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Albo Gestori Rifiuti

ModuloBase Corso resp 03 lezione - albo gestori rifiuti

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Albo Gestori Rifiuti

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Che cos’è L’art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo n.

22/97 stabilisce che devono iscriversi all’Albo le imprese che svolgono le seguenti attività (suddivise per categorie dall’art. 8 del D.M. 406/98)

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Categorie dell’AlboCAT. 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati CAT. 2 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA) CAT. 3 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA) CAT. 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi CAT. 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

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Categorie dell’AlboCAT. 6 Gestione di impianti fissi di titolarità di

terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 22/97

CAT. 6A gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato

CAT. 6B gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

CAT. 6C gestione di impianti di trattamento chimico/fisico e/o biologico di rifiuti

CAT. 6D gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati

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Categorie dell’AlboCAT. 6E gestione di impianti di discarica

per inerti CAT. 6F gestione di impianti di discarica

per rifiuti speciali CAT. 6G gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi

CAT. 6H gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

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Categorie dell’Albo CAT. 7 gestione di impianti mobili per

l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n.22/97

CAT. 8 intermediazione e commercio di rifiuti

CAT. 9 Bonifica di siti CAT. 10 Bonifica di siti e beni

contenenti amianto

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Classi di iscrizione

Tutte le categorie suindicate vengono suddivise in classi secondo il seguente schema: La categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:•superiore o uguale a 500.000 abitanti•inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti•inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti•inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti•inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti•inferiore a 5.000 abitanti

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Classi di iscrizioni

Le categorie da 2 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:

• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 T.

• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a 200.000 T.

• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.

• quantità annua complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T.

• quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T.

• quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

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Classi di iscrizione

Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:

• oltre a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi); • fino a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi); • fino a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi); • fino a euro 413.165,52 (lire ottocento milioni); • fino a euro 51.645,69 (lire cento milioni).

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Gestione centri di raccolta

Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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Requisiti dell’azienda

L'impresa di cui viene richiesta l'iscrizione deve: essere iscritta al Registro delle Imprese, ad

eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o nel registro professionale dello Stato di residenza

non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera

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Requisiti dell’azienda

essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali, stabiliti dal Comitato nazionale, e dei requisiti soggettivi 4, 5, 6 e 7.

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Requisiti soggettivi

Le imprese che sono iscritte all'Albo: nella persona del titolare, nel caso di impresa

individuale; nelle persone dei soci amministratori delle

società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice e degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;

nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedono trattamento di reciprocità.

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Requisiti soggettivi

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti: siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della

UE o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani

siano domiciliati, residenti ovvero abbiano sede o una stabile organizzazione in Italia

non si trovino in stato di fallimento non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di

interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

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Requisiti soggettivi non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvo

gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela

dell'ambiente - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per

un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo

non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni

non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni all'Albo.

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Requisiti di capacità finanziaria

La capacità finanziaria é dimostrata mediante idoneo affidamento bancario (in formato word 21 Kb) o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci e le certificazioni sull'attività svolta (art.11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406) .

Il Comitato Nazionale fissa per ogni categoria e classe gli importi relativi alla capacità finanziaria.

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Requisiti di capacità finanziaria Per le CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 sono state date le

seguenti indicazioni: le imprese di trasporto dei rifiuti il cui requisito

richiesto di capacità finanziaria per l'iscrizione è pari a 50.000,00 Euro per il primo veicolo e a 2.500,00 Euro per ogni veicolo aggiuntivo

le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il cui requisito di capacità finanziaria è pari a 25.000,00 Euro per il primo veicolo e a 2.500,00 Euro per ogni altro veicolo aggiuntivo

le imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori, e che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi (L.298/1974 e successive modificazioni), presentano l'attestazione di iscrizione a tale Albo.

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Requisiti di capacità finanziaria Per la CATEGORIA 6, la capacità finanziaria da

comprovare deve essere corrispondente al presunto costo di gestione dichiarato.

Per la CATEGORIA 10, la capacità finanziaria puo' essere comprovata mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci o mediante Autocertificazione attestante la cifra di affari globale distinta per lavori dell'impresa per gli ultimi 5 esercizi.

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Elenco attrezzature minime cat.9

La deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 12 dicembre 2001 prevede un elenco di attrezzature idonee per svolgere l’attività di cui alla categoria 9. Tale elenco è esemplificativo e non esaustivo.

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Elenco attrezzature minime cat.9

Se l’impresa dimostra la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese in detto elenco deve presentare una relazione a firma congiunta del legale rappresentante e del responsabile tecnico dalla quale risulti l’effettivo utilizzo di tali attrezzature in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire (deliberazione Comitato nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali 11.5.2005, art.1, comma 2).

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Elenco attrezzature minime cat. 9

Le attrezzature minime devono essere in piena disponibilità all’impresa e, ai sensi della deliberazione Comitato nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali 11.5.2005, art.1, comma 1, vengono considerate tali quelle:

- di proprietà;- tenute in usufrutto;- acquistate con patto di riservato dominio;- prese in leasing.

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Elenco attrezzature minime cat. 9

Il valore delle attrezzature a disposizione dell’impresa deve comunque essere almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione dall’apposita tabella (deliberazione Comitato nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali 12.12.2001).

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Elenco attrezzature minime cat. 9

La tipologia e il valore di acquisto delle attrezzature minime, oltre alla disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse devono essere attestati tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa congiuntamente da legale rappresentante e responsabile tecnico ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n.445, utilizzando il modello di cui al foglio notizie relativo alla categoria 9.

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Elenco attrezzature minime cat. 9

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Note all'elenco attrezzature

1. Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee.

2. Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle attrezzature.

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Note all'elenco attrezzature

3. Con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica, con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità.

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Categoria 10

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 2004 e delle due Delibere del Comitato Nazionale dell'Albo gestori rifiuti n. 01 e 02 CN/Albo del 30 marzo 2004 è divenuto operativo, per le imprese che svolgono attività di bonifica di beni contenenti amianto, l'obbligo dell'iscrizione alla categoria 10 dell'Albo gestori rifiuti, previsto a suo tempo dal Decreto del Ministero dell'ambiente 406/1998.

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Categoria 10

Le categorieDevono iscriversi le imprese che effettuano

attività di bonifica di beni contenenti amianto su (art. 1, Delibera n. 1/2004):

- 10 a) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie (es. eternit e simili);

- 10 b) materiali di attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali contenenti amianto.

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Categoria 10

I soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione per la categoria 10 b) possono eseguire anche le bonifiche previste dalla categoria 10 a), ma non viceversa.

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Requisiti minimi

Occorre avere i seguenti requisiti minimi:- attrezzatura tecnica- responsabile tecnico- capacità finanziaria- fideiussioneTutti i requisiti sono proporzionali alla

classe per cui si chiede l'iscrizione.

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Attrezzatura minima

Categoria 10 a)Le attrezzature minime richieste sono:- aspiratori con filtri assoluti- dispositivi di protezione individuale

delle vie respiratorie (maschere)- airless (pompe per spruzzare

incapsulanti).

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Attrezzatura minima

Il valore minimo varia in funzione della classe di iscrizione a cui l'impresa intende iscriversi:

classe e): Euro 2.600,00classe d): Euro 2.600,00classe c): Euro 7.700,00classe b): Euro 38.700,00classe a): Euro 51.600,00

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Attrezzatura minima

Categoria 10 b)Le attrezzature minime richieste sono:- impianti di estrazione ed estrattori

d'aria dotati di filtri assoluti- unità decontaminazione anche

modulari/prefabbricate- unità filtrazione acqua- aspiratori con filtri assoluti- dispositivi di protezione individuale

delle vie respiratorie (maschere)

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Attrezzatura minima

- airless (pompe per spruzzare incapsulanti)

- campionatori d'aria personali ed ambientali

- misuratori di depressione- generatori di fumo- unità di riscaldamento acque

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Atrrezzatura minima

Il valore minimo varia in funzione della classe di iscrizione a cui l'impresa intende iscriversi:

- classe e): Euro 12.900,00- classe d): Euro 12.900,00- classe c): Euro 31.000,00- classe b): Euro 154.900,00- classe a): Euro 180.800,00

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Come si calcola il valore

Il valore si calcola secondo il valore dell'ultimo acquisto risultante dalla contabililtà di impresa ecc. (Allegato B, Delibera 01/2004).

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Disponibilità dell'attrezzatura

Titolo disponibilitàLe attrezzature debbono essere nella

piena disponibilità dell'impresa mediante:

- proprietà- usufrutto- acquisto con riservato dominio- leasing

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Attrezzature minime

Dichiarazioni:Il titolare dell'impresa ed il responsabile tecnico congiuntamente dovranno attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B Delibera 01/2004):

a) dati identificativi delle attrezzature in dotazioneb) titolo giuridico di disponibilità delle singole

attrezzaturec) valore d'acquistod) stato di conservazione

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Iscrizione cat. 10

La dichiarazione deve essere stata fatta nei sei mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione.

- All'atto della domanda di iscrizione va presentata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante relativamente alla conformità dell'impresa alle norme del D.Lgs. n. 277/1991 e del D.Lgs. n. 626/94 (ora D.Lgs 81/08).

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Capacità finanziaria cat. 10

Le imprese che si iscrivono alla categoria 10 a) devono possedere le seguenti capacità finanziarie:

- classe e): Euro 23.200,00- classe d): Euro 43.900,00- classe c): Euro 152.400,00- classe b): Euro 803.100,00- classe a): Euro 1.084.600,00

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Capacità finanziaria

Le capacità finanziarie delle imprese che si iscrivono alla categoria 10 b) sono le seguenti:

- classe e): Euro 33.600,00- classe d): Euro 54.200,00- classe c): Euro 175.600,00- classe b): Euro 919.300,00- classe a): Euro 1.213.700,00

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Garanzia finanziaria

L'iscrizione è subordinata altresì alla presentazione di una garanzia finanziaria (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa), con validità quinquennale, a favore dello Stato e stipulata secondo lo schema dell'Allegato A del Decreto Ministeriale.

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Garanzia finanziaria- classe a): Euro 480.000 per lavori di bonifica

cantierabili oltre Euro 7.746.853,49- classe b): Euro 240.000 per lavori di bonifica

cantierabili sino Euro 7.746.853,49- classe c): Euro 120.000 per lavori di bonifica

cantierabili sino Euro 1.549.370,70- classe d): Euro 60.000 per lavori di bonifica

cantierabili sino Euro 413.165,52- classe e): Euro 30.500 per lavori di bonifica

cantierabili sino Euro 50.000 e Euro 15.000 per lavori cantierabili sino a Euro 25.000.

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Garanzia finanziaria

È previsto uno sconto del 70% sugli importi per le imprese registrate EMAS.

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Requisiti minimi del trasporto

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

CATEG. 1 F CATEG. 1 E CATEG. 1 D

Popolazione Servita < a 5.000 abitanti < a 20.000 e > o = a 5.000 ab. < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.

Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)**

4 10 30

* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.** La portata utile complessiva minima è determinata, per ogni classe di iscrizione, secondo la formula di calcolo riportata nel suballegato "A".

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Requisiti minimi

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva minima prevista per la classe di iscrizione, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

K x (a + 2b + 3c)K x (a + 2b + 3c) Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

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Requisiti minimi

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE DALLA 2 ALLA 5

TAB. 1E: DOTAZIONI

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C

Quantità annua trasportata< a 3.000 t/a

> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a

> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a

> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a

Massa massima complessiva dei veicoli

(in tonnellate)*0,8 3 12 70

Personale addetto 1 1 1 3

TAB. 2E: DOTAZIONI

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C

Quantità annua trasportata< a 3.000 t/a

> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a

> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a

> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a

Massa massima complessiva dei veicoli

(in tonnellate)* 3 6 24 120

Personale addetto 1 1 2 5

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Requisiti minimiTAB. 3E:

DOTAZIONI

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C

Quantità annua trasportata< a 3.000 t/a

> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a

> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a

> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a

Massa massima complessiva dei veicoli

(in tonnellate)* 3,5 9 32 170

Personale addetto 2 2 3 8

TAB. 4E: DOTAZIONI

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C

Quantità annua trasportata< a 3.000 t/a

> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a

> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a

> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a

Massa massima complessiva dei veicoli

(in tonnellate)* 6 12 42 220

Personale addetto 2 2 4 10

* Dal computo dei veicoli sono esclusi i trattori isolati non atti al carico.NOTE:1 La massa massima complessiva è determinata dalla somma delle masse massime dei singoli veicoli (codice "F 2" di cui alle carte di circolazione attualmente rilasciate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri).2 Nel caso di iscrizione in pù categorie tutte con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciacuna categoria e relativa classe.

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Requisiti minimiVALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10

CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A

fino a euro 51.645,69 fino a euro 413.165,52 fino a euro 1.549.370,70 fino a euro 7.746.853,49 oltre euro 7.746.853,49

CAT. 10A € 2.600,00 € 2.600,00 € 7.700,00 € 38.700,00 € 51.600,00

CAT. 10B € 12.900,00 € 12.900,00 € 31.000,00 € 154.900,00 € 180.800,00

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A1. Aspiratori con filtri assoluti;2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;3. Unità filtrazione acqua;4. Aspiratori con filtri assoluti;5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);7. Campionatori d'aria personali e ambientali;8. Misuratori di depressione;9. Generatori di fumo;10. Unità di riscaldamento acque.

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Responsabile tecnico

Deve essere nominato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti minimi determinati in base:

1. al titolo di studio posseduto, 2. e/o all’ esperienza professionale maturata,3. e/o alla partecipazione ad appositi corsi di formazione.

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Responsabile tecnico 1.IL TITOLO DI STUDIO

I titoli di studio che rilevano per ricoprire l’incarico di responsabile tecnico sono:

- i diplomi di scuola media superiore;- le lauree generiche o specifiche a seconda delle categorie di iscrizione.

2. L’ESPERIENZAL’art. 4, comma 1, lettera a) della delibera del Comitato Nazionale 16/7/1999 prevede che, ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve essere maturata:

a) come titolare di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;b) come responsabile tecnico o direttore tecnico di attività per la quale si chiede l’iscrizione;c) come dirigente tecnico con responsabilità inerenti i settori di attività per i quali si chiede l’iscrizione.

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Responsabile tecnico

3. CORSI DI FORMAZIONEI corsi di formazione validi ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi sono solo quelli riconosciuti dalla Regione e specifici per le categorie richieste.

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Responsabile tecnico

il Comitato Nazionale ha individuato le seguenti funzioni e responsabilità del Responsabile Tecnico: “il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”

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Capacità finanziaria

Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di Euro 50.000 per il primo veicolo e di Euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo. Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di Euro 25.000 per il primo veicolo e di Euro 2.500 per ogni altro veicolo aggiuntivo.

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Capacità finanziaria

Tale capacità finanziaria è dimostrata con documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume d’affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta, ovvero mediante l’attestazione di affidamento bancario.

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Requisiti minimi

Per le categorie relative all’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (catt. 1-2-3-4-5) sono stabiliti dei requisiti minimi in termini di dotazione di mezzi e di personale

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PROCEDURA ORDINARIA, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 22/97

Con tale procedura si può ottenere l’iscrizione alle seguenti categorie dell’Albo: 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10L’iscrizione con procedura ordinaria è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria prestata a favore dello Stato, per ciascuna delle attività suindicate.Tale iscrizione ha durata quinquennale, e decorre dalla data di delibera di accettazione della garanzia finanziaria da parte della Sezione Regionale.Il rinnovo deve essere presentato con le stesse formalità della domanda d’iscrizione, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’iscrizione medesima.

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PROCEDURA SEMPLIFICATA, ai sensi dell’art. 30, comma 16, del D. Lgs. n. 22/97.

Tale procedura è prevista per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Con questo tipo di domanda le imprese non sono tenute alla presentazione delle garanzie finanziarie, e sono iscritte all’Albo con comunicazione di inizio attività.Alla comunicazione di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7/8/90, n. 241, e detta iscrizione ha durata biennale.

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Rinnovo ordinaria

Le imprese devono presentare la domanda di rinnovo ogni 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.

La documentazione per la domanda di rinnovo, da presentare 6 mesi prima della scadenza dell'iscrizione, è uguale a quella presentata per l' Iscrizione Ordinaria, ad eccezione della perizia tecnica dei mezzi. Infatti, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione (in formato word - 32 Kb) che deve essere allegata alla copia della perizia già depositata.

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Rinnovo ordinaria

Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, la Sezione regionale delibera se accettare o meno la richiesta.

Se la domanda è accolta, il richiedente riceve una notifica di accoglimento dell'istanza in cui viene indicato il termine di 45 giorni per presentare le garanzie finanziarie (polizze di assicurazione o fidejussione bancaria).

Entro 22 giorni dal deposito delle garanzie finanziarie, la Sezione regionale iscrive l'interessato in via definita e gli invia la relativa autorizzazione di iscrizione all'Albo.

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Rinnovo semplificata Le imprese devono presentare la

domanda di rinnovo ogni 2 anni. La documentazione per la domanda di

rinnovo, da presentare entro 2 anni dalla data di presentazione della precedente comunicazione, è uguale a quella presentata per l' Iscrizione Semplificata, ad eccezione della perizia tecnica dei mezzi. Infatti, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione (in formato word - 32 Kb) che deve essere allagata alla copia della perizia già depositata.

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Rinnovo semplificata Entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio

attività, la Sezione regionale e provinciale iscrivono gli Enti in un apposito elenco e ne danno comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia competente e agli interessati

Successivamente la Sezione regionale verifica i requisiti per lo svolgimento delle attività. Se la Sezioni regionale accerta la mancanza dei requisiti previsti, chiedono all'impresa di regolarizzarsi entro 30 giorni. In caso contrario, la Sezioni regionale emette un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

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http://www.albogestoririfiuti.it/

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http://www.albogestoririfiuti.it/

Elenchi degli iscritti

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http://www.albogestoririfiuti.it/

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Trasporto conto proprio

Sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 29/01/2008, n. 24, e' stato pubblicato il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni integrative e correttiveal D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale.

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Trasporto conto proprio

Ai sensi del nuovo comma 8 dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, cosi come modificato dal D.lgs. 4/2008, i produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasporto i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi nel limite di 30 kg/l al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un’attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata, devono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla competente Sezione regionale dell’Albo.

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Ripetiamolo!

• “...a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.”

• (Non più“ordinaria e regolare”)

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Trasporto conto proprio

La nuova procedura di iscrizione prevede, a differenza della normativa previgente, che l’impresa possa iniziare l’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti solo al momento dell’emissione del provvedimento di iscrizione.

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Trasporto conto proprio

L’interessato deve dichiarare: - sede dell’impresa, attività o le attività dai

quali sono prodotti i rifiuti; - caratteristiche e natura dei rifiuti

autoprodotti attraverso l’indicazione dei corrispondenti codici CER (elenco rifiuti pericolosi – elenco rifiuti non pericolosi)

- estremi identificativi e idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti

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Trasporto conto proprio

Tale iscrizione non richiede: la nomina di un Responsabile Tecnico; la prestazione delle garanzie finanziarie; la dimostrazione della capacità finanziaria; la redazione di una Perizia giurata per

dimostrare l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal legale rappresentante o dal titolare.

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Spese di iscrizione

Diritto annuale di iscrizione: L'attestazione originale dell'avvenuto versamento del diritto annuale di iscrizione di € 50,00

Tassa di concessione governativa: L’importo di € 168,00 deve essere versato nel c.c.p. 8003 intestato ad Agenzia delle entrate

Marca da bollo del valore corrente

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Conto proprio - Rinnovo dell'iscrizione

L’iscrizione ex art. 212 c. 8 non è soggetta a rinnovo quinquennale: l’efficacia dell’iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di € 50,00 di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

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Esempio di conto proprio

• Un caso di produzione di propri rifiuti pericolosi e non con successiva raccolta e trasporto degli stessi può essere quello delle manutenzioni presso gli impianti, o di sostituzione di piccoli apparecchi, di piccoli artigiani, o di giardinieri …

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Esempi di conto proprio

• Questi soggetti per effetto della loro attività di manutenzione producono il rifiuto (produttori iniziali) e nella maggior parte dei casi offrono anche un servizio di raccolta e trasporto dello stesso

• Tale ultima attività costituisce “parte integrante ed accessoria del servizio di manutenzione”?

• SI: devono iscriversi ai sensi dell’art. 212 c. 8

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Conto proprio: ATTENZIONE

• Per i trasporti conto proprio rimane utilizzo del FORMULARIO per il trasporto dei rifiuti, poiché non si tratta di uno dei casi di esclusione di cui all’art. 193, comma 4 (Rifiuti non pericolosi, svolgimento di attività occasionale e saltuaria e che non eccedano i 30 kg/L giorno)

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Provvedimenti dell'Albo

In caso di inosservanza delle prescrizioni l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:

• a)Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

• b)Diffida e contestuale sospensione per un tempo determinato (non più12 mesi), se si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;

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Provvedimenti dell'Albo

• c)Revoca, in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con diffida e di reiterate violazioni che determino pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

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Gestione non autorizzata di rifiuti: art. 256 comma 1

• Chiunque effettua un'attivitàdi raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione,iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 é punito:

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Gestione non autorizzata di rifiuti: art. 256 comma 1

• a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da

€2.600 a €26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

• b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da €2.600 a €26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

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Disciplina dei centri di raccolta

La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del d.lgs.152/2006 e s.m.i., è contenuta nel D.M. 8/4/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009 pubblicato in G.U. n.165 del 18/07/2009

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Elementi essenziali

Elementi essenziali dei centri di raccolta sono:

“La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia”

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Elementi essenziali

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406 (art. 2 comma 4) per lo svolgimento dell’attività di gestione dei Centri di Raccolta

Le aree devono essere “presidiate ed allestite”.

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Elementi essenzialiSono costituiti da aree dove si svolge

unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee.

I rifiuti devono essere “conferiti in maniera differenziata” rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

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Dotazioni minime addetti

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Formazione addettiLa formazione e l’addestramento del

personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico.

Il requisito della avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d’iscrizione e della domanda di integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta e deve essere aggiornato nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di revisione dell’iscrizione.

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Formazione addettii corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico

o da docenti in possesso della qualificazione di cui all’articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.

- i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.

- ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti.

- nell’arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento.

- ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo.

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Capacità finanziaria

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GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 04/05/2010 n. 102, e' stato pubblicato il D.M. 08/03/2010, n. 65 contenente il “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.

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Ai sensi del predetto decreto i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), i trasportatori di RAEE in nome dei distributori e gli installatori/gestori di centri di assistenza di AEE, devono iscriversi in una apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: è previsto l'obbligo, per i distributori di AEE, di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata

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Iscrizione RAEE

La nuova procedura di iscrizione prevede, in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.M. n. 65 del 08/03/2010, che l'impresa abbia assolto all'obbligo d'iscrizione con la semplice presentazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo della comunicazione prevista dal decreto.

Il Comitato Nazionale del Ministero dell'Ambiente con deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010, ha approvato la nuova modulistica ai sensi del D.M. del 08/03/2010 n.65

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Iscrizione RAEE

L'iscrizione ha durata quinquennale e non presuppone:

la nomina di un Responsabile Tecnico;la prestazione delle garanzie finanziarie;la dimostrazione della capacità finanziaria;la redazione di una Perizia giurata per

dimostrare l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Tale idoneità viene dichiarata direttamente dal legale rappresentante o dal titolare.