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. DIRITTO URBANISTICO Docente: Prof. Antonino Longo Orario di ricevimento: mer. 12- 14 Email: [email protected] Luogo di ricevimento: D.A.U., piano III Corso di Laurea: Edile- Architettura Anno di corso: I Semestre: I Numero totale dei crediti: 5

DIRITTO URBANISTICO Docente: Prof. Antonino Longo Orario di ricevimento: mer. 12-14 Email: [email protected]@dau.unict.it Luogo di ricevimento:

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  • . DIRITTO URBANISTICO Docente: Prof. Antonino Longo Orario di ricevimento: mer. 12-14 Email: [email protected]@dau.unict.it Luogo di ricevimento: D.A.U., piano III Corso di Laurea: Edile-Architettura Anno di corso: I Semestre: I Numero totale dei crediti: 5 cfu
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  • . CONTENUTO DEL CORSO (testo Urbani) Parte I: principi, funzioni, soggetti. I.Nozioni generali II.Evoluzione e fonti del diritto urbanistico III.Attori pubblici e funzioni urbanistiche IV.La funzione di salvaguardia V.La funzione di disciplina sostanziale Parte II: la funzione precettiva VI. I procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale. Profili generali VII. Gli strumenti urbanistici comunali Sezione I: il piano regolatore generale Sezione II: la funzione di gestione Sezione III: la riconversione urbana VIII. Le convenzioni urbanistiche IX. La pianificazione sovracomunale e di coordinamento e gli interesse differenziati X. La propriet XI. Le opere pubbliche XII. Lurbanistica consensuale. Parte III: Controllo dellattivit edilizia XIV. La funzione sanzionatoria
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  • . CONTENUTO DEL CORSO (Testo Longo) Capitolo I La riforma del Titolo V della Costituzione rilancia la territorialit quale fattore unificante dei governi Capitolo II Il consenso interistituzionale e la pianificazione territoriale Capitolo III La tutela nazionale degli interessi territoriali sul piano collaborativo e sussidiario Capitolo IV I percorsi di cooperazione territoriale in Europa Capitolo V Limiti dei moduli concertativi nellordinamento italiano Capitolo VI La necessit ineludibile di una legge di principi Capitolo VII Alcune considerazioni finali
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  • TESTI DI RIFERIMENTO URBANI P., CIVITARESE S., Diritto Urbanistico, Torino, Giappichelli, 2010. LONGO A., Governo del territorio, Milano, Giuffr, 2009. Slides, dispense ed altro materiale didattico saranno resi disponibili durante lo svolgimento delle lezioni
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  • MODALITA DESAME Durante lo svolgimento delle lezioni saranno raccolte le firme attestanti la presenza. Controappelli saranno effettuati per verificare leffettiva frequenza degli studenti. Saranno effettuate verifiche scritte o colloqui orali in itinere sulla preparazione conseguita dagli studenti frequentanti ad integrazione dellesame finale. Lesame finale consister in una prova orale
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  • UOMO E DIRITTO Ubi societas, ibi ius una locuzione latina che significa "dove c' una societ (civile), l vi il diritto". Ogni societ non pu che fondarsi sul diritto, non pu esservi alcuna societ (civile) che non avverta l'esigenza di regolamentarsi. "Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius". Principio di origine romanistica che sta ad indicare come l'uomo abbisogni necessariamente di regole giuridiche per poter vivere. Difatti se l'uomo un "animale sociale" per usare una espressione di Aristotele, ossia necessariamente deve vivere con altri uomini e si relaziona costantemente con altri uomini. Per poter fare tutto questo necessaria la creazione di regole.
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  • DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO Il termine diritto, nella sua pi nota accezione, identifica l'insieme ed il complesso sistematico delle norme che regolano la vita dei membri della comunit di riferimento. Due concetti del diritto: naturale e positivo. Una delle concezioni pi risalenti la c.d. teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo. Tale teoria postula lesistenza di una serie di princpi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana. Il diritto positivo (cio il diritto effettivamente vigente) non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princpi. Il metodo adottato dal legislatore , dunque, un metodo deduttivo: da princpi universali si ricavano (per deduzione) le norme particolari.
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  • LE NORME Per norma giuridica si intende la regola di condotta, dotata dei caratteri della generalit e dellastrattezza, avente la capacit di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo). Una norma una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fin i che lo stesso ritiene preminenti. La generalit consiste nella ripetuta applicabilit della stessa ogni qual volta si presentino le condizioni prescritte. Lastrattezza si riferisce al fatto che la norma giuridica non deve essere ricondotta ad un caso specifico, ma deve riferirsi ad un situazione astratta, ci per garantire l'applicabilit ad una molteplicit di casi concreti.
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  • COATTIVITA DELLE NORME GIURIDICHE La norma giuridica viene assimilata ad un comando, che impone all'individuo un determinato comportamento. Il carattere "coattivo" della norma giuridica , dunque, imprescindibile. Questo elemento centrale della norma giuridica contribuisce, in modo determinante, a differenziarla da altri tipi di norme, come quelle morali o religiose, che appartengono ad una sfera non coattiva. L'individuo libero o meno di assecondare un comando religioso o morale. Pu sentirsi perfino obbligato a farlo ma tale obbligo non generalizzabile. Affini alle norme giuridiche vere e proprie possono considerarsi quelle deontologiche, che appartengono pi alla sfera morale, ma che, quando sono inserite in disciplinari di ordini professionali o di associazioni di produttori, possono prevedere anche sanzioni in caso di violazione.
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  • CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE Le caratteristiche di una norma sono: la generalit, l'astrattezza, la novit, l'imperativit o coazione. A parte generalit ed astrattezza di cui si detto innanzi, la novit intesa nel senso che ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che fino a ieri si riteneva che non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare un gi esistente regolamento di quel tale comportamento. L'imperativit (o coazione) consiste nel fatto che, accanto ad una norma che contiene un precetto, esiste una norma che prevede la sanzione. Gli atti o fatti da cui scaturiscono le norme giuridiche costituiscono le fonti del diritto, e, pi esattamente, le fonti di produzione normativa o normogenetiche.
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