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PALAZZO DEI CONGRESSI Riccione 19-21 settembre 2013 32 a edizione www.legiornatedellapolizialocale.it POLIZIA STRADALE: IL CONTROLLO DELL’AUTOTRASPORTO CASI PRATICI E QUESTION TIME Maurizio Marchi Comandante Polizia Municipale Gambettola Girolamo Simonato Comandante Polizia Municipale Montagnana SESSIONE OPERATIVA Giovedì 19 Settembre, pomeriggio

iccione - contro… · L’evoluzione normativa europea ci impone di eseguire accurati controlli al trasporto merci e persone, lo ... per poi analizzare le varie problematiche relative

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PALAZZO DEI CONGRESSI

Riccione19-21settembre2013 32a edizione

www.legiornatedellapolizialocale.it

POLIZIA STRADALE:IL CONTROLLO DELL’AUTOTRASPORTO

CASI PRATICI E qUESTION TImE

maurizio marchiComandante Polizia Municipale Gambettola

Girolamo SimonatoComandante Polizia Municipale Montagnana

SeSSione oPerativa

Giovedì 19 Settembre, pomeriggio

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Da sempre la legislazione sul trasporto merci ha suscitato non pochi dubbi e incertezze, non solo tra gli operatori di polizia stradale ma anche da parte degli operatori del settore dell’autotrasporto merci su strada.L’evoluzione normativa europea ci impone di eseguire accurati controlli al trasporto merci e persone, lo stesso Reg. 561/06 nelle premesse aveva come obiettivo questi controlli stradali.Oltre alla normativa citata, nel corso di questi anni si sono aggiunte molteplici disposizioni legislative che interessano i controlli su strada e i relativi documenti di circolazione, personali, veicolai e delle merci.Questo nostro work shop professionale nasce l’idea di far chiarezza, di dissipare quei dubbi amletici che spesso l’operatore di polizia trova durante un normale controllo veicolare.La sessione operativa comprenderà una disamina delle patenti di guida, alla luce del d.lgs. 59/11 e suc-cessive modificazioni ed integrazioni, la CQC con le nuove disposizioni in materia di rilascio e scadenza, per poi analizzare le varie problematiche relative alla normativa dei tempi di guida, riposo ed interruzioni, con ipotesi sanzionatorie e per terminare con casi pratici vissuti dagli operativi su strada.

Il conducente professionale nell’autotrasporto: il controllo del titolo di guida e delle attività lavorative

Quella del trasportatore, poco importa se di cose o persone, è una categoria sempre più “sotto la lente” del legislatore e, di conseguenza, di chi effettua i controlli: sia su strada (cioè gli agenti con la qualifica di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 C.d.S.), che presso la sede dell’azienda (da parte del personale dell’uffici provinciale del lavoro.Obiettivo di questo approfondimento, quello di fornire una modulistica utile all’accertamento delle infra-zioni che possono emergere dal controllo delle attività di guida e lavorative del conducente professionale, senza dimenticare, vista la recente “rivoluzione” in materia di titoli di guida, un cenno alle nuove patenti di guida ed al relativo sistema sanzionatorio.Cercando di schematizzare, al fine di lasciare poi ampio spazio alla modulistica, esamineremo brevemen-te le seguenti questioni:

1. Nuove categorie di patenti di guida e relative equipollenze con quelle precedenti (limitatamente alla guida di autoveicoli)

2. CQC3. Tempi di guida di cui al regolamento comunicatorio CE 5614. Attività lavorative di cui al decreto legislativo 234/2007

Nuove categorie di patenti di guida e relative equipollenze con quelle precedenti (limitatamente alla guida di autoveicoli)

Con decorrenza 19 gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove categorie di patenti di guida che, per quanto concerne gli autoveicoli, possono essere così riassunte:

categoria Cosa consente di condurreB • numero di posti ≤ 9 e massa massima autorizzata ≤ 3500 kg)

• si può conseguire a partire da 18 anni.Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:- rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg, oppure- rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autoriz-zata del complesso ≤ 3500 kg;- rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3500 kg ma ≤ 4250 Kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell’abilitazione della patente B è comprovata dall’ap-posizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria

BE • guida di complessi di veicoli composti da motrice dì categoria B e rimorchio con mas-sa massima autorizzata > 750 kg ma ≤ 3500 kg

• si può conseguire a partire da 18 anniC1 • guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma ≤ 7500 kg, an-

che se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg• si può conseguire a partire da 18 anni

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C1E guida di complessi di veicoli composti da:• motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, pur-

ché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg• motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3500 kg, pur-

ché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kgsi può conseguire a partire da 18 anni

C • guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg

• si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l’ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, C.d.S.)

CE • guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con mas-sa massima autorizzata > 750 kg

• si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, C.d.S.).

D1 • guida di autoveicoli con numero di posti ≤ 17 e lunghezza ≤ 8 metri, anche se trai-nanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg

• si può conseguire a partire da 21 anni.D1E • guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con

massa massima autorizzata > 750 kg• si può conseguire a partire da 21 anni

D • guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg

• si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, C.d.S.)

DE • guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con mas-sa massima autorizzata > 750 kg

• si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS)

01/A Da ricordare che:le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B

• le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispet-tivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D

• la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1• la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1• la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per

la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di pa-tente di categoria D

• la patente di categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;• la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria

BE• le patenti di categoria C e CE, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, con titolare

dì CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata ≤ 7500 kg, fino al compimento della predetta età

• le patenti di categoria D e DE, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE

• in occasione di duplicato della patente di guida conseguita entro il 18 gennaio 2013, le categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale

Il sistema sanzionatorio in materia di patenti di guida per autoveicoliIl legislatore ha inteso prevedere due diverse ipotesi sanzionatorie, collocandole nell’art. 116/15 cds (con sanzione penale) e nell’art. 116/15-bis cds (con sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida).Potranno essere utili, per comprendere la differenza tra le diverse ipotesi sanzionatorie, i seguenti sche-mi/tabelle

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Art. 116/15 e 17 - IPOTESI PENALE art. 116/15 c. Art. 116/15-bis - IPOTESI AMMINISTRATIVA

• mai conseguita• revocata • non rinnovata a seguito visita medica• di categoria diversa casi diversi da quelli previsti art.

116/15-bis• autoveicoli: fermo amministrativo art. 224-ter/3 c.• ciclomotori e motoveicoli: sequestro ammini-strativo

art. 224-ter/3 c.• (con patente mai conseguita specificare che non si

tratta di esercitazione di guida sanzionata dall’art. 112/7 C.d.S. – con patente revocata oppure non rin-novata a seguito visita medica specificare estremi provvedimento)

• verificare se ricorre anche ipotesi art. 115 per età irregolare

• sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 4.000,00• sospensione patente di guida da 4 ad 8 mesi• verificare se ricorre anche ipotesi art. 115 per età

irregolare• essendo prevista la sanzione amministrativa acces-

soria della sospensione della patente di guida, NON è possibile applicare le nuove modifiche sullo sconto del 30% per i pagamenti entro 5 gg entrati in vigore a seguito della modifica all’art. 202 cds apportata dal “decreto del fare” ad agosto ’13

IPOTESI AMMINISTRATIVE previste art. 116/15-bis C.d.S.Categoria posseduta

Categoria necessaria

Categoria posseduta

Categoria necessaria

B1 B D1 DC1 C D1E DE

C1E CE

IPOTESI PENALI previste art. 116/15 C.d.S.mancanza patente qualunque sia la categoria, qualunque il veicolo a motorePER REDAZIONE: NON SONO RIUSCITO A SISTEMARE DECENTEMENTE LA GRIGLIA – TOGLIERE COLO-RE ROSSO E SISTEMARE I BORDI – GRAZIE

Cat. posseduta

Cat. necessaria Cat. posseduta

Cat. necessaria

A1 B1 - B - BE - B961 - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

A B1 - B - BE - B96 - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

A2 B1 - B - BE - B96 - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

B BE - B96 - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

B96 BE - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

BE C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

C1 C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE C C1E - CE - D1 - D1E - D - DE

C1E CE - D1 - D1E - D - DE CE D1 - D1E - D - DE

D1 C1 - C1E - C - CE - D1E - D - DE D1E C1 - C1E - C - CE - D - DE

D C1 - C1E - C - CE - DE DE C1 - C1E - C - CE

B1 A1 - A2 - A - B - BE - B96 - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE

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01/C La nuova patente di guida

Modulistica per l’accertamento di infrazioni inerenti la patente di guidaPER REDAZIONE: NON SONO RIUSCITE A MODIFICARE IL FILE

• È NECESSARIO PRENDERE IL FILE CHE ALLEGO A QUESTO ARTICOLO IN FORMATO PDF CON NOME “PATENTE”

• FATTO QUESTO SBLOCCARE IL PDF ED INSERIRE QUI LE PAGINE TRE e QUATTRO• ATTENZIONE PERO’: nelle modalità di estinzione, sostituire dalle parole “entro 60 gg” (comprese)

alle parole “per eventuale ricorso vedasi avvertenze sul retro” (escluse), col seguente testo (quello di seguito inserito nella cella bordata)

È ammesso il pagamento in misura ridotta, dal momento della contestazione o notificazione della violazione:

• entro 5 gg in misura ridotta diminuita del 30% (solo per violazioni che non preve-dono sospensione patente di guida o confisca) di euro ____ + euro ____ per spese (notifica e proced.)

• entro 60 gg in misura ridotta di euro __________ per spese (notifica e proced.)• dal 61esimo giorno il verbale costituisce titolo esecutivo per il pagamento della

metà del massimo edittale maggiorato delle spesepresso il Comando Polizia Municipale di _________________ sito in via/Piazza ____________________ n. ___ o a mezzo c.c.p. n. _____________________________ oppure IBAN bancario _____________________________________ intestato a ____________________________________

La “CQC”

L’art. 14/1 D.Lgs. 21-11-2005 n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6) prevede che “L’attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”.Prevede poi il successivo art. 17/1 che “Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i con-ducentia) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certi-ficato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato apparte-nente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE;b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di

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patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico euro-peo di categoria C1, C1E, C o CE;c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispet-tivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano”.Da ricordare, poi, che l’art.3/2 Decr. 17-4-2013 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professio-nale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2013, n. 102) prevede che “La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose”. Orbene, alla lettura di questa rubrica, tutte le CQC conseguite per titoli e collegata alla patente di categorie C dovrebbero essere già scadute!ATTENZIONE PERO’! Con decreto ministeriale ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al momento della chiusura di questo approfondimento (Decreto del Capo del Dipartimento per i traspor-ti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 6 agosto 2013, che reca “Modifiche al Decr. 17 aprile 2013 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni”), si è stabilito che: fermo restando che potrà essere richiesta una carta di qualificazione del conducente per documentazione entro e non oltre le note date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al trasporto di cose - la validità della carta di qualificazione così conseguita avrà sca-denza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose.Inoltre, l’art. 2 dello stesso decreto prevede che, al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giu-ridiche uguali, le predette date di scadenza (2015 - 2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodi-ca (all’esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC sia stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente 9 settembre 2018 o 9 settembre 2019), sia che a ciò provvedano dopo l’entrata in vigore del provvedimento in parola.È espressamente previsto, infatti, che detti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall’art. 1 del Decr. in oggetto).Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in commento (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.), nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:

Data di scadenza attuale Data di scadenza aggiornata

9 settembre 2013 9 settembre 2015

9 settembre 2014 9 settembre 2016

9 settembre 2018 9 settembre 2020

9 settembre 2019 9 settembre 2021

03/C Tabella violazioni e sanzioni Da ricordare che:

• Per il pagamento entro 5 gg è prevista una riduzione del 30% sul minimo edittale• Tale riduzione è applicabile anche ai pagamenti su strada ai sensi art. 202/2-bis, ter e quater cds

PER REDAZIONE: DAL FILE QUI ALLEGATO CON NOME “C0438”, DA PAGINA DUE, PRENDERE LA SOLA TABELLA ED INSERIRLA IN QUESTO PUNTO

Normativa dettata dal Reg. 561/06

Si può affermare che le disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, hanno apportato modifiche sostanziali ad un terzo del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con particolare riferimento all’impianto

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sanzionatorio in generale, ed in particolare nel settore del trasporto merci e persone, si può affermare che la medesima ha riformato per un terzo l’intero codice della strada. L’input che ha trasmesso la Legge 120/10 è quello di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l’aggravamento delle sanzioni, sia attraverso una serie di dispo-sizioni che intervengono sulla prevenzione, sulla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie e sulla segnaletica stradale. Con riferimento al controllo delle condizioni di impegno dei lavoratori addetti alle attività di autotrasporto merci, molte sono le novità introdotte, riferite non solamente al conducente dell’automezzo ma a tutta la c.d. filiera dell’autotrasporto merci per conto di terzi e persone. Con la pubblicazione della “riforma”del Codice della Strada, concentrandosi nella lettura delle indicazioni offerte tempestivamente dal Ministero del Lavoro con nota n. 13587 del 02/08/2010, le quali agevolato l’applicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni riferite al trasporto merci e persone, la medesima fa esplicito rifermento al comma 9 del vecchio art. 174, d.lgs. 285/1992. I chiarimenti introdotti valgono per il nuovo impianto legislativo dell’art. 174 comma 14, così come tra l’altro specificato dallo stesso Ministero nella nota n. 13944 del 05/08/2010 dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13944 del 05 agosto 2010 e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno Circolare 12/8/2010 prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9 a chiarimenti della Legge 29 luglio 2010, n. 120.L’occasione della nuova legislazione ha offerto uno spunto per un esame globale della disciplina normati-va e delle ipotesi sanzionatorie, introdotte a tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti all’autotrasporto di cose e/o di persone, in base alle disposizioni.Un fattore importante nella procedura delle specifiche analisi legislative, che verranno trattate in seguito, è la disciplina dell’orario di lavoro e i tempi di guida nel settore dell’autotrasporto, che trovano regola-mentazione, rispettivamente nel d.lgs. 234/2007 e nel Regolamento CE n. 561/2006. Oltre alle disposizioni legislative anzi citate, si aggiungono, gli ordinamenti contenuti nell’Accordo eu-ropeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada conosciuto come (AETR), che trova applicazione sanzionatoria nell’art. 178 “ Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo”, del d.lgs. 285/1992. Le normative citate nel d.lgs. 234/2007 e nel Regolamento CE n. 561/2006, pur sovrapponendosi, van-no accordate e connesse per definire i limiti alla durata del lavoro del personale addetto a mansioni di autotrasportatore. Da ciò consegue che le sanzioni previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 234/2007 vanno ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le ipotesi illecite previste dal Regolamento CE n. 561/2006. Per questo motivo, l’apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. 234/2007 deve essere integrato con i precetti proclamati dal d.lgs. 285/1992 per le violazioni di cui al Reg. CE n.561/2006, successivamente alle mo-difiche introdotte con la Legge n. 120/2010, che si fondano su soglie percentuali:Ø Fino al 10%;Ø Dal 10 % al 20%;Ø Superiore al 20%

rispetto agli sforamenti dei tempi di guida e riposo giornalieri e settimanali.L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale, nonché alla tutela del lavoro svolto dai soggetti addetti all’autotrasporto di cose e persone, è stata evidenziata con la previsione di cui all’art. 179, comma 8 bis, del d.lgs. 285/1992, il quale espressamente prevede che in caso di incidente con danno a persone o a cose, l’organo accertatore, art. 11 e 12 d.lgs. 285/92, deve segnalare il fatto alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente, che, a sua volta, procederà alle verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.La complessa normativa ricordata impone d’obbligo ad una peculiare forma di tutela con riguardo ai lavo-ratori addetti alla guida dei mezzi di trasporto su strada (2), in particolare, con la “novella” legislazione, sono entrate in vigore le modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento ai tempi di guida, di cui all’art. 6 del Reg. CE n. 561/2006, che stabilisce che il periodo di guida giornaliero non può superare la durata massima ordinaria di 9 ore. Lo stesso strumento legislativo concede un’estensione dell’orario di guida giornaliero fino a 10, ore solo qualora ciò non avvenga più di due volte nell’arco di una stessa settimana.Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e l’orario di lavoro dell’autista non può co-munque superare il limite massimo di 60 ore, come stabilito dalla Direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002. Tuttavia, nell’arco di due settimane consecutive, il periodo di guida c.d. “bisettimanale” non può supe-rare le 90 ore complessive.Diversa novità, che verrà più esaustivamente in seguito trattata, si riferisce all’art. 7 del Reg. CE n. 561/2006, il quale annuncia che gli autisti durante la loro prestazione lavorativa, dopo un periodo di guida consecutiva di quattro ore e mezza, devono osservare un’apposita interruzione, che di norma deve essere unitaria e di durata pari ad almeno 45 minuti consecutivi, ma può essere sostituita da una inter-

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ruzione frazionata costituita da due distinte pause, una di almeno 15 minuti e l’altra immediatamente successiva di almeno 30 minuti.Dal momento in cui prende il veicolo in consegna il conducente deve inoltre godere di un periodo di riposo giornaliero ininterrotto di almeno 11 ore, oppure di due periodi di riposo, uno di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore, come dettato dall’art. 8 comma 2.Sono consentiti periodi di riposo giornaliero ridotto, ininterrotto di almeno 9 ore inferiore a 11 ore, fino a un massimo di tre volte tra due periodi di riposo settimanale, previsti dall’art. 8 comma 4.Il riposo settimanale viene invece disciplinato, dall’art. 8 comma 6, del Reg. CE n. 561/2006, conside-rando il corso temporale di due settimane consecutive. Nell’arco delle due settimane gli autisti devono effettuare, due periodi di riposo settimanale regolare, vale a dire con due riposi di almeno 45 ore ciascuno oppure un periodo di riposo settimanale regolare, almeno 45 ore e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore riduzione compensata da un riposo equivalente preso non oltre la fine della terza settimana successiva.Deroghe specifiche ai limiti di guida e ai riposi minimi sono riconosciute dall’art. 12 del Reg. CE n. 561/2006 nei casi in cui il conducente si trova costretto a proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l’automezzo o per il carico a condizione che non si trovi in situazione da compromettere la sicurezza stradale e annoti tempestivamente sul foglio di re-gistrazione del cronotachigrafo analogico o sul nastrino di stampa del cronotachigrafo digitale il motivo esatto della deroga.Alle violazioni delle disposizioni comunitarie relative all’autotrasporto superamento dei limiti massimi dei tempi di guida settimanali e giornalieri, omesso riposo settimanale e giornaliero fanno seguito, oltre alle sanzioni amministrative previste, anche, in capo a ciascun conducente, la decurtazione dei “punti” dalla patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente, da 1 a 10, in modo graduato rispetto alla gravità della condotta illecita. Particolare tutela, si direbbe “preventiva”, è altresì rivolta agli aspetti gestionali di questo tipo di attività lavorativa, con riferimento ai registri, ai fogli di registrazione, ai libretti individuali e ai dischi cronotachi-grafi. La normativa rientra a pieno titolo fra le norme sanzionatorie in materia di lavoro, prova ne sia che la vigilanza sugli illeciti amministrativi è affidata espressamente al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro, oltreché alla Polizia stradale.

Tempi di guida di cui al regolamento comunicatorio CE 561Definizioni

Periodo giornalieroInizia con la prima attività lavorativa dopo un riposo regolare (sia esso gior- naliero o settimanale)

- Non è vincolato alla giornata di calendario- Può essere di durata inferiore ma non superiore a ventiquattro ore- Se manca un riposo regolare (con conseguente sanzione), per individuare l’inizio del periodo è ne-

cessario verificare in che condizione si trovi l’autista alla ventiquattresima ora seguente l’inizio- Se alla ventiquattresima ora menzionata, pur irregolarmente, sta riposando oppure sta effettuando

un’interruzione, il periodo seguente inizia con la prima attività seguente tale interruzione o riposo- Se alla ventiquattresima ora seguente sta invece lavorando (poco importa se guida o altre attività),

il nuovo periodo inizia un minuto dopo lo scoccare la ventiquattresima ora da quando quello prece-dente ha avuto inizio

Massimo ore guida per periodo

- Non possono essere superate nove ore di guida- Per non più di due volte a settimana il numero massimo di ore di guida può essere elevato a dieci

Riposo giornaliero- Di almeno undici ore continuative- Può essere effettuato in due parti delle quali la prima di almeno tre ore e la seconda di almeno nove

ore- Può essere effettuato, per non più di tre volte a settimana, in misura ridotta con un minimo di nove

ore anziché undici- Deve essere completato entro ventiquattrore da quando il periodo di guida giornaliero e l’attività

lavorativa hanno avuto inizio

Massimo ore guida settimanali- Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro

massimo di cui alla Direttiva 2002/15/CE- Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non

deve superare 90 ore

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9

Riposo settimanale- Deve essere effettuato dopo sei periodi di guida giornalieri- Di almeno quarantacinque ore continuative- Può essere ridotto da 45 ore a condizione sia assicurato un riposo di almeno ventiquattrore conti-

nuative- Le ore in meno effettuate devono essere recuperate entro la terza settimana seguente, unite ad un

riposo settimanale o giornaliero- È necessario che ogni due settimane sia effettuato un riposo non ridotto.In altri termini, la riduzione di riposo settimanale può essere effettuata solamente a settimane alterne

NaveL’articolo 9 del Regolamento CE n. 561/2006 prescrive che “…omissis... il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente.

Verifica del periodo di guida giornalieroCalcolo rispetto alle 9 ore Calcolo rispetto alle 10

ore, consentite per due volte in una settimana

Percentuale Eccedenza Percentuale EccedenzaEntro il 10% Fino a 54 minuti. Pe-

riodo di guida giorna-liero superiore a 9 ore e 1 minuto fino a 9 ore e 54 minuti

Entro il 10% Fino a 1 ora. Periodo di guida giornaliero superiore a 10 ore e 1 minuto fino a 11 ore.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti. Periodo di guida gior-naliero superiore a 9 ore e 54 minuti fino a 10 ore e 48 minuti.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 1 ora e 1 minuti a 2 ore. Periodo di guida gior-naliero superiore a 11 ore fino a 12 ore.

Oltre il 20% Oltre 1 ora e 48 minu-ti. Periodo di guida gior-naliero superiore alle 10 ore e 48 minuti

Oltre il 20% Oltre 2 ore. Periodo di guida gior-naliero superiore a 12 ore.

Superamento del periodo di guida giornalieroSoglia % di viola-zione

Eccesso di guida in minuti

Comma violato

pmr Minimo e massimo edittale

Pagamento oltre i 60 giorni

Sanzio-ne not-turna

Decurta-zione punti

< 10% < 54 (60) 4 40,00 40,00 - 160,00

80,00 53,33 0

< 20% > 108 (120)

5 316,00 316,00 – 1.265,00

632,50 421,33 2

> 20% < 108 (120)

6 422,00 422,00 – 1.686,00

843,00 562,67 10

Verifica del periodo di guida settimanale e bisettimanaleCalcolo rispetto alle 56 ore

Calcolo rispetto alle 90 ore

Percentuale Eccedenza Percentuale Eccedenza

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Verifica del periodo di guida settimanale e bisettimanale

Entro il 10% Periodo di guida settima-nale fino a 61 ore e 36 minuti.Si applica a carattere residuale il comma 4 dell’art 174 del Nuo-vo Codice della Strada (che fa generico riferi-mento al superamento della durata dei perio-di di guida, che posso-no essere giornalieri, settimanali o bisetti-manali).

Entro il 10% Fino a 9 ore.Periodo di guida settima-nale fino a 99 ore.Si applica a carattere residuale il comma 4 dell’art 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere gior-nalieri, settimanali o bisettimanali).

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti.Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che ri-sulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore.Periodo di guida settima-nale che risulti compreso trale 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.

Oltre il 20% Oltre 11 ore e 12 minuti.Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.

Oltre il 20% Oltre 108 ore.Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che ri-sulti superiore a 108 ore.

Superamento del periodo di guida settimanaleSoglia % di viola-zione

Eccesso di guida in minuti

Comma violato

pmr Minimo e massimo edittale

Pagamento oltre i 60 giorni

Sanzio-ne not-turna

Decurtazio-ne punti

< 10% < 5h,36 4 40,00 40,00 - 160,00

80,00 53,33 0

< 20% > 11h,12 7/1 pe-riodo

264,00 264,00 – 1.054,00

527,00 352,00 1

> 20% < 11h,12 7/3 pe-riodo

422,00 422,00 – 1.686,00

843,00 562,67 2

Verifica del periodo di riposo giornalieroCalcolo rispet-to alle 11 ore (riposo giorna-liero regolare)

Calcolo rispet-to alle 12 ore cui è possibi-le frazionare il riposo giorna-liero regolare con due perio-di di almeno 3 ore e 9 ore)

Calcolo ri-spetto alle 9 ore (cui è possibile ri-durre il ripo-so giornalie-ro per 3 vol-te nell’arco di una stessa settimana)

Percentuale Riduzione Percentuale Riduzione Percentuale Riduzione

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Verifica del periodo di riposo giornalieroEntro il 10% Fino ad 1 ora e

6 minuti. Riposo giornaliero re-golare che risulti compreso tra le 10 ore e 59 mi-nuti e le 9 ore e 54 minuti

Entro il 10% Fino ad 1 ora e 12 minuti.Riposo giorna-liero regolare complessivo che risulti compreso tra le 11 ore e 59 minuti e le 10 ore e 48 minuti.

Entro il 10% Fino a 54 minuti.Riposo gior-naliero ri-dotto che risulti com-preso tra le 8 ore e 59 minuti e le 8 ore e 6 minuti.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 1 ora e 7 mi-nuti a 2 ore e 12 minuti.Riposo giorna-liero regolare che risulti com-preso tra le 9 ore e 53 mi-nuti e le 8 ore e 48 minuti.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti.Riposo giorna-liero regolare complessivo che risulti compreso tra le 10 ore e 47 minuti e le 9 ore e 36 minuti.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 55 mi-nuti fino a 1 ora e 48 mi-nuti.Riposo gior-naliero ri-dotto che risulti com-preso tra le 8 ore e 5 minuti e 7 ore e 12 minuti.

Oltre il 20% Oltre le 2 ore e 12 minuti.Riposo giorna-liero regolare che risulti infe-riore a 8 ore e 48 mi-nuti.

Oltre il 20% Oltre le 2 ore e 24 minuti.Riposo giorna-liero regolare complessivo che risulti inferiore a 9 ore e 36 mi-nuti.

Oltre il 20% Oltre 1 ora e 49 minuti.Riposo gior-naliero ri-dotto che risulti infe-riore a 7 ore e 12 minuti.

Superamento del periodo di riposo giornalieroSoglia % di viola-zione

Eccesso di guida in minuti

Comma violato

pmr Minimo e massimo edittale

Pagamento oltre i 60 giorni

Sanzio-ne not-turna

Decurta-zione punti

< 10% < 66 [72] (54)

4 211,00 211,00 – 843,00

421,50 281,33 0

< 20% > 132 [144] (108)

5 369,00 369,00 – 1.476,00

738,00 492,00 5

> 20% < 132 [144] (108)

6 422,00 422,00 – 1.686,00

843,00 562,67 10

Verifica del periodo di riposo settimanaleCalcolo rispetto alle 45 ore (riposo settimanale regolare)

Calcolo rispetto alle 24 ore (cui è possibile ridur-re il riposo settimanale)

Percentuale Eccedenza Percentuale EccedenzaEntro il 10% Fino a 4 ore e 30 minuti.

Riposo settimanale rego-lare che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le 40 ore e 30 minuti.Non si applica però alcu-na sanzione

Entro il 10% Fino a 2 ore e 24 minuti.Riposo settimanale ridot-to che risulti compreso tra le 23 ore e 59 minuti e le 21 ore e 36 minuti.Non si applica però alcu-na sanzione.

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Verifica del periodo di riposo settimanaleOltre il 10% ma entro il 20%

Da 4 ore e 31 minuti fino a 9 ore.Riposo settimanale rego-lare che risulti compreso tra le 40 ore e 29 minuti e le 36 ore.

Oltre il 10% ma entro il 20%

Da 2 ore e 25 minuti fino a 4 ore e 48 minuti.Riposo settimanale ridot-to che risulti compreso tra le 21 ore e 35 minuti e le 19 ore e 12 minuti.

Oltre il 20% Oltre 9 ore.Riposo settimanale rego-lare che risulti inferiore a 36 ore.

Oltre il 20% Oltre 4 ore e 48 minuti.Riposo settimanale ridot-to che risulti inferiore a 19 ore e 12 minuti.

Superamento del periodo di riposo settimanaleSoglia % di viola-zione

Eccesso di guida in minuti

Comma violato

pmr Minimo e massimo edittale

Pagamento oltre i 60 giorni

Sanzio-ne not-turna

Decurta-zione punti

< 10% ma < 20%

> 4h.30 (2h24)

7/2 pe-riodo

369,00 369,00 – 1.476,00

738,00 492,00 3

> 20% > 11h,12 7/3 pe-riodo

422,00 422,00 – 1.686,00

843,00 562,67 5

Violazioni notturnePer le violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00, la sanzione amministrativa

è aumentata di un terzo.

Ipotesi infrazioniLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio del codice della stradaAccer tamen-to di violazio-ne alle norme d e l C o d i c e della Strada superamento del periodo di guida fino 10%

GIORNALIEROoppureSETTIMANALEoppureBISETTIMANA-LE

Art. 174 comma 4 codice della stradaCircolava alla guida del predetto autocarro presentando il foglio di registrazio-ne del cronotachigrafo (o le risultanze del cronotachigrafo digitale) relativo al giorno __________________ dal quale emergeva il superamento del periodo di guida giornaliero fino al 10%.In particolare il conducente aveva condotto il veicolo per un numero comples-sivo di ore ________________ senza rispettare le prescrizioni imposte dal Regolamento CE n. 561/06. Il foglio di registrazione del cronotachigrafo (o le risultanze del cronotachigrafo digitale) è acquisito e allegato al presente verbale. Al conducente viene inti-mato di non proseguire la guida e di effettuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in località _____________________________________ via ________________________________ e il viaggio potrà riprende-re non prima delle ore _____________ del ________________. Si ritirano i documenti di guida e di circolazione per essere restituiti al conducente solo al termine del periodo di riposo. Il ritiro potrà essere effettuato al Comando Polizia di ______________ (negli orari di apertura) percorrendo il seguente itinerario ________________________________________.

A c c e r t a m e n -to di violazio-ne alle norme d e l C o d i c e d e l l a S t r a d a s u p e r a m e n t o del periodo di guida sup. 10% - non sup. 20%

GIORNALIEROoppureSETTIMANALEoppureBISETTIMANALE

Art. 174 comma 5 codice della stradaCircolava alla guida del predetto autocarro presentando il foglio di registra-zione del cronotachigrafo (o le risultanze del cronotachigrafo digitale) relativo al giorno _____________ dal quale emergeva il superamento del periodo di guida giornaliero oltre il 10%, ma non sup. al 20%.In particolare il conducente aveva condotto il veicolo per un numero comples-sivo di ore ________________ senza rispettare le prescrizioni imposte dal Regolamento CE n. 561/06.Il foglio di registrazione del cronotachigrafo (o le risultanze del cronotachigrafo digitale) è acquisito e allegato al presente verbale. Al conducente viene inti-mato di non proseguire la guida e di effettuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in località ___________________________________ via ______________________________________ e il viaggio potrà ripren-dere non prima delle ore _______ del ____________. Si ritirano i documenti di guida e di circolazione per essere restituiti al conducente solo al termine

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Ipotesi infrazioniLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio del codice della stradaAccer tamen-to di violazio-ne alle norme d e l C o d i c e della Strada superamento del periodo di guida sup. 10% - non sup. 20%

GIORNALIEROoppureSETTIMANALEoppureBISETTIMANA-LE

del periodo di riposo. Il ritiro potrà essere effettuato al Comando Polizia di __________________ (negli orari di apertura) percorrendo il seguente itine-rario ________________________________________.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 202 comma 2 bis se la violazio-ne è commessa da un conducente titolare di patente di guida C, C+e, D, D+e nell’esercizio di trasporto di persone o cose il conducente deve provvedere ad effettuare immediatamente il pagamento a mani del verbalizzante. In difetto, deve versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale . se non si avvale di alcuna delle due possibi-lità, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non sia adempiuto a quanto sopra e comunque non oltre 60 gg. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis cds (custode acquirente).

Accer tamen-to di violazio-ne alle norme d e l C o d i c e della Strada superamento del periodo di guida sup. 20%

GIORNALIEROoppureSETTIMANALEoppureBISETTIMANA-LE

Art. 174 comma 6 codice della stradaCircolava alla guida del predetto autocarro presentando il foglio di registrazio-ne del cronotachigrafo (o le risultanze del cronotachigrafo digitale) relativo al giorno ________________________ dal quale emergeva il superamento del periodo di guida giornaliero oltre il 20%.In particolare il conducente aveva condotto il veicolo per un numero comples-sivo di ore ________________ senza rispettare le prescrizioni imposte dal Regolamento CE n. 561/06. Il foglio di registrazione del cronotachigrafo (o le risultanze del cronotachigrafo digitale) è acquisito e allegato al presente verbale. Al conducente viene inti-mato di non proseguire la guida e di effettuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in località _____________________________________ via _____________________________________ e il viaggio potrà ri-prendere non prima delle ore ________ del ________________. Si ritirano i documenti di guida e di circolazione per essere restituiti al conducente solo al termine del periodo di riposo. Il ritiro potrà essere effettuato al Comando Polizia di ______________ (negli orari di apertura) percorrendo il seguente itinerario ________________________________________.Per effetto di quanto previsto dall’art. 202 comma 2 bis se la violazio-ne è commessa da un conducente titolare di patente di guida C, C+e, D, D+e nell’esercizio di trasporto di persone o cose il conducente deve provvedere ad effettuare immediatamente il pagamento a mani del verbalizzante. In difetto, deve versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale . se non si avvale di alcuna delle due possibi-lità, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non sia adempiuto a quanto sopra e comunque non oltre 60 gg. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis cds (custode acquirente).

Accer tamen-to di violazio-ne alle norme del Codice della Strada manca-te interruzioni

Art. 174/8 codice della stradaCircolava alla guida dell’autoveicolo di cui sopra senza effettuare le prescritte interruzioni previste dal Regolamento CE n.561/2006, che prescrive di effet-tuare interruzione di minuti 45 – oppure due delle quali la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti – non oltre quattro ore e mezza di guida (minuti 270). L’infrazione è stata accertata tramite esame del foglio di registrazione (oppure delle risultanze del cronotachigrafo digitale) ritirato ed allegato al presente verbale.

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Ipotesi infrazioniLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio del codice della stradaAccer tamen-to di violazio-ne alle norme del Codice della Strada inosser-vanza riposo giornaliero - non sup. 10%

art. 174/4 codice della stradaCircolava alla guida dell’autoveicolo di cui sopra senza effettuare il prescritto riposo giornaliero (riduzione non superiore al 10%) previsto dal Regolamento CE n.561/2006, che prescrive di effettuare il riposo giornaliero in uno dei se-guenti modi: 11 ore continuative, oppure in due parti delle quali la prima di almeno 3 ore e la seconda parte di almeno 9 ore, oppure ridotto di sole 9 ore ma non più di tre volte nell’arco della settimana. L’infrazione è stata accertata tramite esame del foglio di registrazione (oppure delle risultanze del cronota-chigrafo digitale) ritirato ed allegato al presente verbale.Al conducente viene intimato di non proseguire nella guida e di effet-tuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in locali-tà __________________________ via ________________________________ e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore _________ del _______________. I documenti di circolazione e di guida sono ritirati. Po-tranno essere restituiti al conducente, solo al termine del periodo di riposo, al Comando Polizia di ___________________ percorrendo il seguente itinerario ________________.

Art. 174/5 codice della stradaCircolava alla guida dell’autoveicolo di cui sopra senza effettuare il prescrit-to riposo giornaliero (riduzione superiore al 10% ma non superiore al 20%) previsto dal Regolamento CE n.561/2006, che prescrive di effettuare il riposo giornaliero in uno dei seguenti modi: 11 ore continuative, oppure in due parti delle quali la prima di almeno 3 ore e la seconda parte di almeno 9 ore, oppure ridotto di sole 9 ore ma non più di tre volte nell’arco della settimana. L’infra-zione è stata accertata tramite esame del foglio di registrazione (oppure delle risultanze del cronotachigrafo digitale) ritirato ed allegato al presente verbale.Al conducente viene intimato di non proseguire nella guida e di effet-tuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in locali-tà __________________________ via ________________________________ e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore _________ del _______________________. I documenti di circolazione e di guida sono ri-tirati. Potranno essere restituiti al conducente, solo al termine del periodo di riposo, al Comando Polizia di _______________________________________________________________ percorrendo il seguente itinerario ____________________________________________________________.Per effetto di quanto previsto dall’art. 202 comma 2 bis se la violazio-ne è commessa da un conducente titolare di patente di guida C, C+e, D, D+e nell’esercizio di trasporto di persone o cose il conducente deve provvedere ad effettuare immediatamente il pagamento a mani del verbalizzante. In difetto, deve versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale . se non si avvale di alcuna delle due possibi-lità, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non sia adempiuto a quanto sopra e comunque non oltre 60 gg. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis cds (custode acquirente).

Accer tamen-to di violazio-ne alle norme del Codice della Strada inosser-vanza riposo giornaliero - sup. 10% ma non 20%

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Ipotesi infrazioniLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio del codice della stradaAccer tamen-to di violazio-ne alle norme del Codice della Strada inosser-vanza riposo giornaliero - sup. 20%

Art. 174/6 codice della stradaCircolava alla guida dell’autoveicolo di cui sopra senza effettuare il prescritto riposo giornaliero (riduzione superiore al 20%) previsto dal Regolamento CE n.561/2006, che prescrive di effettuare il riposo giornaliero in uno dei seguenti modi: 11 ore continuative, oppure in due parti delle quali la prima di almeno 3 ore e la seconda parte di almeno 9 ore, oppure ridotto di sole 9 ore ma non più di tre volte nell’arco della settimana. L’infrazione è stata accertata tramite esame del foglio di registrazione (oppure delle risultanze del cronotachigrafo digitale) ritirato ed allegato al presente verbale.Al conducente viene intimato di non proseguire nella guida e di effet-tuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in locali-tà __________________________ via ________________________________ e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore ________ del _________________________. I documenti di circolazione e di guida sono ritirati. Potranno essere restituiti al conducente, solo al termine del periodo di riposo, al Comando Polizia di _______________________________________________________________ percorrendo il seguente itinerario ____________________________________________________________.Per effetto di quanto previsto dall’art. 202 comma 2 bis se la violazio-ne è commessa da un conducente titolare di patente di guida C, C+e, D, D+e nell’esercizio di trasporto di persone o cose il conducente deve provvedere ad effettuare immediatamente il pagamento a mani del verbalizzante. In difetto, deve versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale . se non si avvale di alcuna delle due possibi-lità, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non sia adempiuto a quanto sopra e comunque non oltre 60 gg. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis cds (custode acquirente).

Accer tamen-to di violazio-ne alle norme del Codice della Strada inosser-vanza riposo sup. 10% ma non sup. 20% (fino al 10% non è prevista sanzione)

SETTIMANALEoppureBISETTIMANA-LE

art. 174/7 codice della stradaCircolava alla guida dell’autoveicolo di cui sopra senza effettuare il prescrit-to riposo settimanale con riduzione superiore al 10%, ma non superiore al 20% (fino al 10% non è prevista sanzione) previsto dal Regolamento CE n.561/2006, che prescrive di effettuare il riposo settimanale di quarantacin-que ore continuative dopo sei periodi, con possibilità di riduzione fino ad un massimo di ventiquattro ore a condizione che le ore non effettuate siano recu-perato entro la terza settimana seguente. Il riposo settimanale ridotto non può essere effettuato in due settimane continuative. L’infrazione è stata accertata tramite esame del foglio di registrazione (oppure delle risultanze del cronota-chigrafo digitale) ritirato ed allegato al presente verbale.Al conducente viene intimato di non proseguire nella guida e di effet-tuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in locali-tà __________________________ via ________________________________ e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore ________ del _______________. I documenti di circolazione e di guida sono ritirati. Po-tranno essere restituiti al conducente, solo al termine del periodo di riposo, al Comando Polizia di _______________________________________________________________ percorrendo il seguente itinerario ____________________________________________________________.Per effetto di quanto previsto dall’art. 202 comma 2 bis se la violazio-ne è commessa da un conducente titolare di patente di guida C, C+e, D, D+e nell’esercizio di trasporto di persone o cose il conducente deve provvedere ad effettuare immediatamente il pagamento a mani del verbalizzante. In difetto, deve versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale . se non si avvale di alcuna delle due possibi-lità, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non sia adempiuto a quanto sopra e comunque non oltre 60 gg. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis cds (custode acquirente).

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16

Ipotesi infrazioniLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio del codice della stradaAccer tamen-to di violazio-ne alle norme del Codice della Strada inosser-vanza riposo sup. 20%

SETTIMANALEoppure BISETTIMANA-LE

Art. 174/7 codice della stradaCircolava alla guida dell’autoveicolo di cui sopra senza effettuare il prescritto riposo settimanale (riduzione superiore al 20%) previsto dal Regolamento CE n.561/2006, che prescrive di effettuare il riposo settimanale di quarantacin-que ore continuative dopo sei periodi, con possibilità di riduzione fino ad un massimo di ventiquattro ore a condizione che le ore non effettuate siano recu-perato entro la terza settimana seguente. Il riposo settimanale ridotto non può essere effettuato in due settimane continuative. L’infrazione è stata accertata tramite esame del foglio di registrazione (oppure delle risultanze del cronota-chigrafo digitale) ritirato ed allegato al presente verbale.Al conducente viene intimato di non proseguire nella guida e di effet-tuare il prescritto periodo di riposo. Il veicolo dovrà sostare in locali-tà __________________________ via ________________________________ e il viaggio potrà riprendere non prima delle ore ________ del _______________. I documenti di circolazione e di guida sono ritirati. Po-tranno essere restituiti al conducente, solo al termine del periodo di riposo, al Comando Polizia di _______________________________________________________________ percorrendo il seguente itinerario ____________________________________________________________.Per effetto di quanto previsto dall’art. 202 comma 2 bis se la violazio-ne è commessa da un conducente titolare di patente di guida C, C+e, D, D+e nell’esercizio di trasporto di persone o cose il conducente deve provvedere ad effettuare immediatamente il pagamento a mani del verbalizzante. In difetto, deve versare a titolo di cauzione una somma pari al minimo edittale . se non si avvale di alcuna delle due possibi-lità, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non sia adempiuto a quanto sopra e comunque non oltre 60 gg. Il veicolo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti di cui all’art. 214 bis c.d.s. (custode acquirente).

Responsabilità dell’impresa

Ai sensi dell’art. 4, lett. p, del regolamento CE n. 561/2006: “impresa di trasporto”: persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo ad un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio”. Per “impresa di trasporto” deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le associazioni o i gruppi di persone anche privi di personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, e qualunque altro organismo do-tato di propria personalità giuridica o facente capo ad un ente che ne sia dotato, che effettua trasporti su strada, per conto terzi o per conto proprio. Il successivo art. 10 dello stesso regolamento CE n. 561/2006 affida ad ogni impresa di trasporto una serie di obblighi, anche in forma di divieto, volti ad attestarne la piena responsabilità sia con riguardo alla sicurezza stradale sia con riferimento alle condizioni di lavoro degli autisti che operino alle sue dipendenze.Anzitutto è fatto espresso divieto di retribuire i conducenti o di concedere loro premi o maggiorazioni retributive sulla base delle distanze percorse ovvero del volume delle merci trasportate, quando tale forma di retribuzione sia comunque di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale ovvero da incoraggiare agli autisti a commettere infrazioni in materia di tempi di guida, interruzioni e riposi di cui all’art. 10, ai commi 1 e 2” 1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiora-zioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragra-fo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. 2. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte

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dell’impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di traspor-to non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa”.Come espressamente stabilito dal comma 2, le imprese di trasporto devono procedere ad organizzare l’attività dei conducenti con modalità che consentano a ciascuno di essi di rispettare le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3821/1985 in materia di apparecchi di controllo (cronotachigrafi), nonché le norme contenute nel capo II del regolamento CE n. 561/2006 in materia di tempi di guida e riposo.Allo stesso modo è previsto che sia obbligo specifico delle imprese di trasporto fornire ai conducenti tutte le istruzioni più opportune per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo e di tempi di guida e riposo. Ancora, è fatto obbligo alle stesse imprese di effettuare appositi e regolari controlli per verificare l’effettivo rispetto delle disposizioni normative anzidette. A norma dell’art. 10, comma 3, del regolamento CE n. 561/2006, le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai propri conducenti, anche quando la violazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo.Infine, per garantire una generale filiera di controlli preventivi, dall’art. 10, comma 4 riporta: ”Un’im-presa di trasporto

a. che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento: Ø garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del condu-

cente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa;

Ø garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa;

b. Nel presente paragrafo, il termine “trasferimento” corrisponde alla definizione di cui all’allegato IB, capo I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85.

c. Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto i) è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, comma 2.”

Sanzioni specifiche all’impresa,la quale può essere responsabile sui seguenti aspetti:Sanzioni relative alla conservazione dei documenti

Obblighi relativi alla con-servazione dei documenti

Norma violata Minimo edit-tale

Ricorso Obbligo segnala-zione

Ufficio preposto

Impresa provvista di uno o più fogli del cronotachigra-fo analogico dei 365 giorni

Art. 19 L. 727/78

€ 51,00 PrefettoG.d.P.

Si D.T.T.D.P.L.

Impresa sprovvista dei dati del tachigrafo

Art. 19 L. 727/78

€ 51,00 PrefettoG.d.P.

Si D.T.T.D.P.L.

Impresa sprovvista dei do-cumenti di servizio relativi agli ultimi 365 giorni

Art. 178 com-ma 13 C.d.S.

€ 324,00 PrefettoG.d.P.

Si D.T.T.D.P.L.

Impresa sprovvista dei do-cumenti di servizio relativi agli ultimi 365 giorni

Art. 174 com-ma 14 C.d.S.

€ 324,00 PrefettoG.d.P.

Si D.T.T.D.P.L.

Impresa sprovvista dei Mo-duli di controllo delle As-senza dei 365 giorni

d. lgs. 144/08 € 154,00 PrefettoG.d.P.

No

Impresa sprovvista dei re-gistri relativi agli ultimi 730 giorni

d. lgs. 234/07 € 500,00 Prefetto.

No

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Tenuta e compilazione dei documentiObblighi relativi alla conservazione dei docu-menti

Norma vio-lata

M i n i m o edittale

Ricorso Obbligo segna-lazione

Ufficio prepo-sto

Impresa che tiene in modo incompleto o al-tera i documenti di ser-vizio relativi agli ultimi 365

Art. 178 comma 13 C.d.S.

€ 324,00 PrefettoG.d.P.

Si D.T.T.D.P.L.

Impresa che non tiene aggiornati o che compila in modo errato i registri relativi agli ultimi 730 giorni

Art. 9 com-ma 5 d. lgs. 234/07

€ 500,00 Prefetto Si D.T.T.D.P.L.

Fogli di registrazione del cronotachigrafo analogi-co o tabulati compilati in modo incompleto o er-rato

Art. 19 L. 727/78

€ 51,00 PrefettoG.d.P.

Si D.T.T.D.P.L.

Superamento delle ore massime di lavoro settimanale d. lgs. 234/07Obblighi dell’impresa Norma

violataM i n i m o edittale

Ricorso Obbligosegnalazione

Ufficiopreposto

Impresa che consente al conducente di lavorare più di 60 ore in settima-na in superamento entro il 10% ovvero da 60 a 66 ore

d. lgs. 234/07 art. 9

€ 260,00 Prefetto Si D.T.T.D.P.L.

Impresa che consente al conducete di lavora-re più di 60 ore in setti-mana superando oltre il 10% ovvero oltre le 66 ore

d. lgs. 234/07 art. 9

€ 520,00 Prefetto Si D.T.T.D.P.L.

Impresa che consente al conducente di lavorare più di 48 ore di media settimanali sulle 16 set-timane con superamen-to entro il 10% ovvero da 48 h a 52 h e 48 m

d. lgs. 234/07 art. 9

€ 260,00 Prefetto Si D.T.T.D.P.L.

Impresa che consente al conducente di lavorare più di 48 ore di media settimanali sulle 16 set-timane con superamen-to entro il 10% ovvero oltre le 52 h e 48 m

d. lgs. 234/07 art. 9

€ 520,00 Prefetto Si D.T.T.D.P.L.

Responsabilità della filiera

Con riferimento alla filiera del trasporto rilevano le disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal d.l. 6 luglio 2010, n. 103, convertito dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127, che ha introdotto la scheda di trasporto, con informazioni obbligatorie al vettore, e una serie di responsabilità dirette e solidali ai diversi protagonisti della filiera, sanzionate anche in via amministrativa.Il d.lgs. 286/2005 ha stabilito che le sanzioni previste per le violazioni al C.d.S. e per l’autotrasporto abu-sivo per conto terzi debbano essere applicate anche ai soggetti facenti parta della c.d. “filiera” coinvolta nell’attività dell’autotrasporto.Per “filiera” si intendono i seguenti soggetti:

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Ø Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano. È il proprietario del veicolo o comunque ne ha l’usufrutto a seguito di un leasing o noleggio.

Ø Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore. È il cliente del vettore: colui che lo chiama a svolgere l’auto-trasporto.

Ø Caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto. In genere è il magazzino o il locale in cui il vettore è stato caricato.

Ø Proprietario della merce: l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà della mer-ce al momento della consegna della stessa al vettore.(6)

Diversi soggetti possono ricoprire ruoli diversi nella filiera così come uno stesso soggetto può fungere contemporaneamente da committente, caricatore e proprietario della merce.Non potrà accadere, ovviamente, che il proprietario sia anche il vettore perché in tal caso il trasporto diventa in conto proprio.L’introduzione della responsabilità della filiera si è resa necessaria per reprimere situazioni in cui i com-mittenti impongono ai vettori tempi e modalità di lavoro tale da spingerli alla violazione delle norme del C.d.S.

Apparecchio di controllo

L’apparecchio di controllo digitale, utilizzato nella modalità di verifica della guida del conducente, registra in modo automatico l’inserimento e l’estrazione della carta, l’attività di guida del conducente (comprese pause e interruzioni) e le situazioni di cattivo funzionamento dell’apparecchio.Attraverso la tastiera alfanumerica di cui è dotato, possono essere inoltre registrati i dati relativi al luogo di inizio e termine del viaggio e al tipo di attività svolta durante il periodo in cui il conducente non guida (se trattasi cioè di riposo o permanenza sul lavoro).

Utilizzazione della carta tachigrafica per tachigrafi digitaliLa carta del conducente deve essere utilizzata per ciascun giorno di guida, a partire dal momento in cui un conducente prende in consegna un veicolo fino a quando non lo riconsegna. La carta del conducente è personale e non può essere mai ceduta, neanche in caso di temporanea sostituzione alla guida.È sempre vietato:v usare carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto o comunque per un periodo più lungo di

quello per il quale erano destinate; v falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sulla carta del conducente, nonché i documenti

stampati prodotti dall’apparecchio di controllo; v manomettere la carta del conducente per falsificare i dati e/o i documenti stampati o renderli inac-

cessibili o distruggerli.

Dispositivo Norma Sanzione Punti Sanzione ac-cessoria

Cronotachigrafo mancante o non omo-logato

179 commi 2 e 9

841,00 10 Sospensione pa-tente da 15 gg a 3 mesi

Cronotachigrafo non funzionante 179 commi 2 e 9

841,00 10 Sospensione pa-tente da 15 gg a 3 mesi

Circolazione con cronotachigrafo alte-rato

179 commi 2 e 9

1.682,00 10 Sospensione pa-tente da 15 gg a 3 mesi

Circolazione con sigilli manomessi 179 commi 2 e 9

1.682,00 10 Sospensione pa-tente da 15 gg a 3 mesi

Omesso inserimento del foglio di regi-strazione o della carta conducente

179 commi 2 e 9

841,00 10 Sospensione pa-tente da 15 gg a 3 mesi

Omessa riparazione del cronotachigrafo L. 727/78 art. 17

99,00 Non previste

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Dispositivo Norma Sanzione Punti Sanzione ac-cessoria

Omessa registrazione manuale L. 727/78 art. 18

51,00 Non previste

Omissioni e irregolarità sui fogli di re-gistrazione

L. 727/78 art. 19

51,00 Non previste

Carente documentazione del cronota-chigrafo

L. 727/78 art. 19

51,00 Non previste

Omessa conservazione dei dati di con-trollo

L. 727/78 art. 19

51,00 Non previste

Particolari violazioni con tachigrafo di-gitale

L. 727/78 art. 19

51,00 Non previste

Il pagamento immediato, in misura ridotta e la nuova rateizzazioneSul piano delle modalità di pagamento delle sanzioni, sulla estinzione agevolata delle stesse e sulla, non meno rilevante, questione della rateizzazione degli importi sanzionatori, profondamente innovata dalla Legge n. 120/2010, occorre operare qualche breve riflessione.Valga, in primo luogo, la precisazione relativa alla particolare modalità agevolata di estinzione della pro-cedura sanzionatoria che viene introdotta dall’art. 202, comma 1, del Codice della Strada, che esula da quella prevista in via generale per tutte le altre ipotesi di sanzione amministrativa, contenute nell’art. 16 della Legge n. 689/1981 “Pagamento in misura ridotta.È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.”Questa disposizione consente, in effetti, il trasgressore è ammesso al pagamento, sempre nel termine usuale di 60 giorni, non dell’importo maggiormente favorevole fra il doppio del minimo e il terzo del mas-simo, ma piuttosto alla somma pari al minimo edittale.Inoltre, per effetto dell’art. 202, commi:2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pa-gamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’a-gente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo ammini-strativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis”.Se il trasgressore non vuole o non può effettuare il pagamento in misura ridotta è comunque tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione; ove manchi il prescritto versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non venga effettuato il pagamento, per un tempo non superiore a 60 giorni

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Il verbale di infrazionePER REDAZIONE: DAL FILE QUI ALLEGATO CON NOME “C0438”, PRENDERE LE PAGINE 3 E 4 ED INSE-RIRLE IN QUESTO PUNTO ATTENZIONE PERO’!

• nelle modalità di estinzione, sostituire dalle parole “entro 60 gg” (comprese) alle parole “per even-tuale ricorso vedasi avvertenze sul retro” (escluse), col seguente testo (quello di seguito inserito nella cella bordata)

È ammesso il pagamento in misura ridotta, dal momento della contestazione o notificazione della violazione:• entro 5 gg in misura ridotta diminuita del 30% (solo per violazioni che non prevedono sospensio-

ne patente di guida o confisca) di euro ____ + euro ____ per spese (notifica e proced.)• entro 60 gg in misura ridotta di euro __________ per spese (notifica e proced.)• dal 61esimo giorno il verbale costituisce titolo esecutivo per il pagamento della metà del massi-

mo edittale maggiorato delle spesepresso il Comando Polizia Municipale di _________________ sito in via/Piazza ____________________ n. ___ o a mezzo c.c.p. n. _____________________________ oppure IBAN bancario _____________________________________ intestato a ____________________________________W

Attività lavorative di cui al decreto legislativo 234/2007DefinizioniTempo dedicato alle operazio-ni di autotrasporto

• La guida• Il carico e lo scarico• La supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo• La pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo• Ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei

passeggeri• Adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al tra- sporto

specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro

Durata massima settimanale prestazione lavoro

• La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore • Può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di

lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali

Riposi intermedi • Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavo-rare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo inter- medio

• L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore

• I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno

Lavoro notturno • Qualora sia svolto lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve supe-rare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore

• È notturno il periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00.00

Orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavora- tore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali ope-razioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre libera-mente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in partico-lare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;3) sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all’articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all’arti-colo 5, i periodi di riposo di cui all’articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contratta- zione collettiva, i tempi di di-sponibilità di cui alla lettera b);4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale l’auto- traspor-tatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non diret-tamente legate al trasporto specifico in corso

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Attività lavorative di cui al decreto legislativo 234/2007DefinizioniTempi di disponibilità 1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavo-

ratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a dispo-sizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo

Ipotesi di infrazioneLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio della legge 689/81Accertamento viola-zione art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 234/07 attività lavorativa senza riposo interme-dio di 30 minuti

ARTICOLO 9, COMMA 2, D.LGS. 234/07:Quale titolare dell’impresa sopraindicata, nell’esecuzione dei trasporti, non fa-ceva osservare dal conducente del veicolo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07. In particolare organizzava il lavoro in modo non regolamentare in quanto veniva effettuata attività lavorativa supe-riore a 6 ore, senza interromperla con i prescritti riposi intermedi.Dall’esame del foglio di registrazione relativo al giorno ______________ emergeva che il conducente aveva espletato lavoro giornaliero per com-plessive ___________ senza effettuare il riposo intermedio di alme-no 30 minuti. Il foglio di registrazione (o la documentazione estratta dal cronotachigrafo digitale) viene acquisito e allegato al presente verbale. Infrazione emersa a seguito di accertamento effettuato alle ore ___________________ del _______________________, in località ____________________________ (___) via ___________________________________________ n. ______al Sig. __________________________________________________________________________________________ quale conducente dell’autocarro tar-gato _____________________

Accertamento viola-zione art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 234/07 attività lavorativa senza riposo interme-dio di 45 minuti

ARTICOLO 9, COMMA 2, D. LGS. 234/07:Quale titolare dell’impresa sopraindicata, nell’esecuzione dei trasporti, non fa-ceva osservare dal conducente del veicolo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, ovvero organizzava il lavoro in modo non regolamentare tanto che veniva effettuata attività lavorativa supe-riore a 9 ore, senza interromperla con i prescritti riposi intermedi. Dall’esa-me del foglio di registrazione relativo al giorno ________________ emerge-va che il conducente aveva espletato lavoro giornaliero per complessive ore _____________ senza effettuare il riposo intermedio di almeno 45 minuti. Il foglio di registrazione (o la documentazione estratta dal cronotachigrafo digi-tale) viene acquisito e allegato al presente verbale Infrazione emersa a seguito di accertamento effettuato alle ore ______________ del ______________, in località ____________________ (___) via _________________________________________ n. ______ al Sig. __________________________________________________________________________________ quale conducente dell’autocarro targato ___________________.

Violazione art. 9/4 D.Lgs. n. 234/07 su-peramento orario la-voro giornaliero

ARTICOLO 9, COMMA 4, D. LGS. 234/07:Quale titolare dell’impresa sopraindicata, nell’esecuzione dei trasporti, non fa-ceva osservare dal conducente del veicolo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 234/07, ovvero organizzava il lavoro in modo non regolamentare tanto che l’attività lavorativa giornaliera era supe-riore a 10 ore, tenuto conto che era stato effettuato lavoro notturno. Dall’e-same del foglio di registrazione relativo al giorno _______________ emerge-va che il conducente aveva espletato lavoro giornaliero per complessive ore ____________ delle quali ore ___________ di lavoro notturno. Il foglio di re-gistrazione (o la documentazione estratta dal cronotachigrafo digitale) viene acquisito e allegato al presente verbale. Infrazione emersa a seguito di accer-tamento effettuato alle ore __________ del __________________, in località _____________________ (___) via __________________________________________________ n. ______ al Sig. ______________________________________ quale conducente dell’autocarro targato ___________________.

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Ipotesi di infrazioneLe violazioni seguono il sistema sanzionatorio della legge 689/81Violazione art. 9/1 D.Lgs. n. 234/07 su-peramento orario di lavoro settimanale fino al 10%

ARTICOLO 9/1 D. LGS. 234/07: Quale titolare dell’impresa sopraindicata, nell’esecuzione dei trasporti, non face-va osservare dal conducente del veicolo il rispetto delle disposizioni di cui all’ar-ticolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, ovvero organizzava il lavoro in modo non regolamentare tanto che l’attività lavorativa settimanale era superiore alle prescritte 60 ore.Dall’esame dei fogli di registrazione relativi al periodo compreso dal ____________ al _____________ emergeva che il conducente aveva espletato lavoro giornaliero per complessive ore 64 (esempio) (superamento della durata massima settimanale fino al 10%).

Violazione art. 9/1 D.Lgs. n. 234/07 su-peramento orario di lavoro settimanale oltre il 10%

ARTICOLO 9/1 D. LGS. 234/07:Quale titolare dell’impresa sopraindicata, nell’esecuzione dei trasporti, non fa-ceva osservare dal conducente del veicolo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, ovvero organizzava il lavoro in modo non regolamentare tanto che l’attività lavorativa settimanale era superio-re alle prescritte 60 ore. Dall’esame dei fogli di registrazione relativi al periodo compreso dal ___________ al __________ emergeva che il conducente aveva espletato lavoro giornaliero per complessive ore 71 (esempio) (superamento della durata massima settimanale oltre il 10%).I fogli di registrazione (o la documentazione estratta dal cronotachigrafo digi-tale) viene acquisito e allegato al presente verbale sono acquisiti e allegati al presente verbale. Infrazione emersa a seguito di accertamento effettuato alle ore ____ del _______________, in località __________________________ (___) via __________________________________ n. ______ al Sig. ______________________________ quale conducente dell’autocarro targato ___________________.

Scheda di trasporto

L’art. 7-bis del d.lgs. 286/2005, con il quale è stata istituita la scheda di trasporto, ha previsto anche che la stessa debba essere compilata a cura del committente per poi essere conservata a bordo del veicolo adibito all’attività di autotrasporto a cura del vettore.Che l’obbligo di compilazione del documento sia stato posto a carico del committente poteva inizialmen-te suscitare delle perplessità. Tuttavia la disposizione risponde ad un’esigenza logica dal momento che «normalmente è solo il committente a potere conoscere tutti quegli elementi che dovranno essere con-tenuti nel documento» (si pensi, ad esempio, ai dati relativi al proprietario della merce, che difficilmente sono a conoscenza del vettore).Il decreto interministeriale di approvazione del contenuto della scheda di trasporto ha inoltre previsto la possibilità per il committente di delegare la compilazione della scheda di trasporto ad un altro soggetto, pur precisando che in quest’ipotesi le responsabilità per la mancata o inesatta compilazione del docu-mento restano a carico del committente stesso (con la conseguente applicazione della sanzione ammini-strativa pecuniaria prevista dal quarto comma dell’art. 7-bis).Nella successiva circolare ministeriale operativa del 17 luglio 2009 si chiarisce ulteriormente che la sche-da di trasporto deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato (ad eccezione del vettore) prima dell’inizio del trasporto.

Sanzione:l’art. 7bis comma 5 del d.lgs. 286/05 prescrive che chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente, è punito con la sanzione amministrati-va del pagamento di una somma da € 40,00 a € 120,00. All’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprie-tario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esi-bita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui al comma 4 , pari a € 600,00, da pagare con modello F23, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 180 comma 8 d.lgs. 285/92. La scheda può essere sostituita dai seguenti documenti:

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v copia del contratto di trasporto di merci su strada, ovviamente stipulato in forma scritta e quindi contenente tutti gli elementi essenziali di cui all’art. 6 del D.Lvo 21.11.2005 n. 286;

v la lettera di vettura internazionale CMR; vi documenti doganali;vil documento di cabotaggio (decreto ministeriale 3 aprile 2009);vil documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (decreto Lgs 504/95);vil documento di trasporto, cosiddetto «Ddt» (DPR 472/96);vogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci.

Disponibilità dei veicoli da adibire a trasporto su strada di merci per conto terzi

I tradizionali titoli di disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto di cose per conto terzi, sono:vproprietà, vleasing, vacquisto con patto di riservato dominio, vusufrutto.

È stata poi consentita la locazione senza conducente di veicoli per trasporto di cose aventi massa com-plessiva a pieno carico superiori a 6 t da impresa iscritta anch’essa all’Albo degli autotrasportatori e le-gittimata al trasporto con il veicolo oggetto della locazione.È ora ammessa anche la disponibilità del veicolo in:vcomodato senza conducente

Ai fini dell’immissione in circolazione la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall’impresa autorizzata presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’UMC competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmen-te registrato. Ai fini della circolazione l’UMC rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra opportunamente vistata previa attenta verifica del contratto e della conformità dello stesso all’ordinamento.vlocazione senza conducente.

Per quanto riguarda l’utilizzo, da parte dell’impresa autorizzata, di veicoli locati senza conducente, in at-tesa della definizione del certificato, concernente il numero di iscrizione all’Albo e il tipo di autorizzazione posseduta, da rilasciare a cura degli UMC competenti per la sede principale dell’impresa stessa e ferma la condizione per quest’ultima di regolare idoneo accesso al mercato, ai fini della circolazione il veicolo loca-to continua ad essere accompagnato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Qualora l’impresa faccia totalmente ricorso ad autoveicoli in disponibilità a titolo di comodato senza con-ducente o di locazione senza conducente, il relativo contratto per almeno un veicolo non può avere una durata inferiore a due anni.Nel caso di impresa che abbia effettuato l’accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, ai fini della conservazione dell’accesso al mercato non è ammessa la disponibilità di veicoli a titolo di locazione o comodato.

Sanzioni:Art. 12 d.lgs. 286/05 Controllo della regolarità amministrativa di circolazione1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all’atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la per-manenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori.2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza condu-cente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale pos-sano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto.La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2.4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, sentita la Consulta generale per l’autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

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5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cit-tadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 d.lgs. 286/05Comma 2 Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-cazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto.La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 180 d.lgs. 285/92 . Possesso dei documenti di circolazione e di guida. Omissis …Comma 3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è im-piegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.

Mancanza di contratto di locazione e/o certificato di iscrizione all’albo, sanzione amministrativa da € 41,00 a € 168,00, nessuna sanzione accessoria.

Art. 12 d.lgs. 286/05Comma 5 I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documen-tazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.Art. 180 d.lgs. 285/92 . Possesso dei documenti di circolazione e di guida. Omissis …Comma 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.

Conducente privo dei documenti del rapporto di lavoro o dell’attestato di conducente, sanzione ammini-strativa da € 41,00 a € 168,00, nessuna sanzione accessoria.Al conducente viene intimato di esibire la documentazione mancante ad un Comando di Polizia entro 30 giorni ai sensi dell’art. 180 comma 8 C.d.S..

* Comandante Gambettola Comandante Montagnana

(Footnotes)1 Si tratta della categoria B sulla quale, a seguito di prova pratica di guida/abilità, viene indicato un co-dice unionale che consente di trainare rimorchio non leggero “sforando” 3,5 tonnellate a condizione non superi 4,25 tonnellate