/’20, come convertito in legge) – di cui abbiamo trattato, da ultimo, su

queste colonne lo scorso settembre – ha introdotto una serie di misure fiscali per stimolare il settoreedilizio. Se raggiungerà questo scopo, è ipotizzabile che a breve, presso molti edifici condominiali,verranno installati i ponteggi necessari per dar seguito ai lavori deliberati. Ciò, tuttavia, può portareanche a qualche spiacevole inconveniente: ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di furto nell’abita-zione di un condòmino commesso con l’ausilio di tali impalcature. Circostanza che solleva la questionedi un’eventuale responsabilità del condominio al riguardo.

Occorre allora sapere che la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che, in un’ipotesi delgenere, è configurabile tanto “la responsabilità dell’appaltatore ex art. 2043 cod. civ., per omessaordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi”, quanto“la responsabilità del condominio committente, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza ecustodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (cfr., exmultis, Cass. sent. n. 26900 del 19.12.’14 e, più recentemente, Cass. ord. n. 29648 del 12.12.’17).

Appare, quindi, quanto mai opportuno alla luce di questo orientamento (che, richiamando l’art.2051 cod. civ. per responsabilità da cose in custodia, pone, all’evidenza, a carico del condominio unapresunzione di colpa che può essere vinta esclusivamente dalla prova che il danno sia derivato dacaso fortuito) che la compagine condominiale si cauteli nel momento in cui commissioni lavori cheimplichino l’installazione di ponteggi. Ciò che può avvenire attraverso una clausola che permetta dirivalersi sull’appaltatore per eventuali danni di cui possa essere chiamata a rispondere per effetto ditale installazione.

da metro, 22.9.’20

Amministratore revocatoL’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condòmino può disporre la revoca dell’amministratore

(art. 1129, co. 11°, cod. civ.), se non rende il conto della gestione o per gravi irregolarità. L’ammi-nistratore revocato dall’autorità giudiziaria non può essere di nuovo nominato dall’assemblea(stesso art., co. 13°).

CONDOMINIO IN PILLOLE

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30 novembre2020

LA CON FE DI LIZIANON È SOL TA NTO UN SIN DA CA TO

NON È SOL TAN TOUN ’OR GA NIZ ZA ZIO NE DI CA TE GO RIA

NON È SOL TAN TOUN ’AS SO CIA ZIO NE DI CIT TA DI NI

MA È QUE STO TUT T’IN SIE ME

La CONFEDILIZIA è l’organizzazione storica della proprietàimmobiliare. Gli interessati possono avere ogni informazionesulla sua attività, oltre che sui problemi in genere della pro-prietà edilizia, dal mensile Confedilizia notizie e ri volgendosialle sedi territoriali dell’organizzazione (oltre 200), presenti intutti i capoluoghi di provincia e anche nei maggiori centri.Presso le Associazioni aderenti alla Confederazione, i soci pos-sono avere una qualificata e valida assistenza in materia loca-tizia (a cominciare dai calcoli di convenienza o meno per lacedolare secca) e per la stipula e gestione dei contratti di loca-zione sia liberi che con agevolazioni fiscali nonché ogni con-sulenza (tributaria, catastale, condominiale, portierato, colf ebadanti ecc.) e ogni utile servizio (assistenza fiscale CAF, re-gistrazione telematica contrat ti ecc.). Tramite le Associazioniterritoriali (che curano la tenuta dei Registri locali ammini-stratori) gli amministratori condominiali possono iscriversi alRegistro nazionale amministratori della Confedilizia nonchéutilizzare il Servi zio assistenza amministratori. Presso le stesseAssociazioni gli iscritti possono ricorrere al Servizio concilia-zione controversie condominiali e al Servizio con ciliazionecontroversie proprietario/inquilino nonché fruire gratuita-mente del Servizio di visure catastali on-line, anche ipotecarie,e tutelarsi contro il rischio di morosità del proprio inquilinograzie al Servizio Garanzia Affitto, fornito in collaborazione conINTESA SANPAOLO. Attraverso una convenzione con il RINA,la Confedilizia assicura agli iscritti il Servizio certificazionequalità degli immobili. Presso le Associazioni territoriali ogniinformazione sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per idipendenti da proprietari di fabbricati CONFEDILIZIA-CGIL,CISL, UIL e sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per ilavoratori domestici che la Confedilizia stipula tramite l’ade-rente Assindatcolf.

Per informazioni sulle strutture locali della Confedilizia tel. 06.6792532 (r.a.)

CONFEDILIZIA dal 1883, a difesa del proprietario di casa

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www.confedilizia.it - www.confedilizia.eu

da 24Ore, 28.10.’20

TUTTOCONDOMINIO

L’economista e la soluzione più convenienteLa soluzione più conveniente non è sempre quella liberistica

del lasciar fare e del lasciar passare, potendo invece essere, casoper caso, di sorveglianza o diretto esercizio statale o comunale oaltro ancora. Di fronte ai problemi concreti, l’economista non puòessere mai né liberista né interventista, né socialista ad ogni costo.

Luigi Einaudi (dal sito: www.marcocausi.it)

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31novembre2020

TUTTOCONDOMINIO

Il proprietario dell’ultimo piano può aprireun abbaino?

Il condòmino proprietario dell’ultimo pianoha il diritto di aprire a proprie spese un abbainosul tetto condominiale, per far entrare aria eluce nei locali di sua proprietà. A consentirlo è,infatti, l’articolo 1102 del Codice civile, che sta-tuisce che ciascun condòmino può servirsi dellacosa comune, apportando a proprie spese lemodifiche necessarie per il suo miglior godi-mento purché non ne alteri la destinazione enon impedisca agli altri partecipanti di farneparimenti uso secondo il loro diritto. L’applica-zione di tale disposizione non richiede, per-tanto, alcuna autorizzazione preventiva daparte dell’assemblea condominiale.

Il singolo condòmino può agire singolar-mente per la tutela del decoro architettonico?

Le modificazioni apportate da uno dei condò-mini, in violazione del divieto previsto dal rego-lamento di condominio, connotano tali operecome abusive e pregiudizievoli al decoro archi-tettonico dell’edificio e configurano l’interesseprocessuale del singolo condòmino che agiscain giudizio a tutela della cosa comune (in questosenso anche la recente sentenza del TribunaleRoma sez. V, 08/08/2020, n.11487)

Il giudice può sindacare merito ed oppor-tunità delle delibere assembleari?

Ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea deicondòmini può deliberare con riferimento aglioggetti che garantiscano la gestione della cosacomune nel rispetto degli interessi di tutti icondòmini e delle attribuzioni indicate dallalegge (artt. 1117 ter e ss. Cod. civ.). Ne conse-gue che il giudice non può incidere nella valu-tazione dell’opportunità o meno di unadecisione assunta dal consesso dei condòmini,ma può decidere solo in merito alla legittimitàdella delibera.

L’amministratore condominiale può es-sere revocato?

L’amministratore può essere revocato in ognitempo dall’assemblea. Può altresì essere revo-cato dall’autorità giudiziaria su ricorso di cia-scun condòmino, oltre che nel caso previstodall’ultimo comma dell’art. 1131 Cod. civ. (man-cato avviso ai con dòmini di una lite intentatacontro il condominio relativa adun contenuto esorbitante le suefunzioni), se per due anni non hareso il conto della sua gestione,ovvero se vi sono fondati sospettidi gravi irregolarità.

È derogabile il criterio di ri-parto delle spese?

Sono affette da nullità - cheanche il condòmino il qualeabbia espresso il voto favorevolepuò fare valere – le deliberecondominiali con cui a maggio-ranza sono stabiliti o modificatii criteri di ripartizione dellespese comuni in difformità daquanto previsto dall’1123 Cod.civ. o dal regolamento condomi-niale contrattuale, essendo ne-cessario, a pena di radicalenullità, il consenso unanime deicondòmini.

Se il condòmino modifica la destinazioned’uso può sottrarsi all’obbligo di contribuzione?

Il condòmino non può sottrarsi all’obbligo dicontribuire alle spese per la conservazionedelle parti comuni nemmeno modificando ladestinazione d’uso della propria unità immobi-liare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Quali strumenti ha l’amministratore per ilpagamento forzoso delle bollette condomi-niali?

Per la riscossione dei contributi in base allostato di ripartizione approvato dall’assemblea,l’amministratore può attivarsi avanti il compe-tente Tribunale con procedimento monitorio alfine di ottenere un decreto ingiuntivo immedia-tamente esecutivo.

CASI CLINICI DI CONDOMINIO

a cura di Flavio Saltarelli

Apertura abbaino - Tutela decoro architettonico daparte del singolo - Delibere e sindacato del giudice -Revoca amministratore condominiale - Derogabilitàcriterio riparto - Modifica destinazione d’uso e spese- Pagamento forzoso bollette

19

Avviso di convocazione e forma scritta Un aspetto da tenere in debita considerazione con riguardo all’avviso di convocazione dell’assem-

blea di condominio riguarda la forma che tale avviso deve rivestire.L’art. 66 disp. att. cod. civ., nel testo precedente l’entrata in vigore della legge di riforma (l. n.

220/’12), nulla disponeva, infatti, circa la forma dell’avviso di convocazione, limitandosi a prevedereche esso dovesse “essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza”.Ciò aveva portato la giurisprudenza ad escludere che l’avviso in questione dovesse necessariamenterivestire la forma scritta, potendo assolvere allo scopo – secondo i giudici – anche la semplice convo-cazione orale (ferma restando, comunque, la necessità della prova della effettiva conoscenza dell’av-viso da parte dei condòmini: cfr., ex multis, Cass. sent. n. 3231 del 25.5.’84).

Ora, invece, il predetto art. 66, al terzo comma, prevede, in particolare, che l’avviso in questione debbaessere comunicato (almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione)“a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”.

È evidente che la previsione delle indicate modalità di comunicazione comporti, come logica con-seguenza, che l’avviso debba rivestire, adesso, certamente forma scritta, con conseguente esclusionedella possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione.

da il Giornale, 19.10.’20

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32 novembre2020

No ti zia rio men si le fuori commerciodiffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territorialidella Confedilizia

Anno 30Numero 10

Di ret to re re spon sa bi leCOR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio neUf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax 06/6793447Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - Piacenza

StampaTEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunaledi Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampail 3 novembre 2020

Il numero di ottobre 2020è stato postalizzato il 16.10.2020

Proposte ed interrogazioni di nostro interesseModifica all’articolo 625 del codice penale, in materia di circo-

stanze aggravanti del reato di furto in abitazione è il tema di unaproposta di legge del deputato Lacarra (Pd).

Dalla Senatrice Garavini (Iv) proviene un disegno di legge volto amodificare la legge 27.12.’19, n. 160, in materia di esenzione dall’Imu.

L’abrogazione degli articoli 23, 24 e 25 del d.p.r. n. 600/1973, alfine di abolire l’istituto del sostituto d’imposta, è contenuta in unaproposta, a prima firma Bitonci (Lega).

Tra le molteplici interrogazioni rivolte aI Ministro dell’economiasi segnalano:

la sollecitazione proveniente dai deputati Foti, Osnato e Zuc-coni (FdI) per sapere se il Governo intenda prevedere l’estensioneal 31.12.’20 del credito d’imposta per i canoni di locazione com-merciale e degli affitti d’azienda – come richiesto da Confcommer-cio e Confedilizia – in considerazione delle perduranti difficoltàeconomiche in cui versano le imprese del commercio e i proprie-tari di immobili;

l’atto di sindacato ispettivo predisposto dal senatore Dal Mas(FI) con il quale si chiede se l’Esecutivo sia a conoscenza diun’eventuale decisione della Commissione europea in merito aduna raccomandazione sulla reintroduzione dell’Imu sulla primacasa in Italia e, di conseguenza, se vi sia l’intenzione del Governodi procedere in tal senso;

la domanda di un nutrito gruppo di deputati della Lega, primofirmatario Bitonci, per sapere quali iniziative il Governo intendaadottare per colmare il deficit di competitività esistente con gli altriPaesi europei e se non ritenga necessario adottare iniziative perrivedere l’attuale sistema impositivo al fine di ridurre la già gra-vosa e complessiva pressione fiscale a carico di cittadini e imprese.

Sul tema del Superbonus 110% il Ministro dello sviluppo econo-mico ed il Ministro dell’economia e delle finanze vengono inter-rogati dal senatore Dal Mas (FI) per sapere se ritengano che ilcontenuto della circolare 24/E dell’8.8.’20 dell’Agenzia delle en-trate sia coerente con quanto disposto dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e se abbiano intenzione di assumere iniziativeaffinché sia consentito l’accesso alle detrazioni maggiorate ancheper gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità im-mobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente pos-seduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questonumero di Confedilizia notizie(per stimolo di conoscenza ediscussione) sono tratte dal vo-lume SHINING ITALIA La libertàcontro la paura, di MassimilianoLenzi, edito da IL TEMPO.

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li(Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzareper l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT 75%Variazione aprile 2019 - aprile 2020 - 0,1 % - 0,075%Variazione maggio 2019 - maggio 2020 - 0,4 % - 0,300%Variazione giugno 2019 - giugno 2020 - 0,3 % - 0,225%Variazione luglio 2019 - luglio 2020 - 0,4 % - 0,300%Variazione agosto 2019 - agosto 2020 - 0,7 % - 0,525%Variazione settembre 2019 - settembre 2020 - 0,6 % - 0,450%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LEIl dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressionedell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi neavesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimaliLe variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U nio ne Europea” (co-siddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di loca-zione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono le seguenti:VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTATVariazione aprile 2019 - aprile 2020 0,1%Variazione maggio 2019 - maggio 2020 - 0,3%Variazione giugno 2019 - giugno 2020 - 0,4%Variazione luglio 2019 - luglio 2020 0,8%Variazione agosto 2019 - agosto 2020 - 0,5%Variazione settembre 2019 - settembre 2020 - 1%I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioniterritoriali della Confedilizia.

SEGNALAZIONI

Daniele Capezzone, Likecra-zia, Piemme ed., pp. 200

Brillante e documentata analisidella comunicazione politica,prima e sotto la pandemia, conargute polemiche verso tronfimoralizzatori che dominano neimezzi d’informazione (che me-glio sarebbe definire di disin-formazione).

Andrea Pezzi, Io Sono, La navedi Teseo ed., pp. 158

Il volume rappresenta unaspecie di manifesto dell’omoni-ma associazione, che vuol pro-muovere un movimento cultu-rale per agevolare “la realizza-zione dell’essere umano in sensointegrale, come presupposto delbene sociale”.

Arthur Conan Doyle, Il guar-diano del Louvre, Toutcourt ed.,pp. 112

Il racconto fantastico che dàil titolo al volume (in cui sonopresenti altri quattro racconti),scritto dal creatore di SherlockHolmes nel 1890, ha ispiratoun’ampia produzione cinema-tografica sul mito della mummiae dell’antico Egitto.

Luciana Benotto, Sofonisba,La Vita Felice ed., pp. 472

Questo intenso romanzo sto-rico narra la turbinosa giovinezzadella pittrice Sofonisba Anguis-sola, attraverso varie esperienzeche la portano a girare l’Italiacon curiosità, passione e spiritod’avventura, incontrando nonpochi personaggi.

Silvio Danese, La pancia losa, Sonzogno ed., pp. 190

In maniera sobria e chiara sispiega come interpretare i mes-saggi che giungono da stomacoe intestino, col dichiarato scopodi insegnare a vivere meglio,operando anche preventivamen-te per evitare tante malattie ga-strointestinali.

Il Regno di Vittorio EmanueleIII (1900-1946), parte I: Dall’etàgiolittiana al consenso per il re-gime (1900-1937), a cura di AldoA. Mola, BastogiLibri ed., pp.448 con ill.

Frutto d’importanti convegnistorici, questo denso volumeraccoglie relazioni e comunica-zioni di svariati autori, che del-l’età vittorio emanuelina ana-lizzano questioni politiche, mi-litari, economiche, istituzionali,sociali e di altra natura.

Arthur Conan Doyle, La tra-gedia del Korosko, 13 Lab ed.,pp. 276

Viene proposto questo quasisconosciuto romanzo: merito-riamente, va detto, perché, al-l’interno delle avventure patiteda un gruppo di turisti nel de-serto nilotico, molti appunti suislamici ed europei suscitano ri-flessioni per la loro attualità.

Bellitalia è sul sito della ConfediliziaLa rubrica “Bellitalia” – costantemente aggiornata – è presente e

consultabile sul sito Internet confederale (www.confedilizia.it).

I padroni cambianoI padroni, nei tempi, cam-

biano. Possono essere i peg-giori regimi autoritari: violenti,folli, antisemiti. Comunisti,fascisti, nazisti. Può essere lacriminalità, in certe zone d’Ita-lia e del mondo. Ma i padronidella nostra paura di viverepossono anche essere i senti-menti che proviamo. I nostritimori. La paura di morire.

Massimiliano Lenzi