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GUIDA AL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE IN ITALIA GUIDE TO WORK SUPPLY IN ITALY GUIDE DU TRAVAIL INTÉRIMAIRE EN ITALIE GUÍA A LA SUMINISTRACIÓN DE TRABAJO IN ITALIA OK 001-010 introd:001/010 introd 18-09-2009 10:34 Pagina 1

Guida interinali (italiano)

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GUIDA AL LAVOROIN SOMMINISTRAZIONEIN ITALIA

GUIDE TO WORK SUPPLYIN ITALY

GUIDE DU TRAVAILINTÉRIMAIRE EN ITALIE

GUÍA A LA SUMINISTRACIÓNDE TRABAJO IN ITALIA

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GUIDA AL LAVOROIN SOMMINISTRAZIONEIN ITALIA

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GUIDETO WORK SUPPLYIN ITALY

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GUIDE DU TRAVAILENTÉRIMAIREEN ITALIE

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GUÍAA LA SUMINISTRACIÓNDE TRABAJOEN ITALIA

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Guide NIdiLGuida al lavoro in somministrazionein Italia

Pubblicazione a cura diNIdiL-CgilSistema servizi-Cgil

TraduzioniTesto in inglese: a cura della redazioneTesto in francese: Elodie BauzonTesto in spagnolo: Alessandro Gaetano ErroTesto in Arabo: Ziad Elayyan

Si ringrazianoI compagni e le compagne di NIdiL-Cgil,e in particolare Giuseppe Benincasa,Francesco D’alessandro e Raffaele Paudice,che hanno collaboratoalla pubblicazione della guida.

Progetto grafico Giovanna MassiniIllustrazione di copertina Stefano NavarriniStampato a Roma in luglio 2009presso Tipografia Fratelli Spada, Ciampino (Rm)

NIdiL-Cgil NazionaleVia Palestro 78, - 00185 Romawww.nidil.cgil.ittelefoni +39 06 44340310 - 06 44340510fax +39 06 44340282

Cgil Sistena ServiziVia IV Fontane 109, 00184 RomaTelefono +39 06 48042902Fax +39 06 4743386

2009copyright Nuove Identità di Lavoro-CgilSono riservati per tutti i Paesi: la traduzione, l’adattamento totale o parziale,la riproduzione con qualsiasi mezzo inclusi i microfilm e le fotocopie,nonché la memorizzazione elettronica.

La guida 2009 al lavoro in somministrazione vogliamo

che sia uno strumento importante di informazione per tut-

te quelle persone che lavorano con contratti di lavoro

temporaneo. Per questo motivo abbiamo scelto di pubbli-

care questa guida in cinque lingue, perché siamo consape-

voli che nel nostro paese sono molti i lavoratori stranieri

che lavorano attraverso le agenzie di somministrazione.

Ogni lavoratore, infatti, ha diritto a conoscere le norme

giuridiche che regolano il proprio contratto di lavoro, i

propri diritti e i propri doveri, e ad avere tutte le informa-

zioni utili per poter essere più forti in questo difficile

mondo del lavoro.

Speriamo che aver dato la possibilità di leggere nella

propria lingua norme legislative e contrattuali a volte

molto difficili possa facilitare tutti i lavoratori immigrati

ad avere una maggiore consapevolezza dei diritti di cui

sono titolari, e a cui non devono rinunciare.

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TAZIONE

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TAZIONE

PRESENTAZIONE

Quasi un anno fa, il 24 luglio 2008, si arrivava alla firmadefinitiva del nuovo CCNL dei lavoratori in somministrazione.Alle spalle un percorso complesso: la comune volontà

delle parti di rilanciare, innovando, la somministrazionecome “forma” della flessibilità regolamentata e contratta-ta; un cambio di normativa che, abolendo lo staff leasing,ha consentito per la prima volta di ragionare seriamentesul rafforzamento del tempo indeterminato, normativa-mente previsto e quasi per niente usato; un confrontoserio, a tutto campo, che ha cercato puntigliosamente, suogni voce, soluzioni adeguate ed equilibrate.Il risultato è un contratto “in continuità”, ma forte-

mente innovativo; che cerca di spostare il baricentro dalla“missione” al lavoro ed alla professionalità come “cifra”della somministrazione; che affina la parte normativa; cherafforza le tutele sino a prevedere norme di sostegno e direinserimento per la maternità, forme di auto tutela susicurezza, la costruzione di una previdenza integrativa“solidarmente” sostenuta dalla bilateralità; che estende lerelazioni sindacali al territorio, superando l’attuale centra-lizzazione, come modalità per avvicinare la gestione deiprocessi e per insediare la cultura contrattuale.

Un risultato controcorrente, dunque, che in una fase incui si continua a deregolamentare il lavoro, a rafforzare ildumping fra tipologie, a indebolire il confronto fra le par-ti, difende e rafforza la somministrazione come “la forma”di flessibilità in grado di rispondere alle esigenze delleimprese rispettando e tutelando il lavoro; affidando nelcontempo alle parti sociali degli utilizzatori il governodell’uso della stessa secondo le esigenze e le modalitàrichieste da ciascun settoreUn contratto che, prodotto in tempi ordinari, sta reggen-

do anche la prova di una fase difficile quale l’attuale, rap-presentando persino, per molti mesi, l’unico sostegno per ilavoratori interinali colpiti dalla crisi e consentendo in piùl’intesa aggiuntiva intercorsa per il suo rafforzamento con ilMinistero ed ora in corso di confronto con le Regioni.E’ questo il contratto che, intrecciato agli aspetti strut-

turali e normativi, presentiamo con questa nuova edizionedella Guida per il lavoro somministrato. L’obiettivo è ren-derne agevole la comprensione per i lavoratori, italiani estranieri, che ne saranno interessati; ma anche farne agilestrumento di lavoro per quanti, operatori sindacali, RSU,avvertano l’esigenza di “conoscere” la somministrazione.

Filomena TrizioSegretaria Generale NIdiL-Cgil

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PREMESSA

ll Sistema dei Servizi della Cgil, impegnato istituzional-mente nello sviluppo e nel coordinamento delle iniziativeche possono arricchire la già importante rete di tuteleindividuali della Confederazione, sostiene e promuove l’informazione e la crescita della cultura dei diritti.Il cittadino deve poter conoscere i propri diritti, deve

sapere come esercitarli e, se serve, cosa fare per vederliriconosciuti.In questa logica la Cgil ha sempre svolto un’immensa

attività di formazione e di informazione tra i quadri, i dele-gati, i lavoratori per illustrare le conquiste sociali ottenutecon l’attività contrattuale e attraverso le leggi fortementevolute dal movimento sindacale.Le Guide della Cgil, quelle elaborate dalle varie categorie

sindacali e dai servizi storici come il patronato Inca, i Caaf,gli Uffici Vertenze e legali, hanno svolto nei cento anni divita di questo grande sindacato un ruolo straordinario dicrescita culturale e sociale degli iscritti, ma anche, senzaeccesso di presunzione, di larga parte del paese.Spiegare un contratto, dare notizia delle leggi e della

loro applicazione, enucleare i diritti garantiti dallo Statosociale, indicare con precisione e chiarezza le cose da fare,mettersi a disposizione in tutti i modi per aiutare e soste-

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ESSA

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temente impegnati a fare tutta la loro parte. L’obiettivo èdare ai lavoratori di questa categoria, italiani e stranieri,particolarmente esposti alla vulnerabilità del mercato, isupporti necessari per affrontare la difficile realtà che stia-mo vivendo.Anche questa Guida sulla somministrazione di lavoro,

così ricca di informazioni, di spiegazioni, di percorsi daseguire, realizzata in tante lingue, si colloca nel solco diun sforzo non indifferente, ma di grande valenza sociale,che è quello di garantire una tutela a tutto campo. Qui c’ètutta l’informazione che serve sulla normativa, sul contrat-to, sugli enti bilaterali , su come si legge una busta paga,su cosa fare se succede….sino all’indicazione delle variecomponenti della Cgil che possono offrire consulenza,assistenza, rappresentanza.L’illustrazione particolareggiata, contenuta nella Guida,

di tutti i servizi, dal patronato Inca, ai Caaf, dagli Uffici ver-tenze e legali, agli Sportelli di orientamento al lavoro, con ivantaggi commerciali per gli iscritti, fanno capire quantaattività è messa in campo dalla Cgil nel suo complesso. Un’attività che, ci auguriamo, possa costituire un efficacesostegno per i lavoratori che hanno scelto Nidil, il sindacatoal quale hanno giustamente affidato l’impegno di far valerei loro sacrosanti diritti col contratto di lavoro e durante illoro complicato percorso lavorativo e pensionistico.

Pietro RuffoloCoordinatore nazionale Sistema Servizi Cgil

nere i lavoratori e i pensionati nei loro percorsi lavorativie durante il pensionamento, per la Cgil sono state semprescelte obbligate. Sia nei confronti di chi ha chiesto diessere rappresentato sia degli altri cittadini.La costruzione insieme a Nidil della Guida alla sommini-

strazione di lavoro non poteva che vedere il Sistema deiservizi della Cgil fautore e sostenitore convinto di unasimile iniziativa. Così è avvenuto.D’altra parte sono proprio queste le occasioni più pro-

pizie per la difesa delle condizioni dei lavoratori in quantofavoriscono l’intreccio tra sindacato di categoria e sistemadei servizi: le due facce della rappresentanza della Cgil,quella politico-sindacale, in questo caso esercitata daNidil, e quella legata alla tutela della persona sul pianodei diritti sociali, esercitata dai servizi.D’altra parte è la stessa scelta di mettere al centro la

persona con l’insieme dei suoi bisogni, che porta acogliere contemporaneamente i bisogni di rappresentanzasindacale e collettiva e i bisogni propri del singolo indivi-duo: il suo portato personale, familiare e sociale. E se èinequivocabile la complessità, e al tempo stesso la nonseparabilità di molti di questi problemi, la risposta nonpuò essere frammentaria e parziale. Per essere efficaci esolidali la risposta deve essere integrata.E proprio perché i bisogni sociali sono sempre più ampi

e globali, soprattutto da quando il mondo del lavoro e loStato sociale sono entrati in un regime di progressiva pre-carietà - il tutto aggravato dalla crisi economica che stia-mo attraversando - Cgil , Nidil e Sistema servizi sono for-

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ITALIANO

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OINDICE

INDICE

GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Che cos’è la somministrazione 18

PRIMA PARTELA NORMATIVA SULLA SOMMINISTRAZIONE

Quando è ammessa 19

Quando è vietata 19

Quali requisiti sono richiesti ai soggetti abilitatialla somministrazione 20

Il contratto commerciale tra Agenziae impresa utilizzatrice 20

Il contratto tra lavoratore e Agenzia per il lavoro 21

Il contratto a tempo determinato 21

La forma del contratto 21Le norme di riferimento 22

Il contratto a tempo indeterminato 23

La forma del contratto 23Le norme di riferimento 24

Regime fiscale, previdenziale e assicurazione Inail 24

SECONDA PARTELA CONTRATTAZIONE

Il Ccnl dell’impresa utilizzatrice:diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione 25

Il Ccnl delle Agenzie di somministrazione di lavoro 25

Rafforzamento del tempo indeterminato 26

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OINDICE

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OINDICE

Formatemp 35

Ebiref 37

L’ente bilaterale contrattuale per le prestazioni 38

Ebitemp 38

Integrazioni in caso di infortunio 38Tutela sanitaria 38Prestiti personali 39Sostegno alla maternità e contributo per asilo nido 39Sostegno al reddito in caso di disoccupazione 40Contributo per mobilità territoriale 40

QUARTA PARTECHE COSA SUCCEDE SE…

L’Agenzia vi chiama per una missione 40

Lamissione proposta non vi soddisfa o siete già impegnati 40

Siete in missione e vi ammalate 41

Subite un infortunio sul lavoro 42

Aspettate un bambino e lo scoprite mentresiete in missione 43

Non avete i requisiti per l’indennità di maternità Inps 44

Avete ripreso il lavoro dopo il parto 45

State allattando il vostro bambino 45

Il vostro bambino si ammala oppure un familiareha bisogno di assistenza 45

Dovete mandare il vostro bambino all’asilo nido 46

Siete lavoratori studenti 46

Misure incentivanti 26Trasformazione automatica 26Indennità di disponibilità 27Procedura in caso di mancanza di lavoro 27

Le proroghe del contratto 28

Diritti sindacali 28

I rappresentanti dei lavoratori 28Assemblea sindacale 29Permessi sindacali 29

Decentramento delle relazioni sindacali 29

Inquadramento, periodo di prova e retribuzione 30

L’inquadramento 30Il periodo di prova 30Il trattamento retributivo 31Il premio di produzione 31Il Trattamento di fine rapporto 3213a mensilità, festività e altre mensilità aggiuntive 32

Maternità 32

Igiene e sicurezza sul lavoro 33

Modulo di informazione sui rischi per la salutee la sicurezza sul lavoro 33Formazione 33Diritto di autotutela del lavoratore 34

La previdenza integrativa 34

TERZA PARTEGLI ENTI BILATERALI E LE PRESTAZIONI A SOSTEGNODEI LAVORATORI

Cosa sono gli enti bilaterali 35

Gli enti bilaterali per la formazione 35

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OINDICE

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OINDICE

SESTA PARTECHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL

Il Sistema servizi Cgil 56L’Inca-Cgil 56Il Caaf-Cgil 57I Sol (Sportelli Orientamento lavoro) 57Gli Uffici vertenze legali 58Gli Uffici immigrati della Cgil 58

Lo Spi-Cgil 59

Le categorie della Cgil 59

NIdiL-Cgil 63

La Carta servizi Cgil. Tutti i vantaggi per gli iscritti 63

I vantaggi in più per gli iscritti NIdiL-Cgil 64

ALLEGATI

Decreto legislativo del 10/09/2003 n. 276 65

Ammortizzatori sociali e strumenti di sostegnoal reddito per i lavoratori in somministrazione 82

Fac-simile foglio di calcolo

L’Agenzia vuole interrompere la missione 47

Volete dimettervi prima della fine della missione 47

Vi hanno contestato una mancanza 48

Volete iscrivervi al sindacato 49

Siete rappresentanti sindacali e volete usufruiredi un permesso sindacale 49

Volete partecipare a un’assemblea sindacale 49

Avete terminato la missione e non avete un altro lavoro 50

Avete accumulato più periodi lavorativipresso la stessa Agenzia per il lavoro 50

Vi assegnano una missione in una città o in unaregione diversa da quella nella quale risiedete 51

QUINTA PARTECOME LEGGERE LA BUSTA PAGA

Il calcolo della retribuzione oraria 52

Il calcolo della 13a e della 14a mensilità 53

Il calcolo delle ferie, dei permessi individualiretribuiti e della riduzione dell’orario di lavoro 54

Come si calcolano le ore di assembleasindacale maturate 55

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NORM

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l’istituto dello staff leasing, può essere concluso solamente a tempo deter-minato.Il lavoratore, invece, ha un contratto di lavoro, a tempo determinato o

indeterminato, con le Agenzie di somministrazione e svolge la sua attivitàpresso un’impresa utilizzatrice per un tempo determinato. Per tutta ladurata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività sot-to la direzione e il controllo dell'utilizzatore.La somministrazione è regolata da norme e contratti:a) dalla normativa di legge, in particolare il dlgs 276/2003;b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato con le Agenzie

di somministrazione di lavoro;c) dai contratti collettivi applicati dalle singole imprese utilizzatrici.

PRIMA PARTELA NORMATIVA SULLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

QUANDO È AMMESSA

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge, èammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo osostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordina-ria dell’azienda.I contratti collettivi nazionali applicati dalle singole aziende utilizzatrici

possono stabilire le percentuali massime di lavoratori con contratto di som-ministrazione che un’impresa può avere (art. 20, comma 4, dlgs 276/03).

QUANDO È VIETATA

Non è ammesso il ricorso alla somministrazione nei seguenti casi (art.20, comma 5, dlgs 276/03):

per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi inbase alle disposizioni del dlgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tute-la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

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NORM

ATIVA

GUIDA AL LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

CHE COS’È LA SOMMINISTRAZIONE

L’istituto della somministrazione di lavoro ha sostituito (dlgs n.276/2003) la precedente disciplina del lavoro interinale (artt. 1-11, Leggen. 196/1997).La somministrazione di lavoro è un istituto simile, ma non uguale, al

lavoro interinale.

Nella somministrazione i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro sono tre:• il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministerodel Lavoro;• l’utilizzatore, un’impresa pubblica o privata;• il lavoratore.

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti:• il contratto commerciale di somministrazione di lavoro, concluso tral’Agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice;• il contratto di lavoro concluso tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore.

Con il contratto commerciale di somministrazione l’Agenzia per il lavoro(detto somministratore) mette a disposizione di un’impresa (detta utiliz-zatrice) uno o più lavoratori assunti direttamente dall’Agenzia. Il contrattodi somministrazione, secondo la normativa vigente, dopo l’abolizione del-

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zio e la durata prevista del contratto di somministrazione; i motivi del ricor-so alla somministrazione; il numero dei lavoratori interessati; e tutti gli altrielementi previsti dalla legge (art. 21, comma 1, del dlgs n. 276/2003).

Qualora il contratto commerciale non sia stipulato in formascritta, si ritiene nullo e i lavoratori si considerano a tutti gli effetti dipen-denti dell’impresa utilizzatrice (art. 21, comma 4, del dlgs n. 276/2003).

IL CONTRATTO TRA LAVORATORE E AGENZIA PER IL LAVORO

Il lavoratore può essere assunto dall’Agenzia in due forme diverse:a tempo determinatoa tempo indeterminato

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La forma del contrattoIl contratto di lavoro tra lavoratore e Agenzia di somministrazione deve

essere stipulato all’atto dell’assunzione in forma scritta.

La lettera di assunzione deve contenere i seguenti elementi:

• i motivi per i quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;• l’indicazione dell’Agenzia per il lavoro con gli estremi dell’auto-rizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e degli estremi delversamento e della banca presso cui è stato effettuato il depo-sito;

• l’indicazione dell’impresa utilizzatrice e il referente in azienda;• l’indicazione del gruppo di appartenenza del lavoratore secondoquanto previsto dal Ccnl;

• l’indicazione della mansione che espleterà il lavoratore presso l’u-tilizzatore e il relativo inquadramento;

• l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;• l’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione antici-pata del rapporto da parte del lavoratore rapportata alla duratadella missione residua;

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per le aziende che, negli ultimi 6 mesi, hanno ridotto il personaleattraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansio-ni a cui si riferisce il contratto di somministrazione o che abbiano fattoricorso alla cassa integrazione guadagni.In caso di somministrazione vietata è prevista una sanzione amministra-

tiva pecuniaria che va da euro 250 a euro 1.250 a carico dell’Agenzia di som-ministrazione e dell’impresa utilizzatrice (art. 18, comma 3, dlgs 276/03).

QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI AI SOGGETTI ABILITATIALLA SOMMINISTRAZIONE

Le Agenzie per il lavoro possono svolgere più attività: somministrazionea tempo determinato, intermediazione di manodopera, ricerca e selezionedel personale, supporto alla ricollocazione professionale; in precedenzaavevano il vincolo dell’attività interinale esclusiva.

Per poter operare nella somministrazione le Agenzie devono essere pre-ventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e iscritte in un appositoalbo informatico, istituito presso lo stesso Ministero.

Per essere autorizzate le Agenzie devono possedere i requisiti giuridici efinanziari prescritti dall’art. 5 del dlgs 276/2003.

Per poter svolgere questa attività, e per una maggiore trasparenza, leAgenzie sono obbligate a specificare gli estremi dell’autorizzazione sia nelcontratto stipulato con l’impresa utilizzatrice, sia nel contratto con illavoratore.

È bene quindi “fuggire” da quei soggetti che non rendonoesplicite le autorizzazioni ricevute perché la non chiarezza è sinonimo discarsa garanzia per i lavoratori sia nella certezza della giusta retribuzione,sia nel versamento dei contributi.

IL CONTRATTO COMMERCIALE TRA AGENZIA E IMPRESA UTILIZZATRICE

Il contratto commerciale tra l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice deve esserestipulato obbligatoriamente in forma scritta e deve contenere: gli estremidell’autorizzazione rilasciata all’Agenzia di somministrazione; la data di ini-

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somministrazione a tempo determinato si applicano le norme del contrattoa termine (dlgs n. 368/2001), con esclusione delle norme su proroga esuccessione di più contratti a termine (art. 22, comma 1, del dlgs n.276/2003).

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La forma del contrattoIl contratto di lavoro è stipulato in forma scritta e deve contenere:

• l’indicazione dell’Agenzia per il lavoro con gli estremi dell’autoriz-zazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;

• l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;• l’indicazione della misura dell’indennità di disponibilità;• l’indicazione del gruppo di appartenenza del lavoratore;• il rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzieper il lavoro e, per i periodi effettuati in missione, il rinvio a quel-lo degli utilizzatori;

• nella lettera di assunzione devono essere specificati la residenza oil domicilio.

La lettera di assegnazione, prevista per ogni singola missione del lavo-ratore, deve contenere:

• i motivi per i quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;• l’indicazione dell’impresa utilizzatrice e il referente in azienda;• l’indicazione della mansione che il lavoratore espleterà presso l’u-tilizzatore e il relativo inquadramento;

• il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;• l’orario di lavoro;• l’indicazione della residenza o del domicilio;• il riferimento al Ccnl applicato e al contratto integrativo di secon-do livello, ove esistente;

• l’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, 1in dettaglio, le singole voci che lo compongono;

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• il riferimento al Ccnl applicato nell’impresa utilizzatrice;• l’indicazione del contratto integrativo di secondo livello, ove esi-stente e del trattamento economico spettante distinto per voci;

• il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;• l’orario di lavoro;• la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavora-tiva presso l’impresa utilizzatrice;

• l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e lasalute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate equelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, conl’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’atti-vità formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché,ove possibile, del medico competente;

• la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministra-zione;

• la residenza o il domicilio del lavoratore;• il numero dei lavoratori da somministrare;• l’assunzione da parte dell’Agenzia dell‘obbligo del pagamentodiretto del lavoratore e del versamento dei contributi previdenzia-li;

• l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimentodell’Agenzia per il lavoro, dell’obbligo del pagamento diretto dellavoratore e del versamento dei contributi previdenziali;

• l’assunzione da parte dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia peril lavoro gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in favore deilavoratori in somministrazione.

• l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di comunicareall’Agenzia per il lavoro le retribuzioni che si applicano ai lavora-tori comparabili dell’impresa utilizzatrice.

Per il contratto di lavoro non è esplicitata, così come per ilcontratto commerciale, la nullità per mancanza di forma scritta. In ogni casotale mancanza va sempre contestata per chiedere la nullità del contratto.

Le norme di riferimentoOltre alla disciplina generale dei rapporti di lavoro subordinato, alla

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CONTRATTAZION

E

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• la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavora-tiva presso l’impresa utilizzatrice, ferma restando la possibilità divariare l’assegnazione del lavoratore ad altra missione prima dellascadenza del termine;

• l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e lasalute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate equelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, conl’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’atti-vità formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché,ove possibile, del medico competente.

Le norme di riferimentoIl rapporto di lavoro tra Agenzia di somministrazione e lavoratore è sog-

getto per legge alla disciplina generale dei rapporti di lavoro subordinato.Nei periodi di non lavoro tra una missione e l’altra il lavoratore a tempo

indeterminato resta a disposizione dell’Agenzia. In questo periodo eglipercepisce un’indennità di disponibilità. L’importo di questa indennità(700 euro mensili) e le modalità di utilizzo del lavoratore tra una missionee l’altra sono disciplinate dal Ccnl di settore (vedi pag. 27).

REGIME FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE INAIL

Le Agenzie per il lavoro agiscono da sostituti d’imposta. Provvedono cioè adoperare tutte le trattenute previdenziali, fiscali ecc. direttamente in busta paga.

Il lavoratore in somministrazione con familiari a carico ha diritto allerelative detrazioni fiscali di cui godono la generalità dei lavoratori dipendenti.Anche il lavoratore straniero il cui nucleo familiare risieda nel paese d’ori-gine può richiedere le detrazioni fiscali presentando apposita documenta-zione (stato di famiglia emesso nel paese d’origine, tradotto in italiano econvalidato dal Consolato italiano nel aese di provenienza).

Le Agenzie di somministrazione hanno inoltre l’obbligo di versare, nellastessa misura dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice, i contri-buti previdenziali all’Inps e quelli assicurativi contro il rischio d’infortunioe malattie professionali all’Inail.

Il versamento dei contributi all’Inps consente ai lavoratori in sommini-strazione di ricevere le indennità assistenziali per i periodi di disoccupa-zione, di malattia, di maternità, nonché di maturare nel tempo i requisitiper la pensione.

Il versamento del premio Inail consente di ricevere le indennità incaso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

SECONDA PARTELA CONTRATTAZIONE

IL CCNL DELL’IMPRESA UTILIZZATRICE: DIRITTI E DOVERI DEILAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Ai lavoratori somministrati si applicano i contratti collettivi nazionali eaziendali in uso nell’impresa utilizzatrice, per quanto attiene:

alla retribuzione;alla disciplina dell’ orario di lavoro;al numero di giornate di ferie e di permesso;al diritto a usufruire della mensa e dei servizi sociali e assistenziali

presenti in azienda.

IL CCNL DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il Ccnl delle Agenzie di somministrazione disciplina l’instaurazione, losvolgimento e la cessazione del rapporto di lavoro con l’Agenzia per il lavoro.Il contratto nazionale, infatti, regolamenta gli aspetti legati al tipo di

assunzione (a tempo determinato o indeterminato); alla classificazionedel personale e all’inquadramento contrattuale; al trattamento retributivospettante; al periodo di prova e al preavviso; all’interruzione della missio-ne; al sistema delle proroghe; alla risoluzione del rapporto e al recesso; altrattamento di malattia e infortunio; alla maternità e ai congedi parentali;ai diritti sindacali.Il 24 luglio 2008 è stato rinnovato il Ccnl dei lavoratori in somministrazione.

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Nella fase di prima applicazione del contratto sono ricono-sciuti validi, per la trasformazione a tempo indeterminato, fino a un massi-mo di 6 mesi delle missioni svolte nei 12 mesi precedenti la data di entratain vigore del Ccnl (24 luglio 2008).

ATTENZIONE Il computo si interrompe e l’anzianità di servizio si azzera setra una missione e la successiva presso la stessa Agenzia non lavori per unperiodo pari o superiore a 12 mesi continuativi perché rifiuti una propo-sta di missione congrua con il precedente inquadramento.

Per missione congrua si intende un’offerta di lavoro che:a) sia in un luogo lontano non più di 50 km o raggiungibile in un’ora con imezzi pubblici dalla residenza del lavoratore;b) se non uguale presenti una differenza salariale sino a un massimo del 10-15% calcolata sulle tre migliori retribuzioni percepite nelle missioni svoltenei 12 mesi precedenti.

In caso di contestazione, entro 30 giorni dalla proposta di lavorocongrua dell’Agenzia per il lavoro, puoi rivolgerti tramite NIdiL-Cgil,Alai-Cisl e Cpo-Uil alla commissione sindacale territoriale.

IMPORTANTE In caso di trasformazione automatica a tempo indeterminatonon puoi essere licenziato per i 12 mesi successivi all’assunzione stessa,tranne che per giusta causa o per rifiuto di una missione congrua.

Indennità di disponibilitàI lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo

indeterminato percepiscono nei periodi di non lavoro un’indennità didisponibilità pari a 700 euro mensili.

Procedura in caso di mancanza di lavoroPer i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano un’anzianità

di servizio pari ad almeno 30 settimane (comprensivi di eventuali periodi didisponibilità) e che non hanno occasioni di lavoro presso l’Agenzia che nonpuò più mantenerli alle proprie dipendenze, a seguito di accordo con leorganizzazioni sindacali, possono essere attivati percorsi di riqualificazionee continuità occupazionale della durata di 6 mesi o di 7 mesi per i lavorato-

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Il nuovo contratto ha determinato modifiche di forte innovazione per tut-ti i lavoratori in somministrazione.

RAFFORZAMENTO DEL TEMPO INDETERMINATO

Misure incentivantiLe Agenzie per il lavoro ricevono un incentivo dalla bilateralità, qualora

assumano il lavoratore a tempo indeterminato, sin dall’inizio o nei primi21 mesi di lavoro.

Trasformazione automaticaIl lavoratore ha diritto ad essere assunto dall’Agenzia per il lavoro con

contratto a tempo indeterminato se ha avuto un unico contratto con lastessa Agenzia per il lavoro e presso la stessa impresa utilizzatrice per 36mesi continuativi.Il lavoratore ha inoltre diritto ad essere assunto dall’Agenzia per il lavo-

ro con contratto a tempo indeterminato se ha avuto due o più contratti disomministrazione con la medesima Agenzia e per una durata complessivadi 42 mesi anche non consecutivi e anche presso più aziende utilizzatrici.

Per il computo dei 42 mesi utili ai fini dell’assunzione a tem-po indeterminato si tiene conto:

di tutte le missioni con la stessa Agenzia anche presso diversi utilizzatori;di tutti i periodi di interruzione tra missioni presso lo stesso utiliz-

zatore con le stesse mansioni pari o inferiori a 40 giorni in occasione diperiodi coincidenti con i periodi convenzionali di ferie e festività;

dei periodi di infortunio oltre la scadenza della missione coperti daprestazione Ebitemp;

dei periodi di maternità obbligatoria fino a un massimo di 5 mesi(anche a contratto scaduto);

dei periodi di formazione propedeutici all’avvio della missione;dei periodi di formazione per aggiornamento professionale, riqualifica-

zione o reinserimento a seguito dell’impossibilità di avviamento al lavoroconseguente alla richiesta di precedenza in caso di maternità.

Per controllare la maturazione del diritto ad essere assunti a tempoindeterminato, usa un promemoria specifico (vedi fogli di calcolo allegatialla guida).

Page 16: Guida interinali (italiano)

somministrazione di una stessa impresa utilizzatrice che impieghi più di20 lavoratori contemporaneamente per più di 3 mesi, anche di diverseAgenzie per il lavoro.

Assemblea sindacaleI lavoratori in somministrazione possono partecipare sia alle proprie

assemblee sindacali che a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa uti-lizzatrice. Durante le ore di assemblea il lavoratore ha diritto a percepire laretribuzione che gli sarebbe spettata durante le ore di lavoro.Le ore di assemblea si maturano in base alle ore lavorate. In ogni caso,

spettano almeno 2 ore l’anno indipendentemente dal numero di ore lavorate.Nel caso in cui si svolgano presso le Agenzie per il lavoro, le organizza-

zioni sindacali comunicano per iscritto 5 giorni prima la data di svolgi-mento dell’assemblea.

Permessi sindacaliTutti i rappresentanti sindacali possono utilizzare per lo svolgimento del-

l’attività sindacale un monte ore massimo maturato di 10 ore mensili di per-messi retribuiti. Inoltre, hanno diritto ad ore di permesso retribuito per le trat-tative sindacali che si possono cumulare con il monte ore mensile previsto.I rappresentanti aziendali, a differenza dei rappresentanti nazionali di

Agenzia e dei delegati sindacali territoriali, non possono usufruire delle ore dipermesso maturate e non godute in una eventuale e nuova missione di lavoro.

DECENTRAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Il Ccnl delle Agenzie di somministrazione di lavoro per affrontaremeglio i problemi presenti ha portato a livello territoriale il confronto trale organizzazioni sindacali e l’associazione che rappresenta le agenzie disomministrazione, istituendo le Commissioni sindacali territoriali. Tra icompiti delle Commissioni territoriali rientra:

lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione relativo allecontroversie di lavoro;

la presentazione di proposte in materia di formazione;la presentazione di proposte per migliorare le prestazioni erogate

dagli enti bilaterali;la discussione dell’andamento del settore a livello territoriale.

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ri con più di 50 anni. Per tutta la durata dei suddetti periodi ai lavoratoriverrà corrisposta l’indennità di disponibilità (700 euro).Se al termine di questi periodi il lavoratore non riceve occasioni di lavo-

ro l’Agenzia per il lavoro potrà recedere dal contratto per giustificato moti-vo oggettivo pagando al lavoratore l’indennità di mancato preavviso.

LE PROROGHE DEL CONTRATTO

Il periodo di assegnazione iniziale del lavoratore a tempo determinatopuò essere prorogato per un massimo di 6 volte e per la durata massimadi 36 mesi; l’intero periodo vale come un’unica missione. La proroga èammessa solo per gli stessi motivi (causali) che hanno determinato l’asse-gnazione iniziale alla missione.

Per la validità della proroga è necessario il consenso dellavoratore, che deve essere informato 5 giorni prima della scadenza previstadel contratto o entro 2 giorni nei casi d’urgenza.

DIRITTI SINDACALI

I lavoratori in somministrazione godono degli stessi diritti e delle stes-se libertà sindacali dei lavoratori dipendenti, a partire dallo Statuto deilavoratori. Possono perciò:

organizzarsi in un sindacato, con sottoscrizione di delega;eleggere i propri rappresentanti;riunirsi in assemblea – durante l’orario di lavoro – con i lavoratori del-

l’impresa in cui sono in missione o solo come lavoratori in somministrazione.

I rappresentanti dei lavoratoriIl sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori in somministrazione

è costituito da:• Rappresentanti nazionali di Agenzia. Il numero dei rappresentantivaria in funzione dei lavoratori in forza presso le Agenzie per il lavoro nelsemestre precedente;• Delegati territoriali. Sono nominati dalle singole organizzazioni sinda-cali firmatarie del Ccnl a livello regionale o provinciale;• Rappresentanti aziendali. Sono eletti direttamente dai lavoratori in

Page 17: Guida interinali (italiano)

ATTENZIONE Se sei assunto con contratto a tempo indeterminato, i giorniin cui ti trovi in disponibilità non si considerano come giorni lavorati aifini della determinazione del periodo di prova.

Il trattamento retributivoLa retribuzione del lavoratore in somministrazione è calcolata su base

oraria e non può essere inferiore a quella dei dipendenti di pari livellodell’impresa utilizzatrice determinata nel Ccnl e negli eventuali accordiaziendali.

La paga oraria si determina dividendo la paga mensile per il coeffi-ciente (divisore orario) ottenuto con questa formula (vedi “come leg-gere la busta paga” a pag. 52):

Orario sett. aziendale x 52_____________________

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Quindi la paga oraria si definisce così:

Retribuzione mensile_____________________Divisore orario mensile

Il premio di produzioneIl lavoratore ha diritto al premio di produzione (sia quello fisso che

quello variabile). Il premio di produzione fisso è riconosciuto sulla basedella durata della missioneIl premio di produzione variabile è riconosciuto sulla base della durata

della missione e dell’importo dell’ultimo premio di produzione erogato dal-l’utilizzatore.

I lavoratori in somministrazione sono esclusi dal premio diproduzione solo nell’ipotesi in cui il contratto collettivo dell’azienda utilizza-trice preveda esplicitamente che non gli spetti.

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INQUADRAMENTO, PERIODO DI PROVA E RETRIBUZIONE

Il Ccnl disciplina anche alcuni importanti aspetti del rapporto di lavo-ro, tra i quali:

l’inquadramento;il periodo di prova;le modalità della retribuzione;il Trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive e le festività.

L’inquadramentoI lavoratori in somministrazione sono inquadrati in tre grandi raggrup-

pamenti sulla base della professionalità e delle mansioni:• gruppo A lavoratori di elevata professionalità quali dirigenti, quadri eimpiegati direttivi;• gruppo B lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondentialle cosiddette categorie intermedie che lavorano con un certo grado diautonomia;• gruppo C lavoratori qualificati e d’ordine che eseguono il lavoro sotto laguida ed il controllo di altri.

Il periodo di provaIl periodo di prova è calcolato in modo diverso a seconda che il contrat-

to con l’Agenzia sia a tempo determinato o indeterminato.I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno un

periodo di prova di un giorno per ogni 15 giorni di calendario a partire dal-l’inizio della missione.Per le missioni che durano fino a 6 mesi il periodo di prova non può

essere superiore a 11 giorni.Per le missioni superiori ai 6 mesi il periodo di prova non può essere

superiore a 13 giorni.I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato hanno un

periodo massimo di prova che varia in base all’inquadramento contrattualeprevisto dal Ccnl.In particolare i periodi massimi di prova sono:

• per i lavoratori del gruppo A: 6 mesi di calendario;• per i lavoratori del gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo;• per i lavoratori del gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo.

Page 18: Guida interinali (italiano)

ATTENZIONE Esigi il rispetto del diritto acquisito con il contratto: daquando è terminato il periodo di astensione obbligatoria o facoltativahai 30 giorni per dichiarare la tua disponibilità a lavorare all’Agenzia peril lavoro.

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Modulo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoroAll’atto dell’assunzione l’Agenzia per il lavoro deve consegnare al lavo-

ratore un modulo con il quale deve essere informato su:qual è il soggetto che deve informarlo in generale sui rischi per la

salute e sicurezza (Agenzia per il lavoro o impresa utilizzatrice);la data in cui l’impresa utilizzatrice ha effettuato la valutazione dei rischi;la previsione della sorveglianza medica speciale rispetto alla mansione

assegnata;l’individuazione di rischi specifici e degli accorgimenti tecnici per evitarli;l’individuazione dei Dispositivi di protezione individuale per la specifi-

ca mansione assegnata al cui addestramento è incaricata l’impresa utiliz-zatrice;

il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;se previsto, il nominativo del Medico competente.

ATTENZIONE Qualora tu venga adibito a svolgere mansioni che comportinorischi specifici intervenuti dopo la stipula del contratto e quindi noncomunicati attraverso il modulo di informazione sui rischi per la salute esicurezza sul lavoro, l’azienda utilizzatrice ti deve avvisare tempestiva-mente affinché si provveda a tutto quanto previsto dalla normativa vigen-te (dlgs n. 81/08).

FormazioneLa formazione dei lavoratori che vengono inviati in missione è effettua-

ta sia dall’Agenzia per il lavoro che dall’impresa utilizzatrice prima dell’ini-zio della missione. In particolare:

l’Agenzia per il lavoro, all’atto dell’avviamento in missione, effettueràla formazione sulla sicurezza in generale, con particolare riferimento airischi relativi al settore in cui il lavoratore sarà utilizzato;

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Trattamento di fine rapportoIl Trattamento di fine rapporto viene calcolato secondo quanto avviene

previsto normalmente per legge.Nel caso in cui la missione sia di durata inferiore ai 15 giorni (e quindi

non matura il rateo) e sia riattivata un’altra missione nell’arco di 30 giornidalla fine di quella precedente presso lo stesso utilizzatore, con le stessemansioni e quindi con lo stesso inquadramento, i giorni di missione sisommano tra loro se utili a maturare un rateo di Tfr. Il pagamento delrateo avviene con la paga della seconda missione.

Tredicesima mensilità, festività e altre mensilità aggiuntiveLa tredicesima mensilità, e ogni eventuale mensilità aggiuntiva, si cal-

cola per ratei che si maturano in proporzione alla somma delle ore lavorateordinarie e di quelle non lavorate ma retribuite (ad es. malattia, festivitàinfrasettimanali ecc.).Per calcolare le festività invece si moltiplica l’orario di lavoro giornalie-

ro per la paga oraria.Nel caso in cui la missione si chiuda il giorno prima di una festività e

ne inizi un’altra il primo giorno lavorativo utile dopo la stessa festività(ad esempio il contratto scade mercoledì 23 dicembre e viene rinnovatolunedì 28 dicembre) con lo stesso utilizzatore, con lo stesso inquadra-mento e con le stesse mansioni, il lavoratore ha diritto al pagamento deigiorni festivi.

I ratei di tredicesima, Tfr o altro devono esserti liquidati nelgiorno in cui di norma questo avviene nelle aziende utilizzatrici o alla finedel rapporto di lavoro, qualora la data cada prima, e calcolati sulla retribu-zione mensile.

MATERNITÀ

Oltre al sostegno economico previsto in caso di maternità (vedi Ebi-temp a pag. 39) la lavoratrice ha diritto di precedenza per l’avvio a unamissione di pari livello e stesso inquadramento professionale rispetto aquella avuta prima di entrare in maternità; in mancanza di nuova missio-ne la lavoratrice ha diritto ad interventi formativi e a misure di sostegnoal reddito.

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• per periodi lavorativi pari a 6 mesi e fino a 11 mesi, è riconosciuto il versa-mento del 4% della retribuzione per ogni mese lavorato più un ulteriore 4%;• per periodi lavorativi pari a 12 mesi, è riconosciuto il versamento del 4%per ogni mese.

I costi di gestione e di attivazione del Fondo sono a caricodella bilateralità.

TERZA PARTEGLI ENTI BILATERALI E LE PRESTAZIONI A SOSTEGNODEI LAVORATORI

COSA SONO GLI ENTI BILATERALI

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori dilavoro per decisione contrattuale nell’ambito di determinati settori di lavoro.Sono paritetici perché i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori

di lavoro sono in numero eguale tra loro.I loro scopi possono essere di varia natura: consentire a quei lavoratori

che cambiano spesso datore di lavoro (come nell'edilizia) di percepire ele-menti della retribuzione (tredicesima, ferie) attraverso la mutualizzazionedegli obblighi retributivi; erogare formazione professionale; vigilare sullasicurezza del lavoro; offrire ai lavoratori prestazioni assistenziali.Nell’ambito della somministrazione di lavoro sono previsti tre enti bilaterali:• Formatemp• Ebiref• Ebitemp

GLI ENTI BILATERALI PER LA FORMAZIONE

FORMATEMP

Formatemp è l’ente bilaterale dei lavoratori in regime di somministra-zione a tempo determinato. È finanziato dal contributo obbligatorio delle

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l’impresa utilizzatrice (oltre all’addestramento specifico, su delegadell’Agenzia per il lavoro all’inizio dell’utilizzazione o prima dell’inizioeffettivo dell’attività lavorativa) effettuerà per almeno due ore la forma-zione sui rischi specifici connessi alle mansioni.

Diritto di autotutela del lavoratoreNel caso in cui l’impresa utilizzatrice in materia di salute e sicurezza sullavoro non osservi gli obblighi di:

informazione;formazione e addestramento professionale;dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza;

il lavoratore può dimettersi per giusta causa e mantenere il diritto alpagamento del periodo di lavoro restante sino alla scadenza del contratto.

ATTENZIONE Ti puoi dimettere per giusta causa solo se:• prima hai comunicato la violazione degli obblighi suddetti all’Agenzia per illavoro e all’impresa utilizzatrice, dichiarando di interrompere l’attività lavora-tiva;• nelle 24 ore successive alla comunicazione non è stato fatto nulla pergarantire il rispetto degli obblighi violati.

Le dimissioni devono essere formalizzate all’Agenzia per il lavoro con let-tera raccomandata A/R.

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il nuovo Ccnl, per consentire anche ai lavoratori somministrati di accederealla previdenza integrativa, ha previsto l’attivazione di un apposito Fondodi settore. Il Fondo, per il lavoratore che aderisce, oltre che con il Tfr, saràalimentato con il contributo del lavoratore stesso, delle Agenzie per illavoro e con la solidarietà della bilateralità.

Il calcolo del contributo dovuto dalla bilateralità si fa a fine anno con leseguenti modalità:• per periodi lavorativi inferiori a 6 mesi nell’anno, è comunque ricono-sciuto il versamento del 4% della retribuzione per 6 mesi;

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di fuori dell’orario di lavoro e nel limite previsto dal Ccnl;lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 30 gior-

ni nell’ultimo anno e siano disoccupati da almeno 45 giorni;lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 6 mesi

nell’ultimo anno e siano disoccupati da almeno 45 giorni. In questo casoviene riconosciuto al lavoratore il sostegno al reddito e la copertura previ-denziale per tutta la durata del periodo del corso;

lavoratori che a causa di un infortunio durante la missione abbianouna ridotta capacità lavorativa e che, quindi, necessitano di formazioneper il reinserimento lavorativo;

lavoratrici madri prive di missione alla fine del periodo di astensione obbli-gatoria, che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.

La formazione continua viene erogata attraverso i voucher individuali.Il voucher formativo individuale è un “bonus” corrisposto al lavoratore

da Formatemp allo scopo di permettergli di disporre di un finanziamentoper accedere a un corso individuato da lui stesso.Il voucher può essere speso nell’ambito di corsi realizzati da enti accre-

ditati Formatemp, da enti accreditati presso le Regioni e da tutti gli entiche, su richiesta del lavoratore, il fondo riterrà idonei.I lavoratori in missione non possono accedere col voucher ai corsi delle

Agenzie per il lavoro di cui sono dipendenti.La domanda va indirizzata dal singolo lavoratore a Formatemp, anche

attraverso gli sportelli NIdiL sul territorio.

Sia la formazione di base che quella professionale devonoprevedere un modulo obbligatorio di otto ore sui temi della salute e sicurez-za sul lavoro e sui diritti e doveri dei lavoratori gestiti da docenti delle orga-nizzazioni sindacali.

EBIREF

Ebiref è l'ente bilaterale dei lavoratori in somministrazione assunti concontratto a tempo indeterminato.In particolare il fondo ha lo scopo di promuovere:iniziative comuni finalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei

lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

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agenzie pari al 4% della retribuzione lorda dei lavoratori, così come previ-sto dall’art. 12 del dlgs 276/03.Obiettivi del fondo sono favorire la crescita professionale individuale

dei lavoratori temporanei e formare le figure professionali necessarie alleimprese attraverso la formazione. Al termine di tutti i corsi finanziati daFormatemp viene rilasciato agli allievi un attestato di frequenza.Tutti i corsi di formazione finanziati da Formatemp sono a titolo gratui-

to e non prevedono quote di alcun genere a carico dei partecipanti.È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere, o comun-

que di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dai lavoratori.

Formatemp finanzia quattro tipologie di formazione.Formazione di base. Costituita da programmi di breve durata, riferiti a

competenze trasversali “spendibili” in ogni contesto lavorativo, e a conte-nuti didattici propedeutici alla successiva acquisizione di competenze pro-fessionali più specifiche e adeguate al contesto lavorativo dei partecipanti.Formazione professionale. Finalizzata principalmente all'inserimento

al lavoro, i cui corsi, che possono avere anche durata superiore alle 200ore, sono articolati principalmente in moduli formativi e contenuti didatti-ci strettamente mirati all'apprendimento di competenze tecnico-professio-nali, spesso integrative di quelle già possedute dagli allievi, ma comunqueimmediatamente spendibili nel mondo del lavoro temporaneo.Formazione on the job. Ha lo scopo di “accompagnare” i lavoratori

temporanei nella prima fase di inserimento in un nuovo contesto produtti-vo, attraverso attività didattiche in affiancamento con un tutor internoall'impresa utilizzatrice e con il monitoraggio di un mentor esterno.Formazione continua. È una formazione mirata all’adeguamento delle

competenze professionali dei lavoratori in missione di lavoro e al rafforza-mento delle opportunità di reinserimento al lavoro di lavoratori tempora-nei in attesa di missione.

In particolare essa è destinata a:lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno due mesi di missione

nell’arco dell’ultimo anno. Essi possono chiedere un periodo di congedo retri-buito per la formazione per partecipare a corsi. In questo periodo sono garan-tite, a carico della bilateralità, la retribuzione e la contribuzione previdenziale;

lavoratori in missione che vogliono partecipare a un corso formativo al

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rimborso dei ticket pari al 100% per visite specialistiche, esami dilaboratorio e diagnostica.Il rimborso e i sussidi sono riconosciuti anche per le spese sanitarie dei

figli e del coniuge fiscalmente a carico.La domanda va effettuata presso Ebitemp entro 60 giorni dalla data del-

la visita medica o della fine del ricovero.

Prestiti personaliEbitemp ha istituito un fondo di garanzia per l’erogazione di prestiti

personali a condizioni favorevoli, grazie a un’apposita convenzione firma-ta con la banca Monte dei Paschi di Siena, per “l’Accesso al credito per ilavoratori temporanei”.In particolare l’erogazione dei prestito avviene con le seguenti modalità:fino a 2.500 euro ai lavoratori con almeno 30 giorni di missione residua;da 2.500 a 4.000 euro ai lavoratori con almeno 30 giorni di missione

residua e che abbiano già estinto un precedente prestito concesso da Ebi-temp di almeno 1.000 euro;

da 4.000 a 10.000 euro ai lavoratori con almeno 4 mesi di missioneresidua che abbiano già estinto un precedente prestito con Ebitemp. Inquesto caso è però necessaria una motivazione di carattere sociale, qualead esempio la caparra per l’affitto e lo spese connesse con l’acquisto diuna casa, spese sanitarie ecc.È prevista la rateizzazione fino a un massimo di 42 mesi e, in caso di

difficoltà connesse con periodi di non lavoro, la sospensione del pagamen-to delle rate fino a un massimo di 6 mesi.I moduli per la richiesta dei prestiti, da inviare ad Ebitemp, possono

essere ritirati presso le Agenzie di somministrazione e presso le sediNIdiL-Cgil.

Sostegno alla maternità e contributo per asilo nidoAlle lavoratrici in gravidanza la cui missione cessi nei primi 180 giorni

dal suo inizio e prive dei requisiti Inps per l’accesso all’indennità di mater-nità, è corrisposto un assegno una tantum di 1.400 euro.Inoltre è previsto un contributo di 80 euro mensili (fino al compimento

del terzo anno di età del bambino) per le spese di asilo nido, per le lavora-trici madri con una missione pari almeno a una settimana e con un’anzia-nità di lavoro di almeno 3 mesi nell’ultimo anno.

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iniziative per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualifica-zione professionale.Il fondo si alimenta grazie ai versamenti da parte delle aziende del 4%

delle retribuzioni lorde.

L’ENTE BILATERALE CONTRATTUALE PER LE PRESTAZIONI

EBITEMP

Ebitemp è l’ente bilaterale di “emanazione contrattuale”: infatti la suacostituzione è stata decisa nel 1998 con il primo contratto nazionale deilavoratori temporanei. È interamente finanziato dalle Agenzie per il lavo-ro, con un contributo pari allo 0,20% delle retribuzioni corrisposte ai lavo-ratori in somministrazione dalle Agenzie per il lavoro. Eroga ai lavoratorisomministrati una serie di prestazioni sociali integrative.Ecco l’elenco delle prestazioni Ebitemp.

Integrazioni in caso di infortunioEbitemp eroga indennità aggiuntive (oltre a quelle spettanti per legge)

a favore dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato in caso di:infortunio sul lavoro che si protrae oltre la scadenza del contratto con

invalidità temporanea, fino a un massimo di 6.300 euro;invalidità permanente grave, pari o superiore al 60%, o di decesso con

una somma di 50.000 euro; in caso di invalidità permanente inferiore al60% in misura ridotta proporzionale.La domanda va inviata ad Ebitemp entro 30 giorni dalla scadenza del

contratto.

Tutela sanitariaEbitemp, attraverso una convenzione con la Cassa mutualistica intera-

ziendale, garantisce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie ailavoratori con missioni in corso, o fino a 120 giorni dalla fine in caso dimissioni superiori ai 30 giorni.Sono riconosciute le seguenti prestazioni:rimborso spese per grandi interventi chirurgici a pagamento;rimborso spese prima e dopo interventi chirurgici a pagamento;sussidio giornaliero per altri ricoveri superiori ai due giorni;

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Siete in missione e vi ammalateAvvisate subito l’Agenzia per il lavoro con cui avete firmato il contratto.

Rivolgetevi al vostro medico e inviate, con lettera raccomandata non oltre il ter-zo giorno di malattia, il certificato che indica i giorni di astensione dal lavoro(tale informazioni sono necessarie sia per l’Agenzia sia per l’Inps). Il certificatomedico può essere anche anticipato via fax, con l’obbligo di presentare il certifi-cato originale in un momento successivo. Se alla fine del periodo non siete ingrado di riprendere il lavoro, avvisate subito l’Agenzia e ripetete la procedura.È importante inviare il certificato medico nei tempi previsti, pena la

riduzione del trattamento economico di malattia.Ricordatevi che durante la malattia dovrete necessariamente stare in

casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – anche nei giorni festivi – per con-sentire gli eventuali controlli dei medici fiscali dell’Inps.Nel caso in cui durante la malattia cambiate domicilio, dovrete indicare

il nuovo domicilio sul certificato medico. Non sottovalutate quest’obbligo.La mancata reperibilità a un controllo dei medici fiscali, infatti, fa cadere ildiritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps e all’integrazione erogata,invece, dall’Agenzia per il lavoro, oltre a comportare l’obbligo dell’imme-diato rientro presso l’azienda utilizzatrice.Durante la malattia, se non siete in prova, avete il diritto alla conserva-

zione del vostro posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nel-l’anno solare, quindi se vi assentate per malattia per un periodo maggiorepotreste essere licenziati. Se comunque avete la necessità di prolungareulteriormente la vostra assenza, potete fare una richiesta scritta presen-tando il relativo certificato medico e usufruire quindi di altri 120 giorni,che però non saranno retribuiti.I primi 3 giorni di malattia saranno retribuiti al 100% della retribuzione

giornaliera netta e sono totalmente a carico dell’Agenzia.Dal 4° al 20° giorno, invece, avete diritto a un’indennità pari al 75%

della retribuzione giornaliera netta.Dal 21° giorno avete diritto al 100% della retribuzione giornaliera netta.Il diritto all’indennità termina contemporaneamente alla risoluzione del

rapporto di lavoro (data di termine della missione).Inoltre l’indennità Inps non può essere corrisposta per un numero di

giornate superiore a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi immediatamenteprecedenti la malattia e, comunque, copre un minimo di 30 giorni e unmassimo di 180 giorni per anno solare.

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OCHECOSA

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La domanda va presentata ad Ebitemp entro 30 giorni dalla fine del contratto.

Sostegno al reddito in caso di disoccupazionePer i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, disoccupati

da almeno 45 giorni, che abbiano lavorato almeno 6 mesi negli ultimi 12,è previsto un assegno una tantum di 700 euro.La domanda va presentata entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti.

Contributo per mobilità territorialeAi lavoratori che si trasferiscono per esigenze connesse all’attività lavo-

rativa viene corrisposto un contributo una tantum di 700 euro (1.000 euroin caso di assunzioni a tempo indeterminato) a fronte di un contributoalmeno doppio riconosciuto dall’Agenzia per il lavoro. La domanda vainviata ad Ebitemp entro 45 giorni dall’inizio del contratto di lavoro.

Inoltre Ebitemp offre alle aziende un incentivo per la trasformazione delcontratto a tempo indeterminato (vedi pag. 26).

QUARTA PARTECHE COSA SUCCEDE SE…

L’Agenzia vi chiama per una missioneSe accettate, nel contratto che firmate, deve essere chiaramente indica-

ta la data stabilita in cui vi presenterete presso l’impresa utilizzatrice.Inoltre l’Agenzia per il lavoro è obbligata a consegnarvi una copia del con-tratto sottoscritto.

La missione proposta non vi soddisfa o siete già impegnatiSe avete un contratto a tempo determinato, il rifiuto della missione

non comporta alcunché se non è congrua. Se, invece, la missione è con-grua, il rifiuto della stessa interrompe il computo dei periodi utili per latrasformazione del contratto a tempo indeterminato azzerando l’anzia-nità di servizio.Se avete un contratto a tempo indeterminato non potete rifiutare: siete

infatti “disponibili” e dovete presentarvi entro dodici ore.

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L’indennità Inps è “anticipata” dal datore di lavoro solo se negli ultimi 12mesi avete lavorato più di 30 giorni. In questo caso nella busta paga trove-rete sia l’indennità Inps che l’integrazione.Se, invece, nei 12 mesi precedenti la malattia avete lavorato meno di 30

giorni, l’indennità sarà corrisposta direttamente dall’Inps.

Subite un infortunio sul lavoroBisogna immediatamente informare l’Agenzia per il lavoro dell’avvenuto

infortunio, anche se di lieve entità. Il ritardo nella comunicazione del-l’infortunio determina la perdita dell’indennità di inabilità temporaneariconosciuta dall’Inail per i giorni che precedono quello in cui l’Agenzia neè venuta a conoscenza.Fate pervenire all’Agenzia, nel più breve tempo possibile, la documenta-

zione che vi ha rilasciato il Pronto soccorso.Nel caso non sia necessario il ricovero ospedaliero, con quella documen-

tazione rivolgetevi al vostro medico per la certificazione ulteriore dellaprognosi.Per la giornata in cui avviene l’infortunio, l’Agenzia per il lavoro è tenu-

ta a corrispondere l’intera quota giornaliera della retribuzione.L’Inail erogherà l’indennità di inabilità temporanea che l’Agenzia dovrà

integrare – per tutta la durata stabilita dal contratto – sino a raggiungere il100% della normale retribuzione netta.L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ammonta al

60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità e al75% della stessa retribuzione dal 91° giorno in poi.

L’indennità Inail è erogata fino a quando non sarete in grado di riprende-re il vostro lavoro e ne avrete nuovamente diritto in caso di inabilità assolu-ta conseguente a una ricaduta.In caso di infortunio sul lavoro vi suggeriamo comunque di farvi assi-

stere dal patronato Inca-Cgil o da NIdiL-Cgil.

Qualora l’inabilità temporanea e assoluta causata dall’ infortunio sullavoro dovesse proseguire oltre la scadenza del contratto, potrete richie-dere ad Ebitemp una prestazione aggiuntiva:• 35,00 euro giornalieri in caso di inabilità temporanea e assoluta cau-

sata da infortunio sul lavoro che prosegua oltre la scadenza, fino a guari-gione e comunque non oltre 180 giorni;

• 50.000,00 euro, somma massima riconosciuta in caso di invalidità perma-nente pari o maggiore al 60% (la somma viene riproporzionata dal 4 al 59%);• 50.000,00 euro, somma massima riconosciuta in caso di decesso con-

seguente ad infortunio.

Aspettate un bambino e lo scoprite mentre siete in missioneAnche voi avete diritto alle tutele previste dalla legge di tutela delle

lavoratrici madri. Quindi non potrete essere licenziate prima della scadenzapattuita dal contratto e sino al compimento del primo anno di vita del bam-bino, qualora questo periodo rientri nella durata della missione.Ovviamente potete però essere licenziate se commettete un atto grave,

costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.Non avete alcun obbligo di documentare all’Agenzia il vostro stato di

gravidanza con un certificato medico. Ma dovete sapere che il divieto dilicenziamento è subordinato alla presentazione di tale certificato e chela lavoratrice, sino al settimo mese dopo il parto, non può essere adibitaal trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori faticosi, pericolosi e insalu-bri. Quindi, se siete adibite a una di queste mansioni, avete diritto a unnuovo incarico.Se l’Agenzia non ha nessun’altra missione da proporvi, avete diritto

all’anticipazione dell’astensione obbligatoria.Lo stesso diritto lo avete nel momento in cui insorgano complicazioni

per la gravidanza. In questi casi dovete rivolgervi alla Direzione provincia-le del lavoro che emanerà il provvedimento di astensione anticipata.Se invece tutto procede per il meglio, lavorerete sino a due mesi ante-

cedenti la data presunta del parto: cioè sino a quando scatta l’obbligo diastensione dal lavoro che si estende ai 3 mesi successivi al parto.Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria (5

mesi), potrete anche decidere di assentarvi un mese prima del parto erientrare a lavoro 4 mesi dopo.Durante i periodi di astensione avete diritto a percepire l’indennità di

maternità a carico dell’Inps che ammonta all’80% della retribuzione mediaglobale giornaliera che è corrisposta dall’Agenzia, per conto dell’Inps, pertutte le giornate di astensione dal lavoro escluse le festività nazionali (chesono a carico dell’Agenzia) e le domeniche.

Page 24: Guida interinali (italiano)

c) autorizzazione al trattamento dei dati personali;d) certificato medico di inizio gravidanza rilasciato dalla Asl;e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non per-

cezione dell’indennità Inps per maternità obbligatoria.Il modulo per richiedere la prestazione è scaricabile dal sito internet

www.ebitemp.it o disponibile presso le sedi di NIdiL Cgil.

Avete ripreso il lavoro dopo il partoSe dopo il parto l’Agenzia vi affida un’altra missione, è utile sapere che

esiste una legge che consente ad entrambi i genitori, nei primi 8 anni divita del bambino, di assentarsi dal lavoro percependo una retribuzioneridotta al 30%, ma utile per i contributi previdenziali.Questa normativa vi consente di superare eventuali problemi che

potrebbero insorgere tra il continuare a lavorare e la vostra maternità.Per ulteriori informazioni sull’esercizio di questo diritto vi consigliamo

di rivolgervi agli uffici dell’Inca-Cgil o di NIdiL-Cgil.

State allattando il vostro bambinoFino al compimento del primo anno di vita del bambino la lavoratrice

madre ha diritto a due riposi orari giornalieri della durata di un’ora ciascuno.Durante queste assenze si percepisce la retribuzione intera. I riposi possonoessere accumulati nella giornata e goduti in un’unica soluzione. Se però l’o-rario di lavoro è inferiore alle 6 ore, si ha diritto solo a un’ora di riposo.

Il vostro bambino si ammala oppure un familiare ha bisogno diassistenzaNel caso in cui vostro figlio si ammali avete diritto ad assentarvi dal

lavoro, ma non avrete diritto alla retribuzione. Ovviamente dovrete docu-mentare all’Agenzia lo stato di salute di vostro figlio, consegnando la cer-tificazione del medico specialista. Se il piccolo non supera i 3 anni di età,potrete assentarvi dal lavoro per tutta la durata della malattia; se invecel’età del vostro bambino è compresa tra i 3 e gli 8 anni, avrete diritto a 5giorni l’anno di assenza.Sappiate che anche questo è un diritto concesso ad entrambi i genitori,

in alternativa tra loro.Nel caso in cui un vostro familiare abbia bisogno di assistenza, avete

diritto ad assentarvi per periodi più o meno lunghi.

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OCHECOSA

SUCCEDE

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OCHECOSA

SUCCEDE

SE...

L’indennità di maternità con pagamento diretto dell’ Inps spetta anche se:

il rapporto di lavoro è cessato e siete già in congedo di maternità;il rapporto di lavoro è cessato e non sono trascorsi più di 60 giorni tra

la data di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di mater-nità;

il rapporto di lavoro è cessato e sono trascorsi più di 60 giorni tra ladata di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di maternità estate percependo l’indennità di disoccupazione;

il rapporto di lavoro è cessato, sono trascorsi più di 60 giorni tra ladata di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di maternità enon state percependo l’indennità di disoccupazione, a condizione che nonsiano trascorsi più di 180 giorni tra la data di cessazione del lavoro e ladata di inizio del congedo di maternità e avete almeno 26 contributi setti-manali di assicurazione obbligatoria per la maternità nell’ultimo biennio.

Infine, per le donne regolarmente residenti in Italia, a cui siano stativersati contributi per maternità, l’Inps eroga anche un assegno per ognifiglio nato, il cui importo è aggiornato annualmente.La somma riconosciuta è corrisposta per intero a chi non ha maturato il

diritto ad alcuna prestazione.Se, invece, si percepisce già un’indennità di maternità, ma essa sia

inferiore all’importo massimo dell’assegno, verrà erogato un importo parialla differenza tra l’indennità spettante e la somma complessiva dell’as-segno.

Non avete i requisiti per l’indennità di maternità InpsSe la vostra missione è terminata nei primi 180 giorni dall’inizio della

stessa e non possedete i requisiti per ricevere l’indennità obbligatoria del-l’Inps (vedi i requisiti descritti nel precedente quesito), potete richiederead Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro in somministrazione) un contribu-to una tantum di 1.400 euro. La domanda va inviata ad Ebitemp con racco-mandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Alla domandavanno allegati i seguenti documenti:a) fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto):b) copia del contratto di prestazione di lavoro in somministrazione ed

eventuali proroghe;

Page 25: Guida interinali (italiano)

Coloro che frequentano corsi regolari di studio hanno, invece, diritto aturni di lavoro che ne agevolino la frequenza e non sono obbligati a presta-zioni di lavoro straordinario (se previsto dal contratto nazionale applicato).Inoltre i lavoratori in somministrazione con sei mesi di anzianità lavo-

rativa possono usufruire di congedi retribuiti per partecipare a corsi di for-mazione professionale promossi sia dalle Agenzie per il lavoro che da strut-ture pubbliche. La formazione in questo caso avviene attraverso l’utilizzodi voucher formativi finanziati da Formatemp.Nel caso in cui la formazione avvenga durante il periodo in cui si è in

missione, il cumulo fra impegno lavorativo e attività formativa non puòsuperare determinati limiti temporali equivalenti a 48 ore settimanali e 9ore giornaliere.

L’Agenzia vuole interrompere la missioneNel caso in cui la missione sia interrotta prima della scadenza prefissata

e fermo restando la corresponsione dell’intera retribuzione prevista fino afine missione, il contratto collettivo nazionale delle Agenzie di sommini-strazione di lavoro prevede che il lavoratore può:

essere impiegato in un’altra missione o presso l’Agenzia per il lavoro,nella stessa area professionale in cui è stato precedentemente impiegato;

partecipare ad interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali inambito territoriale.

Volete dimettervi prima della fine della missionePer i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato

non è previsto il preavviso perché entrambe le parti si sono impegnate arispettare la scadenza convenuta.Quindi sia l’Agenzia di somministrazione, sia i lavoratori possono recedere anti-

cipatamente solo se sussiste giusta causa o è ancora in essere il periodo di prova.Il lavoratore che risolve anticipatamente il contratto, e non si trova in

una delle ipotesi sopra descritte, deve pagare una penalità all’Agenzia per illavoro. La penalità è calcolata in un giorno di retribuzione ogni 15 giorni dimissione ancora da effettuare fino alla naturale scadenza del contratto e puòessere applicata per un periodo massimo di giornate che varia in base all’in-quadramento professionale previsto dal contratto collettivo nazionale delleAgenzie di somministrazione (massimo 7 giorni per il gruppo C; 10 giorni peril gruppo B; 20 giorni per il gruppo A).

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OCHECOSA

SUCCEDE

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OCHECOSA

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I casi in cui scatta questo diritto sono tanti e la normativa che li disci-plina è complessa. Per non sbagliare o rinunciare a un’opportunità, infor-matevi presso le sedi sindacali. Sapranno darvi ogni risposta.

Dovete mandare il vostro bimbo all’asilo nidoSe siete una lavoratrice madre con un contratto di somministrazione in

essere con missione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità di lavo-ro in somministrazione di almeno 3 mesi nell’ultimo anno, potete usufrui-re di un contributo per asilo nido di 80 euro mensili. Il contributo è rico-nosciuto da Ebitemp fino al terzo anno di età del bambino.La domanda va inviata ad Ebitemp con raccomandata a/r , al massimo

entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Alla domanda vanno allegati iseguenti documenti:a) fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto);b) copia del contratto di prestazione di lavoro in somministrazione ed

eventuali proroghe;c) autorizzazione al trattamento dei dati personali;d) certificato di stato di famiglia;e) certificato di nascita del bambino;f) copia delle ricevute mensili di pagamento quietanzate, rilasciate dal-

l’asilo nido.Il modulo per richiedere la prestazione è scaricabile dal sito internet

www.ebitemp.it o disponibile presso le sedi di NIdiL-Cgil.

Siete lavoratori studentiIl contratto collettivo nazionale delle Agenzie di somministrazione di lavo-

ro sancisce il diritto allo studio anche per i lavoratori in somministrazione.Ai lavoratori-studenti, quindi, vengono applicate le norme relative al

diritto allo studio contenute nei contratti collettivi di categoria delleimprese utilizzatrici.Questa norma vale per tutti gli studenti lavoratori, anche per gli universitari.Quindi, se siete studenti e dovete sostenere un esame, comunicatelo

all’Agenzia, che dovrà concedervi il permesso retribuito e avrà, però, dirit-to di chiedervi di produrre la certificazione necessaria.Comunicate la vostra assenza anche all’impresa utilizzatrice. Se non è

previsto dal regolamento aziendale, non è un obbligo farlo, ma è comun-que una buona norma di comportamento.

Page 26: Guida interinali (italiano)

Se non vi giustificate, trascorsi i 5 giorni, l’Agenzia può erogare la san-zione. Così come può non accogliere le vostre controdeduzioni.Potete però impugnare la sanzione e dare avvio alla procedura di conci-

liazione presso la Commissione sindacale territoriale se costituita, o pres-so un’apposita Commissione della Direzione provinciale del lavoro.

È obbligatorio fornire le norme disciplinari e quelle del codicedi comportamento che i lavoratori in missione sono tenuti a rispettare.

Pertanto l’Agenzia ha l’obbligo di affiggere il contratto nazionale deilavoratori temporanei presso i suoi locali, l’utilizzatrice dovrà affiggere inluogo visibile a tutti il codice disciplinare del contratto applicato.

Volete iscrivervi al sindacatoL’Agenzia deve consegnare la copia della delega sindacale nella prima

busta paga. Se non lo ha fatto, potete rivolgervi alle sedi sindacali.Con la delega autorizzate l’Agenzia a trattenervi la quota associativa

dalla busta paga (lo 0,80% sulla retribuzione netta) e a versarla all’orga-nizzazione sindacale cui volete aderire.Il sindacato vive del contributo dei lavoratori che si iscrivono. Con l’i-

scrizione, quindi, si rafforza il luogo dove si possono trovare risposte alleproprie domande, ma soprattutto si fa crescere la rappresentanza colletti-va dei lavoratori che insieme possono migliorare le loro condizioni dilavoro.

Siete rappresentanti sindacali e volete usufruire di un permessosindacaleDurante la missione, se siete rappresentanti sindacali, dovete infor-

mare l’Agenzia per il lavoro tre giorni prima di usufruire del permesso.Questa informazione consentirà all’Agenzia di provvedere alla vostrasostituzione.

Volete partecipare a un’assemblea sindacaleAvete diritto a partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di

lavoro usufruendo di permessi retribuiti. Le ore di permesso sono compu-tate mensilmente sulla base delle ore lavorate. In ogni caso spettano alme-no 2 ore l’anno a prescindere dalle ore lavorate. La richiesta del permessova fatta all’Agenzia per il lavoro.

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OCHECOSA

SUCCEDE

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OCHECOSA

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In ogni caso non si applica nessuna penalità per le risoluzioni contrattua-li che avvengono nei primi 15 giorni di missione. Allo stesso modo il lavora-tore può evitare di subire la penale se comunica per tempo all’Agenzia per illavoro la propria volontà di recesso un numero di giorni prima corrisponden-ti alle giornate di penale applicabili.Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie di sommi-

nistrazione, invece, è previsto l’obbligo di preavviso, che decorre dal 1° odal 16° giorno del mese, e ha differenze in base all’inquadramento eall’anzianità di servizio presso l’Agenzia per il lavoro.In caso di mancato preavviso il lavoratore ha diritto a un’indennità sostitu-

tiva del preavviso stesso, corrispondente a un importo giornaliero che vienerapportato al numero di giornate di preavviso spettanti da contratto.

Vi hanno contestato una mancanzaSe non osservate le disposizioni che vi sono impartite dall’impresa uti-

lizzatrice, l’Agenzia può intervenire con un richiamo disciplinare.Infatti siete tenuti a rispettare le disposizioni previste dal contratto

nazionale e dal regolamento dell’impresa utilizzatrice e, infine, dovetesvolgere la prestazione secondo le istruzioni impartite dall’azienda utiliz-zatrice sotto la direzione e il controllo di quest’ultima.La legge, invece, attribuisce l’esercizio del potere disciplinare all’Agenzia.In caso di contestazione, l’Agenzia di somministrazione avrà ricevuto,

dall’impresa in cui siete in missione, una comunicazione con tutti gli ele-menti dei fatti che vi contestano.A seconda della gravità dell’infrazione commessa, l’Agenzia potrà adot-

tare i seguenti provvedimenti:ammonizione verbale;ammonizione scritta;multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non supe-

riore a 5 giorni.

Le infrazioni vi debbono essere contestate dall’Agenzia per il lavoro tem-pestivamente e l’eventuale provvedimento disciplinare deve essere comuni-cato sia al lavoratore che all’impresa utilizzatrice per iscritto entro 5 giornidal momento in cui scade il termine che viene individuato per produrre leproprie giustificazioni. Potete farvi assistere da NIdiL-Cgil.

Page 27: Guida interinali (italiano)

Nel caso in cui lavorate con la stessa Agenzia per il lavoro e avete avutodue o più contratti, ma con diverse aziende utilizzatrici tale limite è di 42mesi anche non consecutivi. Per calcolare i 42 mesi dovete tener contoanche dei periodi di infortunio, di malattia, di maternità, di formazioneall’avvio delle missioni e di formazione continua, nonché dei periodi diinterruzione tra una missione e l’altra non superiori ai 40 giorni.In ogni caso il calcolo si azzera se tra una missione e l’altra trascorrono

più di 12 mesi a causa di un vostro rifiuto ad essere avviati a una missionecongrua.Ricordate che per tutto il periodo di lavoro precedente al rinnovo del

Ccnl (24 luglio 2008) vi sono riconosciuti validi fino a 6 mesi di lavoro nei12 precedenti.All’Agenzia per il lavoro Ebitemp riconoscerà un contributo per le tra-

sformazioni a tempo indeterminato.Infine, ricordate che a seguito di questo tipo di assunzione non potrete

essere licenziati, anche in caso di mancanza di missione, per almeno 12mesi dall’inizio del contratto, tranne quando non sussista una giusta causao quando rifiuti una missione congrua.

Vi assegnano la missione in un’altra città o in una regione diversada quella nella quale risiedetePotete richiedere un contributo una tantum di mobilità territoriale ad

Ebitemp pari a 700 euro in caso di assunzione con contratto a tempo deter-minato e a 1.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il con-tributo è riconosciuto solo se l’Agenzia per il lavoro presso la quale veniteassunti contribuisce in misura pari al doppio del contributo di Ebitemp(1.400 euro in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e a2.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato).La domanda va presentata ad Ebitemp con raccomandata a/r entro 45

giorni dall’inizio del contratto alla quale va allegato:a) fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto);b) copia del/dei contratto/i di prestazione di lavoro in somministrazione;c) autorizzazione al trattamento dei dati personali;d) dichiarazione dell’Agenzia per il lavoro di concessione del contributo

per la mobilità con indicazione dell’importo versato.Il modulo per richiedere la prestazione è scaricabile dal sito internet

www.ebitemp.it o disponibile presso le sedi di NIdiL-Cgil.

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OCHECOSA

SUCCEDE

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OCHECOSA

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Avete terminato la missione e non avete un altro lavoroSe avete un contratto a tempo determinato avete diritto all’indennità di

disoccupazione con requisiti ridotti, oggi pari al 35% della retribuzionemedia giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi finoa un massimo di 180 giorni.Per percepire l’indennità di disoccupazione bisogna possedere i seguen-

ti requisiti:avere almeno due anni di anzianità assicurativa (debbono cioè essere

trascorsi almeno due anni da quando l’Inps vi ha iscritto tra i suoi assicu-rati contro la disoccupazione);

avere almeno 78 giorni di attività lavorativa prestata nell’anno per ilquale si richiede la disoccupazione.La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione deve essere pre-

sentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è lavorato.L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel-

l’anno precedente.I periodi in cui si percepisce l’indennità sono validi ai fini del diritto

alla pensione.Inoltre, se siete disoccupati da almeno 45 giorni e avete lavorato alme-

no 6 mesi (132 giorni retribuiti) negli ultimi 12, avete diritto a un assegnouna tantum di 700 euro erogato da Ebitemp.La domanda va presentata a Ebitemp entro 45 giorni dalla maturazione

dei requisiti e alla stessa va allegata la seguente documentazione:a) fotocopia di un documento di identità (carta di identità o passaporto);b) copia delle buste paga relative ai 12 mesi precedenti la presente

domanda;c) autorizzazione al trattamento dei dati personali;d) certificato storico rilasciato dal Centro per l’impiego attestante i 45

giorni di disoccupazione.Il modulo per richiedere la prestazione è scaricabile dal sito internet

www.ebitemp.it o disponibile presso le sedi di NIdiL-Cgil.

Avete accumulato più periodi lavorativi presso la stessa Agenzia peril lavoroAvete diritto alla trasformazione a tempo indeterminato del vostro

contratto con l’Agenzia per il lavoro dopo 36 mesi consecutivi di lavorocon la stessa Agenzia per il lavoro e con la stessa azienda utilizzatrice.

Page 28: Guida interinali (italiano)

(Se previsto anche il premio aziendale, il relativo importo costituisceuna delle voci che compongono la retribuzione mensile)

Il divisore orario mensile sarà così determinato: 40 x 52__________ = 173,33

12

La retribuzione oraria spettante sarà: €1.422,4_________ = €8,2063173,33

IL CALCOLO DELLE MENSILITÀ DELLA 13a E DELLA 14a

Per ogni ora lavorata, o per la quale spetta la retribuzione (malattia,ferie, assemblee, festività godute), si accantonano i ratei delle mensilitàaggiuntive: 13a e 14a (se prevista dal contratto nazionale).Per ratei di tredicesima verrà corrisposto un importo pari all’8,33% del-

la retribuzione ordinaria spettante per ognuna delle ore retribuite.Più semplicemente l’importo del rateo è calcolato nel modo seguente:

Retribuzione lorda globale di fatto____________________________ x 0,0833

il divisore orario mensile

Facciamo un esempio

€1.422,4 (retribuzione mensile)___________________________ x 0,0833 = 0,68358173,33 (incidenza oraria della 13a)

L’importo ottenuto dalla formula, per calcolare la 13a spettante, deveessere moltiplicato per le ore lavorate e contrattualmente dovute.Sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite e che danno diritto

alla maturazione delle ferie (es. malattia, infortunio, festività infrasetti-manali ecc.).Lo stesso calcolo va effettuato per determinare le ore del rateo della

14a (se prevista dal contratto).

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OCOM

ELEGGERE

LABUSTA

PAGA

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OCOM

ELEGGERE

LABUSTA

PAGA

QUINTA PARTE

COME LEGGERE LA BUSTA PAGA

Se avete dubbi sulla correttezza della vostra busta paga, NIdiL-Cgil è in gra-do di verificarne la correttezza e, se ci fossero errori, può assistervi nel rappor-to con l’Agenzia per i chiarimenti necessari e per recuperare quanto vi spetta.

IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

La retribuzione del lavoratore con contratto di somministrazione non puòessere inferiore a quella percepita dal dipendente dell’impresa utilizzatrice.La retribuzione è erogata sulla base delle ore lavorate. Pertanto nel con-

tratto di prestazione saranno indicati i riferimenti ai contratti collettivinazionali di categoria e aziendali, l’eventuale contratto territoriale e/oaziendale, ma anche l’importo orario della retribuzione, che si calcola nelmodo seguente:

retribuzione mensile_________________________

divisore orario mensile

Va ricordato che il divisore orario mensile è a sua volta determinato dallaseguente formula:

orario sett.aziendale x 52_________________________

12

Facciamo un esempioIpotizziamo il caso di un lavoratore in missione presso un’impresa utiliz-

zatrice che applica il contratto collettivo nazionale dell’industria alimenta-re. Il lavoratore è inquadrato al 4° livello, e l’orario di lavoro settimanale èpari a 40 ore. La sua busta paga sarà composta dalle seguenti voci:

• paga base € 892,08• contingenza € 519,99• EdR (elemento distinto di retribuzione) € 10,33

totale retribuzione mensile € 1.422,40

Page 29: Guida interinali (italiano)

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LABUSTA

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Queste mensilità aggiuntive saranno pagate alle scadenze in uso pressole imprese utilizzatrici o al momento della cessazione del rapporto di lavo-ro, se antecedente alle scadenze in uso.

IL CALCOLO DELLE FERIE, DEI PERMESSI INDIVIDUALI RETRIBUITIE DELLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Sempre con riferimento alle ore lavorate o retribuite si maturano i rateidi ferie. È necessario, innanzitutto, determinare la quota di ferie per ogniora lavorata/retribuita e, poi, moltiplicarla per le ore lavorate e contrat-tualmente dovute (sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite:malattia, infortunio, festività infrasettimanali ecc.).

Ore annue spettanti____________________________ x (ore lavorate + ore dovute) = rateo feriedivisore orario mensile previsto dalcontratto collettivo nazionale x 12

Facciamo un esempioPrendiamo a riferimento sempre lo stesso caso di un lavoratore in missione

presso un’impresa utilizzatrice che applica il contratto collettivo nazionaledell’industria alimentare; i ratei delle ferie saranno determinati in base alseguente calcolo:

176 ore annue ferie spettanti_________________________ = 0,0846 (rateo ferie)

2.079,96 (12 x 173,33)

Per calcolare le ore di ferie maturate il rateo ottenuto deve essere mol-tiplicato per le ore lavorate e dovute (sono ore dovute quelle non lavoratema retribuite: malattia, infortunio, festività infrasettimanali ecc.).Lo stesso calcolo si effettua per determinare il rateo della riduzione del-

l’orario di lavoro (istituto previsto in tutti i contratti collettivi nazionali)

76 ore annue spettanti____________________ = 0,036532.079,96 (12 x 173,33)

Quindi, per calcolare la riduzionedell’orario che spetta, il rateo ottenuto deve esse-re moltiplicato per le ore lavorate e dovute (sono ore dovute quelle non lavorate maretribuite:malattia, infortunio, festività infrasettimanali ecc,).Sempre lo stesso calcolo si effettua per determinare il rateo dei permessi

retribuiti che, a sua volta, deve essere moltiplicato per le ore lavorate e dovute.

COME SI CALCOLANO LE ORE DI ASSEMBLEA SINDACALE MATURATE

Le ore di assemblea sindacale retribuite si maturano proporzionalmentealle ore lavorate secondo il seguente calcolo previsto dal contratto nazio-nale per le Agenzie di somministrazione di lavoro:

ore lavorate___________ x 10

1.700

Ogni mese si accumulano ore di assemblea che si sommano a quelle pre-cedenti e che si possono utilizzare, percependo regolarmente la retribuzio-ne, anche se il lavoratore cambia impresa utilizzatrice, ma non Agenzia.

Facciamo un esempioIpotizziamo il caso di un lavoratore assunto dal 12 gennaio 2009 al 31

marzo 2009:gennaio ore lavorate 120febbraio ore lavorate 160marzo ore lavorate 176________________________________

totale 456

456 (tot. ore lavorate)__________________ x 10 = 2,68

1.700

La cifra ottenuta viene sempre arrotondata per eccesso. Quindi nel casopreso ad esempio sono state maturate 3 ore.

Il lavoratore, indipendentemente dal numero di ore lavorate,ha comunque diritto a un minimo annuo di 2 ore di assemblea retribuita.

Page 30: Guida interinali (italiano)

tutte le prestazioni previdenziali come: assegno al nucleo familiare,indennità di maternità, indennità di malattia;

le prestazioni riguardanti: sostegni al reddito in caso di ristruttura-zione aziendale o di perdita del posto di lavoro, disoccupazione, cassaintegrazione, mobilità, lavori socialmente utili;

infortuni e malattie professionali: salute e sicurezza sul lavoro, assi-curazione contro gli infortuni e le malattie professionali:

assistenza nelle questioni attinenti al rilascio o al rinnovo dei per-messi di soggiorno;

assistenza nelle pratiche di ricongiungimento familiare.

Contattaci presso le nostre sedi o consulta il sito internet www.inca.it

IL CAAF-CGIL

Il Caaf, insieme al Sistema servizi della Cgil e l’Inca, ha sottoscrittoun’intesa con NIdiL per garantire la tutela individuale e rafforzare la rap-presentanza sindacale nel lavoro atipico. Gli iscritti NIdiL otterranno,attraverso i servizi qualificati offerti dal Caaf-Cgil, assistenza su:

dichiarazione dei redditi, modello 730, Unico, F24 tributi locali, Isee,successioni;

tenuta dei libri e della documentazione fiscali e parafiscali;assistenza nel contenzioso tributario e previdenziale;invio telematico e assistenza nella compilazione dei modelli di riferi-

mento per i collaboratori con partita Iva;invio telematico dei contratti di affitto;assistenza alle diverse problematiche legate alla costituzione di

imprese individuali.

I SOL (SPORTELLI ORIENTAMENTO LAVORO)

Gli Sportelli orientamento lavoro favoriscono la capacità di accesso al lavo-ro dei lavoratori “atipici” con informazione e consulenza sulle opportunità dilavoro, sulle modalità di accesso al lavoro e sui percorsi di formazione profes-sionale anche attraverso l’utilizzo della banca dati di sistema (anagrafe degliaccessi, banca dati normativa, dell’offerta normativa, dell’offerta di lavoro).Questa attività è finalizzata alla valorizzazione della specificità profes-

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OCHITIPUÒAIU

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CGIL

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OCHITIPUÒAIU

TAREIN

CGIL

SESTA PARTECHI TI PUÒ AIUTARE IN CGIL

IL SISTEMA SERVIZI CGIL

Il Sistema servizi Cgil, costruito nel corso degli anni per rispondere allesempre più numerose richieste di assistenza e consulenza di lavoratori,cittadini, pensionati, immigrati, ha assunto i connotati di una grande reteprotettiva capace di interpretare i bisogni vecchi e nuovi che emergonodalla società. È così che i servizi storici della Cgil come l’assistenza previ-denziale (Patronato Inca), quella fiscale (Caaf), quella legale (Uvl) e quel-la connessa alla ricerca di un lavoro (Sol, Cid, Spl) sono stati messi pro-gressivamente in rete in modo tale da proporre a chi si rivolge aglisportelli dei servizi Cgil un’assistenza complessiva.

L’INCA-CGIL

Inca – Istituto nazionale confederale di assistenza – è stato istituitonel 1945 dalla Cgil per difendere i diritti dei lavoratori e per contribuirealla riforma della legislazione sociale e previdenziale.Dal 1947 l’Inca è regolato da una legge dello Stato che ha definito ruo-

lo, compiti e modalità di funzionamento dei patronati.L’azione del patronato ha anticipato il sistema dei “diritti” e ha fatto

avanzare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. L’Inca è il primopatronato italiano per volume di attività e per struttura organizzativa.L’attività dell’Inca è svolta gratuitamente nei confronti di tutti coloro che

chiedono tutela. Per le azioni legali è prevista la partecipazione alle spese daparte dell’assistito, come previsto dalle disposizioni di legge. Come tutti i patro-nati, l’Inca è sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero del Lavoro.L’Inca fornisce informazioni, assistenza, tutela in sede amministrativa

e, se necessario, in sede giudiziaria, per l’esercizio dei diritti previdenziali,sociali e sanitari. Lavoratori, pensionati, cittadini, emigrati e immigratipossono rivolgersi agli uffici dell’Inca per:

tutte le prestazioni pensionistiche: pensioni lavoratori dipendenti,autonomi e parasubordinati, pensioni pubblici dipendenti, pensioni inregime internazionale;

Page 31: Guida interinali (italiano)

LO SPI-CGIL

Sei un pensionato e hai un contratto di collaborazione?Difendi i tuoi diritti e assicurati la giusta assistenza fiscale, previden-

ziale e contrattuale: RIVOLGITI A NOI.Spi-Cgil e NIdiL-Cgil hanno sottoscritto un’intesa per offrire a tutti i col-

laboratori, in tutta Italia, una rete efficace di assistenza e informazione.Il Sindacato pensionati italiani rappresenta, tutela e difende, organiz-

zandoli nella Cgil, gli anziani, le pensionate e i pensionati di tutte le cate-gorie e di tutti i regimi pensionistici.Lo Spi-Cgil tutela i diritti individuali degli anziani e dei pensionati in

un quadro di solidarietà tra tutte le generazioni.Lo Spi è un sindacato che ha più di mezzo secolo di vita: più di mezzo

secolo di consenso e partecipazione di uomini e donne.Lo Spi-Cgil svolge una funzione rivendicativa e negoziale, contrattando

con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e locale in merito aidiritti sociali: lavoro, pensioni, salute, casa, sicurezza, assistenza e servi-zi, istruzione e cultura.Lo Spi-Cgil afferma il valore della solidarietà e promuove l’uguaglianza

delle donne e degli uomini in una società senza privilegi e discriminazioni,nella quale siano riconosciuti i diritti fondamentali: il lavoro, la tutela del-la salute e la tutela sociale. Lo Spi-Cgil ha più di 3 milioni di iscritti.Per ulteriori informazioni contattaci presso le leghe dello Spi o visita i

siti: www.spi.cgil.it e www.nidil.cgil.it

LE CATEGORIE DELLA CGIL

Ai lavoratori in somministrazione, oltre al Ccnl per le categorie delleAgenzie di somministrazione di lavoro, si applicano anche i Ccnl in usonelle imprese utilizzatrici presso le quali i lavoratori vengono inviati inmissione. Per questo motivo eventuali richieste di informazioni su specifi-ci istituti contrattuali possono essere rivolte alle Rsu (Rappresentanze sin-dacali unitarie) presenti in azienda.Pubblichiamo l’elenco delle categorie della Cgil specificando, per ognu-

na, il settore lavorativo di cui si occupano e fornendo i recapiti della sedenazionale.

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sionale e all’attivazione di percorsi di sostegno, d’individuazione dellepotenzialità professionali e d’analisi delle risorse, il sostegno alla costru-zione di percorsi di lavoro.

GLI UFFICI VERTENZE LEGALI

Gli Uffici vertenze legali della Cgil, presenti all’interno delle Camere dellavoro territoriali, offrono a tutti gli iscritti un’assistenza legale, tecnica econtrattuale. Inoltre, se necessario, promuovono e gestiscono le opportu-ne azioni legali davanti alla magistratura competente.Gli iscritti che si rivolgono agli Uffici vertenze legali possono ottenere:informazioni utili sui contratti delle diverse categorie della Cgil;consulenze sugli aspetti legislativi del lavoro dipendente, del lavoro in

somministrazione, delle collaborazioni (coordinate e continuative, a pro-getto, occasionali), del lavoro part-time e di tutte le altre forme di lavoro;

informazioni sulla cassa integrazione e la mobilità di lungo periodo;assistenza nella lettura della propria busta paga;informazioni in caso di provvedimenti disciplinari;assistenza in caso di licenziamento.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della Cgilwww.cgil.it

GLI UFFICI IMMIGRATI DELLA CGIL

In tutte le Camere del lavoro territoriali la Cgil, per rispondere allanecessità di tutelare e offrire dei servizi utili alle persone immigrate, haorganizzato degli appositi uffici per l’assistenza di questi cittadini e lavo-ratori stranieri. Gli Uffici immigrati della Cgil assistono i lavoratori immi-grati in tutte le loro pratiche, per la difesa dei loro diritti civili.Presso gli Uffici tutti i cittadini stranieri possono ricevere assistenza e

informazioni su tematiche riguardanti il lavoro e la condizione legislativadegli stranieri nel nostro paese, e in particolare è possibile avere:

informazioni sulle leggi;informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità lavorative.

Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi alla sede della Cameradel lavoro della propria città.

Page 32: Guida interinali (italiano)

FILT Federazione italiana lavoratori trasportiLa Filt organizza i lavoratori addetti ai servizi, alle attività dirette o

ausiliarie, di trasporto terrestre, marittimo, aereo.Sito nazionale: www.filtcgil.itSede nazionale: tel. 06 442961E-mail: [email protected]

FILTEA Federazione Italiana lavoratori tessili abbigliamento calzaturieriLa Filtea organizza i lavoratori tessili, dell’abbigliamento, calzaturieri e

pellettieri. Inoltre i dipendenti delle lavanderie, delle aziende che produco-no bambole e giocattoli, bottoni, spazzole e pennelli, berretti, cappelli dilana e di feltro, pelo per cappello, settore della paglia, ombrelli e maniciper ombrelli, maglie e calze, penne e matite, reti da pesca, freni e frizioni.

Sito nazionale: www.uni.net/filteaSede nazionale: tel. 06 5811628E-mail: [email protected]

FP Funzione pubblicaLa Fp organizza i lavoratori e le lavoratrici dello Stato, parastato, enti

locali, del settore socio-sanitario-educativo-assistenziale, dell’igieneambientale pubblica e privata e delle loro aziende.

Sito nazionale: www.fpcgil.itSede nazionale: tel. 06 585441E-mail: [email protected]

FIOM Federazione impiegati operai metallurgiciLa Fiom organizza i lavoratori dell’industria metalmeccanica italiana. La

Federazione italiana operai metallurgici (Fiom) è nata a Livorno il 16 giugno1901. La Fiom inoltre si occupa dei settori aero-spazio/nautica, artigiani,auto e motociclo, produzione di materiale ferroviario, produzione informati-ca hardware e software, siderurgia, elettrodomestici, cantieristica e difesa.

Sito nazionale: www.cgil.it/fiomSede nazionale: tel. 06 852621E-mail: [email protected]

FISAC Federazione dei lavoratori del credito e delle assicurazioniLa Fisac organizza i lavoratori addetti alle attività creditizie, finanzia-

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FILCAMS Federazione italiana lavoratori commercio albergo mensae serviziLa Filcams associa sul territorio nazionale i lavoratori che operano nel setto-

re terziario privato (commercio, turismo, servizi): organizza i lavoratori dipen-denti comunque occupati (in azienda o a domicilio, a tempo pieno o parziale,con rapporto continuativo o scadenzato o precario), i lavoratori associati informe cooperative o autogestite, i disoccupati, gli inoccupati in cerca di lavoro.

Sito nazionale: www.filcams.cgil.itSede nazionale: tel. 06 5885102E-mail: [email protected]

FILLEA Federazione italiana lavoratori costruzioni e legnoLa Fillea organizza i lavoratori dei rami produttivi: edilizia e affini,

legno e affini, laterizi, cemento, calce, gesso e fibrocemento, manufatti incemento, materiale lapidei, cartelli pubblicitari.

Sito nazionale: www.cgil.it/filleaSede nazionale: tel. 06 441141E-mail: [email protected]

FILCEM Federazione italiana lavoratori chimici elettrici e manifatturieriLa Filcem è nata dall’accorpamento delle categorie Fnle (Federazione nazio-

nale lavoratori energia) e Filcea (Federazione italiana lavoratori chimici e affi-ni); nella nuova federazione sono organizzati i lavoratori dipendenti delle azien-de facenti parte di importanti settori dell’industria (chimica, farmaceutica,gomma, plastica, vetro, ceramica), dell’energia (petrolio, trasporto gas, minie-re) e dei servizi a alta rilevanza tecnologica (energia elettrica, gas, acqua).

Siti nazionali: www.cgil.it/fnle - www.filceacgil.itSede nazionale: tel. 06 4620091e-mail: [email protected][email protected]

FLAI Federazione lavoratori dell’agroindustria

La Flai organizza i lavoratori dipendenti, fissi, stagionali (e i disoccupa-ti di comparto) nelle diverse articolazioni professionali operanti nel siste-ma agro-industriale e per la difesa dell’ambiente.

Sito nazionale: www.flai.itSede nazionale: tel. 06 585611E-mail: [email protected]

Page 33: Guida interinali (italiano)

NIDIL-CGIL

Cos’è NIdiL-CgilNIdiL-Cgil è il sindacato di collaboratori coordinati e continuativi, collabo-

ratori a progetto, collaboratori occasionali, lavoratori con partita Iva, free-lance, lavoratori assunti con contratto di somministrazione (ex interinali) ecc.NIdiL-Cgil, insieme alle categorie dei lavoratori dipendenti, opera per

contrastare gli abusi, per dare stabilità ai lavoratori che subiscono falsicontratti di collaborazione e per dare certezze e diritti a quei lavoratoriche decidono di lavorare con attività riconducibili alla parasubordinazione.

Perché iscriversi a NIdiL-CgilPerché per battere la precarietà ed estendere diritti e tutele a tutto il

mondo del lavoro dobbiamo essere in tanti e uniti.Perché iscriversi al sindacato vuol dire uscire da una condizione di soli-

tudine che rende più deboli e poter lottare insieme, con più forza, perottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Perché è importante essere informati?Conoscere le norme giuridiche che regolamentano la tipologia contrattua-

le con cui si lavora, conoscere i propri diritti e i propri doveri; saper leggereil proprio contratto è il modo migliore di combattere abusi e illegalità emuoversi più sicuri in questo mondo del lavoro che cambia.Le sedi NIdiL-Cgil, presenti in tutto il territorio nazionale, offrono ai col-

laboratori informazioni, assistenza e tutela (gli indirizzi li trovi sul nostrosito www.nidil.cgil.it). Inoltre NIdiL-Cgil ha creato una rete di strumenti dicomunicazione in grado di garantire informazioni dettagliate e tempestive.

LA CARTA SERVIZI CGIL: TUTTI I VANTAGGI PER GLI ISCRITTI

A tutti i suoi iscritti la Cgil garantisce una rete di servizi in grado dioffrire informazioni, tutela e assistenza nell’esercizio dei diritti previden-ziali, fiscali e contrattuali attraverso il patronato Inca, i centri di assisten-za fiscale Caaf e gli Uffici vertenze Cgil.Il Sistema servizi Cgil è una rete di servizi tra loro coordinati, altamen-

te professionali e presenti su tutto il territorio nazionale.

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rie, parabancarie, assicurative, di esazione imposte, della Banca d’Italia,della vigilanza (Consob, Isvap).

Sito nazionale: www.fisac.itSede nazionale: tel. 06 448841E-mail: [email protected]

SLC Sindacato nazionale lavoratori della comunicazioneLa Slc si è costituita dopo lo scioglimento di due federazioni, Filis

(Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo) e Filpt (Federa-zione italiana lavoratori postelegrafonici).Rappresenta i lavoratori delle aziende che operano nel settore del-

l’informazione, del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, delle teleco-municazioni e delle poste.

Sito nazionale: www.cgil.it/slcSede nazionale: tel. 06 42107001E-mail: [email protected]

SILF Sindacato italiano lavoratori del fumetto e della comunicazio-ne visiva (affiliato alla Slc)Il Silf è un’organizzazione sindacale nazionale degli autori di fumetti e

delle diverse professionalità che operano nel mondo della letteratura dise-gnata, del disegno animato e della comunicazione visiva. Organizza addet-ti e professionisti.

Sito nazionale: www.fumetti.org/sindacatoSede nazionale: tel. 06 8411288E-mail: [email protected]

FLC Federazione lavoratori della conoscenzaLa Flc ha unificato le categorie del Sns (Sindacato nazionale scuola) e

dello Snur (Sindacato nazionale università e ricerca). Con la costituzionedella Flc si è inteso ricostruire l’unitarietà del ciclo della conoscenza:istruzione, università, formazione e ricerca.

Sito nazionale: www.flcgil.itSede nazionale: 06 585480E-mail: [email protected]

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OALLEGATI

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Finalità e campo di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente

decreto legislativo, nel dare attuazioneai principi e criteri direttivi contenutinella legge 14 febbraio 2003, n. 30, sicollocano nell'ambito degli orienta-menti comunitari in materia di occu-pazione e di apprendimento perma-nente e sono finalizzate ad aumentare,nel rispetto delle disposizioni relativealla libertà e dignità del lavoratore dicui alla legge 20 maggio 1970, n. 300,e successive modificazioni e inte-grazioni, alla parità tra uomini e donnedi cui alla legge 9 dicembre 1977, n.903, e successive modificazioni edintegrazioni, e alle pari opportunitàtra i sessi di cui alla legge 10 aprile1991, n. 125, e successive modifi-cazioni ed integrazioni, i tassi di occu-pazione e a promuovere la qualità e la

stabilità del lavoro, anche attraversocontratti a contenuto formativo e con-tratti a orario modulato compatibilicon le esigenze delle aziende e le aspi-razioni dei lavoratori.2. Il presente decreto non trova

applicazione per le pubbliche amminis-trazioni e per il loro personale.3. Sono fatte salve le competenze

riconosciute alle regioni a statuto spe-ciale ed alle province autonome diTrento e di Bolzano dallo statuto edalle relative norme di attuazione,anche con riferimento alle disposizionidel Titolo V, parte seconda, della Costi-tuzione per le parti in cui sono pre-viste forme di autonomie più ampierispetto a quelle già attribuite.

Art. 2Definizioni1. Ai fini e agli effetti delle dispo-

sizioni di cui al presente decreto leg-islativo si intende per:a) «somministrazione di lavoro»: la

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Inoltre, gli iscritti Cgil possono ottenere:mutui a tassi agevolati e condizioni di particolare favore sui conti

correnti e sui principali servizi bancari presso la banca Monte dei Paschidi Siena;

polizze assicurative Unipol a condizioni agevolate per la tutela sani-taria, per la tutela previdenziale, per la tutela dei propri risparmi, contro irischi dell’abitazione e per l’assicurazione auto e dei motocicli;

finanziamenti a tassi agevolati presso Agos;particolari tariffe alberghiere offerte da Connex, numero verde

899199030;convenzioni per alcuni servizi termali e turistici;sconti per l’acquisto di computer con finanziamenti a tasso zero da

richiedere presso la banca Monte dei Paschi di Siena;sconti per l’acquisto di biglietti per gli spettacoli presso il Teatro del-

l’Opera di Roma;sconti particolari per l’abbonamento a Rassegna Sindacale, il setti-

manale di politica ed economia sociale della Cgil;accesso ai corsi di formazione professionale organizzati da Smile

(sistemi e metodologie innovative per il lavoro e l’educazione).Per ulteriori informazioni sul Sistema servizi Cgil e su tutte le offerte

commerciali e culturali per gli iscritti è attivo il numero verde 848-854388nei giorni feriali dalle 14.00 alle 18.00

I VANTAGGI IN PIÙ PER GLI ISCRITTI A NIDIL-CGIL

ottenere, presso la banca Monte dei Paschi di Siena, finanziamenti acondizioni di particolare favore e usufruire di agevolazioni sui conti cor-renti e su numerosi altri servizi;

sottoscrivere polizze Unipol a condizioni agevolate per assicurarsicontro i rischi tecnologici, economici e giudiziari connessi all’attivitàlavorativa.Per informazioni più dettagliate consulta il nostro sito www.nidil.cgil.it

oppure rivolgiti alla sede di NIdiL-Cgil della tua città.La sede nazionale di NIdiL-Cgil è a Roma, in Via Palestro n. 78tel. 06 44340310; fax 0644340282; e-mail: [email protected]

ALLEGATI

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,

di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

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OALLEGATI

5, l'autorizzazione provvisoria all'eser-cizio delle attività per le quali vienefatta richiesta di autorizzazione,provvedendo contestualmente allaiscrizione delle agenzie nel predettoalbo.Decorsi due anni, su richiesta del

soggetto autorizzato, entro i novantagiorni successivi rilascia l'autoriz-zazione a tempo indeterminato subor-dinatamente alla verifica del correttoandamento della attività svolta.3. Nelle ipotesi di cui al comma 2,

decorsi inutilmente i termini previsti,la domanda di autorizzazione provviso-ria o a tempo indeterminato si intendeaccettata.4. Le agenzie autorizzate comuni-

cano alla autorità concedente, nonchéalle regioni e alle province autonomecompetenti, gli spostamenti di sede,l'apertura delle filiali o succursali, lacessazione della attività ed hannoinoltre l'obbligo di fornire alla autoritàconcedente tutte le informazioni daquesta richieste.5. Il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, con decreto daemanare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decre-to legislativo, stabilisce le modalitàdella presentazione della richiesta diautorizzazione di cui al comma 2, i cri-teri per la verifica del corretto anda-mento della attività svolta cui é subor-dinato il rilascio della autorizzazione atempo indeterminato, i criteri e le

modalità di revoca della autoriz-zazione, nonché ogni altro profilo rela-tivo alla organizzazione e alle modalitàdi funzionamento dell'albo delle agen-zie per il lavoro.6. L'iscrizione alla sezione dell'albo

di cui alla lettera a), comma 1, com-porta automaticamente l'iscrizione del-la agenzia alle sezioni di cui alle let-tere c), d) ed e) del predetto albo.L'iscrizione alla sezione dell'albo di cuial comma 1, lettera c), comporta auto-maticamente l'iscrizione della agenziaalle sezioni di cui alle lettere d) ed e)del predetto albo.7. L'autorizzazione di cui al presente

articolo non può essere oggetto ditransazione commerciale.

Art. 5.Requisiti giuridici e finanziari1. I requisiti richiesti per l'iscrizione

all'albo di cui all'articolo 4 sono:a) la costituzione della agenzia nella

forma di società di capitali ovverocooperativa o consorzio di coopera-tive, italiana o di altro Stato membrodella Unione europea. Per le agenzie dicui alle lettere d) ed e) é ammessaanche la forma della società di per-sone;b) la sede legale o una sua dipen-

denza nel territorio dello Stato o dialtro Stato membro della Unione euro-pea;c) la disponibilità di uffici in locali

idonei allo specifico uso e di adeguate

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OALLEGATI

fornitura professionale di manodopera,a tempo indeterminato o a termine, aisensi dell'articolo 20;(omissis)h) «enti bilaterali»: organismi costi-

tuiti a iniziativa di una o più associ-azioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente più rappre-sentative, quali sedi privilegiate per laregolazione del mercato del lavoroattraverso: la promozione di una occu-pazione regolare e di qualità; l'inter-mediazione nell'incontro tra domandae offerta di lavoro; la programmazionedi attività formative e la determi-nazione di modalità di attuazione dellaformazione professionale in azienda; lapromozione di buone pratiche contro ladiscriminazione e per la inclusione deisoggetti più svantaggiati; la gestionemutualistica di fondi per la formazionee l'integrazione del reddito; la certifi-cazione dei contratti di lavoro e diregolarità o congruità contributiva; losviluppo di azioni inerenti la salute ela sicurezza sul lavoro; ogni altra attiv-ità o funzione assegnata loro dallalegge o dai contratti collettivi di riferi-mento;(omissis)j) «lavoratore»: qualsiasi persona che

lavora o che è in cerca di un lavoro;(omissis)m) «associazioni di datori e presta-

tori di lavoro»: organizzazioni datorialie sindacali comparativamente più rap-presentative.

TITOLO IIORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELMERCATO DEL LAVORO

CAPO IREGIME AUTORIZZATORIOE ACCREDITAMENTI

Art. 4Agenzie per il lavoro1. Presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali é istituito unapposito albo delle agenzie per illavoro ai fini dello svolgimento delleattività di somministrazione, interme-diazione, ricerca e selezione del per-sonale, supporto alla ricollocazioneprofessionale. Il predetto albo é arti-colato in cinque sezioni:a) agenzie di somministrazione di

lavoro abilitate allo svolgimento ditutte le attività di cui all'articolo 20;b) agenzie di somministrazione di

lavoro a tempo indeterminato abilitatea svolgere esclusivamente una delleattività specifiche di cui all'articolo20, comma 3, lettere da a) a h);c) agenzie di intermediazione;d) agenzie di ricerca e selezione del

personale;e) agenzie di supporto alla ricollo-

cazione professionale.2. Il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali rilascia entro sessantagiorni dalla richiesta e previo accerta-mento della sussistenza dei requisitigiuridici e finanziari di cui all'articolo

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OALLEGATI

tori impiegati e dei corrispondenticrediti contributivi degli enti previ-denziali, la disposizione, per i primidue anni, di un deposito cauzionale di350.000 euro presso un istituto dicredito avente sede o dipendenza neiterritorio nazionale o di altro Statomembro della Unione europea; a decor-rere dal terzo anno solare, la dispo-sizione, in luogo della cauzione, di unafideiussione bancaria o assicurativa orilasciata da intermediari iscrittinell’elenco speciale di cui all’artico-lo 107 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgo-no in via prevalente o esclusivaattività di rilascio di garanzie, a ciòautorizzati dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze, non inferiore al 5per cento del fatturato, al netto del-l'imposta sul valore aggiunto, realizza-to nell'anno precedente e comunquenon inferiore a 350.000 euro. Sonoesonerate dalla prestazione dellegaranzie di cui alla presente lettera lesocietà che abbiano assolto ad obb-lighi analoghi previsti per le stessefinalità dalla legislazione di altro Statomembro della Unione europea1;d) la regolare contribuzione ai fondi

per la formazione e l'integrazione delreddito di cui all'articolo 12, il regolareversamento dei contributi previden-ziali e assistenziali, il rispetto degliobblighi previsti dal contratto colletti-

vo nazionale delle imprese di sommin-istrazione di lavoro applicabile;e) nel caso di cooperative di pro-

duzione e lavoro, oltre ai requisiti indi-cati al comma 1 e nel presente comma2, la presenza di almeno sessanta socie tra di essi, come socio sovventore,almeno un fondo mutualistico per lapromozione e lo sviluppo della cooper-azione, di cui agli articoli 11 e 12 dellalegge 31 gennaio 1992, n. 59, e suc-cessive modificazioni;f) l'indicazione della somminis-

trazione di lavoro di cui all'articolo 4,comma 1, lettera a), come oggettosociale prevalente, anche se esclusivo.3. Per l'esercizio di una delle attività

specifiche di cui alle lettere da a) adh) del comma 3, dell'articolo 20, oltreai requisiti di cui al comma 1, é richi-esta:a) l'acquisizione di un capitale ver-

sato non inferiore a 350.000 euroovvero la disponibilità di 350.000 eurotra capitale sociale versato e riserveindivisibili nel caso in cui l'agenzia siacostituita in forma cooperativa;b) a garanzia dei crediti dei lavora-

tori impiegati e dei corrispondenticrediti contributivi degli enti previ-denziali, la disposizione, per i primidue anni, di un deposito cauzionale di200.000 euro presso un istituto dicredito avente sede o dipendenza nelterritorio nazionale o di altro Stato

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competenze professionali, dimostrabiliper titoli o per specifiche esperienzenel settore delle risorse umane o nellerelazioni industriali, secondo quantoprecisato dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali con decreto daadottarsi, d'intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e sentite le associ-azioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente più rappre-sentative, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore del presentedecreto legislativo;d) in capo agli amministratori, ai

direttori generali, ai dirigenti muniti dirappresentanza e ai soci accoman-datari: assenza di condanne penali,anche non definitive, ivi comprese lesanzioni sostitutive di cui alla legge24 novembre 1981, n. 689, e succes-sive modificazioni ed integrazioni, perdelitti contro il patrimonio, per delitticontro la fede pubblica o contro l'e-conomia pubblica, per il delitto previs-to dall'articolo 416-bis del codicepenale, o per delitti non colposi per iquali la legge commini la pena dellareclusione non inferiore nel massimo atre anni, per delitti o contravvenzioniprevisti da leggi dirette alla preven-zione degli infortuni sul lavoro o, inogni caso, previsti da leggi in materiadi lavoro o di previdenza sociale;assenza, altresì, di sottoposizione allemisure di prevenzione disposte ai sensi

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,o della legge 31 maggio 1965, n. 575,o della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni;e) nel caso di soggetti polifunzion-

ali, non caratterizzati da un oggettosociale esclusivo, presenza di distintedivisioni operative, gestite con stru-menti di contabilità analitica, tali daconsentire di conoscere tutti i datieconomico-gestionali specifici;f) l'interconnessione con la borsa

continua nazionale del lavoro di cui alsuccessivo articolo 15, attraverso ilraccordo con uno o più nodi regionali,nonché l'invio alla autorità concedentedi ogni informazione strategica per unefficace funzionamento del mercatodel lavoro;g) il rispetto delle disposizioni di cui

all'articolo 8 a tutela del diritto dellavoratore alla diffusione dei propridati nell'ambito da essi stessi indicato.2. Per l'esercizio delle attività di cui

all'articolo 20, oltre ai requisiti di cuial comma l, é richiesta:a) l'acquisizione di un capitale ver-

sato non inferiore a 600.000 euroovvero la disponibilità di 600.000 eurotra capitale sociale versato e riserveindivisibili nel caso in cui l'agenzia siacostituita in forma cooperativa;b) la garanzia che l'attività interessi

un ambito distribuito sull'intero terri-torio nazionale e comunque non inferi-ore a quattro regioni;c) a garanzia dei crediti dei lavora- 1. Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

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OALLEGATI

TITOLO IIISOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

CAPO ISOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 20Condizioni di liceità

1. Il contratto di somministrazionedi lavoro può essere concluso da ognisoggetto, di seguito denominato utiliz-zatore, che si rivolga ad altro soggetto,di seguito denominato somministra-tore, a ciò autorizzato ai sensi delledisposizioni di cui agli articoli 4 e 5.2. Per tutta la durata della sommin-

istrazione i lavoratori svolgono la pro-pria attività nell'interesse nonché sottola direzione e il controllo dell'utilizza-tore. Nell'ipotesi in cui i lavoratorivengano assunti con contratto dilavoro a tempo indeterminato essirimangono a disposizione del sommin-istratore per i periodi in cui non svol-gono la prestazione lavorativa pressoun utilizzatore, salvo che esista unagiusta causa o un giustificato motivodi risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazionedi lavoro può essere concluso a ter-mine o a tempo indeterminato. Lasomministrazione di lavoro a tempoindeterminato è ammessa:a) per servizi di consulenza e assis-

tenza nel settore informatico, compre-sa la progettazione e manutenzione di

reti intranet e extranet, siti internet,sistemi informatici, sviluppo di soft-ware applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia,portineria;

c) per servizi, da e per lo stabili-mento, di trasporto di persone e ditrasporto e movimentazione di macchi-nari e merci;

d) per la gestione di biblioteche,parchi, musei, archivi, magazzini,nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenzadirezionale, assistenza alla certifi-cazione, programmazione delle risorse,sviluppo organizzativo e cambiamento,gestione del personale, ricerca eselezione del personale;

f) per attività di marketing, analisidi mercato, organizzazione della fun-zione commerciale;

g) per la gestione di call-center,nonché per l'avvio di nuove iniziativeimprenditoriali nelle aree Obiettivo 1di cui al regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giug-no 1999, recante disposizioni generalisui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'inter-no degli stabilimenti, per installazionio smontaggio di impianti e macchi-nari, per particolari attività produt-tive, con specifico riferimentoall'edilizia e alla cantieristica navale,le quali richiedano più fasi successivedi lavorazione, l'impiego di manod-opera diversa per specializzazione da

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OALLEGATI

membro della Unioneeuropea; a decor-rere dal terzo anno solare, la dispo-sizione, in luogo della cauzione, di unafideiussione bancaria o assicurativa orilasciata da intermediari iscrittinell’elenco speciale di cui all’artico-lo 107 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgo-no in via prevalente o esclusivaattività di rilascio di garanzie, a ciòautorizzati dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze, non inferiore al 5per cento del fatturato, al netto del-l'imposta sul valore aggiunto, realizza-to nell'anno precedente e comunquenon inferiore a 200.000 euro. Sonoesonerate dalla prestazione dellegaranzie di cui alla presente lettera lesocietà che abbiano assolto ad obb-lighi analoghi previsti per le stessefinalità dalla legislazione di altro Statomembro della Unione europea2;c) la regolare contribuzione ai fondi

per la formazione e l'integrazione delreddito di cui all'articolo 12, il regolareversamento dei contributi previden-ziali e assistenziali, il rispetto degliobblighi previsti dal contratto colletti-vo nazionale delle imprese di sommin-istrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di pro-duzione e lavoro, oltre ai requisiti indi-cati al comma 1 e nel presente comma3, la presenza di almeno venti soci etra di essi, come socio sovventore,

almeno un fondo mutualistico per lapromozione e lo sviluppo della cooper-azione, di cui agli articoli 11 e 12 dellalegge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività diintermediazione, oltre ai requisiti dicui al comma 1, é richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale ver-sato non inferiore a 50.000 euro;b) la garanzia che l'attività interessi

un ambito distribuito sull'intero terri-torio nazionale e comunque non inferi-ore a quattro regioni;c) l'indicazione della attività di inter-

mediazione di cui all'articolo 4, comma1, lettera c), come oggetto socialeprevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività diricerca e selezione del personale, oltre airequisiti di cui al comma 1, é richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale ver-sato non inferiore a 25.000 euro;

b) l 'indicazione della ricerca eselezione del personale come oggettosociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività disupporto alla ricollocazione profes-sionale, oltre ai requisiti di cui al com-ma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale ver-sato non inferiore a 25.000 euro;b) l'indicazione della attività di sup-

porto alla ricollocazione professionalecome oggetto sociale, anche se nonesclusivo.

2. Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251

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OALLEGATI

f) le mansioni alle quali sarannoadibiti i lavoratori e il loro inquadra-mento;g) il luogo, l'orario e il trattamento

economico e normativo delleprestazioni lavorative;h) assunzione da parte del somminis-

tratore della obbligazione del pagamen-to diretto al lavoratore del trattamentoeconomico, nonché del versamento deicontributi previdenziali;i) assunzione dell'obbligo dell'utiliz-

zatore di rimborsare al somministra-tore gli oneri retributivi e previdenzialida questa effettivamente sostenuti infavore dei prestatori di lavoro;j) assunzione dell'obbligo dell'utiliz-

zatore di comunicare al somministra-tore i trattamenti retributivi applica-bili ai lavoratori comparabili;k) assunzione da parte dell'utilizza-

tore, in caso di inadempimento delsomministratore, dell'obbligo del paga-mento diretto al lavoratore del tratta-mento economico nonché del versa-mento dei contributi previdenziali,fatto salvo il diritto di rivalsa verso ilsomministratore.2. Nell'indicare gli elementi di cui al

comma 1, le parti devono recepire leindicazioni contenute nei contratticollettivi.3. Le informazioni di cui al comma

1, nonché la data di inizio e la durataprevedibile dell'attività lavorativapresso l'utilizzatore, devono esserecomunicate per iscritto al prestatore dilavoro da parte del somministratoreall'atto della stipulazione del contrattodi lavoro ovvero all'atto dell'invio pres-so l'utilizzatore.4. In mancanza di forma scritta, con

indicazione degli elementi di cui allelettere a), b), c), d) ed e) del comma1, il contratto di somministrazione ènullo e i lavoratori sono considerati atutti gli effetti alle dipendenze dell'u-tilizzatore. 4

Art. 22Disciplina dei rapporti di lavoro1. In caso di somministrazione a

tempo indeterminato i rapporti dilavoro tra somministratore e prestatoridi lavoro sono soggetti alla disciplinagenerale dei rapporti di lavoro di cui alcodice civile e alle leggi speciali 5

2. In caso di somministrazione atempo determinato il rapporto dilavoro tra somministratore e prestatoredi lavoro è soggetto alla disciplina dicui al decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, per quanto compatibile,e in ogni caso con esclusione delle dis-posizioni di cui all'articolo 5, commi 3e 4 all'articolo 5, commi 3 e seguen-

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OALLEGATI

quella normalmente impiegata nell'im-presa;i) in tutti gli altri casi previsti dai

contratti collettivi di lavoro nazionalio territoriali stipulati da associazionidei datori e prestatori di lavoro com-parativamente più rappresentative. 3

4. La somministrazione di lavoro atempo determinato è ammessa a frontedi ragioni di carattere tecnico, produt-tivo, organizzativo o sostitutivo,anche se riferibili all'ordinaria attivitàdell'utilizzatore. La individuazione,anche in misura non uniforme, di limitiquantitativi di utilizzazione della som-ministrazione a tempo determinato èaffidata ai contratti collettivi nazionalidi lavoro stipulati da sindacati com-parativamente più rappresentativi inconformità alla disciplina di cui all'ar-ticolo 10 del decreto legislativo 6 set-tembre 2001, n. 368.5. Il contratto di somministrazione

di lavoro è vietato:a) per la sostituzione di lavoratori

che esercitano il diritto di sciopero;b) salva diversa disposizione degli

accordi sindacali, presso unità produt-tive nelle quali si sia proceduto, entro isei mesi precedenti, a licenziamenticollettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, cheabbiano riguardato lavoratori adibitialle stesse mansioni cui si riferisce il

contratto di somministrazione ovveropresso unità produttive nelle quali siaoperante una sospensione dei rapportio una riduzione dell'orario, con dirittoal trattamento di integrazione salari-ale, che interessino lavoratori adibitialle stesse mansioni cui si riferisce ilcontratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che nonabbiano effettuato la valutazione deirischi ai sensi dell'articolo 4 del decre-to legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche.

Art. 21Forma del contratto di somministra-zione1. Il contratto di somministrazione

di manodopera è stipulato in formascritta e contiene i seguenti elementi:a) gli estremi dell'autorizzazione

rilasciata al somministratore;b) il numero dei lavoratori da som-

ministrare;c) i casi e le ragioni di carattere tecni-

co, produttivo, organizzativo o sostituti-vo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;d) l'indicazione della presenza di

eventuali rischi per l'integrità e lasalute del lavoratore e delle misure diprevenzione adottate;e) la data di inizio e la durata pre-

vista del contratto di somminis-trazione;

3. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è stata abolito dal com-ma 46 dell'art. 1, Legge 24 dicembre 2007. n. 247.

4. Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.5. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è stata abolito dal com-ma 46 dell'art. 1, Legge 24 dicembre 2007. n. 247.

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75ITALIAN

OALLEGATI

tore, a parità di mansioni svolte.Restano in ogni caso salve le clausoledei contratti collettivi nazionali dilavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,comma 3, della legge 24 giugno 1997,n. 196.2. La disposizione di cui al comma 1

non trova applicazione con riferimentoai contratti di somministrazione con-clusi da soggetti privati autorizzatinell'ambito di specifici programmi diformazione, inserimento e riqualifi-cazione professionale erogati, a favoredei lavoratori svantaggiati, in concorsocon Regioni, Province ed enti locali aisensi e nei limiti di cui all'articolo 13.3. L'utilizzatore è obbligato in solido

con il somministratore a corrispondereai lavoratori i trattamenti retributivi ei contributi previdenziali.

4. I contratti collettivi applicatidall'utilizzatore stabiliscono modalitàe criteri per la determinazione e corre-sponsione delle erogazioni economichecorrelate ai risultati conseguiti nellarealizzazione di programmi concordatitra le parti o collegati all'andamentoeconomico dell'impresa. I lavoratoridipendenti dal somministratore hannoaltresì diritto a fruire di tutti i servizisociali e assistenziali di cui godono idipendenti dell'utilizzatore addetti allastessa unità produttiva, esclusi quelliil cui godimento sia condizionato allaiscrizione ad associazioni o societàcooperative o al conseguimento di unadeterminata anzianità di servizio.

5. Il somministratore informa ilavoratori sui rischi per la sicurezza ela salute connessi alle attività produt-tive in generale e li forma e addestraall'uso delle attrezzature di lavoro nec-essarie allo svolgimento della attivitàlavorativa per la quale essi vengonoassunti in conformità alle disposizionirecate dal decreto legislativo 19 set-tembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni ed integrazioni. Il con-tratto di somministrazione puòprevedere che tale obbligo sia adempi-uto dall'utilizzatore; in tale caso ne vafatta indicazione nel contratto con illavoratore. Nel caso in cui le mansionicui è adibito il prestatore di lavororichiedano una sorveglianza medicaspeciale o comportino rischi specifici,l'utilizzatore ne informa il lavoratoreconformemente a quanto previsto daldecreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni. L'utilizzatore osservaaltresì, nei confronti del medesimoprestatore, tutti gli obblighi di pro-tezione previsti nei confronti dei pro-pri dipendenti ed è responsabile per laviolazione degli obblighi di sicurezzaindividuati dalla legge e dai contratticollettivi.6. Nel caso in cui adibisca il lavora-

tore a mansioni superiori o comunquea mansioni non equivalenti a quellededotte in contratto,l'utilizzatore devedarne immediata comunicazione scrit-ta al somministratore consegnandone

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OALLEGATI

ti. Il termine inizialmente posto alcontratto di lavoro può in ogni casoessere prorogato, con il consenso dellavoratore e per atto scritto, nei casi eper la durata prevista dal contrattocollettivo applicato dal somministra-tore. 6

3. Nel caso in cui il prestatore dilavoro sia assunto con contratto stipu-lato a tempo indeterminato, nelmedesimo è stabilita la misura dellaindennità mensile di disponibilità,divisibile in quote orarie, corrispostadal somministratore al lavoratore per iperiodi nei quali il lavoratore stessorimane in attesa di assegnazione. Lamisura di tale indennità è stabilita dalcontratto collettivo applicabile al som-ministratore e comunque non è inferi-ore alla misura prevista, ovvero aggior-nata periodicamente, con decreto delMinistro del lavoro e delle politichesociali. La predetta misura è pro-porzionalmente ridotta in caso diassegnazione ad attività lavorativa atempo parziale anche presso il som-ministratore.L'indennità di disponibilità è esclusa

dal computo di ogni istituto di legge odi contratto collettivo.4. Le disposizioni di cui all'articolo 4

della legge 23 luglio1991, n. 223, nontrovano applicazione anche nel caso difine dei lavori connessi alla somminis-trazione a tempo indeterminato. Inquesto caso trovano applicazione l'ar-ticolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.604, e le tutele del lavoratore di cuiall'articolo 12. 7

5. In caso di contratto di somminis-trazione, il prestatore di lavoro non ècomputato nell'organico dell'utilizza-tore ai fini della applicazione di nor-mative di legge o di contratto colletti-vo, fatta eccezione per quelle relativealla materia dell'igiene e della sicurez-za sul lavoro.

6. La disciplina in materia di assun-zioni obbligatorie e la riserva di cuiall'articolo 4-bis, comma 3, del decretolegislativo n. 181 del 2000, non si appli-cano in caso di somministrazione. 8

Art. 23Tutela del prestatore di lavoro, eser-cizio del potere disciplinare e regi-me della solidarietà

1. I lavoratori dipendenti dal som-ministratore hanno diritto a un tratta-mento economico e normativo comp-lessivamente non inferiore a quello deidipendenti di pari livello dell'utilizza-

6. Comma così modificato dal comma 42 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247.7. Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è stata abolito dal com-ma 46 dell'art. 1, Legge 24 dicembre 2007. n. 2478. La Corte Costituzionale, con sentenza del 28 gennaio 2005 n. 50, ha dichiaratol’illegittimità costituzionale di tale comma.

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OALLEGATI

numero e la qualifica dei lavoratoriinteressati.

Art. 25Norme previdenziali1. Gli oneri contributivi, previden-

ziali, assicurativi ed assistenziali, pre-visti dalle vigenti disposizioni legisla-tive, sono a carico del somministratoreche, ai sensi e per gli effetti di cuiall'articolo 49 della legge 9 marzo1989, n. 88, è inquadrato nel settoreterziario. Sulla indennità di disponibil-ità di cui all'articolo 22, comma 3, icontributi sono versati per il loroeffettivo ammontare, anche in derogaalla vigente normativa in materia diminimale contributivo.2. Il somministratore non è tenuto

al versamento della aliquota contribu-tiva di cui all'articolo 25, comma 4,della legge 21 dicembre 1978, n. 845.3. Gli obblighi per l'assicurazione

contro gli infortuni e le malattie pro-fessionali previsti dal decreto del Pres-idente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modifi-cazioni, sono determinati in relazioneal tipo e al rischio delle lavorazionisvolte. I premi e i contributi sonodeterminati in relazione al tassomedio, o medio ponderato, stabilitoper la attività svolta dall'impresa uti-lizzatrice, nella quale sono inquadrabilile lavorazioni svolte dai lavoratoritemporanei, ovvero sono determinatiin base al tasso medio, o medio pon-

derato, della voce di tariffa corrispon-dente alla lavorazione effettivamenteprestata dal lavoratore temporaneo,ove presso l'impresa utilizzatrice lastessa non sia già assicurata.4. Nel settore agricolo e in caso di

somministrazione di lavoratori domes-tici trovano applicazione i criteri erog-ativi, gli oneri previdenziali e assisten-ziali previsti dai relativi settori.

Art. 26Responsabilità civile1. Nel caso di somministrazione di

lavoro l'utilizzatore risponde nei con-fronti dei terzi dei danni a essi arrecatidal prestatore di lavoro nell'eserciziodelle sue mansioni.

Art. 27Somministrazione irregolare1. Quando la somministrazione di

lavoro avvenga al di fuori dei limiti edelle condizioni di cui agli articoli 20 e21, comma 1, lettere a), b), c), d) ede), il lavoratore può chiedere, medi-ante ricorso giudiziale a norma dell'ar-ticolo 414 del codice di proceduracivile, notificato anche soltanto alsoggetto che ne ha utilizzato laprestazione, la costituzione di un rap-porto di lavoro alle dipendenze diquest'ultimo, con effetto dall'iniziodella somministrazione.2. Nelle ipotesi di cui al comma 1

tutti i pagamenti effettuati dal som-ministratore, a titolo retributivo o di

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OALLEGATI

copia al lavoratore medesimo. Ove nonabbia adempiuto all'obbligo di infor-mazione, l'utilizzatore risponde in viaesclusiva per le differenze retributivespettanti al lavoratore occupato inmansioni superiori e per l'eventualerisarcimento del danno derivante dallaassegnazione a mansioni inferiori.

7. Ai fini dell'esercizio del poteredisciplinare, che è riservato al som-ministratore, l'utilizzatore comunica alsomministratore gli elementi che for-meranno oggetto della contestazioneai sensi dell'articolo 7 della legge 20maggio 1970, n. 300.

8. In caso di somministrazione dilavoro a tempo determinato è nullaogni clausola diretta a limitare, ancheindirettamente, la facoltà dell'utilizza-tore di assumere il lavoratore al ter-mine del contratto di somminis-trazione.9. La disposizione di cui al comma 8

non trova applicazione nel caso in cuial lavoratore sia corrisposta unaadeguata indennità, secondo quantostabilito dal contratto collettivoapplicabile al somministratore.

Art. 24Diritti sindacali e garanzie collettive1. Ferme restando le disposizioni

specifiche per il lavoro in cooperativa,ai lavoratori delle società o imprese disomministrazione e degli appaltatori siapplicano i diritti sindacali previstidalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e

successive modificazioni.2. Il prestatore di lavoro ha diritto a

esercitare presso l'utilizzatore, per tut-ta la durata della somministrazione, idiritti di libertà e di attività sindacalenonché a partecipare alle assembleedel personale dipendente delle impreseutilizzatrici.3. Ai prestatori di lavoro che dipen-

dono da uno stesso somministratore eche operano presso diversi utilizzatoricompete uno specifico diritto di riu-nione secondo la normativa vigente econ le modalità specifiche determinatedalla contrattazione collettiva.4. L'utilizzatore comunica alla rapp-

resentanza sindacale unitaria, ovveroalle rappresentanze aziendali e, inmancanza, alle associazioni territorialidi categoria aderenti alle confeder-azioni dei lavoratori comparativa-mente più rappresentative sul pianonazionale:a) il numero e i motivi del ricorso

alla somministrazione di lavoro primadella stipula del contratto di sommin-istrazione; ove ricorrano motivateragioni di urgenza e necessità di stipu-lare il contratto, l'utilizzatore forniscele predette comunicazioni entro icinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per iltramite della associazione dei datori dilavoro alla quale aderisce o conferiscemandato, il numero e i motivi dei con-tratti di somministrazione di lavoroconclusi, la durata degli stessi, il

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OALLEGATI

3. L'acquisizione del personale giàimpiegato nell'appalto a seguito disubentro di un nuovo appaltatore, inforza di legge, di contratto collettivonazionale di lavoro, o di clausola delcontratto d'appalto, non costituiscetrasferimento d'azienda o di parted'azienda.3-bis. Quando il contratto di

appalto sia stipulato in violazione diquanto disposto dal comma 1, illavoratore interessato può chiedere,mediante ricorso giudiziale a normadell’articolo 414 del codice di proce-dura civile, notificato anche soltan-to al soggetto che ne ha utilizzato laprestazione, la costituzione di unrapporto di lavoro alle dipendenze diquest’ultimo. In tale ipotesi siapplica il disposto dell’articolo 27,comma 2. 10

3-ter. Fermo restando quando pre-visto dagli articoli 18 e 19, le dispo-sizioni di cui al comma 2 del presentearticolo non trovano applicazionequalora il committente sia una per-sona fisica che non esercita attivitàdi impresa o professionale. 11

Art. 30Distacco1. L'ipotesi del distacco si configura

quando un datore di lavoro, per sod-disfare un proprio interesse, pone tem-

poraneamente uno o più lavoratori adisposizione di altro soggetto perl'esecuzione di una determinata attiv-ità lavorativa.2. In caso di distacco il datore di

lavoro rimane responsabile del tratta-mento economico e normativo a favoredel lavoratore.3. Il distacco che comporti un muta-

mento di mansioni deve avvenire con ilconsenso del lavoratore interessato.Quando comporti un trasferimento auna unità produttiva sita a più di 50 kmda quella in cui il lavoratore è adibito, ildistacco può avvenire soltanto per com-provate ragioni tecniche, organizzative,produttive o sostitutive.4. Resta ferma la disciplina prevista

dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236.4-bis. Quando il distacco avvenga

in violazione di quanto disposto dalcomma 1, il lavoratore interessatopuò chiedere, mediante ricorsogiudiziale a norma dell’articolo 414del codice di procedura civile, notifi-cato anche soltanto al soggetto chene ha utilizzato la prestazione, lacostituzione di un rapporto di lavoroalle dipendenze di quest’ultimo. Intale ipotesi si applica il dispostodell’articolo 27, comma 2. 12

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OALLEGATI

contribuzione previdenziale, valgonoa liberare il soggetto che ne ha effet-tivamente utilizzato la prestazionedal debito corrispondente fino a con-correnza della somma effettivamentepagata. Tutti gli atti compiuti dalsomministratore per la costituzione ola gestione del rapporto, per il perio-do durante il quale la somminis-trazione ha avuto luogo, si intendonocome compiuti dal soggetto che ne haeffettivamente utilizzato laprestazione.3. Ai fini della valutazione delle

ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e4, che consentono la somministrazionedi lavoro il controllo giudiziale è limi-tato esclusivamente, in conformità aiprincipi generali dell'ordinamento,all'accertamento della esistenza delleragioni che la giustificano e non puòessere esteso fino al punto di sin-dacare nel merito valutazioni e sceltetecniche, organizzative o produttiveche spettano all'utilizzatore.

Art. 28Somministrazione fraudolenta1. Ferme restando le sanzioni di cui

all'articolo 18, quando la somminis-trazione di lavoro è posta in essere conla specifica finalità di eludere normeinderogabili di legge o di contrattocollettivo applicato al lavoratore, som-

ministratore e utilizzatore sono puniticon una ammenda di 20 euro per cias-cun lavoratore coinvolto e ciascungiorno di somministrazione.

CAPO II - APPALTO E DISTACCO

Art. 29Appalto1. Ai fini della applicazione delle

norme contenute nel presente titolo, ilcontratto di appalto, stipulato e regola-mentato ai sensi dell'articolo 1655 delcodice civile, si distingue dalla sommin-istrazione di lavoro per la organiz-zazione dei mezzi necessari da parte del-l'appaltatore, che può anche risultare, inrelazione alle esigenze dell'opera o delservizio dedotti in contratto, dall'eser-cizio del potere organizzativo e direttivonei confronti dei lavoratori utilizzatinell'appalto, nonché per la assunzione,da parte del medesimo appaltatore, delrischio d'impresa.2. In caso di appalto di opere o di

servizi il committente imprenditoreo datore di lavoro è obbligato insolido con l'appaltatore, nonché conciascuno degli eventuali ulteriorisubappaltatori entro il limite di dueanni dalla cessazione dell'appalto, acorrispondere ai lavoratori i tratta-menti retributivi e i contributi prev-idenziali dovuti. 9

9. Comma così sostituito prima dall'art. 6, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 e poi dalcomma 911 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

10 - 11. Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.12. Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

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OALLEGATI

somministrazione, sia a tempo indeter-minato che a tempo determinato.(omissis)9. La previsione della trasformazione

del rapporto di lavoro di cui all'articolo27, comma 1, non trova applicazionenei confronti delle pubbliche amminis-trazioni cui la disciplina della sommin-istrazione trova applicazione solo perquanto attiene alla somministrazionedi lavoro a tempo determinato. Lavigente disciplina in materia di con-tratti di formazione e lavoro, fatto sal-vo quanto previsto dall'articolo 59,comma 3, trova applicazione esclusiva-mente nei confronti della pubblicaamministrazione. Le sanzioni amminis-trative di cui all'articolo 19 si appli-cano anche nei confronti della pubbli-ca amministrazione.(omissis)

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OALLEGATI

TITOLO IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo sono abro-gati:(omissis)f) gli articoli da 1 a 11 della legge

24 giugno 1997, n. 196;(omissis)

Art. 86Norme transitorie e finali(omissis)3. In relazione agli effetti derivanti

dalla abrogazione delle disposizioni dicui agli articoli da 1 a 11 della legge24 giugno 1997, n. 196, le clausole deicontratti collettivi nazionali di lavorostipulate ai sensi dell'articolo 1, com-ma 2, lettera a), della medesima leggee vigenti alla data di entrata in vigoredel presente decreto, mantengono, invia transitoria e salve diverse intese, laloro efficacia fino alla data di scadenzadei contratti collettivi nazionali dilavoro, con esclusivo riferimento alladeterminazione per via contrattualedelle esigenze di carattere temporaneoche consentono la somministrazione dilavoro a termine. Le clausole dei con-tratti collettivi nazionali di lavorostipulate ai sensi dell'articolo 1, com-ma 3, della legge 24 giugno 1997, n.196, vigenti alla data di entrata in vig-

ore del presente decreto, mantengonola loro efficacia fino a diversa determi-nazione delle parti stipulanti o recessounilaterale.4. Le disposizioni di cui all'articolo

26-bis della legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo2751-bis del codice civile si intendonoriferiti alla disciplina della somminis-trazione prevista dal presente decreto.5. Ferma restando la disciplina di cui

all'articolo 17, comma 1, della legge28 gennaio 1994, n. 84, come sostitu-ito dall'articolo 3 della legge 30 giug-no 2000, n. 186, i riferimenti che lostesso articolo 17 fa alla legge 24giugno 1997, n. 196, si intendonoriferiti alla disciplina della somminis-trazione di cui al presente decreto.6. Per le società di somminis-

trazione, intermediazione, ricerca eselezione del personale, ricollocamen-to professionale già autorizzate ai sen-si della normativa previgente operauna disciplina transitoria e di raccordodefinita con apposito decreto del Min-istro del lavoro e delle politiche socialientro trenta giorni dalla entrata in vig-ore del presente decreto. In attesa del-la disciplina transitoria restano in vig-ore le norme di legge e regolamentovigenti alla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo.7. L'obbligo di comunicazione di cui

al comma 4 dell'articolo 4-bis deldecreto legislativo n. 181 del 2000 siintende riferito a tutte le imprese di

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OALLEGATI

• per la disoccupazione a requisiti ridotti bisogna aver lavorato nell'annoprecedente almeno 78 giornate ed è necessario essere assicurati da almeno dueanni con un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda ;c) Da questo accordo derivano ulteriori accordi che si stanno stipulando con le

regioni per aumentare le risorse ed estendere la platea dei lavoratori su cui inter-venire.Al momento è stato firmato l’accordo con la regione Puglia ed altri sono in dis-

cussioneVista l’articolazione e la complessità degli strumenti descritti, è utile che tutti i

lavoratori interessati si rivolgano alle strutture territoriali di NIdiL-Cgil perottenere informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità di presentazionedella domanda. Per contattare le sedi di NIdiL visita www.nidil.cgil.it.

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OALLEGATI

La gravissima crisi economica non ha risparmiato i lavoratori in somminis-trazione: è in aumento il numero di lavoratori a cui non viene rinnovato il contrat-to o che sono costretti a sospendere la propria attività lavorativa a causa dellacrisi.Sono stati attivati per questo strumenti di sostegno, che si aggiungono alla

misura contrattualmente prevista di 700 euro, per molti mesi unico sostegno alreddito dei lavoratori.In particolare:a) È stato reso possibile dal governo (legge n. 2/09), con il concorso finanziario

delle regioni, l’accesso alla cassa integrazione in deroga ed alla mobilità.Per la cassa integrazione occorrono 90 giorni di lavoro in somministrazione. La

cassa integrazione è attivabile sui posti di lavoro che hanno richiesto l’interventodegli ammortizzatori sulla base di accordo fra agenzia per il lavoro e NIdiL, ALAI eCPO.Per la mobilità occorrono 6 mesi di lavoro in somministrazione ed 1 anno di

anzianità di servizio.b) NIdiL, ALAI, CPO e ASSOLAVORO hanno firmato un accordo con il Ministero

del Lavoro impegnando risorse della bilateralità. L’accordo prevede un sostegno alreddito di 1300 euro e misure di politica attiva (formazione ecc.) per i lavoratoriche hanno effettuato almeno 78 giorni di lavoro in somministrazione dal01/01/2008, disoccupati da 45 giorni e privi dei requisiti per l’accesso alla disoc-cupazione. A tal proposito va ricordato che:• per l’accesso alla disoccupazione ordinaria bisogna essere assicurati all'Inps

da almeno due anni con almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedentela data di cessazione del rapporto di lavoro.

Crisi economica:ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito

per i lavoratori in somministrazione

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