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Il Bilancio d’esercizio

Bilancio d'esercizio

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Page 1: Bilancio d'esercizio

Il Bilancio d’esercizio

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Indice

• Il Bilancio d’esercizio

• Il Bilancio d’esercizio della s.p.a.

• I postulati del bilancio

• I criteri di valutazione

• Lo Stato patrimoniale

• Il Conto economico

• La Nota integrativa

• Gli allegati al bilancio

• Formazione, approvazione e pubblicaz

ione

• Il Bilancio in forma abbreviata

• I principi contabili nazionali e internazi

onali

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Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il

risultato economico

FINALITA’

- Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio

- Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi)

OBBLIGATORIETA’

- La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile

- La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte

STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.)

CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.)

NOTA INTEGRATIVA(art. 2427 C.c.)

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

situazione patrimoniale e finanziaria

componenti positivi e negativi del reddito

informazioni aggiuntive, esplicative e complementari

(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)

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REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1

SCRITTURE D’ESERCIZIO

Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio

INVENTARIO al 31/12 obbligatorio (art. 2217 C.c.)

Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 2426 C.c e dei principi contabili)

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

•scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento

•traducono in contabilità le operazioni dell’inventario

SITUAZIONE CONTABILE pre-assestamento

•scopo conoscitivo e di controllo•i fatti di gestione compaiono con riferimento all’aspetto finanziario che misura l’aspetto economico

E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE

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SITUAZIONE CONTABILE FINALE

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

espone il patrimonio di funzionamento

SITUAZIONE ECONOMICA

espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2

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Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders)

UTILIZZATORI

INTERNI• Imprenditore o soci di maggioranza• Amministratori• Alta direzione• Personale dipendente

INTERNI• Imprenditore o soci di maggioranza• Amministratori• Alta direzione• Personale dipendente

ESTERNI• Soci di minoranza• Finanziatori (banche, obbligazionisti,

enti previdenziali, …)• Fornitori• Clienti• Amministrazione Fiscale• Comunità Locale• Comunità Nazionale• Comunità Internazionale

ESTERNI• Soci di minoranza• Finanziatori (banche, obbligazionisti,

enti previdenziali, …)• Fornitori• Clienti• Amministrazione Fiscale• Comunità Locale• Comunità Nazionale• Comunità Internazionale

DESTINATARI DEL BILANCIO

Sono interessati al valore del dividendo,

alla puntualità nelle scadenze contrattuali,

alla continuità dell’attività aziendale,

al valore del reddito realizzato

Sono interessati alla redditività degli investimentie alla stabilità dell’attività

aziendale

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SOCIETA’ DI CAPITALI

AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE

STATO PATRIMONIALE = Situazione patrimoniale

CONTO ECONOMICO = Situazione economica

Forma LIBERA

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA

Forma OBBLIGATORIA (art. 2423, 2423

bis, 2423 ter C.c.)

Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali:

• per la loro maggiore chiarezza

• perché la legge istitutiva dell’IRAP richiede che la base imponibile venga determinata sulla base della classificazione prevista dall’art. 2425 C.c.

Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi

Documento PUBBLICO

Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci

Documento INTERNO

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1

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SOCIETA’ DI CAPITALI

AZIENDE INDIVIDUALI E

SOCIETA’ DI PERSONE

applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti

dall’art. 2426 C.c.

applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti

dall’art. 2426 C.c.

allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI

allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2

Tutte le aziende devono:

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.

REDAZIONE• postulati del bilancio• composizione del

fascicolo di bilancio• criteri di valutazione

BILANCIO D’ESERCIZIO

REVISIONEProcedure di auditing

• Stato patrimoniale

• Conto economico

• Nota integrativa

Allegati del bilancio

Società non quotate

• Collegio sindacale

Società quotate• Collegio

sindacale• Società di

revisione

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Assolve a due importanti funzioni:

Funzione conoscitiva

Funzione di controllo

Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche

Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche

E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori

E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori

• garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati

le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono:

• essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa

• essere neutrale riguardo alle informazioni fornite

il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali

• fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali

IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.

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I POSTULATI DI BILANCIO

I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio

d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda

POSTULATI DI BILANCIO

clausole generali

principi di redazione

Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche.

I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.

I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.

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Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

società e il risultato economico (art. 2423 C.c.)

LE CLAUSOLE GENERALI

con tale norma il legislatore ha voluto indicare due

POSTULATI FONDAMENTAL

I

CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità

RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele

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Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo:

• obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.);

• divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio;

• divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.

CHIAREZZA

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RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele

• No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile).

• Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili.

OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423)

•PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

•RENDICONTO FINANZIARIO

DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423)

Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali

VERITÀ E CORRETTEZZA

Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta

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principio della

PRUDENZA

principio della

PRUDENZA

1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività

2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d’esercizio

3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento

4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo

principio della CONTINUITÀ

principio della CONTINUITÀ

principio della COMPETENZA

principio della COMPETENZA

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro

principio della VALUTAZIONE

SEPARATA

principio della VALUTAZIONE

SEPARATAprincipio

della COSTANZA

principio della

COSTANZADeroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis)

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I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTIDAL CODICE CIVILE (art. 2426)

1. valore delle immobilizzazioni2. ammortamento delle immobilizzazioni3. svalutazione delle immobilizzazioni4. valore delle immobilizzazioni costituite da partecipazioni5. valore e ammortamento dei costi pluriennali6. valore e ammortamento dell’avviamento7. valore e ammortamento del disaggio su prestiti8. valore dei crediti9. valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e delle

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni10. costo dei beni fungibili11. valore dei lavori in corso su ordinazione12. valore dei beni di scarsa rilevanza

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Acriterio del costo d’acquisto o di produzione- eventuale ammortamento se A > B

Bvalore d’usovalore di presunto realizzo

in base al principio della prudenza

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI ALTERNATIVI PREVISTI patrimonio netto (per le partecipazioni in imprese controllate o collegate) corrispettivi maturati (per i lavori in corso su ordinazione) valore costante (attrezzature e materie costantemente rinnovate e di scarsa

importanza)

oppure

Ccriterio del valore presumibile di realizzazione

(per i crediti)

• tale valore viene considerato come limite massimo• risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a stime

e apprezzamenti di carattere soggettivo

il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene

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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

(punto 1)

COSTO DI ACQUISTO costi di acquisto costi accessori

oppure

COSTO DI PRODUZIONE costi direttamente imputabili altri costi per la quota

ragionevolmente imputabile oneri relativi al finanziamento della

fabbricazione

(punto 2)

AMMORTAMENTO SISTEMATICOin relazione alla residua possibilità di

utilizzazione(se l’utilizzazione è limitata nel tempo)

(punto 3)

MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato

(principio generale della rappresentazione veritiera e corretta)

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato.

oppure se durevolmente inferiore (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti

mutamenti nella domanda dei prodotti, ecc.)

relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato

Page 19: Bilancio d'esercizio

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ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(punto 5)

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’

aventi utilità pluriennale

non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili

ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni

(punto 6)AVVIAMENTO

se acquisito a titolo oneroso

iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro

un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa

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(punto 1)COSTO

oppure (punto 4)FRAZIONE DEL

PATRIMONIO NETTO

se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto

(punto 3)LA DIFFERENZA DEVE ESSERE

MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA.

LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO

indicando le ragioni nella Nota integrativa.Detta differenza deve essere

AMMORTIZZATA per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento.

plusvalenze negli esercizi successivi a RISERVA NON DISTRIBUIBILE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

CREDITI(punto 8)

VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE

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RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI

TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

oppure se minore del

costo al

VALORE DI REALIZZAZIONE

DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO

DEL MERCATO

(punto 10)METODO DI CALCOLO DEL COSTO

media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO)

ultimo entrato, primo uscito (LIFO)

(punto 9)

se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni

nella NOTA INTEGRATIVA

 COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE(esclusi i costi di

distribuzione)

Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

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(punto 11)LAVORI IN CORSO SU

ORDINAZIONE

iscrizione sulla base dei CORRISPETTIVI

CONTRATTUALI maturati con ragionevole certezza

(punto 12)ATTREZZATURE, MATERIE PRIME,

SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

iscrizione ad un VALORE COSTANTE, qualora siano costantemente rinnovate

di scarsa importanza

senza variazioni sensibili nella

entità valore composizione

ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei

corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le

possibili contestazioni dei committenti

Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza

purché

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SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

A

B

C

D

CREDITI VERSO SOCI

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI

D

A

B

C

E

PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVOROSUBORDINATO

DEBITI

RATEI E RISCONTI

FORMA A SEZIONI

CONTRAPPOSTE

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Gli impieghi sono inseritisecondo la loro

destinazione economica.Criterio di liquidità

al contrario

Le fonti sono inserite secondo la provenienza.

Non c’è distinzione netta tra fonti a breve e

fonti a mediolungo termine.

E’ redatto in unità di euro.Differenze tra valori di bilancio

e valori contabili vanno iscritti in una

RISERVA DA ARROTONDAMENTO(Gruppo VII Altre Riserve)

L’attivo e il passivo sono suddivisi in:

• raggruppamenti, contraddistinti da lettere maiuscole;

• sottoraggruppamenti, individuati da numeri romani;

• categorie analitiche, contraddistinte da numeri arabi.

Gli importi esposti nell’attivo sono al netto delle poste di rettifica

Page 25: Bilancio d'esercizio

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SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

A

B

C

D

E

VALORE DELLA PRODUZIONE

– COSTI DELLA PRODUZIONE___________________________________________________________

+/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI

+/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

+/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI___________________________________________________________

= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)– Imposte sul reddito dell’esercizio___________________________________________________________

= UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

FORMA SCALARE

Page 26: Bilancio d'esercizio

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Utilizza la configurazionea valore e costi

della produzione. Classificazione dei componenti

negativi e positivi del reddito per

natura

Lo schema evidenzia:il risultato della gestione operativa (A-B)

il risultato della gestione finanziariail risultato della gestione straordinaria

il risultato prima delle imposte

E’ redatto in unità di euro.Le differenze tra valori di

bilancioe valori contabili vanno

iscritte nei PROVENTI E ONERI

STRAORDINARI(Gruppo E – voce 20 - 21

• I ricavi e i proventi sono al netto dei resi, degli sconti mercantili, degli abbuoni e premi

• I componenti ordinari e straordinari sono differenziati in relazione all’estraneità della fonte che li ha generati rispetto all’attività ordinaria

• Le rettifiche di valore di attività finanziarie devono essere separate dai proventi e dagli oneri straordinari

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LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427)

La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari

inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate

- illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1)

- movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4)

-dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9)-dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14)

= chiave di lettura delle parti contabili di bilancio

La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società.

-informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti da 15 a 18)

-motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta

-informazioni integrative (stabilito da altri articoli)Contenuto

Page 28: Bilancio d'esercizio

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GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO

Relazione del collegio sindacale

Relazione sulla gestione

Relazione della Società di revisione (per le società quotate)

Copie dei bilanci delle società controllate

Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate

Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio

Elenco dei soci o azionisti

Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie

Informativa complementare prevista o raccomandatadal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB

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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.)

Contenuto:

• informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge)

La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, sulle relazioni della società

con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali.

• attività di ricerca e sviluppo

• rapporti con le imprese collegate e controllate

• fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione)

• evoluzione prevedibile della gestione

Page 30: Bilancio d'esercizio

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CONTROLLO ANNUALE SUL BILANCIO

Società non quotate

Devono: vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto

costitutivo accertare la regolare tenuta della contabilità verificare la corrispondenza del bilancio alle

scritture contabili

Società quotate

Spetta a

SINDACI

SOCIETA’ DI REVISIONE

Devono vigilare:

• sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo

• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

• sull’adeguatezza della struttura organizzativa

• sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate

Devono vigilare:

• sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo

• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

• sull’adeguatezza della struttura organizzativa

• sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate

Devono verificare:

• la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione

• che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano

Devono verificare:

• la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione

• che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano

SINDACI

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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR)

consenso o dissenso in merito all’iscrizione nell’attivo di costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale avviamento

La relazione del collegio sindacale ha per oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti

norme seguite nell’espletare i controlli e norme e principi di riferimento utilizzati per esprimere il giudizio sul bilancio

osservazioni in merito all’esercizio delle deroghe previste dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c.

risultati dei controlli sulla contabilità, sul bilancio e sulla relazione sulla gestionegiudizio sul bilancio e corrispondenza dello stesso alle scritture contabiliosservazioni e proposte in merito ai risultati dell’esercizio sociale, al bilancio e

alla sua approvazionerisultati degli altri controlli prescritti dall’art. 2403 c.c. (verifiche trimestrali della

consistenza di cassa, ecc.)

Società

non

quotate

Page 32: Bilancio d'esercizio

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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

indicazione dei principi di riferimento seguiti nell’espletamento dell’attività di vigilanza

sintesi dei risultati dell’attività di vigilanza svolta in merito: osservanza delle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo rispetto dei principi di corretta amministrazione adeguatezza della struttura organizzativa della società adeguatezza del sistema di controllo interno adeguatezza del sistema amministrativo contabile e della sua affidabilità

indicazione delle significative omissioni e fatti censurabili riscontrati

indicazione delle irregolarità segnalate alla CONSOB, nonché delle denunce al Tribunale di gravi irregolarità commesse dagli amministratori nell’esercizio dei propri doveri

proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione

Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR)

Società quotate

Page 33: Bilancio d'esercizio

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LA REVISIONE CONTABILE

LEGALE

VOLONTARIA

La revisione consente di esprimere un giudizio sullaattendibilità del bilancio

La revisione si conclude con una relazione da parte dellasocietà di revisione preposta.

Si ricorre a società di revisione che rilasciano una relazione sul bilancio. E’ obbligatoria per le società quotate

Si ricorre a società di revisione che rilasciano una relazione sul bilancio. E’ obbligatoria per le società quotate

Non è imposta ma è fatta o da personale indipendente (società di revisione) o da personale interno all’azienda.

E’ utile per:

1. verificare l’operato degli amministratori

2. per dare maggiore attendibilità al bilancio nei confronti dei terzi

3. per ottenere l’ammissione alla quotazione di borsa

Non è imposta ma è fatta o da personale indipendente (società di revisione) o da personale interno all’azienda.

E’ utile per:

1. verificare l’operato degli amministratori

2. per dare maggiore attendibilità al bilancio nei confronti dei terzi

3. per ottenere l’ammissione alla quotazione di borsa

Page 34: Bilancio d'esercizio

Revisione e organizzazione contabile KPMG S.p.A. Telefono (045) 8062111 Corso Cavour, 39 Telefax (045) 8015313 37121 VERONA

Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 e dell’art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n .58 Agli azionisti della Cariverona Banca S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cariverona Banca S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2000. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Cariverona Banca S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile

raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 12 aprile 2000.

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Cariverona Banca S.p.A. al 31 dicembre 2000 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Banca.

Verona, 5 marzo 2001 KPMG S.p.A.

Michele Parisatto Socio

La revisione è effettuata sullabase di apposti

principi di revisione

Si conclude con un giudizio che può essere:1. senza rilievi (il bilancio è conforme alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione) 2. con rilevi3. negativo4. impossibilità di giudizio

Risultati dei controlli effettuati:

• sulla regolarità della tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili

• sulla rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e alle norme che li disciplinano

LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Page 35: Bilancio d'esercizio

20:08 20:08 37

Bilancio e Relazione

degli amministratori

Al collegio sindacale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea

Bilancio, Relazione degli amministratori

e Relazione dei sindaciDEPOSITO

presso la sede sociale almeno 15 giorni prima

Bilancio, Relazione degli amministratori

e Relazione dei sindaciDEPOSITO

presso la sede sociale almeno 15 giorni prima

Approvato il bilancio, entro 30 giorni deposito pressoUFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale

Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale

Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti:

copia del bilancio d’esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l’esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato)

Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti:

copia del bilancio d’esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l’esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato)

Alla società di revisione almeno 45 giorni primaAlla Consob almeno 20 giorni prima

Se quotata

FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Page 36: Bilancio d'esercizio

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RELAZIONE SEMESTRALE

Depositata presso la sede sociale e trasmessa alla Consob entro quattro

mesi dalla chiusura del semestre

Depositata presso la sede sociale e trasmessa alla Consob entro quattro

mesi dalla chiusura del semestre

COMMENTO

Scopo: fornire agli investitori informazioni per un giudizio sull’andamento della gestione e per un confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE

Solo le voci precedute da numeri romani

CONTO ECONOMICO

Solo le voci precedute da numeri arabi

entro 45 giorni dalla chiusura del trimestre

entro 45 giorni dalla chiusura del trimestre Andamento della gestione

PROSPETTI CONTABILI

Accanto a ogni dato in cifre relativo al semestre, devono figurare quello del corrispondente periodo e

quello di chiusura dell’esercizio precedente

RELAZIONE TRIMESTRALE

RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE TRIMESTRALE

Società quotate

Trasmessa al Collegio sindacale entro tre mesi dalla chiusura del

semestre

Trasmessa al Collegio sindacale entro tre mesi dalla chiusura del

semestre

Page 37: Bilancio d'esercizio

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO INFORMA ABBREVIATA

(art. 2435 bis C.c.)

• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 3.125.000

possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

• totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 6.250.000

le semplificazioni riguardano:

• STATO PATRIMONIALE

• NOTA INTEGRATIVA

non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c.

• dipendenti occupati in media nell’esercizio: n. 50 unità

Page 38: Bilancio d'esercizio

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I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALIE INTERNAZIONALI

Non sono previsti dalla normativa civilistica ma sono divenuti di corrente accettazione e applicazione nella stesura dei bilanci

In Italia, sono stati elaborati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili, di emanazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri

A livello internazionale, sono stati elaborati i “Principi contabili internazionali” (IAS) dall’International Accounting Standard Committee

Facilitano la comprensione e la comparabilità dei bilanci delle imprese

Sono postulati, criteri, procedure, metodi, accettati e applicati dalle aziende, i quali stabiliscono le modalità di registrazione delle operazioni di gestione e

i criteri di valutazione e di indicazione dei valori in bilancio.

Stanno alla base in quanto supporto tecnico e

fonte ispiratrice

Costituiscono strumenti di interpretazione e di

integrazione del disposto legislativo

della normativa sul bilancio

Page 39: Bilancio d'esercizio

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PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

PRINCIPI CONTABILI GENERALI o postulati del bilancio d’esercizio

•Riguardano il bilancio nel suo complesso (documento n. 11)

•Costituiscono le norme fondamentali cui si ispirano i principi contabili applicati

PRINCIPI CONTABILI APPLICATI

Riguardano singole voci o poste del bilancio (documenti dal n. 12 al n. 30)

NORMATIVA CIVILISTICAart. 2423.2art. 2423.2art. 2423.3

Giurisprudenzaart. 2423 bis

art. 2364art. 2424

art. 2423 bisart. 2423 bis

D.Lgs 87/92art. 2426

art. 2423 bis

PRINCIPI CONTABILI GENERALIVerità e correttezzaComprensibilità (chiarezza)Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell’informazioneNeutralità (imparzialità)PrudenzaPeriodicitàComparabilitàOmogeneitàContinuità (costanza)CompetenzaSignificatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancioPrevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formaliCosto come criterio base per le valutazioniConformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabiliInformativa supplementareVerificabilità dell’informazione

Page 40: Bilancio d'esercizio

20:08 20:08 42

Il Bilancio d’esercizio

FINE