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università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ddl 3687 Camera (ex 1905 licenziato dal Senato) www.camera.it

DECRETO GELMINI

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Page 1: DECRETO GELMINI

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza

del sistema universitario

ddl 3687 Camera(ex 1905 licenziato dal Senato)

www.camera.it

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• diritto allo studio fortemente compromesso da sottofinanziamento e blocco del turnover, con conseguente abbassamento del livello di didattica e ricerca

•la scomparsa della ricerca dalle funzioni fondanti delle università e la deriva aziendalistica e dirigistica delle università

• la marginalizzazione dei ricercatori attuali e la precarizzazione dei ricercatori futuri

Quali sono i principali motivi della protesta?

Legge 133/08: http://www.normattiva.it/uri‐res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133

Legge 1/09: http://www.normattiva.it/uri‐res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;1

DDL 1905/09 (cosiddetto Decreto Gelmini)

“Manovra Tremonti” – maggio 2010

Nei prossimi due anni il finanziamento delle Università e della Ricerca subirà ulteriori pesanti tagli, portando il sistema, già pesantemente sottofinanziato, al di sotto della soglia di sostenibilità.

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La spesa per didattica e ricerca

(=PIL)

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La legge 133/2008: il taglio all’FFO

• a cosa serve il Fondo di Finanziamento Ordinario? didattica, servizi agli studenti, stipendi di personale docente, ricercatore e non docente, ordinaria manutenzione delle strutture universitarie (riscaldamento, pulizia, sorveglianza, etc.), ricerca scientifica (ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale...)

• l'entità dei tagli all'FFO:

– 63.5 milioni di euro per l’anno 2009

– 190 milioni di euro per l’anno 2010

– 316 milioni di euro per l’anno 2011

– 417 milioni di euro per l’anno 2012

– 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013

(In Francia i FFO + 20%, in Germania +6,5%)

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Punti critici – Fondo aggiuntivo (art.6)Il Decreto “Gelmini” inserisce la possibilità di ottenere fondi aggiuntivi per il reclutamento di professori associati per un totale di 1500 associati/anno dal 2011 al 2017.

Fondi che servono a pagare nuovi stipendi e non a migliorare e/o garantire I servizi

La dotazione finanziaria del fondo è pari a :-90 milioni di euro per l'anno 2011, -263 milioni di euro per l'anno 2012, -400 milioni di euro per l'anno 2013, -253 milioni per l'anno 2014, -333 milioni per l'anno 2015, -413 milioni per l'anno 2016 e di -480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.

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Tagli + DDL = meno diritto allo studio

Un esempio eloquente:

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Punti critici – Governance (art. 2)Senato Accademico

oggi:Indirizza le scelte strategiche dell’AteneoComposto da:Rettore; (Rettore Vicario); Direttore Amministrativo; Presidi; un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari, eletti dai rispettivi colleghi; da un Direttore di Dipartimento della sede di Varese e da uno della sede di Como, ciascuno eletto dall’insieme dei Direttori di Dipartimento della rispettiva sede; da 4 rappresentanti del personale tecnico amministrativo (2 per sede); da 4 rappresentanti degli studenti (2 per sede).

domani:formula proposte e pareri in materia di didattica e ricerca

Massimo 35 elementi di cui Rettore, rappresentanti degli Studenti, almeno 2/3 docenti di ruolo (di cui almeno 1/3 direttori di dipartimento) eletti in modo da rappresentare le diverse aree.E il rimanente terzo?

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Punti critici – Governance (art. 2)Consiglio di Amministrazione

oggi:individua le modalità economiche per seguire l’indirizzo strategico dettato dal SAComposto da:Rettore; (Rettore Vicario); Direttore Amministrativo; Vice Direttore Amministrativo; sei docenti eletti dai rispettivi colleghi (uno per fascia e per sede); due rappresentanti del personale tecnico amministrativo (1 per sede); due rappresentanti degli studenti (1 per sede), sei rappresentanti degli Enti locali.

domani:Assume, oltre a quelle finanziarie, le funzioni attuali del SA, occupandosi dell’indirizzo strategico, dell’attivazione/soppressione dei CdL

Massimo 11 elementi: -Rettore -rappresentanti degli Studenti-Gli altri sono designati o nominati secondo modalità previste dallo statuto -Non meno di 3 elementi devono essere esterni (eventualmente personale non in ruolo nell’Università da almeno 3 anni)

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Punti critici – Governance (art. 2)Rettore

oggi:Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell’Ateneo. Durata della carica: quattro anni accademici e con rielezione consecutiva due sole volte.

domani:Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso le università italiane.Durata della carica: sei anni accademici non rinnovabile

Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste al momento dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. l mandato dei rettori i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma

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Punti critici – Governance (art. 2)Facoltà

Spariscono le Facoltà.I dipartimenti (costituiti da minimo 35 unità di docenza) divengono sede di organizzazione della Ricerca e della Didattica.Qualora più dipartimenti si occupassero di un medesimo Corso di Laurea, è possibile prevedere l’istituzione di strutture di raccordo che abbiano funzione di coordinamento dell’attività didattica. (numero variabile non superiore a dodici) Facoltà?

Si istituisce un organo deliberante di tali strutture composto da -direttori di dipartimento-rappresentanti degli studenti-max 10% di docenti dei dipartimenti e/o coordinatori di CdL o dottorato, responsabili attività assistenziali

C’è un emendamento proposto dalla Conferenza nazionale dei presidi dei CdL in Medicina, nel quale si “re-istituiscono” le facoltà, probabilmente non ancora inserito nella versione a disposizione.

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In sintesi:-prerequisito dottorato (4 anni) o specializzazione (5/6 anni)

[quindi, valutando una laurea in medicina in corso a 26 anni ,siamo intorno ai 30/32 anni]

-3 anni, rinnovabile per altri 2 anni una sola volta (3+2) -a tempo pieno o definito-3 anni non rinnovabile per chi ha già avuto il contratto di cui sopra (+3) -obbligatoriamente a tempo pieno

per un totale di 3+3+2= 8 anni[quindi, valutando una laurea in medicina in corso a 26 anni ,

siamo intorno ai 38/40 anni]

è possibile tra un titolo e l’altro ottenere assegni di ricerca fino ad un totale di 12 anni [52??]

Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenticon impegno annuo pari a 350 ore (ricerca esclusa) se TPieno ed a 250 ore se Tdefinito(identico all’impegno richiesto ad associati e ordinari)

Durante il terzo anno del II contratto (quindi l’ottavo anno in totale) l’università valuta il ricercatore che abbia –nel frattempo- conseguito l’abilitazione nazionale ed eventualmente lo inquadra nel ruolo di Associato al termine del contratto.

Punti critici – Ricercatori TD (art. 20)

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Il DDL penalizza gli attuali ricercatori• non li considera: mette in esaurimento il ruolo, non riconosce il lavoro effettivamente svolto da tempo (volontariamente) nella didattica, li esclude dalle commissioni per i concorsi universitari, li esclude dalla rappresentanza negli organi collegiali

• li penalizza economicamente: scatti stipendiali da biennali a triennali, eliminazione della ricostruzione di carriera, pensionamento anticipato rispetto ai professori, retribuzione inferiore ai Ricercatori a Tempo Determinato (TD)

• crea loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera: i tagli al finanziamento dell’Università che inevitabilmente riducono i nuovi posti da Professore Associato e l’introduzione del Ricercatore TD (che dopo 3+(+2)+3 anni se non chiamato è disoccupato) inducono una competizione iniqua e sgradita tra Ricercatori.

Punti critici – Ricercatori in ruolo

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1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

3. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli»

Punti critici – Ricercatori in ruolo (art. 6)

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5. Le modalità per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 6.

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Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

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Come si diventa(va) ricercatore?

• RICERCATORE: concorso per titoli ed esame (non prevista una prova di didattica) (commissione costituita da un ric, un pa e un po)

• Prof.Associato: concorso per titoli + prova di abilitazione alla didattica (commissione costituita da due professori associati e tre ordinari)

• Prof.Ordinario: concorso per titoli (commissione costituita da cinque professori odinari)

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Ma quanto guadagnano gli universitari? e i ricercatori?

• Ru non confermato 1596,86 (pa nc 2126,85/ ps 2673,15)• Ru da 1 anno 1807,31 (pa 2216,10 / po 2809,62)• Ru da 3 anni 1897,52 (pa 2342,95 / po 3001,62)• Ru da 7 anni 2050,32 (pa 2557,88 / po 3312,54)• Ru da 13 anni 2293,31 (pa 2920,53/ po 3803,63)

* Ru= ricercatore** Pa = prof.associato*** Po= prof.ordinario