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© Laurus Robuffo 1. L. 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (G.U. 4 giugno 1962, n. 139) ( 1 ). ––––––––––– (1) Si vedano il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e il D.Lgs. 30/12/99, n. 507 (artt. 7 e 8). Art. 1. Sono soggette a vigilanza per la tutela del- la pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffi- ci, ed ispezione e prelievo di campioni negli stabili- menti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distribuzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all’uopo autorizzati ( 1 ). Quando dall’analisi risulti che i prodotti non corri- spondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al vete- rinario provinciale, unendovi il verbale di preleva- mento ed il certificato di analisi. Contemporanea- mente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunicherà all’esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all’autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell’analisi. Analoga comu- nicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il pre- lievo riguardi campioni in confezioni originali ( 2 ). Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamen- to, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l’I- stituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l’a- nalisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteran- no, entro quindici giorni, le denunce all’Autorità giudiziaria ( 3 ). Il medico o veterinario provinciale, qualora si trat- ti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all’Autorità giudiziaria ( 4 ). ––––––––––– (1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 set- tembre-10 ottobre 1990, n. 434, ha dichiarato l’ille- gittimità dell’art. 1, comma secondo, della presente legge, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimen- tari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all’uopo autorizza- to, dia avviso dell’inizio delle operazioni alle perso- ne interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tec- nico, alla esecuzione delle operazioni stesse. (2) Con sentenza 10-17 novembre 1971, n. 179 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del comma terzo dell’art. 1, limitatamente alla parte in cui esclude l’obbligo della comunicazione dell’esito dell’analisi a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato. (3) Con sentenza n. 149 del 27 novembre-3 dicem- bre 1969 la Corte ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo 1 nella parte in cui per la revisio- ne delle analisi esclude l’applicazione degli artt, 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. (4) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 26 feb- braio 1963, n. 441. Art. 2. L’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, non- ché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all’ingrosso, di cui al primo comma, già esi- Alimenti

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––––––––––– (1) Si vedano il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e il D.Lgs. 30/12/99, n. 507 (artt. 7 e 8). © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo 2. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo

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1.

L. 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli artt.242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggisanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,n. 1265: Disciplina igienica della produzionee della vendita delle sostanze alimentari edelle bevande (G.U. 4 giugno 1962, n. 139)(1).–––––––––––

(1) Si vedano il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e ilD.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e il D.Lgs. 30/12/99,n. 507 (artt. 7 e 8).

Art. 1. Sono soggette a vigilanza per la tutela del-la pubblica salute la produzione ed il commerciodelle sostanze destinate alla alimentazione. A tal finel’autorità sanitaria può procedere, in qualunquemomento ed a mezzo dei competenti organi ed uffi-ci, ed ispezione e prelievo di campioni negli stabili-menti ed esercizi pubblici, dove si producano, siconservino in deposito, si smercino o si consuminole predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzidi trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestrodelle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risultinecessario per la tutela della pubblica salute, allaloro distribuzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiutidai laboratori provinciali di igiene e profilassi o daaltri laboratori, all’uopo autorizzati (1).

Quando dall’analisi risulti che i prodotti non corri-spondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo dellaboratorio trasmetterà denuncia al medico o al vete-rinario provinciale, unendovi il verbale di preleva-mento ed il certificato di analisi. Contemporanea-mente a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento comunicherà all’esercente presso cui èstato fatto il prelievo e all’autorità che ha disposto ilprelievo stesso il risultato dell’analisi. Analoga comu-nicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il pre-lievo riguardi campioni in confezioni originali (2).

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento dellacomunicazione, gli interessati potranno presentareal medico o al veterinario provinciale istanza direvisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamen-to, effettuato presso la Tesoreria provinciale, dellasomma che sarà indicata nel regolamento per ognisingola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l’I-stituto superiore di sanità, entro il termine massimodi mesi due. In caso di mancata presentazione neitermini della istanza di revisione, o nel caso che l’a-nalisi di revisione confermi quella di prima istanza,il medico o il veterinario provinciale trasmetteran-no, entro quindici giorni, le denunce all’Autoritàgiudiziaria (3).

Il medico o veterinario provinciale, qualora si trat-ti di frode tossica o comunque dannosa alla salute,trasmetterà immediatamente le denunce all’Autoritàgiudiziaria (4).–––––––––––

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 set-tembre-10 ottobre 1990, n. 434, ha dichiarato l’ille-gittimità dell’art. 1, comma secondo, della presentelegge, nella parte in cui non prevede che, per i casidi analisi su campioni prelevati da sostanze alimen-tari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igienee profilassi, od altro laboratorio all’uopo autorizza-to, dia avviso dell’inizio delle operazioni alle perso-ne interessate, affinché queste possano presenziare,eventualmente con l’assistenza di un consulente tec-nico, alla esecuzione delle operazioni stesse.

(2) Con sentenza 10-17 novembre 1971, n. 179 laCorte cost. ha dichiarato l’illegittimità del commaterzo dell’art. 1, limitatamente alla parte in cuiesclude l’obbligo della comunicazione dell’esitodell’analisi a quei soggetti che in base agli atti dipolizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati direato.

(3) Con sentenza n. 149 del 27 novembre-3 dicem-bre 1969 la Corte ha dichiarato l’illegittimità delpresente articolo 1 nella parte in cui per la revisio-ne delle analisi esclude l’applicazione degli artt,390, 304 bis, ter e quater del codice di procedurapenale.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 26 feb-braio 1963, n. 441.

Art. 2. L’esercizio di stabilimenti, laboratori diproduzione, preparazione e confezionamento, non-ché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, èsubordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionatodall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, siadi impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dairegolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché deidepositi all’ingrosso, di cui al primo comma, già esi-

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stente alla data di entrata in vigore della presentelegge, debbono, nel termine di tre mesi dalla dettadata, richiedere la prescritta autorizzazione sanita-ria, anche nel caso che fossero in possesso di auto-rizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggispeciali.

I contravventori sono puniti con [l’ammenda dalire 300.000 a lire 1.500.000] (1) (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 26 feb-braio 1963, n. 441.

(2) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

L’ammontare della sanzione amministrativa,determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, va da a 258 a a 754.

Art. 3. Le ispezioni ed i prelievi di campioni dicui all’art. 1, sono effettuati da personale sanitario otecnico appositamente incaricato, dipendente dal-l’autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, neilimiti del servizio a cui sono destinate e secondo leattribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agentidi polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richie-dere, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Art. 4. Chiunque produce, prepara, detiene, ven-de o pone in vendita sostanze destinate all’alimenta-zione, materiali e oggetti destinati a venire a contat-to con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratui-tamente alle persone di cui all’art. 3, i campioni ditali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi neilimiti e secondo le modalità stabilite nel regolamen-to (1).

I contravventori sono puniti con [l’ammenda dalire 30.000 a lire 300.000] (2) (3), salvo l’esecuzionecoattiva del prelievo.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 7 del Dlgs. 26maggio 1997, n. 155.

(2) Pena così aumentata ex art. 113 L. n.689/1981.

(3) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

L’ammontare della sanzione amministrativa,determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, è comunque non inferiore aa 258.

Art. 5. È vietato impiegare nella preparazione dialimenti o bevande, vendere, detenere per vendere osomministrare come mercede ai propri dipendenti, ocomunque distribuire per il consumo sostanze ali-mentari:

a) private anche in parte dei propri elementinutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore ocomunque trattate in modo da variarne la composi-zione naturale, salvo quanto disposto da leggi eregolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;c) con cariche microbiche superiori ai limiti che

saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o daordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alte-razione o comunque nocive, ovvero sottoposte alavorazioni o trattamenti diretti a mascherare unpreesistente stato di alterazione;

e) Omissis (1);f) Omissis (2);g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi

natura non autorizzati con decreto del Ministro perla sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, sen-za l’osservanza delle norme prescritte per il loroimpiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti arevisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati inagricoltura per la protezione delle piante e a difesadelle sostanze alimentari immagazzinate, tossici perl’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordi-nanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzatoall’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’in-tervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimotrattamento e la raccolta e, per le sostanze alimenta-ri immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immis-sione al consumo (3) (4).–––––––––––

(1) Soppressa dall’art. 3, L. 26 febbraio 1963, n.441.

(2) Soppressa dall’art. 57, L. 19 febbraio 1992, n.142.

(3) Vedi, anche, l’art. 9, L. 24 novembre 1981, n.689, riportata alla voce Depenalizzazione.

(4) I reati previsti dal presente articolo sono statiesclusi dalla depenalizzazione ex art. 1 D.Lgs. 30dicembre 1999, n. 507. Per le pene accessorie vedianche art. 12 bis della presente legge.

Art. 6. (1) La produzione, il commercio, la vendi-ta delle sostanze di cui alla lettera h) dell’articoloprecedente – fitofarmaci e presidi delle derrate ali-mentari immagazzinate – sono soggetti ad autoriz-zazione del Ministero della sanità, a controllo e aregistrazione come presidi sanitari.

[Sono parimenti soggetti ad autorizzazione delMinistero della sanità, anche se disciplinati da leggispeciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione ela pubblicità degli additivi chimici destinati alla pre-parazione di Sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati osuccedanei di sostanze alimentari.] (2).

Tale disposizione non si applica ai surrogati o suc-cedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il con-trollo del Ministero della sanità per quanto attienealla composizione, all’igienicità e al valore alimen-tare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i con-travventori alle disposizioni del presente articolo e

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dell’articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad unanno o con l’ammenda da lire seicentomila (euro309) a lire sessantamilioni (euro 30.987). Per la vio-lazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h)dell’articolo 5 si applica la pena dell’arresto da tremesi ad un anno o dell’ammenda da lire cinquemilioni (euro 2.582) a lire novanta milioni (euro46.481) (3).

In caso di condanna per frode tossica o comunquedannosa alla salute non si applicano le disposizionidegli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la con-danna importa la pubblicazione della sentenza inuno o più giornali, a diffusione nazionale, designatidal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma del-l’art. 36 del Codice penale (4).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 26 feb-braio 1963, n. 441.

(2) Comma abrogato dal D.P.R. 19 novembre1997, n. 514.

(3) Comma sostituito dall’art. 6 D. Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

(4) I reati previsti dal presente articolo sono statiesclusi dalla depenalizzazione ex art. 1 D. Lgs. 30dicembre 1999 n. 507. Per le pene accessorie vedianche art. 12 bis della presente legge.

Art. 7. Il Ministro per la sanità con proprio decre-to, sentito il Consiglio superiore di sanità, può con-sentire la produzione ed il commercio di sostanzealimentari e bevande che abbiano subito aggiunte osottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l’im-piego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti,antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche leindicazioni che debbono essere riportate sul prodot-to finito.

Art. 8. (1) I prodotti alimentari e le bevande con-fezionate debbono riportare sulla confezione o suetichette appostevi, l’indicazione a caratteri leggibi-li ed indelebili, della denominazione del prodotto,nonché la indicazione del nome o della ragionesociale o del marchio depositato, e la indicazionedella sede dell’impresa produttrice e dello stabili-mento di produzione, con la elencazione degliingredienti in ordine decrescente di quantità presen-te, riferita a peso o volume, secondo le norme chesaranno stabilite nel regolamento di cui all’art. 23,ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l’elenco deiprodotti alimentari o delle bevande confezionati peri quali, oltre alle indicazioni di cui al comma prece-dente, dovrà essere riportata anche la data di confe-zionamento secondo le modalità da stabilirsi nelregolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusidebbono essere posti in vendita con l’indicazione

degli ingredienti, elencati in ordine decrescente diquantità presente riferita a peso o volume, secondole norme che saranno stabilite nel regolamento dicui all’art. 23.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire100.000 a lire 1.000.000 (2) (3).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 26 feb-braio 1963, n. 441.

(2) Vedi, anche, l’art. 38, L. 24 novembre 1981, n.689, riportata alla voce Depenalizzazione.

(3) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

L’ammontare della sanzione amministrativa,determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, va da a 258 a a 516.

Art. 9. Le sostanze, il cui impiego non è Consen-tito nella lavorazione di alimenti e bevande, nonpossono essere detenute nei locali stessi di lavora-zione o comunque in locali che siano in direttacomunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire300.000 a lire 15.000.000 (1) (2) (3).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 6 L. 26 feb-braio 1963, n. 141.

(2) Pena così aumentata ex art. 113 L. 24 novem-bre 1981, n. 689.

(3) Reati depenalizzati ex art. 1 D. Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507. L’ammontare della sanzioneamministrativa, determinato in relazione all’art. 2D.Lgs. 507/99 e convertito in euro, va da a 258 a a7.746.

Art. 10. (1) Il Ministro per la sanità, entro sei mesidalla pubblicazione della presente legge, sentito ilConsiglio superiore di sanità, approva con propriodecreto l’elenco delle materie coloranti che possonoessere impiegate nella colorazione della carta odegli imballaggi destinati ad involgere le sostanzealimentari, nonché degli oggetti d’uso personale edomestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosag-gio negli alimenti, i casi di impiego e le modalitàd’uso.

Il Ministro per la sanità provvederà nello stessomodo ai successivi periodici necessari aggiorna-menti.

Chiunque produce, vende o comunque mette incommercio sostanze alimentari o carta od imballag-gi destinati specificatamente ad involgere le sostan-ze stesse, nonché oggetti d’uso personale e domesti-co, colorati con colori non autorizzati è punito con[l’ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000] (2) (3).–––––––––––

(1) Articolo così modificato dall’art. 7, L. 20 feb-braio 1963, n. 441, e dall’art. 5-7, L. 19 febbraio1992, n. 142.

(2) Cfr. nota (2) sub art. 9.

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(3) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

L’ammontare della sanzione amministrativa,determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, va da a 309 a a 7.746.

Art. 11. È vietato produrre, detenere per il com-mercio, porre in commercio od usare utensili dacucina o da tavola, recipienti o scatole per conserva-re sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro ogget-to destinato a venire a Contatto diretto con sostanzealimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi perl’acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenentepiombo al di sopra dell’1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati,verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 orecon una soluzione all’1 per cento di acido acetico,cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con conte-nuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tut-tavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipien-ti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10per cento, purché le aggraffature da saldare sianorealizzate in modo da garantire la impenetrabilità daparte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizionesi trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodot-to che possano cedere sapori od odori che modifi-chino sfavorevolmente le proprietà organolettiche erendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall’im-ballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per lasanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabili-sce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblica-zione della presente legge le eventuali condizioni,limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai reci-pienti, utensili ed apparecchi che possano venire acontatto diretto con le sostanze alimentari durante laloro lavorazione o preparazione, nonché ai recipien-ti destinati a contenere qualsiasi sostanza d’uso per-sonale, domestico o igienico, che possa essere assor-bita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con [l’ammenda dalire 300.000 a lire 900.000] (1) (2) (3).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 8, L. 26 feb-braio 1963, n. 441. Pena così aumentata ex art. 113L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

L’ammontare della sanzione amministrativa,determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, va da 258 a 4.648.

(3) Per quanto concerne i materiali ed oggettidestinati a venire a contatto con le sostanze alimen-tari, le disposizioni del presente articolo sono statesostituite da quelle del D.P.R. 23 agosto 1982, n.777.

Art. 12. È vietata l’introduzione nel territorio del-la Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all’ali-mentazione non rispondente ai requisiti prescrittidalla presente legge.

I contravventori sono puniti con le pene previstedall’art. 6 se le sostanze sono destinate al commer-cio. Negli altri casi si applica la sanzione ammini-strativa pecuniaria da lire un milione (euro 516) alire sei milioni (euro 3.098) (1).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 6 D. Lgs. 30dicembre 1999, n. 507.

I reati previsti dal presente articolo sono statiesclusi dalla depenalizzazione ex art. 1 D. Lgs.507/99. Per le pene accessorie vedi anche art. 12bis della presente legge.

Art. 12 bis. Nel pronunciare condanna per talunodei reati previsti dagli articoli 5, 6, e 12, il giudice,se il fatto è di particolare gravità e da esso è deriva-to pericolo per la salute, può disporre la chiusuradefinitiva dello stabilimento o dell’esercizio e larevoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’ana-logo provvedimento amministrativo che consentel’esercizio dell’attività. Le medesime pene accesso-rie possono essere applicate se il fatto è commessoda persona già condannata, con sentenza irrevocabi-le, per reato commesso con violazione delle normein materia di produzione, commercio e igiene deglialimenti e delle bevande.

Le pene accessorie previste dal presente articolo siapplicano anche quando i fatti previsti dagli articoli5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi dialtre disposizioni di legge.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 6 D. Lgs. 30 dicembre1999, n. 507.

Art. 13. È vietato offrire in vendita o propagan-dare a mezzo della stampa od in qualsiasi altromodo, sostanze alimentari, adottando denominazio-ni, o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi oattestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,nonché disegni illustrativi tali da sorprendere labuona fede o da indurre in errore gli acquirenti cir-ca la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritivedelle sostanze alimentari stesse o vantando partico-lari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con [l’ammenda dalire 600.000 a lire 15.000.000] (1).

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbal-mente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qual-siasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi

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natura atte ad adulterare e contraffare alimenti ebevande (2) (3).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 10, L. 26 feb-braio 1963, n. 441. Pena così aumentata ex art. 113L. 689/1981.

(2) Vedi, anche l’art. 9, L. 24 novembre 1981, n.689.

(3) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507.

L’ammontare della sanzione amministrativa,determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, va da a 309 a a 7.746.

Art. 14. Il personale addetto alla presentazione,produzione, manipolazione e vendite di sostanze ali-mentari deve essere munito di apposito libretto diidoneità sanitaria rilasciato dall’ufficiale sanitario.Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite medi-che di controllo e ad eventuali speciali misure profi-lattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusionedella vaccinazione antitifica-paratifica (1).

È vietato assumere o mantenere in servizio per laproduzione, preparazione, manipolazione e venditadi sostanze alimentari personale non munito dilibretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primocomma del presente articolo sono puniti con la san-zione amministrativa da lire 50.000 (euro 25) a lire200.000 (euro 103) (1), ed i contravventori alledisposizioni di cui al secondo comma con la sanzio-ne amministrativa da lire 50.000 (euro 25) a lire200.000 (euro 103) (2).

Quest’ultima sanzione amministrativa si applicaaltresì a carico di chi, pur a conoscenza di essereaffetto da manifestazioni di malattia infettiva diffu-siva, continui ad attendere alla preparazione, produ-zione, manipolazione o vendita di sostanze alimen-tari.–––––––––––

(1) Comma da ultimo così modificato dall’art. 10,legge 14 ottobre 1999, n. 362. Si veda in proposito,l’art. 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

(2) Sanzione così fissata dalla L. n. 689/1981, art.38.

Art. 15. Il medico ed il veterinario provinciale,secondo la competenza dei rispettivi uffici, indi-pendentemente dal procedimento penale, possonoordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi enei casi di recidiva o di maggiore gravità anche lachiusura definitiva dello stabilimento o dell’eserci-zio. Del provvedimento devono dare pubblicità amezzo di avviso da apporre all’esterno dello stabi-limento o dell’esercizio stesso per l’intero periododi chiusura, con l’indicazione del motivo del prov-vedimento (1).

Contro il provvedimento del medico o del veteri-nario provinciale è ammesso il ricorso al Ministroper la sanità nel termine di quindici giorni (2).–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 11, L. 26 feb-braio 1963, n. 441.

(2) Vedi anche l’art. 14, L. 26 febbraio 1963, n.441.

Art. 16. L’autorità sanitaria, quando accerti la noci-vità di sostanze di qualsiasi natura destinate all’ali-mentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, ameno che non ritenga di consentirne l’utilizzazioneper scopi diversi dall’alimentazione umana.–––––––––––

Vedi anche gli artt. 7 e 8 D.Lgs. 30 dicembre 1999,n. 507.

Art. 17. I contravventori alle disposizioni conte-nute nel regolamento generale di esecuzione dellapresente legge e ai vari regolamenti speciali sonopuniti con [l’ammenda fino a lire 1.500.000] (1) (2).–––––––––––

(1) Pena così aumentata ex art. 113, L. 689/1981.(2) Reati depenalizzati ex art. 1 D.Lgs. 30 dicem-

bre 1999, n. 507.L’ammontare della sanzione amministrativa,

determinato in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 507/99cit. e convertito in euro, va fino a a 774.

Art. 18. Le disposizioni di cui agli arti. 5, 9, 10,11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contem-plati non costituiscono reato più grave ai sensi dialtre disposizioni.

Art. 19. Le sanzioni previste dalla presente leggenon si applicano al commerciante che vende, pone invendita o comunque distribuisce per il consumo pro-dotti in confezioni originali, qualora la non corrispon-denza alle prescrizioni della legge stessa riguardi irequisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o lecondizioni interne dei recipienti e sempre che il com-merciante non sia a conoscenza della violazione o laconfezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 20. Sono abrogati gli arti. 242, 243, 247, 250e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvatocon regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchéqualsiasi altra disposizione incompatibile con la pre-sente legge.

Art. 21. La determinazione dei metodi ufficiali dianalisi delle sostanze alimentari spetta al Mini-sterodella sanità: a tale scopo è costituita, presso il Mini-stero della sanità una Commissione permanente, dicui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanitàche la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell’agricol-tura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell’industriae del commercio;

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d) un rappresentante del Ministero delle finanze;e) tre rappresentanti dell’Istituto Superiore di

sanità;f) un direttore di sezione chimica di laboratorio

provinciale d’igiene e profilassi;g) un direttore di sezione medico-micrografica di

laboratorio provinciale d’igiene e profilassi;h) un rappresentante del laboratorio chimico cen-

trale delle dogane;i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovrannoessere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell’o-pera di esperti particolarmente competenti nelle sin-gole materie in esame.

Art. 22. Il Ministro per la sanità, entro sei mesidalla pubblicazione della presente legge, sentito ilConsiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suodecreto, l’elenco degli additivi chimici consentitinella preparazione e per la conservazione dellesostanze alimentari, nel quale dovranno essere spe-cificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche,i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli ali-menti, i casi di impiego e le dosi massime d’usodegli stessi (1).

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicheràl’elenco dei metodi ufficiali d’analisi delle sostanzealimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvede-re con successivi decreti ai periodici necessariaggiornamenti.–––––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 12 della leg-ge 26 febbraio 1963, n. 441.

Art. 23. La presente legge entra in vigore il gior-no successivo alla sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

Omissis (1).È concesso il termine massimo di diciotto mesi

dalla data della predetta pubblicazione per lo smal-timento dei prodotti alimentari disciplinati dall’art.8 della legge non confezionati con le norme pre-scritte.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presentelegge il Governo emanerà il regolamento per la suaesecuzione.–––––––––––

(1) Comma soppresso dall’art. 28, L. 26 febbraio1963, n. 441.

2.

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777. Attuazionedella direttiva (CEE) n. 76/893 relativa aimateriali e agli oggetti destinati a venire a

contatto con i prodotti alimentari (G.U. 28ottobre 1982, n. 298). –––––––––––

Le violazioni originariamente previste come reatodal presente decreto sono state trasformate in illeci-ti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre1999, n. 507 ; nell’art. 93 di tale decreto sono indi-cate le autorità competenti ad applicare le sanzioniamministrative per le violazioni depenalizzate.

L’art. 15, D.Lgs. 30 gennaio 2001, n. 94, ha stabi-lito che le disposizioni di cui al presente decreto siapplicano ai materiali utilizzati per contenere i pro-dotti alimentari sottoposti a radiazioni ionizzanti,anche dopo l’effettuazione del trattamento stesso.

Art. 1. Le disposizioni del presente decreto sosti-tuiscono quelle contenute all’art. 11, L. 30 aprile1962, n. 283, modificato dall’art. 8, L. 26 febbraio1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante imateriali ed oggetti destinati a venire a contatto conle sostanze alimentari.

Le norme del presente decreto non si applicano: a) agli impianti fissi che servono per la distribu-

zione dell’acqua; b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti arti-

stici manifestamente non destinati ad uso alimentare; c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli

alimenti da consumare personalmente dall’utilizzatore. Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che

fanno parte degli alimenti e possono essere consu-mati con i medesimi, continuano ad applicarsi ledisposizioni contenute nei decreti ministeriali ema-nati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della leg-ge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 2. È vietato produrre, detenere per vendere,porre in commercio od usare materiali ed oggettiche, allo stato di prodotti finiti, sono destinati avenire a contatto con le sostanze alimentari o conl’acqua destinata al consumo umano, che, per com-posizione o cessione di componenti:

a) rendano nocive le sostanze alimentari o perico-lose alla salute pubblica;

b) possano modificare sfavorevolmente le pro-prietà organolettiche degli alimenti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applica-no anche ai materiali ed oggetti che possano venirea contatto con le sostanze alimentari o con l’acquadurante la lavorazione o preparazione delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i con-travventori alle disposizioni di cui alla lettera a) delprimo comma sono puniti con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (2); i con-travventori alle disposizioni di cui alla lettera b) delprimo comma sono puniti con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 7.746 a euro 46.481 (1) (2). –––––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 25gennaio 1992, n. 108.

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(2) Le violazioni originariamente previste comereato dal presente decreto sono state trasformate inilleciti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507. L’importo della sanzione ammini-strativa è stato così determinato dall’art. 2, comma1, lett. b), D.Lgs. n. 507/99 cit.

Art. 2-bis (1). 1. È vietato produrre, detenere pervendere, porre in commercio o usare materiali eoggetti che allo stato di prodotti finiti siano destina-ti a venire a contatto con le sostanze alimentari o conl’acqua destinata al consumo umano, che siano:

a) di piombo, o di leghe contenenti più del 10 percento di piombo (2);

b) stagnati internamente con stagno contenentepiombo al di sopra dell’1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, ver-niciati o smaltati che, messi a contatto per 24 orecon una soluzione all’1 per cento di acido acetico,cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) costituiti da materiale nella cui composizione sitrovi più di tre centigrammi di arsenico per 100grammi di materiale.

2. Le prescrizioni di composizione e di cessione dicui al comma 1 si applicano fino a quando i mate-riali non vengano diversamente disciplinati con idecreti ministeriali di cui al primo comma dell’arti-colo 3.

3. I contravventori alle disposizioni di cui al com-ma 1 sono puniti con la sanzione amministrativapecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (3). –––––––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 25 gen-naio 1992, n. 108.

(2) Lettera così modificata dall’art. 7, D.Lgs. 26maggio 1997, n. 155.

(3) Le violazioni originariamente previste comereato dal presente decreto sono state trasformate inilleciti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507. L’importo della sanzione ammini-strativa è stato così determinato dall’art. 2, comma1, lett. c), D.Lgs. n. 507/99 cit.

Art. 3. 1. Con decreti del Ministro della sanità,sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indica-ti per i materiali e gli oggetti, destinati a venire acontatto con le sostanze alimentari, di cui all’allega-to I, da soli o in combinazione tra loro, i componen-ti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano,i requisiti di purezza e le prove di cessione alle qua-li i materiali e gli oggetti debbono essere sottopostiper determinare l’idoneità all’uso cui sono destinatinonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni diimpiego sia per i limiti di contaminazione degli ali-menti che per eventuali pericoli risultanti dal contat-to orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di carto-ne, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda sta-

gnata, di ceramica e di banda cromata valgono ledisposizioni contenute nei decreti ministeriali 21marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n.243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consigliosuperiore di sanità, procede all’aggiornamento e allemodifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali ooggetti destinati, da soli, o in combinazione tra loro,a venire a contatto con le sostanze alimentari, indifformità da quando stabilito nei decreti di cui aicommi 1 e 2, è punito per ciò solo con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 7.746 a euro46.481 (1) (2). –––––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 25gennaio 1992, n. 108

(2) Le violazioni originariamente previste comereato dal presente decreto sono state trasformate inilleciti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507. L’importo della sanzione ammini-strativa è stato così determinato dall’art. 2, comma1, lett. b), D.Lgs. n. 507/99 cit.

Art. 4. 1. I materiali e gli oggetti non ancora venu-ti a contatto con i prodotti alimentari, devono ripor-tare, all’atto della loro immissione in commercio, leseguenti indicazioni:

a) la dicitura “per alimenti” ovvero “può venire acontatto con gli alimenti” oppure una menzione spe-cifica circa il loro uso, quale “macchina per caffè”,“bottiglia per vino”, “cucchiaio per minestra” oppu-re il simbolo di cui all’allegato 2;

b) le condizioni particolari che devono essereosservate al momento del loro impiego, qualora taliindicazioni si rendano necessarie;

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o lasede sociale, oppure il marchio depositato, del fab-bricante o del trasformatore o di un venditore stabi-lito nella Comunità (2).

2. Le indicazioni previste al comma 1 devonoessere riportate in modo ben visibile, chiaramenteleggibile ed indelebile:

a) al momento della vendita al consumatore fina-le: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggioppure sulle etichette appostevi oppure sui cartelli-ni, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle imme-diate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indi-cazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possonoessere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, permotivi tecnici di fabbricazione o di commercializza-zione, tali indicazioni non possano essere appostesui materiali e gli oggetti o mediante applicazione dietichetta;

b) nelle fasi di commercializzazione diversa dallavendita al consumatore finale: sui documenti di

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accompagnamento, oppure sulle etichette o sugliimballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stes-si.

3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), nonsono obbligatorie per i materiali e per gli oggettiche, per la loro stessa natura, sono chiaramentedestinati a venire a contatto con i prodotti alimenta-ri.

4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del com-ma 1 sono riservate ai materiali e agli oggetticonformi ai criteri di fabbricazione e di commercia-lizzazione di cui all’articolo 2, primo comma, non-ché a quelli indicati nel comma 2 dell’articolo 3.

5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contat-to con le sostanze alimentari devono essere accom-pagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consuma-tore finale, da una dichiarazione che attesti laconformità alle norme loro applicabili rilasciata dalproduttore.

6. In mancanza della dichiarazione di cui al com-ma 5, la dichiarazione di conformità deve essererilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.

7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del com-ma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno chel’informazione dell’acquirente non sia altrimentigarantita.

8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono esse-re riportate, oltre che in lingua italiana, anche inaltre lingue.

8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e aglioggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosarigenerata quando sono manifestamente destinati avenire a contatto con i prodotti alimentari (3).

9. I contravventori alle disposizioni di cui al pre-sente articolo sono puniti con la sanzione ammini-strativa pecuniaria del pagamento di una somma daeuro 1.549 a euro 7.746 (1). –––––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 25gennaio 1992, n. 108.

(2) Lettera così sostituita dall’art. 44, L. 22 feb-braio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunitàeuropee.

(3) Comma aggiunto dall’art. 48, L. n. 146/1994cit.

Art. 5. Il Ministro della sanità, sentita la commis-sione prevista dall’art. 21, L. 30 aprile 1962, n. 283,determina, con propri decreti, i metodi ufficiali dianalisi dei materiali ed oggetti di cui al presentedecreto nonché particolari metodiche relative al pre-lievo dei campioni.

Art. 5-bis. 1. L’utilizzazione in sede industriale ocommerciale dei materiali e degli oggetti destinati avenire a contatto con le sostanze alimentari è subor-dinata all’accertamento della loro conformità allenorme del presente decreto nonché della idoneitàtecnologica allo scopo cui sono destinati.

2. L’impresa deve essere fornita della dichiara-zione di conformità di cui all’art. 4, commi 5 e 6,ed essere sempre in grado di consentire ai compe-tenti organi di controllo di identificare il fornitoreo il produttore dei materiali o degli oggetti impie-gati.

3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2sono puniti con la sanzione amministrativa pecunia-ria del pagamento di una somma da euro 2.582 aeuro 7.746. –––––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 25 gennaio1992, n. 108.

Art. 5-ter. 1. Con decreto del Ministro dellasanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, puòessere autorizzato nel territorio italiano l’uso di unasostanza non prevista negli elenchi positivi dellesostanze autorizzate dalle Comunità europee, a con-dizione che sia accertato che, in condizioni di impie-go normale e prevedibile, i materiali e gli oggettifabbricati con la sostanza medesima non cedano aiprodotti alimentari costituenti in quantità tale darappresentare un pericolo per la salute umana o dacomportare una modifica inaccettabile della compo-sizione dei prodotti alimentari o una alterazione deiloro caratteri organolettici.

2. L’autorizzazione ha durata biennale. 3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la

sostanza autorizzata ai sensi del comma 1 si appli-cano le disposizioni del presente decreto in materiadi controlli e di etichettatura. I materiali e gli ogget-ti così fabbricati non ancora venuti a contatto con iprodotti alimentari devono altresì riportare, all’attodella loro immissione in commercio, le indicazionispecifiche prescritte nell’autorizzazione.

4. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalladata di decorrenza, comunica agli altri Stati mem-bri e alla Commissione delle Comunità europee iltesto di ogni autorizzazione rilasciata, e può chie-dere, prima della scadenza del biennio di validitàdell’autorizzazione, alla Commissione delleComunità europee la iscrizione della sostanzamedesima nell’elenco di quelle di cui è consentitol’impiego. –––––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 25 gennaio1992, n. 108.

Art. 6. Fermo restando il divieto di cui al prece-dente articolo 2, la produzione di materiali ed ogget-ti destinati all’esportazione con caratteristichedifformi da quelle stabilite con i decreti ministerialidi cui all’articolo 3 è subordinata all’obbligo dellacomunicazione preventiva all’autorità sanitariacompetente in base agli ordinamenti regionali.

I contravventori dell’obbligo previsto dal prece-dente comma sono puniti con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.

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Art. 7. Per l’adeguamento ai nuovi oneri di eti-chettatura previsti nei decreti del Ministro dellasanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981, cui devo-no uniformarsi tutti i materiali e gli oggetti destina-ti a venire a contatto con gli alimenti, sono concessisei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto.

Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3.

D.L. 18 giugno 1986, n. 282, conv. in L. 7 ago-sto 1986, n. 462 (in Gazz. Uff., 11 agosto1986, n. 185). Misure urgenti in materia diprevenzione e repressione delle sofisticazio-ni alimentari (1) (2).–––––––––––––

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presen-te provvedimento la nomenclatura dei Ministri e deiMinisteri è stata aggiornata sulla base degli accor-pamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimianni.

(2) A decorrere dalla data di nomina del primogoverno costituito a seguito delle prime elezionipolitiche successive all’entrata in vigore del d.lgs.30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasforma-te in uffici territoriali del governo; il prefetto prepo-sto a tale ufficio nel capoluogo della regione assu-me anche le funzioni di commissario del governo(art. 11, D.Lgs. 300/1999, cit.).

PREAMBOLO

(Omissis).

Art. 1. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Aggiunge l’articolo 446 e modifica l’art. 448,c.p.

Art. 2. 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopro-pilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescrittaper i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburiparaffinici, olefinici e naftenici, così come previstodal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n.786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n.688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono sta-bilite le norme per il controllo della produzione, deldeposito, della circolazione e dell’impiego dei pro-dotti di cui al comma 1.

2 bis. Sono escluse dalla normativa di cui all’arti-colo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1º ago-

sto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l’alcoolmetilico per i soli processi di saldatura (1).

2 ter. Con decreto del Ministro delle finanze, pre-vio parere del Ministro dell’industria, del commer-cio e dell’artigianato, sono stabiliti le categorie diaziende che beneficiano dell’esenzione di cui alcomma 2-bis e i quantitativi, comunque non supe-riori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per lenormali attività produttive (1).

3. (Omissis) (2). 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i

trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni direclusione. Le stesse pene si applicano al responsa-bile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3senza il documento di accompagnamento prescritto,o con documento falso, alterato o contenente falseindicazioni. –––––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 29 novembre1995, n. 516.

(2) Comma abrogato dall’art. 49, L. 22 febbraio1994, n. 146.

Art. 3. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Le disposizioni contenute nel presente articolohanno perduto il loro vigore legislativo.

Art. 4. 1. Indipendentemente dal procedimentopenale, nel caso in cui le analisi di prima istanzaaccertino la pericolosità per la salute pubblica di ali-menti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenticautelari necessari per la tutela della salute pubblica.A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti perimpedire la prosecuzione della produzione o delcommercio degli alimenti o bevande risultati perico-losi e può anche ordinare la chiusura temporaneadello stabilimento o dell’esercizio commerciale cheli hanno prodotti o posti in commercio. Qualora sitratti di stabilimenti con produzioni diversificate odi esercizi commerciali con reparti autonomi, ilprovvedimento cautelare della chiusura temporaneapuò essere limitato alle linee di produzione o aireparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L’ordinanza cautelare è adottata entro 24 oredalla ricezione del referto dal responsabile del labo-ratorio che ha effettuato le analisi, con effetto finoall’esito delle analisi di revisione dei campioni pre-levati e comunque per un periodo non superiore asei mesi. Ove l’interessato non chieda la revisionedelle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco.La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindacodirettamente al responsabile di un laboratorio abili-tato per legge ad effettuare analisi di revisione.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolo-sità degli alimenti o bevande, l’ordinanza cautelaredeve essere revocata entro cinque giorni dal ricevi-mento del referto analitico.

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4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti laesistenza di un pericolo per la salute pubblica, taleda giustificare la cessazione dell’attività produttivao commerciale della ditta in questione, il sindacoordina nel termine di giorni dieci la chiusura defini-tiva dello stabilimento o dell’esercizio o dei repartidi produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimentiprevisti dai precedenti commi sono adottati, in viasostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che han-no rilevato l’infrazione ne danno comunicazioneanche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stes-so l’esito delle analisi di prima istanza e di revisio-ne.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notiziaal pubblico, nonché all’autorità di Governo e allaregione per ogni ulteriore misura a tutela della salu-te pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hannorilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospende-re o revocare le medesime nei casi previsti dallalegislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, oveil sindaco non provveda, il prefetto esercita il suopotere sostitutivo.

Art. 5. [1. Quando, a seguito del procedimentoprevisto dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n.283, l’autorità che esercita la vigilanza sanitaria tra-smette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisa-bili estremi di reato dai quali derivi pericolo per lasalute pubblica, l’autorità giudiziaria procede conrito direttissimo a norma dell’articolo 502 e seguen-ti del codice di procedura penale] (1). –––––––––––––

(1) Disposizione da ritenersi abrogata in virtù del-l’art. 233, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 6. 1. I Ministri della sanità e delle politicheagricole e forestali, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, definisconoun programma sistematico di interventi miranti allapiù efficace lotta contro le frodi e le sofisticazionidegli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordina-mento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra levarie amministrazioni incaricate della prevenzione edella repressione delle frodi e delle sofisticazionialimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere ammini-strativo al fine di combattere le frodi e le sofistica-zioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigentidisposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggior-nato annualmente con le stesse modalità ivi indica-te, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio infor-mativo sanitario di cui all’articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predet-ti Ministri, nell’ambito delle rispettive competenze,impartiscono le direttive necessarie ai competentiservizi centrali e periferici di vigilanza e di repres-sione. Per il Servizio sanitario nazionale si applical’articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento eBolzano istituiscono comitati di coordinamento perla prevenzione e la repressione delle frodi e dellesofisticazioni nella lavorazione e nel commercio deiprodotti alimentari.

6. I Ministri della sanità e delle politiche agricolee forestali riuniscono i presidenti dei comitati di cuial comma 5 per la determinazione degli indirizzi edil raccordo tra l’attività a livello regionale ed il pro-gramma indicato al comma 1.

7. L’Ispettorato centrale repressione frodi e inuclei antisofisticazione dell’Arma dei Carabinierioperano, in concorso, con i nuclei di polizia tributa-ria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpoforestale dello Stato, con la Polizia di Stato e conl’Arma dei Carabinieri.

8. [In situazioni di emergenza, al coordinamentooperativo dell’Ispettorato, dei nuclei e dei Corpianzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministe-ro della sanità e delle altre amministrazioni interes-sate e degli organi del Servizio sanitario nazionalesovrintende, in campo nazionale, un organo desi-gnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro delle politiche agricole e fore-stali e del Ministro della sanità, di intesa con gli altriMinistri interessati] (1).

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cuial comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza,dal prefetto. –––––––––––––

(1) Comma abrogato, limitatamente all’organizza-zione del Servizio ispettivo centrale, dall’art. 10,D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

Art. 7. 1. È istituita l’anagrafe vitivinicola su baseregionale destinata a raccogliere per ciascuna delleimprese che producono, detengono, elaborano ecommercializzano uve, mosti, mosti concentrati,vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivatidi cui al decreto del Presidente della Repubblica 12febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettiveattività.

2. È istituito presso il Ministero delle politicheagricole e forestali, nell’ambito del proprio sistemainformativo, un centro di raccolta ed elaborazioneinformatizzata dei dati dell’anagrafe vitivinicola dicui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con ilcatasto viticolo realizzato dal Ministero delle politi-che agricole e forestali in conformità con la norma-tiva comunitaria.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agri-cole e forestali sono disciplinate le caratteristiche ele modalità di funzionamento dell’anagrafe vitivi-

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nicola di cui al comma 1 e del centro di cui al com-ma 2.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agrico-le e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni rela-tivamente alle bollette di accompagnamento previ-ste dall’articolo 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162, con particolare riguardo ai dati in esse conte-nuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delleloro parti, in modo da garantire che le bollette stes-se non restino nella esclusiva disponibilità del ven-ditore, speditore, trasportatore e acquirente dellesingole partite di vino.

Art. 8. 1. Per una compiuta e articolata conoscen-za dell’andamento del fenomeno delle frodi e dellesofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è isti-tuito presso il Servizio informativo sanitario (SIS)del Ministero della sanità un centro di raccolta infor-matizzata dei risultati delle analisi effettuate dailaboratori dell’Ispettorato centrale repressione frodi,dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, daquelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dailaboratori chimici merceologici delle camere dicommercio e dai laboratori di seconda istanza per larevisione delle analisi. Il centro raccoglie anche leinformazioni sulle risultanze delle indagini di setto-re effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dainuclei antisofisticazione dell’Arma dei Carabinieri,dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo dellaguardia di finanza e dagli organi dell’Amministra-zione finanziaria operanti nei posti di confine e didogana interna. I dati elaborati dal Servizio infor-mativo sanitario sono immediatamente comunicatialle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da ema-nare ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, sono fissate lemodalità per la trasmissione periodica dei dati indi-cati al comma 1 da parte delle regioni e delle unitàsanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei datisono fissati ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dellalegge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L’Ispettorato centrale repressioni frodi e gli altriorgani competenti hanno titolo a ottenere dal centroi dati di cui al comma 1.

4. Presso il Ministero della sanità è istituito l’elen-co pubblico delle ditte commerciali e dei produttoriche abbiano riportato condanne con sentenza passa-ta in giudicato per reati di frode e di sofisticazionealimentare. Il Ministro della sanità ne cura annual-mente la pubblicazione, con riferimento alle con-danne intervenute nell’anno precedente, nella Gaz-zetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffu-sione nazionale.

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessiannualmente al Parlamento.

Art. 8 bis. (Omissis) (1).–––––––––––––

(1) Aggiunge l’art. 109-bis al D.P.R. 12 febbraio1965, n. 162.

Art. 8 ter. 1. Per il vino diverso da quelli a DOCe a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente,con etichetta, il nome delle uve usate per la vinifica-zione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestalistabilisce, con proprio decreto, le norme relative alleindicazioni di cui al comma 1.

Art. 9. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce l’art. 74, D.P.R. 12 febbraio 1965,n. 162.

Art. 9 bis. 1. La preparazione dei vini che hannobisogno di stabilizzazione in relazione al loro conte-nuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle dit-te o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dellepolitiche agricole e forestali.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al com-ma 1 le cantine o ditte devono essere fornite diimpianti di stabilizzazione con potenzialità adegua-ta alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agrico-le e forestali vengono identificati i prodotti la cuipreparazione è sottoposta all’autorizzazione di cui alcomma 1.

4. L’obbligo dell’autorizzazione decorre dopo 24mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

Art. 9 ter. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce l’art. 76, D.P.R. 12 febbraio 1965,n. 162.

Art. 10. 1. Presso il Ministero delle politiche agri-cole e forestali è istituito un Ispettorato centralerepressione frodi per l’esercizio delle funzioni ine-renti alla prevenzione e repressione delle infrazioninella preparazione e nel commercio dei prodottiagroalimentari e delle sostanze di uso agrario o fore-stale, al controllo di qualità alle frontiere ed, ingenere, al controllo nei settori di competenza delMinistero stesso, ivi compresi i controlli sulla distri-buzione commerciale non espressamente affidatidalla legge ad altri organismi.

2. L’Ispettorato centrale si articola perifericamentein uffici a livello interregionale, regionale ed inter-provinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agrico-le e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, neilimiti della dotazione organica delle singole carrieredi cui alla allegata tabella A, è determinato il nume-ro degli addetti all’Ispettorato centrale ed agli ufficiinterregionali, regionali ed interprovinciali, con la

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specificazione delle relative qualifiche funzionali, esono stabilite le sedi e le circoscrizioni territorialidegli anzidetti uffici periferici (1).

4. Per l’esercizio delle funzioni previste dal pre-sente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B eC dell’allegata tabella A è dotato di contrassegno diStato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie.Con decreto del Ministro delle politiche agricole eforestali, da emanarsi di concerto con il Ministrodell’interno, saranno stabilite le caratteristiche didetto contrassegno (2).

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal persona-le di cui al comma 4 è applicata la sanzione ammi-nistrativa da L. 300.000 (euro 154) a L. 1.000.000(euro 516).–––––––––––––

(1) Vedi il D.M. 23 ottobre 1986. (2) Vedi il D.M. 16 ottobre 1986.

Art. 11. 1. Per le analisi di sua competenza l’I-spettorato centrale repressioni frodi si avvale anchedegli istituti di ricerca e di sperimentazione agrariadisciplinati dal decreto del Presidente della Repub-blica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della col-laborazione tecnico scientifica di istituti universitarie di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si sti-pulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione l’I-spettorato centrale repressione frodi si avvale dilaboratori specializzati per materia, individuati condecreto del Ministro delle politiche agricole e fore-stali tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricer-ca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1(1).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agrico-le e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, neilimiti della dotazione organica complessiva dellesingole carriere di cui alla allegata tabella B, è deter-minato, e all’occorrenza variato, il numero degliaddetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimenta-zione agraria, con la specificazione delle relativequalifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dellepolitiche agricole e forestali e degli istituti di ricer-ca e di sperimentazione agraria sono modificatisecondo le allegate tabelle A e B.

5. L’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragionedi anno. La quota relativa all’anno 1986 è valutata inlire 9.240 milioni. –––––––––––––

(1) Vedi il D.M. 18 luglio 1986.

Art. 12. 1. Per la copertura dei posti disponibilinelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all’alle-gata tabella A, compresi quelli portati in aumentodal presente decreto, il Ministero delle politicheagricole e forestali può indire concorsi speciali,

anche in deroga all’articolo 27 della legge 18 marzo1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 1970, n. 1077.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo diri-gente alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto sono conferitimediante concorso speciale per esami. Si applicanole disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 10luglio 1984, n. 301.

3. L’esame di concorso per l’accesso alla carrieradirettiva si svolge secondo le modalità previste del-l’articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto1975, n. 397.

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere diconcetto ed esecutiva è regolato in base alle disposi-zioni contenute nell’articolo 6 della legge 4 agosto1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al«Ministro per le finanze» con quello al «Ministrodelle politiche agricole e forestali».

5. Il Ministro delle politiche agricole e forestalipuò affidare, con le modalità di cui all’articolo 15della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società aprevalente partecipazione statale anche indirettal’incarico dell’esecuzione di quanto previsto al com-ma 4 relativamente all’acquisizione dei servizi spe-cialistici e di automazione connessi con l’espleta-mento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampadei questionari e le operazioni elettroniche relativealla valutazione degli elaborati devono essere effet-tuate sotto la diretta sorveglianza della commissioneesaminatrice con l’ausilio del Corpo forestale delloStato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo siapplicano anche per la copertura dei posti vacantinelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti diricerca e sperimentazione agraria di cui all’allegatatabella B.

Art. 13. 1. Sono raddoppiati gli importi delle san-zioni pecuniarie comminate dal decreto del Presi-dente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, esuccessive modificazioni e integrazioni.

Art. 14. 1. È autorizzata la spesa di lire 10.000milioni per una campagna straordinaria di educazio-ne alimentare e di informazione dei consumatoripromossa dal Ministero della sanità e gestita tramitele strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvol-gendo anche le associazioni di produttori e consu-matori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni peruna campagna straordinaria di informazione alimen-tare in materia di consumo del vino, per finanziareprogetti finalizzati di penetrazione sul mercato inter-no ed all’estero, promossa dal Ministero delle politi-che agricole e forestali ed attuata mediante conven-zioni con l’Istituto nazionale per il commercio este-ro (ICE) e con gli organismi nazionali del settore.

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Art. 15. 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, su richiesta delMinistero delle politiche agricole e forestali, rim-borsa, agli Stati di appartenenza degli importatori divino risultato alle analisi adulterato con etilico, ilcosto del ritiro dal mercato di tale prodotto per la suadistillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell’al-cole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 loStato italiano si rivale sui responsabili.

3. L’onere derivante dall’applicazione del presentearticolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa cari-co alle disponibilità del conto corrente istituito pres-so la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della leg-ge 3 ottobre 1977, n. 863 per il finanziamento deiregolamenti comunitari in relazione all’articolo 189del trattato di Roma.

Art. 16. 1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano provvedono a potenziare ladotazione strumentale dei laboratori dei servizi diigiene pubblica e dei servizi di veterinaria delleunità sanitarie locali, nonché dei laboratori degliistituti zooprofilattici sperimentali, in relazione allapopolazione, alla esistenza e consistenza di impresedi produzione e lavorazione di alimenti e bevande,alla rete di distribuzione e somministrazione deglistessi prodotti e all’entità dei fattori di inquinamen-to ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi del-le unità sanitarie locali sono inviati direttamente ailaboratori individuati ai sensi del comma 1, secondole indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimifissate.

3. L’Istituto superiore di sanità indica ai laboratoridi cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi,ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stes-si la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti disanità pubblica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su propo-sta dell’Istituto superiore di sanità, sono fissati irequisiti di strutturazione, dotazione strumentale equalificazione funzionale del personale, anche infunzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizioispettivo centrale e può richiedere ai laboratori giàdi igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici spe-rimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterina-ria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelie-vi e analisi di speciale interesse. I laboratori forni-scono altresì ogni notizia in ordine a situazioni diparticolare rilievo sanitario. Delle richieste ai labo-ratori e servizi viene data comunicazione, per cono-scenza, al presidente dell’unità sanitaria locale com-petente. Il maggiore onere derivante dalle esigenzedi funzionamento del servizio ispettivo centrale èvalutato in lire 150 milioni per l’anno 1986 ed in lire300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione

strumentale prevista dal presente articolo è autoriz-zata, per l’anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Alrelativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi,mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-to iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsionedel Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1986,all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento«Ristrutturazione dell’Amministrazione finanziaria»e, quanto a lire 30 miliardi, all’uopo destinando quo-ta parte dell’autorizzazione di spesa, per il medesimoanno 1986, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b),della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 17. 1. Per l’espletamento delle funzioni di cuiall’articolo 16, comma 5, le dotazioni organiche deiposti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,e successive modificazioni ed integrazioni, nonchéle dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere diret-tive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni edintegrazioni, sono aumentate secondo le allegatetabelle C e D.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo diri-gente alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto sono conferiti neimodi previsti dall’articolo 12, comma 2.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle quali-fiche iniziali degli organici del Ministero della sanità,il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con lemodalità di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 4.

4. Le nuove procedure concorsuali possono appli-carsi anche ai concorsi banditi, le cui prove nonsono iniziate alla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espleta-ti ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in derogaal divieto di cui all’articolo 6 della legge 28 febbraio1986, n. 41.

6. L’onere derivante dall’attuazione del presentearticolo e valutato in lire 1.200 milioni in ragioned’anno. Per l’anno 1986 l’onere resta determinato inlire 600 milioni.

Art. 18. 1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo16 le regioni e le province autonome di Trento eBolzano, nel rispetto dell’articolo 80 della legge 23dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l’auto-nomia delle regioni a statuto speciale, anche a stral-cio dei propri piani regionali o provinciali, provve-dono altresì:

a) all’adeguamento dell’organico del personalenecessario alla funzionalità dei laboratori di cuiall’articolo 16, anche in deroga ai divieti di cuiall’articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,utilizzando in via prioritaria il personale di cuiall’articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre1985, n. 595;

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b) alla ricognizione della consistenza degli orga-nici del personale preposto alla vigilanza e al con-trollo di cui all’articolo 14, terzo comma, lettere b),o) e p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all’e-ventuale adeguamento degli stessi in relazione aiparametri di cui all’articolo 16, comma 1, del pre-sente decreto;

c) all’aggiornamento professionale, in via priori-taria, del personale di cui alle lettere a) e b), secon-do le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 deldecreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre1979, n. 761.

2. All’onere derivante dall’applicazione del pre-sente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l’anno1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni1987 e 1988, si provvede all’uopo destinando quotaparte delle autorizzazioni di spesa, per gli annimedesimi, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a),della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell’articolo 16 ed alcomma 2 del presente articolo sono ripartiti condestinazione vincolata dal CIPE alle regioni e pro-vince autonome, sulla base delle esigenze accertateper ogni regione dal Ministero della sanità entrocentoventi giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto.

Art. 19. 1. Il contingente dei nuclei antisofistica-zioni dell’Arma dei carabinieri operanti alle dipen-denze funzionali del Ministero della sanità è deter-minato in 800 unità. Per l’anno 1986 il contingenteè determinato in 400 unità. Conseguente-mente èautorizzato un incremento dell’organico dell’Armadei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostitui-ta dalla tabella E allegata al presente decreto.

2. (Omissis) (1). 3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzio-

namento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizza-ta la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4miliardi da iscrivere nello stato di previsione delMinistero della sanità degli anni, rispettivamente,1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuatain deroga alla limitazione di cui all’articolo 25, com-ma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti alreparto carabinieri operante alle dipendenze funzio-nali del Ministero delle politiche agricole e foresta-li, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscri-vere nello stato di previsione del Ministero dellepolitiche agricole e forestali per l’anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui alcomma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cuiall’articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio1986, n. 42.–––––––––––––

(1) Sostituisce la lettera a) dell’art. 2, L. 24 luglio1985, n. 410.

Art. 20. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Sostituisce il primo comma dell’art. 6, L. 23ottobre 1985, n. 595.

Art. 21. 1. Per far fronte alle maggiori esigenzedi funzionamento della Direzione generale per l’i-giene degli alimenti e la nutrizione, ivi compreseprestazioni di lavoro straordinario in deroga ai nor-mali limiti di spesa individuale, in relazione agliadempimenti che alla stessa fanno carico in forzaall’ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successi-vi aggiornamenti, nonché del presente decreto, èautorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno1986 da iscrivere in apposito capitolo dello stato diprevisione del Ministero della sanità per l’anno1986, cui si fa fronte mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 22. 1. All’onere derivante dall’attuazione delpresente decreto, valutato, oltre a quanto già dispo-sto negli articoli 15, 16, comma 6, 18 e 21, in lire73.340 milioni per l’anno 1986, in lire 24.500 milio-ni per l’anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l’an-no 1988, si provvede:

a) quanto a lire 13.250 milioni per l’anno 1986ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987e 1988, mediante corrispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsio-ne del Ministero del tesoro per l’anno finanziario1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento «Ristrutturazione dell’Am- ministrazionefinanziaria»;

b) quanto a lire 4.600 milioni per l’anno 1986, alire 10.500 milioni per l’anno 1987 ed a lire 17.500milioni per l’anno 1988, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dellostesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo6856 dello stato di previsione del Ministero del teso-ro per l’anno finanziario 1986, all’uopo parzialmen-te utilizzando l’accantonamento «Ristrutturazionedel Ministero dell’agricoltura e delle foreste»;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l’anno 1987,mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsio-ne del Ministero del tesoro per l’anno finanziario1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento «Piano agricolo nazionale e Piano dellaforestazione»;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l’anno 1986,mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ-sione del Ministero del tesoro per l’anno finanziariomedesimo, all’uopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento «Ristrutturazione dei servizi ammini-strativi della Avvocatura generale dello Stato»;

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e) quanto a lire 3.000 milioni per l’anno 1987 e alire 4.000 milioni per l’anno 1988, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, aifini dello stesso bilancio triennale 19861988, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministerodel tesoro per l’anno finanziario 1986, all’uopo par-zialmente utilizzando l’accantonamento «Proroga edisciplina del regime agevolato per la zona di Gori-zia»;

f) quanto a lire 1.490 milioni per l’anno 1986 eda lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e1988, mediante corrispondente riduzione dello stan-ziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio trien-nale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di pre-visione del Ministero del tesoro per l’anno finanzia-rio 1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accan-tonamento «Potenziamento del Sistema informativosanitario e ristrutturazione del Ministero dellasanità»;

f bis) quanto a lire 53.000 milioni per l’esercizio1986 con corrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 19della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportarecon propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-cio.

Art. 23. (Omissis) (1). –––––––––––––

(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione7 agosto 1986, n. 462.

Art. 24. 1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esarà presentato alle Camere per la conversione inlegge.

ALLEGATO 1 TABELLE

(Omissis).

4.

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazionedelle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEErelative agli aromi destinati ad essere impie-gati nei prodotti alimentari ed ai materialidi base per la loro preparazione (in S.O. allaG.U. 17 febbraio 1992, n. 39). –––––––––––––

Le violazioni originariamente previste come reatodal presente decreto sono state trasformate in illeci-ti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre1999, n. 507 ; nell’art. 93 di tale decreto sono indi-cate le autorità competenti ad applicare le sanzioniamministrative per le violazioni depenalizzate.

Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presentedecreto disciplina la produzione, il commercio e lavendita degli "aromi" impiegati o destinati ad esse-re impiegati nei o sui prodotti alimentari per confe-rire loro odore, gusto o entrambi e dei materiali dibase utilizzati per la produzione degli aromi.

2. Le norme del presente decreto non si applicano: a) alle sostanze ed ai prodotti commestibili desti-

nati ad essere consumati come tali, con o senza rico-stituzione;

b) alle sostanze che hanno esclusivamente gustodolce, acido o salato;

c) alle materie di origine vegetale o animale aven-ti proprietà aromatizzanti intrinseche, purché nonimpiegate come fonti di aromi.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretosi intende per:

a) aromi: le sostanze aromatizzanti, le preparazio-ni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione,gli aromatizzanti di affumicatura e loro miscele;

b) sostanza aromatizzante: una determinata sostan-za chimica dotata di proprietà aromatizzanti e otte-nuta:

1) con procedimenti fisici, comprese la distillazio-ne e la estrazione con solventi, oppure con procedi-menti enzimatici o microbiologici a partire da unamateria di origine vegetale o animale allo stato natu-rale o previa trasformazione per il consumo umanocon procedimenti tradizionali di preparazione diprodotti alimentari, comprese l’essiccazione, la tor-refazione e la fermentazione;

2) per sintesi chimica o isolata a mezzo di proce-dimenti chimici e chimicamente identica ad unasostanza naturalmente presente in un prodotto di ori-gine vegetale o animale descritto al numero 1);

3) per sintesi chimica, ma non identica chimica-mente ad una sostanza naturalmente presente in unamateria di origine vegetale o animale descritta alnumero 1);

c) preparazione aromatica: un prodotto diversodalle sostanze definite alla lettera b), numero 1),concentrato o meno, avente proprietà aromatizzantied ottenuto con opportuni procedimenti fisici, com-prese la distillazione e l’estrazione con solventi,oppure con procedimenti enzimatici o microbiologi-ci a partire da materie di origine vegetale o animaleallo stato naturale o previa trasformazione per ilconsumo umano con procedimenti tradizionali perla preparazione di prodotti alimentari, comprese laessiccazione, la torrefazione e la fermentazione;

d) aromatizzante di trasformazione: un prodottoottenuto, rispettando le prassi corrette di fabbrica-zione, mediante riscaldamento per non più di 15minuti a temperatura non superiore a 180 °C di unamiscela di ingredienti che non hanno necessaria-mente di per sè proprietà aromatizzanti e di cuialmeno uno contiene azoto aminico e un altro è unozucchero riduttore;

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e) aromatizzante di affumicatura: un estratto difumi impiegato nei procedimenti tradizionali diaffumicatura degli alimenti.

Art. 3. Additivi, diluenti e solventi degli aromi.1. Gli aromi possono contenere prodotti alimentari epossono essere addizionati con gli additivi, i diluen-ti ed i solventi indicati nell’allegato I, alle condizio-ni e con le limitazioni stabilite nell’allegato stesso.

2. Gli additivi, i diluenti ed i solventi di cui al com-ma 1 devono rispondere alle caratteristiche di purez-za stabilite nei decreti ministeriali emanati dal Mini-stero della sanità ai sensi degli articoli 5, primocomma, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n.283, e, ove manchino, a quelle fissate dalla Farma-copea ufficiale.

Art. 4. Miscele di aromi ed additivi. 1. La pro-duzione e la commercializzazione delle preparazio-ni nelle quali gli aromi sono miscelati con gli addi-tivi alimentari sono consentite solo per l’impiegonegli alimenti nei quali è autorizzato l’uso deglistessi additivi.

Art. 5. Requisiti generali e specifici di purezza.1. Gli aromi non devono contenere:

a) elementi o sostanze in quantità tossicologica-mente pericolosa per la salute umana;

b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quan-tità superiori ai valori riportati nell’allegato II (1).

2. Gli aromi di cui all’art. 2, comma 1, lettera e),devono possedere i requisiti di purezza di cui all’al-legato III. –––––––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 27, L. 24 aprile1998, n. 128.

Art. 6. Limitazioni. 1. L’impiego degli aromi nondeve comportare la presenza, nei prodotti alimenta-ri immessi in commercio, delle sostanze indesidera-bili che figurano nell’allegato IV in quantità supe-riori a quelle stabilite nell’allegato stesso.

2. L’impiego degli aromi e di altri ingredienti ali-mentari che hanno proprietà aromatizzanti non devecomportare la presenza delle sostanze che figuranonell’allegato V in quantità superiori a quelle stabili-te nell’allegato stesso.

3. L’impiego delle sostanze aromatizzanti indicatenell’allegato VI, è assoggettato alle limitazioni sta-bilite nell’allegato stesso.

4. Per i prodotti alimentari per i quali specifichenorme prevedono l’aromatizzazione con soli arominaturali, è consentito l’impiego anche delle sostanzearomatizzanti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regola-mento CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio1989 che stabilisce le regole generali relative alladefinizione, alla designazione e alla presentazionedelle bevande spiritose nonché dal RegolamentoCEE n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991

relativo alla definizione, designazione e presenta-zione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatiz-zate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di pro-dotti vitivinicoli.

Art. 7. Aromatizzanti artificiali. 1. Per l’aroma-tizzazione degli alimenti è consentito impiegare gliaromatizzanti artificiali riportati nell’allegato VII,alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

2. Gli aromatizzanti artificiali di cui al comma 1devono rispondere ai requisiti di purezza stabilitinell’allegato VIII.

Art. 8. Etichettatura degli aromi non destinatial consumatore finale. 1. Gli aromi non destinati adessere venduti al consumatore finale devono riporta-re sulla confezione o sul contenitore le seguentiindicazioni:

a) il nome o la ragione sociale o il marchio depo-sitato e la sede del fabbricante o del confezionatoreo di un venditore stabilito nella Comunità europea;

b) la denominazione aroma oppure una denomina-zione più specifica o una descrizione dell’aroma;

c) la menzione per "prodotti alimentari", oppureun riferimento più specifico al prodotto alimentarecui l’aroma è destinato;

d) l’enumerazione in ordine ponderale decrescentedelle categorie delle sostanze aromatizzanti e dellepreparazioni aromatiche presenti secondo la seguen-te classificazione:

1) aromatizzanti naturali, per le sostanze aromatiz-zanti definite all’art. 2, comma 1, lettera b), numero1);

2) aromatizzanti identici a quelli naturali, per lesostanze aromatizzanti definite all’art. 2, comma 1,lettera b), numero 2);

3) aromatizzanti artificiali, per sostanze aromatiz-zanti definite all’art. 2, comma 1, lettera b), numero3);

4) preparazioni aromatiche, per le preparazionidefinite all’art. 2, comma 1, lettera c);

5) aromatizzanti di trasformazione, per gli aromidefiniti all’art. 2, comma 1, lettera d);

6) aromatizzanti di affumicatura, per gli aromidefiniti all’art. 2, comma 1, lettera e);

e) nel caso di miscele di aromi con gli additivi, idiluenti ed i solventi di cui all’art. 3, comma 1, l’e-numerazione in ordine ponderale decrescente nellamiscela:

1) delle categorie degli aromi secondo la classifi-cazione di cui alla lettera d);

2) dei nomi di ciascun additivo, diluente e solven-te o il relativo numero di indentificazione "CEE";

f) l’indicazione della quantità massima di ciascuncomponente o gruppo di componenti, comprese lesostanze di cui all’art. 3, primo comma, oggetto dilimitazione quantitativa in un prodotto alimentare oun’adeguata informazione che consenta all’utilizza-tore di rispettare le limitazioni stesse;

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g) il lotto di fabbricazione ovvero un’indicazioneche consenta di individuare la partita;

h) la quantità nominale. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressio-

ne che abbia lo stesso significato, può essere usatosoltanto per gli aromi la cui componente aromatiz-zante contenga esclusivamente le sostanze aromatiz-zanti definite all’art. 2, comma 1, lettera b), numero1) e le preparazioni aromatiche definite nell’art. 2,comma 1, lettera c), o entrambe.

3. Se la denominazione di vendita dell’aroma con-tiene un riferimento ad un prodotto alimentare o aduna fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasialtra espressione che abbia lo stesso significato puòessere usato soltanto se la componente aromatizzan-te sia stata ottenuta mediante procedimenti fisici omediante procedimenti enzimatici o microbiologicio mediante procedimenti tradizionali di preparazio-ne dei prodotti alimentari unicamente o quasi unica-mente a partire dall’alimento o dalla fonte di aromiconsiderati.

4. In deroga al comma 1, le indicazioni di cui allelettere d), e) ed f) dello stesso comma possono figu-rare soltanto su un documento relativo al prodotto, ilquale deve accompagnare o precedere la consegna,a condizione che l’indicazione "per la fabbricazionedi prodotti alimentari e non destinato al dettaglio"sia apposta visibilmente sull’imballaggio o sul con-tenitore del prodotto in questione.

5. Le miscele di aromi e di additivi di cui all’art. 4devono altresì riportare la dizione: "da utilizzareesclusivamente", seguita dalla denominazione deglialimenti cui la miscela è destinata.

6. Le indicazioni devono essere riportate in linguaitaliana a meno che l’informazione dell’acquirentenon sia altrimenti garantita; dette indicazioni posso-no essere fornite in più lingue.

7. Le indicazioni devono essere facilmente visibi-li, chiaramente leggibili ed indelebili.

Art. 9. Etichettatura degli aromi destinati alconsumatore finale. 1. Gli aromi destinati ad esse-re venduti al consumatore finale devono riportaresulla confezione o sul contenitore le seguenti indi-cazioni:

a) il termine "aroma" o una denominazione piùspecifica o una descrizione dell’aroma;

b) la menzione "per prodotti alimentari", oppureun riferimento più specifico al prodotto alimentarecui l’aroma è destinato;

c) il termine minimo di conservazione; d) le condizioni particolari di conservazione e di

utilizzazione; e) le istruzioni per l’uso, qualora la loro omissione

non consenta l’uso appropriato dell’aroma; f) la quantità netta; g) il nome o la ragione sociale e la sede del fab-

bricante o del confezionatore o di un venditore sta-bilito nella Comunità;

h) una indicazione che consenta di identificare illotto;

i) nel caso di una miscela di uno o più aromi conaltre sostanze l’enumerazione in ordine ponderaledecrescente nella miscela:

1) dell’aroma o degli aromi in questione, confor-memente alla lettera a);

2) dei nomi di ciascuna sostanza o materia o delnumero di identificazione CEE.

2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressio-ne che abbia un significato ragionevolmente equiva-lente può essere usato soltanto per gli aromi la cuicomponente aromatizzante contenga esclusivamen-te le sostanze aromatizzanti quali definite all’art. 2,comma 1, lettera b), numero 1), o le preparazioniaromatiche definite all’art. 2, comma 1, lettera c), oentrambe (1).

3. Se la denominazione di vendita dell’aroma con-tiene un riferimento ad un prodotto alimentare o aduna fonte di aromi, il termine "naturale" o qualsiasialtra espressione che abbia un significato sensibil-mente equivalente può essere usato soltanto se lacomponente aromatizzante sia stata ottenutamediante opportuni processi fisici, enzimatici omicrobiologici oppure mediante processi tradiziona-li di preparazione dei prodotti alimentari unicamen-te o quasi unicamente a partire dall’alimento o dallafonte di aromi considerati.

4. Le indicazioni devono essere riportate in linguaitaliana; dette indicazioni possono essere fornite inpiù lingue.

5. Le indicazioni devono essere facilmente visibi-li, chiaramente leggibili ed indelebili. –––––––––––––

(1) Comma così corretto con avviso pubblicatonella G.U. 23 aprile 1992, n. 95.

Art. 10. Aromi destinati ad altri Paesi. 1. Le nor-me del presente decreto non si applicano agli aromidestinati agli altri Paesi nonché a quelli impiegatiper l’aromatizzazione di alimenti destinati agli altriPaesi.

2. La produzione degli aromi di cui al comma 1 èsubordinata all’obbligo della comunicazione pre-ventiva all’autorità sanitaria competente per territo-rio, informandone il Ministero della sanità.

3. È altresì subordinata all’obbligo della comuni-cazione preventiva all’autorità sanitaria competenteper territorio, informandone il Ministero dellasanità, la produzione di alimenti, con l’aggiunta diaromi di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.

Art. 11. Decretazione. 1. Il Ministro della sanità,ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore disanità, adotta, con proprio regolamento, in attua-zione di disposizioni comunitarie, prescrizioniriguardanti:

a) le fonti di aromi composti da prodotti alimenta-

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ri nonché da erbe e da spezie normalmente conside-rate come alimenti;

b) le fonti di aromi composti da materie primevegetali o animali non considerate normalmentecome alimenti;

c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materieprime vegetali o animali mediante opportuni proce-dimenti fisici oppure mediante procedimenti enzi-matici o microbiologici;

d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesichimica oppure isolate chimicamente e chimica-mente identiche a sostanze aromatizzanti contenutenaturalmente nei prodotti alimentari nonché nelleerbe e nelle spezie normalmente considerate comealimenti;

e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesichimica oppure isolate chimicamente e chimica-mente identiche a sostanze aromatizzanti contenutenaturalmente nelle materie prime vegetali o animalinon considerate normalmente come alimenti;

f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesioppure isolate chimicamente, diverse da quelle dicui ai precedenti punti d) ed e);

g) i materiali di base impiegati per la produzionedi aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatiz-zanti di trasformazione, nonché le condizioni di rea-zione impiegate per la loro preparazione;

h) l’impiego ed i metodi di produzione degli aro-mi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici omicrobiologici per la produzione delle sostanze aro-matizzanti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), pun-to 1 e lettera c);

i) gli additivi necessari per il magazzinaggio el’impiego degli aromi;

l) i coadiuvanti tecnologici che possono essereimpiegati nella produzione degli aromi;

m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gliaromi.

2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell’art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senti-to il Consiglio superiore di sanità, adotta, con pro-prio regolamento, in attuazione di disposizionicomunitarie, prescrizioni riguardanti:

a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievodei campioni;

b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi; c) i criteri specifici di purezza; d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni

più specifiche di cui all’art. 8, comma 1, lettera b).

Art. 12. 1. Per quanto non espressamente previstodal presente decreto si applicano le disposizioni dicui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 modificata dal-la legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifica-zioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

Art. 13. 1. Gli aromi prodotti in conformità alledisposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965,

modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24luglio 1990, n. 252, possono essere commercializza-ti per sei mesi a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto.

2. Qualora gli aromi di cui al comma 1 siano desti-nati al consumatore finale la commercializzazione èconsentita fino al 31 dicembre 1993.

3. I prodotti alimentari fabbricati entro dodici mesidalla data dell’entrata in vigore del presente decretocon gli aromi di cui al comma 1 possono esserecommercializzati fino al loro completo smaltimento.

Art. 14. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, i contravventori alle disposizionidegli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 5; 6, commi 1, 2 e3; 7 sono puniti con la sanzione amministrativapecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (1) .

2. I contravventori alle disposizioni degli articoli 8e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro 774 a euro 4.648.

3. I contravventori alle disposizioni dell’art. 10,commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582. –––––––––––––

(1) Le violazioni originariamente previste comereato dal presente decreto sono state trasformate inilleciti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicem-bre 1999, n. 507. L’importo della sanzione ammini-strativa è stato così determinato dall’art. 2, comma1, lett. c), D.Lgs. n. 507/99 cit.

Si omettono gli allegati.

5.

D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 64. Attuazione del-la direttiva 88/344/CEE in materia di sol-venti da estrazione impiegati nella prepara-zione dei prodotti alimentari e dei loroingredienti (in S.O. alla G.U. 18 marzo 1993,n. 64). –––––––––––––

Le violazioni originariamente previste come reatodal presente decreto sono state trasformate in illeci-ti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre1999, n. 507; nell’art. 93 di tale decreto sono indi-cate le autorità competenti ad applicare le sanzioniamministrative per le violazioni depenalizzate.

Art. 1. Campo d’applicazione. 1. Il presentedecreto disciplina i solventi di estrazione impiegatio destinati ad essere impiegati nella preparazionedei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

2. Il presente decreto non si applica ai solventi diestrazione impiegati per la produzione di additivi ali-mentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a

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meno che tali additivi alimentari, vitamine e altriadditivi nutritivi figurino nell’allegato 1, parti II e III.

3. L’uso di additivi alimentari, di vitamine e di altriadditivi nutritivi non deve comportare nei prodottialimentari residui di solventi di estrazione in quan-tità pericolose per la salute umana.

Art. 2. Definizioni. 1. Per solvente si intendequalsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodottoalimentare o un qualsiasi componente di un prodot-to alimentare, ivi compresi gli agenti contaminantipresenti nel prodotto alimentare.

2. Per solvente di estrazione si intende un solven-te impiegato nel corso di un procedimento di estra-zione durante la fase di lavorazione delle materieprime o dei prodotti alimentari, dei componenti odegli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi ilquale, anche se è rimosso, può comportare la pre-senza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamen-te, di residui o di derivati nel prodotto alimentare onell’ingrediente.

Art. 3. Solventi di estrazione. 1. Possono essereimpiegati, quali solventi di estrazione nella fabbri-cazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredien-ti, le sostanze indicate all’allegato 1, alle condizioniprecisate nell’allegato stesso.

2. Possono essere impiegati, altresì, quali solventidi estrazione nella fabbricazione dei prodotti ali-mentari o dei loro ingredienti, l’acqua, con eventua-le aggiunta di sostanze che ne modificano l’acidità ol’alcalinità, e le altre sostanze alimentari che pos-seggono proprietà solventi.

Art. 4. Requisiti generali di purezza. 1. I solven-ti di estrazione non devono contenere:

a) elementi o sostanze in quantità tossicologica-mente pericolose per la salute umana;

b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad 1mg/kg.

Art. 5. Etichettatura. 1. I solventi di estrazionedevono riportare sull’imballaggio, sul recipiente oin etichetta, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita indicata conforme-mente all’allegato 1;

b) una menzione chiara che indichi l’idoneità del-la sostanza ad essere impiegata per l’estrazione deiprodotti alimentari o dei loro ingredienti;

c) una menzione che consenta di identificare il lot-to;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depo-sitato e la sede del fabbricante o del confezionatoreo di un venditore del prodotto stabilito all’internodelle Comunità europee;

e) la quantità espressa in unità di volume; f) le condizioni particolari di conservazione o di

impiego, qualora necessarie. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d),

e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti

commerciali relativi al lotto, che devono accompa-gnare o precedere la spedizione.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia dimetrologia e in materia di classificazione, di condi-zionamento e di etichettatura delle sostanze e deipreparati pericolosi.

4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essereriportate in lingua italiana; dette indicazioni posso-no essere fornite in più lingue.

5. Le indicazioni devono essere facilmente visibi-li, chiaramente leggibili ed indelebili.

Art. 6. Solventi destinati ad altri Paesi. 1. Ledisposizioni del presente decreto non si applicano aisolventi destinati agli altri Paesi nonché a quelli uti-lizzati nella produzione di alimenti destinati ad altriPaesi.

2. L’utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 èsubordinata all’obbligo della comunicazione pre-ventiva all’autorità sanitaria competente per territo-rio.

3. È altresì subordinata all’obbligo della comuni-cazione preventiva all’autorità sanitaria competenteper territorio la produzione di alimenti, mediantel’impiego di solventi di estrazione di cui al comma1, destinati agli altri Paesi.

Art. 7. Decretazione. 1. Con decreto del Ministrodella sanità è data attuazione, ai sensi dell’art. 20della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive del-le Comunità europee per le parti in cui modificanole modalità esecutive e le caratteristiche di ordinetecnico relative al presente decreto.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consigliosuperiore di sanità, determina, nei limiti delle dispo-sizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza deisolventi, secondo le procedure di cui al comma 1.

Art. 8. Norme di rinvio. 1. Per quanto non espres-samente previsto dal presente decreto si applicano ledisposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283,modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e aldecreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.462.

Art. 9. Sanzioni. 1. I contravventori alle disposi-zioni di cui agli articoli 1, comma 3; 3, comma 1; 4e 7, comma 2; sono puniti con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974 (1).

2. I contravventori alle disposizioni dell’art. 5sono puniti con la sanzione amministrativa pecunia-ria da euro 774 a euro 4.648.

3. I contravventori alle disposizioni dell’art. 6,commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582. ––––––––––––––

(1) Le violazioni originariamente previste comereato dal presente decreto sono state trasformate inilleciti amministrativi dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicem-

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bre 1999, n. 507. L’importo della sanzione ammini-strativa è stato così determinato dall’art. 2, comma1, lett. b), D.Lgs. n. 507/99 cit.

Art. 10. Norme transitorie. 1. I prodotti alimen-tari fabbricati anteriormente alla data di entrata invigore del presente decreto, conformemente alleprecedenti disposizioni, possono essere commercia-lizzati per un periodo di 24 mesi.

Si omettono gli allegati

6.

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155. Attuazionedelle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concer-nenti l’igiene dei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 78 della Costituzione; Vista la l. 6 febbraio 1996, n. 52, Legge comunita-

ria per il 1994, ed in particolare l’art. 32; Vista la Direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14

giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimentari;Vista la Direttiva 96/3/CE, della Commissione del

26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme del-la direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasportomarittimo di oli e grassi liquidi sfusi;

Vista la l. 30 aprile 1962, n. 283, e successivemodificazioni;

Vista la l. 23 dicembre 1978, n. 283, e successivemodificazioni;

Visto il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123; Visto il d.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, e successi-

ve modificazioni; Visto il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 107; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio

dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio1997;

Acquisire i pareri delle competenti Commissionipermanenti della Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica; Vista la deliberazione del Consi-glio dei ministri, adottata nella riunione del 16 mag-gio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiministri e del Ministro della Sanità, di concerto coni Ministri dell’Industria, del commercio e dell’arti-gianato, degli affari esteri, di Grazia e giustizia, delTesoro e delle risorse agricole, alimentari e foresta-li;

EMANAIL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presenteDecreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previ-

ste da norme specifiche, le norme generali di igienedei prodotti alimentari e le modalità di verifica del-l’osservanza di tali norme.

Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente Decre-to si intende per:

a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito deno-minata «igiene»: tutte le misure necessarie pergarantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti ali-mentari. Tali misure interessano tutte le fasi succes-sive alla produzione primaria, che include tra l’altrola raccolta, la macellazione e la mungitura, e preci-samente: la preparazione, la trasformazione, la fab-bricazione, il confezionamento, il deposito, il tra-sporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendi-ta o la fornitura, compresa la somministrazione, alconsumatore;

b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico oprivato, con o senza fini di lucro, che esercita una opiù delle seguenti attività: la preparazione, la tra-sformazione, la fabbricazione, il confezionamento,il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipo-lazione, la vendita o la fornitura, compresa la som-ministrazione, di prodotti alimentari;

c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consu-mo umano dal punto di vista igienico;

d) autorità competente: il Ministero della Sanità,le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-zano, i Comuni e le Unità sanitarie locali, secondoquanto previsto dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, esuccessive modificazioni;

e) responsabile dell’industria alimentare: il tito-lare dell’industria alimentare ovvero il responsabilespecificatamente delegato.

Art. 3. Autocontrollo. Il responsabile dell’indu-stria deve garantire che la preparazione, la trasfor-mazione, la fabbricazione, il confezionamento, ildeposito, il trasporto, la distribuzione, la manipola-zione, la vendita o la fornitura, compresa la sommi-nistrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati inmodo igienico.

2. Il responsabile della industria alimentare deveindividuare nella propria attività ogni fase chepotrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli ali-menti e deve garantire che siano individuate, appli-cate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedu-re di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi sucui è basato il sistema di analisi dei rischi e di con-trollo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis andCritical Control Points):

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;b) individuazione dei punti in cui possono verifi-

carsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici

individuati, cioè a quei punti che possono nuocerealla sicurezza dei prodotti;

d) individuazione ed applicazione di proceduredi controllo e di sorveglianza dei punti critici;

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e) riesame periodico, ed in occasione di variazio-ni di ogni processo e della tipologia d’attività, del-l’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedu-re di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell’industria alimentare cheesercita attività di produzione, di trasporto, distribu-zione, vendita e somministrazione diretta di prodot-ti alimentari al consumatore deve tenere a disposi-zione dell’Autorità competente preposta al control-lo, anche in assenza dei manuali di cui all’art. 4, undocumento contenente l’individuazione, da lui effet-tuata, delle fasi critiche di cui al 2° co. e delle pro-cedure di controllo che intende adottare al riguardo,nonché le informazioni concernenti l’applicazionedelle procedure di controllo e di sorveglianza deipunti critici e i relativi risultati.

4. Qualora a seguito dell’autocontrollo di cui al 2°co., il responsabile dell’industria alimentare consta-ti che i prodotti possano presentare un rischioimmediato per la salute provvede al ritiro dal com-mercio dei prodotti in questione e di quelli ottenutiin condizioni tecnologiche simili informando leautorità competenti sulla natura del rischio e fornen-do le informazioni relative al ritiro degli stessi; ilprodotto ritirato dal commercio deve rimanere sottola sorveglianza e la responsabilità dell’Autoritàsanitaria locale fino al momento in cui, previa auto-rizzazione della stessa, non venga distrutto o utiliz-zato per fini diversi dal consumo umano o trattato inmodo da garantirne la sicurezza; le spese sono acarico del titolare dell’industria alimentare.

5. Le industrie alimentari devono attenersi alledisposizioni di cui all’allegato, fatte salve quelle piùdettagliate o rigorose attualmente vigenti purchénon costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi;modifiche a tali disposizioni possono essere effet-tuate con Regolamento del Ministro della Sanitàprevio espletamento delle procedure comunitarieanche su richiesta motivata del responsabile dell’in-dustria alimentare o del rappresentante di associa-zione dei produttori. ––––––––––––––

Il 3° e il 5° co. dell’art. 3 sono stati così modifica-ti dall’art. 10, l. 21 dicembre 1999, n. 526 «Dispo-sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-la appartenenza dell’Italia alla Comunità europea -Legge Comunitaria 1999».

Art. 3 bis. Procedura per il riconoscimento deilaboratori di analisi non annessi alle industriealimentari. 1. Ove, nell’ambito della procedura diauotcontrollo di cui all’art. 3, si renda opportuno, agiudizio del responsabile dell’autocontrollo ed alfine di verificare la funzionalità e l’efficacia dellostesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, que-sti possono essere affidati anche a laboratori esterni,iscritti in elenchi predisposti dalle Regioni e Provin-ce autonome. Copia degli elenchi è inviata al Mini-stero della Sanità.

2. Per l’inserimento nell’elenco ci cui al 1° co., ilresponsabile del laboratorio presenta istanza allaRegione o Provincia autonoma, diretta a dimostraredi essere in grado di svolgere controlli analitici ido-nei a garantire che le attività di cui al presente decre-to siano effettuate in modo igienico.

3. L’istanza di cui al 2° co. deve essere corredatadella indicazione sulla idoneità delle strutture, delladotazione strumentale e del personale, nonché dicopia dell’autorizzazione rilasciata dall’Autoritàlocale ai fini dell’esercizio del laboratorio.

4. I laboratori esterni di cui al 1° co devono essereconformi ai criteri generali per il funzionamento deilaboratori di prova stabiliti dalla norma europeaEN45001 ed alle procedure operative standard pre-viste ai punti 1 e 8 dell’Allegato II del d.lgs. 27 gen-naio 192, n. 120.

5. Con Decreto del Ministro della Sanità sono fis-sati i requisiti minimi ed i criteri generali per il rico-noscimento dei laboratori di cui al 1° co., nonché diquelli disciplinati da norme specifiche che effettua-no analisi ai fini dell’autocontrollo e sono discipli-nate le modalità dei sopralluoghi di cui al 7° co.

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconosci-mento dei laboratori non pubblici sono a carico deititolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sen-si dell’art. 5, 12°, della l. 29 dicembre 1990, n. 407.

7. Ferme restando le competenze delle Regioni edelle Province autonome di cui all’art. 115, 2° co.,lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il Mini-stero della Sanità può effettuare sopralluoghi pressoi laboratori diretti a verificare la sussistenza deirequisiti di cui al 5° co.––––––––––––––

Articolo aggiunto dall’art. 10, l. 21 dicembre1999, n. 526 già citata nella nota all’art. 3.

Art. 4. Manuali di corretta prassi igienica. 1. Alfine di facilitare l’applicazione delle misure di cuiall’art. 3, possono essere predisposti manuali di cor-retta prassi igienica tenendo conto, ove necessario,del Codice internazionale di prassi raccomandato edei principi generali di igiene del Codex Alimenta-rius.

2. L’elaborazione dei manuali di cui al 1° co. èeffettuata dai settori dell’industria alimentare e dairappresentanti di altre parti interessate quali le Auto-rità competenti e le associazioni dei consumatori, inconsultazione con i soggetti sostanzialmente interes-sati tenendo conto, se necessario, del Codice inter-nazionale di prassi raccomandato e dei principigenerali di igiene del Codex Alimentarius.

3. I manuali di cui al 1° e 2° co. possono essereelaborati anche dall’Ente nazionale italiano di unifi-cazione (UNI).

4.Il Ministero della Sanità valuta la conformitàdell’art. 3 dei manuali di cui al 1° e 2° co. secondole modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi,li trasmette alla Commissione europea.

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5. Ai fini dell’attuazione delle norme generali diigiene e della predisposizione dei manuali di corret-ta prassi igienica, le industrie alimentari possonotenere anche conto delle norme europee della serieEN 29000 ovvero ISO 9000.

Art. 5. Controlli. 1. Il controllo ufficiale peraccertare che le industrie alimentari osservino leprescrizioni previste dall’art. 3, si effettua confor-memente a quanto previsto dal d.lgs. 3 marzo 1993,n. 123; per tale controllo si deve tener conto deimanuali di corretta prassi igienica di cui all’art. 4.

2. Gli incaricati del controllo di cui al 1° co. effet-tuano una valutazione generale dei rischi potenzialiconcernenti la sicurezza degli alimenti, in relazionealle attività svolte dall’industria alimentare, prestan-do una particolare attenzione ai punti critici di con-trollo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare chele operazioni di sorveglianza e di verifica siano sta-te effettuate correttamente dal responsabile.

3. Al fine di determinare il rischio per la salubritàe la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene contodel tipo di prodotto, del modo in cui è stato trattatoe confezionato e di qualsiasi altra operazione cuiesso è sottoposto prima della vendita o della forni-tura, compresa la somministrazione al consumatore,nonché le condizioni in cui è esposto o in cui èimmagazzinato.

4. I locali utilizzati per le attività di cui all’art. 2,1° co., lett. b), vengono ispezionati con la frequenzaove prevista, indicata nel d.P.R. 14 luglio 1995, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gaz-zetta Ufficiale 7 novembre 1995, n. 260; tale fre-quenza può tuttavia essere modificata in relazione alrischio.

5. Il controllo di prodotti alimentari in importazio-ne si effettua in conformità al d.lgs. 3 marzo 1993,n. 123.

Art. 6. Educazione sanitaria in materia alimen-tare. 1. Il Ministero della Sanità, d’intesa con leRegioni, le Province autonome di Trento e Bolzanoe le Unità sanitarie locali, promuove campagneinformative dei cittadini sull’educazione sanitaria inmateria di corretta alimentazione, anche, d’intesacon il Ministero della Pubblica istruzione, nellescuole di ogni ordine e grado, con la partecipazionedei docenti di materie scientifiche e di educazionefisica, nell’ambito delle attività didattiche previstedalla programmazione annuale.

Art. 7. Modifiche di talune disposizioni preesi-stenti. 1. All’art. 4, 1° co., della l. 30 aprile 1962, n.283, dopo la parola «alimentazione» sono inserite leseguenti «, materiali e oggetti destinati a venire acontatto con sostanze alimentari» e, dopo la parola«campioni» le parole «delle sostanze stesse» sonosostituite dalle seguenti «di tali sostanze, materiali eoggetti».

2. All’art. 2-bis, 1° co., lett. a), del d.P.R. 23 ago-

sto 1982, n. 777, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 25gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole «dizinco».

Art. 8. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituiscareato il responsabile dell’industria alimentare èpunito con:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da liredue milioni (euro 1.032) a lire dodici milioni (euro6.197) per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’art.3, 3° co.;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da liretre milioni (euro 1.549) a lire diciotto milioni (euro9.296) per la mancata o non corretta attuazione delsistema di autocontrollo di cui all’art. 3, 2° co., o perl’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 3, 5°co;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria da liredieci milioni (euro 5.164) a lire sessanta milioni(euro 30.987) per la violazione degli obblighi di riti-ro dal commercio previsti dall’art. 3, 4° co.

2. L’Autorità incaricata del controllo deve indica-re nel verbale di accertamento le carenze riscontratee le prescrizioni di adeguamento necessarie per assi-curare il rispetto delle norme contenute nel presentedecreto. La stessa Autorità procede con separatoprovvedimento ad applicare le sanzioni di cui al 1°co. qualora risulti che il responsabile dell’industriaalimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle pre-scrizioni impartite a seguito del primo controllo,entro un termine prefissato, comunque non inferiorea centoventi giorni dalla data del verbale del primoaccertamento.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al 2°co., ovvero la violazione dell’obbligo di ritiro dalcommercio previsto dall’art. 3, 4° co., è punito, sene deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza deiprodotti alimentari, con l’arresto fino ad un anno el’ammenda da lire seicentomila (euro 309) a lire ses-santa milioni (euro 30.987).––––––––––––––

Il 2° co. dell’art. 8 è stato così sostituito dall’art.10, l. 21 dicembre 1999, n. 526 già citata nella notaall’art. 3.

Art. 9. Norme transitorie e finali. 1. Le industriealimentari devono adeguarsi alle disposizioni delpresente Decreto entro dodici mesi dalla data dellasua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle chevendono o somministrano prodotti alimentari suaree pubbliche, le quali devono adeguarsi entrodiciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.

2. Nella applicazione delle disposizioni di cui aicapitoli I e II dell’Allegato, alle lavorazioni alimen-tari svolte per la vendita diretta ai sensi della l. 9febbraio 1963, n. 59 e per la somministrazione sulposto ai sensi della l. 5 dicembre 1985, n. 730, non-ché per la produzione, la preparazione e il confezio-namento in laboratori annessi agli esercizi di som-

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ministrazione e vendita al dettaglio di sostanze ali-mentari destinate ad essere somministrate e vendutenei predetti esercizi, l’Autorità sanitaria competenteper territorio tiene conto delle effettive necessitàconnesse alla specifica attività. ––––––––––––––

l 2° co dell’art. 9 è stato così sostituito dall’art.10, l. 21dicembre 1999, n. 526 già citata nella notaall’art. 3.

ALLEGATO...(Omissis)...

7.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Depe-naliz-zazione dei reati minori e riforma del siste-ma sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1della legge 25 giugno 1999 n. 205 (stralcio).

Art. 7. Affissione e pubblicazione del provvedi-mento che applica sanzioni amministrative. 1.Quando è applicata una sanzione amministrativapecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire(euro 7.746) per una violazione in materia di produ-zione, commercio e igiene degli alimenti e dellebevande, o di tutela della denominazione di originedei medesimi, l’autorità amministrativa con l’ordi-nanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza dicondanna nel caso previsto dall’articolo 24 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689 può disporre, tenu-to conto della natura e della gravità del fatto, l’affis-sione o la pubblicazione del provvedimento cheaccerta la violazione a spese del soggetto cui la san-zione è applicata.

2. L’affissione ha ad oggetto un estratto del prov-vedimento contenente la sintetica indicazione del-l’illecito commesso, del suo autore e della sanzioneapplicata. L’autorità amministrativa o il giudice sta-bilisce i luoghi, le modalità e la durata, comunquenon superiore a quattro mesi, dell’affissione, inmodo tale da assicurare un’agevole conoscibilità delprovvedimento da parte del pubblico.

3. L’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzio-ne cura l’esecuzione dell’affissione, avvalendosiove occorra degli organi di polizia municipale. Sel’affissione è disposta dal giudice penale, l’esecu-zione è affidata all’organo che ha accertato la viola-zione.

4. La pubblicazione del provvedimento è eseguitacon le modalità previste dall’articolo 36 del codicepenale, in quanto applicabile.

Art. 8. Chiusura dello stabilimento o dell’e-sercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari. 1. Gli organi della pubblica amministra-zione incaricati della vigilanza sull’osservanza del-le disposizioni in materia di produzione, commer-cio ed igiene degli alimenti e delle bevande

dispongono la chiusura dello stabilimento o dell’e-sercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igie-nico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell’auto-rizzazione sanitaria.

2. Il provvedimento è immediatamente revocato sela situazione viene regolarizzata.

3. Restano ferme le disposizioni previste dall’arti-colo 3 del presente decreto, dall’articolo 517-bis delcodice penale, dall’articolo 12-bis e dal primo com-ma dell’articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n.283.

8.

D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224. Attuazione del-la direttiva 2001/18/CE concernente l’emis-sione deliberata nell’ambiente di organismigeneticamente modificati (in S.O. alla G.U.22 agosto 2003, n. 194).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presentedecreto stabilisce, nel rispetto del principio di pre-cauzione, le misure volte a proteggere la salute uma-na, animale e l’ambiente relativamente alle attivitàdi rilascio di organismi geneticamente modificati, inseguito denominati OGM, nei confronti della:

a) emissione deliberata per scopi diversi dall’im-missione sul mercato;

b) immissione sul mercato di OGM come tali ocontenuti in prodotti.

2. Ai fini del presente decreto, i riferimenti agliOGM vanno intesi in senso estensivo ricompren-dente, oltre ai singoli OGM, come tali o contenuti inprodotti, anche le loro combinazioni.

3. È comunque vietata l’emissione deliberata ol’immissione sul mercato di OGM al di fuori delleipotesi previste dal presente decreto.

Art. 2. Autorità nazionale competente. 1. IlMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio, inquanto autorità nazionale competente, coordina leattività amministrative e tecnico-scientifiche relati-ve all’attuazione delle misure contenute nel presen-te decreto, d’intesa, per quanto di rispettiva compe-tenza, con i Ministri della salute, del lavoro e dellepolitiche sociali, delle politiche agricole e forestali,delle attività produttive e dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca.

2. L’autorità di cui al comma 1, rilascia il provve-dimento di autorizzazione sulla base:

a) delle verifiche effettuate dalla Commissionedi cui all’articolo 6 per accertare che le autorizza-zioni all’emissione deliberata nell’ambiente a scopo

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sperimentale e alla immissione sul mercato sianoconformi alle disposizioni del presente decreto;

b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salu-te umana, animale e sull’ambiente con particolareattenzione agli ecosistemi naturali;

c) della compatibilità dell’emissione deliberatanell’ambiente o dell’immissione sul mercato conl’esigenza di tutela dell’agrobiodiversità, dei sistemiagrari e della filiera agroalimentare, con particolareriferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualità.

Art. 3. Definizioni. 1. Ai fini del presente decretosi intende per:

a) organismo: un’entità biologica capace diriprodursi o di trasferire materiale genetico;

b) organismo geneticamente modificato (OGM):un organismo, diverso da un essere umano, il cuimateriale genetico è stato modificato in modo diver-so da quanto si verifica in natura mediante accop-piamento o incrocio o con la ricombinazione geneti-ca naturale. Nell’ambito di tale definizione:

1) una modificazione genetica è ottenuta almenomediante l’impiego delle tecniche elencate nell’alle-gato I A, parte 1;

2) le tecniche elencate nell’allegato I A, parte 2,non sono considerate tecniche che hanno per effettouna modificazione genetica;

c) emissione deliberata: qualsiasi introduzioneintenzionale nell’ambiente di un OGM per la qualenon vengono usate misure specifiche di confina-mento al fine di limitare il contatto con la popola-zione e con l’ambiente e per garantire un livello ele-vato di sicurezza per questi ultimi;

d) immissione sul mercato: la messa a disposi-zione di terzi, dietro compenso o gratuitamente. Noncostituiscono immissione sul mercato le seguentioperazioni:

1) la messa a disposizione di microrganismigeneticamente modificati per attività disciplinate daldecreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull’im-piego confinato di microrganismi geneticamentemodificati, ivi comprese le attività che comportanocollezioni di colture;

2) la messa a disposizione di OGM diversi daimicrorganismi di cui al punto 1) destinati ad essereimpiegati unicamente in attività in cui si attuanomisure rigorose e specifiche di confinamento atte alimitare il contatto di questi organismi con la popo-lazione e con l’ambiente e a garantire un livello ele-vato di sicurezza per questi ultimi; tali misure sibasano sugli stessi princìpi di confinamento stabilitidal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsiesclusivamente per emissioni deliberate a norma delTitolo II del presente decreto;

e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia,con l’aggiunta di una copia per ogni regione e pro-vincia autonoma interessata per le notifiche di cui alTitolo II, delle informazioni prescritte nel presente

decreto all’autorità nazionale competente di cuiall’articolo 2 effettuata con qualsiasi mezzo chelasci, comunque, traccia scritta, ovvero la trasmis-sione di informazioni della stessa natura ad unaautorità competente di un altro Stato membro del-l’Unione europea;

f) notificante: il soggetto a carico del qualeincombe l’obbligo di notifica;

g) prodotto: un preparato costituito da o conte-nente OGM, che viene immesso sul mercato;

h) valutazione del rischio ambientale: la valuta-zione, effettuata a norma dell’articolo 5, comma 1,dei rischi per la salute umana, animale e per l’am-biente, diretti o indiretti, immediati o differiti, chepossono essere connessi all’emissione deliberata oall’immissione sul mercato di OGM;

i) consultazione pubblica: la possibilità offerta aqualunque persona fisica o giuridica, istituzione,organizzazione o associazione di formulare osserva-zioni o fornire informazioni in merito a ciascunanotifica.

Art. 4. Deroghe. 1. Il presente decreto non siapplica agli organismi ottenuti con le tecniche dimodificazione genetica di cui all’allegato I B.

2. Il presente decreto non si applica al trasporto diOGM per ferrovia, su strada, per vie navigabiliinterne, per mare o per via aerea.

Art. 5. Obblighi generali. 1. Prima di presentareuna notifica ai sensi del Titolo II o del Titolo III, ilnotificante effettua una valutazione del rischioambientale a norma dell’allegato II: tenendo contodell’impatto ambientale in funzione del tipo di orga-nismo introdotto e dell’ambiente ospite. I potenzialieffetti negativi, sia diretti che indiretti sulla saluteumana, animale e sull’ambiente, compresi quellieventualmente provocati dal trasferimento di ungene dall’OGM ad altri organismi, sono attentamen-te valutati caso per caso. Le informazioni necessarieall’esecuzione di tale valutazione figurano nell’alle-gato III. Le valutazioni effettuate sono oggetto dellanotifica di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20. Ogniqual-volta il notificante è tenuto a trasmettere informa-zioni all’autorità competente di cui all’articolo 2,deve inviare la documentazione in quadruplicecopia, con l’aggiunta di una copia per ogni regionee provincia autonoma interessata, relativamente allenotifiche di cui al Titolo II del presente decreto.

2. L’autorità nazionale competente, ricevuta lanotifica di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20:

a) effettua l’istruttoria preliminare verificando laconformità formale della notifica alle disposizionidel presente decreto ed il pagamento delle tariffe dicui all’articolo 33 e richiedendo, se del caso, il com-pletamento della documentazione al notificante;

b) dopo l’istruttoria preliminare trasmette copiadella notifica ai Ministeri della salute e delle politi-che agricole e forestali, all’Agenzia per la protezio-

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ne dell’ambiente e per i servizi tecnici, di seguitodenominata APAT, e, relativamente al Titolo II, adogni regione e provincia autonoma interessata, e lasottopone al parere della Commissione di cui all’ar-ticolo 6;

c) provvede a consultare ed informare il pubbli-co, senza ulteriori oneri a carico del bilancio delloStato, ai sensi degli articoli 12 e 26;

d) trasmette ai Ministeri della salute, delle politi-che agricole e forestali, all’APAT e ad ogni regionee provincia autonoma interessata, copia della rela-zione conclusiva di cui all’articolo 13 e la sottoponeal parere della Commissione interministeriale di cuiall’articolo 6;

e) provvede allo scambio di informazioni con laCommissione europea e le autorità competenti deglialtri Stati membri in conformità alle disposizioni dicui all’articolo 14;

f) informa il notificante di aver ricevuto la notifi-ca di cui agli articoli 8 e 11 e, successivamente,invia allo stesso l’autorizzazione o la comunicazio-ne di cui all’articolo 9, comma 3;

g) informa il notificante di aver ricevuto la noti-fica di cui agli articoli 16 e 20 e, successivamente,invia allo stesso la relazione di valutazione di cuiagli articoli 17 e 20;

h) invia alla Commissione europea la relazionedi valutazione di cui alla lettera g);

i) rilascia l’autorizzazione scritta di cui agli arti-coli 9, 18 e 20;

l) provvede in merito alla riservatezza dei dati, aisensi dell’articolo 27;

m) prescrive i requisiti di etichettatura e diimballaggio di cui all’articolo 24;

n) adotta, per quanto di competenza, i provvedi-menti di urgenza di cui all’articolo 25;

o) motiva qualsiasi richiesta di documentazioneo di informazioni supplementari che si renda neces-saria ai fini delle valutazioni previste dal presentedecreto.

3. L’autorità nazionale competente, avvalendosidella Commissione di cui all’articolo 6:

a) assicura che siano adottate, nel rispetto delprincipio di precauzione, tutte le misure atte ad evi-tare effetti negativi sulla salute umana, animale esull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissio-ne deliberata dall’immissione sul mercato di OGM;

b) verifica che le valutazioni di cui al comma 1siano state effettuate in conformità a quanto previstodal presente decreto e che le conclusioni sianoconformi ai risultati ottenuti;

c) assicura che siano adottate misure idonee agarantire, nel rispetto dell’allegato IV, la tracciabi-lità in tutte le fasi dell’immissione sul mercato diOGM autorizzati a norma del Titolo III;

d) al momento della valutazione dei rischi per lasalute umana, animale e per l’ambiente assicura chegli OGM che contengono geni che esprimono una

resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamentimedici o veterinari siano presi in particolare consi-derazione, fermo restando che l’eliminazione gra-duale dei marcatori di resistenza agli antibioticideve avvenire, entro il 31 dicembre 2008, per gliOGM disciplinati al Titolo II, e, entro il 31 dicembre2004, per gli OGM disciplinati al Titolo III (1);

e) valuta ed esprime un parere in merito alla rela-zione conclusiva di cui all’art. 13, informandone ilnotificante;

f) valuta le relazioni concernenti il monitoraggiodi cui all’articolo 22;

g) valuta le relazioni di valutazione e le informa-zioni trasmesse dalle autorità competenti degli altriStati membri e dalla Commissione europea;

h) presenta eventuali osservazioni alla Commis-sione europea all’esito delle valutazioni di cui all’ar-ticolo 6, comma 2;

i) valuta tutte le nuove informazioni comunqueacquisite in merito ai rischi di un OGM.

4. L’autorità nazionale competente adotta le misurenecessarie per porre immediatamente termine all’e-missione deliberata nell’ambiente o all’immissionesul mercato di OGM che non siano stati autorizzati aisensi del presente decreto. Detta autorità, sentita laCommissione di cui all’art. 6, stabilisce le misurenecessarie per la messa in sicurezza, il ripristino e labonifica dei siti interessati, nonché per lo smaltimen-to dei rifiuti e dà immediata comunicazione allaCommissione europea, alle autorità competenti deglialtri Stati membri, ai Ministeri di cui all’articolo 2,alle regioni e province autonome e al pubblico deiprovvedimenti adottati ai sensi del presente comma. ––––––––––––––

(1) Lettera così corretta con avviso di rettificapubblicato nella G.U. 23 giugno 2005, n. 144.

Art. 6. Commissione interministeriale di valu-tazione. 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio, da adottarsi entro sessantagiorni dall’entrata in vigore del presente decreto, èistituita una Commissione interministeriale per l’e-laborazione dei pareri sulle notifiche e sulle infor-mazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il com-pito di:

a) verificare che il contenuto di dette notifiche einformazioni sia conforme alle disposizioni del pre-sente decreto;

b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifi-che eventualmente presentata dalle autorità compe-tenti degli altri Stati membri e dal pubblico;

c) valutare i rischi dell’emissione per la saluteumana, animale e per l’ambiente;

d) esaminare le informazioni del notificante dicui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove loritenga necessario, la richiesta di parere al Consigliosuperiore di sanità e al Comitato nazionale per labiosicurezza e le biotecnologie della Presidenza delConsiglio dei Ministri;

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e) disporre, se del caso, la consultazione delleparti sociali, del pubblico e di ogni altro soggettointeressato, ivi compresi eventuali comitati scientifi-ci ed etici, sia nazionali che comunitari;

f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi pre-visti, la relazione di valutazione di cui agli articoli17 e 20.

2. La Commissione interministeriale di cui al com-ma 1, esamina le relazioni di valutazione e le infor-mazioni relative all’emissione deliberata e all’immis-sione sul mercato di OGM provenienti dalle autoritàcompetenti degli altri Stati membri e dalla Commis-sione europea e trasmesse all’autorità competente aisensi della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001,del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicatanella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulte-riori informazioni ed esprimendo il proprio parere sul-la base della valutazione dei rischi dell’emissione.

3. La Commissione interministeriale di cui al com-ma 1 è presieduta da un direttore generale del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio, ovveroda un suo sostituto, ed è composta da rappresentanti eda esperti di comprovata competenza scientifica desi-gnati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:

a) un rappresentante del Ministero dell’ambientee della tutela del territorio;

b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero delle politiche

agricole e forestali; d) un rappresentante del Ministero delle attività

produttive; e) un rappresentante del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali; f) tre rappresentanti della Conferenza permanen-

te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome;

g) due esperti del Ministero dell’ambiente e del-la tutela del territorio;

h) due esperti del Ministero della salute; i) due esperti del Ministero delle politiche agri-

cole e forestali; j) due esperti dell’Agenzia per la protezione del-

l’ambiente e per i servizi tecnici (APAT); k) un esperto dell’Istituto nazionale di ricerca per

gli alimenti e la nutrizione (INRAN); l) un esperto del Ministero delle attività produtti-

ve; m) un esperto dell’Istituto superiore di sanità; n) un esperto dell’Istituto superiore per la pre-

venzione e la sicurezza del lavoro. 4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3

è nominato un membro supplente di comprovataesperienza e competenza.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione dicui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio, presso il quale lamedesima ha sede.

6. La Commissione interministeriale di valutazio-ne, i cui componenti durano in carica quattro anni,adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua isti-tuzione, un regolamento di funzionamento interno.

7. All’articolo 14, comma 8, del decreto legislati-vo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da “anche perl’esercizio” fino a “decreto legislativo 3 marzo1993, n. 92”, sono soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano apartire dall’entrata in vigore del decreto previsto alcomma 1. Dalla stessa data il notificante provvede alversamento delle tariffe di cui all’articolo 33 alMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio.

TITOLO II

EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTEDI OGM PER QUALSIASI FINE DIVERSO

DALL’IMMISSIONE SUL MERCATO

Art. 7. Preparati medicinali. 1. Gli articoli da 8 a14 non si applicano alle sostanze e ai preparatimedicinali per uso umano contenenti o consistenti inun OGM purché la loro emissione deliberata a finidiversi dalla immissione sul mercato sia autorizzatada una normativa che faccia riferimento al presentedecreto e che preveda:

a) quantomeno una valutazione specifica delrischio ambientale ai sensi dell’allegato II, sullabase delle informazioni specificate all’allegato III;

b) l’autorizzazione alla sperimentazione; c) un piano di sorveglianza conforme a quanto

previsto dall’allegato III A, parte E, punti 1, 2 e 4,allo scopo di individuare gli effetti dello o degliOGM sulla salute umana, animale e sull’ambiente;

d) disposizioni relative al trattamento di nuoveinformazioni, informazione al pubblico, informazio-ne sui risultati delle emissioni, scambi di informa-zioni almeno equivalenti a quelle contenute nel pre-sente decreto;

e) la necessità del consenso esplicito da parte deisoggetti sottoposti alla sperimentazione.

2. La valutazione dei rischi per l’ambiente presen-tati dalle sostanze e dai preparati di cui al comma 1è effettuata dalla Commissione di cui all’articolo 6 ecomunicata al Ministero della salute per i provvedi-menti di competenza.

Art. 8. Notifica. 1. Fatto salvo quanto previstoall’articolo 7, chiunque intende effettuare un’emis-sione deliberata nell’ambiente di un OGM è tenutoa presentare preventivamente una notifica all’auto-rità nazionale competente.

2. La notifica comprende: a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed

informatico, contenente le informazioni di cui all’al-legato III necessarie per valutare il rischio ambien-tale connesso all’emissione deliberata dell’OGM ein particolare:

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1) informazioni generali, comprese quelle relati-ve al personale e alla sua formazione;

2) informazioni relative all’OGM; 3) informazioni relative alle condizioni di emis-

sione e al potenziale ambiente ospite; 4) informazioni sulle interazioni tra OGM e

ambiente; 5) un piano di monitoraggio conforme alle perti-

nenti parti dell’allegato III e diretto a individuare glieffetti dell’OGM sulla salute umana, animale e sul-l’ambiente;

6) informazioni relative ai piani di controllo, aimetodi di bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai pia-ni di intervento in caso di emergenza;

7) una sintesi delle informazioni di cui ai puntiprecedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese inconformità alle linee guida di cui alla decisione2002/813/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee del 18 ottobre 2002, n. L 280, che contengaanche tutte le informazioni di cui all’articolo 27,comma 4.

b) la valutazione del rischio ambientale e le con-clusioni prescritte dall’allegato II, parte D, con iriferimenti bibliografici e l’indicazione dei metodiutilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;

c) la valutazione del rischio per l’agrobiodiver-sità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, inconformità alle prescrizioni stabilite dal decreto dicui al comma 6.

3. Il notificante può rinviare a dati o risultati dinotifiche già presentate anche da altri notificanti opuò presentare ulteriori informazioni, a suo avvisopertinenti, a condizione che tali informazioni, dati erisultati siano relativi a rilasci effettuati in siti o inecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della noti-fica. Tali informazioni, dati o risultati, se di terzi edichiarati di carattere riservato, devono essereaccompagnati da una lettera di accesso rilasciata daltitolare della relativa proprietà intellettuale.

4. L’autorità nazionale competente può accettareche le emissioni dello stesso OGM in uno stessoluogo o in luoghi diversi per lo stesso scopo e in unperiodo determinato di tempo possano essere comu-nicate con un’unica notifica.

5. Per ogni successiva emissione dello stessoOGM, precedentemente notificato come parte dellostesso programma di ricerca, il notificante è tenutoad inviare una nuova notifica. In questo caso, il noti-ficante può fare riferimento ai dati forniti in notifi-che precedenti o ai risultati relativi ad emissioniprecedenti.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agrico-le e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio, sono definite,entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto, le prescrizioni ai fini della valutazione delrischio di cui al comma 2, lettera c).

Art. 9. Istruttoria della notifica. 1. Ricevuta lanotifica di cui all’articolo 8 ed effettuata l’istruttoriapreliminare di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a),l’autorità nazionale competente, non appena possi-bile e, comunque, non oltre quindici giorni dal rice-vimento della stessa:

a) trasmette copia della notifica come previstodall’articolo 5, comma 2, lettera b);

b) avvia, ai sensi dell’articolo 5, la consultazionepubblica di cui all’articolo 12.

2. La Commissione di cui all’articolo 6, entro ses-santa giorni dalla conclusione della consultazionepubblica di cui all’articolo 12, effettua la valutazio-ne della notifica e, tenuto conto delle osservazionieventualmente pervenute nel corso della consulta-zione stessa, nonché delle specifiche esigenze diprevenzione ambientale e di tutela della salute uma-na, individuate rispettivamente dal Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministe-ro della salute, e delle condizioni per la protezionedei sistemi agrari proposte dal Ministero delle poli-tiche agricole e forestali, redige e trasmette all’auto-rità nazionale competente le proprie conclusioni.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza di cui alcomma 2, sentiti, per quanto di rispettiva competen-za, i Ministeri della salute e delle politiche agricolee forestali, l’autorità nazionale competente:

a) rilascia al notificante una autorizzazione scrit-ta all’emissione, precisandone le condizioni che,comunque, non possono essere meno restrittive diquelle contenute nelle conclusioni di cui al comma2, provvedendo contestualmente a darne comunica-zione alle regioni e alle province autonome interes-sate; ovvero

b) comunica per iscritto al notificante i motividel diniego.

4. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2non è computato il periodo di tempo durante il qua-le l’autorità nazionale competente o la Commissio-ne di cui all’articolo 6 sono in attesa di ulterioriinformazioni eventualmente richieste al notificante.

5. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2non è, altresì, computato il periodo di tempo neces-sario all’autorità nazionale competente o alla Com-missione di cui all’articolo 6, per l’esame delle nuo-ve informazioni trasmesse dal notificante, o comun-que acquisite, che prevedono una nuova valutazio-ne. Tale periodo non può superare la durata di tren-ta giorni.

6. Il notificante può procedere all’emissione sola-mente dopo il rilascio del provvedimento di autoriz-zazione dell’autorità nazionale competente, rispet-tando tutte le condizioni in essa precisate.

Art. 10. Procedure differenziate e semplificate.1. L’autorità nazionale competente, ove siano dispo-nibili sufficienti evidenze scientifiche riguardo alleemissioni di taluni OGM in determinati ecosistemi ese gli OGM in questione soddisfano i criteri enun-

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ciati nell’allegato V, acquisito il parere della Com-missione di cui all’articolo 6 e dei Ministeri di cuiall’articolo 2, per quanto di rispettiva competenza,può presentare alla Commissione europea una pro-posta motivata al fine di ottenere un’autorizzazionealla applicazione di procedure differenziate o sem-plificate per tali tipi di OGM.

Art. 11. Modifiche e nuove informazioni sullenotifiche. 1. Il notificante, prima di adottare qual-siasi modifica dell’emissione deliberata di un OGMgià autorizzata oppure nel caso di una variazionenon intenzionale della stessa, con possibili conse-guenze sui rischi per la salute umana, animale e perl’ambiente, ovvero nel caso in cui si rendono dispo-nibili nuove informazioni su detti rischi mentre è incorso l’esame della notifica o dopo che sia stata rila-sciata l’autorizzazione, provvede immediatamentea:

a) effettuare una nuova valutazione del rischio,in conformità ai principi indicati nell’allegato II,basata sui nuovi od ulteriori elementi acquisiti;

b) riesaminare le misure specificate nella notifi-ca, ovvero, nel caso sia già stata rilasciata l’autoriz-zazione all’emissione deliberata, quelle eventual-mente specificate in quest’ultima al fine di adeguar-la alle nuove esigenze;

c) adottare comunque le misure di carattereurgente necessarie per la tutela della salute umana,animale e dell’ambiente;

d) informare l’autorità nazionale competente ele regioni e province autonome interessate medianteapposita comunicazione che contempli le nuoveinformazioni e le valutazioni di cui ai punti a) e b),nonché le eventuali misure adottate di cui al puntoc); la comunicazione deve essere inviata prima diadottare qualsiasi modifica di carattere non urgenteo non appena la variazione non intenzionale sia notao le nuove informazioni siano disponibili.

2. Se l’autorità nazionale competente viene aconoscenza, direttamente o tramite i Ministeri di cuiall’articolo 2 o da altra fonte, di nuove informazioniritenute rilevanti ai fini dell’esistenza di nuovi omaggiori rischi per la salute umana, animale e perl’ambiente o delle circostanze di cui al comma 1, levaluta, avvalendosi della Commissione di cui all’ar-ticolo 6, le comunica alle regioni e alle provinceautonome interessate, le rende accessibili al pubbli-co e impone al notificante, ove necessario, di modi-ficare le modalità dell’emissione deliberata, disospenderla o di interromperla definitivamente,informandone il pubblico.

Art. 12. Consultazione e informazione pubbli-ca. 1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo27, l’autorità nazionale competente provvede,secondo le modalità indicate nell’allegato VIII, adeffettuare la consultazione pubblica e a garantirel’accesso alle informazioni in merito alle notifiche e

alle emissioni deliberate nell’ambiente di OGMcontemplate nel Titolo II.

2. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sen-si del comma 1, i seguenti documenti ed informa-zioni forniti dal notificante:

a) la sintesi del fascicolo di cui all’articolo 8, com-ma 2, lettera a), punto 7;

b) la valutazione del rischio ambientale di cuiall’articolo 8, comma 2, lettera b);

c) ogni nuova informazione di cui all’articolo 11,comma 2.

3. I documenti e le informazioni di cui al comma 2restano disponibili per la consultazione pubblicasecondo le modalità dell’allegato VIII per un perio-do di trenta giorni.

4. L’autorità nazionale competente, al termine delperiodo di cui al comma 3 raccoglie e trasmette allaCommissione di cui all’articolo 6, tutte le osserva-zioni eventualmente pervenute nel corso della con-sultazione;

5. L’autorità nazionale competente rende pubbli-che, secondo le modalità dell’allegato VIII, le infor-mazioni concernenti:

a) i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo5, comma 4;

b) gli esiti dei controlli del piano di monitoraggiodi cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), punto 5);

c) le conclusioni della valutazione di cui all’arti-colo 9, comma 2;

d) il provvedimento di autorizzazione o di dinie-go di cui all’articolo 9, comma 3;

e) le proposte di cui all’articolo 10, ove non giàrese pubbliche dalla Commissione europea;

f) la relazione conclusiva ed il parere sull’emis-sione di cui all’articolo 13.

6. Chiunque coltiva piante geneticamente modifi-cate appone adeguati cartelli di segnalazione cheindicano chiaramente la presenza di OGM.

Art. 13. Relazione conclusiva sull’emissione.1. All’esito di ciascuna emissione e alle scadenzeeventualmente fissate nel provvedimento di auto-rizzazione, il notificante invia all’autorità nazio-nale competente una relazione conclusiva sull’e-missione stessa nella quale sono riportati i risulta-ti della verifica sperimentale sui possibili rischi edimpatti per la salute umana, animale e per l’am-biente.

2. L’autorità nazionale competente trasmette copiadella relazione di cui al comma 1 ai Ministeri dellasalute, delle politiche agricole e forestali, all’APATed alle regioni e province autonome interessate.

3. L’autorità nazionale competente, avvalendosidella Commissione di cui all’articolo 6, effettua unavalutazione della relazione di cui al comma 1, ela-borando sulla stessa un parere che deve esserecomunicato al notificante ed alle regioni e provinceautonome interessate.

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Art. 14. Scambio di informazioni con le autoritàcompetenti degli altri Stati membri e con laCommissione europea. 1. L’autorità nazionalecompetente invia alla Commissione europea, entrotrenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogninotifica ricevuta a norma dell’articolo 8.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’au-torità nazionale competente informa le autorità com-petenti degli altri Stati membri e la Commissioneeuropea delle decisioni definitive adottate a normadell’articolo 9, comma 3, comprese eventualmentele ragioni per le quali una notifica è stata respinta,nonché dei risultati delle emissioni pervenuti a nor-ma dell’articolo 13, comma 1.

3. L’autorità nazionale competente, ricevuta dallaCommissione europea comunicazione in merito aduna decisione che ammette una procedura differen-ziata o semplificata per taluni OGM, sentita laCommissione di cui all’articolo 6, comunica allaCommissione europea medesima se intende o menoavvalersi di tale procedura.

4. L’autorità nazionale competente una voltaall’anno trasmette alla Commissione europea unelenco degli OGM il cui rilascio è stato autorizzatomediante le procedure differenziate e semplificateautorizzate dalla Commissione europea, nonché unelenco degli OGM i cui rilasci non sono stati auto-rizzati.

TITOLO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI OGMCOME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI

Art. 15. Normativa settoriale. 1. Gli articoli da16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati inbase ad atti comunitari adottati successivamente alladirettiva 2001/18/CE che contengono esplicito rife-rimento alla stessa e che prescrivono, salvi gli altriobblighi previsti dai suddetti atti:

a) una valutazione del rischio ambientale speci-fico effettuata secondo i principi stabiliti nell’alle-gato II e sulla base delle informazioni di cui all’al-legato III;

b) obblighi in materia di gestione del rischio, dietichettatura, di monitoraggio, di informazione delpubblico e di clausole di salvaguardia almeno equi-valenti a quelli previsti dal presente decreto.

2. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agliOGM autorizzati dal regolamento (CEE) n. 2309/93del Consiglio, a condizione che la valutazione spe-cifica di rischio ambientale sia compiuta secondo iprincipi di cui all’allegato II e sulla base del tipo diinformazioni indicate nell’allegato III, fatti salvialtri obblighi pertinenti in materia di valutazione delrischio, di gestione del rischio, di etichettatura, dimonitoraggio, di informazione del pubblico e diclausola di salvaguardia previsti dalla normativa

comunitaria relativa ai medicinali per uso umano eveterinario.

Art. 16. Procedura di notifica. 1. Chiunqueintenda immettere sul mercato comunitario, per laprima volta in Italia, un OGM, è tenuto a darne pre-ventiva notifica all’autorità nazionale competente,informandone gli altri ministeri indicati all’articolo2, comma 1.

2. L’autorità nazionale competente: a) invia immediatamente alla Commissione

europea e alle autorità competenti degli altri Statimembri, nonché alle regioni e province autonome,la sintesi di cui al comma 3, lettera i);

b) trasmette alla Commissione europea copiadella notifica, se la stessa rispetta i requisiti previstidal comma 3, e, contestualmente, la relazione divalutazione, a norma dell’articolo 17, comma 3.

3. La notifica comprende: a) la copia della valutazione della relazione fina-

le relativa all’emissione deliberata nell’ambientedell’OGM oggetto della notifica, di cui all’articolo13, comma 3;

b) le informazioni di cui agli allegati III e IV chetengono conto della diversità dei luoghi di impiegodell’OGM e riportano dati e risultati relativi aglieffetti sulla salute umana, animale e sull’ambientedelle emissioni effettuate per fini diversi dall’im-missione sul mercato;

c) la valutazione dei rischi ambientali e le con-clusioni di cui all’allegato II, parte D con particola-re attenzione ai rischi per la diversità degli ecosiste-mi naturali, l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e lafiliera agroalimentare;

d) le condizioni di immissione sul mercato,incluse particolari condizioni di uso e di manipola-zione;

e) la proposta concernente la durata dell’autoriz-zazione, comunque non superiore a 10 anni, ai sen-si dell’articolo 18, comma 5;

f) il piano di monitoraggio, nel rispetto dell’alle-gato VII, che preveda una proposta di durata chepuò essere diversa da quella dell’autorizzazione;

g) l’etichetta proposta, che deve essere conformeai requisiti di cui all’allegato IV e che deve riporta-re, in ogni caso, la dicitura "questo prodotto contie-ne organismi geneticamente modificati".

h) la proposta di imballaggio di cui all’allegatoIV;

i) la sintesi delle informazioni di cui ai punti pre-cedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese inconformità alle linee guida di cui alla, decisione2002/812/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitàeuropee del 18 ottobre 2002, n. L 280, su supportocartaceo e informatico, che contenga anche tutte leinformazioni di cui all’articolo 27, comma 4.

4. Qualora, in base ai risultati di un’emissionenotificata a norma del Titolo II o in base ad altri fon-

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dati motivi scientifici, un notificante ritenga chel’immissione sul mercato e l’uso di un OGM noncomportino rischi per la salute umana, animale e perl’ambiente, può chiedere all’autorità nazionale com-petente di autorizzarlo a non fornire, in tutto o inparte, le informazioni di cui all’allegato IV, parte B,fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legi-slativo 24 aprile 2001, n. 212, e dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322.

5. Il notificante include nella notifica le informa-zioni disponibili sui dati o sui risultati delle emis-sioni dello stesso OGM già notificate o in corso dinotifica o effettuate dal notificante nella Comunità ofuori di essa relative a rilasci effettuati in siti ed eco-sistemi del tutto simili a quelli oggetto della notifi-ca.

6. Il notificante può anche rinviare a dati o risulta-ti di notifiche già presentate da altri notificanti opresentare ulteriori informazioni a suo avviso perti-nenti a condizione che tali informazioni, dati e risul-tati non siano riservati o che tali notificanti abbianodato il loro accordo scritto.

7. Per utilizzare un OGM a fini diversi da quelligià indicati in una notifica occorre presentare unanuova notifica.

8. Il notificante può effettuare per la prima volta inItalia l’immissione sul mercato solo dopo aver rice-vuto comunicazione del provvedimento di autoriz-zazione dell’autorità nazionale competente ai sensidell’articolo 21, comma 2, e nel rispetto delle con-dizioni ivi previste.

9. Qualora, prima del rilascio dell’autorizzazionescritta, si rendano disponibili nuove informazionisui rischi dell’OGM per la salute umana, animale eper l’ambiente, valgono le disposizioni di cui all’ar-ticolo 23, commi 2 e 3.

Art. 17. Relazione di valutazione. 1. Ricevuta lanotifica di cui all’articolo 16, comma 3, ed effettua-ta l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, com-ma 2, lettera a), l’autorità nazionale competente lasottopone, non appena possibile, e, comunque, nonoltre quindici giorni dal ricevimento della stessa,alla Commissione di cui all’articolo 6.

2. Entro i settantacinque giorni dalla data di rice-vimento della notifica, la Commissione di cui all’ar-ticolo 6 elabora e trasmette all’autorità nazionalecompetente una proposta di relazione di valutazionein base agli orientamenti di cui all’allegato VI, nellaquale sono riportate le esigenze di misure di preven-zione ambientale e di misure di tutela della saluteumana, indicate rispettivamente dal Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministe-ro della salute, nonché quelle di tutela dell’agrobio-diversità, dei sistemi agrari e della filiera agroali-mentare proposte dal Ministero delle politiche agri-cole e forestali.

3. Ricevuta la proposta di relazione di cui al com-ma 2 e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i

Ministeri della salute e delle politiche agricole eforestali, l’autorità nazionale competente elabora larelazione di valutazione che indica se l’OGM puòessere immesso o meno sul mercato e, se del caso, aquali condizioni.

4. Per il calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2non sono computati i periodi di tempo durante i qua-li l’autorità nazionale competente è in attesa di ulte-riori informazioni eventualmente richieste al notifi-cante.

5. L’autorità nazionale competente: a) nel caso in cui la relazione di valutazione di

cui al comma 3, indica che l’OGM può essereimmesso sul mercato, invia detta relazione, unita-mente alle informazioni di cui al comma 4 ed alleeventuali altre informazioni su cui si basa la relazio-ne stessa, alla Commissione europea e al notifican-te;

b) nel caso in cui la relazione di valutazione dicui al comma 3 indica che l’OGM non può essereimmesso sul mercato:

1) la trasmette immediatamente al notificante; 2) trascorsi almeno quindici giorni dalla trasmis-

sione al notificante e, comunque, non oltre cento-cinque giorni dalla data di ricevimento della notifi-ca, trasmette la relazione di cui alla lettera b), unita-mente alle informazioni di cui al comma 4 ed alleeventuali altre informazioni su cui essa si basa, allaCommissione europea.

6. Un successivo ritiro della notifica da parte delnotificante non pregiudica la presentazione di dettanotifica all’autorità competente di un altro Statomembro.

Art. 18. Adempimenti successivi alla relazionedi valutazione. 1. L’autorità nazionale competente,qualora la relazione di valutazione di cui all’artico-lo 17 riporti un parere favorevole all’immissione sulmercato dell’OGM oggetto della notifica, concedeautorizzazione scritta:

a) trascorsi sessanta giorni dalla data di inviodella documentazione di cui all’articolo 17, comma5, lettera a), in mancanza di obiezioni motivate daparte dell’autorità competente di uno Stato membroo della Commissione europea;

b) trascorsi centocinque giorni dalla data di inviodella documentazione di cui all’articolo 17, comma5, lettera a), nei casi in cui siano state sollevate obie-zioni motivate e positivamente risolti gli aspetti con-troversi da parte dell’autorità competente di unoStato membro o della Commissione europea.

2. Il provvedimento di autorizzazione è trasmessoal notificante ed alle regioni e province autonome edi esso è data informazione alle autorità competentidegli altri Stati membri e alla Commissione europeaentro trenta giorni.

3. Nei casi in cui l’autorità competente di un altroStato membro o la Commissione europea sollevanoobiezioni motivate, entro sessanta giorni dalla data

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di invio della documentazione di cui all’articolo 17,comma 5, lettera a), e non viene raggiunto l’accor-do di cui al comma 1, lettera b), l’autorità nazionalecompetente assume le proprie determinazioni inmerito alla notifica oggetto delle obiezioni inconformità alla decisione, adottata dalla Commis-sione europea. La decisione adottata dall’autoritànazionale competente è comunicata alle autoritàcompetenti degli altri Stati membri e alla Commis-sione europea entro trenta giorni.

4. Il termine di quarantacinque giorni previsto peril raggiungimento dell’accordo di cui al comma 1,lettera b), è sospeso per il tempo necessario all’au-torità nazionale competente per acquisire eventualiulteriori informazioni dal notificante.

5. L’autorizzazione è valida per un periodo massi-mo di dieci anni a partire dalla data di rilascio.

6. In tutti i casi in cui l’autorità nazionale compe-tente rigetta la richiesta di autorizzazione all’immis-sione sul mercato di un OGM ne dà comunicazioneal notificante, specificandone i motivi.

7. Nel caso in cui l’autorizzazione per un OGM oun derivato di un OGM viene richiesta al semplicescopo di commercializzarne i prodotti sementieri, ilperiodo della prima autorizzazione è stabilitoconformemente alle norme contenute nel decretolegislativo 24 aprile 2001, n. 212, e nel decreto delPresidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,e non può comunque essere superiore a dieci anni apartire dalla data dell’iscrizione della prima varietàvegetale contenente tale OGM nel catalogo naziona-le delle varietà vegetali.

8. Per i materiali riproduttivi forestali, la validitàdella prima autorizzazione è di 10 anni a partire dal-la data della prima inclusione del materiale di basecontenente l’OGM nel catalogo nazionale dei mate-riali di base.

9. Entro sessanta giorni dal ricevimento di unarelazione di valutazione elaborata dall’autorità com-petente di un altro Stato membro, l’autorità naziona-le competente provvede, sentita la Commissione dicui all’articolo 6, a trasmettere alla Commissioneeuropea le proprie osservazioni, compresa l’even-tuale richiesta di ulteriori informazioni ovvero, sedel caso, una obiezione motivata all’immissione sulmercato dell’OGM oggetto della relazione di valu-tazione.

Art. 19. Criteri e informazione per determinatiOGM. 1. Fatte salve le disposizioni di cui all’arti-colo 16, commi 5, 6, 7 e 9, nonché le disposizionidegli articoli 17 e 18, l’autorità nazionale competen-te, sentita la Commissione di cui all’articolo 6, non-ché i Ministeri della salute e delle politiche agricolee forestali, può proporre alla Commissione europeacriteri e requisiti delle informazioni che devonoessere contenute nelle notifiche, in deroga all’artico-lo 16, comma 3, per l’immissione sul mercato ditaluni tipi di OGM.

2. I criteri e i requisiti delle informazioni di cui alcomma 1, devono, comunque, garantire la sicurezzaper la salute umana, animale e per l’ambiente edevono basarsi su riscontri scientifici e sull’espe-rienza maturata in casi analoghi.

Art. 20. Rinnovo dell’autorizzazione. 1. In dero-ga agli articoli 16, 17 e 18, si applica la procedura dirinnovo di cui al presente articolo:

a) alle autorizzazioni rilasciate a norma del Tito-lo III;

b) alle autorizzazioni all’immissione sul mercatodi OGM rilasciate prima dell’entrata in vigore delpresente decreto.

2. Al più tardi nove mesi prima della scadenza del-l’autorizzazione di cui al comma 1, il notificantepresenta all’autorità nazionale competente una noti-fica che contiene:

a) una copia dell’autorizzazione all’immissionesul mercato dell’OGM di cui si chiede il rinnovo;

b) una relazione sui risultati del monitoraggioeffettuato a norma dell’articolo 22 ovvero, per leautorizzazioni di cui al comma 1, lettera b), ogniinformazione relativa al monitoraggio eventualmen-te effettuato;

c) qualsiasi altra nuova informazione resasidisponibile concernente i rischi per la salute umana,animale e per l’ambiente connessi al prodotto e, sedel caso, una proposta recante modifica o integra-zione delle condizioni dell’autorizzazione origina-ria, tra cui quelle attinenti al futuro monitoraggio ealla durata di validità dell’autorizzazione.

3. Ricevuta la notifica di cui ai comma 2 ed effet-tuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5,comma 2, lettera a), l’autorità nazionale competentela sottopone, non appena possibile e, comunque,non oltre quindici giorni dal ricevimento della stes-sa alla Commissione di cui all’articolo 6.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla data diricevimento della notifica, la Commissione di cuiall’articolo 6 elabora e trasmette all’autorità nazio-nale competente una proposta di relazione di valuta-zione che, alla luce dei dati del monitoraggio effet-tuato o delle ulteriori informazioni disponibili, non-ché delle valutazioni effettuate, per i settori di pro-pria competenza, dai Ministeri dell’ambiente e dellatutela del territorio, della salute, delle politiche agri-cole e forestali e dalle regioni e province autonome,indichi la possibilità o meno di concedere il rinnovodell’autorizzazione e le eventuali modifiche o inte-grazioni alle condizioni in essa previste.

5. Ricevuta la proposta di cui al comma 4, l’auto-rità nazionale competente, sentiti, per quanto dirispettiva competenza, i Ministeri della salute e del-le politiche agricole e forestali, elabora la relazionedi valutazione e la trasmette immediatamente allaCommissione europea ed al notificante.

6. In assenza di obiezioni motivate presentate daparte delle autorità competenti degli altri Stati mem-

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bri e della Commissione europea entro sessantagiorni dalla trasmissione della relazione di cui alcomma 5, l’autorità nazionale competente trasmetteper iscritto al notificante la decisione finale e infor-ma le autorità competenti degli altri Stati membri, laCommissione europea e le regioni e province auto-nome entro i successivi trenta giorni.

7. Nel caso in cui l’autorità competente di un altroStato membro o la Commissione europea chiedonoulteriori informazioni, formulano osservazioni opresentano obiezioni motivate, entro sessanta giornidalla data di trasmissione della relazione di cui alcomma 5, e non viene raggiunto un accordo, entrosettantacinque giorni dalla data di invio di detta rela-zione, l’autorità nazionale competente provvede sul-la notifica in conformità alla decisione adottata insede comunitaria a norma dell’articolo 18 delladirettiva 2001/18/CE. Nel caso in cui si raggiungel’accordo, entro il termine di settantacinque giorni,l’autorità nazionale competente provvede sulla noti-fica in conformità all’accordo raggiunto. L’autoritànazionale competente trasmette per iscritto al notifi-cante la decisione definitiva e ne informa le autoritàcompetenti degli altri Stati membri e la Commissio-ne europea nei successivi trenta giorni.

8. Ogni rinnovo dell’autorizzazione all’immissio-ne sul mercato non deve superare i dieci anni e puòessere, se del caso, limitato o prorogato per motivispecifici.

9. Dopo aver presentato una notifica per il rinnovodi un’autorizzazione, a norma del comma 2, il noti-ficante può continuare a immettere sul mercatol’OGM, alle condizioni indicate nell’autorizzazioneper la quale ha chiesto il rinnovo, fino alla comuni-cazione della autorità nazionale competente di cui aicommi 6 e 7.

10. Per il rinnovo di una autorizzazione sulla basedella relazione di valutazione elaborata da un altroStato membro, entro sessanta giorni dal ricevimentodella medesima, l’autorità nazionale competenteprovvede, sentita la Commissione di cui all’articolo6, a trasmettere alla Commissione europea le proprieosservazioni, compresa l’eventuale richiesta di ulte-riori informazioni ovvero, se del caso, una obiezio-ne motivata al rinnovo dell’autorizzazione relativaall’immissione sul mercato dell’OGM.

Art. 21. Provvedimento di autorizzazione. 1.Salvo ulteriori obblighi derivanti da norme contenu-te in atti diversi dal presente decreto, un OGM puòessere utilizzato se nei suoi confronti è stato rila-sciato un provvedimento di autorizzazione allaimmissione sul mercato da parte dell’autorità com-petente di un altro Stato membro, purché sianorispettate scrupolosamente le specifiche condizionidi impiego e le relative restrizioni circa ambienti earee geografiche.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al com-ma 1, il notificante può procedere all’immissione sul

mercato di un OGM solo dopo aver ottenuto dal-l’autorità nazionale competente il relativo provvedi-mento di autorizzazione di cui agli articoli 18 e 20del presente decreto, e purché siano rispettate tuttele condizioni in esso prescritte.

3. Il provvedimento di autorizzazione di cui alcomma 2 deve sempre indicare:

a) l’esatto oggetto dell’autorizzazione; b) l’identità dell’OGM da immettere sul merca-

to, nonché l’identificatore unico; c) il periodo di validità dell’autorizzazione; d) le condizioni per l’immissione sul mercato del

prodotto, incluse le specifiche condizioni di impiegodi manipolazione e di imballaggio dell’OGM, e lemisure di tutela per particolari ecosistemi, ambientio aree geografiche;

e) l’obbligo per il notificante di mettere a dispo-sizione dell’autorità nazionale competente, surichiesta, campioni per il controllo, fatte salve ledisposizioni di cui all’articolo 27;

f) gli obblighi in materia di etichettatura di cuiall’articolo 16, comma 3, lettera g);

g) gli obblighi in materia di monitoraggio di cuiall’articolo 22, l’obbligo di riferire alla Commissio-ne europea e alle autorità competenti degli altri Sta-ti membri la durata dello stesso, nonché, se del caso,gli eventuali obblighi per chiunque venda o usi ilprodotto, incluso, per gli OGM destinati alla colti-vazione, quello di fornire informazioni adeguate inmerito alla localizzazione delle coltivazioni.

4. L’autorità nazionale competente adotta le misu-re necessarie a garantire l’accesso del pubblicoall’autorizzazione di cui agli articoli 18, comma 1 e20, comma 6, e alle decisioni della Commissioneeuropea di cui agli articoli 18, comma 3 e 20, com-ma 7, nonché ai documenti equipollenti rilasciatidalle autorità competenti degli altri Stati membri.

Art. 22. Monitoraggio e ricerca. 1. Dopo l’im-missione sul mercato di un OGM, il notificanteprovvede affinché il monitoraggio e la relativa rela-zione siano effettuati alle condizioni indicate nelprovvedimento di autorizzazione. Per i provvedi-menti di autorizzazione rilasciati dall’autorità nazio-nale competente, le relazioni concernenti il monito-raggio sono trasmesse alla stessa ed inviate in copia,a cura del notificante, alla Commissione europea ealle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. L’autorità nazionale competente, sentita laCommissione di cui all’articolo 6, adegua, oveopportuno, il piano di monitoraggio sulla base deirisultati delle relazioni di cui al comma 1, tenutoconto delle nuove informazioni di cui all’articolo23.

3. I risultati del monitoraggio sono resi pubblici inmodo da garantirne la trasparenza.

4. I Ministeri dell’ambiente e della tutela del terri-torio, della salute, delle politiche agricole e foresta-li, dell’istruzione, dell’università e della ricerca assi-

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curano la realizzazione di attività di ricerca sistema-tica ed indipendente sui rischi potenziali inerenti l’e-missione deliberata nell’ambiente e l’immissionesul mercato di OGM, garantendo ai ricercatori libe-ro accesso a tutto il materiale pertinente, salvo quan-to disposto dall’articolo 27.

Art. 23. Gestione delle nuove informazioni. 1. Ilnotificante, qualora acquisisca nuove informazioniin merito ai rischi di un OGM, è tenuto a:

a) adottare immediatamente tutte le misurenecessarie al fine di tutelare la salute umana, anima-le e l’ambiente;

b) comunicare le predette informazioni e lemisure adottate all’autorità nazionale competenteche ne dà informazione alle regioni e province auto-nome.

2. Tutte le nuove informazioni in merito ai rischi diun OGM, comunque acquisite dall’autorità naziona-le competente, sono considerate ai fini della elabo-razione della relazione di valutazione di cui agli arti-coli 17, comma 2, e 20, comma 4. I termini di cuiall’articolo 17, comma 2, se del caso, possono esse-re estesi per un periodo non superiore a trenta gior-ni, informandone la Commissione europea e il noti-ficante.

3. Qualora la relazione di cui al comma 2 sia giàstata trasmessa alla Commissione europea e il prov-vedimento di autorizzazione non ancora concesso,l’autorità nazionale competente trasmette immedia-tamente le informazioni di cui al comma 2 allaCommissione europea medesima, alle autorità com-petenti degli altri Stati membri e, se del caso, al noti-ficante e, contestualmente, può stabilire di avvalersidi quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, ai finidel ripristino dei tempi previsti per il rilascio delprovvedimento di autorizzazione.

4. Qualora dopo il rilascio dell’autorizzazioneall’immissione sul mercato di un OGM, l’autoritànazionale competente venga a conoscenza delleinformazioni di cui al comma 2, sentiti la Commis-sione di cui all’articolo 6 ed i Ministri della salute edelle politiche agricole e forestali, le trasmetteimmediatamente alla Commissione europea unita-mente ad una relazione di valutazione integrativacomprendente, se del caso, una proposta di modifi-ca delle condizioni imposte nel provvedimento diautorizzazione ovvero una proposta di revoca del-l’autorizzazione stessa.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui laCommissione europea ha trasmesso alle autoritàcompetenti degli Stati membri la documentazione dicui al comma 4, se non vengono sollevate obiezionimotivate da parte dell’autorità competente di altroStato membro o della Commissione europea, l’auto-rità nazionale competente modifica l’autorizzazioneoriginaria sulla base della proposta di cui al comma4, ne trasmette immediatamente copia al notificantee ne dà notizia alle autorità competenti degli altri

Stati membri e alla Commissione europea nei suc-cessivi trenta giorni.

6. Nei casi in cui le autorità competenti di un altroStato membro o la Commissione europea sollevanoobiezioni motivate, entro sessanta giorni dalla tra-smissione da parte della Commissione europea alleautorità competenti degli altri Stati membri delladocumentazione integrativa di cui al comma 4, enon viene raggiunto un accordo entro settantacinquegiorni dalla suddetta data di trasmissione, l’autoritànazionale competente assume le proprie determina-zioni in merito alla proposta di modifica del provve-dimento di autorizzazione originario in conformitàalla decisione adottata dalla Commissione europea anorma dell’articolo 18 della direttiva 2001/18/CE.Nel caso in cui è raggiunto l’accordo entro il termi-ne di settantacinque giorni, l’autorità nazionalecompetente provvede sulla notifica in conformitàall’accordo raggiunto. L’autorità nazionale compe-tente trasmette per iscritto al notificante la decisionedefinitiva e ne informa le autorità competenti deglialtri Stati membri e la Commissione europea neisuccessivi trenta giorni.

7. I termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi peril tempo necessario all’autorità nazionale competen-te per acquisire eventuali ulteriori informazioni dalnotificante.

Art. 24. Etichettatura. 1. Gli organi di vigilanzadi cui all’articolo 32 verificano che, in tutte le fasidell’immissione sul mercato, l’etichettatura e l’im-ballaggio degli OGM immessi sul mercato sianoconformi alle specifiche indicate nelle relative auto-rizzazioni.

2. Per i prodotti per i quali non possono essereescluse tracce non intenzionali e tecnicamente ine-vitabili di OGM autorizzati può essere fissata, inconformità alla normativa comunitaria, una sogliaminima al di sotto della quale tali prodotti non devo-no essere etichettati a norma del comma 1, fatta sal-va la disciplina in materia di sementi. In ogni caso,la prova della non intenzionalità e dell’inevitabilitàtecnica di tale presenza deve essere dimostrata dalproduttore.

Art. 25. Clausola di salvaguardia. 1. Il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministrodella salute e il Ministro delle politiche agricole eforestali, per quanto di rispettiva competenza, pos-sono, con provvedimento d’urgenza, limitare o vie-tare temporaneamente l’immissione sul mercato,l’uso o la vendita sul territorio nazionale di unOGM, come tale o contenuto in un prodotto, qualo-ra, dopo la data di autorizzazione, sulla base di nuo-ve o ulteriori informazioni che riguardano la valuta-zione dei rischi ambientali o a seguito di una nuovavalutazione delle informazioni esistenti basata sunuove o supplementari conoscenze scientifiche,hanno fondati motivi di ritenere che detto OGM

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possa costituire un rischio per la salute umana, ani-male e per l’ambiente. Il provvedimento può indica-re le misure ritenute necessarie per ridurre al mini-mo il rischio ipotizzato ed è immediatamente comu-nicato dai Ministeri della salute e delle politicheagricole all’autorità nazionale competente.

2. L’autorità nazionale competente dà immediatacomunicazione alla Commissione europea e alleautorità competenti degli altri Stati membri deiprovvedimenti adottati ai sensi del comma 1, for-nendo le relative motivazioni basate su una nuovavalutazione dei rischi e indicando se e come le con-dizioni poste dall’autorizzazione devono esseremodificate o l’autorizzazione stessa deve essererevocata. Dei predetti provvedimenti l’autoritànazionale competente dà idonea informazione alpubblico.

Art. 26. Informazione pubblica. 1. Fatto salvol’articolo 27, l’autorità nazionale competente mettea disposizione del pubblico, non appena ne entra inpossesso, e secondo le modalità indicate nell’allega-to VIII, le relazioni di valutazione di cui agli artico-li 17, comma 2, e 20, comma 4, nonché quelle ela-borate dalle autorità competenti degli altri Statimembri e trasmesse dalla Commissione dell’Unioneeuropea.

2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione delpubblico:

a) una sintesi del fascicolo di cui all’articolo 16,comma 3, lettera i), o la sintesi del fascicolo tra-smesso dalla Commissione europea;

b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1; c) i pareri dei comitati scientifici consultati; d) i risultati del monitoraggio di cui all’articolo

22; e) i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo

5, comma 4; f) i provvedimenti di cui all’articolo 18, commi 1

e 3, e all’articolo 20, commi 6 e 7, ovvero i docu-menti equipollenti rilasciati dalle autorità competen-ti degli altri Stati membri;

g) l’elenco aggiornato annualmente degli organi-smi geneticamente modificati di cui all’articolo 14,comma 4;

h) ogni nuova informazione disponibile di cuiall’articolo 23;

i) i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo25;

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27. Riservatezza. 1. I dati e le informazioni,comunque acquisiti dall’autorità nazionale compe-tente, relativi alle notifiche, possono essere utilizza-ti solo per gli scopi per i quali sono forniti. Fatto sal-vo il disposto del comma 4, chiunque, per motivi di

ufficio, abbia accesso agli atti di notifica o a quelliad essa inerenti, è tenuto a non divulgare le infor-mazioni di cui viene a conoscenza.

2. Il notificante può comunicare per iscritto all’au-torità nazionale competente, fornendo giustificazio-ni verificabili, le informazioni contenute nella noti-fica per le quali richiede la riservatezza, in quanto laloro divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posi-zione concorrenziale.

3. L’autorità nazionale competente accoglie lerichieste di cui al comma 2 ovvero, previa consulta-zione del notificante, stabilisce quali informazionitenere riservate, dandogliene comunicazione.

4. In nessun caso sono considerate riservate leseguenti informazioni, se presentate a norma degliarticoli 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23 e 25:

a) descrizione generale del o degli OGM; b) nome e indirizzo del notificante; c) scopo dell’emissione; d) località dell’emissione; e) usi previsti; f) metodi e piani di monitoraggio del o degli

OGM; g) piani per gli interventi di emergenza; h) valutazione del rischio ambientale.

5. La riservatezza delle informazioni fornite per-mane anche in caso di ritiro della notifica da partedel notificante per qualsiasi motivo.

6. Le informazioni riservate ai sensi del comma 3,possono essere comunicate solo alla Commissioneeuropea nonché, in caso di procedure amministrati-ve o giudiziarie, alle pubbliche autorità che ne fan-no richiesta e che sono responsabili dei relativi pro-cedimenti, segnalandone il carattere di riservatezza.

Art. 28. Etichettatura degli OGM, diversi daimicrorganismi geneticamente modificati, desti-nati ad impieghi in ambiente confinato. 1. AgliOGM da utilizzare per le operazioni di cui all’arti-colo 3, comma 1, lettera d), punto 2, si applicano ipertinenti requisiti in materia di etichettatura di cuiall’allegato IV.

Art. 29. Adeguamento degli allegati al progres-so tecnico. 1. Gli allegati al presente decreto sonomodificati, in conformità alle variazioni apportate insede comunitaria, con apposito regolamento a nor-ma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, adottato dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio, previa comunicazione aiMinistri della salute e delle politiche agricole e fore-stali e delle attività produttive; ogni qualvolta lanuova direttiva prevede poteri discrezionali per ilproprio recepimento, il regolamento è adottato diconcerto con i Ministri della salute, delle politicheagricole e forestali e delle attività produttive, aseconda dei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 30. Pubblici registri. 1. Presso l’autoritànazionale competente è istituito, senza oneri aggiun-

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tivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblicoregistro informatico dove sono annotate le localiz-zazioni degli OGM emessi in virtù del Titolo II.Sono, altresì, istituiti presso le regioni e le provinceautonome registri informatici su cui sono annotate lelocalizzazioni degli OGM coltivati in virtù del Tito-lo III, per consentire, in particolare, il controllo delmonitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sul-l’ambiente, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lette-ra g), e dell’articolo 22, comma 1. Le informazioniannotate su tali registri sono immediatamente resepubbliche e l’accesso ai registri deve essere facil-mente garantito al pubblico.

2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni eprovince autonome competenti per territorio, entroquindici giorni dalla messa in coltura, la localizza-zione delle coltivazioni e conserva per dieci anni leinformazioni relative agli OGM coltivati ed alla lorolocalizzazione.

Art. 31. Informazione alla Commissione euro-pea. 1. Ogni tre anni l’autorità nazionale competen-te invia alla Commissione europea, una relazionesulle misure adottate per l’attuazione del presentedecreto. Tale relazione include una illustrazione cir-costanziata delle esperienze acquisite in materia diOGM immessi sul mercato.

Art. 32. Attività di vigilanza. 1. Ferme restandole attribuzioni delle amministrazioni dello Stato,delle regioni e degli enti locali, l’attività di vigilan-za sull’applicazione del presente decreto è esercita-ta dall’autorità nazionale competente, dalle regioni eprovince autonome e dagli enti locali, secondo lerispettive attribuzioni, sulla base di un piano genera-le, da adottarsi con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio, di concerto con iMinistri della salute e delle politiche agricole e fore-stali, sentita la conferenza unificata, entro sei mesidall’entrata in vigore del presente decreto. Dettopiano definisce, in particolare, il numero minimo diispezioni da effettuare, le forme di coordinamentotra le amministrazioni competenti, nonché i criteri ele modalità per l’aggiornamento del piano stesso, daeffettuarsi con cadenza annuale.

2. Per l’esercizio dell’attività di vigilanza le ammi-nistrazioni di cui al comma 1 si avvalgono di ispet-tori iscritti in apposito registro nazionale, designatidalle amministrazioni di appartenenza fra personalecon adeguato profilo tecnico-scientifico e nominaticon provvedimento dell’autorità nazionale compe-tente. Detti ispettori nell’esercizio dell’attività divigilanza svolgono funzioni di polizia giudiziaria esono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all’ar-ticolo 27.

3. L’attività di vigilanza è svolta su incarico delleamministrazioni di cui al comma 1 e, nel caso diincarico da parte dell’autorità nazionale competente,sentita la Commissione cui all’articolo 6.

Art. 33. Spese. 1. Le spese relative alle ispezionied ai controlli di cui all’articolo 32, nonché quellerelative al funzionamento della Commissione di cuiall’articolo 6 e all’espletamento dell’istruttoria perla verifica delle notifiche di cui agli articoli 5, com-mi 2, 9, 10, 11, 16, 20, 21 e 23 sono a carico del noti-ficante.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanarsi entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono stabilite le tariffe, determinate sullabase del costo effettivo del servizio reso, nonché lemodalità per il loro versamento. Le tariffe di cui alpresente comma sono aggiornate ogni tre anni.

3. Le spese per l’esercizio delle funzioni ispettivee di controllo di cui all’articolo 32 sono calcolate inbase alle disposizioni sulla indennità di missione esul rimborso delle spese di viaggio previste per ilpersonale statale.

4. I notificanti provvedono al versamento degliimporti corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1,all’entrata del bilancio dello Stato per la successivariassegnazione ad apposita unità previsionale dibase dello stato di previsione del Ministero e dellatutela del territorio per il finanziamento delle attivitàdi cui agli articoli 5, commi 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20,21, 23 e 32.

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze prov-vede con propri decreti alle occorrenti variazioni dibilancio.

6. Con disposizioni regionali sono determinate,sulla base del costo del servizio, le tariffe corrispon-denti relative alle attività di competenza e le moda-lità di versamento delle stesse tariffe.

Art. 34. Sanzioni relative al Titolo II. 1. Chiun-que effettua un’emissione deliberata di un OGM perscopi diversi dall’immissione sul mercato senzaaverne dato preventiva notifica all’autorità naziona-le competente è punito con l’arresto da sei mesi a treanni o con l’ammenda sino ad euro 51.700.

2. Se l’emissione è effettuata dopo la notifica, maprima del rilascio del provvedimento di autorizzazio-ne ovvero dopo che l’autorizzazione sia stata rifiuta-ta o revocata ovvero in violazione dei provvedimentiche dispongono la sospensione o l’interruzione defi-nitiva dell’emissione o prescrivono modifiche allemodalità dell’emissione, si applica l’arresto da seimesi a due anni o l’ammenda sino ad euro 51.700.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica-no per ogni successiva emissione dello stesso OGMnell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 5.

4. Chiunque effettua una emissione deliberata diun OGM per scopi diversi dall’immissione sul mer-cato senza osservare le prescrizioni stabilite nelprovvedimento di autorizzazione è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800ad euro 46.500.

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5. Chiunque, nei casi previsti dall’articolo 11, com-ma 1, non comunica immediatamente all’autoritànazionale competente le informazioni prescritteovvero non adotta, nello stesso tempo, le misurenecessarie per la tutela della salute umana, animale edell’ambiente ivi previste, è punito, nel primo caso,con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro7.800 ad euro 46.500, nel secondo, con l’arresto sinoa due anni o l’ammenda sino ad euro 51.700.

6. Chiunque, all’esito di ciascuna emissione e, suc-cessivamente, alle scadenze fissate nell’autorizza-zione, non invia all’autorità nazionale competente larelazione conclusiva sull’emissione di cui all’artico-lo 13, comma 1, è punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

7. Chiunque, nell’ipotesi prevista dall’articolo 12,comma 6, non appone adeguati cartelli di segnala-zione che indicano chiaramente la presenza diOGM, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro 4.000 ad euro 10.000.

Art. 35. Sanzioni relative al Titolo III. 1. Chiun-que immette sul mercato un OGM senza aver prov-veduto alla preventiva notifica all’autorità nazionalecompetente o all’autorità competente di altro Statomembro della Comunità europea nel quale l’immis-sione sul mercato comunitario è avvenuta per la pri-ma volta, è punito con l’arresto da sei mesi a tre annio con l’ammenda sino ad euro 51.700.

2. Se l’immissione sul mercato avviene dopo lanotifica, ma prima del rilascio dell’autorizzazioneovvero dopo che l’autorizzazione sia stata rifiutata orevocata, si applica l’arresto sino a due anni o l’am-menda sino ad euro 51.700.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica-no anche nella fattispecie di cui all’articolo 16, com-ma 7.

4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall’au-torità nazionale competente o dall’autorità compe-tente di altro Stato membro della Comunità europeaall’immissione sul mercato di un OGM senza averprovveduto, nei termini previsti, alla notifica per ilrinnovo del provvedimento di autorizzazione, conti-nua, dopo la scadenza di quest’ultimo, ad immetteresul mercato l’OGM, ovvero, continua a immetteresul mercato l’OGM dopo che il rinnovo del provve-dimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revo-cato, è punito, nel primo caso, con le pene di cui alcomma 1, nel secondo caso, con le pene di cui alcomma 2.

5. Chiunque effettua l’immissione sul mercato diun OGM, senza osservare le prescrizioni stabilitenel provvedimento di autorizzazione o nel provvedi-mento di rinnovo dell’autorizzazione rilasciati dal-l’autorità competente nazionale o dalla autoritàcompetente di altro Stato membro della Comunitàeuropea, ivi comprese quelle sull’etichettatura e sul-l’imballaggio, è punito con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

6. Chiunque, dopo la notifica all’autorità naziona-le competente o dopo avere ottenuto dalla stessa odalla autorità competente di altro Stato membro del-la Comunità europea l’autorizzazione all’immissio-ne sul mercato di un OGM disponendo di nuoveinformazioni sui rischi dell’OGM per la salute uma-na, animale e per l’ambiente, non adotta immediata-mente tutte le misure necessarie per tutelare la salu-te umana, animale e l’ambiente o non comunicaall’autorità nazionale competente le informazionipredette e le misure adottate è punito, nel primocaso, con l’arresto sino a due anni o con l’ammendasino ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro46.500.

7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato aseguito del provvedimento di autorizzazione o delrinnovo dello stesso rilasciati dall’autorità nazionalecompetente o dall’autorità competente di altro Statomembro della Comunità europea, che non rispettanole condizioni specifiche di impiego o le relativerestrizioni in ordine agli ambienti ed alle aree geo-grafiche, previste nel provvedimento di autorizza-zione o di rinnovo dell’autorizzazione, sono puniticon la sanzione amministrativa pecuniaria da euro1.100 ad euro 6.200.

8. Chiunque, dopo l’immissione sul mercato di unOGM, non effettua il monitoraggio e la relativarelazione alle condizioni indicate nel provvedimen-to di autorizzazione rilasciato dall’autorità naziona-le competente o dalla autorità competente di altroStato membro della Comunità europea ovvero noninvia all’autorità nazionale competente la relazioneconcernente il monitoraggio, è punito con la sanzio-ne amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro25.900.

9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottatiai sensi dell’articolo 25, che limitano o vietano tem-poraneamente l’immissione sul mercato, l’uso o lavendita sul territorio nazionale di un OGM, è punitocon l’arresto sino a due anni o con l’ammenda sinoad euro 51.700.

10. Chiunque, nell’ipotesi prevista dall’articolo30, comma 2, non comunica alle regioni e alle pro-vince autonome competenti per territorio, entroquindici giorni dalla messa in coltura, la localizza-zione delle coltivazioni degli OGM o non conservaper dieci anni le informazioni relative agli OGMcoltivati ed alla localizzazione delle coltivazioni, èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 6.000 a euro 12.000.

Art. 36. Sanzioni per danni provocati alla salu-te umana e all’ambiente, bonifica e ripristinoambientale e risarcimento del danno ambientale.1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più gra-ve reato, chi, nell’effettuazione di un’emissionedeliberata nell’ambiente di un OGM ovvero nel-

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l’immissione sul mercato di un OGM, cagiona peri-colo per la salute pubblica ovvero pericolo di degra-dazione rilevante e persistente delle risorse naturalibiotiche o abiotiche è punito con l’arresto sino a treanni o con l’ammenda sino ad euro 51.700.

2. Chiunque, con il proprio comportamento omis-sivo o commissivo, in violazione delle disposizionidel presente decreto, provoca un danno alle acque,al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambienta-li, ovvero determina un pericolo concreto ed attualedi inquinamento ambientale, è tenuto a procedere aproprie spese agli interventi di messa in sicurezza, dibonifica e di ripristino ambientale delle aree inqui-nate: e degli impianti dai quali è derivato il dannoovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi esecondo il procedimento di cui all’articolo 17 deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere ilrisarcimento del danno non eliminabile con la boni-fica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisaquantificazione del danno di cui al comma 3, lo stes-so si presume, salvo prova contraria, di ammontarenon inferiore alla somma corrispondente alla san-zione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzio-ne penale, in concreto applicata. Nel caso in cui siastata irrogata una pena detentiva, solo al fine dellaquantificazione del danno di cui al presente comma,il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria haluogo calcolando duecentosei euro per un giorno dipena detentiva.

5. In caso di condanna penale o di emanazione delprovvedimento di cui all’articolo 444 del codice diprocedura penale, la cancelleria del giudice che haemanato il provvedimento trasmette copia dellostesso al Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 56del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,come modificato dall’articolo 22 del decreto legisla-tivo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamentenotizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioniamministrative al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio, al fine del recupero del dannoambientale.

6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cuial comma 2 è punito con l’arresto da sei mesi ad unanno e con l’ammenda da euro 2.600 ad euro25.900.

Art. 37. Disposizioni finanziarie. 1. Dall’attua-zione del presente decreto non possono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 38. Disposizioni transitorie e finali. 1. Leautorizzazioni all’immissione sul mercato di OGMrilasciati a norma del decreto legislativo 3 marzo1993, n. 92, prima dell’entrata in vigore del presen-te decreto, ove non rinnovate ai sensi dell’articolo

20, si intendono scadute alla data del 17 ottobre2006.

2. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo33, comma 2, si applicano le tariffe in materia diOGM adottate in attuazione del citato decreto legi-slativo n. 92 del 1993.

3. È abrogato il decreto legislativo 3 marzo 1993,n. 92.

Si omettono gli allegati.

9.

D.L. 22 novembre 2004, n. 279 (G.U. 29novembre 2004, n. 280) conv., con modif., dallaL. 28 gennaio 2005, n. 5 (G.U. 28 gennaio 2005,n. 5). Disposizioni urgenti per assicurare lacoesistenza tra le forme di agricoltura tran-sgenica, convenzionale e biologica (Stralcio).

Art. 1. Finalità. 1. Il presente decreto, in attuazio-ne della Raccomandazione della Commissione2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadronormativo minimo per la coesistenza tra le colturetransgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e spe-rimentazione autorizzate ai sensi del decreto delMinistro delle politiche agricole e forestali adottato,d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio, in base all’articolo 8, comma 6, deldecreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelleconvenzionali e biologiche, al fine di non compro-mettere la biodiversità dell’ambiente naturale e digarantire la libertà di iniziativa economica, il dirittodi scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità del-la produzione agroalimentare nazionale.

2. Ai fini dell’attuazione del presente decreto siintendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fannouso di organismi geneticamente modificati, secondola definizione di cui all’articolo 3 del decreto legi-slativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottanometodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che nonrientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

Art. 2. Salvaguardia del principio di coesisten-za. 1. Le colture di cui all’articolo 1 sono praticatesenza che l’esercizio di una di esse possa compro-mettere lo svolgimento delle altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all’articolo 1è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e lespecificità produttive e, per quanto riguarda le carat-teristiche delle relative tipologie di sementi, in mododa evitare ogni forma di commistione tra le sementitransgeniche e quelle convenzionali e biologiche.

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2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1,l’introduzione di colture transgeniche avviene senzaalcun pregiudizio per le attività agricole preesistentie senza comportare per esse l’obbligo di modificareo adeguare le normali tecniche di coltivazione eallevamento. È fatta salva ogni disposizione concer-nente le aree protette.

3. L’attuazione delle regole di coesistenza deveassicurare agli agricoltori, agli operatori della filieraed ai consumatori la reale possibilità di scelta traprodotti convenzionali, biologici e transgenici e,pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticateall’interno di filiere di produzione separate rispettoa quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3. Applicazione delle misure di coesistenza.1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio eco-nomico e l’impatto della commistione tra colturetransgeniche, biologiche e convenzionali, con decre-to del Ministro delle politiche agricole e forestali,d’intesa con la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-to e di Bolzano, emanato previo parere delle compe-tenti Commissioni parlamentari, sono definite le nor-me quadro per la coesistenza, anche con riferimentoalle aree di confine tra regioni, sulla base delle lineeguida predisposte dal Comitato di cui all’articolo 7. Ilsuddetto decreto è notificato alla Commissione euro-pea nell’ambito della procedura prevista dalla diretti-va 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell’ambito dei piani regionali di coesistenza leregioni e le province autonome, in coerenza con laRaccomandazione della Commissione 2003/556/CE,del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro ter-ritorio una o più aree omogenee.–––––––––––

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 mar-zo 2006, n. 116, ha dichiarato l’illegittimità del pre-sente articolo.

Art. 4. Piani di coesistenza. 1. Le regioni e le pro-vince autonome adottano, con proprio provvedi-mento, il piano di coesistenza in coerenza con ildecreto di cui all’articolo 3; tale piano contiene leregole tecniche per realizzare, la coesistenza, preve-dendo strumenti che garantiscono la collaborazionedegli enti territoriali locali, sulla base dei principi disussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgi-mento delle procedure di cui al comma 1, assicura-no la partecipazione di organizzazioni, associazioni,organismi ed altri soggetti portatori di interessi inmateria.

3. Le regioni e le province autonome promuovonoil raggiungimento, su base volontaria, di accordi traconduttori agricoli, al fine di adottare le misure digestione previste dal piano di coesistenza di cui alcomma 1 per assicurare la coesistenza tra colturetransgeniche, convenzionali e biologiche.

3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine diprevedere un equo risarcimento per gli eventualidanni causati dalla inosservanza del piano di coesio-ne, ferme restando le previsione dell’articolo 5,comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo,finalizzato a consentire il rispristino delle condizio-ni agronomiche preesistenti all’evento dannoso, ilcui funzionamento è determinato con le modalitàstabilite dal decreto di cui all’articolo 3, comma 1. –––––––––––

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 mar-zo 2006, n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale del presente articolo.

Art. 5. Omissis.

Art. 6. Sanzioni. 1. Fatte salve le disposizioni pre-viste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decretolegislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispet-ti le misure previste dai provvedimenti di cui all’arti-colo 4, comma 1, è punito con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cuiall’articolo 8, è punito con l’arresto da uno a dueanni o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000. –––––––––––

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 mar-zo 2006, n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7. Omissis.

Art. 8. Norme transitorie. 1. Per il conseguimen-to delle finalità di cui all’articolo 1, fino all’adozio-ne dei singoli provvedimenti di cui all’articolo 4, lecolture transgeniche, ad eccezione di quelle autoriz-zate per fini di ricerca e di sperimentazione, nonsono consentite. –––––––––––

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 mar-zo 2006, n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costitu-zionale del presente articolo.

Art. 9. Omissis.

Art. 10. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camereper la conversione in legge.

10.

D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 70. Disposizionisanzionatorie per le violazioni del regola-mento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento(CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti edai mangimi geneticamente modificati (G.U.29 aprile 2005, n. 98).

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TITOLO I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO(CE) N. 1829 DEL 22 SETTEMBRE 2003

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1. Oggetto e finalità. 1. Le disposizioni del pre-sente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per leviolazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22settembre 2003, del Parlamento europeo e del Consi-glio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamentemodificati, di seguito denominato: “regolamento”.

CAPO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ALIMENTI

GENETICAMENTE MODIFICATI

Sezione I

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’autorizzazione ed alla vigilanza

Art. 2. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 del regola-mento. 1. Chiunque immette in commercio unOGM destinato all’alimentazione umana o un ali-mento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regola-mento, senza che per esso sia stata rilasciata l’auto-rizzazione ai sensi della sezione I del capo II delregolamento medesimo, è punito con l’arresto da seimesi a tre anni o con l’ammenda fino ad euro cin-quantunomilasettecento.

2. Se l’immissione in commercio avviene dopoche l’autorizzazione è stata rifiutata, revocata osospesa, si applica l’arresto da uno a tre anni o l’am-menda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell’autorizzazioneall’immissione in commercio di un OGM destinatoall’alimentazione umana o di un alimento di cuiall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senzache sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 delregolamento, la domanda di rinnovo dell’autorizza-zione, continua, dopo la scadenza della stessa, adimmettere sul mercato l’OGM o l’alimento, ovverocontinua ad immettere sul mercato l’OGM o l’ali-mento dopo che il rinnovo dell’autorizzazione è sta-to rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primocaso, con le pene di cui al comma 1, nel secondocaso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio un OGMdestinato all’alimentazione umana o un alimento dicui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, sen-

za rispettare le condizioni o le restrizioni stabilitenell’autorizzazione o nel rinnovo dell’autorizzazio-ne, è punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da euro settemilaottocento ad euro quaranta-seimilacinquecento.

5. Chi, dopo l’immissione in commercio di unOGM destinato all’alimentazione umana o di un ali-mento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regola-mento, non effettua il monitoraggio eventualmenteimposto dall’autorizzazione, o non presenta allaCommissione le relative relazioni, alle condizioniindicate nell’autorizzazione medesima, è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria da euro sette-milaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l’ottenimento della autorizzazioneall’immissione in commercio di un OGM destinatoall’alimentazione umana o di un alimento di cuiall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e l’im-missione in commercio degli stessi, disponendo dinuove informazioni scientifiche o tecniche suscetti-bili di influire sulla valutazione della sicurezza nel-l’uso dei medesimi, non informa immediatamente laCommissione, è punito con la sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro settemilaottocento ad euroquarantaseimilacinquecento.

Art. 3. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste all’articolo 8 del regolamento. 1.Chiunque non ottempera al provvedimento adottatodalla Commissione ai sensi dell’articolo 8, para-grafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dalmercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati,è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o conl’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un alimentogeneticamente modificato rientrante nel campo diapplicazione della sezione I del capo II del regola-mento, dopo che la domanda presentata ai sensi del-l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesi-mo, è stata rigettata, è punito con l’arresto da uno atre anni o con l’ammenda fino ad euro sessantamila.

Sezione II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’etichettatura

Art. 4. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste all’articolo 13 del regolamento. 1. Fat-te salve le altre disposizioni del diritto comunitarioe del diritto interno in materia di etichettatura deiprodotti alimentari, chiunque immette in commercioun alimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, delregolamento, destinato in quanto tale al consumato-re finale od ai fornitori di alimenti per collettività,senza rispettare i requisiti in materia di etichettaturadi cui all’articolo 13 del regolamento, è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria da euro sette-milaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si appli-

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ca agli alimenti che contengono materiale che con-tiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto apartire da OGM presenti in proporzione non supe-riore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentariconsiderati individualmente o degli alimenti costi-tuiti da un unico ingrediente, o in proporzione nonsuperiore alla minor soglia eventualmente stabilitaai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamen-to, purché tale presenza sia accidentale o tecnica-mente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenzadi tale materiale sia accidentale o tecnicamente ine-vitabile, gli operatori devono essere in grado didimostrare di avere preso tutte le misure appropria-te per evitarne la presenza.

CAPO III

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LEVIOLAZIONI RELATIVE AI MANGIMI

GENETICAMENTE MODIFICATI

Sezione I

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’autorizzazione ed alla vigilanza

Art. 5. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 delregolamento. 1. Chiunque immette in commercio,usa o modifica un OGM destinato all’alimentazio-ne degli animali o un mangime di cui all’articolo15, paragrafo 1, del regolamento, senza che peresso sia stata rilasciata l’autorizzazione ai sensidella sezione I del capo III del regolamento mede-simo, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni ocon l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasette-cento.

2. Se l’immissione in commercio avviene dopoche l’autorizzazione è stata rifiutata, revocata osospesa, si applica l’arresto da uno a tre anni ol’ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell’autorizzazioneall’immissione in commercio di un OGM destinatoall’alimentazione degli animali o di un mangime dicui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento,senza che sia stata presentata, ai sensi dell’articolo11 del regolamento, la domanda di rinnovo del-l’autorizzazione, continua, dopo la scadenza dellastessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modi-ficare l’OGM o il mangime, ovvero continua adimmettere sul mercato, ad usare o a modificarel’OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell’au-torizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, èpunito, nel primo caso, con le pene di cui al com-ma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al com-ma 2.

4. Chiunque immette in commercio, usa o modi-fica un OGM destinato all’alimentazione deglianimali o un mangime di cui all’articolo 15, para-

grafo 1, del regolamento, senza rispettare le con-dizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazio-ne o nel rinnovo dell’autorizzazione, è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria da euro set-temilaottocento ad euro quarantaseimilacinque-cento.

5. Chi, dopo l’immissione in commercio di unOGM destinato all’alimentazione degli animali odi un mangime di cui all’articolo 15, paragrafo 1,del regolamento, non effettua il monitoraggioeventualmente imposto dall’autorizzazione, o nonpresenta alla Commissione le relative relazioni,alle condizioni indicate nell’autorizzazione mede-sima, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro settemilaottocento ad euro ven-ticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l’ottenimento dell’autorizzazioneall’immissione in commercio di un OGM destina-to all’alimentazione degli animali o di un mangi-me di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regola-mento e l’immissione in commercio degli stessi,disponendo di nuove informazioni scientifiche otecniche suscettibili di influire sulla valutazionedella sicurezza nell’uso dei medesimi, non infor-ma immediatamente la Commissione, è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria da euro set-temilaottocento ad euro quarantaseimilacinque-cento.

Art. 6. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste all’articolo 20 del regolamento. 1.Chiunque non ottempera al provvedimento adotta-to dalla Commissione ai sensi dell’articolo 20,paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritirodal mercato di un prodotto e dei suoi eventualiderivati, è punito con l’arresto da sei mesi a treanni o con l’ammenda fino ad euro cinquantuno-milasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un mangimegeneticamente modificato rientrante nel campo diapplicazione della sezione 1 del capo III del rego-lamento, dopo che la domanda presentata ai sensidell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamentomedesimo, è stata rigettata, è punito con l’arrestoda uno a tre anni o con l’ammenda fino ad euro ses-santamila.

Sezione II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all’etichettatura

Art. 7. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste all’articolo 25 del regolamento. 1. Fat-te salve le altre disposizioni del diritto comunitarioe del diritto interno in materia di etichettatura deimangimi, chiunque immette sul mercato un mangi-me di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regola-mento, senza rispettare i requisiti in materia di eti-chettatura di cui all’articolo 25 del regolamento, è

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punito con la sanzione amministrativa pecuniariada euro settemilaottocento ad euro quarantaseimila-cinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si appli-ca ai mangimi che contengono materiale che contie-ne OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a par-tire da OGM presenti in proporzione non superioreallo 0,9 per cento per mangime e per ciascun man-gime di cui esso è composto o in proporzione nonsuperiore alla minor soglia eventualmente stabilitaai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamen-to, purché tale presenza sia accidentale o tecnica-mente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenzadi tale materiale sia accidentale o tecnicamente ine-vitabile, gli operatori devono essere in grado didimostrare di avere preso tutte le misure appropria-te per evitarne la presenza.

CAPO IV

RELAZIONE CON IL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art. 8. Relazione con gli articoli 30, comma 2 e35, comma 10 e con l’articolo 36 del decreto legi-slativo 8 luglio 2003, n. 224. 1. Le disposizionidegli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, deldecreto legislativo n. 224 del 2003, si applicanoanche nel caso di coltivazione di OGM autorizzati aisensi del regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli2, 3, 5 e 6, le disposizioni dell’articolo 36 del decre-to legislativo n. 224 del 2003 si applicano anche nelcaso di danni provocati dalla immissione in com-mercio di OGM destinati all’alimentazione umana odegli animali o di alimenti o mangimi che conten-gono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campodi applicazione del regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 9. Disposizione transitoria in caso di pre-senza accidentale o tecnicamente inevitabile dimateriale geneticamente modificato che è statooggetto di una valutazione del rischio favore-vole. 1. Per un periodo di tre anni dalla data diapplicazione del regolamento, e sempre che ricor-rano le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafi1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o neimangimi di materiale che contiene OGM od ècostituito o derivato da OGM in proporzione nonsuperiore allo 0,5 per cento, o in proporzione nonsuperiore alla minor soglia eventualmente stabili-ta ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del rego-lamento, non costituisce violazione degli articoli2 e 5.

TITOLO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE)

N. 1830 DEL 22 SETTEMBRE 2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E

DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 10. Oggetto e finalità. 1. Le disposizioni delpresente titolo dettano la disciplina sanzionatoriaper le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003del 22 settembre 2003, del Parlamento europeo e delConsiglio, concernente la tracciabilità e l’etichetta-tura di organismi geneticamente modificati e la trac-ciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismigeneticamente modificati, nonché recante modificadella direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato:“regolamento”.

CAPO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA

TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURADEI PRODOTTI CONTENENTI OGM O

DA ESSI COSTITUITI E PER LE VIOLAZIONIRELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI

PRODOTTI PER ALIMENTI O MANGIMIOTTENUTI DA OGM

Art. 11. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste all’articolo 4 del regolamento. 1.Chiunque, nella prima fase di immissione in com-mercio di un prodotto contenente OGM o da essicostituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi suc-cessive dell’immissione in commercio di tali pro-dotti, non assicura la trasmissione per iscritto all’o-peratore che riceve il prodotto delle informazioni dicui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), delregolamento, è punito con la sanzione amministrati-va pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantami-la. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGMo da esse costituiti, destinati all’uso diretto ed esclu-sivo come alimento o mangime, o destinati alla tra-sformazione, le informazioni di cui all’articolo 4,paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possonoessere sostituite dalla dichiarazione, corredata dal-l’elenco, prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, delregolamento medesimo.

2. Chiunque, operando in qualunque fase dellacatena di produzione e di distribuzione dei prodotticontenenti OGM o da essi costituiti, in qualità disoggetto che immette in commercio o riceve glistessi prodotti, ad esclusione del consumatore fina-le, non predispone i sistemi e le procedure standar-

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dizzate di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regola-mento, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila.La disposizione non si applica nelle ipotesi ed allecondizioni di cui all’articolo 6 del regolamento.

3. Chiunque viola le disposizioni in materia di eti-chettatura dei prodotti contenenti OGM o da essicostituiti, di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del rego-lamento, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro settemilaottocento ad euro qua-rantaseimilacinquecento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siapplicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tec-nicamente inevitabile di tracce di OGM indicateall’articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.

Art. 12. Disciplina sanzionatoria per le violazio-ni previste all’articolo 5 del regolamento. 1.Chiunque immette in commercio un prodotto peralimenti o mangimi ottenuto da OGM, senza assicu-rare la trasmissione per iscritto all’operatore che loriceve delle informazioni di cui all’articolo 5, para-grafo 1, del regolamento, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro diecimila ad eurosessantamila.

2. Chiunque, operando in qualunque fase dellacatena di produzione e di distribuzione dei prodottiper alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualitàdi soggetto che immette in commercio o riceve glistessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consu-matore finale, non predispone i sistemi e le proce-dure standardizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 2,del regolamento, è punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cin-quantamila. La disposizione non si applica nelle ipo-tesi ed alle condizioni di cui all’articolo 6 del rego-lamento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non siapplicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tec-nicamente inevitabile di tracce di OGM in prodottiper alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicateall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 13. Autorità competente. 1. Il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio provve-de, nell’ambito delle attività previste dalle normevigenti, all’irrogazione delle sanzioni amministra-tive pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 neicasi di violazioni relative alle fattispecie di cuiall’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all’ar-ticolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regola-mento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresì,all’irrogazione delle sanzioni previste dall’artico-lo 11, commi 1 e 2.

2. Le regioni e le province autonome provvedonoall’irrogazione delle altre sanzioni amministrativepecuniarie previste dal presente decreto legislativonei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimiimmessi in commercio, così come definiti dallavigente legislazione comunitaria.

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